ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“GIOVANNI CASELLI”
Istituto Professionale Industria e Artigianato per la Ceramica e la Porcellana
Istituto Tecnico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie
Liceo Artistico indirizzo Design
Parco di Capodimonte – Napoli tel. 0817413403 fax 0817419144
www.istitutocaselli.it – email - [email protected]
 NORME DELL’ATTIVITÀ SCOLASTICA
 NORME DI VITA SCOLASTICA
 NORME DISCIPLINARI
PREMESSA
Il presente Regolamento si ispira ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli
Studenti", emanato con il DPR n° 249/1998, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni Scolastiche
emanato con il DPR n° 275/1999, del DPR n° 567/1996, e sue modifiche e integrazioni. In particolare
recepisce l'art. 1 dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", facendone parte integrante di questa
premessa:
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La scuola è luogo di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della
coscienza critica.
La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienza sociale, informata ai valori democratici,
nella quale ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero
delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione
internazionale sui diritti dell'infanzia e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di opinione ed espressione, sulla libertà religiosa,
sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
NORME DELL'ATTIVITA' SCOLASTICA
CAPO I - DIRITTI DEGLI STUDENTI
Art. 1 - Principi generali
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l'orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e
di essere reso partecipe delle scelte riguardanti l'attività scolastica ed extrascolastica secondo il principio
della trasparenza.
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
4. Gli studenti eleggono due rappresentanti per il Consiglio di classe, tre rappresentanti per il Consiglio
d'Istituto e due rappresentanti per la Consulta provinciale degli Studenti. Le elezioni si svolgono
annualmente con le modalità previste da una ordinanza del MIUR.
5. I rappresentanti di classe partecipano alle riunioni del Consiglio di Classe fornendo il loro contributo in
tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, dei criteri di valutazione, di scelta dei libri e
del materiale didattico.
Art. 2 - Assemblee studentesche
1. Il diritto di assemblea e le modalità di svolgimento sono rispettivamente sanciti dagli art. 12,13 e 14 del
D.L. 297/94.
2. Gli studenti hanno diritto ad un'assemblea di classe al mese della durata massima di due ore ed una
assemblea di Istituto al mese nel limite delle ore di lezione dì una giornata.
3. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
4. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni può essere richiesta la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti
da inserire all'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.
Non possono essere tenute, con la partecipazione di esperti, più di quattro assemblee all'anno.
5. All'assemblea di classe o di Istituto possono assistere, oltre al Capo di Istituto o un suo delegato, i
docenti che lo desiderino. Il Dirigente Scolastico ha potere d’intervento nel caso di constatata
impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea.
6. L'assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in
visione al Consiglio d’Istituto.
7. L'assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco o del 10%
degli studenti.
8. La data di convocazione e l'ordine dei giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati
alla presidenza.
Art. 3 - Comitato studentesco
1. E' un organo elettivo rappresentativo di tutti gli studenti dell'Istituto, costituito dai rappresentanti di Istituto
e dai rappresentanti di classe.
2. Si riunisce in orario extrascolastico; dopo la sua costituzione, su proposta del rappresentante di classe
più anziano, elegge tra i suoi membri un Presidente ed un segretario. Può essere convocato una volta al
mese dal suo Presidente o su richiesta della metà dei componenti del comitato stesso.
3. Per la validità della seduta è necessaria la maggioranza dei componenti dell Comitato.
4. Il comitato studentesco gestisce la realizzazione delle attività complementari e integrative (DPR 567/96
modificato ed integrato dal DPR 156/99) compreso l'impiego delle risorse finanziarie necessarie, che
devono essere deliberate dal Consiglio di Istituto. Deve dotarsi di un regolamento interno e può dividersi
in commissioni, esprimere un gruppo di gestione, elaborare un piano di gestione delle iniziative e
realizzare attività di autofinanziamento.
Art. 4 - Associazioni degli studenti
1. Gli studenti sono liberi di associarsi per svolgere attività culturali e ricreative in orario extrascolastico,
previa autorizzazione del C.d. I.
2. Ogni associazione si da uno statuto che va approvato dalla maggioranza dei suoi componenti e che
viene inviato al Consiglio d’Istituto.
3. L'associazione attua i suoi programmi usufruendo, secondo quanto stabilito dallo statuto, dei contributi
dei suoi membri.
4. Gli studenti possono, esclusivamente nell'ambito dell'Istituto, redigere, esporre e diffondere fogli e
periodici che siano testimonianza della loro partecipazione alla società civile;
5. Onde evitare violazioni di legge, il tutto va preventivamente sottoposto alla visione del Capo di Istituto.
Art. 5 - Rappresentanti della consulta provinciale degli studenti
1. E' istituita, a livello provinciale, la consulta provinciale degli studenti costituita da tutti gli studenti eletti nei
singoli istituti in numero di due.
