Ilportalewebperl’invio
deicertificatienergetici
MANUALE D’USO
Modalità per l’invio telematico delle certificazioni energetiche (ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e
s.m.i., D.P.R. 75/2013) e certificazioni redatte secondo quanto previsto dal protocollo regionale
VEA (L.R. 23/2005 e D.G.R. n.2055/2011)
Revisione
/gennaio./
Il portale web per l’invio dei
certi icati energetici
MANUALE D’USO
INTRODUZIONE
I certificatori per registrarsi al portale di ARES, per l’invio dei
certificati energetici e VEA, devono utilizzare la procedura che troveranno al
link: http://veace.aresfvg.it , selezionando la casella “registrazione nuovo
certificatore” ed inserendo in una pagina appositamente predisposta, i
propri dati anagrafici, nonché i dati del proprio titolo di studio, l’ordine
professionale (ingegneri, architetti, ...) o il collegio (geometri, periti, ecc..) di
appartenenza e/o il corso di formazione abilitante alla certificazione
energetica (D.P.R. 16 Aprile 2013 n.75). Tra le informazioni di contatto il
richiedente dovrà obbligatoriamente specificare un indirizzo di posta
elettronica e PEC valido che saranno utilizzati per tutte le comunicazioni
necessarie.
Una volta registrati, dopo una verifica dei dati da parte di ARES, i
certificatori riceveranno un password provvisoria per l’accesso al sistema.
Al termine di questa prima fase, il richiedente riceverà una mail
contenente una password (provvisoria) di accesso al sistema che verrà
inviata, di norma, entro cinque giorni lavorativi. Il soggetto in possesso di
password provvisoria potrà accedere al sistema, specificando come nome
utente il proprio indirizzo codice fiscale e la password comunicata tramite
mail. In seguito, dopo il primo accesso, la password potrà essere modificata
dall’utente a proprio piacimento.
In caso di smarrimento della password, sarà possibile, ottenere una
nuova password contattando i tecnici di ARES al 0427/709326 o allo
0432/555159.
accesso
Dopo la registrazione, l’utente che accede al servizio attraverso
l’apposito portale web, avrà a disposizione una propria pagina personale,
contenente tutte le pratiche in elaborazione e depositate e vi troverà anche
tutti i comandi per la fruizione di tutte le funzionalità offerte dal sistema.
I certificati energetici e VEA devono essere inviati
univocamente seguendo una delle seguenti procedure: tramite il portale
web, con la consegna a mano o tramite posta raccomandata al seguente
indirizzo: ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile - Viale della
Vittoria, 9 - 33085 Maniago (PN).
Si prega pertanto di non inviare le certificazioni più volte (ad
esempio con il portale e poi tramite posta!) Si fa presente che dal
06/06/2013 agli attestati e agli altri documenti previsti dal D.Lgs.192/2005
è necessario allegare alla certificazione energetica o VEA una dichiarazione
con la quale il certificatore attesti che i documenti emessi sono resi sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi link
http://www.aresfvg.it/index.php?q=it/node/642).
Al fine di agevolare l'inserimento dell'anagrafica proprietari e
società all'interno del portale, sono a disposizione dei professionisti
certificatori, i moduli per la raccolta dei dati:
http://www.aresfvg.it/index.php?q=it/node/746 .
Introduzione
Dal dicembre 2012 è'
attivo il portale web
per l'invio delle
certificazioni
energetiche e delle
certificazioni VEA (sia
in fase di progetto, che
di variante che finali)
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Il portale per l’invio dei certificati nella regione Friuli-Venzia Giulia
consente ai soggetti certificatori abilitati compilare, produrre e trasmettere
gli Attestati di Prestazione Energetica e VEA (Valutazione Energetico
Ambientale) , prodotti secondo la normativa nazionale e regionale vigente.
E’ opportuno leggere integralmente il presente manuale d’uso al fine di
preparare tutti i documenti necessari.
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Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Le domande più
frequenti
In questa sezione
trovare le domande più
frequenti relative alle
problematiche che
potreste riscontrare
nell’invio del
certificati APE o VEA
tramite il portale web
della regione Friuli
Venezia Giulia
E’ necessario per i certificatori dotarsi di firma digitale per l’invio tramite
il portale web?
SI’, per l’invio dei certificati energetici e VEA i professionisti dovranno
essere dotati di firma digitale, visto che per l'invio dei certificati tramite il
portale sarà necessario firmare digitalmente i documenti. L’estensione del file
firmato digitalmente dovrà essere esclusivamente .p7m. Si ricorda che per
sottoscrivere con firma digitale documenti informatici è necessario essere
dotati di un dispositivo di firma che può essere richiesto ad uno dei soggetti
autorizzati inseriti nell’elenco che può essere consultato all’indirizzo
http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati.
Come devo procedere prima di immettere i dati nel portale?
E' necessario eseguire i calcoli e le verifiche ai sensi del D.Lgs.
192/2005 e s.m.i. con un software accreditato dal CTI (elenco completo al link
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=34)
e se necessario calcolare e compilare le schede VEA; poi riportare nel portale i
dati presenti nell'attestato. Sono richiesti in aggiunta soltanto alcuni dati sulle
fonti rinnovabili (per esempio tipologia pannelli, esposizione, inclinazione,
estensione…).
Come devo procedere per inserire le certificazioni nel portale?
NOTA BENE:
Nel portale troverete
un’help in linea
individuato da questa
immagine
Il certificatore, dopo aver proceduto alla registrazione ed una volta
attivato come utente da ARES (per questa attivazione possono essere
necessari al massimo cinque giorni lavorativi), potrà accedere al portale.
Nella pagina “Gestione pratiche” del certificatore sono elencati :
- tutti i certificati in lavorazione (salvati) . Lo stato è indicato sulla destra
come un floppy disk.
- tutti i certificati depositati presso ARES. Lo stato è indicato sulla destra
come un lucchetto .
e delle note di
spiegazione
Leggi la nota
NOTA BENE: I certificati “salvati” (quindi in lavorazione) possono
essere modificati, mentre quelli “depositati” sono bloccati e non modificabili,
in quanto già consegnati ed archiviati presso il sistema informatico di ARES.
