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ONLUS
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NON PROFIT
Terzo settore: enti che non appartengono allo Stato (enti pubblici) e non
appartengono al Mercato (imprese e società di capitali: for profit), ma sono
enti privati che perseguono finalità pubbliche.
Forte sviluppo negli anni ’80 e ’90
Gli enti non profit anticipano gli enti pubblici nella risposta ai bisogni sociali
emergenti e spesso rappresentano i diritti delle categorie più deboli
Lo Stato riconosce l’importanza del terzo settore e lo sostiene in 3 modi:
- disciplina la collaborazione con il terzo settore (prima volta: legge n.
833 del 1978; in PAT l.p. 35 e 38 del 1983) e lo sostiene economicamente
- definisce con leggi speciali le diverse caratteristiche
- riconosce al terzo settore una serie di agevolazioni fiscali
Art. 1 della legge n. 833 del 1978: “Le associazioni di volontariato possono
concorrere ai fini istituzionali del servizio sanitario nazionale nei modi e
nelle forme stabiliti dalla presente legge”.
Riferimenti costituzionali
Principi costituzionali a sostegno dello sviluppo del terzo
settore sono:
Art. 2: dovere di solidarietà sociale (oltre a garantire i
diritti inviolabili dell’uomo nelle formazioni sociali)
Art. 3: dovere dello Stato di promuovere l’uguaglianza e
la pari dignità sociale eliminando gli ostacoli che
impediscono il pieno sviluppo della persona (in questo
compito lo Stato si avvale anche del terzo settore)
Art. 18: diritto di associarsi liberamente
Art. 45: riconoscimento della funzione sociale della
cooperazione a fini di mutualità
Art. 118, comma 4: sussidiarietà orizzontale
Codice civile
Il primo libro del codice civile stabilisce che i soggetti titolari di diritti
e doveri sono le persone fisiche (capaci di agire dopo i 18 anni) e le
persone giuridiche (gruppo di cittadini + scopo + riconoscimento
pubblico).
Distingue le FONDAZIONI dalle ASSOCIAZIONI (articoli 12 e
seguenti). Costituite con atto pubblico (cioè davanti al notaio):
ottengono personalità giuridica di diritto privato (con un atto
amministrativo di riconoscimento).
Nella fondazione prevale l’elemento patrimoniale
Nell’associazione prevale l’elemento personale
Art. 36 – associazioni NON riconosciute (libertà delle forme,
ferma restando assenza scopi di lucro e democraticità interna)
L’art. 39 c.c. prevede i COMITATI che possono essere costituiti da
un ristretto numero di persone a scopi di beneficenza, oppure per
promuovere opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre,
festeggiamenti. Raggiunto lo scopo, il comitato si scioglie.
Tipologie
Gli enti privati che compongono il mondo del non profit si
differenziano sostanzialmente per tipologia e status
giuridico, ma sono accomunati dal perseguimento di
scopi solidaristici e dall’assenza di fini di lucro.
La nostra legislazione ha disciplinato con leggi speciali
varie tipologie di enti non profit:
organizzazioni non governative (legge n. 49 del 1987);
organizzazioni di volontariato (legge n. 266 del 1991);
cooperative sociali (legge n. 381 del 1991);
fondazioni bancarie (D.lgs. n. 153 del 1999);
associazioni di promozione sociale (l n.383 del 2000);
imprese sociali (D.lgs. 155/2006).
Organizzazioni Non Governative
Le prime Ong nascono negli anni settanta e svolgono attività di
sostegno del mondo missionario nei paesi in via di sviluppo. Oggi le
ONG sono di ispirazione anche laica, impegnate sul più ampio
fronte della cooperazione allo sviluppo, in sinergia con le istituzioni
nazionali, europee ed internazionali. (esempi in Trentino: ACAV e
EDUS)
La legge di riferimento è la n. 49 del 1987 che prevede un
riconoscimento ministeriale (Ministero affari esteri) per quelle
associazioni/enti che abbiano determinati requisiti statutari.
Il riconoscimento di ONG viene concesso dopo un esame dello
statuto che deve possedere una serie di clausole tipiche
previste dalla legge n. 49.
