Le cooperative: governance e
operazioni straordinarie
Lorenzo Benatti
Parma, 5 marzo 2012
Lo scopo mutualistico
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Art. 2511: «le cooperative sono società a capitale variabile con
scopo mutualistico».
Ma cos’è lo scopo mutualistico? Lo scopo – mezzo di tutte le
società è l’esercizio di un’attività economica, mentre lo scopo –
fine può essere lucrativo, mutualistico o consortile.
La cooperativa si caratterizza per la «gestione di sevizio» a favore
del socio.
Ma attenzione:
– i soci dovrebbero ottenere condizioni più favorevoli rispetto a quelle di
mercato, ma il socio non ha un diritto soggettivo alle prestazioni
mutualistiche,
– alla società non è preclusa l’operatività nei confronti dei terzi, non è perciò
escluso che possa esserci anche un lucro soggettivo, che però non può essere
integralmente distribuito ai soci,
– è possibile prevedere la presenza anche di soci non cooperatori, ma non
possono prevalere.
Cooperative a mutualità
prevalente (art. 2512)
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«Sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del
tipo di scambio mutualistico, quelle che:
• svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci,
consumatori o utenti di beni o servizi;
• si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
• si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro
attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.
Le società cooperative a mutualità prevalente si iscrivono in un
apposito albo, presso il quale depositano annualmente i propri
bilanci».
Albo delle cooperative
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L’albo è tenuto del ministero dello sviluppo economico.
Contiene una sezione ordinaria riservata alle cooperative a
mutualità prevalente ed una speciale per le altre cooperative.
Le cooperative a mutualità prevalente devono indicare negli
atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nel
registro delle imprese.
Cooperative a mutualità
prevalente (art. 2513)
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Gli amministratori e i sindaci documentano la condizione di prevalenza di cui al precedente
articolo nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al
cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni ai sensi dell'articolo
2425, primo comma, punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di
cui all'articolo 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo
scopo mutualistico;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai soci ovvero per beni conferiti dai soci è
rispettivamente superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei servizi di cui
all'articolo 2425, primo comma, punto B7, ovvero al costo delle merci o materie prime
acquistate o conferite, di cui all'articolo 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente più tipi di scambio mutualistico, la condizione di prevalenza
è documentata facendo riferimento alla media ponderata delle percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei
prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei
prodotti.
Cooperative a mutualità
prevalente (art. 2514)
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Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse
massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo
rispetto al capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione
ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite
massimo previsto per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,
dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i
dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la soppressione delle clausole di
cui al comma precedente con le maggioranze previste per l'assemblea
straordinaria.
Perdita della qualifica di
Cooperativa a mutualità
prevalente (2545 octies)
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La qualifica di cooperativa a mutualità prevalente viene persa:
– quando la società per due esercizi non rispetta le condizioni di
prevalenza,
– quando la cooperativa sopprime dall’atto costitutivo le clausole
antilucrative.
Quando la società cessa di essere “a mutualità prevalente” deve imputare a
riserve indivisibili il valore effettivo del patrimonio dedotto soltanto il
capitale ed i dividendi maturati.
La perdita della qualifica va comunicata all’amministrazione che tiene
l’albo, che modifica la sezione di iscrizione.
Quando vengono soppresse le clausole antilucrative, a tal fine, gli
amministratori devono redigere un bilancio straordinario.
Vigilanza sulle cooperative
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2545-XIV: «le società cooperative sono sottoposte alle
autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione
previsti dalle leggi speciali».
La vigilanza spetta al Ministero dello sviluppo economico.
Si attua attraverso revisioni almeno biennali e ispezioni
straordinarie.
Il ministero si avvale delle associazioni nazionali rappresentative.
In caso di irregolare funzionamento l’autorità può revocare
amministratori e sindaci ed affidare la gestione della cooperativa
ad un commissario.
L’autorità può disporre la liquidazione coatta amministrativa in
caso di insolvenza. Può inoltre decretare lo scioglimento se la
società non persegue lo scopo mutualistico o se per due anni non
ha depositato il bilancio o non ha attuati atti di gestione.
Società a “porta aperta”
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I soci devono possedere particolari requisiti soggettivi
volti ad assicurare che i soci svolgano attività coerente
e/o non incompatibile con quella che costituisce
l’oggetto sociale della cooperativa (art. 2527). Non
possono essere soci coloro che esercitano in proprio
imprese concorrenti con la cooperativa.
Sono previste discipline particolari per:
– l’ammissione di nuovi soci (art. 2528).
– il trasferimento della quota (art. 2529).
– il recesso (art. 2532), l’esclusione (art. 2533) e la morte del
socio (art. 2534).
Società a capitale variabile
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Art. 2525, 1° c.: «il capitale sociale non è determinato in
un ammontare prestabilito». Le variazioni del capitale
conseguenti all’ingresso o all’uscita di soci non
costituiscono modifiche dell’atto costitutivo (2524).
Sono previsti:
– un ammontare massimo della quota (art. 2525),
– un numero minimo di soci (art. 2522).
