FISCO
Seminario su Legge Finanziaria 2008
e disposizioni collegate
Roma, 24 gennaio 2008
Linee guida
manovra Governo Prodi 2008
AVVIO DELLA RIDUZIONE DELLA
PRESSIONE FISCALE
SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE
DEI
COSTI
FISCALI
PER
LE
IMPRESE
1
AVVIO DELLA RIDUZIONE
DELLA PRESSIONE FISCALE
IRES
IRAP
L’ALIQUOTA
VIENE RIDOTTA:
DAL 33% AL
27,5%
L’ALIQUOTA
VIENE RIDOTTA:
DAL 4,25% AL
3,9%
2
IRES
LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA, DAL 33%
AL 27,5%, SI ACCOMPAGNA A:
Rideterminazione delle percentuali di
esclusione da tassazione degli utili e
delle plusvalenze, mediante decreto
del Ministro ancora da emanare
Ampliamento della base imponibile ai
fini IRES ed IRPEF
3
IRES - Ampliamento della
base imponibile
SI AGISCE IN PARTICOLARE
LIMITANDO LA DEDUCIBILITÀ DI DUE
COMPONENTI DI COSTI:
INTERESSI PASSIVI
AMMORTAMENTI
4
IRES - Ampliamento della
base imponibile
INTERESSI PASSIVI
LA
LIMITAZIONE
RIGUARDA
I
SOGGETTI
IRES:
sono indeducibili gli interessi netti che superano il 30%
del margine operativo lordo della gestione caratteristica,
con esclusione degli ammortamenti e dei canoni leasing.
Durante l’iter parlamentare, a seguito di un confronto
con il Governo, si è giunti a:
riportabilità degli interessi non deducibili in un
determinato periodo d’imposta nei periodi d’imposta
successivi (non esiste più il limite temporale del 5°
periodo d’imposta);
regime transitorio – per il 1° e 2° periodo di applicazione
del nuovo regime, il limite di deducibilità è aumentato,
rispettivamente, di 10.000 e 5.000 €.
5
Interessi passivi e soggetti IRPEF
Per le ditte individuali e per le società di
persone, gli interessi passivi, inerenti
l’esercizio d’impresa, sono deducibili per la
parte corrispondente al rapporto tra
l’ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d’impresa,
o che non vi concorrono in quanto esclusi,
e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi
e proventi.
6
IRES - Ampliamento della
base imponibile
AMMORTAMENTI
LA LIMITAZIONE RIGUARDA I SOGGETTI IRES ed IRPEF:
sono abrogate le disposizioni che prevedevano, al
ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di
operare, sui beni materiali, un ammortamento anticipato
o accelerato.
Durante l’iter parlamentare, a seguito di un confronto
con il Governo, si è giunti a:
regime transitorio – per i beni nuovi acquistati nel
periodo d’imposta 2008 (con esclusione dei veicoli
aziendali non deducibili integralmente), e solo per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2007, non si applica la riduzione a metà del
coefficiente tabellare.
7
IRES - Ampliamento della base imponibile
DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING
LA LIMITAZIONE RIGUARDA I SOGGETTI IRES ed IRPEF:
la deduzione della quota capitale dei canoni per locazione,
da parte dell’impresa utilizzatrice, è possibile a condizione
che la durata non sia inferiore ai 2/3 del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito; nel
caso di beni immobili, se tale calcolo determina un risultato
inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la
deduzione è ammessa se la durata è pari almeno a undici
anni o a diciotto anni.
Durante l’iter parlamentare, a seguito di un confronto con il
Governo, si è giunti a:
alcuna modifica per i contratti di leasing aventi ad oggetto
veicoli aziendali (il cui costo non può essere interamente
dedotto ai fini delle II.DD.): la durata del contratto, ai fini
della deducibilità dei canoni da parte dell’impresa
utilizzatrice, non deve essere inferiore al periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito.
8
IRES ed IRPEF
Per permettere alle imprese individuali e
alle società di persone di usufruire della
riduzione dell’aliquota IRES (visto che
l’ampliamento della base imponibile
riguarda anche l’IRPEF)
REGIME OPZIONALE PER LE PERSONE FISICHE TITOLARI
DI REDDITO D’IMPRESA
le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi
da partecipazione in società in nome collettivo e in
accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato,
possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a
tassazione separata con l’aliquota del 27,5%,
A CONDIZIONE CHE I REDDITI PRODOTTI OVVERO
IMPUTATI PER TRASPARENZA NON SIANO PRELEVATI O
DISTRIBUITI
9
IRAP
LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA, DAL
4,25% AL 3,9%, SI ACCOMPAGNA A:
Semplificazione delle regole di
determinazione della base
imponibile
Riduzione degli importi delle
agevolazioni
10
IRAP - Nuova determinazione
della base imponibile
Abrogazione art. 11-bis del D.lgs 446/1997
Non vanno considerati
componenti di origine
solo fiscale, come i
ricavi e le plusvalenze
derivanti da
destinazione di beni a
finalità estranee
all’esercizio d’impresa o
autoconsumo.
Ai componenti positivi e
negativi non devono
apportarsi le variazioni
in aumento o in
diminuzione previste dal
TUIR.
11
IRAP – Riduzione degli importi
delle agevolazioni
La deduzione in caso di assunzione di un lavoratore
dipendente a tempo indeterminato è ridotta da 5.000 € a
4.600 €; da 10.000 € a 9.200 € in caso di lavoratore
dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo
d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
la deduzione forfetaria, se la base imponibile non supera
180.759,91 €, è ridotta da 8.000 € a 7.350 €; se la base
imponibile supera 180.759,91 € ma non 180.839,91 €, è
ridotta da 6.000 € a 5.500 €; se la base imponibile supera
180.839,91 € ma non 180.919,91 € è ridotta da 4.000 € a
3.700 €; se la base imponibile supera 180.919,91 € ma non
180.999,91 €, è ridotta da 2.000 € a 1.850 €;
la deduzione, in caso di assunzione di lavoratore dipendente,
fino a un massimo di cinque, per i contribuenti la cui attività
presenta componenti positivi del valore della produzione non
superiori nel periodo d'imposta a 400.000 €, è ridotta da
2.000 € a 1.850 €.
12
IRAP – Riduzione degli importi
delle agevolazioni
DURANTE L’ITER PARLAMENTARE, A SEGUITO DI UN
CONFRONTO CON IL GOVERNO, SI È GIUNTI A:
PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E GLI IMPRENDITORI
INDIVIDUALI
L’IMPORTO
DELLE
DEDUZIONI
FORFETARIE È MAGGIORE:
se la base imponibile non supera 180.759,91 €, è pari a
9.500 €;
se la base imponibile supera 180.759,91 € ma non
180.839,91 €, è pari a 7.125 €;
se la base imponibile supera 180.839,91 € ma non
180.919,91 € è pari a 4.750 €;
se la base imponibile supera 180.919,91 € ma non
180.999,91 €, è pari a 675 €.
13
SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI
COSTI FISCALI PER LE IMPRESE
REGIME DEI
CONTRIBUENTI
MINIMI
SPESE DI
RAPPRESENTANZA
Mediante decreto verranno
individuate in via
preventiva le spese che per
natura e destinazione
possono considerarsi
integralmente deducibili.
14
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
SOGGETTI INTERESSATI:
PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ
D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI
15
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME:
Limite dei ricavi o compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori a 30.000 € nell’anno solare
precedente;
nessuna
cessione
all’esportazione
nell’anno solare precedente;
effettuata
nessuna spesa sostenuta per lavoratori dipendenti
nell’anno solare precedente (né per collaboratori
né per lavoratori a progetto);
valore di eventuali acquisti di beni strumentali nel
triennio solare precedente per un ammontare
complessivo non superiore a 15.000 € (anche
mediante contratti di appalto e di locazione anche
finanziaria).
16
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
SOGGETTI ESCLUSI:
Le persone fisiche che si avvalgono di regimi
speciali ai fini IVA (tutte le attività che applicano
l’IVA con regimi speciali previsti dagli art. 74 e
seguenti del D.P.R. 633/1972, come per esempio,
le agenzie di viaggi);
i soggetti non residenti;
i soggetti che, in via esclusiva o prevalente,
effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di
trasporto nuovi;
le persone fisiche, che, come soci di una srl, si
sono avvalsi dell’opzione per la tassazione per
trasparenza.
17
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Ingresso nel regime dei minimi:
IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI È IL REGIME
NATURALE PER I SOGGETTI CHE POSSIEDONO I
REQUISITI INDICATI DALLA LEGGE E PER COLORO
CHE NEL 2007 HANNO APPLICATO, AVENDONE I
REQUISITI, IL REGIME DELLA FRANCHIGIA previsto
dall’art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972 (abrogato
con decorrenza dal 1° gennaio 2008):
a decorrere dal 1° gennaio 2008, detti soggetti
opereranno automaticamente come contribuenti
minimi, senza dover fare alcuna comunicazione
preventiva (con il modello AA9) o successiva
(con la dichiarazione annuale).
18
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Uscita dal regime dei minimi:
PER OPZIONE, TRAMITE COMPORTAMENTO
CONCLUDENTE,
addebitando ad esempio l’imposta sul valore
aggiunto al proprio cessionario o committente,
ovvero esercitando il diritto alla detrazione
d’imposta.
In ogni caso, l’uscita dal regime deve essere
comunicata all’Agenzia delle Entrate, con la prima
dichiarazione annuale IVA presentata
successivamente alla scelta.
19
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Uscita dal regime dei minimi:
OBBLIGATORIA se il contribuente:
consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 €;
effettua una cessione all’esportazione;
sostiene
spese
collaboratori;
per
lavoratori
dipendenti
o
eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli
associati in partecipazione con apporto costituito
esclusivamente dalla prestazione di lavoro;
effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a
quelli
dei
due
anni
precedenti,
superano
l’ammontare complessivo di 15.000 €;
20
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Uscita dal regime dei minimi:
OBBLIGATORIA se il contribuente:
a causa di un mutamento dell’attività, rientra in uno dei
regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
trasferisce la propria residenza all’estero;
a causa di un mutamento dell’attività, effettua in via
esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di
fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto
nuovi;
acquisisce partecipazioni in società di persone, in società
a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria
che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza, ovvero
in associazioni professionali costituite per l’esercizio in
forma associata di arti o professioni.
21
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
Uscita dal regime dei minimi
OBBLIGATORIA :
Il regime cessa di avere efficacia dall’anno
successivo a quello in cui si realizza la causa
di fuoriuscita.
Sei ricavi o i compensi superano di oltre il
50% il limite di 30.000 €, allora il regime
cessa di avere efficacia nell’anno stesso in cui
avviene il superamento.
22
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
AGEVOLAZIONI:
IRAP – esclusione completa;
IRPEF e addizionali regionali e comunali – imposta
sostitutiva del 20% sul reddito d’impresa costituito
dalla differenza tra ricavi e spese nel periodo
d’imposta (le plusvalenze e le minusvalenze
concorrono alla formazione del reddito); i contributi
previdenziali versati per legge si deducono dal
reddito d’impresa così come determinato; anche le
imprese familiari possono accedere al nuovo regime e
l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore e
calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al
coniuge e ai collaboratori familiari;
IVA – l’imposta non viene addebitata a titolo di
rivalsa né detratta (sugli acquisti anche se
intracomunitari).
23
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
OBBLIGHI CONTABILI:
II.DD. – conservazione dei documenti ricevuti ed
emessi;
obblighi di registrazione e di tenuta
scritture contabili - esonero completo;
delle
dichiarazione dei redditi – presentazione nei
modi ordinari (ferma restando la possibilità di
prevedere modalità particolari);
IVA – obbligo di numerazione e di conservazione
delle fatture di acquisto/ obbligo di numerazione
e conservazione delle bollette doganali/ obbligo
di certificazione dei corrispettivi.
24
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI
ACCERTAMENTO:
Non si applicano gli studi di settore;
si applicano tutti gli altri tipi di accertamento
previsti con riferimento alle II.DD. ed all’IVA.
In caso di infedele dichiarazione dei dati
attestanti requisiti e condizioni del nuovo regime
fiscale, è previsto un aumento del 10% delle
sanzioni stabilite dal D.Lgs. 471/97, se il maggior
reddito accertato supera del 10% quello
dichiarato.
25
In evidenza…
I trasferimenti, anche tramite i patti di famiglia, di
aziende o rami di esse, non sono assoggettati
all’imposta sulle successioni e donazioni anche se
posti in essere a favore del coniuge.
Le imprese minori, dal 2008, possono compensare le
perdite derivanti dall’attività d’impresa con le altre
categorie reddituali. Eliminata la possibilità di
computare la perdita in diminuzione anche nei
periodi d’imposta successivi.
Ripristino della percentuale del 95%
plusvalenze realizzate a decorrere dal
d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
per le
periodo
Reintrodotta la possibilità di estromettere in via
agevolata l’immobile strumentale della impresa
individuale.
26
In evidenza…
Il conferimento di azienda non può più essere
“realizzativo”, ma deve essere neutro ai sensi dell’art.
176 del TUIR (con la facoltà per la società
conferitaria di applicare un’imposta sostitutiva sui
maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi
dell’attivo relativi all’azienda conferita).
Riapertura di termini in materia di rivalutazione di
beni di impresa e di rideterminazione di valori di
acquisto.
Società di comodo – previsione di cause oggettive di
esclusione dal regime.
Scontrino fiscale - la sospensione dell’esercizio
commerciale può essere disposta solo se siano state
contestate, nel corso di un quinquennio, quattro (non
più tre) distinte violazioni dell'obbligo di emettere la
ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in
giorni diversi.
27
In evidenza…
Nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni ai
fini delle II.DD. ed IRAP per le persone fisiche, le
società semplici, in nome collettivo, in accomandita
semplice: esclusivamente in via telematica.
Proroga per tre anni delle agevolazioni tributarie in
materia di ristrutturazione edilizia.
Proroga per l’anno 2008 della deduzione forfetaria in
favore degli esercenti di impianti di distribuzione di
carburante.
IVA - nuove modalità di determinazione della
percentuale di detrazione per alcuni beni (telefoni
cellulari).
Credito d’imposta di 333 € ai datori di lavoro, per
ogni nuovo assunto e per ciascun mese, semprechè
l’assunzione sia effettuata nelle seguenti regioni:
Calabria;
Campania;
Puglia;
Sicilia;
Basilicata;
Sardegna; Abruzzo; Molise.
28
Scarica

REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI