Progetto di Piano Urbanistico Attuativo
“ITALCASE”
Allegato H.1
Capitolato di appalto
Via dei Mardignon – Romano d’Ezzelino – (VI)
GEN 2014
Il progettista
Il committente
Ing. Maritan Piero
Planing Engineering Srl
Viale dell’industria – 23/B – 35129 – Padova – ITALY
T +39 049 8078248 – F +39 0496451697 – P. IVA 04402790283
www.planing.it – [email protected]
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Capitolo 1°
Art. 1 – OGGETTO D’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e delle provviste inerenti all’esecuzione del
Piano di Lottizzazione opere stradali e affini, relativi al Piano Urbanistico Attuativo
"ITALCASE" nella ZTO C1 a33.
Art. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
- L’importo complessivo dei lavori da eseguire a misura e a corpo come risulta
dal computo metrico estimativo, ammonta presuntivamente a € 138.662,76 oltre
IVA ed € 14.095,00 oltre IVA come opere da realizzare fuori ambito
Tale importo presuntivo potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle
quantità delle diverse categorie, secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge 109/94
come modificata e integrata dalla legge 216/95, senza che l’Appaltatore possa trarne
argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi
da quelli risultanti dall’offerta.
Art. 3 – DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere che formano oggetto del presente Appalto comprendono l’esecuzione dei lavori
risultanti dagli elaborati tecnici facenti parte del progetto, salvo più precise indicazioni che
al lato esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori; quindi le opere da
eseguire devono ritenersi, in questa fase, unicamente di massima e puramente indicative.
L’Amministrazione si riserva, perciò, la insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo,
quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei
lavori, nei casi e con i limiti stabiliti dall’art. 25 della legge 109/94 come modificata e
integrata dalla legge 216/95, senza che l’appaltatore possa trarne motivo alcuno per
avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura o specie, non stabiliti dalla
normativa vigente.
Capitolo 2°
QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 4 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza,
dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si intendono accettati
solamente quando a giudizio insindacabile dell D.L., saranno riconosciuti rispondenti a
quelli designati per natura, qualità, idoneità, curabilità ed applicazione. Sarà sempre in
facoltà della D.L., all’atto dell’esecuzionie, di rifiutare quei materiali che, quantunque
ammessi alla prima vista, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni.
Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’Impresa rimane, comunque,
unica e completa responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere
dai materiali stessi.
Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi, dovranno
provenire da cave e fabbriche, stabilimenti ecc., scelti esclusiva cura dell’Impresa, la quale
non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o
di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc. i materiali non fossero più rispondenti ai
requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare, ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere
da altre cave in località diverse o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali
casi, restaranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come tutte le prescrizioni che si
riferiscono alla qualità o dimensioni dei singoli materiali.
Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni
dell’art. 21 del Capitolato Generale, applicando a seconda dei casi, le norme vigenti.
Acqua: per l’estinzione della calce e per ogni altro uso costruttivo, sarà adoperata acqua
dolce non torbida.
Calce: la calce sarà grassa e si otterrà mediante cottura della pietra calcarea di qualità
adatta.
Dovrà essere scevra di materiali eterogenei e senza parti locali coperte e ben riparata
dall’umidità. La preparazione del grassello si eseguirà estinguendo la calce viva per
fusione in acqua molto limpida, secondo le modalità suggerite dalla buona pratica e con
ogni cura per depurarlo dalle materie eterogenee che eventualmente fossero racchiuse
nella massa della calce, in modo da ottenere, a preparazione completa, una pasta di
media consistenza, dolce al tratto e ben omogenea.
Allorché il grassello avrà raggiunto la necessaria consistenza sarà coperto di sabbia.
Sabbia – ghiaia – pietrisco: le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione
dei calcestruzzi semplici od armati e delle malte, dovranno avere qualità stabilite dalle
norme governative per i conglomerati cementiti approvate con legge n° 1086 del 05/11/71
e D.M. 30/05/72 e successive integrazioni e modificazioni.
Per le massicciate stradali valgono le norme del C.N.R. (fascicolo 4, edizione 1953).
La sabbia, adoperata per i conglomerati cementizi, dovrà essere costituita da grani di
dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di mm 5
per murature ordinarie in genere, del diametro di mm 1 per intonaci, stilature e per
murature in pietra da taglio; essa dovrà essere scevra da materie terrose ed organiche e
ben lavata.
Per i conglomerati cementizi è vietato usare sabbia proveniente dalla macinazione di
materie o detriti in genere.
si
dovranno
usare
Aggregato grosso per la formazione di calcestruzzi bituminosi:
aggregati rispondenti alle norme del C.N.R. di cui al fasc. 4 (Edizione 1953) “per la
accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle sabbie e degli additivi per costruzioni
stradali”. In linea generale. Saranno ammessi aggregati provenienti dalla frantumazione di
ciottoli o ghiaie.
Per assicurare la regolarità delle granulometrie, la Direzione Lavori potrà richiedere che
l’aggregato venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie
comprese nei limiti stabiliti.
Aggregato fine per la formazione di conglomerati bituminosi: si dovranno impiegare sabbie
corrispondenti ai requisiti di cui alle predette norme C.N.R. di cui al fasc. 4 per
l’accettazione dei pietrischi, pietrischetti, sabbie granulari preferibilmente derivati dalla
frantumazione artificiale di rocce non idrofile alle seguenti granulometrie.
- passante al setaccio ASIM 10 e trattenuto da 40ASIM 15%
40% in peso;
- passante al setaccio ASIM 40 e trattenuto dall’80 Asim 30%
80% in peso;
- passante al setaccio ASIM 80 e trattenuto dal 200 ASIM 15%
40% in peso;
In luogo dei setacci ASIM si potranno usare i corrispondenti setacci UNI.
Per asciugare la regolarità delle granulometrie si dovranno approvvigionare e mescolare
almeno due diverse sabbie atte a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti
sopra stabiliti.
Additivi: gli additivi per conglomerati bituminosi dovranno rispondere ai requisiti di cui alle
sopra citate norme del C.N.R. (Fascicolo 4, Edizione 1953).
Bitume: Il bitume dovrà corrispondere alle norme del C.N.R. per l’accettazione dei bitumi
stradali (Edizione 1951, Fascicolo 2).
Emulsione bituminosa: dovrà corrispondere alle norme del C.N.R. (Edizione 1958,
Fascicolo 3).
Pietra naturali: Le pietre naturali, da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro,
dovranno essere a grana compatta, monde da cappellaccio, esenti da piano di
sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze eterogenee e
dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego.
Le pietre da taglio, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche sopra indicate, dovranno
avere struttura uniforme, scevra da fenditure, cavità o litocalsi, sonore alla percussione e
di perfetta lavorabilità.
Tubazioni:
a) tubi in ghisa
I tubi in ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di
spessore uniforme e senza soluzioni di continuità.
Prima della loro messa in opera, a richiesta della D.L., potranno essere catramati a caldo
internamente.
b) tubazioni in polietilene ad alta densità:
i tubi dovranno essere di colore nero, resistenti alla ossidazione fotochimica, esenti da
irregolarità quali cavità e bolle, in tutto conformi alle norme DIN 8074/75 o UNI 7613/7615,
delle dimensioni e spessore risultanti da progetto.
Le giunzioni tra tubazioni e pezzi speciali dovranno essere di testa con termoelementi
senza apporto di materiale. Non sono permessi raccordi di tipo metallico se non in casi
particolari, su approvazione della D.L.
Le caratteristiche del polietilene, garantite da un certificato d’origine del produttore devono
essere:
- peso specifico: 0.945 + 0.965 g/cm
- carico unitario a snervamento
+ 240 kgf/cm
- allungamento a snervamento
20%
- allungamento a rottura
500%
- modulo elastico a flessione
+ 900 kgf/cm
- indice di fluidità
1 g/10 min.
Il materiale dovrà essere additivato con nerofumo in quantità non superiore al 2%.
I tubi estrusi dovranno essere forniti in lunghezza di 12 m con estremità liscie per la
saldatura di testa.
c) tubazioni in c.l.s. con trattamento in resina epossidica:
i tubi dovranno essere lisci, perfettamente rettilinei, a sezione esattamente circolare e di
spessore uniforme, scevri da qualsiasi screpolatura e fessurazione, con giunti a bicchiere,
posti in opera con sigillatura a cemento dei giunti. Le tubazioni sono trattate interamente
con resina epossidica pura dello spessore di 600 micron.
d) tubazioni in gres
I tubi e i raccordi in gres, se percossi, devono dare un suono chiaro: non devono
presentare danni o difetti tali da pregiudicare la loro capacità di impiego. Il manicotto e la
punta dei manufatti di gres potranno essre sprovvisti di vernice al fine di facilitare
l'applicazione del giunto prefabbricato.
Pezzi speciali: le caratteristiche tecniche dei pezzi speciali dovranno corrispondere, per
qualità del loro materiale, esecuzione, prove, ecc. alle norme per l’esercizio e collaudo
delle condotte stesse. Tutti i pezzi speciali di collegamento fra gli stessi tubi e fra tubi ad
apparecchiature idrauliche dovranno essere approvati dalla D.L.
Art. 5 – PROVE DEI MATERIALI
In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo, circa la quantità e le
caratteristiche dei materiali, per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi,
in ogni tempo, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di
campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, spedizione
e analisi dei campioni stessi agli Istituti competenti. In particolare, le tubazioni di polietilene
ad alta densità dovranno essere corredate dei certificati di stabilimento di produzione,
comprovanti la rispondenza dei tubi alle norme 7613/7615.
