AsteInfoappalti
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Domenica 17 Gennaio 2010
TRIBUNALE DI
LOCRI
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI
SI RENDE NOTO
ai sensi del combinato disposto dagli artt. 490 e 570
c.p.c ..
che il Giudice dell'Esecuzione, DR. DAVIDE LAUROl
letti gli atti della Procedura Esecutiva n.
18/2005 promossa da INTESA GESTIONE
CREDITI SPA
DISPONE
procedersi alla vendita dei beni immobili indicati nella
parte descrittiva dell 'allegata ordinanza di vendita
alle condizioni ivi previste nei punti da 1. a 29.
DESCRIZIONE IMMOBILI:
VEDERE PARTE DESCRITTIVA DELLA SOTTO
RIPORTATA ORDINANZA DI VENDITA
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA SENZA
INCANTO
(Per le condizioni complete, TRANNE QUANTOSOTTO RIPORTATO.
vedere l'ordinanza di vendita nel 29/04/2006 - punti da
l a 29- allegata al presente avviso):
La vendita senza incanto. in cui procederà all'esame delle singole offerte ai sensi degli artt. 572
c ';73 cpc. avverrà all'udienza del 04/03/2010
alle seguenti condizioni: da ridurre di 1/4
- entro le ore 12,00 del giorno antecedente la vendita. l'offerente deve presentare nella cancelleria
delle esecuzioni immobiliari domanda in bollo
(vedi ordinanza di vendita per la compilazione)
per partecipare alla vendita senza incanto:
- I’offerta deve essere inserita in busta chiusa al cui
esterno ... non sarà consentito annotare nessun
altro elemento, e specialmente quelli che possono
condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è prestata;
- l'offerta deve essere accompagnata dal
deposito della cauzione, pari alla decima parte
del prezzo offerto. da versare con assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente. che. a cura dell'offerente. dovranno essere
inseriti nella medesima busta:
-le offerte in aumento. nel caso di cui all'art. 573 cpc.
non potranno essere inferiori al 3% del prezzo
base;
-l'offerente dovrà nel termine perentorio di gg:. 60 dall'aggiudicazione, depositare: - i] residuo prezzo.
detratto l'importo per cauzione già versato; - l'importo complessivo per le spese collegate alla vendita necessarie per l'emanazione del decreto di
trasferimento:
- il mancato versamento del prezzo residuo nei termini
indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui
all'art, 587 co II cpc (richiamato dall'art. 574. III co.,
cpc);
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA CON
INCANTO
(Per le condizioni complete, TRANNE QUANTOSOTTO RIPORTATO.
vedere l'ordinanza di vendita nel 29/04/2006 - punti da
l a 29- allegata al presente avviso):
Ove si debba procedere ai sensi degli artt, 571. 572
e 573 cpc. il pubblico incanto avverrà all'
udienza del 6.5.2010, con il prezzo riportato
nell'ordinanza di vendita. alle seguenti condizioni: da ridurre di 1/4
- ciascun offerente. tranne il debitore e tutti i
soggetti per legge non ammessi alla vendita.
dovrà depositare. sino all' inizio effettivo dell'udienza di vendita. unitamente all'istanza di
partecipazione all'incanto (non in busta chiusa), una somma pari al 10% del prezzo base
d'asta sopraindicato a titolo di cauzione,
mediante consegna in Cancelleria di assegni
circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente:
-Le offerte in aumento non potranno essere inferiori a: 3% DEL prezzo BASE.
-se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è
restituita nella misura stabilita dall'art. 580 cpc:
-l'aggiudicatario. invece. dovrà versare il saldo e l'importo delle spese secondo quanto previsto per la
vendita senza incanto.
Ferma restando la decadenza di cui all'art. 587 cpc in
caso di mancato deposito.
