LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
GUIDA OPERATIVA
REGIONE CAMPANIA
(Versione numero 2 del 18.04.2014)
Progetto PON – Governance Regionale e
Sviluppo dei servizi per il lavoro
Linea 2.
Coinvolgimento e Animazione
del network degli operatori del mercato del lavoro
Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO
Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro
GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”
Sommario
1.
Premessa ................................................................................................................................... 3
2. PRINCIPALI DISPOSITIVI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO ............................................................. 3
2.1 APPRENDISTATO ....................................................................................................................................................... 3
2.1.1 PROMOZIONE NAZIONALE..................................................................................................................................... 5
2.1.2 L’ISTITUTO DELL’APPRENDISTATO IN REGIONE CAMPANIA .................................................................................. 5
2.1.3 PROMOZIONE REGIONALE ..................................................................................................................................... 5
2.2 TIROCINI ......................................................................................................................................... 5
2.2.1 PROMOZIONE NAZIONALE..................................................................................................................................... 8
2.2.2 L’ISTITUTO DEI TIROCINI IN REGIONE CAMPANIA ................................................................................................. 8
2.2.3 PROMOZIONE REGIONALE ..................................................................................................................................... 8
2.3 INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE ........................................................................................................ 9
2.3.1. PROMOZIONE NAZIONALE.................................................................................................................................. 13
2.3.2 GLI INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE IN REGIONE CAMPANIA ................................................................................ 14
2.3.3 PROMOZIONE REGIONALE ................................................................................................................................... 15
2.4 INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO ............................................................................................ 15
2.4.1 PROMOZIONE NAZIONALE................................................................................................................................... 16
2.4.2 GLI INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO IN REGIONE CAMPANIA ....................................................................... 16
2.4.3 PROMOZIONE REGIONALE ................................................................................................................................... 17
3. I PIANI PER IL LAVORO E TARGET DI RIFERIMENTO ....................................................................... 17
RIFERIMENTI ISTITUZIONALI .............................................................................................................. 18
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GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”
1. Premessa
La presente guida operativa è stata redatta nell’ambito del Programma PON FSE “Governance Regionale e Sviluppo dei
Servizi per il Lavoro” – Linea 2. Coinvolgimento e Animazione degli Operatori del Mercato del Lavoro.
Obiettivo del documento è quello di offrire ai nuovi soggetti pubblici, privati o del privato-sociale, una guida snella e
dal taglio molto operativo su processi, dispositivi e misure della politiche del lavoro con particolare riferimento alle
misure di iniziativa regionale.
2. PRINCIPALI DISPOSITIVI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO
L’istituto dell’apprendistato - oggetto di periodiche e continue revisioni - ha subito un organico riordino con il TU
sull’APPRENDISTATO , approvato con decreto legislativo del 14 settembre 2011 n. 167.
Il contratto di apprendistato si configura come un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rivolto ai
giovani tra i 15 e i 29 anni e finalizzato alla formazione e all’occupazione degli stessi.
Sono tre le tipologie di contratto contemplate dal TU:
1. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art.3)
Consente di conseguire il diploma professionale alternando lavoro e studio. Possono essere assunti con questo tipo
contratto i soggetti di età compresa tra i 15 e i 25 anni, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo
scolastico. La durata del contratto dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire e non può in ogni caso essere
superiore, per la sua componente formativa, a tre anni (quattro nel caso di diploma quadriennale regionale).
2. Apprendistato professionalizzante o contratti di mestiere (art.4)
E’ finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale ed è destinato a soggetti di età
compresa tra i 18 e i 29 anni. Per chi è in possesso di una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a
partire dal diciassettesimo anno di età. Può essere stipulato anche da enti pubblici. La durata e le modalità di
formazione non può essere superiore a 3 anni ovvero 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano.
3. Apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5)
E’ finalizzato a conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, titoli di studio universitari e dell'alta
formazione, compresi i dottorati di ricerca. Può essere utilizzato per l'accesso alle professioni che hanno un ordine
professionale o per esperienze professionali tecniche. È destinato a giovani tra i 18 e i 29 anni. Può essere stipulato
anche da enti pubblici.
Quanto disposto nel predetto Testo Unico ha subito alcune modifiche dalla Legge n. 92 del 2012 - cd. RIFORMA
FORNERO, finalizzate a far diventare il contratto di apprendistato il canale privilegiato di accesso dei giovani al mondo
del lavoro, limitando per quanto possibile abusi nel suo utilizzo.
Le principali novità introdotte alla disciplina dell'apprendistato riguardano:
a) una durata minima del contratto di apprendistato, che non può essere inferiore a 6 mesi, con una specifica
eccezione per i lavoratori stagionali per i quali viene lasciata alla contrattazione collettiva la possibilità di provvedere
altrimenti;
b) l’applicazione della disciplina dell’apprendistato anche durante il periodo di preavviso. Se nessuna delle parti
esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato;
c) aumento del numero di apprendisti assumibili, stabilendo un rapporto di 3 ogni 2 dipendenti qualificati per le
imprese con un numero di dipendenti pari o superiore a 10, mentre per le piccole imprese, rimane la necessità di un
rapporto 1 a 1. Nello stesso punto la legge dichiara in modo esplicito che è vietato utilizzare l’apprendistato per la
somministrazione a tempo determinato;
d) incentivi alla stabilizzazione. Viene introdotta la condizione che, per poter assumere nuovi apprendisti, almeno il
50% (30% nei primi tre anni di attuazione della legge) di essi alle dipendenze di un datore di lavoro prosegua il
rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato. Tale norma si applica solo ai datori di lavoro con 10 o più
dipendenti. Il legislatore prevede che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti appena descritti sono considerati
lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto;
e) viene estesa anche agli apprendisti l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego).
Alle disposizioni dettate dalla Riforma Fornero, si aggiungono le modifiche introdotte dal D.L. del 28 giugno 2013,
n.76 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
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nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” (convertito dalla L. n.
99/2013, entrata in vigore il 23 agosto 2013).
Anche se in ritardo rispetto alla scadenza prevista dall’art. 2 del succitato D.L. 76/2013, in data 20 febbraio 2014 sono
state adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano le Linee guida per la disciplina per il contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, al
fine di rendere maggiormente uniforme sull’intero territorio nazionale le regolamentazioni regionali
dell’apprendistato professionalizzante.
Le Linee Guida intervengono per assicurare un’effettiva formazione al giovane in apprendistato e si basano su alcuni
punti cardine, quali la semplificazione - per le aziende - per l'accesso alla formazione, la obbligatorietà dell’offerta
formativa pubblica regolata dalle Regioni, apposita disciplina riguardante la durata, i contenuti e le modalità di
realizzazione dell’offerta formativa.
In particolare, riguardo alla durata della formazione è previsto un monte ore diverso a seconda del titolo di studio
posseduto dall’apprendista al momento dell’assunzione:
- 120 ore per gli apprendisti privi di titolo di studio o in possesso di licenza elementare e/o di scuola secondaria di
primo grado;
- 80 ore per gli apprendisti in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione e formazione
professionale o di qualifica;
- 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o titolo di studio equivalente.
