La proposta di legge Disegno di legge (ddl) 30 agosto 2006 n. 1607 • Iniziativa governativa • assegnato il 19 settembre 2006 in sede Referente alla commissione I. Affari costituzionali Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler La proposta di legge Hanno diritto di iniziativa legislativa: Governo Prima della votazione in Aula il progetto di legge viene assegnato ad una Commissione parlamentare che lo ogni Parlamentare 50.000 elettori esamina secondo tre tipi di procedure: Ogni Consiglio Regionale 1- In sede referente (ordinaria) 2- In sede redigente 3- In sede deliberante (legislativa) Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler CNEL 1- In sede referente (ordinaria) La commissione dà il proprio parere alla proposta di legge, a ciascun articolo e ad eventuali emendamenti. Poi trasmette il testo finale all’Aula, che dovrà votare il ddl articolo per articolo, insieme agli emendamenti. Se una Camera approva degli emendamenti, la legge deve essere sottoposta di nuovo al voto dell’altra Camera (navette) 2- In sede redigente Tale procedura punta a sgravare l’Aula dalla discussione e dall’approvazione di articoli ed emendamenti, riservandole il solo voto di approvazione finale. La Commissione, pertanto, predispone il testo finale della legge. 3- In sede deliberante (legislativa) Alla commissione viene demandata l’intera funzione legislativa: il ddl e gli eventuali emendamenti sono discussi e approvati soltanto dalla commissione. Non c’è dibattito e voto in Aula. Per alcune materie non è possibile usare questo procedimento. Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler Articoli della L. 05 febbraio 1992 n. 91 che vengono modificati Articolo 1 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 9 Articolo 10 Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler Le novità introdotte dal d.l. Amato “da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” L. 05 febbraio 1992 n. 91 disegno legge Amato Art. 1 comma 1 Acquisizione cittadinanza per nascita se: a) Nato in Italia da genitori apolidi o se non a) segue la cittadinanza dei genitori Vengono aggiunti all’art. 1 co. 1 i seguenti b-bis: nato da genitori stranieri di cui 1 residente legalmente da almeno 5 anni (senza interruzioni) al momento della nascita + in possesso dei requisiti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno CE Art. 1 comma 2 Figlio di ignoti b-ter: nato da genitori stranieri di cui 1 nato in Italia, legalmente residente + in possesso dei requisiti reddituali per il rilascio del permesso di soggiorno Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler Le novità introdotte dal d.l. Amato “da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” Obiettivo art. 1: Introdurre opportuni contemperamenti per scongiurare il pericolo di un afflusso indiscriminato di stranieri. Riferimento alla direttiva Europea 2003/109/CE Favorire l’integrazione degli immigrati di III generazione. Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler Le novità introdotte dal d.l. Amato “da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” L. 05 febbraio 1992 n. 91 Art. 4 comma 2 Straniero nato in italia, regolarmente residente fino alla maggiore età: può acquisire la cittadinanza su domanda entro un anno dalla maggiore età. disegno legge Amato Art. 4 comma 2 Requisiti: • minore residente da almeno 5 anni; • un genitore residente da almeno 5 anni + in possesso dei requisiti per il permesso di soggiorno; • minore deve aver frequentato un ciclo di formazione scolastica o professionale o aver lavorato per almeno 1 anno 2-bis Requisiti: • alla maggiore età, residente legalmente da almeno 5 anni • Faccia domanda entro 1 anno Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler Le novità introdotte dal d.l. Amato “da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” Obiettivo art. 4: Introduce il nuovo principio dello “ius domicilii” in alternativa allo “ius sanguinis” e allo “ius soli”. Facilita chi non è nato in Italia ma si trova a vivere in Italia gli anni decisivi della formazione della personalità. Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler Le novità introdotte dal d.l. Amato “da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” L. 05 febbraio 1992 n. 91 Art. 5 ius matrimonii Coniuge straniero che risiede almeno 6 mesi ovvero dopo 3 anni di matrimonio se vive all’estero. disegno legge Amato Art. 5 Coniuge straniero residente da almeno 2 anni ovvero dopo 3 anni se all’estero Il matrimonio non deve essere stato sciolto al momento in cui viene conferita la cittadinanza. Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler Le novità introdotte dal d.l. Amato “da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” Obiettivo art. 5: Contrastare il fenomeno dei cosiddetti matrimoni di “comodo”. Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler Le novità introdotte dal d.l. Amato “da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” L. 05 febbraio 1992 n. 91 Art. 9 acquisto per naturalizzazione La cittadinanza italiana viene concessa con D.P.R., sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’Interno a chi è in possesso dei seguenti requisiti…. a) … b) .. c) … …. f) Straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio della Repubblica disegno legge Amato Art. 9 alinea 1 • Non è più richiesto il parere del Consiglio di Stato: • Agli stranieri è richiesto il possesso del requisito reddituale necessario per ottenere il permesso di soggiorno (sarà fissato con decreto del Min.Interno, di concerto con MIn.Fin.) f) straniero che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica Condizione: Art. 9-bis Previa verifica della reale integrazione linguistica e sociale (vale anche per l’acquisto tramite matrimonio). Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler Le novità introdotte dal d.l. Amato “da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” Obiettivo: Attuare politiche di integrazione, portando da 10 a 5 anni il periodo di residenza necessario per l’acquisizione dello status civitatis. Viene introdotto il concetto di reale integrazione dello straniero, creando i presupposti per un inserimento dello stesso nel tessuto sociale del Paese. Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler Le novità introdotte dal d.l. Amato “da un Paese di emigrazione ad un Paese di immigrazione” L. 05 febbraio 1992 n. 91 Art. 10 giuramento Giuramento di fedeltà a Repubblica, Costituzione e leggi dello Stato entro 6 mesi. disegno legge Amato all’Art. 10 I termini del giuramento e le modalità saranno stabilite con regolamento di attuazione alla presente legge. Gaetano Dalessandro , Inge Pattis, Ruth Jamnek Cantelmo, Ursula Thaler