Delib. CC n. 36 del 19/11/2015
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COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
PROVINCIA DI LECCE
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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Atto n. 36 /CC
del 19/11/2015
OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA TUTELA E IL BENESSERE
DEGLI ANIMALI.
L' anno 2015 il giorno 19 del mese di novembre alle ore 18:15 presso la sala Consiliare
del Palazzo Comunale, in seguito ad avviso del Presidente del Consiglio, consegnato nel tempo e
nei modi prescritti dal Regolamento del Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria ed in
seduta pubblica di 1ª convocazione.
Fatto l'appello nominale risultano presenti 8 consiglieri su 8 assegnati al Comune e in carica
come segue:
TONDO Salvatore - Sindaco
DE CARLO Graziana
DE LEO Cosimo
DE LEO Oronzo
DELLA BONA Gianni
GUIDO Pietro
NICOLINI Stefano
QUARTA Luigi Giuseppe
PRESENTI
X
X
X
X
X
X
X
X
ASSENTI
E' presente \ non è presente l'assessore esterno POTUTO Anna Rita.
E' presente \ non è presente l'assessore esterno LIQUORI Fernando Antonio.
E' presente \ non è presente l'assessore esterno MELLO Vito Pietro.
Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Dott. TONDO Salvatore
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA MARIA ROSARIA PEDACI
IL PRESIDENTE
riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la discussione sugli
oggetti posti all'ordine del giorno.
VISTO: Si esprime parere Favorevole ai sensi dell'Art. 49, c.1, D.Lgs. 267/00 in ordine alla regolarità
tecnica.
Data: 13/11/2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Servizio Polizia Municipale
f.to Ten. Rolli Vincenzo
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto che il Comune di San Pietro in Lama riconosce grande rilevanza al tema della tutela e
della salvaguardia del benessere degli animali;
Visto che ai Comuni è attribuita la funzione di vigilanza sull'osservanza di leggi e regolamenti
relativi alla protezione degli animali;
Vista la legge 281 del 1991 che promuove e disciplina la tutela degli animali e condanna gli atti
di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, al fine di favorire la corretta
convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
Vista la legge 189/2004 che prevede che l'abbandono, l'uccisione ed il maltrattamento di
animali sioano da considerarsi reato;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale in data 12-11-2015 di proposta al Consiglio
dello schema di Regolamento;
Visto la Statuto Comunale;
Vista la L.R. N° 12/1995;
Visto il parere favorevole del Responsabile del servizio espresso ai sensi dell' Art. 49 del Dlgs
267/2000;
Uditi gli interventi dei consiglieri riportati nell'allegato processo verbale e le risultanze degli
stessi;
Sentita proposta del Sindaco-Presidente di apportare i seguenti emendamenti al regolamento
in discussione:
-eliminare il comma 5 dell'art.5, dando atto che il comma 6 del testo originario sarà il nuovo
comma 5 del testo in corso di modifica;
-all'art.22 eliminare la parola “preferibilmente”;
-eliminare il comma 2 dell'art.24;
Posti a votazione i suddetti emendamenti sono approvati all'unanimità con il voto favorevole
dei n.8 consiglieri presenti e votanti;
Di poi, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n.8 consiglieri presenti e
votanti
DELIBERA
di approvare lo schema di Regolamento per la tutela e il benessere degli animali, come
emendato, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
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Capitolo 1 – PRINCIPI
Art. 1 - Profili istituzionali
1. Il Comune di San Pietro in Lama, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e dalla
Regione Puglia
promuove la tutela e la cura degli animali domestici nel proprio territorio;
riconosce alle specie animali il diritto a un’esistenza compatibile con le proprie caratteristiche
biologiche, fisiologiche ed etologiche;
individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto e alla tolleranza verso
tutti gli esseri viventi.
2. Il Comune, al fine di favorire la corretta convivenza fra persone e animali e di tutelare la salute pubblica e l’ambiente,
promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri
ecologici che interessano le popolazioni animali.
Art. 2 - Valori etici e culturali
1. Il Comune di San Pietro in Lama riconosce la libertà ad ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le
attività connesse con l’accudimento e la cura degli animali da compagnia purché non siano in conflitto con legittimi
interessi di terzi.
2. Il Comune di San Pietro in Lama intende operare affinché siano promossi nel sistema educativo e informativo
dell’intera popolazione, e soprattutto in quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali, la conoscenza delle loro
caratteristiche biologiche e il principio della corretta convivenza con gli stessi.
Art. 3 - Tutela degli animali
1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al rispetto e ai diritti degli
animali e alla promozione di iniziative per la sopravvivenza delle loro specie.
2. Il Comune, in base alla Legge 281/91, alla conseguente L.R. 12/95 e alla Legge 20.07.2004 n. 189, promuove e
disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna e persegue gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il
loro abbandono.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere le garanzie giuridiche poste dalla normativa vigente a tutela
degli animali.
