ISTITUZIONE SCOLASTICA DI ISTRUZIONE TECNICA
INNOCENT MANZETTI
LYCÉE TECHNIQUE INNOCENT MANZETTI
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REGOLAMENTO INTERNO D’ ISTITUTO
RIFERIMENTI NORMATIVI
Piano dell’offerta formativa (Decreto del Presidente della Repubblica n.275- Autonomia
scolastica); D.P.R. del 24 giugno 1998, n 249 lo Statuto delle studentesse e degli studenti
della scuola secondaria”;D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “ Regolamento recante
modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno1998, n.
INDICE
TITOLO I ORGANIZZAZIONE
CAPO I ORARIO
Art.1 Inizio e termine delle lezioni
Art.2 Criteri generali per la pianificazione dell’orario annuale degli insegnamenti
CAPO II VIGILANZA
Art. 3 Dovere e responsabilità
Art. 4 Inizio e termine delle lezioni
Art. 5 Intervalli
Art. 6 Momentanea assenza del docente
CAPO III FREQUENZA
Art. 7 Frequenza
Art. 8 Giustificazione delle assenze
Art. 9 Ritardi
Art. 10 Uscite ed entrate fuori orario
Art. 11 Strumenti
Art. 12 Modalità
CAPO IV RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
CAPO V ORGANI COLLEGIALI
Art. 13 Convocazione assemblee studentesche
CAPO VI
PATRIMONIO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
Art. 14 Uso di locali, attrezzature e materiale didattico
Art. 15 Custodia e responsabilità del materiale didattico, tecnico e scientifico
TITOLO II
SICUREZZA
CAPO I PIANO DI EVACUAZIONE
Art. 16 Informazione
Art. 17 Uscite di sicurezza
CAPO II DIVIETI PER RAGIONI DI SICUREZZA
Art. 18 Telefoni cellulari Art. 19 Distributori automatici di alimenti e bevande
Art. 20 Entrate ed uscite fuori orario
Art. 21 Uscite durante le ore di lezione
Art. 22 Fumo
Art. 23 Intervalli e trasferimenti
TITOLO III
DISCIPLINA
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
24
25
26
27
28
CAPO I DIRITTI DEGLI STUDENTI
Partecipazione
Valutazione trasparente
Diritto di riunione
Associazione +
Uso di locali, strutture e materiale didattico per attività scuola aperta e tutoring
CAPO II
DOVERI DEGLI STUDENTI
Art. 29 Doveri fondamentali
CAPO III MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI
Criteri
Mancanze disciplinari
Sanzioni
Procedure di attuazione
Organi competenti
CAPO IV PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Art. 35 Definizione e sottoscrizione
CAPO V IMPUGNAZIONI
Art.36 Ricorsi
Art.37 Organo di garanzia
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
30
31
32
33
34
TITOLO IV REGOLAMENTO DELLO STUDENTE UDITORE
Art. 38 Iscrizione
Art. 39 Verifiche, sanzioni disciplinari e polizza assicurativa
Art. 40 Frequenza
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
Art.41 Adozione del Regolamento
Art.42 Entrata in vigore
PREMESSA
La scuola, luogo di crescita civile e culturale, contribuisce alla piena valorizzazione della
persona, rafforzando l'esistenza di una comunità educante in cui ragazzi ed adulti, docenti e
genitori, soggetti consapevoli di un patto educativo, sono impegnati ad individuare non solo
contenuti e competenze, ma anche obiettivi e valori da trasmettere per costruire insieme
identità, appartenenza e responsabilità.
Il presente Regolamento, in conformità alle scelte didattiche ed educative del Piano
dell’offerta formativa e in ottemperanza al D.P.R. del 24 giugno 1998, n 249 e al D.P.R. n.
235 del 21 novembre 2007 “ Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24
giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria”:
•
detta le disposizioni organizzative e di sicurezza rispondenti alle specificità della
Istituzione scolastica,
•
individua le infrazioni disciplinari, declinate mediante la specificazione di doveri e/o
divieti di comportamento e di condotta,
•
dispone le sanzioni correlate alle infrazioni disciplinari
•
indica gli organi competenti a comminare le sanzioni ed il relativo procedimento.
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE
CAPO I - ORARIO
ART. 1 - INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI
1.Gli alunni e i docenti devono trovarsi puntuali nelle sedi dell’Istituto all’ora fissata per
l’inizio delle lezioni. In tutte le sedi, al mattino la prima campanella suona alle ore 7.50 per
consentire agli alunni di entrare nell’edificio scolastico e recarsi nelle loro classi alle ore 7.55,
alle ore 8.00 suona la seconda campanella per segnalare l’inizio delle lezioni. Le stesse
modalità vanno rispettate per l’orario pomeridiano che prevede l’inizio delle lezioni per le ore
14.20 ed il termine alle ore 17.00.
Gli insegnanti delle prime ore provvederanno ad effettuare l’appello ed a segnare assenze e
presenze.
Eventuali uscite fuori orario andranno segnate ugualmente dal docente in servizio.
Gli alunni dovranno lasciare il libretto negli appositi contenitori all’entrata delle scuola
ART. 2 CRITERI GENERALI PER LA PIANIFICAZIONE DELL’ORARIO ANNUALE DEGLI
INSEGNAMENTI E DELLA SEGRETERIA
1. Per favorire l’organizzazione didattica: - gli abbinamenti nelle prime ore di lezione del
mattino sono riservati alle discipline con prove scritte particolarmente elaborate e
complesse; - le singole discipline non devono essere collocate più di una volta nell’ultima ora
di lezione. Nel caso in cui, per difficoltà oggettive, non si possa rispettare tale disposizione, si
dà priorità alle discipline con un numero inferiore di ore.
2. Per favorire una distribuzione equa degli impegni dei docenti: - le ore a disposizione della
scuola di tutti i docenti con orario di cattedra inferiore alle 18 ore settimanali, sono collocate
una volta alla settimana nella prima o nell’ultima ora di lezione; - salvo espressa disponibilità
degli interessati, le ore pomeridiane di insegnamento sono assegnate a rotazione; - salvo
diversa richiesta, il carico giornaliero per ogni insegnante non deve superare le quattro ore di
lezione.
3. Per favorire la realizzazione di interventi di recupero e potenziamento e di progetti
interdisciplinari previsti dal Piano dell’offerta formativa, si richiede la disponibilità di ore
straordinarie per la sostituzione di docenti assenti e si utilizza parte delle ore di
completamento per interventi didattici in compresenza.
