SEZIONE
N . 2
REGGENERALE
REPUBBLICA
ITALIANA
N. 641U12
IN NOMEDELPOPOLOITALIANO
DEL
UDIENZA
LA COMMISSIONE
TRIBUTARIAREGIONALE
DI MILANO
SEZIONE2
GRAVINA
CELESTINA
PREDA
BRECCIAROLI
1s/05/2013
ore 15:00
tSENTENZA
riunitacon l'intervento
dei Signori:
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]
Presidente
N. gol 2fJr4
Relatore
PAOLO
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PRONUNCIATAIL:
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0 5 g i u g n o2 0 1 3
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DEPOSITATA IN
SEGRETERIAIL
1 3 g e n n a i o2 O L 4
ha emessola seguente
SENTENZA
ll Segretario
- sull'appellon. 6418112
depositatoX 13112/2012
L o r e d a n aC a l d e r i n i
- awerso fa sentenzan.149124112
emessadallaCommissioneTributariaProvinciale
di MILANO
contro:AG.ENTRATEDIREZIONEPROVINCIALE
ll Dl MILANO
proposto dal ricorrente:
D R I MS R L
VIA LODOVICOMANCINI520129MILANOMI
difeso da:
BRONZINOMARCO
VIA MARONCELLI17 2O1OO
MILANOMI
Attiimpugnati:
AWISO Dl ACCERTAMENTOn' T9D03090249112010|RES-ALTRO200s
pag. 1
DELPROCESSO
SVOLGIMENTO
.E MOTIVIDELLAD-ECISIONE
CTRLombardia- Sezione2 - RGAn. 6418/L2
Conl'atto d'appello 06.L2.12lasocietàDrim srl, assistitae difesacomein atti, proponeva
gravame awerso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Milano n.
149/24/LZdel 21.03.12dep.il 15.05.12conla qualei Giudicidi primo gradorigettavanoil
ricorso proposto awerso l'awiso di accertamentocon cui la DirezioneProvincialeII di
Milano,ai sensidel combinatodispostodegliartt. 101 e 109 del TUIR,contestavaper l'anno
espostain Bilancio
2005 la deducibilitàai fini delle Impostedirette di una minusvalenza
pari ad €.972.720,00subìta a seguitodelle cessioniai signori BosisioRenatoe Bosisio
Dorianodi azionidellasocietàcontrollataFrancescoBosisioe C.spa'
L'Ufficio rilevava nell'insieme delle operazioni poste in essere dalla Drim srl, iniziate
nell'anno2004 e conclusenel 2005,compoftamentiintesi ad ottenetevantaggifiscalinella
di abusodel diritto.
dichiarataminusvalenzaevidenziandola sussistenza
Tali le operazioniin sintesi.
Costituzionein data 20.07.2004della societàDrim srl da pafte dei signori BosiosioRenato
nel 30% e Bosisio Doriano nel 70o/odel CapitaleSocialela quale poneva in trattazione
del LL.10.2004:
nell'Ordinedel Giornodell'assemblea
- l'acquistodi partecipazionidella FrancescoBosisioe C. spa del 300/odelle azioni delle
signore RosinaGamba,Giulia Bosisio,PatriziaBosisioe Maria Bosisiocon pagamento
nonchédel 30% delleazionidi BosisioRenatoe del 30olodelleazionidi Bosisio
contestuale
Doriano,questeultime acquisizioniconpagamentodilazionato;
- l'acquistodel complessoindustriale di proprietà della FrancescoBosisioe C. spa sito in
Comunedi NovateMilanesecompostoda appartamenti,officinae silos;
- la richiestadi un mutuoipotecariosul complesso
immobiliarein corsodi acquisizione.
Nella data del 15.10.2004,IaDrim effettuavai seguentiatti:
- perfezionamento con atto pubblico della compravendita del complesso industriale di
Novate milanese dalla Francesco Bosisio e C. spa alla Drim srl con la sottoscrizione
dell'awenuto pagamento da pafte della venditrice;
- contestuale concessionein locazione del complesso da parte della Drim srl con scrittura
privata non autenticata alla venditrice Francesco Bosisio e C. spa con contratto per la
durata di sei anni da pagarsiratealmentedal 2005 al 2010;
- sottoscrizione con atto pubblico del contratto di mutuo fondiario coperto da garanzia
ipotecaria sull'immobile acquistato;
- con modalità di trasferimento titoli tramite fissato bollato libretto n. 438056, acquisto da
parte della Drim srl delle azioni della FrancescoBosisio e C. spa di Bosisio Maria, Bosisio
Patrizia, Bosisio Giulia, Gamba Rosina e degli stessi Bosisio Doriano e Bosisio Renato.
la società Drim contabilizzaval'incassodel dividendo pari
il 20.1"0.2004,
Successivamente,
ad € 2.324.700,00erogato dalla FrancescoBosisio e C. spa che aweniva attraverso la
compensazionecontabile tra la Drim, destinataria, e la FrancescoBosisio e C.spa, erogante,
con la regolazione così delle poste di debito della prima nei confronti della seconda
a
il
immobiliaredi NovateMilanesedel 15.10.2004
derivantidal trasferimentodel complesso
+
(2.450.000,00 Iva 490.000,00)con
cui prezzoindicatoin atti era pari ad,€ 2.94A.000,00
di € 610,000,00quaìecorrispettivoderivantedallalocazionedel
l'ulteriore compensazione
Bosisioe C.
Drim srl allaFrancesco
complesso
dall'acquirente
Nella data del 23.L2.20A4venivano ritrasferite dalla Drim srl le azioni acquisite il
10.10.2004della FrancescoBosisioe C spa,di cui al fissatobollatolibretto n. 438056,n.
157.500azioni a BosisioDorianoe n, 472.500azioni a BosiosioRenato,cui seguivanel
corsodell'esercizio2005,con le stessemodalità,il ritrasferimentodelle azionidellasocietà
FrancescoBosisioC. Spa agli stessiBosisio Dorianon. 472.500ed a BosisioRenatoin
157.500.
Riassumevano
cosìi Giudicidi primo gradole motivazionidell'accertamento:
"RilevaI'Ufficio
pertantoin accertamentocheIa societàDrim srl,compostadai SignariBosisio
Doriano e Renato, sin dalla sua costituzíonedel 29.07.2A04,poi con Ia delíberazione
dell'assembleadel 11.10.2004e con Ia serie dí atti pubblici e privati tutti posti ín esserein
ha predeterminatoun'operazionearticolata e compositavolta ad un
data 15.1"0.2004,
evidente rísparmio fiscale e finalízzata, grazie aIIa successivaacquísízionedi azioni del
23.12.2004e del 2005,Ia quota dí controllodel gAohdella SocietàFrancescoBosrsioe C.,al
fine di soddisfareIe esigenzedei duesoci BosisioDorianoe Renato.
Questicon I'utíIizzo della NewCoDrim srl hanno di fatto estromessodalla SocietàFrancesco
Bosisioe C. I'immobilestumentale di NovateMilaneseaggirandoIe norme tributarie ed
plurimi vantaggifiscalí."
ottenendone
Seguivapoi la questionedelle contestazionidell'Ufficiosu un credito lva di € 192.995,40a
seguitodellaeffettuazionedellediverseoperazionima che,riguardandol'anno 20A4,non è
qui in trattazione in quanto la presente controversiainveste la illegittimità, per cui il
recuperoa tassazioneda parte dell'Ufficio,della perdita subìtadichiaratain € 972.720,00
di € 870.702,00)ma che per la quota della
nel 2004 fper cui la perdita in quell'esercizio
stessain riporto nel 2005, anno qui trattato, ne ha influenzatoil risultato economicoe
di €.7t4.065,00.
fiscaledeterminandouna perditad'esercizio
I Giudicidi primo grado,nella considerazioneche l'Ufficio con l'accertamentoimpugnato
individuavanelle operazioniposte in esseredalla societàDrim srl una serie di atti, fatti e
negozi giuridici tra loro collegati allo scopo di aggirare norme tributarie per ottenete
riduzioni di impostee indebiti rimborsi,rilevavanonell'insiemedelle operazionipostein
di abusodel diritto per
esseredall'anno2004 e conclusenel 2005 una manifestazione
l'ottenimentodi vantaggifiscali che si erano concretizzatinella espostaminusvalenzadi €
972.720,00derivantedalle cessionidi azionesocietarieintervenutetra la societàed i suoi
soci BosisioDorianoe BosisioRenatosenzaesborsodi denaro,non scontandole ritenute
sui dividendi percepiti e non assoggettandoalla imposizione fiscale la plusvalenza
di valide ragioni
realizzatadallecessionidi azioni,per cui concludevanosullainsussistenza
economiche.
- 3-
In merito alla eccezionedella societàsullaviolazionedell'art.37 bis Dpr 600173in quanto
la serie di operazioniposte non sarebberorientrate nelle ipotesi ivi previste, i Giudici
ritenevanoche il riferimento normativo alla base della ripresa a tassazioneaccertatanon
rientravatanto nel suddettoarticolo,che dovevainterpretarsicomemero sintomo,quanto
nella esistenzadi una regola generaleche si identificava nei principi costituzionalidi
capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, riconoscevano pertanto
l'esistenza,nel caso di specie,di operazioni improntate dall'abusodel diritto per cui
respingevanole doglianzepostein opposizionedallasocietà.
Continuavanoi Giudicidi primo grado cheper aversiuna operazioneelusivaoccorrevache
il contribuenteavessepostoin essereoperazionichefossero:
- prive di valide ragioni economiche,ossia della mancanzadi buoni motivi se non di
vantaggifiscali;
- finalizzateall'ottenimentodi riduzioni d'imposte.
I Giudicidi prime cure concludevanoche non avevanoriscontratola presenzao la validità
respingevanoil ricorso.
di dettagliateragionigiuridicheed economichedi conseguenza
Conl'atto di appellola societàDrim srl, opponendola decisionedi primo grado,contestava
la illegittima applicazioneda pafte dell'Ufficioe dei Giudici di primo grado dei principi
antielusivi per cui riproponeva sostanzialmentele contestazioniportate dal ricorso
introduttivo del giudiziochiedendola nullità dell'attoimpositivo:
- per mancataosservanzadi quantoprescrittodall'art.37-bis,comma4, Dpr 604/73;
- per difetto di motivazioneprevistadagliartt. 37-bise 42Dpr 600/73;
- per inesistenzadell'abusodel diritto con riaffermazionedell'esistenzadellevalide ragioni
economiche;
- per violazionedel principio di diritto di difesasancitodall'art.24 dellaCostituzione;
- per violazione del principio di uguaglianzadell'art. 3 della Costituzione e della
collegatoal primo.
ragionevolezza
ChiedevaI'annullamentodell'awiso di accertamentoe cassatala sentenzaimpugnata.
L'Agenziadelle Entrate,con memoria di resistenza15.A2.13,ribadiva le ragioni per cui il
mancato riconoscimentodella minusvalenzadichiarata riproponendo e ulteriormente
sviluppandola sussistenzadell'abusodel diritto evidenziandole varie e diverseoperazioni
poste in esseredalla societàper l'ottenimento di vantaggifiscali in mancanzadi valide
ragioni economiche.