Capitolo 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4 - Detenzione di animali da compagnia
1. <Animale da compagnia> è ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione
senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli
animali da pet therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali
da compagnia (DPCM 28.02.2003).
2. Chi detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela ed il suo benessere.
3. E’ vietato detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura, tali da poter causare sofferenza agli stessi o
da poter esaltare la loro aggressività.
4. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie e la razza
alla quale appartengono per tutto il ciclo vitale dell’animale stesso con carattere di continuità.
5. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di
soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali
sempre nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, igiene e salute.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le
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proprietà pubbliche e private.
7. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la
fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni; è vietato aizzare cani e/o altri animali mettendo in pericolo l’incolumità
di persone e altri animali o provocando il danneggiamento di cose.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 .
Art. 5 - Maltrattamento e mancato benessere di animali
1. E’ vietato:
a. mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali;
b. tenere gli animali in spazi inidonei, privarli dell’acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni
termiche o condizioni climatiche tali da nuocere alla loro salute.
c. Tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di
salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie;
d. tenere cani o altri animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo;
e. separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 40 giorni di vita, se non per motivazioni
certificate da un medico veterinario;
f. detenere permanentemente animali da compagnia in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di
ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e roditori;
g. addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, uso di strumenti cruenti o costrizione fisica o
psichica;
h. l’addestramento inteso a esaltare l’aggressività dei cani;
i. trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici;
j. detenere e/o trasportare gli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio senza la necessaria
aerazione.
k. detenere gli stessi permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale;
l. tenere gatti legati a catena, a corda e similari. E’ consentito l’uso di strumenti idonei a condurre a
passeggio l’animale;
m. l’allacciamento a nodo scorsoio; è vietato l’uso di collari elettrici, di collari a punte o di collari a
strangolo; è altresì vietato l’uso di museruole <stringi bocca>, salvo i casi certificati dal medico
veterinario che ne attesta la necessità;
n. sottoporre i cani a interventi chirurgici destinati a modificare il loro aspetto esteriore o finalizzati ad
altri scopi non curativi come (il taglio delle orecchie, il taglio della coda, la caudotomia) ove
consentito per questioni di salute, dovrà essere eseguito da un medico veterinario entro la prima
settimana di vita dell’animale;
o. sollevare gli animali per la testa, per le orecchie, per le zampe o per la coda;
2. E’ vietato mantenere animali selvatici o esotici alla catena, detenuti legalmente, permanentemente legati al trespolo,
o senza la possibilità di un rifugio; questo rifugio dovrà essere di grandezza adeguata e tale da contenere tutti gli animali
stabulati nella gabbia; per gli animali solitari ve ne dovrà essere uno per soggetto.
3. E’ fatto obbligo ai detentori di animali esotici e selvatici detenuti in cattività di riprodurre, per quanto possibile, le
condizioni climatiche e ambientali dei luoghi ove queste specie si trovino in natura, per evitare stress psico-fisico.
4. E’ vietato l’uso di animali vivi per alimentare altri animali, salvo i casi di necessità scientificamente comprovata e
documentata.
5. E’ vietato far riprodurre cagne, a meno che il proprietario sia titolare di attività di allevamento cinofilo o non dimostri
agli organi di vigilanza di avere certezza dell’affidamento, a titolo gratuito, dei cuccioli, a persone che ne abbiano fatto
espressa richiesta e che siano in grado di prestare cura agli animali. Se i cuccioli vengono ceduti a nuovo detentore
all’interno del territorio comunale, gli organi di vigilanza sono tenuti a sorvegliare sulle loro condizioni ed hanno
facoltà di sanzionare, oltre che il nuovo detentore, anche il proprietario della cagna qualora i cuccioli non siano affidati
e gestiti secondo le indicazioni del presente regolamento.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
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una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 .
Art. 6 – Animali randagi
1. Sono considerati randagi i cani e i gatti che non sono direttamente controllati dall’uomo per quanto riguarda la
custodia, l’alimentazione e la riproduzione.
2. E’ fatto obbligo a tutti i cittadini rispettare quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore, dalla legge 281/91 e dalla
LR 12/95 a tutela degli animali randagi.
Art. 7 - Abbandono di animali
1. E’ severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna
autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 .
2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da
Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
Art. 8 - Avvelenamento di animali
1. E’ severamente proibito spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, su tutto il territorio
comunale, a eccezione delle abitazioni private, sostanze velenose, tossiche o irritanti in luoghi ai quali possano accedere
animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono comunque essere eseguite con
modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 77,00 a Euro 462,00 .
Art. 9 – Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali
1. Al fine di tutelare il benessere animale nonché l’igiene e la salute pubblica, è fatto divieto agli esercizi commerciali
fissi di vendita di animali da compagnia di esporre, in vetrina o all’esterno dell’esercizio, animali di qualsiasi specie.
