La proposta di legge
Disegno di legge (ddl) 30 agosto 2006 n. 1607
• Iniziativa governativa
• assegnato il 19 settembre 2006 in sede Referente
alla commissione I. Affari costituzionali
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
La proposta di legge
Hanno diritto di iniziativa legislativa:
Governo
Prima della votazione in Aula il progetto di legge viene
assegnato ad una Commissione parlamentare che lo
ogni Parlamentare
50.000 elettori
esamina secondo tre tipi di procedure:
Ogni Consiglio Regionale
1- In sede referente (ordinaria)
2- In sede redigente
3- In sede deliberante (legislativa)
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
CNEL
1- In sede referente (ordinaria)
La commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, a ciascun articolo e ad eventuali
emendamenti. Poi trasmette il testo finale all’Aula, che dovrà votare il ddl articolo per articolo,
insieme agli emendamenti.
Se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al
voto dell’altra Camera (navette)
2- In sede redigente
Tale procedura punta a sgravare l’Aula dalla discussione e dall’approvazione di articoli ed
emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale. La Commissione, pertanto,
predispone il testo finale della legge.
3- In sede deliberante (legislativa)
Alla commissione viene demandata l’intera funzione legislativa: il ddl e gli eventuali
emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla commissione. Non c’è dibattito e
voto in Aula. Per alcune materie non è possibile usare questo procedimento.
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Articoli della L. 05 febbraio 1992 n. 91
che vengono modificati
Articolo 1
Articolo 4
Articolo 5
Articolo 9
Articolo 10
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Le novità introdotte dal d.l. Amato
“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione”
L. 05 febbraio 1992 n. 91
disegno legge Amato
Art. 1 comma 1
Acquisizione cittadinanza per
nascita se:
a) Nato in Italia da genitori apolidi o
se non
a) segue la cittadinanza dei genitori
Vengono aggiunti all’art. 1 co. 1 i seguenti
b-bis:
nato da genitori stranieri di cui 1 residente
legalmente da almeno 5 anni (senza
interruzioni) al momento della nascita + in
possesso dei requisiti reddituali per il
rilascio del permesso di soggiorno CE
Art. 1 comma 2
Figlio di ignoti
b-ter:
nato da genitori stranieri di cui 1 nato in
Italia, legalmente residente + in possesso
dei requisiti reddituali per il rilascio del
permesso di soggiorno
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Le novità introdotte dal d.l. Amato
“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione”
Obiettivo art. 1:
Introdurre opportuni contemperamenti per scongiurare il
pericolo di un afflusso indiscriminato di stranieri.
Riferimento alla direttiva Europea 2003/109/CE
Favorire l’integrazione degli immigrati di III generazione.
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Le novità introdotte dal d.l. Amato
“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione”
L. 05 febbraio 1992 n. 91
Art. 4 comma 2
Straniero nato in italia, regolarmente residente fino alla
maggiore età: può acquisire la
cittadinanza su domanda entro
un anno dalla maggiore età.
disegno legge Amato
Art. 4 comma 2
Requisiti:
• minore residente da almeno 5 anni;
• un genitore residente da almeno 5 anni +
in possesso dei requisiti per il permesso
di soggiorno;
• minore deve aver frequentato un ciclo di
formazione scolastica o professionale o
aver lavorato per almeno 1 anno
2-bis
Requisiti:
• alla maggiore età, residente legalmente da
almeno 5 anni
• Faccia domanda entro 1 anno
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Le novità introdotte dal d.l. Amato
“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione”
Obiettivo art. 4:
Introduce il nuovo principio dello “ius domicilii” in
alternativa allo “ius sanguinis” e allo “ius soli”. Facilita chi
non è nato in Italia ma si trova a vivere in Italia gli anni
decisivi della formazione della personalità.
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Le novità introdotte dal d.l. Amato
“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione”
L. 05 febbraio 1992 n. 91
Art. 5 ius matrimonii
Coniuge straniero che risiede
almeno 6 mesi ovvero dopo 3 anni
di matrimonio se vive all’estero.
disegno legge Amato
Art. 5
Coniuge straniero residente da almeno
2 anni ovvero dopo 3 anni se all’estero
Il matrimonio non deve essere stato
sciolto al momento in cui viene
conferita la cittadinanza.
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Le novità introdotte dal d.l. Amato
“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione”
Obiettivo art. 5:
Contrastare il fenomeno dei cosiddetti matrimoni di
“comodo”.
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Le novità introdotte dal d.l. Amato
“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione”
L. 05 febbraio 1992 n. 91
Art. 9 acquisto per naturalizzazione
La cittadinanza italiana viene concessa con D.P.R., sentito il Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro
dell’Interno a chi è in possesso dei
seguenti requisiti….
a) …
b) ..
c) …
….
f) Straniero che risiede legalmente da
almeno 10 anni nel territorio della
Repubblica
disegno legge Amato
Art. 9 alinea 1
• Non è più richiesto il parere del Consiglio
di Stato:
• Agli stranieri è richiesto il possesso del
requisito reddituale necessario per
ottenere il permesso di soggiorno (sarà
fissato con decreto del Min.Interno, di
concerto con MIn.Fin.)
f) straniero che risiede legalmente da
almeno 5 anni nel territorio della
Repubblica
Condizione: Art. 9-bis
Previa verifica della reale integrazione
linguistica e sociale (vale anche per
l’acquisto tramite matrimonio).
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Le novità introdotte dal d.l. Amato
“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione”
Obiettivo:
Attuare politiche di integrazione, portando da 10 a 5 anni il
periodo di residenza necessario per l’acquisizione dello
status civitatis.
Viene introdotto il concetto di reale integrazione dello
straniero, creando i presupposti per un inserimento dello
stesso nel tessuto sociale del Paese.
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Le novità introdotte dal d.l. Amato
“da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione”
L. 05 febbraio 1992 n. 91
Art. 10 giuramento
Giuramento di fedeltà a Repubblica,
Costituzione e leggi dello Stato entro 6
mesi.
disegno legge Amato
all’Art. 10
I termini del giuramento e le modalità
saranno stabilite con regolamento di
attuazione alla presente legge.
Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler
Scarica

Il disegno di legge "Amato"