ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE
INFORMAZIONI GENERALI
02
IMPRESE INDIVIDUALI - SOCIETÀ
03
03
06
08
Iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
Modifica
Cancellazione
Requisiti tecnico-professionali per particolari attività e documentazione da produrre
Imprese di installazione degli impianti elencati nell’Art. 4 del D.M. 37/08
Imprese di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione
Imprese di facchinaggio (DM 221/03)
FAMILIARI COLLABORATORI NELLE IMPRESE ARTIGIANE
QUALIFICHE PROFESSIONALI PER ESTETISTI
e ACCONCIATORI
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11
12
13
15
Riconoscimento qualifica di acconciatore
Riconoscimento della qualifica di estetista
17
17
18
CERTIFICATI - VISURE - COPIE DI ATTI
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SANZIONI AMMINISTRATIVE
23
1
INFORMAZIONI GENERALI
L’artigiano viene identificato attraverso
la sua iscrizione all’Albo delle Imprese
Artigiane.
Artigiano è colui che esercita
personalmente, professionalmente e in
qualità di titolare l’impresa artigiana.
In quanto titolare si assume la piena
responsabilità
dell’impresa,
con
tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla
sua direzione e gestione, svolgendo
in misura prevalente il proprio
lavoro, anche manuale, nel processo
produttivo.
L’attività artigiana può essere esercitata,
oltre che dalle ditte individuali, anche
dalle Snc, Sas, Srl e Società cooperative,
a condizione che la maggioranza dei soci
svolga in prevalenza lavoro personale nel
processo produttivo e che il lavoro abbia
funzione prevalente rispetto al capitale.
•
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio Albo Imprese Artigiane
Indirizzo
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6.
Velletri Via Filippo Turati 7
c/o centro culturale amm.vo
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
escluso i prefestivi (le casse chiudono
alle 14.45)
Call Center 800.800.077
Email [email protected]
Sito www.rm.camcom.it
È artigiana l’impresa che, esercitata
dall’imprenditore nei limiti dimensionali
di cui all’Art.4 della L.443/85, abbia
per scopo prevalente lo svolgimento di
un’attività di produzione di beni, anche
semilavorati, o di prestazioni di servizi.
L’imprenditore artigiano può essere
titolare di una sola impresa artigiana.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE,
MODIFICA O CANCELLAZIONE
ALL’ALBO
•
in cui ha sede l’impresa (per
il Comune di Roma c/o VIII
Dipartimento in via dei Cerchi 6)
per le imprese con sede nel
Comune di Roma, anche in via
telematica, mediante l’utilizzo
dell’applicazione
STARWEB
(applicazione per la quale occorre
essere in possesso dell’accesso
a Telemaco, il sistema realizzato
da Infocamere per l’invio delle
pratiche telematiche)
presso gli sportelli del Comune
2
IMPRESE INDIVIDUALI - SOCIETÀ
ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE
IMPRESE ARTIGIANE
possesso di appositi requisiti tecnicoprofessionali.
Per le imprese iscritte all’Albo e in
regola con il diritto annuale è possibile
richiedere certificati e visure.
In ciascuna Provincia, presso le
CCIAA, è istituito l’Albo delle Imprese
Artigiane, al quale sono tenute a far
domanda di iscrizione, entro trenta
giorni dall’inizio dell’attività, tutte le
imprese aventi i requisiti di cui agli
articoli della L.443/85 (Legge Quadro
sull’artigianato e successive modifiche
ed integrazioni).
COSA OCCORRE FARE
Presentare la domanda di iscrizione,
da effettuare sul modello ART/A (per
le ditte individuali) e ART/B (per
le società) disponibili sul sito della
Camera, allegando:
1) la ricevuta di pagamento dei diritti
di segreteria (bollettino postale o
ricevuta per cassa);.
2) (Per le attività ambulanti) Fotocopia
della fattura n.1 riferita all’anno di
apertura della partita Iva
3) (Per le attività in sede fissa)
Dichiarazione
sostitutiva
dell’atto
di notorietà dalla quale risultino gli
estremi del nulla-osta tecnico sanitario,
della comunicazione di sub-ingresso
o voltura ad un nuovo titolare o della
DIA/CIA (Dichiarazione Inizio Attività
/Comunicazione Inizio Attività) con
allegata, possibilmente, la relativa
fotocopia del locale ove si esercita
l’attività produttiva.
Solo per imprese individuali: Alla
domanda di iscrizione dovrà essere
allegata la ricevuta di pagamento del
diritto annuale; Il pagamento dovrà
essere
effettuato
esclusivamente
mediante modello F24.
Si specifica che, in base a quanto
previsto dall’articolo 18 della L.R.
10/07 le domande di iscrizione vanno
presentate presso il Comune in cui ha
sede l’impresa. Il Comune, effettuata
l’istruttoria dell’istanza, trasmette la
pratica all’Albo presso la CCIAA.
L’iscrizione
all’Albo
ha
natura
costitutiva ed è condizione necessaria
per la concessione delle agevolazioni
a favore delle imprese artigiane;
inoltre nessuna impresa può adottare
- quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano
riferimenti all’artigianato se essa non è
iscritta nell’Albo.
Per l’esercizio di determinate attività
che implichino specifiche responsabilità
a tutela e garanzia dell’utente, la Legge
(L. 122/92 per gli autoriparatori, D.M.
37/08 per gli impiantisti, L.82/94 e
D.M. 274/97 per le imprese di pulizia,
DL 221/03 facchinaggio) prevede
che l’imprenditore artigiano risulti in
3
dell’autorizzazione comunale, con
allegata possibilmente la relativa
fotocopia
(dichiarazione
del
Presidente della cooperativa ed
estratto contributivo INPS nei casi di
dipendenza lavorativa precedente la
domanda di iscrizione).
