la VENDITA
definizione:
è il contratto avente per oggetto il trasferimento della proprietà di
una cosa verso il corrispettivo di un prezzo, (art. 1470 c.c.).
obblighi dei soggetti:
Venditore: consegna la cosa
Compratore: paga il prezzo
la LOCAZIONE
definizione:
è il contratto con il quale una parte si obbliga a far godere all’altra una
cosa mobile o immobile, per un dato tempo, verso un determinato
corrispettivo.
i soggetti:
Locatore:
 consegnare la cosa al conduttore;
garanzia del pacifico godimento della cosa durante la locazione
Conduttore:
pagare il canone pattuito;
si deve servire della cosa per l’uso stabilito;
restituire la cosa, alla fine della locazione, nello stesso stato in cui l’ha
ricevuta;
l’AFFITTO
definizione:
si ha quando il contratto di locazione ha per oggetto una cosa
produttiva.
i soggetti:
Locatore:
 deve consegnare la cosa
spese straordinarie
Affittuario:
deve curare la gestione della cosa
fa propri i frutti
paga il canone al locatore
spese ordinarie
il LEASING
definizione:
è un contratto con il quale una parte concede ad un’altra il godimento di
un bene, dietro corrispettivo di un canone periodico, per un certo
periodo di tempo.
i soggetti:
Locatore:
 deve mettere a disposizione dell’utilizzatore il bene
Utilizzatore:
versare il canone al locatore
alla scadenza del contratto può
restituire il bene
proseguire nel godimento
acquistarne la proprietà con il pagamento di un prezzo (riscatto)
l’APPALTO
definizione:
è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di
un’opera o di un servizio, dietro corrispettivo in denaro.
i soggetti:
Committente:
 deve pagare il prezzo
deve collaudare l’opera al suo compimento
Appaltatore:
è di norma un imprenditore, che deve compiere l’opera direttamente
con la propria organizzazione;
si assume i rischi che incidono sull’opera;
il suo corrispettivo è subordinato all’accettazione dell’opera da parte
del committente, l’appaltatore deve pertanto, compiuta l’opera, invitare
il TRASPORTO di persone
definizione:
è il contratto mediante il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo,
a trasferire persone o cose da un luogo all’altro.
i soggetti:
Vettore:
il contratto è documentato nel biglietto di viaggio rilasciato al
viaggiatore;
è responsabile per l’inadempimento ed il ritardo e per i sinistri che
colpiscono il viaggiatore, e per la perdita delle cose che porta con se
non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Viaggiatore:
il MANDATO
definizione:
è il contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere
uno o più atti giuridici per conto dell’altra (mandante).
Può essere con rappresentanza, in questo caso il mandatario agisce non
solo per conto, ma anche in nome del mandante.
Può essere senza rappresentanza, quando il mandatario agisce in nome
proprio
i soggetti:
Mandatario:
è tenuto ad eseguire quanto il mandato gli prescrive con diligenza
Mandante:
è tenuto a fornire i mezzi necessari per l’esecuzione del mandato
è tenuto a rimborsare le spese e le anticipazioni
il MUTUO
definizione:
è il contratto con il quale una parte (mutuante) consegna all’altra
(mutuatario) una determinata quantità di denaro o di altre cose fungibili
e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie; di
regola è un contratto oneroso.
L’effetto essenziale del mutuo è il trasferimento della proprietà della
cosa al mutuatario
i soggetti:
Mutuatario:
ha l’obbligo di restituire il denaro alla scadenza stabilita
ha l’obbligo di corrispondere gli interessi, salvo patto contrario.
Mandante:
consegna una determinata quantità di cose
il COMODATO (o prestito d’uso)
definizione:
è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra
(comodatario) una cosa affinché se ne serva per un tempo e per un uso
determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.
i soggetti:
Comodatario:
usa la cosa e la custodisce con diligenza, con il divieto del subcomodato
deve restituire la stessa cosa ricevuta alla scadenza
Comodante:
consegna la cosa determinata
il CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
definizione:
è il contratto con il quale una parte (assicuratore), verso pagamento di
una somma detta premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti
convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (assicurazione
contro danni) ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di
un evento attinente la vita umana (assicurazione sulla vita).
Il documento in cui il contratto è consacrato si chiama polizza.
La causa del contratto è il trasferimento di un rischio dalla sfera dell’assicurato all’assicuratore.
L’assicurazione sulla vita:
a differenza dell’assicurazione contro danni, l’a. sulla vita ha carattere previdenziale e non
indennitario; con questo contratto, l’assicurato mira a procurarsi una somma o una rendita in
relazione ad un evento sulla vita umana. Allorchè l’evento previsto si verifichi, l’assicuratore deve
pagare la somma pattuita.
assicurazioni per il caso di morte
assicurazione per il caso di vita
Scarica

Altri contratti