Impossibile v isualizzare l'immagine. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE D’APPELLO PER LA REGIONE SICILIANA composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA Presidente dott. Luciana SAVAGNONE Consigliere dott. Salvatore CULTRERA Consigliere dott. Pino ZINGALE Consigliere relatore dott. Valter DEL ROSARIO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 359/A/2011 nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 3533 del registro di segreteria promosso ad istanza di: HELIOS s.n.c., in persona dell’amministratore pro-tempore BONOMO Antonino; BONOMO Antonino BONOMO Francesco BONOMO Giovanni tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Nunzio Pinelli e Paolo Paladino ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Antonina Riccio, in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 6B, nei confronti del Procuratore Generale, per la riforma della sentenza n. 999/2010 emessa dalla Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana. Visto l’atto introduttivo del giudizio depositato il 19 luglio 2010. Visto l’appello incidentale del P.M. del 29 settembre 2010. Visti gli atti e documenti tutti del fascicolo processuale. Uditi alla pubblica udienza del 22 novembre 2011 il relatore Consigliere Pino Zingale, l’avv. Alessandro Dagnino, su delega dell’avv. Nunzio Pinelli, per gli appellanti principali, ed il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale Maria Rachele Aronica. FATTO Con atto di citazione depositato presso la segreteria della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in data 12 maggio 2009 e, quindi, notificato, la Procura regionale conveniva in giudizio: 1. HELIOS S.n.c., in persona del legale rappresentante pro-tempore; 2. Bonomo Francesco, nato a Mazara del Vallo, il 16 novembre 1973, residente in Petrosino (TP), traversa II “D” n. 48, nella qualità si socio della Helios S.n.c.; 3. Bonomo Giovanni, nato a Erice, il 31 agosto 1977, residente in Petrosino (TP), traversa II “D” n. 48, nella qualità di socio della Helios S.n.c.; 4. Bonomo Antonino, nato a Marsala, il 28 agosto 1949, residente in Petrosino (TP), traversa II “D” n. 48, nella qualità di socio, amministratore e legale rappresentante della Helios S.n.c; per sentirli condannare tutti al pagamento della somma di Euro 1.249.998,31 a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, oltre rivalutazione, interessi e spese del presente procedimento, salva ogni altra diversa determinazione del Collegio, per l’indebita dolosa percezione di finanziamenti ex L. 488/1992, per la realizzazione di un complesso turistico alberghiero in località Castellammare del Golfo (TP). La vicenda traeva origine dalla circostanza che, in data 15 giugno 1999, la Helios s.n.c. di Saracino Giuseppe e Pisciotta Vincenzo aveva presentato, all’allora Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, domanda di agevolazioni finanziarie a valere sul VI bando della legge 488/1992, di conversione del D.L. 415/1992, per la realizzazione di un nuovo complesso turistico alberghiero in località Castellammare del Golfo (TP). Con decreto ministeriale n° 81189, del 7 dicembre 1999, il Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato concedeva, in via provvisoria, un contributo in conto capitale di lire 2.689.260.000 (euro 1.388.886,88), a fronte di una spesa ammissibile di lire 6.077.000.000. Ai sensi dell'art. 2 del provvedimento suddetto, le agevolazioni concesse erano rese disponibili presso la Banca concessionaria secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1, del regolamento (approvato con il D.M. 20 ottobre 1995, n° 527), come modificato dall'art. 30 della legge n° 448/1998, in tre quote annuali di lire 896.420.000 (euro 462.962,29), alle cadenze ivi indicate. Il successivo art. 3 del provvedimento in parola, inoltre, con riguardo al corretto utilizzo ed alla destinazione vincolata dei finanziamenti erogati, aveva stabilito per l'impresa beneficiaria l'obbligo di 1) non distogliere dall'uso previsto le immobilizzazioni agevolate, prima dei 5 anni dalla data di entrata in funzione; 2) ultimare l'iniziativa entro 48 mesi dalla data del 15.06.1999 (data di presentazione della relativa domanda di agevolazione) e trasmettere alla Banca concessionaria la documentazione finale di spesa di cui all’art. 9 del regolamento entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione o, per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni, entro e non oltre 6 (sei) mesi da quest’ultima data; 3) comunicare alla banca concessionaria, entro un mese dal ricevimento del decreto o dal verificarsi delle condizioni, la data di ultimazione del programma nonché la data di entrata in funzione dei beni agevolati e quella di entrata a regime degli impianti. Il mancato rispetto degli obblighi espressamente prescritti avrebbe determinato la decadenza dal beneficio ed il conseguente obbligo di restituzione di quanto percepito. Il secondo comma dell’art. 4, poi, prevedeva che “eventuali variazioni di ragione sociale dell’impresa beneficiaria o cessione a qualsiasi titolo dell’attività dovranno essere comunicate alla Banca concessionaria, per il preventivo assenso da parte di questo Ministero, fermo restando l’obbligo dei nuovi soggetti a sottoscrivere gli impegni previsti dalla normativa vigente”. L'art. 6 del decreto, infine, subordinava l'erogazione del contributo alla presentazione da parte della Società beneficiaria della documentazione comprovante l'avvenuto versamento e/o accantonamento di almeno un terzo del capitale proprio, di lire 3.800.000.000, per l'erogazione della prima quota di contributo, e di almeno due terzi del capitale stesso, per l'erogazione della seconda quota. Quindi, come meglio si rileva nel decreto di concessione, l’erogazione del contributo in parola era subordinata alla esibizione della documentazione, da parte dell’impresa comprovante le spese sostenute per la realizzazione del progetto e l’aumento del proprio capitale fino al raggiungimento della somma di L. 3.800.000.000. La Helios s.n.c. faceva rilevare negli anni alcune modifiche soggettive. La richiesta di agevolazioni finanziarie avanzata nel giugno del 1999 dalla Helios s.n.c. di Saracino Giuseppe e Pisciotta Vincenzo; la società era stata costituta poco prima e, precisamente, il 3 maggio 1999, giusta rogito del Notaio Brucia Giovanni da Alcamo, rep. 8182 ed iscritta alla Camera di Commercio di Trapani il 10 maggio 1999 al n. 133296, con oggetto sociale “gestione di strutture ricettive quali alberghi e simili”. Il capitale sociale di Lire 24.000.000 era equamente ripartito tra i soci Pisciotta Vincenzo, Pisciotta Antonino, Pisciotta Giuseppe, Saracino Angela, Saracino Giuseppe e Sottile Caterina, mentre amministratori della società erano Pisciotta Vincenzo e Saracino Giuseppe. Saracino Giuseppe ed Angela erano i figli di Sottile Caterina mentre Pisciotta Vincenzo ed Antonino erano i figli di Giuseppe. In data 11 settembre 2001, con scrittura privata autenticata dal notaio Eugenio Galfano da Marsala, rep. 35102, veniva aumentato il capitale sociale e contestualmente subentravano come soci Bonomo Antonino, che acquistavano la quota di partecipazione di Lire 2.000.000 ed i di lui figli Bonomo Francesco con una quota di partecipazione di Lire 1.941.000.000 e Bonomo Giovanni titolare di ulteriore identica quota. In pari data, quindi, Pisciotta Vincenzo e Saracino Giuseppe perdevano la qualifica di amministratori, mentre Pisciotta Giuseppe e Sottile Caterina uscivano dalla società. L'erogazione della prima quota del contributo, richiesta dall'amministratore unico della HELIOS S.n.c. Bonomo Antonino l’8 ottobre 2001, avveniva in data 8 novembre 2001, per l'importo di euro 462.962,29, dopo che la società produceva varia documentazione, compresa una polizza fidejussoria assicurativa della F.A.T.A. Assicurazioni S.p.A.; l’accreditamento della relativa somma veniva comunicato dalla banca concessionaria (Banco di Sicilia di Palermo) in data 13 novembre 2001. In data 29/01/2002 la HELIOS S.n.c. inviava la richiesta di erogazione della seconda quota di contributo, attestando contestualmente che alla data del 29 gennaio 2002 erano state sostenute spese, al netto dell’IVA, per lire 4.066.000.000, pari al 67 % della spesa ritenuta ammissibile. In data 13 febbraio 2002 la banca concessionaria comunicava alla ditta l’accreditamento della somma di euro 462.962,29. In data 13/12/2002 la HELIOS S.n.c. inviava la richiesta di erogazione della terza quota di contributo, attestando contestualmente che alla data del 13 dicembre 2002 erano state sostenute spese, al netto dell’IVA, per lire 6.750.000.000, pari al 111,07 % della spesa ritenuta ammissibile. In data 17 dicembre 2002 la banca concessionaria comunicava alla ditta l’accreditamento della somma di euro 324.073,60. Con atto pubblico del 3 ottobre 2003 a rogito del notaio Eugenio Galfano, rep. 39440, recedevano dalla società i seguenti soci: Pisciotta Vincenzo, Pisciotta Antonino, Saracino Angela e Saracino Giuseppe. A seguito di quest’ultimo atto rimanevano quali unici soci della Helios s.n.c. : Bonomo Antonino ed i suoi figli Francesco e Giovanni. La Procura Regionale presso questa Corte, a seguito delle indagini svolte dal Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Marsala, attraverso una attenta analisi della documentazione presentata dalla citata società HELIOS S.n.c. all'istituto concessionario Banco di Sicilia, la comparazione con i documenti contabili acquisiti presso i tenutari delle scritture contabili societarie, nonché mediante accurati accertamenti bancari, ha ritenuto che gli odierni appellanti principali siano stati protagonisti di un complesso meccanismo fondato sulla produzione ed utilizzazione di false fatturazioni per documentare costi inesistenti e fittizi apporti di capitale al fine di ottenere indebitamente e, quindi, distrarre somme loro erogate a titolo di agevolazioni finanziarie ex legge 488/1992. In particolare sarebbe emerso che BONOMO Antonino, quale amministratore unico della HELIOS S.n.c., ai fini dell'ottenimento delle quote di finanziamento di cui la stessa era beneficiaria, abbia prodotto alla banca concessionaria dichiarazioni per stato d'avanzamento lavori attestanti spese non corrispondenti al vero, tanto nell'ammontare quanto con riferimento all'effettiva realizzazione dei lavori stessi. Per giustificare i costi ammessi a finanziamento, sono state utilizzate fatture emesse in particolare, dalla ditta “G. F. Immobiliare” di Bolognino Giovanni e dalla società “Il Cormorano S.r.l.”