Marzo 2014 STUDIO UBOLDI newsletter www.geps.it [email protected] n° 03 G.E.P.S. S.a.s. AGEVOLAZIONI ALL’ ASSUNZIONE (Ministero del Lavoro, Decreti del 20.03.2013 e del 19.04.2013 - INPS, Circolari nn. 150 del 25.10.2013 e 32 del 13.03.2014 – INPS, Messaggio n. 8820 del 30.05.2013) L’INPS ha emanato la circolare che dà completa attuazione al beneficio riconosciuto nei confronti dei datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto (anche con contratto di somministrazione) lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione dell’ attività da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti. Ai fini dell’applicazione del beneficio, si precisa che al lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo è equiparato il lavoratore, il quale abbia accettato l’estinzione del rapporto, in sede di conciliazione così come prevista dalla L. 92/2012 (c.d. Riforma Fornero) e successive modifiche e integrazioni. Inoltre, il beneficio può altresì essere riconosciuto in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato - effettuata nel 2013 - di un rapporto instaurato prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta “piccola mobilità (l’ammissione al beneficio presuppone che il lavoratore sia stato oggetto di licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione). Resta inteso che il beneficio non è ammesso quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato del lavoratore. Infine, in considerazione della circostanza che il beneficio è finalizzato a promuovere la ricollocazione di lavoratori per i quali – in passato - era previsto un altro incentivo, il beneficio non si applica qualora sia comunque applicabile un diverso incentivo, previsto dalla normativa statale o regionale. Il beneficio di €. 190 mensili (ridotto in proporzione in caso di part-time e di rapporti di lavoro di durata inferiore al mese): a) viene riconosciuto per massimo 12 mensilità in caso di assunzione a tempo indeterminato e per massimo 6 mensilità in caso di assunzione a tempo determinato (il beneficio spetta anche per rapporti di durata inferiore a sei mesi); b) rientra nel regime del de minimis; c) è limitato ad una valore massimo di spesa pari a 20 milioni di Euro (in caso di insufficienza delle risorse, l’ordine di priorità nell’accesso al beneficio è rappresentato dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione a tempo indeterminato). Per poter usufruire del beneficio il datore di lavoro deve: - essere in possesso della regolarità contributiva, non essere un’impresa in difficoltà così come previsto dalla normativa CE, rispettare gli obblighi di sicurezza sul lavoro e rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - garantire interventi di formazione professionale sul posto di lavoro a favore dei lavoratori assunti; - inoltrare apposita domanda all’ INPS entro 30 giorni dall’ emanazione della circolare del 13 marzo 2014. 1 JOBS ACT: interventi per il mercato del lavoro (Governo, Decreto Legge n. 34/2014) Il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 12 marzo 2014, su proposta del Presidente e del Ministro del Lavoro, ha approvato un decreto legge contenente disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. Un provvedimento urgente che contiene, tra le altre cose, interventi di semplificazione sul contratto a termine e sul contratto di apprendistato per renderli più coerenti con le esigenze attuali del contesto occupazionale e produttivo. Il contratto di lavoro a termine Per il contratto a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della causalità. Viene prevista la possibilità di prorogare fino ad un massimo di 8 volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni. Condizione delle proroghe è che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato. Viene, infine, fissato il limite massimo, per i contratti a tempo determinato, del 20% dell'organico complessivo del datore di lavoro. Il decreto fa, comunque, salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine. Il contratto di apprendistato Per il contratto di apprendistato si prevede il ricorso alla forma scritta per il solo contratto e patto di prova (e non, come attualmente previsto, anche per il relativo piano formativo individuale) e l’eliminazione delle attuali previsioni secondo cui l’assunzione di nuovi apprendisti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti apprendisti al termine del percorso formativo. È inoltre previsto che la retribuzione dell’apprendista, per la parte riferita alle ore di formazione, sia pari al 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento. Per il datore di lavoro viene eliminato l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, che diventa un elemento discrezionale. La smaterializzazione del DURC Un ulteriore intervento di semplificazione riguarda la smaterializzazione del DURC, superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese. Per dare un’idea della rilevanza del provvedimento, si ricorda che nel 2013 i DURC presentati sono stati circa 5 milioni. Inoltre, è previsto un disegno di legge delega al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di semplificazione delle procedure e degli adempimenti in materia di lavoro, di riordino delle forme contrattuali e di miglioramento della conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. Queste le caratteristiche: Delega in materia di ammortizzatori sociali La delega ha lo scopo di assicurare un sistema di garanzia universale per tutti i lavoratori che preveda, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale. Un sistema così delineato può consentire il coinvolgimento attivo di quanti sono espulsi dal mercato del lavoro o siano beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi: 2 - rivedere i criteri di concessione ed utilizzo delle integrazioni salariali escludendo i casi di cessazione aziendale; - semplificare le procedure burocratiche anche con la introduzione di meccanismi