SEMINARIO FORMATIVO RIVOLTO
ALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO
MERCI C/TERZI – CESENA 3-7-2010
LA SCHEDA DI TRASPORTO
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
1
OBIETTIVI DELL'INCONTRO
RAFFORZARE LE CONOSCENZE DELLE
IMPRESE DI AUTOTRASPORTO, SULLA
FILIERA DELLE RESPONSABILITA' NELLA
SICUREZZA STRADALE
FORNIRE
MAGGIORI
STRUMENTI
CONOSCITIVI
E
CHIARIMENTI
SULL'UTILIZZO
DELLA
SCHEDA
DI
TRASPORTO
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
2
SCHEDA DI TRASPORTO
(Art. 7 Bis DLGS n. 286/2005)
FONDAMENTI LEGISLATIVI
•
Art. 7 Bis, D.LGS. N° 21-11-2005 N° 286 –
Norma Istitutiva
•
D.M. Infrastrutture e Trasporti 30-6-2009 N°
554 – Contenuto Modello
•
Circolare Min. Interno e Min. Infrastrutture del
17/7/2009 - Chiarimenti
•
Circolare Min. Interno e Min. Infrastrutture del
6/8/2009- Chiarimenti
•
Circolare
104497
Interministeriale
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
3-12-2009
N°
3
FUNZIONE DELLA SCHEDA DI
TRASPORTO
La funzione della scheda di trasporto, è quella di
consentire l'immediata individuazione dei soggetti che
fanno parte della filiera del trasporto (committente,
caricatore, vettore, proprietario delle merci) anche ai
fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni
amministrative conseguenti alla loro corresponsabilità
per violazioni commesse dal conducente.
Se contiene le istruzioni fornite dal committente e dal
vettore, costituisce lo strumento per accertare le
responsabilità condivise, per le violazioni del
conducente (in tal caso il controllo, è concluso)
E' strumento di Verifica del carico
ammissimibile (art. 167 CDS) sul veicolo.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
massimo
4
SCHEDA DI TRASPORTO
(Art. 7 Bis DLGS n. 286/2005)
E'
UN
DOCUMENTO,
COMPILATO
DAL
COMMITTENTE, CHE ACCOMPAGNA LE
COSE, TRASPORTATE PER CONTO TERZI IN
AMBITO NAZIONALE, DURANTE TUTTO IL
TRASPORTO STRADALE (fatte salve alcune
esenzioni) – Obbligatorio dal 19-7-2009
NON SONO TENUTI ALLA COMPILAZIONE DELLA
SCHEDA I COMMITTENTI DI TRASPORTI:
•
Internazionali
•
Nazionali commissionati da Privati
•
Effettuati in Conto Proprio
•
Di merce a collettame (con partite inf. a 5 Tonnellate,
provenienti da diversi mittenti)
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
5
SCHEDA DI TRASPORTO
(Art. 7 Bis DLGS n. 286/2005)
ESENZIONI
IN C/PROPRIO (anche se effettuati da imprenditori
nell'esercizio della loro attività imprenditoriale)
Commissionato direttamente da PRIVATI (Committenti)
Effettuato con veicoli non sottoposti al regime
dell'autotrasporto (con veicoli ad uso speciale non atti al
carico)
Svolto da soggetti non sottoposti alle norme in
materia di autotrasporto nazionale o con veicoli non
tenuti all'iscrizione all'Albo Autotrasportatori.
Internazionale, da parte di vettori autorizzati, provenienti o
diretti in Italia
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
6
SCHEDA DI TRASPORTO
VEICOLI ESENTI dalla S.T.
(COMPILAZIONE E TENUTA A BORDO)
•
Veicoli non sottoposti al regime
dell'autotrasporto e descritti all'art. 30
della Legge n° 298/74, tra cui:
•
gli autocarri-attrezzi di ogni genere, le autopompe, le autoinnaffiatrici stradali e
tutti gli altri autoveicoli speciali non adibiti al trasporto di cose e che, a giudizio
del Ministero dei trasporti – Direzione generale della motorizzazione civile e dei
trasporti in concessione, siano da considerarsi esclusivamente quali mezzi
d'opera;
•
gli autofurgoni destinati al trasporto di salme;
•
Mezzi Agricoli
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
7
SCHEDA DI TRASPORTO
ESENZIONE PER I TRASPORTI A
COLLETTAME
Sono considerati tali, quelli in cui sono presenti
congiuntamente, le seguenti condizioni:
•
Il trasporto avviene mediante unico veicolo
(isolato o complesso) sul quale sono presenti
più partite di merci aventi ciascuna peso
inferiore a 5 Tonnellate
•
Le diverse partite presenti a bordo del veicolo,
provengono da diversi mittenti
•
N.B. : Una partita di peso superiore a 5
Tonnellate, tra partite inferiori, fa scattare
l'obbligo
della
scheda
A cura del
Resp.Trasporti
e Logistica
8
SCHEDA DI TRASPORTO
ESENZIONE A COLLETTAME
Il committente non è esentato tout-court dalla
SCHEDA DI TRASPORTO, in ogni fase del
trasporto a collettame.