. Altrettanto dubbie sarebbero risultate le operazioni di aumento del capitale sociale, operazioni, si ricorda, necessarie al fine di accedere al finanziamento. Le medesime sarebbero state state caratterizzate, infatti, da un sistema “circolare” volto presumibilmente a garantire, a detta della Procura, al Bonomo Antonino di “riappropriarsi” delle somme versate a titolo di aumento di capitale attraverso il pagamento, con le suddette somme, di fatture emesse sempre dal già menzionato Bolognino Giovanni. In particolare, in occasione del conseguimento del primo finanziamento, in data 8/10/2001 il sig. Bonomo Antonino, nella qualità di Amministratore della Helios s.n.c., avanzava alla Banca concessionaria - Banco di Sicilia - richiesta di erogazione a titolo di anticipazione della prima quota di contributo chiedendo che il relativo importo venisse accreditato sul c/c n. 410351301 presso Banco di Sicilia Ag. 1 Castelvetrano (TP), intestato alla società. Alla richiesta allegava , tra l’altro, copie di ricevute bancarie – del 19/9, 21/9, 27/9, 2/10 2001 attestanti l’avvenuto aumento di capitale proprio attraverso il versamento in contanti di L. 1.305.000.000 sul c/c n. 351301 intestato alla Helios s.n.c., effettuato dal sig. Bonomo Antonino per conto dei due figli soci; dichiarava, quindi, che alla data del 28/09/2001 erano state sostenute spese per opere murarie per un importo pari a L.1.500.000.000 al netto dell’iva e che le suddette spese erano state sostenute unicamente per la realizzazione del programma finanziato ex legge 488/1992. Dalla relazione della Guardia di Finanza risulterebbe che alla richiesta di erogazione della prima parte di finanziamento il Bonomo Antonino non allega alcuna documentazione comprovante le avvenute spese, né l’avvenuto avanzamento lavori né, tantomeno, la reale ubicazione dell’opera, che non è più in località Castellammare del Golfo (TP), così come risultava dalla richiesta di finanziamento del giugno 1999, bensì in località Kartibubbo del Comune di Campobello di Mazara (TP). Dal registro IVA acquisti della Helios s.n.c., acquisito dalla Guardia di Finanza in sede di indagini, però, sarebbe emerso che, alla data di richiesta di erogazione della prima trance di contributo, risultava registrata la fattura n. 4 del 19/09/2001 emessa dalla ditta G.F. IMMOBILIARE di Bolognino Giovanni per un importo di L. 1.500.000.000 + L.300.000.000 per IVA, riportante la seguente dicitura “acconto su contratto per lavori e forniture …per … complesso turistico alberghiero in corso di costruzione … …in Campobello di Mazara …… All’interno del Vill. Kartibubbo……Vs. dare connesso ad opere murarie”. Nell’anno 2001, però, la Helios s.n.c. non aveva istituito la contabilità ordinaria, pertanto per coloro che eseguivano le indagini non è stato possibile verificare dai registri contabili le date e le modalità di pagamento della fattura in parola. E’ stato possibile risalire alle modalità di pagamento della fattura in parola attraverso lo studio dei movimenti bancari. DATA IMPORTO BENEFICIARIO 19/09/01 MODALITA’ PAGAMENTO Assegno BdS n. 341 L300.000.000 G.F. di Bolognino 21/09/01 Assegno BdS n. 342 L300.000.000 G.F. di Bolognino 27/09/01 Assegno BdS n. 343 L300.000.000 G.F. di Bolognino 02/10/01 Assegno BdS n. 344 L300.000.000 G.F. di Bolognino Alla data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo, avvenuta l’8 ottobre 2001, quindi, la situazione era la seguente: - il capitale sociale era stato aumentato di L. 1.300.000.000 - la Ditta G.F. IMMOBILIARE di Bolognino Giovanni aveva emesso a favore della Helios s.n.c. fattura per L.1.500.000.000 +IVA - la Helios s.n.c. per il tramite del suo Amministratore aveva pagato fatture per L. 1.300.000.000 . Dalle indagini della Guardia di Finanza sarebbe emerso, altresì, che la ditta individuale G.F. di BOLOGNINO Giovanni aveva la sede dichiarata in Marsala, corso Calatafimi, ma, in realtà, non disponeva di una sede operativa, di uffici amministrativi, di deposito di merci, di beni strumentali; è risultata essere del tutto priva di documentazione contabile, in quanto nel corso degli accertamenti amministrativi il Bolognino Giovanni ha riferito di non sapere più dove reperire la propria documentazione contabile dopo che il ragioniere che gli teneva la contabilità l’aveva restituita al titolare. A seguito di numerosi traslochi la documentazione in parola sarebbe andata smarrita. Il Bolognino ha riferito, inoltre, di aver costruito solo il primo, il secondo ed il terzo piano del villaggio Kartibubbo, perché il piano terra era già esistente, ma di non avere avuto la disponibilità di mezzi idonei alla realizzazione degli stessi. Si è dovuto avvalere, pertanto, di una serie di fornitori, da lui indicati in: - CALCESTRUZZI S. Francesco s.r.l. , che è risultata far capo al sig. Bonomo Antonino e figli. Questa società è risultata essere emittente di fatture, per un totale di Euro 39.062,40 iva compresa; - Ditta Curatolo Pietro che risulterebbe aver effettuato n. 5 forniture per il cantiere Kartibubbo fatturando nel periodo compreso fra il 7 ottobre 2002 ed il 3 gennaio 2003 somme per un totale di Euro 4.992,59 iva compresa; - LATERIZI FAUCI s.p.a. che ha realizzato tramezzi per muri interni ed esterni per un totale di Euro 18.063,46. Quindi, dai controlli incrociati della Guardia di Finanza, sarebbe emerso che per la realizzazione dei 4 piani del complesso alberghiero il Bolognino Giovanni si sia avvalso di forniture pari ad Euro 62.118,00. Dai controlli, inoltre, effettuati dalla Guardia di Finanza presso l’INAIL e INPS, invece è emerso che per l’anno 2001 il Bolognino non ha comunicato alcuna apertura di Cantiere in località Campobello di Mazara nè, tantomeno, ha proceduto ad assumere personale. In occasione dell’aumento di capitale, dalle indagini sarebbe emersa una coincidenza temporale fra l’emissione di assegni da parte del sig. Bonomo Antonino, nella qualità di Amministratore della Helios s.n.c., a favore del Bolognino per i lavori eseguiti ed il versamento di contanti, da parte del sig. Bonomo Antonino, sempre nella qualità, per conto dei soci Bonomo Francesco e Bonomo Giovanni sul c/c della Helios s.n.c. di somme “a titolo di aumento capitale”. In particolare: in data 19 settembre 2001 Bonomo Antonino, nella qualità di amministratore Helios snc, avrebbe versato sul c/c 351301 intestato alla società Helios la somma di L. 305.000.000 di cui L. 300.000.000 in contanti e L. 5.000.000 con assegni di altro istituto, a titolo di “futuro aumento di capitale sociale”; Bonomo Antonino, sempre nella qualità, avrebbe emesso l’assegno n. 0344474341-03 a favore di G.F. di Bolognino Giovanni, tratto sempre sul c/c 351301, dell’importo di L. 300.000.000 con causale “fattura acconto struttura”; subito dopo, presso il medesimo Istituto nonché presso il medesimo sportello, il Bolognino avrebbe portato all’incasso il suddetto assegno ricevendo la somma contante di L. 300.000.000, somma che non sarebbe stata versata dallo stesso in nessuno dei suoi conti. In data 21 settembre 2001 Bonomo Antonino, sempre nella qualità di Amministratore della Helios s.n.c., avrebbe versato sul c/c 351301 intestato alla società una seconda somma in contante sempre di L.300.000.000 con causale “in conto futuro aumento di capitale sociale”, ed avrebbe emesso a favore della ditta G.F. di Bolognino Giovanni un assegno n. 0344474342-04 tratto sul medesimo conto n. 351301 per la somma di L.300.000.000 con causale “fattura acconto struttura”; nello stesso giorno, presso il medesimo Istituto e presso il medesimo sportello il Bolognino Giovanni avrebbe portato all’incasso l’assegno ricevendo la somma contanti di L.300.000.000; detta somma non risulta mai versata in nessuno dei suoi conti. In data 27 settembre 2001 Bonomo Antonino sempre nella qualità di Amministratore della Helios s.n.c., avrebbe versato sul c/c 351301 intestato alla società una terza somma in contante sempre di L.300.000.000 con causale “in conto futuro aumento di capitale sociale”, ed avrebbe emesso a favore della ditta G.F. di Bolognino Giovanni un assegno n. 0344474343-05 tratto sul medesimo conto n. 351301 per la somma di L.300.000.000 sempre a titolo di parziale pagamento lavori. Nello stesso giorno, presso il medesimo Istituto e presso il medesimo sportello il Bolognino Giovanni avrebbe portato all’incasso l’assegno ricevendo la somma contanti di L. 300.000.000; detta somma non risulta mai versata in nessuno dei suoi conti. In data 2 ottobre 2001 Bonomo Antonino, sempre nella qualità di Amministratore della Helios s.n.c., avrebbe versato sul c/c 351301 intestato alla società un quarto importo in contante stavolta di L.400.000.000 con causale “in conto futuro aumento di capitale sociale” ed emesso a favore della ditta G.F. di