Documentazione aggiuntiva per
particolari attività:
Acconciatori - Estetisti
Dichiarazione
sostitutiva
dell’atto
di notorietà dalla quale risultino gli
estremi della dichiarazione inizio
attività e della comunicazione inizio
attività o della reversale di sub ingresso
(o voltura ad un nuovo titolare)
rilasciata dal Comune, con allegata
possibilmente la relativa fotocopia.
Conservazione e restauro opere d’arte
Dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione riguardante il possesso
del diploma o maturità di Liceo
artistico o Istituto d’arte con allegata,
possibilmente, la relativa fotocopia.
Odontotecnici - Ottici
Dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione riguardante il possesso del
diploma con allegata, possibilmente, la
relativa fotocopia e nulla-osta tecnico
sanitario relativo ai locali
AVVERTENZE
La domanda d’iscrizione, completa di
tutta la documentazione richiesta, può
essere presentata:
• dall’interessato
munito
di
documento d’identificazione
• da altra persona, allegando alla
documentazione la fotocopia del
documento d’identificazione del
richiedente l’iscrizione.
La domanda d’iscrizione deve essere
presentata entro 30 giorni dall’inizio
dell’attività, per non incorrere nelle
sanzioni
amministrative
previste
dall’Art.5 della legge 8 agosto 1985
n.443 e dalla L.R. 10/07 Art.24.
Nelle società in nome collettivo e nelle
società cooperative a responsabilità
limitata:
• La maggioranza dei soci, ovvero
uno nel caso di due soci, deve
svolgere in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nel
processo produttivo.
• Almeno uno dei soci che partecipa
al lavoro deve essere in possesso
Orafi
Copia, con allegata dichiarazione di
conformità all’originale, del registro
delle operazioni giornaliere, di cui
all’Art.128 del TULPS, vidimato
dalla Questura o Commissariato di
Polizia competente in base alla sede
dell’impresa.
Produzione di sostanze destinate alla
alimentazione
(per esempio: pasticcerie, laboratori
di pasta all’uovo, gelaterie ecc.)
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà dalla quale risultino gli estremi
della DIA/CIA cosi come previsto dalla
nuova normativa comunitaria.
Tassisti
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà da cui risultino gli estremi
4
della qualificazione professionale
prevista per le attività di
acconciatore ed estetista.
• Per
le
società
cooperative
a responsabilità limitata la
domanda di iscrizione deve essere
corredata all’elenco soci firmato
dal presidente del consiglio di
amministrazione.
Nelle società in accomandita semplice:
• I soci accomandatari devono
svolgere in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nel
processo produttivo.
• Almeno uno dei soci accomandatari
deve essere in possesso degli
eventuali
requisiti
tecnicoprofessionali previsti dalle norme
vigenti.
Nelle società a responsabilità limitata:
• La maggioranza dei soci deve
prendere parte al lavoro, deve
avere la maggioranza del capitale
e la maggioranza dell’organo
deliberante.
• In particolare, per le Srl occorre
autocertificare
la
compagine
sociale, le quote di capitale
possedute, i componenti dell’organo
deliberante e l’indicazione dei soli
partecipanti al lavoro compilando
l’intercalare Art/Srl.
• Per le attività che prevedono
il possesso di requisiti tecnico
professionali,
i
soci
che
chiedono il riconoscimento degli
stessi dovranno compilare i
seguenti intercalari: Art.37/08:
Art.122/92, Art.82/94, mod. Art.D
interministeriale 221/03.
Le indicazioni sulle modalità di
presentazione delle domande, la
documentazione da presentare, la
modulistica e le informazioni sui
relativi costi sono disponibili sul sito
internet della Camera di Commercio:
www.rm.camcom.it; oppure presso gli
sportelli camerali.
Le domande di iscrizione vanno
presentate presso il Comune in cui
ha sede l’impresa (per Roma presso
l’VIII Dipartimento in Via dei Cerchi,
6). Per le imprese iscritte nel Comune
di Roma, le istanze possono essere
presentate anche per via telematica.
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio Albo Imprese Artigiane
Indirizzo
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri Via Filippo Turati 7
c/o centro culturale amm.vo
Orari dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
escluso i prefestivi
(le casse chiudono alle 14.45)
Call Center 800.800.077
Email [email protected]
5
MODIFICA
certificazione dalla quale risulti la nuova
residenza e la data di trasferimento.
Ogni modifica sui requisiti di impresa
artigiana (per esempio: cambio
residenza o sede, ampliamento attività,
variazione
compagine
societaria
ecc.) deve essere denunciata alla
Commissione provinciale Artigianato,
istituita presso la Camera di Commercio
di Roma, entro il termine di trenta
giorni dal suo verificarsi.
Si specifica che, in base a quanto
previsto dall’Art.19 della L.R. 10/07,
le domande di modifica vanno
presentate presso il Comune in cui ha
sede l’impresa. Il Comune, effettuata
l’istruttoria, provvede a trasmettere la
pratica all’Albo presso la CCIAA.
La Commissione provinciale Artigianato,
istituita presso la Camera di Commercio
di Roma, cura l’annotazione della
denuncia di modifica nel Registro
Imprese e ne trasmette notizia agli enti
previdenziali.
Trasferimento della sede
1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà dalla quale risultino gli
estremi della CIA, Comunicazione
Inizio Attività, o del sub ingresso o
dell’autorizzazione amministrativa con
allegata, possibilmente, la relativa
fotocopia.
2) Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà dalla quale risultino
gli estremi della ricevuta rilasciata
dall’amministrazione
competente
attestante l’avvenuta riconsegna del
titolo relativo al precedente laboratorio,
con allegata, possibilmente, la relativa
fotocopia.
Per ampliamento dell’attività esercitata
in forma ambulante
1) Copia di una fattura relativa alla
nuova attività.
2) Dimostrazione
dei
requisiti
tecnico-professionali per le attività di
installazione impianti, per le attività
di autoriparazione, disinfestazione,
derattizzazione
e
panificazione,
facchinaggio con compilazione dei
relativi intercalari presenti nella
modulistica del sito.
