COMUNE LIVORNO N.55518 del Repertorio Convenzione per l'affidamento in concessione della gestione e manutenzione del Palasport “B. Macchia” e Palazzetto “M. Cosmelli”, posti in Via S. Allende rispettivamente n° 2 e al n° 11. Integrazione convenzione Rep. 53130 del 14.8.1997. L'anno duemilauno (2001) e questo di 11 (undici) del mese di dicembre in Livorno. Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge TRA Il Comune di Livorno c.f. 00104330493 con sede in Livorno Piazza del Municipio 1, rappresentato dal Dirigente di Staff U.O.va Contratti Dott. Lorenzo Patania, nato a Livorno il 10.2.1953 e domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene, in forza della delega conferitagli con disposizione del Dirigente U.O.va Contratti/Economato n.522 del 27.9.2000, dello Statuto e del regolamento Comunale dei Contratti, e dell’art.107 del D.L.gs. 18.8.2000, n. 267, in esecuzione della decisione di Giunta comunale n° 364 del 21.9.2001 e della Disposizione n° 3685 del 28.9.2001 del Dirigente di U.D. Promozione sportiva E la Livorno Sport s.r.l. - c.f. 00967250499 - con sede in Livorno, Via Mastacchi 188, 57122 (LI), presso il complesso sportivo “La Bastia”, iscritta al n° 14232 registro società della Cancelleria Commerciale del tribunale di Livorno, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Sig. Giancarlo Mazzoni, c.f. MZZ GCR 42T20 E625A, nato a Livorno, il 22.12.1942 e domiciliato per la carica ove sopra, il tutto come risulta dalla documentazione agli atti del Comune di Livorno. Premesso che: - con convenzione Rep.53130 del 14 agosto 1997 l’Amministrazione comunale affidò in concessione alla Livorno Sport la gestione degli impianti sportivi facenti parte del complesso delle piscine comunali di Via dei Pensieri – Via Allende e di quello di Via M. Mastacchi, per un periodo di nove anni a decorrere dal 1.8.97 fino al 31.7.2006; - la stessa convenzione prevede l’esecuzione della manutenzione ordinaria sulle strutture a carico della Società concessionaria, mentre, l’onere della manutenzione straordinaria è a carico dell’Amministrazione comunale; - con l’ultimo comma dell’art.1 del titolo I – condizioni generali del disciplinare di servizio relativo alla gestione unitaria del sistema Piscine comunali - (allegato parte integrante della delibera di Giunta comunale n° 599 del 22.7.97), la stessa Giunta si riservava di valutare ed eventualmente di decidere in ordine all’affidamento all’Azienda della gestione di altri impianti sportivi; - A fronte degli oneri assunti dalla Livorno Sport, relativi all’esecuzione della manutenzione ordinaria, per le utenze e quanto altro possa rientrare alla gestione ordinaria della struttura, la stessa Società ne pianificherà e progetterà l’esecuzione sulla base di risorse finanziarie certe, sia proprie che trasferite dall’Amministrazione comunale; - con Decisione della Giunta comunale n° 311 del 1.8.2001, si è previsto di affidare alla Soc. Livorno Sport S.r.l. anche la gestione del PalaMacchia e PalaCosmelli a partire dal 1° 1 Settemmbre 2001. Gli Uffici dell’Area 3 hanno predisposto una analitica valutazione finanziaria della proposta sopra riportata; - con la Decisione della Giunta comunale n° 364 del 21.9.2001 è stato approvato il piano finanziario predisposto dal Dirigente dell’U.D. Promozione Sportiva, nonché, la bozza di convenzione allegata, che dovrà disciplinare i rapporti tra Amministrazione e Soc. Livorno Sport S.r.l., relativamente all’affidamento in concessione degli impianti sportivi suddetti, in aggiunta alle due piscine di Via S. Allende – Via dei Pensieri e di Via M. Mastacchi, impianti tutti per i quali si prevede, tra l’altro, di porre a carico della concessionaria l’onere della manutenzione straordinaria delle strutture; - con provvedimento n. 3685 del 28.9.2001 il Dirigente U.D.Promozione Sportiva ha disposto l’affidamento in concessione degli impianti sportivi di cui trattasi alla Livorno Sport s.r.l. a decorrere dal 1° Ottobre 2001 fino al 31.7.2006; Tutto ciò premesso, si convengono e si stipulano quanto segue: ART. 1 Oggetto della concessione Il Comune di Livorno, come sopra rappresentato, affida in concessione alla Livorno Sport S.r.l.. che, come sopra rappresentata, accetta, la gestione e manutenzione del Palasport “Bruno Macchia” posto in Via Allende n° 2 e del Palazzetto dello Sport “M. Cosmelli” posto in Via S. Allende 11, nonché, delle relative pertinenze (parcheggi, giardini ecc) per il canone annuo complessivo dei due impianti di L. 50.000.000 (cinquantamilioni), (Euro 25.822,84), oltre IVA, da corrispondersi in rate trimestrali anticipate di L. 12.500.000, oltre IVA, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione. Detto canone sarà rivalutato annualmente dopo il primo anno in base alle variazioni degli indici ISTAT, costo vita, intervenute nell'anno precedente nel periodo Gennaio /Dicembre. I complessi sportivi di cui trattasi sono rappresentati rispettivamente: al locale Catasto partita n° 44004 al Foglio 44 mappale 70; nonché, al Foglio 44, mappale 474, sub 1 e 2 categ. D6 – e sono rappresentati nella planimetria allegata al verbale di consegna (allegato E della presente convenzione). ART.2 Durata della concessione La concessione decorre dal 1° ottobre 2001 e cesserà il 31 luglio 2006. Tale durata è commisurata a quella prevista dalla convenzione Rep.53130/97 sopra richiamata. Le parti avranno facoltà di recedere dal contratto, dopo il terzo anno, dandone disdetta con lettera raccomandata A.R. con almeno tre mesi di preavviso rispetto alla data della scadenza annuale fissata al 31 luglio. Qualora il concessionario intendesse proseguire la conduzione delle strutture, dopo il 31 luglio 2006, dovrà chiedere il rinnovo della concessione con lettera raccomandata da inviarsi al Comune almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale prevista. Il Comune di Livorno potrà revocare la concessione in qualsiasi momento, per sopraggiunti motivi di superiore interesse pubblico (discrezionalmente valutati) senza che in ragione di ciò il concessionario possa accampare alcun diritto o pretesa di rimborso risarcimento o ristoro nei confronti dell'Ente concedente. Il Comune stesso, relativamente alla gestione degli impianti sportivi, potrà proporre di ridefinire i criteri di determinazione dei canoni e, quindi, proporre di adeguare anche il canone per l’uso degli impianti di cui trattasi. In tal caso le parti si obbligano e si impegnano a sottoscrivere un’appendice alla presente convenzione, ove si concordi sulla nuova misura dei canoni. In caso di disaccordo il presente contratto potrà consensualmente risolversi. In caso di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse il Comune restituirà al concessionario la quota parte di canone relativa al periodo di tempo non usufruito. ART. 3 2 Attività La Livorno Sport s.r.l. utilizzerà le strutture (Palasport “B. Macchia” e Palazzetto M. Cosmelli) con le modalità previste da Regolamento allegato “C” del presente atto. ART. 4 Attività pubblicitaria La Livorno Sport s.r.l. è autorizzata, per la durata della gestione delle strutture, a svolgere attività pubblicitaria esclusivamente all’interno dei due impianti (Palasport Bruno Macchia e Palazzetto M. Cosmelli), con le eccezioni previste dall’art. 5 del disciplinare (allegato D) relativo allo svolgimento della pubblicità, provvedendo contemporaneamente a versare (con le modalità riportate all’art. 9 dello stesso allegato), all’Ufficio Pubblicità, la relativa imposta come previsto dalle leggi vigenti. L’attività di pubblicità può essere svolta direttamente dalla Società concessionaria od attraverso altro soggetto specializzato nel settore, con le modalità di cui al disciplinare allegato “D”. Inoltre, su richiesta della Livorno Sport S.r.l., potrà essere autorizzata l’installazione di cartelli esterni alla struttura del “PalaMacchia”, da posizionare lungo le scale di deflusso (in ferro) lato Via Allende, delle dimensioni da concordare. Detta installazione richiede l’autorizzazione dell’Ufficio Pubblicità in quanto soggetta alla normativa generale in materia. ART. 5 Conduzione e manutenzione degli impianti – Modifica ed integrazione della convenzione Rep. 53130/97 Il Concessionario come sopra rappresentato si impegna a condurre gli impianti sportivi di cui trattasi alle condizioni tutte del Disciplinare di Conduzione e manutenzione, (allegati A e B) e del Regolamento di Gestione di cui all’allegato C), che si accludono al presente atto e che il concessionario stesso firma in ogni foglio in segno di conoscenza e di piena accettazione. Si impegna altresì ad assumere l’onere della esecuzione della manutenzione straordinaria sulle strutture, compresi i complessi piscine già affidate con la convenzione Rep. 53130/97 sopra richiamata. Per l’esecuzione della manutenzione straordinaria la Livorno Sport S.r.l. potrà assumere direttamente i mutui necessari. L’Amministrazione comunale valuterà di volta in volta come garantire l’Istituto di Credito (fidejussioni od iscrizioni ipotecarie) e quali eventuali interventi economici trasferire alla Livorno Sport S.r.l. finalizzati al pagamento dei ratei di mutuo. Il concessionario farà rispettare le norme per l'uso della struttura previste dall’allegato C) a chiunque sia presente all'interno dell'impianto sportivo, impegnandosi, all'uopo, ad affiggere, in luoghi visibili a tutti, più copie delle norme stesse. ART. 6 Consistenza delle strutture e criteri di utilizzo Con il presente atto l'Amministrazione Comunale mette a disposizione e consegna al Concessionario, così come descritto nello stato di consistenza allegato sub E), tutte le strutture mobili ed immobili facenti parte degli impianti sportivi di cui trattasi (Palamacchia e Palacosmelli), liberi da vincoli contrattuali, in particolare, per il punto di ristoro e cartellonistica pubblicitaria, la Livorno Sport S.r.l. si impegna a subentrare nei contratti tra Comune e Imprese relative ai servizi di Pulizia, igienizzazione dei WC, vigilanza, conduzione impianti elettrici (con particolare riferimento a quelli elettronici – tabelloni segnapunti -) fino al termine degli stessi. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accedere al locale relativo alla centrale elettrica del Palasport “B. Macchia”, in quanto nello stesso locale è posizionato l’interruttore generale dell’illuminazione del campo Sportivo Scolastico “R. Martelli”. In proposito, le parti convengono che detto impianto di illuminazione continui ad essere allacciato all’utenza del Palasport; in cambio, l’Amministrazione comunale si farà carico dei consumi e manutenzione dei lampioni posti sul piazzale dello stesso impianto, in quanto allacciati alla rete pubblica. Al fine di eseguire la relativa manutenzione, l’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di far accedere al piazzale di cui 3 trattasi i propri tecnici od altra ditta incaricata dalla stessa Amministrazione comunale, (es. i tecnici ASA). ART. 7 Oneri a carico del concessionario La Livorno Sport si obbliga a stipulare in proprio i contratti con gli Enti erogatori dell'acqua, del gas, dell'energia elettrica e del servizio telefonico (nonché con gli altri Enti preposti per l'erogazione di altri servizi), manlevando il Comune di Livorno da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere diretto ed indiretto, nei confronti degli Enti suddetti, nel caso di inadempimento contrattuale. La stessa, è obbligata a gestire gli impianti tecnologici con la cura del buon padre di famiglia ed a richiedere agli Enti di controllo preposti (U.S.L., ISPESL, ecc.), i periodici collaudi esonerando il Comune di Livorno da ogni responsabilità in caso di guasti, incidenti, infortuni al personale addetto ed a terzi che potessero verificarsi in ragione dell'installazione o dell'uso degli impianti relativi ai servizi in parola, anche in riferimento alle ottemperanze della Legge 626/94. Qualsiasi progetto di modifica, variazione o adeguamento degli impianti tecnologici e delle strutture dovrà essere preventivamente sottoposto all'approvazione del Comune il quale, tramite l’Ufficio Dirigenziale Promozione Sportiva ed i competenti Uffici Tecnici Comunali, resta sempre a disposizione per consulenze e istruzioni. ART. 8 Responsabilità La Livorno Sport S.r.l., in relazione all'esercizio della presente concessione, si impegna ad osservare le normative di legge e regolamentari inerenti la sicurezza. Si impegna, altresì, ad adottare e ad attuare, entro il 30.10.01, il piano della sicurezza di cui all'art. 19 del D.M. 3/96. Copia di detto piano sarà depositata presso l'Ufficio Dirigenziale Promozione Sportiva del Comune di Livorno. Inoltre, ogni altra e qualsiasi responsabilità per danni a persone e a cose che dovessero verificarsi in conseguenza e in dipendenza dell'esercizio della presente concessione, da chiunque o comunque provocati, viene esplicitamente e integralmente, senza eccezioni e riserve, assunta dal concessionario. Tale responsabilità grava sulla Livorno Sport s.r.l. anche in relazione a fatti e atti compiuti da eventuali suoi subconcessionari. ART. 9 Riconsegna impianti Cessato il periodo di concessione il Comune di Livorno riacquisterà la totale disponibilità degli impianti sportivi di cui trattasi, che dovranno essere riconsegnati in normale stato d'uso. L'Ente concedente non dovrà corrispondere compensi od indennità di sorta al concessionario per eventuali addizioni o migliorie apportate che dovranno comunque essere state preventivamente autorizzate dal Comune stesso, il quale, in caso contrario, se le addizioni e le migliorie dovessero pregiudicare la funzionalità della struttura, potrà richiedere al concessionario la messa in pristino stato. Al termine della convenzione verrà redatto verbale di riconsegna e consistenza delle strutture da sottoscrivere dal concessionario per come sopra rappresentato e dal competente Ufficio comunale. ART. 10 Controlli manutentivi Al concessionario fa carico l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture (complesso di Via Mastacchi della “Bastia”, piscine di Via dei Pensieri – Via Allende, nonché, del Palasport B. Macchia e Palazzetto M. Cosmelli) e delle attrezzature ricevute in consegna secondo 4 quanto previsto dal disciplinare allegato “C” della convenzione 53130/97 sopra richiamata, e “B” del presente atto, manutenzione che esso si impegna ad eseguire con cura, anche seguendo le indicazioni e le istruzioni dei competenti Uffici Comunali. L'Ufficio Dirigenziale Promozione Sportiva, controllerà periodicamente lo stato di conservazione delle strutture e degli impianti tecnologici, prescrivendo, attraverso gli Uffici Tecnici, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari ed i tempi di realizzazione. ART. 11 Trasferimenti L’Amministrazione comunale potrà attribuire al gestore dell’impianto, un