Ilportalewebperl’invio deicertificatienergetici MANUALE D’USO Modalità per l’invio telematico delle certificazioni energetiche (ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., D.P.R. 75/2013) e certificazioni redatte secondo quanto previsto dal protocollo regionale VEA (L.R. 23/2005 e D.G.R. n.2055/2011) Revisione /gennaio./ Il portale web per l’invio dei certi icati energetici MANUALE D’USO INTRODUZIONE I certificatori per registrarsi al portale di ARES, per l’invio dei certificati energetici e VEA, devono utilizzare la procedura che troveranno al link: http://veace.aresfvg.it , selezionando la casella “registrazione nuovo certificatore” ed inserendo in una pagina appositamente predisposta, i propri dati anagrafici, nonché i dati del proprio titolo di studio, l’ordine professionale (ingegneri, architetti, ...) o il collegio (geometri, periti, ecc..) di appartenenza e/o il corso di formazione abilitante alla certificazione energetica (D.P.R. 16 Aprile 2013 n.75). Tra le informazioni di contatto il richiedente dovrà obbligatoriamente specificare un indirizzo di posta elettronica e PEC valido che saranno utilizzati per tutte le comunicazioni necessarie. Una volta registrati, dopo una verifica dei dati da parte di ARES, i certificatori riceveranno un password provvisoria per l’accesso al sistema. Al termine di questa prima fase, il richiedente riceverà una mail contenente una password (provvisoria) di accesso al sistema che verrà inviata, di norma, entro cinque giorni lavorativi. Il soggetto in possesso di password provvisoria potrà accedere al sistema, specificando come nome utente il proprio indirizzo codice fiscale e la password comunicata tramite mail. In seguito, dopo il primo accesso, la password potrà essere modificata dall’utente a proprio piacimento. In caso di smarrimento della password, sarà possibile, ottenere una nuova password contattando i tecnici di ARES al 0427/709326 o allo 0432/555159. accesso Dopo la registrazione, l’utente che accede al servizio attraverso l’apposito portale web, avrà a disposizione una propria pagina personale, contenente tutte le pratiche in elaborazione e depositate e vi troverà anche tutti i comandi per la fruizione di tutte le funzionalità offerte dal sistema. I certificati energetici e VEA devono essere inviati univocamente seguendo una delle seguenti procedure: tramite il portale web, con la consegna a mano o tramite posta raccomandata al seguente indirizzo: ARES Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile - Viale della Vittoria, 9 - 33085 Maniago (PN). Si prega pertanto di non inviare le certificazioni più volte (ad esempio con il portale e poi tramite posta!) Si fa presente che dal 06/06/2013 agli attestati e agli altri documenti previsti dal D.Lgs.192/2005 è necessario allegare alla certificazione energetica o VEA una dichiarazione con la quale il certificatore attesti che i documenti emessi sono resi sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi link http://www.aresfvg.it/index.php?q=it/node/642). Al fine di agevolare l'inserimento dell'anagrafica proprietari e società all'interno del portale, sono a disposizione dei professionisti certificatori, i moduli per la raccolta dei dati: http://www.aresfvg.it/index.php?q=it/node/746 . Introduzione Dal dicembre 2012 è' attivo il portale web per l'invio delle certificazioni energetiche e delle certificazioni VEA (sia in fase di progetto, che di variante che finali) Il portale web per l’invio dei certificati energetici Il portale per l’invio dei certificati nella regione Friuli-Venzia Giulia consente ai soggetti certificatori abilitati compilare, produrre e trasmettere gli Attestati di Prestazione Energetica e VEA (Valutazione Energetico Ambientale) , prodotti secondo la normativa nazionale e regionale vigente. E’ opportuno leggere integralmente il presente manuale d’uso al fine di preparare tutti i documenti necessari. 1 Il portale web per l’invio dei certificati energetici Le domande più frequenti In questa sezione trovare le domande più frequenti relative alle problematiche che potreste riscontrare nell’invio del certificati APE o VEA tramite il portale web della regione Friuli Venezia Giulia E’ necessario per i certificatori dotarsi di firma digitale per l’invio tramite il portale web? SI’, per l’invio dei certificati energetici e VEA i professionisti dovranno essere dotati di firma digitale, visto che per l'invio dei certificati tramite il portale sarà necessario firmare digitalmente i documenti. L’estensione del file firmato digitalmente dovrà essere esclusivamente .p7m. Si ricorda che per sottoscrivere con firma digitale documenti informatici è necessario essere dotati di un dispositivo di firma che può essere richiesto ad uno dei soggetti autorizzati inseriti nell’elenco che può essere consultato all’indirizzo http://www.digitpa.gov.it/firma-digitale/certificatori-accreditati. Come devo procedere prima di immettere i dati nel portale? E' necessario eseguire i calcoli e le verifiche ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. con un software accreditato dal CTI (elenco completo al link http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&subid=34) e se necessario calcolare e compilare le schede VEA; poi riportare nel portale i dati presenti nell'attestato. Sono richiesti in aggiunta soltanto alcuni dati sulle fonti rinnovabili (per esempio tipologia pannelli, esposizione, inclinazione, estensione…). Come devo procedere per inserire le certificazioni nel portale? NOTA BENE: Nel portale troverete un’help in linea individuato da questa immagine Il certificatore, dopo aver proceduto alla registrazione ed una volta attivato come utente da ARES (per questa attivazione possono essere necessari al massimo cinque giorni lavorativi), potrà accedere al portale. Nella pagina “Gestione pratiche” del certificatore sono elencati : - tutti i certificati in lavorazione (salvati) . Lo stato è indicato sulla destra come un floppy disk. - tutti i certificati depositati presso ARES. Lo stato è indicato sulla destra come un lucchetto . e delle note di spiegazione Leggi la nota NOTA BENE: I certificati “salvati” (quindi in lavorazione) possono essere modificati, mentre quelli “depositati” sono bloccati e non modificabili, in quanto già consegnati ed archiviati presso il sistema informatico di ARES. 2 Codroipo Udine 33033 33100 via Moro via Cividale Per inserire una nuova certificazione cliccare su “nuova pratica” e successivamente ….. Codroipo Udine 33033 33100 via Moro via Cividale …. Scegliere la tipologia di certificazione (di progetto –PROG-, di variante –VER- o definitiva –DEF- ); successivamente selezionare “crea da zero” o “crea da copia” (nel caso vi sia la necessità di copiare i dati da una pratica già presente nel sistema, ad esempio per creare un certificato DEFinitivo generato da un certificato già depositato ma di PROGetto). Il portale web per l’invio dei certificati energetici ….. passare allo step 1/9 e scegliere la tipologia di pratica (APE o VEA) e quindi …….. 