2. Gli animali in esposizione all’interno dell’esercizio commerciale dovranno essere detenuti in gabbie o recinti di
dimensioni idonee a garantire il loro benessere ed il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie
detenuta; dovranno avere sempre a disposizione acqua, cibo e lettiera; dovranno essere sempre riparati dal sole.
3. La detenzione degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve
avvenire, comunque, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente regolamento, al fine di evitare situazioni di
stress o di sovraffollamento.
4. Ai negozianti è fatto obbligo di tenere, costantemente aggiornato, un registro di carico e scarico degli animali.
5. Non sono consentite le attività commerciali, ambulanti ed occasionali, inerenti l’esposizione e/o la vendita diretta o
indiretta di animali.
7. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo, viene disposta la chiusura
temporanea o la sospensione dell’attività, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente
regolamento.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 .
Art 10 - Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali
1. Non saranno permessi, su tutto il territorio comunale, esposizioni, spettacoli o intrattenimenti pubblici o privati che
comportino l’utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche, che possono arrecare loro
situazioni di stress o eccessive sollecitazioni da parte del pubblico. Il divieto di cui sopra non si applica a fiere, mercati,
mostre, esposizioni, concorsi o gare regolarmente autorizzate ed effettuate nel rispetto della normativa vigente.
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2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, nel
caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la sospensione immediata dell’attività
oltre all’applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 .
Art. 11 – Manifestazioni pubbliche con animali d’affezione
1. Ogni manifestazione pubblica con animali d’affezione dovrà essere regolarmente autorizzata nonché organizzata ed
effettuata nel rispetto della normativa vigente e del presente regolamento.
2. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono essere di dimensioni
idonee a garantire il benessere degli animali e il normale svolgimento delle attività comportamentali tipiche della specie
detenuta. Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la detenzione di
razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in solitudine di cuccioli.
3. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere.
4. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi.
5. I recinti e le gabbie degli animali esposti devono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere protettive poste a
distanza sufficiente da impedire che il visitatore possa toccare la gabbia o gli animali.
6. I cani, oggetto di esposizione, dovranno essere microchippati o muniti di identificativo e scortati dal previsto
certificato (o libretto sanitario), al fine di comprovarne la provenienza e la proprietà.
7. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120 giorni; per le altre specie
non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in presenza dei genitori.
8. Oltre al controllo sanitario della AUSL, l’organizzatore dovrà garantire la presenza di un veterinario libero
professionista, che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali.
9. E’ fatto obbligo ai titolari di esposizione di munirsi di registro di carico e scarico degli animali opportunamente
vidimato dal Servizio Veterinario della AUSL.
10. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge che potranno essere
ispezionati dai medici veterinari della AUSL dietro semplice richiesta verbale ed in qualsiasi momento. E' fatto divieto
di detenere animali di qualsiasi specie all’interno degli automezzi di trasporto per tutta la durata della mostra.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 .
Capitolo 3 – CANI
Art. 12 – Anagrafe canina
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all’anagrafe canina, ai sensi
della legge 281/91 e della LR 12/95, entro i primi sei mesi di vita dell’animale.
2. E’ pertanto obbligatorio sottoporre il cane a inserimento del microchip identificativo presso il Servizio Veterinario
della AUSL competente per territorio, dove è istituito l’Ufficio Anagrafe Canina o presso l’ambulatorio del proprio
veterinario libero professionista.
3. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo devono comunicare all’Ufficio Anagrafe Canina eventuali variazioni di
domicilio e/o di proprietà, la scomparsa e il decesso del cane entro 15 giorni dall’evento.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 .
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Art. 13 - Divieto di detenzione a catena e d’uso di collari costrittivi
1. E’ vietato detenere cani legati o a catena continuativamente e l’impiego dei collari con aculei, con dispositivi a
scarica elettrica o che agiscano con sostanze chimiche, tranne quelli antiparassitari.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00 .
Art. 14 – Obblighi di custodia
1. I proprietari e i detentori di cani, hanno l’obbligo di :
a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;
b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.
Tale obbligo non si applica ai cani per non vedenti o non udenti addestrati come cani guida, e ai cani delle Forze
Armate, di Polizia, di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani per servizio.
2. Ove sia custodito almeno un cane in abitazioni con giardino, è fatto obbligo al proprietario o al detentore di
segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà in prossimità dell’ingresso.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 .
Art. 15 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore, nell’osservanza di quanto previsto nell’art. 16, è
consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree
successivamente precisate al comma 3 del presente articolo.
2. Il proprietario o detentore dell’animale è sempre responsabile civilmente, penalmente e a livello amministrativo di
ogni azione del cane da lui condotto.
3. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini,
quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 .