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Codroipo
Udine
33033
33100
via Moro
via Cividale
Per inserire una nuova certificazione cliccare su “nuova pratica” e
successivamente …..
Codroipo
Udine
33033
33100
via Moro
via Cividale
…. Scegliere la tipologia di certificazione (di progetto –PROG-, di variante
–VER- o definitiva –DEF- ); successivamente selezionare “crea da zero” o
“crea da copia” (nel caso vi sia la necessità di copiare i dati da una pratica
già presente nel sistema, ad esempio per creare un certificato DEFinitivo
generato da un certificato già depositato ma di PROGetto).
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
….. passare allo step 1/9 e scegliere la tipologia di pratica (APE o VEA) e
quindi ……..
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IMPORTANTE – ATTENZIONE :
E’ molto importante che si faccia la scelta corretta nella scelta del codice
del certificato, perché il protocollo della pratica dipende da questa scelta. Inoltre,
si sottolinea, che e pratiche PROG e VAR non vengono inserite nel catasto
energetico regionale in quanto non definitive.
Nel catasto energetico regionale verranno registrate solamente le
pratiche definitive (DEF)
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
A - codice certificato PROG (DI PROGETTO ) - Nel caso di ACE con incentivi
legati alla qualità energetica dell'edificio (bonus volumetrici, scomputo oneri,
ecc.) per i quali la richiesta dell'attestato di certificazione energetica è resa
obbligatoria - a livello regionale o locale - prima del deposito della richiesta di
autorizzazione edilizia (vedi allegato A, punto 8, del DM 26.06.2009 “Linee guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici), attivare la procedura da
"A) Certificazione in fase di progetto" e successivamente, durante la fase
costruttiva, utilizzare "B) Certificazione in fase di variante" e "C) Certificazione per
fine lavori/agibilità"
B - codice certificato VAR (DI VARIANTE ) - Nel caso di certificati VEA attivare
la procedura da "A) Certificazione in fase di progetto" e successivamente,
durante la fase costruttiva, utilizzare "B) Certificazione in fase di variante" e "C)
Certificazione per fine lavori/agibilità"
C- codice certificato DEF (DEFINITIVO ) - Nel caso di ACE inseriti per fine
lavori/agibilità o per trasferimenti a titolo oneroso o per incentivi/agevolazioni
attivare la procedura da "C) Certificazione per fine lavori/agibilità".
Che cosa significa “crea da copia”?
Quando si fa una certificazione nuova su un edificio pluriunità
residenziale, è possibile inserire la certificazione della prima unità immobiliare
e poi le certificazioni delle successive unità immobiliari si possono inserire da
zero oppure fare un copia di quella relativa alla prima unità immobiliare e
variare soltanto i dati necessari.
In questo modo non serve inserire nuovamente, per esempio, il
proprietario, l’indirizzo, il progettista …
Attenzione, però, è necessario variare i dati catastali, il numero di
interno, eventualmente di piano etc.
Per i certificati in fase di variante, si apre automaticamente una
finestra dove indicare quale è il certificato in fase di progetto per il quale si
voglia procedere alla realizzazione della variante.
ATTENZIONE !!! : nel caso si proceda alla copia di una pratica si dovrà
procedere alla modifica del nome degli allegati con il nuovo codice generato
per la nuova pratica.
Codroipo
33033
via
Rossi Mario
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Rossi Mario
D.P.R. 16 aprile
2013, n. 75
Cosa significa “pratiche come certificatore secondario”?
articolo 2 comma 3
Il certificato può essere firmato da un solo certificatore o da più
certificatori, in modo che il gruppo costituito abbia tutti i requisiti richiesti
dall’allegato III del D.Lgs.115/2008.
In questo ultimo caso ci sarà un “certificatore principale” che
depositerà la pratica presso ARES e uno o più certificatori secondari che
firmeranno digitalmente insieme con lui la pratica.
A tutti i certificatori, che firmano insieme al certificatore principale,
appare la pratica nell’elenco pratiche come “certificatore secondario”.
Allo step 9 dell’inserimento della certificazione viene chiesto al
certificatore se ha tutti i requisiti previsti dal DPR 75/2013.
Se dichiara di non possederli tutti si apre una stringa che richiede di
inserire i certificatori cosiddetti secondari. Il certificatore/i certificatori devono
tutti essere iscritti al portale e vengono selezionati indicando il loro codice
fiscale. Il certificatore principale firmerà digitalmente il pdf generato dal
sistema e lo farà controfirmare dal certificatore secondario.
Il certificatore principale caricherà nel portale il file firmato
digitalmente da lui e controfirmato dal/dai certificatori secondari.
… Il tecnico abilitato
opera quindi all'interno
delle proprie
competenze. Ove il
tecnico non sia
competente in tutti i
campi sopra citati o nel
caso che alcuni di essi
esulino dal proprio
ambito di competenza,
egli deve operare in
collaborazione con
altro tecnico abilitato
in modo che il gruppo
costituito copra tutti
gli ambiti professionali
su cui è richiesta la
competenza ….
Cosa fare se un certificatore si accorge di un errore nel certificato
dopo averlo depositato?
Un certificato depositato non può essere modificato, per cui se un
certificatore si accorge di aver commesso un errore di compilazione ma ha
già depositato il certificato deve:
• fare una copia del certificato con l’indicazione errata selezionando
“duplica pratica”
• modificare la pratica appena creata (che avrà un nuovo protocollo)
• rigenerare il file pdf
• firmarlo digitalmente
• caricarlo sul portale
• ricaricare gli allegati
• depositare di nuovo la pratica (naturalmente il sistema darà come data la
data del nuovo deposito)
• mandare una mail ad aresfvg@aresfvg richiedendo l’annullamento della
pratica contenente l’errore, indicando il motivo e il numero di protocollo
della stessa.
La pratica “vecchia” non sarà cancellata, ma apparirà nella “pagina gestione
pratiche” come “annullata”. In questo caso non si potranno più scaricare gli
allegati alla pratica.
