ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE
LICEO SCIENTIFICO TECNOLOGICO
GIULIO NATTA
Indirizzi: meccanica - materie plastiche - liceo scientifico tecnologico
via XX Settembre n.14/A 10098 – Rivoli
TEL. 011.956.32.13 – 011.953.45.72 - FAX 011.950.33.15
sito: http://www.itisgiulionatta.it – e-m@il: [email protected]
Approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in data 12/12/2007
Seminate un pensiero, raccogliete un’azione.
Seminate un’azione, raccogliete un’abitudine.
Seminate un’abitudine, raccogliete un carattere.
Seminate un carattere, raccogliete un destino.
ITIS GIULIO NATTA
Il Regolamento di Istituto è costituito da:
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•
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TITOLO I
TITOLO II
TITOLO III
TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
PERSONALE SCOLASTICO
ORGANI COLLEGIALI
UTILIZZO LOCALI – RAPPORTI CON ENTI ESTERNI
PREMESSA
La scuola è luogo dove si deve educare, formare, sviluppare la personalità, fare acquisire
abilità, competenze e valori attraverso lo studio e l'esempio dove tutti hanno pari dignità,
diritti, ma anche doveri. I principi ispiratori sono individuati nello spirito della Costituzione,
nelle leggi della Repubblica, nelle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia.
TITOLO I
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Art. 1
Orario delle lezioni
L’orario giornaliero delle lezioni e la durata degli intervalli vengono indicati dal Collegio
Docenti all’inizio di ogni anno scolastico e deliberati dal C.d.I.
Art. 2
Entrata alunni
Gli studenti devono entrare in Istituto nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni.
Coloro che arrivano in ritardo “oltre le ore 08.05” saranno obbligati a sostare nell’atrio
dell’istituto per poi essere ammessi in classe all’inizio della seconda ora.
Non sono ammessi ingressi oltre la seconda ora, salvo gravi e giustificati motivi o
preventivamente autorizzati
Il docente della prima ora, in via eccezionale, può ammettere l’allievo entro le 8.10, purchè
il giorno seguente l’allievo giustifichi il ritardo breve.
In caso di ritardo della navetta, gli allievi saranno ammessi in classe dalla Vicepresidenza
e non dovranno presentare la giustificazione.
Art. 3
Ritardi / Assenze
Gli studenti, qualora arrivino in ritardo, sono tenuti a giustificare il ritardo; il ritardo
massimo consentito è di cinque minuti e solo in casi eccezionali. Se i ritardi si ripetono
frequentemente (5 ritardi breve), il Coordinatore di classe provvederà ad avvertire le
famiglie e procederà ad una annotazione scritta sul registro di classe.
Gli studenti in caso di assenza dalle lezioni, al loro rientro sono tenuti a giustificare; se si
superano i cinque giorni, il rientro a scuola deve essere accompagnato da un certificato
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medico attestante l’idoneità a frequentare la scuola. Nei cinque giorni sono compresi
anche i festivi.
Il ritardo o l’assenza va giustificata sul libretto, diversamente l’ammissione in classe è
autorizzata solo dalla Presidenza.
Il ritardo oltre la prima ora deve essere autorizzato dalla Presidenza
Ad ogni allievo sarà rilasciato un solo libretto di giustificazioni all’anno. Solo in casi
eccezionali ed a pagamento su richiesta scritta dello studente maggiorenne o del genitore
dello studente minorenne potrà essere rilasciato un altro libretto.
La firma/e del genitore/i che giustificano l’alunno minorenne, devono essere depositate
sul libretto in presenza del personale amministrativo.
Art. 4
Entrate posticipate / Uscite anticipate
Saranno consentite solo se comprovate da valide motivazioni documentabili.
Per i maggiorenni sarà sufficiente la richiesta scritta e firmata dall’alunno sul libretto
personale
Per i minorenni sarà consentita solo se la richiesta scritta è firmata sul libretto personale
da un genitore o da chi ne fa le veci.
Il Preside, sentito il Consiglio di classe può autorizzare per tutta la durata dell’anno
scolastico, l’entrata in ritardo o l’uscita anticipata per non più di 15 minuti di alunni che per
frequentare l’Istituto sono obbligati a servirsi di mezzi di trasporto extraurbani. La richiesta
dev’essere fatta per iscritto e firmata dal genitore o dallo studente maggiorenne ed
accompagnata da fotocopia degli orari dei mezzi utilizzati. Non sarà consentita l’uscita
anticipata a chi nel corso della mattinata usufruisce già dell’entrata posticipata e viceversa.