trasferimento; lo stesso, potrà essere liquidato trimestralmente (4 rate trimestrali uguali). L’ammontare del trasferimento potrà essere aggiornato annualmente, sulla base delle disponibilità di bilancio. ART. 12 Riserve dell’Amministrazione L'Amministrazione comunale potrà apportare modifiche in qualsiasi momento al Regolamento di Gestione allegato, al fine di un eventuale miglior utilizzo e funzionamento delle strutture sportive in concessione e la concessionaria si obbliga fin d’ora ad osservarlo nel testo in vigore in quel momento. ART. 13 Spese contrattuali Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali, nessuna esclusa, né eccettuata, sono a totale carico della Livorno Sport s.r.l., che accetta di sostenerle. ART. 14 Domicilio Ai fini del presente atto il Concessionario come sopra rappresentato elegge speciale domicilio in Livorno presso la casa Comunale. ART. 15 Foro di competenza Il Foro Territoriale competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia di diritto civile, che dovesse sorgere in merito al presente atto, sarà esclusivamente quello di Livorno. Per le altre controversie attinenti l'aspetto pubblicistico del presente atto, sarà esclusivamente competente il TAR della Toscana. Fatto, letto, approvato e sottoscritto Per il Comune F.to Dott. Lorenzo Pataria Per il Concessionario F.to Giancarlo Mazzoni Ai sensi degli artt.1341 e 1342 C.C. dichiaro di accettare senza riserve le clausole degli artt.1, 7, 8, 10, 12, 13 e 14. Per il Concessionario F.to Giancarlo Mazzoni 5 ALLEGATO A Disciplinare di conduzione Norme generali 1) Il concessionario si impegna a gestire gli impianti di cui trattasi provvedendo alla sorveglianza, alla pulizia dei locali e a quant’altro necessario per il buon funzionamento delle strutture. 2) L’utilizzo degli impianti è di norma il seguente: lunedì-venerdì 8.00-13.00 e15.00-23.00 oltre al sabato mattina dalle 8.00 alle 13.00 per l’attività sportiva. Sabato pomeriggio e sera, domenica e giorni festivi infrasettimanali, per attività agonistica. Inoltre gli impianti potranno essere utilizzati per l’attività agonistica anche nei giorni infrasettimanali per il recupero di partite Federali o per lo svolgimento di campionati minori, salvo diverse disposizioni dell’ Amministrazione comunale. La palestrina del 1° piano al Palacosmelli è riservata all’attività del pugilato , salvo diverso accordo accordo scritto con l’Amministrazione comunale. 3) Il concessionario è autorizzato, per il periodo di durata della gestione, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, a svolgere attività di servizio accessorie, come attività di ristoro e simili. Lo svolgimento di quest’ultime attività sarà consentito a seguito di presentazione di apposita istanza , alla quale dovrà allegarsi il progetto di fattibilità tecnico-economico della struttura. Il servizio di ristoro, peraltro già presente all’interno del Palamacchia, era gestito da un soggetto esterno, detta gestione è scaduta in data 16.7.2001. la società ha la facoltà di gestire direttamente o tramite altro soggetto autorizzato nelle forme di legge il servizio suddetto. 4) Il concessionario risponde verso il Comune di Livorno, assumendosene la completa responsabilità, della corretta gestione degli impianti e del comportamento del proprio personale e si impegna, inoltre, a segnalare per iscritto ogni difetto di funzionamento al Comune di Livorno, che potrà sospendere l’uso delle strutture e dettare le prescrizioni del caso. 5) Qualora venisse riscontrato un uso improprio delle strutture costituenti il complesso degli impianti sportivi da parte del concessionario, e tale uso scorretto dovesse comportare interventi manutentivi o di ripristino, lo stesso concessionario dovrà farsi carico delle relative spese. 6) Il concessionario si impegna a condurre gli impianti tecnologici ed eseguire i lavori di manutenzione ordinaria delle strutture e delle attrezzature sulla base delle indicazioni di cui all’allegato B. 7) Il Comune di Livorno si riserva la facoltà di utilizzare gli impianti sportivi in parola, direttamente o attraverso altri soggetti organizzatori, fino ad un massimo di 10 giorni all’anno per ogni struttura gestita dalla società, previo preavviso di 20 giorni. La struttura, su richiesta del Comune, dovrà essere liberata dalle insegne pubblicitarie a cura e spese del concessionario. In tali occasioni il Comune non dovrà corrispondere né rimborsare al concessionario alcun compenso o spesa. 