COSA OCCORE FARE
Compilare la denuncia di modificazione
su modulo Art/C (per le ditte individuali)
o Art/D (per le società) -scaricabili dal
sito internet della Camera di Commercio
di Roma- allegando:
• la ricevuta di pagamento dei diritti
di segreteria (bollettino postale o
ricevuta per cassa);
e compilando i riquadri connessi con le
modifiche sopraggiunte. Alla domanda
occorre allegare i documenti indicati di
seguito:
Per trasferimento della residenza
1) Dichiarazione
sostitutiva
Per ampliamento dell’attività esercitata
in sede fissa
1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà dalla quale risultino gli
estremi della CIA, Comunicazione
Inizio Attività, o del sub ingresso o
dell’autorizzazione amministrativa con
allegata, possibilmente, la relativa
di
6
Per
le
società
cooperative
a
responsabilità limitata la domanda
di iscrizione deve essere corredata
dall’elenco soci firmato dal presidente
del consiglio di amministrazione.
fotocopia.
Per recesso soci o interruzione della
partecipazione al lavoro
1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà riguardante l’interruzione
della partecipazione al lavoro.
Nelle società in accomandita semplice:
• I soci accomandatari devono
svolgere in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nel
processo produttivo.
• Almeno uno dei soci accomandatari
deve essere in possesso degli eventuali
requisiti tecnico-professionali previsti
dalle norme vigenti.
Subentro soci
1) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà riguardante la partecipazione,
o meno, al lavoro del socio subentrante.
AVVERTENZE
Le domande, complete di tutta la
documentazione richiesta, possono
essere presentate:
• Dall’interessato
munito
di
documento d’identificazione.
• Da altra persona, allegando alla
documentazione la fotocopia del
documento d’identificazione del
richiedente la modificazione.
Devono essere presentata entro 30
giorni dalla variazione per non incorrere
nelle sanzioni amministrative previste
dall’Art.5 della legge 8 agosto 1985
n.443 e dalla L.R. 10/08 Art.24.
Nelle società a responsabilità limitata:
• La maggioranza dei soci deve
prendere parte al lavoro, deve
avere la maggioranza del capitale
e la maggioranza dell’organo
deliberante.
• In particolare, per le Srl occorre
autocertificare
la
compagine
sociale, le quote di capitale
possedute, i componenti dell’organo
deliberante e l’indicazione dei soli
partecipanti al lavoro compilando
l’intercalare Art/Srl.
• Per le attività che prevedono
il possesso di requisiti tecnico
professionali,
i
soci
che
chiedono il riconoscimento degli
stessi dovranno compilare i
seguenti intercalari: Art.37/08:
Art.122/92, Art.82/94, mod. Art.D
interministeriale 221/03
Non è necessario che la firma apposta
sul modello dal titolare d’impresa o dal
legale rappresentante sia autenticata,
è sufficiente allegare al modello copia
Nelle società in nome collettivo e nelle
società cooperative a responsabilità
limitata:
• La maggioranza dei soci, ovvero
uno nel caso di due soci, deve
svolgere in prevalenza lavoro
personale, anche manuale, nel
processo produttivo.
• Almeno uno dei soci che partecipa
al lavoro deve essere in possesso
della qualificazione professionale
prevista per le attività di
acconciatore ed estetista.
7
CANCELLAZIONE
del documento di riconoscimento in
corso di validità.
La cessazione dell’attività artigianale deve essere denunciata alla
Commissione Provinciale per l’Artigianato, istituita presso la Camera di
Commercio di Roma, entro il termine
di trenta giorni dal suo verificarsi.
Si specifica che, in base a quanto
previsto dall’Art.19 della L.R. 10/07 e
successive modificazioni, le domande
di cancellazione vanno presentate
presso il Comune in cui ha sede
l’impresa.
La Commissione provinciale trasmette
notizia della denuncia di cessazione
alla CCIAA per l’annotazione
nel Registro Imprese ed agli Enti
previdenziali.
Le indicazioni sulla documentazione da
presentare, la modulistica e informazioni
sui relativi costi sono disponibili sul sito
internet della Camera di Commercio:
www.rm.camcom.it; oppure presso gli
sportelli camerali. Ulteriori indicazioni
possono essere richieste al numero
verde: 800.800.077.
Le domande di iscrizione vanno
presentate presso il Comune in cui
ha sede l’impresa (per Roma presso
l’VIII Dipartimento in Via dei Cerchi,
6). Per le imprese iscritte nel Comune
di Roma, le istanze possono essere
presentate anche per via telematica.
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio
Albo Imprese Artigiane
Indirizzo
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri Via Filippo Turati 7
c/o centro culturale amm.vo
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
escluso i prefestivi
(le casse chiudono alle 14.45)
Call Center 800.800.077
Email [email protected]
COSA OCCORRE FARE
Compilare denuncia di cessazione su
modulo Art/C (per le ditte individuali) o
Art/D (per le società) (scaricabili dal sito
internet della Camera di Commercio di
Roma), compilando i riquadri relativi
alla effettiva data di cessazione e alla
data di chiusura della partita Iva (da
allegare in copia)
• (Attività
esercitata
in
sede
fissa)
Allegare
dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà
dalla quale risultino gli estremi
della ricevuta o determinazione
rilasciata
dall’amministrazione
competente attestante l’avvenuta
riconsegna o voltura del titolo, con
allegata, possibilmente, la relativa
fotocopia.
Le indicazioni sulle modalità di
8
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
PER PARTICOLARI ATTIVITÀ E
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE
presentazione delle denunce di
cessazione,
la
documentazione
da presentare, la modulistica e le
informazioni sui relativi costi sono
disponibili sul sito internet della Camera
di Commercio: www.rm.camcom.it;
oppure presso gli sportelli camerali.
Per l’esercizio di determinate attività
(imprese
di
autoriparazione,
di
installazione impianti, di pulizia,
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione e imprese di
facchinaggio) che implicano specifiche
responsabilità, l’imprenditore artigiano
deve risultare in possesso di particolari
requisiti tecnico-professionali.