ONG (come anche cooperative sociali e organizzazioni di volontariato) sono
considerate ONLUS “di diritto” (art. 10, comma 8, D.lgs. 460/97) dal punto
di vista fiscale (viene attribuita la qualifica fiscale di onlus senza necessità di
iscrizione alla relativa anagrafe tenuta dall’Agenzia delle Entrate)
Cooperative sociali
In base all’articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n.
381 (Disciplina delle cooperative sociali), sono
definite come imprese che nascono con lo scopo di
"perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini".
Si applicano anche tutte le norme che disciplinano le cooperative in
generale, tra cui la legge 59/92 “Nuove norme in materia di società
cooperativa”
Natura mista: pubblicistica riguardo agli scopi; privatistica quanto
alla forma organizzativa.
(art. 2082 c.c.> imprenditore è chi esercita professionalmente
un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi)
Tipo A e tipo B
Le cooperative sociali di tipo A (servizi socio-sanitari
ed educativi) si occupano di assistenza domiciliare agli
anziani, ai malati, ai pazienti psichiatrici; gestiscono
comunità alloggio e centri diurni per minori e portatori di
handicap; si occupano della custodia dei bambini e
offrono servizi educativi e ricreativi per minori a rischio.
Le cooperative sociali di tipo B (attività produttive
finalizzate all’inserimento nel mondo del lavoro di
persone svantaggiate) possono svolgere qualsiasi
attività di impresa - agricola, industriale, artigianale,
commerciale, di servizi -, ma devono destinare una
parte dei posti di lavoro (almeno il 30%) a persone
svantaggiate: a invalidi fisici, psichici e sensoriali,
psichiatrici, ex tossicodipendenti e/o alcolisti, minori in
difficoltà, ex detenuti, ecc.
Atto costitutivo
Atto di nascita della cooperativa è rappresentato dall’ATTO COSTITUTIVO,
che fa rinvio ad un regolamento interno, allegato come parte integrante e
sostanziale, rappresentato dallo STATUTO.
Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative
sociali possono prevedere la presenza di soci volontari che prestino la loro
attività gratuitamente. Il loro numero non può superare la metà del
numero complessivo dei soci.
La costituzione delle cooperative sociali avviene secondo le modalità
comuni, come da art. 2518 c.c., per atto pubblico a pena di nullità (cioè
davanti a notaio).
Contenuti dell’atto costitutivo e dello statuto:
generalità dei soci fondatori; denominazione e sede; oggetto sociale (di tipo
A oppure B); se la società è a responsabilità illimitata o limitata; la quota di
capitale sottoscritta da ciascun socio; valore dei crediti e conferimenti in
natura; condizioni per l’ammissione dei soci; condizioni per l’eventuale
recesso ed esclusione dei soci; destinazione degli utili residui; forme di
convocazione dell’assemblea; numero degli amministratori e loro poteri;
numero componenti il collegio sindacale; durata della società.
Registro delle cooperative
L’articolo 9 della legge 381/1991 assegna alle regioni
il compito di istituire l’albo delle cooperative sociali; di
emanare norme volte al loro sostegno e sviluppo; di
adottare convenzioni-tipo per regolare i rapporti tra
pubbliche amministrazioni e cooperative.
La legge regionale n. 24 del 1988 recante “Norme in
materia di cooperazione di solidarietà sociale” è tesa a
promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale. Le
due province gestiscono i rispettivi registri per delega
dalla Regione. Al registro provinciale sono iscritte circa
100 cooperative sociali
Funzione dei pubblici registri è quella di attribuire agli
iscritti una specie di accreditamento e, spesso, quella di
garantire agevolazioni fiscali.
Organizzazioni di volontariato
Sono considerate organizzazioni di volontariato, ai sensi degli
articoli 2 e 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro
sul volontariato), tutti quegli organismi liberalmente costituiti al fine
di svolgere un'attività senza fini di lucro, anche indiretto, ed
esclusivamente per fini di solidarietà e che si avvalgono in modo
determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e
gratuite dei propri aderenti.
