La prova digitale in ambito penale alla luce della legge 48/08 Cenni generali PROCEDIMENTO PROBATORIO: DIGITAL EVIDENCE: qualsiasi fonte di prova memorizzata in strumenti informatici Ricerca Ammissione (richiesta delle parti) Assunzione (pertinente, non vietata, non superflua, rilevante) Valutazione Cenni generali GENUINITA': Legge 48/08: garantire la genuinità della prova digitale Acquisizione della prova senza alterare o danneggiare il dispositivo originale; Autenticazione del reperto o dell'immagine acquisita; Garanzia di ripetibilità dell'accertamento; Analisi senza modificazione dei dati originari; Imparzialità nell'agire tecnico 1° caso: si può produrre in giudizio una mera stampa di una mail/sms/pagina web? Che valore ha? Art. 234 c.p.p. 1. E' consentita l'acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo. Art. 189 c.p.p. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti (187) e non pregiudica la libertà morale della persona (642). Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova. 2. Quando l'originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia. 1° caso: si può produrre in giudizio una mera stampa di una mail/sms/pagina web? Che valore ha? CAD. Articolo 23. Copie analogiche di documenti informatici. Art. 2712.Riproduzioni meccaniche. Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime 1. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. 2. Le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico 1° caso: si può produrre in giudizio una mera stampa di una mail/sms/pagina web? Che valore ha? Cass. 6 ottobre 1994 n.1324: Cass. Sez. lav. 16 febbraio 2004 n. 2912: le informazioni tratte da una rete telematica sono per natura volatili e suscettibili di continua trasformazione e va esclusa la qualità di documento in una copia su supporto cartaceo che non risulti essere stata raccolta con garanzie di rispondenza all'originale e di riferibilità a un ben individuato momento nessuna norma processuale richiede la certificazione ufficiale di conformità per l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche; al contrario vige nel nostro sistema processuale il principio di libertà della prova sia per i fatti-reato sia per gli atti del processo, come può evincersi dall'art. 234 c.p.p. 1° caso: si può produrre in giudizio una mera stampa di una mail/sms/pagina web? Che valore ha? Tribunale Milano 21.11.2005, riprendendo Cass. 5 marzo 1997, n. 2065: Trib. Pescara, 6.10.2006, n. 1369: la riproduzione stampata di un sito web ha scarsa valenza probatoria in quanto la documentazione non è stata acquisita seguendo le formalità previste per il rilascio di copie certificate (indicazioni di CNIPA ed AIPA) il nuovo sistema processuale, non avendo accolto il principio di tassatività della prova, consente al giudice ex art. 189 c.p.p. di assumere prove non disciplinate dalla legge purché ne verifichi l'ammissibilità e l'affidabilità. Pertanto il giudice può ben utilizzare come elemento di prova la copia, anziché l'originale, di un documento, quando essa sia idonea ad assicurare l'accertamento dei fatti 1° caso: si può produrre in giudizio una mera stampa di una mail/sms/pagina web? Che valore ha? Suggerimenti: Meglio produrre anche: Attenzione: la stampa di un sito web soggetto a rapido mutamento (asta on-line) diventa atto irripetibile e quindi entra nel fascicolo del dibattimento ex art. 431 lett. b. cpp e sarà pienamente utilizzabile previa lettura ex 511 cpp Siti web: nome del sito; Social network: nome del social network; giorno e ora dell'attività segnalata; ID dell'utente; ID del gruppo; URL completo del profilo; E-mail: copia dell'e-mail con l'header e gli allegati; Chat-line: giorno e ora della chat; nome della chat; nick name; dati della stanza; testo; log. 2° caso: i commenti diffamatori pubblicati su social network, integrano il reato di diffamazione aggravata? Cass. 26.1.2011 n. 2739: L'immissione di scritti lesivi dell'altrui reputazione nel sistema Internet integra il reato di diffamazione aggravata ex art. 595, comma 3°, c.p. Cass. 4,4,2008 n. 12262 un sito internet è per sua natura destinato ad essere normalmente visitato in tempi assai ravvicinati da un numero indeterminato di soggetti 2° caso: i commenti diffamatori pubblicati su social network