Bolognino Giovanni un assegno n. 0344474344-06 tratto sul medesimo conto n. 351301 per la somma di L.400.000.000 con causale “fattura acconto struttura”; nello stesso giorno, presso il medesimo Istituto e presso il medesimo sportello il Bolognino Giovanni avrebbe portato all’incasso l’assegno ricevendo la somma contanti di L.400.000.000; ed anche detta somma non risulta essere stata mai versata in nessuno dei suoi conti. Al termine delle operazioni sopra descritte sul conto corrente n. 351301 c/o Banco di Sicilia ag. di Castelvetrano (TP) intestato alla Helios s.n.c. risulta depositata la somma di L. 5.000.000 . Peraltro i versamenti fatti da Bonomo Antonino, nella qualità di Amministratore della Helios s.n.c., a titolo di “futuro aumento di capitale” sono stati fatti sempre per conto degli altri soci Bonomo Francesco e Bonomo Giovanni i quali, a seguito di formale richiesta della Banca Concessionaria, hanno rilasciato una dichiarazione con la quale si impegnavano a versare il capitale nella misura richiesta. Per quanto riguarda, poi, il conseguimento del secondo finanziamento, in data 29 gennaio 2002 la Helios s.n.c. inviava al competente Organo di Governo la richiesta di erogazione della seconda quota di contributo con contestuale svincolo della polizza fideiussoria; a tal fine attestava che alla data del 29/01/2002 erano state sostenute spese, al netto dell’IVA, per L.4.066.000.000 pari al 67% della spesa ritenuta ammissibile, così come comprovato dai documenti attestanti le spese sostenute. Nel ribadire che la suddetta somma era stata spesa unicamente per la realizzazione dell’opera oggetto di finanziamento statale, Bonomo Antonino, nella qualità, precisò che Euro 175.595,35 sono stati spesi per l’acquisto del suolo aziendale, mentre Euro 1.924.318,41 erano stati spesi per opere murarie. Per quest’ultime un’altra fattura passiva risultava registrata nella contabilità della Helios s.n.c., che nel frattempo, per l’anno 2002 ha istituito la contabilità ordinaria. Si tratta di un’altra fattura emessa dalla G.F. Immobiliare di Bolognino Giovanni per un importo di L. 1.760.000.000 + IVA , sempre a titolo di acconto per contratto di lavori e forniture di opere murarie per complesso turistico alberghiero in località Campobello di Mazara, Vill. Kartibubbo. Dall’analisi dei movimenti bancari risultano pagate, tra l’8 ottobre 2001 – data dell’ultima operazione relativa al primo finanziamento - ed il 29 gennaio 2002 – data di richiesta del secondo finanziamento, le seguenti somme per la realizzazione delle opere murarie: DATA 9/10/01 12/10/01 23/11/01 28/11/01 03/01/02 16/01/02 29/01/02 29/01/02 Ancora MODALITA IMPORTO BENEFICIARIO PAGAMENTO Ass. 345 BdS L.300.000.000 G.F. di Bolognino Ass. 346 BdS L.195.000.000 G.F. di Bolognino Bonifico BdS L.750.000.000 G.F. di Bolognino Ass. 381 BdS L.770.000.000 G.F. di Bolognino Ass. 311 BdS E 12.900,00 G.F. di Bolognino Ass. 312 BdS E 20.400,00 G.F. di Bolognino Ass. 313 BdS E. 15.500,00 G.F. di Bolognino Ass. 314 BdS E 5.000,00 G.F. di Bolognino una volta si registrava, dunque, coincidenza temporale fra i pagamenti al Bolognino fatti dal Bonomo Antonino nella qualità ed i versamenti da quest’ultimo effettuati, per conto dei figli, sul conto corrente intestato alla società a titolo di aumento di capitale sociale. In data 9/10/2001 Bonomo Antonino, quale Amministratore della Helios s.n.c., versava sul c/c 351301 c/o Banco di Sicilia Ag. Castelvetrano (TP) intestato alla Helios s.n.c. la somma di L.300.000.000 con causale “In conto futuro aumento di capitale sociale” ed emetteva a favore della G.F. di Bolognino Giovanni l’assegno n. 0344474345-07 tratto sul conto corrente n. 351301 per la somma di L.300.000.000; presso il medesimo Istituto Bolognino Giovanni portava all’incasso il suddetto assegno ricevendo la somma contante di L. 300.000.000. Tale somma non risulta mai versata dal Bolognino in nessuno dei suoi conti. In data 12/10/2001 Bonomo Antonino, quale Amministratore della Helios s.n.c., versava sul c/c 351301 c/o Banco di Sicilia Ag. Castelvetrano (TP) intestato alla Helios s.n.c. la somma di L.195.000.000 con causale “In conto futuro aumento di capitale sociale” ed emetteva a favore della G.F. di Bolognino Giovanni l’assegno n. 0344474346-08 tratto sul conto corrente n. 351301 per la somma di L.195.000.000; presso il medesimo Istituto il Bolognino Giovanni portava all’incasso il suddetto assegno ricevendo la somma contante di L. 195.000.000. Tale somma non risulta versata dal Bolognino in nessuno dei suoi conti. In data 14 novembre 2001, con valuta 8 novembre 2001, sul conto corrente n. 351301 c/o Banco di Sicilia Ag. Castelvetrano (TP) intestato alla Helios s.n.c, veniva accreditata la somma di L. 896.420.000 quale prima quota di contributo, ed il 23/11/2001 Bonomo Antonio, quale Amministratore della Helios s.n.c., ordinava al Banco di Sicilia Ag. Castelvetrano (TP) l’accredito della somma di L.750.000.000 a favore della ditta G.F. di Bolognino Giovanni, accredito da effettuarsi sul conto corrente n. 351604 aperto sempre presso il Banco di Sicilia Ag. Castelvetrano (TP) intestato al medesimo Bolognino con addebito sul c/c 351301 intestato alla Helios s.n.c, quale parziale pagamento fattura per prestazioni ricevute; in data 27/11/2001 Bolognino Giovanni chiedeva al Banco di Sicilia Ag. Castelvetrano (TP) l’emissione di n. 37 vaglia cambiari da L. 20.000.000 cadauno ed n. 1 vaglia da L. 10.000.000 (TOTALE L. 750.000.000) con addebito sul suo conto corrente n. 351604, lo stesso sul quale era stato effettuato il bonifico da parte di Bonomo Antonino nella qualità; i predetti vaglia sarebbero, poi, stati girati dal Bolognino al Bonomo Antonino e da quest’ultimo versati, per la minor somma di L.730.000.000 sul conto corrente n. 351301 c/o Banco di Sicilia Ag. Castelvetrano (TP) intestato alla Helios s.n.c, con causale “Amministratore conto soci Bonomo Francesco e Bonomo Giovanni aumento di capitale”. La rimanente somma di L. 20.000.000, invece, sarebbe stata trattenuta in contante da Bonomo Antonino. In data 28/11/2001 la Helios s.n.c. emetteva a favore di G. F. di Bolognino Giovanni un assegno per L.770.000.000, tratto sempre sul c/c 351301 c/o Banco di Sicilia Ag. Castelvetrano (TP) intestato alla Helios s.n.c, sempre a titolo di pagamento fatture per lavori effettuati e Bolognino Giovanni emetteva a sua volta un assegno sempre per la somma di L.770.000.000 tratto sul conto n. 351604, intestato al medesimo, a favore della Helios s.n.c.. Quest’ultima incasserà l’assegno versandolo sul proprio conto. I pagamenti del 3/01/2002 (Euro 12.900,00), del 16/01/2002 (Euro 20.400,00), del 29/01/2002 (Euro 15.500,00 ) e del 29/01/2001 (Euro 5.000,00) per un totale di Euro 52.800,00 sarebbero, secondo l’impostazione accusatoria, corrispondenti a lavori realmente eseguiti dal Bolognino. Per il suolo aziendale, invece, nella contabilità della Helios s.n.c., alla data del 29 gennaio 2001, risultava il pagamento della sola fattura emessa da “IL CORMORANO s.r.l.”, con sede in Camporeale (PA) per la minore somma di Euro 51.645,69 + IVA, in luogo degli Euro 175.595,35 dichiarati, quale “primo acconto su vendita di immobili in corso di costruzione facenti parte del complesso immobiliare Baia del Faro posto all’interno del complesso edilizio turistico residenziale Kartibubbo, in località contrada Granitola Campobello di Mazara (TP), ricadenti nel foglio 31 mappale 790 sub 66, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 131”. Alla richiesta del secondo finanziamento veniva allegata anche una perizia extragiudiziale, a firma Ing. Francesco Puglisi, iscritto all’Albo ingegneri di Palermo, dalla quale risultava che le opere fino ad allora realizzate erano difformi rispetto alla licenza edilizia rilasciata dal Comune di Campobello di Mazara (TP) in data 26 giugno 1976; tali opere risultano, però, oggetto di istanza in sanatoria presentata al medesimo Comune ai sensi dell’art. 13 L. 47/1985 in data 17/11/2000. Nella perizia, poi, l’Ing. Puglisi, affermava che, visto anche il certificato rilasciato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico in data 14/12/2000, non dovevano esserci ostacoli al rilascio della concessione in sanatoria e che, in ogni caso, l’immobile risultava essere conforme all’attività prevista sin dall’origine. Dalla perizia in atti emergerebbe che l’immobile in parola fosse già ultimato alla data della richiesta di finanziamento e che lo stesso necessitasse unicamente di semplici rifiniture. Dalle indagini della Guardia di Finanza emergerebbe, inoltre, che alla data di richiesta di erogazione del finanziamento, l’immobile in parola era stato già interamente realizzato. In data 5 febbraio 2001 veniva presentata al Comune di Campobello di Mazara richiesta di concessione edilizia ex art. 13 L. 47/1985 relativa ad un complesso composto da due fabbricati: A e B. Il complesso B è quello poi acquistato dalla Helios s.n.c.. Il complesso B è composto di un piano terreno, di un primo, di un secondo e di un terzo piano. Le particelle catastali indicate nella fattura emessa dalla società “IL CORMORANO” riguardano solo il piano terreno. Il P.M. avrebbe accertato, quindi, che le unità immobiliari poste ai piani primo, secondo e terzo dell’immobile in parola sono state concesse in sub locazione dalla società “Varese Trasporti Internazionali s.r.l.”, con contratto 28 gennaio 2002 registrato presso l’Ufficio del Registro di Palermo il 7 gennaio 2003 al n. 43, Vol. 24 serie 3^. In data 12 giugno 2002 veniva rilasciata “concessione edilizia in sanatoria” per lo stato di fatto già realizzato. A questo punto sarebbero iniziate le operazioni che la