SEZIONE N . 2 REGGENERALE REPUBBLICA ITALIANA N. 641U12 IN NOMEDELPOPOLOITALIANO DEL UDIENZA LA COMMISSIONE TRIBUTARIAREGIONALE DI MILANO SEZIONE2 GRAVINA CELESTINA PREDA BRECCIAROLI 1s/05/2013 ore 15:00 tSENTENZA riunitacon l'intervento dei Signori: u n u ] Presidente N. gol 2fJr4 Relatore PAOLO tr PRONUNCIATAIL: ! 0 5 g i u g n o2 0 1 3 n tr DEPOSITATA IN SEGRETERIAIL 1 3 g e n n a i o2 O L 4 ha emessola seguente SENTENZA ll Segretario - sull'appellon. 6418112 depositatoX 13112/2012 L o r e d a n aC a l d e r i n i - awerso fa sentenzan.149124112 emessadallaCommissioneTributariaProvinciale di MILANO contro:AG.ENTRATEDIREZIONEPROVINCIALE ll Dl MILANO proposto dal ricorrente: D R I MS R L VIA LODOVICOMANCINI520129MILANOMI difeso da: BRONZINOMARCO VIA MARONCELLI17 2O1OO MILANOMI Attiimpugnati: AWISO Dl ACCERTAMENTOn' T9D03090249112010|RES-ALTRO200s pag. 1 DELPROCESSO SVOLGIMENTO .E MOTIVIDELLAD-ECISIONE CTRLombardia- Sezione2 - RGAn. 6418/L2 Conl'atto d'appello 06.L2.12lasocietàDrim srl, assistitae difesacomein atti, proponeva gravame awerso la sentenza della CommissioneTributaria Provinciale di Milano n. 149/24/LZdel 21.03.12dep.il 15.05.12conla qualei Giudicidi primo gradorigettavanoil ricorso proposto awerso l'awiso di accertamentocon cui la DirezioneProvincialeII di Milano,ai sensidel combinatodispostodegliartt. 101 e 109 del TUIR,contestavaper l'anno espostain Bilancio 2005 la deducibilitàai fini delle Impostedirette di una minusvalenza pari ad €.972.720,00subìta a seguitodelle cessioniai signori BosisioRenatoe Bosisio Dorianodi azionidellasocietàcontrollataFrancescoBosisioe C.spa' L'Ufficio rilevava nell'insieme delle operazioni poste in essere dalla Drim srl, iniziate nell'anno2004 e conclusenel 2005,compoftamentiintesi ad ottenetevantaggifiscalinella di abusodel diritto. dichiarataminusvalenzaevidenziandola sussistenza Tali le operazioniin sintesi. Costituzionein data 20.07.2004della societàDrim srl da pafte dei signori BosiosioRenato nel 30% e Bosisio Doriano nel 70o/odel CapitaleSocialela quale poneva in trattazione del LL.10.2004: nell'Ordinedel Giornodell'assemblea - l'acquistodi partecipazionidella FrancescoBosisioe C. spa del 300/odelle azioni delle signore RosinaGamba,Giulia Bosisio,PatriziaBosisioe Maria Bosisiocon pagamento nonchédel 30% delleazionidi BosisioRenatoe del 30olodelleazionidi Bosisio contestuale Doriano,questeultime acquisizioniconpagamentodilazionato; - l'acquistodel complessoindustriale di proprietà della FrancescoBosisioe C. spa sito in Comunedi NovateMilanesecompostoda appartamenti,officinae silos; - la richiestadi un mutuoipotecariosul complesso immobiliarein corsodi acquisizione. Nella data del 15.10.2004,IaDrim effettuavai seguentiatti: - perfezionamento con atto pubblico della compravendita del complesso industriale di Novate milanese dalla Francesco Bosisio e C. spa alla Drim srl con la sottoscrizione dell'awenuto pagamento da pafte della venditrice; - contestuale concessionein locazione del complesso da parte della Drim srl con scrittura privata non autenticata alla venditrice Francesco Bosisio e C. spa con contratto per la durata di sei anni da pagarsiratealmentedal 2005 al 2010; - sottoscrizione con atto pubblico del contratto di mutuo fondiario coperto da garanzia ipotecaria sull'immobile acquistato; - con modalità di trasferimento titoli tramite fissato bollato libretto n. 438056, acquisto da parte della Drim srl delle azioni della FrancescoBosisio e C. spa di Bosisio Maria, Bosisio Patrizia, Bosisio Giulia, Gamba Rosina e degli stessi Bosisio Doriano e Bosisio Renato. la società Drim contabilizzaval'incassodel dividendo pari il 20.1"0.2004, Successivamente, ad € 2.324.700,00erogato dalla FrancescoBosisio e C. spa che aweniva attraverso la compensazionecontabile tra la Drim, destinataria, e la FrancescoBosisio e C.spa, erogante, con la regolazione così delle poste di debito della prima nei confronti della seconda a il immobiliaredi NovateMilanesedel 15.10.2004 derivantidal trasferimentodel complesso + (2.450.000,00 Iva 490.000,00)con cui prezzoindicatoin atti era pari ad,€ 2.94A.000,00 di € 610,000,00quaìecorrispettivoderivantedallalocazionedel l'ulteriore compensazione Bosisioe C. Drim srl allaFrancesco complesso dall'acquirente Nella data del 23.L2.20A4venivano ritrasferite dalla Drim srl le azioni acquisite il 10.10.2004della FrancescoBosisioe C spa,di cui al fissatobollatolibretto n. 438056,n. 157.500azioni a BosisioDorianoe n, 472.500azioni a BosiosioRenato,cui seguivanel corsodell'esercizio2005,con le stessemodalità,il ritrasferimentodelle azionidellasocietà FrancescoBosisioC. Spa agli stessiBosisio Dorianon. 