PRINCIPALI STATUTO E INDICATORI REGOLAMENTI DI BILANCIO STATUTO E REGOLAMENTO INDICE 4 INDICE STATUTO SOCIALE....................................................................................................................................................................6 REGOLAMENTI SOCIALI..................................................................................................................................................... 34 Regolamento per la disciplina del rapporto mutualistico..................................................................................................... 36 Regolamento sociale...........................................................................................................................................................................46 Regolamento per la disciplina del governo e dell’organizzazione della società............................................................68 Regolamento del prestito sociale...................................................................................................................................................80 Regolamento per la disciplina dei soci sovventori e del fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale.....................................................................................................................84 Regolamento generale delle azioni di partecipazione cooperativa....................................................................................90 5 STATUTO SOCIALE STATUTO E REGOLAMENTI STATUTO SOCIALE 8 STATUTO SOCIALE TITOLO PRIMO. GENERALITà ART. 1. DENOMINAZIONE. È costituita la società cooperativa di produzione e lavoro “C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi”. 1.2. Essa può operare con la denominazione abbreviata “C.M.B. Società Cooperativa”. 1.3. Per quanto non espressamente stabilito nello Statuto e nei Regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 63, si applicano la legislazione speciale e le norme del Codice Civile in materia di società cooperative e, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile sulle società per azioni. 1.1. ART. 2. SEDE. DURATA. 2.1. La Società cooperativa ha sede a Carpi (Modena). 2.2. La durata della Società cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100. TITOLO SECONDO. SCOPO. OGGETTO. ART. 3. SCOPO MUTUALISTICO. 3.1. La Società cooperativa ha scopo mutualistico senza fini di speculazione privata. Lo scopo mutualistico consiste nello svolgimento in forma associata di attività di lavoro da parte dei Soci cooperatori che, tramite lo sviluppo e il consolidamento della Società cooperativa, si propongono di realizzare opportunità e continuità di lavoro e di migliorare le condizioni sociali, professionali ed economiche. 3.2. La Società cooperativa, ai sensi dell’articolo 2514 del Codice Civile, osserva: (a)il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b)il divieto di remunerare gli strumenti finanziari, eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai Soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c)il divieto di distribuire le riserve fra i Soci cooperatori; (d)l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ART. 4. OGGETTO. 4.1. L’attività che costituisce oggetto della Società cooperativa, in considerazione del contenuto del rapporto mutualistico, dei requisiti e degli interessi dei Soci, consiste nell’esercizio di un’impresa generale di costruzioni preordinata ad eseguire, in Italia e all’estero, lavori, forniture e servizi, anche tra loro integrati, comprese le connesse attività di progettazione, la gestione e manutenzione di immobili e impianti e la gestione di servizi, nelle forme contrattuali previste dalla legislazione vigente, sia in proprio che per conto di soggetti pubblici e privati. 9 STATUTO E REGOLAMENTI 4.2. In tale ambito la Società cooperativa può, a titolo esemplificativo: (a)assumere ed eseguire contratti d’appalto, di concessione e di qualsiasi tipo, aventi ad oggetto la prestazione di lavori, servizi e forniture, la manutenzione di immobili e impianti, la gestione di servizi, anche tra loro integrati; (b)svolgere attività immobiliari di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma; (c)acquistare, produrre, vendere materiali, manufatti, strutture prefabbricate e prodotti di qualsiasi tipo; (d)eseguire attività di progettazione, studi, ricerche, prestazioni tecniche e di ingegneria. 4.3. La Società cooperativa può svolgere attività di carattere industriale, commerciale e finanziario, direttamente o indirettamente connesse o strumentali all’oggetto sociale, quali a titolo esemplificativo: (a)promuovere iniziative commerciali, partecipare a trattative, negoziazioni, procedure finalizzate all’acquisizione di contratti aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui al comma 1; (b)assumere ed eseguire, sotto qualsiasi forma, contratti aventi ad oggetto la direzione, il coordinamento e l’esecuzione di attività edilizie, di attività ad esse funzionali, conseguenti o comunque connesse, quali lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione di opere ed impianti meccanici, elettrici e speciali, nonchè lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica; (c)acquistare, vendere, locare e affittare, condurre e gestire, in qualsiasi forma, beni mobili e immobili, quali aree, edifici, cave, aziende, impianti, macchinari attrezzature e materiali; (d)prestare garanzie, di qualsiasi tipo e sotto qualsiasi forma, a stazioni appaltanti, fornitori, committenti e clienti in genere, a banche e intermediari finanziari, compagnie di assicurazioni, a società, con o senza personalità giuridica, enti in genere e persone fisiche, per l’adempimento di obbligazioni proprie o di terzi; (e)finanziare, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, la realizzazione di iniziative di natura sia pubblica che privata, nei modi e nelle forme consentiti dalla legislazione vigente; (f) costituire ed assumere partecipazioni in società, anche consortili, consorzi, gruppi europei di interesse economico, associazioni e fondazioni, dar vita e partecipare, in qualsiasi forma, a rapporti di associazione o collaborazione con imprese ed enti in genere, anche pubblici; (g)aderire a un gruppo paritetico cooperativo ai sensi di legge; (h)emettere azioni e strumenti finanziari, ai sensi di legge e di Statuto; (i) raccogliere il risparmio dei soci, ai sensi e nei limiti di legge, secondo quanto previsto con Regolamento adottato ai sensi dell’articolo 63; (j) intraprendere attività imprenditoriali, anche in settori non affini all’oggetto sociale ed attuare forme di diversificazione produttiva, purchè finalizzate alla realizzazione dello scopo sociale; (k)compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione dell’oggetto sociale. 4.4. La Società può svolgere l’attività che ne costituisce l’oggetto, avvalendosi anche di prestazioni di terzi non soci, nel rispetto delle norme di Statuto e di legge. ART. 5. PRINCIPI ETICI. 5.1. La Società cooperativa assume come principio fondamentale la produzione di valore per i propri Soci e lavoratori, per i territori in cui si trova ad operare, nel rispetto delle leggi ed in conformità allo scopo mutualistico che la caratterizza. 5.2. La Società cooperativa esige dai propri Soci, amministratori, dirigenti e lavoratori e da chiunque svolga, a qualsiasi titolo, funzioni di rappresentanza, il rispetto di tutte le norme vigenti, dei principi e delle procedure aziendali a tale scopo preordinate, nonché comportamenti eticamente corretti, tali da non pregiudicarne l’immagine, l’affidabilità e le potenzialità di crescita e di sviluppo. 5.3. La Società cooperativa adotta strumenti di gestione e controllo idonei ad affermare e a favorire l’osservanza dei principi etici. 10 STATUTO SOCIALE TITOLO TERZO. SOCI COOPERATORI. ART. 6. SOCI COOPERATORI. 6.1. I Soci cooperatori stabiliscono, con la propria adesione o successivamente alla costituzione del rapporto sociale, un ulteriore rapporto di lavoro. 6.2. I Soci cooperatori attuano lo scopo mutualistico, mettendo a disposizione della Società cooperativa le proprie capacità professionali, contribuendo alla formazione del capitale sociale, partecipando ai rischi e ai risultati della gestione, concorrendo alla gestione e all’organizzazione della Società e dell’impresa, mediante l’esercizio dei diritti e l’assolvimento dei doveri ai sensi di Statuto e di legge. 6.3. Il numero di Soci cooperatori è variabile e non può essere inferiore al minimo stabilito per legge. 6.4. Il rapporto sociale è unico e indivisibile ed è disciplinato dallo Statuto. L’Assemblea può specificare con Regolamento i criteri e le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e del rapporto sociale. 6.5. La Società cooperativa determina, con apposito Regolamento, in considerazione del contenuto del rapporto mutualistico e delle proprie esigenze, le modalità di svolgimento dell’ulteriore rapporto di lavoro, nelle forme consentite dalla legislazione vigente. ART. 7. DIRITTI ED OBBLIGHI SOCIALI. Ai Soci cooperatori spettano i diritti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto a condizione che abbiano adempiuto agli obblighi sociali. 7.2. I Soci cooperatori sono tenuti a contribuire alla realizzazione e al conseguimento dello scopo sociale in conformità al carattere mutualistico della Società, ed in particolare: (a)al versamento della quota di partecipazione sottoscritta, nei modi e nei termini di cui all’articolo 8.2; (b)all’osservanza della legge, dello Statuto, dei Regolamenti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali; (c)a mettere a disposizione le loro capacità professionali in relazione alle esigenze della Società cooperativa, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all’articolo 6.5., ovunque questa si trovi ad operare, anche presso società, consorzi e associazioni o enti ai quali essa partecipa; (d)a non esercitare in proprio imprese in concorrenza con quella della Società cooperativa; (e)a partecipare alle Assemblee sociali; (f) a tenere un comportamento moralmente e professionalmente corretto nei confronti della Società cooperativa. 7.1. ART. 8. CONFERIMENTI. 8.1. I conferimenti dei Soci cooperatori costituiscono la quota di partecipazione alla Società cooperativa. L’Assemblea ordinaria determina con Regolamento, nei limiti di legge, il valore minimo della quota di partecipazione da sottoscrivere e conferire per essere ammessi alla Società cooperativa in qualità di Socio cooperatore o, eventualmente, di Socio cooperatore speciale di cui all’articolo 17. 8.2. Tutti i conferimenti sono effettuati in denaro nei seguenti termini: (a)almeno nella misura minima prevista per legge, ovvero nella diversa misura fissata con Regolamento, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione; (b)per la parte residua, con uno o più versamenti, entro un termine massimo di 36 mesi, secondo quanto stabilito con Regolamento. 8.3. Le quote di partecipazione sono nominative e intrasferibili, non possono essere sottoposte a pegno o limitazioni di qualsiasi natura. Gli atti compiuti in violazione del vincolo di intrasferibilità non hanno effetto nei confronti della Società cooperativa. 11 STATUTO E REGOLAMENTI ART. 9. REQUISITI DI AMMISSIONE. Sono ammesse alla Società, in qualità di Soci cooperatori, persone fisiche che possano contribuire, con la loro attività lavorativa, al perseguimento dello scopo sociale, che: (a)hanno la maggiore età e piena capacità di agire e non hanno conseguito i requisiti di legge per il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia; (b)hanno prestato, per almeno 2 anni, attività di lavoro in favore della Società cooperativa, di società da questa partecipate, di altre cooperative, o di organismi del Movimento cooperativo e, in relazione alla forma di svolgimento della prestazione lavorativa, possono assicurare la continuità e l’effettività del rapporto mutualistico; (c)nel periodo di cui al punto (b), hanno dimostrato competenze e qualità professionali, impegno e qualità personali, motivazioni e attitudini funzionali al perseguimento dello scopo mutualistico e allo svolgimento dell’attività che costituisce l’oggetto sociale; (d)non esercitano in proprio, imprese in concorrenza con quella della Società cooperativa; (e)si impegnino a sottoscrivere e versare, secondo quanto previsto all’articolo 8.2, la quota di partecipazione richiesta per l’ammissione; (f) si impegnino a costituire l’ulteriore rapporto di lavoro di cui all’articolo 6.1. ART. 10. PROCEDURA DI AMMISSIONE. 10.1. L’ammissione dei Soci cooperatori è finalizzata all’effettiva possibilità di realizzare con continuità lo scopo mutualistico, in relazione alle opportunità di lavoro disponibili, anche al fine di non pregiudicare i rapporti mutualistici esistenti. 10.2. La domanda di ammissione alla Società cooperativa deve essere presentata al Consiglio di amministrazione in conformità alle indicazioni previste con Regolamento. Contestualmente alla presentazione della domanda, l’aspirante socio deve versare alla Società una somma infruttifera pari alla quota minima del versamento di cui all’articolo 8.2, lettera (a) che sarà imputata a capitale sociale in caso di ammissione, o sarà restituita in caso di rigetto della domanda. 10.3. Il Consiglio d’amministrazione valuta la domanda di ammissione e assume la relativa delibera dandone comunicazione all’interessato entro 60 giorni e provvedendo all’iscrizione a Libro soci. 10.4. In caso di rigetto il Consiglio di amministrazione, entro lo stesso termine, deve comunicarne le motivazioni all’interessato che, entro ulteriori 60 giorni dalla comunicazione, può chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l’Assemblea ordinaria in occasione della successiva convocazione. ART. 11. ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE. 11.1. Il rapporto sociale dei Soci cooperatori si estingue: (a)per decesso, ai sensi del successivo comma 2; (b)per recesso ai sensi dell’articolo 12; (c)per esclusione ai sensi dell’articolo 13. 11.2. L’estinzione del rapporto sociale per decesso del Socio, non dà luogo a successione nella posizione di Socio cooperatore, salvo il diritto degli eredi alla liquidazione della quota di partecipazione, nei modi e termini di cui al successivo articolo 14. ART. 12. RECESSO. 12.1. Il recesso dei Soci cooperatori è consentito nei casi e nelle forme previste dalla legge. 12.2. Costituisce inoltre dichiarazione di recesso dal rapporto sociale e, decorso il previsto periodo di preavviso, ne produce gli effetti, il recesso dall’ulteriore rapporto di lavoro comunicato dal Socio cooperatore ai sensi del Regolamento di cui all’articolo 6.5. 12 STATUTO SOCIALE 12.3. La proroga del termine e l’introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione della quota di partecipazione non attribuiscono il diritto di recesso ai Soci che non hanno concorso all’approvazione delle relative deliberazioni. 12.4. Il recesso non può essere parziale. 12.5. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consiglio di amministrazione che è tenuto ad esaminarla e a pronunciarsi entro 60 giorni, ovvero a prenderne atto nei casi di cui al comma 2. ART. 13. ESCLUSIONE. 13.1. Oltre che nei casi di legge, il Consiglio di amministrazione, fatte salve particolari circostanze debitamente motivate, delibera l’esclusione dei Soci cooperatori: (a)che abbiano conseguito i requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici di vecchiaia previsti dalla legge; (b)il cui ulteriore rapporto di lavoro si estingua, per qualsiasi altro motivo, ferma restando l’ipotesi di recesso di cui all’articolo 12.2; (c)che abbiano comunque perduto i requisiti di ammissione di cui all’articolo 9; (d)che, nonostante espressa diffida, siano stati ripetutamente assenti alle Assemblee; (e)che, nonostante espressa diffida, siano inadempienti nel versamento dei conferimenti sottoscritti; (f) che, nonostante espressa diffida, siano inadempienti nella costituzione dell’ulteriore rapporto di lavoro; (g)che si rifiutino, senza giustificato motivo, di prestare la propria attività in favore della Società, ovunque questa si trovi ad operare, anche presso società, consorzi e associazioni o enti ai quali la Società partecipa; (h)che siano gravemente o siano stati reiteratamente inadempienti alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti sociali e dalle deliberazioni degli organi sociali; (i) che si rendano responsabili, con dolo o colpa grave, di danni o pregiudizi di qualsiasi natura alla Società cooperativa. 13.2. Fatta salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione che dispone l’esclusione, qualora questa sia pronunciata per i motivi di cui alle lettere (e), (f), (g), (h) e (i) o a seguito dell’estinzione del rapporto di lavoro di cui alla lettera (b) del comma 1 per inadempimento, al Socio escluso non spettano i ristorni eventualmente attribuiti ai sensi dell’articolo 38. Il Socio escluso è inoltre tenuto al risarcimento del danno. Fermo restando quanto previsto all’articolo 14.5, la Società può trattenere le somme spettanti, a qualsiasi titolo, al Socio cooperatore, fino all’accertamento e alla determinazione del danno. ART. 14. CONSEGUENZE DELL’ESTINZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE. 14.1. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione in materia di recesso ed esclusione devono essere tempestivamente comunicate al Socio cooperatore che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione ai sensi dell’articolo 62. 14.2. L’estinzione del rapporto sociale ha effetto dalla data del decesso del socio o dalla comunicazione della delibera che dispone in merito al recesso o all’esclusione, ovvero decorsi i termini di preavviso eventualmente previsti con il Regolamento di cui all’articolo 6.5. 14.3. L’estinzione del rapporto sociale determina automaticamente la decadenza dalle cariche sociali e l’estinzione dell’ulteriore rapporto di lavoro. 14.4. La liquidazione della quota di partecipazione ha luogo sulla base del bilancio dell’esercizio in cui si è verificata l’estinzione del rapporto sociale. I Soci cooperatori o i loro eredi hanno diritto esclusivamente al rimborso della quota di partecipazione eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, ai dividendi e alle rivalutazioni eventualmente maturate, nonchè agli eventuali ristorni, nella misura e nelle forme determinate ai sensi dell’articolo 38. 14.5. La Società cooperativa, compensati eventuali crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Socio uscente, 13 STATUTO E REGOLAMENTI provvede al pagamento delle somme come determinate ai sensi del comma 4, entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio di esercizio di competenza. Decorsi 5 anni dalla scadenza del predetto termine, il diritto alla liquidazione si prescrive e il corrispondente valore è imputato a riserva legale. 14.6. L’Assemblea ordinaria, con le maggioranze dell’Assemblea straordinaria, può stabilire, con deliberazione motivata, che in relazione a particolari esigenze della Società, la liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al Socio a titolo di ristorno ai sensi dell’articolo 38.3, lettere b) e c), sia corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di 5 anni. 14.7. Il Socio uscente o gli eredi del Socio defunto, sono obbligati verso la Società, nei limiti di quanto ricevuto a titolo di liquidazione della quota di partecipazione, nel caso entro un anno dall’estinzione del rapporto sociale, si verifichi l’insolvenza della Società. ART. 15. CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE. 15.1. Conservano il rapporto sociale, alle condizioni stabilite con Regolamento, i Soci cooperatori che, su richiesta della Società, siano chiamati a prestare l’attività di lavoro in favore di consorzi, società, enti o associazioni in genere, costituite o partecipate dalla Società, sul territorio italiano o all’estero, ovvero di organismi del Movimento cooperativo. 15.2. I Soci cooperatori che ottengono il permesso di usufruire di un periodo di aspettativa dell’ulteriore rapporto di lavoro, hanno diritto alla conservazione del rapporto sociale alle condizioni stabilite con Regolamento. TITOLO QUARTO. CATEGORIE DI SOCI. ART. 16. CATEGORIE DI SOCI. 16.1. Oltre alla categoria dei Soci cooperatori, possono essere istituite, nei modi e nelle forme previste nello Statuto, le seguenti categorie di soci: (a)Soci cooperatori appartenenti alla categoria speciale di cui all’articolo 17; (b)Soci onorari di cui all’articolo 18; (c)Soci finanziatori di cui al Capo secondo del Titolo quinto; (d)Soci sovventori di cui al Capo quarto del Titolo quinto; (e)Azionisti di partecipazione cooperativa di cui al Capo quinto del Titolo quinto. Le categorie di soci di cui alle lettere (b), (c), (d) ed (e) non partecipano al rapporto mutualistico. 16.2. A ciascuna categoria si applicano le disposizioni di Statuto ad essa specificamente dedicate e, in quanto compatibili, le disposizioni generali di Statuto e le norme di legge. La disciplina del rapporto sociale delle diverse categorie di Soci può essere specificata o integrata da Regolamenti. ART. 17. CATEGORIA SPECIALE DI SOCI COOPERATORI. 17.1. L’Assemblea ordinaria può istituire una categoria speciale di Soci cooperatori alla quale possono essere ammesse persone fisiche che, ancorchè non abbiano pienamente acquisito i requisiti di cui all’articolo 9, prestino attività lavorativa in favore della Società cooperativa da almeno 6 mesi, per i quali si ravvisi un interesse alla formazione o all’inserimento nella Società. 17.2. L’Assemblea disciplina, con Regolamento, contestualmente all’istituzione della categoria speciale, procedure e condizioni di ammissione, diritti e doveri, modi e forme di svolgimento ed estinzione dello speciale rapporto 14 STATUTO SOCIALE sociale, nel rispetto delle norme di legge e di Statuto. Alla categoria speciale non possono essere in ogni caso ammessi soci in misura superiore a un terzo del numero totale dei Soci cooperatori. 17.3. I lavoratori ammessi alla categoria speciale godono degli stessi diritti e sono soggetti agli stessi obblighi dei Soci cooperatori, ad eccezione dell’elettorato attivo e passivo nell’elezione delle cariche sociali; essi hanno l’obbligo di partecipare personalmente alle Assemblee e non possono essere a loro volta delegati. 17.4. Decorso il termine di cui all’articolo 9, lettera (b), e comunque non oltre 5 anni dall’ammissione nella categoria speciale, il Consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 9, e considerato l’esito della formazione e dell’inserimento nella Società, delibera l’ammissione al rapporto ordinario di Socio cooperatore. ART. 18. SOCI ONORARI. 18.1. I Soci cooperatori per i quali il rapporto mutualistico si sia estinto per raggiungimento dei limiti pensionabili o per inabilità al lavoro, possono richiedere al Consiglio di amministrazione l’ammissione alla categoria dei Soci onorari. 18.2. Alla categoria dei Soci onorari possono essere ammesse, con deliberazione unanime del Consiglio di amministrazione, persone aventi particolari titoli di merito nei confronti della Società cooperativa o del Movimento cooperativo. 18.3. L’Assemblea stabilisce, con Regolamento, la disciplina dell’ammissione e dello svolgimento del rapporto sociale dei Soci onorari, ferma restando l’esclusione dai diritti e dagli obblighi sociali. 18.4. Soci onorari possono sottoscrivere strumenti finanziari emessi dalla Società cooperativa che può ad essi riservare particolari emissioni. TITOLO QUINTO. STRUMENTI FINANZIARI. CAPO PRIMO. DISPOSIZIONI COMUNI. ART. 19. DISCIPLINA GENERALE. 19.1. La Società cooperativa può emettere, in favore di persone fisiche e giuridiche, azioni e strumenti finanziari ai sensi dei Capi seguenti, in conformità alle previsioni di legge. 19.2. Alle azioni o strumenti finanziari di cui ai Capi secondo, terzo, quarto e quinto, per quanto non disciplinato nel presente Titolo e nella delibera di emissione ai sensi dell’articolo 22.1., si applicano, in quanto compatibili con la loro specifica tipologia, le disposizioni relative al rapporto sociale dei Soci cooperatori. ART. 20. CARATTERI COMUNI. 20.1. I conferimenti e gli apporti da parte dei sottoscrittori sono effettuati in danaro, ai sensi di legge, nei modi e nei termini determinati, in relazione alla specifica tipologia, con la delibera di emissione di cui all’articolo 22.1. 20.2.Le azioni e gli strumenti finanziari sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un’azione o di strumenti finanziari, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi di legge. 15 STATUTO E REGOLAMENTI Ponte di Lavis, Trento 16 STATUTO SOCIALE 17 STATUTO E REGOLAMENTI 20.3.Le azioni e gli strumenti finanziari appartenenti a una stessa categoria, secondo quanto stabilito nei seguenti Capi, conferiscono ai loro possessori uguali diritti. ART. 21. LIMITAZIONI PER I SOCI COOPERATORI. 21.1. In caso di emissioni destinate a Soci cooperatori o nel caso siano previsti diritti di opzione in loro favore, la deliberazione dell’Assemblea, oltre a quanto indicato all’articolo 22.1., deve indicare i limiti di cui all’articolo 3.2, lettere (b) e (c). 21.2. Le azioni o gli strumenti finanziari emessi in favore di soggetti diversi dai Soci cooperatori e per i quali sia prevista la libera trasferibilità, non possono comunque essere trasferiti a Soci cooperatori. 21.3. Ai Soci cooperatori che sottoscrivono azioni o strumenti finanziari, spettano i privilegi di cui all’articolo 24, commi 2 e 3, e non possono comunque essere attribuiti voti nelle Assemblee dei soci in qualità di possessori di azioni o strumenti finanziari. ART. 22. MODALITà DI EMISSIONE. 22.1. Con la delibera di emissione, la Società cooperativa, tenuto conto della natura e della tipologia delle azioni o degli strumenti finanziari, ne determina il contenuto, in conformità ai vincoli e alle procedure di legge e di Statuto e, in particolare stabilisce: (a)l’ammontare dell’emissione; (b)il prezzo, i termini e le modalità di versamento, determinando se le azioni o gli strumenti finanziari siano nominativi o al portatore; (c)l’eventuale diritto di opzione riconosciuto ad altre categorie di soci o ai dipendenti, e le modalità e i termini di esercizio, ovvero la sua esclusione o limitazione ai sensi di legge; (d)le modalità di circolazione, l’indicazione di eventuali vincoli e limitazioni, la sottoposizione al gradimento della Società e l’eventuale procedura di ammissione dei Soci finanziatori; (e)l’eventuale creazione di riserve divisibili connesse all’emissione; (f) i casi, i termini e le modalità di estinzione del rapporto, i casi di recesso e i modi e i termini per il suo esercizio, nonché le modalità, i criteri e i termini di rimborso o di acquisto da parte della Società di azioni o strumenti finanziari ai sensi di legge; (g)i diritti amministrativi e patrimoniali attribuiti ai sottoscrittori in relazione alla diversa tipologia di azioni o strumenti finanziari, secondo quanto previsto agli articoli 23 e 24; (h)i compiti attribuiti al Consiglio di amministrazione per il collocamento, se previsto. 