GUIDA ACCOMPAGNATA La guida accompagnata risponde all'esigenza di far acquisire ai giovani conducenti una maggiore esperienza nella guida prima di condurre veicoli da soli. È stata introdotta dalla legge 29/0/07/2010 n. 120 e disciplinata con il DM 11/11/2011, n. 213, che entrerà in vigore dal 21.4.2012. Pertanto, dal 21/04/2012 possono esercitarsi alla guida di autoveicoli i minorenni che: - abbiano compiuto 17 anni; - siano in possesso di patente A1; - siano stati autorizzati dall’UMC a seguito di un corso pratico di guida presso un'autoscuola; - siano accompagnati da una delle tre persone indicate nell'autorizzazione. ISTANZA PER RICHIEDERE L'AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA La richiesta, redatta su modello conforme all'allegato 1, firmata dal minore e dal genitore o dal legale rappresentante, deve essere presentata a un UMC. Alla domanda devono essere allegate: - attestazione di versamento dell'importo di € 29,24 su c.c. postale n. 4028; - attestazione di versamento dell'importo di € 9,00 su c.c. postale n. 9001; - solo per il minore affetto da patologie per le quali necessitano dispositivi di adattamento del veicolo, certificato della Commissione medica locale attestante la sussistenza dei requisiti psicofisici e recante l'indicazione degli adattamenti necessari sul veicolo; - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la qualità di genitore o di legale rappresentante del minore, redatta su modello conforme all'allegato 2, e fotocopia del documento d’identità del dichiarante. L'istanza non può essere accolta quando nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida risulti che la patente posseduta dal minore è scaduta di validità o soggetta a provvedimenti ostativi alla guida. L'UMC, effettuate le verifiche, rilascia la ricevuta di presentazione dell'istanza, conforme all'allegato 3, che consente al minore d’iscriversi al corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata. La ricevuta ha validità fino al compimento del diciottesimo anno di età oppure fino alla data di scadenza di validità della patente posseduta dal minore, se è anteriore. In tal caso, dopo il rinnovo della patente di guida, si può chiedere il duplicato della ricevuta. Sulla ricevuta, ove prescritti dalla CML, devono essere annotati gli adattamenti del veicolo. Il rilascio della ricevuta è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e consente al minore solo di svolgere il corso di formazione propedeutico presso un'autoscuola. Perciò, può esercitarsi alla guida solo con i veicoli di un'autoscuola e con un istruttore da questa dipendente. CORSO DI FORMAZIONE PROPEDEUTICO ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA Per ottenere l'autorizzazione alla guida accompagnata, il minore deve frequentare un corso di formazione presso un'autoscuola oppure, per corsi per il conseguimento della patente di guida della categoria B speciale, presso un centro d’istruzione automobilistica. Il corso di formazione deve: - essere effettuato su veicoli idonei per il conseguimento della patente di categoria B, muniti di segni distintivi e doppi comandi; - svolgersi in lezioni individuali, per una durata non superiore a due ore giornaliere, e sul veicolo possono essere presenti solo il minore conducente e l'istruttore abilitato; - avere una durata di dieci ore effettive di guida sulla base dei contenuti minimi del programma indicati nell'allegato 4. Può, tuttavia, essere implementato con ore di corso suppletive, d'intesa tra il genitore o legale rappresentante del minore e l'autoscuola; - essere documentato da un apposito libretto delle lezioni di guida. Al termine del corso, l'autoscuola, o il centro d’istruzione automobilistica, rilascia al minore un attestato di frequenza, conforme all'allegato 6, e i fogli originali del libretto delle lezioni di guida. Il diritto a guidare l'autoveicolo è revocato qualora nell'ambito del corso di formazione propedeutica: - il minore commette violazioni che prevedono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida; - la patente posseduta dal minore sia sospesa di validità o revocata. In entrambi i casi, il minore non può ripresentare l'istanza di autorizzazione alla guida accompagnata. LIBRETTO DELLE LEZIONI DI GUIDA Per ogni candidato l'autoscuola, o il centro d’istruzione automobilistica, predispone un libretto delle lezioni di guida, ogni foglio del quale è in doppio esemplare, da compilarsi con carta a ricalco. Il libretto delle lezioni di guida ha pagine numerate in ordine progressivo e, prima del suo utilizzo, deve essere vidimato dall’UMC. Al termine del corso, i fogli originali del libretto delle lezioni devono essere consegnati all’allievo insieme all’attestato di frequenza, mentre le copie devono essere conservate dall'autoscuola, o dal centro d’istruzione automobilistica, per almeno 5 anni, unitamente ad una fotocopia della ricevuta della presentazione dell’istanza rilasciata dall’UMC. Prima dell'inizio della lezione di guida, l'istruttore provvede a compilare un foglio del libretto delle lezioni di guida, in originale e copia, sul