Istituto Statale di Istruzione Superiore Amedeo Voltejo Obici – Oderzo (TV) REGOLAMENTO di DISCIPLINA (Approvato dal consiglio d’Istituto del 12/7/2012) anno scolastico 2011 - 2012 via Stadio, 2/a tel. 0422 717654 – fax 0422 717757 www.isisobici.it e-mail: [email protected] Istituto Accreditato presso la Regione Veneto n. A0485/2008 Articolo 1 - Principi e finalità. Il presente regolamento si propone di contribuire a creare un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, diretto a contrastare i comportamenti scorretti, attento al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto reciproco tra tutte le componenti della comunità scolastica. Il regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad applicarle e il relativo procedimento. 1. 2. 3. Il regolamento attua: • il DPR 249/1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti così come modificato dal DPR 235/21.12.2007 • la direttiva n°16/2007 recante linee di indirizzo e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo; • la direttiva n°30/2007 recante linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di “telefoni cellulari” e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica; • la direttiva n°104/2007 recante linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali. Il presente regolamento è coerente e funzionale al P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) adottato dall’Istituto. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’istituto. Articolo 2 - Doveri delle studentesse e degli studenti I comportamenti che prevedono sanzioni disciplinari sono quelli che riguardano il mancato rispetto, da parte degli studenti, dei doveri fissati nello statuto delle studentesse e degli studenti riportati di seguito: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. Articolo 3 - Mancanze disciplinari e sanzioni secondo gravità Con riferimento ai doveri degli studenti, si individuano i comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari e le conseguenti sanzioni. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato e alla recidività. 1. Si configurano come mancanze lievi: a) presentarsi saltuariamente alle lezioni in ritardo b) disturbare lo svolgimento della lezione impedendo ai compagni di seguire con attenzione c) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora e negli spostamenti interni (spingere i compagni, uscire dall’aula o dalla fila, urlare ecc.) d) uscire per lunghi periodi dall’aula durante le lezioni e) non giustificare un’assenza o un ritardo f) utilizzare in modo improprio il materiale didattico, le attrezzature scolastiche e i laboratori g) non conservare con cura il libretto scolastico personale h) usare materiali non strettamente attinenti con le attività didattiche (es. lettore multimediali di musica, riviste) i) consumare alimenti o bevande durante l’orario delle lezioni j) disperdere rifiuti e non conferirli negli appositi contenitori k) non giustificare tempestivamente assenze e ritardi l) presentarsi a scuola con abbigliamento non adeguato all'ambiente. Sanzione per le mancanze lievi E’ articolata in relazione alla gravità e al ripetersi dei comportamenti scorretti: richiamo verbale; richiamo scritto sul registro di classe da parte del docente; avviso scritto ai genitori e/o loro convocazione. 2. Si configurano come mancanze gravi: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione fumare nei locali dell'istituto e in ogni altro luogo vietato dal regolamento della scuola non frequentare regolarmente le lezioni e reiterare entrate e uscite anticipate dall’istituto non giustificare assenze e ritardi ripetutamente mostrare atteggiamenti osceni e contrari al comune senso del pudore (es. atti di natura sessuale) mancare di rispetto, con parole e/o atteggiamenti scorretti, al Dirigente Scolastico, al personale docente e non docente, ai compagni sporcare o danneggiare pareti, arredi, attrezzature didattiche o di laboratorio per dolo, negligenza o disattenzione consumare bevande alcooliche allontanarsi senza autorizzazione dall’aula utilizzare internet per l’accesso a siti non autorizzati rifiutarsi di consegnare il libretto scolastico al Dirigente o al docente che ne faccia richiesta utilizzare i mezzi propri durante l’orario delle lezioni per raggiugere palestre, impianti sportivi o edifici dove si tengono manifestazioni cui partecipa l’istituto non osservare le disposizioni relative alla sicurezza reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto 1. Sanzione per le mancanze gravi E’ articolata in relazione alla gravità e al ripetersi dei comportamenti scorretti: richiamo scritto sul registro di classe da parte del docente e notifica scritta ai genitori e/o loro convocazione; ritiro del cellulare o del materiale non appropriato, consegna in presidenza e restituzione a un genitore. Spettano al Consiglio di classe: la sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica (da 1 a 15 giorni); sospensione dalle visite e dai viaggi d’istruzione. Il danneggiamento alle cose comporta il coinvolgimento della famiglia e la rifusione in solido del danno. 