Lo statuto dell’organizzazione di volontariato deve indicare
espressamente:
- l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura,
- l'elettività e la gratuità delle cariche associative,
- la gratuità delle prestazioni degli aderenti e l'esplicitazione dei
criteri della loro ammissione ed esclusione,
- i diritti e gli obblighi degli aderenti medesimi,
- l'obbligo della formazione del bilancio e le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.
L.P. 8/92 - VOLONTARIATO
Nella Provincia Autonoma di Trento la normativa di
riferimento è la l.p. 13 febbraio 1992, n. 8 recante
"Valorizzazione e riconoscimento del volontariato
sociale".
L'articolo 3 della legge provinciale, in attuazione di quella
nazionale, prevede la tenuta di un ALBO provinciale al
quale le organizzazioni di volontariato possono iscriversi.
L’organizzazione di volontariato iscrivibile all’albo deve
possedere essenzialmente tre requisiti:
- il perseguimento di scopi di solidarietà sociale;
- la effettiva gratuità delle prestazioni dei soci;
- la democraticità dell’organizzazione.
Al 31.12.2011 risultano iscritte all’albo 719 associazioni
Scopi perseguiti
Primo requisito oggettivo per l'iscrizione all'albo è costituito dalla
tipologia degli scopi perseguiti dall'organizzazione.
L’ art. 1, così recita: "La Provincia autonoma di Trento riconosce e
valorizza le attività degli enti ed organizzazioni di volontariato che
realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere
educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile
per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne
la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno".
In PAT, rispetto allo Stato e ad altre regioni, abbiamo
un’interpretazione ristretta del concetto di solidarietà: rientra nel
concetto di solidarietà quel volontariato rivolto alla cura e
all’eliminazione delle situazioni di emarginazione, di bisogno, di
povertà, di svantaggio. Il concetto di solidarietà richiama quello di
aiuto, di fratellanza, di attenzione e presa in carico di un individuo o
di un gruppo bisognoso
GRATUITA’
lo scopo solidaristico deve essere supportato da una effettiva attività di
volontariato, prestata spontaneamente, senza remunerazione, diretta o
indiretta, esclusivamente per fini di solidarietà (cfr. art. 2 della legge 266/91
e art. 2 della l.p. 8/92).
E’ questo il principale requisito, essenziale e caratterizzante del
volontariato: “la gratuità” intesa come DONO, come assenza di ogni
tipo di guadagno economico, diretto o indiretto.
Per i volontari è ammissibile solamente il rimborso delle spese vive (nei
limiti fissati dal Consiglio direttivo) a condizione che siano: a) effettivamente
sostenute; b) documentate; c) connesse all'attività di volontariato svolta.
A differenza del volontario, che deve operare nell'organizzazione
gratuitamente, l‘associazione può operare cercando di realizzare qualche
utile a condizione, però, che l'eventuale lucro venga utilizzato
esclusivamente per i fini istituzionali, e non venga suddiviso tra i soci,
neanche in forme indirette.
E’ ammesso cioè il lucro oggettivo, ma non quello soggettivo
Organizzazione
Il requisito dell'organizzazione di un gruppo non è meno
importante degli altri, e rappresenta un requisito
soggettivo ai fini dell'iscrizione nell’albo.
Recita l' art. 3, comma terzo lett. a), della l.p. 8/92:
"L'atto di costituzione deve prevedere l'elettività delle
cariche sociali, la democraticità della gestione
dell'organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne
parte salvo motivato diniego, la parità di accesso ai
servizi erogati e alle attività svolte, senza
differenziazione tra appartenenti e non, l'esclusione dello
scopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla
contabilità e sul patrimonio, e la devoluzione dei propri
beni in caso di cessazione dell'attività ad organizzazioni
di volontariato operanti in settore analogo".
Associazioni di promozione sociale
Caratteristiche simili a quelle delle organizzazioni di volontariato; le
differenze risiedono nel tipo di scopi perseguiti, nella possibilità di
remunerare i propri soci e nella valenza mutualistica dei servizi,
anche se le APS hanno sviluppato una forte apertura al sociale
operando nella solidarietà attiva estesa anche ai non soci.
