GIUDICE DI PACE DI PARMA Ricorso ex artt. 22 e ss l. 689/81 …………………….. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Dr. Filippo Greci con sede in ………………….., ESPONE In data ……………….. veniva notificato alla ricorrente verbale n. ………………… del Comune di Parma con il quale, in data ……………. ad ore ……………, veniva contestata la violazione dell’art. 142/2-7 del C.d.S., rilevata a mezzo di Autovelox 105 SE matricola 936682+940441, per aver il conducente dell'autovettura tg. ……………….., di proprietà della ricorrente, superato di oltre 6 Km/h i limiti massimi di velocità, previsti in km/h 70 nel Comune di Parma e precisamente in Tangenziale Sud “Del Ducato” (doc. 1). Per effetto della violazione veniva applicata la sanzione amministrativa di euro 41,00, oltre euro 17,50 per spese di notifica per un totale di euro 58,50. In data …………………, il ricorrente, tramite il sottoscritto procuratore, inviava invano lett. racc. A.R. alla Polizia Municipale di Parma con la quale chiedeva di poter ricevere indicazione della data di omologazione dell’apparecchio rilevatore, nella specie autovelox 105/SE, eventuale rinnovazione dell’omologazione, certificato di taratura e di manutenzione dello stesso. Il ricorrente propone ricorso avverso il verbale n. ……………….., notificato dal Comune di Parma per tramite della Polizia Municipale in data ………………….., in quanto illegittimo per il seguente ordine di MOTIVI IN VIA PREGIUDIZIALE 1 I. Inesistenza giuridica della notifica L’art. 385, comma 3 del Reg. del C.d.S. dispone che il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre la copia da notificare deve essere autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o da un suo delegato. Orbene il verbale di contestazione de quo è una semplice copia, priva di attestazione di conformità con l’originale, nei modi regolamentati per legge ex art. 18, comma 2 del DPR n. 445/2000, priva della sottoscrizione e del timbro del notificante, nonché dei requisiti previsti dall’art. 383, comma 4 del DPR n 495/92 (Cass. N. 2341/98, G.d.P. di Roma con sent. del 5/3/2002 e G.d.P. di Avigliana con sent. del 26/6/2002). La notifica del verbale di contestazione in questione, dunque, mancante della sottoscrizione dell’agente notificatore è viziata da nullità insanabile e comporta l’inesistenza giuridica del relativo verbale, in quanto l’art. 201, comma 3, del C.d.S. e l’art. 14, comma 4, della l. 689/81, espressamente rinviano alla disciplina prevista dal codice di procedura civile (Cfr. Cass. n. 4567/99) Pertanto “… si deve riconoscere che, tenuto presente le disposizioni degli artt. 148 e 149 c.p.c., la notificazione è inficiata da vizi di nullità o inesistenza giuridica insanabile derivante dalla assoluta mancanza di certificazione delle operazioni di notificazione dell’atto in questione… la radicale nullità dell’atto originario si estende a tutti quanti gli atti successivi …” (Cfr. sent. di Massa Carrara del 12/03/2003, G.d.P., Avv. Sauro Bracaloni). Infatti i requisiti di cui agli artt. 3, 14 della l. 890/82, per quanto concerne la notifica a mezzo del servizio postale, con il combinato disposto delle norme processuali di diritto comune, incidono proprio sull’esistenza giuridica della notificazione (per cui non è configurabile alcuna sanatoria), in quanto la loro mancanza e/o 2 incompletezza impedisce all’interessato la verificabilità della provenienza dell’atto. II. La fede privilegiata del verbale di contestazione Il verbale di contestazione de quo non è stato redatto da uno degli agenti accertatori, ma da un altro agente. Nonostante recente orientamento giurisprudenziale ammetta la redazione del verbale da agente differente rispetto all’agente accertatore, effettuando un’interpretazione sistematica dell’art. 385, comma 1 del DPR n. 495/92, non si comprende come, in tali ipotesi, si possa attribuire fede privilegiata al medesimo verbale. Infatti non si comprende come si possa attribuire fede privilegiata a un verbale redatto da un agente diverso, che non abbia rilevato personalmente l’infrazione, che non si sia accertato personalmente del corretto funzionamento del rilevatore elettronico (sempre che sia in possesso di opportune cognizioni tecniche), che non abbia personalmente rilevato lo stato di luogo e di fatto, così come richiesto dal menzionato art. 385 del Reg. del C.d.S. , artt. 200 e 201 del C.d.S. III. Difetto di motivazione A seguito dell’obbligo per l’organo accertatore di descrivere il motivo per cui non si è proceduto a contestazione immediata, il verbalizzante scriveva “… non è stata immediatamente contestata causa: ai sensi dell’art. 201, comma 1 bis lett. F del C.d.S. l'accertamento è stato effettuato con i dispositivi di cui alla L. 168/02 su un tratto di strada individuato con Decreto prot. 3546/2011/III Area dal Prefetto di Parma. È evidente come la predetta motivazione sia una formula di stile che de plano riporta la citata lett. e) dell’art. 384 del Reg. del C.d.S., non spiegando effettivamente il motivo per cui la contestazione immediata sia stata ritenuta impossibile in base alle circostanze del caso concreto, in violazione dell’art. 201 del C.d.S. e 385 del Reg. del C.d.S. 3 Infatti l’apparecchio rilevatore nella fattispecie in esame è l’Autovelox 105/SE che emette un segnale sonoro nel momento stesso in cui si commette l’infrazione, con pertinente scontrino e/o visualizzazione su apposito display attestante la velocità percorsa dall’autovettura segnalata. Pertanto non corrisponde a vero quanto affermato e riportato dall’agente verbalizzante. Tale condotta implica una violazione di legge da parte dell’“organo accertatore” e dunque di eccesso di potere, in quanto “ … in caso di mancata contestazione immediata gli accertatori debbono spiegare dettagliatamente e concretamente i motivi hanno a loro impedito siffatta attività, senza ricorrere a formule di stile e/o alla copiatura dell’art. 384 Reg. C.d.S. ...” (Cfr. sent. G.d.P. di Maglie dell’11/2/2003, Avv. Luigi Palese). Si deduce pertanto l’illegittimità del verbale di contestazione, n. ……………………….., per violazione di Legge, nella sua fase genetica, che è quello proprio dell’accertamento, e in quanto tale annullabile. IV. Mancata contestazione immediata La giurisprudenza di legittimità, con svariate pronunce, ha stabilito il principio per cui la mancata contestazione nei casi in cui questa era possibile rende illegittimo il verbale di contestazione e i successivi atti del procedimento per violazione di Legge (Cfr Cass. Civ. nn. 10107/2000, 4010/2000, 10240/2000). Orbene tale principio, ormai consolidato, è stato enunciato proprio in riferimento all’autovelox 105, nella specie il SE che è da ritenersi ancora più sofisticato, in quanto il predetto rilevatore consente di rilevare l’eventuale eccesso di velocità contestualmente al passaggio del veicolo innanzi allo stesso, attivandosi il segnalatore acustico con contestuale visualizzazione della velocità sul relativo display e/o stampa di relativo scontrino. 4 In tal modo lo sviluppo della fotografia non risulta necessaria ai fini della contestazione immediata, soprattutto in considerazione della circostanza di un traffico pressoché inesistente all’ora e al giorno dell’accertamento dell’infrazione. Circostanza desumibile agevolmente dalla stessa fotografia mostrata al ricorrente, e che mostra inequivocabilmente l’assenza di traffico. La ratio della contestazione, infatti, oltre a inserirsi nel principio di legalità di cui agli artt. 200 e 201 del C.d.S., attiene alla salvaguardia del diritto alla difesa, costituzionalmente garantito dall’art. 24 della Cost. V. Omessa comunicazione della manutenzione periodica (nei modi previsti dalla legge) dell'Autovelox 105 SE Nel verbale di contestazione de quo il verbalizzante non asserisce se al momento della rilevazione e dell’accertamento dell’infrazione gli agenti erano presenti. Secondo una sentenza