NOTIZIARIO
informazioni e approfondimenti professionali
a cura della Consulta Nazionale Femminile “DONNE GEOMETRA”
Consiglio Nazionale Geometri
presso Ministero di Giustizia
Indirizzo del Sito : http://xoomer.virgilio.it/donnegeometra/
N. 5 - Giugno 2006
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Deposito Telematico di Marchi e Brevetti
Dal 1° giugno 2006 con un semplice click è possibile proteggere la propria invenzione. È attivo, infatti,
presso il sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) il
servizio di deposito per via telematica delle domande di brevetto per invenzioni industriali e
modelli di utilità nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa. Il
deposito telematico avrà gli stessi effetti di quello già vigente che prevede il deposito delle
domande in formato cartaceo, effettuabile direttamente presso uno degli uffici di cui all'articolo
147 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della Proprietà Industriale). Tale
servizio costituisce un risultato importante nell'avvio del processo di e-governement, mettendo a
disposizione delle imprese e dei consulenti in materia di proprietà industriale uno strumento che,
assieme al sito web per il servizio di informazione, delocalizza il loro rapporto con i servizi UIBM
(Ufficio Italiano Brevetti e Marchi). Nella Banca Dati UIBM, a partire dall'ultimo trimestre di
quest'anno, la documentazione sarà presente in formato elettronico e potranno essere attivati i
seguenti servizi: esame delle domande senza fascicolo cartaceo; messa a disposizione del
pubblico della documentazione su terminali di Sala Pubblico o su sito web; rilascio di copie
semplici e/o autentiche, senza movimentazione di fascicoli cartacei.
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DURC
Sono giunte nuove indicazioni dall’Inail in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC).
È del 17 maggio scorso la delibera n. 14 con la quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto
fornisce importanti indirizzi sui requisiti essenziali che le Casse Edili devono possedere per poter rilasciare
il Durc nel settore delle costruzioni. Viene ricordato che i soggetti abilitati al rilascio del Durc per il settore
dell'edilizia sono esclusivamente le Casse Edili costituite dalle parti sociali che hanno sottoscritto l'Avviso
comune presso il Ministero del Lavoro il 16 dicembre 2003. Inoltre, altro requisito essenziale all'abilitazione
al rilascio del Durc è la possibilità di accedere alla banca dati nazionale delle imprese irregolari; proprio in
relazione a questo aspetto, per una serie di enti che sono stati autorizzati al rilascio del Durc è in corso un
contenzioso. Sulla base di questi elementi, l’Inail invita gli Organi di gestione a verificare la sussistenza dei
requisiti essenziali – con particolare riferimento alla possibilità di accesso alla banca dati nazionale delle
imprese irregolari - per lo svolgimento della delicata funzione certificatoria circa la regolarità contributiva
delle imprese del settore edile, assumendo le iniziative conseguenti.
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Imposta Comunale Immobili
C’è tempo fino al 30 giugno per pagare la prima rata dell’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
L’acconto ammonta al 50% dell’imposta dovuta dai proprietari di immobili, terreni e suoli edificabili e va
calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno precedente. Nei Comuni in cui l’aliquota ha
subito modifiche, queste incideranno sul saldo da pagare a fine anno. Nel caso in cui si voglia pagare in
un’unica soluzione, occorrerà applicare da subito le nuove aliquote e barrare nel bollettino di versamento
entrambe le causali (acconto e saldo). Per il 2006 moltissime città hanno rivisto al rialzo le proprie aliquote:
in ben 58 centri si applica il valore massimo del 7 per mille.
Un caso particolare è costituito dai terreni edificabili: interpretando l’articolo 2 del DLgs 504/1992, la
legge 248/05, che ha convertito l’articolo 11-quaterdecies, comma 16, del Dl 203/05, stabilisce che, ai fini
dell’applicazione dell’Ici, un’area è considerata edificabile anche in assenza di strumento urbanistico
attuativo. È sufficiente quindi che sia classificata come edificabile nello strumento urbanistico generale.Il
pagamento può avvenire con il modello F24 (nei Comuni convenzionati) oppure con bollettino di conto
corrente postale intestato al concessionario per la riscossione oppure al Comune. Per le detrazioni è
necessario consultare la delibera del Comune di appartenenza o informarsi presso l’ufficio tributi.
