ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE INFORMAZIONI GENERALI 02 IMPRESE INDIVIDUALI - SOCIETÀ 03 03 06 08 Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane Modifica Cancellazione Requisiti tecnico-professionali per particolari attività e documentazione da produrre Imprese di installazione degli impianti elencati nell’Art. 4 del D.M. 37/08 Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione Imprese di facchinaggio (DM 221/03) FAMILIARI COLLABORATORI NELLE IMPRESE ARTIGIANE QUALIFICHE PROFESSIONALI PER ESTETISTI e ACCONCIATORI 09 11 12 13 15 Riconoscimento qualifica di acconciatore Riconoscimento della qualifica di estetista 17 17 18 CERTIFICATI - VISURE - COPIE DI ATTI 21 SANZIONI AMMINISTRATIVE 23 1 INFORMAZIONI GENERALI L’artigiano viene identificato attraverso la sua iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane. Artigiano è colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana. In quanto titolare si assume la piena responsabilità dell’impresa, con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo. L’attività artigiana può essere esercitata, oltre che dalle ditte individuali, anche dalle Snc, Sas, Srl e Società cooperative, a condizione che la maggioranza dei soci svolga in prevalenza lavoro personale nel processo produttivo e che il lavoro abbia funzione prevalente rispetto al capitale. • RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Albo Imprese Artigiane Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6. Velletri Via Filippo Turati 7 c/o centro culturale amm.vo Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 escluso i prefestivi (le casse chiudono alle 14.45) Call Center 800.800.077 Email [email protected] Sito www.rm.camcom.it È artigiana l’impresa che, esercitata dall’imprenditore nei limiti dimensionali di cui all’Art.4 della L.443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi. L’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE, MODIFICA O CANCELLAZIONE ALL’ALBO • in cui ha sede l’impresa (per il Comune di Roma c/o VIII Dipartimento in via dei Cerchi 6) per le imprese con sede nel Comune di Roma, anche in via telematica, mediante l’utilizzo dell’applicazione STARWEB (applicazione per la quale occorre essere in possesso dell’accesso a Telemaco, il sistema realizzato da Infocamere per l’invio delle pratiche telematiche) presso gli sportelli del Comune 2 IMPRESE INDIVIDUALI - SOCIETÀ ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE possesso di appositi requisiti tecnicoprofessionali. Per le imprese iscritte all’Albo e in regola con il diritto annuale è possibile richiedere certificati e visure. In ciascuna Provincia, presso le CCIAA, è istituito l’Albo delle Imprese Artigiane, al quale sono tenute a far domanda di iscrizione, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività, tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli della L.443/85 (Legge Quadro sull’artigianato e successive modifiche ed integrazioni). COSA OCCORRE FARE Presentare la domanda di iscrizione, da effettuare sul modello ART/A (per le ditte individuali) e ART/B (per le società) disponibili sul sito della Camera, allegando: 1) la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria (bollettino postale o ricevuta per cassa);. 2) (Per le attività ambulanti) Fotocopia della fattura n.1 riferita all’anno di apertura della partita Iva 3) (Per le attività in sede fissa) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino gli estremi del nulla-osta tecnico sanitario, della comunicazione di sub-ingresso o voltura ad un nuovo titolare o della DIA/CIA (Dichiarazione Inizio Attività /Comunicazione Inizio Attività) con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia del locale ove si esercita l’attività produttiva. Solo per imprese individuali: Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento del diritto annuale; Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente mediante modello F24. Si specifica che, in base a quanto previsto dall’articolo 18 della L.R. 10/07 le domande di iscrizione vanno presentate presso il Comune in cui ha sede l’impresa. Il Comune, effettuata l’istruttoria dell’istanza, trasmette la pratica all’Albo presso la CCIAA. L’iscrizione all’Albo ha natura costitutiva ed è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane; inoltre nessuna impresa può adottare - quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all’artigianato se essa non è iscritta nell’Albo. Per l’esercizio di determinate attività che implichino specifiche responsabilità a tutela e garanzia dell’utente, la Legge (L. 122/92 per gli autoriparatori, D.M. 37/08 per gli impiantisti, L.82/94 e D.M. 274/97 per le imprese di pulizia, DL 221/03 facchinaggio) prevede che l’imprenditore artigiano risulti in 3 dell’autorizzazione comunale, con allegata possibilmente la relativa fotocopia (dichiarazione del Presidente della cooperativa ed estratto contributivo INPS nei casi di dipendenza lavorativa precedente la domanda di iscrizione). Documentazione aggiuntiva per particolari attività: Acconciatori - Estetisti Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino gli estremi della dichiarazione inizio attività e della comunicazione inizio attività o della reversale di sub ingresso (o voltura ad un nuovo titolare) rilasciata dal Comune, con allegata possibilmente la relativa fotocopia. Conservazione e restauro opere d’arte Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il possesso del diploma o maturità di Liceo artistico o Istituto