Guardia di Finanza ha definito di “vero e proprio svuotamento del conto corrente della Helios s.n.c.” In data 13 dicembre 2001 Bonomo Antonino, nella qualità di Amministratore della Helios s.n.c., avrebbe chiesto l’emissione di n. 5 vaglia cambiari di L.100.000.000 (totale L.500.000.000 pari ad Euro 258.228,45) cadauno da addebitarsi sul conto corrente intestato alla Helios s.n.c.; questi vaglia sarebbero stati, poi, girati da Bonomo Antonino, nella qualità, e versati sul suo conto personale aperto presso il Monte dei Paschi di Siena - Ag. Mazara del Vallo – n. 2889. Dopo detto accredito, sono effettuati da Bonomo Antonino pagamenti, personalmente, per un totale di L. 246.874.425 pari ad Euro 127.500,00, a favore della “Calcestruzzi S. Francesco s.r.l.”; da quanto rilevato dagli inquirenti, anche questa società farebbe capo alla famiglia Bonomo. In data 14 febbraio 2002, poi, con valuta 8 febbraio 2002 la Helios s.n.c. ha ricevuto la seconda quota di finanziamento ed il giorno successivo Bonomo Antonino, nella qualità di Amministratore della Helios s.n.c., avrebbe chiesto l’emissione di n. 10 vaglia cambiari per un totale di Euro 490.000,00 da addebitarsi sul conto corrente n. 351301 c/o Banco di Sicilia Ag. Castelvetrano (TP) intestato alla Helios s.n.c. Detti vaglia saranno girati successivamente da Bonomo Antonio, nella qualità, e dallo stesso versati su suoi conti personali e, più precisamente, n. 1 vaglia di Euro 40.000,00 è stato versato in data 15 febbraio 2001 nel libretto n. 100901 presso Banca Antonveneta – Agenzia di Petrosino (TP) intestato al Bonomo Antonino ed alla di lui moglie; n. 1 vaglia di Euro 50.000,00 è stato versato in data 18 febbraio 2001 nel libretto n. 100901 presso Banca Antonveneta – Agenzia di Petrosino (TP) intestato al Bonomo Antonino ed alla di lui moglie; n. 8 vaglia per un totale di Euro 400.000,00 sono stati versati in data 18 febbraio 2001 su libretto di deposito a risparmio n. 500406 acceso presso Banca Antonveneta – Agenzia di Petrosino (TP) intestato al Bonomo Antonino ed al di lui figlio Bonomo Francesco. Dal conto corrente intestato alla Helios s.n.c. a quelli personali della famiglia Bonomo sono, dunque, transitati complessivi Euro 490.000,00, mentre nella contabilità della Helios s.n.c. sono risultati pagamenti per un totale di Euro 490.000,00 (somma transitata sui conti personali del Bonomo Antonino) a favore della G.F. di Bolognino Giovanni sempre a titolo di parziale pagamento fatture per lavori eseguiti. Alla data del 20 marzo 2002 il conto corrente n. 351301 intestato alla Helios s.n.c. presso il Banco di Sicilia – Ag. di Castelvetrano (TP) veniva chiuso ed al momento della estinzione erano presenti sul conto soltanto Euro 399,57. In data 30 giugno 2002 anche Bolognino provvedeva a chiudere il proprio conto corrente aperto presso il Banco di Sicilia – Ag. di Castelvetrano (TP). In data 13 dicembre 2002 la Helios s.n.c. avanzava richiesta per il conseguimento della terza quota di contributo. A tal fine la Helios s.n.c. dichiara che alla data del 13/12/2002 la stessa aveva sostenuto spese per L. 6.750.000.000 (pari ad Euro 3.138.508,58), allegando ricevute bancarie attestanti avvenuto aumento di capitale sociale. Le spese per progettazioni e studi risultavano effettivamente sostenute in quanto comprovate da un’unica fattura emessa dall’Ing. Vito ABATE. Per il suolo aziendale, contrariamente a quanto dichiarato, emergeva che erano state sostenute spese solo per Euro 90.000; detta somma, tra l’altro, sarà, come descritto nel prosieguo, in parte restituita al Bonomo. In data 9 dicembre 2002 la Helios s.n.c. procedeva all’apertura di un conto corrente avente n. 3214.52 presso il Monte dei Paschi di Siena – Ag. di Mazara del Vallo (TP) dove il Bolognino Giovanni ha già un conto corrente aperto a suo nome e quello stesso giorno si susseguivano diversi movimenti bancari relativamente ai conti correnti in parola, così minuziosamente riportati dalla Guardia di Finanza: ore 15,27 del 9/12/2002: il Bolognino Giovanni ha ordinato un mandato di uscita per Euro 270.000.000 senza indicare il beneficiario; ore 15.28 del 9/12/2002: il Bonomo Antonino, nella qualità di Amministratore, ha effettuato un versamento di Euro 270.000,00, a titolo di aumento di capitale per conto dei soci Bonomo Francesco e Bonomo Giovanni, sul conto corrente intestato alla società; ore 15.41 del 19/12/2002: il Bonomo Antonino nella qualità di Amministratore della Helios s.n.c. ha ordinato un bonifico con addebito sul suo nuovo conto n. 3214.52 avente come beneficiario il Bolognino Giovanni a titolo di “pagamento fatture”. L’accredito della somma avveniva, quindi, sul conto corrente n. 2995.33 intestato al Bolognino Giovanni, conto corrente dal quale quest’ultimo aveva ordinato pochi minuti prima il mandato di uscita per la stessa cifra. In data 3 gennaio 2003 viene accreditata, con valuta 24/12/2002, la terza quota di finanziamento, per la somma di Euro 324.073,60, della quale, però, gli inquirenti non hanno trovato traccia nella contabilità della Helios s.n.c., come non vi è traccia del conto corrente aperto presso il Monte dei Paschi di Siena. In data 7 gennaio 2003 Bonomo Antonino ha emesso tre assegni, tutti tratti sul nuovo conto c/o Monte dei Paschi di Siena: Euro 10.000,00 a favore di Bolognino Giovanni; Euro 10.000,00 a favore di DI GIOVANNI Calcedonio, marito di SCIORTINO Orsola, amministratrice del CORMORANO s.r.l.; Euro 68.221,89 a favore dell’Ing. Vito ABATE, il professionista che avrebbe predisposto per la Helios s.n.c. la pratica di finanziamento. In data 14 gennaio 2003 la Helios s.n.c. emetteva a favore del Bolognino Giovanni un assegno di Euro 220.000,00 senza che per la suddetta somma il Bolognino avesse emesso fatture, che quest’ultimo versava sul suo conto corrente e dopo due giorni chiedeva l’emissione di quattordici assegni circolari per un totale di Euro 166.500,00 con addebito sul medesimo conto. Tre di questi assegni risultano riversati nel conto del Bolognino, gli altri sono stati scambiati dallo stesso per contante. In data 16/01/2003 il Bolognino prelevava dal suo conto Euro 50.000,00 in contante e Bonomo Antonino effettuava un versamento in contante per pari importo sul suo conto personale. Tra il 21 gennaio 2003 ed il 10 febbraio 2003 Bonomo Antonino, nella qualità di Amministratore della Helios s.n.c., emetteva, poi, n. 13 assegni a favore di Bolognino Giovanni, ognuno dell’importo di Euro 40.000,00 sempre a titolo di pagamento fatture per lavori eseguiti. Secondo quanto accertato dagli inquirenti, i blocchetti di assegni dai quali sono stati materialmente staccati gli assegni presentati all’incasso nel periodo in parola sono stati materialmente ritirati dall’Istituto di credito il 20 gennaio 2003 ed il 4 febbraio 2003. Tutti gli assegni, però, sono retrodatati al 13/12/2002, cioè in epoca antecedente alla erogazione della terza ed ultima quota di finanziamento. Per ogni assegno versato da Bolognino Giovanni sul proprio conto corrente lo stesso ha effettuato un prelievo in contanti per la somma corrispondente all’assegno versato, o a questa di poco inferiore, e nello stesso giorno Bonomo Antonino, nella qualità, effettuava un versamento in contanti sul conto corrente n. 3214.52 intestato alla Helios s.n.c., presso il MPS – Ag. Mazara del Vallo (TP): il tutto per ben tredici volte, senza che la Guardia di Finanza sia riuscita a trovare traccia di ciò nella contabilità della Helios s.n.c. In data 13 marzo 2003 il conto corrente n. 3214.52 c/o MPS viene estinto. Al momento della chiusura il conto presenta un saldo attivo pari ad euro 1,81. In data 3 dicembre 2002 la Helios s.n.c. aveva aperto un altro conto corrente n. 11182X presso la Banca Antonveneta, Ag. di Petrosino (TP). Gli inquirenti hanno constatato che dal suddetto conto sarebbero stati effettuati diversi pagamenti in favore della G.F. di Bolognino Giovanni e della Cormorano s.r.l., nonché diversi versamenti in contanti con causale “finanziamento soci”. Anche per questi pagamenti la maggior parte delle volte Bonomo Antonino risulterebbe aver utilizzato assegni retrodatati. Dopo i suddetti pagamenti, tanto Bolognino Giovanni che la Cormorano s.r.l., in persona dell’Amministratore Sciortino Orsola, avrebbero emesso assegni a favore di tale ANGILERI Giancarlo, nato a Marsala 21/11/1964, imprenditore agricolo, per una somma di Euro 144.500,00, il Bolognino, e per Euro30.000,00, la Cormorano s.r.l.. L’Angileri avrebbe versato detti assegni sul suo conto personale e, successivamente, avrebbe emesso a favore del Bonomo Antonino assegni di pari importo complessivo che il Bonomo Antonino avrebbe provveduto a versare sul suo conto personale. Gli inquirenti non hanno riscontrato nessun rapporto commerciale e/o professionale fra il Bonomo e l’Angileri. Dall’evolversi dei fatti sopra descritti il P.M. contabile ha dedotto l’esistenza di danno erariale per indebita percezione di fondi comunitari, realizzatasi mediante la presentazione di dichiarazioni per aumento di capitale sociale e stato avanzamento lavori non corrispondenti al vero, per realizzare, di fatto, opere di mera rifinitura di immobili già esistenti per un valore di poche decine di migliaia di euro, fatti sottoposti del pari a giudizio penale ad oggi conclusosi, nei confronti di Bonomo Francesco e Giovanni, con sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione, del 10 luglio 2010, confermativa delle sentenze di condanna pronunciate dalla Corte di Appello di Palermo e dal GUP di Marsala, con confisca di tutti i beni attualmente in sequestro, di proprietà della Helios s.n.c. e degli imputati. Non risulta in atti l’esito finale