Tali durate possono essere ridotte per gli apprendisti che abbiano già completato, in precedenti rapporti di
apprendistato, uno o più moduli formativi.
Il documento indica, inoltre, le competenze da declinare in appositi moduli formativi: adozione di comportamenti
sicuri sul luogo di lavoro; organizzazione e qualità aziendale; relazione e comunicazione nell'ambito lavorativo; diritti e
doveri del lavoratore e dell'impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; competenze di base e
trasversali; competenza digitale; competenze sociali e civiche; spirito di iniziativa e imprenditorialità; elementi di base
della professione/mestiere.
La formazione potrà realizzarsi in FAD con modalità disciplinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e
Bolzano.
Le imprese che non si avvarranno dell'offerta formativa pubblica per erogare direttamente la formazione finalizzata
all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, dovranno disporre di "standard minimi" necessari per
esercitare le funzioni di soggetto formativo: luoghi idonei alla formazione, distinti da quelli normalmente destinati alla
produzione di beni e servizi; risorse umane con adeguate capacità e competenze.
Riguardo al Piano Formativo Individuale viene stabilito che lo stesso è obbligatorio esclusivamente in relazione alla
formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. L'impresa è tenuta a registrare
sul libretto formativo del cittadino la formazione effettuata e la qualifica professionale eventualmente acquisita
dall'apprendista ai fini contrattuali.
Per le aziende multi localizzate, riguardo all'offerta formativa pubblica possono adottare la disciplina della regione
dove è ubicata la sede legale, o - a seguito della piena operatività delle succitate Linee Guida e quindi dell'uniformità
in termini di durata e contenuti della formazione per l'acquisizione di competenze di base e trasversali - possono
avvalersi dell'offerta formativa pubblica disponibile presso le regioni in cui hanno sedi operative.
Le Regioni hanno sei mesi di tempo per adeguarsi alle Linee guida (entro il 20 agosto 2014), la cui attuazione richiede
anche la costituzione di un gruppo di lavoro di cui faranno parte rappresentanti delle Regioni e del Ministero del
lavoro. L'agenda di questo gruppo di lavoro prevede, tra le altre cose, i seguenti compiti: definire gli ambiti di
applicazione della formazione a distanza; individuare i costi standard a livello nazionale per la formazione relativa alle
competenze di base e trasversali; definire ulteriori standard per l'erogazione della formazione per l'acquisizione di
competenze di base e trasversali in azienda.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito:
http://www.nuovoapprendistato.gov.it/opencms/opencms/ISFOL-IT/
Il recente Decreto Legge 20 marzo 2014 “Renzi-Poletti”, n. 34 “Disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese”, pubblicato su GU n.66 del 20-32014 e vigente al 21-3-2014, oltre ad eliminare alcune limitazioni all’uso del contratto a tempo determinato, ad
abolire i vincoli d i car atter e t ecn ico , p r o d u tti vo , o r gan iz za ti vo o so st itu t i vo p er la
so m m in istr az io n e, ha semplificato l’Apprendistato attraverso le seguenti modifiche:
• l’obbligo della forma scritta del solo contratto e patto di prova e non più del Piano Formativo;
• al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate
nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo (solo per
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale);
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•
è facoltativa per il datore di lavoro l’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata
alla acquisizione di competenze di base e trasversali da parte degli apprendisti (solo per l’Apprendistato
Professionalizzante ex art. 4 D. Lgs. 167/2011).
Gli avvisi di Italia Lavoro che hanno riguardato la promozione dell’apprendistato (AMVA e FIXO S&U) sono attualmente
scaduti.
La Regione Campania ha approvato con Delibera n. 158 del 28/03/2012 il “Testo Unico dell'apprendistato della
Regione Campania” con cui vengono recepiti gli orientamenti dettati nel D.lgs. 167/2011. La legge regionale n.20/2012
è stata pubblicata sul BURC n.44 del 16/07/2012.
L’articolazione regionale risulta così composta:
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: I Profili formativi Regionali, il monte ore di formazione
formale esterna od interna e le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi saranno individuati dalla Regione.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: La Regione Campania ha elevato il limite di età a 31 anni
per i soggetti disoccupati di lunga durata che hanno accesso ai benefici ex legge 407/90 e istituito, ad integrazione
della normativa nazionale, il titolo di Maestro Artigiano o di Mestiere; Il riconoscimento del titolo è connesso
all'istituzione della Bottega Scuola.
Apprendistato di alta formazione e ricerca: per questa tipologia il TU stabilisce che i profili formativi e la durata
vengano disciplinati dalla Regione con proprio atto amministrativo. Il limite di età viene elevato a 35 anni.
Viene prevista una quarta tipologia di apprendistato (apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità
espulsi dai processi produttivi) rispetto alla quale non è previsto un limite di età.
Presso l’ARLAS è istituito l’osservatorio sull’apprendistato della regione Campania con funzioni informative e di
monitoraggio circa l’utilizzo della tipologia contrattuale esaminata.
www.apprendistatoregionecampania.it
Nell’ambito delle iniziative regionali, attualmente non sussistono dispositivi attivi.
2.2 TIROCINI
Lo scopo dell’istituto del tirocinio è quello di agevolare le scelte professionali dei giovani in cerca di una prima
occupazione
o
disoccupati,
mediante
la
conoscenza
diretta
del
mondo
del
lavoro.
I tirocini offrono alle aziende la possibilità di formare e valutare le capacità di un individuo da inserire eventualmente
in modo stabile in organico o in un bacino di risorse umane da cui attingere.
L'inserimento dei suddetti soggetti in aziende pubbliche o private non determina l'instaurazione di alcun rapporto di
lavoro.
Il D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 convertito con la legge n° 148 del 14 settembre 2011, ha introdotto indicazioni utili
a regolamentare l’istituto del tirocinio con particolare riferimento all’art. 11 “Livelli di tutela essenziali per l'attivazione
dei tirocini”.
Di seguito le principali novità che l’ intervento del legislatore ha apportato alla disciplina dei tirocini di formazione e
orientamento, in particolare:
- i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente dai soggetti determinati dalle
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normative regionali1;
-
i tirocini formativi e non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi (proroghe
comprese);
-
i tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neolaureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento dei relativo titolo di studio.
Con la circolare 24 del 2011 il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti rispetto all’articolato quadro delle diverse
tipologie di tirocini individuabili oltre a quello relativo a orientamento formazione e alle quali non si applicano le
disposizioni di cui all’art. 11.
Nello schema le tipologie di tirocini definite nel TU:
In un’ottica di miglioramento e potenziamento dell’Istituto del Tirocinio, la Legge n. 92/2012 (cd. riforma Fornero) ha
previsto la revisione della normativa sui tirocini con l’approvazione di un accordo tra Stato e Regioni per la definizione
di nuove linee guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento.
Nel dicembre 2012 con la sentenza n. 287, la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 11, considerato
incostituzionale in quanto viola l'art. 117 della Costituzione, che stabilisce le competenze di Stato e Regioni in materia
di legislazione confermando la competenza della normativa regionale in tema di istruzione e formazione
professionale.