integrano il reato di diffamazione aggravata? La giurisdizione: Cass. 27.12.2000 n. 4741: La competenza territoriale: Cass. 27.12.2000 n. 4741 Il reato si consuma al momento della percezione dello stesso da parte di soggetti che siano terzi rispetto all'agente ed alla persona offesa (conformi: Cass. 5.7.2006 n. 25875; Cass. 17.4.2008, n. 16262) La giurisdizione è quella del giudice italiano anche laddove il server – ove sono allocate le pagine web dal contenuto diffamatorio – sia individuabile all'estero 2° caso: i commenti diffamatori pubblicati su social network integrano il reato di diffamazione aggravata? Cass. Civ. 8.5.2002 n. 6591: la competenza territoriale è quella del luogo di residenza della persona offesa. Tribunale Civile di Lecce 24.2.2001 è competente a decidere la causa il giudice dei fori ex art. 20 cpc, individuabile nel giudice del luogo ove la notizia viene immessa nel circuito telematico e/o diviene per la prima volta pubblica, ovvero del luogo dove l'autore del danno ha la residenza o il domicilio. 2° caso: i commenti diffamatori pubblicati su social network integrano il reato di diffamazione aggravata? Cass. 26.1.2011 n. 2739: Il locus commissi delicti della Ai fini della individuazione della competenza, sono inutilizzabili criteri unici quali ad esempio quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso del primo visitatore, del luogo in cui è situato il server. Non possono quindi trovare applicazione né la regola ex art. 8 cpp né ex art. 9 comma 1 cpp. diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e dunque nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia. DEVE ESSERE VALORIZZATO IL CRITERIO RESIDUALE DELLA RESIDENZA DELL'IMPUTATO 2° caso: i commenti diffamatori pubblicati su social network integrano il reato di diffamazione aggravata? SUSSISTE QUALCHE FORMA DI RESPONSABILITA' IN CAPO ALL'ISP? Gli Internet Service Provider si distinguono in: Access Provider; Caching Provider; Hosting provider. Il decreto l.vo 70/03 prevede l'assenza di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che vengono trasmesse o memorizzate e di un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite. 3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la e-mail aziendale attribuita ad un proprio dipendente? La mail è posta aperta o chiusa? Articolo 616 c.p.. Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza. Vi sono tre orientamenti: 1. Sempre e comunque aperta (Cass. 9.12.2007 n. 47096); 2. Sempre e comunque chiusa; 3. Aperta, salvo l'utilizzo di tecnologie di crittografia Chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge o sopprime, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 30 a € 516. 3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la e-mail aziendale attribuita ad un proprio dipendente? Dove può essere acquisita la mail? 1° caso: sul client del mittente. L'acquisizione mediante stampa di dati informatizzati contenuti in un archivio informatico non costituisce sequestro e non si pone neppure il problema di restituzione dei supporti cartacei così realizzati (Cass. 19.6.2000, n. 384) Se vi è una copia conservata dopo l'invio, non vi è intercettazione e può essere acquisita al di fuori del 266bis cpp 3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la e-mail aziendale attribuita ad un proprio dipendente? Dove può essere acquisita la mail? 2° caso: sul client del destinatario. Anche se il computer è protetto da pw, sembra preferibile ritenere che si è in presenza di posta aperta Se è presente sul PC del destinatario, non vi è intercettazione e può essere acquisita al di fuori del 266bis cpp 3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la e-mail aziendale attribuita ad un proprio dipendente? Dove può essere acquisita la mail? Per attenta dottrina (Cordì, Luparia), vi è il concreto rischio che l'AG preferisca ricorrere ad un sequestro di corrispondenza in forma telematica rispetto ad un più severo e garantito meccanismo di intercettazione. 