La Provincia di Trento, modificando la l.p. 8/92 ed introducendo
l’articolo 3 bis, ha dato attuazione alla legge n. 383 del 2000 con
l’istituzione del registro provinciale delle associazioni di
promozione sociale, al quale sono iscritte attualmente circa 380
associazioni (ma sono oltre 4.000 in Provincia)
Gli scopi perseguiti attengono ai campi dell’utilità sociale (es.
cultura, arte, sport; circoli anziani; pro loco) e tendono ad elevare
la qualità della vita di tutte le persone indistintamente.
Categoria speciale: associazioni sportive dilettantistiche (iscritte in
apposito registro del C.O.N.I.)
FONDAZIONI
Le fondazioni sono disciplinate dal Libro I del Codice Civile (articoli 12 –
35). Prevale l’elemento patrimoniale.
Le fondazioni sono organizzazioni private senza fine di lucro, che nascono
per gestire un patrimonio economico a cui viene data una destinazione:
possono finanziare attività sociali, religiose, educative (in generale attività
volte al benessere di una comunità).
Le fondazioni operative realizzano direttamente servizi di pubblica utilità
attraverso la gestione di attività o strutture (case di cura, scuole, musei,
biblioteche, centri di ricerca, teatri). Le fondazioni operative sono le più
diffuse in Italia.
Le fondazioni di erogazione (es. F. bancarie) sono enti che raggiungono lo
scopo indirettamente, erogando sussidi e contributi ad altri soggetti che
possono essere persone o altre istituzioni non profit. Questi, a loro volta,
intervengono con la propria struttura per offrire beni e servizi alla collettività.
Nuova figura: fondazione di partecipazione che sintetizza l’elemento
patrimoniale delle fondazioni con quello personale e partecipativo delle
associazioni
Riconoscimento
Per poter operare, una fondazione necessita di un riconoscimento
giuridico, che sottopone tutti gli atti della stessa al controllo di
legittimità da parte di un’apposita autorità vigilante come è indicato
nell'articolo 12 e seguenti del Codice Civile.
Il riconoscimento giuridico può essere nazionale o regionale, a
seconda dell’area territoriale entro la quale la fondazione decide di
operare > si ottiene la personalità giuridica (> registro delle P.G.)
Atto costitutivo e Statuto
In base all’articolo 14 c.c., le fondazioni possono costituirsi sia per
atto pubblico che per disposizione testamentaria. L’atto
costitutivo delle fondazioni è unilaterale: il fondatore può essere sia
una persona fisica che un ente collettivo, pubblico o privato.
All’atto costitutivo si accompagna di norma lo statuto. Quest’ultimo
è un documento che contiene le principali norme organizzative per il
corretto funzionamento della fondazione. Normalmente nelle
fondazioni manca l’organo assembleare ed è presente un
amministratore (unico o collegiale).
Fondazioni bancarie
Le fondazioni bancarie (nate dalle ex Casse di Risparmio) sono
persone giuridiche private, autonome, senza fini di lucro, introdotte
per la prima volta nell'ordinamento italiano con la legge n. 218 del
1990, con lo scopo di perseguire valori collettivi e finalità di utilità
generale.
Il D. lgs. n. 153 del 1999 attribuisce alle Fondazioni la natura
giuridica di associazione privata senza fini di lucro e la piena
autonomia statutaria e di gestione.
In base al D.lgs. suddetto le Fondazioni hanno adottato nuovi statuti
sottoposti all’approvazione dall’Autorità di Vigilanza (Ministero
dell’economia e delle finanze).
Le fondazioni bancarie sono enti tipici del Terzo settore, cioè enti
non lucrativi con connotazione non imprenditoriale: sono dotate di
un patrimonio significativo dal cui investimento traggono le risorse
necessarie a svolgere la propria attività istituzionale che è quella di
erogare risorse per lo sviluppo sociale, economico e culturale dei
loro territori di riferimento.
Impresa sociale
Normativa: D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155.
Possono qualificarsi “Impresa sociale”, e sono obbligate a riportare tale
dizione nella denominazione, tutte le organizzazioni private che esercitano
in via stabile e principale un’attività economica organizzata al fine della
produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale diretta a
realizzare finalità di interesse generale.
