ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE Sede ITC “Grimaldi” “Grimaldi – Pacioli” Via A.Turco,32 88100 Catanzaro telf. 0961-746514 fax. 0961 - 726712. Sede legale: c/ o IT C “Fra Luca Pacioli “ via Sebenico, 39 Sede ITC “Einaudi” Via T.campanella, 182 88100 Catanzaro Telefax 0961 - 774788 88100 Catanzaro REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PREMESSA Il presente regolamento di disciplina integra il “REGOLAMENTO DI ISTITUTO” previsto dal POF. (Indicazione delle fonti) Il presente regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con DPR del 21/11/2007 n. 235, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e s.m.i. nonché delle “Linee di indirizzo generale per la prevenzione e la lotta al bullismo” di cui alla Direttiva ministeriale 5 febbraio 2007 n. 16, delle “Linee di indirizzo e indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari” di cui alla Circolare ministeriale 15 marzo 2007 n. 30, del D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 di modifica dello Statuto di cui sopra e del D.L. n.137 del 1 Settembre 2008. Art.1 (Diritti degli studenti) • Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita scolastica • Lo studente, nella stessa mattinata, di norma non deve affrontare più prove scritte per salvaguardare la serenità e l’efficacia della sua preparazione. • Lo studente ha diritto ad avere una valutazione sollecita e trasparente delle verifiche scritte ed orali, anche con l’ausilio dell’uso da parte dei docenti del registro elettronico, nell’intento di promuovere un processo di autovalutazione. • Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della propria identità culturale e religiosa. • La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla facilitazione dell’apprendimento della lingua italiana, nonché alla realizzazione di attività inter-culturali. • E’ garantito l’esercizio del diritto di associazione all’interno della scuola con la possibilità di attivare delle iniziative sia per la componente studenti che per la componente genitori (assemblee di classe e di Istituto preventivamente autorizzate.) • Lo studente ha diritto ad avere una comunicazione e un confronto corretti e costruttivi con i docenti. Art. 2 (Doveri degli studenti) In conformità alle disposizioni di cui all'art. 3 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modifiche si individuano i doveri degli studenti e delle studentesse, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, qualora siano perpetrati in danno della comunità scolastica (persone o cose). Il rispetto dei doveri disciplinari è imposto durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e relative aree pertinenziali, e anche durante la frequenza alle attività ed interventi educativi realizzati dalla scuola fuori dalla propria sede. I doveri sono raggruppati e specificati come segue: a) Regolarità della frequenza Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche. b) Rispetto degli altri Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti non lesivi della persona e della personalità altrui (dirigenti, alunni, docenti e non docenti), e, comunque, tendenti a garantire l‟armonioso svolgimento delle attività didattiche e a favorire le relazioni sociali nel contesto scolastico. È richiesto lo stesso rispetto, anche formale, che si esige per se stessi. c) Rispetto delle strutture e delle attrezzature scolastiche Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti tali da non danneggiare le strutture, le attrezzature e sussidi didattici. Gli studenti individuati responsabili di tali atti saranno tenuti al risarcimento di tutti i danni provocati . d) Rispetto delle norme sulla sicurezza e che tutelano la salute Gli studenti sono, altresì, tenuti, ad adottare comportamenti individuali e collettivi che non mettano a repentaglio la sicurezza e la salute altrui con conseguente tenutezza al risarcimento dei danni provocati. Art. 3 (Principio di personalità) La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sanzionato per la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Ogni contestazione deve essere individuale e non può riguardare gruppi di persone, salvi i casi di corresponsabilità e di reticenza. Al fine dell'individuazione del responsabile, gli alunni e tutti i componenti la comunità scolastica sono tenuti a un dovere di collaborazione, denunciando agli organi scolastici competenti le