2. La consulta ha lo scopo di assicurare il più ampio confronto tra tutti gli studenti, agevolare la messa in
rete delle attività complementari e integrative e formulare proposte di intervento che superino la
dimensione di singolo istituto.
Art. 6 - Assemblee dei genitori
1. il diritto di assemblea è sancito dall'art. 15 del D.L. 297/94.
2. Le assemblee possono essere di sezione, di classe, di Istituto.
3. I rappresentanti di classe possono esprimere un comitato dei genitori di Istituto.
4. L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe dei genitori.
5. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del Presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o
dalla maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano 100 genitori.
6. Il capo di Istituto, sentito il parere della giunta esecutiva e del consiglio di Istituto, autorizza la
convocazione ed i genitori ne danno comunicazione mediante affissione all'albo, rendendo noto anche
l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge al di fuori dell'orario delle lezioni.
7. Alle assemblee possono partecipare, con diritto di parola, il Capo di Istituto ed i docenti.
8. Agli studenti e ai loro genitori, previa autorizzazione della presidenza, è concessa l'utilizzazione delle
aule in orario extrascolastico per incontri di studio, seminari, riunioni aventi carattere culturale, in
relazione alle problematiche della vita scolastica. A tali riunioni possono partecipare anche altre
componenti della scuola.
Art. 7 - Organo di Garanzia di Istituto
1. E' istituito l'Organo di Garanzia d’istituto, sancito dall'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti.
2. E' composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da due docenti designati dal Collegio dei Docenti,
da uno studente designato dall'assemblea degli studenti e da un genitore designato dal C. d. l.. Saranno
designati contestualmente anche membri supplenti.
3. Si riunisce, su convocazione del Presidente, tutte le volte che ne viene ravvisata la necessità e,
comunque, non più di una volta al mese.
4. L'Organo di Garanzia ha il compito di decidere, su richiesta degli studenti, o di chiunque ne abbia
interesse, sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti.
5. Ha il compito, inoltre, di esaminare e decidere in merito ad eventuali ricorsi degli studenti avverso
sanzioni disciplinari inoltrati entro il termine di 15 giorni dalla loro irrogazione.
6. Ha, infine, il compito di esaminare particolari situazioni di disturbo dell’andamento scolastico derivanti da
assenteismo, comportamento inadeguato, mancato assolvimento dei doveri scolastici, e di invitare gli
studenti inadempienti al rispetto delle regole e a cambiare comportamento.
7. I coordinatori di classe ed i rappresentanti degli studenti potranno segnalare al Presidente i casi nei quali
sia necessaria la convocazione dell'Organo di Garanzia.
8. Il Presidente dell'Organo di Garanzia curerà l'istruttoria dei singoli casi prima di procedere alla
convocazione dell'organo.
Art. 8 - Diritto di affissione
1. Gli studenti hanno diritto di affiggere manifesti, articoli di stampa e altre comunicazioni su apposita
bacheca, purché aventi contenuto non contrario alle leggi vigenti. L'autorizzazione all'affissione viene
concessa dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
2. La durata delle affissioni è di sette giorni.
Art. 9 - Diritto alla trasparenza della valutazione
1. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione
che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
2. Lo studente ha diritto di conoscere le valutazioni che lo riguardano, debitamente motivate,
immediatamente per le verifiche orali e, di norma, non oltre il quindicesimo giorno dallo svolgimento per
quelle scritte.
3. Lo studente ha titolo e diritto ai sensi della Legge 241/90 di esaminare le prove scritte di verifica
dell'apprendimento e le relative valutazioni.
4. Lo studente ha diritto di motivare in forma corretta e rispettosa ai docenti e alla Presidenza le sue
osservazioni e considerazioni in merito alle valutazioni.
Art. 10 - Accesso ai documenti amministrativi
1. Ai genitori degli alunni o ai rappresentanti legali, agli alunni maggiorenni e a chiunque abbia un interesse
per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti è garantito il diritto di accesso ai documenti
amministrativi secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/90.
2. II diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
3. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di
riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo, nonché dei diritti di ricerca e di visura (Art. 25
Legge 241/90).
Art. 11 - Diritto alla riservatezza
Lo studente ha diritto alla tutela della riservatezza. Dati, informazioni ed ogni altra notizia riguardante la
sua persona in possesso della Scuola sono protetti ai sensi della Legge 675/96 e successive modifcazioni.