La richiesta di uscita anticipata presentata nello stesso giorno, e solo in casi eccezionali è
da esibire, previo consenso dei docenti delle ultime due ore agli uffici di presidenza entro il
primo intervallo.
Art. 5
Parcheggio auto, moto, motorini, biciclette
L’accesso con l’auto al parcheggio interno dell’istituto è riservato al personale scolastico
Gli studenti devono lasciare l’auto nel parcheggio esterno
L’ accesso al parcheggio interno è consentito esclusivamente alle moto ed alle biciclette
che dovranno essere parcheggiate negli appositi spazi
Per tutti i veicoli, all’interno del parcheggio è obbligatorio procedere a passo d’uomo.
In caso di inosservanza delle disposizioni potrà essere richiesto l’intervento della Polizia
Municipale
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Art. 6
Scioperi
In caso di scioperi annunciati il Capo di Istituto deve preavvisare le famiglie delle possibili
irregolarità che potranno subire le lezioni nel giorno previsto per lo sciopero.
Qualora, in base all’attuale normativa Legge 146, il Capo di Istituto non sia in grado di
dettagliare le modifiche di orario e gli alunni entrano a scuola, quest’ultimi potranno uscire
solamente all’ora prevista ordinariamente.
In caso di modifica dettagliata di orario di lezioni, la notifica sul diario consente una uscita
diversa dal consueto.
Art. 7
Intervalli e cambi d’ora
Durante l’intervallo gli alunni sono tenuti ad assumere un comportamento corretto nei
confronti del personale adibito alla sorveglianza e nei confronti dei propri compagni.
Al cambio dell’ora, gli studenti devono farsi trovare in aula; in caso contrario devono
giustificare la loro non presenza che sarà valutata di volta in volta dal docente il quale se
lo riterrà opportuno lo comunicherà alla Presidenza.
Art. 8
Danni
In caso di danni, se individuati i responsabili, gli stessi saranno tenuti al risarcimento.
Qualora non venga individuato il responsabile, tutta la classe sarà tenuta al
risarcimento del danno. Nel caso il danno sia arrecato alle parti comuni, e non
viene individuato il responsabile, tutti gli studenti saranno tenuti al risarcimento.
Art. 9
Uso del telefonino
E’ tassativamente vietato l’uso del telefonino durante le ore di lezione.
Il telefonino usato impropriamente verrà sequestrato da parte del docente e potrà essere
ritirato dai genitori del proprietario in Presidenza.
Art. 10
Uso di: videotelefoni, videocamere, fotocamere digitali
All’interno dei locali scolastici, se non autorizzati, è tassativamente vietato l’uso di:
videotelefoni – videocamere – macchine fotografiche digitali
Per la protezione dei dati personali, vengono richiamati gli obblighi di preventiva
informazione e di necessaria acquisizione del consenso dell’interessato da parte di chi
raccoglie e utilizza questi dati personali mediante i telefoni cellulari e gli altri dispositivi
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elettronici. Articolo 10 del Codice Civile “abuso dell’immagine altrui”, o, in riferimento ad
altri recenti fatti di cronaca, l’articolo 528 del Codice Penale “pubblicazioni oscene”.
Gli studenti sono titolari del diritto alla riservatezza e hanno il dovere di osservare nei
confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto e dei loro compagni lo
stesso rispetto che chiedono per se stessi, per cui l’utilizzo improprio dei videofonini, delle
videocamere, delle fotocamere digitali, costituisce non solo un trattamento illecito di dati
personali, ma anche una grave mancanza sul piano disciplinare.
Note del Ministero
Sempre più di frequente accade che immagini e conversazioni di altri studenti, di docenti,
di persone che operano all’interno della comunità scolastica siano, a loro insaputa,
indebitamente diffuse tramite internet o attraverso scambi reciproci di mms.
Una circolazione incontrollata di filmati, registrazioni audio, fotografie digitali, può dar
luogo a gravi violazioni del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli
interessati, tanto più grave quando riguardi informazioni relative allo stato di salute, alle
convinzioni religiose, politiche, sindacali o altri dati sensibili.
Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet o mms –
rischia: multe da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi (che possono
essere irrogate dall’Autorità garante della privacy)
Art. 11
Divieto di fumare
E’ fatto divieto assoluto di fumare in tutti i locali della scuola, compresi i bagni.
I docenti, il personale non docente, gli studenti, persone esterne alla scuola, sono tenuti
all’osservanza della normativa vigente in materia e a segnalare alla presidenza eventuali
trasgressori.
In caso di violazione del divieto di fumare, salvo il disposto di cui alla legge 584/1975 e del
d.p.c.m. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è prevista la proposta di
allontanamento dalla comunità scolastica come indicato all’art.1 comma 5.
In caso di reiterata violazione l’allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a
due giorni.
Art. 12
Uso dell’ascensore
L’uso dell’ascensore è riservato al personale dell’istituto. E’ vietato l’uso dell’ascensore
agli studenti.
I trasgressori saranno oggetto di provvedimento disciplinare. Inoltre, in caso di blocco
dell’ascensore con allievi all’interno, agli stessi sarà addebitato il costo dell’intervento
tecnico necessario al ripristino del funzionamento.
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Gli alunni infortunati o portatori di Handicap potranno utilizzare l’ascensore solo se
autorizzati dalla Presidenza ed accompagnati da personale ATA.
Art. 13
Uscite didattiche.
Durante le uscite didattiche fatte a qualunque titolo, gli studenti sono tenuti ad assumere
lo stesso atteggiamento che assumono quando sono in classe.
Le visite aziendali, le uscite didattiche, i viaggi d’istruzione, gli stages si possono
effettuare fino al 30 aprile, tranne che per particolari esigenze non dipendenti dall’istituto.
Le visite guidate di un giorno, che non comportano alcun costo per l’amministrazione
scolastica, e le uscite di un giorno inserite nei progetti non concorrono al calcolo delle sei
giornate da utilizzare per i viaggi di istruzione. Il numero di queste ultime attività, in linea
di massima, non potrà essere superiore a 5 (cinque) per classe nel corso dell’anno
scolastico, salvo che il Consiglio di Classe, in fase di programmazione delle attività di
inizio anno, non ravvisi l’esigenza didattica di superare tale numero.
Sia le visite guidate che i viaggi di istruzione devono essere programmati all’inizio
dell’anno scolastico e verbalizzati nei documenti di programmazione di classe e quindi
proposti e discussi nella prima riunione utile del Consiglio di Classe. Nel caso di visite
guidate non prevedibili e ritenute didatticamente rilevanti, il Consiglio di Classe potrà
integrare la programmazione nelle riunioni successive nel corso dell’anno
Art. 14
Viaggi di istruzione
Gli studenti hanno il diritto di proporre, in collaborazione con i propri insegnanti, idee, mete
e soluzioni organizzative relative ai viaggi di istruzione. Il ruolo degli studenti a questo
proposito ha carattere consultivo e non deliberativo.
Il numero di giorni previsti per il viaggio di istruzione non può essere superiore a sei.
Il Consiglio di Classe è l’organo cui spetta l’inoltro della proposta ufficiale presso il
Consiglio d’Istituto, organo competente ad approvare in via definitiva la proposta di
viaggio.
Ogni proposta di viaggio di istruzione dovrà essere giustificata con opportune motivazioni
didattiche e culturali , non sono pertanto inoltrabili proposte di viaggio di puro carattere
ludico o altrimenti di svago.
Le proposte di viaggi di istruzione, già approvate dai rispettivi Consigli di Classe, devono
essere presentate dai docenti accompagnatori entro e non oltre il 30 novembre mediante
appositi moduli compilati in ogni loro parte.
Il numero di studenti partecipanti non deve essere inferiore ai 2/3 della classe.
Il Consiglio d’Istituto determina sulla base delle accertate disponibilità economiche, i criteri
generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative.
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Il Consiglio di Classe, nelle persone dei docenti accompagnatori, presenta le singole
proposte che dovranno comprendere: motivazioni didattico-culturali, numero dei giorni
previsti, programma delle attività del viaggio, elenco nominativi degli alunni partecipanti.
La commissione viaggi verifica la corrispondenza dei dati delle proposte presentate,
dopodiché procede all’acquisizione, per ogni singola proposta, dei preventivi di spesa.
I docenti accompagnatori sono tenuti a relazionare dettagliatamente sull’intero
svolgimento del viaggio e sui relativi contenuti didattico – culturali.