violazioni osservate. Art. 4 (Principio di proporzionalità) Le sanzioni, in conformità agli articoli del presente regolamento, sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità. Esse hanno finalità educative e sono dirette al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei corretti rapporti all'interno della comunità scolastica nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e, in ogni caso, a vantaggio della comunità scolastica. Art. 5 (Principio risarcitorio) Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio della “riparazione del danno”, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Art. 6 (Conversione) Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, salvo quanto previsto all'art. 8. Sulla conversione dispone sempre l‟organo collegiale che ha irrogato la sanzione. Art. 7 (Tipologia di sanzioni) Lo studente, il cui comportamento configuri un‟infrazione disciplinare, riceve, in proporzione alla gravità della stessa, una delle seguenti sanzioni: a) Richiamo verbale b) Richiamo scritto, con annotazione sul registro di classe c) Ammonizione scritta d) Trasferimento ad altra classe dello stesso livello e) Allontanamento temporaneo dall'Istituto Le sanzioni di cui alle lettere c, d, e saranno annotate sul registro generale delle sanzioni (art. 13 c. 4). Può, inoltre, disporsi ogni misura cautelare reale (ritiro del cellulare, sequestro temporaneo di oggetti, confisca di armi ecc.) idonea a impedire la continuazione o la reiterazione dell'illecito disciplinare. La reiterazione di comportamenti sanzionati con l'ammonizione scritta determina l'applicazione della sanzione più grave dell'allontanamento. La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione della sanzione stessa. Il Dirigente scolastico informa immediatamente l'autorità giudiziaria e di pubblica sicurezza qualora l'infrazione configuri una fattispecie penalmente rilevante e consegna, senza ritardo, l'eventuale corpo del reato. Art. 8 (Trasferimento ad altra classe o allontanamento dall'Istituto) I provvedimenti sanzionatori che comportano direttamente l'allontanamento dalla comunità scolastica sono disposti solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori a 15 giorni. Il trasferimento ad altra classe dello stesso livello può essere disposto dal Consiglio di classe in caso di reiterate infrazioni che configurino incompatibilità ambientale. Tali sanzioni sono irrogate soltanto previa verifica, da parte della scuola, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente. I provvedimenti sanzionatori che comportano l'allontanamento per cumulo di infrazioni, come da tabelle allegate al presente regolamento, sono disposti dal Consiglio di classe . L'allontanamento per periodi superiori a 15 giorni può disporsi dal C.d.I. quando siano commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone . In tal caso la durata dell'allontanamento deve essere commisurata alla gravità del fatto ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 10. Nei casi di reiterazione di infrazioni dello stesso tipo o diverse tra loro, non sarà concessa la conversione prevista all'art. 6 . Art. 9 (Esclusione dallo scrutinio finale e sanzioni più gravi) Con riferimento alle fattispecie di cui al precedente art. 8, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per il reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento con esclusione dallo scrutinio finale e non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi. Nei casi relativamente meno gravi può essere disposto l''allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Art. 10 (Rientro nella comunità scolastica) Nei periodi di allontanamento non superiore a 15 giorni, deve mantenersi, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, al fine di preparare il rientro nella comunità scolastica. I docenti componenti il Consiglio di classe avranno il compito di favorire il reinserimento nel tessuto scolastico dell'alunno allontanato, promuovendo ogni iniziativa diretta a ripristinare il dialogo educativo. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario con l'autorità giudiziaria e i servizi sociali, la Scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. Nel caso in cui la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo studente, opportunamente valutata dal Consiglio di classe, ovvero quando l'autorità giudiziaria o i servizi sociali sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. Art. 11 (Voto di condotta e sanzioni accessorie) CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA • • • • • Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri generali: Frequenza e puntualità; Rispetto del Regolamento d’Istituto; Partecipazione attiva alle lezioni; Collaborazione con insegnanti e compagni; Rispetto degli impegni scolastici. Sono considerate: Valutazioni positive della condotta i voti: Otto, Nove e Dieci. Valutazioni negative della condotta i voti: Cinque, Sei e Sette. VOTO 5: Atti di Bullismo, turpiloquio nei confronti della scuola, dei docenti e dei compagni, molteplici colloqui con le famiglie per comportamenti scorretti, gravi comportamenti di sospensione dalla scuola, reiterati ritardi non giustificati in ingresso e dopo la socializzazione. VOTO 6: Provvedimenti disciplinari conseguenti a mancanze non gravi, convocazione dei genitori per motivi disciplinari, ripetute assenze e ritardi non a conoscenza della famiglia. VOTO 7: Frequenza discontinua, disturbo dell’attività didattica, mancanza di autocontrollo, ammonizioni verbali o scritte, scarsa puntualità nelle giustificazioni. VOTO 8: Frequenza nel complesso regolare, attenzione costante, partecipazione motivata, capacità di autocontrollo. VOTO 9 / 10: Comportamento corretto con il personale docente e non docente e con i compagni, frequenza assidua, nessun richiamo - premio per le eccellenze. Si evidenzia che per l'attribuzione del voto 5 si rinvia all'art.7 del D.P.R. n.122 del 22.06.2009 commi 2,3 che rinvia ai commi 9 e 9 bis dell'art.4 del D.P.R. n. 249/98 modificato ed integrato dal D.P.R. n.235 del 21.11.2007. • Numero delle note per procedere alla convocazione del consiglio di classe: si procederà alla convocazione del C.d.C., ogni volta che la condotta dello studente è sanzionata dal Regolamento Disciplinare con una sospensione dall'attività scolastica. • Sarà, altresì, convocato il cdc dopo n.3 note disciplinari che non comportano sospensione dall'attività didattica. Numero delle note per procedere alla convocazione dei genitori: − − Nota che comporta la sospensione dall'attività didattica; n.3 note che non comportano sospensione dell'attività scolastica; Le convocazioni dei genitori e dei C.d.C. verranno richieste dal coordinatore di classe e curate dalla segreteria. Sanzione accessorie. Saranno esclusi dalle visite guidate e dai viaggi di istruzione gli alunni che avranno riportato sospensione dall'attività didattica o n.3 Note disciplinari senza sospensione dall'attività didattica. Art. 12 (Decadenza dalle cariche elettive) L'applicazione di qualunque sanzione disciplinare - a partire dal richiamo scritto in numero superiore a 2 - comporta la decadenza dello studente dalla carica elettiva eventualmente ricoperta per l'anno scolastico in corso ovvero fino alla scadenza, in caso di appartenenza ad un organo collegiale. Art. 13 (Organi competenti e procedimento disciplinare) Nel caso l'infrazione sia commessa fuori dell'aula di appartenenza dell'alunno ma comunque nelle aree di pertinenza dell'Istituto, il collaboratore responsabile del settore ne darà immediata comunicazione al docente della classe o al Dirigente Scolastico o al suo delegato. Gli organi competenti a irrogare le sanzioni sono: il docente,il Dirigente Scolastico,il Consiglio di classe, il Consiglio di Istituto. Il docente della classe potrà richiamare verbalmente alla disciplina l'alunno che non osserva le regole di base della convivenza civile; in caso di recidiva annoterà sul giornale di classe il comportamento dell'alunno e ne darà immediata comunicazione tramite il collaboratore responsabile di piano al Dirigente Scolastico o suo delegato. Ogni sede dell'Istituto sarà munita di un apposito registro su cui saranno riportate le sanzioni irrogate dal Dirigente scolastico o suo delegato. Il docente vicario ed il responsabile di sede provvedono alla tenuta e all'aggiornamento del registro delle sanzioni. Le sanzioni che comportano direttamente l'allontanamento dalla Scuola per periodi inferiori a quindici giorni sono adottate dal Consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla scuola per periodi superiori a quindici giorni sono adottate dal Consiglio di Istituto. La sanzione dell'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato sono adottate dalla Consiglio d'Istituto, dopo aver acquisito preventivo