del 2003 della Cassazione (Cass. Civ., 7 novembre 2003 n. 16713), la prassi degli organi di Polizia di rilevare le infrazioni a mezzo dei misuratori autovelox messi in funzione e poi lasciati privi della presenza degli agenti costituisce una deprecabile e illegittima condotta, perché in contrasto con la previsione dell'art. 345, comma 4 secondo il quale l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocità deve essere eseguito attraverso la “gestione diretta” delle apparecchiature da parte degli organi di Polizia. In tema di autovelox è indispensabile la presenza degli agenti accertatori, come appare evidente dalla pronuncia della Corte di Cassazione (Cass. Civ., sez. II, sent. 17 novembre 2005, n. 23301, in Altalex.com) che è conforme alle decisioni già prese sul tema dalla medesima sezione seconda. Infatti, ritiene 5 sempre indispensabile la contestazione immediata,a meno che la situazione non renda di fatto impossibile procedervi. Per altro verso, sia nel caso di presenza o assenza in loco degli agenti accertatori, si pretende dare delle cognizioni prettamente tecniche ad agenti di Polizia che non hanno la qualifica e la qualità tecnica per accertare la corretta funzionalità dell’apparecchio elettronico. Infatti l’unico modo per garantire il corretto funzionamento del predetto rilevatore elettronico attiene all’espletamento di una manutenzione periodica, che in senso pratico consiste in una revisione annuale dello stesso (Cass. Civ. n. 8515/2001). In particolare si tiene a sottolineare come lo strumento in discorso, essendo un apparecchio di misurazione, particolarmente delicato e sensibile, che viene continuamente trasportato, sia soggetto a urti, vibrazioni, shock meccanici, variazioni termiche, e pertanto necessita di una periodica taratura, almeno annuale, effettuata a regola d’arte e quindi in ossequio a quanto previsto dall’art. 4 della L. n. 273/91 (quindi da centri accreditati a livello internazionale che vengono brevemente chiamati SIT) e dalle norme internazionali, quali per es. UNI EN 30012 (ora UNI EN ISO 10012. 2004), OIML – R91. Infatti la norma UNI 30012, al punto 3.23, definisce la taratura come “ … L’insieme delle operazioni che stabiliscono, sotto condizioni specificate le relazioni tra valori indicati da uno strumento di misurazione e i corrispondenti valori noti di un misurando …” “… costituisce l’unico modo per assicurare la riferibilità a Campioni Nazionali legalmente riconosciuti, e per verificare l’eventuale presenza di errori sistematici rispetto a detti campioni …”. Questa operazione denominata “conferma metrologica” deve essere inoltre ripetuta periodicamente, come parte essenziale della manutenzione periodica, per evitare che eventuali variazioni delle regolazioni strumentali portino ad errori 6 non segnalati, né segnalabili dallo strumento durante la misurazione (UNI 30012, par. 4.11). Pertanto la contestazione della velocità accertata con uno strumento per il controllo della velocità di cui non si assume l’omologazione, le revisioni periodiche e in particolare la corretta taratura, in corrispondenza delle norme in vigore, non può essere considerata legittima e rende l’atto annullabile in quanto l’irregolarità della strumentazione adoperata per il rilevamento della velocità inficia ab initio l’accertamento dell’infrazione (V.si per es. Sent. Trb. Lodi, n. 363/2000, G.d.P. di Taranto del 27/10/2004). Detta necessità è avvalorata non solo delle nuove pronunce di merito che costituiscono un orientamento garantistico, ma anche dall’approvazione dei rinnovi dei decreti di omologazione, nei quali il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha espressamente previsto la taratura periodica dei rilevatori elettronici. In particolare, il Ministero e le pronunce di merito hanno preso le mosse dal tenore letterale dell’art. 345 del Reg. C.d.S. che stabilisce che “… le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell’utente …”. Da qui la necessità di integrare il dispositivo con le discipline specialiste in materia di misura quali la L.273/91, in ossequio anche alle previsioni comunitarie. Infatti, la perizia tecnica d’Ufficio su cui si è basata la sentenza n. 363/2000 di Lodi ha confermato, in conformità a quanto previsto dalla Legge nazionale e comunitaria che: “… uno strumento di misura, per essere attendibile, deve essere tarato con riferimento a campioni nazionali, 7 inizialmente e periodicamente; - nessuna tolleranza forfetaria può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rilevare e correggere errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste; - non può esistere alcun sistema di autocontrollo in grado di sostituire la taratura rispetto ai campioni nazionali; - non vi è conformità nella procedura di omologazione adottata dal MLLPP rispetto alla normativa nazionale ed internazionale …” Orbene, proprio il mancato riconoscimento da parte delle pronunce di merito dei decreti di omologazione circa la conformità alle norme nazionali e non, con svariate pronunce: (G.d.P. Gonzaga, sent. n. 222 del 10/12/2003, G.d.P. di Rovigo, sent. n. 642 del 23/9/2004, G.d.P. di Taranto, sent. n. 4165 del 27/10/2004, G.d.P. di Porretta Terme, sent. n. 108 del 6/12/2004, G.d.P. di Gonzaga, sent. n. 6 del 10/1/2005, GdP di Lecce, sent. n. 828 del 15/3/2005, G.d.P. di Lecce, sent. n. 1212 del 12/4/2005, GdP di Lecce, sent. n. 1220 del 15/4/2005, G.d.P. di Lendinaria, sent. n. 96 del 13/4/2005) ha indotto il Ministero ha inserire nei decreti di omologazione l’obbligo di taratura periodica. Per quanto riguarda il caso che ci interessa, il nuovo decreto di omologazione n. 1122 dell’autovelox 105 SE all’art. 4 prevede: “… Gli organi di polizia stradale che utilizzano il dispositivo autovelox 105 SE sono tenuti a verifiche periodiche di taratura secondo quanto previsto dal manuale di istruzioni depositato presso questo Ministero e comunque con un intervallo non superiore ad un anno …”. E’ evidente che tale previsione non fa altro che recepire ciò che era già previsto con la norma UNI 30012 che individua l’operazione definita di conferma metrologica, già menzionata. Essendo, dunque, la norma comunitaria di rango superiore, anche se il nuovo decreto di omologazione solo ora prevede la taratura periodica, non v’è chi non veda come tale lacuna del legislatore non può sic et simpliciter risolversi in un 8 eccesso di potere della P.A. che ha il dovere di accertare in modo in equivoco con i rilevatori automatici le violazioni dei precetti del CdS. NEL MERITO V. IRREGOLARITÀ DELL'INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE. Autovelox ubicati in Tangenziale Sud a Parma all'altezza di intersezioni (entrata/uscita n.13 carreggiate Nord e Sud). In punto, si rileva come nel codice della strada e nelle varie circolari ministeriali venga stabilita una specifica distanza (1 Km) che deve intercorrere fra la segnaletica ed il punto di collocazione dell’apparecchio rilevatore e che se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni, il segnale deve essere opportunamente ripetuto. In particolare l’art. 142, comma 6 bis, C.d.S. impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano: a) preventivamente segnalate; b) ben visibili. Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono, appunto, state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, del 2007. A dimostrazione di tale ulteriore doglianza, in uno, con il presente atto, si allega perizia tecnica del Geom. ……………………. svolta per incarico della ricorrente (doc. 2). Per comodità del Giudicante si riportano di seguito i passaggi essenziali della perizia tecnica ove è emersa L'IRREGOLARITÀ DELL'INSTALLAZIONE delle apparecchiature Autovelox ubicate in Tangenziale Sud a Parma all'altezza dell’entrata/uscita n.13 carreggiate Nord e Sud. 9 << Ricevo incarico di verificare la “regolarità dell’installazione” delle apparecchiature autovelox ubicate in Tangenziale Sud a Parma all’altezza delle uscite 13 carreggiate Nord e Sud. Trattasi di tratto di strada extraurbana denominata Tangenziale Sud a doppia corsia per ogni senso di marcia con limite di velocità stabilito in Km/h 70 (settanta chilometri orari).