Per queste stesse attività, alla domanda
di iscrizione devono essere allegati
specifici modelli scaricabili dal sito
internet della Camera di Commercio di
Roma:
• intercalare ART 37/08
(impiantisti);
• intercalare ART 82/94 (impresa
pulizia);
• intercalare ART 122/92
(autoriparatori);
• intercalare ART/SRL;
• modulo ART/A iscrizione
artigianato ditte individuali;
• modulo ART/B iscrizione
artigianato società;
• intercalare ART 221/03
facchinaggio.
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio Albo Imprese Artigiane
Indirizzo
Roma V. le Oceano Indiano 19
Roma Via Cessati Spiriti 10
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri Via Filippo Turati 7
c/o centro culturale amm.vo
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
escluso i prefestivi
(le casse chiudono alle 14.45)
Telefono 800.800.077
Email [email protected]
Sito
www.rm.camcom.it
IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE
PREVISTE DALLA LEGGE 122/92
Sono tenute a presentare una denuncia
di inizio attività presso l’Albo Artigiani,
nel caso di impresa artigiana, tutte le
imprese che intendono svolgere attività
di manutenzione e di riparazione
dei veicoli e dei complessi di veicoli
a motore, ivi compresi ciclomotori,
9
•
macchine agricole, rimorchi e carrelli,
adibiti al trasporto su strada di persone
e di cose.
Requisiti Professionali
a) Laurea in materia tecnica specifica
conseguita presso una Università
statale o legalmente riconosciuta;
b) Diploma di scuola secondaria
superiore
conseguito,
con
specializzazione relativa al settore
dell’attività richiesta, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto.
c) Attestato conseguito ai sensi della
legislazione vigente in materia di
formazione professionale, o Diploma
triennale di qualifica, seguito da
un periodo di almeno 1 anno negli
ultimi 5 come operaio qualificato, di
lavoro in qualità di dipendente, socio
lavoratore, familiare collaboratore (non
amministrativo), in una impresa del
settore;
d) Prestazione lavorativa per un
periodo di almeno 3 anni negli
ultimi 5, con la qualifica di operaio
qualificato, in qualità di dipendente,
socio lavoratore, familiare collaboratore
(non amministrativo) in una impresa
del settore;
e) Prestazione lavorativa in qualità
di Titolare/Socio Lavoratore (Art.6
L.25/96) per una durata non
inferiore ad un anno anteriormente al
15/12/1994 (data di entrata in vigore
del Regolamento di cui al D.P.R.
387/94).
•
•
•
•
•
•
Dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione
riguardante
il
possesso del titolo di studio, con
allegata, possibilmente, la relativa
fotocopia;
Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà dalla quale risultino il
datore di lavoro, l’attività svolta, il
periodo lavorativo, la qualifica ed il
livello di inquadramento;
Dichiarazione del datore di lavoro
dalla quale risultino gli estremi
del dipendente, l’attività svolta, il
periodo lavorativo la qualifica ed il
livello di inquadramento;
Estratto
contributivo
INPS
timbrato dalla sede zonale di
appartenenza;
Fotocopia, con originale in visione,
del libretto di lavoro;
Fotocopia, con originale in visione,
dei modelli 01/M relativi ai
versamenti INPS ;
Certificato medico d’idoneità fisica
specifica all’esercizio delle attività
di autoriparazione rilasciato dalle
Aziende S.L. o da un Ufficiale
medico;
AVVERTENZE
Nel caso di titolo di qualificazione
professionale acquisito fuori dall’Italia,
è obbligatorio prima della denuncia
di inizio attività all’albo delle imprese
artigiane, effettuare domanda di
riconoscimento al Ministero dello
sviluppo economico, Direzione generale
per la concorrenza ed i consumatori,
Uff.
VI
servizi
e
professioni,
Via Molise 2, Roma.
Documentazione da produrre relativa ai
requisiti professionali:
10
IMPRESE DI INSTALLAZIONE
DEGLI IMPIANTI ELENCATI
NELL’ART.4 del D.M. 37/08
(*) Per lavoro continuativo si intende
un periodo di tempo senza nessuna
interruzione.
Per lavoro consecutivo si intende un
periodo di tempo svolto in forma anche
interrotta, ma sempre presso varie
aziende del medesimo settore.
Requisiti Professionali
• Laurea in materia tecnica specifica
conseguita presso una Università
statale o legalmente riconosciuta.
• Diploma o qualifica di scuola
secondaria superiore conseguito,
con specializzazione relativa al
settore
dell’attività
richiesta,
presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, seguito
da un periodo di 2 anni continuativi
(*) alle dirette dipendenze di
un’impresa del settore (se impianti
di cui alla lettera D: 1 anno)
• Attestato o titolo professionale con
specializzazione relativa al settore
degli impianti previo un periodo di
4 anni consecutivi (*) alle dirette
dipendenze di un’impresa del
settore (se impianti di cui alla
lettera D : 2 anni)
• Attività lavorativa come dipendente
di un’impresa abilitata al settore
degli impianti: 3 anni come
operaio specializzato (escluso
il periodo computato ai fini
dell’apprendistato e quello svolto
come operaio qualificato)
• Sono altresì in possesso dei
requisiti: il titolare d’impresa, i soci
o familiari coadiuvanti che abbiano
svolto attività di collaborazione
tecnica continuativa nell’ambito
dell’impresa per 6 anni (se
impianti di cui alla lettera D: 4
anni)
Documentazione da produrre relativa ai
requisiti professionali:
• Dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione
riguardante
il
possesso del titolo di studio, con
allegata, possibilmente, la relativa
fotocopia;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà dalla quale risultino il
datore di lavoro, l’attività svolta, il
periodo lavorativo, la qualifica ed il
livello di inquadramento;
• Dichiarazione del datore di lavoro
dalla quale risultino gli estremi
del dipendente, l’attività svolta, il
periodo lavorativo la qualifica ed il
livello di inquadramento;
• Estratto
contributivo
INPS
timbrato dalla sede zonale di
appartenenza;
• Fotocopia, con originale in visione,
del libretto di lavoro;
• Fotocopia, con originale in visione,
dei modelli CUD, o di alcune buste
paga
11
IMPRESE DI PULIZIA,
DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE,
DERATTIZZAZIONE, SANIFICAZIONE
Documentazione da produrre relativa ai
requisiti professionali
• Dichiarazione
sostitutiva
di
certificazione
riguardante
il
possesso del titolo di studio, con
allegata, possibilmente, la relativa
fotocopia;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà dalla quale risultino il
datore di lavoro, l’attività svolta, il
periodo lavorativo, la qualifica ed il
livello di inquadramento;
• Dichiarazione del datore di lavoro
dalla quale risultino gli estremi
del dipendente, l’attività svolta, il
periodo lavorativo la qualifica ed il
livello di inquadramento;
• Estratto
contributivo
INPS
timbrato dalla sede zonale di
appartenenza;
• Fotocopia, con originale in visione,
del libretto di lavoro;
• Fotocopia, con originale in visione,
dei modelli CUD o di alcune buste
paga
Requisiti
morali
ed
economico
finanziari:
• Non essere stati condannati per i
reati elencati nell’Art.2 della legge
n.82/1994.