I docenti accompagnatori devono appartenere al Consiglio di Classe proponente.
Ai viaggi di istruzione, per l’anno scolastico in corso possono partecipare solo le classi
seconde per il biennio e le classi quarte per il triennio
L'organizzazione del viaggio o visita è affidata all'Istituto che provvederà a stipulare
contratti con le agenzie di viaggio individuate dalla Commissione viaggi di istruzione. Nella
individuazione delle stesse, si terrà conto non esclusivamente di fattori economici, ma
della qualità dell’offerta e della validità didattica. A tal fine si prenderanno anche in
considerazione i giudizi ed i suggerimenti forniti dalle relazioni presentate dai docenti
accompagnatori al termine di ogni viaggio.
Per ogni classe sarà nominato, nel corso del primo Consiglio di Classe, un docente
accompagnatore che sarà responsabile dell’organizzazione del viaggio
Nella programmazione deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore
ogni 15 allievi; inoltre, nel caso il viaggio sia organizzato per un gruppo di più classi
contemporaneamente, per ogni classe dovrà essere assicurata la presenza di almeno un
docente della classe stessa.
In casi particolari di presenza di portatori di handicap la quantità e tipologia degli
accompagnatori necessari sarà valutata nel rispetto della legislazione in vigore. Il Dirigente
scolastico nominerà i docenti accompagnatori; nel caso si verifichi la necessità di sostituire
urgentemente un docente accompagnatore, che per motivi validi ritiri la propria
disponibilità ad accompagnare la classe e non sia possibile annullare il viaggio senza
spese (more, penali, ecc), il Dirigente Scolastico potrà incaricare quale accompagnatore
anche un docente esterno al Consiglio di Classe.
Art. 15
Codice di comportamento degli alunni per i viaggi d'istruzione fuori sede
Le norme di comportamento cui gli allievi debbono attenersi durante i viaggi d'istruzione,
costituendo questi parte integrante dell'intera attività formativa prevista nella
programmazione curricolare, sono quelle previste dalla vigente normativa che regola il
rapporto degli alunni con l'istituzione scolastica. Considerando però che taluni viaggi o
visite d'istruzione comportano situazioni che esulano da quelle ordinarie proprie del lavoro
scolastico e che sono indotte dalla particolarità dell'ambiente nel quale l'attività si svolge o
con il quale viene ad interagire, soprattutto per quanto riguarda i viaggi all'estero, è bene
che le norme di comportamento siano esplicitate, in modo che gli alunni e genitori siano
edotti delle responsabilità cui vanno incontro.
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Durante queste lezioni verrà richiesta agli alunni una partecipazione attiva e responsabile;
si richiede autocontrollo e disciplina anche per garantire la massima sicurezza ed il miglior
utilizzo delle occasioni. Comportamenti o gesti che comportano disturbo, pericolo, causa di
danno saranno considerati MANCANZA GRAVE con relative conseguenze disciplinari.
Ecco di seguito l'elenco di alcune norme di comportamento:
a. Non dimenticare di portare con se un valido documento d'identità; assicurarsi che
sia valido per l'espatrio (quando richiesto dall'itinerario).
b. Portare sempre con se copia del programma di visita con il recapito dell'albergo.
c. Rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente in cui ci si trova.
d. Mantenere nei confronti dei vari prestatori di servizio (personale degli
alberghi,autisti e guide) un comportamento corretto e rispettoso dell'altrui lavoro.
e. Evitare comportamenti chiassosi o esibizionistici. Tenere presente che eventuali
danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile, se individuato,
o all'intero gruppo, in caso diverso, segnalare subito i danni che esistono già al
momento dell'ingresso in camera.
f.
Gli allievi sono tenuti a rispettare il programma di visita deciso preventivamente
dall'insegnante accompagnatore;
g. in particolare si fa notare che:
è necessario rispettare gli orari fissati dal capo comitiva;
all'uscita dell'albergo, in ora decisa dal capo comitiva, si
fa l'appello;
gli allievi devono rimanere in gruppo con la presenza di almeno
un'insegnante accompagnatore in ogni occasione;
non sono consentite sortite di alunni al di fuori di quanto previsto dal
programma o da quanto concordato con il capo comitiva;
dopo l'ultima escursione serale, al rientro in hotel, nell'ora stabilita dal capo
comitiva si fa il contrappello, dopodichè tutti gli studenti non possono ,per
nessuna ragione, lasciare l'albergo;
evitare di spostarsi dalla camera assegnata o di turbare,in qualunque modo,
il diritto alla quiete di altri ospiti.