22.2.La Società cooperativa ha facoltà di non emettere, ai sensi di legge, i titoli rappresentativi delle azioni o degli strumenti finanziari. 22.3.In tutti i casi in cui la delibera di emissione prevede il recesso ai sensi del comma 1, lettera (f), il rimborso delle azioni o degli strumenti finanziari dovrà avvenire, ai sensi di legge, per un importo corrispondente al valore nominale e, se costituite, alla quota parte di riserve divisibili spettanti, compresa la riserva da sovrapprezzo. ART. 23. DIRITTI AMMINISTRATIVI. 23.1. La delibera di emissione può prevedere, ai sensi del precedente articolo 22.1, lettera (g), in favore dei possessori di azioni e strumenti finanziari, diritti amministrativi, in relazione alla loro diversa tipologia, secondo quanto previsto ai successivi Capi. 23.2.La delibera di emissione determina i diritti di informazione ed ispezione spettanti ai possessori di azioni o strumenti finanziari ai sensi di legge. 23.3.La delibera di emissione può altresì riservare ai possessori di determinate categorie di azioni o strumenti finanziari, in considerazione dell’interesse all’attività sociale, la nomina di uno o più Consiglieri comunque 18 STATUTO SOCIALE in misura complessivamente non superiore ad un terzo dei membri del Consiglio di amministrazione, di un sindaco effettivo e di un supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della Società. In tal caso l’Assemblea dei possessori di azioni o strumenti finanziari interessati, ove non siano disciplinate nella delibera di emissione, determina le modalità di elezione dei membri di propria competenza. ART. 24. DIRITTI PATRIMONIALI. 24.1. La delibera di emissione prevede, determinandone la misura, ai sensi del precedente articolo 22.1, lettera (g), gli eventuali diritti patrimoniali in favore dei possessori di azioni e strumenti finanziari, nella ripartizione degli utili, nei limiti eventualmente previsti dalle norme di legge. 24.2.La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni o degli strumenti finanziari, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle quote di partecipazione dei Soci cooperatori. 24.3.In caso di scioglimento della Società cooperativa, le azioni o gli strumenti finanziari hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto alle quote di partecipazione dei Soci cooperatori, per il loro intero valore secondo i criteri stabiliti nella delibera di emissione. Ai fini della determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia del valore nominale, sia della quota parte di riserve divisibili eventualmente costituite ai sensi dell’articolo 37.1., lettera (i). 24.4.La delibera di emissione, può eventualmente stabilire in favore delle azioni o degli strumenti finanziari, l’accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto tra valore del conferimento da essi rappresentato e patrimonio netto. CAPO SECONDO. SOCI FINANZIATORI. ART. 25. AZIONI O STRUMENTI FINANZIARI IMPUTATI A CAPITALE SOCIALE. 25.1. La Società cooperativa, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, può emettere azioni o strumenti finanziari con diritto di voto nelle Assemblee, ancorchè limitato o condizionato. 25.2.In tal caso i sottoscrittori acquistano la qualità di Soci finanziatori e i loro conferimenti sono imputati a capitale sociale secondo quanto previsto al successivo articolo 35, lettera (b). ART. 26. DIRITTO DI INTERVENTO E DI VOTO IN ASSEMBLEA. 26.1. A ciascun Socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni o della partecipazione sottoscritta, secondo quanto indicato nella delibera di emissione. Alle deleghe dei Soci finanziatori si applica l’articolo 42.2. 26.2.I Soci finanziatori non possono complessivamente esprimere, cumulativamente con i Soci sovventori di cui al successivo Capo quarto, più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci finanziatori saranno ridotti, cumulativamente con i Soci sovventori di cui al successivo Capo quarto, alla misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e numero di voti da essi portato nella specifica Assemblea. 26.3.I Soci finanziatori partecipano alle Assemblee della Società mediante votazioni separate. Il diritto di voto attribuito ai Soci finanziatori spetta a colui che, alla data dell’Assemblea, risulta iscritto da almeno 90 giorni nell’apposito Libro soci, ovvero che abbia depositato le azioni, o la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima dell’Assemblea. 19 STATUTO E REGOLAMENTI CAPO TERZO. STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI. ART. 27. EMISSIONE. 27.1. La Società cooperativa, con deliberazione dell’Assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari determinando, in relazione alle finalità dell’emissione, i diritti patrimoniali o amministrativi attribuiti ai loro possessori, escluso il voto nell’Assemblea generale. 27.2.La sottoscrizione degli strumenti finanziari emessi ai sensi del presente Capo non conferisce la qualità di socio e i relativi apporti finanziari costituiscono parte del patrimonio sociale secondo quanto previsto al successivo articolo 34.1. lettera (d). ART. 28. ASSEMBLEE SPECIALI. RAPPRESENTANTE COMUNE. 28.1. I possessori degli strumenti finanziari emessi ai sensi del presente Capo, si costituiscono, in relazione alle diverse categorie, in una o più Assemblee speciali ai sensi di legge e di Statuto. Alle Assemblee speciali, per quanto non previsto dalla delibera di emissione, si applicano l’articolo 26, commi 1 e 3, nonché, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al Titolo settimo Capo primo e le norme di legge che disciplinano il funzionamento delle Assemblee. 28.2.Per quanto non previsto dalla delibera di emissione, l’Assemblea speciale disciplina le proprie modalità di funzionamento, le modalità di nomina del Rappresentante comune, conferendogli i necessari poteri per la tutela degli interessi della categoria/e, nel rispetto delle norme di legge e secondo quanto previsto nello Statuto e nella delibera di emissione. 28.3.L’Assemblea speciale delibera: (a)sull’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea generale che pregiudicano i diritti della categoria; (b)sull’esercizio dei diritti ad essa spettanti ai sensi di legge, secondo quanto previsto nella delibera di emissione; (c)sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti comuni di ciascuna categoria e sull’azione di responsabilità nei loro confronti; (d)sulla costituzione di un fondo per le spese, necessarie alla tutela dei comuni interessi dei possessori degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo; (e)sulle controversie con la Società cooperativa e sulle relative transazioni e rinunce; (f) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna categoria di strumenti finanziari; (g)su ogni altra materia ad essa attribuita dalla delibera di emissione ai sensi di Statuto e di legge. 28.4.L’Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di amministrazione della Società o dal Rappresentante comune della categoria, quando lo ritengano necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di strumenti finanziari della specifica categoria. 28.5.Il Rappresentante comune ha il diritto di esaminare il Libro soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee e di ottenerne estratti, nonchè di assistere alle Assemblee generali e di impugnarne le deliberazioni. Esso provvede all’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea speciale e tutela gli interessi della specifica categoria nei confronti della Società. 20 STATUTO SOCIALE CAPO QUARTO. AZIONI DI SOVVENZIONE. ART. 29. AZIONI DI SOVVENZIONE. 29.1. L’Assemblea ordinaria può costituire, ai sensi di legge, fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e per il potenziamento aziendale mediante conferimenti da parte di persone fisiche e giuridiche che assumono la qualità di Soci sovventori. Per quanto non espressamente previsto nel presente Capo, ai Soci sovventori si applica la disciplina di cui al precedente Capo secondo. 29.2.Fatta salva diversa disposizione della delibera di emissione, i conferimenti dei Soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili e sono imputati a capitale sociale ai sensi dell’articolo 35, lettera (c). ART. 30. DISCIPLINA DEI SOCI SOVVENTORI. 30.1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 26, a ciascun Socio sovventore sono attribuiti da 1 a un massimo di 5 voti nelle Assemblee in relazione all’ammontare dei conferimenti. 30.2.Azioni di sovvenzione godono dei diritti patrimoniali di cui all’articolo 24, nella misura stabilita dalla delibera di emissione nel rispetto dei limiti di legge. 30.3.Il rapporto di sovvenzione si estingue in tutti i casi previsti dalla delibera di emissione, dallo Statuto e dalla legge. CAPO QUINTO. AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA. ART. 31. AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA. 31.1. L’Assemblea ordinaria, nel caso adotti programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, può deliberare l’emissione di Azioni di partecipazione cooperativa che possono essere sottoscritte da persone fisiche e giuridiche che assumono la qualità di Azionisti di partecipazione cooperativa. 31.2. Le Azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai dipendenti e ai Soci cooperatori, che possono sottoscriverle anche superando i limiti di legge. 31.3. Le Azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultanti dall’ultimo bilancio certificato e depositato ai sensi di legge. Esse sono imputate a capitale sociale ai sensi dell’articolo 35, lettera (d). ART. 32. DISCIPLINA DEGLI AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA. 32.1. Le Azioni di partecipazione cooperativa sono prive del diritto di voto e godono dei diritti patrimoniali di cui all’articolo 24, nella misura stabilita dalla delibera di emissione nel rispetto dei limiti di legge. 32.2.Gli Azionisti di partecipazione cooperativa si riuniscono in Assemblea speciale ed eleggono il Rappresentante comune secondo quanto previsto all’articolo 28. 32.3.Il rapporto sociale degli Azionisti di partecipazione cooperativa si estingue in tutti i casi previsti dalla delibera di emissione, dallo Statuto e dalla legge. 21 STATUTO E REGOLAMENTI CAPO SESTO. STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO. ART. 33. OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO. 33.1. Con deliberazione dell’Assemblea straordinaria la Società può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito diversi dalle obbligazioni, nel rispetto delle norme di legge. 33.2.La delibera di emissione determina: (a) l’importo complessivo dell’emissione, il numero dei titoli emessi ed il valore nominale unitario; (b)le modalità di circolazione; (c)i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi; (d)il termine di scadenza e le modalità di rimborso. 33.3.La deliberazione dell’Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli. 33.4.All’Assemblea speciale degli obbligazionisti e dei possessori di strumenti finanziari di debito e al loro Rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge. TITOLO SESTO. PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO. ART. 34. PATRIMONIO SOCIALE. 34.1. Il patrimonio della Società cooperativa è costituito: (a)dal capitale sociale; (b)dalla riserva legale costituita a norma di legge; (c)dalla riserva statutaria; (d)dagli strumenti finanziari di cui al Capo terzo del Titolo quinto; (e)dalle riserve divisibili eventualmente formate in favore dei possessori di azioni o strumenti finanziari di cui al Titolo quinto, ai sensi di legge ed in conformità alla delibera di emissione; (f) da ogni altra riserva eventualmente costituita dall’Assemblea o prevista per legge. 34.2.Tutte le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i Soci cooperatori neppure all’atto dello scioglimento della Società cooperativa, fatta eccezione per le riserve di cui al comma 1, lettera (e) che sono divisibili solo tra i possessori di azioni o strumenti finanziari, in conformità alla delibera di emissione. 34.3.Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società cooperativa con il suo patrimonio ai sensi di legge. 34.4.La Società cooperativa può costituire patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni di legge. ART. 35. CAPITALE SOCIALE. 35.1. Il capitale sociale è variabile ed è costituito: (a)dalle quote di partecipazione dei Soci cooperatori; (b)dalle azioni o strumenti finanziari di cui al Capo secondo del Titolo quinto; (c)dai Fondi formati ai sensi del Capo quarto del Titolo quinto; (d)dalle Azioni di partecipazione cooperativa di cui al Capo quinto del Titolo quinto. 22 STATUTO SOCIALE ART. 36. ESERCIZIO SOCIALE. BILANCIO. 36.1. L’esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. 36.2.Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio, ai sensi di legge e di Statuto. 36.3.Il bilancio di esercizio è corredato da una relazione del Consiglio di amministrazione sulla situazione della Società cooperativa e sull’andamento della gestione sociale, nonché, sull’eventuale sussistenza delle condizioni di mutualità prevalente ai sensi di legge, indicante specificamente i criteri seguiti per il conseguimento dello scopo mutualistico, nonchè le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione di nuovi soci. ART. 37. DESTINAZIONE DEGLI UTILI. 37.1. L’Assemblea che approva il bilancio delibera la destinazione degli utili netti annuali: (a)a riserva legale, in misura non inferiore ai limiti di legge; (b)al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalle norme vigenti; (c)ad eventuale riserva statutaria; (d)ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti e alle condizioni di legge; (e)ad eventuale dividendo sul capitale sociale, nei limiti e alle condizioni di legge; (f) ad eventuale dividendo sul capitale sociale rappresentato dalle azioni o dagli strumenti finanziari di cui ai Capi secondo, quarto e quinto del Titolo Quinto, nei limiti e alle condizioni di legge, secondo le previsioni della delibera di emissione; (g)ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al Capo terzo del Titolo quinto, nei limiti e alle condizioni di legge, secondo le previsioni della delibera di emissione; (h)ad eventuale attribuzione dei ristorni ai Soci cooperatori nei limiti e alle condizioni di legge, secondo quanto previsto al successivo articolo 38; (i) ad eventuale riserva divisibile in favore dei possessori di azioni o strumenti finanziari di cui al Titolo quinto; (j) ad ogni altra riserva eventualmente costituita dall’Assemblea o prevista per legge. 37.2.L’Assemblea può stabilire che i dividendi sul capitale dei Soci cooperatori di cui alla lettera (e) del comma 1, vengano destinati, in tutto o in parte, ad aumento del capitale sociale. 37.3. L’Assemblea può deliberare l’integrale destinazione dell’utile a riserva legale, al netto della quota da destinare ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ART. 38. RISTORNI. 38.1. L’Assemblea che approva il bilancio, in alternativa ai modi di cui all’articolo 37.1, lettera (h), può ratificare lo stanziamento effettuato dal Consiglio di amministrazione a titolo di trattamenti economici ulteriori in favore dei Soci cooperatori, nelle forme e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento. 38.2.I ristorni sono attribuiti ai Soci cooperatori, proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, secondo quanto stabilito con Regolamento, considerando i seguenti criteri: (a)l’inquadramento e i trattamenti economici dei Soci cooperatori previsti dagli strumenti di contrattazione individuati dal Regolamento di cui all’articolo 6.5; (b)l’effettività e la continuità dello scambio mutualistico. 38.3.L’Assemblea può deliberare l’attribuzione dei ristorni, mediante: (a)integrazione delle retribuzioni corrisposte; (b)aumento proporzionale della quota di partecipazione dei Soci cooperatori; (c)emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo quinto. 23 STATUTO E REGOLAMENTI Celebrazione del Centenario CMB, Teatro dal Verme (MI) 24 STATUTO SOCIALE TITOLO SETTIMO. GOVERNO E ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETà. ART. 39. ORGANI SOCIALI. Sono organi della Società cooperativa: (a)l’Assemblea dei Soci; (b)il Consiglio di Amministrazione; (c)il Collegio dei Sindaci. CAPO PRIMO. ASSEMBLEE. ART. 40. DISPOSIZIONI COMUNI. 40.1. Le Assemblee dei soci sono ordinaria e straordinaria ai sensi di legge e di Statuto. 40.2.I Soci cooperatori partecipano di diritto alle Assemblee. I Soci finanziatori e i Soci sovventori di cui ai Capi secondo e quarto del Titolo quinto partecipano alle Assemblee ai sensi di Statuto e di legge. 40.3.Le deliberazioni delle Assemblee, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti. ART. 41. CONVOCAZIONE. 41.1. Il Consiglio di amministrazione convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l’adunanza. 41.2. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della prima e della seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. 41.3. L’Assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio è convocata almeno una volta all’anno nei termini di legge, ovvero entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, in considerazione dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato e/o qualora sia richiesto da particolari esigenze relative alla struttura e all’oggetto della Società, motivate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione. 41.4. Le Assemblee devono essere inoltre convocate ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta, con l’indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno un decimo dei soci. In tal caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata ai sensi di legge. ART. 42. SVOLGIMENTO. 42.1. Hanno diritto di intervento e di voto alle Assemblee i Soci cooperatori che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel Libro soci, che abbiano già costituito l’ulteriore rapporto di lavoro di cui all’articolo 6.1, e che non siano in mora nel versamento della quota di partecipazione. 42.2.Ciascun socio interviene personalmente alle Assemblee; in caso di impossibilità, il socio può delegare per iscritto un altro socio avente diritto al voto ed appartenente alla medesima categoria sociale. Ad ogni socio non può essere conferita più di una delega, fatto salvo quanto previsto all’articolo 56.2, lettera (e). Non 25 STATUTO E REGOLAMENTI possono essere delegati i Consiglieri, i Sindaci, il Revisore legale dei conti, i soci non aventi diritto al voto e i dipendenti della Società. I documenti attestanti le deleghe al voto devono essere menzionati nel verbale e conservati dalla Società. 42.3.Ciascun Socio cooperatore ha diritto ad un voto qualunque sia il valore della propria quota di partecipazione. ART. 43. PRESIDENZA DELLE ASSEMBLEE. 43.1. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dall’Assemblea. Il Presidente dell’Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. 43.2.Il Presidente si avvale di un segretario nominato dall’Assemblea, anche tra non soci. Il segretario non è nominato quando il verbale dell’Assemblea è redatto da notaio. 43.3.Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio. I verbali devono essere trascritti nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee. ART. 44. ASSEMBLEA ORDINARIA. POTERI E ATTRIBUZIONI. L’Assemblea ordinaria: (a)approva il bilancio di esercizio, deliberando sulla destinazione degli utili e sull’attribuzione dei ristorni ai Soci cooperatori; (b)approva il bilancio preventivo e i programmi pluriennali; (c)determina il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alle relative nomine e revoche, nel rispetto della riserva eventualmente riconosciuta ai Soci finanziatori ai sensi del Titolo quinto; (d)nomina e revoca, ai sensi di legge, i componenti del Collegio sindacale, elegge tra questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti per la durata del mandato; (e)conferisce l’incarico di revisione legale dei conti, lo revoca e ne determina il corrispettivo ai sensi di legge; (f) determina eventualmente, sentito il parere del Collegio sindacale, il compenso in favore dei Consiglieri designati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo ed in modo esclusivo, in favore della Società; (g)delibera sull’azione di responsabilità nei confronti dei Consiglieri, dei Sindaci e del Revisore legale dei conti; (h)delibera sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 10.4; (i) delibera sull’adesione ad un gruppo cooperativo paritetico; (j) delibera, all’occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d’apporto, anche economico, da parte dei Soci cooperatori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità; (k)delibera su ogni altra materia ad essa attribuita o sottoposta alla sua autorizzazione ai sensi di Statuto e di legge. ART. 45. ASSEMBLEA ORDINARIA. DELIBERAZIONI. 45.1. In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti spettanti ai Soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti. 26 STATUTO SOCIALE 45.2.In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti. 45.3.L’Assemblea ordinaria è validamente costituita e delibera con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria nei casi tassativamente stabiliti dalla legge o dallo Statuto e precisamente indicati agli articoli 14.6. e 63. ART. 46. ASSEMBLEA STRAORDINARIA. POTERI E ATTRIBUZIONI. 46.1. L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo e dello Statuto, sulla proroga o sullo scioglimento anticipato della Società, sulla nomina e poteri dei liquidatori. 46.2.L’Assemblea straordinaria delibera inoltre su ogni altra materia attribuita espressamente alla sua competenza ai sensi di Statuto e di legge. ART. 47. ASSEMBLEA STRAORDINARIA. DELIBERAZIONI. 47.1. In prima convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del totale dei voti spettanti ai Soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta del totale dei voti spettanti ai Soci presenti. 47.2.In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà del totale dei voti spettanti ai Soci; le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti. 47.3.Qualora le deliberazioni abbiano ad oggetto lo scioglimento anticipato, la proroga, la liquidazione della Società, o il cambiamento dell’oggetto sociale, le deliberazioni dovranno essere assunte, sia in prima, che in seconda convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, e il voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei voti spettanti ai Soci. CAPO SECONDO. AMMINISTRAZIONE. ART. 48. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. 48.1. L’amministrazione della Società cooperativa è affidata a un Consiglio di amministrazione composto da un numero di Consiglieri stabilito dall’Assemblea ordinaria, variabile da un minimo di 9 a un massimo di 21, eletti tra gli aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 42.1. 48.2.I Consiglieri restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili nel rispetto dei vincoli e delle limitazioni eventualmente disposte dalla legge. 48.3.I Consiglieri possono assumere cariche negli organi di società non partecipate dalla Società cooperativa, a condizione che siano formalmente autorizzati dal Consiglio di amministrazione; in mancanza di autorizzazione l’Assemblea può revocare il Consigliere dalla carica. 48.4.Fermo restando quanto previsto all’articolo 44.1, lettera (f), i Consiglieri non hanno diritto a compenso. ART. 49. NOMINA. 49.1. La nomina dei Consiglieri avviene sulla base di una o più liste predisposte da una Commissione nominata dall’Assemblea ordinaria. Il Consiglio di amministrazione è rinnovato annualmente per un terzo dei suoi membri. L’Assemblea può specificare, con Regolamento, le modalità operative di nomina dei membri del Consiglio di amministrazione. 27 STATUTO E REGOLAMENTI 49.2.La nomina di Consiglieri può essere riservata ai Soci finanziatori secondo quanto previsto al Titolo quinto. 49.3.Alla sostituzione dei Consiglieri cessati prima del termine si procede ai sensi di legge, secondo quanto previsto con Regolamento. ART. 50. CONVOCAZIONE. 50.1. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi legalmente lo sostituisce, ogni qualvolta vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri. 50.2.La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, di telegramma, fax o posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, inviato almeno 5 giorni prima, o almeno 1 giorno prima dell’adunanza nei casi urgenti, all’indirizzo comunicato per iscritto dai Consiglieri e dai Sindaci. La convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l’ora fissati per l’adunanza, nonchè l’elenco delle materie da trattare. ART. 51. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI. 51.1. Le sedute del Consiglio di amministrazione si svolgono di norma presso la sede legale o altrove, purchè in Italia. 51.2. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta. 51.3. Le deliberazioni sono verbalizzate ai sensi di legge, in apposito libro, da un segretario, anche non amministratore, di volta in volta designato dal Presidente o da chi lo sostituisce. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal segretario designato. 51.4. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi con gli intervenuti dislocati in più luoghi, audio/ video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei Consiglieri ed in particolare che: (a)tale modalità sia prevista nella convocazione che dovrà indicare i luoghi audio/video collegati nei quali i partecipanti possono affluire; (b)siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (c)sia consentito al Presidente di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (d)in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze che dovrà essere sottoscritto da ogni partecipante in quel luogo e che andrà allegato al verbale; (e)sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (f) sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di votare simultaneamente sugli argomenti all’ordine del giorno. La seduta del Consiglio di amministrazione non può svolgersi ai sensi del presente comma se si oppongano anche solo 3 Consiglieri con comunicazione inviata al Presidente almeno 3 giorni prima della seduta; non è ammessa opposizione in caso di convocazione d’urgenza. 51.5. Le deliberazioni assunte in conformità alle disposizioni di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie e vincolanti per tutti i Soci. ART. 52. POTERI E ATTRIBUZIONI. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società cooperativa, senza eccezioni di sorta. Oltre ai poteri e alle attribuzioni di Statuto e di legge, a titolo esemplificativo, il Consiglio di amministrazione: 28 STATUTO SOCIALE (a)convoca le Assemblee e dà esecuzione alle deliberazioni conseguenti; (b)redige il progetto del bilancio di esercizio; (c)redige i progetti dei programmi annuali e pluriennali della Società; (d)relaziona, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica; (e)delibera sull’ammissione, sul recesso e sull’esclusione dei Soci e relaziona all’Assemblea in merito alle determinazioni assunte in materia di ammissione; (f) delibera l’istituzione e la soppressione di sedi secondarie e l’apertura e la chiusura di agenzie, succursali, rappresentanze e uffici, sia sul territorio nazionale che all’estero; (g)approva la stipulazione degli atti e contratti di qualsiasi genere, tipo e natura inerenti alla attività della Società, con le più ampie facoltà; (h)delibera l’adesione della Società a associazioni, fondi ed enti in genere, che si propongono iniziative di carattere mutualistico e cooperativo; (i) delibera la partecipazione o l’assunzione di partecipazioni ai sensi dell’articolo 4.3, lettera (f); (j) delibera la concessione di garanzie, avalli cambiari, fidejussoni e di ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma, per facilitare l’ottenimento del credito ad associazioni, fondi, società, consorzi ed enti in genere ai quali la Società aderisce o partecipa ai sensi dei precedenti punti (h) ed (i), anche per obblighi di fare; (k)delibera in merito alla fusione per incorporazione di società interamente possedute o possedute in misura rilevante ai sensi di legge; (l) delibera in merito all’acquisto o al rimborso di quote o azioni o strumenti finanziari, nei limiti e sotto i vincoli di legge; (m)delibera la costituzione di patrimoni destinati a specifici affari. (n)assume e licenzia il personale; (o)nomina, o assume e licenzia, i dirigenti; (p)determina l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società e ne valuta l’adeguatezza; (q)nomina il Presidente e il Vice Presidente e conferisce le deleghe sociali ai sensi del Capo terzo del presente Titolo; (r) propone all’Assemblea gli Schemi dei Regolamenti sociali; (s)apporta allo Statuto e ai Regolamenti i meri adeguamenti a disposizioni normative inderogabili; (t)compie tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il perseguimento dello scopo sociale, ad eccezione di quelli riservati per Statuto e per legge alle Assemblee. CAPO TERZO. RAPPRESENTANZA E DELEGHE SOCIALI. ART. 53. CARICHE SOCIALI. 53.1. Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il Presidente ed il Vice Presidente; può altresì nominare Consiglieri delegati ed istituire un Comitato esecutivo determinandone attribuzioni e competenze, nel rispetto dei limiti di legge e di Statuto. 53.2.Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale ed ha legittimazione alla causa ed al processo, nelle liti attive e passive riguardanti la Società, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa, speciale, arbitrale, ed in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di nominare avvocati e arbitri. 53.3.In caso di assenza o impedimento del Presidente, la rappresentanza e la firma sociale competono al Vice 29 STATUTO E REGOLAMENTI Presidente o ai Consiglieri delegati, se nominati ed in conformità ai poteri ad essi conferiti. Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente o dei Consiglieri delegati costituisce prova dell’assenza o impedimento del Presidente. 53.4.Il Consiglio di amministrazione, con la delibera di nomina, può autorizzare il Presidente, il Vice Presidente e, se nominati, i Consiglieri delegati, a delegare i propri poteri, in tutto o in parte, anche mediante apposite procure, a dipendenti della Società cooperativa o a terzi. ART. 54. FUNZIONAMENTO TECNICO ED AMMINISTRATIVO. 54.1. Il Consiglio di amministrazione adotta, modelli di organizzazione, gestione e controllo, procedure operative, fissa criteri di gestione, finalizzati al suo corretto ed efficace funzionamento tecnico ed amministrativo. 54.2.Il Consiglio di amministrazione, per assicurare il miglior funzionamento della Società cooperativa, può istituire commissioni, gruppi di lavoro, sia tra i propri membri che tra i Soci, cui affidare funzioni consultive, di studio, di approfondimento e di iniziativa su determinate materie. CAPO QUARTO. ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETà. ART. 55. SEZIONI SOCI. 55.1. Allo scopo di qualificare il rapporto sociale e di favorire la migliore partecipazione dei soci all’attività della Società cooperativa, l’Assemblea può istituire Sezioni Soci, quali unità organiche del corpo sociale, allo scopo di: (a)consolidare il vincolo sociale che caratterizza la Società cooperativa; (b)favorire i migliori rapporti tra Consiglio di amministrazione e Soci cooperatori; (c)favorire la partecipazione dei Soci cooperatori al perseguimento dello scopo sociale, anche mediante il concreto apporto alla formulazione e al raggiungimento degli obiettivi della Sezione soci nell’ambito dei programmi aziendali; (d)facilitare lo svolgimento delle Assemblee. 55.2.Ciascuna Sezione comprende i Soci cooperatori, in numero non inferiore a 50, residenti nel territorio delimitato dal Consiglio di amministrazione e normalmente facente capo ai lavori in esso situati. I soci di una Sezione che si riducono ad un numero minore di 50 saranno assegnati alla Sezione più vicina. Con la delibera di emissione, l’Assemblea può prevedere che all’attività delle Sezioni Soci partecipino possessori di azioni o strumenti finanziari, determinandone le modalità e i relativi diritti. 55.3.L’Assemblea disciplina con Regolamento il funzionamento e l’ordinamento delle Sezioni Soci. 55.4.Nella formazione delle liste per la nomina dei Consiglieri dovrà essere assicurata la rappresentanza nel Consiglio di amministrazione di Soci cooperatori appartenenti alle Sezioni soci, se costituite. ART. 56. ASSEMBLEE DELLE SEZIONI SOCI. 56.1. I Soci appartenenti alle Sezioni soci, se istituite, partecipano direttamente alle Assemblee generali, fatto salvo quanto previsto al comma 2. 56.2.Allo scopo di favorire la partecipazione alle Assemblee, il Consiglio di amministrazione può farle precedere da Assemblee dei Soci appartenenti alle Sezioni soci. La Società, con Regolamento coordina le disposizioni del Capo primo del presente Titolo con le modalità di eventuale svolgimento delle Assemblee delle Sezioni soci, in conformità ai seguenti criteri: (a)le Assemblee delle Sezioni soci devono essere convocate con il medesimo avviso ed esprimono il voto dei 30 STATUTO SOCIALE soci sugli argomenti all’ordine del giorno delle Assemblee generali; (b)le Assemblee delle Sezioni soci possono essere fissate in date diverse e devono concludersi almeno il giorno prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea generale; (c)il Consiglio di amministrazione, nell’indire le Assemblee delle Sezioni soci, determina i soci che hanno diritto di parteciparvi; (d)il Presidente del Consiglio di amministrazione interviene, direttamente o tramite un proprio delegato, a ciascuna Assemblea di Sezione; (e)le Assemblee delle Sezioni soci esprimono il voto dei partecipanti sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea generale e nominano i soci delegati all’Assemblea generale, scegliendoli fra i Soci presenti; in tal caso, in deroga all’articolo 42.2, ogni socio può ricevere fino a un massimo dieci deleghe. 56.3.Le Assemblee delle Sezioni soci costituiscono una modalità organizzativa di svolgimento delle Assemblee generali dove si forma, in modo esclusivo, mediante l’integrazione dei diversi risultati di voto, la volontà dei Soci. Le Assemblee delle Sezioni soci sono pertanto valide qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. L’Assemblea generale approva e recepisce i risultati delle votazioni svolte in ciascuna Assemblea di Sezione soci, mediante l’integrazione delle varie espressioni di voto, ottenendo così, per ogni oggetto all’ordine del giorno, i quorum costitutivi e deliberativi di cui ai precedenti articoli 45 e 47. ART. 57. CONSIGLIO DELLE SEZIONI SOCI. L’Assemblea della Sezione Soci elegge il Consiglio di Sezione i cui compiti e composizione sono disciplinati con Regolamento. TITOLO OTTAVO. CONTROLLI E VIGILANZA. ART. 58. COLLEGIO SINDACALE. 58.1. La vigilanza sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento è affidata al Collegio sindacale nominato dall’Assemblea ai sensi di legge e di Statuto. 58.2.Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. L’Assemblea nomina il presidente del Collegio. 58.3.I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. 58.4.Il Collegio sindacale esercita le sue attribuzioni e competenze ai sensi di legge e di Statuto e ha accesso a notizie e documenti concernenti l’andamento generale dell’attività sociale, lo svolgimento delle operazioni sociali o di determinati affari, nei limiti di legge. 58.5.I sindaci relazionano, in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica. 58.6.Ove lo ritenga funzionale al miglior assolvimento delle sue funzioni, l’Assemblea può integrare i compiti di vigilanza del Collegio sindacale in attuazione e nel rispetto della legislazione vigente, a condizione che ciò non ne comprometta l’indipendenza. 58.7.Il Collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni; esso è regolarmente costituito con la presenza della 31 STATUTO E REGOLAMENTI maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le riunioni del Collegio sindacale si svolgono e sono verbalizzate ai sensi di legge. ART. 59. REVISIONE LEGALE DEI CONTI. 59.1. La revisione legale dei conti è esercitata, in conformità alla legislazione vigente, da un Revisore o da una Società di revisione. 59.2.L’incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell’incarico. ART. 60. CONTROLLI SULLE SOCIETà COOPERATIVE. La Società è sottoposta alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti ai sensi di legge. TITOLO NONO. DISPOSIZIONI FINALI. ART. 61. SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE. 61.1. La Società cooperativa è posta in liquidazione per le cause e con le modalità di legge. 61.2. Il patrimonio della Società cooperativa, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, nel rispetto dei diritti patrimoniali spettanti ai possessori di azioni o strumenti finanziari di cui al Titolo quinto, sarà devoluto ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. ART. 62. CONTROVERSIE. 62.1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la Società cooperativa e ciascun socio, o tra i soci, nonché per quelle promosse da Consiglieri, liquidatori e sindaci o nei loro confronti, relative o connesse all’interpretazione e all’applicazione dell’Atto costitutivo, dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, sarà competente in via esclusiva il Foro di Modena. 62.2.In ogni caso, prima di adire l’autorità giudiziaria la parte dovrà attivare il procedimento di conciliazione previsto dalle norme vigenti in materia di contenzioso societario, e dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena. Il procedimento di conciliazione si svolgerà, nel rispetto della riservatezza, secondo quanto segue: (a)il procedimento di conciliazione verrà attivato mediante istanza di conciliazione che dovrà essere notificata alle altre parti e depositata presso la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Modena; (b)la notifica dell’istanza di conciliazione produce sulla prescrizione gli stessi effetti della domanda giudiziale; (c)la decadenza è impedita, ma se il tentativo di conciliazione fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal deposito del verbale di fallita conciliazione presso la segreteria dell’organismo di conciliazione; (d)le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova testimoniale; (e)il conciliatore sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in difetto dalla Commissione di conciliazione; (f) il procedimento di conciliazione dovrà concludersi entro 45 giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto. 32 STATUTO SOCIALE ART. 63. REGOLAMENTI. 63.1. L’Assemblea ordinaria può adottare, con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria, Regolamenti sociali con i quali possono essere determinati i criteri e le modalità di svolgimento del rapporto mutualistico, nonché gli strumenti di gestione e controllo dell’attività che costituisce l’oggetto sociale. 63.2.Le norme inderogabili previste da provvedimenti legislativi sopravvenuti si sostituiscono automaticamente alle disposizioni difformi dei Regolamenti. Il Consiglio di amministrazione apporta ai Regolamenti le necessarie modificazioni o integrazioni e ne dà informazione ai soci. 33 REGOLAMENTI SOCIALI STATUTO E REGOLAMENTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO MUTUALISTICO 36 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO MUTUALISTICO Titolo primo. Disposizioni generali. ART. 1. Ambito di applicazione. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione delle disposizioni di Statuto e di legge in ordine allo svolgimento del rapporto sociale e mutualistico dei Soci cooperatori. Sono fatte salve, per quanto riguarda la disciplina dell’ulteriore rapporto di lavoro costituito ai sensi dell’articolo 6 dello Statuto, le specifiche disposizioni del Regolamento previsto dall’articolo 6 della Legge 3 aprile 2001, n. 142 “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore” e successive modificazioni ed integrazioni. Il presente Regolamento è stato redatto dal Consiglio d’amministrazione ed adottato dall’Assemblea ordinaria in data 3 Dicembre 2004, ai sensi di Statuto e di legge e da ultimo modificato dalla stessa Assemblea ordinaria dei Soci in data 26 febbraio 2011. Le norme del presente Regolamento devono essere osservate dai Soci, nello svolgimento del rapporto sociale e mutualistico, nonché dagli organi sociali e dai dirigenti che ne assicurano l’attuazione mediante apposite procedure e strumenti operativi. In caso di contrasto tra lo Statuto e il presente Regolamento, prevalgono le disposizioni dello Statuto. ART. 2. Scopo mutualistico. 2.1. Considerati il contenuto del rapporto mutualistico e i requisiti e gli interessi dei Soci cooperatori, così come rappresentati nello Statuto sociale, la gestione della Società cooperativa è improntata al principio della mutualità, senza fini di speculazione privata, e al mantenimento dei requisiti richiesti dalla vigente legislazione per le cooperative a mutualità prevalente. A tal fine: (a)lo Statuto sociale prevede le clausole inderogabili concernenti le limitazioni ai diritti patrimoniali dei Soci lavoratori di cui all’articolo 2514 del Codice Civile (Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente); (b)la Società cooperativa, compatibilmente alle condizioni di mercato, organizza lo svolgimento dell’attività che ne costituisce l’oggetto, in modo da avvalersi prevalentemente delle prestazioni lavorative dei Soci cooperatori, secondo quanto previsto agli articoli 2512, punto 2 e 2513 lettera b), del Codice Civile. 2.2. Nell’ambito del perseguimento dello scopo mutualistico e mediante la gestione dell’impresa, la Società cooperativa si propone inoltre di: (a)migliorare le condizioni sociali, professionali ed economiche dei Soci; (b)favorire la partecipazione dei soci all’effettiva gestione della Società; (c)sviluppare l’identità cooperativa dei Soci e il comune senso di responsabilità nel perseguimento dello scopo sociale; (d)promuovere la formazione professionale, la crescita culturale e mutualistica dei Soci; (e)sviluppare la previdenza e la solidarietà tra i Soci e favorirne il risparmio, mediante la raccolta di prestiti, nel rispetto dei vincoli di legge, nei modi e nelle forme stabilite da apposito Regolamento; (f) organizzare ed esercitare attività assistenziali, culturali, ricreative e mutualistiche in genere, sia direttamente, sia promuovendo e partecipando ad enti mutualistici o cooperativi; (g)promuovere e diffondere gli ideali cooperativi e mutualistici. ART. 3. Adesione a organismi cooperativi. 3.1. La Società cooperativa aderisce alla “Lega Nazionale Cooperative e Mutue” e alle sue strutture territoriali e di categoria eventualmente costituite. Su deliberazione del Consiglio di amministrazione, la Società coope- 37 STATUTO E REGOLAMENTI rativa può aderire ad altri organismi economici o sindacali, nonchè ad associazioni e fondazioni a carattere mutualistico e cooperativo. 3.2. La Società concorre, ai sensi di Statuto e di legge, alla formazione dei Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Titolo secondo. Disciplina del rapporto sociale dei Soci cooperatori. ART. 4. Partecipazione al rapporto sociale. 4.1. I Soci cooperatori, in conformità allo Statuto e alla legislazione vigente: (a)concorrono alla gestione dell’impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa; (b)partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda; (c)contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; (d)mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. 4.2. Nello svolgimento del rapporto con i Soci cooperatori la Società cooperativa rispetta il principio di parità di trattamento. ART. 5. Diritti dei Soci cooperatori. 5.1. Ai Soci cooperatori spettano i diritti ad essi attribuiti dallo Statuto e dalla legislazione vigente. In particolare essi hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese. 5.2. Essi, ove ne sia fatta richiesta da almeno un decimo del numero complessivo dei Soci cooperatori, hanno il diritto di esaminare il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e il Libro delle deliberazioni del Comitato esecutivo, se istituito ai sensi di Statuto. L’esame deve essere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia. 5.3. I diritti sociali previsti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle norme di legge, possono essere esercitati dai Soci cooperatori, a condizione che non siano inadempienti agli obblighi sociali. 5.4. La richiesta concernente l’esercizio dei diritti di informazione di cui ai commi precedenti deve essere indirizzata in forma scritta al Consiglio di amministrazione, con l’indicazione dei motivi e dei documenti dei quali si richiede l’esame. Il Consiglio dispone le modalità e i termini di accesso ai documenti. 5.5. Qualora la richiesta riguardi materie riservate o segrete per legge o dalla cui divulgazione possano derivare pregiudizi alla Società cooperativa, il Consiglio di amministrazione può, con decisione motivata, negare l’accesso alle informazioni, dando eventualmente mandato al Presidente, o a chi ne fa le veci, di illustrare ai richiedenti gli aspetti non riservati della materia. ART. 6. Conferimenti dei Soci cooperatori. 6.1. Il valore minimo della quota di partecipazione da sottoscrivere e conferire per acquistare la qualità di Socio lavoratore è fissata in € 2.100,00. 38 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO MUTUALISTICO 6.2. Il versamento avviene nei seguenti termini: (a)quanto a € 525,00, entro 30 giorni dalla comunicazione della delibera di ammissione; secondo quanto previsto all’articolo 10.2. dello Statuto; contestualmente alla presentazione della domanda di ammissione, l’aspirante socio deve versare alla Società, una somma infruttifera nella predetta misura, che sarà imputata a capitale sociale in caso di ammissione, o sarà restituita in caso di rigetto della domanda. (b)per la parte residua, pari a € 1.575,00: (i) in un’unica soluzione entro 12 mesi dalla comunicazione di ammissione; (ii) ovvero in rate mensili del valore minimo di € 52,50; l’aspirante socio comunica i termini di versamento nella domanda di ammissione; in tal caso i versamenti effettuati in attuazione dei piani di capitalizzazione della Società di cui al comma 3, sono imputati alla formazione della quota minima di partecipazione per il valore indicato dal Socio nella domanda di ammissione. 6.3. I Soci cooperatori s’impegnano ad osservare i termini e le modalità di versamento previste nei piani di capitalizzazione della Società, eventualmente deliberati dagli organi sociali. 6.4. Il Consiglio di amministrazione determina le procedure di versamento della quota di partecipazione. ART. 7. Ammissione. 7.1. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Il Consiglio di amministrazione si pronuncia di norma sulle domande di ammissione dei Soci cooperatori almeno in due sedute nel corso dell’esercizio, indicativamente nei mesi di luglio e dicembre. A tal fine la Società cooperativa raccoglie le domande di ammissione nei due mesi precedenti le previste sedute. La domanda di ammissione deve contenere: (a)nome, cognome, codice fiscale, residenza, luogo e data di nascita; (b)dichiarazione del possesso della capacità di agire; (c)indicazione dei requisiti di cui alle lettere (b), (c) e (d) dell’articolo 9 dello Statuto; (d)indicazione dell’ammontare della quota di partecipazione che intende sottoscrivere, nella misura minima di cui al precedente articolo 6.1, con l’indicazione dei termini di versamento, in conformità a quanto indicato al precedente articolo 6.2; (e)impegno a costituire l’ulteriore rapporto di lavoro di cui all’articolo 6.1. dello Statuto sociale e a mettere a disposizione le capacità professionali in relazione alle esigenze della Società cooperativa, secondo quanto previsto dall’apposito Regolamento di cui al precedente articolo 1.2; (f) dichiarazione di conoscere ed accettare quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti sociali e di impegnarsi ad osservarli, unitamente alle deliberazioni assunte dagli organi sociali. Considerate la necessaria continuità di svolgimento del rapporto mutualistico e l’esigenza di assicurarne il consolidamento, anche alla luce del requisito di ammissione di cui alla lettera (b) dell’articolo 9 dello Statuto sociale, non possono essere ammessi alla Società lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a termine o comunque la cui attività lavorativa, in relazione alla specifica forma di svolgimento, non possa svilupparsi con adeguata costanza ed assicurare l’effettività del rapporto mutualistico. Il Consiglio di amministrazione nell’esame delle domande di ammissione considera qualsiasi circostanza idonea ad attestare capacità, impegno ed attitudine dell’aspirante Socio a contribuire, mediante la partecipazione sociale e professionale, allo sviluppo della Società cooperativa. A tal fine il Consiglio di amministrazione, senza introdurre ingiustificate limitazioni all’ammissione, può richiedere certificazioni o chiarimenti, nel rispetto della legislazione vigente, in funzione dell’accertamento dell’effettivo possesso dei requisiti di ammissione. Il Consiglio di amministrazione, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di ammissione, acquisisce inoltre il parere consultivo delle Sezioni soci, ove istituite. Il Consiglio di amministrazione, ove sussistano difficoltà ad assicurare a nuovi Soci lavoratori lo svolgimento del rapporto mutualistico in relazione alle opportunità di lavoro disponibili ed anche al fine di non pregiudicare i rapporti mutualistici esistenti, può deliberare, con adeguata motivazione, di sospendere per un determinato periodo l’ammissione alla Società cooperativa. 39 STATUTO E REGOLAMENTI ART. 8. Estinzione del rapporto sociale. 8.1. L’estinzione del rapporto sociale avviene nei casi, nei modi e con gli effetti di cui agli articoli 11 e 14 dello Statuto sociale. 8.2. A seguito della delibera con la quale il Consiglio di amministrazione si pronuncia in merito alle cause di estinzione o ne prende atto nei casi recesso di cui all’articolo 12.2. dello Statuto sociale, la Società provvede alla cancellazione dal Libro soci, indicando la data di effettiva estinzione del rapporto sociale ai sensi dell’articolo 14.2. dello Statuto. 8.3. Ai Soci cooperatori o ai loro eredi spettano: (a)il rimborso della quota di partecipazione per il valore risultante al momento dell’estinzione del rapporto sociale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; (b)i dividendi di competenza dell’esercizio eventualmente deliberati ai sensi dell’articolo 37.1, lettera (e) dello Statuto sociale e la rivalutazione gratuita del capitale sociale, eventualmente deliberata ai sensi dell’articolo 37.1, lettera (d) dello Statuto sociale qualora l’estinzione del rapporto sociale, in relazione alla specifica causa che la ha determinata, abbia effetto con la chiusura dell’esercizio; per effetto di quanto previsto all’articolo 6.4. dello Statuto sociale, qualora l’ulteriore rapporto di lavoro si svolga fino a tutto il 31 dicembre, il rapporto sociale dei Soci cooperatori si estingue alla chiusura dell’esercizio; (c)i ristorni eventualmente deliberati, nella misura determinata ai sensi dell’articolo 38 dello Statuto sociale e del successivo articolo 15; la parte di ristorni eventualmente attribuita ai sensi dell’articolo 38.3, lettera dello Statuto sociale, sarà corrisposta, mediante l’assegnazione di un numero di azioni di partecipazione cooperativa, di valore equivalente, arrotondato per difetto o per eccesso in relazione all’entità dei ristorni spettanti, sottoposte alla stessa disciplina dei ristorni erogati ai sensi della lettera (c) dello stesso articolo 38.3. ART. 9. Decesso del Socio. 9.1. In caso di morte del socio, la quota di partecipazione, il prestito sociale e tutte le somme a qualsiasi titolo spettanti agli eredi, saranno liquidate, secondo quanto previsto all’articolo 14 dello Statuto, a condizione che questi presentino, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o dichiarazione sostitutiva, dai quali risultino chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. 9.2. La liquidazione agli eredi avviene in conformità alla legislazione vigente in materia di successioni. ART. 10. Recesso del Socio. 10.1. Nei casi in cui il recesso avvenga ai sensi dell’articolo 12.1. dello Statuto sociale, il Consiglio di amministrazione, ai fini dell’ammissibilità del recesso, ne verifica la sussistenza ai sensi di legge, con riferimento al contenuto della dichiarazione del Socio. 10.2. Nei casi in cui il recesso avvenga ai sensi dell’articolo 12.2. dello Statuto sociale, il Consiglio di amministrazione si limita a prendere atto dell’avvenuto decorso dei termini di preavviso comunicati dal Socio ai sensi del Regolamento di cui al precedente articolo 1.2. ART. 11. Esclusione. 11.1. Con riferimento alla causa di esclusione di cui all’articolo 13.1, lettera (h) dello Statuto sociale, la reiterazione di inadempienti alle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti sociali e dalle deliberazioni degli organi sociali, debitamente contestati, ne determinano la gravità, in relazione alla tipologia dell’inadempimento, ai fini dell’esclusione dalla Società cooperativa. 11.2. Nel caso in cui, pur in presenza della causa di esclusione di cui all’articolo 13.1 lettera (a), il Consiglio di amministrazione non deliberi l’esclusione del Socio cooperatore che abbia conseguito i requisiti per avere diritto 40 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO MUTUALISTICO ai trattamenti pensionistici di vecchiaia previsti dalla legge, il rapporto mutualistico potrà, con l’accordo della Società cooperativa e del Socio, proseguire nella forma del lavoro subordinato, ovvero essere ricostituito in una delle forme consentite dalla legislazione vigente, secondo quanto previsto nel Regolamento di cui all’articolo 1.2. ART. 12. Conservazione del rapporto sociale. 12.1. Ai sensi dell’articolo 15.1. dello Statuto sociale, conservano il rapporto sociale i Soci cooperatori il cui ulteriore rapporto di lavoro si estingua in quanto, su richiesta della Società, siano chiamati a prestare l’attività di lavoro in favore di consorzi, società, enti o associazioni in genere, costituite o partecipate dalla Società, sul territorio italiano o all’estero, ovvero di organismi del Movimento cooperativo. 12.2. I Soci cooperatori conservano integralmente, senza esclusione alcuna, i diritti e doveri connessi alla qualità di socio, ad eccezione del trattamento economico e normativo che potrà essere modificato, in relazione alle specifiche situazioni societarie nel cui contesto saranno chiamati ad operare. 12.3. I Soci lavoratori che conservino il rapporto sociale ai sensi del presente articolo hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione della Società cooperativa tutte le circostanze relative allo svolgimento dell’attività di lavoro che possano produrre effetti sul rapporto sociale. ART. 13. Aspettativa e conservazione del rapporto sociale. 13.1. Ai sensi dell’articolo 15.2 dello Statuto sociale, hanno diritto alla conservazione del rapporto sociale i Soci cooperatori che ottengono il permesso di usufruire, ai sensi del Regolamento di cui all’articolo 1.2, di un periodo di aspettativa dell’ulteriore rapporto di lavoro. La conservazione del rapporto sociale è riconosciuta dal Consiglio di amministrazione, contestualmente all’autorizzazione dell’aspettativa, per la stessa durata. 13.2. Al termine del periodo di aspettativa, il Socio cooperatore, con delibera del Consiglio di amministrazione, è riammesso all’ordinario rapporto sociale, previa ricostituzione dell’ulteriore rapporto di lavoro, a condizione che non abbia perduto i requisiti di ammissione o non siano sopravvenute cause di esclusione. 13.3. Il Socio cooperatore in aspettativa, fermo restando quanto stabilito dal Regolamento di cui all’articolo 1.2. relativamente alle conseguenze sull’ulteriore rapporto di lavoro, mantiene il rapporto sociale, con il solo diritto ai dividendi eventualmente deliberati ai sensi dell’articolo 37.1, lettera (e) dello Statuto sociale e alla rivalutazione gratuita del capitale sociale eventualmente deliberata ai sensi dell’articolo 37.1, lettera (d) dello Statuto sociale, nonchè al mantenimento del prestito sociale; gli altri diritti e doveri derivanti dalla qualità di Socio, restano sospesi. Il Consiglio d’amministrazione può comunque adottare i provvedimenti sociali, nei confronti del socio in aspettativa che assuma comportamenti incompatibili o in contrasto con la conservazione del rapporto sociale ai sensi di Statuto e di Regolamento. Titolo terzo. Ristorni. ART. 14. Definizione. 14.1. I ristorni attribuiti ai sensi di Statuto e di legge, rappresentano lo strumento per riconoscere ai Soci cooperatori i risultati della gestione mutualistica. La loro attribuzione, ove consentita dalla positività della gestione, costituisce quindi una modalità di realizzazione dello scopo mutualistico della Società cooperativa. 14.2. La Società cooperativa riporta separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i Soci cooperatori. 41 Concerto di Gianna Nannini in Piazza dei Martiri, Carpi (MO) STATUTO E REGOLAMENTI 42 STATUTO SOCIALE 43 STATUTO E REGOLAMENTI ART. 15. Modalità di attribuzione. 15.1. In attuazione dei criteri stabiliti all’articolo 38 dello Statuto, qualora sia deliberata l’attribuzione di ristorni ai Soci cooperatori, la loro entità viene determinata proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici. Tenuto conto degli strumenti di contrattazione individuati dal Regolamento di cui all’articolo 1.2., l’inquadramento e i trattamenti economici dei Soci cooperatori costituiscono il parametro di riferimento idoneo a rappresentare la qualità e la quantità degli scambi mutualistici. Pertanto la misura dei ristorni da attribuire ai Soci cooperatori, sarà determinata applicando ai predetti trattamenti la stessa percentuale, nel rispetto dei limiti di legge. 15.2. Qualora i ristorni siano attribuiti ai sensi dell’articolo 38.4, lettera (c) dello Statuto sociale, il numero di azioni o strumenti finanziari comunque denominati dovrà essere determinato in modo coerente con i criteri di cui al comma 1. 15.3. Il ristorno non spetta comunque, in qualunque forma sia erogato: (a)ai Soci cooperatori esclusi ai sensi dell’articolo 13.2. dello Statuto sociale, fatta salva diversa deliberazione del Consiglio di amministrazione; (b)ai Soci cooperatori in aspettativa ai sensi del precedente articolo 13. Titolo quarto. Attività mutualistiche e sociali. ART. 16. Caratteri generali. 16.1. Il presente Titolo disciplina le forme di svolgimento, a beneficio dei Soci lavoratori ed anche di terzi, di attività connesse allo scopo mutualistico che caratterizza la Società cooperativa. La Società cooperativa può comunque, su proposta del Consiglio d’amministrazione, promuovere o partecipare a ulteriori forme di realizzazione di iniziative per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2.2. La Società cooperativa può promuovere o realizzare iniziative aperte ai lavoratori non soci o destinate ai territori in cui si trova ad operare. 16.2. La promozione e lo svolgimento di attività mutualistiche e sociali avviene, compatibilmente alle risorse disponibili, in conformità alla natura della Società, per valorizzare la cooperazione e la mutualità, senza alcuna funzione retributiva o compensativa delle prestazioni effettuate in favore della Società stessa. 16.3. Hanno accesso alle attività mutualistiche e sociali i Soci cooperatori che non siano inadempienti agli obblighi sociali. 16.4. Il Consiglio d’amministrazione riferisce all’Assemblea in merito allo svolgimento di attività mutualistiche e sociali con la relazione di cui all’articolo 36.3. dello Statuto sociale. ART. 17. Attività ricreative e culturali. 17.1. La Società cooperativa può promuovere, compatibilmente alle risorse disponibili, iniziative a carattere ricreativo e culturale in favore dei Soci cooperatori e delle loro famiglie. 17.2. Tali iniziative sono programmate e realizzate direttamente dalle Sezioni soci di cui al Capo quarto del Titolo settimo dello Statuto sociale. Le competenze spettano al Consiglio di sezione soci che può a tal fine nominare un’apposita commissione determinandone la composizione e il funzionamento. 17.3. I Consigli di sezione possono autonomamente estendere l’accesso alle iniziative ricreative e culturali ad altre categorie di Soci. 17.4. Il Consiglio di amministrazione determina annualmente le risorse disponibili per le attività ricreative e cultu- 44 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO MUTUALISTICO rali. A tal fine ogni Sezione soci deve far pervenire al Consiglio di amministrazione una stima dei costi delle attività programmate. Al termine di ogni esercizio, le Sezioni soci relazionano al Consiglio di amministrazione sulle attività svolte e sul consuntivo di spesa. ART. 18. Disciplina dei Soci onorari. 18.1. I Soci cooperatori per i quali il rapporto mutualistico si sia estinto per raggiungimento dei limiti pensionabili o per inabilità al lavoro, possono richiedere al Consiglio di amministrazione l’ammissione alla categoria dei Soci onorari ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto sociale. 18.2. L’ammissione dei soci onorari è deliberata dal Consiglio d’amministrazione a condizione che il rapporto sociale abbia avuto una durata di almeno 10 anni, fatte salve diverse valutazioni del Consiglio di amministrazione. 18.3. I Soci onorari sono esclusi dai diritti e dagli obblighi sociali e possono essere ammessi alle attività ricreative e culturali. 45 STATUTO E REGOLAMENTI REGOLAMENTO SOCIALE 46 REGOLAMENTO SOCIALE TITOLO PRIMO. DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE. Art. 1 . Scopo e ambito di applicazione. 1. 2. 3. 4. 5. Il presente Regolamento disciplina le prestazioni di lavoro rese dai Soci Cooperatori Lavoratori (di seguito detti Soci), anche appartenenti alla categoria speciale, in attuazione dello scopo mutualistico derivante dalla costituzione, ai sensi di Statuto e di legge, del rapporto sociale con la C.M.B. Società Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi (di seguito detta Cooperativa). Esso non trova pertanto applicazione nei confronti di coloro che non sono titolari del rapporto sociale ai sensi di Statuto e di legge. Il presente Regolamento assicura che l’esecuzione della prestazione di lavoro da parte dei Soci si svolga nella certezza di diritto e in forme coerenti con i fini mutualistici, gli scopi sociali e la gestione organizzata ed efficiente delle attività d’impresa della Cooperativa. Il presente Regolamento è stato redatto dal Consiglio d’amministrazione ed adottato dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria in data 26 febbraio 2011, ai sensi di Statuto e di legge. Le norme del presente Regolamento devono essere osservate dai Soci, nello svolgimento dell’attività di lavoro, nonché dagli organi sociali e dai dirigenti che ne assicurano l’attuazione mediante apposite procedure e strumenti operativi. In caso di contrasto tra lo Statuto e il presente Regolamento, prevalgono le disposizioni dello Statuto con esclusivo riguardo alle materie non ricomprese nella disciplina delle prestazioni di lavoro rese dai soci cooperatori lavoratori. ART. 2. Nozione di Socio Cooperatore Lavoratore. 1. 2. 3. Acquistano la qualità di Socio Cooperatore Lavoratore, i lavoratori che, ai sensi di Statuto, hanno presentato domanda di adesione e, risultando in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto medesimo, sono stati o sono ammessi alla Cooperativa, anche nella categoria speciale. Con l’ammissione alla Cooperativa la prestazione di lavoro del Socio lavoratore viene assorbita e si svolge nell’ambito del rapporto sociale, nella forma dell’ulteriore rapporto di lavoro costituito, e trova origine esclusiva nel contratto sociale, senza alcun nesso giuridico con il precedente rapporto di lavoro. Il rapporto tra Socio e Cooperativa è comunque unico e indivisibile. ART. 3. Costituzione dell’ulteriore rapporto di lavoro del Socio. 1. 2. 3. Il Socio, all’atto della presentazione della domanda di adesione alla Cooperativa, o successivamente, indica la forma che intende stabilire per lo svolgimento dell’ulteriore rapporto di lavoro, in relazione alle caratteristiche e competenze professionali effettivamente possedute, nonché alle attività di lavoro disponibili, materialmente rinvenibili e concretamente organizzate nel loro svolgimento dalla Cooperativa. Le competenze professionali del Socio si intendono effettivamente possedute quando risultino sufficientemente documentate e certificate da terzi, secondo le forme previste dalla legge o dagli usi correnti, oppure dalla medesima Cooperativa, in quanto già datore di lavoro o committente. All’atto dell’ammissione a Socio, o successivamente, si procede alla costituzione dell’ulteriore rapporto di lavoro tramite la sottoscrizione di un contratto individuale, indicante: (a)l’identificazione delle parti contraenti; (b)la definizione della forma attribuita allo svolgimento dell’ulteriore rapporto di lavoro; (c)la descrizione dell’oggetto e delle modalità della prestazione di lavoro, nonché la durata prevista; 47 STATUTO E REGOLAMENTI 4. (d)il richiamo alle norme della contrattualistica collettiva di lavoro o di legge applicabili; (e)il trattamento economico riconosciuto; (f) ogni altra eventuale pattuizione o condizione concordata dalle parti, al quale è allegata copia del presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale a tutti gli effetti. Il contratto individuale di lavoro, è sottoscritto dal Socio e da un rappresentante legale della Cooperativa o da suoi delegati, ovvero dal Direttore Risorse Umane e Organizzazione. ART. 4. Effetti della costituzione dell’ulteriore rapporto di lavoro del Socio. 1. 2. Per effetto della costituzione dell’ulteriore rapporto di lavoro all’articolo 3, le obbligazioni ulteriori, rispettivamente assunte dal Socio e dalla Cooperativa, derivanti dalla forma di svolgimento dell’ulteriore rapporto di lavoro, determinano i relativi regimi previdenziali, assicurativi e fiscali, nonché l’organizzazione del lavoro all’interno della quale è resa la prestazione. I trattamenti economici e normativi precedentemente riconosciuti dalla Cooperativa al lavoratore possono essere mantenuti a favore del Socio al momento della costituzione dell’ulteriore rapporto di lavoro di cui all’articolo 3. TITOLO SECONDO. ORGANIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO. Art. 5. Organizzazione della società e dell’impresa. 1. 2. 3. 48 L’organizzazione ed il funzionamento della struttura societaria della Cooperativa sono stabiliti, secondo la formulazione vigente: (a)nello Statuto sociale, al Titolo Settimo; (b)nel Regolamento sociale per la disciplina del governo e dell’organizzazione della Società. L’organizzazione di struttura e di processo della Cooperativa è disciplinata, secondo la formulazione vigente: (a)nel Regolamento sociale per la disciplina del governo e dell’organizzazione della Società; (b)nelle delibere consiliari per la nomina e l’attribuzione dei poteri alle posizioni apicali dell’impresa; (c)nel Manuale del “Sistema di Gestione Integrato”; (d)nelle procedure ed istruzioni del “Sistema di Gestione Integrato”; (e)nella delibera consiliare del “Sistema organizzativo per l’attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro”, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008. (f) nel “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”; (g)nelle delibere consiliari per la designazione e determinazione dei poteri e funzioni dei Direttori di Divisione, dei Responsabili di Area Divisionale e dei Direttori Centrali; (h)nel materiale documentale di natura organizzativa sul quale è basata la definizione del “Manuale Organizzativo Aziendale”. Il Consiglio d’amministrazione provvede alla revisione o all’aggiornamento dell’organizzazione di struttura e di processo di cui al comma 2 del presente articolo, secondo quanto previsto nello Statuto sociale e nei Regolamenti sociali. REGOLAMENTO SOCIALE ART. 6. Definizione delle attività di lavoro disponibili. 1. 2. 3. 4. 5. Le attività di lavoro eseguibili dai Soci devono essere pertinenti all’oggetto sociale e funzionali al raggiungimento degli scopi sociali. Le attività di lavoro disponibili per i Soci sono individuate dall’Assemblea dei Soci, in relazione alle esigenze della Cooperativa, in occasione dell’approvazione dei documenti di pianificazione e di programmazione annuale e pluriennale delle attività aziendali. Le prestazioni rientranti nei compiti istituzionali compresi nell’attività del lavoro subordinato sono specificate nella rappresentazione degli organici dipendenti, con dettaglio analitico per posizione organizzativa. Le prestazioni collocabili negli ambiti del lavoro non subordinato trovano evidenza nelle spese per consulenze e prestazioni libero-professionali classificate per ciascuna unità organizzativa della Cooperativa. Le attività di lavoro, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, risultanti non ricoperte o non ricopribili dai Soci, sono soddisfatte con lavoratori subordinati o con lavoratori autonomi reperiti dal mercato esterno. Art. 7. Le forme dell’ulteriore rapporto di lavoro. Le forme assumibili dall’ulteriore rapporto di lavoro sono determinate dalle concrete modalità di svolgimento delle attività assegnate al Socio nonché della prestazione che questi rende alla Cooperativa. 2. L’ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata si connota per una prestazione individuale che, oltre ad assorbire in sé quanto definito dalla normativa giuslavoristica: (a)non costituisce, in maniera immediata e autonoma, un risultato unitario produttivamente o lavorativamente riconoscibile e si concreta, invece, in una componente che necessita di essere assemblata con altre, fornite da lavoratori diversi, al fine di costituire in maniera mediata e condizionata il risultato; oppure che: (b)pur traducendosi in un risultato autonomamente apprezzabile, tuttavia concorre alla realizzazione delle attività direttive nell’organizzazione di struttura e, pertanto, si integra nell’articolazione gerarchica aziendale. 3. L’ulteriore rapporto di lavoro nelle forme non subordinate si connota per una prestazione individuale che: (a)non rientrante nelle individuazioni di cui al comma 2 del presente articolo, è resa, nel rispetto delle direttive programmatiche stabilite dalla Cooperativa nella sua qualità di committente, senza vincolo di subordinazione e con piena autonomia nell’organizzazione delle attività, nonché di determinazione delle modalità e dei tempi di loro svolgimento per il conseguimento del risultato. 4. Tenuto conto che la Cooperativa: • appartiene al settore di produzione e lavoro; • esercita l’impresa secondo modelli di organizzazione industriale; • interviene in particolare nella fascia alta di mercato; • esegue le attività produttive nelle peculiarità del settore edile e del settore dei servizi, con particolare e non esclusivo riferimento alle attività manutentive edili e impiantistiche; • svolge le attività direzionali e di supporto al processo produttivo in modo strutturato ed organico all’impresa; e che, conseguentemente: • le attività di lavoro non subordinato, compatibili con le modalità organizzative della Cooperativa, si configurano in quantità definibili marginali; • i rapporti di lavoro non subordinato intrattenuti con terzi, consistono in prestazioni d’opera intellettuale che sono tendenzialmente prive dei necessari requisiti di continuità implicati dal rapporto mutualistico, le opportunità di impiego dei Soci, che fisiologicamente vengono a generarsi, corrispondono in via ordinaria alla forma del lavoro subordinato. 5. L’ulteriore rapporto, nella forma di cui al precedente comma 2, può comportare, ai sensi del comma 2 dell’articolo 11, l’esecuzione della prestazione lavorativa attraverso l’adozione dell’istituto del distacco qualora sia svolta, su richiesta e negli interessi della Cooperativa, in favore di consorzi, società, enti o associazioni in ge1. 49 STATUTO E REGOLAMENTI 6. 7. 8. nere costituiti o partecipati dalla Cooperativa medesima sul territorio italiano o all’estero, ovvero di organismi del Movimento cooperativo. Qualora, per la realizzazione dell’oggetto sociale della Cooperativa e della continuità dello scambio mutualistico, l’esecuzione della prestazione di cui al precedente comma 5 richieda il passaggio alle dirette dipendenze degli enti ivi indicati, trattandosi di una diversa modalità organizzativa attraverso la quale si dispiegano gli effetti dell’ulteriore rapporto di lavoro, il rapporto retributivo, previdenziale e assicurativo è contestualmente e provvisoriamente chiuso ai soli fini amministrativi e burocratici, con applicazione dei trattamenti normati ai commi 3 e 4 dell’articolo 11. Ricorrendone i presupposti, l’Assemblea può, in qualunque momento, prevedere la prestazione di attività di lavoro in forma non subordinata, stabilendone la relativa disciplina mediante integrazione al presente Regolamento, nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei principi di cui al precedente Titolo I e al successivo articolo 8. è ammessa la costituzione di rapporti di lavoro in forma non subordinata esclusivamente ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato al Capo III del Titolo III. TITOLO TERZO. DISCIPLINA DELL’ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO. CAPO PRIMO. POSIZIONE E PROFILI PROFESSIONALI DEI SOCI. Art. 8. Posizione del Socio. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 50 Il Socio, ai sensi dell’articolo 2, aderisce alla Cooperativa per ottenere, con continuità, opportunità di lavoro alle migliori condizioni possibili di mercato e, in questo, si obbliga a rendere prestazioni di lavoro personali in favore della Cooperativa, ovunque questa si trovi ad operare, anche presso società, consorzi e associazioni o enti ai quali essa partecipa. A tal fine, al Socio è attribuito il diritto-dovere di partecipare alle attività formative organizzate dalla Cooperativa, cosicché, attraverso l’aggiornamento, lo sviluppo e il miglioramento delle sue competenze professionali, possa garantire, a se stesso, l’accesso alle opportunità di cui al comma 1 del presente articolo e, alla Cooperativa, il migliore perseguimento degli scopi sociali e degli interessi imprenditoriali. Le opportunità di lavoro generate dal rapporto mutualistico costituiscono la soddisfazione di un diritto collettivo goduto individualmente dal socio, il quale non può soggettivamente attribuirle o condividerle con terzi. Il Socio, in quanto titolare di un contratto associativo coinvolgente la propria capacità di lavoro, si trova in uno stato di subordinazione tecnico-funzionale nei confronti della Cooperativa, indipendentemente dalla forma stabilita per il rapporto di lavoro. Il Socio può svolgere attività di lavoro, in qualunque forma, a favore di terzi solo previa formale e motivata richiesta autorizzata, in base alle previsioni statutarie, dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa, fatto salvo lo svolgimento di attività aventi natura occasionale. In ogni caso, le attività svolte ai sensi del precedente comma 5: (a)devono essere compatibili con i modi e i tempi richiesti dal rapporto di lavoro intrattenuto con la Cooperativa; (b)non possono essere contrastanti, incompatibili o concorrenti con gli interessi e gli scopi sociali. REGOLAMENTO SOCIALE Art. 9. Profili professionali dei Soci. 1. 2. I profili professionali dei Soci con ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata sono individuati, nella loro formulazione vigente: (a)dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed attività affini; (b)dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende cooperative metalmeccaniche; (c)dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e/o soci delle cooperative o aziende esercenti attività nel settore terziario e servizi; (d)dal Contratto Nazionale per i Dirigenti delle Imprese Cooperative; (e)dall’Accordo collettivo aziendale di lavoro per operai e impiegati; (f) dall’Accordo collettivo aziendale di lavoro per Quadri, Tecnici e Intermedi; (g)dall’Accordo aziendale per Dirigenti; (h)dal Manuale del Sistema di Gestione Integrato; (i) dal Manuale Organizzativo Aziendale. I profili professionali dei soci con rapporto di lavoro in forma autonoma sono, in via esemplificativa, corrispondenti a quelli richiesti per l’esercizio di arti e professioni o, comunque, per lo svolgimento di attività di assistenza e consulenza alle imprese. CAPO SECONDO. LA FORMA DELL’ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO. Art. 10. Natura ed effetti della subordinazione gerarchica. 1. 2. 3. 4. 5. La subordinazione gerarchica dispiega i suoi effetti in ragione dell’organizzazione di struttura e di processo prescelta dalla Cooperativa per l’esercizio delle proprie attività d’impresa, con specifico riferimento alle gerarchie che connotano le diverse posizioni organizzative componenti la struttura del Lavoro. La subordinazione gerarchica ha valenza prioritariamente organizzativa ed è funzionale alla realizzazione delle necessarie attività direzionali e direttive per l’esercizio dell’impresa. Essa si caratterizza in base al rapporto di supremazia-subalternità che, secondo una relazione di reciprocità, si instaura tra le diverse posizioni organizzative, così disegnando la allocazione delle responsabilità decisionali e direttive finalizzate a garantire la diligente amministrazione dell’azienda ed il buon funzionamento dell’impresa. In ragione della posizione organizzativa occupata, ciascun Socio ha l’obbligo di rispettare le relazioni gerarchiche attive e passive che lo riguardano, al fine di concorrere alla ricerca di sempre più elevati livelli di efficienza e di efficacia con cui connotare le attività e i risultati d’impresa. I Soci, nonché il personale anche non socio inquadrato nella categoria dei Dirigenti o dei Quadri ai sensi della legge n. 190/1985, hanno l’obbligo di esercitare la supremazia gerarchica di propria pertinenza nel rispetto: (a)dei principi e dei fini mutualistici della Cooperativa, (b)dei diritti sociali, di lavoro e sindacali dei Soci e degli altri lavoratori, con il fine esclusivo di perseguire l’obiettivo enunciato al precedente comma 4. Art. 11. Trattamenti normativi ed economici. 1. Ai Soci con ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata, in ragione delle mansioni attribuite ed in modo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, si applica il trattamento normativo ed economico 51 STATUTO E REGOLAMENTI derivante dai testi nella loro formulazione vigente della seguente contrattualistica collettiva di lavoro: 1.1. Primo livello di contrattazione (a)Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia e attività affini, stipulato dall’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro – ANCPL – Legacoop, dalla Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro – Federlavoro e Servizi – Confcooperative, dall’Associazione Italiana Cooperative Produzione e Lavoro – AGCI e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno (FeNEAL) – UIL, della Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini (FILCA) – CISL e della Federazione Italiana Lavoratori Legno Edilizia Industrie Affini ed Estrattive (FILLEA – Costruzioni e Legno) – CGIL; (b)Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende cooperative metalmeccaniche, stipulato dall’Associazione Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro – ANCPL – Legacoop, dalla Federazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro – Federlavoro e Servizi – Confcooperative, dall’Associazione Italiana Cooperative Produzione e Lavoro – AGCI - PSL e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della Federazione Italiana Metalmeccanici (FIM) – CISL, della Federazione Italiana Operai Metalmeccanici (FIOM) – CGIL e dall’Unione Italiana Lavoratori Metalmeccanici (UILM) – UIL; (c)Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario, distribuzione e servizi, stipulato tra Confcommercio e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL, per le attività di lavoro non ricoperte da CCNL stipulati da Legacoop Servizi; (d)Contratto Nazionale per i Dirigenti delle Imprese Cooperative, stipulato dalla LEGACOOP – Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, dall’AGCI – Associazione Generale delle Cooperative Italiane e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della CGIL – Confederazione Generale Italiana del Lavoro, della CISL – Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori e della UIL – Unione Italiana del Lavoro. 1.2. Secondo livello di contrattazione (a)Contratti integrativi territoriali, del CCNL di cui alle lettere a), b) e c) del punto 1.1 del presente articolo; (b)Accordo collettivo aziendale di lavoro per operai e impiegati, nonché i collegati Accordi integrativi di Zona; (c)Accordo collettivo aziendale di lavoro per Quadri, Tecnici e Intermedi; (d)Accordo aziendale per Dirigenti; (e)ogni ed ulteriore accordo sindacale stipulato dalla Cooperativa per unità produttive stanziali oppure temporanee o mobili. 2. 3. 4. 52 Gli istituti contrattuali di lavoro subordinato applicabili ai Soci sono quelli previsti da legge, compreso l’istituto del distacco, se e in quanto disciplinati dalla contrattazione collettiva di lavoro di cui al punto 1.1 del comma 1 del presente articolo. Ai Soci che, ai sensi di Statuto nonché del comma 6 dell’articolo 7, realizzano lo scambio mutualistico alle dipendenze di terzi, è applicata la contrattazione collettiva di lavoro di primo e secondo livello adottata o adottabile dai detti enti ed è loro garantito un trattamento complessivamente equivalente a quello che avrebbero percepito effettuando la loro prestazione direttamente per la Cooperativa, ivi ricompresi gli effetti di cui all’articolo 16. I Soci, di cui al comma 3 del presente articolo, all’atto del rientro lavorativo in Cooperativa, ricevono il trattamento precedentemente posseduto e derivante dalla contrattazione collettiva di cui al comma 1 del presente articolo, computando come valido il periodo trascorso alle dipendenze di enti terzi. REGOLAMENTO SOCIALE CAPO TERZO. LA FORMA DELL’ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO. Art. 12. Condizioni per la costituzione della forma autonoma. 1. 2. 3. L’ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma è instaurabile esclusivamente quando, maturati i requisiti di legge, il Socio abbia prodotto comunicazione di risoluzione dall’ulteriore rapporto di lavoro subordinato, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 36, ai fini del proprio collocamento nel regime pensionistico di anzianità o di vecchiaia. Qualora ne ravvisi specifica necessità, la Cooperativa può costituire, estintosi il precedente, un nuovo ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma con il Socio che si ritrovi effettivamente nella condizione di cui al comma 1 del presente articolo e che accetti la proposta. La proposta, di cui al comma 2 del presente articolo, deve prevedere modalità della prestazione rispondenti ai requisiti di legge propri della forma di lavoro autonomo e nel rispetto di quanto definito al comma 3 dell’articolo 7. In ogni caso, non può prevedere la prestazione di attività che comportino continuità con la posizione organizzativa e le mansioni attribuite al Socio precedentemente al suo pensionamento. Art. 13. Effetti indotti dal rapporto sociale. 1. 2. 3. 4. 5. I Soci con ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma, per effetto del rapporto sociale e dei principi mutualistici che lo generano e lo sorreggono, nonché di quanto determinato all’articolo 8, eseguono le attività loro assegnate: (a)rendendo la prestazione esclusivamente in via personale e individuale; (b)utilizzando i mezzi della Cooperativa poiché, ai sensi di Statuto, ne dispongono collettivamente con gli altri Soci. Questi, pertanto, perseguono i propri interessi soggettivi indirettamente, ovvero attraverso l’esclusivo soddisfacimento degli interessi della Cooperativa e contribuendo al raggiungimento degli scopi sociali. Conseguentemente, la prestazione di lavoro in forma autonoma è resa nel quadro di un rapporto unitario e, ai sensi del comma 1 dell’articolo 8, continuativo. Se la prestazione rientra nei compiti istituzionali compresi nell’oggetto di arti e professioni, la disciplina del presente Regolamento è integrata dalla specifica normativa vigente, in quanto compatibile con la posizione di Socio. Negli altri casi, la disciplina del presente Regolamento è integrata dalla normativa vigente per le collaborazioni coordinate e continuative, sempre in quanto compatibile con la posizione di Socio. Art. 14. Trattamenti normativi ed economici. 1. 2. 3. Ai Soci con ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma si applicano le vigenti disposizioni normative in materia disciplinate dal Codice Civile, con particolare riferimento al Titolo III – “Del lavoro autonomo” del Libro Quinto – “Del lavoro”, in quanto compatibili con la posizione del Socio e l’attività che lo stesso esegue. Si applicano, altresì, le norme relative ai trattamenti fiscali previsti dal vigente TUIR e ai trattamenti disciplinati dai vigenti e specifici regimi previdenziali e assicurativi obbligatori, a seconda che la prestazione sia inquadrabile nella fattispecie di cui al comma 4 o al comma 5 dell’articolo 13. Il corrispettivo della prestazione fornita è determinato, a seconda dei casi, sulla base delle tariffe professionali disciplinate da Albi o Ordini condizionatamente alle previsioni di legge, delle tariffe rinvenibili presso le locali Camere di Commercio oppure dei compensi eventualmente previsti da contratti o accordi collettivi specifici, se esistenti. 53 STATUTO E REGOLAMENTI Ospedale Niguarda - Ca’ Granda, (MI) 54 REGOLAMENTO SOCIALE 55 STATUTO E REGOLAMENTI 4. In ogni caso, i trattamenti economici complessivi di cui al comma 3 del presente articolo, sono proporzionati alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e non sono inferiori ai compensi medi in uso nel luogo per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. TITOLO QUARTO. DISPOSIZIONI COMUNI. CAPO PRIMO. ULTERIORI TRATTAMENTI. Art. 15. Maggiorazione retributiva. 1. 2. L’Assemblea dei Soci, conformemente alle previsioni regolamentari e sulla base delle modalità e dei destinatari stabiliti in accordi stipulati ai sensi dell’articolo 21, se esistenti, o comunque ai sensi dei diritti sindacali per come disponibili secondo le previsioni degli articoli 22 e 23, può deliberare un ulteriore trattamento economico a titolo di maggiorazione retributiva. L’elemento economico della maggiorazione retributiva non è cumulabile, e quindi le assorbe fino a concorrenza, con le retribuzioni percepite individualmente dai Soci per effetto dei trattamenti previsti al punto 1.2 del comma 1 dell’articolo 11 o, se spettante, con i compensi stabiliti al comma 3 dell’articolo 14, qualora siano stati definiti, esplicitamente e per la sola quota parte a tal fine determinata, anche sulla base del raggiungimento o del miglioramento di obiettivi aziendali. Art. 16. Ristorno. 1. 2. L’Assemblea che approva il bilancio può deliberare un ulteriore trattamento economico a titolo di ristorno, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi individualmente percepiti dai Soci, di cui agli articoli 11 o 14 e 15, mediante: (a)integrazione delle retribuzioni corrisposte; (b)aumento proporzionale della quota di partecipazione; (c)mediante l’emissione di strumenti finanziari di cui al Titolo quinto dello Statuto sociale. L’elemento del ristorno è cumulabile con gli altri trattamenti economici riconosciuti ai Soci ai sensi del presente Regolamento. Art. 17. Previdenza complementare. 1. La delibera dell’Assemblea dei Soci di adesione al Fondo Pensione Cooperlavoro, dispiega i suoi effetti su tutti i Soci, definendo le aliquote o le quantità contributorie dovute dalla Cooperativa e dai singoli Soci, nel rispetto delle basi di calcolo e dei limiti posti alla fruizione dei connessi benefici e agevolazioni, per come disposti dalla normativa legislativa vigente in ragione della specifica forma adottata per la costituzione dell’ulteriore rapporto di lavoro. Art. 18. Aspettativa. 1. 56 A fronte di comprovate motivazioni, di carattere personale o familiare, la Cooperativa può concedere al Socio che ne faccia richiesta, periodi di aspettativa o di congedo dal lavoro secondo le forme, i modi e le causali vi- REGOLAMENTO SOCIALE 2. 3. 4. gentemente previsti da legge o dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata, di cui all’articolo 11, comma 1. Ad integrazione della disciplina prevista al precedente comma 1, il Socio può altresì richiedere periodi di aspettativa: (a)per l’esercizio della facoltà di cui all’articolo 37, comma 4; (b)per la conduzione e la tutela di importanti affari ed interessi familiari; (c)per l’esercizio di altra professione compatibile con la conservazione del rapporto sociale, in ordine a fattispecie riconducibili alla precedente lettera b) o alle circostanze di cui all’articolo 31; (d)per impegni temporanei di elevato interesse sociale, artistico, sportivo o di altra natura; (e)per l’impossibilità temporanea, dipendente da motivi che non comportino l’esclusione, di contribuire allo sviluppo della Cooperativa. L’aspettativa non può essere comunque concessa, fatte salve eccezionali circostanze sottoposte alla valutazione del Consiglio d’amministrazione, nei confronti dei Soci: (a)che ricoprano cariche sociali; (b)che abbiano comunicato il recesso dalla Cooperativa o per i quali sussistano cause di esclusione, ad eccezione dei casi di cui agli articoli 29 e 30; (c)che intendano svolgere attività concorrenti, contrastanti o comunque incompatibili con il mantenimento del rapporto sociale. Il Socio in aspettativa è sospeso dai diritti e dai doveri derivanti dall’ulteriore rapporto di lavoro, fatta salva la conservazione del trattamento normativo ed economico conseguito. Pertanto non compete al Socio il compenso retributivo e vengono sospesi i termini di maturazione del trattamento di fine rapporto, dell’anzianità e di ogni altro istituto previdenziale, assicurativo e contrattuale. Art. 19. Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto. 1. 2. 3. L’anticipazione sul trattamento di fine rapporto è concessa al Socio alle seguenti condizioni: (a)deve aver prestato per almeno 5 anni l’attività professionale prevista dall’ulteriore rapporto di lavoro; (b)la misura dell’anticipazione non può essere superiore al settanta per cento del trattamento di fine rapporto maturato e accantonato; fatto salvo l’acquisto di unità immobiliare dalla Cooperativa o da società partecipate, nel qual caso l’anticipazione può essere corrisposta in misura integrale; (c)siano decorsi almeno 7 anni dalla precedente anticipazione del trattamento di fine rapporto. L’anticipazione di cui al precedente comma 1 può essere concessa per le seguenti esigenze, che dovranno essere documentate, anche per autocertificazione, dal Socio al momento della richiesta, ferme restando le condizioni e le limitazioni prescritte dal Codice in materia di protezione dei dati personali: (a)spese sanitarie, terapie ed interventi che comportino spese onerose; (b)acquisto, ristrutturazione o costruzione dell’abitazione o di unità immobiliari in genere; (c)spese di arredamento dell’abitazione principale; (d)spese per l’estinzione di mutuo ipotecario stipulato per i casi di cui alla precedente lettera b) o, comunque, di debiti onerosi contratti verso terzi; (e)riscatto o versamento volontario di contributi al regime pensionistico obbligatorio; (f) sostenimento di spese di studio onerose; (g)sostenimento di spese per l’adozione di figli o per i casi di affido; (h)sostenimento di spese funerarie assunte a proprio carico dal Socio; (i) pagamento di spettanze e spese a seguito di separazione legale o divorzio; (j) avvio di attività di lavoro proprie, purché compatibili con le limitazioni di Statuto; (k)conferimento di lavori e/o prestazioni alla Cooperativa. L’anticipazione può essere concessa, limitatamente ai motivi di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), j) e k), anche nel caso le relative esigenze riguardino, oltre che il Socio lavoratore, i genitori, anche non conviventi, il coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, o convivente, i figli, anche se maggiorenni o non convi- 57 STATUTO E REGOLAMENTI 4. 5. venti; per i motivi di cui alle lettere g), h) ed i), oltre che il socio lavoratore, i figli, anche se maggiorenni o non conviventi. In considerazione di particolari esigenze e necessità, documentate dal socio richiedente secondo le forme previste al precedente comma 2, il Consiglio d’amministrazione può derogare alle condizioni e alle causali di cui ai precedenti commi 1 e 2. La Cooperativa si riserva la facoltà di richiedere l’esibizione in originale dei giustificativi dimostranti l’effettività della destinazione di spesa. Art. 20. Anticipazioni sui compensi futuri. 1. 2. 3. A fronte di motivazioni, di carattere personale o familiare, la Cooperativa può concedere al Socio che ne faccia richiesta, anticipazioni sui compensi futuri secondo le forme, i modi e le causali vigentemente previsti da legge o dalla contrattazione collettiva di lavoro applicata, di cui all’articolo 11, comma 1. Ad integrazione della disciplina prevista al precedente comma 1, il Socio può altresì richiedere anticipazioni sui compensi futuri, qualora non ricorrano i presupposti per ricorrere all’anticipazione sul trattamento di fine rapporto, alle seguenti condizioni: (a)in base alla regolamentazione per come esposta ai commi da 2 a 5 dell’articolo 19; (b)per un valore complessivo non superiore ad euro 7.500,00; (c)sull’ammontare dell’anticipazione è calcolata una percentuale di interessi, in base al tasso indicato al successivo comma 3, il cui importo è fatturato e trattenuto dalla Cooperativa annualmente, sulla retribuzione relativa al mese di dicembre, e in occasione del pagamento della rata a saldo; (d)la somma anticipata deve essere rimborsata entro 15 mesi, se in unica soluzione, o mediante un numero massimo di 50 rate mensili a valore costante, da trattenere direttamente sulla retribuzione del Socio; il Socio può comunque rimborsare la parte residua dell’anticipazione maggiorata degli interessi maturati di cui alla precedente lettera c); (e)qualora il rimborso sia stato previsto in unica soluzione, la Cooperativa, in caso di inadempimento alla scadenza del termine fissato, può rivalersi sui crediti del Socio maturati in ragione dell’ulteriore rapporto di lavoro; (f) in caso di estinzione dell’ulteriore rapporto di lavoro e del rapporto sociale, il debito residuo, comprensivo degli interessi maturati e non pagati, sono trattenuti sui crediti del Socio a qualsiasi titolo. Nel rispetto del principio legislativo di parità di trattamento nella costituzione e nell’esecuzione dei rapporti mutualistici nonché delle prescrizioni della legge n. 142/2001, con particolare riferimento alla correttezza dei rapporti instaurati con i Soci di cui alla lettera c), comma 1, dell’articolo 7; in conformità allo scopo mutualistico ed alla determinazione statutaria e regolamentare di sviluppare forme di previdenza e di solidarietà tra i Soci, il tasso applicato per il calcolo degli interessi sulle anticipazioni di cui al presente articolo è fissato in misura pari a quello vigentemente riconosciuto ai Soci prestatori. CAPO SECONDO. GODIMENTO DEI DIRITTI SINDACALI. Art. 21. Forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali dei Soci. 1. 58 In relazione alle peculiarità del sistema cooperativo, forme specifiche di esercizio dei diritti sindacali dei Soci possono essere individuate in sede di accordi collettivi tra le associazioni nazionali del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, comparativamente più rappresentative. REGOLAMENTO SOCIALE 2. In ogni caso, valgono le previsioni di cui agli articoli 22 e 23 nonché quanto in materia disciplinato dal presente Regolamento. Art. 22. Diritti sindacali dei Soci. 1. 2. Ai Soci con ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata si applicano le previsioni dello Statuto dei Lavoratori nella sua formulazione legislativa vigente, fatto salvo quanto specificato al comma 6 dell’articolo 37. Ai Soci con ulteriore rapporto di lavoro in forma autonoma si applicano i disposti dello Statuto dei Lavoratori, nella sua formulazione legislativa vigente, limitatamente ai diritti di libertà di opinione, di associazione e di attività sindacale nonché ai divieti di indagine sulle opinioni e di produzione di atti discriminatori inerenti all’attività sindacale praticata o all’affiliazione ad organizzazioni sindacali o alla partecipazione alla loro costituzione, con estensione a motivi nascenti da fatti politici, religiosi, razziali, di lingua o di sesso. Art. 23. Diritti sindacali collettivi dei Soci. 1. 2. I diritti sindacali collettivi dei Soci sono esercitati dai Soci Cooperatori Lavoratori riuniti in Assemblea, senza le formalità previste dallo Statuto, chiamati a decidere, in attuazione dell’articolo 22, su oggetti di pertinenza della materia del lavoro, fatte salve le altre sedi di rito e di diritto. L’Assemblea dei Soci, quando delibera in conformità alle decisioni assunte preliminarmente dalla sola componente dei Soci Cooperatori Lavoratori, acquisisce la titolarità di cui al comma 1 del presente articolo. CAPO TERZO. CONTESTAZIONI, SANZIONI E RISOLUZIONE DELL’ULTERIORE RAPPORTO DI LAVORO. Sezione Prima Contestazioni e sanzioni. Art. 24. Contestazioni. 1. 2. 3. 4. La Cooperativa, al verificarsi dell’inadempimento da parte del Socio, provvede a contestargliene l’addebito secondo la casistica e i modi previsti da legge e da contratto, assegnando, nel caso del lavoro subordinato, il termine previsto per la presentazione di controdeduzioni e, comunque, per ascoltarlo a sua difesa; oppure, nel caso del lavoro autonomo, costituendo in mora il Socio debitore della prestazione ed assegnando il termine per l’adempimento. La violazione dei doveri previsti al comma 4 dell’articolo 1, integra la casistica di cui al precedente comma 1. Il Socio può farsi assistere, nella sua difesa, dall’organizzazione sindacale cui aderisce, da un legale o da altra persona comunque di sua fiducia, se del caso attivando le procedure conciliative e di tutela previste all’articolo 40. La procedura della contestazione non costituisce in sé pregiudiziale alcuna a carico del Socio e rappresenta lo strumento in grado di attivare la garanzia di tutela e di difesa dei diritti e delle ragioni del Socio. Art. 25. Sanzioni. 1. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari, nel caso del lavoro subordinato, e delle penali, nel caso del lavoro autonomo, si intende validamente disposta dalla Cooperativa quando preceduta dalla contestazione secondo le forme e i modi definiti all’articolo 24. 59 STATUTO E REGOLAMENTI 2. Ai fini del presente Capo, i provvedimenti disciplinari o le penali applicabili dalla Cooperativa sono quelli previsti e determinati da legge e da contratto, nonché dal presente Regolamento. Art. 26. Competenza decisionale. 1. 2. La decisione di merito sull’addebito contestato nonché sull’applicazione di eventuali sanzioni al Socio è di competenza esclusiva del Consiglio d’amministrazione e non può essere delegata. Il Consiglio d’amministrazione, sulla base del procedimento istruttorio curato dal Presidente, assume la decisione di cui al comma 1 del presente articolo alla prima seduta utile successiva alla conclusione della procedura prescritta all’articolo 24. Sezione Seconda Risoluzione individuale dell’ulteriore rapporto di lavoro subordinato. Art. 27. Risoluzione per giusta causa. 1. 2. 3. 4. 5. La risoluzione individuale per giusta causa dell’ulteriore rapporto di lavoro subordinato con il Socio, si ha quando la causa, ricompresa o analoga alle previsioni di legge e di contratto nonché del presente Regolamento, è di gravità tale da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto. La violazione del divieto previsto al comma 6, lettera b), dell’articolo 8 e degli obblighi disposti ai commi 4 e 5 dell’articolo 10, integrano le cause della risoluzione di cui al precedente comma 1. La procedura attuativa di quanto previsto al precedente comma 1, è quella determinata alla Sezione I del presente Capo. Durante l’espletamento della procedura di cui alla Sezione I del presente Capo, e sino alla sua conclusione, la Cooperativa ha facoltà di disporre, nei confronti del Socio, la sospensione cautelare non disciplinare dall’ulteriore rapporto di lavoro, senza il pagamento della retribuzione. Al termine della procedura di cui alla Sezione I del presente Capo, se gli esiti sono confermativi e probatori dei presupposti della giusta causa, la Cooperativa procede senza indugio alla risoluzione di cui al comma 1 del presente articolo, senza pagamento del preavviso previsto dalla contrattazione di cui al punto 1.1 del comma 1 dell’articolo 11, fatta salva la richiesta di risarcimento per l’eventuale maggior danno procurato. Altrimenti, dichiara estinta la procedura intrapresa ai sensi del comma 1 del presente articolo e riammette il Socio al lavoro; in caso di adozione del provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo, corrispondendogli un’indennità equivalente alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato durante il periodo di sospensione cautelare. Art. 28. Risoluzione per giustificato motivo soggettivo. 1. 2. 3. 60 La risoluzione individuale per giustificato motivo soggettivo dell’ulteriore rapporto di lavoro subordinato con il Socio, con pagamento del preavviso previsto dalla contrattazione di cui al punto 1.1 del comma 1 dell’articolo 11, si ha in conseguenza di un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali da parte di quest’ultimo, in base o in analogia con le previsioni di legge e di contratto nonché del presente Regolamento. La violazione degli obblighi previsti al comma 5 e al comma 6, lettera a), dell’articolo 8, integra i motivi della risoluzione di cui al precedente comma 1. Al di fuori dei casi previsti all’articolo 29, non costituisce inadempimento contrattuale il rifiuto del Socio al trasferimento del proprio luogo di lavoro, richiesto dalla Cooperativa ai sensi della lettera (g) dell’articolo 13 dello Statuto, qualora il giustificato motivo consista in uno stato di necessità soggettivo, dei componenti del nucleo familiare oppure dei genitori propri o del coniuge, comprovato da specifica certificazione rilasciata da REGOLAMENTO SOCIALE 4. 5. enti o soggetti appartenenti al Servizio Sanitario Nazionale, che costituisca diritto d’accesso alla disciplina di legge e di contratto sui congedi parentali, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione. La procedura attuativa di quanto previsto al precedente comma 1, è quella determinata alla Sezione I del presente Capo. Espletata la procedura di cui alla Sezione I del presente Capo, se gli esiti sono confermativi e probatori dei presupposti del grave inadempimento degli obblighi contrattuali, la Cooperativa procede alla risoluzione di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva la richiesta di risarcimento per l’eventuale maggior danno procurato. Altrimenti, dichiara estinta la procedura intrapresa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Art. 29. Risoluzione per giustificato motivo oggettivo. 1. 2. 3. La risoluzione individuale per giustificato motivo oggettivo dell’ulteriore rapporto di lavoro subordinato con il Socio, con pagamento del preavviso previsto dalla contrattazione di cui al punto 1.1 del comma 1 dell’articolo 11, è determinata da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa, ivi compresa la fine di fasi lavorative o il termine delle attività produttive nei cantieri temporanei o mobili, nonché per sopravvenuta causa di forza maggiore. La motivazione di cui al precedente comma 1 acquisisce giustificazione giuridica qualora: (a)si associ all’impossibilità oggettiva della Cooperativa oppure all’indisponibilità soggettiva del Socio ad essere utilizzato presso altre unità produttive od organizzative oppure in altre attività e, (b)con esclusione della fine di fasi lavorative o del termine delle attività produttive nei cantieri temporanei o mobili, non si accompagni al coinvolgimento di una pluralità di individui che, per quantità e tempi, comportino l’attivazione delle procedure di cui all’articolo 30. Il Consiglio d’amministrazione, sulla base del procedimento istruttorio curato dal Presidente, assume la decisione di cui al comma 1 del presente articolo e ne cura la comunicazione al Socio nei termini di legge e di contratto, in conformità alle previsioni statutarie e regolamentari. Sezione Terza Risoluzione collettiva degli ulteriori rapporti di lavoro subordinato. Art. 30. Risoluzione per riduzione del personale. 1. 2. 3. 4. La risoluzione collettiva per riduzione del personale degli ulteriori rapporti di lavoro subordinato con i Soci, sopravviene per riduzione o trasformazione delle attività o di lavoro nella Cooperativa e quando coinvolga un numero minimo di soggetti in un dato arco temporale, per come rispettivamente stabiliti dalla legge. La risoluzione collettiva per riduzione di personale si realizza attraverso la prassi stabilita da legge e da contratto, con particolare riferimento alle previste procedure informative e consultive, nonché all’applicazione dei criteri e dei parametri per l’individuazione dei Soci in esubero. La prassi di cui al comma 2 del presente articolo è avviata successivamente all’esperimento e agli esiti di quanto regolamentato all’articolo 31. La risoluzione di cui al precedente comma 1 diviene efficace secondo i modi e i tempi determinati dalla legge. Art. 31. Definizione interna dello stato e del piano di crisi. 1. Al verificarsi di situazioni di criticità di mercato o aziendali che riproducono una riduzione o trasformazione delle attività o di lavoro all’interno della Cooperativa, con conseguente esubero congiunturale o strutturale di personale, il Consiglio d’amministrazione provvede a raccogliere tutti i dati disponibili ed utili ai fini della definizione dello stato di crisi e, in ragione e proporzionatamente alla sua effettiva gravità, della individuazio- 61 Centenario di CMB, Carpi (MO) STATUTO E REGOLAMENTI 62 NOTE 63 STATUTO E REGOLAMENTI 2. 3. 4. 5. 6. 7. ne e pianificazione di tutte le azioni necessarie per risolverlo positivamente, per evitarne o ridurne gli effetti traumatici e, in ogni caso, per garantire la difesa della Cooperativa e preservarne la possibilità di ritorno allo sviluppo. L’Assemblea dei Soci dibatte sulle informazioni e sulle proposte presentate dal Consiglio d’amministrazione e, laddove lo ritenga opportuno e prima di assumere decisioni nel merito, ha facoltà di richiedere ulteriori approfondimenti, anche attraverso l’istituzione in seno al Consiglio d’amministrazione di apposite commissioni di studio, eventualmente composte con il contributo esterno di esperti in materia. In base agli esiti di cui al precedente comma 2, l’Assemblea dei Soci ha facoltà di deliberare un piano di crisi aziendale contenente le azioni, esposte in ordine di priorità, per la salvaguardia possibile dei livelli occupazionali, con particolare riguardo: (a)al riposizionamento di mercato della Cooperativa; (b)alla razionalizzazione e ottimizzazione dei costi, diversi da quelli del personale; (c)alla necessità di sospendere, in via eccezionale, l’ammissione di nuovi soci e di congelare il turnover in entrata del personale occupato; (d)alle attività formative da intraprendere per le eventuali necessità di riconversione professionale dei Soci; (e)alla riduzione temporanea dei trattamenti economici di cui agli articoli 15 e 16; (f) al divieto di distribuzione degli utili, secondo le forme consentite per legge, per tutta la durata del piano di crisi aziendale; (g)all’utilizzo degli ammortizzatori sociali consentiti dalla legislazione vigente e all’avvio in pensionamento dei Soci che ne hanno conseguito i requisiti o che stanno per conseguirli; (h)alla modifica temporanea dei trattamenti retributivi e delle condizioni di lavoro, anche in deroga alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale di lavoro applicata; (i) all’istituzione di forme di apporto economico da parte dei Soci, finalizzate alla soluzione della crisi e proporzionate alle loro disponibilità e capacità finanziarie, e quant’altro ritenuto necessario od utile per il superamento della crisi. La previsione di cui alla lettera h) del precedente comma 3, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, può essere oggetto di delibera da parte dell’Assemblea dei Soci solo subordinatamente alla preliminare approvazione da parte della sola componente assembleare dei Soci Cooperatori Lavoratori. Il Consiglio d’amministrazione è responsabile dell’attuazione del piano di crisi aziendale di cui al precedente comma 3, che delega operativamente al Presidente. Il Consiglio d’amministrazione, durante l’esercizio del piano di cui al precedente comma 3, convoca periodicamente l’Assemblea dei Soci per rendere conto degli esiti delle azioni intraprese. Quando acquisisca certezza almeno sufficiente l’impossibilità di salvaguardare i livelli occupazionali dei Soci, l’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio d’amministrazione, delibera l’attivazione della prassi di cui all’articolo 30. Sezione Quarta Risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro autonomo. Art. 32. Risoluzione per termine del contratto. 1. 2. 64 L’ulteriore rapporto di lavoro autonomo si risolve in base al termine, se indicato, o al raggiungimento del risultato previsto dall’oggetto e alle modalità concordati nel contratto. è fatta salva l’ipotesi di rinnovo, tacito od esplicito, del contratto oppure di assegnazione in continuità di ulteriori incarichi. REGOLAMENTO SOCIALE Art. 33. Risoluzione per esaurimento delle attività disponibili. 1. 2. 3. La risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro autonomo con il Socio può avvenire in conseguenza dell’esaurimento delle attività della Cooperativa per come definite al comma 4 dell’articolo 6, nel rispetto dei modi e dei tempi previsti da legge e da contratto. La risoluzione può altresì verificarsi in conseguenza degli sviluppi di cui all’articolo 31. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, il preavviso dovuto al socio è di 3 (tre) mesi. Art. 34. Risoluzione per inadempimento del contratto. 1. 2. 3. 4. La risoluzione per inadempimento contrattuale dell’ulteriore rapporto di lavoro autonomo con il Socio, può avvenire in base alle motivazioni, modi e forme previste da legge e da contratto, con particolare riferimento al Titolo III del Libro V del Codice Civile, o da accordi collettivi specifici, se esistenti, fatta salva la richiesta di risarcimento per l’eventuale maggior danno procurato. La violazione degli obblighi previsti ai commi 3 e 5 dell’articolo 8 e ai commi 1, lettera a), e 2 dell’articolo 13, integra le motivazioni della risoluzione di cui al comma 1 del presente articolo. La procedura attuativa di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, è quella determinata alla Sezione I del presente Capo. Espletata la procedura di cui alla Sezione I del presente Capo, se gli esiti sono confermativi e probatori dei presupposti dell’inadempimento contrattuale, la Cooperativa procede alla risoluzione di cui al comma 1 del presente articolo, fatta salva la richiesta di risarcimento per l’eventuale maggior danno procurato. Altrimenti, dichiara estinta la procedura intrapresa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Sezione Quinta Altre forme di risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro. Art. 35. Risoluzione consensuale dell’ulteriore rapporto di lavoro. 1. 2. Il rapporto di lavoro può essere risolto per mutuo consenso delle parti contraenti, secondo le forme, i modi e i tempi che la Cooperativa e il Socio definiscono nella libera e reciproca manifestazione di volontà soggettiva. In occorrenza della risoluzione di cui al precedente comma 1, il Socio può esercitare la facoltà di cui al comma 3 dell’articolo 24. Art. 36. Risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro da parte del Socio. 1. 2. 3. 4. Il Socio, maturati i requisiti di legge per il pensionamento di vecchiaia, ha l’obbligo di comunicare alla Cooperativa la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro subordinato. Il Socio, maturati i requisiti di legge per il pensionamento di anzianità, ha la facoltà di comunicare alla Cooperativa la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro subordinato. Qualora la maturazione dei detti requisiti si contestualizzi nelle circostanze di cui agli articoli 31 e 30, prevale l’obbligo previsto al comma 1 del presente articolo. In ogni caso il Socio, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di produrre motivazioni nel merito, ha il diritto di procedere per propria parte alla risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro intrattenuto con la Cooperativa. La risoluzione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, comporta per il Socio l’obbligo di comunicazione del preavviso secondo i tempi previsti, nel caso di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, dalla contrattazione di cui al punto 1.1 del comma 1 dell’articolo 11 e, nel caso di ulteriore rapporto di lavoro autonomo, dal comma 3 dell’articolo 33; nonché, compatibilmente con la soddisfazione dei propri interessi soggettivi, di darvi luogo senza che ciò procuri danno o pregiudizio agli interessi della Cooperativa. 65 STATUTO E REGOLAMENTI Sezione Sesta Norme di raccordo con il rapporto sociale. Art. 37. Esclusione dal rapporto sociale. 1. 2. 3. 4. 5. 6. La risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro effettuata ai sensi degli articoli 27, 28, 29, 30, 32, 33 e 34, avviene con l’applicazione delle procedure di Statuto e di legge di esclusione del Socio dal rapporto sociale. L’esclusione è altresì pronunciata nei confronti del Socio che, ritrovandosi negli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 36, non comunichi la risoluzione, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 12. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro effettuata ai sensi degli articoli 29 e 30, il Socio ha il diritto di richiedere la sospensione del provvedimento di esclusione dal rapporto sociale per il termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla data di efficacia della risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro e di essere collocato, per il tempo equivalente, in aspettativa non retribuita, ai sensi del comma 2, lettera a), dell’articolo 18. Terminato il periodo di aspettativa di cui al precedente comma 3, senza il verificarsi della possibilità di rioccupazione lavorativa per il Socio, è deliberata l’esclusione dal rapporto sociale. Nel caso in cui in sede giudiziale, la risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro di cui al precedente comma 1, risulti priva di giusta causa o di giustificato motivo o comunque viziata da forme di inefficacia o di nullità, l’intervenuta estinzione del rapporto sociale per esclusione del Socio comporta l’inapplicabilità dei dispositivi, eventualmente previsti da norme di legge, di reintegra del Socio nel posto di lavoro. In deroga a quanto definito al comma 5 del presente articolo, il dispositivo della reintegra è eventualmente applicabile qualora l’esclusione del Socio sia stata deliberata per cause riconducibili in via esclusiva a fatti ricadenti negli ambiti propri dell’ulteriore rapporto di lavoro. Art. 38. Recesso dal rapporto sociale. 1. La risoluzione dell’ulteriore rapporto di lavoro effettuata ai sensi del comma 1 dell’articolo 35 e dell’articolo 36, avviene per recesso del Socio dal rapporto sociale. Sezione Settima Contenzioso del lavoro. Art. 39. Difesa dei diritti lavorativi del Socio. 1. 2. Il Socio ha la facoltà di tutelare le proprie ragioni e i propri diritti, per fatti che dipendano esclusivamente dalle vicende di lavoro, secondo le forme, i modi e i tempi disciplinati dalle leggi e dai contratti, nonché dal presente Regolamento. La tutela di cui al precedente comma 1, può in ogni caso essere esercitata in base a quanto disposto al comma 3 dell’articolo 24. Art. 40. Procedure di conciliazione o di risoluzione delle controversie. 1. 66 Per la conciliazione o la risoluzione delle controversie di lavoro, il Socio può avvalersi delle procedure per come definite: REGOLAMENTO SOCIALE 2. (a)dallo Statuto; oppure, in alternativa (b)dalla normativa della contrattualistica collettiva di lavoro, di cui al numero 1.1 del comma 1 dell’articolo 11, in materia di tentativo di conciliazione o di arbitrato irrituale, (c)dalla normativa di legge in materia di conciliazione ed arbitrato irrituale disciplinata per i lavoratori subordinati, (d)dagli articoli 410 e seguenti del Codice di procedura civile. Se la facoltà di cui al comma 1 dell’articolo 39 è esercitata in sede giudiziale, la controversia di lavoro rientra nelle competenze del Tribunale ordinario, fatta salva la facoltà del Socio di richiedere al Giudice l’applicazione del rito speciale del lavoro. TITOLO QUINTO. DISPOSIZIONI FINALI. Art. 41. Revisione, approvazione, deposito e certificazione del Regolamento. 1. 2. 3. Le norme inderogabili previste da provvedimenti legislativi sopravvenuti si sostituiscono automaticamente alle disposizioni difformi del presente Regolamento. Il Consiglio d’amministrazione apporta le necessarie modificazioni o integrazioni e ne dà informazione ai Soci. Il presente Regolamento e le sue variazioni sono depositate, a cura del Consiglio d’amministrazione, presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro entro i 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione. Successivamente all’atto di deposito, è prodotta istanza alla competente Commissione per l’ottenimento della certificazione prevista ai sensi di legge. Art. 42. Norma di rinvio. 1. Fermo restando quanto previsto al comma 5 dell’articolo 1, per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge che: (a)in materia di lavoro subordinato e autonomo definiscono i regimi previdenziali, assicurativi e fiscali, le garanzie di sicurezza del lavoro e di tutela dell’integrità psicofisica dei lavoratori, nonché i diritti sindacali esercitabili e la tutela in caso di controversia di lavoro; (b)relativamente alla figura del Socio lavoratore, ne disciplinano la posizione giuridica e le forme adottabili per il rapporto di lavoro, e alle norme che, provenienti da qualunque altra fonte valida, risultano compatibili con la specifica posizione giuridica attribuita dalla legge al Socio e con la forma del rapporto di lavoro in base alla quale è resa la prestazione. 67 STATUTO E REGOLAMENTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GOVERNO E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ 68 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GOVERNO E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ Titolo primo. Disposizioni generali. ART. 1. Ambito di applicazione. Il presente Regolamento determina le modalità di applicazione delle disposizioni di Statuto e di legge in ordine agli strumenti di governo ed organizzazione della Società di cui al Titolo settimo dello Statuto sociale. 1.2. Il presente Regolamento è stato redatto dal Consiglio d’amministrazione ed adottato dall’Assemblea ordinaria in data 3 Dicembre 2004, ai sensi di Statuto e di legge e da ultimo modificato dalla stessa Assemblea ordinaria dei Soci in data 26 febbraio 2011. 1.3. Gli organi sociali e i dirigenti, nella gestione della Società cooperativa, si attengono alle disposizioni del Regolamento e ne assicurano l’attuazione mediante apposite procedure e strumenti operativi. 1.4. In caso di contrasto tra lo Statuto e il presente Regolamento, prevalgono le disposizioni dello Statuto. 1.1. ART. 2. Sistema di amministrazione. 2.1. Il sistema di amministrazione adottato è il sistema tradizionale, fondato sull’attribuzione dell’amministrazione della Società cooperativa a un Consiglio di amministrazione nominato dall’Assemblea, e su un sistema di controlli e vigilanza affidato al Collegio sindacale, per quanto riguarda il controllo sulla gestione, e a una Società di revisione, per quanto riguarda il controllo contabile. 2.2. Ricorrendone l’opportunità ai fini di garantire il miglior svolgimento della gestione, l’Assemblea può deliberare l’adozione di un sistema di amministrazione diverso, nella forma dualistica o monistica secondo quanto previsto dalle norme di legge. ART. 3. Organizzazione della Società. 3.1. Per garantire efficienza ed efficacia alla direzione e alla gestione della Società cooperativa, il Consiglio di amministrazione ne determina l’organizzazione, adotta idonei strumenti di gestione e controllo, procedure operative, fissa criteri di gestione, finalizzati al suo corretto ed efficace funzionamento tecnico ed amministrativo ed articola, tra i diversi soggetti, le attribuzioni e le competenze necessarie, secondo quanto previsto ai successivi Titoli secondo e terzo. 3.2. L’organizzazione sociale e aziendale della Società cooperativa, eventualmente articolate, secondo quanto previsto ai successivi Titoli secondo e terzo, devono comunque essere determinate in modo da assicurare che le attribuzioni delegate o ripartite, siano esercitate nell’interesse esclusivo della Società cooperativa, nel rispetto dello scopo sociale e dei vincoli costituiti dai programmi e dalle procedure aziendali, sotto il controllo del Consiglio di amministrazione e ferma restando la sovranità dell’Assemblea quale espressione unitaria della volontà dei Soci. Titolo secondo. Organizzazione della Società. Sezioni soci. ART. 3. Sezioni soci. 4.1. Ai fini e ai sensi dell’articolo 55 dello Statuto sociale, tenuto conto dell’articolazione territoriale della Società cooperativa e della distribuzione sul territorio dei Soci cooperatori, sono istituite le Sezioni soci corrispondenti alle aree: Sede, Lazio e Lombardia. 69 STATUTO E REGOLAMENTI 4.2. All’attività delle Sezioni soci, come sopra istituite, partecipano i Soci sovventori residenti nella corrispondente area geografica. 4.3. La gestione della Sezione soci è assicurata, nel rispetto delle norme di Statuto e di legge: (a)dall’Assemblea dei soci della Sezione soci; (b)dal Consiglio di Sezione soci; (c)dal Responsabile della Sezione soci. Gli organi della Sezione soci realizzano, nell’ambito dei propri poteri e competenze, le scelte della Società cooperativa, garantendo che l’attività della Sezione si svolga nel rispetto dell’oggetto sociale e del carattere cooperativo della Società. 4.4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, agli organi delle Sezioni soci, si applicano le norme statutarie e regolamentari relative agli organi sociali, in quanto compatibili. ART. 5. Assemblee delle Sezioni soci. 5.1. I Soci appartenenti alle Sezioni soci partecipano direttamente alle Assemblee generali. Tuttavia il Consiglio di amministrazione, in conformità alle finalità di cui all’articolo 55.1. dello Statuto sociale, può far precedere le Assemblee generali da Assemblee dei Soci appartenenti alle Sezioni soci. In tal caso le Assemblee si svolgono in conformità alle disposizioni di Statuto, secondo quanto previsto al successivo Titolo quarto. 5.2. Le Assemblee delle Sezioni soci possono essere inoltre convocate, anche su iniziativa del Responsabile della Sezione soci, designato ai sensi del successivo articolo 6, o su richiesta di tanti Soci che rappresentino almeno un quinto dei Soci appartenenti alla Sezione, senza formalità, indipendentemente dallo svolgimento di Assemblee generali della Società, per esprimere pareri e formulare proposte al Consiglio di amministrazione, o essere consultate, su materie di specifico interesse della Sezione soci. 5.3. La convocazione delle Assemblee di Sezione soci che si svolgono ai sensi dell’articolo 5.2., avviene mediante avviso inviato al domicilio di ciascun socio e/o affisso presso gli uffici della Sezione soci, almeno otto giorni prima dell’adunanza contenente l’indicazione del luogo, della data, dell’ora dell’Assemblea e degli argomenti da trattare. Considerata la funzione consultiva dell’Assemblea, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti e, ove occorra, delibera a maggioranza dei soci presenti in proprio o per delega. Il Responsabile della Sezione soci assicura, eventualmente anche mediante verbalizzazione, la puntuale informazione al Consiglio di amministrazione in merito allo svolgimento dell’Assemblea. ART. 6. Consiglio delle Sezioni soci. 6.1. L’Assemblea della Sezione Soci elegge il Consiglio della Sezione Soci. 6.2. Il Consiglio della Sezione soci si compone di un numero di membri, fissato dal Consiglio di amministrazione, tra un minimo di 5 ed un massimo di 15. I suoi membri restano in carica tre anni e sono rieleggibili nel rispetto delle limitazioni previste nel successivo art. 16.1. 6.3. I membri del Consiglio di amministrazione eletti tra i Soci cooperatori appartenenti alla Sezione soci fanno parte di diritto del Consiglio di sezione, che è completato con l’elezione dei restanti Consiglieri di Sezione mediante le procedure elettorali di cui al Titolo quinto. 6.4. Il Consiglio di Sezione si riunisce almeno due volte nel corso di ogni esercizio sociale per discutere ed esprimere il proprio parere sulle materie di propria competenza e in particolare per: (a)esprimere valutazioni sul bilancio di esercizio, sul bilancio preventivo e sui programmi pluriennali della Società; (b)esprimere il proprio parere sulla nomina del Responsabile della Sezione; (c)formulare e trasmettere al Consiglio di amministrazione le proprie valutazioni sulle domande di ammissione ed in merito al recesso e all’esclusione dei Soci; (d)programmare le attività sociali della Sezione; 70 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GOVERNO E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. (e)costituire, sentito il parere del Consiglio d’amministrazione, commissioni, comitati o gruppi di lavoro, sia tra i propri membri che tra i soci, cui affidare funzioni di studio, di approfondimento e di attivazione di iniziative su materie di interesse della Sezione. Il Consiglio di Sezione soci è convocato dal Responsabile della Sezione di cui al successivo articolo 7, anche su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri di sezione. La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata, o con qualsiasi altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento, indicante il luogo, il giorno e l’ora fissati per l’adunanza, nonchè l’elenco delle materie da trattare, da spedirsi almeno 5 giorni prima dell’adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica in modo che i Consiglieri di sezione ne siano informati almeno un giorno prima della seduta. I Consigli delle Sezioni soci possono essere convocati dal Consiglio di amministrazione, con le stesse modalità, congiuntamente, con funzione consultiva, per discutere ed assumere orientamenti in merito ai programmi annuali e pluriennali della Società, o a qualsiasi altra materia sulla quale il Consiglio di amministrazione ritenga utile o opportuno acquisire una loro valutazione congiunta. Il Responsabile della Sezione soci, può acquisire, a sua discrezione, il preventivo parere consultivo del Consiglio di sezione, in merito ad argomenti di interesse della Sezione soci che siano posti all’ordine del giorno di sedute del Consiglio di amministrazione. Le sedute del Consiglio di Sezione sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri in carica. Ove occorra, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Responsabile della Sezione; la parità di voti, nelle votazioni segrete, comporta la reiezione della proposta. Alle votazioni dei Consigli di Sezione soci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 51 dello Statuto sociale. Il Responsabile della Sezione soci assicura, eventualmente anche mediante verbalizzazione, la puntuale informazione al Consiglio di amministrazione in merito allo svolgimento dei Consigli di sezione. ART. 7. Responsabili delle Sezioni soci. I Responsabili delle Sezioni soci sono designati dal Consiglio di amministrazione tra i Consiglieri di amministrazione appartenenti a ciascuna Sezione soci. 7.2. I Responsabili delle Sezioni soci rappresentano i soci della Sezione ai fini dello svolgimento del rapporto sociale, garantendo presso la Sezione l’attuazione dello scopo e dell’oggetto sociale. 7.3. In particolare, a titolo esemplificativo, ai Responsabili di Sezione soci competono, nell’ambito dei vincoli statutari, le seguenti funzioni: (a)trasferire, curare e garantire, in qualità di rappresentante del Consiglio d’amministrazione, l’attuazione presso la Sezione delle decisioni del Consiglio stesso; (b)garantire la trasmissione di informazioni dalla Sezione soci al Consiglio d’amministrazione e viceversa, segnalando ogni problema, proponendo e promuovendo soluzioni in modo da assicurare il coordinamento e la coerenza tra le decisioni e le azioni sociali centrali e di Sezione; (c)assicurare l’efficace funzionamento degli organi sociali di Sezione. 7.4. In relazione alle esigenze e alle scelte aziendali, e ricorrendone i presupposti, al Responsabile di Sezione possono essere conferiti, con delibera del Consiglio di amministrazione, particolari poteri. 7.1. 71 STATUTO E REGOLAMENTI Titolo terzo. Organizzazione della Società. Deleghe sociali. ART. 8. Struttura della Società. 8.1. In attuazione di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 3, il Consiglio d’amministrazione determina l’organizzazione della Società cooperativa articolandola in entità organizzative direzionali e produttive, in ragione di specifiche esigenze di specializzazione o di miglior coordinamento, determinando, con apposite deliberazioni, gli specifici livelli di autonomia e di responsabilità. 8.2. Il Consiglio di amministrazione, per garantire la tempestiva ed efficace attuazione delle proprie deliberazioni e il miglior coordinamento tra le varie unità organizzative della Società, può nominare una Direzione di gruppo, determinandone la composizione, la funzione e i poteri. ART. 9. Commissioni e gruppi di lavoro. Il Consiglio di amministrazione può istituire, ai sensi dell’articolo 54.2. dello Statuto sociale, commissioni o gruppi di lavoro, determinandone i limiti operativi, le finalità, le competenze e le eventuali modalità di nomina o di rinnovo. ART. 10. Deleghe sociali. 10.1. Il Consiglio di amministrazione può delegare, ai sensi dell’articolo 53.1., proprie attribuzioni a un Comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più Consiglieri delegati, determinandone i poteri nel rispetto dei limiti di legge. Il Consiglio di amministrazione, con la delibera di nomina, può inoltre autorizzare il Presidente, il Vice Presidente e, se nominati, i Consiglieri delegati, a delegare i propri poteri, in tutto o in parte, anche mediante apposite procure, a dipendenti della Società cooperativa o a terzi, ai sensi dell’articolo 53.4. dello Statuto sociale. 10.2. Il Consiglio di amministrazione, in ogni caso, determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione. 10.3. Gli organi o i soggetti delegati curano che l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa e riferiscono periodicamente, e comunque nei termini di legge, al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonchè sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate. 10.4. I Consiglieri sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun Consigliere può chiedere agli organi o ai soggetti delegati che siano fornite al Consiglio di amministrazione informazioni relative alla gestione della Società cooperativa. 