del procedimento penale nei confronti di Bonomo Antonino, rinviato a giudizio, per gli stessi fatti, dal G.U.P. di Marsala con decreto del 22 dicembre 2005, il cui iter ha avuto un diverso svolgimento a seguito dell’opzione, operata da Bonomo Francesco e Giovanni, per il rito abbreviato. Peraltro, in data 18 agosto 2004, era stato richiesto dal P.M. penale, nei confronti di tutti gli imputati, il sequestro preventivo dei beni della Helios S.n.c. e dei soci della stessa, accolto dal GIP di Marsala con decreto emesso in data 12 aprile 2005. Nella stessa sentenza il Bonomo Francesco e Bonomo Giovanni, pertanto, alla data odierna risultano condannati, con sentenza passata in giudicato, alla pena di un anno di reclusione ed euro 800,00 di multa ciascuno per il reato di cui all’art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale in quanto “nella qualità di soci della società HELIOS (…) s.n.c. con sede in Castellammare del Golfo alla via Tesoriere nr. 6, società beneficiaria di finanziamento pubblico a norma della legge n. 488/92 per un importo pari a complessive lire 2.689.260.000 (euro 1.388.886,88) per la realizzazione di un impianto turistico alberghiero giusta decreto nr. 81189 del 7/12/1999; (…) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con artifizi e raggiri consistenti nella predisposizione di false dichiarazioni per stato di avanzamento lavori, falsi aumenti in conto capitale ed altra documentazione (anche bancaria) ideologicamente falsa (…) nonché di fatturazioni emesse per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di falsamente attestare fittizi costi sostenuti per l’acquisto del suolo aziendale e delle opere murarie (…) in tal modo inducendo in errore i funzionari del Banco di Sicilia di Palermo, banca concessionaria del Ministero delle Attività Produttive delegata all’istruzione della pratica di finanziamento ai sensi della legge 488/92 nonché all’erogazione delle singole quote di contributi, si procuravano un ingiusto profitto corrispondente all’importo del contributo disposto per una somma di denaro pari a complessivi euro 1.388.886,88, allo stato già erogato nella misura di complessivi euro 1.249.998,31, con pari danno dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato”. Gli stessi sono, invece, stati assolti per il reato di cui all’art. 76 DPR 445/2000, quindi per il reato di falsa attestazione a pubblico ufficiale in dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. La stessa sentenza, ora passata in giudicato, ha disposto la confisca di tutti i beni, già sequestrati alla Helios s.n.c. ed ai soci della stessa con il decreto del 12 aprile 2005 e custoditi dall’amministratore giudiziario Alessandro Scimeca, commercialista con studio in Palermo, via XII Gennaio, n. 7. Il Ministero dello Sviluppo Economico, in data 3 luglio 2006 con decreto 151157, ha revocato il contributo. La Procura contabile, quindi, ha ritenuto che gli amministratori della Società Helios S.n.c., ponendo in essere una serie di illeciti di rilevanza penale, oltre che erariale, avrebbero indebitamente conseguito contributi pubblici a fondo perduto per complessivi euro 1.388.886,88, dei quali euro 1.249.998,31 effettivamente percepiti. L’erogazione della rimanente parte del contributo pubblico, pari al 10% dell’intero finanziamento, era stata subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa ed ai conseguenti accertamenti da parte della Banca concessionaria. I Giudici di primo grado, condividendo sostanzialmente l’impostazione accusatoria e riconoscendo un comportamento doloso dei convenuti, hanno condannato la Helios s.n.c., Bonomo Francesco, Giovanni ed Antonino alla rifusione, pro quota, dell’intero danno erariale di € 1.249.998,31, la prima nella misura del 30% del totale, Bonomo Francesco del 25% del totale, Antonino del 30% e Giovanni del 15% del totale. Avverso la suddetta sentenza hanno interposto appello, con atto depositato il 19 luglio 2010, la Helios s.n.c., in persona dell’amministratore pro tempore Bonomo Antonino, quest’ultimo anche in proprio, nonché Bonomo Giovanni e Francesco. Tutti, in via preliminare, hanno eccepito l’inammissibilità dell’atto di citazione per intervenuta decadenza per violazione del termine perentorio di 120 giorni di cui all’art. 5 della legge 19/94, facendo rilevare che l’ultima notifica valida dell’invito a dedurre risalirebbe al 4 dicembre 2008, effettuata a Bonomo Antonino in proprio, a mani della moglie convivente presso la propria residenza, e considerato che la procura regionale ha stabilito il termine di trenta giorni per presentare le deduzioni, il dies a quo dal quale fare decorrere i 120 giorni dovrebbe essere il 3 gennaio 2009; poiché l’atto di citazione in giudizio risulta emesso il 12 maggio 2009 l’azione dovrebbe considerarsi, secondo gli appellanti, inammissibile. Sempre in via preliminare hanno eccepito la prescrizione, il cui termine iniziale hanno ritenuto doversi ancorare al momento della conoscibilità obiettiva dei fatti da parte del P.M. contabile e, cioè, al momento della comunicazione della notizia di reato avvenuta il 17 novembre 2003; e poiché gli atti di invito a dedurre sono stati notificati tra ottobre e dicembre del 2008 l’azione dovrebbe, a loro avviso, ritenersi maturata. Hanno, poi, contestato la sussistenza del dolo e della colpa grave ed invocato la cessazione della materia del contendere in relazione sia all’intervenuta confisca dei beni già sottoposti a sequestro preventivo di proprietà della Helios e degli odierni appellanti, sia della richiesta di rateizzazione della cartella di pagamento n. 29920090007430859, per € 1.543.900,49, rivolta alla Serit Sicilia spa il 24 febbraio 2010, cartella emessa per il recupero del contributo. Per quanto riguarda la condanna della Helios s.n.c., infine, è stata eccepita la nullità della sentenza per nullità della notifica dell’invito a dedurre e dell’atto di citazione, notificati, entrambi all’amministratore Bonomo Antonino invece che al custode giudiziario, e per la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima nel giudizio di primo grado. Tutti hanno invocato, infine, l’esercizio del potere riduttivo. Il 29 settembre 2010 la Procura Generale ha depositato appello incidentale nei confronti di tutti gli appellanti principali, chiedendo che la condanna procedesse, in virtù del già riconosciuto dolo in primo grado, con vincolo di solidarietà per l’intero a carico di tutti i responsabili. La stessa Procura Generale con conclusioni depositate l’8 ottobre 2010 ha chiesto il rigetto di tutti gli appelli principali. Gli appellanti principali hanno depositato, il 3 maggio 2011, ulteriore memoria difensiva con la quale hanno ulteriormente illustrato e confermato le argomentazioni già sviluppate nell’atto di gravame. Con ordinanza n. 49/A/2011/ORD questa Sezione ha disposto che, a cura dell’Ufficio del P.M., si procedesse all’acquisizione di copia integrale delle sentenze emesse dall’A.G.O. in sede penale, relative alla vicenda per cui è causa. L’ordinanza è stato ritualmente eseguita dalla Procura Generale. Alla pubblica udienza di discussione del 22 novembre 2011, l’avv. Alessandro Dagnino, su delega dell’avv. Pinelli, per gli appellanti principali, ha illustrato e confermato le richieste di cui agli atti scritti, depositando, al contempo, documentazione relativa alla presentazione della dichiarazione dei redditi della Helios s.n.c. da parte del custode giudiziario, ciò al fine di corroborare, sotto il profilo probatorio, l’asserzione degli appellanti relativa alla rappresentanza legale della società in capo a quest’ultimo, al quale sarebbero state affidate, a seguito del sequestro preventivo, le funzioni di amministratore e rappresentante legale della società. Il P.M. ha confermato le richieste di cui agli atti scritti. DIRITTO Il Collegio deve farsi carico, in via pregiudiziale, di verificare l’ammissibilità dell’appello principale della Helios s.n.c., sotto il profilo della legittimazione ad agire da parte di Bonomo Antonino, quale amministratore della medesima, condizione giuridica che lo stesso appellante nega, anche con copiosa documentazione riversata in atti all’udienza dibattimentale, al fine di ottenere la declaratoria di nullità della sentenza di prime cure emessa sulla base di un invito a dedurre e di un atto di citazione notificati a lui nella suddetta qualità e non al custode giudiziario. Secondo la Corte Suprema di Cassazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 104 bis disp. att. c.p.p., inserito nel codice di rito dall'art. 2, comma 9, lett. b), legge 15 luglio 2009, n. 94, in forza del quale "nel caso in cui il sequestro preventivo abbia per oggetto aziende, società ovvero beni di cui sia necessario assicurare l'amministrazione (...) l'autorità giudiziaria nomina un amministratore giudiziario (...)", nulla osta al fatto che l'attività produttiva continui anche in pendenza di un provvedimento di sequestro preventivo che abbia ad oggetto beni per i quali si ponga un'esigenza di utile gestione. Se di norma quindi i poteri che competono al custode sono attinenti alla mera custodia a fini conservativi delle cose in sequestro, la cui disponibilità è opportuno che sia sottratta alla persona sottoposta alle indagini, nulla vieta - ed anzi ora l'art. 104 bis disp. att. c.p.p. espressamente consente - che nella sfera dei poteri del custode rientri anche l'amministrazione dei beni in sequestro, con esercizio di poteri di vera e propria gestione. Ciò in realtà poteva già desumersi dall'art. 259 c.p.p., applicabile anche al sequestro preventivo (Cass., sez. un., 18 maggio 1994-3 dicembre 1994, n. 9), rientrando da sempre