d’arte con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia. Odontotecnici - Ottici Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il possesso del diploma con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia e nulla-osta tecnico sanitario relativo ai locali AVVERTENZE La domanda d’iscrizione, completa di tutta la documentazione richiesta, può essere presentata: • dall’interessato munito di documento d’identificazione • da altra persona, allegando alla documentazione la fotocopia del documento d’identificazione del richiedente l’iscrizione. La domanda d’iscrizione deve essere presentata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall’Art.5 della legge 8 agosto 1985 n.443 e dalla L.R. 10/07 Art.24. Nelle società in nome collettivo e nelle società cooperative a responsabilità limitata: • La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. • Almeno uno dei soci che partecipa al lavoro deve essere in possesso Orafi Copia, con allegata dichiarazione di conformità all’originale, del registro delle operazioni giornaliere, di cui all’Art.128 del TULPS, vidimato dalla Questura o Commissariato di Polizia competente in base alla sede dell’impresa. Produzione di sostanze destinate alla alimentazione (per esempio: pasticcerie, laboratori di pasta all’uovo, gelaterie ecc.) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino gli estremi della DIA/CIA cosi come previsto dalla nuova normativa comunitaria. Tassisti Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da cui risultino gli estremi 4 della qualificazione professionale prevista per le attività di acconciatore ed estetista. • Per le società cooperative a responsabilità limitata la domanda di iscrizione deve essere corredata all’elenco soci firmato dal presidente del consiglio di amministrazione. Nelle società in accomandita semplice: • I soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. • Almeno uno dei soci accomandatari deve essere in possesso degli eventuali requisiti tecnicoprofessionali previsti dalle norme vigenti. Nelle società a responsabilità limitata: • La maggioranza dei soci deve prendere parte al lavoro, deve avere la maggioranza del capitale e la maggioranza dell’organo deliberante. • In particolare, per le Srl occorre autocertificare la compagine sociale, le quote di capitale possedute, i componenti dell’organo deliberante e l’indicazione dei soli partecipanti al lavoro compilando l’intercalare Art/Srl. • Per le attività che prevedono il possesso di requisiti tecnico professionali, i soci che chiedono il riconoscimento degli stessi dovranno compilare i seguenti intercalari: Art.37/08: Art.122/92, Art.82/94, mod. Art.D interministeriale 221/03. Le indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande, la documentazione da presentare, la modulistica e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. Le domande di iscrizione vanno presentate presso il Comune in cui ha sede l’impresa (per Roma presso l’VIII Dipartimento in Via dei Cerchi, 6). Per le imprese iscritte nel Comune di Roma, le istanze possono essere presentate anche per via telematica. RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Albo Imprese Artigiane Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri Via Filippo Turati 7 c/o centro culturale amm.vo Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 escluso i prefestivi (le casse chiudono alle 14.45) Call Center 800.800.077 Email [email protected] 5 MODIFICA certificazione dalla quale risulti la nuova residenza e la data di trasferimento. Ogni modifica sui requisiti di impresa artigiana (per esempio: cambio residenza o sede, ampliamento attività, variazione compagine societaria ecc.) deve essere denunciata alla Commissione provinciale Artigianato, istituita presso la Camera di Commercio di Roma, entro il termine di trenta giorni dal suo verificarsi. Si specifica che, in base a quanto previsto dall’Art.19 della L.R. 10/07, le domande di modifica vanno presentate presso il Comune in cui ha sede l’impresa. Il Comune, effettuata l’istruttoria, provvede a trasmettere la pratica all’Albo presso la CCIAA. La Commissione provinciale Artigianato, istituita presso la Camera di Commercio di Roma, cura l’annotazione della denuncia di modifica nel Registro Imprese e ne trasmette notizia agli enti previdenziali. Trasferimento della sede 1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino gli estremi della CIA, Comunicazione Inizio Attività, o del sub ingresso o dell’autorizzazione amministrativa con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia. 2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino gli estremi della ricevuta rilasciata dall’amministrazione competente attestante l’avvenuta riconsegna del titolo relativo al precedente laboratorio, con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia. Per ampliamento dell’attività esercitata in forma ambulante 1) Copia di una fattura relativa alla nuova attività. 