Art. 16 - Aree e percorsi destinati ai cani
1. Nell’ambito del territorio comunale potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi
destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Nelle aree a loro destinate, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola,
sotto la vigile responsabilità dei proprietari o detentori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone,
alle piante o alle strutture presenti.
3. L’Amministrazione Comunale provvederà periodicamente alla pulizia di tali aree fermo restando l’obbligo di raccolta
degli escrementi per i proprietari o detentori dei cani (art. 16).
Art. 17 - Obbligo di raccolta degli escrementi
1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi
sul suolo pubblico, per quanto possibile impedire che gli animali urinino su portoni, porte e vetrine dei negozi in modo
da mantenere pulita la città e preservare lo stato di igiene e decoro dei luoghi.
2. E’ pertanto vietato abbandonare gli escrementi depositati dai cani su marciapiedi, strade, aree pedonali, aree verdi,
parchi, giardini, zone attrezzate per i bambini ed aree pubbliche o di uso pubblico in genere.
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3. E’ fatto obbligo ai proprietari o ai conduttori dei cani di:
a) munirsi di palette e idonei sacchetti per la raccolta degli escrementi depositati dagli animali negli spazi sopra
elencati;
b) provvedere alla completa pulizia e all’immediata rimozione degli escrementi dei cani mediante la suddetta
attrezzatura;
c) avere con se una bottiglia d’acqua per il lavaggio immediato delle deiezioni liquide dei cani;
d) esibire, a richiesta del personale incaricato dell’esecuzione del presente regolamento, l’attrezzatura indicata per la
raccolta degli escrementi dei cani.
5. Dall’osservanza del presente articolo sono esentati i non vedenti che utilizzano cani da accompagnamento
appositamente addestrati e le Forze Armate, di Polizia, di Protezione Civile, dei Vigili del fuoco che utilizzano i cani
per servizio.
Chiunque commette la violazione della letta a) c) e d) del comma 3 del presente articolo è soggetto, fatte salve le
responsabilità penali, al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 10,00 a Euro 60,00.
Per tutte le altre violazioni del presente articolo sarà comminata una sanzione da Euro 25,00 a Euro 150,00
Art. 18 - Accesso negli esercizi pubblici
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi consentiti dal
successivo comma 2, a tutti gli esercizi pubblici situati nel territorio del Comune di San Pietro in Lama salvo quelli per
cui è previsto il divieto a norma delle disposizioni esistenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici, dovranno farlo usando
sia guinzaglio che museruola e avendo, inoltre, cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. E’ facoltà del titolare del pubblico esercizio non ammettere gli animali al proprio interno previa comunicazione al
Sindaco.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 .
Art. 19 – Cani randagi – Adozione – Sterilizzazione
1. Il recupero dei cani randagi spetta al Servizio Veterinario della AUSL.
2. I cani recuperati in quanto vaganti trovano accoglienza nel canile sanitario convenzionato, dove dovranno essere
iscritti all’anagrafe canina, microchippati e sottoposti a sterilizzazione chirurgica, nel caso non siano particolarmente
pericolosi potranno essere reintrodotti nel loro ambiente.
3. I cani randagi, ricoverati nel canile sanitario convenzionato, se non reclamati entro sessanta giorni, possono essere
ceduti gratuitamente a privati maggiorenni, che diano garanzie di buon trattamento, previa compilazione di apposita
scheda di affidamento. I cani randagi, catturati da meno di sessanta giorni, potranno essere dati in affido temporaneo,
sempre su parere del Servizio Veterinario per evidenti ragioni sanitarie. Gli affidi temporanei e le adozioni possono
essere effettuati esclusivamente presso il canile sanitario convenzionato o con garante un’Associazione riconosciuta di
volontariato animalista e sempre previa iscrizione all’anagrafe canina.
Art. 20 – Alimentazione cani randagi
1. Chiunque provveda al sostentamento dei cani randagi sul territorio comunale deve rispettare le norme per l’igiene del
suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla rimozione immediata di
ciotole ed eventuali avanzi di cibo al termine di ogni pasto.
3. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli animali e la
sanità pubblica, l’alimento somministrato deve essere rappresentato da mangime secco.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 10,00 a Euro 60,00 .
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Capitolo 4 - GATTI
Art. 21 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
1. Per "gatto libero" si intende l’animale che vive in libertà e frequenta abitualmente lo stesso luogo.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata
"gattara/o".
4. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e no,
edificato e no, nel quale vive stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la
compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.
Art. 22 – Cura delle colonie feline
1. Il Comune apprezza altresì l’attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura e al
sostentamento delle colonie feline.
2. Al gattaro deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di
proprietà pubblica dell’intero territorio comunale.
3. L’accesso dei gattari a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario; in casi di comprovati
motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi, residenti in aree private, e nell’impossibilità di accedervi, i gattari
sottopongono e demandano alle autorità competenti le problematiche individuate.