Sito Internet sul quale è pubblicata la relazione di stima:
www.aste.eugenius.it Custode Giudiziario: avv.to
a. galluzzo (Tel.0964 342336)
Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso
la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo
Tribunale e/o presso il custode giudiziario,
Estratto conforme per uso pubblicità. Esatte: euro' --.-per bollo - euro 8,30 per diritti. Locri, ] 5.01.2010
Pag.n.l/3
Ordinanza di vendita
TRIBUNALE: DI LOCRI
TRIBUNALE DI LOCRI SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI
R.Es.Imm: 18/2005
Il Giudice dell'Esecuzione,
letti gli atti ed a scioglimento della riserva di cui all'udienza del 28-4.2006; vista la richiesta del creditore
procedente di fissare le vendite;
appurato che è avvenuto il deposito della stima da parte
dell'esperto;
ritenuto che, dovendosi disporre per la prima-volta la
vendita dei beni pignorati:
-le modalità da seguire debbono essere quelle introdotte dal nuovo testo dell'art. 569 cpc;
-deve essere disposta la sostituzione del debitore nella
funzione di custode, non essendo nè 'dedotta nè
provata, avuto riguardi alle caratteristiche del bene
pignorato, l'inutilità della sostituzione, (artt. 559 e
560 cod. proc. c-v.); anzi,
considerato che il credito azionato riveste natura "fondiaria", con la conseguente operatività della previsione di cui all'art. 41 T.U.E.;
rilevato che nel presente procedimento non sono intervenuti creditori sforniti di titolo, talchè non occorre
fissare anche l'udienza per la verificazione dei
rispettivi crediti;
DISPONE
ASTEINFOAPPALTI
È UN
PROGETTO
il Domani
La sostituzione dei debitori nell'ufficio di custode dei
beni pignorati per le causali di cui in premessa e
nomina quale nuovo custode, non essendo disponibile 1'l.V.G., Avv. A. Galluzzo con studio in
Siderno, alla via A. De Gasperi al n. 39, tel. 0964
342336, al quale fa obbligo di far pervenire a quest'ufficio una preventiva relazione circa la situazione degli immobili costituenti il compendio pignorato e di depositare in seguito i,l rendiconto della
gestione alle scadenze di legge nonchè ad ogni
richiesta del creditore procedente o di quest'ufficio; autorizza, altresì, il custode a gestire attivamente ed economicamente i beni staggiti ricavandone rendite e profitti ed esercitando le azioni previste dalla legge necessarie per conseguirne la
libera disponibilità; il custode dovrà altresì curare
che le persone interessate all'acquisto prendano
visione dei beni pignorati, avendo cura di evitare
che 'tra le stesse vi possano essere forme di contatto (es. prevedendo delle turnazioni negli accessi, che avverranno singolarmente);
ORDINA
ai debitori di fornire al nuovo custode il rendiconto dell'attività svolta fino ad oggi, nonchè ogni documento necessario al fine di adempiere compiutamente l'incarico affidatogli.
DISPONE
procedersi alla vendita dei seguenti immobili:
DESCRIZIONE
LOTTO UNICO:" appartamento posto al terzo piano
di un edificio a tre piani fuori terra, ubicato nel
comune di Roccella Jonica, via Bellicati 7,riportato al NCEU alla partita 1001122, foglio 43, particella 592, sub 5, cat. A/3, cl.2, r. 291,28
PREZZO BASE: euro 76.383,00;
Pag.n.2/3
CAUZIONE: 10% DEL PREZZO
STABILISCE
per la vendita, che avverrà senza incanto e, successivamente, nei soli casi previsti nuovo testo dell'art.
569 cpc, con il metodo dell'incanto, alle seguenti
condizioni:
1) l'immobile pignorato sarà posto in vendita nella
consistenza 'indicata nella perizia di stima (dell'arch. A. Ciprioti) che deve intendersi qui per intero richiamata e trascritta, anche con riferimento
alla condizione urbanistica del bene;
2) ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per
l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente
o a mezzo di procuratore legale, anche per persona da nominare (art. 579, ultimo comma, cpc);
3) entro le ore 12,00 del giorno antecedente la
vendita, l'offerente deve presentare, anche a
mezzo di persona diversa, nella cancelleria
delle esecuzioni immobiliari domanda in bollo
per partecipare alla vendita senza incanto,
contenente: A) l'indicazione del prezzo che si
intende offrire (che, a pena di inefficacia, non può
essere inferiore al prezzo base indicato poc'anzi,
salve eventuali e successive riduzioni); B) la data
della vendita e la procedura cui si riferisce; C) le
generalità (compreso il codice fiscale) proprie e se in regime di comunione legale del coniuge; C)
l'indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, dei benefici fiscali per la
prima casa; D) le indicazioni circa il tempo
(comunque non superiore a 60 giorni dall'aggiudicazione, limite che si riterrà implicitamente ricollegato, nel massimo, alla mancata indicazione di un
termine diverso), il modo del pagamento e ogni
altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; E)
la dichiarazione di aver letto la relazione di stima
(consultabile sull'apposito sito internet o presso la
cancelleria esecuzioni) e di averne compreso il
contenuto ed, inoltre, di conoscere lo stato dell'immobile; F) copia di valido documento di identità
del soggetto che sottoscrive l'offerta; G) in caso
di offerta presentata per conto e per nome di una
società, certificato della Cancelleria Commerciale
dal quale risulti la costituzione della società ed i
poteri conferiti all'offerente in udienza nonchè l'indicazione della partita Iva; H) la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune nel
quale ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione (art. 174 disp. atto cod. proc. civ.), pena l'effettuazione delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio; 1) la sottoscrizione dei
genitori esercenti la potestà e l'autorizzazione del
giudice tutelare ove l'offerente sia un minore;
4) l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui
esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A)
il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato che provvederà alla vendita; B)
la data fissata per l'esame delle offerte; C) i dati
della persona che materialmente ha provveduto al
deposito; non sarà consentito annotare nessun
altro elemento, e specialmente quelli che possono
condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è prestata;
5) l'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte del
prezzo offerto, da versare assegni circolari
NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che,
a cura dell'offerente, dovranno essere inseriti
nella medesima busta;
6) l'offerta non sarà considerata efficace: A) se perviene oltre il termine appositamente indicato; B)
se è inferiore al prezzo base, eventualmente
Pago 11. 3/3
ribassato; C) se l'offerente non presta cauzione,
con le modalità e nella misura appena indicate;
7) l'offerta si considera irrevocabile, ad eccezione
delle ipotesi in cui: A) il giudice, in presenza di più
offerte valide, disponga la gara tra gli offerenti (art.
