FISCO Seminario su Legge Finanziaria 2008 e disposizioni collegate Roma, 24 gennaio 2008 Linee guida manovra Governo Prodi 2008 AVVIO DELLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI FISCALI PER LE IMPRESE 1 AVVIO DELLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE IRES IRAP L’ALIQUOTA VIENE RIDOTTA: DAL 33% AL 27,5% L’ALIQUOTA VIENE RIDOTTA: DAL 4,25% AL 3,9% 2 IRES LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA, DAL 33% AL 27,5%, SI ACCOMPAGNA A: Rideterminazione delle percentuali di esclusione da tassazione degli utili e delle plusvalenze, mediante decreto del Ministro ancora da emanare Ampliamento della base imponibile ai fini IRES ed IRPEF 3 IRES - Ampliamento della base imponibile SI AGISCE IN PARTICOLARE LIMITANDO LA DEDUCIBILITÀ DI DUE COMPONENTI DI COSTI: INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTI 4 IRES - Ampliamento della base imponibile INTERESSI PASSIVI LA LIMITAZIONE RIGUARDA I SOGGETTI IRES: sono indeducibili gli interessi netti che superano il 30% del margine operativo lordo della gestione caratteristica, con esclusione degli ammortamenti e dei canoni leasing. Durante l’iter parlamentare, a seguito di un confronto con il Governo, si è giunti a: riportabilità degli interessi non deducibili in un determinato periodo d’imposta nei periodi d’imposta successivi (non esiste più il limite temporale del 5° periodo d’imposta); regime transitorio – per il 1° e 2° periodo di applicazione del nuovo regime, il limite di deducibilità è aumentato, rispettivamente, di 10.000 e 5.000 €. 5 Interessi passivi e soggetti IRPEF Per le ditte individuali e per le società di persone, gli interessi passivi, inerenti l’esercizio d’impresa, sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. 6 IRES - Ampliamento della base imponibile AMMORTAMENTI LA LIMITAZIONE RIGUARDA I SOGGETTI IRES ed IRPEF: sono abrogate le disposizioni che prevedevano, al ricorrere di determinate condizioni, la possibilità di operare, sui beni materiali, un ammortamento anticipato o accelerato. Durante l’iter parlamentare, a seguito di un confronto con il Governo, si è giunti a: regime transitorio – per i beni nuovi acquistati nel periodo d’imposta 2008 (con esclusione dei veicoli aziendali non deducibili integralmente), e solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare. 7 IRES - Ampliamento della base imponibile DEDUCIBILITÀ CANONI LEASING LA LIMITAZIONE RIGUARDA I SOGGETTI IRES ed IRPEF: la deduzione della quota capitale dei canoni per locazione, da parte dell’impresa utilizzatrice, è possibile a condizione che la durata non sia inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito; nel caso di beni immobili, se tale calcolo determina un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata è pari almeno a undici anni o a diciotto anni. Durante l’iter parlamentare, a seguito di un confronto con il Governo, si è giunti a: alcuna modifica per i contratti di leasing aventi ad oggetto veicoli aziendali (il cui costo non può essere interamente dedotto ai fini delle II.DD.): la durata del contratto, ai fini della deducibilità dei canoni da parte dell’impresa utilizzatrice, non deve essere inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito. 8 IRES ed IRPEF Per permettere alle imprese individuali e alle società di persone di usufruire della riduzione dell’aliquota IRES (visto che l’ampliamento della base imponibile riguarda anche l’IRPEF) REGIME OPZIONALE PER LE PERSONE FISICHE TITOLARI DI REDDITO D’IMPRESA le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5%, A CONDIZIONE CHE I REDDITI PRODOTTI OVVERO IMPUTATI PER TRASPARENZA NON SIANO PRELEVATI O DISTRIBUITI 9 IRAP LA RIDUZIONE DELL’ALIQUOTA, DAL 4,25% AL 3,9%, SI ACCOMPAGNA A: Semplificazione delle regole di determinazione della base imponibile Riduzione degli importi delle agevolazioni 10 IRAP - Nuova determinazione della base imponibile Abrogazione art. 11-bis del D.lgs 446/1997 Non vanno considerati componenti di origine solo fiscale, come i ricavi e le plusvalenze derivanti da destinazione di beni a finalità estranee all’esercizio d’impresa o autoconsumo. Ai componenti positivi e negativi non devono apportarsi le variazioni in aumento o in diminuzione previste dal TUIR. 11 IRAP – Riduzione degli importi delle agevolazioni La deduzione in caso di assunzione di un lavoratore dipendente a tempo indeterminato è ridotta da 5.000 € a 4.600 €; da 10.000 € a 9.200 € in caso di lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia; la deduzione forfetaria, se la base imponibile non supera 180.759,91 €, è ridotta da 8.000 € a 7.350 €; se la base imponibile supera 180.759,91 € ma non 180.839,91 €, è ridotta da 6.000 € a 5.500 €; se la base imponibile supera 180.839,91 € ma non 180.919,91 € è ridotta da 4.000 € a 3.700 €; se la base imponibile supera 180.919,91 € ma non 180.999,91 €, è ridotta da 2.000 € a 1.850 €; la deduzione, in caso di assunzione di lavoratore dipendente, fino a un massimo di cinque, per i contribuenti la cui attività presenta componenti positivi del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a 400.000 €, è ridotta da 2.000 € a 1.850 €. 