• Non essere sottoposti a misure di
prevenzione antimafia.
• Regolare
iscrizione
all’INPS
e all’INAIL di tutti gli addetti
dell’impresa
• Esistenza di almeno un conto
corrente bancario
• Assenza di protesti
Requisiti tecnico-organizzativi (solo per
l’attività di derattizzazione, disinfestazione
e sanificazione):
• Diploma universitario o laurea in
materia tecnica utile ai fini dello
svolgimento dell’attività
• Diploma di scuola secondaria
superiore conseguito in una
materia attinente l’attività
• Attestato di qualifica professionale
attinente l’attività che si intende
svolgere
• Assolvimento
dell’obbligo
scolastico
assieme
ad
un
periodo di lavoro di almeno di
almeno tre anni (disinfestazione,
derattizzazione e sanificazione)
in un’azienda del settore (come
titolare/amministratore,
socio
partecipante,
collaboratore
familiare, dipendente qualificato).
Solo nel caso di abilitazione ottenuta in
qualità di socio partecipante al lavoro:
• Estremi
della
posizione
assicurativa dell’impresa presso
l’INAIL
• N. di iscrizione al Registro Imprese
o all’Albo delle imprese artigiane.
AVVERTENZE
Nel caso di titolo di qualificazione
professionale acquisito fuori dall’Italia,
è obbligatorio prima della denuncia
di inizio attività all’albo delle imprese
artigiane, effettuare domanda di
riconoscimento al Ministero dello
12
sviluppo economico, Direzione generale
per la concorrenza ed i consumatori, Uff.
VI servizi e professioni, Via Molise 2 Roma.
•
IMPRESE DI FACCHINAGGIO (DM
221/03)
•
Requisiti di capacità economicofinanziaria:
• una
comprovata
affidabilità
attestata da un istituto bancario.
Le imprese di nuova costituzione
forniscono prova del requisito alla
fine dell’esercizio successivo al
primo di attività;
• Inesistenza di protesti a carico del
titolare per le imprese individuali,
dei soci per le società di persone e
degli amministratori per le società
di capitali e le cooperative;
• Iscrizione INPS e INAIL di tutti
gli addetti, compreso il titolare i
familiari ed i prestatori d’opera.
• Requisiti di onorabilità:
• assenza di pronuncia di sentenza
penale definitiva di condanna,
o
mancata
pendenza
di
procedimenti penali nei quali sia
già stata pronunciata sentenza di
condanna per reati non colposi
a pena detentiva superiore a tre
anni, salvo non sia intervenuta
riabilitazione;
• assenza
di
pronuncia
di
condanna a pena detentiva con
sentenza passata in giudicato per
ricettazione, riciclaggio, insolvenza
e/o bancarotta fraudolenta, usura,
sequestro di persona a scopo di
estorsione, rapina, salvo che sia
•
•
intervenuta riabilitazione;
mancata comminazione di pena
accessoria relativa all’interdizione
all’esercizio di una professione o
di un’arte o dell’interdizione dagli
uffici direttivi delle imprese;
mancata applicazione di misure di
sicurezza o prevenzione ai sensi
delle leggi 27/12/1956 n.1423,
31/05/1965 n.575 e 13/09/1982
n 646 e successive modificazioni
o procedimenti penali in corso per
reati di stampo mafioso;
assenza di contravvenzioni per
violazioni di norme in materia
di lavoro, di previdenza e di
assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, non conciliabili in
via amministrativa e, in particolare
per
le
società
cooperative,
violazioni della legge del 3/4/01
n.142;
assenza di pronuncia di condanna
penale per violazione della legge
23 ottobre 1960 n.1369.
Sono tenuti ai requisiti di onorabilità:
• il titolare dell’impresa individuale
e l’institore o il direttore che
questi abbia preposto all’esercizio
dell’impresa;
• tutti i soci delle S.n.c.;
• i soci accomandatari per le S.a.s.
e S.a.p.a.;
• tutti gli amministratori per ogni
tipo di società compreso le
cooperative;
13
AVVERTENZE
Nel caso di titolo di qualificazione
professionale acquisito fuori dall’Italia,
è obbligatorio - prima della denuncia
di inizio attività all’albo delle imprese
artigiane - effettuare domanda di
riconoscimento al Ministero dello
sviluppo economico, Direzione generale
per la concorrenza ed i consumatori,
Uff.
VI
servizi
e
professioni,
Via Molise, 2 Roma.