573 cpc); B) il giudice, nonostante le offerte, ordini l'incanto (es. art. 572 cpc); C) siano decorsi
centoventi giorni' dalla sua presentazione e la
stessa non sia stata accolta;
8) l'offerente (od il procuratore legale a norma degli
artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà presentarsi, il giorno
fissato, presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss., per assistere
all'esame delle offerte;
9) l'udienza di vendita è fissata per il giorno
A CURA DELLA
MEDIATAG
•
05/11/2009, e si terrà presso il Tribunale di
Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e
ss.; ivi si procederà all'esame delle singole
offerte, ai 'sensi degli artt. 572 (per l'ipotesi in
cui vi sia una sola offerta) e 573 cpc (ove vi
siano più offerte);
10) in presenza di più offerte valide, alla stessa udienza si inviteranno i gli offerenti alla gara di cui all'art.
573 cpc, ove le offerte in aumento non potranno
essere inferiori al 3% del prezzo base;
11) in caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione verrà restituito alla chiusura delle operazioni di vendita;
12) in caso di aggiudicazione, l'offerente dovrà:
13) in caso di aggiudicazione, l'offerente:
-potrà avvalersi della facoltà di subingresso nel
mutuo, assumendosene gli obblighi relativi,
secondo quanto indicato nell'art. 41 comma V,
T.D.E. (versamento alla banca di quanto dovuto
per rate scadute, accessori e spese entro 15 gg
dall'aggiudicazione);
-nel termine perentorio di gg. 50 dall'aggiudicazione, dovrà versare direttamente alla banca mutuante Intesa Gestione C editi s.p.a. la parte di prezzo corrispondente al credito dalla medesima vanto
per capitale, accessori e spese (salva la facoltà di
subingresso nel mutuo, di cui infra); a tal fine, sarà
l'Istituto potrà avvalersi della facoltà di subingresso nel mutuo, mutuante a comunicare tempestivamente l'importo del credito;
-nel termine di gg. 60 dall'aggiudicazione dovrà
versare l'eventuale differenza tra il prezzo di aggiudicazione e le somme già versate alla banca,
detratto l'importo della cauzione, in un libretto di
deposito intestato alla Procedura e vincolato
all'ordine del Giudice dell'Esecuzione acceso
presso un qualsiasi istituto bancario;
14) in caso di aggiudicazione, inoltre, l'offerente dovrà
versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice
dell'Esecuzione), e nello stesso termine, l'importo
complessivo per le spese collegate alla vendita,
che saranno all'uopo comunicate dalla cancelleria
e che saranno necessarie per l'emanazione del
decreto di trasferimento;
15) il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà
l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di
cui all'art. 587 co II cpc (richiamato dall'art. 574, III
co., cpc);
16) maggiori informazioni potranno essere acquisite
presso la cancelleria 'del Tribunale di Locri, oppure presso il custode giudiziario, Avv. A Calluzzo;
17) la presente ordinanza dovrà essere affissa, almeno 45 venti giorni prima del termine fissato per la
presentazione delle offerte, all'albo del Tribunale di
Locri per tre giorni continui a cura della
Cancelleria -nel rispetto del combinato disposto
degli arti. 490 e 570 cpc- e dovrà contenere: A)
gli estremi identificativi del bene previsti nell'art.