rispettare gli orari fissati dagli alberghi,per il proprio e per l'altrui riposo;
evitare di porsi in situazioni di stanchezza per il giorno dopo,per non perdere
la possibilità di fruire al massimo delle opportunità culturali ed umane offerte
dal viaggio e per non essere d'impedimento e d'ostacolo per gli altri membri
del gruppo;
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non introdurre nelle stanze bevande alcoliche, sostanze improprie ed oggetti
nocivi o pericolosi a qualunque titolo;
per ragioni di sicurezza, oltre che d'igiene, non fumare in camera;
diversamente da quanto indicato va concordato con i propri docenti o col
capo comitiva che se ne assumono la responsabilità.
Art. 16
Infortuni e incidenti
Nel caso in cui durante le attività didattiche fuori e dentro la scuola si dovessero verificare
degli incidenti, gli insegnanti presteranno tutte le cure del caso.
Se l’infortunio è grave, la scuola provvederà a chiamare i mezzi di pronto intervento per
consentire il trasporto dell’infortunato nel più vicino ospedale.
L’Insegnante provvederà ad avvertire la famiglia e a segnalare l’accaduto alla segreteria
che a sua volta trasmetterà il tutto all’assicurazione
Al fine di consentire alla scuola di adempiere agli obblighi relativi alla denuncia degli
infortuni, le famiglie devono presentare la certificazione medica con relativa prognosi entro
24 ore dal momento in cui si è verificato l’incidente.
Nel caso la famiglia dovesse sostenere delle spese relative all’infortunio e/a cure mediche,
la famiglia deve conservare fatture e/o scontrini fiscali da consegnare all’assicurazione per
l’eventuale risarcimento.
Gli infortuni avvenuti durante le lezioni pratiche, le esercitazioni di laboratorio, di
educazione fisica o in altre attività che si svolgono a scuola o fuori della scuola , sono
coperti da apposita polizza assicurativa.
TITOLO III
PERSONALE SCOLASTICO
Art. 17
Docenti
I Docenti preso atto della loro responsabilità civile nei riguardi degli alunni, deliberano nella
riunione plenaria d’inizio d’anno le modalità di sorveglianza degli alunni durante
l’intervallo/i.
La vigilanza deve essere intesa come salvaguardia dell’integrità fisica delle persone, degli
arredi e dell’intera struttura.
Il docente non deve consentire alla classe l’uscita dall’aula prima che suoni la campanella.
I Docenti devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
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Durante l’ora di lezione ogni insegnante vigila sugli studenti della propria classe ed
autorizza l’uscita dall’aula di uno studente per volta solo se strettamente necessario.
Il Docente dell’ultima ora di lezione è tenuto a verificare che l’aula sia lasciata pulita ed in
ordine, a sua volta quello della prima ora di lezione, se accerta che l’aula o il laboratorio
non è sufficientemente pulito, è tenuto ad informare la Presidenza.
Art. 18
Collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici di servizio in portineria vigilano sull’ingresso di persone estranee
alla scuola, alle quali può essere concesso l’accesso agli uffici amministrativi nelle ore di
apertura al pubblico, ad altri locali solo dietro presentazione e deposito di un documento
d’identità.
I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza ai piani e ai locali loro affidati e
riferiscono al Preside ogni anomalia o fatto che vengono a conoscenza.
Durante l’intervallo la sorveglianza nelle aule, nei corridoi, nell’atrio è svolta
congiuntamente dai collaboratori scolastici e dai docenti di turno.
Il personale in servizio di portineria vigila affinché nessuno esca dai locali della scuola.
Art. 19
Personale amministrativo
Orario di apertura al pubblico:
Segreteria Didattica : dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Segreteria del Personale : dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Ufficio Amministrativo : dal lunedì al sabato dalle ore 11.10 alle ore 13.00
Il Direttore Amministrativo riceve tutti i giorni dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Il rilascio dei certificati è effettuato entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli
di iscrizione e frequenza, e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi.
(eventuali modifiche dell’orario di apertura degli uffici sarà comunicato all’utenza)
Art. 20
Assistenti tecnici
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività
didattiche ed alle connesse relazioni con gli studenti.