3 IMPORTANTE – ATTENZIONE : E’ molto importante che si faccia la scelta corretta nella scelta del codice del certificato, perché il protocollo della pratica dipende da questa scelta. Inoltre, si sottolinea, che e pratiche PROG e VAR non vengono inserite nel catasto energetico regionale in quanto non definitive. Nel catasto energetico regionale verranno registrate solamente le pratiche definitive (DEF) Il portale web per l’invio dei certificati energetici A - codice certificato PROG (DI PROGETTO ) - Nel caso di ACE con incentivi legati alla qualità energetica dell'edificio (bonus volumetrici, scomputo oneri, ecc.) per i quali la richiesta dell'attestato di certificazione energetica è resa obbligatoria - a livello regionale o locale - prima del deposito della richiesta di autorizzazione edilizia (vedi allegato A, punto 8, del DM 26.06.2009 “Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), attivare la procedura da "A) Certificazione in fase di progetto" e successivamente, durante la fase costruttiva, utilizzare "B) Certificazione in fase di variante" e "C) Certificazione per fine lavori/agibilità" B - codice certificato VAR (DI VARIANTE ) - Nel caso di certificati VEA attivare la procedura da "A) Certificazione in fase di progetto" e successivamente, durante la fase costruttiva, utilizzare "B) Certificazione in fase di variante" e "C) Certificazione per fine lavori/agibilità" C- codice certificato DEF (DEFINITIVO ) - Nel caso di ACE inseriti per fine lavori/agibilità o per trasferimenti a titolo oneroso o per incentivi/agevolazioni attivare la procedura da "C) Certificazione per fine lavori/agibilità". Che cosa significa “crea da copia”? Quando si fa una certificazione nuova su un edificio pluriunità residenziale, è possibile inserire la certificazione della prima unità immobiliare e poi le certificazioni delle successive unità immobiliari si possono inserire da zero oppure fare un copia di quella relativa alla prima unità immobiliare e variare soltanto i dati necessari. In questo modo non serve inserire nuovamente, per esempio, il proprietario, l’indirizzo, il progettista … Attenzione, però, è necessario variare i dati catastali, il numero di interno, eventualmente di piano etc. Per i certificati in fase di variante, si apre automaticamente una finestra dove indicare quale è il certificato in fase di progetto per il quale si voglia procedere alla realizzazione della variante. ATTENZIONE !!! : nel caso si proceda alla copia di una pratica si dovrà procedere alla modifica del nome degli allegati con il nuovo codice generato per la nuova pratica. Codroipo 33033 via Rossi Mario 4 Rossi Mario D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75 Cosa significa “pratiche come certificatore secondario”? articolo 2 comma 3 Il certificato può essere firmato da un solo certificatore o da più certificatori, in modo che il gruppo costituito abbia tutti i requisiti richiesti dall’allegato III del D.Lgs.115/2008. In questo ultimo caso ci sarà un “certificatore principale” che depositerà la pratica presso ARES e uno o più certificatori secondari che firmeranno digitalmente insieme con lui la pratica. A tutti i certificatori, che firmano insieme al certificatore principale, appare la pratica nell’elenco pratiche come “certificatore secondario”. Allo step 9 dell’inserimento della certificazione viene chiesto al certificatore se ha tutti i requisiti previsti dal DPR 75/2013. Se dichiara di non possederli tutti si apre una stringa che richiede di inserire i certificatori cosiddetti secondari. Il certificatore/i certificatori devono tutti essere iscritti al portale e vengono selezionati indicando il loro codice fiscale. Il certificatore principale firmerà digitalmente il pdf generato dal sistema e lo farà controfirmare dal certificatore secondario. Il certificatore principale caricherà nel portale il file firmato digitalmente da lui e controfirmato dal/dai certificatori secondari. … Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente in tutti i campi sopra citati o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza …. Cosa fare se un certificatore si accorge di un errore nel certificato dopo averlo depositato? Un certificato depositato non può essere modificato, per cui se un certificatore si accorge di aver commesso un errore di compilazione ma ha già depositato il certificato deve: • fare una copia del certificato con l’indicazione errata selezionando “duplica pratica” • modificare la pratica appena creata (che avrà un nuovo protocollo) • rigenerare il file pdf • firmarlo digitalmente • caricarlo sul portale • ricaricare gli allegati • depositare di nuovo la pratica (naturalmente il sistema darà come data la data del nuovo deposito) • mandare una mail ad aresfvg@aresfvg richiedendo l’annullamento della pratica contenente l’errore, indicando il motivo e il numero di protocollo della stessa. La pratica “vecchia” non sarà cancellata, ma apparirà nella “pagina gestione pratiche” come “annullata”. In questo caso non si potranno più scaricare gli allegati alla pratica. ATTENZIONE: una volta depositato il certificato non è necessario attendere l’approvazione da parte di ARES. Solamente se il certificato sarà soggetto a controllo a fianco della pratica comparirà l’icona relativa all’esito della verifica. Il portale web per l’invio dei certificati energetici La stessa operazione è possibile per i certificati per fine lavori/agibilità. In caso di certificazione di fine lavori per un edificio per il quale è già esistente il certificato in fase di progetto e/o di variante, selezionare dall’elenco il certificato effettuato in caso di variante, se presente e procedere creando la nuova pratica selezionando “crea copia”. Se non sono state effettuate varianti scelgo il certificato redatto in fase di progetto. 