8) Fermo restando quanto pattuito con l’art.5 della convenzione, qualora il concessionario intenda utilizzare le strutture per attività differenti da quelle ivi previste, previa deliberazione o disposizione autorizzativi dell’ Amministrazione Comunale, avrà l’obbligo di adeguare gli impianti e le strutture secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia di agibilità e messa a norma, tenendo ovviamente conto di tutte le disposizioni di legge che dovranno essere osservate. In tal caso, in deroga a quanto pattuito con l’art.9 della convenzione, l’ Amministrazione Comunale potrà riconoscere un compenso per la miglioria apportata, con la stessa deliberazione o disposizione autorizzativi di cui sopra, indicante anche le modalità del finanziamento. Norme per la conduzione degli impianti termici Conduzione dei generatori di calore 6 La conduzione dovrà essere fatta solo da personale qualificato per la conduzione di tali generatori. Sulla porta della caldaia dovrà essere posto in evidenza il nome del conduttore responsabile con indirizzo e n. telefonico di recapito, inizio e fine di accensione impianto di riscaldamento conforme a legge n.10 del 9.1.1991 e successivo Regolamento D.P.R. n.412 del 93. Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico appone la firma sul “libretto di centrale” o sul “libretto di impianto”, assumendosi le seguenti responsabilità: rispetto del periodo annuale di esercizio; osservanza dell’orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di attivazione consentita; mantenimento della temperatura ambiente entro i limiti consentiti, è soggetto ad eventuali sanzioni amministrative previste dal 5° comma dell’art.34 della legge n.10/91; far eseguire od eseguire lui stesso se ne ha i requisiti (abilitazione secondo la legge n.46/90), le manutenzioni previste dalle norme UNI-CEI con un minimo di: 1) per impianti con potenzialità resa minore o uguale a 35 kw, una volta all’anno con controllo della combustione ogni due anni; 2) per impianti con potenzialità resa compresa fra i 35 kw e i 350 kw, una volta l’anno con prova della combustione una volta l’anno; 3) per impianti con potenzialità resa maggiore di 350 kw una volta all’anno con controllo della combustione due volte l’anno. Elenco che riporta a titolo esemplificativo e non esaustivo le operazioni di manutenzione ordinaria e di esercizio dell’impianto termico previsto dal D.P.R. 412/93 e dalle relative norme UNI-CEI. A. Elenco delle principali operazioni di manutenzione ordinaria: - Verifica esistenza del certificato di conformità o documento equivalente; Esame visivo della corrispondenza dell’impianto alle norme vigenti; Verifica esistenza del libretto di impianto o di centrale o eventuale predisposizione se mancante; Verifica tenuta dell’impianto d’adduzione combustibile; Prova funzionale del generatore di calore; Pulizia del bruciatore principale e del bruciatore pilota (ove previsto); Pulizia dello scambiatore ,lato fumi; Controllo dei sistemi di espansione; Controllo della regolarità dell’accensione e taratura; Controllo dell’efficienza dello scambiatore relativo alla produzione di acqua calda; Controllo dell’efficienza nella produzione del riscaldamento riferito al generatore e all’impianto; Evidenziazione di eventuali componenti usurati o non funzionanti; Controllo dell’evacuazione dei fumi con verifica del tiraggio ed analisi di combustione (quando prevista); Rilascio del verbale delle operazioni effettuate e trascritte sul libretto di centrale o di impianto. B. Prova di combustione secondo le norme UNI 10389, con verifica del rendimento: - Temperatura fumi; Temperatura ambiente; O2 (%); CO2 (%); Δ P tiraggio in Pascal; Bacharach (Π) ove previsto; CO (%); Perdita di calore sensibile (%); 7 - Rendita combustione a potenzialità nominale (%); Stato delle coibentazioni; Stato della canna fumaria; Funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo; Verifica stato di sistemazione e areazione locali. N.B. Le chiavi della centrale termica devono sempre rimanere in possesso del conduttore o del sostittuto che alla fine della conduzione provvederà a consegnarle all’Ufficio Tecnologico del Comune di Livorno. ALLEGATO B Manutenzione riconosciuta straordinaria da poter finanziare a mutuo - Rifacimento completo della fognatura bianca e/o nera; Realizzazione di nuove recinzioni; Demolizione o rifacimento completo delle pavimentazioni e rivestimenti interni e/o esterni all’unità immobiliare; Demolizione o rifacimento completo delle pareti, degli intonaci esterni ed interni all’immobile; Tinteggiature esterna completa dell’edificio; Sostituzione completa delle gronde e/o dei discendenti pluviali; Rifacimento completo di impermeabilizzazioni e/o isolamento di coperture; Sostituzione completa degli infissi esterni ed interni (finestre e porte); Ristrutturazione completa servizi igienici; Sostituzione completa dei corpi illuminanti; Interventi di adeguamento strutturale ai sensi delle normative in vigore per gli impianti sportivi e altre opere di manutenzione straordinaria in generale Manutenzione ritenuta ordinaria - - Manutenzione delle porte, comprese quelle metalliche, presenti nella struttura concessa, per le quali si prevede la verniciatura biennale; Manutenzione delle finestre, sostituzione di mattonelle, soglie, gradini rotti o deteriorati, dei locali affidati (ogni qualvolta se ne presenti la necessità); Sostituzione di