E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori garantendone l'efficienza e la funzionalità
in relazione al progetto annuale di utilizzazione didattica.
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Provvede alla preparazione del materiale e degli strumenti per le attività didattiche e per le
esercitazioni pratiche nei laboratori, garantendo l'assistenza tecnica durante lo
svolgimento delle stesse.
Provvede al riordino e alla conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche,
garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del materiale utile alle
esercitazioni didattiche, in rapporto con l’Ufficio Tecnico o magazzino.
Svolge attività di controllo, verifica, e segnalazioni guasti sugli estintori
Art. 21
Attività integrative
Le attività integrative che comportano delle spese per la scuola, prima del loro
svolgimento, devono essere autorizzate dal DS sentito la Giunta.
TITOLO V
ORGANI COLLEGIALI
Art. 22
Assemblee studentesche
modalità di convocazione e svolgimento
Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea come da artt. 42 –43 –44 del D.P.R.
416/1974 e art. 13 – 14 del D.L. 297 del 16/04/94.
Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto e si svolgono in locali
forniti dalla scuola.
E’ consentito lo svolgimento di un’assemblea di Istituto e una di classe al mese, nel limite,
la prima di un numero di ore pari alla durata della giornata scolastica, la seconda di due
ore; l'assemblea di classe non può essere tenuta in concomitanza dell’assemblea
d’istituto; altra assemblea mensile potrà svolgersi fuori dall’orario scolastico.
Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni (dal 1° maggio in
poi).
Alle assemblee d’istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi
sociali, culturali artistici, scientifici indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da
inserire nell’ordine del giorno.
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d’Istituto.
All’assemblea di classe devono presenziare (dall’esterno dell’aula) i docenti che hanno
ceduto l’ora di lezione.
L’assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del 50 % + 1 del Comitato Studentesco o
del 10% degli alunni, con richiesta scritta che specifichi, con almeno quindici giorni di
anticipo, data di convocazione, luogo, ordine del giorno.
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Qualora è richiesta la partecipazione di esperti, la richiesta deve essere formulata sempre
come sopra, ma con 5 giorni di preavviso in modo da permettere la convocazione del
Consiglio d’Istituto che è l’organo deputato ad esprimersi in merito.
Nel caso in cui l’assemblea sia richiesta dal Comitato Studentesco, si richiede che l’O.d.G.
dell’assemblea sia approvato dalla metà più una delle classi.
All’interno della singola classe l’O.d.G. si ritiene approvato se la metà + 1 degli studenti è
favorevole l’assemblea di classe è convocata su richiesta del 50 % + 1 degli studenti della
classe con le stesse modalità dell’assemblea d’Istituto.
La partecipazione all’assemblea di classe e d’Istituto è obbligatoria.
Durante lo svolgimento delle assemblee, è sospesa qualsiasi attività didattica. Il Preside o
un suo delegato, constatato l’impossibilità a svolgere l’assemblea, può ordinarne lo
scioglimento.
Art. 23
Comitato studentesco
Il Comitato studentesco di istituto è espressione dei rappresentanti eletti nei consigli di
classe ed è costituito da : uno studente delle classi prime, uno studente delle classi
seconde, due studenti delle classi terze, due studenti delle classi quarte, due studenti delle
classi quinte.
Il Comitato Studentesco oltre ai compiti espressamente previsti dalla legge (convocazione
dell’assemblea studentesca di istituto, funzione di garanzia per l’esercizio dei diritti dei
partecipanti all’assemblea) può svolgere altri compiti eventualmente affidatigli
dall’assemblea studentesca o dai rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
Compatibilmente con la disponibilità e con le esigenze della scuola, il Preside previa
deliberazione del Consiglio d’Istituto e con preavviso di 5 giorni potrà consentire di volta in
volta l’uso di un locale scolastico per le riunioni del Comitato studentesco da tenersi fuori
dall’orario di lezione.
Il Comitato studentesco redige un documento della riunione, che firmato da almeno il 50%
+ 1 dei suoi membri va consegnato al Preside e /o agli studenti riuniti in assemblea.
Art. 24
Assemblee dei genitori
modalità di convocazione e svolgimento
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che
riguardino aspetti di carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri
figli.
Hanno titolo a convocare l'assemblea dei genitori i rappresentanti di classe eletti nei
consigli di classe, dandone preventiva informazione al dirigente (con indicazione specifica
degli argomenti da trattare) e chiedendo l'uso dei locali scolastici.