ATTENZIONE:
una volta depositato il
certificato non è
necessario attendere
l’approvazione da parte
di ARES. Solamente se
il certificato sarà
soggetto a controllo a
fianco della pratica
comparirà l’icona
relativa all’esito della
verifica.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
La stessa operazione è possibile per i certificati per fine lavori/agibilità.
In caso di certificazione di fine lavori per un edificio per il quale è già
esistente il certificato in fase di progetto e/o di variante, selezionare
dall’elenco il certificato effettuato in caso di variante, se presente e procedere
creando la nuova pratica selezionando “crea copia”.
Se non sono state effettuate varianti scelgo il certificato redatto in fase
di progetto.
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Nel caso vi sia la necessità di duplicare una pratica al fine di
utilizzare i dati contenuti in essa (ad esempio se vi è la necessità di
certificare più alloggi appartenenti ad uno stesso fabbricato, con dati
catastali etc. uguali per tutti) cliccare sull’icona “duplica pratica”.
Step 2/9: informazioni generali
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
In questo step verranno inseriti tutti i dati relativi a motivazione
della certificazione, all’indirizzo, alla posizione georeferenziata ed ai dati
catastali dell’edificio oggetto di certificazione.
Particolare
attenzione
deve essere posta nel posizionare
in maniera corretta il marker
(segnalino), che potrà essere
spostato e collocato a cura del
certificare esattamente sopra il
fabbricato da certificare.
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Alla fine di ogni step si potrà scegliere salva, annulla o indietro. Per
passare allo step successivo si dovrà cliccare su “Salva e prosegui” e
successivamente si selezionerà “Prosegui 3/9” per passare allo step
successivo.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Dati catastali: vengono richiesti i dati catastali (catasto terreni o
catasto fabbricati) definiti come, comune censuario (se presente) sezione
(se presente), foglio, mappale, subalterno. Nel box “Id” verrà indicato
l’identificativo nel caso in cui vi sia la necessità di inserire due certificati
riferiti ad un unico mappale o sub. L’identificativo potrà essere, a scelta
del certificatore, proposto con numero o lettera. In questo caso sarà
necessario allegare al certificato anche una planimetria del fabbricato con
indicate le diverse zone termiche, planimetria e visura catastale.
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Step 3/9: proprietari e classificazione edificio
Come inserisco i dati relativi al proprietario?
Nel portale l’identificazione dei soggetti è basata sul codice fiscale:
account utente, ricerca proprietario, inserimento secondo certificatore...
Quindi anche per inserire il proprietario, per prima cosa si dovrà digitare
il codice fiscale [1] ed effettuare la ricerca per vedere se è già presente nel
database [2]; se il proprietario è presente selezionare “salva proprietario” [4]; se
la ricerca da esito negativo, è necessario inserire tutti i dati relativi al proprietario
cliccando su “nuovo” [5].
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Il portale web per l’invio dei certificati energetici
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Viene chiesto come obbligatorio
anche il recapito telefonico e
l’indirizzo e-mail del proprietario, in
quanto è richiesto come “campo”
nel
modello
del
certificato
energetico ed anche perché è
necessario al fine di inviare
eventuali comunicazioni relative
all’attestato,
comprese
quelle
relative
all’esito
dell’eventuale
controllo.
Nel caso l’indirizzo e-mail non fosse
disponibile indicare N.D.
Nel caso il recapito telefonico non
fosse
disponibile
indicare
0000/000000
[7] Successivamente cliccare su “Salva” per confermare la registrazione
del proprietario. Allo stesso arriverà una e-mail di conferma del positivo
esito della registrazione nel data base.
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Nel caso venga selezionato “Società, Ente, Associazione,
Fondazione” si dovrà specificare la ragione sociale e la partita IVA. I dati
anagrafici del legale rappresentate non sono obbligatori. Nel caso sarà
necessario specificare se il soggetto è Ente Pubblico [6].
ATTENZIONE: nel caso si rendesse necessario modificare l’anagrafica
del proprietario, ciò è possibile farlo cliccando su “Modifica dati”. Dopo
questa operazione si aprirà la maschera dell’anagrafica del proprietario
nella quale si potranno apportare le modifiche necessarie.
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Specifica il tipo di intervento : le domande di questo box non sono
obbligatorio e sono richieste solamente a fini statistici.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Classificazione dell’edificio secondo quanto previsto dal
DPR n.412/1933
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Selezionare la categoria dell’edificio oggetto di certificazione
edifici in base alla destinazione d'uso secondo quanto previsto dall’art.3
del nelle seguenti DPR 26 AGOSTO 1993, N. 412 "Regolamento recante
norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio
1991, n. 10" e s.m.i.
Raccomandazioni
Ai sensi del DLgs
192/2005 art. 6 comma
12 punto b.7, le
raccomandazioni
rientrano tra i dati
obbligatori del
certificato
Nelle raccomandazioni
possono essere inseriti
anche interventi con un
tempo di ritorno
superiore ai dieci anni.
La prestazione
energetica raggiungibile
è calcolata
automaticamente dal
portale come la
prestazione migliore
ottenibile con un
intervento con un tempo
di ritorno inferiore a
dieci anni.
Indicare la data di richiesta del permesso a costruire (se
trattasi di certificazione effettuata a seguito di pratica edilizia). Tale
data è necessaria al fine di individuare i requisiti ed i limiti di legge da
rispettare in base alla normativa tecnica ed al testo di legge in vigore
alla data di richiesta del permesso di costruire o della denuncia di
inizio attività per l’intervento considerato.
NOTA BENE: Nel caso di variante in corso d’opera la Circolare
ministeriale del 23/05/06 di chiarimento al DLgs 192/05, sottolinea
che:
- una variante sostanziale in corso d’opera può essere considerata
come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria
di un edificio esistente, e per tanto deve essere presentata una
relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo
relativamente a quanto sostanzialmente modificato (e se diverse
rispetto a quel le in vigore alla data di richiesta di DIA).
Step 4/9 – punto 6: raccomandazioni e
prestazione energetica
Le “raccomandazioni” sono un elemento obbligatorio del certificato?