Da alcuni campioni potrà essere ordinata la conservazione all’Ufficio dell’Amministrazione
Appaltante, munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa, nei modi più
adatti a garantirne l’autenticità. Qualora, senza responsabilità dell’Appaltatore stesso, da
un lato, non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o
spese che dovessero sostenere e dall’altro, potrà richiedere una congrua proroga del
tempo assegnatogli per l’ultimazione dei lavori.
Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione Appaltante,
l’Appaltatore, a richiesta della D.L., potrà prestarsi a far effettuare le prove presso un altro
Istituto, sostenendo l’intero onere relativo.
Qualora invece, l’esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla
responsabilità dell’Appaltatore, e se i lavori debbano per conseguenza essere anche solo
parzialmente sospesi, trascorso il termine che la D.L. avrà prescritto, si farà senz’altro
luogo alla applicazione della penale prevista per il caso di ritardo del compimento dei
lavori.
Art. 6 – PRESCRIZIONI GENERALI DI ESEGUIMENTO DELLE PRINCIPALI
CATEGORIE DI LAVORI RELATIVE AD OPERE VELUTATE A MISURA ED A CORPO
Per regola generale, nell’eseguimento dei lavori, l’Impresa dovrà attenersi alla migliori
regole dell’arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali
categorie per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso elenco, prescritte
speciali norme, l’Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti della tecnica attenendosi
agli ordini che all’uopo impartirà la Direzione dei Lavori.
Quelli eseguiti contrariamente alle disposizioni impartite e che non venissero riconosciuti
accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione che per la qualità dei materiali impiegati,
dovranno essere immediatamente demoliti a cura e spese dell’Impresa e non verranno
contabilizzati.
La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza di personale della Direzione
dei Lavori non costituirà ragione per esimere l’Appaltatore dalla responsabilità e
dall’obbligo di rifarli, ogni qualvolta gli venisse ordinato, essendo egli, fino al collaudo,
garante di ogni difetto del lavoro, in confronto agli obblighi contrattuali e della sua perfetta
manutenzione.
Art. 7 – MOVIMENTO DI MATERIE
a) scavi e rialzi : gli scavi ed i rialzi occorrenti, per la realizzazione della strada, per i
parcheggi, i passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultati
dai relativi disegni, salvo le eventuali varianti che l’Amministrazione Appaltante crederà di
adottare. Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi lavoro, che
risultassero esuberanti o inidonee per la formazione di rilevati e riempimento di scavi,
dovranno essere trasportate a rifiuto fuori dalla sede stradale, a debita distanza dai cigli e
sistemate convenientemente.
b) scavi di sbancamento e di fondazione : per scavi di sbancamento si intendono quelli
praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno
naturale ed aperti lateralmente almeno da una parte. Saranno considerati scavi di
sbancamento e pagati con il relativo prezzo, anche quelli praticati per la formazione del
vano occorrente per la costruzione di opere d’arte, sempre per la parte sovrastante al
piano passante più depresso del terreno ancorché eseguiti e computati a pareti verticali su
tre lati, pareti che saranno sostenute da opportune sbadacchiature il cui onere è compreso
nel prezzo relativo allo scavo. Gli scavi, occorrenti per le fondazioni delle opere d’arte,
saranno spinti fino al piano che sarà stabilito dalla D.L.. Il piano di fondazione sarà
perfettamente orizzontale e disposto a gradoni con leggera pendenza verso monte per
quelleopere che cadono sopra falde inclinate. Anche nel caso di fondazione su strati
rocciosi, questi ultimi, dovranno convenientemente essere spianati e gradinati come sopra.
Gli scavi di fondazione saranno eseguiti a pareti verticali e l’Impresa dovrà, all’occorrenza,
sostenerle con convenienti sbadacchiature, tale onere resta compensato nel relativo
prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose ed all’opera
per smottamenti e franamenti del cavo. Potranno però anche essere eseguiti con pareti a
scarpate ove l’Impresa lo ritenga di sua convenienza. In questo caso non sarà
compensato il maggiore scavo oltre a quello strettamente occorrente per la fondazione
dell’opera medesima. L’Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito di acque provenienti
dall’esterno; nei casi, in genere, ove ciò si verificasse, resterebbe a suo totale carico la
spesa per i necessari aggiustamenti. Nella esecuzione di tutti gli scavi, l’Impresa sarà
tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ed a provvedere alle opere protettive.
c) scavi in genere : gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto
esecutivo dalla D.L.. Nella esecuzione degli scavi in genere, l’Appaltatore dovrà procedere
in modo da impedire scoscendimenti e franamenti restando esso, oltrechè totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere,
a sue spese, affichè le acque fluenti nei terreni non abbiano mai ad incontrare ostacoli in
corso. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili e non ritenute
adatte a giudizio insindacabile della D.L. ad altro impiego nei lavori, dovranno essere
portate a rifiuto su aree che l’appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese.
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o
reinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere
poi riprese a tempo opportuno.
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà
pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.
La D.L. potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.
Le sbadacchiature e puntellature, che si rendessero necessarie per l’esecuzione degli
scavi, saranno a carico dell’Appaltatore, essendosi tenuto conto di tali oneri nella
determinazione dei prezzi unitari.
L’Appaltatore dovrà inoltre, a sua cura e spesa, riempire e costipare la maggior parte dei
cavi, dopo ultimate le opere murarie connesse, in modo da ripristinare il suolo primitivo. Le
armature di legname che non potessero essere recuperate dai cavi sono a carico
dell’Appaltatore.
d) scavi per la posa delle condotte: la profondità di posa delle condotte, dovrà essere non
minore di m. 1.00 fra la generatrice superiore del tubo ed il piano di campagna.
La larghezza del fondo dello scavo, deve essere tale da consentire all’operaio di lavorare
in buone condizioni. La larghezza minima nel fondo sarà quindi data da:
D (diametro dl tubo) + 0.30 m, con minimo di larghezza totale di m 0.40.
Se la natura del terreno lo consente, le pareti dello scavo saranno verticali con una
leggera scarpa.
Qualora lungo il tracciato insorgessero delle difficoltà nel mantenimento della profondità di
scavo per ostacoli imprevisti, la D.L. potrà consentire, in deroga alle prescrizioni presenti,
una minore profondità di scavo, semprechè questo sia tecnicamente possibile
nell’interesse dell’Ente Appaltante.
L’asse delle tubazioni, in corrispondenza a sedi stradali, dovrà cadere a non oltre m. 1.00
dal ciglio di destra o di sinistra che, indipendentemente dai disegni di progetto i quali sono
tutti e soltanto indicativi, verrà prescelto dalla D.L., inteso che i maggiori dissesti ai manti
stradali conseguenti a maggiori distanze, saranno sempre ad esclusivo carico
dell’Appaltatore.
Gli scavi per la posa delle condotte saranno eseguiti con mezzi meccanici o coi mezzi
d’opera che l’Appaltatore riterrà più convenienti, a pareti quanto più possibili regolari e
verticali, con la minima larghezza compatibile con la natura delle terre e con il diametro
esterno del tubo, ricavando, ove sia necessario, opportuni allargamenti e nicchie.
In facoltà della D.L., di ordinare che gli scavi siano eseguiti completamente a mano, ciaè
senza impiego di mezzi meccanici, ogni qualvolta lo scavo a mano garantisca la
realizzazione di economie sul ripristino dei manti stradali.
In questo caso l’Appaltatore verrà compensato con il prezzo stabilito per gli scavi a mano.
L’Appaltatore è obbligato ad eseguire a sue spese con adeguata attrezzatura, gli
esaurimenti necessari dovuti ad infiltrazione d’acqua dal fondo o dal terreno circostante o
per cause di pioggia.
Qualora, per la qualità del terreno o altro motivo, fosse necessario puntellare
sbadacchiature, od armare le pareti degli scavi, l’Appaltatore dovrà provvedere, di propria
iniziativa ed a sue spese, adottando tutte le precauzioni occorrenti per impedire i
franamenti e restando in ogni caso unico responsabile di eventuali danni, alle persone ed
alle cose.
Qualora il terreno d’appoggio del tubo non risultasse idoneo, su ordine della D.l., sarà
rimosso e sostituito con materiale adatto, per cui la fornitura in opera sarà pagata a prezzo
di elenco.
Per la continuità del transito, l’Appaltatore, dovrà curare le necessarie segnalazioni, le
quali durante la notte saranno luminose e se occorre, custodite.
In caso di inevitabili interruzioni di qualche tratto di strada, saranno disposti opportuni
avvisi. In ogni modo l’Appaltatore dovrà rendere possibile, in posizioni opportune, lo
scambio di veicoli.
L’Appaltatore assume la completa responsabilità di eventuali danni a persone o cose,
derivanti dalla mancata o insufficienza osservanza delle prescrizioni o cautele necessarie.
Per l’inizio dei lavori, per la manomissione delle strade o piazze, per la conservazione del
transito sulle strade e sui marciapiedi, per la continuità degli scoli d’acqua, per la difesa dei
cavi, per l’incolumità delle persone e per quanto tutto possa avere riferimento ad
occupazioni provvisorie che vadano a determinarsi sulle aree pubbliche o private e
specialmente per quanto concerne la demolizione e la ricostruzione delle pavimentazioni
stradali, l’Appaltatore deve ottenere l’approvazione della D.L., ma anche il preventivo
consenso delle Autorità competenti e dei privati proprietari ed attenersi alle prescrizioni
degli stessi, senza diritto a particolari compensi, anche nel caso di ritardo delle
autorizzazioni e dei compensi.
Si precisa, a riguardo, che tutte le autorizzazioni devono essere richieste dall’Impresa
secondo le modalità prescritte dagli Enti preposti restando a carico dell’ente Appaltatore
solamente il pagamento delle concessioni che devono essere richieste dall’Impresa per
conto del Consorzio stesso.
