ISTITUTO COMPRENSIVO “BINNA -DALMASSO” SCUOLA DELL’INFANZIA – PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO Macomer A.S. 2012/13 REGOLAMENTO INTERNO Art. 1 A norma della legge n. 477 del 30/7.1973 e successivi DPR n. 416, 417, 418, 419 e 420, si applica nell’Istituto Comprensivo “BINNA DALMASSO”e sezioni staccate di SINDIA e BORTIGALI il seguente Regolamento composto da n. 17 parti approvate dal Consiglio d’Istituto in data ……………………………. ART 2 Il Regolamento della Scuola consta di n. 17 parti così distribuite : parte I : Norme generali sul funzionamento degli Organi Collegiali; parte II : Alunni; parte III : Genitori; parte IV : Docenti ; parte V : Regolamento di disciplina; parte VI : Segreteria; parte VII : Personale ausiliario; parte VIII :Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività para-inter-extra- scolastiche; parte IX: Criteri relativi alla formazione delle classi; parte X : Criteri relativi all’assegnazione dei Docenti alle classi; parte XI : Criteri per attività integrative, di recupero, di potenziamento parte XII : Criteri relativi alla formulazione dell’orario del personale Docente e A.T.A. parte XIII: Regolamento d’uso delle aule d’informatica. parte XIV: Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali della scuola parte XV : Regolamento per il funzionamento della biblioteca parte XVI: Regolamento di disciplina degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del decreto n. 44/2001 parte XVII : Regolamento di Vigilanza sugli alunni Art. 3 Il regolamento ha valore interno e deve essere portato a conoscenza del Personale e degli Alunni. Copia del Regolamento sarà affissa all’albo della Scuola. Art. 4 Per quanto non contemplato nel Regolamento Interno si fa riferimento alle leggi e disposizioni vigenti nonché alle ordinanze e circolari del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’USP, e, in modo particolare, della circolare ministeriale 16.4.1975, n. 105 e n. 1242. Deliberazione del Consiglio di Istituto 1 PARTE I NORME GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 1. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente in seduta ordinaria, almeno tre volte all’anno per l’approvazione del Programma annuale per la verifica del Programma annuale per l’approvazione del Conto consuntivo Si riunisce altresì tutte le volte che si rende necessario. La data di convocazione e l’ordine del giorno della riunione devono essere, di volta in volta, almeno 5 giorni prima. 2. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente in seduta straordinaria su richiesta della Giunta Esecutiva o di almeno quattro dei consiglieri, per motivi che riguardino l’andamento generale, didattico ed amministrativo della Scuola; Ai Consiglieri verrà dato un preavviso di almeno 48 ore. Nei casi urgenti è sufficiente che i consiglieri siano convocati, telefonicamente, un giorno prima della seduta. 3. Le riunioni del Consiglio hanno luogo nei locali dell’Istituto in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e compatibilmente con l’orario di lavoro dei Genitori; 4. Il Consiglio d’Istituto è presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-Presidente; 5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità , alla seconda votazione, prevale il voto del Presidente; 6. Le modalità delle votazioni verranno stabilite di volta in volta; 7.I rappresentanti dei genitori parteciperanno ai Consigli di Classe, interclasse e intersezione nell’ultimo quarto d’ora, per garantire la riservatezza nella discussione sui singoli alunni. 8. I membri degli O.O.C.C. hanno diritto di parola esclusivamente per illustrare argomenti facenti parte dell’Ordine Del Giorno. 9.Di ogni riunione degli OO.CC. va redatto, ad opera del segretario, un verbale in apposito registro, da conservarsi nell’ufficio di presidenza o in segreteria. Detto verbale viene approvato entro e non oltre la riunione successiva. Estratto delle deliberazioni del Consiglio d’Istituto sarà reso pubblico mediante affissione all’albo della sede centrale e delle sezioni staccate. PARTE II Alunni Orari di ingresso e di uscita: Orario di ingresso Scuola Secondaria di 1° 8:25 grado Orario di uscita 13:30/16:30 (classi a tempo prolungato) Scuola Primaria 8:25 13:30 Scuola dell’Infanzia 8.00 alle 9.00(Sindia) dalle 15.15 alle 15.30 (dal Lun.al Ven.) dalle 12.15 alle 12.30 (Sabato) 8.00 alle 9.00(Macomer) dalle 15.00 alle 16.00 sabato libero Deliberazione del Consiglio di Istituto 2 1) Prima del suono della campana d’ingresso gli alunni non sono soggetti alla responsabilità della Scuola, ma comunque, sono tenuti a mantenere un comportamento corretto, secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento; 2) Debbono attendere il suono della campana d’ ingresso , evitando schiamazzi e atteggiamenti scorretti. 3. Al suono della campana d’ingresso, che avverrà alle ore 08.25, gli Alunni della Scuola secondaria di 1° grado debbono dirigersi alla propria aula nel massimo ordine; Gli alunni della Scuola primaria si riuniscono all’ingresso e con l’insegnante si avviano alla propria classe; L’ingresso degli alunni della Scuola dell’Infanzia è consentito dalle ore 8.00 alle ore 9.00; 5. Solo per casi eccezionali un Alunno può essere ammesso in Classe in ritardo con il permesso del Dirigente o del collaboratore del Dirigente. Comunque gli alunni ritardatari verranno ammessi alle lezioni ma il loro ritardo, su richiesta dei genitori, potrà essere considerato giustificato o meno dal docente della prima ora. Per quel che riguarda le infrazioni a tale regola e le sanzioni relative, si rimanda al Regolamento di disciplina degli alunni 6. L’allievo della Scuola secondaria di 1° grado è tenuto a portare sempre a Scuola il libretto personale, assumendosene, quale preciso dovere, la cura e l’ordine; 7. Nessun Alunno può lasciare l’Istituto durante l’ora di lezione senza espressa autorizzazione; 8. Nell’intervallo fra un’ora di lezione e l’altra, e comunque in tutti i casi di assenza del docente, gli alunni dovranno tenere un comportamento corretto, non dovranno uscire, urlare o disturbare le altre classi. 9. Le uscite per recarsi ai servizi, di norma, avverranno dalle ore 10:00 alle ore 13.00; tali uscite saranno consentite, per ogni classe, ad un alunno per volta, salvi casi particolari. E’ vietato uscire al cambio dell’ora. I docenti che operano nella classe, ne dovranno annotare l’uscita in un apposito schema predisposto dalla scuola. Sarà opportuno, inoltre, limitare le uscite( esclusi ovviamente i casi di assoluta necessità) durante la prima ed ultima ora di lezione, per consentire al personale C.S. di completare le pulizie nel breve tempo a loro disposizione. In ogni caso i bagni non verranno chiusi fino alle ore 13.30 per i soli casi di assoluta necessità. 10. La Scuola non risponde di oggetti o di valori lasciati in classe; 11.Gli alunni devono essere già forniti di merenda all’ inizio delle lezioni e tenerla nello zaino. E’ vietato portare bibite, patatine,masticare gomme americane. E’ concesso bere l’acqua solo alla ricreazione. 12. E’ vietato agli alunni portare in classe cellulari, lettori MP3 ed altri strumenti non necessari per l’attività didattica. Qualora un alunno venisse sorpreso a contravvenire tale norma, il cellulare sarà sequestrato dall’insegnante e riconsegnato ai genitori che verranno a ritirarlo. 13. All’interno dell’edificio scolastico è vietato fumare. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge. Un incaricato, ai sensi delle vigenti disposizioni, farà rispettare tale divieto anche attraverso appositi cartelli di avviso redigendo, in caso di infrazione reiterata, apposito verbale di segnalazione alle autorità competenti. 14. Ogni classe eleggerà liberamente un proprio rappresentante entro il 30 Ottobre; il comitato che si verrà a formare, riferirà dei pareri, istanze ed opinioni di tutti gli alunni. Per ogni classe i docenti Coordinatori gestiranno le operazioni relative alle elezioni, comunicando i nominativi degli eletti all’Ufficio del Dirigente. 15. Giustificazioni: a) I Genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado, dovranno depositare la firma sul registro di Classe e sul libretto delle assenze dell’Alunno. Solo in questo caso gli alunni potranno giustificare senza essere accompagnati; Per gli alunni della Scuola primaria la giustificazione delle assenze inferiori ai 5 giorni saranno effettuate dai genitori con comunicazioni scritte; b) L’alunno che rimanga assente per malattia dalla Scuola per un periodo superiore ai 5 giorni, dovrà accompagnare la giustificazione con il relativo certificato medico; c) L’alunno che debba assentarsi per motivi di famiglia, per un periodo superiore ai tre giorni, sarà giustificato solo qualora il Genitore preventivamente ne abbia chiesto l’autorizzazione al Capo d’Istituto; d) Dopo la quinta assenza, l’alunno dovrà venire a scuola accompagnato da uno dei genitori, che conferirà con il docente Coordinatore di classe, il Dirigente o i suoi collaboratori o con il docente addetto alla vigilanza nelle sezioni staccate. e) Qualora si verifichino assenze collettive (assenze di oltre la metà della classe) il docente della prima ora di lezione informerà immediatamente il Dirigente per i provvedimenti del caso. Deliberazione del Consiglio di Istituto 3 16 . Ricreazione: a) Dalle ore 11.20 alle ore 11.35, ci sarà un breve intervallo delle lezioni per gli alunni della Scuola secondaria di 1°grado che trascorreranno in classe sotto la vigilanza del docente della terza ora. b) Per gli alunni della Scuola Primaria l’intervallo sarà dalle ore 11.10 alle ore 11.30 per tutte le classi. Non è consentita la ricreazione negli androni. c) Le finestre delle aule, durante la ricreazione, devono rimanere chiuse, salvo diverse disposizioni dei docenti e sotto la loro esclusiva responsabilità. d) Agli alunni della scuola secondaria e’ consentito recarsi ai bagni, due per volta, durante l’ora di ricreazione. 