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Sportello Cociliazioni
In provincia di Verona è attivo uno Sportello CONCILIAZIONI per tutte le problematiche relative al lavoro
.La
consigliera
di
parità
Dott.Luisa
Perina
è
reperibile
al
seguente
indirizzo
[email protected] .
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Pregeo 9
E’ disponibile sul Sito dell'Agenzia del Territorio l'aggiornamento del Programma Pregeo. Le novità del SP
1 della procedura Pregeo 9 sono relative a:
.Correzione del calcolo altimetrico nel caso di riferimento altimetrico a punti fiduciali rilevati fuori del
foglio.
.Perfezionamento dell'allineamento delle versioni Ufficio e Tecnico esterno.
.Preselezione automatica della scala catastale(500,1000,2000,4000) più prossima al quadro di default nelle
rappresentazioni grafiche.
.Rimozione dei testi inutili e ricerca automatica del punto di emissione per gli identificativi di particella
sulla rappresentazione grafica dell'estratto di mappa aggiornato, dello schema del rilievo e degli sviluppi.
.Rimozione dei puntini inutili sulla rappresentazione grafica dell'estratto di mappa aggiornato.
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Recinzione in legno e rete metallica non richiedono alcuna concessione
La recinzione in legno o in rete metallica di un terreno non richiede alcuna concessione o autorizzazione
edilizia, in quanto costituisce non già trasformazione urbanistica (non comporta, infatti, trasformazione
morfologica del territorio), ma estrinsecazione lecita dello "jus excludendi alios", immanente al diritto di
proprietà: a tale nozione si adatta egregiamente la recinzione che sia costituita da paletti infissi al suolo
(senza cordolo di calcestruzzo) e collegati da una rete metallica, con conseguente illegittimità, dunque,
dell'ordine di demolizione. T.A.R. Veneto Sezione II, Sentenza 7 marzo 2006 n. 533
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Codice Appalti Pubblici
Entrerà in vigore il 1° luglio 2006 , come previsto, il nuovo Codice degli appalti (DLgs 163/2006).
Accantonate le ipotesi di rinvio di sei mesi circolate nei giorni scorsi, il Ministro delle Infrastrutture fa
sapere che sarà messo a punto un decreto correttivo che modificherà il Codice subito dopo la sua entrata in
vigore. Si era parlato di uno slittamento di sei mesi per consentire l'approvazione, da parte del Governo, di
un decreto-legge di modifica. Si opterà invece per delle correzioni successive all'entrata in vigore.I punti sui
quali il Ministro ha da subito espresso forti perplessità sono relativi ad alcuni nuovi istituti introdotti nella
normativa nazionale per recepire le direttive europee, che cancellano quelle norme della legge Merloni che
assicuravano trasparenza nel mercato degli appalti. In particolare, nel mirino del Ministro sono finiti
l'appalto integrato, la procedura negoziata (nuova denominazione della trattativa privata) e il criterio
dell'offerta economicamente più! vantaggiosa. Il primo, ricordiamo, consiste nell'aggiudicazione della
progettazione e dell'esecuzione dei lavori in un unico appalto ed è ammesso senza limitazioni a discrezione
dell'ente appaltante. La procedura negoziata, finora ammessa solo al di sotto di una certa soglia e per casi
particolare, è estesa dal Codice ad un maggior numero di casi.L'offerta economicamente più vantaggiosa,
vietata dalla Merloni, è invece ammessa dal Codice senza limitazioni e a discrezione dell'ente appaltante, il
quale deve indicare nel bando e nel capitolato i pesi assegnati a ciascun criterio di valutazione. Resta inoltre
aperta la questione del Regolamento di attuazione del Codice, non ancora pronto: fino alla sua emanazione
restano in vigore molte delle norme previgenti.