w.c., lavandini, sifoni, cassette w.c., tubazioni (compresa la scovolatura), non funzionanti, rotti o deteriorati, (ogni qualvolta se ne presenti la necessità); Manutenzione e pulizia della fognatura bianca e nera sino all’immissione nella fognatura pubblica; Tinteggiatura e verniciatura annuale dei locali in concessione; Acquisto e riparazione dell’impianto fonico, delle attrezzature sportive, dei canestri, dell’apparecchiatura di segnapunti – 24 secondi, armadi, panche, attaccapanni, sedie, poltroncine, vetri, phon e quant’altro necessario per il buon funzionamento della struttura, comprese le attrezzature di prontosoccorso; Sostituzione di lampade, delle batterie di emergenza ecc.; Manutenzione dei piazzali asfaltati, compresa la pitturazione degli spazi auto; Manutenzione della cabina elettrica esterna, comprese le apparecchiature ivi installate; Manutenzione della struttura esterna al Palasport adibita a magazzino; Mantenimento della zona affidata, compreso il taglio di erba che dovrà essere effettuato almeno ogni 15 gg. nel periodo estivo ed ogni 30 gg. nel periodo autunno/inverno (novembre-febbraio); Manutenzione dell’impianto di addolcimento delle acque e dell’impianto termico, sulla base del disciplinare ALLEGATO A, nonché di quanto presente nella struttura e non citato espressamente. N.B. Per quanto non espressamente specificato si fa rinvio alla legge regionale 21/5/1980 n.59. 8 ALLEGATO C Norme per l’uso del Palamacchia e del Palacosmelli 1) I Palasport, in armonia con gli scopi per i quali sono stati costruiti, ed in relazione alle loro caratteristiche tecniche, sono destinati all’attività sportiva e, solo dopo aver dato priorità alle manifestazioni agonistiche federali, potranno essere utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive, ad es. spettacolari. 2) Gli organizzatori delle manifestazioni dovranno provvedere, a loro cura e spese, a compiere quanto prescritto dalle autorità competenti. Dovranno, inoltre, munirsi preventivamente di tutte le autorizzazioni previste dalla legge e, laddove applicabile, dell’ autorizzazione di Polizia Amministrativa per gli adempimenti di cui all’art.68 del T.U. leggi di pubblica sicurezza. In occasione di manifestazioni con ingresso a pagamento, qualora, per qualunque motivo, dette manifestazioni fossero rimandate, interrotte o annullate, non saranno dovuti risarcimenti a chi subisca danno per le spese sostenute o per i mancati introiti. 3) I concessionari e gli usufruenti rispondono in solido degli eventuali danni arrecati al parquet, agli impianti, agli attrezzi ed agli arredamenti della struttura comunale. In proposito, la Livorno Sport S.r.l., è autorizzata a chiedere un congruo deposito cauzionale. 4) Gli atleti, i Dirigenti, gli allenatori e chiunque altro che, con contegno scorretto, dia adito a lamentele o, comunque, turbi il regolare svolgimento delle manifestazioni o degli allenamenti, verrà allontanato (dalla Livorno Sport in accordo con l’Amministrazione Comunale) e, nei casi più gravi, inibito all’ingresso della struttura a tempo indeterminato. 5) Gli atleti debbono sempre essere accompagnati da un Dirigente o da un allenatore della propria società o ente e debbono esibire, a richiesta del personale addetto, la tessera di riconoscimento rilasciata dalla società o ente di appartenenza. Nessun attrezzo, indumento o altro oggetto di proprietà degli atleti, delle società o enti che usufruiscono della struttura, potrà essere depositato, comunque, lasciato incustodito nei locali delle strutture. 6) Alla pavimentazione dei Palasport potranno accedere solamente atleti, Dirigenti, tecnici ed arbitri autorizzati, provvisti di calzature con suola in gomma o sugatto; 7) Nel caso di utilizzo degli impianti per lo svolgimento di manifestazioni spettacolari, o comunque per tutte quelle attività che comportano il montaggio di palchi, tribunette ecc., è fatto obbligo di posizionare sotto le zampe di appoggio delle strutture una protezione in legno proporzionata al peso della struttura montata, non inferiore ai 4 cm. di spessore e 4 mt. di lunghezza, comunque idonea a distribuire il peso delle strutture montate su una superficie ampia del parquet. Tutte le strutture montate necessitano di una preliminare protezione del parquet con tappetini in gomma di almeno 1 cm. di spessore (stile attacco cemento); 8) Per lo svolgimento di manifestazioni con la presenza di pubblico, per ragioni di sicurezza, necessità sempre la disponibilità dell’impianto fonico. 9) L’utilizzo del piazzale esterno alla struttura ed interno alla recinzione del Palamacchia, in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive potrà essere utilizzato in ottemperanza all’obbligo previsto dal D.M. 18.3.96 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi ) per impianti con capienza superiore a 2.000 spettatori, in tal caso la zona in questione viene ad essere individuata quale area di servizio annessa all’impianto medesimo. Il disposto dell’art.15 del predetto decreto del Ministero dell’Interno, stabilisce che detta area deve essere delimitata in modo da risultare libera da ostacoli al deflusso. Alla luce di quanto sopra 9 riportato, possono essere autorizzati i seguenti automezzi: 1. Mezzi delle Forze dell’Ordine (negli appositi spazi già delimitati) 2. Mezzi dei Vigili del Fuoco (negli appositi spazi già delimitati) 3. Mezzi di Pronto Soccorso Medico (S.V.S., Misericordia, C.R.I.) 4. Mezzi di servizio del Comune (Uff. Tecnologico, Sport ecc.) 5. N.2 mezzi per le emittenti private 6. N.1 pulman squadra ospite 7. N.1 (eventuale) pulman squadra cittadina 8. N.4 mezzi Autorità 9. N.2 mezzi privati a disposizione squadra ospite 10. N.2 mezzi privati a disposizione squadra cittadina 11. N.5 mezzi per arbitri e commissione di gara 12. N.1 mezzo Commissario F.I.P. Nessun altro mezzo non compreso, sia per tipologia che per quantità, nell’elenco potrà accedere alla struttura, salvo diverso accordo scritto con ’Amministrazione comunale. ALLEGATO D Disciplinare relativo allo svolgimento della pubblicità al Palasport Bruno Macchia e al Palazzotto Maurizio Costelli. Con l’affidamento della gestione complessiva dei Palasport citati, la Livorno Sport srl è autorizzata a svolgere direttamente o attraverso una società specializzata nel settore, attività pubblicitaria nella struttura concessa, per il periodo di durata della gestione, con le seguenti modalità: ART.1 Lo svolgimento dell’attività pubblicitaria potrà avvenire con cartelli ed iscrizioni sagomate non luminosi, distribuzione di materiale pubblicitario, pubblicità fonodiffusa ed altre forme affini. Forme pubblicitarie diverse da quelle sopra descritte, non previste dalla presente convenzione, potranno essere effettuate su preventiva autorizzazione del competente Ufficio Pubblicità e Affissioni del Comune di Livorno, che ne chiederà la relativa imposta. ART.2 La posa in opera di cartelli o altro materiale pubblicitario è a totale cura, responsabilità e spese della Livorno Sport srl od eventuali suoi sub-concessionari. Il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, prescrivere modifiche al tipo, alla forma ed alle dimensioni dei cartelli, plance ecc., così come pure ai motivi decorativi ed ai colori. Non è consentita la pubblicità, eseguita con qualsiasi forma, ritenuta offensiva dall’Amministrazione Comunale, né tanto meno di esporre o trasmettere pubblicità dei prodotti a fumo (art.8 della legge n.52 del 22.2.1983 richiamata con circolare della Prefettura di Livorno Prot.n.1656 del 9.11.1995). Il Comune si riserva a riguardo ogni più ampio diritto di controllo, da esercitare a mezzo di suoi funzionari ART.3 Lo spazio rettangolare di fronte ai tavoli posti in campo a disposizione dei rappresentanti della stampa, il tavolo della giuria, sono spazi pubblicitari di pertinenza delle squadre che di volta in volta utilizzano la struttura per lo svolgimento del loro campionato. Detta pubblicità potrà essere apposta prima della partita e rimossa subito dopo. Il centro campo rimane a disposizione per il logo e scritta della città. Non sono consentite scritte sul parquet, salvo diversa autorizzazione scritta da parte del Comune. 10 ART.4 L’esplicazione della pubblicità dovrà avvenire con l’osservanza delle seguenti disposizioni: i cartelli, plance, striscioni ecc., i quali non dovranno essere di alcun ostacolo alla vista degli spettatori ed alla possibilità di questi di spostarsi liberamente all’interno dell’impianto; la pubblicità sonora è proibita durante lo svolgimento delle manifestazioni. I cartelli pubblicitari per il Palamacchia dovranno essere istallati: - nei quattro spazi laterali ai segna punti per un’altezza massima di cm 120 dalla base dello stesso segnapunti, e ad una lunghezza complessiva di mt 50; - nei 28 spazi (di cm. 60x180 cad.) tra colonna e colonna degli architravi della copertura; - sopra le sei porte di uscita del palasport ( cm.75x400 cad.), lasciando libere e visibili le scritte USCITA e gli stessi cartelli non potranno superare la metà della balaustra in ferro soprastante; - lungo la recinzione divisoria tra campo e tribune al bordo campo di gioco (lato campo sportivo scolastico per mt. 0, 80 di altezza e mt. 25 di lunghezza, mentre, sul lato opposto per mt. 0, 50 di altezza e mt. 25 di lunghezza. Su tutti e due i lati dovranno essere lasciate libere le bocchette che immettono aria calda in campo ed i cartelli posti sul lato campo scuola dovranno essere istallati, tra le bocchette, con la base inferiore allineata alla base inferiore delle stesse, mentre quelli posti sul lato opposto dovranno essere istallati con la base inferiore oltre la spalliera delle panchine di campo; - sopra le protezioni delle poltroncine delle autorità (lato via Allende), per un’altezza massima di cm. 80 ed una lunghezza di mt.16, lasciando libere tutte le uscite di emergenza, in particolare lo spazio davanti agli