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La richiesta di convocazione con data, ora di svolgimento e relativo O.d.G. deve essere
inoltrata almeno 5 giorni prima.
Alle assemblee possono partecipare con diritto di parola il dirigente e i docenti della classe
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe, o di istituto.
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei
genitori dell’istituto
Le assemblee che si svolgono all’interno della scuola devono essere autorizzate dalla
Presidenza e
Le assemblee dei genitori possono anche essere convocate dai docenti della classe.
Riferimenti normativi: art. 12 del D.lgs 297/1994 e art. 15 del D.lgs 297/1994
Art. 25
Consiglio di classe
modalità di convocazione e svolgimento
Il Consiglio di classe è regolato dall’art. 3 del D.P.R. 416/74 e dall’art. rr5 del D.L. 297/94
E’ convocato dal Preside o suo delegato (Coordinatore di classe) di sua iniziativa o su
richiesta scritta e motivata dalla maggioranza delle sue componenti. La convocazione
deve contenere : data, ora e O.d.G.
Ai Consigli di classe ( fatta eccezione quelli degli scrutini) possono partecipare alla prima
parte della seduta solo i docenti e i rappresentanti eletti; successivamente sono invitati a
partecipare sia gli studenti sia i genitori.
Art. 26
Consiglio di istituto
modalità di convocazione e svolgimento
Il Consiglio d’Istituto è regolarmente convocato dal Presidente in base agli art. 5 –6 del
D.P.R. 416/74 e dagli art.8- 10 del D.L. 297/94.
Il Consiglio d’Istituto si riunisce tutte le volte che si rende necessario. Le delibere del C.d.I.
vengono affisse all’albo.
Art. 27
Giunta esecutiva
E’ costituita su espressione del C.d.I secondo le normative vigenti
E’ convocata dal Preside di norma con 5 giorni di preavviso
Prepara i lavori per il C.d.I
Esegue le delibere del C.d.I.
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Art. 28
COLLEGIO DEI DOCENTI
modalità di convocazione e svolgimento
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio, siano essi a tempo
indeterminato o a tempo determinato. Questi ultimi fanno parte del Collegio per il periodo
di durata del loro rapporto di lavoro.
Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e le deliberazioni sono nella maggior parte
dei casi proposte sulle quali poi la potestà decisionale compete al capo di istituto, sentito il
Consiglio di istituto.
La convocazione è predisposta dal capo d’istituto secondo il piano annuale delle attività.
Su richiesta di un terzo dei componenti o per altre motivazioni possono essere convocati
Collegi Docenti straordinari.
La seduta è valida se è presente la maggioranza degli aventi diritto.
Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti.
Le votazioni normalmente sono palesi, tranne per i casi previsti dalle normative.
Art. 29
Organo di garanzia
Vedi art. 8 del Regolamento Disciplinare
TITOLO IV
UTILIZZO DEI LOCALI – RAPPORTI CON ENTI ESTERNI
Art. 30
Apertura dell’istituto
I locali dell’Istituto per il normale svolgimento delle attività didattiche sono aperti tutti i
giorni dalle ore 07.00 alle ore 18.00 tranne il (venerdì dalle 07.00 alle 16.30) (sabato dalle
ore 07.00 alle 14.00). (Eventuali modifiche verranno comunicate)
Nei periodi di sospensione dell’attività didattica, la scuola è aperta dalle ore 08.00 alle ore
14.00
E’ vietata la distribuzione di volantini o altro materiale all’interno dell’edificio scolastico,
salvo autorizzazione del Preside o un suo delegato.
Art. 31
Accesso all’uso della palestra
Al suono della campana di inizio ora, gli studenti devono recarsi in palestra senza arrecare
disturbo agli altri.
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L’accesso alla palestra è consentito agli alunni solo in presenza del proprio insegnante,
che ne è responsabile.
E’ necessario, per ovvi motivi di igiene personale, che gli allievi/e che praticano l’attività,
indossino un abbigliamento specifico e consono, da smettere al termine della lezione.
E’ necessario indossare scarpe appropriate, per evitare di
pavimento.
danneggiare e sporcare il
L’insegnante, all’inizio dell’anno scolastico individua due studenti per classe cui spetterà il
compito di portare in palestra il registro di classe e di riportarlo in aula al termine della
lezione.