automatici di concessione; - prevedere che l’accesso alla cassa integrazione possa avvenire solo a seguito di esaurimento di altre possibilità di riduzione dell’orario di lavoro; - rivedere i limiti di durata, da legare ai singoli lavoratori; - prevedere una maggiore compartecipazione ai costi da parte delle imprese utilizzatrici; - prevedere una riduzione degli oneri contributivi ordinari e la loro rimodulazione tra i diversi settori in funzione dell’effettivo utilizzo; - rimodulare l’ASpI omogeneizzando tra loro la disciplina ordinaria e quella breve; - incrementare la durata massima dell’ASpI per i lavoratori con carriere contributive più significative; - estendere l’applicazione dell’ASpI ai lavoratori con contratti di co.co.co., prevedendo in fase iniziale un periodo biennale di sperimentazione a risorse definite; - introdurre massimali in relazione alla contribuzione figurativa; - valutare la possibilità che, dopo l’ASpI, possa essere riconosciuta un’ulteriore prestazione in favore di soggetti con indicatore ISEE particolarmente ridotto; - eliminare lo stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a prestazioni di carattere assistenziale. Delega in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive La delega è finalizzata a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché ad assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi: - razionalizzare gli incentivi all’assunzione già esistenti, da collegare alle caratteristiche osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità di trovare occupazione; - razionalizzare gli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità; - istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un’Agenzia nazionale per l’impiego per la gestione integrata delle politiche attive e passive del lavoro, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome e vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All’agenzia sarebbero attribuiti compiti gestionali in materia di servizi per l’impiego, politiche attive e ASpI e vedrebbe il coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo generali. Si prevedono meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Inps, sia a livello centrale che a livello territoriale, così come meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità; - razionalizzare gli enti e le strutture, anche all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che operano in materia di ammortizzatori sociali, politiche attive e servizi per l’impiego allo scopo di evitare sovrapposizioni e garantire l’invarianza di spesa; - rafforzare e valorizzare l’integrazione pubblico/privato per migliorare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro; - mantenere il capo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il ruolo per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni che debbono essere garantite su tutto il territorio nazionale; - mantenere in capo alle Regioni e Province autonome le competenze in materia di programmazione delle politiche attive del lavoro; - favorire il coinvolgimento attivo del soggetto che cerca lavoro; - valorizzare il sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e il monitoraggio delle prestazioni erogate. 3 Delega in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti La delega punta a conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi: - razionalizzare e semplificare le procedure e gli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione del rapporto di carattere burocratico ed amministrativo; - eliminare e semplificare, anche mediante norme di carattere interpretativo, le disposizioni interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali e amministrativi; - unificare le comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi (es. infortuni sul lavoro) ponendo a carico delle stesse amministrazioni l’obbligo di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti; - promuovere le comunicazioni in via telematica e l’abolizione della tenuta di documenti cartacei; - rivedere il regime delle sanzioni, valorizzando gli istituti di tipo premiale, che tengano conto della natura sostanziale o formale della violazione e favoriscano l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita (a parità di costo); - individuare modalità organizzative e gestionali che consentano di svolgere, anche in via telematica, tutti gli adempimenti di carattere burocratico e amministrativo connesso con la costituzione, la gestione e la cessazione del rapporto di lavoro; - revisione degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino. Delega in materia di riordino delle forme contrattuali La delega è finalizzata a rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché a riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto produttivo nazionale e internazionale. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi: - individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il contesto occupazionale e produttivo nazionale e internazionale, anche in funzione di eventuali interventi di riordino delle medesime tipologie contrattuali; - procedere alla redazione di un testo organico di disciplina delle tipologie contrattuali dei rapporti di lavoro, riordinate secondo quanto indicato alla lettera a), che possa anche prevedere l’introduzione, eventualmente in via sperimentale, di ulteriori tipologie contrattuali espressamente volte a favorire l’inserimento nel mondo del lavoro, con tutele crescenti per i lavoratori coinvolti; - introdurre, eventualmente anche in via sperimentale, il compenso orario minimo, applicabile a tutti i rapporti di lavoro subordinato, previa consultazione delle parti sociali; - procedere all’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali, incompatibili con il testo organico di cui alla lettera b), al fine di assicurare certezza agli operatori, eliminando duplicazioni normative e difficoltà interpretative ed applicative. Delega in materia di conciliazione