17. Abbigliamento alunni a) Tutti gli allievi si devono presentare a scuola con un abbigliamento consono al luogo frequentato; pertanto, nella scuola secondaria, ragazzi e ragazze dovranno vestire in qualsiasi stagione con indumenti che li coprano adeguatamente e con discrezione. b) Per gli allievi della scuola dell’Infanzia e primaria si prevede l’uso del grembiule. 18. Comportamenti che configurano sanzioni disciplinari : Frequenza non regolare; Assenze non giustificate: a) l’alunno non giustifica entro il secondo giorno dal rientro; b) l’alunno alterna assenze a giorni di frequenza senza giustificazione; c) assenze per malattia non dimostrate da certificato medico; d) assenze prolungate non preventivamente autorizzate; Trascuratezza negli impegni scolastici; Mancanza di rispetto nei confronti del Capo di Istituto, dei Docenti, del Personale della Scuola e dei compagni; Comportamenti non gravi ma ripetuti, tendenti ad intralciare l’attività didattica; Inosservanza delle modalità e degli orari d’ingresso ed uscita dal caseggiato scolastico; Danni alle strutture ed arredi scolastici; Danni ai macchinari ed ai sussidi didattici; Allontanamento arbitrario dalla Scuola o dalla Classe; Assenze collettive 14. Gestione della disciplina: Tutto il Personale della Scuola è tenuto a uniformarsi allo spirito educativo del presente Regolamento e al metodo scelto per la sua applicazione, al fine di creare una sostanziale unità di atteggiamento degli Operatori scolastici e di evitare contraddizioni negli allievi; Il presente Regolamento potrà essere oggetto di discussione e di continua verifica da parte delle famiglie che possono avanzare proposte di modifica o di integrazione attraverso i propri rappresentanti in seno agli OO.CC; Ogni classe potrà adottare norme particolari nel quadro delle norme generali con l’approvazione del Consiglio di Classe/ Interclasse; I casi di comportamenti che compromettano lo sviluppo e la maturazione sia del singolo allievo che della Classe, dovranno possibilmente essere risolti nell’ambito del Consiglio di Classe/ Interclasse, la cui azione dovrà tendere a comprendere i motivi dei comportamenti giudicati negativi e ad eliminarne le cause, prima di proporre sanzioni disciplinari; Si potrà, a seconda dei casi, coinvolgere tutti gli allievi nella ricerca delle soluzioni con opportune discussioni in Classe; Si dovranno particolarmente curare i rapporti con i Genitori interessati e, se necessario, si potranno convocare assemblee di tutti i Genitori della Classe; Nessuna sanzione disciplinare può essere irrogata senza che gli Organi competenti abbiano ascoltato le giustificazioni dell'Alunno o eventuali testimoni a suo discarico. 15. Organi preposti ad irrogare le sanzioni disciplinari: a) Dirigente scolastico; b) Staff dirigenziale c) Consiglio di Classe/ Interclasse; d) Consiglio d’Istituto. Deliberazione del Consiglio di Istituto 4 16. Provvedimenti disciplinari Il Capo d’Istituto su segnalazione dei Docenti: Informa la Famiglia in merito alle contestazioni elevate. Dispone: a) Dopo il 5° giorno di assenza per malattia si richiede certificato medico, in caso contrario il docente informa il Dirigente scolastico che dispone l’accompagnamento dell’alunno a casa da parte del Personale ausiliario; b) In caso di assenza per cause di forza maggiore, la Famiglia dovrà informare preventivamente la Scuola, in caso contrario l’Alunno dovrà rientrare accompagnato da un Genitore; c) Il Docente o, nei casi più gravi, il Consiglio di Classe, tramite il Coordinatore, dovrà informare la Famiglia per iscritto; d) Il Docente dovrà riferire al Capo d’Istituto, il quale, dopo aver sentito le motivazioni dell’Alunno, valutata la gravità del fatto, potrà irrogare direttamente la sanzione (ammonizione) e conseguentemente convocare il Genitore, se possibile in mattinata, al più tardi il giorno dopo. Se il Genitore non si presenta, dovrà comunicare la propria indisponibilità e concordare un incontro; Convoca lo Staff Dirigenziale, composto dai collaboratori del dirigente, che potrà adottare provvedimenti immediati riguardanti l’allontanamento dell’Alunno da 1 a 5 giorni; Convoca il Consiglio di classe, formato dalla sola componente docenti, che potrà adottare il provvedimento di allontanamento da 6 a 15 giorni. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti ( emanato dal M.P.I. D.P.R. n. 249 del 24-06-1998, ed emendato dal D.P.R. 235 del 21-11-2007 in vigore dal 02-01-2008 ) e al Regolamento di disciplina degli alunni. PARTE III Genitori 1. I sigg. Genitori, coscienti del loro diritto–dovere di primi responsabili dell’educazione dei propri figli, non possono rinunciare a consapevoli interventi nella gestione della Scuola, da attuare attraverso fattiva presenza all’ interno degli Organi Collegiali ed altre modalità di intervento previste dalle disposizioni di legge. Pertanto essi collaborano a realizzare nella Scuola stessa i caratteri di una comunità che interagisce con una più vasta comunità sociale e civile. A tal fine contestualmente all’iscrizione dei propri figli all’istituzione scolastica è richiesta la sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità ( in base all’articolo 5bis del D.P.R. 235 del 21-11-2007 in vigore dal 02-01-2008 ). 2. I Genitori possono partecipare attivamente alla vita della Scuola, in particolare: intervengono costruttivamente in tutte le iniziative promosse dagli Organi Scolastici ed atte a favorire i rapporti Scuola–Famiglia; presenziano alle Assemblee di Classe e alle Assemblee d’Istituto; esercitano il diritto di voto per le elezioni degli Organi Collegiali; stabiliscono contatti frequenti con i loro rappresentanti eletti in seno ai predetti Organi Collegiali e che hanno funzione di collegamento attivo con l’Autorità scolastica. 3. E’ dovere di ciascun Genitore prendere costanti ed opportuni contatti con gli Insegnanti del proprio figlio al fine di concordare il modo migliore per realizzare armonicamente la personalità dell’Alunno; 4. I Genitori sono tenuti a presentarsi, quando invitati per iscritto dall’Autorità scolastica o dai responsabili degli Organi Collegiali, secondo gli orari stabiliti; 5. I Genitori devono aver cura che il proprio figlio frequenti regolarmente la Scuola, sia puntuale e adempia ai suoi doveri scolastici. Essi vigilano, inoltre, sull’igiene e la pulizia della persona nonché sulla cura e l’ordine che il ragazzo riserva alle proprie cose o a quelle avute dalla Scuola; 6. Il controllo quotidiano del libretto personale, del diario e dei lavori svolti sia a casa che a Scuola deve essere visto non come una mancanza di fiducia verso l’Alunno, bensì come attenzione doverosa nei suoi confronti e rispetto consapevole verso le attività che lo impegnano; 7. I Genitori sono tenuti a giustificare i ritardi e le assenze dei figli, ai sensi del presente Regolamento; 8. All’inizio dell’anno un genitore (o chi ne fa le veci) depositerà la propria firma, in presenza di un docente, sul cartellino delle assenze (disponibile presso la biblioteca della scuola ) e sul diario di classe accanto al nominativo dell’alunno. Per ogni evenienza si accetta come firma autentica solo quella (o quelle) depositata. Deliberazione del Consiglio di Istituto 5 9. I Genitori avranno cura di dare tempestivamente avviso alla Scuola nei casi in cui gli Allievi debbano rimanere assenti per più di tre giorni per motivi familiari; 10. I genitori sono invitati a controllare che i propri figli non portino a scuola il telefono cellulare e/o altri dispositivi elettronici, fonte di distrazioni; per qualunque comunicazione urgente è disponibile il telefono della Segreteria. 11. Uno dei genitori deve prelevare personalmente il proprio figlio; in caso fosse impossibilitato a farlo dovrà presentare una richiesta scritta al Dirigente scolastico, indicando il nominativo della persona autorizzata, la quale si dovrà presentare con un documento di riconoscimento. 12. I genitori devono rispettare gli orari di convocazione e quelli stabiliti dal Regolamento d’istituto per le giustificazioni ( ore 8.25 ). 13. E’ vietato ai genitori entrare in classe durante le ore di lezione. PARTE IV DOCENTI 1. Ai Docenti è garantita la libertà d’insegnamento nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della Scuola stabiliti dalle leggi dello Stato. Tale azione è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli Alunni; 2. I Docenti debbono trovarsi nell’Istituto almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni, coloro che hanno lezione alla prima e all’ultima ora debbono assistere all’ingresso e all’uscita della propria Classe; 3. Tutti gli Insegnanti debbono collaborare per il buon andamento dell’Istituto; 4. Gli Insegnanti non possono abbandonare l’aula senza giustificato motivo, in caso di necessità dovranno fare in modo che gli Alunni siano sorvegliati, per il tempo strettamente necessario, dai Collaboratori Scolastici; 5. I Docenti attenderanno in aula il cambio dei colleghi: qualora ciò non fosse possibile, dovranno affidare la classe, per il tempo strettamente necessario, ad un Collaboratore Scolastico; 6. I ricevitori cellulari dovranno essere tenuti spenti in orario di servizio; 7. È severamente vietato fumare negli spazi interni all’edificio scolastico e in quelli antistanti. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge; 8. L’azione dell’Insegnante non deve limitarsi allo svolgimento del programma della propria disciplina , ma deve tendere a curare la formazione morale e civica dell’Alunno; 9. I Docenti debbono esercitare la massima vigilanza anche dal punto di vista sanitario e qualora intuissero in qualche Alunno precarie condizioni di salute debbono segnalare tempestivamente il caso al Dirigente e alla famiglia; 10. Gli Insegnanti debbono mantenere buoni rapporti con le Famiglie degli Alunni e sollecitare i colloqui qualora fosse necessario comunicare alle Famiglie stesse particolari negligenze e scarso profitto degli Alunni medesimi. Gli insegnanti devono comunicare con le famiglie tramite libretto o cartolina/lettera. 10 bis. Gli insegnanti avranno cura di informare le famiglie, a scadenza quadrimestrale, dell’andamento didattico degli alunni, con l’utilizzo di apposito documento. 11. Se un Insegnante, per legittimo impedimento, dovesse assentarsi dalla lezione, dovrà darne comunicazione entro le ore 8:00 antimeridiane o comunque in tempo utile al Dirigente. L’assenza per motivi di salute si giustifica con regolare certificato medico; 12. Ogni Insegnante deve partecipare attivamente e con assiduità alle riunioni del Consiglio del rispettivo ordine di scuola; al Coordinatore del Consiglio medesimo dovranno essere consegnati i piani didattici i quali saranno allegati nell’apposito registro dei verbali; 13. L’Insegnante risponde del programma svolto e dell’azione educativa che esercita nella Classe, della disciplina degli Alunni durante la propria ora di lezione; 14. L’Insegnante non può arbitrariamente allontanare l’Alunno dalla classe, ma dovrà formulare nel registro di classe una eventuale proposta disciplinare; 15. Stante la minore età degli alunni affidati alla scuola, l’autorizzazione ad uscite anticipate per motivi di famiglia o di salute, sarà concessa dall’insegnante presente nella classe su richiesta motivata di uno dei genitori, a condizione che quest’ultimo, oppure una persona identificabile, da lui per iscritto delegata, si presenti a prelevare l’alunno; 16. Tutte le variazioni di orario comportanti uscite anticipate delle classi, dovranno essere annotate sul diario dei singoli alunni e controfirmate per presa visione dal genitore che abbia depositato la firma. Il controllo delle firme sarà effettuato dall’insegnante presente in classe al momento dell’ uscita, il quale comunicherà all’Ufficio di Dirigenza, a mezzo del collaboratore scolastico del piano, i nominativi degli alunni che non hanno fatto controfirmare dai genitori la variazione e che pertanto resteranno a scuola; Deliberazione del Consiglio di Istituto 6 17. E’ dovere di ogni Insegnante della Scuola tenere aggiornato il registro di Classe con le firme di presenza, con l’indicazione delle lezioni assegnate e l’annotazione degli Alunni assenti e giustificati. Inoltre curerà ogni giorno la trascrizione, nel registro del Professore delle ore prestate e dell’argomento delle lezioni svolte; 18. I docenti potranno comminare agli alunni la sanzione dell’ammonizione, con conseguente annotazione sul registro di classe; potranno altresì disporre direttamente, o per il tramite della Segreteria, che i medesimi vengano accompagnati da un genitore; 19. Tutte le annotazioni riportate nel diario di classe dovranno essere sottoscritte; 20. Nel registro di Classe, nel registro Personale dell’Insegnante, tutte le indicazioni disciplinari, di profitto e del programma svolto, si scrivono a penna e in forma chiara. Sui registri non sono ammesse correzioni con cancellino 21. Gli elaborati di qualunque disciplina devono essere corretti nel più breve tempo possibile; il giudizio deve essere comunicato agli Alunni facendo loro rilevare i particolari errori. 22. Gli Insegnanti dovranno consegnare al Dirigente, alla fine dell’Anno Scolastico, tutti i compiti corretti e classificati; 23. E’ vietato l’allontanamento, anche per breve tempo, dall’aula dell’Alunno per motivi disciplinari. Stanti le gravi responsabilità connesse con la vigilanza sui minori affidati ai sigg. docenti, si rende necessario che gli allievi non vengano allontanati per nessun motivo dall’aula, considerato anche che in nessun caso può essere demandata al personale collaboratore scolastico presente nei piani, la vigilanza sugli alunni, se non per brevi periodi. Riguardo ai casi particolari si rimanda al Regolamento di Disciplina Alunni. 24. E’ vietato infliggere agli Alunni, in classe, punizioni mortificanti e gravose; 25. Dopo le prime tre ore di lezione, sarà concessa agli Alunni la ricreazione. Durante l’intervallo gli Insegnanti debbono adoperarsi affinché la ricreazione avvenga nel massimo ordine e sarà l’insegnante della terza ora a garantire la sorveglianza degli alunni; 26. In qualunque periodo dell’anno, comprese le vacanze estive, è vietato agli Insegnanti di ruolo e non di ruolo, impartire lezioni private ad Alunni del proprio Istituto o a persone che intendono sostenere esami nell’Istituto ove essi insegnano o in cui possono esercitare funzioni di esaminatori; 27. Prima di impartire lezione privata, gli Insegnanti sono tenuti a chiedere per iscritto l’autorizzazione al Capo di Istituto fornendole generalità dell’Alunno, la sede in cui questi intende sostenere l’esame, il numero di ore di lezione settimanali e la materia per cui si chiede il nullaosta. Solo dopo che si sia ottenuta l’autorizzazione scritta, si potranno impartire le lezioni private; 28. Il Docente durante il periodo di vacanza, qualora dovesse recarsi fuori sede, deve comunicare il nuovo recapito in Segreteria; 29. E’ vietato agli Insegnanti prendere iniziative per raccolte di offerte per scopi benefici. Anche le iniziative autorizzate di volta in volta dalle Superiori Autorità devono assumere il carattere di offerta spontanea; 30. Tutti gli Insegnanti devono eseguire scrupolosamente le norme che regolano i lavori delle sedute di scrutinio intermedio e finale e gli adempimenti previsti durante il periodo di esame. 30. Sarà cura del coordinatore di classe, all’inizio dell’anno scolastico, dare lettura della parte riguardante i diritti e i doveri degli alunni del regolamento di Istituto. 31. I docenti non possono ricevere i genitori e i rappresentanti librai durante l’ora di lezione. PARTE V REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI Sostitutivo del Regolamento di cui al R. D. n. 653/25 e in attuazione dello “Statuto dello studente e delle studentesse” di cui al D.P.R. n. 249/98 ART. 1 (DIRITTI) 1) Tutti gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità e le idee di ciascuno. 2) Gli studenti hanno diritto alla riservatezza personale. Si ritiene che in classe possa essere espressa una critica o un rimprovero ma a patto che abbia ricadute didattiche ed educative generali e che non entri nel “personale” dell’alunno. Per lo stesso motivo saranno evitate Deliberazione del Consiglio di Istituto 7 discussioni e indagini che portino gli alunni ad esplicitare pubblicamente le proprie condizioni economiche e/o sociali. 3) Gli studenti hanno diritto ad essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica. Una copia dello statuto sarà presente in ogni aula e in forma evidente nell’atrio della scuola. 4) Gli studenti hanno diritto ad una valutazione tempestiva e trasparente nei suoi criteri. 5) Gli studenti possono essere chiamati ad esprimere le proprie opinioni sia su decisioni che modifichino la vita della scuola, sia per esprimere richieste ed esigenze. Ogni classe eleggerà liberamente un proprio rappresentante entro il 30 Ottobre di ogni anno; il comitato che si verrà a formare riferirà dei pareri, istanze e opinioni degli studenti tutti. 6) Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto e alla tutela della propria cultura e religione. 7) Gli studenti hanno diritto ad un servizio educativo e didattico qualificato e ad iniziative per il recupero di ritardo e di svantaggio. 8) Gli studenti hanno diritto alla salubrità e alla sicurezza degli ambienti. Il servizio di prevenzione e di sicurezza, presa visione del c. d. Mansionario, concorda con il Direttore dei servizi generali ed amministrativi un regolamento orario su alcune specifiche mansioni dei collaboratori scolastici (pulizia e controllo delle aule e dei bagni ). Tutti gli alunni sono coinvolti nel mantenimento delle condizioni di decoro dei locali dell’edificio scolastico, evitando ogni inutile atto non conforme alle norme del vivere civile. t) Gli studenti hanno diritto a servizi di sostegno e promozioni alla salute fisica e psicologica, forniti attraverso gli strumenti e le professionalità messe a disposizione dalla scuola e dalle altre istituzioni coinvolte nella formazione dei giovani. ART. 2 (PREMESSA AI DOVERI ALLE INFRAZIONI E ALLE SANZIONI) 1. Ogni infrazione ai doveri appresso indicati verrà considerata mancanza disciplinare e sarà passibile di sanzione. 