Non possono qualificarsi “impresa sociale” gli enti pubblici e le
organizzazioni che prevedano l’erogazione di beni e servizi per i soli soci.
Coinvolgendo nelle attività di interesse generale e di utilità sociale
anche le imprese commerciali, si tende a dare attuazione al
concetto più moderno del principio di sussidiarietà da intendere
come un processo “circolare” che vede coinvolti gli enti pubblici
locali (principalmente i Comuni), il Terzo settore, e quindi il mercato
(si pensi ai bilanci di responsabilità sociale delle imprese).
Caratteristiche
Produrre beni e servizi in uno o più dei seguenti ambiti (articolo 2):
assistenza sociale, assistenza sanitaria, assistenza socio-sanitaria,
educazione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione
patrimonio culturale, turismo sociale, formazione universitaria e
post-universitaria, erogazione servizi culturali, formazione extrascolastica; indipendentemente da tali settori anche le organizzazioni
che esercitano attività di impresa ai fini dell’inserimento di lavoratori
svantaggiati e disabili;
Per attività “principale” si deve intendere quella per la quale i relativi ricavi
siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’organizzazione che
esercita l’impresa sociale;
L’ atto pubblico deve indicare l’oggetto sociale e l’assenza di scopo di
lucro > gli utili non possono essere distribuiti tra i soci;
responsabilità limitata: nell’impresa sociale con patrimonio superiore a €
20.000 risponde soltanto l’organizzazione con il suo patrimonio (art. 6);
deve redigere il bilancio sociale (bilancio di responsabilità sociale = al
di là dei risultati economici è volto a dar conto ai soci e ai terzi dei
risultati e dei benefici sociali raggiunti).
ONLUS
E’ una categoria fiscale (non giuridica)
L’articolo 10 del D. lgs. 460/97 disciplina gli enti non commerciali
denominati ONLUS – intesi come organizzazioni che operano in
determinati settori di interesse collettivo per il perseguimento di
esclusive finalità di solidarietà sociale – e individua i presupposti
soggettivi ed oggettivi per l’attribuzione ad un ente di tale qualifica.
Quanto al presupposto soggettivo, affinché un ente possa
qualificarsi onlus è necessario che venga adottata una determinata
forma giuridica, cioè che sia organizzato come associazione,
comitato, fondazione, società cooperativa, o altro ente di carattere
privato.
Nella normativa sulle ONLUS il concetto di “solidarietà” viene
dilatato in maniera impropria, fino a comprendere la tutela dei beni
artistici, la tutela dell’ambiente, la cultura e la ricerca scientifica.
Presupposti ONLUS
Relativamente al presupposto oggettivo, è richiesto che gli statuti o gli
atti costitutivi prevedano tassativamente le seguenti clausole:
il settore di attività (c.d. “attività istituzionali”) in uno degli 11 settori
individuati dalla norma stessa;
l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione e
l’obbligo corrispondente di impiegare gli utili o avanzi di gestione solo
per le attività istituzionali;
l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, ad altre
onlus o a fini di pubblica utilità;
l’obbligo di redigere il bilancio o il rendiconto annuale;
la disciplina uniforme del rapporto associativo.
Gli 11 settori di attività ritenuti, dal legislatore, attinenti al concetto di
solidarietà sono i seguenti: assistenza sociale e socio-sanitaria;
assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport
dilettantistico; tutela e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e
storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente; promozione
della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di
particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni.
Altri enti non profit
Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB, enti che per lo più
gestiscono case di riposo) – D.lgs. n. 207 del 2001
Art. 2 l.r. n. 7 del 2005 definisce “APSP”: l’ente, senza fini di lucro,
avente personalità giuridica di diritto pubblico, che si propone di
prevenire, ridurre o eliminare le condizioni di disabilità, di bisogno e di
disagio individuale e familiare svolgendo attività di erogazione di
interventi e servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
Croce Rossa Italiana
Corpi volontari dei Vigili del Fuoco
Soccorso alpino (CAI-SAT)
Tutti questi hanno natura pubblicistica poichè esiste una legge che ne
prevede l’esistenza e che attribuisce loro la personalità giuridica pubblica
(gli enti pubblici nascono per legge). Anch’essi non perseguono scopi di
lucro ed agiscono nei vari ambiti della solidarietà (aiuto alla persona).