dei tempi di lavoro con le esigenze genitoriali La delega ha la finalità di contemperare i tempi di vita con i tempi di lavoro dei genitori. In particolare, l’obiettivo che si vuole raggiungere è quello di evitare che le donne debbano essere costrette a scegliere fra avere dei figli oppure lavorare. A tal fine vengono individuati i seguenti principi e criteri direttivi: - introdurre a carattere universale l’indennità di maternità, quindi anche per le lavoratrici che versano contributi alla gestione separata; - garantire, alle lavoratrici madri parasubordinate, il diritto alla prestazione assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro; 4 - abolire la detrazione per il coniuge a carico ed introdurre il tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici, anche autonome, con figli minori e che si trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito familiare; - incentivare accordi collettivi volti a favorire la flessibilità dell’orario lavorativo e l’impiego di premi di produttività, per favorire la conciliazione dell’attività lavorativa con l’esercizio delle responsabilità genitoriali e dell’assistenza alle persone non autosufficienti; - favorire l’integrazione dell’offerta di servizi per la prima infanzia forniti dalle aziende nel sistema pubblico – privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione del loro utilizzo ottimale da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi. CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ (Messaggio n. 3234 del 11.03.2014) L'Inps comunica che, a seguito della Legge di stabilità 2014, per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale per i contratti di solidarietà (di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1984 n. 863) è aumentato nella misura del 10% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni di euro. In definitiva, entro il suddetto limite di spesa, il trattamento di integrazione salariale per i predetti contratti di solidarietà è pari al 70% della retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di lavoro, relativamente ai periodi di competenza dell’anno 2014, indipendentemente dalla data di stipula del contratto e da quella di emanazione del decreto di concessione. INTERVENTI GIURISPRUDENZIALI (Corte di Cassazione nn. 6110 del 17.03.2014, 6212 del 17.03.2014, 6222 del 18.03.2014) Analogamente a quanto fatto nelle precedenti comunicazioni, proseguiamo con la disamina degli interventi della Corte di Cassazione in tema di gestione del rapporto di lavoro. In particolare, vale la pena evidenziare le seguenti massime che si riportano pressoché integralmente: motivazione del licenziamento del dirigente: un dirigente può essere licenziato con qualsiasi motivo "purché esso possa costituire la base per una motivazione coerente è sorretta da apprezzabili sul piano del diritto, a fronte del quale non è necessaria un'analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale che escluda l'arbitrarietà del licenziamento in quanto riferito a circostanze idonee a turbare il legame di fiducia con il datore, nel cui ambito rientra l'ampiezza dei poteri attribuiti al dirigente". Scelta dei lavoratori da mettere in mobilità: nella scelta dei lavoratori da inserire nelle liste di mobilità al termine della procedura, il datore di lavoro non può limitarsi a considerare soltanto il personale di un reparto (quand'anche soppresso) ma deve estendere l'esame circa i lavoratori da individuare all'intera azienda, se il personale dello stesso reparto può lavorare anche altrove. Uso privato del computer aziendale: l'uso, anche quotidiano, della e-mail aziendale per ragioni private, così come l'installazione sul pc di programmi non inerenti all'attività lavorativa, non costituiscono violazioni sufficienti ad autorizzare il licenziamento del dipendente. 5 DISOCCUPAZIONE COCOPRO: REQUISITI E DOMANDE INPS PER IL 2014 (INPS, Messaggio2999/2014) Il limite di reddito dei Co.Co.Pro. (Collaboratori Coordinati e continuativi a Progetto) che chiedono nel 2014 accesso all’indennità di disoccupazione prevista dalla Riforma del Lavoro è pari a 20.220 euro: la rivalutazione reddituale è contestuale alla pubblicazione dei modelli di domanda all’INPS con attestazione dei requisiti richiesti. Presentazione domande tramite web con PIN dispositivo, presso gli uffici INPS competenti, per posta con raccomandata A/R, tramite patronato che offra per legge assistenza gratuita. Requisiti In seguito l’aumento dell’1,1% dell’indice ISTAT nell’intero 2013, ai fini del riconoscimento dell’indennità, il limite di reddito dichiarato nel 2013 per poter fare domanda è 20.220 euro e si applica alle domande presentate quest’anno. In base alla Riforma del Lavoro (comma 51, lettera d, articolo 2) il periodo di disoccupazione che consente l’accesso all’indennità deve essere pari ad almeno due mesi ininterrotti, requisito che sostituisce quello valido per il solo 2012 dell’assenza di contratto di lavoro ininterrotto di almeno due mesi. Il nuovo requisito va attestato tramite autocertificazione, da inserire nell’apposito campo del Modello CoCoPro. Gli altri requisiti generali per i co.co.pro. con diritto all’indennità sono: aver operato in regime di monocommittenza nel corso dell’anno precedente; aver accreditato almeno una mensilità presso la Gestione separata nell’anno di riferimento e almeno tre nell’anno precedente. Indennità La presentazione della domanda, tramite Modello CoCoPro 2014 (COD. SR 140), consente l’accesso alla prestazione INPS di sostegno al reddito ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto con determinati requisiti. L’indennità percepita è pari al 7% del minimale annuo di reddito rapportato alle mensilità di retribuzione del 2013. E’ liquidata in un’unica soluzione se pari o inferiore a 1.000 euro, in importi mensili se superiore. Viene versata attraverso accredito bancario o postale, libretto postale, INPS card o carte di pagamento dotate di IBAN. 6