4. I gattari sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico e del decoro urbano, evitando la
dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando
ogni contenitore utilizzato. Al fine di rendere più agevole la pulizia dei luoghi ma soprattutto al fine di tutelare il
benessere degli animali e la sanità pubblica, l’alimento somministrato deve essere rappresentato da mangime secco.
5. I gatti che vivono in libertà possono essere catturati dal Servizio Veterinario della AUSL competente per territorio,
per la loro cura e sterilizzazione.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 10,00 a Euro 60,00 .
Art. 23 – Detenzione dei gatti di proprietà
1. E’ vietato, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione, segregare i gatti in trasportini e/o contenitori di vario genere
nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
3. Al fine di evitare e contenere l’incremento della popolazione felina, sarebbe opportuno che i proprietari e/o detentori
di gatti che hanno la possibilità di uscire dall’abitazione e di vagare, quindi, liberamente sul territorio provvedano alla
loro sterilizzazione.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 .
Capitolo 5 - VOLATILI
Art. 24 – Contenimento numerico dei colombi urbani
1. Per la tutela dell’igiene e della salute pubblica, è necessario contenere il numero di colombi presenti sul territorio
comunale.
E’, pertanto, vietato:
a) somministrare cibo ai colombi, sia nelle aree pubbliche che in quelle private del Comune.
Chiunque commette la violazione del presente articolo è soggetto, fatte salve le responsabilità penali, al pagamento di
una sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 150,00 .
Delibera C.C. n. 36 del 19/11/2015 - pag. 9 di 16
Delib. CC n. 36 del 19/11/2015
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Capitolo 6 - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 – Sanzioni
1. Chiunque commette una violazione del presente regolamento, la cui sanzione sia stata già prevista da altra norma di
legge o ordinanza sindacale, sarà punito ai sensi della stessa.
3. Ai sensi della Legge 24/11/1981 n°689 e fatte salve in ogni caso le eventuali responsabilità penali in materia, si
procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché, ove prescritto o
comunque ritenuto necessario, dell’animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le
procedure disposte dal D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del
proprietario. Dopo la confisca, l’animale viene affidato in custodia a una apposita struttura di accoglienza, per essere
consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca il benessere dell’animale.
4. La violazione compiuta nell’esercizio di un’attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque
commerciale, subordinata al rilascio di un’autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato,
comporta l’obbligo di sospensione dell’attività, fino a che non venga rimossa l’inadempienza.
Art. 26 – Altri comportamenti sanzionati
Chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, ovvero gli cagiona una lesione, ovvero lo
sottopone a sevizie o lo sottopone a trattamenti che gli procurano un danno alla salute, otre ad essere sottoposto alla
legge penale, sarà, altresì, sanzionato a norma del presente regolamento.
Art. 27 - Vigilanza
1. La vigilanza sull’osservanza del presente regolamento è affidata al Comando di Polizia Locale, alle altre Forze di
Polizia, Servizi Veterinari della ASL.
2. Le Associazioni animaliste e zoofile possono collaborare alla vigilanza sulle problematiche connesse alle varie specie
animali presenti sul territorio comunale e all’applicazione del presente regolamento.
Art. 28 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili
eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.
Art. 29 – Integrazioni e modificazioni
1. Il presente regolamento potrà essere successivamente modificato o integrato al fine di uniformarlo a eventuali future
normative comunali, regionali e nazionali in tema di tutela e benessere degli animali d’affezione.
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COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA
VERBALE DI SEDUTA CONSILIARE DEL 19 NOVEMBRE 2015
Oggetto: Decimo Punto all’Odg: “Approvazione Regolamento per la tutela e il benessere degli
animali”
SINDACO TONDO: Passiamo al Decimo Punto all’Odg: “Approvazione Regolamento per la
tutela e il benessere degli animali”
Prego, Consigliere De Leo.