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Fisco- Agenzia delle Entrate pubblica il vademecum per contribuenti vittime di irregolarità
E' in questi giorni in distribuzione gratuita presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria la "Guida
pratica alle comunicazioni fiscali e alle cartelle di pagamento". Si tratta di un vademecum, di una raccolta di
istruzioni per l'uso, offerto ai contribuenti che ricevono comunicazioni fiscali di irregolarità, di riscossione
coattiva, di tributi iscritti a ruolo, cartelle di pagamento. Con la guida, vengono fornite le concrete
informazioni per l'esatta comprensione degli avvisi e le indicazioni su come agire nel migliore dei modi, per
normalizzare la propria posizione fiscale ed evitare sanzioni. er maggiori informazioni visitare il sito
dell'Agenzia delle Entrate
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Sentenza Consiglio di Stato
La realizzazione di cubature accessorie e di volumi tecnici, non dà luogo a variazione essenziale. Nel caso
che ci
pervenuto dal servizio new, ci troviamo difronte ad un edificio che, a causa delle particolari
condizioni dell¡äarea di sedime e del naturale declivio del suolo, presenta (o meglio, sembra presentare) un
piano in piu’ oltre a quello consentito in quanto quello che dovrebbe essere piano interrato si trasforma in
piano terra. Sorge quindi il problema di stabilire se l¡äedificio si presenti con un¡äaltezza massima ed una
volumetria maggiore di quella consentita. L’edificio comporta un aumento di volume fuori terra da
imputarsi alla realizzazione di locali destinati a volumi tecnici ed accessori (cantine, lavanderie, locali di
sgombero), per cui l’opera dovrebbe essere considerata regolare. Decisione del Consiglio di Stato n. 2363
depositata il 27 aprile 2006
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Fisco- Tariffa Rifiuti ai giudici ordinari
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n.3274 del 15 febbraio 2006 hanno posto fine
alle dispute circa la competenza a giudicare in caso di controversie sulla nuova tariffa rifiuti ( Tia),
devolvendola al giudice ordinario. L' art.49 del Decreto legislativo 22/97(" Decreto Ronchi") ha soppresso la
Tarsu, la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e ha istituito la Tia, tariffa regolata e fissata dai
Comuni e riscossa da altri gestori, in base ad apposite convenzioni con gli enti locali. La questione su cui si è
pronunciata la Cassazione ha inteso risolvere il problema della competenza giurisdizionale della materia,
ovvero se attribuirla al giudice ordinario o alle commissioni tributarie. Nella sentenza la Corte ha escluso la
giurisdizione del giudice tributario, sostenendo che "la prestazione pecuniaria imposta all' Istituto
Comprensivo Statale n.1, utente del servizio di raccolta dei rifiuti urbani, a seguito delle modifiche introdotte
dall'articolo 49 del decreto Ronchi non abbia natura tributaria."La Corte ha poi escluso anche la competenza
del tribunale amministrativo " in quanto non vi è dubbio che l'obbligo di pagamento del corrispettivo sorge
da presupposti interamente preregolati dalla legge e da atti amministrativi generali, senza che siano riservati
alla pubblica amministrazione spazi di discrezionalità circa la concreta individuazione dei soggetti obbligati,
i presupposti oggettivi o il quantum del corrispettivo dovuto. Ne consegue che l'oggetto del giudizio non
comprende in alcun modo un diretto sindacato sulla legittimità di provvedimenti.." In conclusione, si legge
nella sentenza, "non essendo la controversia riconducibile ad alcuna delle ipotesi di giurisdizione esclusiva
previste dall'articolo 7 della legge n.205 del 2000, deve essere affermata la giurisdizione del giudice
ordinario."
Fisco- Modello 730, lo sconto sui mutui si ferma al valore dell’acquisto
In una circolare, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti sui mutui per la prima casa, in arrivo
anche alcune norme a favore del contribuente: se gli scontrini delle medicine in carta chimica si cancellano
potrà valere anche la fotocopia . Per i contribuenti che acquistano un immobile diventerà meno conveniente
richiedere un mutuo alto per coprire la spesa reale e poi dichiarare nell' atto di acquisto il solo valore
catastale. L' importo dichiarato al momento del rogito, infatti, - aumentato delle sole spese notarili e
accessorie - diventerà il "tetto" a cui dovrà essere rapportato lo sconto del fisco se il valore del mutuo è più
alto. La novità potrebbe interessare molti contribuenti vista la crescita registrata negli ultimi anni dai prezzi
reali delle case. Questa nuova norma è contenuta in una circolare in cui l'Agenzia delle Entrate scioglie
alcuni dubbi avanzati dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale, l'organismo che
riunisce i Caf. Ma arrivano però anche alcune norme salva-contribuente. Come per gli scontrini dei
medicinali. Infatti poiché sono stampati su carta chimica, capita spesso che si cancellino: in questo caso
potrà valere la fotocopia. L'Agenzia delle Entrate fornisce poi un chiarimento destinato ai contribuenti più
disordinati e distratti. Nel caso in cui si sia persa la documentazione, basterà che i documenti siano stati
"vistati" dal Caf e inseriti nell' apposito elenco (il modello 730-2) che il centro assistenza deve vistare.