2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 3. La responsabilità disciplinare e’ personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 4. In nessun caso può essere sanzionata, ne’ direttamente ne’ indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente e’ sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati come segue: Fino a 5 giorni dal comitato di disciplina composto dal Dirigente e dai suoi collaboratori; Da 6 a 15 giorni dal Consiglio di Classe; Oltre i 15 giorni, nei casi di esclusione dallo scrutinio finale o della non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi, dal Consiglio d’Istituto. L’organo disciplinare superiore può infliggere una sanzione di competenza dell’organo inferiore, ma non viceversa. L’organo disciplinare inferiore, quando ritenga opportuna una sanzione non di sua competenza, può demandare il caso all’organo superiore. 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. Deliberazione del Consiglio di Istituto 8 8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità’ giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. 9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità’ delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento e’ commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, quanto detto nel comma 8. 9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, la sanzione e’ costituita dall’allontanamento dalla comunità scolastica con l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico. 9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l’infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 10. Nei casi in cui l’autorità’ giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente e’ consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.”. ART. 3 (DOVERI - INFRAZIONI - SANZIONI) DOVERI INFRAZIONI In caso di ritardo abituale ( si intenda dopo tre volte ravvicinate ). Se la mancanza dovesse reiterarsi Se la richiesta venisse disattesa Se tutti questi provvedimenti non sortissero l’effetto previsto Gli studenti sono tenuti ad essere puntuali Deliberazione del Consiglio di Istituto SANZIONI DISCIPLINARI Comunicazione alla famiglia, tramite diario personale e libretto delle giustificazioni, a cura del docente della 1° ora di lezione e menzione sul diario di classe. b) Richiesta scritta di colloquio con la famiglia, tramite Segreteria, a cura del docente della 1° ora di lezione. c) Rientro in famiglia per una giornata, disposto dal Comitato di disciplina, su segnalazione dei docenti interessati. d) Sarà il Consiglio di classe a prendere i provvedimenti che riterrà opportuni su indicazione di un docente, eletto nel suo seno (in mancanza il Coordinatore), al quale è affidato un monitoraggio settimanale dei ritardi. a) 9 Se, dopo una “ammissione con riserva”, l’assenza dovesse rimanere ingiustificata. Se la mancanza dovesse reiterarsi. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente. Gli studenti sono tenuti ad assolvere regolarmente gli impegni di studio e) Ne verrà fatta annotazione sul diario di classe e ne sarà data comunicazione scritta alla famiglia a cura dell’insegnante della prima ora. f) Verrà fatta alla famiglia una richiesta scritta di colloquio, tramite Segreteria, a cura dell’insegnante della prima ora, firmata dal Capo d’Istituto. g) Sarà inviata una lettera di diffida ai genitori dell’alunno, tramite Segreteria, a cura dell’insegnante della prima ora, firmata dal Capo d’Istituto. h) Sarà immediata la convocazione dei genitori tramite cartolina a cura dell’insegnante della prima ora (in caso di impossibilità, con le modalità di cui al punto b). Se le assenze dovessero essere abituali, frequenti e/o non debitamente motivate. Se si sospettasse una contraffazione della firma di giustificazione. Se l’impegno di studio venisse disatteso. i) Se la mancanza dovesse reiterarsi. j) Se l’impegno venisse ulteriormente disatteso k) Reiterata infrazione della disposizione K bis) Comunicazione scritta alla famiglia su libretto personale Gli alunni devono presentarsi a scuola con un abbigliamento consono al luogo frequentato Deliberazione del Consiglio di Istituto Comunicazione alla famiglia tramite diario e libretto delle giustificazioni, a cura del docente interessato. Convocazione del genitore. Come al punto i) più ammonizione del professore sul diario di classe. Comunicazione alla famiglia tramite Segreteria, a cura dell’insegnante interessato, firmata dal Capo d’Istituto. 10 Impedimento o grave turbativa dell’attività Comportamento improntato didattica con: l) alle regole della correttezza e comportamenti disturbanti e/o offese del rispetto dei compagni e verbali del personale della scuola. Il cellulare non deve essere portato in classe offese verbali reiterate offese fisiche offese fisiche reiterate Se la mancanza dovesse reiterarsi Uso del cellulare durante le attività didattiche Comunicazione alla famiglia, tramite diario personale, a cura del docente interessato e menzione sul diario di classe. m) Richiesta scritta di colloquio con la famiglia, tramite Segreteria, a cura del docente interessato n) Sospensione fino a 5 giorni disposta dal Comitato di disciplina o) Sospensione fino a 15 giorni disposta dal Consiglio di classe. p) Sospensione oltre i 15 giorni disposta dal Consiglio d’Istituto su proposta del Consiglio di classe q) Ne verrà fatta annotazione sul diario di classe e ne sarà data comunicazione scritta alla famiglia a cura dell’insegnante interessato. Se la mancanza dovesse reiterarsi s) Sequestro del cellulare e convocazione del genitore per la restituzione del cellulare. 1. Danno materiale al patrimonio della Oltre ad eventuali sanzioni Rispetto del patrimonio della scuola: disciplinari: scuola u) Riparazione del danno anche Accertata la responsabilità individuale. pecuniaria anche con versamento del corrispettivo sul C/C della Scuola. Responsabilità individuale non v) Riparazione del danno, anche pecuniaria, suddivisa tra i fruitori accertata. della struttura danneggiata. w) Comunicazione scritta da parte Accertata la responsabilità individuale della segreteria al genitore Divieto di fumo precisando che verranno applicate le sanzioni pecuniarie, come da legge vigente. ART. 4 (RICORSI) Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori entro cinque giorno dalla data della notifica della sanzione all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. Regolamento dell'Organo di Garanzia L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente Regolamento. Deliberazione del Consiglio di Istituto 11 L'Organo di Garanzia interno della scuola è composto dal Dirigente Scolastico, che ne assume la presidenza, un docente eletto dal Collegio dei docenti e due rappresentanti dei genitori facenti parte del Consiglio di Istituto. Fanno quindi parte di tale organo la prof.ssa Serra Assuntina, già docente collaboratore vicario del Dirigente scolastico e i sigg. ……………………………………… ………….……………………………..., nominati dal Consiglio di Istituto come rappresentanti dei genitori . Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia interno che decide in via definitiva. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli studenti. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. L'Organo di garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), Il Presidente dell'Organo di garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i componenti l'Organo non oltre l 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. Parte VI Personale di Segreteria Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi 1) Il Direttore sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo-contabili; 2) Il Direttore deve curare l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA posto alle sue dirette dipendenze. 3) Il Direttore deve proporre ad Dirigente Scolastico il piano delle attività del personale ATA sulla base degli obiettivi contenuti nel P.O.F. Gli assistenti amministrativi 1) 2) Gli assistenti amministrativi devono svolgere attività di diretta e immediata collaborazione con il Direttore dei servizi generali e amministrativi coadiuvandolo nelle attività Gli assistenti amministrativi devono essere di supporto ai docenti e agli alunni nella predisposizione del materiale didattico in relazione ai numerosi progetti di sperimentazione. PARTE VII Personale Ausiliario 1) 2) 3) I Collaboratori Scolastici devono provvedere alla quotidiana pulizia delle aule, delle palestre e degli altri locali loro assegnati. I Collaboratori Scolastici devono assicurare il servizio di vigilanza nei corridoi e sugli Alunni affidati alla loro sorveglianza, nei casi di particolare necessità. I Collaboratori Scolastici devono svolgere le mansioni previste dalle disposizioni vigenti e specificate nell’accordo relativo alla negoziazione decentrata provinciale. Deliberazione del Consiglio di Istituto 12 4) I Collaboratori Scolastici devono usare verso gli Alunni, i Professori, il Personale di segreteria ed il pubblico il massimo rispetto e quella correttezza che insieme alla pulizia dei locali, serve a rilevare ed ispirare un sentimento di considerazione per la sede degli studi. 5) Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è responsabile dell’osservanza del presente ordine di servizio interno. Parte VIII Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività para-inter-extra-scolastiche Valgono i seguenti criteri generali per la programmazione delle attività para-inter-extra-scolastiche, con particolare riguardo alle attività integrative e di sostegno, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione, allo scambio di esperienze con altre Scuole, alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative: Premesso che per : USCITE SUL TERRITORIO: si intendono quelle comprese nelle ore di lezione; VISITE GUIDATE: attività che si svolgono in una sola giornata, in orario scolastico, presso località di interesse storico-artistico, mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturali ecc., all’interno dei confini della provincia o della regione; VIAGGI DI ISTRUZIONE: attività che si svolgono in una o più giornate, comunque oltre l’orario scolastico, all’interno dei confini dell’Italia o dell’Europa, tutte le visite guidate (che si esauriscono nell’ambito del normale orario delle lezioni o che richiedono l’impiego di un’intera giornata) e i viaggi d'istruzione devono essere programmati dai Consigli di classe e devono aver finalità educative e didattiche. Per le visite didattiche che rientrino nelle attività curricolari e che non richiedano impegni finanziari, non é richiesto il preventivo assenso del Consiglio d'Istituto, ma resta fermo il rispetto delle prescrizioni che seguono: In caso di uscita durante l’orario scolastico, i Docenti presenteranno al Dirigente all’inizio dell’ anno scolastico le richieste inserite nella programmazione di classe o di modulo. Nel caso di uscite o di visite didattiche non previste dalla programmazione, presenteranno le richieste almeno due settimane prima per consentire una puntuale organizzazione del servizio; Prima dell’ uscita il docente interessato dovrà consegnare in segreteria le dichiarazioni liberatorie rilasciate dai genitori degli alunni; Il Dirigente è delegato all’autorizzazione delle visite guidate. Viaggi d’istruzione 1) I viaggi d’istruzione dovranno essere autorizzati dal Consiglio d’Istituto su delibera del Consiglio di Classe comprendente: o inserimento dell'iniziativa nella programmazione educativa e didattica della classe o data, itinerario e mezzo di trasporto; o nominativo dei docenti accompagnatori e dei loro sostituti in caso di necessità, scelti tra i docenti di classe., con esplicito impegno a partecipare al viaggio; o docente incaricato dell'organizzazione logistica; 2) Ciascun viaggio non potrà avere luogo se gli alunni che vi aderiscono risultano meno dei due terzi del numero totale della classe, eliminando dal computo gli alunni che presentano problemi disciplinari e sono incorsi in gravi sanzioni disciplinari (sospensioni); 3) La proposta per ciascun viaggio deve essere presentata dagli Insegnanti organizzatori al Dirigente scolastico entro il mese di Novembre, mentre il piano dettagliato dovrà essere predisposto e consegnato entro il mese di Gennaio per l’approvazione del Consiglio d’Istituto. 4) Dopo l’approvazione dei viaggi da parte del Consiglio d’Istituto e 30 giorni prima della loro effettuazione, i partecipanti verseranno le somme occorrenti per il pagamento delle spese nel C/C postale o bancario della scuola. I docenti organizzatori consegneranno in Segreteria insieme agli elenchi degli Alunni partecipanti, le dichiarazioni liberatorie rilasciate dai Genitori di questi; 5) I genitori degli alunni dovranno consegnare un’autorizzazione scritta per il viaggio. 6) I docenti accompagnatori dovranno essere in rapporto di 1 per non più di 15 Alunni; 7) Ogni viaggio avrà un docente capo-comitiva, con il compito di far rispettare gli orari, gli itinerari, le tappe e le soste concordate e di relazionare al Dirigente alla fine del viaggio; 8) Se i viaggi programmati dureranno più di un giorno le Famiglie dovranno essere informate circa i luoghi di pernottamento, i recapiti telefonici e gli orari delle soste; Deliberazione del Consiglio di Istituto 13 9) Qualora, eccezionalmente, partecipino al viaggio i familiari degli Alunni, questi dovranno produrre alla segreteria della Scuola la necessaria dichiarazione che solleva l’Amministrazione scolastica da qualsiasi responsabilità non imputabile alla organizzazione del viaggio stesso. Parte IX Criteri relativi alla formazione delle classi Il Consiglio di Istituto ed il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo “BINNA DALMASSO”, nel rispetto delle proprie competenze, hanno deliberato che le Classi prime saranno formate rispettando, di massima, i criteri: della equi-consistenza numerica; della eterogeneità internamente a ciascuna Classe; della omogeneità fra Classi parallele. In particolare le prime classi della Scuola Primaria saranno formate tenendo conto della scelta, fatta dai genitori, relativamente al monte ore proposto dalla scuola al momento dell’iscrizione. Le prime classi della Scuola Secondaria saranno così formate : Costituzione di un’apposita commissione formata da docenti di varie discipline della scuola Secondaria dopo aver incontrato i docenti della scuola primaria , che opererà nel modo seguente: Divisione degli alunni in fasce di livello in base ai colloqui con i docenti della scuola Primaria e all’esame delle schede di valutazione di ciascun alunno. Distribuzione omogenea degli alunni nei gruppi classe con sorteggio finale per assegnare i gruppi classe alle sezioni. I nuovi iscritti per trasferimento e i ripetenti verranno distribuiti nelle varie classi tenendo conto sia della numerosità delle stesse, sia dell’esigenza di non sovraffollare alcune classi con alunni particolarmente difficili dal punto di vista comportamentale e/o dell’apprendimento. Di eventuali esigenze familiari si tiene conto in casi particolari. L’assegnazione degli Alunni alle classi compete al Dirigente Scolastico. Per quanto non previsto dalla presente Parte si fa riferimento al DLGS n.297 del 16/02/1994 art. 328 articoli 5 e 10 (OO.CC.) e loro competenze Parte X Criteri relativi all’assegnazione dei Docenti alle classi Nell’assegnazione dei docenti alle classi il Dirigente scolastico terrà conto dei seguenti criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto nella seduta del 6 luglio 2011: 1. continuità didattica sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di 1° grado. 2. competenze specifiche competenze professionali dei docenti (es. conoscenza della lingua inglese in assenza di altri docenti specializzati), in coerenza con quanto previsto dalla progettazione didattico –organizzativa elaborata nel piano dell’offerta formativa, anche sulla base delle opzioni manifestate dai singoli docenti (nella scuola primaria) 3. anzianità di servizio sulla base della graduatoria interna d’istituto; 4. rotazione su richiesta volontaria o per particolari esigenze venutesi a creare all’interno della scuola. Per motivate esigenze, anche di carattere riservato, il Dirigente scolastico può disporre una diversa assegnazione rispetto all’anno scolastico precedente. Parte XI Criteri relativi alla formulazione dell’orario del personale Docente e A.T.A. Riguardo alla formulazione dell’orario delle lezioni dei docenti, si opererà in modo che esso sia funzionale alle attività previste dal POF e didatticamente valido. Deliberazione del Consiglio di Istituto 14 L’orario del personale A.T.A sarà improntato a criteri di flessibilità, sempre in funzione delle esigenze della Scuola. Si farà ricorso : 1) alle turnazioni nei giorni in cui sono previste attività nel pomeriggio ; 2) ai rientri di contro turno, sulla base di dichiarata disponibilità, in caso di assenze non sostituibili o per situazioni di emergenza ; 3) al sistema dei permessi e dei recuperi ; 4) ad anticipi dell’orario di entrata e/o ritardi nell’uscita per garantire la completa pulizia di aule e uffici . Parte XII Criteri per attività integrative, di recupero, di potenziamento (sia in orario flessibile, sia ai fini dell’accesso al fondo di incentivazione o al Fondo d’Istituto) Sono stabiliti i seguenti criteri, per l’organizzazione di attività integrative, di recupero, di potenziamento, avendo cura di prestare la massima attenzione ai carichi di lavoro degli alunni. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Specificare se si tratta: di iniziativa del Consiglio di classe, di gruppi di docenti, di singoli insegnanti, se prevede attività di recupero, di integrazione o di insegnamento speciale. Esame della situazione generale della classe Costituzione di gruppi omogenei di alunni (di norma non più di 10, possibilmente con rilevazioni aggiornate sulla situazione didattica attuale attraverso prove specifiche) della stessa classe o di classi diverse, ad opera dei singoli docenti, in ordine a specifiche esigenze di: a) recupero e/o sostegno (alunni in difficoltà di apprendimento, alunni portatori di handicap) b) potenziamento e/o consolidamento delle abilità acquisite c) integrazione (ampliamento interessi culturali) Individuazione delle attività specifiche di ciascun alunno. Obiettivi a breve o brevissimo termine. Si raccomanda la massima precisione nella loro definizione e possibilmente la loro conversione in comportamenti attesi (che cosa dopo il “trattamento didattico” i singoli alunni devono sapere o saper fare) ai fini di una verifica attendibile. E’ utile indicare chiaramente agli alunni: a) i traguardi che dovranno raggiungere. b) I mezzi e gli strumenti da impiegare. c) le metodologie e strategie da adottare d) Soprattutto per i corsi di recupero, si consiglia: e) la massima attenzione agli aspetti psico-pedagogici dell’apprendimento, f) la non-direttività nell’insegnamento (metodo induttivo con l’alunno protagonista nel processo di apprendimento e non recettore passivo dell’insegnamento) e la pedagogia dell’errore, g) di puntare sull’operatività ogni qualvolta sia possibile, h) la valorizzazione dei “successi” nell’apprendimento evitando la drammatizzazione degli insuccessi. Contenuti: Elencazione degli argomenti da trattare in relazione agli obiettivi prefissati Previsione del numero di ore necessarie e dei tempi di attuazione, con l’esplicitazione di: a) di eventuali compresenze b) di quali insegnanti svolgeranno una determinata attività, c) con quale gruppo di alunni, e in quale ambiente scolastico. Previsione delle modalità di verifica: a cura del Consiglio di classe, in Collegio docenti, prove specifiche etc. Parte XIII REGOLAMENTO D’USO DELL’AULA D’INFORMATICA 1. L’accesso all’aula può avvenire solo su esplicita richiesta al RESPONSABILE dell’aula multimediale e come da calendario di utilizzo affisso all’albo della scuola 2. Alla sala si può accedere solo con l’insegnante che ne è il solo responsabile. Mai, in nessun caso, i ragazzi dovranno essere lasciati soli in aula d’informatica. Deliberazione del Consiglio di Istituto 15 3. L’insegnante prima dell’ingresso dei ragazzi procederà alla verifica delle macchine e dei materiali in uso in essa sottoscrivendo l’apposito modello a disposizione nell’armadio e) Le macchine vanno accese con attenzione e delicatezza evitando colpi o movimenti violenti di qualsiasi tipo 5. Il docente è responsabile dell’uso delle macchine e deve provvedere al controllo dei CD e dei Software utilizzati; a questo proposito si fa presente che potranno essere utilizzati soltanto i software in licenza alla scuola, per cui non deve essere permesso l’utilizzo di CD portati dai ragazzi; ciò sia per il rispetto delle norme sui diritti d’autore, sia di sicurezza ( virus ) 6. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO installare programmi, anche se didattici, manomettere la configurazione delle macchine, personalizzare il desktop. Il docente è responsabile del loro uso e di eventuali manomissioni. 7. Al fine di evitare un inutile sovraccarico dell’HD è importante che ogni alunno sia dotato di un CD riscrivibile o PEN drive, su cui sarà salvato il lavoro svolto. 8. La copia originale dei CD utilizzati per i lavori scolastici dovrà rimanere nell’armadio della sala e potranno essere consegnati agli alunni, se di loro proprietà, solo alla fine dell’anno scolastico 9. Alla fine della lezione il docente controllerà che le macchine vengano spente regolarmente. 10. Il docente, finita la lezione, è tenuto a segnalare nell’apposito registro eventuali disfunzioni verificatesi nel corso della propria lezione per consentire i necessari interventi tecnici. Si ricorda a tutti che tutto ciò che viene utilizzato, rimarrà a disposizione finché se ne avrà cura come se fosse proprio. Parte XIV Regolamento per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali della scuola IL CONSIGLIO D'ISTITUTO VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44 del 1102/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo del locali scolastici; VISTO l'art. 96 del T. V. 16/04/1994, n. 297; VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1102/2001 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione; RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali scolastici, con voti unanimi espressi in termine di legge DELIBERA Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità ed criteri per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici. Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione: I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e delle norme vigenti in materia. Art. 2 - Criteri di assegnazione: I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione: - al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; - alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; - alla specificità dell'organizzazione, con priorità al volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro; - considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità. Deliberazione del Consiglio di Istituto 16 Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. Art. 3 . Doveri del concessionario: In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni: - indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica; - osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; - sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell'EL, o dalla stessa istituzione scolastica; - lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche. Art. 4 . Responsabilità del concessionario: II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. L'istituzione scolastica e l' E. L. devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa. Art. 5 - Fasce orarie di utilizzo: L'uso dei locali può essere richiesto soltanto quando non sono presenti attività didattiche Art. 6 . Usi incompatibili: Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico. Non sono consentiti concerti musicali. E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. Art. 7 . Divieti particolari: Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all'interno delle sale. E' inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare il divieto. L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue: - è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell' istituzione scolastica; è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro; - qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica; - l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; - i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni a garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola. Art. 8 - Procedura per la concessione: Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile. Il Dirigente scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. Se il riscontro darà esito negativo, dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a titolo di rimborso spese. Deliberazione del Consiglio di Istituto 17 Una volta effettuato il versamento di cui sopra presso l'Istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento concessorio. Qualora il versamento di cui sopra non sia stato eseguito entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l'uso, la richiesta si intende tacitamente revocata ed i locali potranno essere messi a disposizione per altri eventuali richiedenti. Art.9 - Il consiglio di Istituto delega la Giunta esecutiva riguardo la valutazione a titolo gratuito o oneroso della concessione Art. 10 - Corrispettivi: II costo dell'uso dei locali è stabilito in via discrezionale dalla Giunta esecutiva con un minimo di 200 euro al mese. Qualora per qualsiasi motivo, la manifestazione programmata non si svolga, il corrispettivo versato resta comunque acquisito all'istituzione scolastica. Art. 11 - Concessione gratuita: In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell' ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente. Tale concessione può avvenire esclusivamente nella fascia oraria suddetta, quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario ai personale di assistenza e pulizia. Art. 12 - Provvedimento concessorio: II provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere: - le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di corrispettivo, l'aggregato di entrata del bilancio della scuola, e, se del caso, l'aggregato di uscita per il pagamento delle spese derivanti dalla concessione; - il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza. La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica. Parte XV REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA a) La biblioteca della Scuola rimane a disposizione degli alunni e dei docenti per tutta la durata dell’anno scolastico; b) Nel periodo delle vacanze estive e delle vacanze stabilite dal calendario scolastico, la biblioteca resterà chiusa; c) Il Responsabile della Biblioteca curerà l’organizzazione della stessa; d) Sono ammessi prestiti agli alunni e al personale della scuola e) Il Bibliotecario è tenuto a compilare un registro delle entrate e delle uscite dei volumi prestati agli Alunni ed ai Docenti, e, prima della fine dell’anno scolastico, deve provvedere a ritirare tutti i libri consegnati. f) I libri devono essere restituiti integri. In caso contrario sarà addebitato il costo del libro. Parte XVI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO AGLI ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL’ART. 40 DEL DECRETO N. 44/2001 IL CONSIGLIO DI ISTITUTO VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275 VISTO l’art.40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa; Deliberazione del Consiglio di Istituto 18 VISTO in particolare l’art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, con il quale viene affidata al consiglio d’istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa; VISTO l’art.10 del T.U. 16/4/94, n.297; DELIBERA Di approvare il seguente regolamento contenente le modalità ed criteri per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento agli esperti esterni ai sensi dell’art. 40 del decreto n. 44/2001. Art.1 – Finalità e ambito di applicazione Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 40 del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF. Art.2 – Requisiti professionali e criteri per la selezione Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, gli esperti stessi devono presentare un curriculum vitae dal quale si evincano: Competenze richieste dal Progetto (es: madrelingua, esperto informatica ecc. ecc.) Esperienze didattiche in contesto scolastico curriculare Titoli di studio Pubblicazioni e altri titoli Referenze Corsi di aggiornamento Altre esperienze di lavoro Esperienze didattiche in contesto extra curriculare con preferenza per la continuità presso questa scuola Art. 3 – Pubblicazione degli avvisi di selezione Il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa (POF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo ufficiale della scuola o in altra forma ritenuta opportuna. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno valutati, la documentazione da produrre, i contratti che s’intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: l’oggetto della prestazione; la durata del contratto: termini di inizio e di conclusione della prestazione; il corrispettivo proposto per la prestazione. Art.4 – Determinazione del compenso Il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i singoli contratti conferiti compatibilmente con i fondi disponibili. In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto anche oltre i limiti previsti dal CCNL comparto scuola. Art.5 – Individuazione dei contraenti I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente scolastico o da una Commissione appositamente nominata, che opererà in conformità all’art. 2. Tale commissione sarà composta da tre docenti e potrà essere integrata dal Presidente del Consiglio d’Istituto Deliberazione del Consiglio di Istituto 19 Art.6 – Stipula del contratto Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto. Nel contratto devono essere specificati: 1. 2. 3. l’oggetto della prestazione; i termini di inizio e conclusione della prestazione; il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell’amministrazione: 4. le modalità di pagamento del corrispettivo; 5. le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l’obbligo di svolgere tutte le attività richieste dal progetto comprese le eventuali verifiche. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera. I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni: di collaborazione coordinata e continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione del contraente e non danno luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli della scuola ovvero, nei casi che lo prevedono, di prestazione d’opera occasionale. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all’anno scolastico e sono rinnovabili. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. E’ istituito presso la segreteria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi cor risposti e l’oggetto dell’incarico. Art.7 – Impedimenti alla stipula del contratto I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. Art.8 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n.165/2001 Parte XVII REGOLAMENTO VIGILANZA SUGLI ALUNNI CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI. PIANIFICAZIONE GENERALE DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA VIGILANZA Deliberazione del Consiglio di Istituto 20 PREMESSO CHE - la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i Docenti, ma anche gli Ausiliari e, a diverso titolo, i Dirigenti scolastici; - al Dirigente scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici e un’attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni. SI TRASMETTE il REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI e si forniscono, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento. Le misure organizzative adottate concernono la vigilanza degli alunni: 1. durante lo svolgimento delle attività didattiche; 2. dall’ingresso dell’edificio fino al raggiungimento dell’aula; 3. durante i cambi di turno tra i docenti; 4. durante l’intervallo/ricreazione; 5. durante il tragitto aula - uscita dall’edificio al termine delle lezioni; 6. nel periodo di interscuola: mensa e dopo-mensa; 7. in riguardo ai “minori bisognosi di soccorso”; 8. durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa; 9. durante le visite guidate/viaggi d’istruzione. 1. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, dispone l’art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009 che, per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. La responsabilità per l’inosservanza del predetto obbligo è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. Ai sensi dell’art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Dispone l’art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Nelle ipotesi di responsabilità ex artt. 2047 e 2048 c.c., l’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n. 916 ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità dell’insegnante avuto riguardo alla circostanza dell’allontanamento ingiustificato della stessa dall’aula). La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Deliberazione del Consiglio di Istituto 21 Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. 2. VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL’AULA Al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascun ingresso e androne dell’edificio siano presenti i collaboratori scolastici che prestano la dovuta vigilanza sugli alunni. Tutti i collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno inoltre il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule, accompagnati dai docenti. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ad accogliere i propri alunni e ad accompagnarli in classe. 3. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio degli insegnanti, recandosi sulla porta di una delle aule interessate al cambio di turno o in caso di scambio contemporaneo di più docenti, controllando le diverse aule. Il docente che ha appena lasciato la classe, sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni. A questo proposito si ricorda ai docenti, interessati al cambio di turno, di non intrattenere colloqui con i colleghi, onde evitare lunghe attese nei cambi previsti. Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno avuto un’ora “libera”, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per consentire un rapido cambio del docente sulla scolaresca. I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio del Dirigente. 4. VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO/RICREAZIONE Al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni durante l’intervallo-ricreazione, si dispone che detta vigilanza venga effettuata da quei docenti già impegnati nelle classi e mai durante il cambio dell’ora, permanendo nell’aula per poter vigilare sugli alunni in quanto nell’intervallo è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi. I collaboratori scolastici durante l’intervallo vigileranno, oltre il corridoio di competenza, anche i bagni. I collaboratori scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei professori e per intervenire in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti. 5. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL’EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI Al fine di regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso ciascuna porta di uscita dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza nel passaggio degli alunni. Per assicurare la vigilanza, come detto in precedenza, gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni sino alla porta di uscita dell’edificio, posizionandosi davanti alla scolaresca, accompagnandoli fino al portone della scuola, ove li affideranno direttamente e obbligatoriamente ad un familiare o ad un suo delegato, previa delega scritta accompagnata da copia di un documento di identità della persona delegata, depositata agli atti della scuola (nessun alunno può lasciare l’edificio scolastico da solo). Quest’ultima procedura riguarda ovviamente gli alunni della scuola primaria. 7. VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO” La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni portatori di handicap grave, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere Deliberazione del Consiglio di Istituto 22 sempre assicurata dal docente di sostegno o dall’educatore o assistente comunale o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. 8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA , LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA Durante il tragitto scuola – palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente. 9. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92). In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore. Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni. NORME DI RIFERIMENTO CCNL 2006-09 (29 novembre 2007) ART. 29, comma 5 CCNL 24/07/2003 riportato nel CCNL 2006-2009 (Tabella A –Profili di Area del Personale ATA – Area A). CODICE CIVILE ART. 2047 CODICE CIVILE ART. 2048 CORTE DI CASSAZIONE, sez III, 18.4.2001, N. 5668 sez. III 11.02.2005, N.2839 CORTE DEI CONTI, sez. III, 19.2.1994, n. 1623 Deliberazione del Consiglio di Istituto Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza sugli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi. La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola, è affidata ai docenti, coadiuvati nell’assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto dal CCNL 2006-2009 Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno. Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006-2009 con richiamo al 24.7.2003). Il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza, solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. [...]. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto L’insegnante si libera se prova di non aver potuto impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta, e che, nonostante l’adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento L’obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e, conseguentemente, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l’osservanza degli 23 CORTE DI CASSAZIONE - Sent. 23/06/1993 n. 6937 TRIBUNALE DI MILANO –SENTENZA 14 MARZO 2002, N. 3452 (Stralcio) TRIBUNALE DI GENOVA – SEZ. I, STRALCIO N°2235 DEL 09/06/2002 CORTE DI CASSAZIONE - Sez. III Civile- Sent. 07/11/2000 n. 14484 Sentenza del TRIBUNALE DI VENEZIASez. III Civile,- Sent. 03/03/2003, n. 535 Deliberazione del Consiglio di Istituto stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza. Responsabilità civile - Infortunio scolastico - obbligo di vigilanza sugli alunni - carattere relativo e non assoluto In materia di responsabilità civile degli insegnanti per i danni cagionati da fatti illeciti di loro allievi, il dovere di vigilanza imposto dall'art. 2048, comma 2, c.c. ha carattere relativo e non assoluto, dal momento che occorre correlarne il contenuto e l'esercizio in modo inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli alunni; in tal modo, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi. Responsabilità civile - infortunio scolastico - culpa in vigilando - danni in materia civile - obbligazione e contratti personale docente – relatività dell’obbligo di sorveglianza. Non è responsabile l’Amministrazione scolastica per l’infortunio patito da un’allieva durante l’ora di educazione fisica quando sia dimostrato che il gioco si svolgeva sotto la sorveglianza dell’insegnante. La responsabilità dell’insegnante e, per essa, dell’Amministrazione scolastica si estende anche al danno che l’allievo abbia procurato a se stesso in quanto l’obbligo di vigilanza è posto anche a tutela dei minori all’insegnante stesso affidati. Il dovere di sorveglianza, imposto ai docenti dall’art. 2048 c.c., non ha carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto e l’esercizio in modo inversamente proporzionale all’età del pieno discernimento dei loro allievi. Processo civile (questioni processuali del) – Responsabilità civile - Omessa vigilanza sugli alunni - onere della prova In virtù del rapporto del collegamento organico del personale dipendente l'amministrazione scolastica è direttamente responsabile del danno che sia cagionato ad un minore nel tempo in cui il medesimo è sottoposto alla vigilanza di detto personale. L'onere della prova del danneggiato, in tale ipotesi, consiste nella dimostrazione che il fatto si è verificato nel tempo in cui il minore è affidato alla scuola, essendo ciò sufficiente a rendere operante la presunzione di colpa per inosservanza dell'obbligo di sorveglianza, mentre spetta all'amministrazione scolastica la prova liberatoria che è stata esercitata la sorveglianza sugli allievi con una diligenza idonea ad impedire il fatto. Su chi ricade la responsabilità nel caso in cui un alunno, già riconsegnato ai genitori, provochi danni a terzi all'interno dell'area cortilizia della scuola? Non sussiste la responsabilità per omessa vigilanza dell'Amministrazione scolastica per i danni causati dalla condotta di un alunno minorenne all'interno di un plesso scolastico ove risulti provato che l'evento si è verificato allorché il minore era rientrato nella sfera di controllo dei genitori: in tal caso deve ritenersi cessato l'obbligo di custodia derivante dall'iscrizione scolastica. E' vero che l'obbligo di custodia a carico dell'Amministrazione scolastica può sussistere anche oltre 24 Sentenza n. 404/2005, CORTE DEI CONTI (sezione giurisdizionale per la Puglia)- R.D. 26 aprile 1928 n. 1297che prevede (art. 350) C.M. n. 105 /74 – art. 17 lett. f CASS. 5/9/1986, n. 5424 CASS. 28/7/1972, n. 2590 CASS.7/6/1977, n. 2342 CASS. 4/3/1977, n. 894 CASS. 30/03/1999, SEZ. III N° 3074 Protocollo d'Intesa per la definizione dei servizi minimi essenziali nel Comparto Scuola – Legge 12 Giugno 1990, n. 146”, tramesso con Nota Prot. 12387/471/MS del 15 gennaio 1992 del Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Gabinetto”. l'orario scolastico, all'interno ed eventualmente nelle immediate vicinanze del plesso scolastico, ma è altrettanto vero che tali regole vengono meno in presenza dei genitori ai quali spetta per primi il controllo sui minori, soprattutto quando questi ultimi sono stati formalmente loro consegnati. (Fattispecie nella quale un alunno, "riconsegnato" alla mamma al termine della recita scolastica, si intratteneva nel cortile della scuola e con la propria bicicletta investiva la nonna di un altro alunno). Per quanto riguarda più da vicino l'obbligo di vigilanza del personale insegnante, compreso il periodo dell'intervallo/ricreazione, si riporta la Sentenza n. 404/2005, Corte dei Conti (sezione giurisdizionale per la Puglia): "una regolamentazione non del tutta esaustiva è rinvenibile nel regolamento generale sull'istruzione elementare, R.D. 26 aprile 1928 n. 1297 che prevede (art. 350) l'obbligo di sorvegliare gli alunni durante il tempo destinato agli insegnamenti, alla ricreazione e alla refezione e deve rimanere nella scuola finché gli alunni ne siano usciti. L'art. 17 - Vigilanza sugli alunni - della C.M. n. 105 /74, alla lettera f), dispone infatti: "f) durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose." E’ ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo di vigilanza si estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della scuola fino a quello della loro uscita (cfr. Cass. 5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; Cass. 7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che tale obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi (cfr. Cass. 4/3/1977, n. 894). Il dovere di sorveglianza permane per tutta la durata del servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per l’assenza di un insegnante, non costituendo tale assenza fatto eccezionale, bensì normale e prevedibile. Servizi minimi essenziali in caso di sciopero Art. 2. Comma 2: Qualora, i Capi d'Istituto (...) valutino di non poter organizzare, con il personale docente che abbia volontariamente e tempestivamente comunicato la propria astensione dallo sciopero, attività formative adeguate e, nelle scuole materne ed elementari, neppure attività di sorveglianza dei minori, gli stessi sono autorizzati a sospendere l'intero servizio scolastico. Art. 2. Comma 6: Nelle ipotesi di parziale o intera sospensione del servizio scolastico di cui al comma 2, ovvero di sciopero che interessi il solo personale amministrativo tecnico ed ausiliario di cui al comma 3, i legali rappresentanti delle singole istituzioni scolastiche di cui al citato comma 2, cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero SONOTENUTI a dare comunicazione alle famiglie interessate della sospensione dell'intero servizio ovvero del LIVELLO DEI SERVIZI Deliberazione del Consiglio di Istituto 25 GARANTITI, dei MODI e dei TEMPI di erogazione degli stessi nel corso dello sciopero nonché del giorno e dell'ora di riattivazione dei Servizi nella loro interezza. ILLEGITTIMITÀ dei docenti di rifiutarsi di sostituire, con compiti di vigilanza, i colleghi in sciopero: art. 28 della Costituzione "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato e dagli altri enti pubblici” soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto" art.43 del Codice Penale "...il fatto illecito è doloso , o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione… è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione ; …. E’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia , ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline" L. 146/90 Sentenza 4 luglio 2002, Cassazione- Sezione Lavoro DPR 249/1998 DM 16/07 CM 362/1998 DIRETTIVA 15/03/2007 Deliberazione del Consiglio di Istituto sui servizi minimi essenziali 9709/2002, della "Deve insomma ritenersi che al datore di lavoro non possa essere negato, in occasione dello sciopero, di continuare lo svolgimento dell'attività aziendale mediante il personale dipendente che ancora resti a sua disposizione, in quanto non partecipante allo sciopero, e che venga temporaneamente adibito alle mansioni proprie degli scioperanti, il che non appare di per sé improntato al carattere dell'insindacabilità a norma dell'art. 28 dello Statuto dei lavoratori" Si vedano inoltre: statuto studentesse e studenti linee di indirizzo generali a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo uso del telefono cellulare a scuola uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari 26