Patronati (legge n. 152 del 2001: persone giuridiche di diritto privato che
svolgono gratuitamente un servizio di pubblica utilità) – funzioni:
- rappresentanza e tutela a favore di lavoratori e pensionati;
- assistenza e consulenza per conseguimento di prestazioni previdenziali,
sanitarie e socio-assistenziali
TERZO SETTORE NELLA NORMATIVA PROVINCIALE
Legge provinciale n. 35 del 1983
(normativa provinciale storica e pionieristica in Italia sul fronte della
sussidiarietà orizzontale – ora abrogata da l.p. 13/2007)
Legge provinciale n. 8 del 1992 (l.p.38/83) che è
la legge speciale sul volontariato
Legge provinciale n. 3 del 2006
Legge provinciale n. 13 del 2007
Legge provinciale n. 16 del 2010
l.p. n. 35 del 1983
Articolo 1: La presente legge disciplina gli interventi della Provincia
autonoma di Trento specificamente rivolti a prevenire e rimuovere gli stati di
emarginazione, con particolare riguardo all'emarginazione giovanile ed al
reinserimento sociale dei giovani, ferme restando le speciali disposizioni per
la prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze e
dell'alcoolismo.
Articolo 5: La Provincia promuove, coordina e, se del caso, attua
direttamente interventi specifici, secondo quanto disposto dal presente
capo, a favore di persone che, per cause oggettive o soggettive, non siano
in grado di integrarsi positivamente sotto il profilo psicologico, morale,
culturale ed economico, nell'ambiente in cui vivono e nei confronti delle
quali non risulti possibile o efficace il ricorso agli ordinari interventi pubblici
di natura socio-assistenziale (In particolare: minori privi di conveniente
sostegno familiare, soggetti che manifestino comportamenti devianti,
dimessi dal carcere, dimessi a seguito di ricovero per infermità mentale,
soggetti privi di fissa dimora o di mezzi normali di sostentamento).
Articolo 7: Nella realizzazione degli interventi di cui al precedente capo deve
essere promosso e prioritariamente utilizzato l'apporto di associazioni,
cooperative od altri organismi privati, dotati o meno di personalità giuridica,
che operino senza fini di lucro. > attraverso CONVENZIONI
T.S. nella riforma istituzionale
La legge provinciale n. 3 del 2006 (Norme in materia di governo
dell'autonomia del Trentino) è la legge che dispone la soppressione dei
comprensori e la nascita delle Comunità di Valle, dando una forte spinta al
principio di sussidiarietà.
Ai sensi dell’art. 8 sono riservate alla PAT (comma 1) le funzioni
amministrative in materia di: “ volontariato sociale per i servizi di
interesse provinciale” (lett. gg);
Ai sensi del comma 4 sono trasferite ai comuni, con l’obbligo di esercizio
in forma associata mediante le Comunità, le funzioni amministrative “in
materia di assistenza e beneficenza pubblica, compresi i servizi socioassistenziali, nonché il volontariato sociale per servizi da gestire in forma
associata”;
Sono invece trasferiti ai Comuni (comma 5), senza l’obbligo dell’esercizio
associato, le funzioni amministrative relative al volontariato sociale per i
servizi di interesse locale.
nell’assistenza: art. 3 l.p. 13/2007
3. … Gli enti locali e la Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze,
riconoscono quali soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche
sociali: a) i cittadini, singoli o associati in organizzazione; b) le famiglie;
c) le aziende pubbliche di servizi alla persona;
d) il terzo settore, comprensivo di cooperative sociali,
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale, enti di patronato, imprese sociali nonché di fondazioni
e altri soggetti privati non a scopo di lucro aventi finalità
coerenti con gli obiettivi di questa legge; e) le organizzazioni
sindacali.