parere del Consiglio di classe. La riammissione in Istituto dell'alunno allontanato, a prescindere dall'entità della sanzione, è subordinata all'accompagnamento da parte dell' esercente la potestà. Gli organi competenti possono deliberare solo previa verifica degli elementi concreti e precisi, e comunque, dopo aver ascoltato lo studente interessato, il quale può indicare altre persone informate dei fatti. Se minorenne, ha il diritto di essere assistito dai genitori o da colui che esercita la potestà genitoriale, al quale deve immediatamente darsi notizia del procedimento. L'organo competente può irrogare la sanzione inferiore a quella prevista, in mancanza di recidiva. Il procedimento avente a oggetto l'allontanamento e ogni atto deliberato dell'organo collegiale si apre con una breve istruttoria a porte chiuse, seguita dall'audizione del responsabile; esperita questa fase, l'organo, sempre a porte chiuse, decide a maggioranza sulla sanzione da comminare. La seduta è valida se in prima convocazione sono presenti i due terzi degli aventi diritto in rappresentanza di tutte le componenti. In seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno con un intervallo minimo di un‟ora dalla prima, è sufficiente la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono valide quando su di una proposta si raggiunge la maggioranza dei voti validi . Non sono consentite astensioni, tranne nei casi previsti dalle norme vigenti. La decisione è comunicata immediatamente allo studente che può chiedere di convertirla in attività utile in favore della comunità scolastica, ai sensi dell'art. 5, comma a. Sulla conversione decide il medesimo organo collegiale che ha irrogato la sanzione. Per i provvedimenti disciplinari commessi durante le sessioni d'esame finale di Stato provvede la Commissione d'esame. Art. 14 (Ricorsi) Avverso i provvedimenti disciplinari che comportano direttamente l’allontanamento dalla comunità scolastica, è esperibile da parte dello studente e di chiunque vi abbia interesse, il ricorso ad un apposito organo di garanzia entro quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. A tal fine, ai sensi dell'art. 18 D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, è istituito il Consiglio di Garanzia, così composto : - Due componenti docenti designati dal Consiglio d'istituto (n.1 effettivo e n.1 supplente). - Due componenti studenti designati dalla componente studenti nel Consiglio d'Istituto. (n.1 effettivo e n.1 supplente). - Due componenti genitori designati dalla componente Genitori nel Consiglio d'Istituto. (n.1 effettivo e n.1 supplente). Esso ha le seguenti funzioni: - Controllo dell’applicazione del Regolamento - Proposta di eventuali modifiche e/o integrazioni - Mediazione e risoluzione dei conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento - Assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento sulle procedure da seguire per eventuali ricorsi - Assistenza ai Consigli di classe nella definizione delle sanzioni sostitutive, se richiesta. - Intermediazione con l’autorità giudiziaria. - Impugnazione delle sanzioni. L'organo di Garanzia dura in carica tre anni. Il Regolamento di istituto pianificherà le procedure per l'elezione dei componenti e dei supplenti, il subentro, le incompatibilità o il dovere di astensione, il funzionamento ( organo perfetto o meno, la validità delle sedute e delle deliberazioni, il valore delle astensioni, presenza o meno dei supplenti e modalità di una eventuale loro partecipazione alla votazione, ecc.) Nel caso in cui lo studente sia giudicato innocente dall'organo di garanzia, le eventuali sanzioni saranno annullate, con annotazione della correzione sul registro generale delle sanzioni. Contro le violazioni allo “Statuto delle studentesse e degli studenti” emanato con D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e modificato con DPR del 21/11/2007 n. 235, anche contenute nel presente regolamento, decide, in via definitiva, il direttore dell'ufficio scolastico regionale o un dirigente da questi delegato. La proposizione del reclamo non sospende l'esecutività della sanzione confermata dall'organo di garanzia. Art.15 (Patto educativo di corresponsabilità) Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il patto, sentito il Collegio docenti, è approvato dal Consiglio di Istituto. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, la scuola pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità.". Art. 16 (Allegati) I doveri degli studenti, le relative infrazioni disciplinari, le sanzioni e gli organi competenti a irrogarle sono elencati nelle tabelle allegate che formano parte integrante del presente regolamento. Le condotte tipizzate non hanno carattere esaustivo né vincolante. Art. 17 (Norme finali) Le norme del regolamento di disciplina costituiscono parte integrante del regolamento d‟Istituto e della Carta dei servizi. Le disposizioni dei precedenti regolamenti in contrasto con il presente atto regolamentare s‟intendono abrogate. Le modificazioni del regolamento devono essere deliberate dal Consiglio d‟Istituto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il parere del Collegio dei docenti. Gli studenti e i genitori sono informati del contenuto del presente regolamento all'atto dell'iscrizione. Elenco sequenziale di riferimento 1. ORARIO A) L'entrata in Istituto è consentita a partire dalle 7.55. Le lezioni hanno inizio alle 8.00. e si concedono cinque minuti per raggiungere l'aula di pertinenza della classe. B) Dopo le 8.05 gli alunni saranno ammessi in Istituto: - per ritardo accertato dei mezzi di trasporto di cui si porterà a conoscenza il responsabile di sede - con documento giustificativo dei genitori - accompagnati dai genitori. L'ammissione in ritardo sarà comunicata al docente della classe dal responsabile di sede o suoi collaboratori; il docente provvederà ad annotare il ritardo sul giornale di classe. C) L'ingresso in ritardo permanente o la richiesta di uscita in anticipo permanente, consentite per motivi eccezionali, dovranno essere richieste dal genitore al Dirigente Scolastico o suo delegato; tale permesso sarà annotato sul giornale di classe. D) L'uscita dall'Istituto è consentita solo al termine delle attività scolastiche previste. Qualsiasi uscita arbitraria sarà sanzionata con l'allontanamento dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni. E) L'uscita anticipata potrà essere chiesta personalmente dall'esercente la potestà redigendo, in presenza del Dirigente Scolastico o suo delegato, una richiesta scritta. F) L'uscita dall'aula è consentita durante l'intervallo. G) L'alunno che dovesse ritardare il rientro in aula oltre i limiti ragionevoli sarà sanzionato con l'annotazione sul giornale di classe e il docente ne darà immediata comunicazione tramite il collaboratore responsabile di piano al Dirigente Scolastico o suo delegato per gli opportuni provvedimenti. 2. ASSENZE A) Saranno giustificate, su apposito libretto ritirato in segreteria didattica dal genitore (o esercente la potestà), dal docente della prima ora di lezione nel giorno di rientro a scuola; in caso di dimenticanza l'alunno potrà giustificare con le stesse modalità nei due giorni scolastici successivi; in caso di ulteriore non presentazione della giustifica si incorrerà nelle sanzioni di cui alla tabella A. B) Il genitore può autorizzare il figlio maggiorenne a controfirmare il libretto delle assenze che, in ogni caso, saranno rendicontate periodicamente al genitore stesso. C) L'alunno maggiorenne o emancipato che abbia un nucleo familiare autonomo può firmare il proprio libretto delle assenze. D) Sono considerate “strategiche” le assenze nei giorni in cui è previsto un “compito in classe”, un'”interrogazione programmata”, per tre volte consecutive nella stessa disciplina ecc. secondo il giudizio del docente della disciplina. 3. FALSI A) L'alunno che falsifica la firma del genitore sarà sanzionato con un giorno di allontanamento dalle lezioni; sequestro del documento falsificato; comunicazione alla famiglia. B) L'alunno che rifiutasse di farsi identificare o fornisse indicazioni false sulla propria identità, sarà sanzionato con un allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni. C) Dichiarazioni false o mendaci saranno sanzionate con un allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni. 4. COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI DI PERSONE A) Casi di lesioni personali gravi, ricorso a vie di fatto, atti e molestie di carattere sessuale, pericolo per l'incolumità delle persone saranno sanzionati con più di quindici giorni di allontanamento dalle lezioni. B) Le minacce saranno sanzionate con un allontanamento dalle lezioni fino a sette giorni. C) La violenza verbale sarà sanzionata con un allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni. D) L'uso del turpiloquio sarà punito con un allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni. E) L'uso di linguaggio gravemente offensivo o comunque lesivo della dignità altrui sarà sanzionato con un allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. F) Propaganda, teorizzazione o atti di discriminazione saranno sanzionati con un allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni. G) Atti di prevaricazione con prepotenze fisiche e/o verbali (Bullismo: Direttiva ministeriale 5 febbraio 2007 n. 16) saranno sanzionati con un allontanamento dalle lezioni superiore a quindici giorni. H) Riprese di immagini ferme o in movimento, se non espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, saranno sanzionate col sequestro dello strumento di ripresa che sarà restituito all'esercente la potestà e allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. I) Diffusione di immagini ferme o in movimento, se non espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico o suo delegato, saranno sanzionate con un allontanamento dalle lezioni superiori a quindici giorni. J) L'uso del cellulare in qualsiasi luogo di pertinenza della scuola sarà sanzionato col sequestro del cellulare stesso, che sarà consegnato al responsabile di sede, che provvederà a riportare l‟episodio sul registro di cui all'art 13 e restituito all'alunno al termine delle lezioni; in caso di recidiva il cellulare sarà restituito all'esercente la potestà; dopo il secondo caso di uso del cellulare si provvederà all'allontanamento dalle lezioni per un giorno. COMPORTAMENTO NEI CONFRONTI ATTREZZATURE SCOLASTICHE (Art. 2 par C) 5. DI STRUTTURE E A) Il furto o il danneggiamento volontario di attrezzature o strutture prevede la restituzione o il ripristino dello stato d'uso a spese dell'alunno e un allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni. Se l'alunno si rifiuterà di restituire quanto rubato o di sostenere le spese di ripristino, la sanzione sarà aumentata a più di quindici giorni. B) L'imbrattamento o la deturpazione di mura o arredi scolastici prevede, se possibile, la pulizia di quanto imbrattato o deturpato in orario pomeridiano sotto la sorveglianza di personale scolastico. Se non è possibile l'intervento dell'alunno, sarà ripristinato lo stato d‟uso a sue spese. In ogni caso sarà comminata anche una sanzione proporzionata all'entità del danno arrecato. Nel caso l'alunno si rifiutasse di riparare il danno arrecato, la sanzione sarà aumentata al grado successivo. C) Incendi e allagamenti dolosi o colposi saranno sanzionati con un allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore quindici giorni. D) Danneggiamenti colposi saranno assimilati al punto A) E) Imbrattamento o deturpazione colposa saranno assimilati al punto B) F) Danneggiamenti, imbrattamento e deturpazioni involontarie dovute a imperizia nell'uso di materiale di laboratorio non saranno punite. 6. RISPETTO DELLE NORME SULLA SICUREZZA E A TUTELA DELLA SALUTE (art 2 par d) A) Il lancio di oggetti sarà punito con un allontanamento dalle lezioni fino a cinque giorni se l'atto è commesso in un'aula o in corridoio; con un allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni se l'atto è commesso in un laboratorio. B) La detenzione o l'uso di armi proprie e improprie sarà sanzionato con l'allontanamento dalle lezioni per più di quindici giorni, il sequestro dell'arma e l'immediata comunicazione del fatto alle autorità giudiziarie. C) La violazione del divieto di fumare sarà segnalata al responsabile di sede che ne prenderà nota sul registro previsto per ogni sede e la graduazione delle sanzioni sarà: 1° ammonizione scritta; 2° dopo due ammonizioni scritte, allontanamento dalle lezioni per un giorno. Nel caso l'alunno si rifiutasse di spegnere immediatamente la sigaretta scatterebbe 'l'allontanamento dalle lezioni per un giorno. D) Introduzione, spaccio e uso di sostanze alcoliche o stupefacenti saranno sanzionate col sequestro delle sostanze, allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni e immediata comunicazione alle autorità giudiziarie. E) La rissa sarà assimilata al punto 4 A) per tutti i partecipanti. F) La spinta dolosa o colposa sarà assimilata al punto 4 A) se commessa in un laboratorio o sulle scale; al punto 4 B) se in altra sede dell'edificio scolastico. G) L'uso improprio di servizi forniti