La domanda riguarda i soli servizi prestati PRIMA DEL 2000. Il personale neoassunto si trova necessariamente in regime di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) è tuttavia possibile riunire: A) i servizi scolastici statali precedenti al ruolo per i quali non si è ricevuto trattamento di fine rapporto (generalmente quelli prima del 2000) a condizione di essere stati in servizio (anche a tempo determinato) a maggio del 2000 B) i servizi successivi dal 2001 per i quali non si è percepito TFR LA PREVIDENZA OBBLIGATORIA E COMPLEMENTARE Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa. Questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare. Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune indicazioni di massima. I lavoratori neo-assunti, hanno un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare perché la pensione erogata dall'INPDAP a questi lavoratori sarà sensibilmente inferiore all'ultimo stipendio percepito dagli stessi da lavoratori. In conclusione il vecchio sistema erogava pensioni più alte, il nuovo eroga pensioni molto più basse. In particolare in Trentino Alto Adige, anche in virtù delle competenze derivanti dallo Statuto di autonomia, i sindacati dei lavoratori dipendenti e le associazioni dei datori di lavoro, con il forte e concreto sostegno della Regione, hanno dato vita al Fondo territoriale regionale di previdenza complementare Laborfonds. Laborfonds è un fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che operano nel territorio del Trentino Alto Adige. In alternativa a tale fondo, i docenti possono aderire al fondo pensionistico negoziale Espero (fondo ESPERO). L'adesione al fondo pensione è volontaria e si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del modulo (che può essere ritirato a scuola o presso le sedi sindacali) che deve essere consegnato presso la scuola dove si presta servizio. È anche possibile acquisire informazioni collegandosi ai siti: www.laborfonds.it www.fondoespero.it PERCHÉ ISCRIVERSI ALLA FLC CGIL Le informazioni qui contenute non hanno la pretesa di essere esaustive visto che per gli iscritti alla FLC CGIL è disponibile un servizio gratuito di assistenza per la compilazione delle domande e il controllo della documentazione, anche in collaborazione con il patronato INCA CGIL. Questo per quanto riguarda sia gli adempimenti di rito, sia le domande di mobilità e altri tipi di consulenza. L'iscrizione alla FLC CGIL del Trentino permette inoltre di ricevere informazioni locali e nazionali attraverso il giornalino degli iscritti che viene recapitato a domicilio e le newsletter e agenzie che vengono inviate per posta elettronica. Garantisce 2 polizze assicurative per responsabilità civile e ricovero ospedaliero per infortunio. TRENTO Per tutte le pratiche relative alla posizione assicurativa obbligatoria e complementare e per le pratiche di pensione, anche alla luce di tutti i cambiamenti (età pensionabile a 65 anni per le donne, ecc.) dovuti alla manovra 10 agosto 2010, è possibile avvalersi gratuitamente della consulenza specifica degli operatori del Patronato INCA CGIL, in tutte le sedi della Provincia. Per informazioni sulle sedi e sugli orari di apertura telefonare al numero di telefono: 0461.303911 IL TRATTAMENTO ECONOMICO TABELLE STIPENDIALI MENSILI DAL 1° GENNAIO 2009 DOCENTI SCUOLA STATALE comprensive dell'indennità di vacanza contrattuale a regime dal 1° luglio 2010 docenti scuola primaria ANZIANITÀ STIPENDIO RPD ASSEGNO PROV. TOTALE 1 FLESSIBILITÀ 10 mensilità TOTALE 2 con flessibilità da 0 a 2 da 3 a 8 da 9 a 14 da 15 a 20 da 21 a 27 da 28 a 34 da 35 2.008,30 2.052,65 2.189,25 2.388,74 2.543,58 2.754,68 2.868,46 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 2.079,30 2.123,65 2.260,25 2.459,74 2.614,58 2.825,68 2.939,46 docenti scuola secondaria 1° grado ANZIANITÀ STIPENDIO RPD ASSEGNO PROV. TOTALE 1 FLESSIBILITÀ 10 mensilità TOTALE 2 con flessibilità da 0 a 2 da 3 a 8 da 9 a 14 da 15 a 20 da 21 a 27 da 28 a 34 da 35 2.148,38 2.197,58 2.358,40 2.583,40 2.763,13 2.997,76 3.128,44 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 2.219,38 2.268,58 2.429,40 2.654,40 2.834,13 3.068,76 3.199,44 docenti scuola secondaria 2° grado > diplomati ANZIANITÀ STIPENDIO RPD ASSEGNO PROV. TOTALE 1 FLESSIBILITÀ 10 mensilità TOTALE 2 con flessibilità da 0 a 2 da 3 a 8 da 9 a 14 da 15 a 20 da 21 a 27 da 28 a 34 da 35 2.008,30 2.052,65 2.189,25 2.388,74 2.619,62 