2) Dimostrazione dei requisiti tecnico-professionali per le attività di installazione impianti, per le attività di autoriparazione, disinfestazione, derattizzazione e panificazione, facchinaggio con compilazione dei relativi intercalari presenti nella modulistica del sito. COSA OCCORE FARE Compilare la denuncia di modificazione su modulo Art/C (per le ditte individuali) o Art/D (per le società) -scaricabili dal sito internet della Camera di Commercio di Roma- allegando: • la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria (bollettino postale o ricevuta per cassa); e compilando i riquadri connessi con le modifiche sopraggiunte. Alla domanda occorre allegare i documenti indicati di seguito: Per trasferimento della residenza 1) Dichiarazione sostitutiva Per ampliamento dell’attività esercitata in sede fissa 1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino gli estremi della CIA, Comunicazione Inizio Attività, o del sub ingresso o dell’autorizzazione amministrativa con allegata, possibilmente, la relativa di 6 Per le società cooperative a responsabilità limitata la domanda di iscrizione deve essere corredata dall’elenco soci firmato dal presidente del consiglio di amministrazione. fotocopia. Per recesso soci o interruzione della partecipazione al lavoro 1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguardante l’interruzione della partecipazione al lavoro. Nelle società in accomandita semplice: • I soci accomandatari devono svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. • Almeno uno dei soci accomandatari deve essere in possesso degli eventuali requisiti tecnico-professionali previsti dalle norme vigenti. Subentro soci 1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riguardante la partecipazione, o meno, al lavoro del socio subentrante. AVVERTENZE Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, possono essere presentate: • Dall’interessato munito di documento d’identificazione. • Da altra persona, allegando alla documentazione la fotocopia del documento d’identificazione del richiedente la modificazione. Devono essere presentata entro 30 giorni dalla variazione per non incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall’Art.5 della legge 8 agosto 1985 n.443 e dalla L.R. 10/08 Art.24. Nelle società a responsabilità limitata: • La maggioranza dei soci deve prendere parte al lavoro, deve avere la maggioranza del capitale e la maggioranza dell’organo deliberante. • In particolare, per le Srl occorre autocertificare la compagine sociale, le quote di capitale possedute, i componenti dell’organo deliberante e l’indicazione dei soli partecipanti al lavoro compilando l’intercalare Art/Srl. • Per le attività che prevedono il possesso di requisiti tecnico professionali, i soci che chiedono il riconoscimento degli stessi dovranno compilare i seguenti intercalari: Art.37/08: Art.122/92, Art.82/94, mod. Art.D interministeriale 221/03 Non è necessario che la firma apposta sul modello dal titolare d’impresa o dal legale rappresentante sia autenticata, è sufficiente allegare al modello copia Nelle società in nome collettivo e nelle società cooperative a responsabilità limitata: • La maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, deve svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo. • Almeno uno dei soci che partecipa al lavoro deve essere in possesso della qualificazione professionale prevista per le attività di acconciatore ed estetista. 7 CANCELLAZIONE del documento di riconoscimento in corso di validità. La cessazione dell’attività artigianale deve essere denunciata alla Commissione Provinciale per l’Artigianato, istituita presso la Camera di Commercio di Roma, entro il termine di trenta giorni dal suo verificarsi. Si specifica che, in base a quanto previsto dall’Art.19 della L.R. 10/07 e successive modificazioni, le domande di cancellazione vanno presentate presso il Comune in cui ha sede l’impresa. La Commissione provinciale trasmette notizia della denuncia di cessazione alla CCIAA per l’annotazione nel Registro Imprese ed agli Enti previdenziali. Le indicazioni sulla documentazione da presentare, la modulistica e informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. Ulteriori indicazioni possono essere richieste al numero verde: 800.800.077. Le domande di iscrizione vanno presentate presso il Comune in cui ha sede l’impresa (per Roma presso l’VIII Dipartimento in Via dei Cerchi, 6). Per le imprese iscritte nel Comune di Roma, le istanze possono essere presentate anche per via telematica. RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Albo Imprese Artigiane Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri Via Filippo Turati 7 c/o centro culturale amm.vo Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 escluso i prefestivi (le casse chiudono alle 14.45) Call Center 800.800.077 Email [email protected] COSA OCCORRE FARE Compilare denuncia di cessazione su modulo Art/C (per le ditte individuali) o Art/D (per le società) (scaricabili dal sito internet della Camera di Commercio di Roma), compilando i riquadri relativi alla effettiva data di cessazione e alla data di chiusura della partita Iva (da allegare in copia) • (Attività esercitata in sede fissa) Allegare dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino gli estremi della ricevuta o determinazione rilasciata dall’amministrazione competente attestante l’avvenuta riconsegna o voltura del titolo, con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia. Le indicazioni sulle modalità di 8 REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ E DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE presentazione delle denunce di cessazione, la documentazione da presentare, la modulistica e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. Per l’esercizio di determinate attività (imprese di autoriparazione, di installazione impianti, di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e imprese di facchinaggio) che implicano specifiche responsabilità, l’imprenditore artigiano deve risultare in possesso di particolari