Riferimenti normativi
• Decreto Legislativo 28 aprile 1998, n.406;
• Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22;
• Deliberazione 27 settembre 2000, Prot. n.004/CN/ALBO.
L'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO
LA GESTIONE DEI RIFIUTI È COSTITUITO PRESSO IL
MINISTERO DELL'AMBIENTE.
L'ALBO E' ARTICOLATO IN SEZIONI REGIONALI.
Sono organi dell'Albo:
a) il Comitato nazionale;
b) le sezioni regionali e le due sezioni provinciali di Trento e di Bolzano.
Il Comitato nazionale ha sede in Roma, presso il Ministero dell'ambiente.
Le sezioni regionali hanno sede presso le camere di commercio dei
capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e
presso la regione autonoma Valle d'Aosta.
Il Comitato nazionale e le sezioni regionali sono interconnesse dalla rete
telematica delle camere di commercio.
Decreto Ministeriale n° 406 del 28/04/1998
DEVONO ESSERE ISCRITTE ALL’ALBO NAZIONALE DELLE
IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI
LE IMPRESE CHE SVOLGONO ATTIVITA’ DI RACCOLTA E TRASPORTO DI
RIFIUTI NON PERICOLOSI PRODOTI DA TERZI E LE IMPRRESE CHE
RACCOLGONO E TRASPORTANO RIFIUTI PERICOLOSI, ESCLUSI I
TRASPORTI DI RIFIUTI PERICOLOSI CHE NON ECCEDANO LA QUANTITA’
DI 30 Kg AL GIORNO O 30 litri AL GIORNO EFFETTUATI DAL PRODUTTORE
DEGLI STESSI RIFIUTI.
L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE RINNOVATA OGNI 5 ANNI.
ART.30, comma 4, D.Lgs.22/97
L’ISCRIZIONE ED I PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE, DI REVOCA, DI
DECADENZA
E
DI
ANNULLAMENTO
DELL’ISCRIZIONE,
NONCHE’
L’ACCETTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE, SONO DELIBERATI
DALLA SEZIONE REGIONALE DELL’ALBO DELLA REGIONE OVE HA SEDE
L’INTERESSATO.
ART.30, comma 5, D.Lgs.22/97
ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER LE QUALI E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati;
b) categoria 2: raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33, del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
c) categoria 3: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi;
f) categoria 6: gestione di impianti fissi di titolarità di terzi nei quali si effettuano le operazioni di smaltimento e
di recupero di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
g) categoria 7: gestione di impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero di cui
agli allegati B e C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
h) categoria 8: intermediazione e commercio di rifiuti;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di siti e beni contenenti amianto.
CATEGORIE E CLASSI DELLE ATTIVITA' PER LE QUALI E' RICHIESTA L'ISCRIZIONE ALL'ALBO.
La categoria 1, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), e' suddivisa nelle seguenti classi, a seconda che
la popolazione complessivamente servita sia:
a) superiore o uguale a 500.000 abitanti;
b) inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000 abitanti;
c) inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti;
d) inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti;
e) inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti;
f) inferiore a 5.000 abitanti.
Le categorie da 2 a 8, di cui all'articolo 8, comma 1, lettere da b) ad h), sono suddivise nelle seguenti
classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti trattati:
a) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 200.000 tonnellate;
b) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 60.000 tonnellate e inferiore a 200.000 tonnellate;
c) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 15.000 tonnellate e inferiore a 60.000 tonnellate;
d) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
e) quantità annua complessivamente trattata superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate;
f) quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate
PERIZIA GIURATA
Nel trasporto dei rifiuti interviene una specifica figura professionale in possesso della
necessaria abilitazione (laurea in INGEGNERIA, in CHIMICA, in MEDICINA – medico
igienista od in BIOLOGIA) con il compito di attestare, tramite perizia tecnica giurata,
l’idoneità degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti.
Tale obbligo viene richiamato nel richiamato D.M.A. del 28/04/1998, n° 406; all’art.
12, comma 3:
“Le imprese che intendono effettuare attività di raccolta e trasporto di rifiuti devono
corredare la domanda di iscrizione … con la seguente, ulteriore, documentazione:
a) attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o
da un medico igienista o da un biologo iscritto all'ordine professionale, dell'idoneità
dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.
c) titolo autorizzativo al trasporto di cose di cui alla legge 6 giugno 1974, n° 298, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché documentazione relativa
all'abilitazione ADR, ove prescritti.”
DELIBERAZIONE 27/09/2000
La Deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, del 27/09/2000, prot. n° 004/CN/ALBO, circa
i “Contenuti dell'attestazione a mezzo di perizia giurata, stabilisce le
modalità di redazione ed i contenuti della perizia nonché dell'idoneità dei
mezzi di trasporto di cui all’art.12, comma 3, lettera a), del decreto
ministeriale 28 aprile 1998, n° 406”.
DATI RIGUARDANTI LA DITTA INDIVIDUATI NELLA PERIZIA:
RAGIONE SOCIALE
SEDE LEGALE
P.IVA e COD. FISCALE
LEGALE RAPPRESENTANTE
RESPONSABILE TECNICO
DATI RIGUARDANTI IL VEICOLO/I INDIVIDUATI NELLA PERIZIA:
 fabbrica/tipo
 numero di targa
 numero di telaio
 omologazione o approvazione
 carrozzeria; attrezzature installate
 dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle
tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni
bloccati)
 revisione risultante dalla carta di circolazione
 uso proprio o uso di terzi
 eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici
 dell’attività economica, delle cose o classi di cose che possono essere
trasportate
 eventuale autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi o iscrizione
 all’Albo autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del decreto
legislativo 14 marzo 1998, n° 85.
TIPOLOGIE DEI RIFIUTI PER I QUALI SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE
Devono essere fedelmente riportate nella perizia tutte le tipologie di rifiuti per
i quali il veicolo viene dichiarato idoneo, ed in particolare le singole tipologie
di rifiuti con i relativi CER.
Esempio:
Elenco dei Codici CER per i quali si richiede autorizzazione all’iscrizione per la Categoria 4 classe C.
010408
scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409
scarti di sabbia e argilla
Nel caso in cui l’autorizzazione fosse richiesta per la Categoria 2, relativa alla
raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 33,
i rifiuti devono essere elencati così come indicato nell’Allegato1,
Suballegato1.
Esempio:
CODICI
TIPOLOGIA DEL RIFIUTO - D.M. 5/2/1998 (allegato 1, suballegato 1), integrato ai sensi della Direttiva del
Ministero dell'Ambiente del 9/4/2002 (Applicazione Reg. Comunitario 2557/2001)
1.1
rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi (150101) (150505) (150106) (200101)
MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL TRASPORTO
Nella Perizia giurata devono essere sempre ben specificate le modalità e le
condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per
i quali è richiesta l’iscrizione.
Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione
della disciplina del trasporto delle merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono
avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche:
RIFIUTI ALLO STATO LIQUIDO O FANGOSO
• Per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere
utilizzate, compatibilmente con il tipo di rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se
munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee
apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere utilizzate, altresì,
cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista
e/o dal costruttore.
RIFIUTI ALLO STATO SOLIDO
•I rifiuti solidi, granulari o pulverulenti possono essere trasportati con carrozzerie
aventi almeno le seguenti caratteristiche:
− non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare, alla durata e
frequenza d’uso nei limiti della normale utilizzazione del veicolo;
− essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di acqua, vapore, ecc.);
− consentire facilmente il carico e lo scarico;
− essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare, con possibilità
di aperture che evitino il formarsi di soprapressioni interne.
CARROZZERIE STABILMENTE INSTALLATE
Dalla perizia devono risultare:
• il materiale e lo spessore delle pareti;
• l’altezza delle sponde;
• la copertura;
• il dispositivo di ribaltamento posteriore;
• la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni;
• la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile.
Qualora sul veicolo fossero presenti carrozzerie mobili nella perizia dovrà essere
evidenziato il tipo di carrozzeria utilizzabile, così come risulta dalla carta di
circolazione del veicolo (che si allega).
ACCERTAMENTO DEL PERITO INCARICATO
Deve essere effettuato almeno un sopralluogo per ciascuna delle carrozzerie della
stessa tipologia riportate nella perizia.
Il sopralluogo deve accertare:
• tutte le caratteristiche ritenute indispensabili al fine di un regolare
trasporto di rifiuti;
• il materiale e lo spessore delle pareti;
• l’altezza delle sponde;
• la copertura;
• il dispositivo di ribaltamento posteriore;
• la presenza o meno di fenditure nelle giunzioni;
• la possibilità di bonifica;
• ogni altro elemento ritenuto utile.