12 IRAP – Riduzione degli importi delle agevolazioni DURANTE L’ITER PARLAMENTARE, A SEGUITO DI UN CONFRONTO CON IL GOVERNO, SI È GIUNTI A: PER LE SOCIETÀ DI PERSONE E GLI IMPRENDITORI INDIVIDUALI L’IMPORTO DELLE DEDUZIONI FORFETARIE È MAGGIORE: se la base imponibile non supera 180.759,91 €, è pari a 9.500 €; se la base imponibile supera 180.759,91 € ma non 180.839,91 €, è pari a 7.125 €; se la base imponibile supera 180.839,91 € ma non 180.919,91 € è pari a 4.750 €; se la base imponibile supera 180.919,91 € ma non 180.999,91 €, è pari a 675 €. 13 SEMPLIFICAZIONE E RIDUZIONE DEI COSTI FISCALI PER LE IMPRESE REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI SPESE DI RAPPRESENTANZA Mediante decreto verranno individuate in via preventiva le spese che per natura e destinazione possono considerarsi integralmente deducibili. 14 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI SOGGETTI INTERESSATI: PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D’IMPRESA, ARTI O PROFESSIONI 15 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME: Limite dei ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 € nell’anno solare precedente; nessuna cessione all’esportazione nell’anno solare precedente; effettuata nessuna spesa sostenuta per lavoratori dipendenti nell’anno solare precedente (né per collaboratori né per lavoratori a progetto); valore di eventuali acquisti di beni strumentali nel triennio solare precedente per un ammontare complessivo non superiore a 15.000 € (anche mediante contratti di appalto e di locazione anche finanziaria). 16 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI SOGGETTI ESCLUSI: Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA (tutte le attività che applicano l’IVA con regimi speciali previsti dagli art. 74 e seguenti del D.P.R. 633/1972, come per esempio, le agenzie di viaggi); i soggetti non residenti; i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili e di mezzi di trasporto nuovi; le persone fisiche, che, come soci di una srl, si sono avvalsi dell’opzione per la tassazione per trasparenza. 17 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Ingresso nel regime dei minimi: IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI È IL REGIME NATURALE PER I SOGGETTI CHE POSSIEDONO I REQUISITI INDICATI DALLA LEGGE E PER COLORO CHE NEL 2007 HANNO APPLICATO, AVENDONE I REQUISITI, IL REGIME DELLA FRANCHIGIA previsto dall’art. 32-bis del DPR n. 633 del 1972 (abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 2008): a decorrere dal 1° gennaio 2008, detti soggetti opereranno automaticamente come contribuenti minimi, senza dover fare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) o successiva (con la dichiarazione annuale). 18 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Uscita dal regime dei minimi: PER OPZIONE, TRAMITE COMPORTAMENTO CONCLUDENTE, addebitando ad esempio l’imposta sul valore aggiunto al proprio cessionario o committente, ovvero esercitando il diritto alla detrazione d’imposta. In ogni caso, l’uscita dal regime deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate, con la prima dichiarazione annuale IVA presentata successivamente alla scelta. 19 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Uscita dal regime dei minimi: OBBLIGATORIA se il contribuente: consegue ricavi o compensi superiori a 30.000 €; effettua una cessione all’esportazione; sostiene spese collaboratori; per lavoratori dipendenti o eroga somme a titolo di partecipazione agli utili agli associati in partecipazione con apporto costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l’ammontare complessivo di 15.000 €; 20 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Uscita dal regime dei minimi: OBBLIGATORIA se il contribuente: a causa di un mutamento dell’attività, rientra in uno dei regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; trasferisce la propria residenza all’estero; a causa di un mutamento dell’attività, effettua in via esclusiva o prevalente cessioni di fabbricati, di porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi; acquisisce partecipazioni in società di persone, in società a responsabilità limitata con ristretta base proprietaria che hanno esercitato l’opzione per la trasparenza, ovvero in associazioni professionali costituite per l’esercizio in forma associata di arti o professioni. 21 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI Uscita dal regime dei minimi OBBLIGATORIA : Il regime cessa di avere efficacia dall’anno successivo a quello in cui si realizza la causa di fuoriuscita. Sei ricavi o i compensi superano di oltre il 50% il limite di 30.000 €, allora il regime cessa di avere efficacia nell’anno stesso in cui avviene il superamento. 22 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI AGEVOLAZIONI: IRAP – esclusione completa; IRPEF e addizionali regionali e comunali – imposta sostitutiva del 20% sul reddito d’impresa costituito dalla differenza tra ricavi e spese nel periodo d’imposta (le plusvalenze e le minusvalenze concorrono alla formazione del reddito); i contributi previdenziali versati per legge si deducono dal reddito d’impresa così come determinato; anche le imprese familiari possono accedere al nuovo regime e l’imposta sostitutiva è dovuta dall’imprenditore e calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari; IVA – l’imposta non viene addebitata a titolo di rivalsa né detratta (sugli acquisti anche se intracomunitari). 23 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI OBBLIGHI CONTABILI: II.DD. – conservazione dei documenti ricevuti ed emessi; obblighi di registrazione e di tenuta scritture contabili - esonero completo; delle dichiarazione dei redditi – presentazione nei modi ordinari (ferma restando la possibilità di prevedere modalità particolari); IVA – obbligo di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto/ obbligo di numerazione e conservazione delle bollette doganali/ obbligo di certificazione dei corrispettivi. 24 REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI ACCERTAMENTO: Non si applicano gli studi di settore; si applicano tutti gli altri tipi di accertamento previsti con riferimento alle II.DD. ed all’IVA. In caso di infedele dichiarazione dei dati attestanti requisiti e condizioni del nuovo regime fiscale, è previsto un aumento del 10% delle sanzioni stabilite dal D.Lgs. 471/97, se il maggior reddito accertato supera del 10% quello dichiarato. 25 In evidenza… I trasferimenti, anche tramite i patti di famiglia, di aziende o rami di esse, non sono assoggettati all’imposta sulle successioni e donazioni anche se posti in essere a favore del coniuge. Le imprese minori, dal 2008, possono compensare le perdite derivanti dall’attività d’impresa con le altre categorie reddituali. Eliminata la possibilità di computare la perdita in diminuzione anche nei periodi d’imposta successivi. Ripristino della percentuale del 95% plusvalenze realizzate a decorrere dal d’imposta in corso al 31 dicembre 2007. per le periodo Reintrodotta la possibilità di estromettere in via agevolata l’immobile strumentale della impresa individuale. 26 In evidenza… Il conferimento di azienda non può più essere “realizzativo”, ma deve essere neutro ai sensi dell’art. 176 del TUIR (con la facoltà per la società conferitaria di applicare un’imposta sostitutiva sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo relativi all’azienda conferita). Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto. Società di comodo – previsione di cause oggettive di esclusione dal regime. Scontrino fiscale - la sospensione dell’esercizio commerciale può essere disposta solo se siano state contestate, nel corso di un quinquennio, quattro (non più tre) distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi. 27 In evidenza… Nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni ai fini delle II.DD. ed IRAP per le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice: esclusivamente in via telematica. Proroga per tre anni delle agevolazioni tributarie in materia di ristrutturazione edilizia. Proroga per l’anno 2008 della deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. IVA - nuove modalità di determinazione della percentuale di detrazione per alcuni beni (telefoni cellulari). Credito d’imposta di 333 € ai datori di lavoro, per ogni nuovo assunto e per ciascun mese, semprechè l’assunzione sia effettuata nelle seguenti regioni: Calabria; Campania; Puglia; Sicilia; Basilicata; Sardegna; Abruzzo; Molise. 28