L’attestato deve contenere le raccomandazioni come previsto dal DM
26.6.2009 linee guida nazionali e dalla Legge 90/2013
Si veda Allegato A punto 1 lettera b : … tengono conto degli elementi
essenziali nel seguito indicati: “a) i dati informativi che debbono essere
contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi
all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i
valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di
valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma
sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in
merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il
miglioramento della predetta prestazione”.
Nell’elenco delle raccomandazioni possono essere inserite
anche interventi con un tempo di ritorno superiore a dieci anni.
Sarebbe opportuno descrivere puntualmente il tipo di intervento: non
scrivere ad esempio “installazione di un cappotto termico”, ma
“installazione di un cappotto termico in… con uno spessore di; è inoltre
richiesto un valore stimato dell’intervento.
Il tempo di ritorno deve essere indicato in modo preciso: vanno
indicati il numero di anni del payback time e se tale calcolo è effettuato
considerando o meno le detrazioni fiscali (scelta vivamente sconsigliata in
quanto non è certo che il proprietario abbia la capacità contributiva per
accedervi). Nelle raccomandazioni è inoltre necessario indicare la
prestazione raggiunta grazie all'intervento e la classe corrispondente, così
come indicato nel modello di attestato.
La “prestazione energetica raggiungibile” dovrà essere inserita
scegliendo tra gli interventi con un tempo di ritorno inferiore a dieci anni
quello con la prestazione energetica migliore (EP globale più basso).
Potrebbe anche non esserci nessun intervento con un tempo inferiore a dieci
anni e quindi non viene compilato il campo "prestazione energetica
raggiungibile". Il portale inserisce in maniera automatica la “prestazione
energetica raggiungibile”.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
L.90/2013 definizione di certificazione energetica dell’edificio:
il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all’art. 4, comma
1,lettera c) per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica e delle
raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica
dell’edificio;
definizione di “attestato di prestazione energetica
dell’edificio”: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute
nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che
attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di
specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento
dell’efficienza energetica;
art.6 ….la definizione di un attestato di prestazione energetica
che comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che
consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali
dati sono obbligatori:…7) le raccomandazioni per il miglioramento
dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più
significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di
interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione
energetica; "
Per inserire una nuova raccomandazione scegliere l’opzione “A” e cliccare su
aggiungi [1]
Per modificare una raccomandazione già inserita cliccare sulla “matita” [2]
Per cancellare una raccomandazione già inserita cliccare sul “cestino” [3]
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Una volta cliccato su “aggiungi” procedere con l’inserimento di
tutti i dati richiesti, ed una volta terminata l’operazione cliccare su
“salva raccomandazione”; nel caso non si voglia salvare
la
raccomandazione cliccare su “annulla”.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Nel caso si ritenga di non indicare alcuna raccomandazioni (si
precisa che tale situazione si può verificare solamente nel casso di
fabbricati classificati in classe energetica A o A+), scegliere l’opzione
“B” ed inserire il motivo per cui si è ritenuto di non inserire alcuna
raccomandazione.
Step 4/9 – punto 7: classificazione energetica
dell’edificio
In questo step dovranno essere riportate le caratteristiche
energetiche dell’edificio: la classe energetica derivante dal calcolo [1], i
servizi energetici inclusi nella certificazione [2] (si fa presente che il servizio
“riscaldamento” ed “acqua calda sanitaria dovranno essere selezionati
obbligatoriamente) ed i valori limite della classi energetiche [3]; il
riferimento legislativo viene compilato in maniera automatica [4].
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Step 5/9 – punto 8: impianti
PUNTO 8.2 RISCALDAMENTO: in questo box dovranno essere
riportate tutte le caratteristiche dell’impianto di riscaldamento e
degli indici di Energia Primaria e dell’involucro. Inoltre, se presente,
dovrà essere indicato il contributo delle fonti rinnovabili (distinte per
tipologia: elettrica e termica). Le tipologie di maggior uso di
generatore di calore e combustibile sono già presenti tramite menù
a tendina.
Viene inoltre richiesto se l’impianto è centralizzato od autonomo.
Nel caso di impianto centralizzato [1] viene richiesta la Pn del
generatore a servizio dell’intero immobile [2] e la Pn di calcolo
riferita all’alloggio oggetto di certificazione [3], calcolabile in base
alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento od in
base alle dispersioni termiche dell’immobile/dell’alloggio (secondo
norma UNI EN 12831 - carico invernale).
ATTENZIONE:
Il contributo da fonti
rinnovabili richiesto al
punto 8.2 e punto 8.3
dovrà essere espresso in
kWh/m2anno. In
questo box NON si
dovrà riportare,
pertanto, la
produzione annuale di
F.E.R.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
In questo step dovranno essere riportate le caratteristiche
dei sistemi di riscaldamento, produzione acqua calda ad usi sanitari
e di raffrescamento (attualmente disabilitata).
Vi è inoltre la possibilità di aggiungere altri impianti di riscaldamento
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Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Nel caso non vi sia la presenza dell’impianto di riscaldamento a servizio
dell’edificio/unità immobiliare i campi relativi all’anno dell’installazione,
della tipologia ed del combustibile rimarranno disabilitati. La potenza del
generatore però rimarrà attivata; infatti in questo campo dovrà essere
indicata la potenza nominale del generatore fittizio calcolata in base alle
effettive dispersioni termiche. Pertanto in caso di fabbricato non dotato di
impianto di climatizzazione invernale si dovranno seguire le indicazioni
contenute nell'allegato 1 punto 1.a) del DM 26/06/2009 e s.m.i.
PUNTO 8.3 ACQUA CALDA SANITARIA: in questo box dovranno
essere riportate tutte le caratteristiche dell’impianto per la
produzione di ACS, l’indice di Energia Primaria per l’ACS e
dell’involucro. Inoltre, se presente, dovrà essere indicato il contributo
delle fonti rinnovabili (distinte per tipologia: elettrica e termica). Le
tipologie di maggior uso di generatore di calore e combustibile sono
già presenti tramite menù a tendina.
Viene richiesto anche se il generatore per la produzione di ACS è
combinato (riscaldamento/acs) o dedicato esclusivamente alla
produzione di acs [1].