Il 24 gennaio sono state approvate le Linee guida dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni ai sensi dell’art. 1,
commi 34-36 Legge del 28 giugno 2012 n. 92 (cd Legge Fornero) , le quali fissano determinati standard per i tirocini
non curriculari (ad esclusione dei tirocini a carattere transnazionale, dei tirocini per soggetti extracomunitari promossi
all'interno delle quote di ingresso e dei tirocini estivi):
• La durata dei tirocini formativi e di orientamento, non può essere superiore a sei mesi. La durata dei tirocini
di inserimento e reinserimento, non può essere superiore a dodici mesi. La durata dei tirocini in favore di
soggetti svantaggiati non può essere superiore a dodici mesi; nel caso di soggetti disabili la durata
complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. La durata massima prevista per le diverse tipologie si
intende comprensiva delle eventuali proroghe.
• La congrua indennità per i tirocinanti non può avere un importo inferiore ai 300 euro lordi mensili. Le Regioni
hanno 6 mesi di tempo per recepire le presenti Linee guida.
1
Ad integrazione del quadro il Ministero precisa, nell’interpello 36/2011, che insieme ai soggetti già previsti dal Pacchetto Treu anche i soggetti autorizzati all’attività
d’intermediazione sono abilitati alla promozione di tutte le tipologie di tirocini ad esclusione, ovviamente, di quelli curriculari.
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•
In caso di soggetto ospitante multilocalizzato e quindi anche di pubblica amministrazione con più sedi
territoriali il tirocinio sia regolato dalla normativa della Regione o della Provincia autonoma nel cui territorio il
tirocinio è realizzato.
Di seguito vengono riportate le schede di riepilogo delle principali caratteristiche relative alle diverse tipologie di
tirocinio:
Misura
Finalità
Soggetti
promotori
Destinatari
Durata
massima
prevista
Riferimenti
normativi
Misura
Finalità
Soggetti
promotori
Destinatari
Durata massima
prevista
Riferimenti
normativi
Misura
Finalità
Soggetti
promotori
Destinatari
Durata
massima
prevista
Riferimenti
normativi
Misura
Finalità
Soggetti
promotori
Tirocini curriculari
Affinare il processo di apprendimento in alternanza scuola-lavoro
Università (nell’ambito di lauree, master, dottorati) o istituzioni universitarie che rilascino titoli
accademici;
Istituzioni scolastiche che rilascino titoli di studio con valore legale;
Centri di formazione professionale convenzione con Regione o Provincia
Studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi
di formazione iscritti al corso di studio e di formazione anche se il tirocinio non si attiva
direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi curriculari.
è stabilita dal promotore nel progetto formativo in funzione degli ordinamenti didattici
Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007;
Regolamenti didattici di scuole e Università
Tirocini di formazione e orientamento
Agevolare le scelte professionali e l’ occupabilità dei giovani
Quelli individuati dalla Regione
I Soggetti autorizzati all’intermediazione
In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998.
Neo laureati o neo diplomati (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo).
Studenti, laureandi, masterizzandi, dottorandi se il tirocinio è attivato dal soggetto presso il quale
si sta frequentando il percorso formativo e non porti al riconoscimento diretto di crediti formativi
curriculari.
max 6 mesi (fatta eccezione per disabili e svantaggio)
Normativa regionale
In assenza opera sempre in maniera cedevole il DM 142/1998; Linee Guida
Tirocini inserimento/reinserimento
Favorire l’inserimento lavorativo od il reinserimento di soggetti espulsi dal mercato
Quelli individuati dalla Regione
I Soggetti autorizzati all’intermediazione
In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998.
Disoccupati, inoccupati, lavoratori in mobilità.
Per “inoccupati” devono intendersi coloro che non hanno mai svolto attività lavorativa, pur essendo
disponibili all’impiego e che sono alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi, nonché iscritti
ai Centri per l’Impiego (non quindi i neo diplomati/laureati).
max 12 mesi
Regolamentazione regionale.
In assenza di una normativa regionale quella prevista dal DM 142/1998; Linee Guida
Tirocini soggetti svantaggiati
Favorire l’inserimento lavorativo di determinate categorie di soggetti svantaggiati
Quelli individuati dalla Regione
I Soggetti autorizzati all’intermediazione
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Destinatari
Durata massima
prevista
Riferimenti
normativi
In assenza di una normativa regionale quelli previsti dal DM 142/1998
Disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti,
alcolisti, condannati ammessi a misure alternative, immigrati, richiedenti asilo, altri promossi da
Ministero, Regioni e Province
max 12 mesi (nel caso di soggetti disabili la durata complessiva può arrivare a 24 mesi)
Norme speciali
Interpello 7/2010
Nota prot. 13/Segr./0004746 del 14 febbraio 2007
DM 142/1998
Linee Guida
Misura
Tirocini per “praticantato”
Finalità
L'accesso alla professioni ordinistiche
Soggetti promotori
Soggetti abilitati dagli ordinamenti professionali in via di ridefinizione
Destinatari
Tirocinanti che vogliano accedere alle professioni ordinistiche
Durata massima prevista
3 anni anche in concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea
Riferimenti normativi
Ordinamenti professionali
NOTA: La durata massima prevista per le diverse tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe
Nell’ambito delle iniziative nazionali attualmente non sussistono dispositivi attivi.
In data 24 gennaio 2013 ii Governo, le Regioni e le Province autonome, in sede di Conferenza Stato-Regioni, hanno
firmato un accordo in materia di tirocini, in attuazione della riforma del mercato del lavoro (art. 1, commi 34-36, Legge
n. 92 28/06/2012). Entro sei mesi dall’approvazione dell’Accordo, le Regioni si sono impegnate a recepire i contenuti
delle Linee-guida.
La nuova normativa sui tirocini intende fornire uno standard minimo di riferimento, uniformando così la qualità e le
possibilità di accesso all'istituto su tutto il territorio nazionale a prescindere dalle specificità dei contesti regionali. Per
raggiungere tale scopo è stato messo in campo lo strumento delle Linee-guida che definiscono il quadro di riferimento
nazionale intervenendo sugli aspetti qualificanti del tirocinio quali la durata, l'indennità da corrispondere al
tirocinante, il regime sanzionatorio in caso di abuso dello strumento o inadempienza da parte dei soggetti ospitanti.
La Regione Campania ha recepito i contenuti delle Linee Guida con il Regolamento adottato con D.G.R. 243 del 22
luglio 2013 (BURC n. 44 del 12 agosto 2013). Il Regolamento è stato pubblicato sul BURC n. 70 del 9 dicembre 2013.
Esso disciplina i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento, tirocini rivolti a disabili,
svantaggiati e soggetti particolarmente svantaggiati. Differisce rispetto alle indicazioni date dalle Linee Guida nel
rapporto tra numero dei dipendenti e tirocinanti che si possono ospitare e prevede la possibilità di effettuare tirocini
nell’ambito di botteghe di mestiere. Viene inoltre stabilita un’indennità di partecipazione non inferiore a 400 euro
mensili.
La Regione Campania intende valorizzare e promuovere l’attivazione di tirocini formativi e di orientamento come
strumento di agevolazione delle scelte professionali che consenta di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro nell’ambito dei processi formativi.
Tirocini formativi rivolti a dottorandi di ricerca (D.D. . 18 del 13/03/2013 – Burc n. 16 del 18 marzo 2013)
Il Bando disciplina la tenuta, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco di piccole e medie imprese campane idonee ad
offrire un tirocinio formativo a dottorandi di ricerca,. L’elenco, denominato “Bacheca regionale”, è stato istituito per il
periodo 2012-2015 e viene aggiornato periodicamente. La bacheca costituisce lo strumento per l’individuazione di
piccole e medie imprese campane idonee a partecipare alle azioni previste dall’avviso pubblico per l’assegnazione di
contributi alle Università campane sulla base di idee progettuali rivolte a laureati.
www.fse.regione.campania.it
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2.3 INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE
Sul tema degli incentivi all’occupazione è intervenuta la L. del 28 giugno 2012 n. 92 recante “ Disposizioni in materia di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” ovvero la cosiddetta “Riforma Fornero”, la quale all’art.
4 tra le altre cose, da un lato introduce nuove agevolazioni e dall’altro fissa alcuni principi finalizzati a garantirne in via
generale una omogenea applicazione. Il comma 8 prevede per le assunzioni effettuate dal 01/01/2013 una riduzione
del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro:
• per assunzioni a tempo determinato anche in somministrazione di lavoratori > 50 anni disoccupati da almeno
12 mesi
• per le donne di qualsiasi età residenti nel mezzogiorno disoccupate da almeno 6 mesi e per le donne ovunque
residenti e disoccupate da almeno 24 mesi. (vedi art. 2 punto 18 REG. CEE n. 800/2008)Il Ministro Fornero ha
inoltre firmato il decreto con il quale sono individuati i cd. 'lavoratori svantaggiati', in applicazione dei principi
stabiliti dal regolamento comunitario CE n. 800/2008.
La durata della riduzione è di 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato; se trasformato a tempo indeterminato
per 18 mesi; di 18 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato ab initio. In merito ai principi generali invece gli
incentivi all’assunzione non spettano se:
• l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla
contrattazione collettiva;
• nel caso di contratto di somministrazione;
• l’assunzione viola il diritto di precedenza stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un
altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
• se il datore di lavoro abbia in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale,
salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di
professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una
diversa unità produttiva;
• con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di
lavoro che, al momento del licenziamento presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli
del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;
L’incentivo viene sospeso in caso di:
• inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione.
L’art 1 comma 252 della L. n. 228/2012 ‘’Legge di stabilità’’ per il 2013’’ introducendo il comma 12 bis all’art 4 della L.
n. 92/2012 ha di fatto riconfermato in ogni sua disposizione quanto disposto dal decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 ottobre 2012;in attuazione
dell’art. 24 c. XXVII del D.L. del 6/12/2011 n. 201 convertito in L. del 22/12/2011 n. 214; in materia di incentivi per
l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne.
L’art. 24 della L. del 07/08/2012 n. 134 di conversione del D.L. del 22/06/2012 n. 83 recante “Misure urgenti per la
crescita del paese” ha disposto che dal 26/06/2012 data di entrata in vigore del D.L. a tutte le imprese
indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni e dal settore economico in cui operano è concesso un
contributo sotto forma del credito d’imposta del 35%con un limite massimo pari a 200 mila euro annui ad impresa, del
costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di:
• personale in possesso di un dottorato di ricerca universitario conseguito presso una università italiana o
estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;
• personale in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, di cui all'Allegato 2 al
presente decreto, impiegato in attivita' di Ricerca e Sviluppo, come specificato al comma 3.
Il diritto a fruire del contributo decade:
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GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”
•
•
•
se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso
delle piccole e medie imprese;
in caso di accertate violazioni non formali della normativa fiscale, contributiva in materia di lavoro
dipendente o alla normativa sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro nonche' nei casi in cui siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
Per fruire del contributo le imprese presentano un'istanza, secondo le modalita' che saranno individuate con
decreto, da emanarsi entro 60 gg. dall’entrata in vigore del D.L. n. 83, dal Ministero dello Sviluppo Economico
di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al Ministero dello sviluppo economico che
concede il contributo nel rispetto del previsto limite di spesa; ovvero 25 milioni di euro per l’anno 2012 e 50
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.
L’art. 27 bis introdotto dalla L. del 17/12/2012 n. 221 di conversione del D.L. del 18/10/2012 n. 179 cosiddetto “
Decreto sviluppo bis” dispone che alle start up innovative e agli incubatori certificati si applicano le disposizioni di cui
all’art. 24 del D.L. n. 83 del 22/06/2012 convertito con la L. n. 134 del 07/08/2012, volte all’introduzione di misure di
semplificazione per l’accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale:
• Il credito d’imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso
quello assunto con contratto di apprendistato
• Il credito d’imposta è concesso invia prioritaria rispetto alle altre imprese
Decreto Direttoriale D.D. 264/Segr. D.G./19/04/2013 dispone la concessione di un beneficio a favore dei datori di
lavoro privati che nel corso del 2013 assumano, a tempo determinato o indeterminato, anche part time o a scopo di
somministrazione, lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti l’assunzione, da imprese che occupano anche meno di
15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di
lavoro. Il beneficio è quantificato in:
• 190,00 euro mensili per 12 mesi per i lavoratori assunti a tempo indeterminato
• 190,00 euro mensili per 6 mesi per i lavoratori assunti a tempo determinato.
Il beneficio è concesso anche in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, è riconosciuto anche in caso di lavoratori
soci di cooperative che stabiliscano con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto
associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata. Non si applica al lavoro domestico.
Per usufruire di tale beneficio il datore di lavoro deve garantire interventi di formazione professionale sul posto di
lavoro a favore del lavoratore assunto anche mediante il ricorso alle risorse destinate alla formazione continua di
competenza regionale. Per la concessione del beneficio i datori di lavoro devono inoltrare la relativa istanza all’INPS,
esclusivamente in via telematica, con le modalità definite dall’Istituto entro 30 gg. dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
A seguito dell’autorizzazione ricevuta l’erogazione del beneficio avviene tramite conguaglio sulle dichiarazioni
contributive. L’INPS autorizza il beneficio nei limiti delle risorse disponibili ovvero 20.000.000,00 di euro a valere sul
fondo di Rotazione per la formazione professionale e per l’accesso al Fondo sociale europeo.
Il D.L. n. 76 del 28/06/2013 “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”, ha
introdotto all’art. 1 un nuovo incentivo per i datori di lavoro che assumano, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato lavoratori di età compresa tra i 18 e 29 anni aventi i seguenti requisiti:
• siano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
• siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale;
• vivano soli con una o più persone a carico.
L’incentivo è erogato solo se le assunzioni aumentano l’occupazione complessiva dell’impresa e devono essere
effettuate tra il 29/06/2013 ed il 30/06/2015 ed è pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini
previdenziali, ed in ogni caso non può superare i 650 euro mensili ed è corrisposto per 18 mesi. Se invece si tratta di
una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, l’incentivo, sempre nei limiti
massimi di 650 euro mensili e con le modalità del conguaglio, viene corrisposto per 12 mesi. La dotazione finanziaria è
pari a:
• 500 milioni di euro per il periodo 2013-2016 nelle 8 Regioni del Mezzogiorno a valere sui fondi europei;
• 294n milioni di euro per il periodo 2013-2016 per le altre aree del Paese.
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GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”
Le Regioni possono finanziare ulteriormente e con fondi propri, le misure in questione.
L’art. 7 del D.L. n. 76 del 28/06/2013 istituisce un nuovo incentivo erogato al datore di lavoro che, senza esservi
tenuto, assume a tempo pieno ed indeterminato lavoratori che usufruiscono dell’Assicurazione sociale per l’impiego
(ASpI) per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, pari al cinquanta per cento dell’indennità mensile
residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore se fosse rimasto disoccupato.
Di seguito sono riportati i principali incentivi all’assunzione in vigore per tipologia di target:
Assunzione di lavoratori in CIGS
I lavoratori in CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) sono lavoratori sospesi dal lavoro a causa di crisi
aziendali strutturali e durevoli. La CIGS viene concessa per far fronte a situazioni aziendali strutturali e durevoli che
determinano una eccedenza di personale. Tali situazioni, specificatamente individuate dalla legge n. 223/91, sono la
ristrutturazione, la riconversione o la riorganizzazione aziendale, la crisi aziendale di particolare rilevanza sociale e le
procedure concorsuali. Gli incentivi previsti dalla normativa a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in
CIGS sono diversi a seconda della durata della sospensione.
Assunzione di lavoratori in CIGS in deroga
Ai lavoratori in CIGS “in deroga” si applica l’art. 7ter, comma 7, del d.l. n. 5/09, conv. in L. n. 33/09 , che stabilisce che
ai datori di lavoro che assumono - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato - lavoratori percettori, per
gli anni 2009-2011, del trattamento di CIGS “in deroga” e sospesi per cessazione di attività o per procedura
concorsuale, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità di
trattamento di sostegno al reddito non erogate.Tale incentivo è erogato tramite il conguaglio dei contributi dovuti dai
datori di lavoro.(vedi Circolare INPS n. 5/2010)
Assunzione di lavoratori in mobilità
I lavoratori in mobilità sono:
a) i lavoratori licenziati a seguito di una specifica procedura di riduzione di personale che devono osservare le aziende
ammesse al trattamento di CIGS che non siano in grado di garantire il reimpiego di tutti i lavoratori sospesi;
b) i lavoratori licenziati da imprese con più di 15 dipendenti che, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro
intendono procedere ad almeno 5 licenziamenti, nell’arco di 120 giorni.Gli incentivi previsti a favore dei datori di
lavoro, che assumono lavoratori in mobilità sono diversi a seconda del tipo di contratto stipulato e dell’età del
lavoratore.
Assunzione di lavoratori in mobilità in deroga
Ai lavoratori in mobilità “in deroga” si applica l’art. 7ter, comma 7, del d.l. n. 5/09, conv. in L. n. 33/09 , che stabilisce
che ai datori di lavoro che assumono - a tempo pieno o parziale, determinato o indeterminato - lavoratori percettori,
per gli anni 2009-2011, del trattamento di mobilità “in deroga” e sospesi per cessazione di attività o per procedura
concorsuale, è concesso dall’INPS un incentivo pari all’indennità spettante al lavoratore, per il numero di mensilità di
trattamento di sostegno al reddito non erogate.Tale incentivo è erogato tramite il conguaglio dei contributi dovuti dai
datori di lavoro.(vedi Circolare INPS n. 5/2010)
Assunzione di lavoratori in mobilità senza indennità
Sono i lavoratori licenziati da imprese, anche artigiane o cooperative di produzione e lavoro che occupano anche
meno di quindici dipendenti, per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di
attività o di lavoro . Questi lavoratori, se pure iscritti nelle liste di mobilità, non hanno diritto alla relativa indennità. Gli
incentivi previsti a favore dei datori di lavoro, che assumono lavoratori in mobilità sono diversi a seconda del tipo di
contratto stipulato.
Assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi
In caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, part-time o full-time, di un disoccupato da
almeno 24 mesi, la normativa prevede che per un periodo di 36 mesi, la contribuzione previdenziale ed assistenziale a
carico del datore di lavoro che lo assume sia ridotta nella misura:
•del 50%, se il datore di lavoro non è impresa operante nel Mezzogiorno o non è impresa artigiana;
•del 100%, se il datore di lavoro è impresa operante nel Mezzogiorno o è impresa artigiana.
Assunzione di disoccupati con trattamento speciale di disoccupazione da almeno 12 mesi
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I disoccupati con trattamento speciale di disoccupazione sono i lavoratori dipendenti da imprese edili e affini che siano
stati licenziati per una di queste cause:
•cessazione dell’attività aziendale;
•ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative;
•riduzione di personale;
•stato di grave crisi occupazionale conseguente al completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi
dimensioni;
•mancata ripresa dell’attività al termine di un programma di CIGS.
Gli incentivi sono previsti dalla normativa a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di reinserimento .
Assunzione di Giovani degli Istituti Professionali
Chiunque assuma giovani diplomati - che non abbiano superato i 32 anni - presso un istituto professionale o giovani in
possesso di un attestato di qualifica godrà per i primi sei mesi di una contribuzione pari al 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali per ciascuno di loro (articolo 22, legge 28 febbraio 1987, n. 56).
Assunzione di Persone detenute o internate
Incentivi sono previsti anche per le aziende pubbliche e private che impiegano o formano persone detenute o
internate. Ad esse viene riconosciuto un credito mensile d’imposta pari a 516,46 euro per ciascun detenuto o
internato che sottoscriva un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore ai 30 giorni o frequenti un loro
corso di formazione. Il credito è proporzionale alle giornate/ore di lavoro/formazione prestate o frequentate. Il credito
d’imposta non concorre alla formazione della base imponibile IRPEF e dell’IRAP e non assume rilievo ai fini della
deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali. Queste agevolazioni sono cumulabili con altri benefici.
Assunzione di Disabili
Incentivi notevoli vengono corrisposti anche a chiunque assuma a tempo indeterminato soggetti portatori di una
disabilità.
Di seguito sono riportati i principali incentivi all’assunzione in vigore per tipologia contrattuale:
Assunzione con contratto di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di
adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo. Gli incentivi previsti
dalla normativa a favore dei datori di lavoro che assumono, con contratto di inserimento, variano in base al settore di
appartenenza del datore di lavoro e all’ubicazione territoriale dello stesso.
Assunzione con contratto di solidarietà espansivo
Sono previste agevolazioni economiche e contributive anche per le assunzioni da parte di aziende che hanno attuato
un contratto di solidarietà espansivo. Previsti dall’art. 2 della legge n. 863/1984, i contratti di solidarietà espansiva
riguardano quei datori di lavoro e quei lavoratori che stipulano contratti collettivi, anche aziendali, per incrementare
gli organici, attuando una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con la contestuale assunzione di nuovo personale.
Assunzione con contratto per sostituzione
Ai datori di lavoro con meno di venti dipendenti che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato (anche
tramite agenzia) in sostituzione di dipendenti in congedo di maternità, paternità o parentale, è concesso uno sgravio
contributivo del 50% per un massimo di dodici mesi.
