TESTO COORDINATO DELLA LEGGE n. 10 DEL 9
GENNAIO 1991, CON LE MODIFICHE APPORTATE DAL
DECRETO LEGISLATIVO 19 Agosto 2005, n. 192
TITOLO I - Norme in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
Articolo 1 - Finalità ed ambito di applicazione
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione dell’energia, di ridurre i consumi di
energia e di migliorare le condizioni di compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia
a parità di servizio reso e di qualità della vita, le norme del presente titolo favoriscono
ed incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunità economica
europea, l’uso razionale dell’energia, il contenimento dei consumi di energia nella
produzione e nell’utilizzo di manufatti, l’utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia, la
riduzione dei consumi specifici di energia nei processi produttivi, una più rapida
sostituzione degli impianti in particolare nei settori a più elevata intensità energetica,
anche attraverso il coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo
dimostrativo e di produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell’energia e di uso razionale delle materie prime
energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla promozione del
risparmio energetico, all’uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al
miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano energia, allo
sviluppo delle fonti rinnovabili d energia, alla sostituzione delle materie prime
energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia o assimilate: il sole, il vento, l’energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di prodotti vegetali.
Sono considerate altresì fonti di energia assimilate alle fonti rinnovabili di energia: -la
cogenerazione, intesa come produzione combinata di energia elettrica o meccanica e
di calore, il calore recuperabile nei fumi di scarico e da impianti termici, da impianti
elettrici e da processi industriali, nonché le altre forme di energia recuperabile in
processi, in impianti e in prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella
climatizzazione e nell’illuminazione degli edifici con interventi sull’involucro edilizio e
sugli impianti.
Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed
in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed
integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.
4. L’utilizzazione delle fonti di energia di cui al comma 3 è considerata di pubblico
interesse e di pubblica utilità e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell’applicazione delle leggi sulle opere pubbliche.
Articolo 2 - Coordinamento degli interventi
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale e al fine di raggiungere
gli obiettivi di cui all’articolo 1, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentiti il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, il Ministro dell’università
e della ricerca scientifica e tecnologica, il sinistro dei lavori pubblici, il Ministro dei
trasporti, il Ministro dell’ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e successivamente con cadenza almeno
triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di
incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori
della produzione, del recupero e dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del
contenimento dei consumi energetici.
Articolo 3 - Accordo di programma
1. Per lo sviluppo di attività aventi le finalità di cui all’articolo 1, il Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato provvede a stipulare con l’ENEA un accordo di
programma, con validità triennale, ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e
le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo per un ammontare
complessivo non superiore al 10 per cento degli stanziamenti previsti dalla presente
legge.
Articolo 4 - Norme attuative e sulle tipologie tecnico-costruttive
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato,
sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l’ENEA, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel quadro delle
indicazioni e delle priorità della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni
ed integrazioni, definiscono i criteri generali tecnico-costruttivi e le tipologie per l’edilizia
sovvenzionata e convenzionata nonché per l’edilizia pubblica e privata, anche riguardo
alla ristrutturazione degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di
cui all’articolo 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima
procedura, ogni due anni.
Abrogato dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 1, emana con decreto la normativa
tecnica al cui rispetto è condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e
l’erogazione di finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
Abrogato dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’agricoltura
e delle foreste, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, sentiti il CNR, l’ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la
ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale che facilitino il
raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1.
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4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l’uso razionale dell’energia,
sono emanate norme per il contenimento dei consumi di energia, riguardanti in
particolare progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici,
e i seguenti aspetti:
•
•
determinazione delle zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonché
periodi di accensione degli impianti termici;
temperatura massima dell’aria negli ambienti degli edifici durante il funzionamento
degli impianti termici; rete di distribuzione e adeguamento delle infrastrutture di
trasporto, di ricezione e di stoccaggio delle fonti di energia al fine di favorirne
l’utilizzazione da parte degli operatori pubblici e privati per le finalità di cui all’articolo
1.
5. Per le finalità di cui all’articolo 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato,
su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, d’intesa con
il Ministro dei trasporti, sono emanate norme per il contenimento dei consumi
energetici in materia di reti e di infrastrutture relative ai trasporti nonché ai mezzi di
trasporto terrestre ed aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell’industria, del commercio dell’artigianato, sentiti i Ministri interessati,
può emanare norme specifiche, efficaci anche solo per periodi limitati, dirette ad
assicurare il contenimento dei consumi energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate
norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell’obiettivo dell’uso
razionale dell’energia e dell’utilizzo di fonti rinnovabili di energia nei criteri di
aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per la fornitura di beni
o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli enti territoriali e delle
relative aziende, degli istituti di previdenza e di assicurazione. Tale normativa è
inserita di diritto nella normativa che disciplina le gare d’appalto e nei capitolati
relativi.
Articolo 5 - Piani regionali
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presene legge, d’intesa con l’ENEA, individuano i
bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni, alle esigenze di utenza, alla
disponibilità di fonti rinnovabili di energia, al risparmio energetico realizzabile e alla
preesistenza di altri vettori energetici, costituiscono le aree più idonee ai fini della
fattibilità degli interventi di uso razionale dell’energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili di
energia.
2. D’intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui al comma 1 ed in
coordinamento con l’ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
predispongono rispettivamente un piano regionale o provinciale relativo all’uso delle
fonti rinnovabili di energia.
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3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare:
a) il bilancio energetico regionale o provinciale;
b) l’individuazione dei bacini energetici territoriali;
c) la localizzazione e la realizzazione egli impianti di
teleriscaldamento;
d) l’individuazione delle risorse finanziarie da destinare alla realizzazione di nuovi
impianti di produzione di energia; e) la destinazione delle risorse finanziarie,
secondo un ordine di priorità relativo alla quantità percentuale e assoluta di energia
risparmiata, per gli interventi, di risparmio energetico; f) la formulazione di obiettivi
secondo priorità di intervento; g) le procedure per l’individuazione e la
localizzazione di impianti per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici
per impianti installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e
residenziale, nonché per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad esse si
sostituisce il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, che provvede con
proprio decreto su proposta dell’ENEA, sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila
abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale relativo all’uso delle
fonti rinnovabili di energia.
Articolo 6 – Teleriscaldamento
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che risultano
idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento nonché i limiti ed i
criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le aziende autonome, gli enti
pubblici nazionali o locali, gli istituti di previdenza e di assicurazione, devono
privilegiare il ricorso all’allaccio a reti di teleriscaldamento qualora propri immobili
rientrino in tali aree.
Articolo 7 - Norme per le imprese elettriche minori
1. Il limite stabilito dall’articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ,modificato
dall’articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, non si applica alle imprese
produttrici e distributrici a condizione che l’energia elettrica prodotta venga distribuita
entro i confini territoriali dei comuni già serviti dalle medesime imprese produttrici e
distributrici alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e distributrici
mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all’articolo 1, comma 3, resta disciplinata
dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa conguaglio per
il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del bilancio dell’anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1, l’acconto per
l’anno in corso ed il conguaglio per l’anno precedente da corrispondere a titolo di
integrazione tariffaria alle medesime imprese produttrici e distributrici.
4. Il CIP può modificare l’acconto per l’anno in corso rispetto al bilancio dell’anno
precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1 qualora
intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che modifichino in
modo significativo i costi di esercizio per l’anno in corso delle medesime imprese
produttrici e distributrici.
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Articolo 8 - Contributi in conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle
fonti rinnovabili di energia nell’edilizia
1. Al fine di incentivare la realizzazione di iniziative volte a rid urre il consumo specifico
di energia, il miglioramento dell’efficienza energetica, l’utilizzo delle fonti di energia di
cui all’articolo 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli ambienti, anche adibiti
ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed agricolo,
nell’illuminazione stradale, nonché nella produzione di energia elettrica e di acqua
calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso civile e ad uso industriale, artigianale,
commerciale, turistico, sportivo ed agricolo, possono essere concessi contributi in conto
capitale nella misura minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento
della spesa di investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti
interventi: a) coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia
non inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui all’allegata
tabella A; b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto rendimento, che in
condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con metodo diretto, non
inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova costruzione sia in quelli esistenti; c)
installazione di pompe di calore per riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di
impianti per l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno
del 30 per cento del fabbisogno termico dell’impianto in cui è attuato l’intervento
nell’ambito delle disposizioni del titolo II; d) installazione di apparecchiature perla
produzione combinata di energia elettrica e di calore; e) installazione di impianti
fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali interventi il contributo può
essere elevato fino all’80 per cento; f) installazione di sistemi di controllo integrati e di
contabilizzazione differenziata dei consumi di calore nonché di calore e acqua sanitaria
di ogni singola unità immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la conduzione
degli impianti di climatizzazione nonché trasformazione di impianti centralizzati o
autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1; g) trasformazione di impianti
centralizzati di riscaldamento in impianti unifamiliari a gas per il riscaldamento e la
produzione di acqua calda sanitaria dotati di sistema automatico di regolazione della
temperatura, inseriti in edifici composti da più unità immobiliari, con determinazione dei
consumi per le singole unità immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 6
ove siano presenti reti di teleriscaldamento; h) installazione di sistemi di illuminazione
ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di interventi
compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l’articolo 23 della legge 27 luglio 1978,
n. 392.
Articolo 9 - Competenza delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano
1. La concessione e la erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 è
delegata alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro del tesoro,
emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le direttive per uniformare i criteri di valutazione delle domande, le
procedure e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi da parte delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano tengono conto nell’istruttoria di propria competenza
dei tempi di realizzazione delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti,
dei benefici energetici attesi, della quantità di energia primaria risparmiata per unità di
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capitale investito, nonché: per gli interventi di cui all’articolo 8, della tipologia degli
edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorità per gli interventi integrati; per
gli interventi di cui all’articolo 10, dell’obsolescenza degli impianti e dell’utilizzo
energetico dei rifiuti; per gli interventi di cui all’articolo 13, della tipologia delle unità
produttive e delle potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano inoltrano al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato apposita
richiesta di fondi documentata sulla base delle domande effettivamente pervenute e
favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato propone entro trenta giorni al CIPE, che provvede entro i
successivi trenta giorni, la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano dei fondi in relazione a ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di concessione dei contributi
entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi. I fondi residui, per i quali le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano non hanno fornito la documentazione
relativa agli atti di impegno entro i trenta giorni successivi, vengono destinati dal
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con proprio provvedimento ad
iniziative inevase dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla
base delle percentuali di ripartizione già adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui al comma 3 è
fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della stessa e la nuova
ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5 riguarda anche eventuali fondi residui
trasferiti alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le medesime
finalità sulla base della normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il
termine di centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi anche
dell’ENEA ai sensi dell’articolo 16, comma 3, provvedono ad accertare l’effettivo
conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti di verifica con
metodo a campione e/o secondo criteri di priorità. In caso di esito negativo delle
verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ne danno
informazione immediata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
provvedono all’immediata revoca totale o parziale dei contributi concessi ed al recupero
degli importi già erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto
vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, con le modalità di cui all’articolo 2 del
testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione
delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio
pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con regio decreto 14
aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente ripartite tra le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano con le modalità di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti
dalla presente legge, decorso il termine per l’emanazione dell’atto cui il parere è
preordinato, l’autorità competente può provvedere anche in assenza dello stesso.
Articolo 10 - Contributi per il contenimento dei consumi energetici nei
settori industriale, artigianale e terziario
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1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 1 nei settori industriale, artigianale e
terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere concessi contributi in
conto capitale fino al 30 per cento della spesa ammissibile preventivata, per realizzare
o modificare impianti fissi, sistemi o componenti, nonché mezzi per il trasporto fluviale
di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con potenza fino
a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi ai servizi generali e/o al
ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l’utilizzo di fonti
rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la
sostituzione di idrocarburi con altri combustibili.
Articolo 11 - Norme per il risparmio di energia e l’utilizzazione di fonti
rinnovabili di energia o assimilate
1. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai
comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende e
società, nonché alle imprese di cui all’articolo 4, n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n.
1643, modificato dall’articolo 18 della legge 29 maggio 1982, n. 308, ad imprese e a
consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice civile, a
consorzi costituiti tra imprese ed Ente nazionale per l’energia elettrica (ENEL) e/o altri
enti pubblici, possono essere concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilità
tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti di
produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell’energia derivante dalla
cogenerazione, nonché per iniziative aventi le finalità di cui all’articolo 1 e le
caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo, escluse le iniziative di cui agli
articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, sentiti i Ministri dell’ambiente, per le aree urbane e dei
trasporti, nel limite massimo del 50 per cento della spesa ammissibile prevista sino ad
un massimo di lire cinquanta milioni per gli studi di fattibilità tecnico-economica e di lire
trecento milioni per i progetti esecutivi purché lo studio sia effettuato secondo le
prescrizioni del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e l’impianto
abbia le seguenti caratteristiche minime: a) potenza superiore a dieci megawatt termici
o a tre megawatt elettrici; b) potenza elettrica installata per la cogenerazione pari ad
almeno il 10 per cento della potenza termica erogata all’utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi in conto
capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza uguale o superiore a
dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi a servizi generali e/ al ciclo
produttivo che conseguano risparmio di energia attraverso l’utilizzo di fonti rinnovabili di
energia e/o un migliore rendimento di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di
idrocarburi con altri combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di
realizzazione di nuovi impianti, quando ciò deriva da progetti di intervento unitari e
coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 è concesso e liquidato con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato nel limite massimo del 30 per cento della
spesa totale ammessa al contributo preventivata e documentata, elevabile al 40 per
cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli impianti di cui all’articolo 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del progetto
esecutivo.
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6. L’ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che ostino,
deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali elettriche e nelle centrali
esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la vendita del calore prodotto anche al di
fuori dell’area dell’impianto fino al punto di collegamento con la rete di distribuzione del
calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi dell’articolo
6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi tra enti pubblici, tra
enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese private che utilizzano il calore dei
cicli di produzione di energia delle centrali termoelettriche nonché il calore recuperabile
da processi industriali possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per
cento del relativo costo. L’ENEL è tenuto a fornire la necessaria assistenza per la
realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli oneri
sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell’industria, del commercio
e dell’artigianato.
Articolo 12 - Progetti dimostrativi *(Nota 1)
1. Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed enti
pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la progettazione e la
realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per aspetti tecnici e/o gestionali
e/o organizzativi, che utilizzino fonti rinnovabili di energia e/o combustibili non
tradizionali ovvero sviluppino prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove
tecnologie di combustione, di gassificazione, di liquefazione del carbone e di
smaltimento delle ceneri, nonché iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui
tecnologia non abbia raggiunto la maturità commerciale e di esercizio. Sono ammessi
altresì ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine solare
finalizzati a migliorare la qualità dell’ambiente e, in particolare, la potabilizzazione
dell’acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, nel limite del 50 per cento della spesa
ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, su delibera del CIPE.
Articolo 13 - Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili di
energia nel settore agricolo
1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all’articolo 1 nel settore agricolo, possono
essere concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese
agricole, ovvero a società che offrono e gestiscono il servizio-calore, che prevedano la
partecipazione dell’ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di altri enti pubblici,
contributi in conto capitale per la realizzazione di impianti con potenza fino a dieci
megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici per la produzione o il recupero di
energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura
massima del 55 per cento della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le
cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le
associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi tesi
all’individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di interventi di uso
razionale dell’energia nel settore agricolo.
Articolo 14 - Derivazioni di acqua - Contributi per la riattivazione e per la costruzione di
nuovi impianti *(Nota 1)
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1. Ai soggetti che producono energia elettrica per destinarla ad usi propri o per cederla
in tutto o in parte all’ENEL e/o alle imprese produttrici e distributrici di cui all’articolo 4,
n. 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, modificato dall’articolo 18 della legge 29
maggio 1982, n. 308, alle condizioni previste dalla vigente normativa, nonché alle
predette imprese produttrici e distributrici, possono essere concessi contributi in conto
capitale per iniziative: a) di riattivazione di impianti idroelettrici che utilizzino concessioni
rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima della data di entrata in vigore della
presente legge; b) di costruzione di nuovi impianti nonché di potenziamento di impianti
esistenti, che utilizzino connessioni di derivazioni di acqua.
2. L’articolo 5 della legge 27 giugno 1964, n. 452, non si applica quando l’energia
elettrica acquistata proviene dalle fonti rinnovabili di energia di cui all’articolo 1, comma
3.
3. La domanda di ammissione al contributo di cui al comma 1, corredata dagli elementi
tecnico-economici, dal piano finanziario, dal piano di manutenzione e di esercizio,
nonché da ogni elemento relativo agli eventuali atti di competenza regionale o delle
province autonome di Trento e di Bolzano, ivi comprese le valutazioni ambientali, è
presentata al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, alla regione o
alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano a seconda della competenza
dell’impianto.
4. I contributi di cui al comma 1, per gli impianti di propria competenza, previa istruttoria
tecnico-economica espletata dall’ENEL, sono concessi ed erogati con decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nella misura massima del 30
per cento della spesa ammissibile documentata.
Articolo 15 - Locazione finanziaria
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per iniziative
oggetto di locazione finanziaria, effettuate da società iscritte nell’albo istituito presso il
Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai sensi dell’articolo 1 del
decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre
1986, in attuazione dell’articolo 9, comma 13, della legge 1° marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi di cui al
comma 1, nonché le modalità di controllo del regolare esercizio degli impianti
incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi tra il Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e le società di cui al comma 1.
Articolo 16 - Attuazione della legge. Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le regioni emanano, ai sensi dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione,
norme per l’attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potestà delle province autonome di Trento e di Bolzano di emanare
norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia nell’ambito delle materie di loro competenza, escluse le
prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di carattere nazionale contenute nella
presente legge e nelle direttive del CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano l’ENEL,
l’Ente nazionale idrocarburi (ENI), l’ENEA, il CNR e le università degli studi, in base ad
apposite convenzioni e nell’ambito dei rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni
e le provi nce autonome di Trento e di Bolzano nell’attuazione della presente legge. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati,
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possono dotarsi di appositi servizi per l’attuazione degli adempimenti di loro
competenza previsti dalla presente legge.
Articolo 17 - Cumulo di contributi e casi di revoca
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14, sono cumulabili con altre
incentivazioni eventualmente previste da altre leggi a carico del bilancio dello Stato,
fino al 75 per cento dell’investimento complessivo.
2. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di intesa con il Ministro del
tesoro può promuovere, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, apposite
convenzioni con istituti di credito, istituti e società finanziari al fine di facilitare l’accesso
al credito per la realizzazione delle iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell’ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, l’ENEA, effettua verifiche a campione e/o secondo criteri
di priorità circa l’effettiva e completa realizzazione delle iniziative di risparmio
energetico agevolate ai sensi degli articoli 11, 12 e 14.
In caso di esito negativo delle verifiche l’ENEA dà immediata comunicazione al Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato che provvede alla revoca parziale o
totale dei contributi ed al recupero degli importi già erogati, maggiorati di un interesse
pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell’ordinativo di pagamento, con le
modalità di cui all’articolo 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative alla
procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli
affari, approvato dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
Articolo 18 - Modalità di concessione ed erogazione dei contributi
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14 le modalità di concessione ed
erogazione, le prescrizioni tecniche richieste per la stesura degli studi di fattibilità e dei
progetti esecutivi, le prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta
manutenzione degli impianti incentivati, nonché i criteri i valutazione delle domande di
finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Ai fini dell’acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese sostenute possono
essere documentate nelle forme previste dall’articolo 18, quinto comma, della legge 26
aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per consentire l’utilizzo di tali facoltà, si
provvede in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, sesto comma, della legge 26
aprile 1983, n. 130, a cura del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere concesse
anticipazioni in corso d’opera garantite da polizze fidejussorie bancarie ed assicurative
emesse da istituti all’uopo autorizzati, con le modalità ed entro i limiti, fissati con
decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
Articolo 19 - Responsabile per la conservazione e l’uso razionale
dell’energia
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario
e dei trasporti che nell’anno precedente hanno avuto un consumo di energia
rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore
industriale ovvero a
10
1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare
al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato il nominativo del tecnico
responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli
incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della presente legge
sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia individuano le
azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario per promuovere l’uso
razionale dell’energia, assicurano la predisposizione di bilanci energetici in funzione
anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, predispongono i dati
energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ENEA
provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e di uso delle
risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d’impresa e di soggetti e ai settori
di appartenenza.
5. Nell’ambito delle proprie competenze l’ENEA provvede sulla base di apposite
convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano a
realizzare idonee campagne promozionali sulle finalità della presente legge,
all’aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare direttamente ed
indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Articolo 20 - Relazione annuale al Parlamento
1. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro il 30 aprile di ogni
anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge, tenendo
conto delle relazioni che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
debbono inviare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro il
mese di febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in
modo particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei rispettivi
piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i risultati conseguiti e i
programmi predisposti dall’ENEA per l’attuazione dell’articolo 3.
Articolo 21 - Disposizioni transitorie
1. Alla possibilità di fruire delle agevolazioni previste dalla presente legge sono
ammesse anche le istanze presentate ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308, e
successive modificazioni, e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle
previste dagli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di
apposito provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle agevolazioni
resta di competenza dell’amministrazione cui sono state presentate ai sensi della
legge 29 maggio 1982, n. 308, e successive modificazioni, e del decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
445.
Articolo 22 - Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti di
energia e delle industrie di base
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1. Con decreto del Presidente della repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro trenta giorni
dalla richiesta, su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione
pubblica , si provvede alla ristrutturazione ed al potenziamento della Direzione
generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell’industria, del
commercio e dell’artigianato. Si applicano, salvo quanto espressamente previsto
dalla presente disposizione, le norme di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, anche per le successive modifiche dell’ordinamento della
medesima Direzione generale. A tal fine le relative dotazioni organiche sono
aumentate, per quanto riguarda le qualifiche dirigenziali di non più di undici unità con
specifica professionalità tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di
non più di novanta unità, secondo la seguente articolazione:
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabelle XIV, quadro C, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748;
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748:
c) n. 10 posti di VIII livello;
d) n. 20 posti di VII livello;
e) n. 20 posti di VI livello;
f) n. 10 posti di V livello;
g) n. 10 posti di IV livello;
h) n. 10 posti di III livello;
i) n. 10 posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 può essere altresì prevista presso la Direzione
generale delle fonti di energia e delle industrie di base la costituzione di
un’apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non più di dieci esperti con
incarico quinquennale rinnovabile per non più di una volta scelti fra docenti
universitari, ricercatori e tecnici di società di capitale - con esclusione delle
imprese private - specificamente operanti nel settore energetico, di enti pubblici e
di pubbliche amministrazioni, con esclusione del personale del Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il trattamento economico degli
esperti di cui al presente comma è determinato con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato di intesa con il Ministro del tesoro,
in misura non inferiore a quello spettante presso l’ente o l’amministrazione o
l’impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo per
l’intera durata dell’incarico o nell’analoga posizione prevista dai rispettivi
ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle assunzioni
conseguenti all’aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 può
procedersi a decorrere dal 1° gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le procedure
di mobilità di cui al decreto del Presidente del consiglio dei ministri 5 agosto 1988,
n. 325, e successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, e
successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo novanta giorni
dall’avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 può procedersi a tali
assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e complessivo del 33
per cento dei relativi posti, restando comunque i posti residui riservati per l’intero
biennio alla copertura mediante le predette procedure di mobilità.
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4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato in lire 200 milioni
per l’anno 1990, in lire 1.000 milioni per l’anno 1991 e in lire 1.800 milioni per
l’anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per l’anno 1990, all’uopo parzialmente
utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 le
proiezioni dell’accantonamento “Riordinamento del Ministero ed incentivazioni al
personale” e, quanto a lire 200 milioni per l’anno 1990, a lire 600 milioni per l’anno
1991 e a lire 1.400 milioni per l’anno 1992, l’accantonamento “Automazione del
Ministero dell’industria”.
Articolo 23 - Abrogazione espressa di norme e utilizzazione di fondi
residui
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della
legge 29 maggio 1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
308, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 31
agosto 1987, n. 364, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1987, n.
445, nonché quelle di cui all’articolo 15, comma 37, della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, che alla data di entrata in vigore della presente legge
non sono state ancora trasferite alle regioni o alle province autonome di Trento e di
Bolzano o non sono state ancora formalmente impegnate dal Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato per gli interventi di propria competenza, possono
essere utilizzate rispettivamente per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per
quelle di cui agli articoli 11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o alle province
autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le modalità di cui
all’articolo 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari interventi si provvede,
tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2 dell’articolo 38, con le modalità di
cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 38.
Articolo 24 - Disposizioni concernenti la metanizzazione
1. Il contributo previsto a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per la
realizzazione dei progetti indicati nel programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno approvato dal CIPE con deliberazione dell’11 febbraio 1988 è sostituito
o integrato per la percentuale soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del
Consiglio delle Comunità europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19
dicembre 1988 e n. 4254 del 19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a
carico degli stanziamenti di cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento
della spesa ammessa per ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all’articolo 11
della legge 28 novembre 1980, . 784, e successive modificazioni e integrazioni, e il
contributo concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d’intesa con il Ministro del
tesoro, nonché con la Cassa depositi e prestiti per la concessione ed erogazione dei
finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto la procedura per l’applicazione
delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli interventi di cui al comma 1.
3. All’avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno relativo al
primo triennio approvato dal CIPE con deliberazione dell’11 febbraio 1988, si fa
fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato dall’articolo 19 della legge 26
aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire 730 miliardi autorizzato dal decreto-
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legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 445, integrato di lire 300 miliardi con l’articolo 15, comma 36, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura corrispondente al
maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal contributo di cui al
comma 1.
5. A parziale modifica dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE, definendo
il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna, provvede ad
individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio della
Sardegna di cui all’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonché del sistema di
approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE stabilisce una prima
fase stralcio in conformità al programma deliberato, per la realizzazione di reti di
distribuzione che potranno essere provvisoriamente esercitate mediante gas diversi
dal metano, nelle more della esecuzione delle opere necessarie per
l’approvvigionamento del gas metano.
TITOLO II - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Articolo 25 - Ambito di applicazione
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici
e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, nonché, mediante il disposto
dell’articolo 31, l’esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l’applicazione del presente
titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall’articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.
Articolo 26 - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di
impianti
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio e all’uso razionale dell’energia, si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli interventi di
utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 in edifici ed impianti industriali non
sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti alla
manutenzione straordinaria di cui agli articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n.
457. L’installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di installatori
qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici
esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è considerata estensione dell’impianto
idrico-sanitario già in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo
energetico degli edifici stessi ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo
1, ivi compresi quelli di cui all’articolo 8, sono valide le relative decisioni prese a
maggioranza delle quote millesimali.
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3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d’uso, e gli impianti non
di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo tale
da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di
energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 4, sono
regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in opera e
dell’esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli impianti non di
processo ad essi associati, nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all’adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento
in base al consumo effettivamente registrato, l’assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia, sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore della presente
legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di
sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
7. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di
soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni
impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e all’uso
razionale dell’energia.
Articolo 27 - Limiti ai consumi di energia
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo
quanto previsto dai decreti di cui all’articolo 4, in particolare in relazione alla
destinazione d’uso degli edifici stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona
climatica di appartenenza.
Articolo 28 - Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni
1. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia
copia insieme alla denuncia dell’inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli
25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica,
sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle
prescrizioni della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state
presentate al comune prima dell’inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all’articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al
compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità
stabilite con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
Abrogato dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal comune ai fini
dei controlli e delle verifiche di cui all’articolo 33.
Abrogato dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con
l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario
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dell’edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l’esistenza di
questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il direttore
ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere .
Articolo 29 - Certificazione delle opere e collaudo
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dalla presente legge si applica
la legge 5 marzo 1990, n. 46.
Abrogato dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05
Articolo 30 - Certificazione energetica degli edifici *(Nota 1)
Abrogato dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto
del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’industria,
del commercio e dell’artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l’ENEA, sono
emanate norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua
tra l’altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione
energetica devono essere portati a conoscenza dell’acquirente o del locatario
dell’intero immobile o della singola unità immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato l’edificio la
certificazione energetica dell’intero immobile o della singola unità immobiliare. Le
spese relative di certificazione sono a carico del soggetto che ne fa richiesta.
4. L’attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale di cinque
anni a partire dal momento del suo rilascio.
Articolo 31 - Esercizio e manutenzione degli impianti
1. Durante l’esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne
assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi
di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è tenuto a
condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI.
3. I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte del
territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l’osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche avvalendosi
di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere a carico degli
utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui alla
presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l’articolo 1339 del codice civile.
Articolo 32 - Certificazioni e informazioni ai consumatori
1. Ai fini della commercializzazione, l caratteristiche e le prestazioni energetiche dei
componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le
modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono
obbligate a riportare su di essi gli estremi dell’avvenuta certificazione.
Articolo 33 - Controlli e verifiche
1. Il comune procede al controllo dell’osservanza delle norme della presente legge in
relazione al progetto delle opere, in corso d’opera ovvero entro cinque anni dalla
data di fine lavori dichiarata dal committente.
Abrogato dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05
2. La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese
del committente, dell’acquirente dell’immobile, del conduttore, ovvero dell’esercente
gli impianti.
Abrogato dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05
3. In caso di accertamento di difformità in corso d’opera, i sindaco ordina la
sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformità su opere terminate il sindaco ordina, a carico
del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare l’edificio alle caratteristiche
previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per la irrogazione delle
sanzioni di cui all’articolo 34.
Articolo 34 – Sanzioni
1. L’inosservanza dell’obbligo di cui al comma 1 dell’articolo 28 è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque
milioni.
2. Il proprietario dell’edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell’articolo 28 e che non osserva le disposizioni
degli articoli 26 e 27 è punito con la sanzione amministrativa in misura non inferiore
al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all’articolo
29, ovvero che rilascino una certificazione non veritiera nonché il progettista che
rilascia la relazione di cui al comma 1 dell’articolo 28 non veritiera, sono puniti in
solido con la sanzione amministrativa non inferiore all’1 per cento e non superiore al
5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
Abrogato dall’articolo 16 comma 1 lettera a) del DLgs 192/05
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 29 è punito con la
sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che sene è
assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall’articolo 31,
commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e
non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in cui venga sottoscritto un contratto
nullo ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 31, le parti sono punite ognuna
con la sanzione amministrativa pari a un terzo dell’importo del contratto sottoscritto,
fatta salva la nullità dello stesso.
6. L’inosservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 32 è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta
milioni, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
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7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista, l’autorità che
applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine professionale di
appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L’inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell’articolo 19,
del tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia, è punita
con la sanzione amministrativa non inferiore a lire dieci milioni e non superiore a lire
cento milioni.
Articolo 35 - Provvedimenti di sospensione dei lavori
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori,
ovvero le modifiche necessarie per l’adeguamento dell’edificio, deve fissare il
termine per la regolarizzazione.
L’inosservanza del termine comporta la
comunicazione al prefetto, l’ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e
l’esecuzione forzata delle opere con spese a carico del proprietario.
Articolo 36 - Irregolarità rilevate dall’acquirente o dal conduttore
1. Qualora l’acquirente o il conduttore dell’immobile riscontra difformità dalle norme
della presente legge, anche non emerse da eventuali precedenti verifiche, deve
farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a pena di decadenza
dal diritto di risarcimento del danno da parte del committente o del proprietario.
Articolo 37 - Entrata in vigore delle norme del titolo II e dei relativi
decreti ministeriali
1. Le disposizioni del presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore centottanta giorni dopo
la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si
applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono
abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si
applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all’adozione dei decreti di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 4, al comma 1 dell’articolo 30 e al comma 1
dell’articolo 32.
TITOLO III - Disposizioni finali
Articolo 38 - Ripartizione fondi e copertura finanziaria
1. Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il
1991, 992 miliardi per il 1992 e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle
suddette somme è destinato alle finalità di cui all’articolo 3 della presente legge.
2. Per le finalità di cui agli articoli 11, 12 e 14 è autorizzata la spesa di lire 267,5 miliardi
per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di lire 746,4 miliardi per il 1993,
secondo la seguente ripartizione:
18
a) per l’articolo 11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614
miliardi per il 1993;
b) per l’articolo 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75 miliardi per il 1992 e lire 92
miliardi per il 1993;
c) per l’articolo 14, lire 14,5 miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4
miliardi per il1993.
3. All’onere derivante dall’attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l’anno 1991, all’uopo parzialmente utilizzando le proiezioni
dell’accantonamento “Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell’articolo 17,
comma 16, della legge n.67 del 1988”.
4. Per le finalità di cui agli articoli 8, 10 e 13 è autorizzata la spesa di lire 116,8 miliardi
per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire 326,4 miliardi per il 1993.
5. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1991-1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l’anno 1991 all’uopo parzialmente utilizzando le proiezioni dell’accantonamento
“Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di fonti rinnovabili di energia
e di risparmio dei consumi energetici, nonché dell’articolo 17, comma 16, della legge
n. 67 del
1988”.
6. All’eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle somme di cui al
comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro dell’industria, del commercio
e dell’artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto degli indirizzi
governativi in materia di politica energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente articolo lettera a)
tra gli interventi previsti dall’articolo 1 della presente legge si provvede con decreti
del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Articolo 39 - Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall’articolo 37, il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Tabella A (Articolo 8)
Regole tecniche per gli interventi di cui all’articolo 8 nel caso di edifici esistenti.
Strutture da coibentare
L’intervento deve comportare un aumento della resistenza termica della
superficie trattata almeno pari a R = a; ▲t (m2
°C h/kCal), .t è il salto termico di progetto definito dall’articolo 21
del decreto del Presidente della Repubblica n. 1052 del 28 agosto 1977, e
“a” è il coefficiente indicato di seguito per i diversi interventi
19
Sottotetti
a = 0,1
Terrazzi e porticati
a = 0,04
Pareti d’ambito isolate all’esterno
a = 0,04
Pareti d’ambito isolate nell’intercapedine
senza limitazione
Pareti d’ambito isolate all’interno
a = 0,04
Doppi vetri
Ammessi all’incentivo solo nelle zone climatiche D, E ed F, del territorio
nazionale come definite dal decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 10 marzo 1977 e purché
sia assicurata una tenuta all’aria dei serramenti
corrispondente almeno ad una permeabilità all’aria inferiore a 6 m
cubi/ora per metro lineare di giunto apribile e di 20 m
cubi/ora per m quadri di superficie apribile in corrispondenza di un
differenziale di pressione di 100 Pascal
Tubature di adduzione dell’acqua calda
Ammessa all’incentivo solo la spesa di fornitura e posa del materiale isolante (non le
eventuali opere murarie).
* (Nota 1)
Si riporta l’articolo 30 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che ha parzialmente modificato le
disposizioni di cui agli articoli 12, 14 e 30 della legge 10/91:
Art. 30. Conferimento di funzioni alle regioni
1. Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative in tema di energia, ivi comprese
quelle relative alle fonti rinnovabili, all’elettricità, all’energia nucleare, al petrolio ed al
gas, che non siano riservate allo Stato ai sensi dell’articolo 29 o che non siano
attribuite agli enti locali ai sensi dell’articolo 31.
2. Sono attribuiti alle regioni i compiti previsti dagli articoli 12, 14 e 30 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, ad esclusione di quelli concernenti iniziative per le quali risultino
già formalmente impegnati i fondi. Per quanto attiene alle funzioni di cui al medesimo
articolo 30 della legge n. 10 del 1991 trasferite alle regioni, resta ferma la funzione
d’indirizzo ai sensi dell’articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
20
3. Il coordinamento e la verifica in ambito nazionale delle iniziative relative ai progetti
dimostrativi di cui all’articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e’ affidato alla
Conferenza unificata. Le decisioni assunte in tale sede sono vincolanti ai fini
dell’ammissibilità delle iniziative al finanziamento da parte delle singole regioni. Per
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano il
conferimento delle funzioni e dei compiti, nonché dei connessi beni e risorse,
avviene nel rispetto degli statuti e attraverso apposite norme di attuazione.
4. Per fare fronte alle esigenze di spesa relative alle attività di cui al comma 1 del
presente articolo e per le finalità della legge 9 gennaio 1991, n. 10, le regioni a
statuto ordinario destinano, con le loro leggi di bilancio, almeno la quota dell’1 per
cento delle disponibilità conseguite annualmente ai sensi dell’articolo 3, comma 12,
della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
5. Le regioni svolgono funzioni di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per
l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412,
nonché compiti di assistenza agli stessi per le attività di informazione al pubblico e di
formazione degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione,
installazione, esercizio e controllo degli impianti termici. Le regioni riferiscono
annualmente alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nei rispettivi territori.
TESTO DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 412 del 26
AGOSTO
1993,
“Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini
del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma
4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”
Coordinato con:
DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1994
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1999, n. 551
Legge 1 marzo 2002, n. 39
DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 2003
DECRETO LEGISLATIVO 19 Agosto 2005, n.192
(le parti aggiunte o modificate dai nuovi provvedimenti sono trascritte nel relativo
colore)
NOTA AL TESTO COORDINATO:
Nel presente documento sono state inserite delle note negli articoli del DPR 412/93
ancora vigenti in cui si è ritenuto opportuno segnalare disposizioni aggiuntive o
modifiche implicite apportate dal decreto legislativo.
Sono inoltre state messe in evidenza delle parti di testo con le seguenti campiture:
21
…Testo del decreto… = Articolo esplicitamente abrogato dal D.Lgs. 192/05
…Testo del decreto….
…………………………
= Articolo che si ritiene implicitamente abrogato dal D Lgs 192/05 poiché quest’ultimo
fornisce diverse disposizioni in merito.
Si segnala in proposito il commento all’art. 16 del D.Lgs 192/05 contenuto
nella recente Circolare esplicativa del Ministero dello Sviluppo
Economico, secondo cui “ un decreto legislativo ha valore di legge e
prevale su precedenti leggi e decreti in tutti i punti di incompatibilità,
lasciando i provvedimenti preesistenti totalmente efficaci per il resto ”
Il testo rappresenta un’utile guida per l’analisi del DPR 412/93 alla luce delle nuove
disposizioni del D.Lgs. 192/05, senza tuttavia costituire un’alternativa alla consultazione
del decreto stesso.
Art. 1 (Definizioni)
1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende:
a) per “edificio”, un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano
uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume
e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno;
la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di
questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; (Vedi nota 1)
b) per “edificio di proprietà pubblica”, un edificio di proprietà dello Stato, delle
Regioni, degli Enti Locali, nonché di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato
sia allo svolgimento delle attività dell’Ente, sia ad altre attività o usi, compreso
quello di abitazione privata;
c) per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si svolge, in tutto o in
parte, l’attività istituzionale di Enti pubblici;
d) per “edificio di nuova costruzione”, salvo quanto previsto dall’art. 7 comma 3, un
edificio per il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso; (Vedi nota
1)
e) per “climatizzazione invernale”, l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il
periodo di esercizio dell’impianto termico consentito dalle disposizioni del presente
regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo, all’interno degli
ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidità, della
portata di rinnovo e della purezza dell’aria;
f) per “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli
ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla
sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i
sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di
regolazione e di controllo; sono quindi compresi negli impianti termici gli impianti
individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici
apparecchi quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
(Vedi nota 1)
g) per “impianto termico di nuova installazione”, un impianto termico installato in un
edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio
antecedentemente privo di impianto termico;
h) per “manutenzione ordinaria dell’impianto termico”, le operazioni specificamente
previste nei libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che
possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli
22
apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di
materiali di consumo d’uso corrente;
i) per “manutenzione straordinaria dell’impianto termico”, gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla
normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell’impianto termico;
j) per “proprietario dell’impianto termico”, chi è proprietario, in tutto o in parte,
dell’impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati
amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli
obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente
regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
l) per “ristrutturazione di un impianto termico”, gli interventi rivolti a trasformare
l’impianto termico mediante un insieme sistematico di opere che comportino la
modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore;
rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico
centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un
impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
m)per “sostituzione di un generatore di calore”, la rimozione di un vecchio generatore
e l’installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle
medesime utenze; (Vedi nota 1)
n) per “esercizio e manutenzione di un impianto termico”, il complesso di operazioni
che comporta l’assunzione di responsabilità finalizzata alla gestione degli impianti
includente: conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e controllo, nel
rispetto delle norme in materia di sicurezza, di contenimento dei consumi
energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per “terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico”,
la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle
normative vigenti e comunque di idonea capacità tecnica, economica,
organizzativa, è delegata dal proprietario ad assumere la responsabilità
dell’esercizio, della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici;
p) per “contratto servizio energia”, l’atto contrattuale che disciplina l’erogazione dei
beni e servizi necessari a mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel
rispetto delle vigenti leggi in materia di uso razionale dell’energia, di sicurezza e di
salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del
processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
q) per “valori nominali” delle potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli
dichiarati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per “potenza termica del focolare” di un generatore di calore, il prodotto del potere
calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile
bruciato; l’unità di misura utilizzata è il kW;
s) per “potenza termica convenzionale” di un generatore di calore, la potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l’unità di
misura utilizzata è il kW;
t) per “potenza termica utile” di un generatore di calore, la quantità di calore
trasferita nell’unità di tempo al fluido termovettore, corrispondente alla potenza
termica del focolare diminuita della potenza termica scambiata dall’involucro del
generatore con l’ambiente e della potenza termica persa al camino; l’unità di
misura utilizzata è il kW;
23
u) per “rendimento di combustione”, sinonimo di “rendimento termico convenzionale”
di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la
potenza termica del focolare;
v) per “rendimento termico utile” di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza
termica utile e la potenza termica del focolare;
w) per “temperatura dell’aria in un ambiente”, la temperatura dell’aria misurata
secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 5364; z) per “gradi giorno” di
una località, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di
riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura
dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20° C, e la temperatura media esterna
giornaliera; l’unità di misura utilizzata è il grado giorno (GG).
1. Il D Lgs 192/05 ha modificato e integrato alcune delle definizioni sopra riportate per
adeguarle meglio alle finalità delle nuove disposizioni.
Art. 2 (Individuazione della zona climatica e dei gradi giorno)
1. Il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei
gradi giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:
Zona A: comuni che presentano un numero di gradi giorno non superiore a 600;
Zona B: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 600 e non
superiore a 900;
Zona C: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 900 e non
superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 1.400 e non
superiore a 2.100;
Zona E: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 2.100 e non
superiore a 3.000;
Zona F: comuni che presentano un numero di gradi giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per ciascun comune
l’altitudine della casa comunale, i gradi giorno e la zona climatica di appartenenza.
Detta tabella può essere modificata ed integrata, con decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, anche in relazione all’istituzione di
nuovi comuni o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle
competenze tecniche dell’ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie che
verranno fissate dall’UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell’allegato A o nelle sue successive modificazioni
ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i gradi giorno riportati nella
tabella suddetta per il comune più vicino in linea d’aria, sullo stesso versante,
rettificati, in aumento o in diminuzione, di una quantità pari ad un centesimo del
numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento di cui all’art. 9
comma 2 per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno rispetto al
comune di riferimento. Il provvedimento è reso noto dal Sindaco agli abitanti del
Comune con pubblici avvisi entro 5 giorni dall’adozione del provvedimento stesso e
deve essere comunicato al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
ed all’ENEA ai fini delle successive modifiche dell’allegato A.
4. I Comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota superiore rispetto alla
quota della casa comunale, quota indicata nell’allegato A, qualora detta circostanza,
per effetto della rettifica dei gradi giorno calcolata secondo le indicazioni di cui al
comma 3, comporti variazioni della zona climatica, possono, mediante
24
provvedimento del Sindaco, attribuire esclusivamente a dette porzioni del territorio
una zona climatica differente da quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve
essere notificato al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e
all’ENEA e diventa operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non
pervenga un provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del
decorso del termine da parte del Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato. Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli
abitanti mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.
Art. 3 (Classificazione generale degli edifici per categorie)
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro destinazione d’uso nelle seguenti
categorie:
E.1
Edifici adibiti a residenza e assimilabili:
E.1(1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili
e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
E.1(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili;
E.1(3) edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
E.2
Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o privati, indipendenti o contigui a
costruzioni adibite anche ad attività industriali o artigianali, purché siano da tali
costruzioni scorporabili agli effetti dell’isolamento termico;
E.3
Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi
quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani nonché le strutture protette per
l’assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi
sociali pubblici;
E.4
Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4(1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi;
E.4(2) quali mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto;
E.4(3) quali bar, ristoranti, sale da ballo;
E.5
Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili: quali negozi, magazzini di
vendita all’ingrosso o al minuto, supermercati, esposizioni;
E.6
Edifici adibiti ad attività sportive:
E.6(1) piscine, saune e assimilabili;
E.6(2) palestre e assimilabili;
E.6(3) servizi di supporto alle attività sportive;
E.7
Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
E.8
Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come appartenenti a
categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè
ciascuna nella categoria che le compete.
Art. 4 (Valori massimi della temperatura ambiente)
1. Durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di climatizzazione invernale, la
media aritmetica delle temperature dell’aria nei diversi ambienti di ogni singola unità
immobiliare, definite e misurate come indicato al comma 1 lettera w) dell’art. 1, non
deve superare i seguenti valori con le tolleranze a fianco indicate:
25
a) 18° C + 2° C di tolleranza per gli edifici rientranti nella categoria E.8;
b) 20° C + 2° C di tolleranza per gli edifici rientranti nelle categorie diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati al
comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di
energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorità comunali, con le procedure di cui
al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite massimo del valore della
temperatura dell’aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l’impianto
di climatizzazione invernale, qualora elementi oggettivi legati alla destinazione d’uso
giustifichino temperature più elevate di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite massimo della
temperatura dell’aria negli ambienti, durante il periodo in cui è in funzione l’impianto
di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno una delle seguenti
condizioni:
a) le esigenze tecnologiche o di produzione richiedano temperature superiori al
valore limite;
b) l’energia termica per il riscaldamento ambiente derivi da sorgente non
convenientemente utilizzabile in altro modo.
5. Ferme restando le deroghe già concesse per gli edifici esistenti in base alle
normative all’epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai sensi dei
commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui all’art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di carattere oggettivo che li
giustificano. Prima dell’inizio lavori le autorità comunali devono fornire il benestare
per l’adozione di tali valori di temperatura; qualora il consenso non pervenga entro
60 giorni dalla presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende
accordato, salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento
interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
Art. 5 (Requisiti e dimensionamento degli impianti termici)
1. Testo abrogato dall’art.16 comma 2 lettera a) del Dlgs 192/05 (per il nuovo valore del
rendimento ηg e per il suo ambito di applicazione consultare gli allegati I e C
del Dlgs 192/05)
Gli impianti termici di nuova installazione nonché quelli sottoposti a ristrutturazione
devono essere dimensionati in modo da assicurare, in relazione a:
•
•
•
•
il valore massimo della temperatura interna previsto dall’art. 4,
le caratteristiche climatiche della zona,
le caratteristiche termofisiche dell’involucro edilizio,
il regime di conduzione dell’impianto in base agli obblighi di intermittenzaattenuazione previsti dall’art. 9 del presente decreto, un “rendimento globale
medio stagionale”, definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente
valore:
dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o
del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico,
espressa in kW.
2. Il “rendimento globale medio stagionale” dell’impianto termico è definito come
rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e
l’energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l’energia elettrica ed è
26
calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all’art. 9. Ai fini della
conversione dell’energia elettrica in energia primaria si considera l’equivalenza: 10
MJ = 1 kWh.
Il rendimento globale medio stagionale risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti
medi stagionali:
•
•
•
•
rendimento di produzione,
rendimento di regolazione,
rendimento di distribuzione,
rendimento di emissione,
e deve essere calcolato secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle
norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite
dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro i successivi
trenta giorni.
3. Nella sostituzione di generatori di calore il dimensionamento del o dei generatori
stessi deve essere effettuato in modo tale che il “rendimento di produzione medio
stagionale” definito come il rapporto tra l’energia termica utile generata ed immessa
nella rete di distribuzione e l’energia primaria delle fonti energetiche, compresa
l’energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui
all’art. 9, risulti non inferiore al seguente valore:
per il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell’energia elettrica in
energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2.
4. Testo abrogato dall’art.16 comma 2 lettera a) del Dlgs 192/05.
Il “rendimento di produzione medio stagionale” deve essere calcolato secondo le
metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con potenza
nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su due
generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra è ammessa deroga nel caso di
sostituzione di generatore di calore già esistente, qualora ostino obiettivi impedimenti
di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata disponibilità di spazio
nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonché in quelli sottoposti a
ristrutturazione, la produzione centralizzata dell’energia termica necessaria alla
climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari per una pluralità di utenze, deve essere effettuata con generatori di
calore separati, fatte salve eventuali situazioni per le quali si possa dimostrare che
l’adozione di un unico generatore di calore non determini maggiori consumi di
energia o comporti impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnicoeconomici che giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella
relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L’applicazione
della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell’acqua, è
prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli impianti
termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione, i
generatori di calore destinati alla produzione centralizzata di acqua calda per usi
igienici e sanitari per una pluralità di utenze di tipo abitativo devono essere
dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono disporre di un sistema di
accumulo dell’acqua calda di capacità adeguata, coibentato in funzione del diametro
dei serbatoi secondo le indicazioni valide per tubazioni di cui all’ultima colonna
dell’allegato B e devono essere progettati e condotti in modo che la temperatura
27
dell’acqua, misurata nel punto di immissione della rete di distribuzione, non superi i
48°C, + 5°C di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti
termici nonché nella sostituzione di generatori di calore destinati alla produzione di
energia per la climatizzazione invernale o per la produzione di acqua calda sanitaria,
per ciascun generatore di calore deve essere realizzato almeno un punto di prelievo
dei prodotti della combustione sul condotto tra la cassa dei fumi del generatore
stesso ed il camino allo scopo di consentire l’inserzione di sonde per la
determinazione del rendimento di combustione e della composizione dei gas di
scarico ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni.
9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere
collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di
combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla
regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
• nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità
immobiliari,
• ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
• ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno
stesso edificio,
• trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
• impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall’impianto
centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di
generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di
calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano
alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili
plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne
fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco
sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla
applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
• nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla
legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo
conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a
condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi
funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l’inapplicabilità agli
apparecchi non considerati impianti termici in base all’art. 1, comma 1, lettera f),
quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
•
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell’impianto termico, che
comportino l’installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel campo
di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è prescritto l’impiego
di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i generatori di calore di tipo B1
(secondo classificazione della norma tecnica UNI-CIG 7129) installati all’interno di
locali abitati devono essere muniti all’origine di un dispositivo di sicurezza dello
scarico dei prodotti della combustione, secondo quanto indicato dalla norma tecnica
UNI-ClG EN 297 del 1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di
installazione di generatori di tipo B1 in locali abitati dovrà essere realizzata, secondo
28
le modalità previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita
apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di ristrutturazione degli
impianti termici, la rete di distribuzione deve essere progettata in modo da assicurare
un valore del rendimento medio stagionale di distribuzione compatibile con le
disposizioni di cui al comma 1 relative al rendimento globale medio stagionale. (Vedi
nota 1). In ogni caso, come prescrizione minimale, tutte le tubazioni di distribuzione
del calore, comprese quelle montanti in traccia o situate nelle intercapedini delle
tamponature a cassetta, anche quando queste ultime siano isolate termicamente,
devono essere installate e coibentate, secondo le modalità riportate nell’allegato B al
presente decreto. La messa in opera della coibentazione deve essere effettuata in
modo da garantire il mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei
materiali coibenti e di quelli da costruzione, tenendo conto in particolare della
permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche
dell’ambiente, della temperatura del fluido termovettore. Tubazioni portanti fluidi a
temperature diverse, quali ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell’impianto
termico, devono essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a ristrutturazione,
qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso fattore di occupazione (ad
esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di guardiania, uffici amministrativi nelle
scuole), è prescritto che l’impianto termico per la climatizzazione invernale sia dotato
di un sistema di distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta
climatizzazione in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di ristrutturazione
dell’impianto termico, qualora per il rinnovo dell’aria nei locali siano adottati sistemi a
ventilazione meccanica controllata, è prescritta l’adozione di apparecchiature per il
recupero del calore disperso per rinnovo dell’aria ogni qual volta la portata totale
dell’aria di ricambio G ed il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di
ventilazione siano superiori ai valori limite riportati nell’allegato C del presente
decreto.
14. L’installazione nonché la ristrutturazione degli impianti termici deve essere
effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli art. 2 e 3 della legge 5
marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella relazione tecnica di
cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo, ai sensi
del comma 7 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di soddisfare il
fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate ai
sensi dell’art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo impedimenti di natura tecnica
od economica. Per quanto riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in
caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura
tecnica od economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge stessa relativi all’impianto termico,
riportando le specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del
ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate. 2
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli impianti di
produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che determina
l’obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate è determinato dal
recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti dell’impianto che utilizza le
fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un impianto convenzionale; il recupero,
calcolato come tempo di ritorno semplice, è determinato dalle minori spese per
l’acquisto del combustibile, o di altri vettori energetici, valutate ai costi di fornitura
all’atto della compilazione del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla
29
vendita della sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di
ritorno semplice è elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della
maggiore importanza dell’impatto ambientale.
17. Nel caso l’impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che per la
climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari
anche per altri usi, compreso l’utilizzo di energia meccanica e l’utilizzo o la vendita a
terzi di energia elettrica, le valutazioni comparative tecniche ed economiche di cui ai
commi 15 e 16 vanno effettuate globalmente tenendo conto anche dei suddetti
utilizzi e vendite.
18. L’allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo delle fonti
rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la produzione di energia
per specifiche categorie di edifici. L’adozione di dette tecnologie per dette categorie
di edifici deve essere specificatamente valutata in sede di progetto e di relazione
tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 senza che tale
adempimento esoneri il progettista dal valutare la possibilità al ricorso ad altre
tecnologie d’utilizzo di fonti rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.
1 Vista l’abrogazione del comma 1 dell’art. 5 si vedano anche le nuove disposizioni
dettate dal dlgs 192/05 all’allegato I in merito alle opere di nuova installazione e di
ristrutturazione degli impianti termici.
2 Vanno tenute presenti le disposizioni più restrittive di cui ai commi 13 e 14
dell’allegato I del dlgs 192/05.
Art. 6 (Rendimento minimo dei generatori di calore)
1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione degli impianti
termici nonché nella sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad
acqua calda di potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un
“rendimento termico utile” conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente
della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza
superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto del
Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I generatori di
calore ad aria calda devono avere un “rendimento di combustione” non inferiore ai
valori riportati nell’allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti:
a) i generatori di calore alimentati a combustibili solidi;
b) i generatori di calore appositamente concepiti per essere alimentati con
combustibili le cui caratteristiche si discostano sensibilmente da quelle dei
combustibili liquidi o gassosi comunemente commercializzati, quali ad esempio
gas residui di lavorazioni, biogas;
c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni di
funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).
Art. 7 (Termoregolazione e contabilizzazione)
1. Fermo restando che gli edifici la cui concessione edilizia sia stata rilasciata
antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto devono disporre dei
sistemi di regolazione e controllo previsti dalle precedenti normative, le disposizioni
contenute nel presente articolo si applicano agli impianti termici di nuova
installazione e nei casi di ristrutturazione degli impianti termici.
30
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale per una
pluralità di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di calore o quella
complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35 kW, è prescritta
l’adozione di un gruppo termoregolatore dotato di programmatore che consenta la
regolazione della temperatura ambiente almeno su due livelli a valori sigillabili
nell’arco delle 24 ore. Il gruppo termoregolatore deve essere pilotato da una sonda
termometrica di rilevamento della temperatura esterna. La temperatura esterna e le
temperature di mandata e di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate
con una incertezza non superiore a ± 2°C.
3. Ai sensi del comma 6 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia
sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di entrata in vigore di detto art. 26,
devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi
di termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare. Ai sensi del comma 3 dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti termici al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui concessione edilizia
sia rilasciata dopo il 30 giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola
unità immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo può essere
dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello di
temperatura ambiente qualora in ogni singola unità immobiliare sia effettivamente
installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di
termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura ambiente
dell’unità immobiliare e dotato di programmatore che consenta la regolazione di
questa temperatura almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro destinazione d’uso sono
normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel corso della settimana o
del mese devono inoltre disporre di un programmatore settimanale o mensile che
consenta lo spegnimento del generatore di calore o l’intercettazione o il
funzionamento in regime di attenuazione del sistema di riscaldamento nei periodi di
non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unità immobiliari destinati, anche se non
esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti dotati di un
sistema di termoregolazione pilotato da una o più sonde di misura della temperatura
ambiente con programmatore che consenta la regolazione di questa temperatura su
almeno due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore.
7. Testo abrogato dall’art.16 comma 2 lettera a) del Dlgs 192/05. (Vedi nota 3)
Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una unità immobiliare
per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni è opportuna l’installazione di
dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o
nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L’installazione di
detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai precedenti commi 2,
4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l’eventuale sistema di contabilizzazione, ed è
prescritta nei casi in cui la somma dell’apporto termico solare mensile, calcolato nel mese
a maggiore insolazione tra quelli interamente compresi nell’arco del periodo annuale di
esercizio dell’impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia superiore
al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso mese.
3 Il comma 12 dell’allegato I al Dlgs 192/05 fornisce nuove e più precise disposizioni in
merito.
31
8.
L’eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere giustificata in
sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
in particolare la valutazione degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni deve essere
effettuata utilizzando la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3
dell’art. 8. (Vedi nota 4)
4 Il comma 8 deve ritenersi privo di efficacia in seguito all’abrogazione
del comma 7 dell’articolo 7 ed alla luce delle nuove
9. Nel caso di installazione in centrale termica di più generatori di calore, il loro
funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base al carico termico
dell’utenza.
Art. 8 (Valori limite del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale)
Testo abrogato dall’art.16 comma 2 lettera a) del Dlgs 192/05 (Vedi nota 5)
1. Ai fini dell’applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale
per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente
richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la
temperatura al valore costante di 20° C con un adeguato ricambio d’aria durante una
stagione di riscaldamento il cui periodo è convenzionalmente fissato:
a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell’art. 9 del presente decreto;
b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di ottobre, senza che ciò
determini alcuna limitazione dell’effettivo periodo annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) è il
fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma 1 diviso per il
volume riscaldato e i gradi giorno della località. L’unità di misura utilizzata è il kJ/m3
GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione invernale
definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere effettuati con la
metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il 31
ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato
entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve essere riportato nella relazione
tecnica di cui al comma 1 dell’art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del sistema
edificio - impianto termico e tiene conto, in termini di apporti:
• dell’energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici,
• dell’energia solare fornita all’edificio,
• degli apporti gratuiti interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo degli
abitanti, all’uso della cucina, agli elettrodomestici, all’illuminazione, in termini di
perdite:
• dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l’involucro
edilizio, comprendente quest’ultima anche l’energia associata all’umidità,
• dell’energia persa dall’impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3 è ammesso
un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del fabbisogno
32
energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema edificio
impianto che tiene conto, in termini di apporti:
• dell’energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici, in termini di perdite:
• dell’energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l’involucro
edilizio, comprendente quest’ultima anche l’energia associata all’umidità,
• dell’energia persa dall’impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione dell’involucro
edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e non deve superare i
valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge
9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di detti regolamenti, i valori limite
di tale coefficiente restano fissati in conformità di quanto disposto dal decreto del
Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre
1986, n. 244.
7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale di
cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4, 5, 6, deve risultare
inferiore al seguente valore limite:
La predetta formula non è utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la
determinazione di un valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli
e delle costanti viene di seguito elencato:
Cd = valore limite del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione
dell’involucro edilizio, espresso in W/m3 °C, come fissato in base alle disposizioni
richiamate al comma 6; n = numero dei volumi d’aria ricambiati in un’ora (valore
medio nelle 24 ore) espresso in h-1;
0.34
= costante, dimensionata in W h/m3°C, che esprime il prodotto del calore
specifico dell’aria per la sua densità;
I = media aritmetica dei valori dell’irradianza solare media mensile sul piano
orizzontale espressa in W/m2, la media è estesa a tutti i mesi dell’anno interamente
compresi nel periodo di riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i valori
saranno forniti dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; dTm = differenza di
temperatura media stagionale espressa in °C; i valori saranno forniti dalle norme
tecniche UNI di cui al comma 3;
0.01
= valore convenzionale, espresso in m-1, della superficie ad assorbimento
totale dell’energia solare per unità di volume riscaldato; a = valore degli apporti
gratuiti interni, espresso in W/m3, fissati in conformità a quanto indicato nelle norme
tecniche UNI di cui al comma 3; ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli
apporti solari e degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformità a quanto indicato
nelle norme tecniche UNI di cui al comma 3;
86.4 = migliaia di secondi in un giorno; rappresenta la costante di conversione da
W/m3°C (dimensioni della espressione tra parentesi nella formula) a kJ/m3GG
(dimensione del FEN); çg = valore del rendimento globale medio stagionale definito
all’art. 5 comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei volumi d’aria
ricambiati in un’ora ed è convenzionalmente fissato in 0.5 per l’edilizia abitativa nel
caso non sussistano ricambi meccanici controllati.
33
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d’aria imposti da norme
igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d’uso dell’edificio,
all’eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento a focolare aperto), o
comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di n è convenzionalmente
fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono comunque essere espressi in
termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a
10.000 m3, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il
valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione invernale,
dovrà essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo I = 0, a = 0.
11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato di cui al
comma 7 potrà essere variata, anche in relazione all’evoluzione della normativa
nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato.
5 Le nuove prescrizioni da osservare per edifici di nuova costruzione e per gli edifici
che rientrano nel campo di applicazione del Dlgs 192/05 sono descritte agli allegati C e
I del decreto legislativo stesso.
Art. 9 (Limiti di esercizio degli impianti termici)
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono
essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i
valori massimi di temperatura fissati dall’art. 4 del presente decreto.
2. L’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al
periodo annuale di esercizio dell’impianto termico ed alla durata giornaliera di
attivazione:
• Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo;
• Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo;
• Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo;
• Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile;
• Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
• Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza
di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e comunque con una durata
giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime.
3. È consentito il frazionamento dell’orario giornaliero di riscaldamento in due o più
sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere
comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del periodo annuale di
esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
a) agli edifici rientranti nella categoria E.3;
b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che
non siano ubicate in stabili condominiali;
c) agli edifici rientranti nella categoria E.7, solo se adibiti a scuole materne e asili
nido;
d) agli edifici rientranti nella categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attività
assimilabili;
e) agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine, saune e assimilabili;
34
f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui ostino esigenze
tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla sola durata
giornaliera di attivazione degli impianti termici per il riscaldamento degli edifici, nei
seguenti casi:
a) edifici rientranti nella categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi
senza interruzione giornaliera delle attività;
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con
produzione combinata di elettricità e calore;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti
incassati nell’opera muraria;
d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine
di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, di produrre acqua
calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura
dell’acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento
dei circuiti secondari nei tempi previsti;
e) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza dotati di apparecchi per la
produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di
rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la
regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24
ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16 °C + 2 °C di tolleranza nelle ore al di fuori
della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;
f) impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la
produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli
richiesti per i generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del presente
regolamento e nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità
immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore ed un sistema di
termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato
di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta
temperatura nell’arco delle 24 ore;
g) impianti termici per singole unità immobiliari dotati di apparecchi per la produzione
di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i
generatori di calore installati dopo l’entrata in vigore del presente regolamento e
dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con
programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura
almeno su due livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore
di calore sulla base delle necessità dell’utente;
h) impianti termici condotti mediante “contratti di servizio energia” i cui corrispettivi
siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti
consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori
della durata di attivazione degli impianti consentita dal comma 2 ad attenuare la
potenza erogata dall’impianto nei limiti indicati alla lettera e).
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario può richiedere
che, a cura delle Autorità competenti di cui all’art. 31 comma 3 della legge 9 gennaio
1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata l’osservanza delle disposizioni del
presente regolamento.
35
8. In tutti gli edifici di cui all’art. 3 l’amministratore e, dove questo manchi, il proprietario
o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni impianto termico centralizzato al
servizio di una pluralità di utenti, una tabella concernente:
a) l’indicazione del periodo annuale di esercizio dell’impianto termico e dell’orario di
attivazione giornaliera prescelto nei limiti di quanto disposto dal presente articolo;
b) le generalità e il domicilio del soggetto responsabile dell’esercizio e della
manutenzione dell’impianto termico.
Art. 10 (Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti
termici)
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 9, i sindaci, su conforme delibera
immediatamente esecutiva della giunta comunale, possono ampliare, a fronte di
comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per i singoli immobili.
2. I sindaci assicurano l’immediata informazione della popolazione relativamente ai
provvedimenti adottati ai sensi del comma 1.
Art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi)
1. L’esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al proprietario,
definito come alla lettera j) dell’art. 1, comma 1, o per esso ad un terzo, avente i
requisiti definiti alla lettera o) dell’art. 1, comma 1, che se ne assume la
responsabilità. L’eventuale atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo,
che lo espone altresì alle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell’art. 34
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato
al proprietario. Il terzo eventualmente incaricato non può delegare ad altri le
responsabilità assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle
attività di sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990, n.
46, per le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta
responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il ruolo di terzo
responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di fornitore di energia per il
medesimo impianto, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto
servizio energia, con modalità definite con decreto del Ministro dell’industria, del
commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze.
2. Nel caso di unità immobiliari dotate di impianti termici individuali la figura
dell’occupante, a qualsiasi titolo, dell’unità immobiliare stessa subentra, per la durata
dell’occupazione, alla figura del proprietario, nell’onere di adempiere agli obblighi
previsti dal presente regolamento e nelle connesse responsabilità limitatamente
all’esercizio, alla manutenzione dell’impianto termico ed alle verifiche periodiche di
cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW,
ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il possesso dei
requisiti richiesti al ‘terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico è dimostrato mediante l’iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla
pubblica amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l’albo
nazionale dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di
ventilazione e condizionamento, oppure mediante l’iscrizione ad elenchi equivalenti
dell’Unione Europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai sensi delle
norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l’attività di gestione e manutenzione degli
impianti termici, da parte di un organismo accreditato e riconosciuto a livello italiano
o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o il responsabile tecnico preposto deve
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possedere conoscenze tecniche adeguate alla complessità dell’impianto o degli
impianti a lui affidati.
4.
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico devono
essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e la
manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto. Qualora non siano disponibili le
istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli
apparecchi e dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite
conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa
vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell’impianto
termico, e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del
fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le
prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico
elemento o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni, i
controlli di cui all’allegato H devono essere effettuati almeno una volta l’anno, fermo
restando quanto stabilito ai successivi commi 12 e 13. (Vedi nota 6)
6 Le disposizioni scritte in rosso sono state modificate dal comma 1 dell’allegato L al
Dlgs 192/05.
4bis . Al termine delle operazioni di controllo e manutenzione dell’impianto, l’operatore ha
l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile dell’impianto,
che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L’originale del rapporto sarà da questi
conservato ed allegato al libretto di cui al successivo comma 9. Nel caso di impianti di
riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto
di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello
di cui all’allegato H al presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed
aggiornato, anche in relazione al progresso della tecnica ed all’evoluzione della normativa
nazionale o comunitaria, dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, con
proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI. Con la
medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di
impianto. (Vedi nota 7)
7 Le disposizioni scritte in rosso sono state modificate dal comma 2 dell’allegato L al
Dlgs 192/05 e dall’art. 7 comma 2 del Dlgs 192/05.
5. Il nominativo del responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti
termici deve essere riportato in evidenza sul “libretto di centrale” o sul “libretto di
impianto” prescritto dal comma 9.
6. Il terzo eventualmente nominato responsabile dell’esercizio e della manutenzione
dell’impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all’ente locale
competente per i controlli previsti al comma 3 dell’art. 31 della legge 9 gennaio 1991,
n.10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica immediatamente eventuali
revoche o dimissioni dall’incarico, nonché eventuali variazioni sia di consistenza che
di titolarità dell’impianto.
7. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici è tra l’altro
tenuto:
• al rispetto del periodo annuale di esercizio;
• all’osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione
consentita dall’art. 9;
• al mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti dalle
disposizioni di cui all’art. 4.
8. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto, ove non possieda i
requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le operazioni di cui
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al comma 4 a soggetti abilitati alla manutenzione straordinaria degli impianti di cui
alla lettera c) dell’art. 1, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di
impianti termici a gas il soggetto deve essere abilitato anche per gli impianti di cui
all’art. 1, comma 1, lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di
impianti termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW la
figura del responsabile dell’esercizio e della manutenzione si identifica con
l’occupante che può, con le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti al
soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell’impianto, che assume
pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l’occupante stesso
mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine
dell’occupazione è fatto obbligo all’occupante di consegnare al proprietario o al
subentrante il “libretto di impianto” prescritto al comma 9, debitamente aggiornato,
con gli eventuali allegati.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere
muniti di un “libretto di centrale” conforme all’allegato F al presente regolamento; gli
impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un
“libretto di impianto” conforme all’allegato G al presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d’impianto di cui al comma 9 possono
essere aggiornati dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato con
proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di nuova
installazione o sottoposti a ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in
caso di sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all’attodella
prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla ditta
installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione dell’impianto termico, è
in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel suo complesso, ed è tenuta a
rilasciare la dichiarazione di conformità di cui all’art. 9 della legge 5 marzo 1990, n.
46, comprensiva, se del caso, dei riferimenti di cui alla nota 7 del modello di
dichiarazione allegato al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e
dell’artigianato 20 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28
febbraio 1992. Copia della scheda identificativa dell’impianto contenuta nel libretto,
firmata dal responsabile dell’esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata
all’ente competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del
libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti esistenti
all’atto dell’entrata in vigore del presente regolamento nonché la compilazione per le
verifiche periodiche previste dal presente regolamento è effettuata dal responsabile
dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico. Il libretto di centrale ed il
libretto di impianto devono essere conservati presso l’edificio o l’unità immobiliare in
cui è collocato l’impianto termico. In caso di nomina del terzo responsabile e
successiva rescissione contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al
proprietario o all’eventuale terzo responsabile subentrante l’originale del libretto, ed
eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato.
11-bis. La compilazione iniziale del libretto di centrale e del libretto di impianto ed i
successivi aggiornamenti possono essere effettuati anche su supporto informatico; in
tal caso ogni singolo libretto dovrà essere stampabile su carta.
12.
Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul “libretto di
centrale” o sul “libretto di impianto” di cui al comma 9. Le suddette verifiche vanno
effettuate almeno una volta l’anno, normalmente all’inizio del periodo di riscaldamento, per
i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con
periodicità biennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma
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restando la periodicità almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al
comma 4. (Vedi nota 8)
8 Le disposizioni scritte in rosso sono state modificate dal comma 3 dell’allegato L al
Dlgs 192/05.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori di calore con
potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta
una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare
normalmente alla metà del periodo di riscaldamento. (Vedi nota 9)
9 Le disposizioni del comma 13 art. 11 sono state integrate dal comma 3 dell’allegato L
al Dlgs 192/05.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui ai commi 12 e
13, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di
normale funzionamento, in conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve
risultare:
a) per i generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre
1993, non inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell’art. 6 per caldaie
standard della medesima potenza;
b) per i generatori di calore ad acqua calda installati a partire dal 29 ottobre 1993
non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale
previsto ai sensi dell’art. 6 del presente decreto per caldaie standard della
medesima potenza;
c) per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente al 29 ottobre
1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
di combustione alla potenza nominale indicato all’allegato E;
d)
per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non
inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione
alla potenza nominale indicato all’allegato E. (Vedi nota 10)
10 Le disposizioni del comma 14 art. 11 sono riprese informa aggiornata dal comma 4
dell’allegato L al Dlgs 192/05 senza tuttavia modificare la sostanza delle prescrizioni.
15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di entrata in
vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti mediante operazioni
di manutenzione ai valori di rendimento di combustione indicati alle lettere a) e c) del
comma 14 è prescritta la loro sostituzione entro i termini appresso indicati: potenza
nominale
Termini
350 kW e oltre
entro il 30 settembre 1994
inferiore a 350 kW per zone climatiche E, F
entro il 30
settembre 1995
inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche
entro il 30
settembre 1996
I generatori di calore installati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati
rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non
riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti
entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica. (Vedi nota 11)
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11 I termini per la sostituzione sopra indicati sono ampiamente scaduti. Le nuova
modalità per la sostituzione è indicata dal comma 5 dell’allegato L al Dlgs 192/05.
16.
I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano
stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati alle lettere b) e d) del
comma 14, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle
lettere e), f), g) ed h) del comma 6 dell’art. 9. (Vedi nota 12)
12 Il comma 16 dell’art. 11 è stato aggiornato dal comma 6 dell’allegato L al Dlgs 192/05,
che tuttavia non ne modifica la sostanza delle prescrizioni.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli ambienti in
tutto o in parte mediante l’adozione di macchine e sistemi diversi dai generatori di calore,
macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di calore, le centrali di cogenerazione al
servizio degli edifici, gli scambiatori di calore al servizio delle utenze degli impianti di
teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi,
devono essere muniti di “libretto di centrale” predisposto, secondo la specificità del caso
dall’installatore dell’impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal responsabile
dell’esercizio e della manutenzione; detto libretto dovrà contenere oltre alla descrizione
dell’impianto stesso, l’elenco degli elementi da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilità
di detti elementi in conformità alle leggi vigenti, la periodicità prevista per le verifiche; un
apposito spazio dovrà inoltre essere riservato all’annotazione degli interventi di
manutenzione straordinar ia. Per la parte relativa ad eventuali generatori di calore il
libretto di centrale si atterrà alle relative disposizioni già previste nel presente
regolamento.
18.
Ai sensi dell’art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, i comuni con più di
quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio, in un quadro di
azioni che vedano l’Ente locale promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei
consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza,
effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari
ad accertare l’effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell’impianto termico. I risultati
dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al
libretto di impianto di cui al comma 9, annotando i riferimenti negli spazi appositamente
previsti. Entro il 31 dicembre 2000 gli Enti di cui sopra inviano alla Regione di
appartenenza, e per conoscenza al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e
manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare
riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell’ultimo biennio. La relazione sarà
aggiornata con frequenza biennale. (Vedi nota 13)
13 Le disposizioni del comma 18 art. 11 sono state modificate dal comma 7 dell’allegato L
al D lgs 192/05.
19.
In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i
comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite
convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica
attività prevista, i requisiti minimi di cui all’allegato I al presente decreto. L’ENEA,
nell’ambito dell’accordo di programma con il Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato di cui all’art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, o su specifica commessa,
fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per l’accertamento
dell’idoneità tecnica dei predetti organismi. (Vedi nota 14)
14 Le disposizioni del comma 19 art. 11 sono state modificate dal comma 8 dell’allegato L
al Dlgs 192/05.
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20.
Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, gli
Enti di cui al comma 18 possono, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento
reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero dell’industria, del commercio e
dell’artigianato e all’ENEA, stabilire che i controlli si intendano effettuati nei casi in cui i
manutentori degli impianti termici o i terzi responsabili dell’esercizio e manutenzione o i
proprietari degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal
provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di cui
all’allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell’operatore, nel caso la prima
figura non esista per l’impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità,
attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai
risultati dell’ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti di cui al comma
18 possono altresì stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l’obbligo di consegna
periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico standardizzato. Gli Enti,
qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al presente comma, devono comunque
effettuare annualmente controlli tecnici a campione su almeno il 5% degli impianti di
potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra
quelli per i quali sia pervenuta nell’ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta
manutenzione, ai fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa, provvedendo
altresì ad effettuare, nei termini previsti dall’art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici per i quali la dichiarazione di cui sopra risulti
omessa o si evidenzino comunque situazioni di non conformità alle norme vigenti. Gli Enti
Locali, al fine di massimizzare l’efficacia della propria azione, possono programmare i
predetti controlli a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia
comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura di predisporre il
campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In conformità al principio stabilito dal
comma 3, art. 31, della legge 9 gennaio 1991 n. 10, gli oneri per la effettuazione dei
controlli a campione sono posti a carico di tutti gli utenti che presentino detta
dichiarazione, con opportune procedure definite da ciascun ente locale nell’ambito della
propria autonomia. (Vedi nota 15)
15 Le disposizioni del comma 20 art. 11 sono state modificate dai commi 9, 10 e 11
dell’allegato L al Dlgs 192/05.
Art. 11-bis (Competenza delle regioni)
1.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi 18, 19 e 20 si applicano fino all’adozione
dei provvedimenti di competenza delle regioni, ai sensi dell’art. 30, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell’ambito delle funzioni di coordinamento ed
assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel rispetto delle
rispettive competenze, l’adozione di strumenti di raccordo che consentano la
collaborazione e l’azione coordinata tra i diversi enti ed organi preposti, per i diversi
aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.
Art. 11-ter (Istituzione o completamento del catasto degli impianti termici)
1.
Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare quello già esistente
all’atto della data di entrata in vigore del decreto di modifica del DPR 412/93, gli Enti locali
competenti possono richiedere alle società distributrici di combustibile per il
funzionamento degli impianti di cui al presente decreto, che sono tenute a provvedere
entro 90 giorni, di comunicare l’ubicazione e la titolarità degli impianti da esse riforniti nel
corso degli ultimi dodici mesi; i comuni trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla
regione, anche in via informatica.
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Art. 12 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal novantesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato di
recepimento delle normative UNI previste dall’art. 5, comma 2, dall’art. 8, comma 3,
dall’art. 11, comma 14, e dall’allegato B e, in ogni caso, a decorrere dal 1° agosto
1994.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
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LEGGE n. 10 09.01.1991 testo coordinato