Dow Building Solutions
DECRETO LEGISLATIVO n. 192
del 19 Agosto 2005
Attuazione della Direttiva Europea 2002/91/CE
sul rendimento energetico nell’edilizia
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INDICE:
Direttiva europea 2002/91/CE
 Perché
 Obiettivi e metodi
 Metodologia comune di calcolo
 Certificazione energetica
 Ispezione periodica degli impianti di climatizzazione
 Risparmio potenziale
DECRETO LEGISLATIVO n.192
 Principi generali
 Sanzioni
 Requisiti della prestazione energetica degli edifici
 Fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale
 Trasmittanze termiche
 Nuove specifiche degli spessori d’isolanti
 Ponti termici
 Conclusione
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Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia
Migliorare il rendimento energetico nell’edilizia: perché?
La U.E. ha bisogno di promuovere il risparmio energetico
Ci sono tre ragioni principali:
 Sicurezza
energetica
La dipendenza
dalle
importazioni: sarà
del 70% nel 2030
 Ambientale
 Limiti della offerta
di energia
il 94% della CO2
ha l’origine nel
settore energetico
UE vuole promuovere
l’ efficienza nell’uso
di energia
UE: 35% dell’ energia si usa nell’edilizia residenziale e terziaria
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Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia
Perché una nuova Direttiva?
Obbiettivi generali
 Differenze fra le norme dei diversi
Stati membri.
 Trattato della Comunità: obbiettivi
ambientali
 Protocollo di Kyoto per Europa:
ridurre le emissioni di “gas serra”
dell’ 8% entro il 2012 (anno base:
1990)
 Entrata in vigore: 4 Gennaio 2006
 Promuovere la efficienza
energetica
 Raggiungimento da parte di tutti
del livello degli Stati più virtuosi
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Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia
Certificazione energetica
Perché?
 Informazione
 Efficienza + attraente
 Flessibilità all’architetto
 Indicatori semplici
Come?
 Edifici nuovi ed esistenti: dati
disponibili quando costruiti,
venduti oppure affittati
 I Certificati:
 validità massima di 10 anni
 includere raccomandazioni
 visibili in edifici pubblici
 gamma delle temperature
interne reali
Ispezione degli impianti
Caldaie
 Ispezione regolare: caldaie
20-100 kW
 Ispezione ogni 2 anni (almeno):
caldaie > 100 kW
 Caldaie > 20 kW e > 15 anni:
tutto l’impianto ispezionato;
consigli per soluzioni alternativi
Condizionamento d’aria
 Ispezione regolare sistemi
> 12 kW
 Sud Europa: ci vuole il
raffreddamento passivo.
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Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia
Risparmio potenziale
Potenziale di risparmio: 22% entro il 2012 (anno base:1990)
 energia in riscald./raffred., acqua c.s. ed illuminazione
[kWh/ m³a]
Confronto del consumo Europeo (riferimento: Danimarca)
35
30
25
Consumo
esistente
20
15
Consumo se si
applicano le
norme Danesi
10
5
0
B
DK D
GR ES F
IRL
IT
L
NL A PT FIN S
UK
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Principi generali: art. 1 Finalità
 Migliorare prestazioni
 Regolamentare:
 Fonti rinnovabili
ed alternative
 metodologia di calcolo
 Limitare emissioni gas
serra (protocollo
di Kyoto)
 criteri certificazione
 requisiti minimi
 ispezioni impianti
 Coordinazione regionale
 Sensibilizzare gli utenti
Art. 2 Definizioni
 Prestazione energetica di un edificio: sistema “involucro + impianti”
 Consumi: riscaldamento + raffreddamento
 Tutta l’impiantistica (ventilazione, illuminazione, acqua calda sanitaria)
 Attestato di certificazione energetica dell’edificio.