Art. 32
Accesso all’uso dei laboratori
Al suono della campana di inizio ora, gli studenti devono recarsi in laboratorio senza
arrecare disturbo agli altri.
L’accesso ai laboratori è consentito agli alunni solo in presenza del proprio insegnante, o
del l’Assistente Tecnico
L’insegnante, all’inizio dell’anno scolastico individua due studenti per classe cui spetterà
il compito di portare in laboratorio il registro di classe e di riportarlo in aula al termine
della lezione.
L’attività è disciplinata dal regolamento interno di ciascun di laboratorio.
Art. 33
Biblioteca d’istituto
Il prestito dei libri è limitato solamente a due testi e a un periodo di tempo di quindici giorni.
E’ consentito il rinnovo del prestito per altri quindici giorni solo se il libro non è stato
richiesto da altri.
In caso di smarrimento del testo, l’utente è tenuto al risarcimento dell’intero costo
aggiornato al prezzo di mercato attuale.
Il prestito è consentito solo nelle ore di apertura della biblioteca.
L’attività di prestito dei libri di testo cessa ogni anno scolastico al 31 maggio. Tutti i testi
devono essere riconsegnati entro il 10 di giugno. È’ prevista la possibilità di prestito estivo
per i docenti e per gli studenti di cui il docente di classe si renda garante.
Gli studenti della classe quinta possono disporre dei libri di testo fino alla conclusione degli
esami di stato purché il docente membro interno faccia da garante, apponendo di proprio
pugno la firma sulla scheda – prestito del libro.
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L’orario di apertura della biblioteca verrà comunicato annualmente.
Art. 34
Gestione bar e distributori automatici
Gestione bar
Enti esterni (non ancora definita)
Distributori automatici
L’utilizzo dei distributori automatici di generi di conforto è autorizzato solamente prima
dell’inizio dell’attività didattica, durante l’intervallo e alla fine delle lezioni
Art.35
Gestione auditorium
Enti esterni (non ancora definita)
Art. 36
Gestione palestra
Enti esterni (non ancora definita)
Art. 37
Rapporti con enti e associazioni
La scuola rappresenta una delle più importanti agenzie formative del territorio.
Essa promuove contatti con Enti e Associazioni presenti sul territorio che operino in
campo sociale, culturale economico, lavorativo al fine di ampliare la propria offerta
formativa con il contributo di qualificati apporti esterni.
Al fine di rendere più efficiente e più efficace il servizio, gli OO.CC., fatte salve le
specifiche funzioni spettanti al Dirigente ed al Direttore amministrativo, anche attraverso le
singole componenti di cui sono costituiti, possono formulare, tramite il Consiglio d'Istituto,
attività specifiche agli Enti Locali, all’Università degli studi di Torino, al Politecnico di
Torino,alle Aziende pubbliche e private, a privati al fine di ottenere interventi di esperti,
contributi finanziari, forniture di materiali per lo svolgimento di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
Art. 38
Esperti esterni
Qualora si rendesse necessario ci si può avvalere della collaborazione di esperti esterni,
ma nel rispetto delle risorse finanziarie.
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Art. 39
Coordinamento e copertura finanziaria attività
Le attività possono trovare copertura finanziaria con
finanziamenti derivanti da:
UE/ Stato/Regione/Enti locali
Genitori
sponsor.
Art. 40
Privacy e accesso ai documenti
La scuola garantisce a tutto il personale, agli studenti, alle famiglie, quanto previsto dalla
legge n. 675 del 31 dicembre 1996, e successive modifiche (DL 30 giugno 2003 n196).
Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, è assicurato, a chiunque dimostri
di averne diritto, l’accesso ai documenti ed agli atti della Scuola, secondo le modalità
previste dall’art.29 personale amministrativo.
Art. 41
Diffusione del regolamento
Copia del presente regolamento deve essere consegnata ad ogni allievo della classe
prima, a coloro che si iscrivono per la prima volta e a tutto il personale Docente e A.T.A.,
che è tenuto a farlo osservare e ad osservarlo per ciò che lo riguarda.
La consegna può essere effettuata anche attraverso la posta elettronica. Il Coordinatore di
classe illustrerà agli studenti delle classi prime e delle classi terze il contenuto del presente
regolamento.
Ogni modifica che si vorrà apportare, dev’essere approvata dal Consiglio d’Istituto.
Copia del regolamento è affisso all’albo d’Istituto e in visione sul sito d’Istituto
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