Viene inoltre richiesto se l’impianto è centralizzato od autonomo. Nel
caso di impianto centralizzato [2] viene richiesta la Pn del generatore
a servizio dell’intero immobile [3] e la Pn di calcolo riferita all’alloggio
oggetto di certificazione [4], calcolabile in base ai alla superficie utile
dell’immobile/dell’alloggio.
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PUNTO 8.4 RAFFRESCAMENTO:
per il calcolo dell’Indice di
Prestazione Energetico estiva dell’involucro si potranno selezionare, a
seconda del caso, tre metodi di calcolo secondo quanto previsto
dall’allegato A punto 6 del DM 26.06.2009:
metodo B – punto 6.2 :
Applicabile solamente se per il calcolo è estato eseguito
utilizzando le metodologie di cui al paragrafo 5.2, punto 3. In
questo caso si procede alla determinazione di indicatori quali: lo
sfasamento (S), espresso in ore, ed il fattore di attenuazione (fa),
coefficiente adimensionale. Il riferimento nazionale per il calcolo dei
predetti indicatori è la norma tecnica UNI EN ISO 13786, dove i
predetti parametri rispondono rispettivamente alle seguenti
definizioni:
a) fattore di attenuazione o fattore di decremento è il rapporto tra il
modulo della trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza
termica in condizioni stazionarie.
b) sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico
entrante nell’ambiente interno ed il massimo della temperatura
dell’ambiente esterno.
Nei casi in cui le coppie di parametri caratterizzanti l’edificio non
rientrano coerentemente negli intervalli fissati in tabella sotto
riportata, per la classificazione prevale il valore dello sfasamento.
Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definisce la seguente
classificazione valida per tutte le destinazioni d’uso:
ATTENZIONE:
Il valore di
EPe,invol per gli
edifici non
residenziali deve
essere espresso
in kWh/m2anno in
coerenza con
quanto previsto
dal DM
26.06.2009,
allegato A, punto
6.1 Metodo basato
sulla
determinazione
dell'indice di
prestazione
termica
dell'edificio per
il raffrescamento
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metodo A - punto 6.1:
riferimento nazionale per il calcolo del fabbisogno di energia termica
per il raffrescamento, direttamente o attraverso il metodo DOCET del
CNR/ENEA, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di cui
al paragrafo 5.1, ed in particolare la norma tecnica e sue
successive modificazioni e integrazioni UNI/TS 11300/1
Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del
fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione
estiva ed invernale; sulla base dei valori assunti dal parametro
EPe,invol, calcolati con la predetta metodologia, si definisce la
seguente classificazione, valida per tutte le destinazioni d’uso:
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metodo C: La determinazione della prestazione energetica estiva
dell’involucro edilizio è facoltativa nella certificazione di singole
unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o
uguale a 200 m2 per le quali il calcolo dell’indice di prestazione
energetica per la climatizzazione invernale avvenga con il
metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3.
In assenza della predetta valutazione, all’edificio viene attribuita una
qualità prestazionale energetica estiva dell’involucro edilizio
corrispondente al livello “V” delle tabelle di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2
del DM 26.6.6.2009 allagato A.
16
metodo A: scegliendo questa metodologia si dovrà procedere
all’inserimento solamente del valore dell’Epe,invol. Il sistema
procederà all’inserimento automatica della classificazione estiva
dell’edificio.
metodo B: scegliendo questa metodologia si dovrà procedere
all’inserimento solamente del valore della classificazione estiva
dell’edificio derivante dal calcolo di cui al’all. A punto 6.2.
metodo C: scegliendo questa metodologia non sarà necessario
inserire alcun valore, in quanto il sistema inserirà di default il valore
V nella classificazione estiva dell’edificio secondo quanto previsto
dall’all. A punto 6.
NOTA BENE:
Tutti i campi relativi all’impianto di raffrescamento ed al calcolo
dell’Epe (Energia primaria per il raffrescamento) risultano disabilitati
in quanto le metodologie per il calcolo degli stessi risultano
attualmente non applicabili secondo la vigente normativa.
NOTA BENE:
Nel caso di edifici NON RESIDENZIALI, viene richiesto di indicare il
2
valore di Epe,invol sia con l’unità di misure kWh/m anno sia con
3
l’unità di misura kWh/m anno. Questo perché secondo il DM
26.6.2009 all.A punto 6.1 la classificazione estiva degli edifici deve
essere eseguita tenendo conto della prestazione energetica espressa
2
3
in m e non in m .
La trasformazione da un’unità di misura all’altra potrà esse eseguita
in maniera molto semplice applicando la seguente formula
Il valore di EPgl verrà riportato in automatico in base ai volari di EPi e
di EPacs inseriti nelle schede precedenti.
Il box “note” è un campo libro nel quale si potranno indicare tutte le
caratteristiche salienti dell’edificio, eventuali ristrutturazioni o
riqualificazioni realizzate e tutto quanto il certificatore ritenga utile
per una più completa e puntuale descrizione dell’edificio.
In questo box inoltre verranno riportate in automatico alcune in note
relative, ad esempio, alla presenza o meno dell’impianto di
riscaldamento, al metodo di calcolo dell’Epe,invol etc.
Il box “caratteristiche significative dell’edificio” dovrà essere
compilato solamente si si sta eseguendo una certificazione VEA.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Epe,invol [kWh/m2anno]= Epe,invol [kWh/m2anno]*Vlordo
Sutile
17
Step 6/9
Punto 11 : fonti energetiche rinnovabili
In questo step sarà necessario inserire tutte le caratteristiche di
eventuali fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.) presenti nell’edificio.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
ATTENZIONE:
18
I campi inseriti nella
sezione F.E.R. serviranno
per la raccolta dei dati
inerente gli impianti di
produzione energetica
alimentati con fonti
rinnovabili insistenti sul
territorio regionale
secondo quanto previsto
dal DECRETO 15 marzo
2012 (c.d. Burden
Sharing) obiettivi in
termini di sviluppo delle
rinnovabili
e stabilizzazione dei
consumi energetici.
