Periodico di informazione alle imprese
Breview
TeamSystem
Supplemento a TeamSystem Review
n. 203 - Novembre 2013
IN QUESTO NUMERO n. 11/2013
Pag 10 Infortuni in missione/trasferta
Chiarimenti Inail in merito ai criteri per la trattazione
dei casi di infortunio avvenuti in missione e/o in
trasferta.
14
Assunzione di lavoratori in lista di mobilità
20
Sistri: Indicazioni del Ministero per l’avvio
26
IVA: Aumento dell’aliquota ordinaria al 22%
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Periodico
di informazione
alle imprese
Editrice TeamSystem
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro
Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fiera
Redazione:
Assindustria Pesaro Urbino
S.E. o O.
Riproduzione vietata
_numero _ 11 novembre 2013
Incentivi per assunzioni di giovani under 30
4
Norme su apprendistato professionalizzante: novità
6
ASpI e MiniASpI: istruzioni Inps
7
Infortuni in missione e/o trasferta: indicazioni Inail
10
DURC: istruzioni operative del Ministero del Lavoro
12
Assunzione di lavoratori in lista di mobilità
14
TFR: coefficiente di settembre 2013
15
Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro
16
Sorveglianza sanitaria: proroga comunicazione dati
REACH: restrizione sostanze chimiche nel settore tessile
17
18
Sistri: indicazioni del Ministero per l’avvio
20
CONAI: le grucce per indumenti da ora imballaggi
23
Codice della strada: circolazione carrelli elevatori
24
Equo canone di settembre 2013
25
IVA: aumento dell’aliquota ordinaria al 22%
26
Nuovo regolamento per la posa della fibra ottica
29
UE: nuovo Codice Doganale per scambi con l’estero
30
Intesa UE – Canada per Accordo di Libero Scambio
31
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Notizie tecniche a cura di
Confindustria Pesaro Urbino
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 135 _ novembre 2013
Incentivi per assunzioni
di giovani under 30
NOTIZIA IN SINTESI
L’Inps, con la circolare n. 131 del 17 settembre 2013, ha fornito le istruzioni
operative per la fruizione dell’incentivo di cui all’articolo 1, del D.L. n. 76/
2013.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
Informiamo che l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni
effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l’atto
di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge
16 aprile 1987, n. 183.
Sarà possibile essere ammessi all’incentivo fino ad esaurimento delle risorse
e comunque non oltre il 30 giugno 2015.
Sul sito internet dell’Inps sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse
stanziate per ogni regione e provincia autonoma.
Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
Giovani fino a 29 anni di età privi di impiego regolarmente retribuito.
Rapporti incentivati
L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo
parziale e per gli apprendisti.
L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato
di un rapporto a termine. In tal caso è necessario che il lavoratore non
abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione.
È possibile essere ammessi all’incentivo per la trasformazione di un rapporto
instaurato con un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da
almeno sei mesi”. In tal caso, la condizione di assenza di “impiego
regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione;
ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione
deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare,
eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza.
Misura e durata dell’incentivo
L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai
fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque
superare l’importo di 650 euro per lavoratore.
In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18
mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a
termine l’incentivo spetta per 12 mesi.
4
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 135 _ novembre 2013
Incremento netto dell’occupazione e il suo mantenimento
L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a
tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento
netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno
precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza
della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale
incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso
dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario
di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la
fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.
Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) 800/2008,
l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato
o non venga mantenuto per:
·
dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta
causa;
·
invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
·
pensionamento per raggiunti limiti di età;
·
riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
·
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Condizioni di compatibilità con il mercato interno
Gli incentivi sono altresì subordinati:
1. alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno
ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto
bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della
Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46
legge 24 dicembre 2012, n. 234);
2. alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà,
come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/
2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008).
Di tali condizioni viene fatta menzione nell’istanza di ammissione al beneficio.
RIFERIMENTI
1. Circolare Inps n. 131 del 17/09/2012
2. Circolare Inps n. 137 del 12/12/2012
3. Circolare Inps n. 111 del 24/07/2013
5
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 136 _ novembre 2013
Norme su apprendistato
professionalizzante: novità
NOTIZIA IN SINTESI
Dal 1° ottobre 2013 sono diventate operative le disposizioni in materia di
apprendistato professionalizzante contenute nel D.L. n. 76/2013, convertito
dalla Legge n. 99/2013.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
Dal 1° ottobre 2013 sono diventate operative le disposizioni in materia di
apprendistato professionalizzante contenute nel D.L. n. 76/2013, convertito
dalla Legge n. 99/2013.
L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2003 demandava alla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano l’adozione, entro il 30 settembre 2013, di “linee guida volte a
disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero
territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167".
Le linee guida dovevano, tra le altre cose, stabilire che:
a) il piano formativo individuale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del
D.L.vo n. 167/2011 sia obbligatorio esclusivamente in relazione alla
formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali
e specialistiche;
b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini
contrattuali eventualmente acquisita sia effettuata in un documento
avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del
cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005;
c)
in caso di imprese multi localizzate, la formazione avvenga nel rispetto
della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale.
Dal momento che le suddette linee guida non sono state emanate, a partire
dal 1° ottobre 2013, gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c)
hanno trovato diretta applicazione in relazione alle assunzioni con contratto
di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere.
La facoltà prevista dal punto c) è già attualmente prevista dall’art. 7, comma
10, del D.L.vo n. 167/2011 e, a fronte della mancata entrata in vigore del
libretto del cittadino, la registrazione dell’attività formativa svolta su un
modello di libretto formativo semplificato costituisce una buona pratica già
adottata da diversi contratti collettivi nazionali.
RIFERIMENTI
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1. D.L. n. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99/2013.
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 137 _ novembre 2013
ASpI e Mini ASpI:
istruzioni Inps
NOTIZIA IN SINTESI
Estensione dell’ASpI e della Mini ASpI agli apprendisti e liquidazione anticipata
in ‘unica soluzione dei trattamenti non ancora percepiti per intraprendere
un’attività autonoma o di micro impresa. Questi i temi oggetto delle circolari
Inps 144/13 e 145/13 dell’Inps.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
L’Inps, con due circolari, rispettivamente la n. 144/13 e la n. 145/13, ha
fornito alcuni chiarimenti in merito alla applicazione della normativa in
materia di ASpI e Mini ASpI.
La prima circolare, che fa seguito all’emanazione del Decreto interministeriale
n. 71253, conferma l’estensione dell’ambito di applicazione delle nuove
prestazioni per disoccupazione agli apprendisti, ai soci lavoratori delle
cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 e al personale artistico, teatrale
e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, con riferimento agli apprendisti, è stato ribadito che, con
effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, a
carico del datore di lavoro sussiste l’obbligo del versamento di un contributo
pari all’1,31% della retribuzione imponibile. Anche tale aliquota contributiva,
chiarisce la nota, deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25
della legge n. 845/1978 e conseguentemente la contribuzione ASpI per gli
apprendisti si attesterà nella misura dell’ 1,61%, in analogia a quanto avviene
per gli altri lavoratori dipendenti.
Su tale contributo, ad ogni modo, non opera lo sgravio contributivo
disciplinato dall’art. 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183
(sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione
dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni
di contratto).
La nota conclude evidenziando le modalità di calcolo della prestazione nel
caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane
che soddisfano il requisito contributivo per l’accesso alla indennità ASpI o
Mini ASpI concorrano i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione
derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed
uno o più a contribuzione ridotta.
In tale caso, sarà necessario innanzitutto determinare la retribuzione media
imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni e quindi la percentuale
di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della contribuzione
utile. Per l’indennità di disoccupazione ASpI, l’individuazione avverrà
all’interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito
contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre
per l’indennità di disoccupazione mini ASpI l’individuazione avverrà all’interno
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TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 137 _ novembre 2013
delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di
cessazione del rapporto di lavoro.
Con la successiva circolare n. 145/13, l’Inps ha fornito le istruzioni operative,
che fanno seguito al D.M. n.73380 del 29 marzo, in merito all’attuazione
delle norme che prevedono la possibilità per i lavoratori titolari di ASpI o
Mini ASpI di chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione degli
importi della prestazione non ancora percepiti, nel caso in cui si voglia
intraprendere un’attività di lavoro autonomo, o avviare un’attività in forma
di auto impresa, o per associarsi in cooperativa.
In particolare, per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o
professioni che comportino l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad
un regime assicurativo diverso da quello previsto per i lavoratori dipendenti.
Per attività di auto impresa o di micro impresa, si intende l’impresa che ha
meno di 10 dipendenti ed un fatturato di non più di 2 milioni di euro, così
come previsto dal D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e dal Decreto del Ministero
delle attività produttive del 18 aprile 2005.
Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime
assicurativo obbligatorio diverso da quello previsto per i lavoratori
dipendenti.
Con riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il
lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il
beneficio in oggetto è alternativo a quello che spetta al datore di lavoro
che assume a tempo indeterminato un lavoratore che stia percependo l’ASpI.
L’ambito di applicazione della agevolazione interessa anche i casi in cui i
lavoratori abbiano già iniziato l’attività autonoma durante il rapporto di
lavoro dipendente dalla cui cessazione viene riconosciuta la prestazione
ASpI o Mini ASpI, nonché i casi di collaborazione a progetto (Co.Co.Co.)
svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il
rapporto di lavoro (che ha determinato il diritto all’indennità di
disoccupazione) o diverso da eventuali società controllate o collegate ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile.
Sotto il profilo operativo l’Istituto ha chiarito che il lavoratore, per usufruire
della prestazione in un’unica soluzione, dovrà presentare istanza all’Inps
prima che finisca la fruizione dell’indennità e, comunque, entro 60 giorni
dall’inizio dell’attività autonoma, parasubordinata o in cooperativa.
Per un’attività autonoma da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai
fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore dovrà
informare l’Inps, a pena di decadenza, entro un mese dall’inizio dell’attività,
dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Se
l’attività inizierà durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione
ha dato luogo alla prestazione ASpI o Mini ASpI, la domanda per ottenere
l’anticipazione dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dalla presentazione
della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o Mini ASpI. Per i
lavoratori che, alla data di pubblicazione della circolare Inps, ossia il 9
ottobre 2013, avessero già avviato una delle attività che danno diritto
all’anticipazione, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda
decorrerà dalla data di pubblicazione della medesima circolare.
La domanda dovrà specificare l’attività da intraprendere o sviluppare e
dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso web,
tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online Inps,
tramite Patronato/intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici
offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto o tramite Contact Center
Multicanale Inps –Inail.
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TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 137 _ novembre 2013
Ai lavoratori già beneficiari di prestazione ASpI o Mini ASpI verranno richieste
le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di
anticipazione, mentre a chi non è ancora beneficiario della prestazione,
verrà richiesto in automatico di compilare la domanda di indennità di
disoccupazione ASpI o Mini ASpI. Successivamente a tale invio, sarà possibile
compilare e inoltrare anche la domanda di anticipazione. All’istanza verrà
quindi attribuito un numero di protocollo informatico.
La domanda dovrà indicare ulteriori informazioni a seconda dell’attività che
si intende intraprendere. Pertanto, sarà necessaria l’indicazione di una
specifica autorizzazione, o l’iscrizione a un albo professionale o di categoria.
Per quanto riguarda il lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata
l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio competente, nonché nell’Albo nazionale delle società
cooperative gestito dalle Camere di Commercio.
Una volta definita la domanda, le strutture territoriali Inps provvederanno
al calcolo dell’importo da corrispondere ed alla relativa erogazione della
prestazione che sarà effettuata tramite accredito su conto corrente bancario
o postale o su libretto postale o mediante bonifico domiciliato presso Poste
Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o
domicilio del richiedente.
L’Istituto, infine, ha ricordato che il trattamento di ASpI anticipato non
comprende prestazioni accessorie, come gli assegni familiari, e non prevede
contribuzione figurativa. Nel caso in cui il lavoratore inizi a lavorare a
tempo indeterminato prima della fine del periodo dell’ASpI spettante, dovrà
essere restituita l’ASpI anticipata.
RIFERIMENTI
1. Circolare Inps n. 144 del 08/10/2013
2. Circolare Inps n. 145 del 09/10/2013
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TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 138 _ novembre 2013
Infortuni in missione e/o
trasferta: indicazioni Inail
NOTIZIA IN SINTESI
L’Inail fornisce alcuni chiarimenti in merito ai criteri per la trattazione dei
casi di infortunio avvenuti in missione e/o in trasferta, alla luce dei numerosi
quesiti indirizzati all’Istituto con riferimento, in particolare, alla qualificazione
come infortuni in itinere o in attualità di lavoro.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
Con la Circolare n. 52 del 23 ottobre u.s., l’Inail ha fornito chiarimenti in
merito ai criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione
e/o in trasferta, alla luce dei numerosi quesiti indirizzati all’Istituto con
riferimento, in particolare, alla qualificazione come infortuni in itinere o in
attualità di lavoro.
Ancora prima di esaminare le materie oggetto di chiarimenti l’Istituto ha,
in primo luogo, fornito un inquadramento generale nonché l’orientamento
giurisprudenziale in materia di infortuni occorsi in occasione di lavoro e di
infortuni in itinere, come di seguito riportati.
Infortunio in occasione di lavoro
Il diritto alle prestazioni assicurative è condizionato al presupposto che
l’evento sia riconducibile ad un rischio specifico dello svolgimento della
prestazione lavorativa. Per la giurisprudenza, sono indennizzabili tutti gli
infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro, tranne i casi in cui
l’infortunio sia correlato alla scelta arbitraria del lavoratore di affrontare
e/o creare una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa.
Risulta, dunque, necessaria l’esistenza di un nesso causale tra l’attività
lavorativa, il rischio e il verificarsi dell’evento.
Infortunio in itinere
La tutela infortunistica riguarda tutti gli eventi verificatisi durante il normale
percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro,
tranne i casi in cui il lavoratore, per esigenze personali, non aggravi i
rischi della condotta extra-lavorativa. Risulta necessario, dunque, che
l’evento si verifichi nel tragitto casa-lavoro e che il percorso venga effettuato
a piedi o con mezzi pubblici di trasporto o con mezzi propri.
Premesso ciò, l’istituto ha fornito le seguenti considerazioni con riferimento
alle diverse fattispecie di infortunio in caso in cui il lavoratore sia in
trasferta o in missione e svolga, quindi, la propria attività lavorativa in
luogo diverso da quello abituale.
Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve
essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa
10
Tenuto conto del fatto che, in missione, le modalità di svolgimento delle
attività sono imposte dal datore di lavoro, tutto ciò che accade durante la
stessa è da considerarsi in attualità di lavoro, a meno che l’evento si
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 138 _ novembre 2013
verifichi durante lo svolgimento di un’attività che non ha alcun legame con
la prestazione lavorativa o nel caso in cui sia legato a scelte irragionevoli
del lavoratore.
Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per
recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione
lavorativa e viceversa
Per le medesime motivazioni di cui sopra, anche tali tipologie di infortuni
devono considerarsi in attualità di lavoro e non in itinere.
Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si
trova a dimorare temporaneamente
Non essendo equiparabile l’infortunio occorso in una stanza d’albergo a
quello avvenuto presso la propria abitazione (la cui indennizzabilità è stata
esclusa dalla Suprema Corte), poiché il soggiorno in albergo è diretta
conseguenza della missione e/o trasferta e dunque connesso all’attività
lavorativa, tale tipologia di infortunio è indennizzabile come infortunio
avvenuto in costanza di lavoro.
Tenuto conto, pertanto, di quanto sopra esposto, l’Inail ha chiarito che “si
devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi
occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della
missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione”.
RIFERIMENTI
1. Circolare Inail n. 52 del 23/10/2013
11
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 139 _ novembre 2013
DURC: istruzioni operative
del Ministero del Lavoro
NOTIZIA IN SINTESI
Il Ministero del Lavoro ha emanato alcuni chiarimenti operativi in relazione al
Durc da rilasciarsi ai sensi del DM 13 marzo 2013 in presenza di certificazione
dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
È stata pubblicata, il 21 ottobre scorso, la circolare n. 40, con la quale il
Ministero del Lavoro ha diramato istruzioni operative in merito al D.M. 13
marzo 2013 che, a sua volta, ha disciplinato le modalità di attuazione
dell’art. 13bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012 contenente la possibilità di rilasciare
un Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo
di crediti certi, liquidi ed esigibile vantati nei confronti delle Pubbliche
Amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e
non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.
Tale meccanismo permette alle imprese di continuare ad operare sul mercato
in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi, compresi quelli relativi
alle Casse Edili, di importo pari o inferiore rispetto ai crediti che il soggetto
vanta nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, in presenza della certificazione attestante i suddetti crediti, gli
Istituti e le Casse Edili devono emettere un Durc con l’indicazione che il
rilascio è avvenuto ai sensi dell’art. 13bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012,
indicando l’importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione
esibita.
In considerazione poi dei casi di acquisizione d’ufficio del Durc da parte
delle stazioni appaltanti, il Ministero del Lavoro ha precisato che sarà onere
dell’interessato, in tali occasioni, dichiarare di vantare dei crediti nei
confronti della Pubblica Amministrazione per i quali ha ottenuto l’apposita
certificazione attraverso la Piattaforma informatica.
Tale comunicazione potrà essere effettuata sino allo scadere dei 15 giorni,
previsti dall’art. 7, co. 3 del D.M. 24/10/2007 sul Durc, concessi per la
regolarizzazione contributiva.
Nella fase della partecipazione alla gara, ai fini della verifica
dell’autocertificazione, il soggetto interessato dovrà comunicare agli Istituti
e alle Casse Edili di versare nelle condizioni richieste dalla suddetta norma.
A tal fine, si ritiene opportuno che il soggetto dichiari l’esistenza di tali
condizioni già nell’ambito della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito
di cui all’art. 38, co. 1, lett. i del D.Lgs. n. 163/2006.
In entrambe le ipotesi, ovvero nel caso in cui sia il soggetto titolare del
credito a richiedere il Durc o anche quello in cui lo richieda la stazione
appaltante, il titolare dovrà comunque comunicare gli estremi delle
12
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 139 _ novembre 2013
certificazioni del credito ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata
la certificazione attraverso la Piattaforma informatica.
In tal senso dovranno avviarsi le opportune convenzioni per permettere
l’accesso alla Piattaforma anche da parte degli Istituti e delle Casse Edili,
eventualmente anche attraverso la Cnce.
Nelle more di tali convenzioni, la certificazione sarà trasmessa via Pec
direttamente dall’amministrazione certificatrice o esibita, sotto la
responsabilità anche penale, dal soggetto titolare del credito.
Il Durc così emesso avrà validità di 120 giorni, analogamente a quanto
previsto attualmente per gli altri tipi di Durc e dovrà contenere:
·
la dicitura di emissione «ex art. 13bis, co. 5, D.L. n. 52/2013»;
·
l’importo debiti contributivi/assicurativi, con l’indicazione dell’Istituto
e/o Cassa e nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro
ammontare complessivo disponibile;
·
gli estremi della/e certificazione/i comunicate al momento della richiesta
del Durc, con l’indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare
complessivo;
·
l’eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti della
Pubblica Amministrazione.
Tale Durc, è stato ribadito, potrà essere utilizzato per le finalità previste
dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa la verifica della dichiarazione
sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i, del D.Lgs.
n. 163/2006 (Codice dei contratti).
È stato, invece, precisato che, nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il
pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei Sal si applica
esclusivamente la procedura dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del
D.P.R. n. 207/2010.
A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha sottolineato l’estensione operata
dal D.M. 13 marzo 2013 di tale intervento sostitutivo anche alle ipotesi
delle erogazioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni a qualsiasi titolo
spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati.
Sulla base, poi, dell’art. 4 del citato D.M., il Ministero del Lavoro ha ribadito
che il credito indicato nella certificazione esibita ai fini del rilascio del Durc
può essere validamente ceduto o costituire oggetto di anticipazione, purché
sia prioritariamente estinto il debito contributivo indicato sul Durc.
La soddisfazione del debito contributivo dovrà essere comprovata dalla
richiesta di un nuovo Durc che attesti l’avvenuta regolarizzazione.
RIFERIMENTI
1. Circolare del Ministero del Lavoro n. 40 del 21/10/2013
13
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 140 _ novembre 2013
Assunzione di lavoratori
in lista di mobilità
NOTIZIA IN SINTESI
Chiarimenti Inps sugli incentivi previsti per le assunzioni dei lavoratori iscritti
alla piccola mobilità.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
L’Inps, con la Circolare n. 150 del 25/10/2013, scioglie le riserve espresse
con la Circolare n. 13 del 28/1/2013, in merito alla mancata proroga delle
norme che prevedevano l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori
licenziati per giustificato motivo oggettivo e gli incentivi inerenti il loro
impiego.
L’Inps, in conseguenza della mancata proroga delle norme di cui sopra,
stabilisce quanto segue:
1. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate
nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013;
2. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le
trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti
agevolati instaurati prima del 2013;
3. in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31/12/2012 la scadenza dei
benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con
lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento
individuale.
L’Inps chiarisce quindi che anche gli incentivi previsti per le assunzioni
effettuate da datori di lavoro entro il 31 dicembre 2012, cessano a tale
data.
L’Istituto preannuncia la pubblicazione nei prossimi mesi di una circolare
illustrativa delle condizioni specifiche e delle modalità di fruizione del
beneficio previsto per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni
effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo
oggettivo, dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 264/2013
del 19 aprile 2013, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 390/2013
del 3 giugno 2013.
14
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 141 _ novembre 2013
TFR: coefficiente
di settembre 2013
NOTIZIA IN SINTESI
Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto al 30 settembre
2013 è pari all’1,016180.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base
2010=100 per il mese di settembre 2013 è pari a 107,2.
Pertanto i rapporti cessati dal 15 settembre 2013 al 14 ottobre 2013 il
trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2012 va rivalutato
dello 1,6180% (oppure moltiplicato per il coefficiente 1,016180).
MESE
INDICE Aumento
21012
Totale
Gennaio 106,7 0,1878%
Febbraio 106,7 0,1878%
Marzo
106,9 0,3756%
Aprile
106,9 0,3756%
Maggio
106,9 0,3756%
Giugno
107,1 0,5634%
Luglio
107,2 0,6573%
Agosto
107,6 1,0329%
Settembre 107,2 0,6573%
INDICE SETTEMBRE 2013
2013 su
Tasso TOTALE
mensile RIVALUTAZIONE
al 75%
0,1408% 0,125% 0,2658%
0,1408% 0,250% 0,3908%
0,2817% 0,375% 0,6567%
0,2817% 0,500% 0,7817%
0,2817% 0,625% 0,9067%
0,4225% 0,750% 1,1725%
0,4930% 0,875% 1,3680%
0,7746% 1,000% 1,7746%
0,4930% 1,125% 1,6180%
COEFFICIENTE
1,002658
1,003908
1,006567
1,007817
1,009067
1,011725
1,013680
1,017746
1,016180
15
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 142 _ novembre 2013
Rivalutazione monetaria
dei crediti di lavoro
NOTIZIA IN SINTESI
Sono disponibili i coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati
dal 1° gennaio 1990 e liquidati dal 1° al 30 settembre 2013. Tali coefficienti
sono utili anche per il calcolo dell’indennità meritocratica di cessazione del
rapporto da liquidare agli agenti e rappresentanti (articolo 11 A.E.C. del
20/03/2002).
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio del Personale
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TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 143 _ novembre 2013
Sorveglianza sanitaria:
proroga comunicazione dati
NOTIZIA IN SINTESI
Nell’ambito della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, è stato rinviato al
31 marzo 2014 il termine per la comunicazione dei dati sanitari all’Inail da
parte del medico competente. La scadenza è stata posticipata per motivi
tecnici.
APPROFONDIMENTO PER:
Responsabile Sicurezza
Un decreto ministeriale ha posticipato al 31 marzo 2014 ed entro il primo
trimestre di ogni anno successivo il termine per la comunicazione telematica
all’Inail da parte dei medici competenti dei dati aggregati sanitari e di
rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3B del
D.Lgs. 81/2008).
Il provvedimento prevede inoltre che possano essere apportate in seguito
modifiche relative ai contenuti degli Allegati 3A e 3B e alle modalità di
trasmissione dei dati.
La proroga si è resa necessaria per consentire ai medici competenti di
adempiere agli obblighi informativi in un arco temporale più ampio e di
verificare l’efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione
dei dati e i contenuti dell’allegato 3B, anche in relazione alla programmazione
e valutazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie
professionali.
RIFERIMENTI
1. Decreto del Ministero della Salute del 06/08/2013 pubblicato sulla
G.U. n. 212 del 10/09/2013
17
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 144 _ novembre 2013
REACH: restrizione sostanze
chimiche nel settore tessile
NOTIZIA IN SINTESI
L’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA), il 18 settembre 2013, ha
aperto una consultazione pubblica (periodo di 6 mesi) sulla proposta di
restrizione del nonilfenolo e del nonilfenolo etossilato negli articoli tessili e
del 1-metil-2-pirrolidone. La suddetta consultazione pubblica si chiuderà il 18
marzo 2014.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio Ambiente, Responsabile Sicurezza
L’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aperto una
consultazione pubblica (periodo di 6 mesi) sulla proposta di restrizione
del nonilfenolo (NPs)e del nonilfenolo etossilato (NPES) negli articoli tessili
e sul 1-metil-2-pirrolidone (NMP). Gli interessati possono inviare commenti
entro il 18 marzo 2014.
NONILFENOLO E NONILFENOLO ETOSSILATO
I nonilfenoli sono utilizzati come intermedi nella produzione di diversi
composti, principalmente dei nonilfenolo etossilati (NPEs) che, una volta
rilasciati nell’ambiente, possono degradare nuovamente nei nonilfenoli (NPs).
I nonilfenolo etossilati sono utilizzati principalmente come detergenti nella
fabbricazione di articoli tessili, in particolare al di fuori dell’Unione Europea.
La ragione della proposta di restrizione è dovuta ad una preoccupazione
per l’ambiente acquatico, in quanto il lavaggio di questi articoli tessili
rilascia, attraverso le acque reflue, nonilfenolo e nonilfenolo etossilato
nell’ambiente.
Ricordiamo che i NPs e i NPEs sono stati identificati come SVHCs ed inseriti
in Candidate List rispettivamente il 19 dicembre 2012 ed il 20 giugno
2013 come sostanze di livello di preoccupazione equivalente aventi probabili
effetti gravi per l’ambiente.
La proposta di restrizione introduce un limite per i NPs e NPEs pari a 100
mg/kg (0.01% in totale) per gli articoli tessili lavabili in acqua inclusi gli
articoli con stampe. Tale restrizione dovrebbe applicarsi 5 anni dopo la sua
pubblicazione nel Regolamento che andrà a modificare l’allegato XVII del
Regolamento REACH.
Alcuni standard volontari e marchi ecologici hanno già posto comunque un
limite, negli articoli tessili, per i NPs pari a 100 mg/kg (0.01%) e per i
NPEs pari a 1000 mg/kg (0.1%).
1-METIL-2-PIRROLIDONE
La proposta di restrizione del 1-metil-2-pirrolidone (NMP) impone che lo
stesso non venga prodotto o utilizzato dal lavoratore professionale o
industriale a meno che:
18
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 144 _ novembre 2013
•
•
la concentrazione media di esposizione (relativa ad una giornata
lavorativa di 8 ore) sia al di sotto dei 5 mg/m3 e l’esposizione di
picco di durata di 15 minuti rimanga al di sotto dei 10 mg/m3;
l’esposizione cutanea sia evitata con misure preventive.
L’obiettivo della restrizione è, tra l’altro, quello di individuare quali misure
di gestione del rischio siano già in atto e quali siano i livelli di esposizione
connessi all’adozione di tali misure. Il punto principale della consultazione
è di identificare quali misure di gestione del rischio sono già in atto, quali
sono i livelli di esposizioni connessi con l’uso di queste misure del rischio e
quale sarebbe il costo di implementazione delle modifiche per ottenere la
conformità con la proposta di restrizione con il lasso di tempo suggerito (5
anni).
Come di consuetudine, le parti interessate possono commentare, per
entrambe le sostanze in esame, sia la proposta di restrizione sia la relazione
associata utilizzando il webform sul sito web dell’ECHA.
I commenti saranno esaminati e presi in considerazione dai Comitati dell’ECHA
per la valutazione dei rischi (RAC) e per l’analisi socioeconomica (SEAC).
Sulla base di queste opinioni, la Commissione Europea prenderà una decisione
sull’opportunità di introdurre queste restrizioni nel Regolamento CE 1907/
2006 (Regolamento REACH).
Il fascicolo che propone la restrizione, preparato ai sensi dell’allegato XV,
contiene le giustificazioni per la restrizione proposta e informazioni di
carattere generale tra cui la descrizione dei rischi identificati, le informazioni
sulle alternative e l’efficacia della restrizione nel ridurre i rischi ei suoi
costi.
RIFERIMENTI
1. Regolamento CE 1907/2006 (Regolamento REACH)
2. Sito internet delle ECHA (http://echa.europa.eu/it)
19
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 144 _ novembre 2013
Sistri: indicazioni del
Ministero per l’avvio
NOTIZIA IN SINTESI
Con grande ritardo il Ministero fornisce alcune parziali istruzioni sulle procedure
da seguire per l’avvio del Sistri, in vigore dal 1° ottobre 2013.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio Ambiente
Con una circolare pubblicata in una prima versione la sera del 30/09/2013
ed in una successiva la mattina dell’01/10/2013, vengono fornite alcune
indicazioni sui soggetti obbligati e sulle procedure da adottare da oggi 1°
ottobre, data di entrata in vigore di Sistri per alcuni operatori.
Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI
20
Come noto l’articolo 11, comma 1, del d.l. 31/08/2013, n.101, modificando
i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del d. lgs. 03/04/2006, n. 152,
prevede attualmente un obbligo di adesione al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti:
- i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”, cioè quei soggetti che, come
conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti
speciali pericolosi. Il Ministero aggiunge che non rientrino nella
previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si
ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non
sono organizzati in enti o imprese (ad esempio gli studi professionali)
per i quali resta in vigore l’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006
che prevede la semplice conservazione in ordine cronologico delle copie
delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
(SISTRI).
A proposito sempre dei produttori iniziali, la circolare ministeriale aggiunge
che questi soggetti sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014
anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri
rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione. In attesa di ulteriori
chiarimenti ci auguriamo che siano stati utilizzati dei termini impropri e che
ad essere soggette all’obbligo di iscrizione a Sistri siano in realtà il “deposito
preliminare” e “la messa in riserva”, attività di gestione dei rifiuti, descritte
come D15 e R13, che da sempre devono essere autorizzate dalla Provincia
come attività di smaltimento e recupero dei rifiuti. Auspichiamo pertanto
che non sia intenzione del Ministero assoggettare all’obbligo di Sistri anche
il semplice “deposito temporaneo” effettuato dal produttore prima della
raccolta, nel luogo di produzione del rifiuto e nei limiti quantitativi e
temporali di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb).
- gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente:
- “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a
titolo professionale”, la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi,
con l’esclusione da Sistri del trasporto dei rifiuti urbani;
- “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”;
- i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi, cioè i soggetti che sottopongono
i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti
diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono
tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori.
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 144 _ novembre 2013
La norma non contempla attualmente l’obbligo di iscrizione per: a) i
produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; b) gli enti e le imprese che
effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi; c) i trasportatori di
rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania.
Tuttavia lo stesso Ministero informa che il d.l. n. 101/2013 sopra citato si
trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in
legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede
parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed
oggettivo di applicazione del SISTRI. Sui soggetti obbligati ad aderire ed il
relativo termine iniziale resta ancora un dubbio che è quello relativo agli
obblighi delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti
pericolosi, non a titolo professionale e come oggetto principale della propria
attività, ma come attività complementare alle principale attività produttiva.
Su questa categoria di attività il Ministero non si esprime chiaramente, ma
sembra lasciare intendere una esclusione di questi soggetti dall’obbligo di
Sistri, affermando nella circolare che sono soggetti, oltre i produttori di
rifiuti pericolosi, “gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi”.
Termini di inizio dell’operatività del SISTRI
Come noto sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del
SISTRI e dei relativi obblighi. Alla data del 1° ottobre 2013 è previsto
l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie:
enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a
titolo professionale.
Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o
imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo
professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013,
si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da
terzi. Mentre i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto
dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3
marzo 2014.
- enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero,
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi; in questa categoria, come
esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che
sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi
rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati;
soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione,
dei rifiuti speciali pericolosi.
Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI
per le seguenti categorie:
i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
i trasportatori dei rifiuti speciali pericolosi da loro prodotti (trasporto
in conto proprio) e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212,
comma 8, del d.lgs. n.152/2006;
le imprese che producono rifiuti speciali e che svolgono anche operazioni
di stoccaggio dei propri rifiuti (D15 o R13) all’interno del luogo di
produzione, debitamente autorizzate.
Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e
obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI
Fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi
adempiono ai propri obblighi con le modalità di seguito indicate:
- i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione
della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa
di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto,
inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia
della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore
21
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 144 _ novembre 2013
-
-
del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una
copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il
produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali
ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi
la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine
di attestare l’assolvimento dell’obbligo;
in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del
Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area
trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore.
Regime transitorio e sanzioni
Il Ministero conferma che per il primo mese successivo alla data di avvio
dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati,
i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI,
anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto
così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in
relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006.
Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal
trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema,
con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza.
Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per
la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del
registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le
relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del
d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte
dal d.lgs. n. 205/2010.
Inoltre l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che
l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della
terza violazione. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma
2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del
MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi
dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006.
Adesione volontaria al SISTRI
Il Ministero informa inoltre che è prevista la possibilità che un’impresa non
obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI. In questo
caso deve comunicare espressamente tale volontà secondo la modulistica
resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del
relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di
appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino
ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi
momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.
RIFERIMENTI
1. Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30/09/2013
2. Circolare del Ministero dell’Ambiente dell’01/10/2013
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TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 145 _ novembre 2013
CONAI: le grucce per
indumenti da ora imballaggi
NOTIZIA IN SINTESI
Dal 1° gennaio 2014 le grucce sulle quali è appeso un indumento rientreranno
nella sfera di applicazione del contributo ambientale.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio Ambiente
Con una circolare datata 7 ottobre 2013, il Consorzio Nazionale Imballaggi
(CONAI), in linea con quanto stabilito dal legislatore europeo, ha reso noto
che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le grucce sulle quali è appeso un
indumento saranno considerate imballaggi e saranno assoggettate
all’applicazione del contributo ambientale.
Rimarranno escluse dalla categoria degli imballaggi le grucce vendute
separatamente dagli indumenti.
Nel caso di specie, il contributo dovrà essere applicato al momento della
“prima cessione” e cioè del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque
titolo, nel territorio nazionale:
·
delle grucce effettuato dall’ultimo produttore delle stesse al primo
utilizzatore;
·
della materia prima (o semilavorato) effettuato dal produttore della
stessa all’autoproduttore di grucce, che gli risulti o si dichiari tale.
Qualora, successivamente alla “prima cessione”, una parte delle grucce
destinate ad essere vendute con un indumento sarà invece venduta
separatamente, sarà possibile richiedere il rimborso del contributo ambientale
eventualmente assolto.
RIFERIMENTI
1. Circolare CONAI del 07/10/2013
23
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 146 _ novembre 2013
Codice della strada:
circolazione carrelli elevatori
NOTIZIA IN SINTESI
Emanate norme relative all’immatricolazione e targatura dei carrelli elevatori.
APPROFONDIMENTO PER:
Amministrazione, Ufficio Logistica e Trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti,
Navigazione e Sistemi Informatici e Statistici-DG Motorizzazione-Div. 3-, con
circolare del 25 ottobre scorso, ha emanato norme relative all’immatricolazione
e targatura dei carrelli elevatori e per consentire ai Centri Prova Autoveicoli
(CPA) di adempiere agli accertamenti di loro competenza.
Il provvedimento si applica ai carrelli elevatori, trasportatori o trattori già
dotati di un documento di autorizzazione nazionale alla circolazione (ai
sensi del DM 28.12.1989), anche scaduto, purché tale scadenza non sia
antecedente al 31 dicembre 2007.
Per i carrelli con scadenza entro dicembre 2007 non più rinnovati, si presume
che essi non siano più utilizzati, ma, qualora dovessero essere impiegati,
sono soggetti integralmente al CDS ed è necessaria una verifica di idoneità
alla circolazione da parte di un CPA su richiesta di un costruttore.
Riguardo ai carrelli muniti di autorizzazione alla circolazione, di cui al decreto
ministeriale del 1989, la procedura per la regolarizzazione prevede la
presentazione di un’istanza di collaudo in un unico esemplare da parte del
proprietario del carrello al CPA (competente in base alla sede del
proprietario), con allegata specifica documentazione.
Successivamente, il CPA procede alla verifica della documentazione presentata
e effettua verifiche e prove per procedere all’immatricolazione, seguendo la
disciplina delle macchine operatrici, poiché i carrelli elevatori sono considerati
come tali dal CDS (art. 58, comma 2, lett. c).
La circolare ministeriale fornisce orientamenti univoci alle CPA affinché non
creino disomogeneità e discrezionalità delle stesse nel procedere
all’immatricolazione dei carrelli elevatori.
RIFERIMENTI
1. Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 26363/
DIV3/C del 25/10/2013
24
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 147 _ novembre 2013
Equo canone
di settembre 2013
NOTIZIA IN SINTESI
L’inflazione del mese di settembre 2013 è stata pari a + 0,8%. Ai fini dell’equo
canone, pertanto, la variazione è pari a 0,6% (zerovirgolasei).
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Commerciale
Sul sito Internet dell´ISTAT è stato pubblicato che:
· la variazione percentuale dell´indice del mese di settembre 2013 rispetto a
settembre 2012 è risultata pari a + 0,8% (zerovirgolaotto). Variazione
utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti
ai sensi della Legge 118/85: il 75% risulta pari a 0,6%;
·
la variazione percentuale dell´indice del mese di settembre 2013 rispetto
a settembre 2012 risulta pari a più 3,9% (trevirgolanove). Variazione
utile per i locali diversi dalle abitazioni: + 2,93%. Le variazioni
percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet
dell´ISTAT.
25
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 148 _ novembre 2013
IVA: aumento dell’aliquota
ordinaria al 22%
NOTIZIA IN SINTESI
Aumentata dal 21 al 22% l’aliquota ordinaria dell’imposta con riferimento alle
operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013.
APPROFONDIMENTO PER:
Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione
La legge di stabilità 2013 aveva previsto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria
dal 21 al 22% a decorrere dal 1° luglio 2013, scadenza poi prorogata al 1°
ottobre 2013 dal c.d. Decreto Lavoro.
A seguito della situazione politica che si è determinata recentemente, il
ventilato provvedimento che doveva disporre un’ulteriore proroga di tale
incremento non è stato emanato, con la conseguenza che dal 1° ottobre è
scattato l’aumento dell’aliquota ordinaria Iva.
AUMENTO DELL’ALIQUOTA ORDINARIA
L’aliquota ordinaria dell’imposta viene aumentata dal 21 al 22%, mentre
restano invariate le aliquote ridotte, attualmente fissate nelle misure del 4
e 10%.
DECORRENZA DELLA NUOVA ALIQUOTA
La nuova aliquota nella misura del 22% deve essere applicata alle operazioni
effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013.
Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’operazione
la disciplina Iva (art. 6 del Dpr 633/72) prevede criteri differenti per le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi.
In particolare:
·
le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della
consegna o spedizione e pertanto la nuova aliquota è applicabile alle
consegne o spedizioni poste in essere dal 1° ottobre 2013;
·
le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della
stipulazione del rogito notarile e pertanto la nuova aliquota è applicabile
agli atti stipulati dal 1° ottobre 2013;
·
le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento
del corrispettivo e pertanto la nuova aliquota è applicabile ai corrispettivi
pagati dal 1° ottobre 2013.
In deroga alla disciplina generale, qualora venga emessa fattura o venga
pagato in tutto o in parte il corrispettivo anteriormente agli eventi che
determinano il momento impositivo, l’operazione si considera effettuata,
limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a
quella del pagamento e pertanto a titolo esemplificativo:
26
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 148 _ novembre 2013
·
·
gli acconti pagati prima del 1° ottobre 2013 sono soggetti all’aliquota
del 21%, mentre al saldo pagato a partire da tale data si applica l’aliquota
del 22%;
le operazioni per le quali sia stata emessa la fattura anteriormente alla
consegna o spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico sono
soggette all’aliquota del 21% se la fattura è stata emessa prima del 1°
ottobre 2013.
Anche nell’ipotesi di fatturazione differita (e cioè fatturazione entro il giorno
15 del mese successivo in presenza di documento di trasporto) il momento
impositivo coincide con la data di consegna o spedizione.
NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE
Le note di variazione in diminuzione (note di credito) devono essere emesse
applicando la stessa aliquota dell’operazione che rettificano.
Pertanto le note di credito emesse dal 1° ottobre 2013 devono riportare
l’aliquota del 21% se la fattura relativa all’operazione oggetto di rettifica è
stata emessa prima di tale data.
OPERAZIONI INTERNAZIONALI
Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati:
·
all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni (in partenza dall’Italia
per le cessioni o in partenza dal territorio dell’altro paese comunitario
per gli acquisti);
·
alla data della fattura, nel caso in cui anteriormente alla consegna dei
beni (intesa come inizio del trasporto) venga emessa fattura.
Quando l’effetto traslativo è posteriore alla consegna o spedizione dei beni,
l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si produce l’effetto
traslativo della proprietà e in ogni caso alla scadenza dell’anno dalla
consegna.
Sono pertanto soggetti all’aliquota Iva del 22% (da assolvere da parte
dell’acquirente italiano attraverso l’integrazione della fattura ricevuta dal
fornitore comunitario) i beni che dal 1° ottobre 2013 siano consegnati o
fatturati anticipatamente.
Le prestazioni di servizi c.d. “generiche” di cui all’art.7-ter del Dpr 633/72
scambiate tra soggetti passivi nazionali ed esteri si considerano effettuate
all’atto della loro ultimazione o, se periodiche o continuative, alla data di
maturazione dei relativi corrispettivi, fermo restando che il pagamento
anticipato (totale o parziale) del corrispettivo della prestazione costituisce,
in ogni caso, momento di effettuazione dell’operazione.
Inoltre, le prestazioni rese in modo continuativo in un periodo superiore a
un anno, e per le quali non sia prevista la corresponsione nel predetto arco
temporale di acconti o pagamenti, anche parziali, si considerano effettuate
al termine di ciascun anno solare.
L’emissione anticipata della fattura da parte del prestatore comunitario può
essere assunta come indice dell’ultimazione della prestazione, anche in
mancanza del pagamento del corrispettivo.
27
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 148 _ novembre 2013
Sono pertanto soggette all’aliquota Iva del 21% (da assolvere da parte del
committente italiano mediante integrazione dell’originale della fattura o
emissione di autofattura a seconda che il prestatore estero sia comunitario
o extracomunitario) le prestazioni di servizi ultimate o pagate entro il 30
settembre 2013, mentre quelle ultimate o pagate dopo tale data scontano
l’aliquota Iva del 22%.
OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO, ENTI PUBBLICI
TERRITORIALI E SOGGETTI ASSIMILATI E REGIME DELL’IVA PER CASSA
Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti
dello Stato e degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni,
Province, Comuni) e degli altri enti assimilati (Camere di Commercio, istituti
universitari, Asl, enti ospedalieri, enti pubblici di assistenza e beneficienza
e quelli di previdenza) nonché per le operazioni effettuate dai contribuenti
che hanno optato per il regime dell’Iva per cassa l’imposta diviene esigibile
all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi.
Viene pertanto differito soltanto il momento di liquidazione dell’imposta,
mentre per la determinazione del momento di effettuazione dell’operazione
valgono i criteri ordinari con la conseguenza che rimane applicabile l’aliquota
del 21% per le fatture emesse e registrate nel relativo registro prima del 1°
ottobre 2013.
SCORPORO DELL’IVA PER SOGGETTI CHE UTILIZZANO IL LIBRO DEI
CORRISPETTIVI
I commercianti al minuto e i soggetti assimilati possono annotare
l’ammontare globale dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in
ciascun giorno su apposito registro e determinare l’imposta da versare
procedendo allo scorporo della stessa dal totale dei corrispettivi attraverso
un metodo matematico.
Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 con aliquota del 22% lo
scorporo dell’imposta deve essere effettuato dividendo i corrispettivi per
122 e moltiplicando il quoziente per cento con arrotondamento del risultato,
per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.
RIFERIMENTI
1. Decreto Lavoro
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TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 149 _ novembre 2013
Nuovo regolamento per la
posa della fibra ottica
NOTIZIA IN SINTESI
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto scavi che semplifica la posa della
fibra ottica.
APPROFONDIMENTO PER:
Ufficio Tecnico
Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto Scavi (DM 1° ottobre
2013), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17/10/2013, ha
regolamentato gli scavi per la posa della fibra ottica, nella volontà di
semplificare la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale europea.
Il Decreto del fornisce le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e
ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. È
diviso in sezioni, a seconda della tecnologia utilizzata (minitrincea,
perforazione orizzontale e scavo tradizionale) e in base all’infrastruttura
stradale: urbana, extraurbana e autostrade.
Per salvaguardare la sicurezza delle strade, le infrastrutture digitali dovranno
essere installate prioritariamente all’esterno della carreggiata, in posizione
tale da non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta
eventualmente presenti e salvaguardare tutte le altre opere strutturali.
Nel caso di impossibilità tecnica nell’utilizzo del marciapiede e della banchina
è consentito lo scavo in carreggiata, che dovrà essere realizzato il più
vicino possibile al margine. L’estetica della strada è salvaguardata visto che
le modalità di ripristino dovranno essere fatte con i medesimi materiali.
In una nota il MiSE ha riportato che La Commissione Europea ha stimato
in 270 miliardi di euro il costo dell’attuazione dell’agenda digitale, all’interno
della quale l’implementazione delle infrastrutture digitali costituisce la quota
maggiore.
Solo in Italia, prosegue la nota, per la realizzazione di reti a banda ultralarga
da 30 a 100 mbps è stato stimato un esborso che va da 7 a 15 miliardi di
euro, a seconda della tecnologia utilizzata. Il 70% dei costi si riferisce agli
investimenti per la realizzazione degli scavi.
Ecco perché la necessità di favorire l’installazione delle infrastrutture digitali
anche attraverso metodologie di scavo a limitato impatto ambientale, nel
rispetto di quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, dal
comma 3 dell’articolo 231 del Codice della Strada, nonché dalla delibera n.
622/11/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - conclude il
MiSE.
Con la risoluzione 69/E del 16 ottobre u.s., l’Agenzia delle Entrate ha
spiegato inoltre che le infrastrutture destinate all’installazione di reti e
impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate alle
opere di urbanizzazione primaria e pagano l’Iva al 10%.
RIFERIMENTI
1. DM 01/10/2013 (Decreto Scavi) pubblicato sulla G.U. n. 244 del 17/
10/2013
2. Risoluzione Agenzia delle Entrate n.69/E
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TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 150 _ novembre 2013
UE: nuovo Codice Doganale
per scambi con l’estero
NOTIZIA IN SINTESI
Il nuovo Codice entra in vigore in due fasi diverse, con una prima applicazione
da mercoledì 30 ottobre 2013.
APPROFONDIMENTO PER:
Commerciale Estero
Con Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio,
è stato approvato il nuovo Codice Doganale Comunitario, che rappresenta
la base normativa da utilizzare nei rapporti commerciali con operatori esteri.
La redazione di un nuovo Atto si è resa necessaria in considerazione delle
numerose modifiche apportate, nel corso degli anni, al Regolamento (CE)
n. 450/2008, Codice Doganale Comunitario da cui discende quello pubblicato
lo scorso 9 ottobre 2013.
Il Regolamento (UE) n. 952/2013 non è di immediata applicazione, in
quanto entra in vigore in due fasi diverse:
·
gli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41,
50, 52, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115,
122, 123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160,
161, 164, 165, 168, 169, 175, 176, 178, 180, 181,183, 184, 186, 187,
193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 224,
225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 28, 273, 276, 279, 280,
281, 283,284, 285 e 286 si applicano a decorrere da mercoledì 30
ottobre 2013;
·
gli articoli diversi da quelli sopracitati si applicano a decorrere da
mercoledì 1° giugno 2016.
RIFERIMENTI
1. Regolamento di Esecuzione (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 09/10/2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L.269
del 10/10/2013
30
TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 151 _ novembre 2013
Intesa UE – Canada per
Accordo di Libero Scambio
NOTIZIA IN SINTESI
Il 18 ottobre scorso l’UE ha annunciato il raggiungimento dell’intesa con il
Canada per la conclusione di un Accordo di Libero Scambio (CETA - Comprehensive
Economic and Trade Agreement). Si tratta del primo accordo di questo tipo tra
l’UE e un paese membro del G8.
APPROFONDIMENTO PER:
Commerciale Estero
I negoziati, iniziati nel 2009, hanno portato ad un’intesa importante tra le
due aree che copre tutti gli aspetti economici, dall’abbattimento dei dazi e
rimozione delle principali barriere non tariffarie alla maggiore apertura e
tutela degli investimenti, da una più marcata liberalizzazione degli Appalti
Pubblici alla tutela della Proprietà Intellettuale.
In particolare, l’accordo UE - Canada eliminerà oltre il 99 % delle tariffe sul
commercio dei beni industriali e agricoli. Per quanto riguarda un altro
capitolo importante dell’intesa, quello sugli appalti pubblici, gli impegni
della controparte canadese si riferiscono non solo al livello federale ma
anche a quello sub - federale, dischiudendo potenzialità importanti per le
imprese europee. E’ previsto inoltre un ampio grado di liberalizzazione del
settore dei servizi in particolare finanziari, telecomunicazioni, energia e
trasporti.
Il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) assicurerà anche
una maggiore protezione, da parte canadese della proprietà intellettuale,
attraverso standard armonizzati a quelli dell’UE. Il capitolo è di particolare
significato per le produzioni italiane che potranno beneficiare di una più
efficace tutela delle Indicazioni Geografiche.
Le analisi della Commissione UE stimano che l’Accordo, con la completa
entrata in vigore, porterà ad un incremento dell’interscambio bilaterale di
beni e servizi pari al 23% (26 miliardi di euro) mentre il Pil dell’UE è
previsto aumentare di circa 12 miliardi di euro l’anno.
Sulla base di tale accordo politico, proseguiranno le discussioni tecniche
finalizzate a mettere a punto i testi dell’intesa che renderemo disponibili al
sistema non appena resi pubblici.
31
GammaApp
La nuova App per la completa gestione commerciale
in mobilità
GammaApp è l’applicazione, totalmente integrata con i Gestionali Gamma, che permette alle
aziende di gestire l’attività commerciale in
mobilità attraverso il Tablet.
Principali funzionalità di GammaApp:
• Visualizzazione Scheda Clienti (dati anagrafici,
condizioni commerciali, situazione contabile e
di rischio, etc.)
• Visualizzazione Anagrafica Articoli (giacenze
e disponibilità, listini, confezioni, etc.)
• Catalogo fotografico prodotti e allegati
(es. scheda tecnica in pdf, etc.)
• Emissione documenti (preventivi, ordini, etc.)
• Fruizione dei listini configurati su Gamma
• Inserimento di nuovi clienti con note
• Statistiche su prodotti / clienti
• Gestione degli incassi
www.teamsystem.com
I vantaggi:
1. Gestione commerciale mobile completa:
• dati e situazione cliente
• catalogo prodotti fotografico
• controllo e gestione di prezzi, sconti e listini
personalizzati
• preventivi e raccolta ordini
2. Integrazione nativa con i gestionali Gamma:
• coerenza di dati e logiche elaborative
• disponibilità dei dati off-line
• sincronizzazione cloud in rete 3G o WiFi
• profilazione ed assegnazione permessi
centralizzate
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N° 11 Novembre 2013