5. (Ruolo del TERZO SETTORE)
6. Gli enti locali e la Provincia riconoscono l'apporto peculiare del
volontariato nella realizzazione del sistema integrato delle politiche
sociali, in ragione del suo contributo alla risposta ai bisogni e della
sua capacità di rafforzare la coesione sociale attraverso la
realizzazione di reti a sostegno delle situazioni di marginalità e di
disagio. Essi pertanto promuovono:
a) la costruzione di una cultura del volontariato attraverso iniziative di
sensibilizzazione e educazione sociale rivolte alla collettività;
b) l'offerta da parte del volontariato di attività esercitate anche in
raccordo con i servizi sociali e con i soggetti affidatari.
nella salute: l.p. n. 16 del 2010
Art. 3, comma 2, l.p. 16/2010: “La Provincia riconosce il ruolo delle
associazioni di volontariato e degli organismi senza scopo di lucro che
diffondono i valori della prevenzione, della cura e della tempestività delle
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, attraverso azioni di sostegno sociale
alle persone e altre attività di informazione e assistenza”.
Art. 5 -Diritti di partecipazione dei cittadini e consulta provinciale per
la salute
1. I cittadini, in forma singola o associata, concorrono alla definizione e
all'attuazione delle politiche per la salute, alla valutazione dell'attività e dei
risultati del servizio sanitario provinciale. A tal fine la Provincia:
a) garantisce l'accesso alle informazioni inerenti alla sanità pubblica;
b) promuove forme di consultazione dei cittadini su questioni rilevanti per
la salute collettiva;
c) individua strumenti idonei ad assicurare la partecipazione degli utenti e
delle loro associazioni alla valutazione dell'assistenza sanitaria;
d) favorisce la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti.
2. Per le finalità indicate nel comma 1 è istituita la consulta provinciale
per la salute, composta dalle associazioni di volontariato che operano a
tutela del diritto alla salute, con compiti di consulenza, impulso e proposta.
Norma statale: articolo 5 legge 328/2000
1. Per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, gli enti
locali, le regioni e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili in
base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, promuovono azioni per il
sostegno e la qualificazione dei soggetti operanti nel terzo
settore anche attraverso politiche formative ed interventi per
l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
2. Ai fini dell'affidamento dei servizi previsti dalla presente legge, gli
enti pubblici, promuovono azioni per favorire la trasparenza e la
semplificazione amministrativa nonchè il ricorso a forme di
aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel
terzo settore la piena espressione della propria progettualità…
3. Le regioni … adottano specifici indirizzi per regolamentare i
rapporti tra enti locali e terzo settore, con particolare riferimento ai
sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
4. Le regioni disciplinano altresì, le modalità per valorizzare l'apporto
del volontariato nell'erogazione dei servizi.
Norma statale: art. 14 D.lgs. n. 502 del 1992
1. … il Ministro della sanità definisce con proprio decreto, i contenuti e le
modalità di utilizzo degli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni
sanitarie relativamente alla personalizzazione ed umanizzazione
dell'assistenza,…
2. (omissis) Per le finalità del presente articolo, le regioni prevedono forme
di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e del volontariato
impegnato nella tutela del diritto alla salute nelle attività relative alla
programmazione, al controllo e alla valutazione dei servizi sanitari a livello
regionale, aziendale e distrettuale. Le regioni determinano altresì le
modalità della presenza nelle strutture degli organismi di volontariato e di
tutela dei diritti, anche attraverso la previsione di organismi di consultazione
degli stessi presso le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.
3- 6 (omissis)
7. E' favorita la presenza e l'attività, all'interno delle strutture sanitarie, degli
organismi di volontariato e di tutela dei diritti. … le ASL e gli organismi di
volontariato e di tutela dei diritti concordano programmi comuni per favorire
l'adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei
cittadini. I rapporti tra aziende ed organismi di volontariato che
esplicano funzioni di servizio e di assistenza gratuita all'interno delle
strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla legge 11
agosto 1991, n. 266, e dalle leggi regionali attuative.
…gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date…
(Mt. 10.8)
Si dovrebbe pensare più
a far bene che a star bene:
e così si finirebbe anche
a star meglio.
(A. Manzoni)
Grazie per l’attenzione!
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TERZO SETTORE