dalla scuola sarà sanzionato con un allontanamento dalle lezioni fino a tre giorni. RETICENZA e/o OMERTÀ Qualsiasi atteggiamento di reticenza e/o omertà sarà sanzionato in misura proporzionata all'atto coperto dalla reticenza o dall'omertà stessa. Tabelle sinottiche Tabella A: Dovere (art. 2.a del presente regolamento): FREQUENZA REGOLARE (Gli studenti sono tenuti ad adottare comportamenti individuali che non compromettano il regolare svolgimento delle attività didattiche) Gravi Elevato numero di assenze >= 4 mensili (2 a settembre e dicembre) Ammonizione e comunicazione alla famiglia Coordinatore di classe a) Annotazione sul registro generale; il coordinatore telefona o scrive al genitore; b) D.S., delegato del D.S. o suo collaboratore Allontanamento dall‟aula durante il cambio dell‟ora o senza autorizzazione del docente Richiamo scritto Collaboratore scolastico, docente a) Annotazione sul giornale di classe b) Docente Al secondo richiamo, ammonizione Collaboratore scolastico, docente c) Annotazione sul registro generale d) D.S., delegato del D.S. o suo collaboratore Uscita dall‟edificio scolastico durante le ore di lezione non autorizzate Sospensione per 3 giorni. In caso di recidiva, allontanamento fino a 15 giorni. Collaboratore scolastico, docente, delegato del D.S. o suoi collaboratori a) Annotazione sul registro generale b) Consiglio di classe Falso documentale (apposizione di firme false su libretti di giustificazione e documenti personali) Sospensione ed eventuale denuncia alle competenti autorità giudiziarie; comunicazione alla famiglia; sequestro del documento falso D.S., delegato del D.S. o suoi collaboratori, docente a) Annotazione sul registro generale b) Consiglio di classe b1) D.S. Non gravi Più di 2 periodi di assenza Comunicazione al genitore Coordinatore di classe Assenze ingiustificate dopo 2 giorni Richiamo scritto e giustifica entro i successivi 2 giorni Docente della lezione Trascorsi i 2 giorni, ammonizione comunicazione alla famiglia e prima Docente della prima ora di lezione Richiamo orale e comunicazione alla famiglia Docente della disciplina Ritardi alla prima ora documentati (in ogni mese) Al primo verbale Docente della lezione ritardo: richiamo ora di a) Annotazione sul giornale di classe b) Docente b) D.S, o delegato Assenze “strategiche” (dopo 3 volte per disciplina) non Il coordinatore telefona o scrive al genitore. prima a) Comunicazione al genitore b) Docente della disciplina ora di a) Annotazione sul giornale di classe b) Docente Al secondo ritardo: richiamo scritto Docente della prima ora di lezione a) Annotazione sul giornale di classe b) Docente Al terzo ritardo e per ogni ulteriore ritardo: ammonizione scritta e comunicazione alla famiglia D.S., delegato del D.S. o suo collaboratore, docente della prima ora a) Annotazione sul registro generale b) D.S., delegato del D.S. o suo collaboratore Ritardi in occasione del rientro in aula, durante gli intervalli o cambi di ora, ovvero in occasione delle uscite autorizzate Richiamo orale o scritto Dopo tre richiami scritti, ammonizione Docente in aula Docente in aula a) Annotazione sul giornale di classe, se scritto b) Docente a) Annotazione sul registro generale b) D.S., delegato del D.S. o suo collaboratore Tabella B: Dovere (art. 2.b del presente regolamento): Rispetto degli altri (gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi). INFRAZIONI SANZIONE CCERTAMENTO c) PROCEDURA d)ORGANO SANZIONANTE Insulti e turpiliquio o atti e gesti equivalenti Allontanamento dalle lezioni fino a 3 giorni Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al docente a) Annotazione sul giornale di classe b) Consiglio di classe Minacce Fino a 7 giorni di sospensione Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al docente a) Annotazione sul giornale di classe b) Consiglio di classe Violenza verbale Fino a 3 giorni di sospensione Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al docente a) Annotazione sul giornale di classe b) Consiglio di classe Ricorso alla violenza Più di 15 giorni di sospensione Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al Dirigente scolastico o suo delegato a) D.S. b) Consiglio di istituto Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al Dirigente scolastico o suo delegato a) D.S. b) Consiglio di istituto Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al Dirigente scolastico o suo delegato