REGOLAMENTO D’ISTITUTO DEL LICEO CLASSICO ROMAGNOSI TITOLO A Diritti e doveri degli degli studenti Art. 6. Assenze e giustificazioni Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, nel rispetto delle norme contenute nel regolamento d’istituto. In base all’articolo 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. è previsto che “… ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato”1 Si precisa che sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del d.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio. Il Collegio Docenti, con DELIBERA n. 9 del 12/10/2010, successivamente integrata alla luce della circ. MIUR n. 20 / 2011 nel Collegio Docenti del 9/5/2011, ha definito i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga2. 1 Personalizzazione del monte ore annuo L’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 del Regolamento parlano espressamente di “orario annuale personalizzato”. A riguardo è opportuno precisare che tali riferimenti devono essere interpretati per la scuola secondaria di primo grado alla luce del nuovo assetto ordinamentale definito dal d.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 (in particolare dall’art. 5) e, per la scuola secondaria di secondo grado, in relazione alla specificità dei piani di studio propri di ciascuno dei percorsi del nuovo o vecchio ordinamento presenti presso le istituzioni scolastiche.L’intera questione della personalizzazione va, comunque, inquadrata per tutta la scuola secondaria nella cornice normativa del d.P.R. 275/99 e, in particolare, degli artt. 8 e 9 del predetto regolamento.Pertanto devono essere considerate,a tutti gli effetti, come rientranti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del consiglio di classe 2 Deroghe L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite [dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Spetta, dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati. È compito del consiglio di classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle indicazioni della presente nota, se il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. Ad ogni buon conto, a mero titolo indicativo e fatta salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche, si ritiene che rientrino fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe previste, le assenze dovute a: gravi motivi di salute adeguatamente documentati; terapie e/o cure programmate; “2. Gli studenti che superassero tale limite per ragioni gravi, documentate e certificate, potranno essere ugualmente scrutinati a condizione che: a) almeno i 3/4 dei giorni giorni di assenza siano dovuti a ragioni gravi, documentate e certificate; b) i singoli docenti, in sede di scrutinio, dichiarino di avere comunque elementi sufficienti per procedere ad una valutazione, anche in deroga ai criteri fissati dal collegio docenti nella delibera n. 5 del 13 settembre 2010. 3. Per gli studenti che compiono parte del loro anno scolastico all’estero, o che cominciano il loro percorso scolastico in questo Liceo ad anno scolastico già iniziato, il 25% dei giorni di assenza verrà calcolato a partire dal loro effettivo ingresso nella classe; per costoro non vale quanto stabilito nel punto precedente. Saranno considerate “ragioni gravi, documentate e certificate”: - gravi motivi di salute; terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; - adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). A questo elenco dobbiamo anche aggiungere, vista la presenza di nostri studenti iscritti al conservatorio o a scuole di danza: - assenze dovute a motivi legati ad attività artistiche (musica o danza o teatro)” Va, infine, ricordato che l’art. 14, comma 7, del Regolamento prevede in ogni caso che “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” Di tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite d’istruzione, assemblee studentesche). donazioni di sangue; partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). Comunicazioni allo studente e alla famiglia L’istituzione scolastica comunica all’inizio dell’anno scolastico ad ogni studente e alla sua famiglia il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per la validità dell’anno; pubblica altresì all’albo della scuola le deroghe a tale limite previste dal collegio dei docenti. Si segnala inoltre la necessità di dare, secondo una periodicità definita autonomamente da ciascuna istituzione scolastica e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate. Giusitificazioni o In caso di assenza è necessario presentare, al momento del rientro in classe, la giustificazione di un genitore sul libretto appositamente consegnato; la firma deve essere depositata dai genitori in Segreteria e timbrata sul libretto delle giustificazioni. o Gli alunni maggiorenni possono giustificare personalmente le assenze e le uscite o entrate al di fuori dell’orario regolare; a norma di legge la giustificazione deve essere sempre presentata; anche gli alunni devono depositare la firma in Segreteria. o Per assenze causate da malattia che superano i CINQUE giorni è necessario presentare il certificato medico; per assenze che superano i CINQUE giorni non causate da malattia non è necessario presentare il certificato medico, purchè l’assenza sia stata precedentemente segnalata al coordinatore di classe. o Dopo assenze dovute a sciopero o manifestazione studentesca è indispensabile che il genitore presenti una dichiarazione di consapevolezza dell’assenza del figlio. Spetta comunque al D. S. valutare singolarmente ogni episodio, per tutelare l’ordinato svolgimento delle attività, e stabilire se considerare o meno l’assenza giustificabile. Art. 7. Assenze non giusitificate/non giustificabili In caso di assenza non giustificata entro tre giorni dal rientro in classe lo studente riceverà una nota sul Registro di classe e se ne terrà conto nel valutare la condotta. I casi particolari possono essere analizzati in Consiglio di classe. Il Coordinatore di Classe valuterà le assenze non giustificabili previa consultazione con il Dirigente Scolastico. Art. 8. Ritardi/uscite anticipate o Salvo gravi e documentati motivi, gli alunni in ritardo non possono essere ammessi in classe oltre l’inizio della seconda ora; di norma all’entrata, comunque il giorno successivo, devono presentare una giustificazione scritta che sarà controfirmata dal docente presente in classe. o Fermo restando il principio per cui si è tenuti a restare a scuola per l’intero orario delle lezioni, l’alunno può anticipare l’uscita, se ritirato personalmente da un genitore, solo di un’ora (salvo gravi e documentati motivi che giustifichino un ulteriore anticipo), previa autorizzazione della Presidenza; il libretto sarà controfirmato dal docente interessato all’assenza (cioè quello dell’ora successiva). Ciò vale anche per le attività POF, opzionali ma obbligatorie. In questo caso il libretto sarà controfirmato dal docente del corso, se interno alla scuola, o dal docente responsabile del POF. o In caso di richiesta di uscita anticipata superiore a un’ora è necessario presentare adeguata documentazione (Es. copia della prenotazione di visita medica o del calendario sportivo). Non saranno giustificate uscite anticipate nel caso che la permanenza a scuola sia inferiore alla metà dell’orario giornaliero; naturalmente se un genitore chiede di prelevare il figlio in deroga a questa regola non lo si può impedire, ma l’uscita non sarà giustificata. PROCEDURA PER USCITE ANTICIPATE. 1. Gli studenti che devono uscire anticipatamente devono consegnare all’Ufficio alunni il libretto debitamente compilato e firmato da un genitore (o dall’alunno, se maggiorenne) prima dell’inizio delle lezioni, per ottenere l’autorizzazione della Presidenza; il libretto deve essere ritirato dall’alunno prima dell’uscita presso il personale ATA del Piano Terra per la controfirma del docente di classe e la segnalazione sul Registro di classe. L’Ufficio alunni trascriverà su un apposito foglio l’elenco degli studenti autorizzati all’uscita anticipata e lo consegnerà al personale ATA del Piano Terra. Il genitore (o un suo delegato fornito di delega scritta e di copia del documento d’identità del genitore) si recherà presso il personale ATA del Piano Terra, che avvertirà tramite citofono il personale ATA del piano dello studente in uscita. Solo nel caso che il libretto non sia stato compilato o firmato il genitore si recherà direttamente presso il docente di classe, che firmerà il permesso di uscita senza passare dalla Presidenza. Non verranno in nessun caso autorizzate uscite di studenti minorenni se non ritirati da un genitore o da un delegato. 2. In caso di necessità di uscita anticipata permanente (o entrata posticipata) per motivi di trasporto o per altri motivi è necessario presentare richiesta con adeguata documentazione (es. orario dei mezzi pubblici, calendario sportivo etc.) I permessi verranno riportati sul libretto delle giustificazione dalla Vicepresidenza e sul Registro di classe dal Coordinatore di classe. 3. Qualora una o più classi debbano lasciare la scuola prima della fine lezioni, il Dirigente scolastico ne valuterà i motivi informandone i genitori, ove possibile preventivamente, tramite comunicazione sul Registro di classe, da far scrivere sul diario degli alunni. 4. Col termine delle lezioni si conclude il servizio scolastico; l’uscita dall’edificio deve avvenire ordinatamente, evitando assembramenti sulle scale esterne. “L’istituto d’istruzione ha il dovere di provvedere alla sorveglianza degli allievi minorenni per tutto il tempo in cui gli sono affidati, e quindi fino al subentro, reale o potenziale, dei genitori o di persone da questi incaricate.”(Cassazione civile sez. I, estratto dalla sentenza n. 3074 del 30/3/1999)