Il sopralluogo deve accertare inoltre:
•il funzionamento delle eventuali attrezzature ausiliarie necessarie per il
carico e lo scarico dei rifiuti
•le attrezzature di emergenza
•l’etichettatura fissa riportante le indicazioni prescritte
•i pannelli e i segnali previsti dal Codice della Strada
Nella Delibera viene precisato anche che l’attestazione dell’idoneità di più di un
veicolo può essere redatta in un unico documento, purché vengano riportati, per
ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti.
Prot. n. 004/CN/ALBO 24 OTTOBRE 2000
Deliberazione 27 settembre 2000.
Contenuti dell'attestazione, a mezzo di perizia giurata, dell'idoneità dei mezzi di trasporto di
cui all'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 aprile 1998, n.406
Articolo 1
(Generalità)
1. L'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'articolo 12, comma3, lettera a), del decreto 28
aprile 1998, n.406,deve essere attestata a mezzo di perizia giurata, in proseguo denominata
perizia.
2. Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti dati:
a) dati riguardanti i veicoli: Fabbrica/tipo; numero di targa; numero di telaio; omologazione o
approvazione; carrozzeria; attrezzature installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da
errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro =
freni bloccati); revisione risultante dalla carta di circolazione; uso proprio o uso di terzi;
eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici dell'attività economica,
delle cose o classi di cose che possono. essere trasportate; eventuale autorizzazione al
trasporto di cose per conto di terzi o iscrizione all' Albo autotrasportatori di cose per conto di
terzi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 1998, n.85.
b) le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo, ed in particolare le singole
tipologie di rifiuti con i reIativi C.E.R.
c) le modalità e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di
rifiuti per i quali è richiesta l'iscrizione.
3. L'attestazione dell'idoneità di più di un veicolo può essere redatta in un unico documento,
purché vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.
Articolo 2
(Attribuzioni del responsabile tecnico)
1. Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto
risultanti dalla perizia nonché il rispetto delle modalità in relazione alle diverse tipologie di
rifiuti, sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico.
2. Il responsabile tecnico è tenuto a dare senza indugio comunicazione al legale
rappresentante dell'impresa e alla Sezione regionale dell'Albo dell'eventuale idoneità dei
veicoli.
Articolo 3
(Rifiuti classificabili come merci pericolose e altri rifiuti)
1. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della
disciplina del trasporto delle merci pericolose, la perizia deve indicare, per ogni tipologia o
gruppi di tipologie di rifiuti; le corrispondenti classi ADR ed il trasporto deve avvenire con le
modalità di cui all'art. 168 del Codice della Strada.
2. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione della
disciplina del trasporto delle merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono avere, in
relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche:
a) Per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere utilizzate,
compatibilmente con il tipo di rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di idoneo titolo
autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico.
Possono essere, utilizzate altresì, cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni
indicate dal progettista e/o dal costruttore.
b) I rifiuti solidi, granulari o pulvirulenti possono essere trasportati con carrozzerie aventi
almeno le seguenti caratteristiche:
-non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare, alla durata e frequenza d'uso nei
limiti della normale utilizzazione del veicolo;
- essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di acqua vapore, ecc.);
- consentire facilmente il carico e lo scarico;
- essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare, con possibilità di aperture
che evitino il formarsi di sovrapressioni interne.
3. I mezzi destinati al trasporto dei rifiuti di origine animale di cui al decreto legislativo 14
dicembre 1992, n.508, non possono essere destinati al trasporto di altre tipologie di rifiuti.
Articolo 4
(carrozzerie stabilmente installate)
1. Le caratteristiche rilevate in sede di effettuazione della perizia e ritenute indispensabili al fine
di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle
sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di fenditure
nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare
dalla perizia medesima ed essere riportate nel provvedimento di iscrizione.
Articolo 5
(carrozzerie mobili)
1. La perizia deve indicare il tipo di carrozzeria utilizzabile, come risulta dalla carta di
circolazione del veicolo.
2. L'accertamento del perito deve essere effettuato su almeno una delle carrozzerie della stessa
tipologia proposte. Le caratteristiche rilevate e ritenute indispensabili al fine di un regolare
trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde, la copertura,
il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di finediture nelle giunzioni, la
possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare nella perizia ed essere
riportate nel provvedimento d'iscrizione.
Articolo 6
(imballaggi)
1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, si fa riferimento alle appendici A5 eA6
dell'ADR.
2. Per le tipologie di rifiuti che non rientrino nel campo di applicazione della disciplina del
trasporto delle merci pericolose il riferimento alle norme delle sopracitate appendici ha luogo
solo in quanto le stesse siano applicabili (Ad. es. non ricorre l'approvazione degli imballaggi da
parte dell'Autorità competente o da organismi da essa designati, prevista dalla normativa ADR).