3. Si configurano come mancanze molto gravi: a) insultare e umiliare i compagni, venire alle mani: costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste b) mancare gravemente di rispetto offendendo la dignità e la professionalità dei docenti, del Dirigente Scolastico e degli operatori scolastici c) falsificare o manomettere documenti scolastici quali registro di classe, compiti, voti, atti amministrativi (es. falsificare la firma sul libretto personale al fine di non rendere possibile la comunicazione scuola-famiglia) d) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati senza rispettare i diritti e la libertà delle persone fatte oggetto di ripresa in palese violazione della privacy e) allontanarsi dall’istituto senza autorizzazione f) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell'istituzione scolastica g) compiere atti vandalici su cose h) compiere atti che possono mettere in pericolo l'incolumità propria e altrui in contrasto con le disposizioni sulla sicurezza i) introdurre in ambienti scolastici oggetti o armi atti ad offendere j) fare uso o essere in possesso di sostanze stupefacenti k) manomettere il pulsante “allarme antincendio” o le manichette antincendio per procurato allarme l) reiterare i comportamenti scorretti di cui al punto 2. Sanzione per mancanze molto gravi: Richiamo scritto sul registro di classe da parte del docente e notifica scritta ai genitori e loro convocazione; sospensione dalle lezioni e allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo congruente alla gravità dell’atto da 1 a 15 giorni. La decisione spetta al Consiglio di classe. 4. Si configurano come mancanze gravissime anche con possibile rilievo penale: a) compiere veri e propri reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.) o creano pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento); b) compiere atti di violenza grave o comunque tali da ingenerare un elevato allarme sociale c) spacciare sostanze stupefacenti all'interno o negli spazi adiacenti all'Istituto d) compiere in generale atti che si configurano come reati verso le persone e il patrimonio. Sanzione per mancanze gravissime: allontanamento dalla Comunità scolastica per un periodo superiore a giorni 15 o fino al termine dell'anno scolastico. La decisione spetta al Consiglio d'Istituto secondo la procedura prevista. Le violazioni che costituiscono reato sono oggetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria competente. Art. 4 - Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo collegiale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Le sanzioni disciplinari, che comportano l’allontanamento dalle lezioni, vengono comminate da un organo collegiale. Il Dirigente dopo aver ascoltato lo studente anche in contraddittorio con il docente e dopo aver informato i genitori, qualora ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, convoca il Consiglio di classe o, nei casi previsti, il Consiglio d'Istituto. L'organo collegiale viene convocato entro dieci giorni dal contraddittorio. Nel caso in cui fossero coinvolti altri allievi, in qualità di parti lese o di testimoni, devono essere informati dell'avvio del procedimento ed eventualmente sentiti. La deliberazione viene assunta dall’organo collegiale, con apposita motivazione, a maggioranza degli aventi diritto al voto. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla sua famiglia dal Dirigente Scolastico in forma scritta. Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. Articolo 5 - Impugnazioni Contro i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente Scolastico, che verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e risponde in merito al reclamo. Contro le sanzioni disciplinari assunte dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Classe o dal Consiglio d’Istituto, è ammesso ricorso verbale entro 15 giorni dalla comunicazione all’Organo di Garanzia interno alla scuola. L’Organo di Garanzia risponde in merito al reclamo entro 10 giorni. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale decide in via definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni del presente regolamento. Articolo 6 - Organi di garanzia 1. 2. 3. 4. 5. 6. L'organo di garanzia interno all’Istituto è designato dal Consiglio di Istituto. Ne fanno parte il Dirigente Scolastico, un docente, un rappresentante degli alunni e un rappresentante dei genitori. Il Collegio dei docenti designa il docente e i membri supplenti. L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è da lui convocato. L'organo di garanzia è legittimamente costituito con la presenza di tutti i suoi membri e delibera a maggioranza. Non è ammessa l'astensione: in caso di parità prevale il voto del Presidente. L’organo di garanzia interno rimane in carica per lo stesso periodo del Consiglio di Istituto. L’organo di garanzia deve prevedere la presenza di tutti i membri in prima convocazione. In seconda convocazione il numero necessario a rendere legale la seduta è pari alla metà più uno dei componenti. Il ricorso è accolto dall’organo di garanzia quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. In caso di parità di voti prevale l’opzione espressa dal presidente. 7. 8. L'organo di garanzia decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse, contro le violazione della normativa e dei regolamenti. La decisione è assunta previo parere vincolante dell'organo di garanzia regionale. Articolo 7 - Garanzie per gli studenti a) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. b) In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. c) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività di natura sociale, culturale e in favore della comunità scolastica (ad es. attività di volontariato nell’ambito della comunità scolastica) o a favore di istituzioni operanti nel territorio. d) Nei periodi di allontanamento temporaneo dalla Comunità scolastica, la scuola assicura un rapporto costante con lo studente e i genitori.