Dopo aver selezionato la F.E.R., compilare le scheda relativa con tutti i
dati tecnici richiesti e cliccare su “salva”.
Potranno essere inserite più tipologie di F.E.R.
NOTA BENE - DEFINIZIONI DI F.E.R. :
Definizione tratta dal D.Lgs. 03.03.2011 n.28:
“energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti
rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica,
geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
Definizione tratta dal D.Lgs. 03.03.2011 n.28:
b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell’aria ambiente
sotto forma di calore;
c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di
calore nella crosta terrestre;
d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque
superfi ciali sotto forma di calore;
e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e
residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura
(comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e
dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli
sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato,
nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.
f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici
forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai
servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura e
alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del
settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse
le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la
trasmissione;
g)
«teleriscaldamento»
o
«teleraffrescamento»:
la
distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o
liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una
pluralità di edifi ci o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il
raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la
fornitura di acqua calda sanitaria;
h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi
dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il
raffreddamento, prodotti dalla biomassa;
i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti
ricavati dalla biomassa.
NOTA BENE:
Si precisa che il valore
di h rendimento
definito da Eurostat è
pari a 0,4
corrispondente ad un’
SPFmin = 2,875
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
NOTA BENE:
19
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Una volta salvata la F.E.R., sul portale comparirà la scheda con tutte le
caratteristiche della stessa. Per eliminare la F.E.R. basterà cliccare
sull’icone del “cestino”.
Step 6/9
punto 10: caratteristiche dell’edificio
Si dovrà inserire tutti i dati caratteristiche dell’edificio; per quanto
riguarda la tipologia edilizia [1] e la tipologia costruttiva dell’edificio
[2] il sistema propone con menù a tendina, delle scelte
preimpostate.
Nel box “anno di costruzione” [3] dovrà essere indicato l’anno in cui
è stata data la fine lavori dell’immobile. Sarebbe opportuno, nel
caso di certificazione energetica conseguente a domanda di
permesso a costruire, indicare nelle note il periodo completo di
costruzione dell’edificio (dalla data di presentazione del permesso a
costruire fino alla comunicazione di fine lavori) al fine di individuare
i limiti di legge da applicare per le verifiche ai sensi del D.Lgs.
192/2005.
Nel box “numero di unità nel fabbricato” [4] si dovrà indicare, nel
caso di edificio singolo, 1, nel caso di condominio, 1 di n, dove n
sarà il numero di unità immobiliari che costituiscono l’intero
edificio.
1
2
4
3
20
La zona climatica, il rapporto S/V, i grado giorno e la destinazione
d’uso dell’edificio verranno compilati in maniera automatica dal
sistema.
Step 7/9
Punto 12,13 : progettazione e costruzione
Step 8/9
Punto 14 : soggetto certificatore
In questa scheda il certificatore dovrà indicare la sua competenza o
meno alla certificazione energetica secondo quanto previsto dal DPR
75/20013.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
In questo step dovranno essere indicati tutti i riferimenti dei
progettisti (architettonico, degli impianti), direttore dei lavori e
dell’impresa costruttrice.
C’è la possibilità di inserire più nominativi.
Tali dati sono obbligatori nel caso di edificio nuovo, ristrutturazione,
riqualificazione e ampliamento, vale a dire in tutti i casi vi sia un
processo di progettazione (anche se trattasi di attività di edilizia
libera). In caso di APE emesso per compravendita o locazione questi
dati sono facoltativi.
GIUSEPPE MERCALLI
21
•
Se il certificatore possiede le competenze per poter
redigere la certificazione energetica secondo quanto
previsto dal DPR 75/2013 dovrà selezionare il “punto A”.
Successivamente, dopo tale selezione, dovrà selezionare
successivi i punti che descrivono la sua condizione
professionale. Le scelte possono essere multiple (di essere
libero professionista, di essere iscritto a al collegio/ordine di
competenza, di essere abilitato alla certificazione ai sensi
del DPR 75/2013 o di avere frequentato il corso, con esame
finale, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR 75/2013.
•
Se, invece, il certificatore possiede solo parzialmente le
competenze per poter redigere la certificazione energetica
secondo quanto previsto dal DPR 75/2013 (abilitazione
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
all'esercizio della professione relativa alla progettazione di
edifici e impianti asserviti agli edifici stessi n.d.r.) dovrà
selezionare il “punto B”. In questo caso sarà necessario
indicare un secondo professionista col quale il certificatore
dovrà collaborare e cofirmare la certificazione in modo che
il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui
è richiesta la competenza. Si precisa che anche il secondo
certificatore dovrà essere registrato sul portale di ARES.
Il certificatore che selezionerà il punto B, dovrà in ogni caso
selezionare i primi due punti del punto A
GIUSEPPE MERCALLI
Nel passo successivo il certificatore dovrà selezionare la dichiarazione
di indipendenza così come previsto dal DPR 75/2013, riferita alla
motivazione per cui il professionista è chiamato a redigere il certificato
energetico.
GIUSEPPE MERCALLI
22
DICHIARAZIONE
DI
INDIPENDENZA:
Selezionare,
obbligatoriamente, il button [1]; tale selezione permetterà al sistema di
produrre in maniera automatica la dichiarazione con cui il certificatore
attesta che il certificato energetico è stato reso sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
GIUSEPPE MERCALLI
Nel box “informazioni aggiuntive” il professionista potrà indicare a
discrezione eventuali notizie informative, ad esempio partecipazione a
corsi abilitativi, di specializzazione etc.
Step 8/9
Punto 15 : sopralluoghi
Inserire i sopralluoghi cliccando su “nuovo”.
Indicare la data in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi. E’ necessario
fare una breve descrizione dello stesso.
Dovrà essere inserito almeno un sopralluogo; obbligatoriamente
almeno due per i certificati VEA definitivi..