quale appone la propria firma e acquisisce quella dell'allievo. Il libretto delle lezioni di guida può essere sostituito da un dispositivo elettronico protetto, idoneo a rilevare la tipologia del percorso, le ore e la condotta di guida. Tale dispositivo, da installare sul veicolo delle lezioni di guida, deve essere conforme alle caratteristiche che saranno stabilite con apposito DM . AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA Terminato il corso di formazione, è possibile richiedere l'autorizzazione alla guida accompagnata. L'autorizzazione, redatta su modello conforme all'allegato 8, consente al minore di esercitarsi alla guida avendo al suo fianco uno degli accompagnatori designati. L'autorizzazione è rilasciata dall’UMC a seguito della presentazione di: 1) attestato di frequenza del corso di formazione, rilasciato su modello conforme all'allegato 6; 2) designazione degli accompagnatori, redatta su modello conforme all'allegato 7; Ai fini della validità temporale dell'autorizzazione alla guida accompagnata si applicano le stesse disposizioni della ricevuta per la formazione. L'autorizzazione alla guida contiene i dati relativi ai soggetti, al massimo tre, designati come accompagnatori del minore nelle esercitazioni di guida. Si può chiedere all'UMC un duplicato dell’autorizzazione per la sostituzione di uno o più accompagnatori già designati. Qualora siano prescritti adattamenti del veicolo, l'UMC li annota sull'autorizzazione alla guida accompagnata. Nelle esercitazioni alla guida il minore può essere accompagnato anche da un istruttore di autoscuola, previa annotazione del nominativo nel registro d’iscrizione, o da un istruttore del centro d’istruzione automobilistica, previa annotazione del nominativo nel registro d’iscrizione dell'autoscuola, nonché del centro a cui è stato da questa conferito. Le esercitazioni in tal caso si svolgono su veicolo dell'autoscuola, o del centro d’istruzione automobilistica. REQUISITI SOGGETTIVI DEGLI ACCOMPAGNATORI DESIGNATI I soggetti designati quali accompagnatori nell'autorizzazione alla guida accompagnata, non devono avere più di sessanta anni d’età e devono essere titolari, da almeno dieci anni, di patente di guida della categoria B o superiore, con esclusione di quelle speciali, in corso di validità e rilasciata dallo Stato italiano o da altro Stato comunitario o appartenente allo Spazio economico europeo, purché riconosciuta da non meno di cinque anni. Inoltre, essi non devono aver subito provvedimenti di sospensione della patente di guida, a titolo di sanzione amministrativa accessoria conseguente a violazione di norme del codice della strada, registrate nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida negli ultimi cinque anni. Un soggetto già designato non può più accompagnare il minore nelle esercitazioni di guida qualora, nel periodo di esercizio della stessa, sulla propria patente di guida siano stati registrati nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida provvedimenti di sospensione ovvero di revoca. ESERCITAZIONI DI GUIDA ACCOMPAGNATA L'autoveicolo per la guida accompagnata deve rispondere ai seguenti requisiti: 1) massa complessiva fino a 3,5 t; 2) potenza, riferita alla tara, fino a 55 kW/t e, se di categoria M1, potenza massima fino a 70 kW; 3) munito, nella parte anteriore e posteriore, di apposito contrassegno recante le lettere "GA", di colore nero su fondo giallo retroriflettente, con le dimensioni riportate all'allegato 9. Tale contrassegno va applicato in posizione verticale o subverticale in modo ben visibile e tale da non ostacolare la necessaria visibilità dal posto di guida e da quello occupato dall'accompagnatore. In luogo del contrassegno, i veicoli delle autoscuole, o del centro d’istruzione automobilistica, sono muniti della scritta "scuola guida”. Le esercitazioni possono svolgersi su tutti i tipi di strada e senza limitazioni orarie o temporali. A bordo del veicolo non può prendere posto altra persona oltre al conducente e accompagnatore e non è consentito il traino di alcun tipo di rimorchio. Durante le esercitazioni, il minore deve avere con sé l'autorizzazione nonché la patente di cui è titolare. La persona che funge da accompagnatore, deve avere con sé la patente di guida prescritta. Nella guida accompagnata si applicano le limitazioni previste per i neopatentati e pertanto non si può superare il limite di velocità di 100 km/h in autostrada e di 90 km/h nelle strade extraurbane principali. REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA GUIDA ACCOMPAGNATA La revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata viene disposta quando: - il minore commette violazioni che prevedono le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente di guida; - guida senza avere a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione; La revoca è disposta secondo le procedure di cui all'art. 219 CDS dal Prefetto, che provvede anche a comunicare la revoca all'Archivio nazionale degli abilitati alla guida affinché sia inserito apposito ostativo al rilascio di una nuova autorizzazione.