nella competenza del g.i.p., in quanto "autorità giudiziaria" che ha disposto il sequestro, la nomina del custode per l'amministrazione dei beni sottoposti a sequestro preventivo e la determinazione delle modalità di esecuzione del medesimo (Cass., sez. II, 6 maggio 2009-5 giugno 2009, n. 23572), potestà ora espressamente prevista dopo l'introduzione dell'art. 104 bis cit., per cui nel decreto di sequestro preventivo si deve tener conto anche di altre esigenze, come quelle produttive ed occupazionali, nell'esercizio di una sua scelta discrezionale, e di procedere alla nomina di un amministratore del compendio aziendale sequestrato (cfr. Cass., sez. III, 29 aprile 2010 -9 giugno 2010, n. 22028 e 6 ottobre 2010, n.35801). Nel caso di specie il G.I.P., avvalendosi di una facoltà che già all’epoca doveva ritenersi insista nel sistema, ha disposto la nomina del dott. Alessandro Scimeca come custode “con compiti di amministratore giudiziario”. Ai sensi dell’art. 92 c.c. il decreto che nomina l'amministratore giudiziario nelle società di cui ai capi V e VI del titolo V del libro V del codice priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società nei limiti dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario, il quale entro i limiti dei poteri conferitigli, l'amministratore sta in giudizio nelle controversie, anche pendenti, relative alla gestione della società. Orbene, al dott. Scimeca, quale amministratore giudiziario, non è stato apposto nessun limite, ed il predetto ha esercitato il suo ruolo di vero dominus della società, come risulta non solo dalla nota di risposta del 4 luglio 2011 indirizzata all’avv. Nunzio Pinelli, ma anche dalla documentazione ivi allegata e relativa alla denuncia dei redditi della società, sempre presentata e sottoscritta dal predetto amministratore giudiziario. E’ palese, quindi, che il vero amministratore e rappresentante legale della società, dalla data del sequestro della medesima, è sempre stato l’amministratore giudiziario (custode) e non più Bonomo Antonino. Da ciò consegue che il signor Antonino Bonomo non è legittimato, nella qualità di ex amministratore della Helios s.n.c., ad appellare la sentenza pronunciata nei confronti della predetta società – impregiudicato il profilo della legittima o meno instaurazione del contraddittorio nei confronti della medesima in prime cure - spettando tale potere esclusivamente all’amministratore giudiziario il quale, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge potrà, eventualmente, riproporre tale profilo – in sede di esecuzione - nelle sedi opportunamente individuate dall’ordinamento processuale. A tali conclusioni, non condivise dal primo decidente, aveva, peraltro aderito anche lo stesso P.M. all’udienza dibattimentale di prime cure. Tutto ciò senza che possa avere decisiva refluenza, ai fini dell’art. 1253 c.c.. e, quindi, dell’estinzione dell’obbligazione risarcitoria a carico della Helios s.n.c., l’intervenuta definitiva acquisizione al patrimonio dello Stato delle quote della società di proprietà di Bonomo Francesco e Giovanni (che per entità del capitale sociale ne integrano la quasi totalità), a ciò ostando, comunque, le residue quote, sia pur minime, di altri soggetti per i quali non risulta intervenuta la definitiva confisca. Dall’inammissibilità dell’appello principale della Helios s.n.c., nella quale resta assorbita ogni altra domanda ed eccezione proposta dalla parte, consegue, del pari, l’inammissibilità di quello incidentale proposto dalla Procura Generale nei suoi confronti. Sempre in rito, ed in via preliminare, occorre esaminare, per i tre appelli principali residui di Bonomo Antonino (in proprio), Francesco e Giovanni, l’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per intervenuta decadenza per violazione del termine perentorio di 120 giorni di cui all’art. 5 della legge 19/94, con riferimento all’ultima notifica valida dell’invito a dedurre del 4 dicembre 2008, effettuata a Bonomo Antonino in proprio, a mani della moglie convivente presso la propria residenza, e considerato che la procura regionale ha stabilito il termine di trenta giorni per presentare le deduzioni, il dies a quo dal quale fare decorrere i 120 giorni dovrebbe essere il 3 gennaio 2009; poiché l’atto di citazione in giudizio risulta emesso il 12 maggio 2009 l’azione dovrebbe considerarsi, secondo gli appellanti, inammissibile. L’eccezione è infondata. Agli atti è possibile rinvenire due relate di notifica di inviti a dedurre fatte al Bonomo Antonino a mani della moglie; la prima, quella del 4 dicembre 2008, è stata ricevuta dal Bonomo Antonino in proprio, mentre la seconda, quella del 27 gennaio 2009, è stata ricevuta dal Bonomo nella qualità di legale rappresentante della Helios s.n.c. In disparte la più o meno corretta individuazione del soggetto che aveva all’epoca la rappresentanza legale della Helios s.n.c., è indiscutibile la circostanza che il P.M. ha ritenuto, in quella sede, di individuare nel Bonomo Antonino il soggetto legittimato passivamente a riceverla e tale circostanza costituisce mero elemento fattuale – salve le valutazioni di diritto, sul punto, di competenza del giudicante – idoneo ad individuare quella come ultima notifica utile dalla quale fare decorrere i termini di legge per la successiva emanazione dell’atto di citazione. L’eccezione d‘inammissibilità formulata dagli appellanti principali, pertanto, deve essere rigettata. La difesa degli appellanti principali eccepisce, altresì, in via preliminare di merito, la prescrizione del diritto al risarcimento del danno. Sostengono gli appellanti, riproponendo la tesi già prospettata innanzi ai giudici di prime cure, che il fatto dannoso dal quale far decorrere i termini utili ai fini della prescrizione dovrebbe essere ancorato alla erogazione dei contributi, avvenuta tra il 1999 ed il 2002 o, come sostenuto da numerosa giurisprudenza, al momento della scoperta dei fatti. Ritengono che si possano considerare “scoperti” i fatti per cui è causa già dal 17 novembre 2003, data in cui la Guardia di Finanza Compagnia di Marsala – ebbe a trasmettere, alla Procura presso il Tribunale Ordinario, la relazione dalla stessa redatta a seguito di alcuni accertamenti effettuati nei confronti di alcuni imprenditori marsalesi, tra cui vi era ricompresa anche la Helios s.n.c. Il Collegio di prime cure non ha ritenuto di poter condividere tale assunto e questa Sezione concorda con i primi giudici. Il P.M., assumendo che nel caso di specie il danno erariale si sia prodotto a seguito d’indebita percezione e, successiva, distrazione, di contributi comunitari, ha affermato che le condotte siano imputabili ai convenuti a titolo di dolo; la connotazione dolosa, peraltro, è stata condivisa dai Giudici di prime cure ed ha trovato riscontro anche negli esiti del processo penale, definitivamente conclusosi, almeno per quanto riguarda gli appellanti Bonomo Giovanni e Francesco, con sentenza definitiva di condanna che fa stato, ai sensi dell’art. 651 c.p.p., nel presente giudizio. Non appare dubitabile, come stigamatizzato dai primi giudici, che, tanto l’indebita percezione, quanto la successiva distrazione del contributo, si siano potuti realizzare solo a seguito di dichiarazioni e/o comportamenti che sin dall’inizio presuppongono coscienza e volontà di agire nonché piena consapevolezza degli effetti pregiudizievoli derivanti dal proprio agire medesimo. In tali condizioni non può revocarsi in dubbio che ci si trovi in presenza di un occultamento doloso del fatto e, pertanto, ai sensi dell’art. 1, co. 2, della legge n.20/1994, la prescrizione inizia a decorrere dalla scoperta del fatto dannoso, a nulla rilevando, pertanto, i momenti in cui i singoli pagamenti del contributo siano stati eseguiti, né al 17 novembre 2003 (data in cui la Guardia di Finanza - Compagnia di Marsala ha inviato l’informativa di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Marsala) potevano dirsi emerse tutte le componenti essenziali, tanto oggettive quanto soggettive, dell’illecito, avendo la stessa Guardia di Finanza precisato che la documentazione in suo possesso non le consentiva di conoscere con precisione l’ammontare del contributo pubblico ottenuto dalla Helios e lo stato del progetto di finanziamento. Solo i successivi accertamenti investigativi con intercettazioni telefoniche ed ambientali, nonché le indagini bancarie, hanno consentito di chiarire la posizione dei potenziali indagati. La Sezione, pertanto, in ciò pure confermando la pronuncia dei giudici di prime cure, ritiene di non doversi discostare dall’orientamento ormai consolidato che, nel caso in cui il fatto costituisca reato, il termine quinquennale per l’esercizio dell’azione erariale debba decorrere dal giorno del rinvio a giudizio, giorno in cui il fatto lesivo, quindi, diventa notorio, notorietà che nel caso di specie si può far risalire al momento in cui il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario di Marsala, avendo ormai la piena contezza della vicenda penale ha richiesto l’applicazioni di misure cautelari reali e personali nei confronti degli odierni convenuti, misure accolte solo in parte dal GIP in data 12 aprile 2005. Poiché il PM contabile ha notificato l’invito a dedurre tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009, l’azione deve considerarsi tempestivamente esercitata. L’eccezione di prescrizione deve essere, dunque, rigettata. In via principale gli appellanti hanno reiterato la richiesta, già avanzata in primo grado, di pronuncia di cessazione della materia del contendere per inesistenza del danno erariale. La domanda è stata avanzata sul presupposto che in