Cliccare su “salva sopralluogo” per confermare il sopralluogo; è
possibile modificare data e descrizione del sopralluogo cliccando sulla
“matita”; per cancellarlo cliccare sul icona del “cestino”
DLgs. 192/2005
Art.15 comma 1
L’attestato di prestazione
energetica di cui
all’articolo 6, il rapporto di
controllo tecnico di cui
all’articolo 7, la relazione
tecnica, l’asseverazione di
conformità e l’attestato di
qualificazione energetica
di cui all’articolo 8, sono
resi in forma di
dichiarazione sostitutiva
di atto notorio ai sensi
dell’articolo 47, del testo
unico delle disposizioni
legislative e regolamentari
in materia di
documentazione
amministrativa, di cui al
decreto del Presidente
della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
1
23
Step 8/9
Punto 16 : dati d’ingresso e metodo di calcolo
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Selezionare il metodologia per la determinazione della prestazione
energetica degli edifici utilizzata per redigere l’APE secondo quanto
previsto dal DM 26.06.2009 allegato A punto 4
1. “Metodo calcolato di progetto”, che prevede la valutazione
della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del
progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi
impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. Questo metodo
è di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli
completamente ristrutturati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo, per la predisposizione dell’attestato di
qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza
del progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi
energetici, previsti ai sensi del decreto legislativo, fermo restando
le relative flessibilità (vedi i decreti di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), e l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo);
2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, che
prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai
dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente
sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio
possono essere:
• mediante procedure di rilievo, anche strumentali,
sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate
secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli
organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o,
in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnicoscientifica;
• per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi
Dino Bianchi
Successivamente indicare la provenienza dei dati di ingresso (ad
esempio: rilievo sull’edificio, dati forniti dalla proprietà, elaborati
progettuali disponibili a seguito di pratiche edilizie, Legge n10/1991
etc.) e la responsabilità sulla provenienza dei ingresso (certificatore
energetico, progettista architettonico, progettista termotecnica,
proprietà etc.)
24
Indicare il metodo di calcolo secondo quanto previsto dall’Allegato A
punto 5 del DM 26.06.2009 (si evidenzia che il 2 ottobre 2014 sono
entrate in vigore le nuove norme UNI-TS 11300:2014; pertanto da tale
data gli attestati dovranno essere eseguiti con la nuova versione delle
norme UNI e con software aggiornati a tali norme).
5.1 Metodo calcolato di progetto
Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per
la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua
calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo calcolato di progetto
o di calcolo standardizzato” di cui al punto 1 del paragrafo 4, si fa
riferimento alle metodologie di calcolo definite ai sensi dell’articolo
4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, e precisamente
alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive
modificazione e integrazioni. Di seguito si riportano le norme a
oggi disponibili:
a) UNI/TS 11300:2014 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici –
Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica
dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
b) UNI/TS 11300:2014 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici –
Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei
rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di
acqua calda sanitaria;
Attualmente con le modifiche apportate con l’entrata in vigore del
Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 oltre alla soprariportate norme
è necessario fare riferimento anche alla norma
- UNI/TS 11300:2012 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici –
Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di
generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua
calda sanitaria.
Se al punto precedente come metodologia di calcolo è stato
selezionato “metodo da rielevo” si potrà scegliere i metodi di
calcolo di cui al punto 5.2 dell’Allegato A del DM 26.06.2009
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Se al punto precedente come metodologia di calcolo è stato
selezionato “metodo da progetto” si dovrà scegliere il metodi di
calcolo di cui al punto 5.1 dell’Allegato A del DM 26.06.2009
5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio
Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per
la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua
calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo di calcolo da rilievo
sull’edificio” di cui al punto 2 del paragrafo 4, sono previsti i
seguenti tre livelli di approfondimento.
[1] In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo degli
indici di prestazione energetica dell’edificio per la
climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua
calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento alle norme tecniche di
cui al paragrafo 5.1 e alle relative semplificazioni previste per gli
edifici esistenti. Infatti le predette norme prevedono, per gli
edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi
dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in
relazione, ad esempio, alle tipologie e all’anno di costruzione.
Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie
degli edifici esistenti indipendentemente dalla loro
dimensione.
25
[2] In merito alla metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4,
per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per
la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua
calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento al metodo di calcolo DOCET,
predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui
al paragrafo 5.1, il cui software applicativo è disponibile sui siti
internet del CNR e dell’ENEA. Questa procedura è applicabile agli
edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000 m2.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
[3] In merito alla metodologia di cui al punto 2iii del paragrafo 4,
per il calcolo dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la
climatizzazione invernale (EPi) si utilizza come riferimento il metodo
semplificato di cui all’allegato 2, mentre per il calcolo dell’indice
energetico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) alle
norme UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agli edifici
esistenti; Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali
esistenti con superficie utile fino a 1000 m2.
26
Nell’allegato 3 del DM 26.06.2009 viene riportata la tabella
riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle
prestazione energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi
energetici da valutare
1
2
3
!!! ATTENZIONE !!! : dal 02/10/2014
non è più possibile utilizzare il
DOCET in quanto non conforme alla
nuove norme UNI/TS 11300:2014
(vedi : http://www.docet.itc.cnr.it/)
Secondo quanto previsto dall’Allegato A punto 5 del DM 26.06.2009,
selezionare il software di calcolo utilizzato per redigere l’attestato di
prestazione energetica.
Si precisa che i software commerciali devono garantire che i valori
degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro
utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5%
rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione
dei pertinenti riferimenti nazionali.
La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione
resa da:
- CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i
metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1;
Selezionando il button corrispondente al metodo di calcolo
utilizzato, il sistema propone la lista dei programmi commerciali
accreditati dal CTI.
L’elenco completo dei software di calcolo accreditati è disponibile al
link:
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&s
ubid=62
Inserire gli anni la validità del certificato. Si sottolinea che ai sensi
del D.Lgs. 192/2005 art.6 comma 5 il certificato energetico ha una
validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio
ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o
riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o
dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è
subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di
controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici
dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le
eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al
decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel
caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di
prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non
rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza
energetica.
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Step 8/9
Punto 16 : software di calcolo
27
Step 9/9 : allegati
In questo step si dovrà procedere all’inserimento degli allegati
all’attestato di prestazione energetica.
1
2
GIUSEPPE MERCALLI
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
3
4
[1] libretto di impianto così come previsto dal DM 26.06.2009, art.6
comma 3
3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui
all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale
o in copia, all'attestato di certificazione energetica.
e dal D.Lgs. 192/2005 art. 6 comma 5
… omissis … A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti
di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in
originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.
NOTA BENE : PER TUTTI GLI IMPAINTI TERMICI, COSI’ COME DA
DEFINIZIONE DEL D.LGS. 192/2005 E S.M.I, E’ OBBLIGATORIA LA
REDAZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO SENSI DEL D.P.R. 74/2014
in ottemperanza a quanto previsto dall’art.7 comma 5
Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione
di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un
"Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di
trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità
immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati
all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali
allegati.
Nel caso NON venga allegato il libretto di impianto, il certificatore
dovrà dare motivazione giustificativa di tale omissione, scegliendo un
motivo tra quelli proposti dal menù a tendina.
28
[2] relazione illustrativa della certificazione energetica (NON
OBBLIGATORIA);
[3] relazione sui sopralluoghi effettuati dal certificatore con sintetica
descrizione delle operazione svolte durante la visita in cantiere (NON
OBBLIGATORIA);
[4] documentazione fotografica dell’immobile oggetto di
certificazione; tale fotografia verrà carica ed inserita in maniera
automatica nel file pdf dell’attestato di prestazione energetica
generato dal portale.
NOTA BENE: tutti gli allegati devono avere una dimensione
massima di 2M; la fotografia dell’immobile potrà avere una
risoluzione bassa in maniera di non “appesantiere” la
dimensione finale del file dell’attestato generato dal portale.
1
3
2
Successivamente per procedere al caricamento degli allegati “cliccare”
sul button “carica” o “salva e termina”
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Per caricare i file, selezionare il button del documento da caricare [1], e
poi tramite il tasto “sfoglia” [2] e ricercare nel proprio pc la directoty
ove è stato salvato il file [3]
Una volta caricati correttamente gli allegati, questi compariranno nel
box “documenti allegati” e fotografia allegata”
NOTA BENE: IL NOME DEGLI ALLEGATI DOVRA’ RIPORTARE IL
CODICE
DELL’ATTESATO
CON
L’AGGIUNTA
DEL
NOME
IDENTIFICATIVO DEL SINGOLO ALLEGATO (ES. 005-2012-UD-APELIBRETTO.pdf, . –RELAZIONE.pdf, . -SOPRALLUOGO.pdf, . –FOTO.jpg ,
vedi immagine)
29
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Per generare il file pdf dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE)
cliccare su “Genera Pdf”. Il nome del file prodotto riporterà già il codice
del certificato.
Una volta generato il file dell’APE questo dovrà essere salvato sul pc
del certificatore e firmato in con firma digitale. A questo punto sarà
necessario ricaricare il file sul portale selezionando il button
“certificatore principale” [1] e successivamente su “sfoglia” [2]
1
2
Un volta caricati tutti gli allegati, la procedura si completerà
depositando il certificato mediante il button “deposita”
30
Contestualmente al deposito, verrà inviata al certificatore una e-mail
che confermerà l’avvenuto corretto deposito dell’Attestato di
Prestazione Energetica. Tale ricevuta dovrà essere consegnata al
committente quale attestazione di avvenuto deposito così come
previsto dal D.M. 26.06.2009 allegato A punto 8.
IMPORTANTE:
Nel portale è obbligatorio depositare soltanto il pdf
generato dallo sistema stesso: è assolutamente VIETATO
caricare il file pdf generato dal programmi di calcolo
commerciali!
Inoltre il file pdf generato dal sistema e poi firmato
digitalmente non dovrà essere manomesso e non si dovranno
effettuare scansioni dello stesso.
Eventuali manomissioni, scansioni e cancellazioni di
dati contenuti nell'attestato generato dal portale porteranno
allo ANNULLAMENTO del certificato energetico.
Attualmente è possibile per i cittadini, pubbliche
amministrazioni e notai, tramite il Catasto Energetico Regionale
deli
Attestati
di
Prestazione
Energetica
e
VEA
(http://catasto.aresfvg.it/index) procedere alla ricerca dei certificati
che sono stati depositati presso ARES tramite sistema informatico
e la ricerca potrà essere effettuata tramite l’inserimento del codice
del certificato e/o dei dati catastali.
Pagina gestione pratiche
I campi del portale contraddistinti dal carattere * sono obbligatori.
Trieste
Codroipo
34131
33033
p.zza Italia
via Timavo
Codroipo
33033
p.zza
Garibaldi
Arba
33090
via Cavour
Sedegliano 33039
via Trento
Codroipo
via Roma
Gemona
Trieste
Sedegliano
Udine
33033
3035
34131
33039
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
NON consegnare a brevimano (o tramite posta
raccomandata A.R.) certificati che sono stati generati tramite
il portale, ma che non sono stati correttamente depositati,
perché il certificatore non è in possesso della firma digitale.
via
G. Marconi
via Gramsci
via
A. Moro
33100 p.zza Osoppo
31
Il sistema sviluppato funziona con tutti browser di navigazione
esistenti sul mercato (Explorer, Google Crome, Opera etc.) ma è
ottimizzato per l’utilizzo con Mozilla Firefox.
Prodotto da ARES
Il portale web per l’invio dei certificati energetici
Piazza Italia 20/b
33085 Maniago (Pn)
Tutti i diritti sono riservati.
Nessuna parte della presente pubblicazione può essere in alcun modo
riprodotta senza il permesso di ARES.
In nessun caso questo documento potrà essere utilizzato per fini di
lucro o per trarne una qualche utilità.
Prima edizione: gennaio 2015
Progetto e coordinamento:
arch. Angela Sanchini
Elaborazione grafica, lay-out e testi:
arch. Angela Sanchini
per. ind. Pagnacco Oliviero
32
Copyright ARES - Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile - All rights reserved
Data: 22/01/2015
Rev. 001/2015
Operatore: OP
Approvato: AS
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2015 01 30 MANUALE PORTALE WEB (001-2015)