472.500ed a BosisioRenatoin 157.500. Riassumevano cosìi Giudicidi primo gradole motivazionidell'accertamento: "RilevaI'Ufficio pertantoin accertamentocheIa societàDrim srl,compostadai SignariBosisio Doriano e Renato, sin dalla sua costituzíonedel 29.07.2A04,poi con Ia delíberazione dell'assembleadel 11.10.2004e con Ia serie dí atti pubblici e privati tutti posti ín esserein ha predeterminatoun'operazionearticolata e compositavolta ad un data 15.1"0.2004, evidente rísparmio fiscale e finalízzata, grazie aIIa successivaacquísízionedi azioni del 23.12.2004e del 2005,Ia quota dí controllodel gAohdella SocietàFrancescoBosrsioe C.,al fine di soddisfareIe esigenzedei duesoci BosisioDorianoe Renato. Questicon I'utíIizzo della NewCoDrim srl hanno di fatto estromessodalla SocietàFrancesco Bosisioe C. I'immobilestumentale di NovateMilaneseaggirandoIe norme tributarie ed plurimi vantaggifiscalí." ottenendone Seguivapoi la questionedelle contestazionidell'Ufficiosu un credito lva di € 192.995,40a seguitodellaeffettuazionedellediverseoperazionima che,riguardandol'anno 20A4,non è qui in trattazione in quanto la presente controversiainveste la illegittimità, per cui il recuperoa tassazioneda parte dell'Ufficio,della perdita subìtadichiaratain € 972.720,00 di € 870.702,00)ma che per la quota della nel 2004 fper cui la perdita in quell'esercizio stessain riporto nel 2005, anno qui trattato, ne ha influenzatoil risultato economicoe di €.7t4.065,00. fiscaledeterminandouna perditad'esercizio I Giudicidi primo grado,nella considerazioneche l'Ufficio con l'accertamentoimpugnato individuavanelle operazioniposte in esseredalla societàDrim srl una serie di atti, fatti e negozi giuridici tra loro collegati allo scopo di aggirare norme tributarie per ottenete riduzioni di impostee indebiti rimborsi,rilevavanonell'insiemedelle operazionipostein di abusodel diritto per esseredall'anno2004 e conclusenel 2005 una manifestazione l'ottenimentodi vantaggifiscali che si erano concretizzatinella espostaminusvalenzadi € 972.720,00derivantedalle cessionidi azionesocietarieintervenutetra la societàed i suoi soci BosisioDorianoe BosisioRenatosenzaesborsodi denaro,non scontandole ritenute sui dividendi percepiti e non assoggettandoalla imposizione fiscale la plusvalenza di valide ragioni realizzatadallecessionidi azioni,per cui concludevanosullainsussistenza economiche. - 3- In merito alla eccezionedella societàsullaviolazionedell'art.37 bis Dpr 600173in quanto la serie di operazioniposte non sarebberorientrate nelle ipotesi ivi previste, i Giudici ritenevanoche il riferimento normativo alla base della ripresa a tassazioneaccertatanon rientravatanto nel suddettoarticolo,che dovevainterpretarsicomemero sintomo,quanto nella esistenzadi una regola generaleche si identificava nei principi costituzionalidi capacità contributiva e di progressività dell'imposizione, riconoscevano pertanto l'esistenza,nel caso di specie,di operazioni improntate dall'abusodel diritto per cui respingevanole doglianzepostein opposizionedallasocietà. Continuavanoi Giudicidi primo grado cheper aversiuna operazioneelusivaoccorrevache il contribuenteavessepostoin essereoperazionichefossero: - prive di valide ragioni economiche,ossia della mancanzadi buoni motivi se non di vantaggifiscali; - finalizzateall'ottenimentodi riduzioni d'imposte. I Giudicidi prime cure concludevanoche non avevanoriscontratola presenzao la validità respingevanoil ricorso. di dettagliateragionigiuridicheed economichedi conseguenza Conl'atto di appellola societàDrim srl, opponendola decisionedi primo grado,contestava la illegittima applicazioneda pafte dell'Ufficioe dei Giudici di primo grado dei principi antielusivi per cui riproponeva sostanzialmentele contestazioniportate dal ricorso introduttivo del giudiziochiedendola nullità dell'attoimpositivo: - per mancataosservanzadi quantoprescrittodall'art.37-bis,comma4, Dpr 604/73; - per difetto di motivazioneprevistadagliartt. 