Assunzione con contratto di apprendistato
Sono previsti una serie di incentivi per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D.Lgs 167/2011: apprendistato
per la qualifica e per il diploma professionale (art.3 Testo Unico), apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere (art.4 T.U.), apprendistato di alta formazione e ricerca (art.5 T.U.).
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Di seguito sono riportati altre tipologie di incentivi all’assunzione attualmente in vigore:
Assunzioni presso cooperative sociali
Nel caso delle cooperative sociali, purché iscritte nell’apposita sezione del registro prefettizio, gli incentivi consistono
nell’azzeramento delle aliquote complessive per l'assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) applicate alla
retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate (invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di ospedali psichiatrici,
soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa con forti difficoltà in ambito
familiare, persone detenute o internate ammesse al lavoro esterno).
I Progetti ed i Programmi di Italia Lavoro volti a promuovere gli incentivi all’occupazione:
W2W – Welfare to Work
L’Area, supporta la programmazione e la realizzazione di interventi di rilevanza nazionale, volti da attuare politiche e
servizi di welfare to work adeguati a sostenere il recupero degli effetti della crisi sull'occupazione e a spingere i
mercati del lavoro verso il raggiungimento degli obiettivi occupazionali dell’Italia al 2020. In dettaglio, supporta lo
sviluppo e il consolidamento della governance - nazionale e locale - delle politiche del lavoro, la ri-collocazione di
giovani disoccupati e inoccupati e lo sviluppo della competitività, concorre al potenziamento e alla qualificazione del
sistema dei Centri per l’Impiego e promuove la programmazione integrata delle politiche del lavoro e dello sviluppo.
Per ulteriori approfondimenti sui progetti ed i programmi dell’area che hanno ad oggetto incentivi all’assunzione:
http://www.italialavoro.it/
Occupazione e Sviluppo economico
Lavoro & Sviluppo 4
Obiettivo di Lavoro&Sviluppo4 è quello di realizzare ulteriori 2400 tirocini a favore di soggetti non occupati residenti
nelle Regioni “Convergenza” (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) oltre ai 4885 già effettuati, e di promuovere,
mediante incentivi all’assunzione, l’inserimento lavorativo dei partecipanti ai percorsi.
Incentivi alle imprese target, per l’assunzione dei tirocinanti, parametrati in relazione alla tipologia di contratto posto
in essere e cioè:
•
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•
€ 6.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato pieno;
€ 4.000,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (30 h/sett.);
€ 3.500,00 per ogni assunzione a tempo indeterminato parziale (24 h/sett.);
€ 5.500,00 per ogni assunzione con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
€ 4.700,00 per ogni assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.
Durata: 28 luglio 2009 – 30 giugno 2015
Inclusione sociale e lavorativa
L’area è impegnata nell’inserimento socio - lavorativo di persone che presentano caratteristiche di particolare
svantaggio sociale ed economico (detenuti, ex-detenuti, disabili, etc.) ed opera al fine di favorire una maggiore
integrazione tra le politiche del lavoro e le politiche sociali, contribuendo a rafforzare il network operativo tra servizi
per il lavoro, servizi sociali e sanitari con il coinvolgimento di amministrazioni, enti ed istituzioni che hanno
competenze sulla materia. Per ulteriori approfondimenti sui progetti ed i programmi dell’area che hanno ad oggetto
incentivi all’assunzione :http://www.italialavoro.it/.
Immigrazione
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L’area Immigrazione sviluppa programmi finalizzati a qualificare il sistema dei servizi di incontro domanda/offerta di
lavoro nella gestione dei flussi di lavoratori immigrati, sia provenienti dai Paesi di origine, sia già presenti e da
ricollocare nel mercato del lavoro italiano. Per ulteriori approfondimenti sui progetti ed i programmi che hanno ad
oggetto incentivi all’assunzione: http://www.italialavoro.it/.
Re.La.R. 2
Con Avviso pubblico del 8 febbraio 2013, pubblicato sul sito di Italia Lavoro S.p.A., (www.italialavoro.it), con D.D. del
27 marzo 2014 è stata riconosciuta ad Italia Lavoro S.p.A., dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione
Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione – una proroga di attività fino al 31 dicembre 2014,
finalizzata alla realizzazione di ulteriori 112 percorsi di tirocinio per l’inserimento lavorativo di immigrati
extracomunitari, in particolare titolari di protezione internazionale, rifugiati e richiedenti asilo, presenti nelle Regioni
Ob. Convergenza Campania, Calabria, Puglia e Sicilia, secondo la seguente distribuzione:
Regione
Campania
Puglia
Calabria
Sicilia
Numero Tirocini
28
28
28
28
I percorsi di tirocinio potranno avere la durata massima di 4 (quattro) mesi e dovranno terminare improrogabilmente
entro il 30 settembre 2014, comprendendo in tale periodo anche eventuali sospensioni per chiusure aziendali.
I nuovi tirocini potranno essere attivati esclusivamente dagli Enti promotori risultati idonei e presenti nell’elenco
pubblicato sul sito di Italia Lavoro S.p.A. il 8/4/2013.
Il Piano di Azione per il Lavoro “Campania al lavoro!” è stato approvato con Delibera di G.R. n. 690 del 08/10/2010 e
pubblicato sul Burc n.76 del 22/11/2010.
Si tratta di un piano che aiuta il lavoro, cambia l’idea della formazione, rende trasparenti e rapide le procedure per
accedere agli incentivi. 60 mila i potenziali lavoratori interessati, quasi 580 i milioni investiti dalla Regione Campania,
anche con il contributo del Fondo Sociale Europeo.
Il piano concentra risorse e energie per sostenere un programma per l’occupazione in Campania, che risponde in
modo attento agli effetti della crisi, superando la logica dell’emergenza e determinando un solido legame tra
formazione – istruzione – lavoro.
Viene steso un ponte tra l’economia reale, le imprese, i datori di lavoro e coloro che sono in cerca di una prima
occupazione o di un reinserimento nel mercato del lavoro.
Un sostegno concreto alle imprese per favorire l’occupazione di giovani, donne, inoccupati e disoccupati di lunga
durata, cassaintegrati, con uno sguardo anche agli immigrati regolarizzati, senza ancora una vera professione.
Sono partite dall’inizio del 2011 le prime misure. Oltre 76 milioni di euro per 18 mila soggetti coinvolti. Consulta in
questa sezione il documento di presentazione dei risultati del primo anno di attività del Piano al Lavoro, redatto
dall'Assessorato al Lavoro e la Formazione della Regione Campania.
http://www.fse.regione.campania.it/index.cfm?m=44&s=45&a=cal-detail&i=234
Decreto Dirigenziale n. 51 del 15/03/2013 - Burc n. 18 del 2 aprile 2013
“PO CAMPANIA FSE 2007-13. AVVISO PUBBLICO "INCENTIVI FISCALI PER L'ASSUNZIONE DI LAVORATORI
SVANTAGGIATI IN CAMPANIA, CREDITO DI IMPOSTA". APPROVAZIONE ACCORDO TRA LA REGIONE CAMPANIA E
L'AGENZIA DELLE ENTRATE.”
