Newsletter 2011 15 del 01 Aprile 2011
ASSEGNI POSTDATATI, CONTABILITÀ E ANTIRICICLAGGIO
Normativa, Sanzioni e Comportamenti delle parti
La presente Informativa è rilevante per tutte le persone fisiche e giuridiche.
L’assegno bancario
E' uno strumento di pagamento che consente a chi è titolare di un conto corrente bancario di pagare una somma ad
un altro soggetto o a se stessi. L'assegno è un titolo pagabile a vista e non un mezzo per concedere credito. Il
presupposto per l'emissione di un assegno bancario è l'autorizzazione della banca ad emettere assegni e la presenza di
somme disponibili sul conto. Gli assegni bancari sono moduli standardizzati contenuti in libretti che la banca
consegna al correntista.
Requisiti formali obbligatori dell’assegno bancario
Perché sia compilato validamente, occorre che contenga alcuni requisiti essenziali:
(1) luogo di emissione;
(7) il beneficiario (1° portatore);
(2) data di emissione;
(8) la firma dell’emittente;
(3) somma da pagare (in cifre);
(9) il numero di c/c intestato all’emittente;
(4) somma da pagare (in lettere);
(10) il numero progressivo del libretto;
(5) eventuali barre diagonali per gli “assegni
(11) il codice della banca;
sbarrati”;
(12) il numero dell’assegno;
(6) la clausola obbligatoria “non trasferibile” per
gli importi uguali o superiori a € 5.000,00;
Fonte: Studio D’Orazio
La data di emissione
E' un requisito obbligatorio: la mancanza della data o la sua incompletezza rendono l'assegno non valido (a tale
proposito è opportuno ricordare che dal 1991 la legge ha stabilito che non è più penalmente perseguibile chi non
specifica la data sull'assegno, anche se rimane un requisito essenziale da un punto di vista legale).
La data deve essere quella di emissione effettiva.
L'assegno privo di data di emissione o l'assegno "postdatato" costituiscono comunque una violazione di legge.
La mancanza della data o l'indicazione di una data futura rispetto a a quella effettiva attribuirebbero all'assegno una
funzione cambiaria o creditizia, non ammessa per l'assegno.
(Per la legge si tratta di una vera e propria evasione fiscale, infatti sulla cambiale va apposto un bollo pari al
dodici per mille dell'importo totale).
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Assegno senza data
È nullo.
Assegno Postdatato
Essendo un mezzo di pagamento, l’assegno non può mai avere una scadenza futura: è sempre pagabile a vista.
Nella pratica, però, è tutt’altro che raro l’uso dell’assegno quale strumento di credito: a tal fine, si rilascia un assegno
postdatato (si mette sul titolo una data futura che figura come data di emissione, ma di fatto funziona come data di
scadenza) oppure si rilascia un assegno con la data di emissione in bianco e con l’accordo che non verrà presentato
alla Banca prima di un certo termine.
La postdatazione è comunque inefficace, perché l’assegno presentato prima del giorno indicato come data di
emissione è pagabile nel giorno della presentazione (art.30 R.D. 1736/33).
Il fatto è inoltre colpito con sanzioni fiscali, poiché è applicabile all’assegno postdatato l’imposta proporzionale di
bollo disposta per la cambiale (si tratta di una violazione fiscale per evasione dell’imposta di bollo, come previsto
dalla Legge 386/90).
Assegno postdatato – Sanzioni Fiscali
– All’atto dell’emissione: L'emissione di un assegno post datato è procedura illegale. Ciò nonostante va
evidenziato che il rilascio di detto titolo di credito dopo l'entrata in vigore del dlgs n. 507/99 non configura
più un illecito penale, bensì, una condotta sanzionabile amministrativamente per evasione dell'imposta di
bollo (dpr 642/72) pari al 12 per mille dell’importo dell’assegno
– All’atto della presentazione ai Banca di un assegno postdatato:
o il RD 21 dicembre 1933, n. 1736 (cosiddetta «legge assegno») all'art. 31 dispone: «L'assegno
bancario è pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta. L'assegno bancario
presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno di
presentazione». Da quanto sopra deriva che la post-datazione non induce di per sé la nullità
dell'assegno bancario, ma comporta la nullità del relativo patto di contrarietà a norme imperative
poste a tutela della buona fede e della regolare circolazione dei titoli di credito e, concretamente
consente al creditore di esigere immediatamente il suo pagamento.
o L’intermediario Finanziario (la Banca) deve:
pagare l'assegno (ovviamente se c'è la provvista) al netto dell’imposta di bollo dovuta (in
quanto la presentazione all’incasso di un assegno postdatato lo assimila fiscalmente alla
cambiale), pari al 12 per mille dell’importo;
denunciare all'Ufficio del Registro chi ha emesso l'assegno per evasione dell'imposta di
bollo, dovuta ai sensi del dpr n. 642/1972;
Assegno postdatato – Sanzioni Amministrative
L’emittente e il portatore/beneficiario sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa fino al 40%
dell’importo dell’assegno.
Assegno postdatato – Registrazioni Contabili
Registrare in Prima Nota di aver ricevuto (o emesso) un assegno postdatato prima di averlo (o che il
beneficiario/portatore lo abbia) presentato al pagamento presso una Banca è illegale.
Rappresenta un illecito perseguibile con le sanzioni amministrative previste per l’errata e/o irregolare tenuta delle
scritture contabili.
Assegno postdatato – Antiriciclaggio
L’utilizzo di assegni post-datati può riconnettersi a fatti illeciti.
Gli intermediari finanziari e i professionisti devono rivolgere particolare attenzione al fine di cogliere eventuali fatti
rilevanti per le segnalazioni richieste.
Nello specifico, il Commercialista che viene a conoscenza dell’utilizzo da parte del cliente (come emittente o
beneficiario) di assegni postdatati (ad esempio perché il Cliente li ha contabilizzati in Prima Nota prima della
loro presentazione in Banca) deve procedere ad effettuare la Segnalazione Antiriciclaggio.
Mignolo & Partners
Newsletter201115.doc - Ultimo Aggiornamento 01/04/2011 17.49.00
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