72 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GOVERNO E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ Titolo quarto. Assemblee dei Soci. ART. 11. Assemblee generali dei Soci. 11.1. La disciplina di convocazione e svolgimento delle Assemblee generali dei Soci è determinata al Capo primo del Titolo settimo dello Statuto sociale. Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta alla forma di convocazione prevista dallo Statuto sociale, usare qualunque altra forma idonea a divulgare fra i Soci la conoscenza della convocazione delle assemblee. 11.2. Il Presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni. 11.3. Nel caso abbiano diritto di voto nelle Assemblee generali Soci finanziatori, e segnatamente i possessori di azioni o di strumenti finanziari emessi ai sensi dei Capi secondo e quarto del Titolo quinto dello Statuto sociale, ad essi spetta complessivamente non più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei Soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci finanziatori saranno cumulativamente ridotti alla misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e numero di voti da essi portato nella specifica Assemblea. ART. 12. Coordinamento dello svolgimento delle Assemblee generali dei Soci e delle Assemblee delle Sezioni soci. 12.1. Qualora il Consiglio di amministrazione abbia convocato, unitamente all’Assemblea generale dei Soci, Assemblee preventive delle Sezioni soci, secondo quanto previsto all’articolo 5, le Assemblee si svolgono, in conformità ai criteri stabiliti all’articolo 56.2. dello Statuto sociale, con le modalità previste ai seguenti commi. 12.2. Le Assemblee delle Sezioni soci devono essere convocate con il medesimo avviso ed esprimono il voto dei soci sugli argomenti all’ordine del giorno delle Assemblee generali. Esse si svolgono, anche in date diverse, e devono essere concluse almeno il giorno prima della data fissata per la prima convocazione dell’Assemblea generale. Il Consiglio di amministrazione, nell’indire le Assemblee delle Sezioni soci, determina i soci che hanno diritto di intervento e di voto. 12.3. Le Assemblee delle Sezioni soci sono validamente costituite qualunque sia il numero dei soci intervenuti, esprimono il voto dei partecipanti sulle materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea generale e nominano i soci delegati all’Assemblea generale, scegliendoli fra i Soci presenti, nella proporzione di uno ogni dieci o frazione di dieci dei soci intervenuti, tenendo conto anche della partecipazione di Soci appartenenti a diverse categorie. A tal fine, fermo restando il diritto di intervento diretto all’Assemblea generale da parte di ciascun Socio, il diritto di voto può essere validamente espresso esclusivamente nell’Assemblea della Sezione soci. 12.4. I verbali delle Assemblee delle Sezioni soci, redatti ai sensi dell’articolo 51.4. dello Statuto sociale, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all’unanimità, dovranno riportare fedelmente il numero dei soci presenti suddiviso per le categorie di appartenenza, il computo dei voti di maggioranza, di minoranza e di astensione, nonchè i voti nulli o dispersi che, per ogni deliberazione, ciascun delegato porterà nel computo dei voti dell’Assemblea generale, ai fini della determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi. I delegati delle Assemblee di Sezione soci sono strettamente vincolati ad esprimere per ogni deliberazione da adottare, il loro voto secondo il mandato ricevuto. Ognuno di essi è rappresentativo degli esiti delle votazioni dell’Assemblea di sezione che lo ha eletto e pertanto, rappresenta, in misura proporzionale ai voti concretamente espressi in quell’Assemblea, come risultanti dallo specifico verbale. 12.5. L’Assemblea generale sarà costituita dai Soci aventi diritto al voto intervenuti anche per delega, compresi i 73 STATUTO E REGOLAMENTI Centenario di CMB, Teatro Comunale di Carpi (MO) 74 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GOVERNO E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ 75 STATUTO E REGOLAMENTI delegati delle Assemblee preventive delle Sezioni soci. Il Presidente dell’Assemblea, prima del suo inizio, verifica, sulla base delle presenze registrate, in proprio o per delega, compresa la partecipazione rappresentata dai delegati delle Assemblee di Sezione soci, il raggiungimento del quorum costitutivo ai fini della validità dell’adunanza e determina, in considerazione della partecipazione di Soci finanziatori ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3, il quorum deliberativo. TITOLO QUINTO. ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ART. 13. Nomina del Consiglio di amministrazione. 13.1. Le operazioni di voto per l’elezione dei membri del Consiglio di amministrazione, ai sensi dell’articolo 49 dello Statuto sociale, sono di norma convocate in occasione dell’Assemblea generale ordinaria dei Soci indetta per l’approvazione del Bilancio consuntivo. 13.2. Nella stessa occasione vengono eletti, con le stesse modalità, i Consigli di sezione soci, secondo quanto previsto all’articolo 6. 13.3. Fatta eccezione per quanto previsto al precedente articolo 6.3, nessun Socio potrà contemporaneamente essere candidato nè far parte di più organi sociali elettivi. ART. 14. Composizione degli organi sociali. 14.1. Il numero dei membri del Consiglio di amministrazione è fissato, ai sensi dell’articolo 48.1. dello Statuto sociale, in 17 Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci tra i Soci cooperatori e i Soci sovventori. Ai sensi di Statuto, il Consiglio di amministrazione deve essere comunque composto, almeno per i due terzi, da Soci cooperatori. 14.2. Per le finalità di cui all’articolo 55.4 dello Statuto Sociale, tra i soci delle Sezioni soci vengono eletti, in numero proporzionale ai voti complessivamente esprimibili dai soci di ogni Sezione, compresi i voti dei Soci sovventori, tre o più Amministratori. Ogni Sezione voterà pertanto una propria lista. 14.3. La determinazione del numero dei Consiglieri spettanti ad ogni Sezione avverrà in base al seguente meccanismo, fermo restando che ogni Sezione ha diritto ad almeno tre Consiglieri: (a)alla scadenza di ogni esercizio sociale si determina il numero dei Soci aventi diritto al voto, diviso per ogni Sezione, compresi i Soci sovventori; (b)ogni cifra così ottenuta viene divisa per 1, 2, 3, 4, ecc. fino a concorrenza del numero dei Consiglieri da eleggere e dei quozienti così ottenuti si scelgono i più alti in egual numero a quello del Consiglieri da eleggere in ordine decrescente; (c)ciascuna Sezione Soci ha diritto a tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria; (d)a parità di quoziente nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla Sezione col più alto numero di Soci e, a parità di quest’ultimo, per sorteggio. 14.4. Considerato che, con la delibera di emissione delle Azioni di sovvenzione, è stato riservato ai Soci sovventori il diritto di eleggere un proprio rappresentante all’interno del Consiglio di amministrazione, tale seggio è computato tra i seggi spettanti alla Sezione soci che abbia il maggior numero di Soci sovventori. ART. 15. Commissioni elettorali. 15.1. Le liste dei candidati sono predisposte da un’apposita Commissione elettorale nominata dall’Assemblea gene- 76 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GOVERNO E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ rale ogni anno per il successivo; essa è composta: (a)da un membro del Consiglio d’amministrazione per ciascuna Sezione soci, scelto fra i consiglieri che la rappresentano; (b)da due componenti per ogni Sezione soci, nominati dall’Assemblea o da una riunione preassembleare. 15.2. Il coordinamento della Commissione elettorale spetta al Consigliere d’amministrazione della Sezione Soci Centrale. La Commissione elettorale nomina un Segretario, anche estraneo ad essa, per redigere il processo verbale delle sedute. 15.3. La Commissione elettorale, quale espressione dell’Assemblea generale, è unica, centrale ed ha competenza esclusiva sulle elezioni delle cariche sociali di competenza dell’Assemblea. Allo scopo di agevolare la redazione delle liste, essa può articolare i suoi lavori costituendo tra i suoi membri, sottocommissioni o gruppi di lavoro presso le Sezioni soci, ovvero adottare le modalità di lavoro che ritenga più opportune. 15.4. La Commissione Elettorale è tenuta ad aggiornare il Consiglio di amministrazione sulla propria attività e a trasmettergli, prima della pubblicazione delle liste, una relazione sintetica dell’attività svolta con riferimento alle modalità e ai criteri di formazione delle liste. 15.5. Le Commissioni Elettorali di Sezione soci possono essere costituite su iniziativa della Commissione Elettorale Centrale. Esse sono composte dai rappresentanti della zona nella Commissione Elettorale Centrale, e provvede ad individuare, in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, i candidati da eleggere nel Consiglio e negli altri organi della Sezione eventualmente costituiti. ART. 16. Liste dei candidati ed elenchi dei soci. 16.1. Le liste devono essere composte da un numero di candidati non inferiore a quello da eleggere. La Commissione provvede ad inserire d’ufficio il nominativo di coloro il cui mandato scade, qualora non abbiano manifestato propositi irrevocabili di rinuncia e/o non si trovino alla scadenza del terzo mandato consecutivo, fatte salve particolari ragioni debitamente motivate dalla Commissione elettorale nella Relazione di cui al precedente art. 15.4. Costituisce motivo di deroga al limite dei mandati la circostanza che il candidato ricopra cariche sociali ai sensi dell’art. 53 dello Statuto sociale. I candidati sono presentati sulle liste in ordine alfabetico, con l’indicazione di coloro che si propongono per il rinnovo nella carica. 16.2. Le liste sono aperte, pertanto nelle schede deve essere previsto uno spazio per consentire agli elettori di votare in favore di Soci, appartenenti alla propria sezione, non compresi nelle liste, in possesso dei requisiti di eleggibilità. 16.3. Per agevolare la scelta di nominativi non compresi nelle liste dei candidati, la Commissione elettorale provvede ad affiggere almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, presso le Sezioni soci, l’elenco nominativo dei Soci aventi diritto attivo e passivo di voto. Tali elenchi devono essere esposti il giorno delle votazioni presso i Seggi elettorali, anche periferici. ART. 17. Seggi elettorali. 17.1. L’Assemblea generale, e quella di ogni Sezione, nominano un Seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori scelti tra i Soci aventi diritto di voto. Il Seggio elettorale ha competenza su tutte le operazioni di voto convocate nello stesso periodo anche per l’elezione di altri organi statutari e sociali. 17.2. Il Seggio elettorale, fornito della lista aggiornata dei Soci aventi diritto al voto, delle schede elettorali, di colore eventualmente diverso e contrassegnate dalla intestazione “Soci sovventori” per i Soci sovventori, e dell’urna, si insedia il giorno e all’ora stabilite per l’Assemblea generale o di Sezione. Il Seggio elettorale controlla il numero delle schede elettorali necessarie, procede alla loro vidimazione con la firma di almeno uno scrutatore, sigilla l’urna e predispone un luogo riservato ove gli elettori possano votare nel rispetto della segretezza; successivamente il Presidente di seggio dichiara aperte le votazioni. 77 STATUTO E REGOLAMENTI ART. 18. Svolgimento delle operazioni di voto. 18.1. I componenti il Seggio elettorale devono registrare in apposito verbale nome e cognome dei Soci che votano, indicando le eventuali deleghe. 18.2. Le operazioni di voto avvengono, salva diversa delibera dell’Assemblea generale, con il metodo dello scrutinio segreto mediante scelta su apposite schede recanti le liste dei candidati. I Soci votanti non possono esprimere un numero di voti superiore ai candidati da eleggere, pena l’annullamento della scheda. 18.3. All’ora stabilita dall’Assemblea per la chiusura delle operazioni di voto il Presidente del seggio elettorale dichiara chiuse le operazioni di voto. ART. 19. Scrutinio. 19.1. Le operazioni di scrutinio devono svolgersi dopo la chiusura delle votazioni e non possono essere interrotte fino al loro completamento. 19.2. In base ai seggi attribuiti ad ogni Sezione soci risultano eletti i candidati di ogni Sezione che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Ai Soci finanziatori e, segnatamente, ai possessori di azioni o di strumenti finanziari emessi ai sensi dei Capi secondo e quarto del Titolo quinto dello Statuto sociale, spetta, in ciascuna Sezione Soci, non più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei Soci presenti o rappresentati nella votazione. Nelle Sezioni Soci in cui tale limite fosse superato, fermo restando quanto previsto al precedente art. 11.3, ai voti dei Soci finanziatori sarà applicato un ulteriore coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra numero massimo dei voti ad essi attribuibili nella specifica votazione e numero di voti da essi effettivamente espressi. In caso di parità, alla nomina del Consigliere si procede mediante sorteggio. 19.3. Al termine delle operazioni di scrutinio i componenti del Seggio elettorale formano e sottoscrivono, unitamente al Presidente ed al Segretario dell’Assemblea, il verbale riportante i verbali dello scrutinio delle votazioni svolte nelle Assemblee delle Sezioni Soci, che sono allegati al verbale dell’Assemblea generale. 19.4. Al termine dell’Assemblea generale si procede allo scrutinio dei voti espressi computando quelli espressi dai delegati delle Sezioni soci, ove si siano svolte le loro Assemblee, ed applicando eventualmente al quorum deliberativo il correttivo di cui al precedente articolo 11.3. Al termine delle operazioni di scrutinio i componenti del Seggio elettorale sottoscrivono il processo verbale unitamente al Presidente ed al Segretario dell’Assemblea. ART. 20. Pubblicità dei risultati elettorali. 20.1. Il Presidente dell’Assemblea dà pubblicità dell’esito delle elezioni, con idonei strumenti di informazione, presso ogni Sezione soci. 20.2.L’informazione deve riportare, oltre al numero dei votanti, al numero dei voti espressi, con l’indicazione delle schede bianche e dei voti nulli, i nominativi di coloro che hanno ottenuto voti, con il numero di voti ricevuti e, di conseguenza i Consiglieri eletti. ART. 21. Sostituzione degli amministratori. 21.1. Se prima della scadenza del mandato vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da Consiglieri nominati dall’Assemblea. Alla sostituzione si provvede con la nomina di Soci appartenenti alla stessa Sezione soci del Consigliere cessato. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. 21.2. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri nominati dall’Assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l’Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti, nel rispetto dei seggi riservati determinati ai sensi dell’articolo 14.3. I Consiglieri così nominati scadono allo stesso termine del Consigliere cessato. 78 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL GOVERNO E DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA SOCIETÀ Alberghi Fiera, Rho - Pero (MI) 79 STATUTO E REGOLAMENTI REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE 80 REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE ART. 1. Prestito sociale e scopo mutualistico. 1. 2. 3. 4. è istituita, ai sensi delle norme vigenti e dell’articolo 4.3 lettera (i) dello Statuto, una sezione di attività per la raccolta di risparmio, limitata ai soli Soci Cooperatori e Sovventori, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale. La Cooperativa è regolarmente iscritta all’Albo Cooperative Sezione Cooperative a Mutualità Prevalente n. A100255 ed osserva inderogabilmente i requisiti mutualistici di cui all’articolo 2514 del c.c. e successive integrazioni e modificazioni. La Cooperativa non è iscritta all’Albo delle Aziende di credito e non è sottoposta ai controlli della Banca d’Italia. La raccolta di depositi a risparmio è riservata in modo esclusivo ed indistintamente a tutti i Soci di cui al comma 1, in regola con gli adempimenti statutari ed iscritti nel Libro soci. è esclusa tassativamente la raccolta di prestiti nei confronti del pubblico in genere. ART. 2. Ammontare dei prestiti. 1. 2. L’ammontare del prestito raccolto presso ciascun socio persona fisica e l’ammontare complessivo dei prestiti raccolti dalla Cooperativa, non possono superare i limiti di legge. L’ammontare dei prestiti raccolti, il rapporto tra prestito e patrimonio sociale, nonchè la presenza di forme di garanzia prestate da soggetti terzi devono essere evidenziati nella nota integrativa al bilancio. ART. 3. Contratto. Comunicazioni ai Soci prestatori. 1. 2. 3. 4. 5. I Soci che intendono finanziare con prestiti la Cooperativa devono stipulare apposito Contratto in due copie trattenute una dalla Cooperativa e una dal Socio prestatore. Il Contratto deve contenere in modo chiaro tutte le informazioni e le condizioni richieste dalla normativa vigente in materia di raccolta del risparmio di soggetti diversi dalla banche. La Società provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi praticati, sui saldi per valuta, sugli interessi corrisposti e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto. Le operazioni e i dati comunicati al Socio si intendono approvati a tutti gli effetti in caso di mancata opposizione scritta da parte del Socio nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione. Il Socio ha diritto di ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni, copia della documentazione in possesso della Società inerente singole operazioni relative al suo conto, poste in essere negli ultimi dieci anni. La Società ha l’obbligo di comunicare per iscritto al Socio prestatore, presso il domicilio indicato nel Libro soci, la variazione di condizioni contrattuali, del tasso di interesse e qualsiasi altra circostanza di maggior sfavore riguardante il rapporto di prestito. Il Socio ha diritto di recedere dal Contratto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, senza penalità alcuna e di ottenere, in sede di liquidazione, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le comunicazioni di cui ai precedenti punti sono effettuate senza addebiti di spesa per il Socio prestatore. ART. 4. Libretto di deposito e schede contabili. 1. 2. 3. Al momento della stipulazione del Contratto, al Socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e intrasferibile denominato “Libretto nominativo di prestito sociale non trasferibile” (di seguito “Libretto”). Sul Libretto saranno registrate le operazioni di deposito e di prelievo effettuate e gli accrediti di interessi relativi all’esercizio sociale. Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere effettuata senza la presentazione del Libretto. Resta escluso il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione. 81 STATUTO E REGOLAMENTI 4. 5. 6. La Società ha diritto di chiedere in visione al Socio prestatore il Libretto in qualsiasi momento per l’effettuazione di verifiche contabili. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione del Libretto, il socio deve farne tempestiva denuncia alle Autorità competenti e darne immediata comunicazione alla Società. Effettuati gli opportuni controlli, la Società, con decisione del Consiglio d’amministrazione delibera l’annullamento del documento originale e rilascia, su esplicita richiesta del Socio, un duplicato del Libretto con la dicitura “duplicato”. All’atto della consegna del duplicato il Socio è tenuto a rilasciare dichiarazione scritta da cui risulti che il Libretto smarrito, sottratto o distrutto non ha più valore e che la Società è liberata da ogni responsabilità causata dall’eventuale circolazione del Libretto annullato. Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche da eventuali delegati. Oltre alla copia del Contratto, per ogni Socio prestatore, sarà tenuta presso la Società, una scheda contabile intestata al Socio su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate. In caso di contestazioni o di contrasto tra i documenti di prestito, fanno fede le schede contabili. La contabilità può essere gestita anche con apposito sezionale. ART. 5. Modalità del prestito sociale. 1. 2. 3. 4. 5. Le operazioni di deposito e di prelievo sono effettuate presso gli uffici cassa della Società, anche presso le Sezioni soci costituite a norma di Statuto. Esse avvengono nei giorni e negli orari di apertura senza alcun addebito di spesa. Tutte le operazioni sono firmate dal personale adibito. Nessuna operazione di deposito o prelievo può avere luogo se contemporaneamente non vengono aggiornati il libretto di deposito e la documentazione contabile e di controllo. In qualsiasi momento il Socio può integrare il deposito, secondo le modalità previste nel presente Regolamento. I versamenti possono essere fatti in contanti o con assegni, nel rispetto della normativa vigente. I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi e pertanto tali somme saranno considerate disponibili per i soci solo ad incasso avvenuto. Le somme dovute a qualsiasi titolo, dalla Società al socio possono, su richiesta scritta del Socio, essere accreditate sul conto di deposito sociale; in tal caso il libretto di deposito viene aggiornato nella prima occasione successiva. In qualsiasi momento il Socio può richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste nel presente Regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali sia stato convenuto un vincolo temporale a norma del successivo articolo 6.2. Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di almeno 2 giorni dal momento della richiesta del Socio, tuttavia, in via del tutto discrezionale, la Società può effettuare il rimborso contestualmente alla richiesta. è facoltà della Società, in relazione alle disponibilità di cassa, liquidare il socio in contanti o a mezzo di assegni bancari. Ferma restando l’intrasferibilità del Libretto e la titolarità esclusiva del rapporto di prestito, il Socio prestatore può delegare una o più persone, anche non socie, anche con firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di deposito e/o prelievo, con esclusione della apertura e della chiusura del rapporto. Il conferimento di tale delega, l’eventuale revoca o modifica della stessa, devono risultare da atto scritto conservato presso la Società. Fino alla revoca le operazioni compiute dal delegato sono valide e la Società non risponde verso il depositante delle operazioni compiute dal delegato. La delega viene automaticamente revocata in caso di morte del Socio prestatore. La Società garantisce la massima riservatezza nello svolgimento di tutte le operazioni connesse al prestito sociale e risponde di quanto operato nell’effettuazione del servizio. ART. 6. Remunerazione del prestito sociale. 1. 2. 82 Il tasso di interesse da corrispondere al Socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di amministrazione nel rispetto dei limiti di legge. Il Consiglio di amministrazione può prevedere tassi di remunerazione differenziati nei confronti delle diverse REGOLAMENTO DEL PRESTITO SOCIALE 3. categorie di Soci ammessi al prestito, fermi restando, per i Soci persone fisiche, i limiti di legge ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali. Il Consiglio d’amministrazione può altresì, nel rispetto dei limiti di legge, prevedere rapporti di prestito diversificati, per vincoli temporali, importi, remunerazione. Le somme depositate producono interessi con valuta dal giorno del versamento e fino al giorno del prelevamento. Gli interessi sono conteggiati ed accreditati alla fine di ogni esercizio sociale. Gli interessi possono essere ritirati o capitalizzati, fermi restando i limiti di deposito previsti dalle vigenti leggi. Se per effetto della capitalizzazione degli interessi il saldo venisse a superare i limiti di legge, l’eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio. Nel caso di estinzione del prestito in corso di esercizio, gli interessi verranno liquidati il giorno stesso della chiusura del rapporto. ART. 7. Estinzione. 1. 2. 3. Il prestito può essere estinto in qualsiasi momento dal Socio prestatore, con un preavviso di almeno 15 giorni, fatta eccezione per eventuali vincoli temporali determinati ai sensi del precedente articolo 6.2. In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del Socio, il rapporto di prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale o del decesso, da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del Socio o dei suoi eredi. Le somme depositate sui conti estinti non incassate tempestivamente, sono accantonate in un apposito conto cumulativo e non producono interessi. In caso di decesso del Socio prestatore gli eredi devono comunicare alla Società il giorno del decesso; alla liquidazione delle somme depositate e dei relativi interessi si applicano le norme di legge vigenti in materia di successione, anche ai sensi dell’art. 9 del Regolamento per la Disciplina del Rapporto Mutualistico. ART. 8. Disposizioni finali. 1. 2. 3. 4. Il presente Regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali ed in particolare sulla remunerazione del prestito, sono messi a disposizione dei Soci nei locali in cui si effettua la raccolta. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Delibera del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) n.1058 del 19 luglio 2005 e successive modificazioni e nelle vigenti Circolari della Banca d’Italia. Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle norme vigenti, dello Statuto sociale e dei Regolamenti statutari, adotta provvedimenti, misure e prescrizioni per l’attuazione del presente Regolamento e può apportare al presente Regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge o da provvedimenti delle autorità competenti. Il presente Regolamento è stato approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria dei Soci del 26 febbraio 2011 ed entrerà in vigore dal 1 marzo 2011. Viene demandato al Consiglio di amministrazione il compito di procedere, anche anticipatamente, a tutti gli adempimenti occorrenti a garantire la sua piena applicazione entro il termine di entrata in vigore fissato. 83 STATUTO E REGOLAMENTI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SOCI SOVVENTORI E DEL FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO, LA RISTRUTTURAZIONE E IL POTENZIAMENTO AZIENDALE 84 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SOCI SOVVENTORI E DEL FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO, LA RISTRUTTURAZIONE E IL POTENZIAMENTO AZIENDALE Art. 1. Oggetto. Il presente Regolamento disciplina le modalità di formazione del Fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, istituito con delibera dell’Assemblea in data 4 marzo 2005, e lo svolgimento del rapporto sociale dei Soci Sovventori. 1.2. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione del Fondo ai fini del conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società. 1.3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, la formazione del Fondo e lo svolgimento del rapporto dei Soci Sovventori, sono disciplinati in conformità alla delibera di istituzione e, in quanto applicabili, alle disposizioni dello Statuto, con particolare riferimento Capo quarto del Titolo quinto, e alle norme di legge. 1.1. Art. 2. Fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale. 2.1. Il Fondo per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione e il potenziamento aziendale è costituito da 10.000 azioni di sovvenzione del valore di 500,00 € ciascuna, per un importo complessivo di € 5.000.000,00. 2.2. Il Consiglio di Amministrazione provvede all’emissione delle azioni di sovvenzione, nei limiti di costituzione del Fondo, in relazione alle domande di ammissione presentate dai sottoscrittori. 2.3. Il Fondo è istituito a tempo indeterminato e si estingue con delibera dell’Assemblea ordinaria, o con lo scioglimento della Società, fermo restando il diritto di recesso di cui al successivo articolo 7. 2.4. Il valore del Fondo può essere incrementato con deliberazione dell’Assemblea ordinaria, nel rispetto delle disposizioni di Statuto e di legge. Art. 3. Azioni di sovvenzione. 3.1. Il Fondo è costituito da azioni di sovvenzione nominative e liberamente trasferibili ai sensi del successivo articolo 6. 3.2. La sottoscrizione delle azioni avviene in denaro. 3.3. Le azioni di sovvenzione devono essere intitolate con la specifica denominazione “Azione di sovvenzione”, numerate progressivamente, contenere le indicazioni previste dall’articolo 2354 del Codice Civile ed essere sottoscritte da un Rappresentante legale della Società o da un amministratore a ciò delegato. La Società cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli rappresentativi delle azioni di sovvenzione, in tal caso, le stesse indicazioni devono essere trascritte sui certificati rappresentativi del conferimento. Art. 4. Soci Sovventori. 4.1. Acquistano la qualità di Soci Sovventori i soggetti ammessi alla Società cooperativa in conformità alla delibera di istituzione del Fondo, ovvero ai sensi del successivo articolo 6, che siano titolari di almeno dieci azioni. 4.2. I Soci Cooperatori possono acquistare la qualità di Soci Sovventori, con le limitazioni di cui all’articolo 21 dello Statuto sociale. Tali limitazioni decadono in caso di trasferimento a soggetti diversi dai Soci Cooperatori, avvenuto nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 6. Art. 5. Ammissione. 5.1. Fermo restando il diritto di opzione previsto nella delibera di emissione, i destinatari dell’emissione che intendano sottoscrivere azioni di sovvenzione, devono presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta contenente: (a)l’indicazione delle generalità; 85 STATUTO E REGOLAMENTI (b)la dichiarazione concernente la piena capacità di agire; (c)la dichiarazione concernente l’appartenenza a una delle categorie di soci della Società cooperativa destinatarie dell’emissione; (d)la dichiarazione di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare quanto disposto dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti statutari in quanto applicabili, nonché dalle deliberazioni degli organi sociali, ed in particolare di essere a conoscenza della natura cooperativa e dello scopo mutualistico proprio della Società; (e)la sottoscrizione delle azioni, nella misura di cui al precedente articolo 4.1. 5.2. La presentazione della domanda deve essere accompagnata dall’integrale versamento delle azioni sottoscritte; la Società rilascia apposita ricevuta attestante l’avvenuto versamento. 5.3. Il Consiglio di Amministrazione valuta la domanda di ammissione e assume la relativa delibera, provvedendo all’iscrizione nell’apposito Libro soci. La Società consegna i titoli azionari, ovvero certificati rappresentativi del conferimento. I conferimenti dei Soci Sovventori sono imputati a capitale sociale ai sensi dell’articolo 35, lettera (c) dello Statuto sociale. Art. 6. Trasferimento delle azioni. Gradimento. 6.1. Le azioni di sovvenzione sono liberamente trasferibili tra le categorie dei Soci Sovventori, dei Soci Cooperatori e dei Soci Onorari della Società cooperativa, destinatarie dell’emissione. 6.2. Il trasferimento delle azioni di sovvenzione in favore di soggetti diversi da quelli indicati all’articolo 6.1, è subordinato al gradimento del Consiglio di Amministrazione. A tal fine il Socio Sovventore comunica al Consiglio di Amministrazione, mediante raccomandata, la volontà di trasferire le azioni, allegando la domanda di ammissione dell’acquirente, contenente le indicazioni e le dichiarazioni di cui ai punti a), b), d) del precedente articolo 4.3. Il Consiglio di Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia in merito al gradimento e alla conseguente autorizzazione al trasferimento delle azioni. 6.3. Il trasferimento di azioni in misura inferiore a dieci o a multipli di dieci non è consentito. 6.4. Qualora il Consiglio di Amministrazione non autorizzi il trasferimento in favore dell’acquirente indicato dal Socio Sovventore, può indicare un diverso acquirente, altrimenti, il Socio Sovventore ha diritto di recedere dalla Società ai sensi del successivo articolo 7. 6.5. Il trasferimento delle azioni ha effetto nei confronti della Società dal momento dell’iscrizione nell’apposito Libro soci, effettuata dietro presentazione, a cura dell’acquirente, dei titoli o dei certificati rappresentativi, recanti l’attestazione del trasferimento ai sensi di legge. 6.6. Il Consiglio di Amministrazione può, in ogni caso, a propria insindacabile discrezione, acquistare azioni di sovvenzione nei limiti e sotto i vincoli di legge. 6.7. Al trasferimento delle azioni per decesso del Socio Sovventore, si applicano le disposizioni di Statuto e di legge; all’ammissione degli eredi si applicano, in quanto applicabili, le disposizioni del presente articolo. 6.8. Il trasferimento di azioni in difformità alle modalità e ai termini di cui al presente articolo, è inefficace nei confronti della Società. Art. 7. Recesso. Oltre che nei casi di legge, i Soci Sovventori possono recedere liberamente dalla Società, decorsi tre anni dalla sottoscrizione delle azioni. Il recesso può essere parziale nel rispetto dei vincoli di cui al precedente articolo 6.3. 7.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consiglio di amministrazione; essa non è soggetta a preavviso, ma ha effetto alla chiusura dell’esercizio, con la cancellazione dall’apposito Libro soci. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. 7.1. 86 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SOCI SOVVENTORI E DEL FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO, LA RISTRUTTURAZIONE E IL POTENZIAMENTO AZIENDALE 7.3. La liquidazione avviene, per il valore determinato ai sensi del successivo articolo 12.1, entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui il recesso ha avuto effetto. Art. 8. Diritto di voto. 8.1. I Soci Sovventori partecipano alle Assemblee ai sensi di Statuto e di legge. Hanno diritto di intervento nelle Assemblee della Società i Soci Sovventori che, alla data dell’Assemblea, risultino iscritti da almeno 90 giorni nell’apposito Libro soci, ovvero che abbiano depositato le azioni, o la relativa certificazione, presso la sede sociale o presso le banche indicate nell’avviso di convocazione, almeno 5 giorni prima dell’Assemblea. 8.2. I Soci Sovventori hanno diritto di esprimere fino a un massimo di cinque voti, in relazione al numero di azioni di sovvenzione possedute, come di seguito determinati: (a)da 10 e fino a 50 azioni spetta un voto; (b)oltre 50 e fino a 100 azioni spettano due voti; (c)oltre 100 e fino a 150 azioni spettano tre voti; (d)oltre 150 e fino a 250 azioni spettano quattro voti; (e)oltre 250 azioni spettano cinque voti. 8.3. I Soci Sovventori non possono esprimere, cumulativamente con altre categorie di Soci finanziatori con diritto di voto eventualmente costituite, più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei Soci Sovventori, unitamente a quelli delle altre categorie di Soci finanziatori eventualmente costituite, saranno ridotti alla misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e numero di voti da essi portato nella specifica Assemblea. Art. 9. Amministrazione. 9.1. I Soci Sovventori fanno parte delle Sezioni soci istituite nell’ambito territoriale di residenza. 9.2. I Soci Sovventori hanno diritto di eleggere un loro rappresentante in Consiglio di Amministrazione; il seggio è computato tra quelli spettanti alla Sezione soci che abbia il maggior numero di Soci Sovventori. 9.3. I Soci Sovventori hanno altresì diritto di eleggere almeno un rappresentante nei Consigli delle Sezioni soci che abbiano un numero di Soci Sovventori superiore a 50. 9.4. I Soci Sovventori, con separata votazione, eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione ed eventualmente nei Consigli di Sezione soci, e partecipano alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e dei Consigli di Sezione, esercitando il diritto di voto presso le Sezioni soci di appartenenza. Art. 10 Diritti patrimoniali e privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione. 10.1. Le azioni di sovvenzione possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura massima di due punti percentuali in più rispetto ai dividendi riconosciuti ai Soci Cooperatori. 10.2. Le azioni di sovvenzione sono privilegiate nel rimborso del capitale in caso di liquidazione della Società; esse hanno diritto alla postergazione rispetto alle quote dei Soci Cooperatori in caso di riduzione del capitale per perdite. 10.3. Alle azioni di sovvenzione spetta la rivalutazione gratuita di cui all’articolo 37.1, lettera (d) dello Statuto sociale, mediante la costituzione di apposito fondo, remunerato alle stesse condizioni delle azioni di sovvenzione e rimborsabile ai Soci Sovventori congiuntamente alle relative azioni. 10.4. Il diritto ai dividendi spetta ai titolari di azioni emesse nel corso dell’esercizio di cui si approva il bilancio. La liquidazione dei dividendi avviene presso la sede della Società, delle Sezioni soci o in altro luogo indicato dal Consiglio di Amministrazione, in favore dei Soci Sovventori che esibiscano i titoli azionari o i certificati rappresentativi che ne comprovino la titolarità, ovvero che siano receduti nel corso dell’esercizio, ai sensi del precedente articolo 7. 87 STATUTO E REGOLAMENTI Art. 11. Diritti e doveri dei Soci Sovventori. 11.1. I Soci Sovventori sono obbligati all’osservanza dello Statuto sociale, del presente Regolamento e delle deliberazioni regolarmente assunte dagli organi sociali. 11.2. I Soci Sovventori non partecipano allo scambio mutualistico. La Società può estendere ai Soci Sovventori determinate attività sociali normalmente destinate ai Soci Cooperatori. 11.3. Ai Soci Sovventori spettano i diritti di informazione ed ispezione previsti in favore dei Soci Cooperatori, ai sensi di Statuto e dei Regolamenti sociali. Art. 12. Rimborso delle azioni di sovvenzione. 12.1. In tutti i casi di estinzione del Fondo, la Società procede al rimborso delle azioni, al valore nominale, e della rivalutazione di cui al punto 10.3, dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sul Fondo. 12.2. La delibera di estinzione determina modi e termini del rimborso. 88 REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SOCI SOVVENTORI E DEL FONDO PER LO SVILUPPO TECNOLOGICO, LA RISTRUTTURAZIONE E IL POTENZIAMENTO AZIENDALE Spettacolo di Neri Marcorè e Luca Barbarossa, Teatro di Carpi (MO) 89 STATUTO E REGOLAMENTI REGOLAMENTO GENERALE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA 90 REGOLAMENTO GENERALE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA Art. 1. Oggetto del regolamento. Il presente Regolamento disciplina le modalità di emissione, di sottoscrizione e versamento e di gestione, nonché le caratteristiche delle Azioni di partecipazione cooperativa (A.p.c.) da emettere, in attuazione del Titolo quinto Capo quinto dello Statuto sociale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, a sostegno dei programmi pluriennali per lo sviluppo e l’ammodernamento aziendale. 1.2. L’Assemblea, in occasione di ogni singola emissione, può apportare al presente Regolamento modificazioni o integrazioni e stabilire deroghe eventualmente richieste dalla specifica emissione, sentita l’Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa di cui al successivo articolo 8 o, nei casi di variazioni modeste, consultato il Rappresentante comune della categoria da questi nominato. 1.3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto sociale e alle vigenti norme di legge, nonché alle deliberazioni validamente assunte dagli organi sociali, anche in occasione di ogni singola emissione. 1.1. Art. 2. Programmi pluriennali per lo sviluppo e l’ammodernamento aziendale. 2.1. In attuazione delle procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale, l’Assemblea può adottare, ai sensi di legge e di Statuto, specifici programmi pluriennali, determinandone i contenuti e la durata. 2.2. L’Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa deve essere convocata per esprimere parere motivato sullo stato di attuazione dei singoli programmi, prima dell’Assemblea ordinaria dei soci convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio. 2.3. L’Assemblea dei soci, in conformità alle procedure aziendali, previa acquisizione del parere dell’Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa, aggiorna ed integra i singoli programmi, per scorrimento, al fine di adeguarli e coordinarli con l’evoluzione delle condizioni di mercato e con lo sviluppo delle strategie aziendali. 2.4. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione dei programmi, nei limiti di legge e di Statuto, nell’interesse della Società e dei soci. Art. 3. Emissione di azioni di partecipazione cooperativa. 3.1. Per il sostegno dei programmi pluriennali di cui all’articolo 2, l’Assemblea può deliberare una o più emissioni di A.p.c. da offrire a soci, a lavoratori dipendenti, nominativamente individuati, ed eventualmente a predeterminate categorie di soggetti e a terzi in genere, individuati nella delibera di emissione, nel rispetto della legislazione vigente e degli adempimenti previsti per le società emittenti. 3.2. Nell’ambito del perseguimento dei programmi di cui al precedente articolo 2, l’Assemblea ordinaria può riservare specifiche ulteriori emissioni di A.p.c. all’attuazione di politiche aziendali di integrazione retributiva nei confronti dei soci cooperatori e/o dei dipendenti, anche ai sensi dell’articolo 2349 del Codice Civile, determinando eventualmente norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti, nel rispetto della legislazione vigente. 3.3. L’Assemblea può deliberare direttamente l’emissione, ovvero determinare l’entità complessiva dei conferimenti, delegando l’effettiva emissione al Consiglio di Amministrazione che provvede, con una o più deliberazioni, nel rispetto del presente Regolamento e nei limiti della delega. Le singole delibere di emissione stabiliscono il riconoscimento o l’esclusione del diritto di opzione sulle A.p.c. di nuova emissione in favore degli Azionisti di partecipazione cooperativa, fermo restando quanto previsto all’articolo 5, comma 5 della legge 31 gennaio 1992. 3.4. Le offerte di A.p.c. ai dipendenti saranno effettuate tenuto conto delle disposizioni emanate in materia dalle competenti autorità. 91 STATUTO E REGOLAMENTI Art. 4. Contenuto delle azioni di partecipazione cooperativa. 4.1. Le A.p.c. possono essere nominative o, se interamente liberate, al portatore, sono prive del diritto di voto e sono trasferibili tanto per atto tra vivi quanto mortis causa. La delibera di emissione stabilisce se le A.p.c. oggetto dell’emissione sono nominative e/o al portatore, precisando, ove occorra, le necessarie conseguenze sulla loro gestione ai sensi di legge e nel rispetto del presente Regolamento. 4.2. Le A.p.c. devono contenere le indicazioni previste dall’articolo 2354 del Codice Civile e devono essere sottoscritte da un Rappresentante Legale della Società o da suoi delegati. Esse devono essere intitolate con la specifica denominazione “Azione di partecipazione cooperativa”. Art. 5. Sottoscrizione e versamento. 5.1. La sottoscrizione e il versamento integrale delle A.p.c. avvengono presso gli uffici designati della sede della Società e delle Sezioni Soci, ovvero in altro luogo indicato dalla delibera di emissione, nel rispetto della legislazione vigente e degli adempimenti previsti per le società emittenti. 5.2. Chi intende sottoscrivere A.p.c. deve presentare agli incaricati della Società apposita richiesta scritta contenente: (a)l’indicazione del nome e cognome, del codice fiscale, della residenza, del luogo e della data di nascita; (b)la dichiarazione di godere dei diritti civili; (c)la dichiarazione della propria qualità di Socio o dipendente della Società; (d)la dichiarazione di essere a conoscenza e di impegnarsi ad osservare quanto disposto dallo Statuto e dal presente Regolamento e di essere a conoscenza della natura cooperativa della Società e dello scopo mutualistico a cui si ispira, nonché del contenuto dei programmi pluriennali adottati ai sensi dell’articolo 2 sulla base dei quali avvengono le singole emissioni; (e)la dichiarazione del numero di A.p.c. che intende sottoscrivere e versare. 5.3. La sottoscrizione e il versamento integrale delle A.p.c. avvengono contestualmente alla dichiarazione di cui al punto 5.2. 5.4. Con la sottoscrizione di almeno una A.p.c. i sottoscrittori acquistano la qualità di Azionisti di partecipazione cooperativa. I soci cooperatori possono sottoscrivere A.p.c. anche superando il limite di conferimento previsto dall’articolo 3 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. 5.5. Al momento del versamento la Società consegna i titoli azionari, ovvero certificati rappresentativi del conferimento, salvo non sussistano le condizioni per la dematerializzazione dei titoli ai sensi di legge. Il versamento viene annotato in apposito Libro degli Azionisti di partecipazione cooperativa, tenuto a cura della Società. Art. 6. Diritto di opzione per soci e dipendenti. 6.1. Le A.p.c. devono essere offerte per almeno il 50% del complessivo importo in opzione ai soci iscritti nel librosoci della Cooperativa ed ai lavoratori dipendenti alla data della relativa delibera di emissione; tale offerta in opzione verrà effettuata secondo le seguenti modalità: (a)a ciascun socio ed a ciascun lavoratore dipendente verrà offerto un numero minimo uguale di A.p.c.; tale numero è individuato dal rapporto tra il numero totale di A.p.c. offerte in opzione ed il numero di soci e dipendenti alla data della delibera di emissione; (b)i dipendenti in forza, a cui sono destinate le offerte, saranno individuati con riferimento ai nominativi risultanti dal libro matricola tenuto dalla cooperativa; le offerte ai dipendenti riguarderanno un quantitativo predeterminato da assegnare a ciascuno di essi, riservato in via esclusiva al singolo dipendente; (c)le A.p.c. offerte in opzione possono essere sottoscritte nei termini previsti dalla delibera di emissione, secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dallo Statuto; 92 REGOLAMENTO GENERALE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA Shopping Center, nuovo stadio - Torino 93 STATUTO E REGOLAMENTI (d)decorso il termine previsto per l’opzione, le A.p.c. inoptate possono essere sottoscritte, pro-quota, esclusivamente dai soci che ne abbiano fatta richiesta in sede di prima sottoscrizione, o che ne facciano successiva richiesta. Art. 7. Trasferibilità delle azioni. L e A.p.c. sono trasferibili tanto per atto tra vivi quanto mortis causa secondo le vigenti disposizioni normative in relazione alla circostanza che si tratti di azioni nominative o al portatore. 7.2. La trascrizione del trasferimento al Libro degli Azionisti di partecipazione cooperativa sarà effettuata dietro presentazione, a esclusiva cura dell’acquirente, dei titoli recanti l’annotazione del trasferimento ai sensi di legge. 7.3. L’Assemblea che determina l’emissione può stabilire vincoli temporali alla trasferibilità delle A.p.c. assegnate ai soci e/o ai dipendenti ai sensi del precedente articolo 3.2., nel rispetto della legislazione vigente. 7.1. Art. 8. Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa. 8.1. Gli Azionisti di partecipazione cooperativa, si riuniscono, ai sensi di legge e dello Statuto sociale, in speciale Assemblea. La convocazione di tale Assemblea spetta, per la prima seduta, al Consiglio di Amministrazione della Società e, successivamente, a questi o al Rappresentante comune in carica, ogni qualvolta sia ritenuto necessario o quando ne facciano richiesta tanti Azionisti di partecipazione cooperativa che rappresentino almeno un terzo dei conferimenti costituiti da A.p.c.. All’Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa si applicano le norme previste dall’articolo 2376 del Codice Civile. All’Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa possono partecipare gli Azionisti che risultano iscritti nell’apposito Libro o che abbiano depositato le loro azioni presso la sede della Società o presso le Sezioni soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. 8.2. L’Assemblea speciale viene comunque convocata per: • deliberare sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune; • deliberare sull’approvazione delle deliberazioni dell’Assemblea ordinaria che possono pregiudicare i diritti di categoria, attribuendo le opportune deleghe al Rappresentante comune; • deliberare sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto; • esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali da trasmettere al Consiglio di Amministrazione della società ai sensi del successivo punto 8.3.; • deliberare sugli altri oggetti di interesse comune. 8.3. Il parere motivato sui programmi pluriennali espresso dall’Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa deve pervenire al Consiglio di Amministrazione della Società che ha l’obbligo di darne comunicazione all’Assemblea in sede di approvazione del bilancio di esercizio, ai sensi del precedente articolo 2.2. o degli aggiornamenti ed integrazioni della programmazione pluriennale ai sensi del precedente articolo 2.3. 8.4. Il Rappresentante comune degli Azionisti di partecipazione cooperativa, esercita le funzioni di rappresentanza e tutela della categoria nei rapporti con la Società ai sensi dell’articolo 2451 del Codice Civile. 8.5. All’Assemblea speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa, si applicano: l’art. 2541 del Codice Civile, le disposizioni di cui al Titolo quinto, Capo quinto e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo settimo, Capo primo (Assemblee) dello Statuto sociale. Art. 9. Diritti patrimoniali e privilegi. 9.1. Alle A.p.c. spettano i diritti patrimoniali riconosciuti alle altre categorie di soci, in conformità alle previsioni di legge e statutarie. In particolare le A.p.c. sono privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura di due punti percentuali in più rispetto alla remunerazione delle quote dei soci cooperatori stabilita dall’Assemblea ordinaria dei soci. 94 REGOLAMENTO GENERALE DELLE AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA 9.2. Le A.p.c. hanno altresì diritto di prelazione, rispetto agli altri soci cooperatori e sovventori, nel rimborso del capitale in caso di liquidazione della Società. La riduzione del capitale sociale, in conseguenza di perdite, non comporta riduzione del valore nominale delle A.p.c., se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale delle altre azioni o quote. 9.3. La liquidazione degli utili ed il rimborso delle A.p.c. avvengono presso la sede della Società, delle Sezioni soci o in altri luoghi o con diversi mezzi indicati dal Consiglio di amministrazione, nel rispetto della legislazione vigente e degli adempimenti previsti per le società emittenti, in favore degli Azionisti di partecipazione cooperativa che risultano iscritti nel Libro degli Azionisti di partecipazione cooperativa o che, al momento della liquidazione, esibiscano i titoli azionari, ovvero i certificati rappresentativi delle azioni comprovanti la proprietà. La liquidazione degli utili spetta altresì agli Azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso nel corso dell’esercizio ai sensi del successivo articolo 10. 9.4. L’Assemblea che delibera l’emissione stabilisce il termine di decorrenza del godimento dei diritti patrimoniali spettanti ai sottoscrittori di A.p.c. Art. 10. Diritto di recesso. 10.1. Decorso il termine minimo di durata dei conferimenti previsto dalla delibera di adozione dei programmi di cui al precedente articolo 2, gli Azionisti di partecipazione cooperativa possono recedere liberamente. Il recesso può essere parziale. 10.2. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata al Consiglio di Amministrazione; essa non è soggetta a preavviso, ma ha effetto alla chiusura dell’esercizio, con la cancellazione dall’apposito Libro degli Azionisti di partecipazione cooperativa. Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. 10.3. In tutti i casi di recesso o di scioglimento della Società il rimborso delle A.p.c. avviene esclusivamente al valore nominale, dopo avere detratto le eventuali perdite gravanti sulle A.p.c., entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in cui il recesso ha avuto effetto. 95