In ogni caso, ad evitare che il dissesto dipendente dalle trincee e conseguente deposito
temporaneo dei materiali di risulta, si estenda a tratte di eccessiva lunghezza, resta
stabilito che non possono essere aperti tronchi di trincea di larghezza superiore a mille
metri.
e) rinterri delle condotte : il rinterro, salvo disposizione diversa da parte della D.L., va
eseguito esclusivamente con materiale tout-venant opportunamente costipato per evitare
cedimenti, esso va eseguito dopo aver posto la tubazione, in due fasi: la prima riguarda
l’incavallottamento della condotta per una lunghezza pari ad 1/3 e per l’intera profondità
dello scavo, lasciando liberi i giunti in modo da permettere l’esecuzione delle prove di
tenuta; la seconda e successiva riguarda il completo riempimento degli scavi.
Art. 8 – DEMOLIZIONE DI MURATURE
I materiali provenienti dalle demolizioni di murature, resteranno di proprietà
dsell’Amministrazione e dovranno essere accatastati in regolari figure geometriche,
mentre la parte inutilizzabile a cura e spese dell’Impresa medesima, dovrà essere portata
in rilevato a riempimento o a rifiuto.
Art. 9 – MALTE
i quantitativi dei diversi materiali da impiegarsi per la composizione delle malte, secondo le
particolari indicazioni che saranno imposte dalla D.L. dovranno corrispondere alle seguenti
indicazioni:
malta cementizia per murature: cemento idraulico normale (tipo 325) q.li 3.50 per mc 1 di
sabbia
malta cementizia per intonaci e cappe: cemento idraulico normale a q.li 3.50 per mc 1 di
sabbia (per lo strato superficiale, vagliato al setaccio fino).
I materiali, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno, ad ogni impasto,
essere misurati in apposite casse della capacità prescritta dalla D.L., che l’Appaltatore
sarà obbligato a provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove
verrà effettuata la manipolazione. L’impasto dei materiali sarà fatto a braccia d’uomo,
sopra aree convenientemente pavimentate, oppure per mezzo di macchine mescolatrici od
impastatrici. Gli impasti dovranno essere preparati volta per volta e, per quanto possibile,
in vicinanza del lavoro. I residui d’impasto che non avessero, per qualsiasi ragione,
immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto ad eccezione di quelli formati con
calce comune che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro
confezionamento.
Art. 10 –
CALCESTRUZZI SEMPLICI ED ARMATI E LORO IMPIEGO – STRUTTURE
IN CALCESTRUZZO
I quantitativi dei materiali da impiegare per la composizione dei calcestruzzi, secondo le
indicazioni che saranno impartite dalla D.L., dovranno essere corrispondenti alle seguenti
proporzioni:
calcestruzzo cementizio per fondazioni: cemento idrico normale tipo 325 q.li 2.00 materiale
sabbioso mc 1.00
calcestruzzo cementizio per piastrini, cunette, cordonate ed altre opere sottili: cemento
idraulico normale q.li 3.00 materiale sabbioso mc 1.00
calcestruzzo cementizio per strutture armate: cemento idraulico normale q.li 3.00 sabbia
mc 0.400 pietrisco o ghiaietto mc 0.800.
Qualora la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, l’Appaltatore sarà obbligato ad
uniformarsi alla prescrizione medesima salvo conseguenti variazioni di base alle nuove
proporzioni previste ed ai prezzi del cemento a piè d’opera. La sabbia, il pietrisco o la
ghiaia, analogamente a quanto prescritto per le malte, dovranno, ad ogni impasto, essere
misurate con apposite casse della capacità prescritta dalla D.L., e che l’Appaltatore sarà in
obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà
effettuata la manipolazione a secco, come indicato dal precedente articolo, e poi alla
mescolanza uniforme così ottenuta, dovrà essere aggiunta la quantità di acqua
strettamente necessaria ed indispensabile, manipolando poi ulteriormente la mescolanza
stessa sino a che i vari materiali siano uniformemente bagnati e distribuiti nell’impasto.
L’Appaltatore dovrà attenersi strattamente a tutte le norme che sono contenute nella legge
5.11.71 n. 1086 e D.M. 03.05.72 e successive modificazioni ed integrazioni per la
esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato restando
prescritto che l’impastatura del calcestruzzo per le strutture armate dovrà essere eseguita
a macchina.
Nel collocare in opera l’impasto saranno usate tutte quelle avvertenze suggerite dall’arte, a
seconda dei casi, affinché non avvenga separazione del materiale lapideo dalla malta che
in questa dovrà sempre restare uniformemente distribuito.
E’ perciò vietato ogni getto libero dall’alto nei cavi di fondazione, nei quali gli impasti
devono essere accompagnati con mezzi che impediscano la detta separazione.
Nei getti in acqua, in specie, si dovrà avere la massima cautela nel collocarlo a dimora con
impiego di adatte tramogge, in modo da impedire ogni dilavamento.
I calcestruzzi saranno regolarmente ed accuratamente distesi e pilotati in maniera che non
restino vani nel recinto del cavo, e spianati con ogni diligenza le superfici su cui dovranno
essere elevati i mutamenti, saranno lasciati in riposo per il tempo che occorrerà per fare
una conveniente presa ed indurire.
Per il costipamento dei calcestruzzi armati, dovrà essere impiegato il vibratore meccanico.
L’esame e la verifica, da parte della D.L., del progetto delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo l’appaltatore dalla responsabilità a cui derivante per
legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente pattuito
malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.L., nell’interesse esclusivo
dell’Amministrazione, egli rimarrà unico e completo responsabile delle opere, sia per
quanto riguarda il rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la quantità dei
materiali e per la loro esecuzione.
Di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi, di
qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi potranno risultare.
Tubazioni di calcestruzzo vibrato, semplice o armato: saranno gettate fuori opera con inerti
e cemento scelti in modo ed in quantità tali da ottenere un prodotto compatto, levigato, di
spessore uniforme e di resistenza alla compressione di testa e laterale conforme alle
norme di legge.
I tubi dovranno essere perfettamente rettilinei, a sezione interna perfettamente circolare,
con piano di posa orizzontale e del tutto privi di screpolature.
Su ordine della D.L. i tubi potranno essere anche posti in opera su massetto di fondo e
con coronamento eseguiti in calcestruzzo Rbk 200.
Art. 11 – RIEMPIMENTO DI PIETRAME PER DRENAGGI E SIMILI
Il riempimento sarà eseguito solo su ordine della D.L. con ciottoli o pietrame in opera ad
uno ad uno, sistemandoli in modo che il volume dei vani risulti il minore possibile.
Ciascuna delle pietre o dei ciottoli dovrà avere peso non inferiore a kg 10. Si
impiegheranno al fondo i ciottoli ed il pietrame di maggiori dimensioni e, procedendo per
strati, si coprirà l’ultimo con piccoli sassi o pietrisco.
Nell’eseguire il riempimento al fondo del cavo si avrà cura di impiegare, per la copertura
dei cunicoli, le pietre di maggiore lunghezza e più regolari, appoggiando più
convenientemente le medesime sulle spallette dei cunicoli stessi.
Art.12
–
TUBAZIONI
IN
POLIETILENE
–
IN
CALCESTRUZZO
TURBOVIBROCOMPRESSO ARMATI E ADATTI PER CARICHI PESANTI CON FONDO
IN RESINA EPOSSIDICA – POZZETTI – CERTIFICATI DI COLLAUDO – MODALITA’ DI
POSA – PROVA IDRAULICA DELLA CONDOTTA – APPARECCHIATURE IDRAULICHE.
Tubazioni in polietilene alta densità
Le condotte in polietilene ad alta densità dovranno essere giuntate con saldature di testa
con termoelementi.
I termoelementi sono piastre d’acciaio inossidabile o lega d’alluminio, rivestite con tessuto
di PIFE e fibra di vetro, riscaldati con resistenze elettriche.
Il controllo della temperatura avviene per mezzo di un termometro/termostato incorporati;
una ulteriore verifica potrà essere fatta con matite termocroniche.
Le due parti da saldare vengono allineate e bloccate nelle ganasce della macchina
saldatrice, dotata di un sistema di comando che permette il movimento in senso assiale.
La macchina dovrà essere completa di opportuni manometri che consentono di controllare
in continuo la pressione esercitata.
Le testate da saldare dovranno essere perfettamente piane e parallele fra loro (massima
fessura ammessa 0.5 mm), qualora non lo fossero si dovrà provvedere alla loro spianatura
con l’apposito attrezzo.
Terminate le operazioni di preparazione di testate verranno accuratamente pulite. Si
inserisce il termoelemento fra le due superfici preparate come descritto e vi si pressano
contro le pareti da saldare.
Il materiale passerà allora allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento.
Successivamente viene estratto il termoelemento ed i due lembi sono spinti uno contro
l’altro e pressati finchè la temperatura nella zona di saldatura non sarà scesa a c.a. 40°C.
Temperatura, tempo di riscaldo, pressione di riscaldo, pressione di saldatura e tempo di
raffreddamento saranno conformi alle Norme DIN 16932.
Durante il montaggio delle condotte verranno posti in opera nei punti prestabiliti dai disegni
di progetto, tutti i pezzi speciali occorrenti.
Pezzi speciali per tubi in PEAD
Dovranno essere dello stesso materiale dei tubi.
Saranno ammesse prese in carico per scarichi e sfiati.
Le giunzioni dei pezzi speciali ai tubi verranno fatte con saldature di testa con
termoelementi con lo stesso procedimento già descritto per le tubazioni.