4. All’inizio di ogni anno si istituisce una Commissione orario per ogni indirizzo con il compito
di:
•
elaborare l’orario provvisorio per la prima settimana di scuola;
•
recepire, mediante appositi moduli, le esigenze didattiche delle singole
discipline e dei Consigli di classe;
•
elaborare l’orario definitivo che sarà sottoposto al parere dei docenti e
sperimentato per una settimana.
5. La validità didattica della pianificazione oraria è vagliata dal Dirigente Scolastico.
6. Gli orari dei servizi di segreteria sono pubblicati con comunicazione annuale del Dirigente
scolastico, affissi all’albo e sulla porta degli uffici stessi. Al servizio di segreteria studenti,
genitori e docenti possono accedere - salvo casi eccezionali – soltanto tramite lo sportello.
Il Regolamento d'istituto è lo strumento, di carattere sia educativo che sanzionatorio, che,
basandosi
sulla corresponsabilità, si colloca in un quadro più generale di educazione alla
cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento
della convivenza sociale
CAPO II - VIGILANZA
ART. 3- (DOVERE E RESPONSABILITÀ DI VIGILANZA)
1. Il dovere di vigilanza da parte del personale docente e non docente sui comportamenti
degli alunni sussiste in tutti gli spazi scolastici ed esige la tempestiva segnalazione alle autorità
competenti di eventuali infrazioni, ed in particolare quando trattasi di episodi gravi, dovere la
cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
2. La vigilanza è diretta ad impedire atti dannosi, comportamenti scorretti e di bullismo.
ART. 4 - INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI
1. L’entrata e l’uscita dalle lezioni é affidata alla sorveglianza degli insegnanti della prima e
dell’ultima ora e al personale ausiliario.
ART. 5 INTERVALLI
1. Durante gli intervalli, gli alunni escono dalle aule e gli insegnanti sono tenuti alla
sorveglianza degli studenti e a garantire il controllo di tutti i piani.
2. Al termine degli intervalli, gli studenti devono recarsi nelle aule e i ritardi saranno segnalati
dall’insegnante sul registro di classe.
ART. 6 - MOMENTANEA ASSENZA DEI DOCENTI
1. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della
classe è il docente assegnato alla classe.
2. Durante il cambio d’ora dei docenti, gli studenti devono rimanere nelle classi. L’assistenza é
affidata al personale ausiliario.
3. In caso di momentanea assenza dei docenti, che deve essere giustificata e segnalata, la
sorveglianza degli studenti è affidata al personale ausiliario.
CAPO III
FREQUENZA
ART. 7 - FREQUENZA
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi.
2. La frequenza irregolare compromette il conseguimento degli obiettivi educativi e didattici
programmati dal Consiglio di classe, quindi condiziona la valutazione finale dello studente.
3. Per la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte
ore annuale (calcolato moltiplicando l’orario settimanale per 33 settimane). Chi non
raggiunge tale soglia non è ammesso allo scrutinio finale (art. 14, DPR 122/2009)
4. Gli alunni che, a causa di problemi di salute, non possono svolgere gli esercizi fisici previsti
nelle ore di Educazione Fisica, hanno l’obbligo di frequenza e sono esonerati solo dalle attività
fisica.
ART. 8 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
1. Le assenze degli studenti dalle lezioni o da altre attività programmate in orario scolastico
devono essere giustificate il giorno stesso del rientro a scuola. L’ammissione senza
giustificazione è vagliata dal Dirigente Scolastico o da chi ne fa le veci ed è oggetto di
comunicazione alle famiglie. Il comportamento reiterato influisce sul voto di condotta.
2. Per assenze che superino i 5 giorni consecutivi, dovute a malattia, é richiesto il certificato
medico
3. Non sono ammesse giustificazioni cumulative per assenze non consecutive.
4. I minori non possono essere riammessi senza la giustificazione di un genitore o di chi fa le
veci, sottoscritta con la firma corrispondente a quella depositata presso la segreteria
dell’Istituto.
I genitori saranno informati telefonicamente in caso di assenze ingiustificate o prolungate.
5. I maggiorenni giustificano personalmente presso il Dirigente scolastico o chi ne fa le veci. In
caso di numero eccessivo di assenze, che evidenzia una preoccupante irregolarità nella
frequenza, la scuola, dopo aver affrontato il problema con lo studente interessato, prenderà
contatti con le famiglie. I genitori interessati ad avere informazioni sulla regolare frequenza del
figlio possono visionare le assenze sul sito o contattare la scuola.
6. L’immediato controllo delle giustificazioni per assenze è effettuato dal personale di
segreteria che registra l'avvenuta giustificazione sul registro elettronico.
In caso mancato
funzionamento del registro elettronico trascrive i dati sul registro di classe cartaceo.
7. In caso di sciopero dei docenti, la scuola garantisce comunque la sorveglianza. Se il
genitore depositario della firma valuta l’opportunità dell’assenza del figlio minorenne, deve
giustificarla il giorno successivo sul Libretto scolastico personale riportando la motivazione
“valutazione della famiglia relativa allo sciopero dei docenti”. Le stesse modalità valgono per
l’alunno maggiorenne che giustifica personalmente. .
8. Le giustificazioni delle assenze sono sempre vagliate dal Dirigente scolastico o da chi ne fa
le veci.
9. Il mancato svolgimento di tutte le prove programmate per il quadrimestre, in assenza di
seri motivi che devono essere comunicati all’insegnante, inciderà sul voto di condotta e sulla
valutazione finale. Nei casi di assenza reiterata in giorni programmati per verifiche scritte e
orali, il recupero verrà effettuato secondo le esigenze della programmazione didattica.
10. Le assenze in giorni programmati per le verifiche comporteranno, su valutazione degli
insegnanti, comunicazione alle famiglie.
11.Ai fini della programmazione didattica, la segreteria comunica agli insegnanti il calendario
degli impegni trasmesso dalle famiglie degli alunni sportivi.
12. Ogni studente è responsabile del proprio Libretto scolastico personale. 13. In caso di
smarrimento o deterioramento di Libretto scolastico personale e Tesserino di riconoscimento,
i genitori devono fare richiesta scritta di un duplicato, presentare ricevuta di un versamento
di € 10,00 effettuato tramite bollettino postale intestato all’Istituzione scolastica.
ART. 9 - RITARDI
1. Il portone di ingresso della scuola è chiuso alle ore 08.00. Si considera “ritardo” l’ingresso
a
scuola successivo alle ore 8.00. Gli alunni in ritardo, si presentano in segreteria per
giustificare. Il Dirigente scolastico o chi ne fa le veci vaglia la motivazione.