CONSIGLIERE DE LEO COSIMO: L’Amministrazione Comunale avendo a cuore la tutela e il
benessere degli animali, con il presente atto intende regolamentare il comportamento dei cittadini
presso gli animali dando la giusta rilevanza alla loro tutela e nel contempo, possiamo dire, che il
piacere di accudire gli animali non rechi danno o disturbo alle altre persone. La correttezza che ci ha
sempre contraddistinto mi impone di dire che questo Regolamento oggi non sarebbe dovuto essere
presentato dal sottoscritto, ma le note vicende che si sono susseguite in questo periodo fanno sì che
venga illustrato da me in qualità di Capogruppo. Prima di darlo per letto o addentrarci
nell’illustrazione, mi sembra doveroso fare alcune considerazioni, non altro per sgombrare a
qualcuno dei presenti i dubbi su eventuali boicottaggi sui tempi di presentazione di detto
Regolamento in Consiglio Comunale. A maggior ragione, nel momento in cui vengono scritte
sull’ultimo scellerato manifesto affisso sulle bacheche del nostro Comune tante cose non vere e poi
con meraviglia leggere che il Consigliere Nicolini si autodefinisce cristiano e animato da spirito
cristiano. Questo per ricordagli che a me è stato insegnato che chi si definisce cristiano e ancor di
più praticante non dice bugie, poiché è peccato, fatto salvo che lui non applichi in politica e nella
vita l’antico proverbio, “fai ciò dico, ma non fare ciò che faccio”. L’iter seguito da questo
Regolamento è quello consolidato in questa Legislatura, ragione ne è che veniva discusso pari passo
con quello per l’accesso ai Servizi, Interventi e Prestazioni Sociali, quindi presentazione in
Maggioranza, colloquio informale con la Consigliera De Carlo, inteso alla condivisione o modifica
di quanto si intende fare, convocazione della conferenza dei Capigruppo, discussione e dopo il
licenziamento invio in Consiglio Comunale. Il Regolamento fu licenziato dalla Conferenza dei
Capigruppo insieme al Regolamento sui servizi, pertanto poteva essere inserito nel Consiglio
Comunale del 13 agosto, nei giorni antecedenti l’organizzazione dell’Ordine del Giorno, il
Consigliere Nicolini comunicò al Sindaco l’impossibilità del Comandante a predisporre la delibera
dichiarando di non aver nulla in contrario affinché il Regolamento venisse discusso nel successivo
Consiglio Comunale. Dopo questa precisazione che è inconfutabile, perché vi è un messaggio del
Consigliere Nicolini al Sindaco, vorrei soffermarmi brevemente sul Regolamento e sulle modifiche
apportate. Debbo dire che questo Regolamento ha subito, durante le riunioni, parecchie modifiche e
integrazioni, ne voglio ricordare due: una per segnalare una macroscopica illegittimità segnalata al
Consigliere Nicolini ma da lui mai preso in considerazione, precisamente l’articolo 27, che cita chi
vigila sull’osservazione delle norme inserite nel Regolamento, pretendeva l’inserimento di
un’associazione privata, L’Ampana, insieme alla Polizia Locale, Forze di Polizia, A.S.L., cosa
assolutamente vietata in un Regolamento che detta criteri generali. L’altra è per dare il giusto
riconoscimento al lavoro del Consigliere Quarta: l’emendamento condiviso dal sottoscritto che
prevedeva sanzioni, qualora si violasse detto Regolamento. Grazie.
SINDACO TONDO: Prego, Consigliere Quarta.
CONSIGLIERE QUARTA: Allora, in merito a questo Regolamento una rilettura - come vede,
parlarne e riparlarne agevola - ad una rilettura io ho visto all’articolo 5, il Comma Quinto in cui c’è
scritto: “è vietata l’opera di potatura e abbattimento nel periodo riproduttivo degli uccelli, tranne nei
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casi di assoluta necessità”. Purtroppo il periodo riportato, riproduttivo degli uccelli, è il periodo in
cui si potano gli alberi, per cui delle due l’una, o facciamo fare la potatura degli alberi alle persone
oppure gli uccelli vanno a farsi il nido da un'altra parte. Proporrei l’abolizione di questo Comma
Quinto. Una rilettura ulteriore mi ha portato a verificare al Capitolo 5, riguardante i volatili, il
Comma 2 dice: “è fatto obbligo ai proprietari di immobili occupati o non occupati o in stato di
abbandono di provvedere ad effettuare interventi specifici al fine di rendere inaccessibili cornicioni,
sottotetti e altri siti di nidificazione mediante i mezzi idonei” e qui sinceramente vediamo di
discuterne un attimo perché è problema serio, perché il Comune, la Chiesa si potrebbe trovare
davanti problemi, a pagare ammende che vanno da 25 a 150 euro, andare a coprire il patrimonio
immobiliare comunale, andare a coprire le case disabitate, che già le persone ce le hanno sul
groppone, andare a prevedere dei mezzi, sennò sanzionarli diventa un problema, diventa un
problema, sia per il Comune, per la Chiesa e per i cittadini, quindi a questo punto, io proporrei non
lo so, di estrapolare questo Comma 2, di non mettercelo. Sennò dovremmo trovare altre soluzioni,
per carità, se sono condivisibili le condivido volentieri.
SINDACO TONDO: Diciamo premesso che riguardo alla prima osservazione, un cacciatore non
dovrebbe esprimersi in questo Regolamento, mi piacerebbe che il Consigliere Nicolini…
CONSIGLIERE QUARTA: Se si riferisce a me come cacciatore, le comunico, io da sei anni non
vado più a caccia.
SINDACO TONDO: Finalmente gli uccelli possono cantare.
CONSIGLIERE QUARTA: Io sono contento insieme a voi, voglio dire, non avrei preso questa
decisione.