555 cpc; B) il valore dell'immobile determinato a
norma dell'articolo 568 cpc; C) il sito Internet sul
quale è pubblicata la relativa relazione di stima; D)
il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione del debitore, con l'avvertimento che maggiori
Pago Il.4/3
informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del
tribunale o dal predetto custode;
18) la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte, dovrà
essere pubblicata sia mediante manifesti murali
da affiggersi nei Comuni di Roccella Jonica,
Marina di Gioiosa Jonica, Siderno, Caulonia (invitando all'uopo il creditore ad allegare copia di n.1
manifesto murale; fattura relativa alle spese di
stampa dei manifesti murali e fattura relativa alle
spese di affissione dei manifesti murali) nonchè
mediante pubblicazione per una volta su PROGETTO ASTE (quotidiano Il Domani + periodico
Aste + Internet Eugenius), a cura del creditore
procedente; in particolare: A) fatture e copie dei
manifesti murali dovranno essere depositate in
Cancelleria fino all'udienza di vendita; B) l'attestato di avvenuta pubblicazione sul PROGETTO
ASTE dovrà essere inviato mediante fax, direttamente dana società che gestisce il servizio
(Mediatag s.p.a.) presso la Cancelleria del
Tribunale, al n. 096420732;
19) ove si debba procedere all'incanto, e cioè per
il caso in cui non siano proposte offerte d'acquistò entro il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi
dell'articolo 571, ovvero per il caso in cui si
verifichi una delle circostanze previste dall'articolo 572, terzo comma, ovvero per il' caso,
infine, in cui la vendita senza incanto non
abbia 1uogo per qualsiasi altra ragione (es.
gara in aumento che non tenuta per mancanza di adesioni: art. '573 cpc), si fissa fin d'ora
per l'udienza del 05/11/2009 il pubblico
incanto, che avverrà secondo quanto previsto
nei punti che precedono, ad eccezione di
quanto appresso specificato;
20) ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i
soggetti per legge non ammessi alla vendita,
dovrà depositare, sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di
partecipazione all'incanto (non in busta chiusa), una somma pari al io % del prezzo base
d'asta sopraindicato a titolo di cauzione,
mediante consegna in Cancelleria -Ufficio
Esecuzioni Immobiliari- di assegni circolari
NON TRASFERIBILI intestati all'offerente;
21) la domanda di partecipazione all'incanto dovrà
riportare le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale, e nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto
ed i dati del coniuge; ili. caso di offerta presentata per conto e per nome di una società, dovrà
essere prodotto certificato della Cancelleria
Commerciale dal quale risulti la costituzione della
società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza
nonchè l'indicazione della partita Iva; in tale istan-
Per informazioni 0961 996802
www.aste.eugenius.it ::
za dovrà anche essere indicato se l'offerente
intende avvalersi delle agevolazioni previste per
l'acquisto della prima casa;
22) le forme di pubblicità sono le stesse previste per
la vendita senza incanto, con la differenza che il
termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data dell 'incanto;
23) se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura
dell'incantò, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è
restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta alla procedura
in vista della futura distribuzione;
24) l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e
1'importo delle spese secondo quanto previsto ai
punti 12 e 13, ferma restando la decadenza di cui
all'art. 587 cpc in caso di mancato deposito
25) ad incanto avvenuto, potranno essere presentate
in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di
giorni dieci, ma non saranno efficaci se il prezzo
offerto non sarà superiore di almeno 1/5 superiore rispetto a quello raggiunto in sede
Pago n. 5/3
d'incanto (art.584 c.p.c) e se l'offerta non sarà
accompagnata dal deposito di una somma pari al
10% del maggior prezzo nella stessa indicato, da
imputarsi a cauzione;
26) le offerte in aumento andranno effettuate in cancelleria con le forme di cui di cui all'articolo 571
cpc (cfr. punti 2, 3 e 4), prestando cauzione per
una somma pari al doppio della cauzione versata
per partecipare all'incanto;
27) SU tali offerte il giudice, verificatane la regolarità,
indice la gara, cui possono partecipare, oltre gli
offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli
offerenti al precedente incanto che, entro il termine appositamente fissato abbiano integrato la
cauzione nella misura di cui al punto 24);
28) se nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta .a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo
comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui
importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli
effetti dall'esecuzione
29) alla medesima udienza fissata per l'incanto, ave lo
stesso vada deserto, si procederà a valutare le
istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all'art.
591 cpc (amministrazione giudiziaria o nuovo
esperimento di vendita)
FISSA
Entro 45 giorni dalla data fissata per il deposito delle
offerte di acquisto il termine entro il quale la presente ordinanza deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita, ai creditori
iscritti e non comparsi, ave presenti.
Si comunichi, anche al custode.
Locri, 29.4.2006
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dott. Davide Lauro
Pago n. 6/3
°°°°°°°°°°
CANCELLERIA ESECUZIONI IMMOBILIARI
SI RENDE NOTO
che il Giudice dell'Esecuzione Dr. DAVIDE LAURO, letti
gli atti della Procedura Esecutiva n. 126/1996
promossa da BANCO DI NAPOLI SpA,
DISPONE
procedersi alla vendita dei beni immobili indicati nella
parte descrittiva dell'allegata ordinanza di vendita
alle condizioni ivi previste nei punti da 1. a 28.
DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI:
LOTTO 1: "piena proprietà dell'appartamento al sub
3 della particella 572 del foglio 17 delle mappe
catastali del Comune di Marina di Gioiosa
Ionica. L'unità abitativa, posta al piano terra di via
Mattia Preti, è censita con cat. A/3, classe 3, consistenza 6 vani, rendita euro 340,86;
PREZZO BASE: Euro 65.000,00 - CAUZIONE:
10% DEL PREZZO
LOTTO 2: "piena proprietà dell'appartamento al sub
4 della particella 572 del foglio 17 delle mappe
catastali del Comune di Marina di Gioiosa
Ionica. L'unità abitativa, posta al piano primo di via
Mattia Preti, è censita con cat. A/3, classe 3, consistenza 6 vani, rendita euro 340,86;
PREZZO BASE: Euro 73.400,00 - CAUZIONE:
10% DEL PREZZO
LOTTO 3: piena proprietà dell'appartamento e
lastrico solare al sub 5 della particella 572 del
foglio 17 delle mappe catastali del Comune di
Marina di Gioiosa Ionica. L'unità immobiliare,
posta al piano primo e secondo,rispettivamente,
di via Mattia Preti, è censita con cat. A/3, classe 3,
consistenza 6,5 vani, rendita euro 369,27;
PREZZO BASE: Euro114.200,00 - CAUZIONE: 10% DEL PREZZO
LOTTO 4: diritto di nuda proprietà sul terreno in
Marina di Gioiosa Ionica, nel NCT, particella 868
del foglio 17 delle mappe catastali del Comune di
Marina di Gioiosa Ionica. La superficie misura mq
510 ed è registrata come seminativo arborato di
classe 1, con reddito dominicale di euro 3,42 e
reddito agrario di euro 1,19.
PREZZO BASE: Euro 3.187,50 - CAUZIONE:
10% DEL PREZZO
LOTTO 5: quota 1/2 del diritto di proprietà :
1. sul terreno, sito nel comune di Grotteria, identificato nel catasto al foglio di mappa n. 40, particella 372, mq 12.930 circa;
2. sul fabbricato, sito nel comune di Grotteria,
identificato nel catasto al foglio di mappa n. 40,
particella 438
PREZZO BASE: Euro 328.500,00 - CAUZIONE: 10% DEL PREZZO
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA SENZA
INCANTO
(Per le condizioni complete, tranne quanto sotto riportato, vedere l'ordinanza di vendita del 22.12.2006 -
AsteInfoappalti
21
Domenica 17 Gennaio 2010
punti da 1 a 28 - riportata di seguito al presente
avviso):
la vendita senza incanto in cui procederà all'esame
delle singole offerte ai sensi dell'art. 572 e 573
cpc avverrà alle seguenti condizioni con la
riduzione di 1/2: all'udienza del 4/3/2010
- entro le ore 12.00 del giorno antecedente alla vendita, l'offerente deve presentare nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari domanda in
bollo (vedi ordinanza di vendita per la compilazione) per partecipare alla vendita senza
incanto;
- l'offerta deve essere inserita in busta chiusa, al cui
esterno non sarà consentito annotare nessun
altro elemento, e specialmente quelli che possono
condurre ad identificare il bene per il quale l'offerta è prestata;
- l'offerta deve essere accompagnata dal
deposito della cauzione, pari alla decima parte
del prezzo offerto, da versare con assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che, a cura dell'offerente, dovranno essere
inseriti nella medesima busta;
- le offerte in aumento, nel caso di cui all'art. 573
cpc, non potranno essere inferiori al 3% del
prezzo base;
- l'offerente dovrà, nel termine perentorio di gg. 60 dall'aggiudicazione, depositare: - il residuo prezzo,
detratto l'importo per cauzione già versato; - l'importo complessivo delle spese collegate alla vendita necessarie per l'emanazione del decreto di
trasferimento;
- il mancato versamento del prezzo residuo nei termini
indicati comporterà la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della cauzione ed esporrà l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di cui
all'art. 587 co II cpc (richiamato dall'art. 574, III co.
cpc);
PRINCIPALI CONDIZIONI DI VENDITA CON
INCANTO
(Per le condizioni complete, tranne quanto sotto riportato, vedere l'ordinanza di vendita del 22.12.2006 punti da 1 a 28 - riportata di seguito al presente
avviso)
Ove si debba procedere ai sensi degli artt. 571, 572
e 573 cpc, il pubblico incanto avverrà all'udienza del 06.05.2010, con il prezzo riportato nell'ordinanza di vendita alle seguenti condizioni:
con la riduzione di 1/2
- ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i
soggetti per legge non ammessi alla vendita,
dovrà depositare, sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di
partecipazione all'incanto (non in busta chiusa), una somma pari al 10% del prezzo base
d'asta sopraindicato a titolo di cauzione,
mediante consegna in Cancelleria di assegni
circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente;
- le offerte in aumento non potranno essere inferiori al 3% del prezzo base;
- se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è
restituita nella misura stabilita dall'art. 580 cpc;
- l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e l'importo delle spese secondo quanto previsto per la
vendita senza incanto, ferma restando la decadenza di cui all'art. 587 cpc in caso di mancato
deposito.