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Cassazione – La fotocopia è prova valida
Secondo una sentenza della Corte Suprema (Cassazione-Sezione Lavoro n.1264 del 23 gennaio 2006), la
copia fotografica di scritture costituisce una valida prova, analoga a quella della copia autentica, se la
conformità all'originale non viene espressamente disconosciuta, ai sensi dell'art.2719 c.c. Infatti - sostiene la
Cassazione - "l'onere stabilito dall'art.2719 c.c., di disconoscere "espressamente" la copia fotografica (o
fotostatica) di una scrittura, con riguardo sia alla conformità della copia o al suo originale, sia alla
sottoscrizione o al contenuto della scrittura stessa, implica che il disconoscimento sia fatto in modo specifico,
con una dichiarazione che contenga una non equivoca negazione della genuinità della copia, pur non
essendo richiesto l'uso di formule sacramentali. Pertanto, la relativa eccezione non può essere formulata in
maniera solo generica o dubitativa, ma deve contenere specifico riferimento al documento ed al profilo di
esso che venga contestato".
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AMBIENTE. Commissione Ue lancia la campagna "Il cambiamento climatico: potete controllarlo"
Modificare leggermente le proprie abitudini quotidiane per contribuire a una sensibile riduzione delle
emissioni di gas a effetto serra. E' l'invito della Commissione europea che ha oggi lanciato la campagna di
sensibilizzazione dal titolo "Il cambiamento climatico: potete controllarlo", con un bilancio assegnato di 4,7
milioni di euro. "Per la Commissione, la lotta contro il cambiamento climatico costituisce una priorità.
Questa campagna viene a completare e a rafforzare i nostri sforzi politici e legislativi in materia. Essa mostra
in che misura ognuno di noi sia responsabile del cambiamento climatico e ciò che ciascuno può e deve fare
per eliminare questa minaccia", ha dichiarato il presidente dell'esecutivo Ue, José Manuel Barroso.La
campagna offre tutta una serie di consigli pratici sul modo di ridurre le emissioni di gas: ad esempio,
abbassare il riscaldamento di 1ºC (fino al 10% di risparmio energetico), evitare di lasciare in modalità "standby" televisori, impianti stereo e computer (risparmio energetico del 10%) o anche stampare la carta rectoverso (fino al 50% di risparmio). Una "calcolatrice del carbonio" misura la quantità di biossido di carbonio
(CO2) risparmiata per ogni azione, e i visitatori possono anche scaricare un salva-schermo a risparmio
energetico per il proprio computer. Per dare visibilità all'iniziativa la campagna farà ricorso a messaggi
pubblicitari televisivi e a mezzo stampa e all'utilizzo di una serie di strumenti di comunicazione informatica
per attirare l'attenzione del pubblico. In particolare, informazioni complete figurano sul sito web accessibile
in modo permanente, mentre la campagna si svolgerà in tre ondate, concentrate nei mesi di giugno,
settembre e novembre 2006. L'iniziativa della Commissione si rivolge anche agli allievi delle scuole
secondarie, che saranno invitati a firmare una dichiarazione in cui si impegnano a ridurre le emissioni di
CO2 ed a proseguire i loro sforzi. In molti casi i governi nazionali sostengono la campagna tramite varie
iniziative.
• Istat, comunicato l’indice dei prezzi al consumo – maggio 2006
L’Istituto nazionale di statistica ha reso noto l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati, relativo al mese di maggio 2006 è :
Indice
127,8
Variazione percentuale rispetto al mese precedente
+0,3
Variazione percentuale rispetto al mese corrispondente dell'anno precedente
+2,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti
+3,9
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Chernobyl – AFFIDO TEMPORANEO
Ci sono molti bambini di Chernobyl che attendono l’affido temporaneo . Il soggiorno in genere dura cinque
settimane e può avvenire sia nella stagione estiva, che in quella invernale. Ecco qualche associazione a cui
puoi rivolgerti.
***associazione Aiutiamoli a vivere , Terni www.aiutiamoliavivere.it e ai numeri 0744220079 e 0744279560
***associazione Ariete , Napoli tel. 0815800430
***associazione Cicogna Amici di Chernobyl , Lanciano www.associazionecicogna.it e al numero
0862712332
***associazione Puer una delle più importanti per l’affido dei bambini della Bielorussia, Roma www.puer.it
e ai numeri 0636001447 e 0632650323
***associazione Garda solidale , Brescia www.gardasolidale.it e ai numeri 0309124185 e 3939217391
***associazione La Rondine , Milano www.larondine.it e ai numeri 0233300735 e 3385724940
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Lettura gratuita in Rete
C’è una biblioteca telematica dove è possibile scaricare testi di cultura umanistica e scientifica. E’ accessibile
a tutti con un servizio che consente di ingrandire i testi. www.liberliber.it
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Avventura nello spazio
C’è una biblioteca telematica dove è possibile scaricare testi di cultura umanistica e scientifica. E’ accessibile
a tutti con un servizio che consente di ingrandire i testi. Il sito dell’Agenzia spaziale Europea tradotto in tutte
le lingue ( italiano compreso) consente di tentare avventure nello spazio per incontri ravvicinati con corpi
celesti. Si possono visionare video, compreso quello dello sbarco sulla luna. www.esrin.esa.it
APPROFONDIMENTO
APPROFONDIMENTO DEL MESE
L’APPLICAZIONE DEL D.LEG.VO 8 LUGLIO 2003 n.235
Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
Il 19 luglio 2005 sono entrate in vigore le disposizioni contenute nel D.Leg.vo 235/2003 che,
integrando il D.Leg.vo 626/94, ha attuato la Direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di
sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.
Nel decreto sono stati inseriti vincoli specifici relativi all’uso delle scale a pioli, all’impiego di
ponteggi, di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi.
In particolare per quanto concerne i ponteggi, sono previsti nuovi obblighi, tra i quali
l’assicurarsi che gli stessi siano montati, smontati o trasformati sotto la sorveglianza di un
preposto e ad opera di lavoratori con una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste.
I lavori saranno inoltre occasione per presentare la "Scheda di valutazione delle attività con
presenza di rischio di caduta dall’alto". Luca Mangia
Il D.Leg.vo 235/2003 integra il Titolo III del D.Leg.vo 626/94 (uso delle attrezzature di lavoro)
determinando i requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro
per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Luca Mangiapane - ingegnere
LA NORMATIVA PREVIGENTE
La normativa previgente in materia di prevenzione degli infortuni derivanti da cadute
dall’alto non viene modificata, ma solo integrata.
Normativa in materia di prevenzione delle cadute dall’alto:
DPR 547/55 – norme per la prevenzione infortuni sul lavoro
DPR 164/56 – norme per la prevenzione infortuni sul lavoro nelle costruzioni
LAVORO IN QUOTA: DEFINIZIONE
Art. 34 D.Leg.vo 626/94 – Definizioni
c bis) Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una
quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile
LE INTEGRAZIONI AL D.LGS 626/94
D.Leg.vo 235/2003 Art. 36 bis - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in
quota
D.Leg.vo 235/2003 Art. 36 ter - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego delle scale a pioli
D.Leg.vo 235/2003 Art. 36 quater - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi
D.Leg.vo 235/2003 Art. 36 quinquies - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di
sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi
LAVORO IN QUOTA: I PRINCIPI
Art. 36 bis 6 D.Leg.vo 26/94 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
[1] Il datore di lavoro, qualora i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in
condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo
scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure, in conformità ai seguenti criteri:
a) priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
b) dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire. Alle
sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.
Luca Mangiapane - ingegnere
Realizzazione di posti di lavoro idoneamente protetti contro le cadute dall’alto, anche
per i lavori temporanei
Utilizzo, per i lavori temporanei, di misure di protezione collettiva (opere
provvisionali, ponteggi, ecc.)