SINDACO TONDO: Perché credo che grossa parte della paternità debba essere attribuita al
Consigliere Nicolini, penso che sia opportunità che…
CONSIGLIERE NICOLINI: Grazie Sindaco, che lo hai riconosciuto, visto che il Consigliere De
Leo non lo ha assolutamente detto, perché non avendo la delega non si può parlare di lavoro fatto
nel passato, assolutamente. Detto questo…
[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE NICOLINI: Ho sentito male.
CONSIGLIERE DE LEO COSIMO: Ho detto la correttezza che ci ha sempre contraddistinto, mi
impone di dire che questo Regolamento oggi non sarebbe dovuto essere presentato dal sottoscritto,
ma le note vicende che si sono susseguito…
CONSIGLIERE NICOLINI: Ah, sì, sì va bene, chiedo scusa, c’è anche un po’ di stanchezza.
[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE NICOLINI: Mia, mia. Però, devo notare, Sindaco, con grande soddisfazione che
il Consigliere De Leo, oltre ad avere avuto tante funzioni in quest’Amministrazione, tantissime,
oggi comprendo che ha avuto anche una funzione ecclesiale, no? Finalmente scopro che è anche un
Ministro di Dio, mi fa piacere, però i miei peccati li confesserò al sacerdote e non al Consigliere De
Leo. Sarebbe opportuno che il Consigliere però non dicesse bugie, perché non possiamo predicare
bene e razzolare male, perché una parola evangelica dice che “non possiamo togliere la pagliuzza
dal fratello se abbiamo la trave”, giusto, Vicesindaco?
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[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE NICOLINI: Benissimo, essendo un pochino pane anche dei miei denti, visto che
esercito la funzione di catechista, indegnamente, perché sono un peccatore, bisogna rilevare un
aspetto importante: allora, già alla Segretaria, che mi può essere testimone, avevo comunicato che
non poteva essere inserita, all’articolo 27, l’associazione Ampana; e bene siamo rimasti con la
Segretaria in passato - se lo ricorderà bene, altrimenti pazienza - che andava inserito solo Guardie
Eco-Zoofile, rimanemmo così.
[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE NICOLINI: Non è la stessa cosa, perché la Guardia Eco-Zoofila è una Polizia
giudiziaria sugli animali generica, Ampana è un’associazione di categoria, quindi informiamoci, è
completamente differente. Quindi, tutte le Guardie Eco-Zoofile avrebbero potuto, nel momento in
cui vi era una convenzione a San Pietro, esercitare un potere coercitivo nel sanzionare chi non
rispettava il Regolamento. Invece no, l’Amministrazione ci tiene tanto alla tutela degli animali che
dopo sei mesi di convenzione non ha più rinnovato la convenzione con le Guardie Eco-Zoofile
nonostante hanno fatto una proposta di fare un servizio gratuito per anno sul nostro territorio, però
fatta questa parentesi, e promesso che mi confesserò per i miei peccati, ritengo che i punti proposti,
effettivamente, con un po’ di relazionalità dovrebbero essere presi in considerazione, ma su questo
mi fa piacere anche sentire la sua, Sindaco, e quella degli altri Consiglieri, perché questo è un
Regolamento che nasce da me, ma lavorato insieme, perché io nella mia delega, fino a quando non è
venuto meno il rapporto fiduciario, che lei ha ritenuto, nonostante la mia collaborazione continua
anche dopo, ho sempre lavorato con spirito di squadra.
[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE NICOLINI: Ritornerà, ritornerà soprattutto se affetto da reflusso, potrebbe
risalire, Sindaco, tanto per avere un riferimento medico. Quindi, è un Regolamento che
personalmente ho dialogato con voi e ritengo, proprio per senso di rispetto di una cosa fatta insieme,
di discuterne naturalmente tutti quanti, non ho nessun problema. Però, le bugie, cerchiamo di non
essere… perché poi siamo tutti un po’ Pinocchio.
SINDACO TONDO: Va bene, adesso, avevo giurato, la domanda del Consigliere Quarta al
Consigliere Nicolini non è stata… Io non conosco né quando gli uccelli tubano, né quando le
rondini…
CONSIGLIERE NICOLINI: E’ chiaro che ritengo che debba essere inserito il discorso delle
Guardie Eco-Zoofile, quello va inserito nel Regolamento, secondo il mio criterio, non Ampana,
Guardie Eco-Zoofile, Polizia giudiziaria degli animali, perché dove non può intervenire la Polizia
Locale, potrebbe intervenire un agente di Polizia giudiziaria sugli animali, quindi ritengo che
bisogna dare questa facoltà.
[Intervento senza l’uso del microfono]
SINDACO TONDO: Va bene. C’è un esborso per il Comune? Chi dovrà decidere, deciderà.