estensibili; - uno spazio di cm 55x200 posto sotto i due segnapunti; - sopra i piumoni salva urti posti al bordo campo (mt. 0, 80 x 60). ART.5 Nessun compenso spetterà alla Livorno Sport nel caso venisse ordinata, dall’Amministrazione Comunale, la rimozione o lo spostamento di uno o più impianti pubblicitari istallati nella struttura, nel caso di utilizzo della stessa per lo svolgimento delle manifestazioni previste dal punto 7) dell’alleg. A) della presente convenzione. Il Comune di Livorno, in dette circostanze, si riserva la facoltà di concedere e far gestire la pubblicità ad eventuali sponsor di quelle manifestazioni, o, comunque, ad operatori diversi dalla Livorno Sport, senza che la stessa possa pretendere o richiedere alcun compenso per il mancato guadagno e per risarcimento danni, o riduzione di canone o di imposta. E’ inteso che, in occasione di queste manifestazioni, se restano disponibili spazi utilizzabili ed alcuni impianti pubblicitari in opera restano visibili(in tutto o in parte), la Livorno Sport non è tenuta a pagare ulteriori canoni ed imposte. ART.6 La Livorno Sport si impegna, qualora fosse riscontrata la necessità, a integrare l’impianto fonico esistente; si impegna, inoltre, ad eseguire le manutenzioni necessarie alle stesse apparecchiature, anche attraverso forme di sub-appalto a soggetti professionalmente qualificati, di propria fiducia. ART.7 In occasione di qualsiasi tipo di manifestazione, autorizzata o organizzata dall’Amministrazione Comunale, la Livorno Sport si impegna a mettere a disposizione della stessa o dell’organizzazione, l’impianto fonico, a titolo gratuito, per gli annunci di servizio o di ordine pubblico e quelli urgenti di pubblica utilità. ART.8 11 Il Comune si ritiene manlevato da ogni responsabilità, nonché liberato da ogni noia o molestia, in ipotesi di danni a persone o cose, relative all’espletamento di ogni e qualsiasi attività connessa, anche indirettamente, con l’oggetto della presente concessione, comprese eventuali azioni intentate da terzi conseguenti al cattivo funzionamento degli apparecchi di trasmissione fonica. Per le eventuali inadempienze o violazioni che potessero verificarsi in relazione all’esercizio dell’attività pubblicitaria, è responsabile la Livorno Sport, che dovrà essere coperta da ampia garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi. ART.9 La Livorno Sport S.r.l. corrisponderà al Comune di Livorno quanto dovuto, relativamente all’imposta, con le seguenti modalità: a) l’imposta di pubblicità deve essere versata anticipatamente rispetto al periodo interessato. Per periodo interessato si intende quello compreso tra il 1° ottobre e il 31 di dicembre e tra il 1° gennaio e il 30 settembre di ogni anno. Il calcolo dell’imposta di pubblicità avverrà sulla base di dichiarazione con il relativo pagamento che dovrà essere presentata all’Ufficio Affissioni e Pubblicità dalla Livorno Sport srl o sua delegata appaltatrice della gestione pubblicitaria, prima dell’inizio di ogni periodo di riferimento, nella quale dovrà essere riportata la quantità e la descrizione del tipo di pubblicità da svolgere, al fine di poter controllare l’imposta di pubblicità dovuta. Ogni qualvolta si verifichi una variazione comportante modifiche dell’imposta o della tipologia degli impianti pubblicitari rispetto alla dichiarazione iniziale, la concessionaria dovrà darne preventiva comunicazione scritta all’Ufficio Affissioni e Pubblicità versando la differenza di imposta. L’Ufficio Affissioni e Pubblicità si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, attraverso i propri funzionari, se la pubblicità svolta sia corrispondente alla quantità e qualità di quella dichiarata, e di contestare eventuali abusi. L’imposta di pubblicità dovrà essere corrisposta mediante versamento su c.c. postale intestato all’Ufficio Affissioni e Pubblicità, nel rispetto del d.lgs.507. ART.10 Il tardivo pagamento dell’imposta di pubblicità costituirà motivo per l’applicazione delle sanzioni previste dal d.lgs. 15.11.1993 n.507. ART.11 Nel caso di violazione di alcune delle disposizioni di cui al presente disciplinare, la concessione si intenderà risolta di pieno diritto. La successiva declaratoria di risoluzione da parte del Comune, avrà carattere puramente dichiarativo. ART.12 Alla scadenza della concessione la Livorno Sport si impegna a rimuovere a sue totali spese gli oggetti pubblicitari, rimettendo ogni cosa in pristino e lasciando integro e funzionante l’impianto fonico presente nella struttura ART.13 In caso di revoca della gestione per le ragioni previste dalla presente convenzione, non competeranno alla Livorno Sport compensi, rimborsi o risarcimenti di sorta. ART.14 12 Si dà atto che, con la stipula della presente convenzione, si intende che è assentita da perte del Comune di Livorno l’autorizzazone di cui all’art.8, 3° comma del Regolamento Comunale sulla pubblicità di cui all’Atto C.C.135 del 26.09.1994. 13