L’accordo evidenzia le funzioni ed i ruoli della Regione Campania e dell’Agenzia delle Entrate in relazione all’attuazione
degli avvisi relativi alla concessione di “Incentivi fiscali per l’assunzione di lavoratori svantaggiati in Campania Credito
di imposta”
Funzioni della Regione in qualità di Autorità di Gestione:
Nell’esercizio delle proprie funzioni stabilite dai regolamenti comunitari, in relazione al credito d’imposta di cui all’art.
2 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, l’Autorità di Gestione ha il compito di:
- adottare l’avviso con il quale vengano stabilite le modalità e le procedure per la concessione del credito d’imposta,
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nel rispetto delle condizioni stabilite dalla pertinente normativa;
- valutare le istanze, ai fini dell'ammissibilità delle stesse, ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile;
- definire la graduatoria finale dei soggetti beneficiari;
- comunicare ai soggetti beneficiari l’accoglimento delle istanze, nei limiti dello stanziamento delle risorse disponibili;
- effettuare i controlli previsti dalla normativa nazionale e comunitaria sui Fondi strutturali;
- trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti beneficiari del credito d’imposta, i relativi importi, nonché le
eventuali revoche, secondo le modalità stabilite con il provvedimento della medesima Agenzia n. 2012/132876 del 14
settembre 2012.
- porre in essere tutte le iniziative volte a prevenire, individuare e correggere le irregolarità, nonché a recuperare gli
importi indebitamente riconosciuti.
- garantire il monitoraggio finanziario, procedurale e fisico dell’intervento agevolativo.
Funzioni e ruoli dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate è il soggetto istituzionalmente deputato alla regolazione contabile delle compensazioni
esercitate dai contribuenti, tramite il sistema del versamento unificato di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, in relazione al credito d’imposta concesso dalle Regioni ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 13 maggio
2011, n. 70. L’Agenzia, quindi, nell’ambito della normativa comunitaria sui Fondi strutturali, non assume il ruolo di
beneficiario né di Organismo intermedio.
Allo scopo di consentire la fruizione del credito d’imposta, l’Agenzia garantisce un adeguato e celere flusso
informativo con l’Autorità di Gestione, nell’ambito della convenzione di cooperazione informatica già in essere con la
Regione, avvalendosi del sistema SIATEL 2.0/PUNTOFISCO.
Stante il suo ruolo, l’Agenzia dell’Entrate non è assoggettata agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria per gli
Organismi Intermedi e/o i beneficiari e pertanto non è obbligata a tenere una contabilità separata ovvero un sistema
di codificazione contabile distinto per gli importi del FSE interessati dal credito di imposta in argomento.
http://www.fse.regione.campania.it/index.cfm?m=1&s=30
Attualmente non ci sono dispositivi attivi.
2.4 INCENTIVI AL LAVORO AUTONOMO
Destinatari delle agevolazioni per il lavoro autonomo sono i soggetti con i seguenti requisiti:
•
•
•
maggiore età alla data di presentazione della domanda
residenza, alla data del 1° gennaio 2000, o nei 6 mesi precedenti la data di presentazione della domanda,
nelle aree ammesse alle agevolazioni, dove deve anche trovarsi la sede legale ed operativa dell'iniziativa
non occupazione alla data di presentazione della domanda
Le aree ammesse alle agevolazioni sono le seguenti:
•
•
•
•
i territori di cui agli obiettivi 1 e 2 dei Fondi Strutturali comunitari
le aree ammesse alla deroga di cui all'articolo 87 (già articolo 92), paragrafo 3, lettera c), del Trattato di Roma
le aree phasing out
le aree che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro individuate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali
Le iniziative sono finanziabili solo se realizzate in forma di ditta individuale e riguardano i settori della produzione di
beni, della fornitura di servizi e del commercio, ad esclusione di alcuni settori, quali:
• produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
• trasporti
Sono previste varie tipologie di agevolazioni:
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•
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un finanziamento agevolato e un contributo a fondo perduto per gli investimenti
un contributo a fondo perduto per le spese di gestione relative al 1° anno di attività
assistenza tecnica e gestionale per il primo anno di attività
Per ulteriori approfondimenti consultare i seguenti riferimenti normativi:
Decreto-legge del 14 marzo 2005, n. 35 "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale" (art. 8) coordinato con la legge di conversione del 14 maggio 2005, n. 80
Delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 27 Aggiornamento, ai sensi dell'art. 61, comma 5, della legge n. 289/2002, dei
criteri e delle modalita' di attuazione delle misure di autoimpiego (titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185)
Delibera CIPE del 14 febbraio 2002, n. 5 Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 - Criteri e indirizzi su incentivi
all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego
Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 28 maggio 2001, n. 295
Regolamento recante criteri e modalita' di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego
Decreto Legislativo del 21 aprile 2000, n. 185 Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione
dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144
L’art. 2 comma 19 della L. del 28 giugno n. 92 del 2012 ha disposto che in via sperimentale per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità di cui al comma 1 della presente
legge ovvero l’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), può richiedere la liquidazione degli importi del relativo
trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo,
ovvero per avviare un’attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa. Tale
possibilità è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.
Non ci sono attualmente dispositivi attivi.
La Regione Campania ha deliberato (DGR n. 733/2011) la costituzione del fondo Microcredito FSE, destinando al
medesimo risorse fino a un massimo di 100.000.000,00 diretto a sostenere:
- il sistema produttivo campano, comprendente sia le nuove attività produttive sia le realtà imprenditoriali
preesistenti, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese, o l'emersione delle imprese esistenti a
favore di soggetti che operano in condizione di svantaggio economico, sociale e occupazionale;
- i giovani, le donne, gli immigrati, i disoccupati e i lavoratori a rischio di espulsione dal mercato del lavoro;
- la ricerca e sviluppo tecnologico per favorire la nascita di nuove realtà imprenditoriali a opera di ricercatori precari o
disoccupati.
Il Fondo, denominato “Microcredito FSE”, è coerente e complementare al fondo Jeremie a valere sul POR FESR 20072013 Regione Campania.
L’obiettivo prioritario dell’operazione è quello di rispondere alla difficoltà di accesso al credito da parte di alcune
categorie “non bancabili” e in condizione di svantaggio nell’avvio di un’attività imprenditoriale.
In particolare vengono individuati quali destinatari dei finanziamenti a valere sul “Fondo Microcredito FSE” soggetti in
condizione di svantaggio economico, sociale e occupazionale, giovani, donne, immigrati, disoccupati, lavoratori in
mobilità, in CIG ordinaria e straordinaria, in coerenza con gli obiettivi del POR FSE 2007-2013 della Regione Campania
Il prestito, dell'ammontare minimo di 5.000 Euro e massimo di 25.000 Euro, sarà concesso con un tasso di interesse
nullo e una rateizzazione a cadenza mensile. I dettagli sulla tempistica e le modalità del rimborso nonché sulla
tipologia di eventuali garanzie richiedibili ai destinatari saranno esplicitati nelle Direttive di Attuazione per gli Avvisi.