2. Il ritardo viene indicato nel sistema automatico con E* (rossa) se non è stato giustificato,
con E (verde) se giustificato. Gli studenti che arrivano in ritardo non sono ammessi in classe
ed aspettano l’inizio del modulo successivo all’interno della Scuola, salvo casi eccezionali –
compiti in classe, interrogazioni ed altri impegni- previo parere del docente.
3. In caso di
frequenti ritardi non giustificati da oggettive e documentate difficoltà sarà
inviata comunicazione formale alla famiglia. I ritardi abituali influiscono sul voto di condotta.
4. Il ritardo dovrà essere giustificato sul Libretto scolastico personale. Gli alunni sprovvisti di
giustificazione dovranno presentarla in segreteria l’indomani prima dell'inizio delle lezioni.
5. Il comma 1 non si applica ai ritardi determinati da motivi eccezionali ed imprevedibili
(trasporto, incidenti, ecc.); in questo caso lo studente giustifica personalmente in segreteria e
porta la giustificazione scritta il giorno successivo. 6. Queste disposizioni non riguardano gli
alunni viaggianti che hanno comunicato alla segreteria l’orario del mezzo di trasporto
utilizzato, documentando in tal modo l’inevitabilità del ritardo
ART. 10 - USCITE E ENTRATE FUORI ORARIO
1. I permessi di entrate ed uscite fuori orario sono concessi solo per motivi di carattere
eccezionale su esplicita e motivata richiesta presentata dai genitori o dagli alunni
maggiorenni, utilizzando gli
appositi tagliandi
debitamente documentati. Prima dell’inizio delle lezioni, gli studenti
presentano in segreteria la richiesta di autorizzazione che sarà vagliata dal Dirigente
Scolastico o da chi ne fa le veci.
2. Le richieste dettate da motivi di salute e da impegni sportivi devono essere accompagnate
rispettivamente da certificato medico e da calendario degli impegni firmato dalle società
sportive da consegnare entro la data stabilita dalla segreteria.
3. Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi, presentate sulle pagine riservate alle
comunicazioni scuola-famiglia del Libretto scolastico personale, saranno concesse al massimo
di un’ora se l’attività si svolge in sede e al massimo di due ore se fuori sede. Le autorizzazioni
saranno revocate in caso di scarso rendimento scolastico.
4.Gli allievi non possono richiedere di essere ammessi alle lezioni dopo le ore 8.50 né di
uscire prima delle ore 12.30, salvo in situazioni di carattere eccezionale che vanno
debitamente documentate.
5. Le richieste di uscita fuori orario degli alunni minorenni, oltre alla richiesta scritta, devono
essere confermate telefonicamente dai genitori.
6. Non vengono concessi permessi permanenti di entrata ed uscita fuori orario per motivi di
trasporto. Gli alunni pendolari comunicano alla segreteria l’orario del mezzo di trasporto
utilizzato e il probabile ritardo nell’entrata a scuola.
7. E’ concesso, per motivi di trasporto reali e documentati, di uscire cinque minuti prima della
fine delle lezioni
CAPO IV RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
ART. 11 STRUMENTI
1.
Il libretto scolastico personale, il Registro elettronico Didanet,– v comma 4, art.7- e il sito
dell’istituzione scolastica sono gli strumenti utilizzati dalla scuola per comunicare alle
famiglie. Per l’utilizzo del sistema Didanet, la scuola rilascia la scheda dati dello studente
contenente i codici di accesso.
2.
La comunicazione relativa a specifiche iniziative dell’Istituzione scolastica avviene tramite
Circolari, consultabili nella sezione Circolari del sito della scuola.
ART. 12 MODALITÀ
1. Le notizie relative a cambiamenti d’orario degli insegnanti, astensioni dalle lezioni ed altre
comunicazioni sono trascritte sul Libretto scolastico personale e devono essere comunicate
daglialunni minorenni ai propri genitori o a chi ne fa le veci.
2. Le valutazioni riportate dagli alunni nelle singole discipline sono annotate di volta in volta sul
registro elettronico.
3. Per richieste di informazioni, chiarimenti e appuntamenti, le famiglie possono comunicare
con la segreteria della scuola per via telefonica.
4. Per una comunicazione più approfondita sulla situazione scolastica degli studenti, sono
programmate tre Udienze parenti pomeridiane di cui una rivolta in particolare agli studenti più
in difficoltà e, in due periodi stabiliti, incontri individuali su appuntamento al mattino
CAPO V ORGANI COLLEGIALI
ART. 13 -CONVOCAZIONE ASSEMBLEE DI GENITORI E STUDENTI)
1.
Le richieste di uso dei locali scolastici per assemblee dei genitori (D.L.vo 16 aprile 1994,
n.297,art.12) vanno inoltrate al Dirigente Scolastico.
2.
Le richieste per assemblee di classe e d’Istituto degli studenti (D.L.vo 16 aprile 1994,
n.297, art. 13, 14; D.P.R. 416, art. 42, 43, 44)
vanno inoltrate al Dirigente Scolastico con
almeno tre giorni di anticipo, per poter mettere al corrente gli insegnanti interessati in tempo
utile.
3.
E’ opportuno che le assemblee di classe prevedano una rotazione delle discipline.
4.
Si richiede la predisposizione di un Verbale delle assemblee da depositare in segreteria
CAPO VI PATRIMONIO DELL’ISTIUZIONE SCOLASTICA
ART. 14 (USO DI LOCALI, ATTREZZATURE, MATERIALE DIDATTICO)
1. Tutti i componenti della comunità scolastica sono tenuti ad utilizzare correttamente le
strutture, le attrezzature e i sussidi didattici della scuola e a segnalare al Dirigente Scolastico
eventuali danniarrecati.
2. Durante l’orario scolastico, l’accesso ai laboratori della scuola è regolamentato da un orario
specifico che viene pianificato all’inizio dell’anno; il docente che utilizza i laboratori annota su
apposito registro data, ora e classe.
3. La richiesta, scritta e motivata, di accedere ai locali scolastici in orario extra- scolastico è
vagliata dal Dirigente Scolastico; l’autorizzazione é concessa anche in considerazione
dell’orario di lavoro del personale non docente.
4. La richiesta, scritta e motivata, d’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni
all’istituzione scolastica è vagliata dal Dirigente Scolastico; l’autorizzazione è concessa solo in
subordine alle esigenze interne, l’autorizzazione è concessa anche in considerazione dell’orario
di lavoro del personale non docente.
5. L’ affissione all’interno della scuola di materiale informativo per iniziative culturali e sportive
è autorizzata direttamente dal Dirigente Scolastico.