Il legislatore HA ESENTATO dalla redazione della
S.T., solo la fase di RACCOLTA E TRASPORTO
fino al primo luogo di smistamento. Da quel
momento, invece, tutte la fasi successive del
trasporto sono sottoposte a S.T. (lo spedizioniere
o il corriere, assume la veste di committente
rispetto al vettore, cui affida i successivi
spostamenti)
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
9
SCHEDA DI TRASPORTO
ESENZIONE PER I TRASPORTI A
COLLETTAME
Non è considerato trasporto di Collettame, quello in cui sono
presenti a bordo del veicolo partite appartenenti a diversi
destinatari (anche se ne sono già proprietari al momento
dell'inizio del trasporto), ciascuna di peso inf. a 5 Tonnellate e
le cose sono consegnate al vettore da un'unico mittente.
(TRASPORTO A CARICO COMPLETO)
Parimenti i TRASPORTI di Container Groupage (con cose
consegnate da più mittenti), non sono in regime di collettame. Il
Container è consegnato da un'unico mittente (spedizioniere
o proprietario) ed assume la veste di PARTITA UNICA, anche
se le merci sono di diversi proprietari.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
10
SCHEDA DI TRASPORTO
OPERATIVITA' ESENZIONE PER I
TRASPORTI A COLLETTAME
Affinchè l'esenzione possa essere effettivamente
operativa, è necessario che a bordo del veicolo,
per tutta la durata del trasporto, SIANO
PRESENTI DOCUMENTI COMMERCIALI (anche
diversi da quelli equipollenti alla Scheda di
Trasporto) , dai quali sia possibile verificare che
le partite provengano da diversi mittenti.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
11
SCHEDA DI TRASPORTO
ESCLUSIONE ESENZIONE PER I
TRASPORTI A COLLETTAME
Attenzione !!!
Dovendosi rispettare il requisito della presenza
sul veicolo di più partite di merci, L'ESENZIONE
NON OPERA, quando il vettore, pur avendo in
previsione di caricare la merce da diversi
mittenti, ha sul mezzo la PRIMA PARTITA DI
MERCI (anche inf. a 5 T.)
In tal caso, il committente del primo trasporto
deve comunque redigere la S.T., o deve
consegnare
al
vettore
altro
documento
sostitutivo equivalente.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
12
SCHEDA DI TRASPORTO
Caratteristiche del Modello
Deve avere le caratteristiche del modello
approvato dal D.M. 30/6/2009.
La grafica può essere difforme dal modello
approvato, purchè sia rispettato il
contenuto, che è tassativo.
Può essere realizzata in un UNICO
ESEMPLARE,
e
non
deve
essere
conservata dopo il servizio eseguito (per
ragioni civilistiche può essere opportuno
conservarla per 150 gg)
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
13
SCHEDA DI TRASPORTO
Contenuto del Modello
Deve contenere le seguenti informazioni:
•
Dati del VETTORE, del COMMITTENTE, del
CARICATORE,
del
PROPRIETARIO
(se
conosciuto al momento dell'inizio del viaggio)
•
Dati delle cose trasportate
•
1 – caratteristiche merceologiche
•
2 – se confezionate, caratteristiche imballaggi (fusti,barili,colli, etc.)
•
3 – quantità (se trattasi di oggetti confezionati o contenuti in colli
con indicazione standardizzata del peso di ciascun pezzo), o in
alternativa il PESO COMPLESSIVO in Kg.
•
Luogo di carico e scarico
•
Sottoscrizione del committente o del delegato
•
Luogo e data (di compilazione, non di carico/scarico)
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
14
SCHEDA DI TRASPORTO
Compilazione della SCHEDA
La scheda di trasporto deve essere compilata dal
committente o da una persona, DIVERSA DAL
VETTORE, da questi delegata.