Articolo 7
(prove di funzionamento)
1. La perizia deve accertare il funzionamento delle eventuali attrezzature ausiliarie
necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti ivi comprese le attrezzature di emergenza,
l'etichettatura fissa con le indicazioni prescritte, i pannelli e i segnali previsti dal Codice
della Strada.
Articolo 8
(disposizioni transitorie e finali)
1. Le perizie già rilasciate alla data di adozione della presente deliberazione restano valide ed
efficaci per tutta la durata del periodo di iscrizione in corso.
2. In sede di rinnovo dell'iscrizione, la perizia può essere sostituita da apposita dichiarazione,
resa ai sensi e per gli effetti della legge 16/68, con la quale il legale rappresentante
dell'impresa e il responsabile tecnico, consapevoli delle conseguenze anche penali delle
dichiarazioni false o mendaci, attestano i dati, le condizioni, le prescrizioni, le
caratteristiche ed i requisiti individuati ed attestati nella perizia rilasciata ai sensi della
presente deliberazione continuano ad essere attuali, sono rispettati e sono conformi a
quanto previsto per l'esercizio dell'attività dalla normativa vigente. Sono fatte salve, in
ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 2.
3. La deliberazione prot. n. 001 del 17 novembre 1997 è abrogata.
APPLICABILITA’ DELLE NORME ADR 2001 AI RIFIUTI PERICOLOSI
Per rifiuti speciali pericolosi si deve applicare la normativa specifica per il
trasporto su strada delle merci pericolose (normativa ADR – Direttiva 94/55/CE
e successive modifiche ed adeguamenti), laddove ricorrano le condizioni oltre
descritte.
QUADRO GENERALE
A tutt’oggi, per il trasporto dei rifiuti pericolosi, vige una doppia normativa: le norme tecniche
della Deliberazione del Comitato Interministeriale del luglio 1984 (paragrafo 2.3), non
abrogate dal decreto legislativo n. 22/97 e la normativa ADR, laddove applicabile, in quanto
non è sufficiente che un rifiuto sia pericoloso per essere sottoposto alle prescrizioni dell’ADR.
Questo implica che la pericolosità deve essere correlata alle intrinseche caratteristiche
chimico - fisiche del rifiuto e non alla finalizzazione di chi o di cosa debba essere tutelato
(ambiente o persone).
Non è possibile un’automatica assegnazione tout-court ad una classe ADR.
Ciò che lo impedisce sono i criteri di determinazione delle caratteristiche chimico-fisiche e
delle proprietà tossicologiche fissate dall’ADR per quella classe di pericolo; parametri che
devono essere riscontrati anche per il rifiuto già classificato pericoloso in base al CER o in
base alla caratterizzazione analitica (per le “voci specchio”).
COMPARAZIONE FRA ADR E RIFIUTI
Per una comparazione bisogna prendere in esame le seguenti classi di pericolo:
H3 Infiammabile
F
H6 Molto tossico
> 55°C
T+ 1.000 mg/kg (0,1%)
H6 Tossico
T 30.000
H8 Corrosivo come R35
C 10.000 mg/kg (1%)
H8 Corrosivo come R34
C 50.000 mg/kg (5%)
mg/kg (3%)
Nello specifico dell’attività, preso atto delle caratteristiche del cassone e sue dotazioni, anche
di sicurezza, non debbono essere trasportati rifiuti caratterizzati da classi di pericolo H3, per
cui le classi su cui accentrare l’attenzione sono esclusivamente H6 ed H8 (ed inoltre H5).
La definizione di tossicità e di corrosività è rapportata alla concentrazione della sostanza
tossica o corrosiva presente nel rifiuto, sopra riportata (sia esso miscela o soluzione).
Classe 3
Classe 6.1
Classe 8
Infiammabile
Tossico
Corrosivo
F
T
<61°C
– DL5O tossicità acuta per ingestione
– DL5O tossicità acuta per assorbimento cutaneo
– CL5O tossicità acuta per inalazione
– molto corrosive
C – corrosive
– debolmente corrosive
Si è visto che un rifiuto pericoloso secondo il CER non è automaticamente soggetto
alla disciplina dell’ADR e si sono esaminati i criteri da seguire per l’eventuale
attribuzione del rifiuto ad una classe ADR e per assegnare lo stesso ad un numero
ONU.