Possono essere rilasciati solo su richiesta o autorizzazione dell'interessato, se maggiorenne, oppure dei
genitori o dei rappresentanti legali, se trattasi di alunno minorenne.
Art. 12 - Diritto alla copertura assicurativa
Gli studenti hanno diritto alla copertura assicurativa integrale (tutte le attività didattiche curriculari ed
extracurriculari, interne ed esterne, attività sportive, viaggi d’istruzione, pratica aziendale, ecc.)
Art. 13 - Diritto alla consultazione
Gli studenti possono esprimere la loro opinione mediante una consultazione nei casi in cui una decisione
influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.
Art. 14 - Studenti stranieri
Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono, purché ciò non comporti la violazione delle leggi italiane.
CAPO II – DOVERI DEGLI STUDENTI
Art. 15 - Doveri degli studenti
1. Gli studenti hanno l'obbligo di frequentate regolarmente i corsi e di assolvere assiduamente agli impegni
di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per loro stessi.
3. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura
come importante fattore di qualità della vita della scuola.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dall'Istituto e
dalle leggi dello Stato.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le apparecchiature e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti sono tenuti al rispetto delle norme dettate dal presente Regolamento.
Art. 16 - Norme di comportamento nei laboratori e nelle aule
1. Gli alunni sono tenuti a rispettare rigorosamente le norme di comportamento impartite dal docente
responsabile di laboratorio anche al fine di evitare rischi derivanti da un utilizzo improprio delle
attrezzature, della strumentazione e della vetreria.
2. Ciascun allievo risponderà personalmente del proprio posto di lavoro, sia esso un banco, un tavolo da
disegno, un computer con periferiche, una postazione in laboratorio.
3. Gli atti di vandalismo ed il danneggiamento di attrezzature e suppellettili saranno sanzionati e risarciti dai
responsabili.
4. Qualora non sia possibile determinare la responsabilità personale di un danneggiamento, questo verrà
attribuito alla responsabilità in solido di chi occupava la postazione danneggiata o dell'intera classe a
seconda dei casi.
5. Il danno arrecato alle strutture e/o attrezzature della scuola và sempre risarcito con versamento sul
c.c.p. dell'Istituto a fronte di regolare fattura delle spese anticipate dall'Istituto stesso.
6. Gli alunni, all'ingresso in ciascuna aula o laboratorio, prenderanno in consegna le suppellettili ed i
materiali didattici ivi esistenti, avendo cura di lasciare al termine dell'attività l'aula o il laboratorio nelle
stesse condizioni dell’inizio.
7. Comportamenti difformi da quanto prescritto nel presente articolo saranno sanzionati.
Art. 17 - Uscite dall’aula
1. Nelle prime due ore di lezione non è di norma consentito in alcun modo uscire dall’aula. Nel corso delle
ore successive lo studente non può lasciare l’aula senza il permesso dell’insegnante.
2. Non è consentito agli alunni uscire dall’aula al cambio d’ora, salvo autorizzazione del docente
subentrante.
3. In nessun caso è consentito agli studenti di uscire dall’edificio scolastico.
Art. 18 - Spostamenti
1. Lo spostamento della classe da un locale ad un altro dell’Istituto deve essere effettuato in ordine, in
silenzio e nel più breve tempo possibile.
2. Durante gli spostamenti dalla sede centrale alla sede succursale e viceversa gli studenti si manterranno
in gruppo.
3. Durante il tragitto effettuato con gli automezzi della scuola, in ingresso, in uscita e negli spostamenti da
una sede all’altra, gli studenti terranno un comportamento rispettoso, evitando, grida, canti e altri
atteggiamenti scomposti.
4. È vietato consumare cibi a bordo degli automezzi.
5. Ogni atto pericoloso (spinte, sgambetti, corse, movimenti scomposti) durante gli spostamenti non sarà
tollerato e sarà considerato un’infrazione disciplinare grave.
Art. 19 - Utilizzo dei servizi igienici
E' consentita l'uscita per fruire dei servizi igienici (salvo i casi di assoluta necessità) una sola volta nel
corso della mattinata e mai prima dell'inizio della terza ora. Tale permesso può essere concesso ad un solo
alunno per volta. In prossimità della fine dell’ora di lezione e di cambio di insegnante, il permesso deve
essere chiesto al docente che subentra.
Art. 20 - Utilizzo del telefono pubblico
1. E' vietato creare assembramenti per utilizzare il telefono pubblico, sia durante l'intervallo che durante le
ore di lezione.
2. Le conversazioni devono essere brevi.
Art. 21 - Utilizzo dei distributori automatici
1. È vietato creare assembramenti per l’utilizzo dei distributori automatici di cibi e bevande, sia durante
l'intervallo che durante le ore di lezione.
2. Il danneggiamento o la manomissione dei distributori si configurano come mancanze disciplinari gravi.
Art. 22 – Pausa didattica
1. Durante la pausa didattica, dalle ore 11.20 alle ore 11.35, gli allievi esibiranno un comportamento
rispettoso delle regole e prudente. Ogni atto pericoloso per sé o per gli altri, rilevato da docenti o da
collaboratori scolastici, sarà oggetto di sanzione disciplinare.
2. Durante la pausa, gli alunni potranno consumare, fuori dalle aule e dai laboratori, eventuali merende.
3. Alla vigilanza durante la pausa, oltre che i docenti in servizio, è tenuto, per il proprio profilo
professionale, il personale collaboratore scolastico.
Art. 23 - Telefoni cellulari
E' vietato utilizzare o mantenere attivi, durante le ore di lezione, telefoni cellulari, radio, walkman e altri
apparecchi estranei all'attività didattica.
I docenti possono sanzionare i trasgressori con una nota disciplinare e procedere al sequestro del materiale
non autorizzato.
Art. 24 - Fumo
E' fatto divieto di fumare nei corridoi, nelle aule, nei bagni e, in generale, nell'ambito dell'edificio
scolastico. Ai contravventori, saranno comminate le sanzioni previste dalla vigente normativa.
Art. 25 - Utilizzo e di introduzione di materiale non didattico
1. E' fatto divieto agli studenti di utilizzare durante le ore di lezione qualsiasi oggetto o pubblicazione non
pertinenti alle finalità educative della scuola.
2. In particolare è vietato portare con sé qualsiasi oggetto o strumento che possa essere usato come arma
impropria.
3. E' assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo sostanze illegali in tutta
l'area dell'Istituto. Oltre a subire i provvedimenti disciplinari, i trasgressori potranno essere segnalati
all'autorità competente in materia. Ancora è vietato introdurre e consumare nell'Istituto bevande alcoliche
di qualsiasi tipo.
Art.26 - Norme di sicurezza, prevenzione e antincendio
1. Nei locali scolastici ed all'albo dell'Istituto sono affissi i codici di comportamento relativi agli argomenti del
presente articolo.
2. E' fatto obbligo agli allievi il rispetto e l'osservanza di tali comportamenti.
3. Comportamenti difformi da quanto prescritto nel presente articolo saranno sanzionati.
Art. 27 - Visite guidate e viaggi di istruzione
Configurandosi le visite guidate e i viaggi d’istruzione come parte integrante del percorso formativo,
durante gli stessi gli alunni sono strettamente tenuti a seguire tutte le indicazioni fornite dai docenti
accompagnatori e ad osservare i principi della corretta convivenza civile e della buona educazione, anche in
considerazione di rappresentare nell’occasione l’intera comunità scolastica.
L'organizzazione delle visite e dei viaggi di istruzione è disciplinata da apposito regolamento approvato dal
Consiglio d'Istituto.
Art. 27 - Area di professionalizzazione
Trattandosi di attività curriculare che comportano uscite esterne e pratica aziendale presso ditte o
aziende ospitanti, gli alunni e le loro famiglie stipuleranno con il Dirigente Scolastico un “patto formativo” da
intendersi come assunzione di responsabilità diretta anche nei confronti delle aziende ospitanti. Gli alunni
osserveranno le norme di buona educazione e le specifiche norme dell’azienda ospitante.
Art. 28 - Autogestione ed occupazione
1. Le manifestazioni di protesta degli alunni che si concretizzano nell'autogestione dell'attività didattica e
nell'occupazione dell'istituto non possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico. Tali fenomeni
possono configurare violazione della legge penale ai sensi dell'art. 340 del Codice Penale (interruzione
di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità).
2. Non rientrano in questa fattispecie le giornate dello studente organizzate facendo ricorso alle ore
destinate alle assemblee d'istituto.
Art. 29 - Furti e perdite di effetti personali
1. Si raccomanda agli alunni di non portare a scuola effetti di valore né somme di danaro ingenti.
2. La scuola non risponde di furti o perdite di effetti personali.
3. Nel caso di comprovata sparizione di un oggetto in classe verrà ripartita tra gli alunni presenti la somma
necessaria a risarcire l'alunno danneggiato.
NORME DI VITA SCOLASTICA
Art. 30 - Orario scolastico
1. Nell'Istituto è in vigore l'orario delle lezioni dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con una pausa didattica di 15
minuti dalle ore 11.20 alle ore 11.35.
2. Al suono della campana gli alunni devono trovarsi in classe. La presenza a tutte le attività curriculari è
obbligatoria.
3. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.00.
4. Gli ingressi della scuola vengono chiusi alle ore 8.15, riaperti alle ore 9.00 e chiusi alle ore 9.10.
5. I ritardi degli allievi vanno annotati sul registro di classe dal docente della 1° ora.
6. E' consentito l'ingresso alla 2° ora di lezione, dalle ore 9.00 alle ore 9.10 con biglietto di ammissione di
un collaboratore del Dirigente Scolastico.
7. Eventuale eccezionale ammissione in classe potrà avvenire successivamente solo se l’allievo è
accompagnato personalmente da un genitore o se presenta una giustificazione scritta del genitore.
Art. 31 - Alunni pendolari
Gli alunni pendolari che presentino istanze documentate in relazione ai mezzi di trasporto, potranno
essere ammessi in classe alla 1°ora con un ritardo massimo di 30 minuti; per ottenere l'autorizzazione, gli
alunni presenteranno ad inizio dell'anno scolastico una istanza contenente i dati relativi al domicilio ed ai
mezzi di trasporto utilizzati abitualmente. In merito deciderà il D.S. che ne darà comunicazione al
coordinatore di classe.
Art. 32 - Uscita anticipata dalla scuola
1. Gli alunni che, eccezionalmente, chiedano di uscire prima della fine delle lezioni per giustificati motivi,
devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o, su sua delega, da un suo collaboratore. I minorenni
potranno uscire solo se prelevati da uno dei genitori o dall'esercente la patria potestà.
2. Le uscite anticipate verranno annotate sul registro di classe.
3. All'atto dell’iscrizione i genitori o chi ne fà le veci degli alunni minorenni dovranno rilasciare una
dichiarazione liberatoria delle responsabilità per qualsiasi adattamento dell’orario delle lezioni che
potrebbe prevedere l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata.
4. In caso di sciopero dei trasporti pubblici, gli utenti, l’Istituto potrà venire incontro alle esigenze degli
studenti adattando o modificando l’orario delle lezioni.
Art. 33 - Assenze, ritardi, giustifiche
1. All'atto dell’iscrizione viene rilasciato ai genitori, a cura degli addetti allo sportello della segreteria
didattica, previo deposito della firma, il libretto personale delle giustifiche che deve essere custodito dai
genitori.
2. Gli allievi maggiorenni firmano le proprie richieste di giustificazione.
3. In caso di smarrimento, esaurimento o danneggiamento che lo renda inutilizzabile, il libretto dovrà
essere sostituito presentando apposita domanda alla segreteria corredata da ricevuta di versamento sul
c.c.p. dell‘Istituto di 3,00 €.
4. Le assenze vanno sempre giustificate facendo uso del libretto personale. Se l’alunno non avrà
giustificato entro il giorno successivo al rientro, lo stesso non sarà ammesso in classe e sarà trattenuto in
un locale della scuola con convocazione di un genitore per la riammissione in classe.
5. Le assenze degli alunni saranno giustificate dal docente della prima ora, che annoterà sul registro di
classe l'avvenuta giustificazione ovvero la mancanza.
6. La quinta assenza non consecutiva entro il mese di un alunno minorenne dovrà essere giustificata di
persona da un genitore che il coordinatore di classe avrà provveduto a convocare.
7. Le assenze superiori a cinque giorni (compresi i festivi) vanno sempre giustificate con certificato medico
che attesti che l'allievo non è portatore di patologie soggette a denuncia obbligatoria ai sensi del D.M.
28,/11/86 e che comunque è in grado di riprendere l'attività scolastica. Qualora l’alunno fosse privo del
certificato medico, se maggiorenne, non sarà ammesso in classe e se minorenne sarà trattenuto in un
locale della scuola fino al termine delle lezioni, con avviso ai genitori. Non sarà riammesso a scuola fino
alla produzione del certificato medico.
8. Ogni assenza di durata superiore a cinque giorni per motivi diversi dalla malattia deve essere
preventivamente segnalata al Dirigente Scolastico e successivamente giustificata con il libretto
personale delle giustifiche.
9. Le assenze collettive saranno sempre considerate assenze ingiustificate.
10. In caso di assenze per adesioni a manifestazioni studentesche gli alunni dovranno presentare regolare
giustificazione.
11. Le assenze ingiustificate costituiscono mancanza disciplinare di cui il Consiglio di Classe deve tener
conto nell’attribuzione del voto di condotta.
12. I ritardi vanno giustificati facendo uso del libretto personale entro i due giorni successivi.
13. Dopo il terzo ritardo consecutivo o dopo il quinto ritardo entro il mese l’allievo dovrà essere
accompagnato a scuola da un genitore che conferirà con il coordinatore di classe che avrà avuto cura di
convocarlo.
14. Lo studente non accompagnato non può essere ammesso in classe e deve permanere in un locale
dell’istituto, sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico in attesa dell’arrivo di un genitore.
15. In caso di reiterata inosservanza dell'orario delle lezioni, il C.d.C. adotterà i provvedimenti disciplinari
previsti nelle norme disciplinari.
Art. 34 - Esonero dalle lezioni di Educazione Fisica
Gli alunni maggiorenni e gli esercenti la patria potestà per gli alunni minorenni, possono chiedere
l'esonero dalle lezioni pratiche di Educazione Fisica presentando una istanza motivata, corredata da
certificazione medica, al Dirigente Scolastico che potrà concedere l’esonero dopo aver acquisito il parere di
un insegnante di E.F. o eventualmente disporre visita fiscale presso la ASL competente onde emettere il
provvedimento conseguente.
Art. 35 - Ora alternativa all'insegnamento della Religione
1. Gli alunni che, all'atto dell'iscrizione, hanno comunicato di non avvalersi dell'ora di Religione possono
richiedere lo svolgimento di attività didattiche alternative indicate dal Collegio dei Docenti. Possono,
altresì, richiedere di uscire dall'Istituto o ritardare l’ingresso, compatibilmente con l’orario scolastico.
Possono anche rimanere in classe senza partecipare alla lezione. In nessun caso possono andare
liberamente in giro per l’Istituto.
2. La richiesta di uscita dall'Istituto, mediante domanda sottoscritta dai genitori, deve essere presentata alla
segreteria alunni. L'accoglimento è disposto dal Dirigente Scolastico.
Art. 36 - Ritiro dalle lezioni, presentazione di istanze
1. Gli allievi che si ritireranno entro il 15 marzo, in seguito a presentazione di regolare istanza, perderanno
il requisito di alunni interni e potranno presentarsi agli esami quali candidati esterni, secondo le norme
ministeriali;
2. Gli alunni che non frequentano più le lezioni dal 15 marzo saranno considerati ritirati d'ufficio e non
saranno scrutinati.
Art. 37 - Sciopero del personale della scuola
1. In caso di sciopero del personale della scuola, l'Istituto resta, comunque, aperto e saranno assicurati i
servizi minimi indispensabili, anche se non può essere garantito il regolare svolgimento delle lezioni. Il
Dirigente Scolastico avrà cura di informare preventivamente le famiglie dello sciopero tramite opportuna
comunicazione agli studenti. La scuola, comunque, declina ogni responsabilità civile e penale per
qualsiasi adattamento dell’orario delle lezioni che potrebbe prevedere ingressi posticipati o uscite
anticipate.
2. In caso di partecipazione del personale della scuola ad assemblee sindacali, il Dirigente Scolastico
avviserà con anticipo le famiglie dell'ingresso posticipato o dell'uscita anticipata degli alunni.
Art. 38 - Malori e incidenti
1. Qualora un'alunna o un alunno siano colti da malore verranno accompagnati, se necessario, dal
personale ausiliario fuori dall’aula. Se lo stato di malessere permane, dopo aver avvertito il Dirigente
Scolastico, si provvederà ad avvisare la famiglia telefonicamente. Nel caso che questa non sia reperibile
o disponibile a raggiungere l'alunno a scuola, questi sarà riaccompagnato in classe se le sue condizioni
migliorano o trattenuto con sorveglianza di personale scolastico fino alla fine delle lezioni in un locale
indicato dal Dirigente. A norma di legge non è consentita la distribuzione di medicinali. Qualora il
malessere appaia tale da richiedere urgentemente una consulenza medica, l'Istituto chiamerà il servizio
di emergenza (118) o provvederà con un proprio automezzo al trasporto presso un Pronto Soccorso,
prevedendo la presenza di un accompagnatore. Analogo intervento sarà richiesto in caso di incidente. La
scuola si attiverà per informare la famiglia che, per questo scopo, potrà fornire un numero di immediata
reperibilità.
2. Gli alunni che soffrono di particolari patologie possono depositare in busta chiusa presso la segreteria
alunni le informazioni sanitarie da comunicare al medico del Pronto Intervento.
Art. 39 - Comunicazione con le famiglie
1. Il D.S., gli organi collegiali, i coordinatori di classe avranno cura di incentivare e promuovere un dialogo
costruttivo e programmatico con le famiglie tanto in forma assembleare quanto attraverso le relative
rappresentanze.
2. Le famiglie saranno tempestivamente avvertite in caso di profitto insufficiente, di comportamento
disdicevole o di reiterati ritardi e assenze.
3. Sono programmati, nell'arco dell'anno scolastico almeno due ricevimenti generali di tutti i docenti per
informare le famiglie dell'andamento didattico - disciplinare delle classi e dei singoli allievi.
4. Ogni docente, inoltre, destinerà un'ora settimanale per il ricevimento delle famiglie.
NORME DISCIPLINARI
Art. 40 - Principi generali
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e
al ripristino di rapporti corretti all‘interno della comunità scolastica.
La prevenzione dei comportamenti che il presente Regolamento definisce come sanzionabili va perseguita
attraverso la fermezza e l‘equità delle sanzioni e l‘assolvimento delle responsabilità di sorveglianza e di
tempestiva diagnosi.
Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all‘infrazione disciplinare e ispirate, per
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale
dello studente. Allo studente è offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica
(ripulitura scritte dai muri dell’edificio scolastico, raccolta differenziata di materiali di scarto, riordino dei
materiali della biblioteca, riordino di materiali dei laboratori, etc.).
Art. 41 - Mancanze
Le mancanze disciplinari, distinte in non gravi e gravi, sono riassunte nelle seguenti tabelle che non sono
esaustive. Per comportamenti non previsti o non esplicitamente indicati si seguiranno criteri di analogia ed
affinità.
Tabella A – Infrazioni disciplinari non gravi
DOVERI
COMPORTAMENTI SANZIONABILI
Frequenza regolare
( comportamenti individuali che non
compromettano il regolare
svolgimento delle attività didattiche
garantite dal POF)
1) Assenze ingiustificate
2) Ritardi e uscite anticipate oltre il consentito
3) Ritardi al rientro dall‘intervallo o al cambio dell‘ora
4) Infrazioni all‘obbligo di avere con sé libri, quaderni o altri
materiali individuali per lo svolgimento dell’attività didattica
Rispetto degli altri
(Comportamenti corretti che
garantiscano gli altrui diritti e
l‘armonioso svolgimento delle
lezioni)
1) Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti
2) Interventi inopportuni durante le lezioni
3) Uso del telefono cellulare durante le lezioni
4) Interruzioni continue delle lezioni
5) Mancato rispetto del materiale altrui
Tabella B – Infrazioni disciplinari gravi
Rispetto degli altri
1) Ricorso alla violenza e/o ad atti che mettano in pericolo
l‘incolumità altrui
2) Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui
3) Atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri
studenti
4) Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di
altre persone
5) Furto
Rispetto delle strutture e
delle attrezzature
1) Scritte su muri, porte e banchi, mobili
2) Danneggiamento di attrezzature e strutture (vetri, pannelli,
strumenti di laboratorio, attrezzi e suppellettili nelle palestre)
Rispetto delle norme di sicurezza
e di tutela della salute
1) Violazione dei regolamenti di laboratorio o degli spazi attrezzati
2) Lancio di oggetti
3) Introduzione nella scuola di alcool e/o droghe
Rispetto delle regole
1) Mancata consegna delle comunicazioni tra scuola e famiglia
2) Falsificazione di firme o documenti scolastici
3) False testimonianze
4) Mancato rispetto delle regole relative all‘utilizzazione degli spazi
(parcheggio, aule, aule speciali, ecc.)
5) Reiterazione dei comportamenti elencati come non gravi
6) Mancato rispetto di quanto disposto dal presente Regolamento
Art. 42 - Provvedimenti disciplinari
1. Le sanzioni disciplinari e i soggetti deputati a comminarle sono riassunti dalla tabella seguente:
TIPO DI SANZIONE
PERSONA OD ORGANO
DEPUTATO A COMMINARLA
Richiamo verbale o scritto
Docente che rileva l‘infrazione
Allontanamento dall‘aula fino
al termine della lezione
Docente che rileva l‘infrazione
Annotazione scritta
Dirigente Scolastico o suo delegato
Sospensione dalle lezioni fino a
5 giorni e/o lavori utili per la scuola
Consiglio di Classe
Sospensione dalle lezioni fino a 15
giorni e/o lavori utili per la scuola
Consiglio d’Istituto su segnalazione
del Consiglio di Classe
TIPO DI INFRAZIONE
- Assenze ingiustificate
- Ritardi e uscite anticipate
oltre il consentito
- Ritardi al rientro
dall‘intervallo o al cambio d’ora
- Infrazioni all‘obbligo di avere
con sé libri, quaderni o altri
materiali individuali per lo
svolgimento dell’attività
didattica
- Insulti, termini volgari e
offensivi tra studenti
- Interventi inopportuni
durante le lezioni
- Uso del telefono cellulare
durante le lezioni
- Interruzioni continue delle
lezioni
- Mancato rispetto del
materiale altrui
- Utilizzo di termini gravemente
offensivi e lesivi della dignità altrui
- Atti o parole che consapevolmente
tendono a emarginare altri studenti
- Propaganda e teorizzazione della
discriminazione nei confronti di
altre persone
- Reiterazione delle infrazioni non
gravi
- Scritte su muri, porte e banchi,
mobili
- Lancio di oggetti
- Mancata consegna delle
comunicazioni tra scuola e
famiglia
- Violazione dei regolamenti di
laboratorio o degli spazi
attrezzati
- Mancato rispetto delle regole
relative all‘utilizzazione degli
spazi (palestre, aule, aule
speciali, ecc.)
- Ricorso alla violenza e/o ad atti
che mettano in pericolo
l‘incolumità altrui
- Danneggiamento di attrezzature e
strutture (vetri, pannelli, strumenti
di laboratorio, suppellettili ,attrezzi
nelle palestre, aule, laboratori)
- Introduzione nella scuola di
alcool e/o droghe
- Falsificazione di firme o
documenti scolastici
- False testimonianze
- Furto
- Reiterazione di infrazioni gravi
2. Tutti i comportamenti che comportino una formulazione scritta concorrono a determinare il voto
trimestrale o quadrimestrale e finale di condotta e concorrono, altresì, alla determinazione del credito
scolastico per la parte in cui è valutata la qualità della partecipazione al dialogo educativo.
3. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e
con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
4. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono inflitte dalla
Commissione d’esame e applicabili anche a candidati esterni.
Art. 43 - Riparazioni
1. I provvedimenti disciplinari hanno una finalità educativa, che deve tendere a realizzare anche la
riparazione pratica del danno-che si è verificato.
2. In tutti i casi in cui sia possibile ed opportuno, la sanzione sarà accompagnata dalla esecuzione di
attività orientate a ripristinare ciò che è stato alterato ed a ristabilire le condizioni di civica convivenza
quali si convengono ad una comunità scolastica.
Art. 44 - Casi di rilevanza penale
1. In casi di rilevanza penale il Consiglio di Classe delibera l'allontanamento dello studente dalla comunità
scolastica per una durata definita, anche superiore a quindici giorni, commisurata alla gravità del fatto.
2. Per un reato di particolare gravità, perseguibile d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato
procedimento penale, oppure vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, il Consiglio di Classe delibera
l'allontanamento dalla comunità scolastica sino a quando cessi la situazione di pericolo.
Art. 45 - Procedure
1. Il provvedimento disciplinare viene irrogato in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare
i fatti, sia di garantire condizioni di equità.
2. L'avvio del procedimento è dato dalla contestazione relativa ad una mancanza che il Docente fa ad uno
studente anche non appartenente ad una sua classe. Anche il personale non docente è autorizzato a
comunicare al Docente coordinatore o al Dirigente Scolastico i comportamenti che si configurano come
mancanze disciplinari.
3. Nei casi di ammonizione verbale e di nota sul diario di classe la contestazione può essere formulata ed
eventualmente annotata insieme con le giustificazioni dell'allievo.
4. Negli altri casi, il D. S. convoca lo studente e, presa nota delle giustificazioni addotte, convoca i genitori
o fa giungere alle famiglie l'ammonimento scritto. La documentazione viene conservata in copia nel
fascicolo dello studente e messa a disposizione del C.d.C..
5. Nei casi di competenza di un organo collegiale il D. S. acquisisce le informazioni necessarie per
l'accertamento dei fatti e le giustificazioni addotte in forma scritta o verbale dallo studente, il quale può
essere invitato presentarsi personalmente, eventualmente accompagnato da un genitore.
6. In seguito, il C.d.C. con delibera motivata, stabilisce i provvedimenti da adottare; tale delibera,
sottoscritta dal D.S. viene comunicata integralmente allo studente ed alla famiglia e custodita nel
fascicolo dello studente.
7. I membri dell’organo collegiale che siano parti in causa (allievo stesso o suoi genitori) non partecipano ai
lavori.
Art. 46 - Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti di allontanamento dalla scuola lo studente e/o la famiglia, entro 15 giorni dalla
comunicazione della sanzione, possono ricorrere all'Organo di Garanzia interno che valuterà la
correttezza delle procedure e il rispetto del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui un membro dell’Organo di Garanzia sia parte in causa, esso sarà sostituito da un
membro supplente.
3. Eventuale ulteriore ricorso può essere presentato entro 30 giorni al Dirigente dell‘Amministrazione
scolastica periferica che decide in via definitiva.
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Regolamento d`istituto