3° caso: sul server del gestore di posta elettronica, in attesa di essere comunicate al destinatario (o in caso di uso della sola webmail). In tal caso, bisognerebbe distinguere il sequestro di corrispondenza telematica (art. 254 cpp) dalle intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 266bis cpp) 3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la e-mail aziendale attribuita ad un proprio dipendente? Come può essere acquisita la mail dall'AG? Ove venga rinvenuta una mail criptata, l'AG potrà procedere eventualmente al sequestro ex 253 cpp L'apprensione della corrispondenza e-mail viene proceduta dall'ispezione ex art. 244 cpp del sistema informatico del client interessato, adopernado le misure necessarie per assicurare la conservazione dei dati originali ed impedire ogni alterazione. Sarà poi sufficiente estrarre un duplicato. 3° caso: commette reato il datore di lavoro che controlla la e-mail aziendale attribuita ad un proprio dipendente? GIP di Milano, 10.5.02 La casella di posta aziendale è personalizzata e non personale. La presa di cognizione da parte del datore di lavoro non costituisce illecito. SMS: Captazione in tempo reale (intercettazione ex 266 e 266bis cpp); Lettura del display: atti urgenti di PG (348 e 354 cpp) Tribunale Torino, 20.6.2006 (conf. da Cass. 47096/2007) L'email aziendale appartiene al datore di lavoro. In relazione al reato di cui all'art. 616 cp, il fatto non sussiste qualora il datore di lavoro acceda alla casella personalizzata del dipendente. 4° caso: il blog è considerato stampa? Tribunale Aosta 26.5.2006 n. 553 Conforme a tale decisione il Tribunale di Firenze, 13.2.2009 n. 982, in tema di forum (contra, Cass. 10.3.2009 n. 10535) Colui che gestisce il blog altro non è che il direttore responsabile dello stesso. La posizione di un direttore di una testata giornalistica stampata e quella di chi gestisce un blog è identica. Il gestore di un blog ha infatti il totale controllo di quanto viene postato e, per l'effetto, ha allo stesso modo di un direttore responsabile, ha il dovere di eliminare quelli offensivi. 4° caso: il blog è considerato stampa? Conseguenze negative: Applicabilità art. 57 cp; Aggravanti; Reato di stampa clandestina. Conseguenze positive: Art. 21 Costituzione, con riferimento ai limiti imposti al sequestro 4° caso: il blog è considerato stampa? Lo “strano caso” del sequestro del blog. La l. 47/1948 prevede: Indicazioni obbligatorie sul giornale/periodico; Direttore responsabile con particolari requisiti; Registrazione Tribunale del Riesame di Milano, 21.5.2010: La disciplina dettata dalla legge 47/1948 deve essere applicata sia agli articoli pubblicati in forma tradizionale, oggi diffusi anche online, sia agli articoli che ab origine vengono diffusi solo online. L'assimilazione del prodotto giornalistico online o comunque conservato su files a quello cartaceo trova definitiva conferma nelle disposizioni della L. 62/2001. 4° caso: il blog è considerato stampa? Post anonimi (non scritti dal gestore del blog): il direttore di un giornale online non può rispondere ex art. 57 c.p. di omesso controllo sui contenuti pubblicati (Cass., 1.10.2010 in CED 248507) Se il blog rispetta le prescrizioni della l. 47/1948, è possibile applicare al prodotto editoriale pubblicato su supporto informatico le stesse garanzie previste per la stampa cartacea. 4° caso: il blog è considerato stampa? Il caso Ruta – Cass. 10.5.2012 n. 23230 Al giornalista Carlo Ruta veniva contestata la pubblicazione del giornale di informazione civile, denominato “Accade in Sicilia” e diffuso in via telematica sul sito www.Accadeinsicilia.net, senza che fosse intervenuta tempestiva registrazione presso la cancelleria del Tribunale di Modica Il giornale telematico non rispecchia le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dall’art. 1 L. 47/1948 ed ossia: a) un’attività di riproduzione tipografica; b) la destinazione alla pubblicazione del risultato di tale attività. La normativa di cui alla L. 07 marzo 2001 n. 62 (inerente alla disciplina sull’editoria e sui prodotti editoriali, con modifiche alla L. 05 agosto 1981 n. 416) ha introdotto la registrazione dei giornali on line soltanto per ragioni amministrative ed esclusivamente ai fini della possibilità di usufruire delle provvidenze economiche previste per l’editoria. Detta disciplina è stata ribadita dalla successiva normativa di cui al d. lgs 09 aprile 2003 n. 70, che esplicitamente ha prescritto, con la disposizione di cui all’art. 7, comma 3, che la registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori di servizio intendono avvalersi delle provvidenze previste dalla L. 07 marzo 2001 n. 62. L’estensione dell’obbligo di registrazione per il giornale on line – previsto dalla citata L. n. 62/2001, ripetesi, ai soli fini delle provvidenze economiche – anche in riferimento alla norma di cui all’art. 5 L. 47/1948, con conseguente applicabilità (in caso di omessa registrazione) della sanzione penale di cui all’art. 16 citata legge sulla stampa, costituisce interpretazione analogica in “malam partem” non consentita ai sensi dell’art. 25, comma secondo, Costituzione e 14 delle Disposizioni sulla legge generale 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web? Ispezione ex 244 cpp: riproduzione su carta dei dati contenuti in un archivio informatico; Sequestro probatorio ex 253/354 cpp: acquisizione dei dati informatici con finalità probatoria Assicurazione fonti di prova ex 348 cpp: copia digitale dei dati informatici resi disponibili a tutti sulla rete 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web? Il sequestro preventivo ex 321 cpp – Il caso Coolstreaming. Tramite il sito coolstreaming.it e calciolibero.it, gli utenti, seguendo le indicazioni ivi riportate e scaricando i programmi indicati, potevano visionare gratis le partite di calcio di serie A e B, riprese da Sky, utilizzando una connessione peer to peer. La GdF scopriva che il sistema utilizzato permetteva la trasmissione su rete telematica di programmi televisivi provenienti dal territorio cinese attraverso due porte virtuali. Bloccando dall'Italia tali porte di accesso, si poteva interrompere l'attività criminosa. 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web? Problemi non risolti: Basta rivolgersi ad un ISP diverso per accedere comunque; Il gestore del sito può cambiare in ogni momento gli indirizzi IP assegnati ai server ove il sito è allocato Il Tribunale del Riesame di Milano, 20.2.2007, disponeva quindi il sequestro preventivo dei siti, attraverso una procedura atta ad inibire l'accesso, dal territorio dello Stato, a determinati indirizzi IP che erano connessi al funzionamento dei siti oggetto del sequestro preventivo. Tale provvedimento veniva notificato a tutti gli ISP presenti sul T.N. 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web? Il caso Pirate Bay Il PM di Bergamo otteneva il sequestro preventivo del sito web thepiratebay.org, disponendo che gli ISP inibissero l'accesso: Tribunale del Riesame annulla il sequestro. Per quali motivi? All'indirizzo web in questione; Ai relativi alias rinvianti al nome a dominio; Ad un indirizzo IP statico che risultava associato al predetto nome a dominio 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web? Il TdL statuisce che: le misure cautelari hanno carattere di numerus clausus; il sequestro preventivo ha una evidente natura reale in quanto si realizza nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla res; Pertanto l'uso del 321 cpp quale inibitoria di attività non può essere condiviso. Cass. 23.12.2009 n. 49437 annulla il riesame e conferma la legittimità del sequestro. il sequestro preventivo deve essere ristretto alla effettiva apprensione della cosa oggetto del provvedimento; il decreto del GIP, lungi dal costituire materiale apprensione di un bene, si risolve in una inibitoria atipica, che sposta l'ambito di incidenza del provvedimento da quello reale a quello obbligatorio, in quanto indirizzato a soggetti indeterminati (ISP), cui è ordinato di conformare la propria condotta (i.e. non fornire la prestazione) 5° caso: si può chiedere all'A.G. di sequestrare un sito web? La Cassazione chiarisce molteplici punti: Il sequestro preventivo è “rafforzato” dalla specifica inibitoria prevista dal d.l.vo 70/03. L'AG può inibire l'accesso alla rete informatica al fine di impedire la prosecuzione di alcuni reati. Il titolare del sito, se oltre a consentire la condivisione dei file, fa qualcosa di più (indicizza le informazioni), non è estraneo al reato ma risponde ex 110 cp Il sequestro preventivo, oltre ad avere ad oggetto l'apprensione di una res non necessariamente “materiale”, ha un duplice contenuto: sottrarre la disponibilità della cosa e inibire determinate attività Avv. Dario Obizzi [email protected]