Sono previsti particolari tipi di partecipazioni (soci
sovventori, azioni di partecipazione cooperativa) oltre
alla possibilità di emettere strumenti finanziari e
obbligazioni.
Assemblea
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Voto capitario, eccezioni:
– soci persone giuridiche, max 5 voti,
– soci sovventori, max 5 voti, in totale non possono avere più
di 1/3 dei voti,
– cooperative consortili (v. 2538).
Sono possibili assemblee separate (v. art. 2540).
Norme applicabili (art. 2519)
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Alle società cooperative, per quanto non diversamente
previsto si applicano in quanto compatibili le disposizioni
sulla società per azioni.
L’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in
quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità
limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori
inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato
patrimoniale non superiore ad un milione di euro.
Il modello srl è obbligatorio per le cooperative costituite con
meno di 9 soci.
Numero soci (art. 2522)
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Per costituire una società cooperativa è necessario che i soci siano
almeno nove.
Può essere costituita una società cooperativa da almeno tre soci
quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le
norme della società a responsabilità limitata; nel caso di attività
agricola possono essere soci anche le società semplici.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene
inferiore a quello stabilito nei precedenti commi, esso deve essere
integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la
società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario per la
costituzione di particolari categorie di cooperative.
Consiglio di amministrazione (2542)
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I primi amministratori sono nominati nell’atto costitutivo e i
successivi dall’assemblea.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci
cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori
persone giuridiche.
L'atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori
siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in
proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività
sociale.
Limiti alle deleghe degli
amministratori (2544)
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Non
possono
essere
delegati
dagli
amministratori, oltre le materie previste
dall'articolo 2381, i poteri in materia di
ammissione, di recesso e di esclusione dei soci
e le decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci.
Organo di controllo (2543)
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La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti
dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la
società emette strumenti finanziari non partecipativi.
L'atto costitutivo può attribuire il diritto di voto nell'elezione
dell'organo di controllo proporzionalmente alle quote o alle
azioni possedute ovvero in ragione della partecipazione allo
scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di diritti di
amministrazione possono eleggere, se lo statuto lo prevede, nel
complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di
controllo.
Art. 2477 c.c. (1)
(Sindaco unico e revisione legale dei conti)
1. .
2. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è
obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a
quello minimo stabilito per le società per azioni.
3. La nomina dell’organo di controllo o del revisore è
altresì obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione
legale dei conti;
c) per due esercizi consecutivi ha superato due de
limiti indicati dal primo comma dell’art. 2435-bis.
Collegio dei probiviri
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Molto diffuso nelle cooperative.
Ha il compito di risolvere controversie tra soci o fra soci e
società.
In mancanza di espressa clausola compromissoria il
provvedimento non ha il valore del lodo arbitrale.
La clausola compromissoria deve a pena di nullità
prevedere la nomina di tutto il collegio arbitrale da parte di
un soggetto estraneo alla società.
Diritti dei soci (2545 bis)
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Nelle società cooperative cui si applica la disciplina della società
per azioni, oltre al diritto ordinario di ispezione dei libri sociali,
quando lo richieda almeno un decimo dei soci ovvero almeno un
ventesimo quando la cooperativa ha più di tremila soci, hanno
diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente
assistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle
adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione
e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.
Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata
esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle
obbligazioni contratte con la società.
Applicabilità 2409 c.c.
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Il procedimento ex art. 2409 c.c. si applica anche alle
cooperative (2545XV).
Nel procedimento deve essere sentita l’autorità di vigilanza
governativa (a tal fine, le si deve notificare il ricorso) ed il
tribunale dichiara improcedibile il ricorso se quest’ultima
ha già nominato per i medesimi fatti un ispettore o un
commissario.
Trasformazione della coop.
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Art. 2545-decies, 1° c.: «la società cooperative diverse da
quelle a mutualità prevalente possono deliberare, con il
voto favorevole di almeno la metà dei soci della
cooperativa, la trasformazione in una società del tipo
previsto dal titolo V, capi II, III, IV, V, VI e VII, o in
consorzio».
L’art. 2500-septies, 1°c., prevede che le società di capitali
possano trasformarsi in cooperative.
Scioglimento
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Valgono cause previste per società di capitali salvo riduzione del
capitale sotto il minimo che è sostituita dalla perdita totale del capitale.
Sono inoltre cause di scioglimento:
a) riduzione numero soci sotto il minimo se esso non viene reintegrato
entro un anno,
b) liquidazione coatta amministrativa disposta dall’autorità di
vigilanza o quando la società sia insolvente. La cooperativa che
esercita attività commerciale può anche essere dichiarata fallita. La
soggezione a fallimento o a l.c.a. viene decisa in base al principio
della prevenzione: l’apertura di una procedure preclude la
possibilità di aprire l’altra.
Nella cooperative a mutualità prevalente l’intero patrimonio netto,
dedotti il capitale versato ed i dividendi maturati, deve essere devoluto
ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
Le cooperative: governance e
operazioni straordinarie
Lorenzo Benatti
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