La compilazione deve avvenire prima dell'inizio
del trasporto della merce o dei rifiuti, cui si
riferisce (anche in un'UNICA COPIA)
In caso di variazioni, nel corso del trasporto, il
vettore o il conducente, possono apporre sulla
scheda le annotazioni di tali variazioni.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
15
SCHEDA DI TRASPORTO
Compilazione da parte di soggetto
delegato
Quando il trasporto inizia in luoghi lontani dalla
sede del committente, il venditore, il caricatore o
il proprietario dei beni possono essere delegati a
compilare la scheda. (è il caso ad es. delle
vendite FRANCO-FABBRICA)
Il vettore non può però sottoscrivere la scheda,
anche se delegato dal committente.
La delega di altro soggetto, non esclude la
responsabilità del committente, in quanto il
delegato agisce in nome e per conto del
committente, (che risponde dell'esattezza dei
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
16
dati)
SCHEDA DI TRASPORTO
Casistiche di Compilazione
Per ciascun veicolo con il quale il trasporto è effettuato,
deve essere compilata una scheda di trasporto
(eventualmente anche per ogni unità atte al carico, in
caso di veicoli complessi)
Merci dirette a diversi destinatari (da un'unico
soggetto)
Può essere compilata un'unica scheda, o più schede, una
per ciascun destinatario o luogo di scarico.
Unica SCHEDA: le cose trasportate ed i luoghi di
carico e scarico, anziché elencati, possono essere
individuati per relationem, attraverso il rinvio ai
documenti commerciali o di diverso accompagnamento.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
17
SCHEDA DI TRASPORTO
Compilazione con impiego Sub-Vettori
L'impiego di sub-vettori in una medesima operazione di
trasporto, impone l'obbligo di stilare diverse schede di
trasporto.
Il primo vettore, assume la veste di committente nei
confronti del secondo vettore, e deve compilare la scheda
di trasporto per il tratto di strada per cui si avvale del
secondo vettore. Deve indicarne le generalità nel riquadro
“ Eventuali dichiarazioni”
Se vengono impiegati più sub-vettori, devono essere
redatte tante S.T. Quanti sono i segmenti di trasporto
affidati a ciascun sub-vettore.
Trasporto in successione, con impiego di più vettori: è
un'unico contratto, in cui il committente è tenuto a stilare
la S.T., con l'indicazione ai vettori di aggiornarla, nel
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
18
tratto di trasporto di competenza.
SCHEDA DI TRASPORTO
Compilazione con vettori di un Consorzio
Il Committente è tenuto a compilare la scheda di
trasporto, anche quando il Consorzio affida l'incarico del
trasporto ad un'impresa consorziata.
Il Consorzio assume sempre la veste di VETTORE, non
di Committente, sia con veicoli propri, sia con veicoli di un
vettore consorziato.
Nella scheda di trasporto, i dati dell'impresa che
effettua materialmente il trasporto, devono essere
indicati nello spazio destinato alle ANNOTAZIONI.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
19
SCHEDA DI TRASPORTO
Compilazione nel caso di Trasporti
Intermodali di container
Nel caso in cui oggetto del trasporto siano merci
o rifiuti sistemati all'interno di container o di
casse mobili di tipo unificato, TRASPORTATI
CON
DIVERSE
MODALITA'
(Trasporti
Intermodali), è tenuto alla compilazione della
scheda di trasporto, il soggetto che dispone il
trasporto per il tratto stradale.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
20
SCHEDA DI TRASPORTO
DOCUMENTI ALTERNATIVI - EQUIPOLLENTI
Durante il Trasporto la S.T. può essere sostituita, da:
•
CONTRATTO SCRITTO DI TRASPORTO (alternativo
- sostitutivo)
•
Da altri Documenti Equipollenti che devono scortare
le merci secondo norme nazionali/internazionali, che
contengano tutte le informazioni della S.T.
•
Se necessario, i documenti equipollenti, DEVONO
ESSERE INTEGRATI, con le informazioni
mancanti, oppure deve essere compilata una S.T.
(completa e in aggiunta)
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
21
SCHEDA DI TRASPORTO
DOCUMENTAZIONE SOSTITUTIVA EQUIVALENTE- EQUIPOLLENTE
La documentazione è Sostitutiva della S.T., quando
può essere utilizzata in ALTERNATIVA (es. Contratto di
Trasporto Scritto)
La documentazione è Equivalente (o corrispondente) se
avente il medesimo contenuto del Modello di S.T. (quindi
Forma Libera, ma Contenuto vincolato)
La documentazione Equipollente (di cui all'art. 3 del DM
554/2009) può essere equivalente quando contiene tutti gli
elementi essenziali richiesti dalla S.T., diversamente va
INTEGRATA con quelli mancanti (Es. D.D.T.)