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Art. 3 Ambito di intervento
Applicazione integrale per:
Esclusioni:
 Costruzioni nuove
 Beni culturali e del paesaggio
 Ristrutturazioni > 1000 m2
Applicazione limitata per :
 ampliamenti superiori al 20% (si
applica integralmente al solo
ampliamento)
 Ristrutturazioni o manutenzione
straordinaria dell’involucro esterno
 Nuova installazione di impianti termici
 Sostituzione dei generatori di calore
 Fabbricati industriali riscaldati solo per
esigenze di processo produttivo
 Fabbricati < 50 m2 superficie utile
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Art. 4 Adozione di una
metodologia di calcolo e
requisiti della prestazione
 Entrata in vigore del Dlgs 192:
concessioni edilizie posteriori al
08 Ottobre 2005
 Valori di FEP e “U” dal 1.1.2006
 Esistenza della certificazione
energetica : 1 anno dopo l’
08 Ottobre 2005
 Emissione di decreti attuativi
ed esplicativi entro 180gg dal
08 Ottobre 2005 (vedi nota)
Art. 6 Certificazione
Energetica
 Tempistica: entro un anno, certificati
gli edifici con inizio lavori posteriore
al 08 Ott. 05
 Compravendita, locazione: attestato
di C.E. disponibile
 Vale 10 anni
 L’attestato comprende:
 dati propri dell’edificio, valori
vigenti a norma di legge e valori di
riferimento
 suggerimenti per migliorare la
prestazione
 Visibile negli edifici pubblici
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Proposte regionali (Lombardia) di certificazione
 CERTIFICAZIONE tiff.TIF
 Proposta di targa da apporre sulla casa.JPG
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Art. 8 Relazione
tecnica, accertamenti
e ispezioni
 Conformità al Dlgs 192:
responsabilità del direttore dei
Art. 9 Funzioni
delle regioni
Art. 11 Requisiti
della
prestazione
energetica
(Norma transitoria)
lavori, chi presenta al Comune  Far attuare il Decreto
 si usano i metodi
l’asseverazione.
192
di calcolo della
 Una copia conservata dal
vecchia legge
 Accertamenti ed
Comune
10/91 ma
ispezioni
adottando i nuovi
 Il Comune ha il compito di
 Promuovere attività limiti
definire e promuovere i
volte alla riduzione dei
controlli
 I nuovi limiti
consumi, alla
 5 anni di tempo dalla data di correzione delle non
saranno validi fino
fine lavori per i controlli
conformità ed al
al 31.12.2008, poi
monitoraggio
entreranno in
 I Comuni: obbligati ai
dell’efficacia
delle
controlli in caso di specifica
vigore altri limiti più
politiche intraprese
richiesta, ma i costi sono a
restrittivi (già
carico del richiedente
stabiliti nel Dlgs
192)
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Art. 15 Sanzioni
 Il progettista e/o il certificatore:
relazione tecnica / attestato
Cert.En. (non corretto) falso 
ammenda del (30%) 70% della
parcella e segnalazione all’albo
professionale.
 Il costruttore: certificazione non
consegnata al proprietario  ammenda
da 5 a 30 mila €
 Il direttore dei lavori:
 omissione di presentare al
Comune l’asseverazione 
ammenda del 50% della
parcella e segnalazione
all’albo.
 asseverazione falsa 
reclusione fino a 6 mesi e
ammenda fino a 500 €.
 Compravendita
o locazione: se
manca la
certificazione  il
contratto è nullo
(nullità fatta valere
solo dal compratore
/ conduttore)
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Allegato I: Regime transitorio per la prestazione
energetica degli edifici
Allegato C-Tabella 1 : fabbisogno massimo annuo energia
primaria invernale per m² sup. utile : kWh/ m² anno
Zona climatica
S/V
A
B
C
D
E
F
< 600
gg
601
gg
900
gg
901
gg
1400 1401 2100 2101 3000 > 3000
gg
gg
gg
gg
gg
gg
< 0.2
10
10
15
15
25
25
40
40
55
55
> 0.9
45
45
60
60
85
85
110
110
145
145
A: Lampedusa; B: Messina, Pantelleria, Portopalo, Reggio Calabria, Trapani
C: Bari, Cagliari, Catanzaro, Lecce, Napoli, Salerno, Taranto
D: Ancona, Firenze, Genova, Pescara, Pisa, Roma, Siena
E: Aosta, Belluno, Bergamo, Bologna, Bolzano, L’Aquila, Milano, Perugia,
Potenza, Ravenna, Sondrio, Torino, Treviso, Udine, Varese, Venezia
F: Bormio, Cortina, Cuneo
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Allegato I: Regime transitorio per la prestazione
energetica degli edifici
Allegato C - Tabella 2. Valori limite della trasmittanza
termica U delle strutture verticali opache [in W/m2K]
Dall’ 1 gennaio 2006  Umax:
Dall’ 1 gennaio 2009  Umax:
A
0.85
0.72
B
0.64
0.54
C
0.57
0.46
D
0.50
0.40
E
0.46
0.37
F
0.44
0.35
Zona
climatica
Per le zone C, D, E, F, la trasmittanza delle pareti divisorie interne deve essere
inferiore o uguale a 0,80 Wm2K
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Allegato I: Regime transitorio per la prestazione
energetica degli edifici
Allegato C - Tabella 3. Valori limite della trasmittanza
termica U delle strutture orizzontali opache [in W/m2K]
Zona
Dall’ 1 gennaio 2006  Umax:
climatica
Dall’ 1 gennaio 2009  Umax:
A
0.80
0.68
B
0.60
0.51
C
0.55
0.44
D
0.46
0.37
E
0.43
0.34
F
0.41
0.33
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Allegato I: Regime transitorio per la prestazione
energetica degli edifici
Allegato C - Spessore [in cm], per valori U-2006
Zona
clima
tica
Parete
intercap
(due
forati
8+8)
Parete
intercap
(forati 8
e
mattone
12)
Parete
intercap
(due
forati
8+12)
Parete
intercap
(due
forati
12+12)
Parete
isolata
dall’esterno
o
dall’interno
Tetto
alla
rovescia
Tetto alla
rovescia
parcheggio
Tetto a
falde
(struttura
in legno)
Tetto a
falde
(struttura
in cls
armato)
A
3
3
4
3
2
2
1
1
2
2
B
4
4
6
5
3
4
3
2
4
3
C
5
5
6
5
4
4
3
3
4
4
D
6
6
7
6
5
5
4
4
5
5
E
7
6
8
7
5
6
5
4
6
5
F
7
7
8
7
6
6
5
5
6
6
Pavim
ento
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Allegato I: Regime transitorio per la prestazione
energetica degli edifici
Allegato C - Spessore [in cm], per valori U-2009
Zona
clima
tica
Parete
intercap
(due
forati
8+12)
Parete
intercap
(due
forati
12+12)
Parete
isolata
dall’esterno
o
dall’interno
Tetto alla
rovescia
Tetto alla
rovescia
parcheggio
Tetto a
falde
(struttura
in legno)
Tetto a
falde
(struttura
in cls
armato)
Parete
intercap
(due
forati
8+8)
Parete
intercap
(forati 8
e
mattone
12)
A
3
3
5
4
3
3
2
2
3
2
B
5
5
6
5
5
5
4
4
5
4
C
6
6
7
6
6
6
5
5
6
5
D
7
7
9
7
7
8
7
6
8
7
E
8
8
9
8
8
8
8
7
9
8
F
8
8
10
9
8
9
8
7
9
8
Pavim
ento
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DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005
Il caso dei ponti termici
 Decreto lgs. 192 – Allegato I – comma 6:
“Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto…, i valori limite della
trasmittanza termica…devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media
(parete corrente più ponte termico)”
 se non si isola il ponte si deve aumentare l’isolamento nella
parete corrente, ma:
 Più si isola la parete “corrente”, più aumenta la trasmittanza nel ponte
 valore maggiore del coefficiente di trasmittanza
 maggiore rischio di avere condensa superficiale
s
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DECRETO LEGISLATIVO n. 192 del 19 Agosto 2005
Conclusioni
 Il decreto stabilisce nuovi parametri per limitare la dispersione
energetica
 I nuovi parametri impongono, tra l’altro, l’aumento della
coibentazione
 Un’ ulteriore abbassamento delle dispersioni è previsto per il 2009
 Il meccanismo sanzionatorio e di responsabilità consente all’utente
di essere più tutelato
 Le regioni posso legiferare in maniera più restrittiva
 I ponti termici devono essere isolati per evitare il rischio di
condensa superficiale
 La massa termica dipende da altri fattori, soprattutto l’isolante e la
ventilazione, per essere effettiva.
 In ogni caso nella maggioranza degli edifici si raggiungono il valore
specificato
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La Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico
(Dir Gen. per L’Energia) del 23.05.2006
Arch Silvia Abbaneo
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