CONSIGLIERE NICOLINI: Esborso per cosa? Ma cosa stiamo dicendo? Prevedere, nel caso in
cui il Comune decidesse di fare una convenzione, la possibilità di attribuire questo compito anche a
Guardie di Polizia giudiziaria, questa richiesta non viene da me, ma da un gruppo di animalisti che
da sempre mi dicono che sul territorio erano necessari, oggi non li vedono più, però non so perché,
naturalmente non l’ho mai capito. Quindi, ritengo che debba essere inserito, visto che se dovessimo
assumere personale costerebbe di più, con un servizio di volontariato contribuire, attraverso il
semplice rimborso spesa, voglio dire, non è un rapporto lavorativo, ma si chiama principio di
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sussidiarità, correggimi Vicesindaco, non vorrei sbagliare.
[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE NICOLINI: 3000 euro, allora assuma personale, vigilante ambientale che le
costerà sicuramente di più.
SINDACO TONDO: Scusate, un po’ di ordine, scusate. Allora, tornando al Regolamento, quali
modifiche vogliamo fare? Quindi, proposte, non polemiche.
CONSIGLIERE QUARTA: La proposta che faccio io è togliere il Comma 2 del Capitolo 5, dove
c’è scritto “volatili” e poi quell’altra del Comma 5 dell’articolo 5, sul maltrattamento e mancato
benessere degli animali; aggiungo, perché era sfuggito, perdonate, all’articolo 22 dove c’è scritto
cura delle colonie feline, il Comma 4 dice: “i gattari sono obbligati a rispettare per l’igiene del suolo
pubblico e del decoro urbano evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della
zona dove i gatti sono alimentati, dopo ogni pasto, trasportando ogni contenitore utilizzato. Al fine
di rendere più agevole la pulizia dei luoghi, ma soprattutto al fine di tutelare il benessere degli
animali e la sanità pubblica, l’alimento somministrato deve essere rappresentato preferibilmente da
mangime secco”. Delle due l’una, o deve o è preferibilmente. Io proporrei di togliere in
“preferibilmente” perché in ordine a questo c’è una discussione in Conferenza dei Capigruppo. Di
qui tre emendanti, se vogliamo discuterli uno ad uno o sennò li votiamo tutti insieme.
[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE NICOLINI: Eravate d’accordo quando avevo la delega, adesso se non lo siete
più ditelo.
[Intervento senza l’uso del microfono]
CONSIGLIERE NICOLINI: La polemica dopo, adesso parliamo tecnicamente sulla questione,
perché poi se mi provochi devo rispondere, quindi Parliamo di Regolamento.
SINDACO TONDO: Scusate, questa è una proposta. Infatti, al Comma 2, il Segretario Comunale
mi fa notare che le associazioni animaliste o zoofile possono collaborare alla vigilanza sulle
problematiche connesse alle varie specie animali presenti sul territorio comunale e all’applicazione
del presente Regolamento. Per cui, credo sia superato questo problema.
CONSIGLIERE NICOLINI: Quale parte?
SINDACO TONDO: Il Comma 2. Esiste già, per cui le altre tre proposte…
CONSIGLIERE NICOLINI: Quindi è vero quello che ci siamo detti, Segretario.
SINDACO TONDO: …vogliamo discuterle o vanno bene per tutti e votiamo in un’unica
votazione? Il Comandante esprime parere favorevole. Per cui, per queste tre proposte di
emendamento, tutte insieme, senza che facciamo…
Passiamo a votazione
[Si procede a votazione]
SINDACO TONDO: Unanimità. Votiamo per l’intero Regolamento, come emendato.
[Si procede a votazione]
Delibera C.C. n. 36 del 19/11/2015 - pag. 14 di 16
Delib. CC n. 36 del 19/11/2015
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SINDACO TONDO: Unanimità.
Delibera C.C. n. 36 del 19/11/2015 - pag. 15 di 16
Delib. CC n. 36 del 19/11/2015
COPIA
Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
f.to Dott. TONDO Salvatore
IL SEGRETARIO
f.to DOTT.SSA MARIA ROSARIA PEDACI
--------------------------------------------------------------
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[*] è stata affissa all'Albo Pretorio On Line in data odierna per rimanervi per 15 giorni
consecutivi art. 124, c.1, d.lgs. n. 267/00;
Li 11/12/2015 N. 1347 Reg. Pubbl.
IL MESSO
f.to EPIFANI Emanuele
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ten. Rolli Vincenzo
-------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio;
ATTESTA
- che la presente deliberazione:
[ ]
è divenuta esecutiva il giorno __________________;
[ X ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, d.lgs. n. 267/00;
Li __________
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to ____________________
-------------------------------------------------------------------------------Per copia conforme in carta libera ad uso amministrativo.
Li, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________
______________________
Delibera C.C. n. 36 del 19/11/2015 - pag. 16 di 16
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE