Periodico di informazione alle imprese Breview TeamSystem Supplemento a TeamSystem Review n. 203 - Novembre 2013 IN QUESTO NUMERO n. 11/2013 Pag 10 Infortuni in missione/trasferta Chiarimenti Inail in merito ai criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e/o in trasferta. 14 Assunzione di lavoratori in lista di mobilità 20 Sistri: Indicazioni del Ministero per l’avvio 26 IVA: Aumento dell’aliquota ordinaria al 22% Business review Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro VOIspeed La soluzione di telefonia software per la tua azienda: potente, flessibile e integrata con il gestionale VOIspeed è il centralino software che, grazie alla perfetta integrazione con i gestionali TeamSystem, permette all’operatore aziendale di reperire facilmente e in maniera immediata le informazioni utili nel corso della telefonata, risparmiando così tempi e costi telefonici. 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Mobile: esperienza coerente su ogni tipo di dispositivo utilizzato ed in qualsiasi modalità di accesso www.teamsystem.com TeamSystem Business review Stampa: Bieffe - Recanati (MC) Periodico di informazione alle imprese Editrice TeamSystem Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro Direttore Responsabile: Anna Maria Della Fiera Redazione: Assindustria Pesaro Urbino S.E. o O. Riproduzione vietata _numero _ 11 novembre 2013 Incentivi per assunzioni di giovani under 30 4 Norme su apprendistato professionalizzante: novità 6 ASpI e MiniASpI: istruzioni Inps 7 Infortuni in missione e/o trasferta: indicazioni Inail 10 DURC: istruzioni operative del Ministero del Lavoro 12 Assunzione di lavoratori in lista di mobilità 14 TFR: coefficiente di settembre 2013 15 Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro 16 Sorveglianza sanitaria: proroga comunicazione dati REACH: restrizione sostanze chimiche nel settore tessile 17 18 Sistri: indicazioni del Ministero per l’avvio 20 CONAI: le grucce per indumenti da ora imballaggi 23 Codice della strada: circolazione carrelli elevatori 24 Equo canone di settembre 2013 25 IVA: aumento dell’aliquota ordinaria al 22% 26 Nuovo regolamento per la posa della fibra ottica 29 UE: nuovo Codice Doganale per scambi con l’estero 30 Intesa UE – Canada per Accordo di Libero Scambio 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notizie tecniche a cura di Confindustria Pesaro Urbino TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 135 _ novembre 2013 Incentivi per assunzioni di giovani under 30 NOTIZIA IN SINTESI L’Inps, con la circolare n. 131 del 17 settembre 2013, ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dell’incentivo di cui all’articolo 1, del D.L. n. 76/ 2013. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale Informiamo che l’incentivo spetta per le assunzioni e trasformazioni effettuate a decorrere dal 7 agosto 2013, data in cui è stato adottato l’atto di riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Sarà possibile essere ammessi all’incentivo fino ad esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30 giugno 2015. Sul sito internet dell’Inps sarà possibile conoscere l’esaurimento delle risorse stanziate per ogni regione e provincia autonoma. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo Giovani fino a 29 anni di età privi di impiego regolarmente retribuito. Rapporti incentivati L’incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a tempo parziale e per gli apprendisti. L’incentivo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. In tal caso è necessario che il lavoratore non abbia compiuto trent’anni al momento della decorrenza della trasformazione. È possibile essere ammessi all’incentivo per la trasformazione di un rapporto instaurato con un lavoratore “privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi”. In tal caso, la condizione di assenza di “impiego regolarmente retribuito” deve sussistere al momento della trasformazione; ne consegue che, ai fini dell’ammissione al beneficio, la trasformazione deve iniziare entro sei mesi dalla decorrenza del rapporto da trasformare, eventualmente anche in anticipo rispetto l’originaria scadenza. Misura e durata dell’incentivo L’incentivo è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; il valore mensile dell’incentivo non può comunque superare l’importo di 650 euro per lavoratore. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incentivo spetta per 18 mesi; in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine l’incentivo spetta per 12 mesi. 4 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 135 _ novembre 2013 Incremento netto dell’occupazione e il suo mantenimento L’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato); è altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza. Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) 800/2008, l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per: · dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa; · invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore; · pensionamento per raggiunti limiti di età; · riduzione volontaria dell’orario di lavoro; · licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Condizioni di compatibilità con il mercato interno Gli incentivi sono altresì subordinati: 1. alla circostanza che il datore di lavoro non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in conto bloccato, gli aiuti individuali definiti come illegali o incompatibili della Commissione Europea (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008 e art. 46 legge 24 dicembre 2012, n. 234); 2. alla circostanza che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà, come definita dall’articolo 1, paragrafo 7, del regolamento (CE) 800/ 2008 (art. 1, par. 6, reg. (CE) n. 800/2008). Di tali condizioni viene fatta menzione nell’istanza di ammissione al beneficio. RIFERIMENTI 1. Circolare Inps n. 131 del 17/09/2012 2. Circolare Inps n. 137 del 12/12/2012 3. Circolare Inps n. 111 del 24/07/2013 5 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 136 _ novembre 2013 Norme su apprendistato professionalizzante: novità NOTIZIA IN SINTESI Dal 1° ottobre 2013 sono diventate operative le disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante contenute nel D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale Dal 1° ottobre 2013 sono diventate operative le disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante contenute nel D.L. n. 76/2013, convertito dalla Legge n. 99/2013. L’art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2003 demandava alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano l’adozione, entro il 30 settembre 2013, di “linee guida volte a disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, anche in vista di una disciplina maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale dell’offerta formativa pubblica di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167". Le linee guida dovevano, tra le altre cose, stabilire che: a) il piano formativo individuale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del D.L.vo n. 167/2011 sia obbligatorio esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; b) la registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita sia effettuata in un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo del cittadino di cui al D.M. 10 ottobre 2005; c) in caso di imprese multi localizzate, la formazione avvenga nel rispetto della disciplina della Regione ove l’impresa ha la propria sede legale. Dal momento che le suddette linee guida non sono state emanate, a partire dal 1° ottobre 2013, gli elementi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) hanno trovato diretta applicazione in relazione alle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. La facoltà prevista dal punto c) è già attualmente prevista dall’art. 7, comma 10, del D.L.vo n. 167/2011 e, a fronte della mancata entrata in vigore del libretto del cittadino, la registrazione dell’attività formativa svolta su un modello di libretto formativo semplificato costituisce una buona pratica già adottata da diversi contratti collettivi nazionali. RIFERIMENTI 6 1. D.L. n. 76/2013 convertito dalla Legge n. 99/2013. TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 137 _ novembre 2013 ASpI e Mini ASpI: istruzioni Inps NOTIZIA IN SINTESI Estensione dell’ASpI e della Mini ASpI agli apprendisti e liquidazione anticipata in ‘unica soluzione dei trattamenti non ancora percepiti per intraprendere un’attività autonoma o di micro impresa. Questi i temi oggetto delle circolari Inps 144/13 e 145/13 dell’Inps. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale L’Inps, con due circolari, rispettivamente la n. 144/13 e la n. 145/13, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla applicazione della normativa in materia di ASpI e Mini ASpI. La prima circolare, che fa seguito all’emanazione del Decreto interministeriale n. 71253, conferma l’estensione dell’ambito di applicazione delle nuove prestazioni per disoccupazione agli apprendisti, ai soci lavoratori delle cooperative di cui al D.P.R. n. 602 del 1970 e al personale artistico, teatrale e cinematografico, con rapporto di lavoro subordinato. In particolare, con riferimento agli apprendisti, è stato ribadito che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2013, a carico del datore di lavoro sussiste l’obbligo del versamento di un contributo pari all’1,31% della retribuzione imponibile. Anche tale aliquota contributiva, chiarisce la nota, deve essere incrementata dello 0,30%, di cui all’art. 25 della legge n. 845/1978 e conseguentemente la contribuzione ASpI per gli apprendisti si attesterà nella misura dell’ 1,61%, in analogia a quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti. Su tale contributo, ad ogni modo, non opera lo sgravio contributivo disciplinato dall’art. 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto). La nota conclude evidenziando le modalità di calcolo della prestazione nel caso in cui un lavoratore presenti una situazione tale per cui alle 52 settimane che soddisfano il requisito contributivo per l’accesso alla indennità ASpI o Mini ASpI concorrano i versamenti per l’assicurazione contro la disoccupazione derivanti da diversi rapporti di lavoro, uno o più a contribuzione piena ed uno o più a contribuzione ridotta. In tale caso, sarà necessario innanzitutto determinare la retribuzione media imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni e quindi la percentuale di settimane a contribuzione ridotta rispetto al totale della contribuzione utile. Per l’indennità di disoccupazione ASpI, l’individuazione avverrà all’interno delle 52 settimane utili ai fini del soddisfacimento del requisito contributivo precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro, mentre per l’indennità di disoccupazione mini ASpI l’individuazione avverrà all’interno 7 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 137 _ novembre 2013 delle settimane di lavoro presenti nei dodici mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Con la successiva circolare n. 145/13, l’Inps ha fornito le istruzioni operative, che fanno seguito al D.M. n.73380 del 29 marzo, in merito all’attuazione delle norme che prevedono la possibilità per i lavoratori titolari di ASpI o Mini ASpI di chiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione degli importi della prestazione non ancora percepiti, nel caso in cui si voglia intraprendere un’attività di lavoro autonomo, o avviare un’attività in forma di auto impresa, o per associarsi in cooperativa. In particolare, per attività di lavoro autonomo si intende l’esercizio di arti o professioni che comportino l’assoggettamento all’obbligo di iscrizione ad un regime assicurativo diverso da quello previsto per i lavoratori dipendenti. Per attività di auto impresa o di micro impresa, si intende l’impresa che ha meno di 10 dipendenti ed un fatturato di non più di 2 milioni di euro, così come previsto dal D. lgs. 21 aprile 2000, n. 185 e dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 18 aprile 2005. Anche in questi casi il beneficiario deve essere assoggettato ad un regime assicurativo obbligatorio diverso da quello previsto per i lavoratori dipendenti. Con riferimento all’associazione in cooperativa di lavoro, con la quale il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato, si precisa che il beneficio in oggetto è alternativo a quello che spetta al datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un lavoratore che stia percependo l’ASpI. L’ambito di applicazione della agevolazione interessa anche i casi in cui i lavoratori abbiano già iniziato l’attività autonoma durante il rapporto di lavoro dipendente dalla cui cessazione viene riconosciuta la prestazione ASpI o Mini ASpI, nonché i casi di collaborazione a progetto (Co.Co.Co.) svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro (che ha determinato il diritto all’indennità di disoccupazione) o diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile. Sotto il profilo operativo l’Istituto ha chiarito che il lavoratore, per usufruire della prestazione in un’unica soluzione, dovrà presentare istanza all’Inps prima che finisca la fruizione dell’indennità e, comunque, entro 60 giorni dall’inizio dell’attività autonoma, parasubordinata o in cooperativa. Per un’attività autonoma da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore dovrà informare l’Inps, a pena di decadenza, entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Se l’attività inizierà durante il rapporto di lavoro dipendente, la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o Mini ASpI, la domanda per ottenere l’anticipazione dovrà essere trasmessa entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di indennità di disoccupazione ASpI o Mini ASpI. Per i lavoratori che, alla data di pubblicazione della circolare Inps, ossia il 9 ottobre 2013, avessero già avviato una delle attività che danno diritto all’anticipazione, il termine di 60 giorni per la presentazione della domanda decorrerà dalla data di pubblicazione della medesima circolare. La domanda dovrà specificare l’attività da intraprendere o sviluppare e dovrà essere inoltrata esclusivamente in via telematica attraverso web, tramite sportello del cittadino accessibile dall’utente nei servizi online Inps, tramite Patronato/intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell’Istituto o tramite Contact Center Multicanale Inps –Inail. 8 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 137 _ novembre 2013 Ai lavoratori già beneficiari di prestazione ASpI o Mini ASpI verranno richieste le sole informazioni necessarie alla definizione della domanda di anticipazione, mentre a chi non è ancora beneficiario della prestazione, verrà richiesto in automatico di compilare la domanda di indennità di disoccupazione ASpI o Mini ASpI. Successivamente a tale invio, sarà possibile compilare e inoltrare anche la domanda di anticipazione. All’istanza verrà quindi attribuito un numero di protocollo informatico. La domanda dovrà indicare ulteriori informazioni a seconda dell’attività che si intende intraprendere. Pertanto, sarà necessaria l’indicazione di una specifica autorizzazione, o l’iscrizione a un albo professionale o di categoria. Per quanto riguarda il lavoro associato in cooperativa, dovrà essere attestata l’avvenuta iscrizione della cooperativa nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente, nonché nell’Albo nazionale delle società cooperative gestito dalle Camere di Commercio. Una volta definita la domanda, le strutture territoriali Inps provvederanno al calcolo dell’importo da corrispondere ed alla relativa erogazione della prestazione che sarà effettuata tramite accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto postale o mediante bonifico domiciliato presso Poste Italiane allo sportello di un ufficio postale rientrante nel CAP di residenza o domicilio del richiedente. L’Istituto, infine, ha ricordato che il trattamento di ASpI anticipato non comprende prestazioni accessorie, come gli assegni familiari, e non prevede contribuzione figurativa. Nel caso in cui il lavoratore inizi a lavorare a tempo indeterminato prima della fine del periodo dell’ASpI spettante, dovrà essere restituita l’ASpI anticipata. RIFERIMENTI 1. Circolare Inps n. 144 del 08/10/2013 2. Circolare Inps n. 145 del 09/10/2013 9 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 138 _ novembre 2013 Infortuni in missione e/o trasferta: indicazioni Inail NOTIZIA IN SINTESI L’Inail fornisce alcuni chiarimenti in merito ai criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e/o in trasferta, alla luce dei numerosi quesiti indirizzati all’Istituto con riferimento, in particolare, alla qualificazione come infortuni in itinere o in attualità di lavoro. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale Con la Circolare n. 52 del 23 ottobre u.s., l’Inail ha fornito chiarimenti in merito ai criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e/o in trasferta, alla luce dei numerosi quesiti indirizzati all’Istituto con riferimento, in particolare, alla qualificazione come infortuni in itinere o in attualità di lavoro. Ancora prima di esaminare le materie oggetto di chiarimenti l’Istituto ha, in primo luogo, fornito un inquadramento generale nonché l’orientamento giurisprudenziale in materia di infortuni occorsi in occasione di lavoro e di infortuni in itinere, come di seguito riportati. Infortunio in occasione di lavoro Il diritto alle prestazioni assicurative è condizionato al presupposto che l’evento sia riconducibile ad un rischio specifico dello svolgimento della prestazione lavorativa. Per la giurisprudenza, sono indennizzabili tutti gli infortuni derivanti dai rischi connessi con il lavoro, tranne i casi in cui l’infortunio sia correlato alla scelta arbitraria del lavoratore di affrontare e/o creare una situazione diversa da quella inerente l’attività lavorativa. Risulta, dunque, necessaria l’esistenza di un nesso causale tra l’attività lavorativa, il rischio e il verificarsi dell’evento. Infortunio in itinere La tutela infortunistica riguarda tutti gli eventi verificatisi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, tranne i casi in cui il lavoratore, per esigenze personali, non aggravi i rischi della condotta extra-lavorativa. Risulta necessario, dunque, che l’evento si verifichi nel tragitto casa-lavoro e che il percorso venga effettuato a piedi o con mezzi pubblici di trasporto o con mezzi propri. Premesso ciò, l’istituto ha fornito le seguenti considerazioni con riferimento alle diverse fattispecie di infortunio in caso in cui il lavoratore sia in trasferta o in missione e svolga, quindi, la propria attività lavorativa in luogo diverso da quello abituale. Infortuni occorsi durante il tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa 10 Tenuto conto del fatto che, in missione, le modalità di svolgimento delle attività sono imposte dal datore di lavoro, tutto ciò che accade durante la stessa è da considerarsi in attualità di lavoro, a meno che l’evento si TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 138 _ novembre 2013 verifichi durante lo svolgimento di un’attività che non ha alcun legame con la prestazione lavorativa o nel caso in cui sia legato a scelte irragionevoli del lavoratore. Infortuni occorsi durante gli spostamenti effettuati dal lavoratore per recarsi dall’albergo al luogo in cui deve essere svolta la prestazione lavorativa e viceversa Per le medesime motivazioni di cui sopra, anche tali tipologie di infortuni devono considerarsi in attualità di lavoro e non in itinere. Infortuni occorsi all’interno della stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova a dimorare temporaneamente Non essendo equiparabile l’infortunio occorso in una stanza d’albergo a quello avvenuto presso la propria abitazione (la cui indennizzabilità è stata esclusa dalla Suprema Corte), poiché il soggiorno in albergo è diretta conseguenza della missione e/o trasferta e dunque connesso all’attività lavorativa, tale tipologia di infortunio è indennizzabile come infortunio avvenuto in costanza di lavoro. Tenuto conto, pertanto, di quanto sopra esposto, l’Inail ha chiarito che “si devono ritenere meritevoli di tutela, nei limiti sopra delineati, tutti gli eventi occorsi a un lavoratore in missione e/o trasferta dal momento dell’inizio della missione e/o trasferta fino al rientro presso l’abitazione”. RIFERIMENTI 1. Circolare Inail n. 52 del 23/10/2013 11 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 139 _ novembre 2013 DURC: istruzioni operative del Ministero del Lavoro NOTIZIA IN SINTESI Il Ministero del Lavoro ha emanato alcuni chiarimenti operativi in relazione al Durc da rilasciarsi ai sensi del DM 13 marzo 2013 in presenza di certificazione dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale È stata pubblicata, il 21 ottobre scorso, la circolare n. 40, con la quale il Ministero del Lavoro ha diramato istruzioni operative in merito al D.M. 13 marzo 2013 che, a sua volta, ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13bis, co. 5, del D.L. n. 52/2012 contenente la possibilità di rilasciare un Durc in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibile vantati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto. Tale meccanismo permette alle imprese di continuare ad operare sul mercato in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi, compresi quelli relativi alle Casse Edili, di importo pari o inferiore rispetto ai crediti che il soggetto vanta nei confronti della Pubblica Amministrazione. Pertanto, in presenza della certificazione attestante i suddetti crediti, gli Istituti e le Casse Edili devono emettere un Durc con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi dell’art. 13bis, co. 5 del D.L. n. 52/2012, indicando l’importo del debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita. In considerazione poi dei casi di acquisizione d’ufficio del Durc da parte delle stazioni appaltanti, il Ministero del Lavoro ha precisato che sarà onere dell’interessato, in tali occasioni, dichiarare di vantare dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per i quali ha ottenuto l’apposita certificazione attraverso la Piattaforma informatica. Tale comunicazione potrà essere effettuata sino allo scadere dei 15 giorni, previsti dall’art. 7, co. 3 del D.M. 24/10/2007 sul Durc, concessi per la regolarizzazione contributiva. Nella fase della partecipazione alla gara, ai fini della verifica dell’autocertificazione, il soggetto interessato dovrà comunicare agli Istituti e alle Casse Edili di versare nelle condizioni richieste dalla suddetta norma. A tal fine, si ritiene opportuno che il soggetto dichiari l’esistenza di tali condizioni già nell’ambito della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, co. 1, lett. i del D.Lgs. n. 163/2006. In entrambe le ipotesi, ovvero nel caso in cui sia il soggetto titolare del credito a richiedere il Durc o anche quello in cui lo richieda la stazione appaltante, il titolare dovrà comunque comunicare gli estremi delle 12 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 139 _ novembre 2013 certificazioni del credito ed il codice attraverso il quale potrà essere verificata la certificazione attraverso la Piattaforma informatica. In tal senso dovranno avviarsi le opportune convenzioni per permettere l’accesso alla Piattaforma anche da parte degli Istituti e delle Casse Edili, eventualmente anche attraverso la Cnce. Nelle more di tali convenzioni, la certificazione sarà trasmessa via Pec direttamente dall’amministrazione certificatrice o esibita, sotto la responsabilità anche penale, dal soggetto titolare del credito. Il Durc così emesso avrà validità di 120 giorni, analogamente a quanto previsto attualmente per gli altri tipi di Durc e dovrà contenere: · la dicitura di emissione «ex art. 13bis, co. 5, D.L. n. 52/2013»; · l’importo debiti contributivi/assicurativi, con l’indicazione dell’Istituto e/o Cassa e nei cui confronti sussistono i debiti stessi nonché il loro ammontare complessivo disponibile; · gli estremi della/e certificazione/i comunicate al momento della richiesta del Durc, con l’indicazione di ciascun importo nonché dell’ammontare complessivo; · l’eventuale data del pagamento dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione. Tale Durc, è stato ribadito, potrà essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, ivi compresa la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all’art. 38, comma 1 lett. i, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti). È stato, invece, precisato che, nell’ipotesi di utilizzo del Durc per ottenere il pagamento da parte delle Pubbliche Amministrazioni dei Sal si applica esclusivamente la procedura dell’intervento sostitutivo di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 207/2010. A tal proposito, il Ministero del Lavoro ha sottolineato l’estensione operata dal D.M. 13 marzo 2013 di tale intervento sostitutivo anche alle ipotesi delle erogazioni a carico delle Pubbliche Amministrazioni a qualsiasi titolo spettanti ai soggetti titolari dei crediti certificati. Sulla base, poi, dell’art. 4 del citato D.M., il Ministero del Lavoro ha ribadito che il credito indicato nella certificazione esibita ai fini del rilascio del Durc può essere validamente ceduto o costituire oggetto di anticipazione, purché sia prioritariamente estinto il debito contributivo indicato sul Durc. La soddisfazione del debito contributivo dovrà essere comprovata dalla richiesta di un nuovo Durc che attesti l’avvenuta regolarizzazione. RIFERIMENTI 1. Circolare del Ministero del Lavoro n. 40 del 21/10/2013 13 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 140 _ novembre 2013 Assunzione di lavoratori in lista di mobilità NOTIZIA IN SINTESI Chiarimenti Inps sugli incentivi previsti per le assunzioni dei lavoratori iscritti alla piccola mobilità. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale L’Inps, con la Circolare n. 150 del 25/10/2013, scioglie le riserve espresse con la Circolare n. 13 del 28/1/2013, in merito alla mancata proroga delle norme che prevedevano l’iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo e gli incentivi inerenti il loro impiego. L’Inps, in conseguenza della mancata proroga delle norme di cui sopra, stabilisce quanto segue: 1. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le assunzioni, effettuate nel 2013, di lavoratori licenziati prima del 2013; 2. non è possibile riconoscere le agevolazioni per le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel 2013, di rapporti agevolati instaurati prima del 2013; 3. in via cautelare deve ritenersi anticipata al 31/12/2012 la scadenza dei benefici connessi a rapporti agevolati, instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento individuale. L’Inps chiarisce quindi che anche gli incentivi previsti per le assunzioni effettuate da datori di lavoro entro il 31 dicembre 2012, cessano a tale data. L’Istituto preannuncia la pubblicazione nei prossimi mesi di una circolare illustrativa delle condizioni specifiche e delle modalità di fruizione del beneficio previsto per le assunzioni, le proroghe e le trasformazioni effettuate nel 2013, riguardanti lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 264/2013 del 19 aprile 2013, come modificato dal Decreto Direttoriale n. 390/2013 del 3 giugno 2013. 14 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 141 _ novembre 2013 TFR: coefficiente di settembre 2013 NOTIZIA IN SINTESI Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto al 30 settembre 2013 è pari all’1,016180. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale L’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati con base 2010=100 per il mese di settembre 2013 è pari a 107,2. Pertanto i rapporti cessati dal 15 settembre 2013 al 14 ottobre 2013 il trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre 2012 va rivalutato dello 1,6180% (oppure moltiplicato per il coefficiente 1,016180). MESE INDICE Aumento 21012 Totale Gennaio 106,7 0,1878% Febbraio 106,7 0,1878% Marzo 106,9 0,3756% Aprile 106,9 0,3756% Maggio 106,9 0,3756% Giugno 107,1 0,5634% Luglio 107,2 0,6573% Agosto 107,6 1,0329% Settembre 107,2 0,6573% INDICE SETTEMBRE 2013 2013 su Tasso TOTALE mensile RIVALUTAZIONE al 75% 0,1408% 0,125% 0,2658% 0,1408% 0,250% 0,3908% 0,2817% 0,375% 0,6567% 0,2817% 0,500% 0,7817% 0,2817% 0,625% 0,9067% 0,4225% 0,750% 1,1725% 0,4930% 0,875% 1,3680% 0,7746% 1,000% 1,7746% 0,4930% 1,125% 1,6180% COEFFICIENTE 1,002658 1,003908 1,006567 1,007817 1,009067 1,011725 1,013680 1,017746 1,016180 15 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 142 _ novembre 2013 Rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro NOTIZIA IN SINTESI Sono disponibili i coefficienti di rivalutazione dei crediti di lavoro maturati dal 1° gennaio 1990 e liquidati dal 1° al 30 settembre 2013. Tali coefficienti sono utili anche per il calcolo dell’indennità meritocratica di cessazione del rapporto da liquidare agli agenti e rappresentanti (articolo 11 A.E.C. del 20/03/2002). APPROFONDIMENTO PER: Ufficio del Personale 16 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 143 _ novembre 2013 Sorveglianza sanitaria: proroga comunicazione dati NOTIZIA IN SINTESI Nell’ambito della sorveglianza sanitaria sui luoghi di lavoro, è stato rinviato al 31 marzo 2014 il termine per la comunicazione dei dati sanitari all’Inail da parte del medico competente. La scadenza è stata posticipata per motivi tecnici. APPROFONDIMENTO PER: Responsabile Sicurezza Un decreto ministeriale ha posticipato al 31 marzo 2014 ed entro il primo trimestre di ogni anno successivo il termine per la comunicazione telematica all’Inail da parte dei medici competenti dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (Allegato 3B del D.Lgs. 81/2008). Il provvedimento prevede inoltre che possano essere apportate in seguito modifiche relative ai contenuti degli Allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati. La proroga si è resa necessaria per consentire ai medici competenti di adempiere agli obblighi informativi in un arco temporale più ampio e di verificare l’efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell’allegato 3B, anche in relazione alla programmazione e valutazione delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. RIFERIMENTI 1. Decreto del Ministero della Salute del 06/08/2013 pubblicato sulla G.U. n. 212 del 10/09/2013 17 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 144 _ novembre 2013 REACH: restrizione sostanze chimiche nel settore tessile NOTIZIA IN SINTESI L’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA), il 18 settembre 2013, ha aperto una consultazione pubblica (periodo di 6 mesi) sulla proposta di restrizione del nonilfenolo e del nonilfenolo etossilato negli articoli tessili e del 1-metil-2-pirrolidone. La suddetta consultazione pubblica si chiuderà il 18 marzo 2014. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio Ambiente, Responsabile Sicurezza L’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha aperto una consultazione pubblica (periodo di 6 mesi) sulla proposta di restrizione del nonilfenolo (NPs)e del nonilfenolo etossilato (NPES) negli articoli tessili e sul 1-metil-2-pirrolidone (NMP). Gli interessati possono inviare commenti entro il 18 marzo 2014. NONILFENOLO E NONILFENOLO ETOSSILATO I nonilfenoli sono utilizzati come intermedi nella produzione di diversi composti, principalmente dei nonilfenolo etossilati (NPEs) che, una volta rilasciati nell’ambiente, possono degradare nuovamente nei nonilfenoli (NPs). I nonilfenolo etossilati sono utilizzati principalmente come detergenti nella fabbricazione di articoli tessili, in particolare al di fuori dell’Unione Europea. La ragione della proposta di restrizione è dovuta ad una preoccupazione per l’ambiente acquatico, in quanto il lavaggio di questi articoli tessili rilascia, attraverso le acque reflue, nonilfenolo e nonilfenolo etossilato nell’ambiente. Ricordiamo che i NPs e i NPEs sono stati identificati come SVHCs ed inseriti in Candidate List rispettivamente il 19 dicembre 2012 ed il 20 giugno 2013 come sostanze di livello di preoccupazione equivalente aventi probabili effetti gravi per l’ambiente. La proposta di restrizione introduce un limite per i NPs e NPEs pari a 100 mg/kg (0.01% in totale) per gli articoli tessili lavabili in acqua inclusi gli articoli con stampe. Tale restrizione dovrebbe applicarsi 5 anni dopo la sua pubblicazione nel Regolamento che andrà a modificare l’allegato XVII del Regolamento REACH. Alcuni standard volontari e marchi ecologici hanno già posto comunque un limite, negli articoli tessili, per i NPs pari a 100 mg/kg (0.01%) e per i NPEs pari a 1000 mg/kg (0.1%). 1-METIL-2-PIRROLIDONE La proposta di restrizione del 1-metil-2-pirrolidone (NMP) impone che lo stesso non venga prodotto o utilizzato dal lavoratore professionale o industriale a meno che: 18 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 144 _ novembre 2013 • • la concentrazione media di esposizione (relativa ad una giornata lavorativa di 8 ore) sia al di sotto dei 5 mg/m3 e l’esposizione di picco di durata di 15 minuti rimanga al di sotto dei 10 mg/m3; l’esposizione cutanea sia evitata con misure preventive. L’obiettivo della restrizione è, tra l’altro, quello di individuare quali misure di gestione del rischio siano già in atto e quali siano i livelli di esposizione connessi all’adozione di tali misure. Il punto principale della consultazione è di identificare quali misure di gestione del rischio sono già in atto, quali sono i livelli di esposizioni connessi con l’uso di queste misure del rischio e quale sarebbe il costo di implementazione delle modifiche per ottenere la conformità con la proposta di restrizione con il lasso di tempo suggerito (5 anni). Come di consuetudine, le parti interessate possono commentare, per entrambe le sostanze in esame, sia la proposta di restrizione sia la relazione associata utilizzando il webform sul sito web dell’ECHA. I commenti saranno esaminati e presi in considerazione dai Comitati dell’ECHA per la valutazione dei rischi (RAC) e per l’analisi socioeconomica (SEAC). Sulla base di queste opinioni, la Commissione Europea prenderà una decisione sull’opportunità di introdurre queste restrizioni nel Regolamento CE 1907/ 2006 (Regolamento REACH). Il fascicolo che propone la restrizione, preparato ai sensi dell’allegato XV, contiene le giustificazioni per la restrizione proposta e informazioni di carattere generale tra cui la descrizione dei rischi identificati, le informazioni sulle alternative e l’efficacia della restrizione nel ridurre i rischi ei suoi costi. RIFERIMENTI 1. Regolamento CE 1907/2006 (Regolamento REACH) 2. Sito internet delle ECHA (http://echa.europa.eu/it) 19 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 144 _ novembre 2013 Sistri: indicazioni del Ministero per l’avvio NOTIZIA IN SINTESI Con grande ritardo il Ministero fornisce alcune parziali istruzioni sulle procedure da seguire per l’avvio del Sistri, in vigore dal 1° ottobre 2013. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio Ambiente Con una circolare pubblicata in una prima versione la sera del 30/09/2013 ed in una successiva la mattina dell’01/10/2013, vengono fornite alcune indicazioni sui soggetti obbligati e sulle procedure da adottare da oggi 1° ottobre, data di entrata in vigore di Sistri per alcuni operatori. Soggetti obbligati ad aderire al SISTRI 20 Come noto l’articolo 11, comma 1, del d.l. 31/08/2013, n.101, modificando i commi 1, 2 e 3 dell’articolo 188-ter, del d. lgs. 03/04/2006, n. 152, prevede attualmente un obbligo di adesione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per i seguenti soggetti: - i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi”, cioè quei soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Il Ministero aggiunge che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese (ad esempio gli studi professionali) per i quali resta in vigore l’articolo 190, comma 8, del d.lgs. 152/2006 che prevede la semplice conservazione in ordine cronologico delle copie delle schede del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). A proposito sempre dei produttori iniziali, la circolare ministeriale aggiunge che questi soggetti sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal 3 marzo 2014 anche per le operazioni di deposito temporaneo e di stoccaggio dei propri rifiuti effettuate all’interno del luogo di produzione. In attesa di ulteriori chiarimenti ci auguriamo che siano stati utilizzati dei termini impropri e che ad essere soggette all’obbligo di iscrizione a Sistri siano in realtà il “deposito preliminare” e “la messa in riserva”, attività di gestione dei rifiuti, descritte come D15 e R13, che da sempre devono essere autorizzate dalla Provincia come attività di smaltimento e recupero dei rifiuti. Auspichiamo pertanto che non sia intenzione del Ministero assoggettare all’obbligo di Sistri anche il semplice “deposito temporaneo” effettuato dal produttore prima della raccolta, nel luogo di produzione del rifiuto e nei limiti quantitativi e temporali di cui all’art. 183, comma 1, lett. bb). - gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi, e precisamente: - “gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, la norma si riferisce ai soli rifiuti speciali pericolosi, con l’esclusione da Sistri del trasporto dei rifiuti urbani; - “gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi”; - i “nuovi produttori” di rifiuti pericolosi, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori. TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 144 _ novembre 2013 La norma non contempla attualmente l’obbligo di iscrizione per: a) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi; b) gli enti e le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti non pericolosi; c) i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di regioni diverse dalla Regione Campania. Tuttavia lo stesso Ministero informa che il d.l. n. 101/2013 sopra citato si trova attualmente all’esame del Parlamento per la necessaria conversione in legge (che deve avvenire entro il mese di ottobre). E’ probabile che in sede parlamentare vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione del SISTRI. Sui soggetti obbligati ad aderire ed il relativo termine iniziale resta ancora un dubbio che è quello relativo agli obblighi delle imprese che effettuano attività di recupero dei rifiuti pericolosi, non a titolo professionale e come oggetto principale della propria attività, ma come attività complementare alle principale attività produttiva. Su questa categoria di attività il Ministero non si esprime chiaramente, ma sembra lasciare intendere una esclusione di questi soggetti dall’obbligo di Sistri, affermando nella circolare che sono soggetti, oltre i produttori di rifiuti pericolosi, “gli altri detentori di rifiuti pericolosi prodotti da terzi”. Termini di inizio dell’operatività del SISTRI Come noto sono previsti due termini iniziali ai fini dell’operatività del SISTRI e dei relativi obblighi. Alla data del 1° ottobre 2013 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale. Con riferimento alle attività di trasporto dei rifiuti, la locuzione “enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale”, contenuta al comma 2 dell’articolo 11 del d.l. n. 101/2013, si riferisce agli enti e imprese che trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi. Mentre i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi, per il trasporto dei propri rifiuti, sono obbligati ad iscriversi al SISTRI dal termine del 3 marzo 2014. - enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi; in questa categoria, come esposto, rientrano anche i nuovi produttori, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti, diversi per natura o composizione rispetto a quelli trattati; soggetti che svolgono intermediazione e commercio, senza detenzione, dei rifiuti speciali pericolosi. Alla data del 3 marzo 2014 è previsto l’avvio dell’operatività del SISTRI per le seguenti categorie: i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi; i trasportatori dei rifiuti speciali pericolosi da loro prodotti (trasporto in conto proprio) e iscritte all’Albo nazionale ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del d.lgs. n.152/2006; le imprese che producono rifiuti speciali e che svolgono anche operazioni di stoccaggio dei propri rifiuti (D15 o R13) all’interno del luogo di produzione, debitamente autorizzate. Modalità di coordinamento tra obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI Fino al 3 marzo 2014, i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi adempiono ai propri obblighi con le modalità di seguito indicate: - i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso; una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore 21 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 144 _ novembre 2013 - - del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto. Una copia della “Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni; il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo; in caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del Trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore. Regime transitorio e sanzioni Il Ministero conferma che per il primo mese successivo alla data di avvio dell’operatività del SISTRI, in riferimento ai due scaglioni temporali suindicati, i soggetti coinvolti sono tenuti, oltre che agli adempimenti del SISTRI, anche a compilare i registri di carico e scarico ed i formulari di trasporto così come previsto dall’articolo 12, comma 2, del d.m. 17 dicembre 2009, in relazione agli articoli 190 e 193 del d.lgs. 152/2006. Pertanto, le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire dal trentunesimo giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza. Per i trenta giorni successivi alla data di avvio dell’operatività definita per la categoria di appartenenza, gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro carico e scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative sanzioni, secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 205/2010. Inoltre l’articolo 11, comma 11, del d.l. n. 101/2013, già prevede che l’irrogazione delle sanzioni SISTRI per le violazioni di cui all’articolo 260bis, del d.lgs. n. 152/2006, avvenga soltanto dopo la constatazione della terza violazione. In considerazione di quanto disposto dall’articolo 16, comma 2 del d.lgs. n. 205/2010, le imprese sono tenute alla presentazione del MUD con riferimento ai rifiuti prodotti e gestiti nell’anno 2013 ai sensi dell’articolo 189 del d.lgs. n.152/2006. Adesione volontaria al SISTRI Il Ministero informa inoltre che è prevista la possibilità che un’impresa non obbligata, decida di procedere all’adesione volontaria al SISTRI. In questo caso deve comunicare espressamente tale volontà secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI. L’adesione comporta l’applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell’impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo. RIFERIMENTI 1. Circolare del Ministero dell’Ambiente del 30/09/2013 2. Circolare del Ministero dell’Ambiente dell’01/10/2013 22 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 145 _ novembre 2013 CONAI: le grucce per indumenti da ora imballaggi NOTIZIA IN SINTESI Dal 1° gennaio 2014 le grucce sulle quali è appeso un indumento rientreranno nella sfera di applicazione del contributo ambientale. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio Ambiente Con una circolare datata 7 ottobre 2013, il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI), in linea con quanto stabilito dal legislatore europeo, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le grucce sulle quali è appeso un indumento saranno considerate imballaggi e saranno assoggettate all’applicazione del contributo ambientale. Rimarranno escluse dalla categoria degli imballaggi le grucce vendute separatamente dagli indumenti. Nel caso di specie, il contributo dovrà essere applicato al momento della “prima cessione” e cioè del trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale: · delle grucce effettuato dall’ultimo produttore delle stesse al primo utilizzatore; · della materia prima (o semilavorato) effettuato dal produttore della stessa all’autoproduttore di grucce, che gli risulti o si dichiari tale. Qualora, successivamente alla “prima cessione”, una parte delle grucce destinate ad essere vendute con un indumento sarà invece venduta separatamente, sarà possibile richiedere il rimborso del contributo ambientale eventualmente assolto. RIFERIMENTI 1. Circolare CONAI del 07/10/2013 23 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 146 _ novembre 2013 Codice della strada: circolazione carrelli elevatori NOTIZIA IN SINTESI Emanate norme relative all’immatricolazione e targatura dei carrelli elevatori. APPROFONDIMENTO PER: Amministrazione, Ufficio Logistica e Trasporti Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento Trasporti, Navigazione e Sistemi Informatici e Statistici-DG Motorizzazione-Div. 3-, con circolare del 25 ottobre scorso, ha emanato norme relative all’immatricolazione e targatura dei carrelli elevatori e per consentire ai Centri Prova Autoveicoli (CPA) di adempiere agli accertamenti di loro competenza. Il provvedimento si applica ai carrelli elevatori, trasportatori o trattori già dotati di un documento di autorizzazione nazionale alla circolazione (ai sensi del DM 28.12.1989), anche scaduto, purché tale scadenza non sia antecedente al 31 dicembre 2007. Per i carrelli con scadenza entro dicembre 2007 non più rinnovati, si presume che essi non siano più utilizzati, ma, qualora dovessero essere impiegati, sono soggetti integralmente al CDS ed è necessaria una verifica di idoneità alla circolazione da parte di un CPA su richiesta di un costruttore. Riguardo ai carrelli muniti di autorizzazione alla circolazione, di cui al decreto ministeriale del 1989, la procedura per la regolarizzazione prevede la presentazione di un’istanza di collaudo in un unico esemplare da parte del proprietario del carrello al CPA (competente in base alla sede del proprietario), con allegata specifica documentazione. Successivamente, il CPA procede alla verifica della documentazione presentata e effettua verifiche e prove per procedere all’immatricolazione, seguendo la disciplina delle macchine operatrici, poiché i carrelli elevatori sono considerati come tali dal CDS (art. 58, comma 2, lett. c). La circolare ministeriale fornisce orientamenti univoci alle CPA affinché non creino disomogeneità e discrezionalità delle stesse nel procedere all’immatricolazione dei carrelli elevatori. RIFERIMENTI 1. Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 26363/ DIV3/C del 25/10/2013 24 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 147 _ novembre 2013 Equo canone di settembre 2013 NOTIZIA IN SINTESI L’inflazione del mese di settembre 2013 è stata pari a + 0,8%. Ai fini dell’equo canone, pertanto, la variazione è pari a 0,6% (zerovirgolasei). APPROFONDIMENTO PER: Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione, Commerciale Sul sito Internet dell´ISTAT è stato pubblicato che: · la variazione percentuale dell´indice del mese di settembre 2013 rispetto a settembre 2012 è risultata pari a + 0,8% (zerovirgolaotto). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge 118/85: il 75% risulta pari a 0,6%; · la variazione percentuale dell´indice del mese di settembre 2013 rispetto a settembre 2012 risulta pari a più 3,9% (trevirgolanove). Variazione utile per i locali diversi dalle abitazioni: + 2,93%. Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell´ISTAT. 25 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 148 _ novembre 2013 IVA: aumento dell’aliquota ordinaria al 22% NOTIZIA IN SINTESI Aumentata dal 21 al 22% l’aliquota ordinaria dell’imposta con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013. APPROFONDIMENTO PER: Titolare o Legale Rappresentante, Amministrazione La legge di stabilità 2013 aveva previsto l’aumento dell’aliquota Iva ordinaria dal 21 al 22% a decorrere dal 1° luglio 2013, scadenza poi prorogata al 1° ottobre 2013 dal c.d. Decreto Lavoro. A seguito della situazione politica che si è determinata recentemente, il ventilato provvedimento che doveva disporre un’ulteriore proroga di tale incremento non è stato emanato, con la conseguenza che dal 1° ottobre è scattato l’aumento dell’aliquota ordinaria Iva. AUMENTO DELL’ALIQUOTA ORDINARIA L’aliquota ordinaria dell’imposta viene aumentata dal 21 al 22%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente fissate nelle misure del 4 e 10%. DECORRENZA DELLA NUOVA ALIQUOTA La nuova aliquota nella misura del 22% deve essere applicata alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2013. Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell’operazione la disciplina Iva (art. 6 del Dpr 633/72) prevede criteri differenti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi. In particolare: · le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all’atto della consegna o spedizione e pertanto la nuova aliquota è applicabile alle consegne o spedizioni poste in essere dal 1° ottobre 2013; · le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all’atto della stipulazione del rogito notarile e pertanto la nuova aliquota è applicabile agli atti stipulati dal 1° ottobre 2013; · le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo e pertanto la nuova aliquota è applicabile ai corrispettivi pagati dal 1° ottobre 2013. In deroga alla disciplina generale, qualora venga emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento e pertanto a titolo esemplificativo: 26 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 148 _ novembre 2013 · · gli acconti pagati prima del 1° ottobre 2013 sono soggetti all’aliquota del 21%, mentre al saldo pagato a partire da tale data si applica l’aliquota del 22%; le operazioni per le quali sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell’atto pubblico sono soggette all’aliquota del 21% se la fattura è stata emessa prima del 1° ottobre 2013. Anche nell’ipotesi di fatturazione differita (e cioè fatturazione entro il giorno 15 del mese successivo in presenza di documento di trasporto) il momento impositivo coincide con la data di consegna o spedizione. NOTE DI VARIAZIONE IN DIMINUZIONE Le note di variazione in diminuzione (note di credito) devono essere emesse applicando la stessa aliquota dell’operazione che rettificano. Pertanto le note di credito emesse dal 1° ottobre 2013 devono riportare l’aliquota del 21% se la fattura relativa all’operazione oggetto di rettifica è stata emessa prima di tale data. OPERAZIONI INTERNAZIONALI Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati: · all’inizio del trasporto o della spedizione dei beni (in partenza dall’Italia per le cessioni o in partenza dal territorio dell’altro paese comunitario per gli acquisti); · alla data della fattura, nel caso in cui anteriormente alla consegna dei beni (intesa come inizio del trasporto) venga emessa fattura. Quando l’effetto traslativo è posteriore alla consegna o spedizione dei beni, l’operazione si considera effettuata nel momento in cui si produce l’effetto traslativo della proprietà e in ogni caso alla scadenza dell’anno dalla consegna. Sono pertanto soggetti all’aliquota Iva del 22% (da assolvere da parte dell’acquirente italiano attraverso l’integrazione della fattura ricevuta dal fornitore comunitario) i beni che dal 1° ottobre 2013 siano consegnati o fatturati anticipatamente. Le prestazioni di servizi c.d. “generiche” di cui all’art.7-ter del Dpr 633/72 scambiate tra soggetti passivi nazionali ed esteri si considerano effettuate all’atto della loro ultimazione o, se periodiche o continuative, alla data di maturazione dei relativi corrispettivi, fermo restando che il pagamento anticipato (totale o parziale) del corrispettivo della prestazione costituisce, in ogni caso, momento di effettuazione dell’operazione. Inoltre, le prestazioni rese in modo continuativo in un periodo superiore a un anno, e per le quali non sia prevista la corresponsione nel predetto arco temporale di acconti o pagamenti, anche parziali, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare. L’emissione anticipata della fattura da parte del prestatore comunitario può essere assunta come indice dell’ultimazione della prestazione, anche in mancanza del pagamento del corrispettivo. 27 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 148 _ novembre 2013 Sono pertanto soggette all’aliquota Iva del 21% (da assolvere da parte del committente italiano mediante integrazione dell’originale della fattura o emissione di autofattura a seconda che il prestatore estero sia comunitario o extracomunitario) le prestazioni di servizi ultimate o pagate entro il 30 settembre 2013, mentre quelle ultimate o pagate dopo tale data scontano l’aliquota Iva del 22%. OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DELLO STATO, ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E SOGGETTI ASSIMILATI E REGIME DELL’IVA PER CASSA Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere nei confronti dello Stato e degli organi dello Stato, degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) e degli altri enti assimilati (Camere di Commercio, istituti universitari, Asl, enti ospedalieri, enti pubblici di assistenza e beneficienza e quelli di previdenza) nonché per le operazioni effettuate dai contribuenti che hanno optato per il regime dell’Iva per cassa l’imposta diviene esigibile all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi. Viene pertanto differito soltanto il momento di liquidazione dell’imposta, mentre per la determinazione del momento di effettuazione dell’operazione valgono i criteri ordinari con la conseguenza che rimane applicabile l’aliquota del 21% per le fatture emesse e registrate nel relativo registro prima del 1° ottobre 2013. SCORPORO DELL’IVA PER SOGGETTI CHE UTILIZZANO IL LIBRO DEI CORRISPETTIVI I commercianti al minuto e i soggetti assimilati possono annotare l’ammontare globale dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in ciascun giorno su apposito registro e determinare l’imposta da versare procedendo allo scorporo della stessa dal totale dei corrispettivi attraverso un metodo matematico. Per le operazioni effettuate dal 1° ottobre 2013 con aliquota del 22% lo scorporo dell’imposta deve essere effettuato dividendo i corrispettivi per 122 e moltiplicando il quoziente per cento con arrotondamento del risultato, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro. RIFERIMENTI 1. Decreto Lavoro 28 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 149 _ novembre 2013 Nuovo regolamento per la posa della fibra ottica NOTIZIA IN SINTESI Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto scavi che semplifica la posa della fibra ottica. APPROFONDIMENTO PER: Ufficio Tecnico Il Ministero dello Sviluppo Economico con il Decreto Scavi (DM 1° ottobre 2013), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 17/10/2013, ha regolamentato gli scavi per la posa della fibra ottica, nella volontà di semplificare la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale europea. Il Decreto del fornisce le specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. È diviso in sezioni, a seconda della tecnologia utilizzata (minitrincea, perforazione orizzontale e scavo tradizionale) e in base all’infrastruttura stradale: urbana, extraurbana e autostrade. Per salvaguardare la sicurezza delle strade, le infrastrutture digitali dovranno essere installate prioritariamente all’esterno della carreggiata, in posizione tale da non inficiare il corretto funzionamento dei dispositivi di ritenuta eventualmente presenti e salvaguardare tutte le altre opere strutturali. Nel caso di impossibilità tecnica nell’utilizzo del marciapiede e della banchina è consentito lo scavo in carreggiata, che dovrà essere realizzato il più vicino possibile al margine. L’estetica della strada è salvaguardata visto che le modalità di ripristino dovranno essere fatte con i medesimi materiali. In una nota il MiSE ha riportato che La Commissione Europea ha stimato in 270 miliardi di euro il costo dell’attuazione dell’agenda digitale, all’interno della quale l’implementazione delle infrastrutture digitali costituisce la quota maggiore. Solo in Italia, prosegue la nota, per la realizzazione di reti a banda ultralarga da 30 a 100 mbps è stato stimato un esborso che va da 7 a 15 miliardi di euro, a seconda della tecnologia utilizzata. Il 70% dei costi si riferisce agli investimenti per la realizzazione degli scavi. Ecco perché la necessità di favorire l’installazione delle infrastrutture digitali anche attraverso metodologie di scavo a limitato impatto ambientale, nel rispetto di quanto previsto dal Codice delle Comunicazioni elettroniche, dal comma 3 dell’articolo 231 del Codice della Strada, nonché dalla delibera n. 622/11/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - conclude il MiSE. Con la risoluzione 69/E del 16 ottobre u.s., l’Agenzia delle Entrate ha spiegato inoltre che le infrastrutture destinate all’installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate alle opere di urbanizzazione primaria e pagano l’Iva al 10%. RIFERIMENTI 1. DM 01/10/2013 (Decreto Scavi) pubblicato sulla G.U. n. 244 del 17/ 10/2013 2. Risoluzione Agenzia delle Entrate n.69/E 29 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 150 _ novembre 2013 UE: nuovo Codice Doganale per scambi con l’estero NOTIZIA IN SINTESI Il nuovo Codice entra in vigore in due fasi diverse, con una prima applicazione da mercoledì 30 ottobre 2013. APPROFONDIMENTO PER: Commerciale Estero Con Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, è stato approvato il nuovo Codice Doganale Comunitario, che rappresenta la base normativa da utilizzare nei rapporti commerciali con operatori esteri. La redazione di un nuovo Atto si è resa necessaria in considerazione delle numerose modifiche apportate, nel corso degli anni, al Regolamento (CE) n. 450/2008, Codice Doganale Comunitario da cui discende quello pubblicato lo scorso 9 ottobre 2013. Il Regolamento (UE) n. 952/2013 non è di immediata applicazione, in quanto entra in vigore in due fasi diverse: · gli articoli 2, 7, 8, 10, 11, 17, 20, 21, 24, 25, 31, 32, 36, 37, 40, 41, 50, 52, 54, 58, 62, 63, 65, 66, 68, 75, 76, 88, 99, 100, 106, 107, 115, 122, 123, 126, 131, 132, 138, 142, 143, 151, 152, 156, 157, 160, 161, 164, 165, 168, 169, 175, 176, 178, 180, 181,183, 184, 186, 187, 193, 196, 200, 206, 207, 209, 212, 213, 216, 217, 221, 222, 224, 225, 231, 232, 235, 236, 239, 253, 265, 266, 28, 273, 276, 279, 280, 281, 283,284, 285 e 286 si applicano a decorrere da mercoledì 30 ottobre 2013; · gli articoli diversi da quelli sopracitati si applicano a decorrere da mercoledì 1° giugno 2016. RIFERIMENTI 1. Regolamento di Esecuzione (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09/10/2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L.269 del 10/10/2013 30 TeamSystem Business Review_numero 11 _ articolo 151 _ novembre 2013 Intesa UE – Canada per Accordo di Libero Scambio NOTIZIA IN SINTESI Il 18 ottobre scorso l’UE ha annunciato il raggiungimento dell’intesa con il Canada per la conclusione di un Accordo di Libero Scambio (CETA - Comprehensive Economic and Trade Agreement). Si tratta del primo accordo di questo tipo tra l’UE e un paese membro del G8. APPROFONDIMENTO PER: Commerciale Estero I negoziati, iniziati nel 2009, hanno portato ad un’intesa importante tra le due aree che copre tutti gli aspetti economici, dall’abbattimento dei dazi e rimozione delle principali barriere non tariffarie alla maggiore apertura e tutela degli investimenti, da una più marcata liberalizzazione degli Appalti Pubblici alla tutela della Proprietà Intellettuale. In particolare, l’accordo UE - Canada eliminerà oltre il 99 % delle tariffe sul commercio dei beni industriali e agricoli. Per quanto riguarda un altro capitolo importante dell’intesa, quello sugli appalti pubblici, gli impegni della controparte canadese si riferiscono non solo al livello federale ma anche a quello sub - federale, dischiudendo potenzialità importanti per le imprese europee. E’ previsto inoltre un ampio grado di liberalizzazione del settore dei servizi in particolare finanziari, telecomunicazioni, energia e trasporti. Il CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) assicurerà anche una maggiore protezione, da parte canadese della proprietà intellettuale, attraverso standard armonizzati a quelli dell’UE. Il capitolo è di particolare significato per le produzioni italiane che potranno beneficiare di una più efficace tutela delle Indicazioni Geografiche. Le analisi della Commissione UE stimano che l’Accordo, con la completa entrata in vigore, porterà ad un incremento dell’interscambio bilaterale di beni e servizi pari al 23% (26 miliardi di euro) mentre il Pil dell’UE è previsto aumentare di circa 12 miliardi di euro l’anno. Sulla base di tale accordo politico, proseguiranno le discussioni tecniche finalizzate a mettere a punto i testi dell’intesa che renderemo disponibili al sistema non appena resi pubblici. 31 GammaApp La nuova App per la completa gestione commerciale in mobilità GammaApp è l’applicazione, totalmente integrata con i Gestionali Gamma, che permette alle aziende di gestire l’attività commerciale in mobilità attraverso il Tablet. Principali funzionalità di GammaApp: • Visualizzazione Scheda Clienti (dati anagrafici, condizioni commerciali, situazione contabile e di rischio, etc.) • Visualizzazione Anagrafica Articoli (giacenze e disponibilità, listini, confezioni, etc.) • Catalogo fotografico prodotti e allegati (es. scheda tecnica in pdf, etc.) • Emissione documenti (preventivi, ordini, etc.) • Fruizione dei listini configurati su Gamma • Inserimento di nuovi clienti con note • Statistiche su prodotti / clienti • Gestione degli incassi www.teamsystem.com I vantaggi: 1. Gestione commerciale mobile completa: • dati e situazione cliente • catalogo prodotti fotografico • controllo e gestione di prezzi, sconti e listini personalizzati • preventivi e raccolta ordini 2. Integrazione nativa con i gestionali Gamma: • coerenza di dati e logiche elaborative • disponibilità dei dati off-line • sincronizzazione cloud in rete 3G o WiFi • profilazione ed assegnazione permessi centralizzate