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
22
SCHEDA DI TRASPORTO
CONTRATTO SCRITTO
La copia del contratto di Trasporto in forma scritta (di
cui all'art. 6 del D.LGS. N. 286/2005, è considerato
Documento Sostitutivo della S.T., e perciò utilizzabile
in ALTERNATIVA.
Per avere tale effetto, il contratto deve essere
redatto in forma scritta, avere data certa o certificata
dall'Organo di Polizia, e contenere tutti gli elementi
essenziali richiesta dall'art. 6 del D.LGS. N.
286/2005.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
23
SCHEDA DI TRASPORTO
ALTRI DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
Sono considerati documenti aventi valore EQUIVALENTE
alla
Scheda di Trasporto (quindi senza
Integrazioni SPECIFICHE degli elementi
mancanti):
•
Lettera di vettura internazionale CMR
•
Documenti doganali
•
Documento di Cabotaggio (D.M. 3-4-2009)
•
Documenti di accompagnamento dei prodotti
soggetti ad accisa (D.LGS. n. 504/95) es.
DAA/DAS
•
Ogni
altro
documento
obbligatorio
accompagnatorio nel trasporto stradale delle
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
24
merci e rifiuti
SCHEDA DI TRASPORTO
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
Per
i
trasporti
effettuati
in
ambito
nazionale,
il
Documento di Trasporto (D.D.T) di cui al D.P.R.
n°472/1996 ed i documenti fiscali sostitutivi di esso,
sono considerati EQUIVALENTI.
Tuttavia, diversamente da quanto previsto per gli altri,
tali Documenti, a CURA DEL COMMITTENTE o di un
suo delegato, devono contenere tutte le informazioni
della S.T. ed essere quindi integrati, CON GLI
ELEMENTI MANCANTI prima dell'inizio del trasporto.
Non è invece necessario che il documento equipollente
sia compilato o sottoscritto dal Committente, al quale
spetta solo l'onere DI COMPLETARE IL DOCUMENTO
DELLE PARTI MANCANTI, tramite eventualmente persona
delegata (o affiancare
una
S.T. INTEGRATIVA)
A cura
del Resp.Trasporti
e Logistica
25
SCHEDA DI TRASPORTO
Documento di trasporto (D.D.T) Integrato
Deve essere integrato dai seguenti elementi, che non sono
previsti dal DPR N° 472/1996, oltre alla
opportuna dicitura “Documento valido ai
sensi del DM 30-6-2009 n°554, Pubblicato
nella G.U. N° 153/2009”
•
Dati del vettore (N° Iscrizione Albo Autotrasporti
e suoi riferimenti telefonici o e.mail.
•
Tutti i dati del committente e dati del caricatore
se
diverso
dal
venditore
riferiti
a:
denominazione, sede, partita IVA e riferimenti
telefonici
•
N.B.
:
Quando
il
mittente
equivale
a
COMMITTENTE, CARICATORE, PROPRIETARIO
DELLA MERCE,
va evidenziato nelle Annotazioni 26
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
SCHEDA DI TRASPORTO
DOCUMENTI EQUIPOLLENTI
IL FORMULARIO D'ACCOMPAGNAMENTO DEI
RIFIUTI (di cui all'ART. 193 del D.LGS. N°
152/2006) e' considerato DOCUMENTO
EQUIPOLLENTE
Non è necessario che il FORMULARIO venga integrato
con ulteriori dati (nota del Ministero Infr. e Trasporti
del 24-9-2009 e Circolare Interministeriale del 3-122009) nell'accompagnamento dei rifiuti, qualora:
•
il produttore/detentore non rivesta il DIVERSO ruolo
di committente, caricatore, proprietario ,o nel caso il
produttore/detentore :
•
decida di redarre volontariamente la S.T.
specificando Committente, caricatore e proprietario
27
della merce A cura del Resp.Trasporti e Logistica
SCHEDA DI TRASPORTO
PERTANTO:
ESSENDO IL FORMULARIO D'ACCOMPAGNAMENTO
DEI RIFIUTI (di cui all'ART. 193 del D.LGS. N°
152/2006)
considerato
DOCUMENTO
EQUIPOLLENTE, avente valore EQUIVALENTE
NON NECESSITA DI ALCUNA
INTEGRAZIONE
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
28
SCHEDA DI TRASPORTO
DOCUMENTI per TRASPORTI
INTERNAZIONALI
Nell'effettuazione di TRASPORTI INTERNAZIONALI, da
parte di:
•
VETTORI STRANIERI O ITALIANI, non è
necessaria la S.T.
•
VETTORI STRANIERI, deve essere tenuta a
bordo la documentazione obbligatoria
(CMR, Documenti Doganali), non integrata
•
VETTORI
STRANIERI
che
effettuano
CABOTAGGIO, sono tenuti oltre al
possesso della Doc. di Cabotaggio, anche
la S.T. (indicando n° Lic. Comunitaria) o
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
29
doc. equipollente
SCHEDA DI TRASPORTO
TENUTA A BORDO DEL VEICOLO
La scheda di trasporto, nonché ogni altro
documento ad essa alternativo, ovvero
equivalente, devono essere tenuti a
bordo del veicolo PER TUTTA LA
DURATA DEL TRASPORTO:
•
IN ORIGINALE
•
IN COPIA (anche non autenticata, del
documento originale). In caso di
accertamento stradale, verrà certificata
dall'organo di polizia stesso.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
30
SCHEDA DI TRASPORTO
CONSERVAZIONE
La scheda di trasporto, ESAURISCE LA SUA
FUNZIONE, con il completamento del trasporto
cui si riferisce.
Non è obbligatorio conservarla dopo il trasporto,
ma è consigliabile e opportuno, conservarne
copia almeno fino a quando non sia spirato il
termine (150 gg) per la notifica delle violazioni
(che
producono
sanzioni
imputabili
al
committente
per
mancata
o
inesatta
compilazione)
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
31
SCHEDA DI TRASPORTO
SUGGERIMENTI NELLA
COMPILAZIONE
Quando non è noto il PROPRIETARIO, non è
obbligatorio indicarlo, ma occorre motivare la non
conoscenza.
Delega del Committente alla compilazione: non è
obbligatoria scritta, ma opportuna.
Istruzioni di Sicurezza: soprattutto in presenza di
Contratti Verbali, occorre l'onere della prova da parte
del Committente (ma anche del vettore) di aver dato
al Conducente ISTRUZIONI COMPATIBILI. Nelle
Annotazioni della S.T., è opportuno dare istruzioni
utili in tal senso.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
32
SCHEDA DI TRASPORTO
SUGGERIMENTI per limitare la
Corresponsabilità sanzionatoria
Le istruzioni compatibili con rispetto del C.D.S.
escludono già in sede di controllo su strada,
responsabilità per eventualità violazioni commesse dal
conducente.
Nelle Annotazioni, si suggerisce a Committenti (e
Vettori*), di apporre queste indicazioni:
ISTRUZIONI per il RISPETTO DEL C.D.S.: Il conducente è
obbligato a effettuare il presente trasporto nel rispetto
della normativa vigente sulla sicurezza stradale e sociale,
con particolare riferimento all'art. 142 (limiti di velocità),
all'art. 174 (durata della guida) e agli art.li 61-62, 164 e 167
( carico del veicolo) del Codice della Strada.
* CON
ORDINE DI SERVIZIO A PARTE
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
33
SCHEDA DI TRASPORTO
SANZIONI
Il committente, o chi non compila la S.T., o la altera, o
la compila in modo incompleto o non veritiero, è
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da
600 a 1.800 Euro (quindi anche del vettore)
Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto,
non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto,
ovvero, in alternativa, copia del contratto di trasporto
in forma scritta, od altra documentazione
equivalente, è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 40 a 120 Euro. ( a carico del
conducente ed in solido anche del proprietario del
veicolo / vettore)
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
34
SCHEDA DI TRASPORTO
FERMO AMMINISTRATIVO DEL
VEICOLO
All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il
fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo
che sia esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del
contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione
equipollente.
In caso di mancata esibizione dei documenti entro il
termine di 15 gg successivi all'accertamento della
violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo
accertatore, provvede all'applicazione della sanzione
di cui all'art. 7-Bis, comma 4, del D.LGS. 286/2005 (da
600 a 1.800 Euro – per committente e da 389 a 1.559
Euro per conducente/vettore)
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
35
CONCLUSIONI
UN RINGRAZIAMENTO PARTICOLARE A TUTTI
PER L’ATTENZIONE, LA COLLABORAZIONE E
L’INTERAZIONE DURANTE LA GIORNATA.
IMPEGNAMOCI TUTTI PER APPLICARE QUANTO
APPRESO E RICHIEDERE QUANTO CI SPETTA.
AUMENTERA' LA SICUREZZA DEI CONDUCENTI,
DEI CITTADINI E SPERIAMO ANCHE UNA
CONCORRENZA PIU' LEALE AI FINI DELLA
COMPETITIVITA' TRA GLI OPERATORI DELLA
FILIERA DEL TRASPORTO.
A cura del Resp.Trasporti e Logistica
36
Scarica

SCHEDA DI TRASPORTO - Confartigianato Federimpresa Cesena