6. L’impiego di attrezzature ad uso generalizzato (televisore, proiettore, cinepresa, ecc.) deve
essere prenotato con congruo anticipo, in modo che la scuola possa predisporre un opportuno
piano di utilizzo.
7. L’uso del fotocopiatore è riservato a docenti e a personale di segreteria.
8. I testi in adozione già presenti in Istituto e i buoni-acquisto per le nuove adozioni sono
consegnati agli studenti prima dell’inizio dell’anno scolastico, all’atto dell’apposizione della
firma sul diario, agli studenti con giudizio sospeso entro il 15 ottobre.
ART. 15 - CUSTODIA E RESPONSABILITÀ DEL MATERIALE DIDATTICO, TECNICO E
SCIENTIFICO
1. Ai sensi del Regolamento regionale “Istruzioni sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche”, Titolo II, art. 26, la custodia del materiale è affidata dal responsabile
amministrativo, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, a docenti che rispondono
della conservazione del materiale loro affidato.
TITOLO II SICUREZZA
CAPO I PIANO EVACUAZIONE
ART. 16 INFORMAZIONE
1. Il Piano di evacuazione è visibile a tutti i componenti della comunità scolastica ed è
annualmente oggetto di verifica.
2. Tutte le procedure relative alla sicurezza fanno riferimento al Regolamento della sicurezza
ART. 17 USCITE DI SICUREZZA
1. Ogni piano è dotato di uscite di sicurezza. É fatto assoluto divieto di servirsi di dette uscite
se non in caso di emergenza e secondo il piano di evacuazione previsto.
É fatto assoluto divieto di servirsi dell’ascensore senza autorizzazione del Dirigente.
CAPO II DIVIETI PER RAGIONI DI SICUREZZA
ART. 18 UTILIZZO
DI CELLULARI E ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI DURANTE LE
ATTIVITÀ DIDATTICHE
(Direttive ministeriali 15/03/2007 Prot. n.30 e 30/11/2007 n. 104)
1. E’ vietato l’utilizzo per motivi personali del telefono cellulare e di altri dispositivi durante
l'orario scolastico, compresi gli intervalli. Il divieto, che deriva anche dai doveri sanciti dallo
Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), risponde ad una generale
norma di correttezza, nei confronti dei compagni e del docente, e a ragioni di sicurezza per
danni derivanti da un uso improprio.
2. Il divieto è da intendersi rivolto anche al personale della scuola, docente e non docente
(vedi Circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998), fatte salve le eccezioni legate ad
emergenze e a necessità organizzative interne dell’Istituto.
3. Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli
studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante gli
uffici di presidenza e di segreteria amministrativa ovvero mediante autorizzazione del docente
a richiesta preventiva di uso del telefono cellulare.
4. È fatto tassativo divieto di riprendere immagini, suoni e filmati di persone ed ambienti
all’interno della scuola. L’indebito trattamento di dati costituisce violazione delle norme
contenute nel Codice della Privacy, D.Lgs. 196/2003, e del Codice Civile ( art.10).
Si ricorda che chi diffonde immagini e/o dati personali altrui non autorizzati – tramite internet
o mms – anche al di fuori degli spazi scolastici- va incontro a multe (da 3 a 18 mila euro, o da
5 a 30 mila euro nei casi più gravi) che possono essere irrogate dall’Autorità garante della
privacy insieme a sanzioni disciplinari che spettano alla scuola.
5. L'utilizzo di dispositivi mobili personali durante l'attività didattica
è consentito solo alle
seguenti condizioni: per svolgere attività scolastiche, previa autorizzazione del docente,
senza connessione internet, sotto la personale responsabilità dello studente.
6. L’utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come
un’infrazione disciplinare, al di fuori delle regole esplicitate nei punti precedenti.
7. A coloro che dovessero utilizzare, durante l’attività didattica, privi dell’indispensabile
autorizzazione del docente, i cellulari e/o dispositivi elettronici la Scuola è tenuta a erogare le
seguenti sanzioni ispirate al criterio della gradualità:
•
-Prima infrazione: ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte
del docente (consegna in segreteria). L’alunno lo potrà ritirare al termine dell’orario
delle lezioni della giornata. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura
del docente. Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà
atto riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più
severa. Il cellulare da ritirare dovrà essere preventivamente spento dall'alunno stesso.
•
-All’alunno che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta, il telefono cellulare
e/o i dispositivi elettronici saranno ritirati dal docente, consegnati in presidenza e
potranno essere riconsegnati solo ai genitori (o agli studenti maggiorenni), previo
appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato. Anche in questo caso la
trasgressione sarà annotata sul registro di classe da parte del docente.
•
-Qualora l’alunno dovesse incorrere per la terza volta nello stesso divieto, oltre al ritiro
e alla consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo sarà
comminata una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più giorni a
seconda della gravità (fino a un massimo di tre) con l’obbligo di frequenza. La sanzione
potrà essere commutata nello svolgimento di attività “riparatorie” di rilevanza sociale o
di interesse generale per la comunità stabilite dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio
di Classe.
8. A coloro che dovessero diffondere immagini e/o dati personali relativi al personale docente,
non docente, studenti dell’istituto, anche utilizzando spazi e strumenti non scolastici verranno
irrogate le seguenti sanzioni:
•
Obbligo di immediata rimozione del documento e sua distruzione; richiamo scritto.
•
Eventuale sospensione e/o esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’esame
di Stato conclusivo del corso di studi (in caso di particolare gravità e reiterazione del
comportamento).
ART. 19 DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI E BEVANDE
1. L’uso dei distributori automatici di alimenti e bevande è consentito solo durante le pause.
2. In classe non è consentito consumare alimenti e bevande, tranne l’acqua.
3. In caso di mancato rispetto delle disposizioni, il Dirigente scolastico potrà sospendere il
servizio.
ART. 20 USCITE ED ENTRATE FUORI ORARIO
1. Durante l’orario di lezione gli studenti non possono uscire dall’edificio scolastico senza
autorizzazione.
2. È vietato l’ingresso alle persone non autorizzate. 3. La vigilanza agli ingressi è affidata al
personale ausiliario.
ART. 21 USCITE DURANTE LE ORE DI LEZIONE
1. Durante le ore di lezione, le uscite saranno consentite nel proprio piano solo in caso di
effettiva necessità, con l’autorizzazione dell’insegnante e comunque non più di un alunno per
volta.
ART. 22 FUMO
1. All’interno dell’edificio scolastico è vietato fumare (Legge 11 novembre 1975, n.584, art.1,
Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art.51; D. Lgs. 9 aprile 2008 ).
2. Lo stesso divieto vige in tutte le aree di pertinenza della scuola.
3. In attuazione dell’art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell’Accordo StatoRegioni del 16/12/04, è facoltà del Dirigente Scolastico individuare i responsabili preposti
all’applicazione del divieto in ciascuna delle tre sedi, con i seguenti compiti: - vigilare sulla
corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i
luoghi ove vige il divieto, - vigilare sull’osservanza del divieto, contestare le infrazioni e
verbalizzarle utilizzando l’apposita modulistica, - notificare direttamente o per tramite del DS o
suo delegato la trasgressione alle famiglie degli allievi sorpresi a fumare.
4. Sanzioni. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori, chiunque
sia occasionalmente presente nei locali dell’Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei
locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto
previsto dalla normativa vigente. Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a
notificare ai genitori l’infrazione della norma. Così come stabilito dall’art. 7 L. 584/1975,
modificato dall’art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall’art.
10 L 689/1981, dall’art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è
raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di
gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Si ricorda che, poiché al
personale dell’Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il
pagamento deve essere effettuato, come previsto dal punto 10 dell’Accordo Stato Regioni del
16/12/04, in banca o presso gli Uffici postali. I trasgressori dovranno consegnare copia della
ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la segreteria della sede di via Festaz
27/A. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente, non fanno
rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 200 a 2000 Euro.
ART. 23 INTERVALLI E TRASFERIMENTI
1. Durante gli intervalli gli studenti non possono rimanere in aula. Devono sostare nei corridoi
dei piani. 2. Il trasferimento nelle aule speciali e nei laboratori avviene sotto la vigilanza dei
docenti
TITOLO III DISCIPLINA
AI SENSI DEL D.P.R. 24 GIUGNO 1998, N.249 ART. 2 E DEL D.P.R. 21 -11-2007, N.
235
CAPO I DIRITTI DEGLI STUDENTI
ART. 24 - PARTECIPAZIONE
1. Per garantire la partecipazione attiva e responsabile degli studenti alla vita della scuola, è
prevista la presenza di una rappresentanza studentesca nelle Commissioni del Art. 26 (Diritto
di riunione) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le
modalità previste dal D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235.
2. Nel caso una classe decida di utilizzare per le assemblee solo parte delle ore cui ha diritto,
può impiegare le rimanenti in attività extracurricolari, concordate con gli insegnanti.
ART. 25 VALUTAZIONE TRASPARENTE
La valutazione è elemento fondamentale nel rapporto tra docenti, studenti e famiglie.
2. La valutazione, espressa in decimi, va comunicata non appena terminata o corretta la
prova. Nel caso di prova scritta, il compito deve essere consegnato entro 15 giorni dalla data di
effettuazione e comunque almeno una settimana prima della prova successiva.
3. Il voto che sarà proposto agli scrutini deve essere comunicato agli studenti.
4. Il docente avrà cura di comunicare alla classe: - gli obiettivi didattici e gli argomenti su cui
verteranno le prove; - i criteri di valutazione utilizzati nelle singole verifiche e nella valutazione
quadrimestrale.
5. I docenti sono tenuti a comunicare agli studenti le carenze riscontrate.
6. La programmazione quadrimestrale delle prove scritte di tutte le discipline deve essere
specifico oggetto della prima riunione del Consiglio di classe e deve essere comunicata agli
studenti.
ART. 26 DIRITTO DI RIUNIONE
1. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità
previste dal D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 e del D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235. 2. Nel caso una
classe decida di utilizzare per le assemblee solo parte delle ore cui ha diritto, può
impiegare le rimanenti in attività extracurricolari, concordate con gli insegnanti.
ART. 27 ASSOCIAZIONE
1. E’ garantito il diritto di associazione degli studenti.
2. Agli studenti associati che svolgono iniziative all’interno della scuola è consentito l’utilizzo
dei locali scolastici con le modalità previste dall’art. 13 del presente Regolamento.
3. E’ favorita la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Collegio docenti riguardanti la progettazione, la gestione e la valutazione del Piano dell’Offerta
Formativa.
4. Gli studenti sono coinvolti nel monitoraggio del sistema formativo della scuola.
ART. 28 - USO DI LOCALI, STRUTTURE E MATERIALE DIDATTICO PER ATTIVITÀ SCUOLA
APERTA E TUTORING
1.
Gli
studenti
possono
accedere
alle
aule
speciali
(laboratori,
biblioteca,
palestra)
accompagnati dai propri insegnanti.
2. La richiesta di accedere ai locali scolastici in orario extra-scolastico e di utilizzo di materiale
ed attrezzature della scuola è vagliata dal Dirigente Scolastico, su richiesta scritta e motivata.
3. L’autorizzazione è concessa se è garantita l’assistenza di un docente e in considerazione
dell’orario di lavoro del personale non docente.
CAPO II DOVERI DEGLI STUDENTI
ART. 29 DOVERI FONDAMENTALI
1. Gli studenti hanno il dovere di:
•
rispettare, anche formalmente, tutti i componenti della comunità scolastica;
•
rapportarsi con tutti i componenti della comunità scolastica con lo stesso rispetto che
chiedono per sé stessi;
•
frequentare regolarmente i corsi e, in caso di assenza, informarsi sul lavoro scolastico
svolto; assolvere assiduamente gli impegni di studio e relativi alle attività
promosse
dalla scuola;
•
portare con sé il materiale necessario al regolare svolgimento delle lezioni;
•
utilizzare correttamente attrezzature, materiali e locali messi a disposizione dalla scuola
in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
•
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento
dell'Istituto; condividere la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico
ed averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola;
•
mantenere un comportamento e un abbigliamento consoni all'ambiente scolastico;
•
conservare con cura e riconsegnare ai docenti nei tempi stabiliti i compiti e le verifiche
firmati.
CAPO III MANCANZE DISCIPLINARI E SANZIONI
ART. 30 CRITERI
1. Nella definizione di criteri e sanzioni disciplinari, in riferimento alla normativa vigente D.P.R. 249, art. 4, D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, Legge n. 169/2008, D.M. n. 5/2009,
Direttive
ministeriali 15/03/2007 Prot. n.30 e 30/11/2007 n. 104- si recepisce il principio
generale secondo cui la sanzione deve perseguire una finalità educativa e non esclusivamente
punitiva, pur
conservando la sua irrinunciabile funzione di reazione efficace ad un illecito,
nonché di prevenzione verso il compimento di eventuali infrazioni disciplinari e alla
reiterazione.
2. Il regolamento dell’IS I.Manzetti riconosce che la responsabilità disciplinare è personale, che
nessun studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni e che nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
3. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate,
per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente ed è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in
favore della comunità scolastica (D.P.R. 249 e successive modifiche).
