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L’efficientamento energetico per il rilancio dell’edilizia. Nuove
disposizioni sulla Certificazione Energetica degli Edifici.
L’esperienza del certificatore, il confronto con la
normativa nei casi concreti e gli aspetti controversi
Luca ALFINITO
Fisico Specialista - Tecnico competente in acustica
Coordinatore scientifico ACEER Toscana
[email protected]
Alessio PARADISI
[email protected]
1
Luca Alfinito
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Verifica in campo: ROBIN test
Ristrutturazione 2006 con pompa di calore
6
Epi stimato
5
1
Test eseguito
nel 2010 su un
campione di 17
certificatori
abilitati (nel
senso del
D.Lgs.115/08)
0
kWh/mq
anno
4
3
2
70-80
80-90
90-100
100-110
110-120
120-130
2
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Aspetti tecnici: il principio di base
Dalla PREMESSA contenuta già nella UNI TS 11300-1, Pag. 1
“
”
UNIVOCITA’ DI
VALORI E
METODI
RIPRODUCIBILITA’ E LA
CONFRONTABILITA’ DEI
RISULTATI
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Principio disatteso? (1/2)
Le norme tecniche a cui la UNI TS rimanda (es. UNI EN ISO
13790) prevedono la possibilità di utilizzare metodi alternativi
(es. fenomeni dinamici differenti dal metodo mensile, richiamato peraltro nella L90/2013).
Tali metodi più dettagliati sono dichiarati preferibili una volta
disponibili dati climatici orari della località considerata.
UNIVOCITA’ DI
VALORI E
METODI
RIPRODUCIBILITA’ E LA
CONFRONTABILITA’ DEI
RISULTATI
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Principio disatteso? (2/2)
Frase ricorrente in tutta la norma tecnica:
“In assenza di dati di progetto attendibili o comunque di
informazioni più precise
precise, i valori dei XXXXXXXXXX di
impianti/edifici esistenti possono essere determinati secondo
quanto indicato nel prospetto X.X”
UNIVOCITA’ DI
VALORI E
METODI
RIPRODUCIBILITA’ E LA
CONFRONTABILITA’ DEI
RISULTATI
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Alcuni esempi
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Le Raccomandazioni@
Ancora da L 90/2013, Art. 2
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Esistono raccomandazioni “credibili” nei tempi
di
rientro
previsti?
k=2%
k=2%
Sp. Cappotto = 8 cm
Vita utile = 15 anni
Vita utile vs. VAN
Spessore vs. VAN
0
4000
2
4
6
8
0
10
5
10
15
20
10000
8000
3000
2000
6000
4000
2000
1000
0
0
-2000
-4000
-1000
-2000
-6000
-8000
-10000
-3000
-12000
Esempio di calcolo di Valore Attuale Netto (VAN) nel caso di
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installazione di cappotto.
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Cosa suggerisce questa situazione?
Due cose fondamentali:
1) Allo stato attuale i risultati non sono generalmente
confrontabili con il livello di accuratezza auspicabile;
2) Non sono resi strumenti per la riproducibilità dei risultati
o delle proposte di miglioramento energetico.
L Le informazioni previste contenute nelle 4 pagine
dell’attestato non sono in generale sufficienti ad
assicurare i criteri attesi di confrontabilità e
riproducibilità.
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Questioni a monte. Sappiamo chi può
certificare? Requisiti generali.
L 90/2013, Art. 2
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Chi può certificare?
A) Requisiti TECNICI del certificatore
Da DPR 75/2013 “requisiti del certificatore”:
Principio normativo: Interdisciplinarietà (competenze edilizia + impianti).
Sono inequivocabilmente definite le figure professionali per cui è certa la
trasversalità di competenze necessaria (senza corsi specifici)?
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Chi può certificare?
B) Requisiti di indipendenza del certificatore
D.Lgs 115/08
DPR 75/2013
Nel caso di
ristrutturazione
ad esempio, la
DD.LL. può
certificare?
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Le priorità percepite
A) Oltre alla certezza dell’accreditamento della figura
professionale, occorre definire e armonizzare un
PROTOCOLLO di rilievo e valutazione dei risultati.
B) Necessità di allegare documentazione che mostri
tracciamento step-by-step delle azioni previste da tale
protocollo.
Esempio: L90/2013 art. 6 comma 5 prescrive di allegare, in
originale o in copia, il libretto dell’impianto all'attestato di
prestazione energetica.
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Altro presupposto fondamentale
Le prescrizioni, per essere funzionali, devono essere chiare
ed applicabili (= da tutti allo stesso modo).
Art. 6 comma 5 L90/13
“ Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni,
l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre
dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima
scadenza non rispettata per le predette operazioni di
controllo di efficienza energetica”
E’ sufficiente la copia del libretto di impianto
oppure occorre allegare anche la ricevuta del
controllo con il timbro della regione toscana?