requisiti tecnico-professionali. Per queste stesse attività, alla domanda di iscrizione devono essere allegati specifici modelli scaricabili dal sito internet della Camera di Commercio di Roma: • intercalare ART 37/08 (impiantisti); • intercalare ART 82/94 (impresa pulizia); • intercalare ART 122/92 (autoriparatori); • intercalare ART/SRL; • modulo ART/A iscrizione artigianato ditte individuali; • modulo ART/B iscrizione artigianato società; • intercalare ART 221/03 facchinaggio. RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Albo Imprese Artigiane Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19 Roma Via Cessati Spiriti 10 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri Via Filippo Turati 7 c/o centro culturale amm.vo Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 escluso i prefestivi (le casse chiudono alle 14.45) Telefono 800.800.077 Email [email protected] Sito www.rm.camcom.it IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE PREVISTE DALLA LEGGE 122/92 Sono tenute a presentare una denuncia di inizio attività presso l’Albo Artigiani, nel caso di impresa artigiana, tutte le imprese che intendono svolgere attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, 9 • macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose. Requisiti Professionali a) Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una Università statale o legalmente riconosciuta; b) Diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore dell’attività richiesta, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto. c) Attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, o Diploma triennale di qualifica, seguito da un periodo di almeno 1 anno negli ultimi 5 come operaio qualificato, di lavoro in qualità di dipendente, socio lavoratore, familiare collaboratore (non amministrativo), in una impresa del settore; d) Prestazione lavorativa per un periodo di almeno 3 anni negli ultimi 5, con la qualifica di operaio qualificato, in qualità di dipendente, socio lavoratore, familiare collaboratore (non amministrativo) in una impresa del settore; e) Prestazione lavorativa in qualità di Titolare/Socio Lavoratore (Art.6 L.25/96) per una durata non inferiore ad un anno anteriormente al 15/12/1994 (data di entrata in vigore del Regolamento di cui al D.P.R. 387/94). • • • • • • Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il possesso del titolo di studio, con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia; Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino il datore di lavoro, l’attività svolta, il periodo lavorativo, la qualifica ed il livello di inquadramento; Dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino gli estremi del dipendente, l’attività svolta, il periodo lavorativo la qualifica ed il livello di inquadramento; Estratto contributivo INPS timbrato dalla sede zonale di appartenenza; Fotocopia, con originale in visione, del libretto di lavoro; Fotocopia, con originale in visione, dei modelli 01/M relativi ai versamenti INPS ; Certificato medico d’idoneità fisica specifica all’esercizio delle attività di autoriparazione rilasciato dalle Aziende S.L. o da un Ufficiale medico; AVVERTENZE Nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall’Italia, è obbligatorio prima della denuncia di inizio attività all’albo delle imprese artigiane, effettuare domanda di riconoscimento al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori, Uff. VI servizi e professioni, Via Molise 2, Roma. Documentazione da produrre relativa ai requisiti professionali: 10 IMPRESE DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELENCATI NELL’ART.4 del D.M. 37/08 (*) Per lavoro continuativo si intende un periodo di tempo senza nessuna interruzione. Per lavoro consecutivo si intende un periodo di tempo svolto in forma anche interrotta, ma sempre presso varie aziende del medesimo settore. Requisiti Professionali • Laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una Università statale o legalmente riconosciuta. • Diploma o qualifica di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore dell’attività richiesta, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguito da un periodo di 2 anni continuativi (*) alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (se impianti di cui alla lettera D: 1 anno) • Attestato o titolo professionale con specializzazione relativa al settore degli impianti previo un periodo di 4 anni consecutivi (*) alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (se impianti di cui alla lettera D : 2 anni) • Attività lavorativa come dipendente di un’impresa abilitata al settore degli impianti: 3 anni come operaio specializzato (escluso il periodo computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato) • Sono altresì in possesso dei requisiti: il titolare d’impresa, i soci o familiari coadiuvanti che abbiano svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa per 6 anni (se impianti di cui alla lettera D: 4 anni) Documentazione da produrre relativa ai requisiti professionali: • Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il possesso del titolo di studio, con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia; • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino il datore di lavoro, l’attività svolta, il periodo lavorativo, la qualifica ed il livello di inquadramento; • Dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino gli estremi del dipendente, l’attività svolta, il periodo lavorativo la qualifica ed il livello