5. Nella determinazione delle sanzioni si fa riferimento al criterio di gradualità.
6. Le sanzioni sono definite in relazione alla frequenza, all' intenzionalità e alla gravità delle
infrazioni disciplinari. La gravità è determinata anche dal perdurare di comportamenti
inadeguati nonostante i ripetuti richiami e provvedimenti.
7. Costituiscono circostante attenuanti il precedente comportamento corretto dell'alunno
nonché la sua particolare condizione personale al momento in cui è incorso nella mancanza
disciplinare.
8. Il caso di recidiva della mancanze disciplinari costituisce, invece, un'aggravante del
comportamento dello studente.
ART.31 MANCANZE DISCIPLINARI
1. Sono considerati comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutti quelli che
risultano trasgressivi dei doveri di cui all'art. 29, pertanto si configurano come comportamenti
sanzionabili:
1.1 Mancanze relative a impegno, partecipazione e frequenza: mancato svolgimento dei
compiti assegnati; mancato rispetto delle consegne e delle scadenze (anche di quellfissate
dalla Segreteria); mancanza di materiale necessario per lo svolgimento delle lezioni e la
comunicazione scuola-famiglia; ritardi nella giustificazione di ritardi ed assenze; frequenza
irregolare, eccesso di entrate ed uscite fuori orario; atteggiamento di disturbo, scarsa
collaborazione e partecipazione durante le lezioni; comportamenti scorretti durante le
lezioni (giochi, consumo di cibo e bevande, atteggiamenti sconvenienti, ecc.).
Gli alunni che manchino ai doveri scolastici, senza giustificato motivo, sono sottoposti a
sanzioni disciplinari individuate all'art. 33 del presente Regolamento il cui scopo assume
prevalentemente finalità educativa e tende al rafforzamento del senso di responsabilità e
al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.
1 .2 Mancanze relative al rapporto con compagni, docenti ed altro personale scolastico:
indifferenza ai richiami e alle consegne dei Docenti; uso di linguaggio
volgare; violenza verbale nei confronti di terzi – compagni, insegnanti e altro personale
della scuola; violenza fisica o comportamenti pericolosi per la sicurezza ed incolumità di
se stessi e di terzi.
E’ fatto divieto insultare e offendere il decoro personale di compagni (in particolare
compiere atti di nonnismo ed avere comportamenti di bullismo, o con atti o parole che
consapevolmente tendono a discriminazione razziale, etnica e religiosa), personale
docente e non docente.
1.3
Mancanze relative all'utilizzo di strutture, attrezzature e spazi:
danni apportati a strutture, attrezzature e materiale didattico della scuola o di
terzi; noncuranza nei confronti degli spazi in cui si svolgono le attività
didattiche
(aule sporche, danni ai laboratori).
1.4 Mancanze relative al rispetto di regole e procedure: mancata richiesta di permessi
soggetti ad autorizzazione di competenza dei docenti o del Dirigente scolastico (es.
uscita dall'edificio scolastico); mancato rispetto del divieto di fumare all'interno degli
edifici scolastici e nelle aree di pertinenza (v. regolamentazione e sanzioni specifiche
art.22) uso del cellulare (v.regolamentazione e sanzioni specifiche art.18).
2. In riferimento ai criteri di cui all'art. 30, si individuano, in progressione di gravità:
-
mancanze lievi: infrazioni episodiche relative a comportamenti improduttivi ed
inadeguati allo studio
-
mancanze reiterate: infrazioni ripetute in più discipline, nonostante i richiami, che
denotano un comportamento intenzionalmente trasgressivo delle regole stabilite;
-
mancanze
gravi o gravissime : sono ritenute infrazioni gravi o gravissime (art. 9 e 9
bis, D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235) tutti i comportamenti che violino, anche nella
forma, la dignità e il rispetto della persona umana e che mettano a rischio la sicurezza
propria e degli altri.
ART. 32 SANZIONI
1. Allo studente o alla studentessa che sia incorso/a in mancanze disciplinari sono irrogate ,
secondo la gravità, intenzionalità e frequenza delle stesse, le seguenti sanzioni disciplinari:
-
ammonizione verbale del docente o del dirigente scolastico;
-
ammonizione scritta del docente o del dirigente scolastico;
-
provvedimenti disciplinari individuati dal Consiglio di classe (esclusione da
attività, sospensione di autorizzazioni, attività educative e di utilità sociale ecc.)
-
sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 15 giorni;
-
sospensione dalle lezioni temporanea per un periodo superiore ai 15 giorni;
-
sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, senza esclusione
dallo scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato;
-
sospensione dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico, con esclusione dallo
scrutinio finale o dall'ammissione all'esame di Stato.
2. Considerato che allo studente deve sempre essere offerta la possibilità di convertire la
sanzione in attività in favore della comunità scolastica (DPR 235/07), le attività relative alla
conversione delle sospensioni sono individuate dal dirigente scolastico nel rispetto dei principi
dettati dallo statuto degli studenti e delle studentesse, nell’ambito delle attività discusse e
valutate periodicamente dal collegio dei docenti e dal consiglio d’Istituto e sulla base delle
3. Nei periodi di temporaneo allontanamento dello studente dalla scuola è previsto un percorso
di recupero dello studente, tale da preparare il rientro a scuola, anche attraverso attività di
natura sociale, culturale ed a vantaggio della Comunità scolastica. Attività che, nel supportare
ed agevolare i servizi offerti dalla scuola, costituiscono prova di partecipazione e di
condivisione del POF e dei valori educativi ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:
· attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
· attività di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola
· attività di supporto alla circolazione delle informazioni in ambito scolastico
•
attività a supporto di studenti bisognosi, meno dotati o a favore dell’inclusione
· produzione di elaborati che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione
critica di episodi verificatisi nella scuola.
4. In caso di danni provocati dagli studenti ad attrezzature, materiale didattico, libri
compresi, e a cose di proprietà altrui, il risarcimento è a carico delle famiglie. La responsabilità
è personale. Qualora non venga accertata la responsabilità personale, il danno sarà risarcito
dalla classe o dal gruppo di persone coinvolte nell'episodio.
5. Gli studenti che non rispettano gli impegni assunti per lo svolgimento di attività
extracurricolari non potranno partecipare ad altre iniziative simili per l’intero anno scolastico
ART. 33 PROCEDURE DI ATTUAZIONE
1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere prima stato invitato ad
esporre le proprie ragioni.
Tutti i procedimenti disciplinari – ad eccezione della semplice ammonizione verbale - si avviano
con la contestazione degli addebiti per consentire all’alunno di giustificarsi.
a) nel caso di ammonizione scritta senza o con allontanamento dalla lezione, la contestazione è
annotata sul registro di classe. Le giustificazioni addotte dall’alunno verranno registrate dal
docente o dal Dirigente sul registro;
b) nel caso in cui la competenza del procedimento sia di un organo collegiale, le contestazioni
vanno sottoscritte dal Dirigente;
c) per le sanzioni più gravi - quelle per le quali è previsto l’allontanamento con o senza obbligo
di frequenza della scuola - allo studente può essere consentito: di essere accompagnato da un
genitore e/o da un legale di fiducia, di produrre, anche per iscritto, prove e testimonianze a lui
favorevoli. Dopo la fase istruttoria testimoniale, l’organo collegiale si riunisce una seconda
volta per votare sulle deliberazioni da adottare.
2. Le sanzioni sono disciplinate in relazione a frequenza e gravità:
•
Mancanza disciplinare episodica: richiamo verbale del docente che non costituisce
sanzione, ma potrà costituire un precedente per la comminazione di un richiamo
scritto.
•
Mancanza disciplinare reiterata: richiamo scritto del docente, annotato sul registro di
classe e sul libretto personale dello studente e comunicato al Consiglio di classe. Il
Dirigente scolastico provvederà alla convocazione della famiglia. In base a gravità e
recidiva, il Consiglio di classe, qualora lo ritenga opportuno, delibera sanzioni
specifiche, dall'esclusione da iniziative integrative e complementari organizzate dalla
scuola (es. visite didattiche ed attività sportive) alla sospensione di autorizzazioni
specifiche (es.uscite anticipate per partite di calcio) fino alla sospensione temporanea
dalle lezioni per un periodo non superiore ai 5 giorni.
•
Mancanza disciplinare grave: se episodica e senza conseguenze,
temporaneo
allontanamento dalla scuola non superiore ai 15 giorni e/o provvedimento disciplinare
individuato dal Consiglio di classe. Per mancanza particolarmente grave, intenzionale
e/o reiterata, temporaneo allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15
giorni. In tale periodo, in accordo con la famiglia e, ove necessario, con i servizi sociali
e l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri
alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
•
Mancanza gravissima, con riferimento alla fattispecie di cui al comma 9 e 9- bis del
D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235: allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica fino alla fine dell’anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non
ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi.
3. Le sanzioni incidono sulla valutazione intermedia e finale del comportamento degli studenti
in base alle disposizioni di legge e ai criteri stabiliti nel Piano dell’offerta formativa.
4- Al termine della sospensione, alla ripresa delle lezioni, l’alunno minorenne, si
presenterà dal Dirigente scolastico accompagnato da un genitore.
ART.34 ORGANI COMPETENTI
1.
Le sanzioni che comportano provvedimenti disciplinari e l’allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo non superiore ai 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe.
2. Le sanzioni che comportano l'allontanamento per un periodo superiore ai 15 giorni o che
comportano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo
del corso di studi, sono adottati dal Consiglio di Istituto, tenuto conto della documentazione
fornita dal Consiglio di classe.
SCHEMA RIEPILOGATIVO
Comportamento
Organo
Sanzioni
Procedura di attuazione
sanzionato
competente
Mancanza lieve
Segnalato e verbalizzato in sede di Consiglio
ed episodica
Docente
di classe.
Richiamo verbale
Può comportare l'attribuzione di 8 in condotta
Annotazione sul Registro di classe
Annotazione sul registro di classe della
contestazione degli addebiti
Comunicazione al Dirigente da parte del
Docente
docente-coordinatore di classe
Richiamo scritto Dirigente
Convocazione della famiglia da parte del
dirigente o docente coordinatore
Verbalizzazione in sede di Consiglio di classe
Può comportare l' attribuzione di 7 condotta
Richiamo scritto
Annotazione sul Registro di classe
Mancanza
con
Annotazione sul registro di classe della
reiterata
allontanamento
contestazione degli addebiti
Docente
temporaneo
Verbalizzazione in sede di Consiglio di classe
Dirigente
dall’aula e
Convocazione della famiglia da parte del
convocazione in
dirigente o docente coordinatore
Presidenza
Può comportare l'attribuzione di 7 in condotta
Annotazione sul Registro di classe
Annotazione sul registro di classe della
contestazione degli addebiti
Ammonizione
Comunicazione al Dirigente da parte del
scritta del
Dirigente
Docente-coordinatore di classe
Dirigente
Ammonizione scritta del Dirigente e
convocazione della famiglia
Verbalizzazione in sede di Consiglio di classe
Provvedimenti
disciplinari
specifici in
relazione alla
mancanza
disciplinare
Provvedimenti
disciplinari
specifici in
relazione alla
mancanza
disciplinare
Consiglio di
classe
Consiglio di
classe
Mancanza grave
Allontanamento
temporaneo per
un periodo non
superiore
Consiglio di
ai 15giorni
classe
(o attività
relative alla
conversione
della
sospensione)
Attribuzione di 6 di condotta
Annotazione sul Registro di classe delle
mancanze riscontrate
Annotazione sul registro di classe della
contestazione degli addebiti
Comunicazione al Dirigente da parte del
Docente-coordinatore di classe
Convocazione della famiglia
Convocazione del Consiglio di classe
completo e deliberazione del provvedimento
(nota prot. 3602 del 31 luglio 2008)
Comunicazione alla famiglia.
Attribuzione di 6 di condotta
Annotazione sul Registro di classe delle
mancanze riscontrate
Annotazione sul registro di classe della
contestazione degli addebiti
Comunicazione al Dirigente da parte del
Docente-coordinatore di classe
Convocazione della famiglia
Convocazione del Consiglio di classe
completo e deliberazione del provvedimento
Comunicazione alla famiglia.
Attribuzione di 6
Annotazione sul Registro delle mancanze
riscontrate
Annotazione sul registro di classe della
contestazione degli addebiti
Comunicazione al Dirigente da parte del
Docente-coordinatore di classe
Convocazione della famiglia
Convocazione del Consiglio di classe
completo e deliberazione del provvedimento
Comunicazione alla famiglia.
Attribuzione di 6 di condotta
Allontanamento
temporaneo per
un periodo
superiore ai 15
Consiglio
giorni (o attività
d’Istituto
relative alla
conversione
della
sospensione)
Annotazione sul Registro di classe delle
mancanze riscontrate
Annotazione sul registro di classe della
contestazione degli addebiti
Comunicazione al Dirigente da parte del Docentecoordinatore di classe
Convocazione della famiglia
Convocazione del Consiglio di classe completo e
verbalizzazione
Convocazione del Consiglio d'Istituto e
deliberazione del provvedimento
Comunicazione alla famiglia
Attribuzione di 5 di condotta
Se non riparato entro lo scrutinio finale,
comporta la non ammissione alla classe
successiva o all' Esame di Stato.