D.P.R. 164/1956
Art. 16 –Ponteggi e opere provvisionali
Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore a 2 m, devono essere adottate, seguendo
lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcatura o ponteggi o idonee opere provvisionali o
comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
Luca Mangiapane – ingegnere
Utilizzo, per i lavori temporanei, di DPI anticaduta
D.P.R. 164/1956
Art. 10 –CINTURE DI SICUREZZA
Nei lavori presso gronde e cornicioni, sui tetti, sui ponti sviluppabili a forbice e simili, su muri
in demolizione nei lavori analoghi che comunque espongano a rischi di caduta dall'alto o entro
cavità, quando non sia possibile disporre impalcati di protezione o parapetti, gli operai addetti
devono far uso di idonea cintura di sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta.
SISTEMI DI ACCESSO
Art. 36 bis D.Leg.vo 626/94 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
2] Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro
temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata
dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo
imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme,impalcati, passerelle e viceversa non deve
comportare rischi ulteriori di caduta.
Luca Mangiapane – ingegnere
UTILIZZO DI SCALE A PIOLI
Art. 36 bis D.Leg.vo 626/94 – Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
3] Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in
quota soltanto nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è
giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle
caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.
UTILIZZO DI PONTEGGI
Art. 36 quater D.Leg.vo 626/94 - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi
Alla normativa previgente imperniata sul DPR 164/56 e sulle sue circolari esplicative, sono
introdotti sostanzialmente due elementi innovativi:
• la redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio del ponteggio (PiMUS),
• formazione obbligatoria e specifica degli addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione del
ponteggio.
FORMAZIONE ADDETTI:
6]. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la
sorveglianza di un preposto e ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione
adeguata e mirata alle operazioni previste
7] La formazione ha carattere teorico-pratico
8] In sede di conferenza Stato-Regioni e Province autonome, sono individuati i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
9] I lavoratori che al 19 luglio 2005 hanno svolto per almeno due anni attività di montaggio
smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione entro
il 19 luglio 2007.
10] I preposti che al 19 luglio 2005 hanno svolto per almeno tre anni operazioni di
montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi sono tenuti a partecipare ai corsi di
formazione di cui all'ottavo comma entro il 19 luglio 2007.
Luca Mangiapane - ingegnere
IL CORSO LICENZIATO DALLA CONFERENZA STATO-REGIONI E PROVINCE
AUTONOME:
La Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 26 gennaio 2006 ha sottoscritto l’Accordo
che risponde alle richieste del comma 8 dell’art. 36 quater. L’accordo è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio2006.
L’accordo è diviso in due parti A e B, nella parte A sono presi in considerazione i corsi per gli
addetti al montaggio dei ponteggi, nella parte B sono presi in considerazione i corsi per gli
addetti ai lavori su fune.
I PUNTI PRINCIPALI DELL’ ACCORDO:
Sono definiti i soggetti a cui compete l’erogazione di questa formazione.
• Regioni e Province autonome (mediante strutture tecniche operanti nella prevenzione
e/o mediante strutture della formazione professionale accreditate)
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, mediante il personale tecnico impegnato in
attività del settore della sicurezza sul lavoro
• ISPESL
• Associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel settore dei lavori edili e
di ingegneria civile
• Organismi paritetici istituiti nel settore dell’edilizia
• Scuole edili
Il datore di lavoro non può rivolgersi a soggetti diversi da questi anche se ritenuti di maggiore
esperienza e capacità.
- La formazione è obbligatoria e abilitante per i preposti e gli addetti al montaggio/
smontaggio/trasformazione dei ponteggi.
-Il corso ha una durata di 28 ore, da frequentare interamente. E’ concessa solo una assenza
massima pari al 10% del monte ore.
- Non sono previste riduzioni della durata del corso, neppure per chi ha esperienza oppure ha
già frequentato in passato corsi simili.
Luca Mangiapane - ingegnere
-Il corso è composto di 2 parti della durata di 14 ore ciascuna. La prima divisa in 2 moduli è
teorica, la seconda è pratica.