a) D.S. b) Consiglio di istituto Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al Dirigente scolastico o suo delegato a) D.S. b) Consiglio di istituto Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al Dirigente scolastico o suo delegato a) D.S. b) Consiglio di istituto GRAVI Detenzione o uso di armi proprie o improprie Più di 15 giorni di sospensione Introduzione o uso di sostanze stupefacenti Più di 15 giorni di sospensione Ripresa non immagini Più di 15 giorni di sospensione autorizzata di Diffusione non autorizzata di immagini Più di 15 giorni di sospensione NON GRAVI Interventi inopportuni durante le lezioni Richiamo orale o scritto Dopo tre richiami scritti, ammonizione Deterioramento volontario sottrazione di materiale altrui o Ripristino dello stato d‟uso o restituzione: annotazione sul giornale di classe Rifiuto di ripristino dello stato d‟uso o restituzione: fino a 3 giorni di sospensione Utilizzo del telefono cellulare in aula Annotazione sul giornale di classe – requisizione del cellulare e consegna al Dirigente Scolastico o suo delegato Rifiuto di consegna del cellulare: fino a 3 giorni di sospensione Docente in aula a) Annotazione sul giornale di classe b) Docente a) Annotazione sul registro generale b) D.S., delegato del D.S. o suo collaboratore Docente in aula a) Annotazione sul giornale di classe b) Docente a) D.S. b) Consiglio di classe Docente in aula a) D.S. b) Consiglio di classe a) Annotazione sul registro generale b) D.S, delegato del D.S o suo collaboratore Tabella C: Dovere (art. 2. c del presente regolamento): Rispetto delle strutture e delle attrezzature scolastiche (Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussuidi didattici e a comportarsi nella vita scolatica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l‟ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola). INFRAZIONI SANZIONE ACCERTAMENTO Restituzione – Fino a 15 giorni di sospensione Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al Dirigente scolastico o suo delegato a) PROCEDURA b)ORGANO SANZIONANTE GRAVI Furto a) D.S. b) Consiglio di classe Non restituzione – Più di 15 giorni di sospensione a) D.S. b) Consiglio di istituto Danneggiamento volontario Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al Dirigente scolastico o suo delegato a) D.S. b) Consiglio di classe Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al docente a) Annotazione sul giornale di classe b) Docente Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al docente a) Annotazione sul giornale di classe b) Docente Si assimila al furto sostituendo al “ripristino dello stato d‟uso” a “restituzione” a) D.S. b) Consiglio di istituto NON GRAVI Mancanza di mantenimento della pulizia dell’ambiente di pertinenza della scuola Annotazione sul giornale di classe Incisioni o scritte su banchi, muri, porte, ecc. Annotazione sul giornale di classe Tabella D: Dovere (art. 2. d del presente regolamento): Norme di sicurezza (Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti). INFRAZIONI SANZIONE ACCERTAMENTO a) PROCEDURA b) ORGANO SANZIONANTE Violazione delle norme di sicurezza Sospensione fino a 15 giorni Docente o assistente tecnico a) D.S. b) Consiglio di classe Rissa Più di 15 sospensione GRAVI Spinta dolosa o colposa giorni di In laboratorio o per le scale: Più di 15 giorni di sospensione Altri luoghi: Fino a 7 giorni di sospensione Rifiuto di spegnere immediatamente la sigaretta Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al Dirigente scolastico o suo delegato a) D.S. b) Consiglio di istituto Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al Dirigente scolastico o suo delegato a) D.S, b) Consiglio di istituto a) D.S. b) Consiglio di classe Allontanamento dalle lezioni per un giorno Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al Dirigente scolastico o suo delegato a) D.S. b) Consiglio di classe Oltre a quelle previste dalla legge, annotazione sul giornale di classe Chiunque del personale rilevi l‟infrazione ne dà notizia al docente a) Annotazione sul registro generale b) D.S., delegato del D.S. o suo collaboratore NON GRAVI Non osservanza del divieto di fumare Inoltre, ove non diversamente prescritto nelle singole tabelle, si procederà al cumulo delle sanzioni più lievi come di seguito specificato: 3 (tre) richiami scritti ammonizione Adottato dal Condiglio d’Istituto nella seduta del 28.02.2012 Verbale n.2.