Tale base non è sufficiente a determinare di per sé una possibile assimilazione di
un qualsiasi rifiuto pericoloso ad una materia dell’ADR e quindi attribuire ad esso
ONU, Kemler, classe di trasporto, etichettatura ecc.
I rifiuti infatti spesso sono caratterizzati dalla presenza di molteplici sostanze
mentre la norma ADR riguarda le “merci” che hanno la caratteristica di contenere
sostanze e/o miscele ben definite di esse.
Inoltre, ai fini del D.Lgs. 22/97, il rifiuto viene classificato per attività di provenienza
per cui è possibile che rifiuti merceologicamente simili, abbiano codice CER
diverso.
Ciò impedisce la assegnazione diretta ad una classe ADR, per la quale è
necessario conoscere, sulla base della dichiarazione del produttore del rifiuto, quali
sostanze sono state usate nel processo che ha originato quel rifiuto e,
successivamente al riscontro analitico delle sostanze effettivamente presenti nel
rifiuto, di volta in volta, attribuire la classe di rischio delle singole sostanze presenti
nell’ADR tenendo sempre conto del rischio prevalente.
CONCLUSIONI
Pertanto particolare importanza rivestono le informazioni in merito alle classi di
pericolo da pretendere all’atto del conferimento (riportate sul FIR in funzione delle
risultanze della caratterizzazione analitica) da definirsi sulla base della natura del
processo e delle materie impiegate per produrre il rifiuto, che dovranno tenere
conto dei riscontri analitici e delle corrispondenti frasi di rischio R per le molecole
pericolose individuate, sulla base delle seguenti normative:
D.Lgs. n°22/97
Decisione 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni
2001/118/C.E., 2001/119/C.E. e 2001/573/C.E., sostitutive
delle precedenti Decisioni recepite negli Allegati A e D del
D.Lgs. n°22 e negli Allegati dei D.M. 141/98-145/98-148/98
D.M. 11/04/2001
ASSEGNAZIONE DELLE POSSIBILI CLASSI ADR.
Visto il DM 4/9/1996 e successive modifiche ed integrazioni, per i rifiuti specifici
contenenti sostanze pericolose, in relazione all’assegnazione delle corrispondenti
classi ADR, si dovrà tenere conto sia delle dichiarazioni del produttore dei rifiuti
circa la natura dei processi e delle materie prime ed intermedi che li hanno
prodotti, sia della natura delle molecole individuate e della loro concentrazione.
Dovranno essere sempre indicate pertanto (qualora le tipologie da trasportare
rientrino nell’applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose) le
corrispondenti classi ADR ed il trasporto dovrà avvenire con le modalità di cui
all’art.168 del Codice della strada.
ESEMPI
CER
POSSIBILI CLASSI ADR
CER
POSSIBILI CLASSI ADR
080111
6.1-8-9
150202
6.1-9
100503
6.1
160107
6.1-8-9
101005
6.1-9
170204
6.1-9
110503
8-9
190813
6.1-9
120118
6.1
200121
6.1-8-9
140605
6.1-9
200123
6.1-8-9
150110
6.1-9
200137
6.1-9
I rifiuti pericolosi oggetto del trasporto, laddove sottoposti a normativa ADR,
trasportabili con il mezzo, appartengono (nell’esempio) esclusivamente alle seguenti
classi:
Classe 8: Materie corrosive;
Classe 6.1:materie tossiche (con esclusione della classe 6.2);
Classe 9: Materie e oggetti pericolosi diversi;
con le seguenti prescrizioni:
gli imballaggi per i rifiuti pericolosi devono essere conformi alle prescrizioni tecniche
dell’ADR;
i trasporti dei rifiuti pericolosi devono essere effettuati per categorie omogenee di
rifiuti previste nell’allegato G1 al D.Lgs. n°22/97 e presentare medesime
caratteristiche di pericolo elencate nell’allegato al D.Lgs n°22/97;
nel cassone non possono essere contenuti rifiuti pericolosi e non pericolosi;
nel caso di trasporti di rifiuti pericolosi di medesima categoria e da medesima
caratteristica di pericolo, con codice differente, devono essere previsti doppi
contenimenti.
Comunque, anche qualora le tipologie di rifiuto contenente molecole pericolose non
dovessero rientrare nell’applicazione specifica della disciplina di cui trattasi, la
carrozzeria del veicolo dovrà comunque mantenere sempre le caratteristiche
costruttive e dimensionali osservate ed in particolare: non risultare mai deteriorabile.
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devono essere iscritte all`albo nazionale delle