I moduli della parte teorica sono:
1. giuridico normativo (4 ore):
· legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni, analisi dei rischi, norme
di buona tecnica e di buone prassi, statistiche degli infortuni (2 ore)
· D.Lgs 235/2003 “Lavori in quota” e D.Lgs 494/96 e s.m.i. “cantieri” (2 ore)
2. tecnico (10 ore):
· PiMUS, autorizzazione ministeriale, disegno esecutivo, progetto (4 ore)
· DPI anticaduta: uso, caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione (2 ore)
· Ancoraggi: tipologie e tecniche (2 ore)
· Verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e straordinarie (2 ore)
Luca Mangiapane - ingegnere
Modulo pratico
· montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a tubi e giunti PTG (4 ore)
· montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a telai prefabbricati PTP (4 ore)
· montaggio-smontaggio-trasformazione di ponteggio a montanti e traversi prefabbricati PMTP
(4 ore)
· Elementi di gestione prima emergenza salvataggio (2 ore)
Luca Mangiapane - ingegnere
- La parte teorica è erogata per prima. Per accedere alla parte pratica occorre superare la
verifica intermedia (questionario a risposte multiple). Chi non supera la verifica deve
frequentare nuovamente i moduli teorici.
- L’attestato di frequenza al corso, è rilasciato a chi supera la verifica finale di
montaggio/smontaggio / trasformazione di parti di ponteggi e realizzazione di ancoraggi. Chi
non supera la verifica finale deve frequentare nuovamente la parte pratica.
- Ogni 4 anni occorrerà frequentare un aggiornamento di 4 ore, che è erogato dagli stessi
soggetti del corso delle 28 ore.
UTILIZZO DI PONTEGGI - PiMUS
Art. 36- quater D.Leg.vo 626/94 - Obblighi del datore di lavoro relativi all'impiego dei ponteggi
3]. Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio, in funzione della complessità del ponteggio scelto. Tale piano
può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e
progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed e' messo a
disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.
CHE COSA E’ IL PiMUS:
E’ il documento operativo, da realizzare per ogni specifico lavoro in cui è presente un
ponteggio, che deve essere preso a riferimento dal personale addetto al montaggio,
smontaggio e trasformazione di ponteggi, al fine di garantire:
•
•
•
la loro sicurezza durante l’attività
la sicurezza di chi, non addetto al montaggio, potrebbe trovarsi coinvolto in queste
operazioni quali: altri lavoratori del cantiere, abitanti o fruitori di uno stabile in corso di
ristrutturazione.
la sicurezza di chi utilizzerà il ponteggio. Ottenuta con la realizzazione ponteggio a
norma, rispondente alle necessità dell’utilizzatore e da un uso attento dello stesso.
PER QUALI ATTREZZATURE SERVE IL PiMUS:
Il PiMUS è da redigere:
• per il ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e
necessità di progetto.
• per un impalcato o un’altra opera provvisionale costruita con elementi di
ponteggi metallici fissi.
• per un ponteggio realizzato con elementi in legno
Il PiMUS non è da redigere:
• per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su
ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ….
- ingegnere
QUANDO SERVE IL PiMUS:
Il PiMUS è da redigere:
• per il ponteggio metallico fisso, indipendentemente da dimensioni, complessità e
necessità di progetto.
• per un impalcato o un’altra opera provvisionale costruita con elementi di
ponteggi metallici fissi.
• per un ponteggio realizzato con elementi in legno
Il PiMUS non è da redigere:
• per la realizzazione di opere provvisionali diverse dai ponteggi, quali ponti su
ruote (trabattelli), ponti su cavalletti, parapetti, ….
CHI DEVE REDIGERE IL PiMUS:
“ Il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di
montaggio, uso e smontaggio”, quindi la redazione del PiMUS è un obbligo del datore di lavoro
dell’impresa che monta e smonta i ponteggi.
• Nel caso in cui a queste attività concorrano più imprese potrà realizzarsi un solo
PiMUS sottoscritto da tutti i datori di lavoro
• Nel caso in cui alle attività partecipino un’impresa con dei lavoratori autonomi, il
PiMUS sarà redatto dall’impresa e sottoscritto dai lavoratori autonomi per
accettazione.
• Nel caso in cui il ponteggio sia realizzato da soli lavoratori autonomi, il PiMUS sarà
redatto dal lavoratore autonomo aggiudicatario, gli altri lo sottoscriveranno per
accettazione.
La legge non chiarisce i requisiti che deve possedere la persona competente a cui il datore di
lavoro deve far redigere il PiMUS. La normativa previgente sui ponteggi non richiede la
presenza in impresa di persone con particolari competenze.
L’unica figura necessaria, è quella di un professionista abilitato alla libera professione per
l’elaborazione del progetto per i ponteggi realizzati difformemente dalla relazione di calcolo e
del libretto di autorizzazione ministeriale.
ingegnere
I CONTENUTI DEL PiMUS:
• Identificazione del cantiere
• Identificazione dell’impresa addetta al montaggio,
• trasformazione e smontaggio del ponteggio
• Identificazione del personale addetto al montaggio
• Tipo/i di ponteggio/i da montare
• Descrizione del contesto ambientale in cui andrà montato il ponteggio
• Analisi delle indicazioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC (se
presente)
• Schemi di montaggio dei ponteggi
• Sistemi di sicurezza da utilizzare per il montaggio, trasformazione e smontaggio dei
ponteggi
• Allestimento dell’area di cantiere per il montaggio e lo smontaggio del ponteggio
• Verifiche da effettuare sul ponteggio prima del suo montaggio
• Modalità di montaggio/trasformazione e smontaggio del ponteggio
• Misure per la gestione delle emergenze che si potrebbero verificare durante il
montaggio /trasformazione e smontaggio del ponteggio
• Modalità d’uso del ponteggio da parte del personale addetto
Luca Mangiapane - ingegnere
LAVORO CON FUNI
Art. 36- quinquies D.Leg.vo 626/94 - Obblighi del datore di lavoro concernenti l’impiego di sistemi di accesso e di
posizionamento mediante funi
Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a
seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di
sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato
a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può
modificare.
Luca Mangiapane - ingegnere
LAVORO IN QUOTA CON USO DI DPI ANTICADUTA, MA SENZA USO DI FUNI A CUI IL
LAVORATORE È DIRETTAMENTE SOSTENUTO:
Questo lavoro rientra nel campo di applicazione del D.Lgs. 235/2003 come lavoro in quota, ma
non è soggetto alle disposizioni concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento
mediante funi
Luca Mangiapane - ingegnere
IL PROGRAMMA DEI LAVORI:
[1] Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in
conformità ai seguenti requisiti:
a) sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l’accesso, la
discesa e il sostegno (fune di lavoro) e l’altra con funzione di dispositivo ausiliario (fune di
sicurezza). E’ ammesso l’uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l’uso di una seconda
fune rende il lavoro più pericoloso e sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
b) lavoratori dotati di un’adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
c) fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema
autobloccante volto a evitare la caduta in caso in cui l’utilizzatore perda il controllo dei propri
movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute
che segue gli spostamenti del lavoratore;
d) attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di
sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
e) lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche allo scopo di poter
immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce
un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche
e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso,
le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
f) il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica
da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui
all'art. 36-bis, commi 1 e 2.
Luca Mangiapane - ingegnere
FORMAZIONE LAVORATORI :
2] Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle
operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.
[3] La formazione di cui al secondo comma ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:
a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione,
durata e conservazione;
d) gli elementi di primo soccorso;
e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
f) le procedure di salvataggio.
[4] In sede di conferenza Stato-regioni e province autonome saranno individuati i soggetti
formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi.
[5] I lavoratori che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno svolto per almeno
2 anni attività con impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi devono
partecipare ai corsi di formazione di cui al quarto comma entro i due anni successivi alla data
di entrata in vigore del presente decreto (19 luglio 2005)
- inegnere
IL CORSO LICENZIATO DALLA CONFERENZA STATO- REGIONI E PROVINCE
AUTONOME:
La Conferenza Stato-Regioni e Province autonome il 26 gennaio 2006 ha sottoscritto l’Accordo
che risponde alle richieste del comma 5 dell’art.36 quinquies. L’accordo è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2006.
L’accordo è diviso in due parti A e B, nella parte A sono presi in considerazione i corsi per gli
addetti al montaggio dei ponteggi, nella parte B sono presi in considerazione i corsi per gli
addetti ai lavori su fune.
LAVORI IN QUOTA –MINIMIZZAZIONE RISCHI
Art. 36 bis D.Leg.vo 626/94 - Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota
[5] Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate secondo i precedenti commi,
individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione,
prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti
dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le
cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I
dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in
cui sono presenti scale a pioli o a gradini.
[6] Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione
temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza
equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato
definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di
protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.
[7] Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non
mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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