2.829,44 2.944,54 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 2.079,30 2.123,65 2.260,25 2.459,74 2.690,62 2.900,44 3.015,54 docenti scuola secondaria 2° grado > laureati ANZIANITÀ STIPENDIO RPD ASSEGNO PROV. TOTALE 1 FLESSIBILITÀ 10 mensilità TOTALE 2 con flessibilità da 0 a 2 da 3 a 8 da 9 a 14 da 15 a 20 da 21 a 27 da 28 a 34 da 35 2.148,38 2.249,34 2.410,86 2.650,04 2.903,84 3.128,44 3.260,96 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 71,00 2.219,38 2.320,34 2.481,86 2.721,04 2.974,84 3.199,44 3.331,96 1.641,82 1.686,17 1.822,77 1.982,33 2.137,17 2.289,95 2.403,73 1.781,90 1.831,10 1.991,89 2.176,99 2.356,72 2.533,03 2.663,21 1.641,82 1.686,17 1.822,77 1.982,33 2.213,21 2.364,71 2.479,81 1.781,90 1.882,86 2.044,38 2.243,63 2.497,43 2.663,71 2.796,26 172,34 172,34 172,34 212,27 212,27 270,59 270,59 172,34 172,34 172,34 212,27 212,27 270,59 270,59 172,34 172,34 172,34 212,27 212,27 270,59 270,59 172,34 172,34 172,34 212,27 212,27 270,59 270,59 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 194,14 scuola BREVE GUIDA PER PER I NEO ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO NELLA SCUOLA A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO posta elettronica [email protected] Via Muredei 8 > Tel 0461.303958/9 orario ufficio (su appuntamento) è operativa una segreteria telefonica a cui lasciare un messaggio per essere richiamati ROVERETO Via Maioliche 57/H > Tel 0464.421057 venerdì orario ufficio su appuntamento durante la settimana Anche i delegati della FLC CGIL, presenti in numerosi istituti scolastici, possono essere un utile e prezioso riferimento. Per ulteriori informazioni sui servizi offerti consultare i siti web: www.flcgil.it / www.cgil.tn.it (alla voce categorie) Verba Volant - Trento AD Giuseppe Marchi I NOSTRI UFFICI 2011 2012 DOMANDA DI RICONOSCIMENTO AI FINI TFR Questa pubblicazione ha lo scopo di guidare il personale docente con incarico a tempo indeterminato, durante il primo anno di lavoro, affinché possa orientarsi con maggiore facilità all'interno delle regole che disciplinano il rapporto di lavoro. Con la sottoscrizione del contratto scattano per il lavoratore una serie di diritti e di doveri. Nel contratto individuale di lavoro (art. 22 CCPL 29.11.2004 come sostituito dall'art. 11 CCPL 15.10.2007), sono indicati alcuni elementi essenziali costitutivi del rapporto stesso. La mancata presentazione in servizio, se non giustificata da astensione obbligatoria, servizio militare obbligatorio, dottorato di ricerca (art.2 L.13.8.84 n.476), gravi motivi valutati dall'Amministrazione, comporta la perdita dell'impiego. LA MOBILITÀ La sede assegnata nel primo anno di lavoro è provvisoria. La sede definitiva si raggiunge l'anno successivo sulla base delle preferenze espresse nella domanda di trasferimento che di norma si presenta tra gennaio e febbraio dell'anno scolastico in cui è avvenuta l'assunzione a tempo indeterminato. Se l'interessato non presenta tale domanda, la sede definitiva verrà attribuita d'ufficio. In provincia di Trento, l'art. 30 CCPL 29.11.2004, stabilisce che, per favorire una maggior continuità didattica, i trasferimenti a domanda, quindi anche quelli per l'assegnazione della sede definitiva di cui sopra, abbiano una cadenza biennale. L'anno scolastico 2011/2012 è un anno di blocco quindi i docenti neo-assunti in tale anno scolastico sceglieranno una sede provvisoria a settembre che verrà confermata d'ufficio per l'anno scolastico successivo se a fine anno rimarrà a disposizione; in caso contrario, il docente dovrà scegliere una nuova sede provvisoria per l'anno scolastico successivo nell'ambito dei movimenti annuali delle assegnazioni provvisorie ed utilizzi del mese di luglio. La domanda di assegnazione di sede definitiva potrà quindi essere presentata solamente nei mesi di gennaio-febbraio del 2013. Tale sede sarà attribuita secondo un ordine definito dalle specifiche tabelle di valutazione dei punteggi allegate al Contratto Collettivo Nazionale Integrativo nazionale concernente la mobilità del personale docente e dalle precedenze in esso definite. Per ulteriori informazioni circa le modalità e i tempi delle procedure è possibile rivolgersi presso gli uffici della FLC CGIL. Un altro vincolo da tenere presente è quello definito dall'art.94 della legge provinciale 5/2006, secondo cui il personale docente assunto a tempo indeterminato in provincia di Trento garantisce comunque la permanenza effettiva per almeno 5 anni nelle scuole a carattere statale di Trento. Fermo restando quanto previsto dall'articolo sopraccitato, i docenti che intendono chiedere l'assegnazione provvisoria in altra provincia dovranno fare riferimento alle norme stabilite annualmente nel Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente le assegnazioni provvisorie ed utilizzi. Per l'anno scolastico 2010/2011 facevano eccezione a tale vincolo i docenti beneficiari delle seguenti precedenze: personale non vedente, emodializzato, personale diversamente abile, personale docente destinatario dell'art. 33, commi 5 e 7 della legge n. 104/92, docente coniuge di militare (per maggiori informazioni fare riferimento all'art.8, punti I, III, IV e VI del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 2010/2011 citato in precedenza). Gli assunti a tempo indeterminato su posti di sostegno hanno un vincolo quinquennale di permanenza su tali posti. Per quanto riguarda la mobilità professionale (richiesta di passaggi di ruolo o di cattedra) è necessario, al momento di presentazione della domanda, aver superato l'anno di prova ed essere in possesso del titolo di studio e/o della specifica abilitazione per le classi di concorso per cui è prevista. Per quanto riguarda gli insegnanti specialisti di lingua straniera nella scuola primaria, l'art. 6 dell'Accordo 18 febbraio 2010, stabilisce che a coloro che si dichiarino disponibili con contratto individuale ad espletare tale servizio per almeno un quadriennio, venga assegnato un orario di servizio di 20 ore settimanali, di cui almeno 18 di insegnamento. GLI ADEMPIMENTI DI RITO Ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato, pena decadenza della nomina stessa, l'Amministrazione provinciale chiede l'accertamento dei seguenti requisiti entro il 30 settembre 2011: A) dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi dell'art.46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, mediante compilazione di un apposito modulo fornito dall'amministrazione dell'assunzione: > data e luogo di nascita > residenza > cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell'Unione Europea > godimento dei dritti politici > posizione rispetto agli obblighi militari > aver/non aver riportato condanne penali > aver/ non aver procedimenti penali in corso > possesso del diploma di maturità/diploma di laurea > possesso del diploma di specializzazione polivalente di “sostegno” > possesso dell'abilitazione/idoneità all'insegnamento > non essere stato destituito, licenziato o decaduto dall'impego per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione > non essere stato nei 5 anni precedenti l'assunzione destituito o licenziato da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa o essere incorso nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell'art.32 quinquies del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova B) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.47 del DPR 28 dicembre 2000, n.445, mediante compilazione di apposito modulo fornito dall'Amministrazione all'atto dell'assunzione: > non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, e di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.53 del D. Leg.vo n.165 del 30 marzo 2001 e successive modifiche, o dell'art.508 del D.Leg.vo n.297 del 16 aprile 1994, e richiamate dall'art.22 del CCPL siglato in data 29.11.1994 parere per la conferma in ruolo. È compito del Dirigente Scolastico redigere la relazione sull'esito del periodo di prova, nella quale dovrà essere integralmente riportato il suddetto parere ed il giudizio del Dirigente stesso . La lavoratrice madre in astensione obbligatoria che abbia compiuto i 180 giorni di servizio nell'anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, la discussione della relazione finale col Comitato per la valutazione del servizio al fine del superamento del periodo di prova (circ. telegrafica n. 357 del 02/11/1984). Per la ricostruzione di carriera i servizi valutabili sono quelli di insegnamento nelle scuole statali, o a carattere statale della provincia di Trento, della durata minima di 180 giorni in un determinato anno scolastico ( anche cumulando più periodi, sempre relativi ad un medesimo a.s.; sono validi i servizi prestati anche con orari inferiori a quello di cattedra e su classi di concorso o tipologie di posto diverse) o servizi iniziati il 1° febbraio e svolti continuamente fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, purché prestati in possesso di idoneo titolo di studio. Coloro che si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge dovranno risolvere entro la data di effettiva assunzione in servizio l'eventuale situazione di incompatibilità. PERIODO DI PROVA (DOCENTI CON PASSAGGIO DI RUOLO PER MOBILITÀ O IMMESSI IN RUOLO PER LA SECONDA VOLTA) I docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo o hanno ottenuto una seconda nomina non sono tenuti a ripetere l'anno di formazione, che, come ribadito nella nota del MIUR prot. 196/2006, deve essere sostenuto una volta sola in tutta la carriera scolastica. Devono pertanto solo svolgere almeno 180 giorni di servizio dal 1 settembre alla fine delle lezioni, più eventuali scrutini ed esami. Alla luce di quanto comunicato dal MIUR, il docente non dovrà quindi presentare nuovamente la relazione finale, che riguarda gli adempimenti propri dell'anno di formazione ed è pertanto richiesta ai soli docenti immessi in ruolo per la prima volta. Il Dirigente Scolastico dovrà accertare il compimento dei 180 giorni e valutare il docente, in base agli elementi in suo possesso, viste anche le risultanze del Comitato di valutazione e redigere una relazione sull'esito del periodo di prova. Il pre-ruolo si valuta nella misura intera per i primi 4 anni e in ragione di 2/3 per gli anni eccedenti i primi 4. FLC CGIL SCUOLA LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO Si ricorda che a seguito dell'entrata in vigore della legge provinciale n.19 del 15 novembre 2007, per l'assunzione nel pubblico impiego non è più necessario presentare il certificato di idoneità fisica. DICHIARAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI Al momento dell'assunzione a tempo indeterminato, il docente è tenuto a dichiarare i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza presso lo Stato ed altri enti pubblici, il servizio militare e ogni altra attività lavorativa prestata come dipendente o lavoratore autonomo. La dichiarazione dei servizi va presentata entro 30 giorni, tramite l'istituzione scolastica di appartenenza, dalla decorrenza del contratto individuale di lavoro e può essere integrata, in merito ai servizi prestati, entro il termine di 2 anni dalla data di presentazione della dichiarazione originaria all'amministrazione. La dichiarazione va fatta su apposito modulo fornito dall'Amministrazione, oppure con dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 e ss. Del DPR 445/2000, con invito ad allegare alla domanda la documentazione comprovante le dichiarazioni rese dal docente al fine di agevolare l'iter della pratica. Nel modulo vanno dichiarati: > titoli di studio posseduti (diploma o laurea con esami svolti) > i servizi scolastici prestati, sia di ruolo che a tempo determinato > il servizio militare prestato o ad esso equiparato, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia > gli altri servizi prestati alle dipendenze di Amministrazioni statali o altri enti pubblici > gli altri servizi che hanno dato diritto alla corresponsione del trattamento di quiescenza e/o di fine rapporto Qualora si ritenesse opportuno trasmettere la documentazione, se ne riporta di seguito l'elenco: A) copia dei titoli di studio posseduti, con indicazione degli esami sostenuti presso l'Università B) certificati dei servizi prestati in qualità di docenti con l'indicazione delle assenze dal servizio C) eventuale foglio matricolare o foglio di congedo illimitato D) certificato di abilitazione all'insegnamento E) eventuale certificato di specializzazione per il sostegno F) fotocopia del libretto di lavoro e/o estratto contributivo INPS G) altre attestazioni riguardanti l'attività lavorativa prestata presso lo Stato o altri enti pubblici, periodi di attività autonoma, servizi prestati alle dipendenze di soggetti privati IL PERIODO DI PROVA /ANNO DI FORMAZIONE DOCENTI NEO IMMESSI IN RUOLO L'anno di formazione (artt. 438 e 440 del D.Lgs. 297/94) ha inizio con l'anno scolastico dal quale decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per la sua validità è richiesto il servizio minimo di 180 giorni. La conferma in ruolo si consegue con il superamento favorevole del periodo di prova e la partecipazione ad un'attività formativa di 40 ore, con la frequenza minima di 2/3 del corso (27 ore). Dalla C.M. n. 267/91 emerge il principio secondo il quale, dei due elementi costitutivi (prestazione di 180 giorni e attività seminariali), solo il primo è essenziale al superamento dell'anno di formazione, mentre il secondo può in tutto o in parte mancare per causa di forza maggiore documentata (ad es. assenza per maternità, infermità ecc.). Tra i periodi computabili ai fini del compimento dei 180 giorni prescritti non vanno solo conteggiati i giorni di lezione ma anche i giorni festivi, le vacanze natalizie e pasquali, il giorno libero, i periodi d'interruzione delle lezioni dovute a ragioni di pubblico interesse (ragioni profilattiche, elezioni politiche ed amministrative), i giorni di frequenza ai corsi di formazione e aggiornamento indetti dall'Amministrazione scolastica e il primo mese di astensione obbligatoria per maternità. Non sono computabili: i periodi di ferie, i permessi retribuiti e non, le assenze per malattia, le aspettative (ad eccezione del mandato parlamentare), i periodi di chiusura della scuola per vacanze estive, (ad eccezione dei periodi di partecipazione delle sessioni di esami) e le due giornate che vanno aggiunte alle ferie ai sensi della L. 23.12.1977, n. 937. Il docente redige una relazione sulle esperienze e attività svolte, comprese quelle seminariali, che è oggetto di discussione con il Comitato per la valutazione; sulla base di ciò e tenendo conto anche del parere del Dirigente Scolastico, il Comitato esprime il suo Nei casi di passaggio di cattedra il docente non deve effettuare né l'anno di formazione né il periodo di prova. PROROGA DEL PERIODO DI PROVA La proroga del periodo di prova si consegue in due ipotesi: mancata prestazione dei 180 giorni di servizio (art. 438 del D. Lgs. 297/94), o per esito sfavorevole (art. 439 del D. Lgs 297/94). In caso di proroga per mancanza dei 180 giorni il Dirigente Scolastico dovrà comunicare con nota la richiesta di rinvio del periodo di prova all'anno scolastico successivo indicando tutte le assenze con date e tipologia che hanno portato al mancato superamento del periodo di prova . Si ricorda che la proroga per mancanza dei 180 giorni può essere disposta per più anni scolastici. L'esito sfavorevole del periodo di prova, discende invece da carenze didattiche, metodologiche, ecc. evidenziatesi durante l'anno scolastico e di cui il Dirigente Scolastico deve tener conto in sede di riunione con il Comitato per la valutazione. Nel caso in cui si reputi necessario acquisire nuovi elementi di valutazione, il Dirigente può fare la proposta di proroga del periodo di prova per un altro anno; in caso contrario si ha la dispensa o la restituzione al ruolo di provenienza, qualora il docente provenga da altro ruolo. Il Dirigente Scolastico dovrà aver cura di indicare nella Relazione le precise motivazioni che hanno portato all'esito sfavorevole del periodo di prova ed allegare copia del verbale del Comitato per la valutazione. Il Dirigente dovrà provvedere a comunicare immediatamente al docente con nota raccomanda A/R l'esito sfavorevole del periodo di prova. LE REGOLE SULL'INCOMPATIBILITÀ La principale norma di riferimento oggi è l'art.53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 (TU sul pubblico impiego) il quale riprende l'art.58 del D.Lgs. 3/2/1993, n.29, così come modificato dal D.Lgs. 31/3/1998, n. 80, nonché il TU 3/1957 e la L. 662/1996. A queste norme si aggiungono vari pareri delle amministrazioni, tra i quali particolarmente interessante è quello del Dipartimento per la Funzione Pubblica n.220 del 15.12.2005. L'art.53 del TU, nel rispetto del principio generale dell'esclusività del rapporto di lavoro pubblico, disciplina il conferimento e le autorizzazioni degli incarichi retribuiti ai dipen-denti delle amministrazioni pubbliche, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. L'aspettativa per motivi di famiglia o di studio non fa venir meno il dovere di esclusività che caratterizza il lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Sono esclusi da queste limitazioni i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno per i quali c'è una possibilità piuttosto ampia di poter svolgere altre attività lavorative. La disciplina più specifica, relativa alle incompatibilità del personale docente, è contenuta essenzialmente nell'art.508 del D.Lgs. 297/94 (che il D.Lgs. n.165/01 richiama) e nell'art.15 del CCPL 2006/2009. DOMANDA DI RICOSTRUZIONE CARRIERA Avviene solo su domanda del docente interessato. Può essere presentata esclusivamente dopo aver superato il periodo di prova. La normativa relativa a tale aspetto della carriera è molto variegata, per cui si accenna solamente alle fondamentali norme di legge, quali: Legge 26 luglio 1970, n. 576; Legge 11 luglio 1980, n.312; Legge 24 dicembre 1986, n.958; Legge 30 dicembre 1991, n.412; D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297 (artt. Da 485 a 490, artt. 569, 570 e 673); Legge 3 maggio 1999, n.124. La ricostruzione di carriera consente di far valere i servizi di insegnamento svolti precedentemente all'assunzione, per ottenere il riconoscimento dell'anzianità ed un livello stipendiale più alto. Nella domanda si devono elencare tutti i servizi valutabili. Si consiglia di allegare i certificati di servizio , in quanto dichiarazioni poco chiare o incomplete potrebbero determinare errori nella valutazione. Se i certificati di servizio sono stati allegati alla dichiarazione dei servizi, è possibile fare riferimento a quelli. Sono valutabili anche altri servizi di insegnamento prestati nelle scuole non statali/comunali/regionali/provinciali con limitazioni che dipendono dall'ordine di scuola. Il servizio di leva/civile è pienamente valutabile se in corso alla data del 31 gennaio 1987 o prestato successivamente. Se invece è stato prestato prima del 31 gennaio 1987, vale solo se coperto da nomina. La domanda di ricostruzione carriera deve essere presentata entro 10 anni dalla data di superamento dell'anno di formazione/prova; dopo tale perentorio termine il docente non può più far valere gli eventuali pregressi servizi ai fini di un miglior trattamento economico. Invece la prescrizione economica è ridotta a 5 anni, ciò significa che, ad esempio, una domanda di ricostruzione di carriera presentata dopo 7 anni, pur essendo ancora permessa, comporta il computo degli arretrati da percepire solamente a decorrere dai 5 anni precedenti . Tali termini temporali sono regolati dal Codice Civile. DOMANDA PER COMPUTO/RIUNIONE/RISCATTO/RICONGIUNZIONE AI FINI DELLA PENSIONE DOMANDA DI RICONGIUNZIONE AI SENSI DELLA L. 29/79 Serve per ricongiungere in un'unica posizione assicurativa, presso l'Inpdap, i periodi prestati con versamento dei contributi all'INPS presso privati o scuole legalmente riconosciute o come lavoratori autonomi. Prima dell'accettazione e del pagamento dell'eventuale onere va valutata la convenienza della ricongiunzione, soprattutto in caso di servizi contemporanei (pubblico/ privato) o di lunga durata o con iscrizione presso casse speciali (ENPALS). La domanda va presentata all'INPDAP per il tramite della scuola e ad essa vanno allegati: > estratto conto dell'INPS e/o libretto di lavoro > dichiarazione sostitutiva dati anagrafici > certificati di servizio DOMANDA DI VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRE-RUOLO AI FINI PENSIONE Serve ad ottenere il computo, il riscatto e comunque la valutazione ai fini della pensione di Stato dei periodi di servizio prestati anteriormente alla nomina a tempo indeterminato. Sono valutabili a domanda e senza pagamento: 1. tutti i servizi scolastici prestati presso scuole statali come supplente 2. il servizio militare 3. i servizi prestati presso enti locali con iscrizione alla CPDEL 4. i servizi prestati presso altre amministrazioni pubbliche, IPAB con iscrizione a casse assorbite dall'INPDAP 5. i servizi prestati presso scuole elementari parificate e scuole materne ente morale con iscrizione alla cassa pensioni insegnanti di asili e di scuola parificata 6. servizi come volontario nei paesi in via di sviluppo Sono riscattabili a domanda e a pagamento: 1. il periodo legale degli studi universitari 2. i periodi intercorrenti tra la nomina giuridica e il giorno di effettiva assunzione in servizio 2. i periodi di disoccupazione 3. i periodi di aspettativa 4. i periodi per assistenza a disabili 5. i periodi di maternità facoltativa in assenza di rapporto di lavoro Sono riscattabili con specifica domanda all'INPDAP senza pagamento: 1. i periodi di maternità obbligatoria in assenza di rapporto di lavoro La domanda di valutazione servizi ai fini della pensione va presentata all'INPDAP per il tramite della scuola di servizio. Non è strettamente obbligatorio presentare subito i documenti ma è conveniente perché gli eventuali riscatti a titolo oneroso sono conteggiati sulla base della retribuzione percepita al momento della domanda: più lo stipendio è basso e meno oneroso sarà il riscatto.