LEGISLAZIONE SPECIALE
Dott.ssa Angela Fiorillo
Legge 5 febbraio 1992, n. 104
Legge – quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate
PRIMA
Quadro di riferimento

Costituzione: Articoli 2 – 3 – 4 – 34
(Pari dignità sociale, uguaglianza,
scuola aperta a tutti, istruzione inferiore
ripartita per almeno 8 anni,
obbligatorietà e gratuità)
Legge 1977 n. 517
Abolizione delle classi speciali
 Idea di uomo nella sua interezza
 Inserimento
 Integrazione attraverso:
Classi aperte
Flessibilità
Insegnante di sostegno
Programmazione
Valutazione

1980: Pubblicazione dell’OMS:

INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF
DEASEASE DISABILITY AND HANDICAP
(strumento comune per lo studio delle disabilità
e per uniformare le definizioni)
Programmi scuola elementare 1985


Premessa:
Gli alunni in difficoltà di apprendimento
e l’integrazione di soggetti portatori di
handicap
Distinzione tra handicap e svantaggio
Legge 1990 n. 148




Art. 2 Continuità educativa
Art. 4 Organici del personale docente
Art.6 Coordinamento e contitolarità
Art. 9 Recupero
Orientamenti della scuola materna
1991

Diversità e integrazione
Circolare 1992 n. 338


Continuità del fascicolo personale
Conoscenza del percorso formativo
Caratteristiche della 104



Matrice sistemica (persona nella sua
interezza, continuità di vita garantita in ogni
contesto, trama articolata ma unitaria,
prospettiva reticolare)
Matrice costituzionale (art.3: rimozione
degli ostacoli ma a cura di ciascun contesto
educativo, non solo della scuola
Matrice ecologica (prevenzione primaria e
ricerca scientifica)
Struttura della 104
Articoli da 1 a 11
principi generali
 Articoli da 12 a 17
istruzione e formazione
Articoli da 18 a 43
lavoro e altre
disposizioni

Leggere e commentare
gli articoli 1,2,3,4,5,8,12
DOPO
DPR 24 FEBBRAIO
1994
“Atto di indirizzo e
coordinamento
relativo ai compiti
delle unità sanitarie
locali in materia di
alunni portatori di
handicap”


Ha istituzionalizzato la
collaborazione del
personale sociosanitario
nelle fasi di
certificazione e piano
educativo
individualizzato







Legge 15 marzo 1997, n. 59 Delega al Governo …
D.M. 331/98 Sperimentazione di modelli di
integrazione
D.M. 141/99 Formazione classi con alunni in
situazione di handicap
D.P.R. 275/99 Regolamento …
Legge 22 marzo 2000, n. 69 Interventi finanziari …
Leggi finanziarie 2002 e 2003 Supplenze, assistenza
Legge 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo …
DOPO 15 ANNI …



Limiti della L. 104
Legge di carattere
“vocazionale”
Principi enunciati ma non
esigibili
Limiti culturali





Sviluppi della 104
Progetto di vita personale
Attenzione alla diversità
come risorsa
Consolidamento della logica
della progettualità, della
concertazione collegiale
Miglioramento delle
competenze professionali
Superamento della logica
degli interventi per categorie
di persone a vantaggio della
logica dei servizi per tutti i
cittadini
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ - 2006
Articolo 3
Principi generali




I principi della presente Convenzione sono:
(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia
individuale - compresa la
libertà di compiere le proprie scelte - e l’indipendenza
delle persone;
(b) La non-discriminazione;
(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione
all’interno della società;
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ - 2006



(d) Il rispetto per la differenza e
l’accettazione delle persone con disabilità
come parte della diversità umana e
dell’umanità stessa;
(e) La parità di opportunità;
(f) L’accessibilità;
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ - 2006


(g) La parità tra uomini e donne;
(h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei
bambini con disabilità e il rispetto per il diritto
dei bambini con disabilità a preservare la
propria identità
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ - 2006
Articolo 5
Eguaglianza e non discriminazione
1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali di
fronte e secondo la legge ed hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio della
legge.
2. Gli Stati Parti devono proibire ogni forma di discriminazione
fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità
uguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione
qualunque ne sia il fondamento.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ - 2006
3. Al fine di promuovere l’eguaglianza ed eliminare le
discriminazioni, gli Stati Parti prenderanno tutti i provvedimenti
appropriati, per assicurare che siano forniti accomodamenti
ragionevoli.
4. Misure specifiche che fossero necessarie ad accelerare o
conseguire de facto l’eguaglianza delle persone con disabilità non
saranno considerate discriminatorie ai sensi della presente
Convenzione.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ - 2006
Articolo 7
Bambini con disabilità
1. Gli Stati Parti prenderanno ogni misura necessaria ad assicurare il pieno
godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte dei
bambini con disabilità su base di eguaglianza con gli altri bambini.
2. In tutte le azioni concernenti i bambini con disabilità, il superiore interesse
del bambino sarà tenuto prioritariamente in considerazione.
3. Gli Stati Parti garantiranno che i bambini con disabilità abbiano il diritto
di esprimere le proprie opinioni liberamente in tutte le questioni che li
riguardano, le loro opinioni saranno prese in opportuna considerazione in
rapporto alla loro età e maturità, su base di eguaglianza con gli altri
bambini, e che sia fornita adeguata assistenza in relazione alla disabilità e
all’età allo scopo di realizzare tale diritto.
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI
DELLE PERSONE CON DISABILITA’ - 2006
Articolo 24
Istruzione
1. Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità
all’istruzione.
Allo scopo di realizzare questo diritto senza discriminazioni e su una
base di eguaglianza di opportunità, gli Stati Parti faranno in modo
che il sistema educativo preveda la loro integrazione scolastica a
tutti i livelli e offra, nel corso dell’intera vita, possibilità di
istruzione finalizzate:
(a) al pieno sviluppo del potenziale umano, del senso di dignità e
dell’autostima ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani,
delle libertà fondamentali e della diversità umana;
CONVENZIONE INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITA’ - 2006
(b) allo sviluppo, da parte delle persone con disabilità, della propria
personalità, dei talenti e della creatività, come pure delle proprie
abilità fisiche e mentali, fino al loro massimo potenziale;
(c) a mettere in grado le persone con disabilità di partecipare
effettivamente a una società libera.
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