5 Nel caso vi sia la necessità di duplicare una pratica al fine di utilizzare i dati contenuti in essa (ad esempio se vi è la necessità di certificare più alloggi appartenenti ad uno stesso fabbricato, con dati catastali etc. uguali per tutti) cliccare sull’icona “duplica pratica”. Step 2/9: informazioni generali Il portale web per l’invio dei certificati energetici In questo step verranno inseriti tutti i dati relativi a motivazione della certificazione, all’indirizzo, alla posizione georeferenziata ed ai dati catastali dell’edificio oggetto di certificazione. Particolare attenzione deve essere posta nel posizionare in maniera corretta il marker (segnalino), che potrà essere spostato e collocato a cura del certificare esattamente sopra il fabbricato da certificare. 6 Alla fine di ogni step si potrà scegliere salva, annulla o indietro. Per passare allo step successivo si dovrà cliccare su “Salva e prosegui” e successivamente si selezionerà “Prosegui 3/9” per passare allo step successivo. Il portale web per l’invio dei certificati energetici Dati catastali: vengono richiesti i dati catastali (catasto terreni o catasto fabbricati) definiti come, comune censuario (se presente) sezione (se presente), foglio, mappale, subalterno. Nel box “Id” verrà indicato l’identificativo nel caso in cui vi sia la necessità di inserire due certificati riferiti ad un unico mappale o sub. L’identificativo potrà essere, a scelta del certificatore, proposto con numero o lettera. In questo caso sarà necessario allegare al certificato anche una planimetria del fabbricato con indicate le diverse zone termiche, planimetria e visura catastale. 7 Step 3/9: proprietari e classificazione edificio Come inserisco i dati relativi al proprietario? Nel portale l’identificazione dei soggetti è basata sul codice fiscale: account utente, ricerca proprietario, inserimento secondo certificatore... Quindi anche per inserire il proprietario, per prima cosa si dovrà digitare il codice fiscale [1] ed effettuare la ricerca per vedere se è già presente nel database [2]; se il proprietario è presente selezionare “salva proprietario” [4]; se la ricerca da esito negativo, è necessario inserire tutti i dati relativi al proprietario cliccando su “nuovo” [5]. 2 Il portale web per l’invio dei certificati energetici 1 3 4 5 6 8 Viene chiesto come obbligatorio anche il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail del proprietario, in quanto è richiesto come “campo” nel modello del certificato energetico ed anche perché è necessario al fine di inviare eventuali comunicazioni relative all’attestato, comprese quelle relative all’esito dell’eventuale controllo. Nel caso l’indirizzo e-mail non fosse disponibile indicare N.D. Nel caso il recapito telefonico non fosse disponibile indicare 0000/000000 [7] Successivamente cliccare su “Salva” per confermare la registrazione del proprietario. Allo stesso arriverà una e-mail di conferma del positivo esito della registrazione nel data base. 7 Il portale web per l’invio dei certificati energetici Nel caso venga selezionato “Società, Ente, Associazione, Fondazione” si dovrà specificare la ragione sociale e la partita IVA. I dati anagrafici del legale rappresentate non sono obbligatori. Nel caso sarà necessario specificare se il soggetto è Ente Pubblico [6]. ATTENZIONE: nel caso si rendesse necessario modificare l’anagrafica del proprietario, ciò è possibile farlo cliccando su “Modifica dati”. Dopo questa operazione si aprirà la maschera dell’anagrafica del proprietario nella quale si potranno apportare le modifiche necessarie. 9 Specifica il tipo di intervento : le domande di questo box non sono obbligatorio e sono richieste solamente a fini statistici. Il portale web per l’invio dei certificati energetici Classificazione dell’edificio secondo quanto previsto dal DPR n.412/1933 10 Selezionare la categoria dell’edificio oggetto di certificazione edifici in base alla destinazione d'uso secondo quanto previsto dall’art.3 del nelle seguenti DPR 26 AGOSTO 1993, N. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10" e s.m.i. Raccomandazioni Ai sensi del DLgs 192/2005 art. 6 comma 12 punto b.7, le raccomandazioni rientrano tra i dati obbligatori del certificato Nelle raccomandazioni possono essere inseriti anche interventi con un tempo di ritorno superiore ai dieci anni. La prestazione energetica raggiungibile è calcolata automaticamente dal portale come la prestazione migliore ottenibile con un intervento con un tempo di ritorno inferiore a dieci anni. Indicare la data di richiesta del permesso a costruire (se trattasi di certificazione effettuata a seguito di pratica edilizia). Tale data è necessaria al fine di individuare i requisiti ed i limiti di legge da rispettare in base alla normativa tecnica ed al testo di legge in vigore alla data di richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività per l’intervento considerato. NOTA BENE: Nel caso di variante in corso d’opera la Circolare ministeriale del 23/05/06 di chiarimento al DLgs 192/05, sottolinea che: - una variante sostanziale in corso d’opera può essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e per tanto deve essere presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato (e se diverse rispetto a quel le in vigore alla data di richiesta di DIA). Step 4/9 – punto 6: raccomandazioni e prestazione energetica Le “raccomandazioni” sono un elemento obbligatorio del certificato? L’attestato deve contenere le raccomandazioni come previsto dal DM 26.6.2009 linee guida nazionali e dalla Legge 90/2013 Si veda Allegato A punto 1 lettera b : … tengono conto degli elementi essenziali nel seguito indicati: “a) i dati informativi che debbono essere contenuti nell’attestato di certificazione energetica, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione”. Nell’elenco delle raccomandazioni possono essere inserite anche interventi con un tempo di ritorno superiore a dieci anni. Sarebbe opportuno descrivere puntualmente il tipo di intervento: non scrivere ad esempio “installazione di un cappotto termico”, ma “installazione di un cappotto termico in… con uno spessore di; è inoltre richiesto un valore stimato dell’intervento. Il tempo di ritorno deve essere indicato in modo preciso: vanno indicati il numero di anni del payback time e se tale calcolo è effettuato considerando o meno le detrazioni fiscali (scelta vivamente sconsigliata in quanto non è certo che il proprietario abbia la capacità contributiva per accedervi). Nelle raccomandazioni è inoltre necessario indicare la prestazione raggiunta grazie all'intervento e la classe corrispondente, così come indicato nel modello di attestato. La “prestazione energetica raggiungibile” dovrà essere inserita scegliendo tra gli interventi con un tempo di ritorno inferiore a dieci anni quello con la prestazione energetica migliore (EP globale più basso). Potrebbe anche non esserci nessun intervento con un tempo inferiore a dieci anni e quindi non viene compilato il campo "prestazione energetica raggiungibile". Il portale inserisce in maniera automatica la “prestazione energetica raggiungibile”. Il portale web per l’invio dei certificati energetici L.90/2013 definizione di certificazione energetica dell’edificio: il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all’art. 4, comma 1,lettera c) per il rilascio dell’attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell’edificio; definizione di “attestato di prestazione energetica dell’edificio”: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica; art.6 ….la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:…7) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica; " Per inserire una nuova raccomandazione scegliere l’opzione “A” e cliccare su aggiungi [1] Per modificare una raccomandazione già inserita cliccare sulla “matita” [2] Per cancellare una raccomandazione già inserita cliccare sul “cestino” [3] 1 11 2 3 Una volta cliccato su “aggiungi” procedere con l’inserimento di tutti i dati richiesti, ed una volta terminata l’operazione cliccare su “salva raccomandazione”; nel caso non si voglia salvare la raccomandazione cliccare su “annulla”. Il portale web per l’invio dei certificati energetici Nel caso si ritenga di non indicare alcuna raccomandazioni (si precisa che tale situazione si può verificare solamente nel casso di fabbricati classificati in classe energetica A o A+), scegliere l’opzione “B” ed inserire il motivo per cui si è ritenuto di non inserire alcuna raccomandazione. Step 4/9 – punto 7: classificazione energetica dell’edificio In questo step dovranno essere riportate le caratteristiche energetiche dell’edificio: la classe energetica derivante dal calcolo [1], i servizi energetici inclusi nella certificazione [2] (si fa presente che il servizio “riscaldamento” ed “acqua calda sanitaria dovranno essere selezionati obbligatoriamente) ed i valori limite della classi energetiche [3]; il riferimento legislativo viene compilato in maniera automatica [4]. 2 1 12 3 4 Step 5/9 – punto 8: impianti PUNTO 8.2 RISCALDAMENTO: in questo box dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell’impianto di riscaldamento e degli indici di Energia Primaria e dell’involucro. Inoltre, se presente, dovrà essere indicato il contributo delle fonti rinnovabili (distinte per tipologia: elettrica e termica). Le tipologie di maggior uso di generatore di calore e combustibile sono già presenti tramite menù a tendina. Viene inoltre richiesto se l’impianto è centralizzato od autonomo. Nel caso di impianto centralizzato [1] viene richiesta la Pn del generatore a servizio dell’intero immobile [2] e la Pn di calcolo riferita all’alloggio oggetto di certificazione [3], calcolabile in base alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento od in base alle dispersioni termiche dell’immobile/dell’alloggio (secondo norma UNI EN 12831 - carico invernale). ATTENZIONE: Il contributo da fonti rinnovabili richiesto al punto 8.2 e punto 8.3 dovrà essere espresso in kWh/m2anno. In questo box NON si dovrà riportare, pertanto, la produzione annuale di F.E.R. Il portale web per l’invio dei certificati energetici In questo step dovranno essere riportate le caratteristiche dei sistemi di riscaldamento, produzione acqua calda ad usi sanitari e di raffrescamento (attualmente disabilitata). Vi è inoltre la possibilità di aggiungere altri impianti di riscaldamento 1 13 3 2 Il portale web per l’invio dei certificati energetici Nel caso non vi sia la presenza dell’impianto di riscaldamento a servizio dell’edificio/unità immobiliare i campi relativi all’anno dell’installazione, della tipologia ed del combustibile rimarranno disabilitati. La potenza del generatore però rimarrà attivata; infatti in questo campo dovrà essere indicata la potenza nominale del generatore fittizio calcolata in base alle effettive dispersioni termiche. Pertanto in caso di fabbricato non dotato di impianto di climatizzazione invernale si dovranno seguire le indicazioni contenute nell'allegato 1 punto 1.a) del DM 26/06/2009 e s.m.i. PUNTO 8.3 ACQUA CALDA SANITARIA: in questo box dovranno essere riportate tutte le caratteristiche dell’impianto per la produzione di ACS, l’indice di Energia Primaria per l’ACS e dell’involucro. Inoltre, se presente, dovrà essere indicato il contributo delle fonti rinnovabili (distinte per tipologia: elettrica e termica). Le tipologie di maggior uso di generatore di calore e combustibile sono già presenti tramite menù a tendina. Viene richiesto anche se il generatore per la produzione di ACS è combinato (riscaldamento/acs) o dedicato esclusivamente alla produzione di acs [1]. Viene inoltre richiesto se l’impianto è centralizzato od autonomo. Nel caso di impianto centralizzato [2] viene richiesta la Pn del generatore a servizio dell’intero immobile [3] e la Pn di calcolo riferita all’alloggio oggetto di certificazione [4], calcolabile in base ai alla superficie utile dell’immobile/dell’alloggio. 1 14 2 3 4 PUNTO 8.4 RAFFRESCAMENTO: per il calcolo dell’Indice di Prestazione Energetico estiva dell’involucro si potranno selezionare, a seconda del caso, tre metodi di calcolo secondo quanto previsto dall’allegato A punto 6 del DM 26.06.2009: metodo B – punto 6.2 : Applicabile solamente se per il calcolo è estato eseguito utilizzando le metodologie di cui al paragrafo 5.2, punto 3. In questo caso si procede alla determinazione di indicatori quali: lo sfasamento (S), espresso in ore, ed il fattore di attenuazione (fa), coefficiente adimensionale. Il riferimento nazionale per il calcolo dei predetti indicatori è la norma tecnica UNI EN ISO 13786, dove i predetti parametri rispondono rispettivamente alle seguenti definizioni: a) fattore di attenuazione o fattore di decremento è il rapporto tra il modulo della trasmittanza termica dinamica e la trasmittanza termica in condizioni stazionarie. b) sfasamento è il ritardo temporale tra il massimo del flusso termico entrante nell’ambiente interno ed il massimo della temperatura dell’ambiente esterno. Nei casi in cui le coppie di parametri caratterizzanti l’edificio non rientrano coerentemente negli intervalli fissati in tabella sotto riportata, per la classificazione prevale il valore dello sfasamento. Sulla base dei valori assunti da tali parametri si definisce la seguente classificazione valida per tutte le destinazioni d’uso: ATTENZIONE: Il valore di EPe,invol per gli edifici non residenziali deve essere espresso in kWh/m2anno in coerenza con quanto previsto dal DM 26.06.2009, allegato A, punto 6.1 Metodo basato sulla determinazione dell'indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento Il portale web per l’invio dei certificati energetici metodo A - punto 6.1: riferimento nazionale per il calcolo del fabbisogno di energia termica per il raffrescamento, direttamente o attraverso il metodo DOCET del CNR/ENEA, secondo quanto previsto dalle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, ed in particolare la norma tecnica e sue successive modificazioni e integrazioni UNI/TS 11300/1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; sulla base dei valori assunti dal parametro EPe,invol, calcolati con la predetta metodologia, si definisce la seguente classificazione, valida per tutte le destinazioni d’uso: 15 Il portale web per l’invio dei certificati energetici metodo C: La determinazione della prestazione energetica estiva dell’involucro edilizio è facoltativa nella certificazione di singole unità immobiliari ad uso residenziale di superficie utile inferiore o uguale a 200 m2 per le quali il calcolo dell’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale avvenga con il metodo semplificato di cui al paragrafo 5.2, punto 3. In assenza della predetta valutazione, all’edificio viene attribuita una qualità prestazionale energetica estiva dell’involucro edilizio corrispondente al livello “V” delle tabelle di cui ai paragrafi 6.1 e 6.2 del DM 26.6.6.2009 allagato A. 16 metodo A: scegliendo questa metodologia si dovrà procedere all’inserimento solamente del valore dell’Epe,invol. Il sistema procederà all’inserimento automatica della classificazione estiva dell’edificio. metodo B: scegliendo questa metodologia si dovrà procedere all’inserimento solamente del valore della classificazione estiva dell’edificio derivante dal calcolo di cui al’all. A punto 6.2. metodo C: scegliendo questa metodologia non sarà necessario inserire alcun valore, in quanto il sistema inserirà di default il valore V nella classificazione estiva dell’edificio secondo quanto previsto dall’all. A punto 6. NOTA BENE: Tutti i campi relativi all’impianto di raffrescamento ed al calcolo dell’Epe (Energia primaria per il raffrescamento) risultano disabilitati in quanto le metodologie per il calcolo degli stessi risultano attualmente non applicabili secondo la vigente normativa. NOTA BENE: Nel caso di edifici NON RESIDENZIALI, viene richiesto di indicare il 2 valore di Epe,invol sia con l’unità di misure kWh/m anno sia con 3 l’unità di misura kWh/m anno. Questo perché secondo il DM 26.6.2009 all.A punto 6.1 la classificazione estiva degli edifici deve essere eseguita tenendo conto della prestazione energetica espressa 2 3 in m e non in m . La trasformazione da un’unità di misura all’altra potrà esse eseguita in maniera molto semplice applicando la seguente formula Il valore di EPgl verrà riportato in automatico in base ai volari di EPi e di EPacs inseriti nelle schede precedenti. Il box “note” è un campo libro nel quale si potranno indicare tutte le caratteristiche salienti dell’edificio, eventuali ristrutturazioni o riqualificazioni realizzate e tutto quanto il certificatore ritenga utile per una più completa e puntuale descrizione dell’edificio. In questo box inoltre verranno riportate in automatico alcune in note relative, ad esempio, alla presenza o meno dell’impianto di riscaldamento, al metodo di calcolo dell’Epe,invol etc. Il box “caratteristiche significative dell’edificio” dovrà essere compilato solamente si si sta eseguendo una certificazione VEA. Il portale web per l’invio dei certificati energetici Epe,invol [kWh/m2anno]= Epe,invol [kWh/m2anno]*Vlordo Sutile 17 Step 6/9 Punto 11 : fonti energetiche rinnovabili In questo step sarà necessario inserire tutte le caratteristiche di eventuali fonti energetiche rinnovabili (F.E.R.) presenti nell’edificio. Il portale web per l’invio dei certificati energetici ATTENZIONE: 18 I campi inseriti nella sezione F.E.R. serviranno per la raccolta dei dati inerente gli impianti di produzione energetica alimentati con fonti rinnovabili insistenti sul territorio regionale secondo quanto previsto dal DECRETO 15 marzo 2012 (c.d. Burden Sharing) obiettivi in termini di sviluppo delle rinnovabili e stabilizzazione dei consumi energetici. Dopo aver selezionato la F.E.R., compilare le scheda relativa con tutti i dati tecnici richiesti e cliccare su “salva”. Potranno essere inserite più tipologie di F.E.R. NOTA BENE - DEFINIZIONI DI F.E.R. : Definizione tratta dal D.Lgs. 03.03.2011 n.28: “energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Definizione tratta dal D.Lgs. 03.03.2011 n.28: b) «energia aerotermica»: energia accumulata nell’aria ambiente sotto forma di calore; c) «energia geotermica»: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; d) «energia idrotermica»: energia immagazzinata nelle acque superfi ciali sotto forma di calore; e) «biomassa»: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall’agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l’acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. f) «consumo finale lordo di energia»: i prodotti energetici forniti a scopi