di inquadramento; • Estratto contributivo INPS timbrato dalla sede zonale di appartenenza; • Fotocopia, con originale in visione, del libretto di lavoro; • Fotocopia, con originale in visione, dei modelli CUD, o di alcune buste paga 11 IMPRESE DI PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE, DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE Documentazione da produrre relativa ai requisiti professionali • Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il possesso del titolo di studio, con allegata, possibilmente, la relativa fotocopia; • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino il datore di lavoro, l’attività svolta, il periodo lavorativo, la qualifica ed il livello di inquadramento; • Dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino gli estremi del dipendente, l’attività svolta, il periodo lavorativo la qualifica ed il livello di inquadramento; • Estratto contributivo INPS timbrato dalla sede zonale di appartenenza; • Fotocopia, con originale in visione, del libretto di lavoro; • Fotocopia, con originale in visione, dei modelli CUD o di alcune buste paga Requisiti morali ed economico finanziari: • Non essere stati condannati per i reati elencati nell’Art.2 della legge n.82/1994. • Non essere sottoposti a misure di prevenzione antimafia. • Regolare iscrizione all’INPS e all’INAIL di tutti gli addetti dell’impresa • Esistenza di almeno un conto corrente bancario • Assenza di protesti Requisiti tecnico-organizzativi (solo per l’attività di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione): • Diploma universitario o laurea in materia tecnica utile ai fini dello svolgimento dell’attività • Diploma di scuola secondaria superiore conseguito in una materia attinente l’attività • Attestato di qualifica professionale attinente l’attività che si intende svolgere • Assolvimento dell’obbligo scolastico assieme ad un periodo di lavoro di almeno di almeno tre anni (disinfestazione, derattizzazione e sanificazione) in un’azienda del settore (come titolare/amministratore, socio partecipante, collaboratore familiare, dipendente qualificato). Solo nel caso di abilitazione ottenuta in qualità di socio partecipante al lavoro: • Estremi della posizione assicurativa dell’impresa presso l’INAIL • N. di iscrizione al Registro Imprese o all’Albo delle imprese artigiane. AVVERTENZE Nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall’Italia, è obbligatorio prima della denuncia di inizio attività all’albo delle imprese artigiane, effettuare domanda di riconoscimento al Ministero dello 12 sviluppo economico, Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori, Uff. VI servizi e professioni, Via Molise 2 Roma. • IMPRESE DI FACCHINAGGIO (DM 221/03) • Requisiti di capacità economicofinanziaria: • una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario. Le imprese di nuova costituzione forniscono prova del requisito alla fine dell’esercizio successivo al primo di attività; • Inesistenza di protesti a carico del titolare per le imprese individuali, dei soci per le società di persone e degli amministratori per le società di capitali e le cooperative; • Iscrizione INPS e INAIL di tutti gli addetti, compreso il titolare i familiari ed i prestatori d’opera. • Requisiti di onorabilità: • assenza di pronuncia di sentenza penale definitiva di condanna, o mancata pendenza di procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a tre anni, salvo non sia intervenuta riabilitazione; • assenza di pronuncia di condanna a pena detentiva con sentenza passata in giudicato per ricettazione, riciclaggio, insolvenza e/o bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina, salvo che sia • • intervenuta riabilitazione; mancata comminazione di pena accessoria relativa all’interdizione all’esercizio di una professione o di un’arte o dell’interdizione dagli uffici direttivi delle imprese; mancata applicazione di misure di sicurezza o prevenzione ai sensi delle leggi 27/12/1956 n.1423, 31/05/1965 n.575 e 13/09/1982 n 646 e successive modificazioni o procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso; assenza di contravvenzioni per violazioni di norme in materia di lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via amministrativa e, in particolare per le società cooperative, violazioni della legge del 3/4/01 n.142; assenza di pronuncia di condanna penale per violazione della legge 23 ottobre 1960 n.1369. Sono tenuti ai requisiti di onorabilità: • il titolare dell’impresa individuale e l’institore o il direttore che questi abbia preposto all’esercizio dell’impresa; • tutti i soci delle S.n.c.; • i soci accomandatari per le S.a.s. e S.a.p.a.; • tutti gli amministratori per ogni tipo di società compreso le cooperative; 13 AVVERTENZE Nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall’Italia, è obbligatorio - prima della denuncia di inizio attività all’albo delle imprese artigiane - effettuare domanda di riconoscimento al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori, Uff. VI servizi e professioni, Via Molise, 2 Roma. RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Albo Imprese Artigiane Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri Via Filippo Turati,7 c/o centro culturale amm.vo Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 escluso i prefestivi (le casse chiudono alle 14.45) Call Center 800.800.077 Email [email protected] 14 FAMILIARI COLLABORATORI NELLE IMPRESE ARTIGIANE COSA OCCORRE FARE Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, istituite presso le CCIAA, hanno il compito di deliberare sull’iscrizione o cancellazione dei familiari che prestano la propria opera lavorativa nell’ambito dell’impresa artigiana. Tale delibera viene quindi resa nota all’INPS mediante invio di apposito modello denominato 503/m. La richiesta di iscrizione o cessazione del collaboratore familiare può essere presentata contestualmente alla richiesta di iscrizione o di cessazione dell’impresa artigiana; in tal caso non sono dovuti né i diritti di segreteria né la marca da bollo. Si considerano familiari coadiuvanti: • il coniuge • i figli legittimi o legittimati, adottivi e gli affiliati • i figli naturali legalmente riconosciuti • i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge • i minori regolarmente affidati • i nipoti in linea diretta • i fratelli e le sorelle • gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti, genitori naturali di figli legalmente riconosciuti ecc.) • i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado. Per effettuare l’iscrizione di uno o più familiari collaboratori occorre compilare l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Roma, mod. COAD/ISC), autocertificando le mansioni svolte nell’impresa, il numero di ore giornaliere, il numero di giornate lavorative nel mese e la data di inizio della collaborazione. Per effettuare la cancellazione di uno o più familiari collaboratori occorre compilare l’apposito modulo (scaricabile dal sito internet della Camera di Commercio di Roma, mod. COAD/CANC), autocertificando la data di cessazione della collaborazione. Le indicazioni sulle modalità di presentazione delle iscrizioni e/o cancellazioni, la modulistica e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. NOTE La firma apposta dal titolare di impresa sul modello non necessita di autentica. È sufficiente allegare al modello copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 15 RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Albo Imprese Artigiane Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19 Roma Via Cessati Spiriti 10 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri Via Filippo Turati 7 c/o centro culturale amm.vo Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 escluso i prefestivi (le casse chiudono alle 14.45) Call Center 800.800.077 Email [email protected] 16 QUALIFICHE PROFESSIONALI PER ESTETISTI E ACCONCIATORI 17/09/2005; La Commissione Provinciale per l’Artigianato, istituita presso la CCIAA, è competente al rilascio delle qualificazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere, acconciatore od estetista sia in qualità di dipendenti che in forma autonoma. La Commissione provinciale ha quindi il compito di accertare, ai fini del rilascio della relativa certificazione, l’esistenza dei requisiti previsti dalla L.1/90 (attività di estetista) e dalla L.174/05 (attività di acconciatore). Una volta ottenuta la qualificazione, colui che intenda esercitare professionalmente l’attività in modo autonomo, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della L.443/85, è tenuto ad iscriversi all’Albo Imprese Artigiane. b) Attestato o diploma di acconciatore conseguito al termine di un corso della durata di 2 anni seguito da un corso di specializzazione, ovvero da un periodo di inserimento della durata di un anno presso un’impresa di acconciatore, da effettuarsi nell’arco di due anni. N.B. I corsi devono essere seguiti presso scuole riconosciute dalla Regione/Provincia. Nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall’Italia è obbligatorio effettuare domanda di riconoscimento al Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la concorrenza ed i consumatori, Uff. VI servizi e professioni, Via Molise 2 Roma. c) Titolarità di un esercizio di barbiere iscritto in un albo delle imprese artigiane. Il richiedente dovrà dichiarare presso quale Albo delle imprese artigiane è iscritto ed il relativo numero; deve inoltre frequentare un apposito corso di riqualificazione. RICONOSCIMENTO QUALIFICA DI ACCONCIATORE Requisiti professionali Ai fini del riconoscimento della qualifica di acconciatore (Legge n.174 del 17/08/2005) è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti professionali di seguito elencati: d) Esperienza professionale conseguita presso imprese dello stesso settore di attività in qualità di dipendente qualificato, familiare collaboratore o socio partecipante al lavoro con un periodo lavorativo a tempo pieno di almeno tre anni 174/2005. Se esperito presso imprese esercenti attività di Barbiere deve essere seguito dal corso a) Attestato o diploma di parrucchiere uomo - donna, acconciatore conseguito prima dell’entrata in vigore della legge 174/2005 ovvero prima del 17 richiedente dovrà produrre la seguente documentazione: a) Numero di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane della società di cui è o è stato socio partecipante al lavoro. di specializzazione previsto dall’Art.4 della L.R. 26/2001. Documentazione da produrre relativa ai requisiti professionali Nel caso di: • dipendente qualificato, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione: RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI ESTETISTA a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino il datore di lavoro, l’attività svolta, il periodo lavorativo ed il livello di inquadramento; Ai fini del riconoscimento della qualifica di estetista (legge 1/1990) è necessario dimostrare il possesso di uno dei requisiti di seguito elencati: a) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno e superamento di un apposito esame teorico-pratico. b) frequenza di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un anno di inserimento presso un’impresa di estetista e dal superamento di un apposito corso esame teorico-pratico organizzato dalla Regione. N.B. Nel caso di titolo di qualificazione professionale acquisito fuori dall’Italia è obbligatorio effettuare domanda di riconoscimento al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Ufficio Centrale O.F.P.L. DIV. I - Via Fornovo, 8 Roma. c) Attività lavorativa qualificata per un anno in qualità di dipendente a tempo pieno presso uno studio medico specializzato o un’impresa di Requisiti professionali b) dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino gli estremi del dipendente, l’attività svolta, il periodo lavorativo ed il livello di inquadramento; c) estratto contribuito INPS d) Copia dei modelli CUD ed originali in visione, dai quali devono risultare i periodi lavorativi a tempo pieno ed il livello di inquadramento che, nell’ultimo periodo deve corrispondere al III (possibilmente allegare anche le copie delle buste paga degli ultimi tre mesi). • familiare collaboratore, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione: a) numero di iscrizione all’Albo delle imprese artigiane dell’impresa presso cui ha lavorato. • Socio partecipante al lavoro, il 18 della legge 1/90. Se il periodo di titolarità fosse inferiore, i soggetti sono tenuti a frequentare un coro regionale di aggiornamento professionale. g) di essere in possesso, al momento dell’entrata in vigore della legge 1/90, di un attestato o diploma di estetista rilasciato a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle Regioni. h) Di essere in possesso, al momento dell’entrata in vigore della legge 1/90, di qualifiche parziali relative alle attività considerate attività considerate mestieri affini ai sensi della legge 1142/70 (estetista, truccatrice, visagista, depilatore, manicure e pedicure estetico e massaggiatore facciale) cui ha fatto seguito il superamento di un corso regionale di riqualificazione professionale. estetica, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un’impresa di estetica della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguito da appositi corsi regionali di formazione teorica della durata di almeno 300 ore. d) Attività lavorativa qualificata a tempo pieno per un periodo non inferiore a tre anni in qualità di dipendente, collaboratore familiare o socio lavoratore presso un’impresa di estetista seguita da corsi regionali di formazione teorica della durata di almeno 300 ore. Il periodo lavorativo deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l’iscrizione al corso regionale. e) Attività lavorativa come titolare, socio lavoratore, familiare collaboratore o direttore tecnico di un’impresa con attività considerate mestieri affini ai sensi della legge 1142/70 (estetista, truccatrice, visagista, depilatore, manicure e pedicure estetico e massaggiatore facciale) per un periodo non inferiore a due anni antecedente la data di entrata in vigore della legge 1/90. Se il periodo di titolarità fosse inferiore, i soggetti sono tenuti a frequentare un corso regionale di aggiornamento professionale. f) attività lavorativa come dipendente di studi medici specializzati e di imprese con attività considerate mestieri affini ai sensi della legge 1142/70 (estetista, truccatrice, visagista, depilatore, manicure e pedicure estetico e massaggiatore facciale) per un periodo non inferiore a tre anni nel quinquennio antecedente la data di entrata in vigore Documentazione da produrre relativa ai requisiti professionali Il periodo di dipendenza lavorativa dovrà essere dimostrato con la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dalla quale risultino il datore di lavoro, l’attività svolta, il periodo lavorativo prestato a tempo pieno ed il livello di inquadramento; b) dichiarazione del datore di lavoro dalla quale risultino gli estremi del dipendente, l’attività svolta a tempo pieno, il periodo lavorativo ed il livello di inquadramento; c) estratto contributivo INPS; d) copia dei modelli CUD, ed originali 19 RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Albo Imprese Artigiane Referente Daniela Mongale Indirizzi Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri Via Filippo Turati 7 c/o centro culturale amm.vo Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 escluso i prefestivi (le casse chiudono alle 14.45) Call Center 800.800.077 Fax 06 52082280 Email [email protected] in visione, dai quali devono risultare 24 mesi di lavoro a tempo pieno ed il livello di inquadramento che, nell’ultimo periodo deve corrispondere al III, e le buste paga degli ultimi tre mesi. Nei casi di socio titolare, lavoratore e di familiare collaboratore dovrà essere dichiarato il numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o nell’Albo delle imprese artigiane dell’impresa presso cui è stata prestata l’attività lavorativa. COSA OCCORRE FARE Per effettuare la richiesta di qualificazione professionale per l’attività di acconciatore e/o di estetista, occorre: • presentare la domanda (compilando apposito modulo ART/Q, scaricabile dal sito della Camera: www.rm.camcom.it), allegando la documentazione richiesta, presso gli sportelli della CCIAA della provincia nella quale si ha la residenza. Non è necessario che la firma apposta sul modello dal titolare d’impresa o dal legale rappresentante sia autenticata, è sufficiente allegare al modello copia del documento di riconoscimento in corso di validità. Tutte le indicazioni sulle modalità di presentazione, la modulistica e le informazioni sui relativi costi sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio: www.rm.camcom.it; oppure presso gli sportelli camerali. 20 CERTIFICATI - VISURE - COPIE DI ATTI Per le imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane e in regola con il pagamento del diritto annuale è possibile ottenere i seguenti certificati: • iscrizione (contiene tutte le informazioni della ditta) • storico • uso previdenziale (altrimenti detto uso INPS) • uso finanziamento (necessario per la richiesta di alcuni finanziamenti agevolati per la categoria degli artigiani). Oltre al certificato possono essere richieste delle visure (ordinaria, storica, previdenziale) nelle quali sono ugualmente riportate le notizie relative alle imprese individuali o società. Le visure differiscono dal certificato perché non firmate e non opponibili nei confronti dei terzi. le modalità di pagamento sono indicati nel sito stesso. In ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 22 e 24 della L.241/90 è riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi. Tale diritto si esercita attraverso una richiesta scritta e motivata da presentare all’ufficio competente (vedi Riferimenti). Il Servizio consiste nella ricerca e con l’estrazione di una copia dei documenti amministrativi. Per informazioni dettagliate sui costi di certificati e visure nonché sui costi relativi ai servizi da sportello telematico è possibile consultare il sito internet della Camera: www.camcom.it I certificati e le visure ordinarie possono essere richiesti direttamente presso lo sportello multifunzionale delle varie sedi della CCIAA competente per territorio oppure per via telematica tramite Telemaco (il sistema realizzato da Infocamere per l’invio delle pratiche telematiche, per cui è necessario attivare apposita convenzione) RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Sportello multifunzionale Indirizzi Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri Via Filippo Turatim 7 c/o centro culturale amm.vo Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 Visure On-Line Collegandosi al sito: www.registro. imprese.it è possibile effettuare ricerche anagrafiche e, previa registrazione, richiedere ed estrarre visure. I costi e 21 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 escluso i prefestivi (le casse chiudono alle 14.45) Telefono 800.800.077 Fax 06 52082280 Email [email protected] 22 SANZIONI AMMINISTRATIVE - ritardata presentazione della domanda non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine da: Euro 50,00 a euro 150,00. - ritardata presentazione della domanda oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine da: Euro 200,00 a euro 2.000,00. Le sanzioni amministrative dell’Albo Imprese Artigiane vengono elevate nei casi indicati dall’Art.24 della L.R. 10/07; ai trasgressori delle disposizioni di cui all’articolo 5 della L.443/1985 e successive modifiche ed integrazioni, è inflitta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro nei casi e nelle misure seguenti: 1) Per le iscrizioni: - omessa presentazione della domanda: da Euro 300,00 a Euro 3.000,00. - ritardata presentazione della domanda non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine: da Euro 100,00 a Euro 250,00. - ritardata presentazione della domanda oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine: da Euro 300,00 a Euro 3.000,00. 2) Per le modifiche: - omessa presentazione della domanda da: Euro 100,00 a euro 1.000,00. - ritardata presentazione della domanda non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine da: Euro 25,00 a euro 75,00. - ritardata presentazione della domanda oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine da: Euro 100,00 a euro 1.000,00. 3) Per le cancellazioni: - omessa presentazione della domanda da: Euro 200,00 a euro 2.000,00. In caso di uso non consentito di riferimenti all’artigianato l’importo della sanzione è: da Euro 500,00 a Euro 3.000,00. N.B. Gli importi sono suscettibili di variazioni, vi preghiamo di consultare il sito internet della Camera di Commercio di Roma. COSA OCCORRE FARE Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato tramite versamento postale sul c/c n.82378001 intestato a: Regione Lazio - Contenzioso Amministrativo Servizio Tesoreria, Via R.R. Garibaldi 7 - 00145 Roma. I costi variano in relazione all’infrazione commessa. Maggiori informazioni sul sito internet della Camera: www.rm.camcom oppure presso gli sportelli della CCIAA. NOTE Una volta effettuato il pagamento, è bene produrre agli sportelli 23 dell’artigianato copia della sanzione allegando l’attestazione del versamento. RIFERIMENTI Area IV Servizi all’utenza Ufficio Sanzioni Amministrative Indirizzo Roma V. le Oceano Indiano 19 Guidonia Via Tiburtina Km 20 Civitavecchia Largo Cavour 6 Velletri Via Filippo Turati 7 c/o centro culturale amm.vo Orari dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 15.00 escluso i prefestivi (le casse chiudono alle 14.45) Call Center 800.800.077 Email [email protected] 24 La pubblicazione è stata realizzata grazie al coordinamento editoriale dell’Azienda Speciale ASSET Camera - uff. Comunicazione, in collaborazione con l’Area III - Attività Promozionali della Camera di Commercio di Roma e del personale delle aree dirigenziali e delle Aziende Speciali dell’Istituzionale Camerale. 28