Mancanza
Esclusione dallo
gravissima (art
scrutinio finale o
9, 9 bis, D.P .R.
non ammissione Consiglio
21/11/07 n.
all’Esame di Stato d’Istituto
235)
conclusivo del
corso di studi
Annotazione sul Registro di classe delle
mancanze riscontrate
Annotazione sul registro di classe della
contestazione degli addebiti
Comunicazione al Dirigente da parte del
Docente-coordinatore di classe
Convocazione della famiglia
Convocazione del Consiglio di classe
completo e verbalizzazione
Convocazione del Consiglio d'Istituto e
deliberazione del provvedimento
Comunicazione alla famiglia
Attribuzione di 5 o 4 di condotta
CAPO IV PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
(ART. 3 D.P.R. 21 NOVEMBRE 2007, N.235)
ART. 35 DEFINIZIONE E SOTTOSCRIZIONE
1. Il Patto educativo di corresponsabilità, previsto dal D.P.R. 21/11/2007, n. 235, definisce
l’impegno reciproco di diritti e doveri nel rapporto tra la scuola, gli studenti e le famiglie per il
conseguimento degli obiettivi educativi e formativi dell’Istituzione scolastica.
2. Contestualmente all’atto di iscrizione, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e
degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità. La sottoscrizione del Patto implica la
condivisione e il rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R 24 giugno
1998, n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235), del Regolamento di Istituto, del Piano
dell’Offerta
formativa
e
della
Carta
dei
servizi,
affissi
all’albo
e
consegnati
all’atto
dell’iscrizione. Questi documenti sono letti e analizzati nei primi giorni di scuola durante le
attività di accoglienza e sono sempre disponibili per la consultazione sul sito dell’Istituzione
scolastica.
3. Con questo strumento le famiglie, nell'ambito di una definizione più dettagliata e condivisa
dei diritti e doveri dei genitori verso la scuola, si assumono l'impegno di rispondere
direttamente dell'operato dei propri figli nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni
ad altre persone o alle strutture scolastiche o, più in generale, violino i doveri sanciti dal
regolamento di istituto e subiscano, di conseguenza, l'applicazione di una sanzione anche di
carattere pecuniario.
CAPO V IMPUGNAZIONI
(D.P.R. 249, ART 4, E D.P.R. 21 NOVEMBRE 2007, N. 235
ART. 36 RICORSI
1. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 27 e per i relativi ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all’art. 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 2.
Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso da parte
degli studenti e di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della
loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola.
ART. 37 ORGANO DI GARANZIA
1. L’organo di garanzia interno alla scuola è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto
da due docenti, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei genitori e da un
rappresentante del personale non docente. Docenti e rappresentanti sono designati dal
Consiglio di Istituto tra i propri membri, ad inizio di ogni anno e resta in carica per due anni. In
caso di diretto coinvolgimento di uno di questi nel provvedimento disciplinare in questione,
l’interessato si asterrà dalla discussione del ricorso.
2. L’organo di garanzia, di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito alla
applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti.
TITOLO IV
REGOLAMENTO STUDENTI UDITORI
ART. 38 ISCRIZIONE
1. La scuola, in via eccezionale e previa valutazione dei casi, dà la possibilità di iscrizione
come studenti uditori ai corsi a tutti i ragazzi che siano in possesso dei requisiti di base
necessari per la frequenza dell’Istituto o siano in possesso di un titolo di studio idoneo.
2. Per essere ammessi come uditori è necessario essersi ritirati dalla scuola frequentata in
precedenza nei modi e nei tempi previsti dalla vigente normativa.
3. Il Consiglio di classe delibera l’ammissione dello studente alla frequenza della classe
richiesta in qualità di uditore. Tale deliberazione è indispensabile. Lo studente uditore può
essere ammesso anche nel corso dell'anno.L’uditore sarà quindi ammesso agli esami di
idoneità che si svolgono una volta l’anno, generalmente nel mese di settembre.
ART. 39 VERIFICHE, SANZIONI DISCIPLINARI E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Lo studente uditore ha la facoltà di assistere alle lezioni impartite all’interno della classe a
cui viene assegnato, senza che ciò pregiudichi la regolare attività didattica riferita agli allievi
regolarmente iscritti. Ha inoltre facoltà di sostenere prove di verifica, ma non sarà soggetto a
valutazione né in corso d’anno né a fine anno scolastico.
2. Lo studente uditore è obbligato a rispettare le prescrizioni sancite nel regolamento
d’istituto e le istruzioni impartite dal docente della classe durante le lezioni.
3. In caso di annotazione disciplinare, il consiglio di classe potrà valutare la sospensione dalle
lezioni fino ad un massimo di 15 giorni; in caso di recidiva sarà deliberata la definitiva
esclusione dalle lezioni.
4. Ai frequentanti come uditori è fatto obbligo di dotarsi di polizza assicurativa.
ART.40 FREQUENZA
1. L’uditore deve presenziare alle lezioni per l’intero arco della giornata, secondo l’orario di
lezione o secondo gli accordi presi con il Consiglio di classe tranne che per documentabili
esperienze di lavoro o di salute.
2.Il docente annoterà sul registro di classe l’assenza giornaliera dell’uditore e l’entrata e
l’uscita dello stesso se non coincidenti con l’inizio e il termine delle lezioni. Non è richiesta la
giustificazione di assenze o ritardi se maggiorenne, se minorenne è richiesta la giustificazione
da parte di uno dei genitori o dal tutore.
TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
ART. 41 ADOZIONE ED ASSUNZIONE DEL REGOLAMENTO
1. Il presente Regolamento è adottato o modificato con delibera del Consiglio di Istituto,
sentito il Collegio docenti, previa consultazione degli studenti, ed è assunto da tutte le
componenti operanti nella scuola. 2. Il presente Regolamento e i documenti di riferimento
citati in esso sono consultabili sul Sito dell’Istituzione scolastica.
3. All’inizio di ogni anno scolastico, una Commissione nominata dal Consiglio di Istituto,
composta da rappresentanti di docenti, studenti, genitori e personale non docente, sottopone
a verifica il presente Regolamento e suggerisce eventuali modifiche.
ART. 42 - ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all’approvazione dello
stesso da parte del Consiglio d’Istituto di questa Istituzione scolastica.
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Regolamento d`Istituto 2016