37-bise 42Dpr 600/73; - per inesistenzadell'abusodel diritto con riaffermazionedell'esistenzadellevalide ragioni economiche; - per violazionedel principio di diritto di difesasancitodall'art.24 dellaCostituzione; - per violazione del principio di uguaglianzadell'art. 3 della Costituzione e della collegatoal primo. ragionevolezza ChiedevaI'annullamentodell'awiso di accertamentoe cassatala sentenzaimpugnata. L'Agenziadelle Entrate,con memoria di resistenza15.A2.13,ribadiva le ragioni per cui il mancato riconoscimentodella minusvalenzadichiarata riproponendo e ulteriormente sviluppandola sussistenzadell'abusodel diritto evidenziandole varie e diverseoperazioni poste in esseredalla societàper l'ottenimento di vantaggifiscali in mancanzadi valide ragioni economiche. A fronte dell'eccezionedell'appellantesulla illegittimità dell'atto per violazione del principio del contradditorio,opponevacome irrilevante fosseil riferimento all'art. 37 bis Dpr 6AA/73in quantoil principio di abusodel diritto assumevail ruolo di clausolagenerale nell'ordinamentotributario per cui assumevarilevanzaper tutte le entratefinanziariecon l'obbligodel Giudicedi rilevarlo. Chiedevail rigetto dell'appellodi controparteconvittoria di spese. $ La controversiaveniva trattata in pubblica udienzacome da istanza di parte appellante unitamentealla impugnazione.Il Collegiosi riservavala decisione. -4- in data 05.06.13la Commissione,sciogliendoIa riserva, emette la Successivamente seguentedecisione. Principalmentetrattando sulla fondamentalequestionese sussisteo meno l'abuso del diritto in quanto rilevante per la definizione della controversia, il Collegio ritiene opportuno riprodurre quanto previsto dall'art. 37-bis Dpr 600/73 per verificare la presenzadi tale abuso,cosìcome avanzatadall'Ufficio,o, al contrario,la sussistenzadella violazionedella norma come oppostada parte privata disponendola norma al comma4: "L'awisosi accertamentoè emanato,a penadi nullítà,previorichiestaal contribuenteanche per lettera raccomandatadí chiarimentida inviareper iscrittoentro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essereindicati i motivi per cui sí reputano applicabílii commiL e 2.", ossiale disposizioniantielusive. Sul tema evidenziache l'awiso di accertamentoveniva emessoa seguito delle verifiche effettuatedall'Agenziadelle Entratedi Milano,per il tramite di propri funzionari,a seguito i di accessipressola sededellasocietànelled,ate12.LL09, 13.1L.09e 30.11.2009laddove richiestadall'Ufficioalla società. verificatoriprowedevanoad acquisirela documentazione Tra la data di stesuradell'ultimoprocessoverbale,il 30.11.2009,e la data di notifica dell'awiso di accertamento del 73.L2.20L0,l'Ufficio ometteva la instaurazione del contradditorio con la parte inteso a valutare le valide ragioni sulla liceità della serie di operazionieffettuatedalla societàossiasulla esistenzadi valide ragioni economicheper dell'abusodel diritto di cui all'art.37-bisDpr 600/73. vincerela sussistenza In realtà dagli atti di causarisulta un verbaledi contradditoriodel giorno t4.04.20LLma lo stesso si riferisce all'accertamentocon adesioneche interviene a richiesta della parte alla emissionee notifica dell'atto impositivo per eventualedefinizione successivamente della contestazioneerariale,ma in tema di abuso del diritto il Collegiorileva come sia obbligodell'Ufficioin ipotesi di abusodel diritto di instaurareappositocontradditoriocon i contribuentiindicandoi motivi per cui ritiene applicabilele disposizionidi cui ai commi 1 e 2 dell'art.37-bischeintroduconoi presuppostidi comportamentiantielusivi. Il Collegioevidenziacometale specificocontradditorio,chedeveintervenireanteriormente alla emissionedi qualsiasiatto impositivo,risulti nel casodi specieomessoper cui non può che derivare la nullità dell'awiso di accertamentoimpugnato, come dalla specifica disposizionesoprariportata. Il Collegioritiene che il motivo espostodi accoglimentodell'appellodella societàDrim srl risulta risolutivo per la decisionedella controversiaper cui le altre eccezionidedotte si ritengonoassorbite. Le speseseguonoalla soccombenza. P.Q.M. Ia Commissione,in riforma della decisione di primo grado, accoglie l'appello della contribuenteed annullal'accertamento. Condannal'Ufficioal pagamentodellespesedi lite, liquidatein complessivieuro 4.000,00 (quattromila/00) Cosìdecisoin Milanoil05 giugnoZAL3. -5-