>> Fotografia 1) << La Circolare del Ministero dell’Interno del 20 agosto 2007 Art. 2 lettera b) sancisce che :”la distanza massima tra il segnale stradale o il dispositivo luminoso che indica la presenza della postazione di controllo e la postazione stessa non può essere in nessun caso superiore a 4 km; il segnale deve essere opportunamente ripetuto se nel tratto che precede la postazione di controllo sono presenti intersezioni o immissioni laterali di strade pubbliche;…” L’attuazione dell’Art. 2 comma 1 sancisce che :”I segnali stradali e i dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale 10 predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali che comporterebbero la ripetizione del messaggio dopo le stesse, e comunque non superiore a quattro km.” I segnali stradali si trovano ad 1 km dalla postazione fissa di rilevamento (quindi rispettano i termini di distanza) ma prima della postazione vi è un’intersezione (uscita ed entrata nr. 13 della Tangenziale SUD) e dopo l’intersezione NON è presente alcun segnale stradale come “dovrebbe” essere da piano d’attuazione.>> : fotografia 2) SUD 11 fotografia 3) SUD fotografia 4) SUD 12 fotografia 5) SUD fotografia 6) SUD 13 fotografia 7) SUD fotografia 8) SUD 14 fotografia 9) SUD Fotografia 10) NORD 15 Fotografia 11) NORD Fotografia 12) NORD 16 Fotografia 13) NORD Fotografia 14) NORD 17 Fotografia 15) NORD Fotografia 16) NORD 18 Fotografia 17) NORD Fotografia 18) NORD La fotografia nr. 1 è la panoramica dell’intersezione nr. 13 della Tangenziale Sud in Parma; la fotografia nr. 3 ritrae il cartello ad 1 km. dalla postazione di rilevamento della velocità; 19 le fotografie nr.2-4-5-7 ritraggono l’avvicinamento alla postazione fissa di rilevamento corsia SUD; la fotografia nr.6 ritrae il cartello PRIMA DELL’INTERSEZIONE; la fotografia nr. 8 ritrae lo svincolo nr. 13 (uscita in Strada Farnese) e nessun cartello di postazione fissa; la fotografia nr. 9 ritrae la postazione fissa di controllo della velocità; Le fotografia da 10 a 18 ritraggono le stesse problematiche riscontrate nella corsia Sud ma riportate sulla corsia Nord”. Dalla perizia tecnica del professionista incaricato, emerge, dunque come nella tangenziale sud - prima della postazione fissa di rilevamento - vi sia un intersezione e dopo tale intersezione NON è presente alcun segnale stradale come invece dovrebbe esserci sulla base del piano di attuazione e ciò in palese violazione a quanto sancito anche dalla Circolare del Ministero dell’Interno.. Nel caso in cui, lungo il tratto oggetto del controllo, siano presenti intersezioni stradali, come nel caso de quo, è necessaria la ripetizione del segnale stradale stesso, che nella fattispecie manca. I cartelli devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante, tanto più è stabilita la necessità della loro ripetizione in caso di intersezione (!). Se nel tratto di strada sottoposto a controllo vi sono intersezioni, il segnale dovrà essere ripetuto poiché é garanzia a tutela dell'automobilista e della funzione preventiva dell'autovelox. Ebbene, nel caso della tangenziale sud, l'autovelox non rispetta questa norma (l'autovelox è posizionato dopo un intersezione e non vi è la ripetizione della segnaletica). Già il fatto che tale autovelox sia posto ad una intersezione, come detto, è elemento sufficiente per decretarne l'irregolarità. Ne consegue che in presenza di intersezioni e fuori dal centro abitato, come nella fattispecie, l’autovelox va subito disattivato e/o collocato in modo da rispettare tale dettato normativo. 20 Per quanto sopra esposto, ne deriva la mancanza di qualsiasi colpa ascrivile all’utente/automobilista. Da rilevare che la Corte di Cassazione ha ipotizzato persino il reato di truffa per gli autovelox non correttamente segnalati (cfr. sentenza n. 11131 del 13 marzo 2009). APPARECCHIO RILEVATORE NON BEN VISIBILE Oltre al motivo sopra indicato, si pone all’attenzione del Giudicante anche la non visibilità dell’apparecchio rilevatore nella tangenziale in questione. Nella fattispecie, anche dalla documentazione fotografica, emerge che gli apparecchi autovelox dove sono stati collocati non sono ben visibili all’automobilista. L’art. 142 comma 6 bis del cds impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità siano preventivamente segnalate e ben visibili ed al successivo punto 7.1 che le postazioni fisse di rilevamento della velocità possono essere rese ben visibili attraverso un’opportuna colorazione delle installazioni in cui sono contenute” Ne consegue che oltre alla mancata ripetizione della segnaletica, come prescritta, la postazione fissa autovelox risulta, inoltre, collocata in zona poco illuminata e la striscia riflettente non è efficace nelle ore notturne. Nello specifico caso, l’apparecchio rilevatore non è ben visibile soprattutto per la sua collocazione dopo i cartelli stradali di intersezione e supporti di color grigio che confondono l’avvistamento a cui si aggiunge il colore grigio dell’autovelox che non aiuta certo la sua visibilità. E’ certo che non può supplire a tale carenza l’apposizione di strisciolina adesiva di pochi centimetri di color bianco-rosso applicate su un lato dell’apparecchio al momento della violazione. L'obiettivo primario della Pubblica Amministrazione dovrebbe essere il garantire la sicurezza stradale e non 21 far cassa. Un autovelox "mimetizzato" difficilmente raggiunge questo obiettivo. Non solo, ma, essendo automatizzato, gli automobilisti vengono a conoscenza di aver commesso l'infrazione solo dopo settimane o mesi, quando ricevono la contravvenzione a casa. ***** In ultimo ci sia consentita una considerazione di carattere generale ed una riflessione che esula da discorsi prettamente giuridici sulla questione sollevata anche al fine di sensibilizzare l'odierno giudicante sull’equazione sinistrosità stradale = installazione rilevatore. La sinistrosità è spesso un’ardita sintesi di dati statistici del numero di sinistri in un certo periodo di tempo, non specificatamente delle cause dei medesimi spesso avvenuti per mancanza precedenza, per guida pericolosa, per non aver conservato il controllo dell’auto, cause che non sempre hanno un legame diretto con aver violato il limite di velocità esistente. Inoltre occorre anche considerare che la densità automobilistica, negli ultimi anni, è decuplicata e dovendo fare i conti con la morfologia del territorio, la vetustà della viabilità e la segnaletica stradale esistente, la sinistrosità potrebbe essere invocata per migliaia e migliaia di tratti stradali, ne consegue che sarebbe necessario pensare anche a misure alternative e sistemi/mezzi diversi delle macchinette autovelox come ad esempio la presenza a bordo strada della Polizia Municipale indubbiamente il più forte deterrente ad una condotta di guida moderata e prudente, anche per le conseguenze che possono derivare da un immediato controllo che solo l’autorità preposta può eseguire o verificare sulle condizioni di guida del conducente (stato di ebbrezza, uso di sostanze stupefacenti, utilizzo illegittimo di telefoni cellulari, ecc.) spesso la vera causa dei sinistri. 22 In questo modo si affronterebbe in maniera concreta la tutela della sicurezza stradale. E’ vero che non rientra nei compiti del Giudice sindacare sull’operato e l’organizzazione della Pubblica Amministrazione, però è la stessa Corte di Cassazione nell’indicare l’obbligo di civile trasparenza cui deve attenersi la Pubblica Amministrazione. Nella nota sentenza Cassazione Civ. Sez. II n. 24526 del 17.11.2006, è stato statuito che: “ il potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, NON DEVE ESSERE ISPIRATO DALL’INTENTO DELLA SORPRESA INGANNEVOLE dell’automobilista indisciplinato, IN UNA LOGICA PATRIMONIALE CAPTATORIA, quanto da uno scopo di tutela della sicurezza stradale e riduzione dei costi economici e sociali ed ambientali …” Invero, come riportato dalla stessa stampa locale ed in particolar modo dalla Gazzetta di Parma è stato ritenuto dai più inammissibile l'uso indiscriminato di multe e Autovelox al solo fine di "fare cassa" (doc. 3). Per comodità del Giudicante, sul tema, si allega un articolo del sopracitato quotidiano laddove è stato sollevato dai più l'esigenza di un intervento del Ministero dell'Interno affinché venga verificata la regolarità delle manovre di bilancio decise dalla Giunta Comunale in merito alla previsione di aumentare gli introiti comunali anche e soprattutto grazie ad un corposo aumento delle multe, con il posizionamento dei suddetti Autovelox. Per altro verso, è appena il caso di rilevare che dal gennaio 2013, (periodo quest’ultimo in cui sono stati attivati gli autovelox), ad oggi sono circa 17.000 le contravvenzioni elevate nei confronti dei poveri utenti sempre più vessati e ignari del posizionamento degli Autovelox in questione, ciò sulla base delle argomentazioni sviluppate con riferimento alle lagnanze della ricorrente di cui 23 alla perizia svolta corredata con tanto di foto e precisi riferimenti giuridici fatti propri da questa difesa. ***** Ciò premesso la ricorrente, ut supra rappresentata e difesa CONCLUDE Piaccia all’Ill.mo Giudice di Pace adito IN VIA PRELIMINARE: concedere la provvisoria sospensione dei termini di pagamento in misura ridotta. IN VIA PREGIUDIZIALE: accertare e dichiarare la nullità del verbale per vizio insanabile di notifica e per l’effetto dichiarare la nullità della comminata sanzione. NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE: accogliere il ricorso e dichiarare illegittimo e nullo il verbale di accertamento n. …………………. redatto dalla Polizia Municipale del Comune di Parma per violazione della Legge per i motivi di cui in narrativa. IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento del presente ricorso, applicare la sanzione nel minimo edittale, o comunque, nella misura ritenuta congrua, avendone, l’Ill.mo Giudice adito, facoltà ai sensi dell’art. 23, comma 10, l. 689/81, con ammissione al pagamento rateale suddivisa in 10 rate mensili. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. IN VIA ISTRUTTORIA: A) Ai sensi dell’art. 210 del c.p.c. si chiede: L’esibizione da parte della P.A. del certificato di omologazione, dell’eventuale rinnovo nel caso in cui questo sia scaduto, delle 24 certificazioni attestanti l’ordinaria e periodica manutenzione e revisione dell’Autovelox 105/SE matricola 936682+940441; L’esibizione dei certificati attestanti il tasso di incidentalità negli ultimi cinque anni nel tratto stradale Tangenziale Sud; L’esibizione del decreto prefettizio, con annessi procedimenti di valutazione tesi a consentire la mancata contestazione per l’esame incidenter tantum dell’attività della P.A. L'esibizione da parte della P.A. della documentazione con l'immagine della violazione. B) Prova per testi a mezzo dell'agente accertatori Sig.ri …………. e ……………. sui capitoli di prova da articolare nei termini di Legge, anche in considerazione del comportamento processuale avverso. C) In caso di contestazione CTU tecnica sull' Autovelox 105 SE matricola 936682+940441. D) Sopralluogo stato dei luoghi. Si dichiara che il presente procedimento è soggetto al pagamento del contributo unificato pari ad euro 37,00 PRODUZIONI: 1) copia verbale di contestazione ; 2) perizia tecnica; 3) articolo Gazzetta di Parma. Con ogni riserva di ulteriormente dedurre, produrre, eccepire e articolare mezzi istruttori, nei termini previsti per Legge, anche in considerazione del comportamento di parte avversa. Parma, 17 aprile 2013 25