energetici all’industria, ai trasporti, alle famiglie, ai servizi, compresi i servizi pubblici, all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pesca, ivi compreso il consumo di elettricità e di calore del settore elettrico per la produzione di elettricità e di calore, incluse le perdite di elettricità e di calore con la distribuzione e la trasmissione; g) «teleriscaldamento» o «teleraffrescamento»: la distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati, da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifi ci o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffreddamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; h) «bioliquidi»: combustibili liquidi per scopi energetici diversi dal trasporto, compresi l’elettricità, il riscaldamento ed il raffreddamento, prodotti dalla biomassa; i) «biocarburanti»: carburanti liquidi o gassosi per i trasporti ricavati dalla biomassa. NOTA BENE: Si precisa che il valore di h rendimento definito da Eurostat è pari a 0,4 corrispondente ad un’ SPFmin = 2,875 Il portale web per l’invio dei certificati energetici NOTA BENE: 19 Il portale web per l’invio dei certificati energetici Una volta salvata la F.E.R., sul portale comparirà la scheda con tutte le caratteristiche della stessa. Per eliminare la F.E.R. basterà cliccare sull’icone del “cestino”. Step 6/9 punto 10: caratteristiche dell’edificio Si dovrà inserire tutti i dati caratteristiche dell’edificio; per quanto riguarda la tipologia edilizia [1] e la tipologia costruttiva dell’edificio [2] il sistema propone con menù a tendina, delle scelte preimpostate. Nel box “anno di costruzione” [3] dovrà essere indicato l’anno in cui è stata data la fine lavori dell’immobile. Sarebbe opportuno, nel caso di certificazione energetica conseguente a domanda di permesso a costruire, indicare nelle note il periodo completo di costruzione dell’edificio (dalla data di presentazione del permesso a costruire fino alla comunicazione di fine lavori) al fine di individuare i limiti di legge da applicare per le verifiche ai sensi del D.Lgs. 192/2005. Nel box “numero di unità nel fabbricato” [4] si dovrà indicare, nel caso di edificio singolo, 1, nel caso di condominio, 1 di n, dove n sarà il numero di unità immobiliari che costituiscono l’intero edificio. 1 2 4 3 20 La zona climatica, il rapporto S/V, i grado giorno e la destinazione d’uso dell’edificio verranno compilati in maniera automatica dal sistema. Step 7/9 Punto 12,13 : progettazione e costruzione Step 8/9 Punto 14 : soggetto certificatore In questa scheda il certificatore dovrà indicare la sua competenza o meno alla certificazione energetica secondo quanto previsto dal DPR 75/20013. Il portale web per l’invio dei certificati energetici In questo step dovranno essere indicati tutti i riferimenti dei progettisti (architettonico, degli impianti), direttore dei lavori e dell’impresa costruttrice. C’è la possibilità di inserire più nominativi. Tali dati sono obbligatori nel caso di edificio nuovo, ristrutturazione, riqualificazione e ampliamento, vale a dire in tutti i casi vi sia un processo di progettazione (anche se trattasi di attività di edilizia libera). In caso di APE emesso per compravendita o locazione questi dati sono facoltativi. GIUSEPPE MERCALLI 21 • Se il certificatore possiede le competenze per poter redigere la certificazione energetica secondo quanto previsto dal DPR 75/2013 dovrà selezionare il “punto A”. Successivamente, dopo tale selezione, dovrà selezionare successivi i punti che descrivono la sua condizione professionale. Le scelte possono essere multiple (di essere libero professionista, di essere iscritto a al collegio/ordine di competenza, di essere abilitato alla certificazione ai sensi del DPR 75/2013 o di avere frequentato il corso, con esame finale, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR 75/2013. • Se, invece, il certificatore possiede solo parzialmente le competenze per poter redigere la certificazione energetica secondo quanto previsto dal DPR 75/2013 (abilitazione Il portale web per l’invio dei certificati energetici all'esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi n.d.r.) dovrà selezionare il “punto B”. In questo caso sarà necessario indicare un secondo professionista col quale il certificatore dovrà collaborare e cofirmare la certificazione in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza. Si precisa che anche il secondo certificatore dovrà essere registrato sul portale di ARES. Il certificatore che selezionerà il punto B, dovrà in ogni caso selezionare i primi due punti del punto A GIUSEPPE MERCALLI Nel passo successivo il certificatore dovrà selezionare la dichiarazione di indipendenza così come previsto dal DPR 75/2013, riferita alla motivazione per cui il professionista è chiamato a redigere il certificato energetico. GIUSEPPE MERCALLI 22 DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA: Selezionare, obbligatoriamente, il button [1]; tale selezione permetterà al sistema di produrre in maniera automatica la dichiarazione con cui il certificatore attesta che il certificato energetico è stato reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. GIUSEPPE MERCALLI Nel box “informazioni aggiuntive” il professionista potrà indicare a discrezione eventuali notizie informative, ad esempio partecipazione a corsi abilitativi, di specializzazione etc. Step 8/9 Punto 15 : sopralluoghi Inserire i sopralluoghi cliccando su “nuovo”. Indicare la data in cui sono stati eseguiti i sopralluoghi. E’ necessario fare una breve descrizione dello stesso. Dovrà essere inserito almeno un sopralluogo; obbligatoriamente almeno due per i certificati VEA definitivi.. Cliccare su “salva sopralluogo” per confermare il sopralluogo; è possibile modificare data e descrizione del sopralluogo cliccando sulla “matita”; per cancellarlo cliccare sul icona del “cestino” DLgs. 192/2005 Art.15 comma 1 L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 Il portale web per l’invio dei certificati energetici 1 23 Step 8/9 Punto 16 : dati d’ingresso e metodo di calcolo Il portale web per l’invio dei certificati energetici Selezionare il metodologia per la determinazione della prestazione energetica degli edifici utilizzata per redigere l’APE secondo quanto previsto dal DM 26.06.2009 allegato A