A fronte dell'eccezionedell'appellantesulla illegittimità dell'atto per violazione del
principio del contradditorio,opponevacome irrilevante fosseil riferimento all'art. 37 bis
Dpr 6AA/73in quantoil principio di abusodel diritto assumevail ruolo di clausolagenerale
nell'ordinamentotributario per cui assumevarilevanzaper tutte le entratefinanziariecon
l'obbligodel Giudicedi rilevarlo.
Chiedevail rigetto dell'appellodi controparteconvittoria di spese.
$
La controversiaveniva trattata in pubblica udienzacome da istanza di parte appellante
unitamentealla impugnazione.Il Collegiosi riservavala decisione.
-4-
in data 05.06.13la Commissione,sciogliendoIa riserva, emette la
Successivamente
seguentedecisione.
Principalmentetrattando sulla fondamentalequestionese sussisteo meno l'abuso del
diritto in quanto rilevante per la definizione della controversia, il Collegio ritiene
opportuno riprodurre quanto previsto dall'art. 37-bis Dpr 600/73 per verificare la
presenzadi tale abuso,cosìcome avanzatadall'Ufficio,o, al contrario,la sussistenzadella
violazionedella norma come oppostada parte privata disponendola norma al comma4:
"L'awisosi accertamentoè emanato,a penadi nullítà,previorichiestaal contribuenteanche
per lettera raccomandatadí chiarimentida inviareper iscrittoentro 60 giorni dalla data di
ricezione della richiesta nella quale devono essereindicati i motivi per cui sí reputano
applicabílii commiL e 2.", ossiale disposizioniantielusive.
Sul tema evidenziache l'awiso di accertamentoveniva emessoa seguito delle verifiche
effettuatedall'Agenziadelle Entratedi Milano,per il tramite di propri funzionari,a seguito
i
di accessipressola sededellasocietànelled,ate12.LL09, 13.1L.09e 30.11.2009laddove
richiestadall'Ufficioalla società.
verificatoriprowedevanoad acquisirela documentazione
Tra la data di stesuradell'ultimoprocessoverbale,il 30.11.2009,e la data di notifica
dell'awiso di accertamento del 73.L2.20L0,l'Ufficio ometteva la instaurazione del
contradditorio con la parte inteso a valutare le valide ragioni sulla liceità della serie di
operazionieffettuatedalla societàossiasulla esistenzadi valide ragioni economicheper
dell'abusodel diritto di cui all'art.37-bisDpr 600/73.
vincerela sussistenza
In realtà dagli atti di causarisulta un verbaledi contradditoriodel giorno t4.04.20LLma lo
stesso si riferisce all'accertamentocon adesioneche interviene a richiesta della parte
alla emissionee notifica dell'atto impositivo per eventualedefinizione
successivamente
della contestazioneerariale,ma in tema di abuso del diritto il Collegiorileva come sia
obbligodell'Ufficioin ipotesi di abusodel diritto di instaurareappositocontradditoriocon i
contribuentiindicandoi motivi per cui ritiene applicabilele disposizionidi cui ai commi 1 e
2 dell'art.37-bischeintroduconoi presuppostidi comportamentiantielusivi.
Il Collegioevidenziacometale specificocontradditorio,chedeveintervenireanteriormente
alla emissionedi qualsiasiatto impositivo,risulti nel casodi specieomessoper cui non può
che derivare la nullità dell'awiso di accertamentoimpugnato, come dalla specifica
disposizionesoprariportata.
Il Collegioritiene che il motivo espostodi accoglimentodell'appellodella societàDrim srl
risulta risolutivo per la decisionedella controversiaper cui le altre eccezionidedotte si
ritengonoassorbite.
Le speseseguonoalla soccombenza.
P.Q.M.
Ia Commissione,in riforma della decisione di primo grado, accoglie l'appello della
contribuenteed annullal'accertamento.
Condannal'Ufficioal pagamentodellespesedi lite, liquidatein complessivieuro 4.000,00
(quattromila/00)
Cosìdecisoin Milanoil05 giugnoZAL3.
-5-
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