IL SITO INTERNET SUL QUALE E' PUBBLICATA LA
RELAZIONE DI STIMA è: www.aste.eugenius.it Custode Giudiziario: Dr. F. PEDULLA' (Tel.
0964.342630).
Maggiori informazioni potranno essere acquisite presso la Cancelleria Esecuzioni Immobiliari di questo
Tribunale e/o presso il custode giudiziario.
ESTRATTO CONFORME PER USO PUBBLICITA'.
Locri, 14 GENNAIO 2010
- ORDINANZA DI VENDITA TRIBUNALE DI LOCRI - Sezione Civile - Esecuzioni
R.Es. Imm.: 126/1996
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE,
..... OMISSIS ...., ORDINA ai debitori di fornire al nuovo
custode il rendiconto dell'attività svolta fino ad
oggi, nonchè ogni documento necessario al fine
di adempiere compiutamente l'incarico affidatogli;
- DISPONE A REVOCA DI OGNI PRECEDENTE
ASTEINFOAPPALTI
È UN
PROGETTO
il Domani
PROVVEDIMENTO, PROCEDERSI ALLA VENDITA DEGLI IMMOBILI SU DESCRITTI;
- STABILISCE per la vendita, che avverrà senza incanto e, successivamente, nei soli casi previsti nuovo
testo dell'art. 569 cpc, con il metodo dell'incanto,
alle seguenti condizioni:
1) L'immobile pignorato sarà posto in vendita, a
corpo, nella consistenza indicata nella perizia di
stima (dell'arch. F. Galletta) che deve intendersi
qui per intero richiamata e trascritta, anche con
riferimento alla condizione urbanistica del bene;
2) ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per
l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente
o a mezzo di procuratore legale, anche per persona da nominare (art. 579 cpc, ultimo comma);
3) entro le ore 12,00 del giorno antecedente la
vendita, l'offerente deve presentare, anche a
mezzo di persona diversa, nella cancelleria
delle esecuzioni immobiliari DOMANDA IN
BOLLO per partecipare alla vendita senza
incanto, contenente A) l'indicazione del prezzo
che si intende offrire (che, a pena di efficacia, non
può essere inferiore al prezzo base suindicato,
salve eventuali e successive riduzioni); B) la data
della vendita e la procedura cui si riferisce; C) le
generalità (compreso il codice fiscale) proprie e se in regime di comunione legale del coniuge; D)
l'indicazione della volontà di avvalersi, ove ne sussistano i presupposti, dei benefici fiscali per la
prima casa; E) le indicazioni circa il tempo
(comunque non superiore a 60 giorni dalla aggiudicazione, limite che si riterrà implicitamente ricollegato nel massimo, alla mancata indicazione di un
termine diverso), il modo del pagamento e ogni
altro elemento utile alla valutazione dell'offerta; F)
la dichiarazione di aver letto la relazione di stima
(consultabile sull'apposito sito internet o presso la
cancelleria esecuzioni) e di averne compreso il
contenuto ed, inoltre, di conoscere lo stato dell'immobile; G) copia di valido documento di identità
del soggetto che sottoscrive l'offerta; H) in caso
di offerta presentata per conto e per nome di una
società, certificato della Cancelleria Commerciale
dal quale risulti la costituzione della società ed i
poteri conferiti all'offerente in udienza nonchè l'indicazione della partita IVA: I) la dichiarazione di
residenza o l'elezione di domicilio nel comune nel
quale ha sede il Tribunale competente per l'esecuzione (art. 174 disp. att. cod. proc. civ.), pena l'effettuazione delle comunicazioni presso la cancelleria dello stesso ufficio; L) la sottoscrizione dei
genitori esercenti l potestà e l'autorizzazione del
giudice tutelare ove l'offerente sia un minore;
4) l'offerta deve essere inserita in una busta chiusa,
al cui esterno il cancelliere annoterà esclusivamente: A) il nome del giudice dell'esecuzione o
del professionista delegato che provvederà alla
vendita; B) la data fissata per l'esame delle offerte: C) i dati della persona che materialmente ha
provveduto al deposito; non sarà consentito annotare nessun altro elemento, e specialmente quelli
che possono condurre ad identificare il bene per
il quale l'offerta è prestata;
5) l'offerta deve essere accompagnata dal deposito della cauzione, pari alla decima parte dl
prezzo offerto, da versare tramite assegni circolari NON TRASFERIBILI intestati all'offerente, che a cura dell'offerente stesso, dovranno
essere inseriti nella medesima busta;
6) L'OFFERTA NON SARÀ CONSIDERATA EFFICACE: A) se
perviene oltre il termine appositamente indicato;
B) se è inferiore al prezzo base, eventualmente
ribassato; C) se l'offerente non presta cauzione,
con le modalità e nella misura appena indicate;
7) L'OFFERTA SI CONSIDERA IRREVOCABILE AD ECCEZIONE DELLE IPOTESI IN CUI: A) il giudice, in presenza di
più offerte valide, disponga la gara tra gli offerenti
(art. 573 cpc); B) il giudice, nonostante le offerte,
ordini l'incanto (es. art. 572 cpc); C) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione e la
stessa non sia stata accolta;
8) l'offerente (od il procuratore legale a norma degli
artt. 571 e 579 c.p.c.) dovrà presentarsi il giorno
fissato presso il Tribunale di Locri, sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss., per assistere
all'esame delle offerte;
A CURA DELLA
MEDIATAG
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l'udienza di vendita è fissata per il giorno
10.07.2007, e si terrà presso il Tribunale di Locri,
sala delle pubbliche udienze, ore 9,00 e ss.; ivi
si procederà all'esame delle singole offerte, ai
sensi degli artt. 572 (per l'ipotesi in cui vi sia
una sola offerta) e 573 cpc (ove vi siano più
offerte);
in presenza di più offerte valide, alla stessa udienza si inviteranno gli offerenti alla gara di cui all'art.
573 cpc, ove le offerte in aumento non potranno
essere inferiori al 3% DEL PREZZO BASE.
in caso di mancata aggiudicazione, l'importo versato a titolo di cauzione verrà restituito alla chiusura delle operazioni di vendita;
in caso di aggiudicazione, l'offerente dovrà, nel termine perentorio di gg. 60 dall'aggiudicazione,
depositare il residuo prezzo, detratto l'importo per
cauzione già versato, in un libretto di deposito
postale intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice dell'Esecuzione;
in caso di aggiudicazione, inoltre, l'offerente dovrà
versare nel medesimo libretto di deposito (intestato alla Procedura e vincolato all'ordine del Giudice
dell'esecuzione), e nello stesso termine, l'importo
complessivo delle spese collegate alla vendita,
che saranno all'uopo comunicate dalla cancelleria
e che saranno necessarie per l'emanazione del
decreto di trasferimento;
il mancato versamento del prezzo residuo nei termini indicati comporterà la decadenza dall'aggiudicazione e la perdita della cauzione, ed esporrà
l'aggiudicatario inadempiente alle conseguenze di
cui all'art. 587 co II cpc (richiamato dall'art. 574, III
co., cpc);
maggiori informazioni potranno essere acquisite
presso la cancelleria del Tribunale di Locri;
la presente ordinanza dovrà essere affissa almeno
45 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte, all'Albo del Tribunale di Locri
per tre giorni continui a cura della Cancelleria - nel
rispetto del combinato disposto degli artt. 490 e
570 cpc e dovrà contenere: A) gli estremi identificativi del bene previsti nell'art. 555 cpc; B) il valore dell'immobile determinato a norma dell'art. 568
cpc; C) il sito Internet sul quale è pubblicata la
relativa relazione di stima; D) il nome ed il recapito telefonico del custode nominato in sostituzione
del debitore, con l'avvertimento che maggiori
informazioni possono essere fornite dalla cancelleria del Tribunale o dal predetto custode;
la stessa ordinanza, sempre 45 giorni prima del
termine per la presentazione delle offerte, dovrà
essere pubblicata sia mediante manifesti murali
da affiggersi nei Comuni di Roccella Jonica,
Marina di Gioiosa Jonica, Siderno e Locri (invitanto all'uopo il creditore ad allegare copia di n. 1
manifesto murale; fattura relativa alle spese di
stampa dei manifesti murali e fattura relativa alle
spese di affissione dei manifesti murali) nonchè
mediante pubblicazione per una volta su PROGETTO ASTE (quotidiano Il Domani + periodico
Aste + Internet Eugenius), a cura di uno dei creditori, del debitore o del custode se diverso; in particolare: A) fatture e copie dei manifesti murali
dovranno essere depositate in Cancelleria, fino
all'udienza di vendita; B) l'attestato di avvenuta
pubblicazione sul PROGETTO ASTE dovrà essere inviato mediante fax direttamente dalla società
che gestisce il servizio (Mediatag s.p.a.) presso la
Cancelleria del Tribunale, al n. 0964.20732;
ove si debba procedere all'incanto, e cioè per
il caso in cui non siano proposte offerte d'acquisto entro il termine stabilito, ovvero per il
caso in cui le stesse non siano efficaci ai sensi
dell'art. 571, ovvero per il caso in cui si verifichi
una delle circostanze previste dall'art. 572,
terzo comma, ovvero per il caso, infine, in cui
la vendita senza incanto non abbia luogo per
qualsiasi altra ragione (es.: gara in aumento
non tenuta per mancanza di adesioni, art. 573
cpc), si fissa fin d'ora per l'udienza del
23.11.2007 il pubblico incanto, che avverrà
secondo quanto previsto nei punti che precedono, ad eccezione di quanto appresso specificato;
ciascun offerente, tranne il debitore e tutti i
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soggetti per legge non ammessi alla vendita,
dovrà depositare, sino all'inizio effettivo dell'udienza di vendita, unitamente all'istanza di
partecipazione all'incanto (non in busta chiusa), una somma pari al 10% del prezzo base
d'asta sopraindicato a titolo di cauzione,
mediante consegna in Cancelleria - Ufficio
Esecuzioni Immobliari - di assegni circolari
NON TRASFERIBILI intestati all'offerente;
20) la domanda di partecipazione all'incanto dovrà
riportare le complete generalità dell'offerente, l'indicazione del codice fiscale e, nell'ipotesi di persona coniugata, il regime patrimoniale prescelto
ed i dati del coniuge; in caso di offerta presentata
per conto e per nome di una società, dovrà essere prodotto Certificato della Cancelleria
Commerciale dal quale risulti la costituzione della
società ed i poteri conferiti all'offerente in udienza
nonchè l'indicazione della Partita IVA; in tale istanza dovrà essere anche indicato se l'offerente
intende avvalersi delle agevolazioni previste per
l'acquisto della prima casa;
21) le forme di pubblicità sono le stesse previste per
la vendita senza incanto, con la differenza che il
termine di 45 giorni deve essere calcolato a ritroso dalla data dell'incanto;
22) se l'offerente non diviene aggiudicatario, la cauzione è immediatamente restituita dopo la chiusura
dell'incanto, salvo che lo stesso non abbia omesso di partecipare al medesimo, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, senza documentato e giustificato motivo; in tal caso la cauzione è
restituita solo nella misura dei nove decimi dell'intero e la restante parte è trattenuta alla procedura
in vista della futura distribuzione;
23) l'aggiudicatario, invece, dovrà versare il saldo e
l'importo delle spese secondo quanto previsto ai
punti 12 e 13, ferma restando la decadenza di cui
all'art. 587 cpc in caso di mancato deposito;
24) ad incanto avvenuto, potranno essere presentate
in Cancelleria offerte di acquisto entro il termine di
giorni dieci, ma non saranno efficaci se il prezzo
offerto non sarà superiore di almeno 1/5 superiore rispetto a quello raggiunto in sede d'incanto
(art. 584 cpc) e se l'offerta non sarà accompagnata dal deposito di una somma pari al 10% del
maggior prezzo nella stessa indicato, da imputarsi a cauzione;
25) le offerte in aumento andranno effettuate in
Cancelleria con le firme di cui all'art. 571 cpc
(cfr. punti 2, 3 e 4), prestando cauzione per una
somma pari al doppio della cauzione versata
per partecipare all'incanto;
26) su tali offerte il giudice, verificatone la regolarità,
indìce la gara, cui possono partecipare, oltre gli
offerenti in aumento e l'aggiudicatario, anche gli
offerenti al precedente incanto che, entro il termine appositamente fissato abbiano integrato la
cauzione nella misura di cui al punto 24);
27) se nessuno degli offerenti in aumento partecipa
alla gara indetta a norma del terzo comma, l'aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo comma,
salvo che ricorra un documentato e giustificato
motivo, la perdita della cauzione, il cui importo è
trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dell'esecuzione;
28) alla medesima udienza fissata per l'incanto, ove lo
stesso vada deserto, si procederà a valutare le
istanze di assegnazione eventualmente depositate, oppure ad adottare i provvedimenti di cui all'art.
591 cpc (amministrazione giudiziaria o nuovo
esperimento di vendita);
FISSA
Entro 45 giorni dalla data fissata per il deposito delle
offerte di acquisto il termine entro il quale la presente ordinanza deve essere notificata, a cura del
creditore che ha chiesto la vendita, ai creditori
iscritti e non comparsi, ove presenti.
..OMISSIS...
LOCRI, 22 dicembre 2006
F.to IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
Dott. DAVIDE LAURO
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