Fonte: Burc n. 2 del 9 gennaio 2012
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface
Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la L.R. n. 16 del 6 luglio 2012 «Norme per il comparto del lavoro
autonomo in favore dei giovani professionisti». La Regione Campania diventa così la prima d'Italia a dotarsi di una
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Programma PON GOVERNANCE REGIONALE E SVILUPPO SERVIZI LAVORO
Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro
GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”
legge per il lavoro autonomo. Tra le novità che la legge introduce c’è la definizione di una delega precisa su lavoro
autonomo e professioni per valorizzare e rappresentare questo specifico comparto; la disponibilità di 250.000 euro
all’anno da destinare a giovani professionisti, ovvero a coloro che sono iscritti agli albi o alle associazioni professionali
con meno di 5 anni di esercizio dell'attività professionale; borse di studio per aiutare chi vive in condizioni di disagio
economico; incentivi all'attività di collaborazione di studi associati tra giovani professionisti; sostegno ai
tirocinanti.
Inoltre, la legge apre alla possibilità di estendere agevolazioni fiscali e incentivi, finora riconosciuti solo
alle imprese, a chi svolge attività professionale. Fonte: Burc n. 42 del 9 luglio 2012
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface
In data 21 marzo 2013 la Giunta Regionale ha emanato il REGOLAMENTO n. 3 - Regolamento di attuazione
dell’articolo 11 della legge regionale 6 luglio 2012, n. 16 “Norme per il comparto del lavoro autonomo in favore dei
giovani professionisti” - Fonte: Burc n. 18 del 02/04/2013
http://burc.regione.campania.it/eBurcWeb/publicContent/archivio/archivio.iface
AGEVOLAZIONI ALLE PMI REGIONALI: JEREMIE CAMPANIA
Il Fondo Jeremie è uno strumento diretto a favorire l’accesso al credito e l’innovazione per le piccole, medie e micro
imprese regionali, e supporta gli investimenti e la crescita delle imprese (Micro e PMI) attive nella Regione Campania
per la promozione di azioni per lo sviluppo del sistema produttivo, con particolare attenzione alle imprese innovative
operanti nei settori quali: le tecnologie informatiche, l'automotive, le biotecnologie, l'aerospaziale, l'agro-alimentare,
il risparmio energetico e le energie rinnovabili.
La procedura di presentazione delle domande è a sportello, fino ad esaurimento dei fondi.
www.unicredit.it/it/piccolemedieimprese/finanziamenti/finanziamentiagevolati/jeremiecampania.html
Avviso per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del fondo rotativo per lo sviluppo delle aziende
campane – Misura Start Up
E’ stato pubblicato sul BURC del 15 aprile 2014 il Bando per la selezione di progetti da ammettere al finanziamento del
Fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI campane, programmato con le risorse del POR FESR 2007/2013 nell'ambito
delle misure di accelerazione della spesa.
L'iniziativa intende favorire la nascita di nuove imprese sul territorio campano, formate in prevalenza da giovani under
35 e donne, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato da restituire in 7 anni con un periodo di
differimento di 24 mesi.
Sono ammissibili tutte le imprese che operino o che prevedano di operare nei settori definiti dai codici Ateco 2007
eccetto le limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell’Unione Europea.
Il bando "Start up" ha una dotazione di 30 milioni di euro e finanzia programmi di investimento di importo compreso
tra un minimo di 25.000 euro ed un massimo di 250.000 euro a copertura del 100% del programma di investimenti
ammissibile.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a partire dalle ore 10.00 del 29 maggio 2014 e fino al 30
settembre 2014, utilizzando lo sportello telematico accessibile attraverso i siti internet www.sviluppocampania.it,
www.porfesr.regione.campania.it, www.economia.campania.it
3. I PIANI PER IL LAVORO E TARGET DI RIFERIMENTO
"Campania al lavoro!" è il Piano di azione per il lavoro, approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Delibera
n. 690 del 08/10/2010 e pubblicato sul Burc n.76 del 22/11/2010 . Sono circa 60mila i soggetti destinatari delle misure,
per un investimento complessivo di 580milioni di euro, anche attingendo al Fondo sociale europeo. "Campania al
Lavoro!" segna un nuovo modo di intendere le politiche attive del lavoro della Regione Campania. Le misure messe in
campo nel piano di azione, che si rivolgono alle imprese attraverso incentivi e sgravi contributivi, si muovono lungo tre
assi, che rappresentano anche le prime emergenze del mercato del lavoro del territorio: i giovani, le donne e i
disoccupati di lunga durata. Per loro, ma anche per tutti i lavoratori svantaggiati, per i cassintegrati, per i lavoratori
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Linea 2. Coinvolgimento e Animazione del Network degli Operatori del Mercato del Lavoro
GUIDA OPERATIVA “POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO”
con contratti atipici, per gli operatori del settore socio sanitario, le prime azioni di sistema che coniugano domanda e
offerta di lavoro. Particolare attenzione è stata riservata a categorie cosiddette svantaggiate, come immigrati regolari
e disabili. Per i primi si è pensato ad una misura dedicata, che prevede la stipula di contratti di apprendistato; per i
diversamente abili, invece, cresce l’incentivo per le aziende che intendono assumerli. Tutte le misure del piano di
azione sono strettamente legate anche all’efficienza della macchina amministrativa: il primo obiettivo è stato quello di
ridurre i passaggi burocratici e le certificazioni che, per la prima volta, sono completamente a carico degli uffici
regionali. I bandi, completamente on line, sono tutti a sportello e al 50% dedicati alle donne. Contestualmente si è
deciso di puntare non solo sulla quantità, ma anche sulla qualità del lavoro. Il piano è andato anche nella direzione di
imprese spin off, aiutando nel loro percorso dottorandi, dottori di ricerca, assegnisti, borsisti e ricercatori. Il tutto in
linea con il Piano triennale del Ministero del Lavoro e, di conseguenza, con l’asse istruzione – formazione – lavoro.
www.fse.regione.campania.it
http://www.regione.campania.it/portal/mediatype/html/user/anon/page/HOME_DettaglioPrimoPiano.psml?itemId=
4103&ibName=NotiziaHomePage&theVectString=-1
RIFERIMENTI ISTITUZIONALI
REGIONE CAMPANIA – ASSESSORATO AL LAVORO – FORMAZIONE E ORIENTAMENTO PROFESSIONALE – POLITICHE
DELL’EMIGRAZIONE E DELL’IMMIGRAZIONE
Assessore: Avv. Severino Nappi
Indirizzo Via Santa Lucia, 81 – 80134 Napoli
Telefono 0817962954 - 2289 Fax 0817962983 E-mail [email protected]
REGIONE CAMPANIA – DIPARTIMENTO DELL’ISTRUZIONE, DELLA RICERCA, DEL LAVORO, DELLE POLITICHE
CULTURALI E DELLE POLITICHE SOCIALI
Dirigente: Dott. Antonio Oddati
Indirizzo Centro Direzionale, Isola A 6 – 80143 Napoli
Telefono 0817966450 E mail [email protected]
Posta Elettronica Certificata: [email protected]
ARLAS – Agenzia per il Lavoro e l’Istruzione
Direttore Generale: Dott.ssa Patrizia Di Monte
Indirizzo Centro Direzionale, Isola C 5 – 80143 Napoli
Tel. +39 0817968715 Fax +39 0817968656
www.lavorocampania.net
Sito www.arlas.campania.it
E-mail [email protected]
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