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio Albo Imprese Artigiane
Indirizzo
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri Via Filippo Turati,7
c/o centro culturale amm.vo
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
escluso i prefestivi
(le casse chiudono alle 14.45)
Call Center 800.800.077
Email [email protected]
14
FAMILIARI COLLABORATORI NELLE
IMPRESE ARTIGIANE
COSA OCCORRE FARE
Le Commissioni Provinciali per
l’Artigianato,
istituite
presso
le
CCIAA, hanno il compito di deliberare
sull’iscrizione o cancellazione dei
familiari che prestano la propria opera
lavorativa nell’ambito dell’impresa
artigiana. Tale delibera viene quindi
resa nota all’INPS mediante invio di
apposito modello denominato
503/m.
La richiesta di iscrizione o cessazione
del collaboratore familiare può essere
presentata
contestualmente
alla
richiesta di iscrizione o di cessazione
dell’impresa artigiana; in tal caso non
sono dovuti né i diritti di segreteria né
la marca da bollo.
Si considerano familiari coadiuvanti:
• il coniuge
• i figli legittimi o legittimati,
adottivi e gli affiliati
• i
figli
naturali
legalmente
riconosciuti
• i figli nati da precedente
matrimonio dell’altro coniuge
• i minori regolarmente affidati
• i nipoti in linea diretta
• i fratelli e le sorelle
• gli ascendenti (genitori, nonni,
bisnonni) e gli equiparati ai
genitori
(adottanti,
affilianti,
genitori naturali di figli legalmente
riconosciuti ecc.)
• i parenti entro il 3° grado e gli
affini entro il 2° grado.
Per effettuare l’iscrizione di uno o
più familiari collaboratori occorre
compilare
l’apposito
modulo
(scaricabile dal sito internet della
Camera di Commercio di Roma,
mod. COAD/ISC), autocertificando le
mansioni svolte nell’impresa, il numero
di ore giornaliere, il numero di giornate
lavorative nel mese e la data di inizio
della collaborazione.
Per effettuare la cancellazione di
uno o più familiari collaboratori
occorre compilare l’apposito modulo
(scaricabile dal sito internet della
Camera di Commercio di Roma, mod.
COAD/CANC), autocertificando la data
di cessazione della collaborazione.
Le indicazioni sulle modalità di
presentazione delle iscrizioni e/o
cancellazioni, la modulistica e le
informazioni sui relativi costi sono
disponibili sul sito internet della Camera
di Commercio: www.rm.camcom.it;
oppure presso gli sportelli camerali.
NOTE
La firma apposta dal titolare di impresa
sul modello non necessita di autentica.
È sufficiente allegare al modello copia
di un documento di riconoscimento in
corso di validità.
15
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio
Albo Imprese Artigiane
Indirizzo
Roma V. le Oceano Indiano 19
Roma Via Cessati Spiriti 10
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri Via Filippo Turati 7
c/o centro culturale amm.vo
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
escluso i prefestivi
(le casse chiudono alle 14.45)
Call Center
800.800.077
Email
[email protected]
16
QUALIFICHE PROFESSIONALI PER
ESTETISTI E ACCONCIATORI
17/09/2005;
La Commissione Provinciale per
l’Artigianato,
istituita
presso
la
CCIAA, è competente al rilascio delle
qualificazioni professionali necessarie
per lo svolgimento delle attività di
barbiere, parrucchiere, acconciatore
od estetista sia in qualità di dipendenti
che in forma autonoma.
La Commissione provinciale ha quindi
il compito di accertare, ai fini del
rilascio della relativa certificazione,
l’esistenza dei requisiti previsti dalla
L.1/90 (attività di estetista) e dalla
L.174/05 (attività di acconciatore).
Una volta ottenuta la qualificazione,
colui
che
intenda
esercitare
professionalmente l’attività in modo
autonomo, se in possesso dei requisiti
di cui agli articoli 2, 3 e 4 della
L.443/85, è tenuto ad iscriversi
all’Albo Imprese Artigiane.
b) Attestato o diploma di acconciatore
conseguito al termine di un corso della
durata di 2 anni seguito da un corso
di specializzazione, ovvero da un
periodo di inserimento della durata
di un anno presso un’impresa di
acconciatore, da effettuarsi nell’arco
di due anni. N.B. I corsi devono essere
seguiti presso scuole riconosciute
dalla Regione/Provincia. Nel caso di
titolo di qualificazione professionale
acquisito fuori dall’Italia è obbligatorio
effettuare domanda di riconoscimento
al Ministero dello sviluppo economico,
Direzione generale per la concorrenza
ed i consumatori, Uff. VI servizi e
professioni, Via Molise 2 Roma.
c) Titolarità di un esercizio di
barbiere iscritto in un albo delle
imprese artigiane. Il richiedente dovrà
dichiarare presso quale Albo delle
imprese artigiane è iscritto ed il relativo
numero; deve inoltre frequentare un
apposito corso di riqualificazione.
RICONOSCIMENTO QUALIFICA DI
ACCONCIATORE
Requisiti professionali
Ai fini del riconoscimento della qualifica
di acconciatore (Legge n.174 del
17/08/2005) è necessario dimostrare
il possesso di uno dei requisiti
professionali di seguito elencati:
d) Esperienza professionale conseguita
presso imprese dello stesso settore
di attività in qualità di dipendente
qualificato, familiare collaboratore
o socio partecipante al lavoro con un
periodo lavorativo a tempo pieno di
almeno tre anni 174/2005. Se esperito
presso imprese esercenti attività di
Barbiere deve essere seguito dal corso
a) Attestato o diploma di parrucchiere
uomo - donna, acconciatore conseguito
prima dell’entrata in vigore della
legge 174/2005 ovvero prima del
17
richiedente dovrà produrre la seguente
documentazione:
a) Numero di iscrizione all’Albo delle
imprese artigiane della società di cui è
o è stato socio partecipante al lavoro.
di specializzazione previsto dall’Art.4
della L.R. 26/2001.
Documentazione da produrre relativa ai
requisiti professionali
Nel caso di:
• dipendente
qualificato,
il
richiedente dovrà produrre la seguente
documentazione:
RICONOSCIMENTO DELLA
QUALIFICA DI ESTETISTA
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà dalla quale risultino il
datore di lavoro, l’attività svolta,
il periodo lavorativo ed il livello di
inquadramento;
Ai fini del riconoscimento della
qualifica di estetista (legge 1/1990)
è necessario dimostrare il possesso di
uno dei requisiti di seguito elencati:
a) frequenza di un apposito corso
regionale di qualificazione della durata
di due anni, con un minimo di 900
ore annue, seguito da un corso di
specializzazione della durata di un
anno e superamento di un apposito
esame teorico-pratico.
b) frequenza di un apposito corso
regionale di qualificazione della
durata di due anni, con un minimo di
900 ore annue, seguito da un anno
di inserimento presso un’impresa di
estetista e dal superamento di un
apposito corso esame teorico-pratico
organizzato dalla Regione. N.B.
Nel caso di titolo di qualificazione
professionale acquisito fuori dall’Italia
è obbligatorio effettuare domanda di
riconoscimento al Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali - Ufficio
Centrale O.F.P.L. DIV. I - Via Fornovo, 8
Roma.
c) Attività lavorativa qualificata per
un anno in qualità di dipendente
a tempo pieno presso uno studio
medico specializzato o un’impresa di
Requisiti professionali
b) dichiarazione del datore di lavoro
dalla quale risultino gli estremi del
dipendente, l’attività svolta, il periodo
lavorativo ed il livello di inquadramento;
c) estratto contribuito INPS
d) Copia dei modelli CUD ed originali
in visione, dai quali devono risultare
i periodi lavorativi a tempo pieno
ed il livello di inquadramento che,
nell’ultimo periodo deve corrispondere
al III (possibilmente allegare anche le
copie delle buste paga degli ultimi tre
mesi).
• familiare
collaboratore,
il
richiedente dovrà produrre la seguente
documentazione:
a) numero di iscrizione all’Albo delle
imprese artigiane dell’impresa presso
cui ha lavorato.
•
Socio partecipante al lavoro, il
18
della legge 1/90.
Se il periodo di titolarità fosse inferiore,
i soggetti sono tenuti a frequentare
un coro regionale di aggiornamento
professionale.
g) di essere in possesso, al momento
dell’entrata in vigore della legge 1/90,
di un attestato o diploma di estetista
rilasciato a seguito di frequenza di
corsi di scuole professionali autorizzati
o riconosciuti dagli organi dello Stato o
delle Regioni.
h) Di essere in possesso, al momento
dell’entrata in vigore della legge 1/90,
di qualifiche parziali relative alle
attività considerate attività considerate
mestieri affini ai sensi della legge
1142/70
(estetista,
truccatrice,
visagista, depilatore, manicure e
pedicure estetico e massaggiatore
facciale) cui ha fatto seguito il
superamento di un corso regionale di
riqualificazione professionale.
estetica, successiva allo svolgimento
di un rapporto di apprendistato presso
un’impresa di estetica della durata
prevista dalla contrattazione collettiva
di categoria e seguito da appositi corsi
regionali di formazione teorica della
durata di almeno 300 ore.
d) Attività
lavorativa
qualificata
a tempo pieno per un periodo non
inferiore a tre anni in qualità di
dipendente, collaboratore familiare
o socio lavoratore presso un’impresa
di estetista seguita da corsi regionali
di formazione teorica della durata di
almeno 300 ore. Il periodo lavorativo
deve essere svolto nel corso del
quinquennio antecedente l’iscrizione al
corso regionale.
e) Attività lavorativa come titolare,
socio lavoratore, familiare collaboratore
o direttore tecnico di un’impresa con
attività considerate mestieri affini ai
sensi della legge 1142/70 (estetista,
truccatrice,
visagista,
depilatore,
manicure e pedicure estetico e
massaggiatore facciale) per un periodo
non inferiore a due anni antecedente la
data di entrata in vigore della legge 1/90.
Se il periodo di titolarità fosse inferiore,
i soggetti sono tenuti a frequentare
un corso regionale di aggiornamento
professionale.
f) attività lavorativa come dipendente
di studi medici specializzati e di imprese
con attività considerate mestieri affini
ai sensi della legge 1142/70 (estetista,
truccatrice,
visagista,
depilatore,
manicure e pedicure estetico e
massaggiatore facciale) per un periodo
non inferiore a tre anni nel quinquennio
antecedente la data di entrata in vigore
Documentazione da produrre relativa ai
requisiti professionali
Il periodo di dipendenza lavorativa
dovrà essere dimostrato con la seguente
documentazione:
a) dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà dalla quale risultino il
datore di lavoro, l’attività svolta, il
periodo lavorativo prestato a tempo
pieno ed il livello di inquadramento;
b) dichiarazione del datore di lavoro
dalla quale risultino gli estremi del
dipendente, l’attività svolta a tempo
pieno, il periodo lavorativo ed il livello
di inquadramento;
c) estratto contributivo INPS;
d) copia dei modelli CUD, ed originali
19
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio
Albo Imprese Artigiane
Referente
Daniela Mongale
Indirizzi
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri Via Filippo Turati 7
c/o centro culturale amm.vo
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
escluso i prefestivi
(le casse chiudono alle 14.45)
Call Center 800.800.077
Fax
06 52082280
Email
[email protected]
in visione, dai quali devono risultare 24
mesi di lavoro a tempo pieno ed il livello
di inquadramento che, nell’ultimo
periodo deve corrispondere al III, e le
buste paga degli ultimi tre mesi.
Nei casi di socio titolare, lavoratore e
di familiare collaboratore dovrà essere
dichiarato il numero di iscrizione nel
Registro delle Imprese o nell’Albo delle
imprese artigiane dell’impresa presso
cui è stata prestata l’attività lavorativa.
COSA OCCORRE FARE
Per
effettuare
la
richiesta
di
qualificazione
professionale
per
l’attività di acconciatore e/o di estetista,
occorre:
• presentare
la
domanda
(compilando apposito modulo
ART/Q, scaricabile dal sito della
Camera:
www.rm.camcom.it),
allegando la documentazione
richiesta, presso gli sportelli della
CCIAA della provincia nella quale
si ha la residenza.
Non è necessario che la firma apposta
sul modello dal titolare d’impresa o dal
legale rappresentante sia autenticata,
è sufficiente allegare al modello copia
del documento di riconoscimento in
corso di validità.
Tutte le indicazioni sulle modalità
di presentazione, la modulistica e le
informazioni sui relativi costi sono
disponibili sul sito internet della Camera
di Commercio: www.rm.camcom.it;
oppure presso gli sportelli camerali.
20
CERTIFICATI - VISURE - COPIE DI ATTI
Per le imprese iscritte all’Albo Imprese
Artigiane e in regola con il pagamento
del diritto annuale è possibile ottenere
i seguenti certificati:
• iscrizione (contiene tutte le
informazioni della ditta)
• storico
• uso previdenziale (altrimenti detto
uso INPS)
• uso finanziamento (necessario per
la richiesta di alcuni finanziamenti
agevolati per la categoria degli
artigiani).
Oltre al certificato possono essere
richieste delle visure (ordinaria,
storica, previdenziale) nelle quali sono
ugualmente riportate le notizie relative
alle imprese individuali o società.
Le visure differiscono dal certificato
perché non firmate e non opponibili nei
confronti dei terzi.
le modalità di pagamento sono indicati
nel sito stesso.
In ottemperanza a quanto previsto
dagli articoli 22 e 24 della L.241/90
è riconosciuto, a chiunque vi abbia
interesse per la tutela di situazioni
giuridicamente rilevanti, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi.
Tale diritto si esercita attraverso
una richiesta scritta e motivata da
presentare all’ufficio competente (vedi
Riferimenti).
Il Servizio consiste nella ricerca e con
l’estrazione di una copia dei documenti
amministrativi.
Per informazioni dettagliate sui costi
di certificati e visure nonché sui costi
relativi ai servizi da sportello telematico
è possibile consultare il sito internet
della Camera: www.camcom.it
I certificati e le visure ordinarie possono
essere richiesti direttamente presso lo
sportello multifunzionale delle varie
sedi della CCIAA competente per
territorio oppure per via telematica
tramite Telemaco (il sistema realizzato
da Infocamere per l’invio delle pratiche
telematiche, per cui è necessario attivare
apposita convenzione)
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio
Sportello multifunzionale
Indirizzi
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri Via Filippo Turatim 7
c/o centro culturale amm.vo
Orari
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
Visure On-Line
Collegandosi al sito: www.registro.
imprese.it è possibile effettuare ricerche
anagrafiche e, previa registrazione,
richiedere ed estrarre visure. I costi e
21
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
escluso i prefestivi
(le casse chiudono alle 14.45)
Telefono 800.800.077
Fax 06 52082280
Email [email protected]
22
SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ritardata
presentazione
della
domanda non oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine da: Euro 50,00 a
euro 150,00.
- ritardata
presentazione
della
domanda oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine da: Euro 200,00
a euro 2.000,00.
Le sanzioni amministrative dell’Albo
Imprese Artigiane vengono elevate
nei casi indicati dall’Art.24 della L.R.
10/07; ai trasgressori delle disposizioni
di cui all’articolo 5 della L.443/1985
e successive modifiche ed integrazioni,
è inflitta la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una
somma di denaro nei casi e nelle
misure seguenti:
1) Per le iscrizioni:
- omessa
presentazione
della
domanda: da Euro 300,00 a Euro
3.000,00.
- ritardata
presentazione
della
domanda non oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine: da Euro 100,00
a Euro 250,00.
- ritardata
presentazione
della
domanda oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine: da Euro 300,00
a Euro 3.000,00.
2) Per le modifiche:
- omessa presentazione della domanda
da: Euro 100,00 a euro 1.000,00.
- ritardata
presentazione
della
domanda non oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine da: Euro 25,00 a
euro 75,00.
- ritardata
presentazione
della
domanda oltre i trenta giorni dalla
scadenza del termine da: Euro 100,00
a euro 1.000,00.
3) Per le cancellazioni:
- omessa
presentazione
della
domanda da: Euro 200,00 a euro
2.000,00.
In caso di uso non consentito di
riferimenti all’artigianato l’importo
della sanzione è: da Euro 500,00 a
Euro 3.000,00.
N.B. Gli importi sono suscettibili di
variazioni, vi preghiamo di consultare
il sito internet della Camera di
Commercio di Roma.
COSA OCCORRE FARE
Il
pagamento
della
sanzione
amministrativa può essere effettuato
tramite versamento postale sul c/c
n.82378001 intestato a: Regione
Lazio - Contenzioso Amministrativo Servizio Tesoreria, Via R.R. Garibaldi 7
- 00145 Roma.
I costi variano in relazione all’infrazione
commessa.
Maggiori
informazioni
sul sito internet della Camera:
www.rm.camcom oppure presso gli
sportelli della CCIAA.
NOTE
Una volta effettuato il pagamento,
è bene produrre agli sportelli
23
dell’artigianato copia della sanzione
allegando l’attestazione del versamento.
RIFERIMENTI
Area IV Servizi all’utenza
Ufficio
Sanzioni Amministrative
Indirizzo
Roma V. le Oceano Indiano 19
Guidonia Via Tiburtina Km 20
Civitavecchia Largo Cavour 6
Velletri Via Filippo Turati 7
c/o centro culturale amm.vo
Orari dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.45 alle ore 12.30
e dalle ore 13.30 alle ore 15.00
escluso i prefestivi
(le casse chiudono alle 14.45)
Call Center 800.800.077
Email [email protected]
24
La pubblicazione è stata realizzata grazie al coordinamento editoriale dell’Azienda Speciale ASSET Camera
- uff. Comunicazione, in collaborazione con l’Area III - Attività Promozionali della Camera di Commercio di
Roma e del personale delle aree dirigenziali e delle Aziende Speciali dell’Istituzionale Camerale.
28
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albo delle imprese artigiane - Camera di Commercio di Roma