data 30/10/2006 la Direzione Crediti Speciali e Agevolati del Banco di Sicilia, in ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 151157 del 3 luglio 2006, di revoca delle agevolazioni finanziarie concesse ala Helios s.n.c., avrebbe richiesto alla società medesima il pagamento della somma di Euro 1.540.872,42. A seguito della mancata restituzione delle somme indicate, la medesima Direzione chiedeva al Ministero delle Attività produttive, già Ministero dell’Industria, Commercio ed Artigianato, di procedere al recupero coattivo delle somme non restituite. In data 8 maggio 2009 alla Helios s.n.c. è stata notificata cartella di pagamento n. 2992009 0007430859. La cessazione della materia del contendere è una sentenza meramente dichiarativa di una situazione di fatto idonea a porre fine al giudizio per l’accertata esistenza, da parte del giudice di merito, del venire meno della pretesa fatta valere. La sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere, costituisce, quindi, il riflesso processuale del venir meno della ragion d’essere sostanziale della lite, per la sopravvenienza di un fatto che, come detto, sia suscettibile di eliminare ogni interesse a proseguire il giudizio. Nel caso di specie non solo non vi è prova dell’avvenuto pagamento, ma sulla base delle risultanza patrimoniali in atti non è possibile nemmeno formulare ragionevolmente un giudizio prognostico positivo circa la immediata futura solvibilità della società convenuta idonea a soddisfare il credito erariale. Nell’attuale sistema della responsabilità amministrativa di cui è chiamata a conoscere dall'Amministrazione, ed questa Corte, accertato l'intero secondo il danno subito principio delle conseguenze dirette ed immediate del fatto dannoso, non è di per sé risarcibile e, come la giurisprudenza contabile ha sempre affermato, costituisce soltanto il presupposto per il promuovimento da parte del pubblico ministero dell'azione di responsabilità amministrativa e contabile. Per determinare la risarcibilità del danno, occorre una valutazione discrezionale ed equitativa del giudice contabile, il quale, sulla base dell'intensità della colpa, intesa come grado di scostamento dalla regola che si doveva seguire nella fattispecie concreta, e di tutte le circostanze del caso, stabilisce quanta parte del danno subito dall'Amministrazione debba essere addossato al convenuto, e debba pertanto essere considerato risarcibile (Corte Costituzionale n. 183/2007). Fra le tante innovazioni e i numerosi interventi sul piano legislativo che si sono registrati negli ultimi anni in materia di responsabilità amministrativa assume un particolare rilievo la tendenza del legislatore, rilevabile nelle leggi finanziarie degli ultimi anni, a procedere alla tipizzazione di alcune fattispecie di responsabilità sanzionate, che segna la nascita accanto alla generale responsabilità amministrativa per danno, di tipo risarcitorio, devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti, fattispecie tipizzate sanzionate, pur in assenza di danno patrimoniale, con una sanzione previamente prevista dalla legge, e devolute anch’esse alla cognizione del giudice contabile. L’insieme di tali disposizioni hanno portato la giurisprudenza ad affermare che tutto ciò si inquadra in quel sistema di tipizzazione della responsabilità sanzionatoria che si è venuto delineando, negli ultimi anni, mediante la previsione, sul piano legislativo, di illeciti amministrativocontabili tipizzati, che si aggiungono alle tradizionali fattispecie di responsabilità sanzionatoria già conosciute dall’ordinamento e rientranti nella giurisdizione della Corte dei conti e che stanno dando luogo ad un vero e proprio sistema sanzionatorio contabile (cfr. Sez. giur. Umbria, 8 maggio 2007, n. 128), il quale si affianca, nella tutela delle risorse pubbliche, al sistema tradizionale della responsabilità amministrativa di tipo risarcitorio basato sulla clausola generale del risarcimento dei danni (cfr. Corte dei conti – Sezioni Riunite, n. 12/QM/2007 del 27 dicembre 2007). Già prima di tali innovazioni, però, ed all’indomani della riforma del 1994, la Corte Costituzionale, con riferimento all’istituto stesso della “responsabilità amministrativa” della quale tradizionalmente conosce questa Corte, ha rilevato l’esistenza di una nuova conformazione della responsabilità amministrativa e contabile, alla stregua di peculiari connotazioni di cui dà dimostrazione, tra l'altro, il principio, peraltro già anticipato in parte dall'art. 58 della legge n. 142 del 1990 (Ordinamento delle autonomie locali), secondo il quale il debito per il fatto dannoso non si trasmette agli eredi, salvo il caso dell'illecito arricchimento del dante causa e, conseguentemente, dell'indebito arricchimento anche degli stessi eredi. A tale processo di nuova conformazione dell'istituto, sviluppato con le ulteriori previsioni contenute nella legge di conversione, fa riscontro la revisione dell'ordinamento del pubblico impiego, attuata, in epoca di poco precedente, dal decreto legislativo n. 29 del 1993 (cui ha fatto seguito il decreto legislativo n. 80 del 1998) attraverso la c.d. "privatizzazione", in una prospettiva di maggiore valorizzazione anche dei risultati dell'azione amministrativa, alla luce di obiettivi di efficienza e di rigore di gestione. La “nuova” responsabilità amministrativa si connota, quindi, per la combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, e risponde alla finalità di determinare quanto del rischio dell'attività debba restare a carico dell'apparato e quanto a carico del dipendente, nella ricerca di un punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo (Corte Costituzionale n. 371/1998). In linea con tali affermazioni del Giudice delle leggi la stessa giurisprudenza di questa Corte ha poi ribadito come l’azione di responsabilità non sia intesa al mero ripristino dell’equilibrio patrimoniale tra il soggetto pubblico leso dal danno e autore dell’illecito che lo ha causato, ma tuteli soprattutto l’esigenza che i mezzi finanziari pubblici ed il patrimonio pubblico siano utilizzati per il raggiungimento dei fini pubblici di cui è titolare il soggetto pubblico. La tutela accordata ai soggetti pubblici per i danni arrecati dai soggetti legati con essi da rapporto di servizio si conforma nei tratti essenziali agli istituti civilistici, ma con significative differenze coerenti ai sottolineati aspetti finalistici. Fondamentale in questo senso è l’attribuzione in via esclusiva dell’azione di responsabilità al Procuratore Regionale/Generale della Corte dei conti, quale soggetto rappresentativo degli interessi dello Stato-comunità, alla soddisfazione dei cui bisogni è destinato il patrimonio pubblico ed è indirizzata l’attività amministrativa, sottraendo così alla valutazione discrezionale degli amministratori degli enti pubblici la tutela dei diritti di cui si tratta. La funzione istituzionale obbliga il Procuratore Regionale/Generale ad agire secondo principi di imparzialità e di necessaria tutela degli interessi pubblici, espressi dalla obbligatorietà ed irrinunciabilità dell’azione, attraverso la quale trova tutela sia l’interesse pubblico all’utilizzazione finalizzata del patrimonio pubblico sia l’aspetto “sanzionatorio dei comportamenti illeciti dei pubblici amministratori e dipendenti”. (Corte dei conti, Sez. Riun., 25-3-2005, n. 1). La responsabilità amministrativo-contabile, dunque, è un istituto che, pur finalizzato al risarcimento del danno erariale, non è privo di carattere sanzionatorio in senso pubblicistico, evidenziato da elementi quali l’iniziativa del P.M., il carattere personale e l’intrasmissibilità agli eredi, il potere del giudice di ridurre gli addebiti (Corte dei conti, Sez. I centr. app., 14-1-2003, n. 15). Naturale conseguenza di ciò è che il diritto di natura risarcitoria che il procuratore regionale attiva con l’esercizio dell’azione di responsabilità (e che nella nuova connotazione della responsabilità amministrativa ha anche carattere sanzionatorio), pur traendo origine dai medesimi fatti, non è identificabile né del tutto sovrapponibile con il diritto di credito che l’amministrazione danneggiata può direttamente ed autonomamente esercitare nei confronti dello stesso soggetto autore del fatto dannoso (Corte dei conti, Sez. II centr. app., 18-1-2002, n. 10). Nell’attuale sistema delle “materie di contabilità pubblica” si può affermare che il giudizio di responsabilità amministrativa non ha solo la funzione di procurare alla P.A. danneggiata un “titolo esecutivo” che le consenta di ripristinare, a carico di un determinato soggetto, il patrimonio leso, bensì anche quella di accertare o escludere la responsabilità (sia essa contrattuale o extracontrattuale) di un determinato soggetto nella gestione delle risorse pubbliche, con la triplice finalità di eventualmente sanzionarne il comportamento mediante le regole proprie della responsabilità amministrativa, di offrire alla P.A. elementi di valutazione di quel determinato soggetto nell’ambito degli ulteriori rapporti presenti o futuri con quest’ultimo intercorrenti e, infine, di produrre tutti quegli ulteriori effetti, anche di status, che l’ordinamento eventualmente preveda come direttamente connessi ad un pronuncia di responsabilità amministrativa (si veda, ad esempio, il comma 5 dell’articolo 248, del D. Lgs, n. 267/2000, prevede che gli amministratori degli enti locali, riconosciuti dalla Corte dei conti responsabili, per dolo o colpa grave, di danni prodotti nei 5 anni precedenti il dissesto, non possono per 5 anni ricoprire incarichi di assessori, revisori e rappresentanti di enti locali, sempre che vi sia un nesso accertato tra le azioni ed omissioni di cui sono stati riconosciuti responsabili e il dissesto dell’ente). D’altronde, l’affermazione di origine giurisprudenziale secondo cui la giurisdizione di questa Corte nelle materie di contabilità pubblica non avrebbe carattere cogente ed assoluto, ma solo tendenzialmente generale, sicché la concreta attribuzione della giurisdizione in relazione alle diverse fattispecie di responsabilità amministrativa richiederebbe l'interpositio del legislatore ordinario, cui competono valutazioni e scelte discrezionali (in questo senso, ad esempio, C. cost. 17 dicembre 1987, n. 641; C. cost. 12 gennaio 1993, n. 24; C. cost. 5 novembre 1996, n. 385, tra le tantissime), non indebolisce ma rafforza le conclusioni alle quali ritiene di dovere pervenire questa Sezione, alla luce del noto arresto giurisprudenziale contenuto nella sentenza n.19667/2003 delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione, secondo cui il legislatore, con e dopo la legge n. 20/1994, in materia di giurisdizione per la responsabilità amministrativa avrebbe inteso operare per blocchi di materia, dando concreta e puntuale applicazione al secondo comma dell’art. 103 della Costituzione, devolvendo alla Corte dei conti l’intera materia, prima frammentata fra A.G.O. e giurisdizione contabile. Generalità della giurisdizione che nella più recente giurisprudenza della Corte regolatrice si associa, per la Corte dei conti, con più incisività che nel passato, al concetto di “esclusività”, essendo questo il giudice “naturale” nelle materie della contabilità pubblica, esclusività che “impedisce all’amministrazione creditrice di agire a sua volta davanti al giudice ordinario...”. (Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 22059 del 2007). Da tutto ciò consegue che l’azione di responsabilità amministrativa non può trovare ostacoli al proprio pieno compimento né nell’adozione di strumenti alternativi, dei quali sia titolare la P.A. danneggiata, per il recupero del danno subito, né nel concorrente ricorso ad altre giurisdizioni da parte della medesima P.A. che deve ritenersi precluso dal carattere esclusivo della giurisdizione contabile nelle materie di contabilità pubblica. L’iscrizione a ruolo delle somme da recuperare, effettuata a cura dell’Amministrazione che ha revocato il contributo, non può costituire, quindi, di per sé motivo ostativo alla prosecuzione del giudizio di responsabilità o legittimante la declaratoria della cessazione della materia del contendere, senza contare che l’iscrizione medesima risulta effettuata a carico della società Helios s.n.c., ma non, a titolo personale, degli odierni appellanti principali. Sarà, eventualmente, in sede di esecuzione della sentenza, che si potranno decurtare dalla condanna le somme eventualmente già versate a titolo di recupero sulla base della predetta iscrizione a ruolo. Sempre in via principale la difesa dei signori Bonomo eccepisce la cessazione della materia del contendere per avvenuta confisca in sede penale dei beni appartenenti tanto alla società quanto ai soci, alla quale dovrebbe riconoscersi natura risarcitoria. L’assunto non può essere condiviso, attesa la natura essenzialmente sanzionatoria e non risarcitoria che la giurisprudenza attribuisce a tale misura (Cassazione Penale, Sez. III, sent. 27.1.2011, n. 6894 e 1 agosto 2011, n. 30388/2011). Nel merito la difesa dei signori Bonomo ha insistito, in via principale, per l’assoluzione dei convenuti, non essendo stata dimostrata per gli stessi l’esistenza dell’elemento psicologico, in via gradata la riduzione della eventuale responsabilità ad una percentuale di gran lunga inferiore ed, in ogni caso, avvalersi del potere riduttivo. Per quanto attiene agli appellanti Bonomo Francesco e Giovanni, va rilevato che, nelle more del presente giudizio e per gli stessi fatti, è intervenuta sentenza di condanna definitiva, in sede penale, a seguito dibattimento, che li ha ritenuti responsabili del reato di cui all’art. 640-bis (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) del codice penale in quanto “nella qualità di soci della società HELIOS (…) s.n.c. con sede in Castellammare del Golfo alla via Tesoriere nr. 6, società beneficiaria di finanziamento pubblico a norma della legge n. 488/92 per un importo pari a complessive lire 2.689.260.000 (euro 1.388.886,88) per la realizzazione di un impianto turistico alberghiero giusta decreto nr. 81189 del 7/12/1999; (…) con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, con artifizi e raggiri consistenti nella predisposizione di false dichiarazioni per stato di avanzamento lavori, falsi aumenti in conto capitale ed altra documentazione (anche bancaria) ideologicamente falsa (…) nonché di fatturazioni emesse per operazioni oggettivamente inesistenti al fine di falsamente attestare fittizi costi sostenuti per l’acquisto del suolo aziendale e delle opere murarie (…) in tal modo inducendo in errore i funzionari del Banco di Sicilia di Palermo, banca concessionaria del Ministero delle Attività Produttive delegata all’istruzione della pratica di finanziamento ai sensi della legge 488/92 nonché all’erogazione delle singole quote di contributi, si procuravano un ingiusto profitto corrispondente all’importo del contributo disposto per una somma di denaro pari a complessivi euro 1.388.886,88, allo stato già erogato nella misura di complessivi euro 1.249.998,31, con pari danno dell’Amministrazione Finanziaria dello Stato”. Tale sentenza fa stato nel presente giudizio ai sensi dell’art. 651 c.p.p. Ne consegue che la pronuncia di condanna nei loro confronti deve essere confermata anche in questa sede, sempre a titolo di dolo come già ritenuto dai primi giudici. Anche per Bonomo Antonino, però, la sentenza di condanna emessa in prime cure non può che trovare conferma, alla luce delle risultanze processuali emerse in sede penale, e qui riportate in narrativa, che evidenziano un’attiva e cosciente partecipazione del predetto all’illecito, nella sua qualità di amministratore e rappresentante legale della società beneficiaria del contributo, con una condotta finalizzata ad ottenere indebitamente e, quindi, distrarre le somme derivanti dal contributo erariale, nonché dalla piena cognizione degli effetti che tale agire era in grado di generare. Come stigmatizzato dai primi giudici, l’operazione di fittizio aumento di capitale, finalizzata a creare i falsi presupposti soggettivi per l’ottenimento del contributo, costituisce il presupposto per un’indebita percezione del contributo che già di per sé è causativa di danno erariale fosse solo per il fatto di sottrarre il beneficio in parola ad altri soggetti che ne avrebbero avuto diritto. Nel caso di specie, poi, alla indebita percezione, realizzata con le modalità già ampiamente esposte, si aggiunge la distrazione delle somme percepite. Dei quasi tre miliardi di lire ottenuti, ben poco si è speso per opere di mera rifinitura già esistente, mentre il resto è fatto transitare su conti personali. Alla luce di quanto esposto e sviluppato anche in narrativa, la Sezione ritiene ampiamente provata la condotta dolosa di tutti gli odierni appellanti che risultano avere creato i falsi presupposti per ottenere un finanziamento che non hanno utilizzato ai fini per il quale lo stesso era stato concesso, bensì per arricchire i propri conti personali. In accoglimento dell’appello incidentale della Procura Generale, però, ritiene il Collegio di dovere riformare la sentenza dei primi giudici nella parte in cui, accertato il dolo e l’illecito arricchimento dei Bonomo, non ha proceduto a condannarli tutti per l’intera somma di Euro 1.249.998,31, con vincolo di solidarietà, ai sensi dell’art. 1, comma 1-quinquies, della legge n. 20/94, procedendo, invece, in modo ripartito, in contrasto con tale disposizione di legge. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, riformata sul punto. La condanna alle spese segue la soccombenza. P. Q. M. La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile l’appello di BONOMO Antonino quale rappresentante legale della Helios s.n.c e, per l’effetto, dichiara del pari inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Procura Generale nei confronti della predetta società. Rigetta gli appelli di BONOMO Francesco, Giovanni ed Antonino (in proprio). Accoglie l’appello incidentale della Procura Generale nei confronti di BONOMO Francesco, Giovanni ed Antonino e per l’effetto li condanna, in solido, al pagamento di Euro 1.249.998,31 in favore del Ministero delle Attività Produttive, oltre rivalutazione monetaria della medesima, da calcolarsi secondo gli indici ISTAT, dalla data del suo effettivo esborso da parte della P.A. sino alla pubblicazione della presente sentenza ed agli interessi legali sulle somme così rivalutate da quest’ultima data sino al soddisfo. Condanna, altresì, BONOMO Francesco, Giovanni ed Antonino, in solido tra loro, al pagamento in favore dello Stato delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi € 567,88 (cinquecentosessantesette/88). Ordina che, ai sensi dell’art.24 del R.D. 12 agosto 1933, n.1038, copia della presente sentenza sia trasmessa dalla segreteria in forma esecutiva all’ufficio del Pubblico Ministero, affinché quest’ultimo ne curi l’inoltro alle Amministrazioni interessate per l’esecuzione in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 24 giugno 1998, n.260. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 novembre 2011. L’ESTENSORE IL PRESIDENTE f.to (Pino Zingale) f.to (Salvatore Cilia) Depositata in segreteria nei modi di legge Palermo, 01/12/2011 Il Direttore della Segreteria f.to (Nicola Daidone)