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Altri esempi di possibili cavilli da una regola
apparentemente semplice
Nel caso in cui l’appartamento sia vuoto da anni,
e quindi non sia stata eseguita la manutenzione
programmata alla caldaia?
Nel caso impianti privi di libretto come ad
esempio stufe a pellet o termocamini, come ci si
deve comportare?
In merito all’obbligo di allegare la copia del
libretto d’impianto, si è espresso Consiglio
Nazionale Notariato (sufficiente la consegna al
nuovo proprietario)
http://www.acca.it/biblus-net/articolocompleto/tabid/80/ItemID/2726/V
iew/Details/Default.aspx
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Come ovviare?
A) Certezza di un PROTOCOLLO di misura.
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Come ovviare?
B) PROTOCOLLO di rapporto finale. Necessità di allegare
documentazione aggiuntiva che mostri tracciamento stepby-step delle azioni previste dal protocollo, con le
informazioni relative.
stratigrafie e proprietà termiche corrispondenti degli elementi considerati;
migliore descrizione degli impianti;
descrizione delle modalità di trattamento dei dati nel caso di metodo analitico,
oppure indicazione dei metodi semplificati adottati (prospetti UNI TS dai ponti
termici fino al calcolo dei rendimenti)
Esplicitazione delle modalità di valutazione del rientro economico degli
investimenti.
Si tratta in sostanza di rendere “ufficiale” uno standard che
dovrebbe essere prassi del buon certificatore (astenersi
perditempo e/o Groupon)
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Quadro normativo nazionale recente
La Legge 90/2013:
"Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali
riportano gli indici di prestazione energetica
dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unita'
immobiliare e la classe energetica corrispondente." (nuovo
art. 6 comma 8 del D.Lgs 192/2005).
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Da Legge 90/2013: chiuso il quadro tecnico di
riferimento?
Epi, involucro
Epe, involucro
Art. 9 L90/13
Modifica a Art. 11 del
D.Lgs 192/2005)
UNI TS 11300-1
Epi
UNI TS 113002/4
Epe
UNI TS 11300-3
Epill
UNI EN 15193
?
EPgl = EPi + EPacs + EPe + EPill
Da DM 26 giugno 2009, “Linee
guida nazionali per la certificazione
energetica degli edifici”, (G.U. n.
158 del 10-7-2009 )
+ DM 22/11/2012
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Da Legge 90/2013: chiuso il quadro tecnico di
riferimento?
Il modello di
riferimento è DM 26
giugno 2009. E per i
nuovi indici?
180
giorni..
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Ultime considerazioni. In Regione Toscana
http://www.regione.toscana.it/-/certificazioneenergetica-in-toscana
Fornisce un panorama normativo aggiornato.
“Le disposizioni regionali inerenti il sistema
informativo sull’efficienza energetica
troveranno applicazione solo dopo il varo di
tale sistema informativo. In particolare gli APE
dovranno essere presentati ai Comuni in forma
cartacea”.
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In Regione Toscana
Invio mail ad un indirizzo posta elettronica normale
[email protected]
che rilascia solo una accettazione di trasmissione
@ ma @ sarà stata ricevuta?
Ha validità di ricevuta?
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“@in forma cartacea”
A Firenze
Oppure:
http://centroservizi.lineacomune.it/portal/page/portal/M
ULTIPORTALE/FIRENZE/SOLSERVIZIONLINE
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“@in forma cartacea”
A Pisa
Ufficio Relazioni col Pubblico (URP)
Rispetta orari di apertura P.A.
Oppure: [email protected]
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Conclusioni: cosa si può fare
Il Certificatore: adottare un protocollo di rilievo e
output dati per la riproducibilità dei risultati.
L’Amministrazione: definire le Linee Guida per
uniformare le modalità di archiviazione e sviluppare il
“catasto” energetico (forme di database
georeferenziato GIS)
Questo richiede un tavolo di lavoro con
Amministrazioni, Tecnici di Ordini e Collegi + cultori
referenziati della materia (anche non abilitati@)
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Un database georeferenziato come questo!
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Grazie per l’attenzione
Luca Alfinito – Alessio Paradisi
www.studioanl.it - www.irtermografia.it
Cell. (+39) 347 6475793 –(+39) 338 2858126
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Quadro normativo nazionale recente
Ancora da Legge 90/2013:
"L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al
contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a
titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità
degli stessi contratti».
Chiarimenti da Consiglio Nazionale del
Notariato:
http://www.legislazionetecnica.it/99346
5/prd/news-normativa/contratti-nullisenza-apechiarimenti?utm_source=dlvr.it&utm_m
edium=twitter
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Specificate le sanzioni
E ancora da Legge 90/2013:
"In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri
energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione,
come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile
dell'annuncio e' punito con la sanzione amministrativa
non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro."
(nuovo art. 15 comma 10 del dlgs 192/2005)
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/03/13G00133/sg
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