punto 4 1. “Metodo calcolato di progetto”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso del progetto energetico dell’edificio come costruito e dei sistemi impiantistici a servizio dell’edificio come realizzati. Questo metodo è di riferimento per gli edifici di nuova costruzione e per quelli completamente ristrutturati di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo, per la predisposizione dell’attestato di qualificazione energetica e della relazione tecnica di rispondenza del progetto alle prescrizioni per il contenimento dei consumi energetici, previsti ai sensi del decreto legislativo, fermo restando le relative flessibilità (vedi i decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), e l’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo); 2. “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio o standard”, che prevede la valutazione della prestazione energetica a partire dai dati di ingresso ricavati da indagini svolte direttamente sull’edificio esistente. In questo caso le modalità di approccio possono essere: • mediante procedure di rilievo, anche strumentali, sull’edificio e/o sui dispositivi impiantistici effettuate secondo le normative tecniche di riferimento, previste dagli organismi normativi nazionali, europei e internazionali, o, in mancanza di tali norme dalla letteratura tecnicoscientifica; • per analogia costruttiva con altri edifici e sistemi Dino Bianchi Successivamente indicare la provenienza dei dati di ingresso (ad esempio: rilievo sull’edificio, dati forniti dalla proprietà, elaborati progettuali disponibili a seguito di pratiche edilizie, Legge n10/1991 etc.) e la responsabilità sulla provenienza dei ingresso (certificatore energetico, progettista architettonico, progettista termotecnica, proprietà etc.) 24 Indicare il metodo di calcolo secondo quanto previsto dall’Allegato A punto 5 del DM 26.06.2009 (si evidenzia che il 2 ottobre 2014 sono entrate in vigore le nuove norme UNI-TS 11300:2014; pertanto da tale data gli attestati dovranno essere eseguiti con la nuova versione delle norme UNI e con software aggiornati a tali norme). 5.1 Metodo calcolato di progetto Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo calcolato di progetto o di calcolo standardizzato” di cui al punto 1 del paragrafo 4, si fa riferimento alle metodologie di calcolo definite ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo, e precisamente alle norme della serie UNI/TS 11300 e loro successive modificazione e integrazioni. Di seguito si riportano le norme a oggi disponibili: a) UNI/TS 11300:2014 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva ed invernale; b) UNI/TS 11300:2014 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria; Attualmente con le modifiche apportate con l’entrata in vigore del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 oltre alla soprariportate norme è necessario fare riferimento anche alla norma - UNI/TS 11300:2012 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. Se al punto precedente come metodologia di calcolo è stato selezionato “metodo da rielevo” si potrà scegliere i metodi di calcolo di cui al punto 5.2 dell’Allegato A del DM 26.06.2009 Il portale web per l’invio dei certificati energetici Se al punto precedente come metodologia di calcolo è stato selezionato “metodo da progetto” si dovrà scegliere il metodi di calcolo di cui al punto 5.1 dell’Allegato A del DM 26.06.2009 5.2 Metodi di calcolo da rilievo sull’edificio Per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), attuativo del “Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio” di cui al punto 2 del paragrafo 4, sono previsti i seguenti tre livelli di approfondimento. [1] In merito al metodo di cui al punto 2i, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento alle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1 e alle relative semplificazioni previste per gli edifici esistenti. Infatti le predette norme prevedono, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, ad esempio, alle tipologie e all’anno di costruzione. Questa procedura è applicabile a tutte le tipologie edilizie degli edifici esistenti indipendentemente dalla loro dimensione. 25 [2] In merito alla metodologia di cui al punto 2ii del paragrafo 4, per il calcolo degli indici di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) e per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs), si fa riferimento al metodo di calcolo DOCET, predisposto da CNR ed ENEA, sulla base delle norme tecniche di cui al paragrafo 5.1, il cui software applicativo è disponibile sui siti internet del CNR e dell’ENEA. Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 3000 m2. Il portale web per l’invio dei certificati energetici [3] In merito alla metodologia di cui al punto 2iii del paragrafo 4, per il calcolo dell’indice di prestazione energetica dell’edificio per la climatizzazione invernale (EPi) si utilizza come riferimento il metodo semplificato di cui all’allegato 2, mentre per il calcolo dell’indice energetico per la produzione dell’acqua calda sanitaria (EPacs) alle norme UNI/TS 11300 per la parte semplificata relativa agli edifici esistenti; Questa procedura è applicabile agli edifici residenziali esistenti con superficie utile fino a 1000 m2. 26 Nell’allegato 3 del DM 26.06.2009 viene riportata la tabella riepilogativa sull’utilizzo delle metodologie di calcolo delle prestazione energetica in relazione agli edifici interessati e ai servizi energetici da valutare 1 2 3 !!! ATTENZIONE !!! : dal 02/10/2014 non è più possibile utilizzare il DOCET in quanto non conforme alla nuove norme UNI/TS 11300:2014 (vedi : http://www.docet.itc.cnr.it/) Secondo quanto previsto dall’Allegato A punto 5 del DM 26.06.2009, selezionare il software di calcolo utilizzato per redigere l’attestato di prestazione energetica. Si precisa che i software commerciali devono garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo di più o meno il 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l’applicazione dei pertinenti riferimenti nazionali. La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da: - CTI ed UNI per gli strumenti che hanno come riferimento i metodi di cui al paragrafo 5.1 e 5.2, punto 1; Selezionando il button corrispondente al metodo di calcolo utilizzato, il sistema propone la lista dei programmi commerciali accreditati dal CTI. L’elenco completo dei software di calcolo accreditati è disponibile al link: http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=show&s ubid=62 Inserire gli anni la validità del certificato. Si sottolinea che ai sensi del D.Lgs. 192/2005 art.6 comma 5 il certificato energetico ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. Il portale web per l’invio dei certificati energetici Step 8/9 Punto 16 : software di calcolo 27 Step 9/9 : allegati In questo step si dovrà procedere all’inserimento degli allegati all’attestato di prestazione energetica. 1 2 GIUSEPPE MERCALLI Il portale web per l’invio dei certificati energetici 3 4 [1] libretto di impianto così come previsto dal DM 26.06.2009, art.6 comma 3 3. Ai fini del comma 2, i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di certificazione energetica. e dal D.Lgs. 192/2005 art. 6 comma 5 … omissis … A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica. NOTA BENE : PER TUTTI GLI IMPAINTI TERMICI, COSI’ COME DA DEFINIZIONE DEL D.LGS. 192/2005 E S.M.I, E’ OBBLIGATORIA LA REDAZIONE DEL LIBRETTO DI IMPIANTO SENSI DEL D.P.R. 74/2014 in ottemperanza a quanto previsto dall’art.7 comma 5 Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di impianto per la climatizzazione". In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati. Nel caso NON venga allegato il libretto di impianto, il certificatore dovrà dare motivazione giustificativa di tale omissione, scegliendo un motivo tra quelli proposti dal menù a tendina. 28 [2] relazione illustrativa della certificazione energetica (NON OBBLIGATORIA); [3] relazione sui sopralluoghi effettuati dal certificatore con sintetica descrizione delle operazione svolte durante la visita in cantiere (NON OBBLIGATORIA); [4] documentazione fotografica dell’immobile oggetto di certificazione; tale fotografia verrà carica ed inserita in maniera automatica nel file pdf dell’attestato di prestazione energetica generato dal portale. NOTA BENE: tutti gli allegati devono avere una dimensione massima di 2M; la fotografia dell’immobile potrà avere una risoluzione bassa in maniera di non “appesantiere” la dimensione finale del file dell’attestato generato dal portale. 1 3 2 Successivamente per procedere al caricamento degli allegati “cliccare” sul button “carica” o “salva e termina” Il portale web per l’invio dei certificati energetici Per caricare i file, selezionare il button del documento da caricare [1], e poi tramite il tasto “sfoglia” [2] e ricercare nel proprio pc la directoty ove è stato salvato il file [3] Una volta caricati correttamente gli allegati, questi compariranno nel box “documenti allegati” e fotografia allegata” NOTA BENE: IL NOME DEGLI ALLEGATI DOVRA’ RIPORTARE IL CODICE DELL’ATTESATO CON L’AGGIUNTA DEL NOME IDENTIFICATIVO DEL SINGOLO ALLEGATO (ES. 005-2012-UD-APELIBRETTO.pdf, . –RELAZIONE.pdf, . -SOPRALLUOGO.pdf, . –FOTO.jpg , vedi immagine) 29 Il portale web per l’invio dei certificati energetici Per generare il file pdf dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) cliccare su “Genera Pdf”. Il nome del file prodotto riporterà già il codice del certificato. Una volta generato il file dell’APE questo dovrà essere salvato sul pc del certificatore e firmato in con firma digitale. A questo punto sarà necessario ricaricare il file sul portale selezionando il button “certificatore principale” [1] e successivamente su “sfoglia” [2] 1 2 Un volta caricati tutti gli allegati, la procedura si completerà depositando il certificato mediante il button “deposita” 30 Contestualmente al deposito, verrà inviata al certificatore una e-mail che confermerà l’avvenuto corretto deposito dell’Attestato di Prestazione Energetica. Tale ricevuta dovrà essere consegnata al committente quale attestazione di avvenuto deposito così come previsto dal D.M. 26.06.2009 allegato A punto 8. IMPORTANTE: Nel portale è obbligatorio depositare soltanto il pdf generato dallo sistema stesso: è assolutamente VIETATO caricare il file pdf generato dal programmi di calcolo commerciali! Inoltre il file pdf generato dal sistema e poi firmato digitalmente non dovrà essere manomesso e non si dovranno effettuare scansioni dello stesso. Eventuali manomissioni, scansioni e cancellazioni di dati contenuti nell'attestato generato dal portale porteranno allo ANNULLAMENTO del certificato energetico. Attualmente è possibile per i cittadini, pubbliche amministrazioni e notai, tramite il Catasto Energetico Regionale deli Attestati di Prestazione Energetica e VEA (http://catasto.aresfvg.it/index) procedere alla ricerca dei certificati che sono stati depositati presso ARES tramite sistema informatico e la ricerca potrà essere effettuata tramite l’inserimento del codice del certificato e/o dei dati catastali. Pagina gestione pratiche I campi del portale contraddistinti dal carattere * sono obbligatori. Trieste Codroipo 34131 33033 p.zza Italia via Timavo Codroipo 33033 p.zza Garibaldi Arba 33090 via Cavour Sedegliano 33039 via Trento Codroipo via Roma Gemona Trieste Sedegliano Udine 33033 3035 34131 33039 Il portale web per l’invio dei certificati energetici NON consegnare a brevimano (o tramite posta raccomandata A.R.) certificati che sono stati generati tramite il portale, ma che non sono stati correttamente depositati, perché il certificatore non è in possesso della firma digitale. via G. Marconi via Gramsci via A. Moro 33100 p.zza Osoppo 31 Il sistema sviluppato funziona con tutti browser di navigazione esistenti sul mercato (Explorer, Google Crome, Opera etc.) ma è ottimizzato per l’utilizzo con Mozilla Firefox. Prodotto da ARES Il portale web per l’invio dei certificati energetici Piazza Italia 20/b 33085 Maniago (Pn) Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere in alcun modo riprodotta senza il permesso di ARES. In nessun caso questo documento potrà essere utilizzato per fini di lucro o per trarne una qualche utilità. Prima edizione: gennaio 2015 Progetto e coordinamento: arch. Angela Sanchini Elaborazione grafica, lay-out e testi: arch. Angela Sanchini per. ind. Pagnacco Oliviero 32 Copyright ARES - Agenzia Regionale per l’Edilizia Sostenibile - All rights reserved Data: 22/01/2015 Rev. 001/2015 Operatore: OP Approvato: AS