Tubazioni in cls:
Le superfici interne dei tubi, dovranno essere trattate con resina epossidica dello spessore
di 600 micron.
Piccoli effetti visivi, quali punti di asperità sulla superficie, non precludono l’doneità del
manufatto.
Le tubazioni devono essere munite, di anello di tenuta in gomma sintetica (anello di tenuta
in conformità con la normativa italiana U.N.I. 4920 o DIN) incorporato nel giunto mediante
apposita linguetta.
Le tubazioni collegate tra di loro mediante anello in gomma sintetica devono assicurare
una tenuta idraulica sia dall’interno verso l’esterno che dall’esterno verso l’interno, pari a
0.5 bar, in pratica equivalente a un battente idraulico di 5 m di colonna d’acqua.
Pozzetti
Per la rete di smaltimento delle acque bianche e nere, i pozzetti d’ispezione saranno
realizzati in calcestruzzo, come risulta dai disegni di progetto. In ogni caso per qualsiasi
tipo di pozzetto dovrà essere assicurata la perfetta tenuta del collegamento alla tubazione.
I pozzetti in conglomerato cementizio, sia d’ispezione che per le apparecchiature in
genere, saranno costruiti in numero e posizione risultanti dai profili altimetrici delle
condotte e dagli ordini della D.L. anche su condotte esistenti, nei punti di volta in volta
indicati.
Di norma i pozzetti avranno in pianta le dimensioni interne e le altezze libere utili
corrispondenti ai tipi indicati nell’elenco prezzi e nei particolari costruttivi.
La platea di fondazione, le pareti e la soletta di copertura, avranno lo spessore riportato
nei disegni: il conglomerato della platea sarà dosato a q.li 2.00/mc, quello per le pareti
sarà dosato con almeno q.li 2.50/mc di cemento; quello della soletta di copertura con
almeno q.li 3.00/mc. La soletta sarà armata con ferro tondo ad armatura incrociata,
calcolata a piastra, in appoggio perimetrale con il sovraccarico determinante mediante il
passaggio di un rullo compressore di 18 tonn. Considerando, fra quelli possibili, il caso più
sfavorevole.
I fori di passaggio delle tubazioni attraverso le pareti saranno stuccati, a costipamento
avvenuto, con cemento plastico a perfetta tenuta d’acqua.
Le pareti interne, la platea e la soletta dovranno essere intonacate in malta di cemento e
garantire la perfetta impermeabilità dei vani delle acque meteoriche o di falda superficiale
esterne..
I pozzetti dovranno risultare sempre ispezionabili e liberi da acqua di qualsiasi
provenienza.
L’accesso dall’alto sarà fornito da scaletta alla marinara, in ferro tondo diam 20 mm
ancorato alla muratura, estesa fra il fondo del pozzetto e la platea di copertura.
Certificato di collaudo
Le singole forniture, suddivise in lotti, dovranno essere accompagnate da un certificato di
collaudo che deve essere richiesto al fabbricante dall’impresa esecutrice.
Il documento deve attestare la conformità della fornitura alla normativa vigente e deve
certificare l’avvenuto collaudo.
Le prove devono essere eseguite nel laboratorio del fabbricante alla presenza della D.L.,
della Committenza o da persona da essi delegata.
Nel caso in cui il collaudo avvenga senza presenza della D.L. o della Committenza le
prove devono avvenire sotto la responsabilità del fabbricante, il quale provvederà ad
eseguire i test e a compilare il certificato di collaudo.
Modalità di posa dei tubi di calcestruzzo turbovibrocompresso
Dopo aver eseguito lo scavo ed aver realizzato sul terreno la livelletta stabilita, si
disporranno i tubi di calcestruzzo turbovibrocompresso con anello di tenuta incorporato nel
giunto a piè d’opera avendo cura che questi siano tenuti sollevati da terra con un travetto
di legno per evitare che venga danneggiato l’anello di protezione.
Prima di avviare la posa in opera del tubo si procederà alla eventuale pulizia del bicchiere
togliendo po l’anello di protezione dell’ultimo tubo messo in opera, ed alla successiva
lubrificazione, senza usare olii lubrificanti, della estremità del tubo maschio finché il tubo è
in sospensione.
La stessa operazione verrà ripetuta sulla punta dopo aver tolto l’eventuale protezione. Si
calerà quindi il tubo nello scavo avendo già predisposto il letto di posa presagomato dello
spessore di almeno cm 10 + 1/10 del diametro avendo cura che la punta del tubo non si
sporchi prima di infilarla nel bicchiere del tubo già in opera .
Manovrando opportunamente si provvederà all’imboccatura della punta nel bicchiere.
Per le condotte in polietilene ad alta densità si rimanda a quanto stabilito nella
raccomandazione di installazione edita dall’Istituto Italiano dei plastici. Durante le prove
tutte le giunzioni dovranno essere tenute allo scoperto.
Sono a carico dell’impresa pertanto, tutti gli accorgimenti tecnici affinché la suddetta prova
dia le garanzie allo scoperto.
Sono a carico dell’Impresa pertanto, tutti gli accorgimenti tecnici affinché la suddetta prova
dia le garanzie richieste.
Prova di tenuta delle condotte in cls
Per le prove delle condotte in cls, si procederà come segue: il tratto verrà riempito di
acqua sino a farla fuori uscire dal pozzetto più depresso e la prova sarà ritenuta valida se,
nel periodo di 10 ore e senza aggiungere acqua, le perdite saranno entro i limiti di legge.
Sono a carico dell’Impresa, pertanto tutti gli accorgimenti tecnici affinché la suddetta prova
dia le garanzie richieste. Nel caso di esito negativo della prova l’Impresa dovrà ricercarne
le cause e fare le riparazioni necessarie a propria cura e spese e una volta che l’Impresa
ritenga che la condotta sia efficiente, ne darà comunicazione alla D.L. che predisporrà
affinché sia ripetuta la prova come descritta nel primo paragrafo. Il tratto da collaudare
avrà la lunghezza che di colta in volta verrà stabilita dalla D.L.
Apparecchiature idrauliche
Le apparecchiature idrauliche ed i relativi pezzi speciali saranno montati e collegati alle
tubazioni, conformemente alle istruzioni che verranno fornite dalla D.L.
Le opere murarie di protezione e di contenimento delle apparecchiature idrauliche, come
pure gli accessori di corredo di ogni apparecchiatura, qualora non specificati nel progetto,
saranno concordati di volta in volta con l’Ente appaltante previa approvazione della D.L.
Le saracinesche saranno collegate alle tubazioni con raccordi metallici e flangia la quale
sarà unita alla saracinesca con interposizione di guarnizione in gomma.
Art. 13 – CASSONETTI, SOTTOFONDI DI MATERIALE SABBIOSO E GHIAIOSO E
SOTTOFONDI DI PIETRAME CON MASSICCIATA
Cassonetti : in corrispondenza di nuovi rilevati, non costituiti con materiale arido, ghiaioso
o sassoso, negli allargamenti stradali in scavo, in presenza di terreno poco argilloso e
consistente ed anche in sede esistente dove le vecchie massicciate si dimostrassero di
insufficiente spessore o cedevole perché poggianti sui terreni inconsistenti od argillosi.
Tale cassonetto avrà la profondità che di volta in volta verrà fissata dalla D.L. con un
massimo di cm 50, e dovrà risultare ben sagomato, con i cigli profilati e con il fondo
perfettamente agguagliato ed avente lo stesso andamento del piano stradale finito.
Qualora, per l’azione dei mezzi impiegati per lo scavo del cassonetto e dei mezzi di
trasporto del materiale, il fondo del cassonetto stesso non dovesse risultare perfettamente
agguagliato, e naturalmente compatto, l’Impresa dovrà renderlo tale mediante cilindratura
con rulli di tipo adatto ed adeguato.
Sottofondi di materiale ghiaioso e sabbioso tout venant
Nel cassonetto come sopra preparato, la D.L. potrà ordinare la stesa di uno strato regolare
di materiale arido misto sabbioso e ghiaioso di cava o di fiume tout venant di spessore tale
da risultare di cm 40, od inferiore, a seconda degli ordini della D.L., dopo aver subito la
compattazione secondo le norme stabilite al successivo punto. Tale strato, se inferiore ai
25 cm dovrà essere disteso e compattato in due strati successivi. Il materiale tout venant
potrà essere trovato in natura già pronto all’uso, ma potrà anche essere prodotto
artificialmente con mescolanza di materiali eterogenei a loro volta trovati in natura e
preparati artificialmente.
Tutti i materiali costituenti il tout venant dovranno comunque soddisfare alle norme di cui al
precedente art. 4. per la granulometria, il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
passante al vaglio da 3’’
(75 mm) 100%
‘’
‘’ da 7’’
( 50 mm ) 100%
80%
‘’
‘’ da 3/4 ‘’
(10 mm) 60%
30%
‘’
‘’ setaccio n. 200 ASIIM max
10%
E comunque la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare la minima
percentuale di vuoti.
Per i limiti:
di 4
l’indice di plasticità del materiale <
per la portanza
il CBR (California Bearing radio9 post saturazione = 50
resta comunque stabilito che la D.L. deciderà, a suo insindacabile giudizio,
sull’accettazione o meno dei campioni che l’Impresa presenterà prima di dar corso
all’opera.
Potrà anche la D.L. avvalersi della consulenza della Sezione Sperimentale Stradale
dell’Università di Padova, addebitando all’Impresa, senza refusione le relative spese.
La misura di questo materiale si otterrà moltiplicando la superficie dei cassonetti per lo
spessore ordinato e controllato dalla D.L. oppure per quello che dovesse risultare all’atto
esecutivo, dato dalla differenza tra la quota del piano finito e compatto e la quota di fondo
del cassonetto.
Per il rialzo di curve, l’agguagliamento ed il rafforzamento di vecchie massicciate verrà
impiegato uguale materiale, che sarà però misurato (e pagato con il relativo prezzo)
all’arrivo dei mezzi di assestamento durante il trasporto stesso; la sua compattazione sarà
pagata con l’apposito prezzo di elenco.
Compattazione del sottofondo in tout venant
Il materiale alla precedente voce, disteso dopo adeguata sistemazione del piano di
appoggio in strati regolari, dello spessore che verrà stabilito ma che comunque, per uno
spessore compattato di cm 50 si aggirerà sui cm 66 in soffice e quindi con un calo del 25%
circa, verrà sottoposto a successiva passata di rulli statici normali da 14-16 tonn, o rulli
vibranti del peso minimo di 5 tonn (o di altro tipo che potesse essere ritenuto adatto dalla
D.L.) e contemporaneamente bagnato, per mezzo di autocisterne, con la giusta quantità di
acqua necessaria ad ottenere il massimo consolidamento. La compattazione con rulli
vibranti o macchine vibranti ritenute idonee, è prescritta tassativamente anche se saranno
impiegati rulli statici.
L’operazione verrà compiuta su ogni strato fino a che il materiale si possa considerare
sufficientemente stabilizzato; quindi si procederà alla formazione di un eventuale strato
successivo con le stesse modalità del precedente.
Il materiale verrà giudicato sufficientemente addensato quando la densità in sito sarà pari
al 95% di quella ottimale preventivamente determinata con la prova del proctor
(A.A.S.H.O.I. 99/38)
Resta stabilito che il controllo della densità in sito potrà essere ordinato dalla D.L. ogni
qualvolta lo ritenga opportuno.
La determinazione della densità massima ed umidità ottima (A.A.S.H.O.I. 99/38) dovrà
esser eseguita prima di porre mano alla formazione dei sottofondi e ripetuta ogni qualvolta
dovesse essere mutato il luogo di scavo del materiale usato.
Tutte le modalità sopra esposte valgono anche per gli strati di rinforzo, le vecchie
massicciate di sopraelevazioni a pista delle curve, purchè il loro spessore non sia inferiore
a cm 15.
Per spessori inferiori, il consolidamento, o compattazione, verrà eseguito nello stesso
modo, ma non saranno prescritti controlli.
Dopo aver completato la compattazione e la sagomatura del sottofondo (tout venant) e
prima di eseguire la pavimentazione bitumata, la D.L. a suo insindacabile giudizio e senza
che l’Appaltatore possa pretendere compenso alcuno, potrà ordinare l’apertura al traffico
della strada per tutto il tempo che riterrà necessario ed opportuno per ottenere il
consolidamento e la compattazione ottimale.
L’onere per il ripristino della superficie del sottofondo prima della stesa della
pavimentazione bitumata, è compreso nel prezzo del sottofondo stesso.
Art. 14 – SCARIFICA
La scarifica delle vecchie massicciate dovrà essere effettuata per ottenere uniformità per
raccordo di livellette o per correzione dell’arquato stradale in modo che questo, a fine
lavoro, risulti di circa un ottantesimo della corda, salvo ogni diversa decisione in merito alla
D.L.
La scarifica verrà eseguita soltanto nei tratti che saranno ordinati dalla D.L. a suo
insindacabile giudizio.
Il prezzo di elenco, per scarifica delle vecchie massicciate, sarà computato per altezze
sino a 10 cm di profondità.
La scarifica o scavo da eseguire per la parte che oltrepassa i 10 cm di profondità, sia che
venga effettuata con comuni scarificatori od altre macchine o a mano, sarà computato al
prezzo di elenco per gli scavi comuni di sbancamento. Per quanto riguarda il rialzo a pista
delle curve stradali, la D.L. prescriverà a seconda del raggio delle curve stesse il rialzo da
dare.
Art 15 - CORDONATA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO
Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezioni che saranno, di
volta in volta , precisate dalla D.L.
Saranno, di norma lunghi cm 100 salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari
per i quali la D.L. potrà richiederne dimensioni minori.
Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate sarà dosato a 3.5 quintali di cemento normale
per mc di calcestruzzo finito, con l’osservanza delle norme indicate per i calcestruzzi
cementiti.
L’assortimento degli inerti, varierà con curva regolare da mm 20 a 0.
Gli elementi verranno gettati in forme di lamiera e l’assestamento del conglomerato dovrà
essere eseguito mediante tavola vidrante od altro sistema ritenuto idoneo dalla D.L.
La resistenza cubica a rottura o compressione semplice, a 2 giorni del conglomerato
cementizio, dovrà risultare non inferiore ai kg 300/cmq.
Gli elementi verranno posati su un letto di calcestruzzo dosato a 2 q.li di cemento tipo
normale per mc di getto finito, dello spessore indicato dalla D.L. ma comunque non
inferiore a cm 10.
Gli elementi di cordolo verranno posati e attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio
di cm 0.5.
Tale spazio verrà riempito di malta cementizia dosata a 350 kg di cemento tipo 325 per mc
di sabbia.
La D.L. si riserva di provvedere direttamente, in proprio o a mezzo di Ditta specializzata
alla fornitura degli elementi prefabbricati di cordonata, nel qual caso l’Impresa ne curerà il
trasporto dai luoghi di deposito a piè d’opera come sopra specificato.
Art 16 – STRATO BITUMINOSO D’ANCORAGGIO (BYNDER)
Sul sottofondo, sarà eseguita la pavimentazione bitumata, formata da uno strato di
collegamento (bynder) e da uno strato superficiale d’usura (tappeto).
Lo strato di collegamento (bynder), sarà costituito da un impasto a caldo di pietrisco e
pietrischetto della pezzatura indicata dalla D.L., sabbia di frantoio, il tutto impastato con kg
80 di bitume puro per metro cubo d’inerte, steso con speciale macchina stenditrice –
finitrice, per uno spessore minimo, a lavoro finito, cioè misurato dopo la cilindratura, di cm
7.
L’impasto sarà steso sul sottofondo stabilizzato o su pavimento in asfalto esistente, previa
spruzzatura della superficie con emulsione al 55% di ancoraggio, in ragione di kg 2 al
metro quadrato. Il bitume sarà del tipo 180 + 200 riscaldato a temperatura fra i 150° e i
180°, curando l’uniformità della miscela con materiali componenti l’impasto.
La posa in opera dell’impasto, sarà eseguita in modo da non determinare la separazione
dei componenti inerti e sarà accuratamente evitato il contatto con materiali estranei,
specie argillosi. Per la cilindratura dell’impasto verranno usati compressori del peso da 6 a
8 tonn, muniti di impianto di spruzzatura d’acqua per evitare l’adesione del materiale
stesso alla superficie dei rulli.
A lavoro finito, le superfici bitumate, non dovranno presentare deformazioni e dovranno
avere le pendenze trasversali corrispondenti a quelle fissate dalla D.L.
Art. 17 – TRATTAMENTI – MANO D’OPERA – MANTI A TAPPETO
L’impasto di questi ingredienti e l’applicazione del conglomerato sarà eseguita nel modo
seguente.
Impiegandosi bitume del tipo normale, l’aggregato dovrà essere riscaldato con essiccatore
del tipo a tamburo, munito di ventilatore e dovrà essere portato alla temperatura di almeno
120° senza superare i 150°.
Impiegandosi bitumi liquidi, gli aggregati, preventivamente essiccati, in un apparecchio
dalle caratteristiche sopra indicate, dovranno essere mescolati al legante a temperatura
non inferiore ai 50° ne superiore agli 80°, mentre il legante dovrà essere riscaldato a
temperatura fra i 70° e i 90°.
Alla formazione del conglomerato, l’Impresa dovrà provvedere con impastatrice
meccanica, del tipo adatto ed approvato dalla D.L. che consenta la dosatura a peso di tutti
i componenti ed assicuri la regolarità ad uniformità degli impasti.
Il conglomerato dovrà essere trasportato sulla strada con tutte le cure ed i procedimenti
necessari, onde evitare di sporcare o modificare il materiale.
Il collegamento sarà steso in opera a caldo a non meno di 100°, qualora sia impiegato
bitume a caldo, o anche a temperatura ambiente quando si siano impiegati bitumi liquidi.
La stesa del conglomerato sarà preceduta da un trattamento preliminare della
pavimentazione da rivestire, per mezzo di emulsione bituminosa al 55% di bitume, previa
accurata pulizia della pavimentazione stessa mediante lavaggio con acqua a pressione e ,
dove ciò non sia possibile, con soffiatrici o energiche ripetute scopature come anzidetto.
L’emulsione dovrà essere stesa a spruzzo in modo da formare un velo sottile uniforme e
continuo nel quantitativo di kg 1 per mq di superficie. Dopo la stesa dell’emulsione, si
provvederà a quella del conglomerato. Il conglomerato bituminoso dovrà essere steso con
vibrofinitrice in modo da compensare le eventuali piccole irregolarità od ondulazioni della
superficie sottostante, così che il manto abbia a risultare con piano a livellette regolari.
Lo spessore soffice del manto sarà tale che , a costipamento ultimato, esso risulti di
almeno 30 mm in ogni punto della strada, considerando, pertanto, questo spessore come
minimo inderogabile senza tener conto del calo per il costipamento e dei maggiori spessori
in corrispondenza degli avvallamenti.
Eventuale maggiore spessore rispetto al minimo suddetto di mm 30 non verrà pagato.
La D.L. potrà ordinare l’esecuzione di tappeti in tutto come sopra, ma dello spessore
minimo compresso di mm 20. particolare cura dovrà porsi nello stendimento del manto
affinché sia ai margini esterni che la traccia di divisione tra le due riprese in asse strada
risultino perfettamente allineati e profilati restando a carico dell’Impresa, in caso di difetto,
il lavoro di rettifica dei margini stessi, l’accertamento dei quantitativi di leganti bituminosi e
di inerti, nonché degli spessori del manto, saranno eseguiti dalla D.L. nei modi che essa
giudicherà più opportuni.
I quantitativi dei leganti bituminosi si intendono al netto di tara.
Resta convenuto, in ogni caso, che indipendentemente da quanto possa risultare dalle
prove di laboratorio e dal preventivo benestare della D.L., sulla fornitura del bitume
normale o liquido o del pietrischetto, graniglia o sabbia, l’Impresa resta contrattualmente
responsabile della buona riuscita dei lavori e pertanto sarà obbligata a rifare tutte quelle
applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si
siano deteriorate e sgranate.
Tale onere di manutenzione vigerà fino al collaudo.
Trattamenti superficiali bitumati per il rinnovo del manto d’usura
I trattamenti superficiali bitumati per il rinnovo dei vecchi manti d’usura, saranno preceduti,
a loro volta, ove occorra, e se espressamente ordinato dalla D.L., da alcuni lavori di
rappezzatura per il ripristino della vecchia pavimentazione o di correzione delle
ondulazioni od avvallamenti del piano viabile.
Questi lavori preliminari saranno contabilizzati a parte al prezzo di elenco. Verrà quindi
eseguito il trattamento superficiale generale, il quale richiede che la superficie stradale da
ricoprire, risulti asciutta e rigorosamente pulita, libera in modo assoluto da polvere, fango o
altro.
Anche tale pulitura dovrà essere eseguita dall’Impresa o con apparecchi pneumatici
depolverizzatori o con altri mezzi, in ogni caso previa raschiatura, rimozione ed
allontanamento delle materie eterogenee aderenti alla superficie da trattare.
Il trattamento richiede comunque tempo asciutto, stagione calda e pertanto, se tali
condizioni mancassero, il lavoro dovrà sospendersi.
Il quantitativo unitario di bitume del tipo B 180 – 200 da impiegare a caldo nella spalmatura
della superficie stradale, dovrà essere non inferiore a kg 1.10 per ogni mq.
Il bitume sarà riscaldato a temperatura fra i 150° e i 180° entro adatti apparecchi che
permettono il controllo delle temperature stesse.
L’applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrice a pressione e le relative operazioni
complementari dovranno essere tali da garantire l’esatta distribuzione, con perfetta
uniformità su ogni mq, del quantitativo di bitume prescritto. Qualora la D.L. ordinasse un
impiego di bitume a mq maggiore o minore di kg 1.1 la differenza, in più o in meno, sarà
pagata al prezzo di elenco per la fornitura del bitume stesso.
Il pietrischetto di saturazione, prima di essere steso sul bitume, sarà essiccato ed
impastato con kg 20 di bitume lussato o liquido del tipo BL 0-1 per mc di pietrischetto,
seguirà la posa e rullatura con compressione meccanico del peso da 6 a 8 tonn.
Il pietrichetto sarà steso in quantità non inferiore a mm 12 per mq di strada.
Art. 18 - CARATTERISTICHE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DEI MATERIALI
ELETTRICI
Dispositivi di sezionamento ed interruzione
All’inizio dell’impianto può essere installato, a discrezione della D.L., un interruttore
onnipolare (compreso il neutro) avente anche caratteristiche di sezionatore.
QUANDO SIA NECESSARIO SEZIONARE SINGOLE PARTI DELL’IMPIANTO, per
ciascuna delle relative derivazioni può essere inserito un sezionatore od interruttore.
FORNITURA E POSA DEL CONTENITORE DEL GRUPPO DI MISURA E DEL
COMPLESSO DI ACCENSIONE E PROTEZIONE.
L’Appaltatore provvederà alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dalla
D.L di un contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro. Tale contenitore
dovrà essere diviso verticalmente in due vani con aperture separate di cui una destinata a
contenere il gruppo di misura installato dall’Ente Distributore, la relativa serratura di
chiusura dovrà essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti
dall’Ente medesimo. Il contenitore dovrà appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s.
prefabbricato o realizzato in opera che consenta l’ingresso dei cavi sia del Distributore
dell’energia elettrica che dell’impianto in oggetto. Sono altresì a cura dell’Appaltatore le
opere di scavo e murarie per l’ingresso nel contenitore dei cavi dell’Ente Distributore. Il
secondo vano dovrà contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento e di
protezione così come definite nello schema unifilare indicato dalla D.L.. L’apertura di tale
vano dovrà essere munita di apposita serratura concordata con i tecnici del Comune ove è
ubicato l’impianto. Il quadro elettrico ivi contenuto dovrà essere realizzato con isolamento
in Classe II. Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti
Norme CEI in particolare secondo la Norma CEI 17-3.
Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione
contro i corto-circuiti dell’intero impianto secondo Norme CEI 64-8 fascicolo 1000 ed.
giugno/1987 capitolo VI sezioni 1 e 3.
Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno
comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dei Lavori. Il prezzo a corpo
compensa la fornitura, il trasporto, la mano d’opera, il collaudo e la messa in servizio dei
componenti e delle apparecchiature.
Impianto di terra, dispersori
L’impianto non prevede la messa a terra degli apparecchi di illuminazione, in quanto il
sistema dell’illuminazione generale sarà realizzato con doppio isolamento (Classe II).
A discrezione della direzione lavori, in corrispondenza dei porta-lampada a paletto in
alluminio, potranno essere predisposti i relativi pozzetti d’ispezione in cui predisporre il
conduttore equipotenziale collegato alla massa metallica estranea presente (nella
fattispecie al corpo metallico del porta-lampada stesso). Il chiusino ispezionabile avrà
dimensioni esterne di 30 x 30 cm. su telaio zincato sigillato con canglomerato in
calcestruzzo colorato con inerti scelti.
Ripristini
Per quanto riguarda i ripristini delle pavimentazioni stradali, alterate in seguito ai lavori di
impianto, questi dovranno essere eseguiti tempestivamente ed a perfetta regola d’arte,
dall’Impresa Appaltatrice impiegando materiali di ottima qualità secondo quanto prescritto
dalle norme contenute nel capitolato per i ripristini dei tagli stradali, in vigore durante il
presente appalto.
L’Impresa Appaltatrice, dovrà curare fino a collaudo avvenuto, il perfetto mantenimento dei
ripristini eseguiti, restando responsabile di qualsiasi incidente e danno, a cose o persone,
dovuto al non eseguito o all’imperfetto rispristino delle pavimentazioni stradali alterate.
Particolare cura dovrà essere posta nell’adozione di mezzi idonei per prevenire la messa
in tensione intempestiva dell’impianto di illuminazione. E’ vietato mettere in opera
dispositivi di protezione che possano interrompere il neutro senza aprire
contemporaneamente i conduttori di fase.
Protezione contro i cortocircuiti
All’inizio dell’impianto devono essere installati adeguati dispositivi di protezione contro i
cortocircuiti in grado di interrompere la massima corrente che può verificarsi nel punto in
cui essi sono installati.
La protezione contro i cortocircuiti si effettua secondo i criteri della Norma CEI 64-8.
La protezione contro i cortocircuiti tuttavia non è richiesta per le derivazioni che alimentano
i centri luminosi quando tali derivazioni siano realizzate in modo:
- da ridurre al minimo il pericolo di cortocircuito con adeguati ripari contro le influenze
esterne;
- da non causare, anche in caso di guasti, pericoli per le persone o danni all’ambiente (art.
4.3.02 CEI 64-7).
Tenendo conto di quanto affermato sopra non è necessaria l’installazione di fusibili
all’inizio della derivazione di salita al centro luminoso oppure in prossimità del medesimo
(anche se la norma non lo esclude); comunque, come l’esperienza insegna, la presenza
del fusibile può costituire ulteriore causa di inaffidabilità dell’impianto. Nel caso che la
protezione sia costituita da un interruttore magnetotermico onnipolare il potere di
interruzione non deve essere inferiore a 6.000 A, salvo diversa prescrizione dell’Ente
distributore.
Protezione contro i sovraccarichi
Gli impianti di illuminazione si considerano non soggetti a sovraccarico e pertanto non è
richiesta tale protezione.
Protezione contro i contatti diretti
Gli impianti devono essere disposti in modo che le persone non possano venire a contatto
con le parti in tensione se non previo smontaggio o distruzione di elementi di protezione.
Gli elementi di protezione, smontabili ed installati a meno di 3 m dal suolo, devono potersi
rimuovere solo con l’ausilio di chiavi o di attrezzi.
Protezione contro i contatti indiretti
Tutte le masse degli impianti devono essere protette contro i contatti indiretti.
La protezione si effettua secondo le modalità di seguito indicate.
Nel caso di impianti installati su sostegni che sorreggono anche linee elettriche aeree
adibite ad altri servizi, le prescrizioni contro i contatti indiretti indicate di seguito si
applicano solo all’impianto di illuminazione pubblica e non alle linee elettriche aeree, per le
quali valgono le prescrizioni di cui al D.M. 21 marzo 1988.
Negli impianti oggetto della presente pubblicazione (gruppo B) la protezione va effettuata
secondo uno dei seguenti sistemi:
a) Protezione, ove possibile, con impiego di componenti della Classe II (doppio
isolamento) o con isolamento equivalente. I componenti per i quali le Norme relative non
prevedono la classe II (esempio: cavi) devono essere protetti con un secondo isolamento
rinforzato in modo da realizzare una rigidità dielettrica verso massa ed una protezione
meccanica equivalente a quella della Classe II (art. 4.3.08 - Norma CEI 64-7). Per
ottemperare a questa prescrizione si provvederà a proteggere i conduttori posati entro
pali, paline o bracci con l’infilaggio dei medesimi entro una guaina isolante di diametro
adeguato avente un rigidità dielettrica ¡Ý 10 kV/mm. In presenza di dubbi interpretativi
dell’art. 4.5.01 delle Norme CEI 64-7 e nell’ipotesi di impiego di cavi non certificati come
componenti in Classe II, come appunto sono quelli citati all’art. 4.3 è opportuno adottare la
guaina di cui sopra anche nel caso dell’utilizzazione di cavi con grado di isolamento 4.
Questi cavi, muniti di certificazione, ottemperano in modo completo alle prescrizioni degli
artt. 4.3.08, 4.4.06, 4.5.01 delle Norme CEI 64-7, in quanto dispongono di “doppio
isolamento” e di una guaina protettiva esterna; con l’impiego di questi cavi non è più
necessario adottare l’ulteriore guaina isolante aggiuntiva consigliata in precedenza
(vedere sopra). Nell’ipotesi che venga adottata la soluzione della morsettiera di
connessione collocata entro la finestrella d’ispezione, l’impiego di tale componente
realizzata in fabbrica con isolamento di Classe II rispetta ampiamente le prescrizioni
relative alla esecuzione degli impianti con il doppio isolamento (art. 5.4.02 della Norma
CEI 64-8).
b) Protezione con separazione elettrica (art. 5.4.03 della Norma CEI 64-8). Questo
sistema è particolarmente indicato per la segnaletica luminosa stradale tuttavia, per
risolvere casi particolari o sanare situazioni esistenti, non rispondenti alle norme, può
essere utilizzato anche per gli impianti di illuminazione. Il circuito di alimentazione di ogni
singolo centro luminoso o tratto d’impianto deve essere alimentato da un trasformatore
d’isolamento (Norma CEI 14-6) mentre il circuito separato deve essere conforme all’art.
5.4.03 della Norma CEI 64-8.
c) Protezione con interruzione automatica del circuito (sistema di I categoria senza propria
cabina di trasformazione: sistema TT) art. 5.4.06 - Norma CEI 64-8. d) In questo caso ogni
impianto di illuminazione pubblica deve avere un proprio impianto di terra locale. A tale
impianto di terra devono essere collegate tutte le “masse” dell’impianto di illuminazione
tramite un apposito conduttore di protezione (vedi il capitolo precedente sulla messa a
terra degli impianti e dei corpi estranei). Il conduttore di protezione deve essere separato
dal conduttore neutro. Le protezioni devono essere coordinate in modo tale da assicurare
la tempestiva interruzione del circuito guasto qualora la tensione di contatto assuma valori
pericolosi. Per attuare la protezione mediante dispositivi di massima corrente a tempo
inverso o dispositivi differenziali deve esser soddisfatta la condizione:
Rt < 50/I
dove
Rt
I
è la resistenza, in ohm, dell’impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli
è il valore, in ampere, della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di
protezione.
Le masse da proteggere possono essere messe a terra con dispersori non collegati
tra di loro, purché le masse non siano simultaneamente accessibili e purché, per
soddisfare la relazione Rt ¡Ü 50/I, venga considerato il valore più elevato della resistenza
di terra dei singoli dispersori. La protezione con interruttori differenziali può dare luogo ad
interventi intempestivi per sovratensioni di origine atmosferica. Ne possono conseguire
disservizi e condizioni di pericolo, specie in impianti non presidiati (art. 4.3.08 Norma CEI
64-7). In primo luogo l’impianto di terra deve essere realizzato secondo le norme e deve
essere mantenuto efficiente; questo comporta nel rispetto del D.P.R. 547 del 27 aprile
1955, la presentazione della relativa denuncia all’ISPESL competente per territorio, che
l’impianto stesso sia sottoposto a verifica biennale da parte di tecnici abilitati e se
necessario riportato in efficienza. In secondo luogo gli interruttori differenziali possono
perdere nel tempo la caratteristica di sensibilità iniziale e pertanto la verifica biennale di cui
sopra deve essere estesa ai medesimi. Si rammenta che l’impianto di illuminazione
pubblica è soggetto a tutti gli effetti agli obblighi del D.P.R. 547 del 27 aprile 1955, sia per
il fatto che su di esso operano lavoratori dipendenti, sia perché è collocato in aree
accessibili al pubblico.
Protezione contro le lesioni meccaniche
Le condutture e gli apparecchi esposti al pericolo di prevedibili lesioni meccaniche devono
essere adeguatamente protette.
Protezione contro i fulmini
In generale non è da ritenere necessaria la protezione dei sostegni contro i fulmini. La
protezione è richiesta in casi particolari quando il rischio sia da considerare non
trascurabile, ad esempio per la contemporanea presenza dei seguenti elementi:
- probabile permanenza di numero elevato di persone nelle immediate vicinanze del
sostegno;
- sostegni con rilevante altezza fuori terra.
La protezione dei sostegni contro i fulmini, ove necessario, si effettua in base alla Norma
CEI 81-1 (art. 4.3.13 Norma CEI 64-7).
Scelta del grado di protezione dei componenti contro la penetrazione dei corpi solidi e dei
liquidi (art. 4.4.04 Norma CEI 64-7)
Il grado minimo di protezione dei componenti deve essere:
a - per i componenti interrati: IP57;
b - per i componenti installati a meno di 3 m dal suolo: IP43;
c - per i componenti installati a 3 m o più dal suolo: IP23 se destinati a funzionare sotto la
pioggia - IP22 in caso contrario;
d - per il vano in cui è montata la lampada degli apparecchi di illuminazione dotati di coppa
di protezione: IP54.
Gradi di protezione più severi sono necessari nel caso di esigenze particolari, ad esempio
per manutenzione che preveda l’impiego di getti d’acqua, in caso di luoghi molto polverosi
e inquinati e dove si possono avere spruzzi d’acqua marina.
Protezione contro la corrosione dei materiali ferrosi (art. 4.4.05 - Norma CEI 64-7)
La protezione contro la corrosione dei materiali ferrosi deve essere prevista mediante
zincatura a caldo o verniciatura od altro sistema di almeno pari efficacia.
Il controllo si effettua:
- per i materiali zincati, con le prove prescritte dalla Norma CEI 7-6
- per gli altri materiali, con i metodi di prova di cui alla Norma UNI 4715.
Protezione della sezione di incastro dei pali metallici (art. 4.7.05 - Norma CEI 64-7)
La sezione di incastro dei pali metallici con fondazione di calcestruzzo non affiorante dal
terreno deve essere protetta dalla corrosione mediante opportuni accorgimenti.
Cavidotti
Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive,
nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti
prescrizioni:
- il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovrà
avvenire mediante l’impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il
taglio avrà una profondità minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non
dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica;
- esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno;
- fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni flessibili a doppio strato
corrugato esternamente e liscio internamente in materiale plastico a sezione circolare, con
diametro esterno di 110 mm, per il passaggio dei cavi di energia;
- la posa delle tubazioni in plastica del diametro esterno di 100 mm verrà eseguita
mediante l’impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno od a due impronte per
tubi del diametro di 140 mm. Detti elementi saranno posti ad una interdistanza massima di
1,5 m, al fine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal
modo il completo conglobamento dello stesso nel cassonetto di calcestruzzo;
- formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per metro
cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà
superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua;
- il riempimento dello scavo dovrà effettuasi con materiali di risulta o con ghiaia naturale
vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici meccanici; l’operazione di
riempimento dovrà avvenire dopo almeno 6 ore dal termine del getto di calcestruzzo;
trasporto alla discarica del materiale eccedente.
Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere
approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose
per effetto di scavi aperti non protetti.
Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di
materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a
fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito
pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere addotta dall’Appaltatore per lo
spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato da
precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il
nome della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico.
L’inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la sospensione dei
lavori, sia la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi
già accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti. Sia per la sospensione
dei lavori che per la risoluzione del contratto vale quanto indicato all’art.11 del presente
Capitolato.
Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è
implicitamente compensato con il prezzo dell’opera. Nessun compenso potrà essere
richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento
dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo.
Pozzetti
Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e
costruttive, nonché l’ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le
seguenti prescrizioni:
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto;
- formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo
di impasto, con fori per il frenaggio dell’acqua;
- formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento;
- conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal
pozzetto, sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo;
- formazione, all’interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente
lisciato;
- fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino zincato, completo di telaio, per
traffico incontrollato, luce netta 30x30 cm o 40x40 cm. a discrezione della D.L.,
riempimento del vano residuo con materiale di risulta costipati; trasporto alla discarica del
materiale eccedente.
E’ consentita in alternativa, e compensato con lo stesso prezzo, l’esecuzione in
calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino. Lo spessore delle pareti
e le modalità di esecuzione dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione
Lavori.
Pozzetto prefabbricato interrato
E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a
cassa, con due fori di drenaggio, ed un coperchio removibile. Detti manufatti, di
calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi di
plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto.
Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a piè d’opera, il
tratto di tubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il riempimento dello
scavo con ghiaia naturale costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale
scavato ed il ripristino del suolo pubblico.
Pali
Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le
caratteristiche dimensionali tali per cui l’opera risulti realizzata secondo tutte le regole
dell’arte.
Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni:
- esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco;
- formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per metro
cubo di impasto;
- esecuzione della nicchia per l’incastro del palo, con l’impiego di cassaforma;
- fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del
diametro esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi;
- riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale
accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente;
- sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso.
(L’eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compresa nell’esecuzione dello scavo
del blocco. Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall’appalto il
ripristino del suolo pubblico).
Pali di sostegno
I pali per illuminazione pubblica devono esser conformi alle norme UNI-EN 40.
E’ previsto l’impiego di pali di acciaio St 37,2 zincato, rivestito per almeno 70 micron e del
peso di 35 kg. a sezione circolare e forma come da disegno.
011/85. Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel
disegno relativo. In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione
dovrà essere riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore
identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo continuo.
Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni:
- un foro ad asola della dimensione 150x50 mm, per il passaggio dei conduttori,
posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo;
- una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200x75mm; tale finestrella dovrà essere
posizionata con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per l’asse
longitudinale del braccio o dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla
parte opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno
600 mm al di sopra del livello del suolo.
La chiusura della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in
lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel
caso sussistano difficoltà di collocazione della morsettiera e previo benestare del Direttore
dei Lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di detta morsettiera, sempre con
bloccaggio mediante chiave triangolare. Si potrà verificare l’ipotesi che non venga adottata
la finestrella d’ispezione e quindi venga realizzato un giunto nel pozzetto interessato.
Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di
protezione interna IP33 secondo Norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà
consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico che dovrà esser munito di un dispositivo di
fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in Classe
II.
Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli)
è richiesta la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 (1968).
Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di
connessione, dovrà esser protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante
diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei
blocchi di fondazione medesimi, come da disegni “particolari”. Per il sostegno degli
apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati bracci
in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le caratteristiche
dimensionali indicate nel disegno “particolari”.
Linee
L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al
circuito di alimentazione di energia.
Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione:
- cavi unipolari con guaina con sezione sino a 6 mmq: cavo 1 x a FG7R-0,6/1 kV
- cavi unipolari con guaina con sezione superiore a 6 mmq cavo 1 x a FG7R-0,6/1 kV
- cavi bipolari con sezione di 2,5 mmq cavo 2 x 2,5 FG7R-0,6/1 kV
Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di
certificazioni IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma
nella reale disposizione planimetrica, il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori.
L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo
eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori.
Tutte le linee dorsali di alimentazione, per posa sia aerea che interrata, saranno costituite
da quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali di alimentazione saranno
impiegati cavi tripolari con sezione di 2,5 mmq. I cavi per la derivazione agli apparecchi di
illuminazione saranno bipolari, con sezione di 2,5 mmq.
I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase
relativa.
per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente sulla
guaina protettiva. E’ consentiva l’apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro
adesivo, colorate in modo diverso (marrone fase R - bianco fase S - verde fase T - blu
chiaro neutro).
La fornitura e la posa in opera del nastro adesivo di distinzione si intendono compensate
con il prezzo a corpo.
I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante.
Nella formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri
dovuti all’uso dei mezzi d’opera e delle attrezzature.
Cassette, giunzioni, derivazioni, guaine isolanti
La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mmq,
sarà effettuata con l’impiego di cassetta di connessione in Classe II della Ditta “La
Conchiglia” tipo SGVP collocata nell’alloggiamento di cui all’art. C10.1 con transito nella
medesima dei cavi unipolari di dorsale. La salita all’asola dei cavi unipolari sarà riservata
unicamente alla fase interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di
dorsali rilevanti dovrà essere previsto altresì un sezionamento dell’intera linea facendo
transitare le tre fasi ed il neutro in una cassetta di connessione collocata nell’asola di un
palo secondo indicazione del Direttore dei Lavori. Per le giunzioni o derivazioni su cavo
unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l’impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST o
similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o
prefabbricati.
Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente
protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato;
tale guaina dovrà avere rigidità dielettrica ¡Ý 10 kV/mm; il tipo di guaina isolante dovrà
comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori.
Il prezzo a corpo compensa la fornitura e posa di tale guaina.
Fornitura e posa in opera degli apparecchi di illuminazione
In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione
dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi i quali pertanto dovranno essere
forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati. Detti componenti dovranno
essere conformi alle Norme CEI di riferimento.
Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta
pressione dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentari ed
accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la compatibilità tra i
medesimi.
I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di
sodio ad alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni
riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in quantità tale da pregiudicarne la
durata o il funzionamento.
Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della norma CEI 34-24 e si
riterranno conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera ed
alll’interno dell’apparecchio) è inferiore a:
- 12 V per le lampade da 400W bulbo tubolare chiaro
- 7 V per le lampade da 400 W bulbo ellissoidale diffondente
- 10 V per le lampade da 250 W (tutti i due tipi)
- 7 V per le lampade da 150 W e 100W bulbo tubolare chiaro
- 5 V per le lampade da 150 W e 100W bulbo ellissoidale diffondente.
Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile,
ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 Marcatura della Norma CEI 34-21. La rispondenza al complesso delle norme di cui sopra
dovrà essere certificata con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di
conformità alle norme stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai
sensi dell’art. 7 della Legge 18 ottobre 1977 n. 791, oppure tramite l’accertamento
dell’esistenza del Marchio di Conformità apposto sugli apparecchi stessi, ovvero dal
rilascio dell’attestato di conformità ai sensi della già citata Legge 791/77.
Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresì essere del tipo:
- Cut-off
- Semi cut-off
- Non cut-off
secondo la classificazione della Commissione Internazionale di Illuminazione (C.I.E.).
Di tali apparecchi dovrà essere fornita la seguente documentazione fotometrica:
- angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato
l’apparecchio
- curva polare di intensità luminosa riferita a 1.000 lumen
- diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen
- diagramma del fattore di utilizzazione
- classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle
intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la
direzione dell’intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale.
Nell’ipotesi di apparecchi ad ottica variabile devono essere forniti i dati fotometrici per
ognuna delle configurazioni possibili.
Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato
definito nel disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei
Lavori. L’Appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto,
all’immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su palo o
braccio o testata, all’esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento
degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza. Gli
apparecchi di illuminazione saranno in Classe II per quanto riguarda i pali stradali e
pertanto si dovrà porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché
in essi venga mantenuto il doppio isolamento.
Art. 19 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI
Qualora per variazioni e addizioni regolarmente autorizzate o per l’esecuzione dei lavori
non previsti e per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell’elenco, si procederà alla
determinazione di nuovi prezzi con le norme degli art. 21 e 22 del regolamento 25.05.1985
sulla Direzione e Contabilità e Collaudatore dei lavori per conto dello Stato, oppure alla
loro esecuzione in economia; ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione.
I nuovi prezzi, così determinati, sono da aggiornare con il ribasso d’asta. I prezzi unitari si
riferiscono a prestazioni perfette e finite in ogni parte. In particolare si precisa che i prezzi
per la mano d’opera si riferiscono ad operai idonei, provvisti dei necessari attrezzi e che i
prezzi dei noleggi sono comprensivi di tutti gli oneri dell’Appaltatore per l’approntamento a
piè d’opera dei mezzi di lavoro e per il trasporto degli stessi a magazzino a prestazione
finita.
Art. 20 – VERIFICHE – DIFETTI – RIFACIMENTI
E’ facoltà dell’Amministrazione eseguire, in qualunque fase di lavoro e poi sino al collaudo,
qualsiasi accertamento (sondaggi, prelievi di campioni, prove tecnologiche) sulle opere in
oggetto dell’appalto. Tutte le spese relative saranno a carico dell’Impresa la quale sarà
tenuta a demolire e rifare a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L. dovessero
essere eseguite non a regola d’arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualità
e quantità e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e al rifacimento.
Qualora l’Impresa non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l’Amministrazione
potrà procedere direttamente, o a mezzo di altre imprese, alla demolizione e rifacimento di
tali opere, restando a carico dell’Impresa tutte le spese e i danni relativi.
Art 21 – ANTICIPAZIONI DELL’IMPRESA
Le somme anticipate dall’Impresa per il pagamento dei lavori in economia da farsi ciòè
per conto diretto della Stazione Appaltante, saranno portate in conto con l’interesse del
5% annuo calcolato in ragione del tempo, come fissato dall’art. 28 del Capitolato
Generale.
In particolare l’Appaltatore sarà obbligato ad anticipare le somme eventualemnete
occorrenti per gli spostamenti di cavi telefonici, per l’acquisto di cartelli indicatori, cippi e
marginatori stradali.
Art. 22 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI
In generale l’Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più
conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè, a giudizio
della D.L. ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire
l’esecuzione di un determinato lavoro, entro un congruo periodo di tempo, disporre l’ordine
di esecuzione delle opere, la consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che
l’Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
La consegna dei lavori potrà avvenire, a discrezione dell’Amministrazione,frazionatamene
e quindi con verbali parziali, o in una sola volta con un unico verbale. Nel primo caso la
data dell’ultimo dei verbali parziali sarà quella della consegna a tutti gli effetti.
La D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma dell’Impresa, sia
all’atto della consegna che in corso d’opera.
L’Impresa provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico, di provata
capacità, adeguato numericamente alle necessità e rispondere all’idoneità dei dirigenti dei
cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi; personale che dovrà essere
di gradimento della D.L. la quale ha il diritto di ottenere l’allontanamento dal cantiere di
qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle
conseguenze.
Art. 23 – TRANSITO LUNGO LA STRADA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Durante l’esecuzione dei lavori di qualsiasi specie, inerenti sia l’allargamento, la rettifica e
la sistemazione della strada che la costruzione del nuovo manto, nonché i lavori
preliminari di rappezzatura ed i lavori di rinnovamento di manti esistenti, sarà
costantemente assicurato il transito dei veicoli e degli autoveicoli lungo la strada stessa;
sarà pure assicurato l’accesso alle strade laterali, ai fondi ed alle abitazioni.
La costruzione del manto potrà essere eseguita anche su metà strada per volta.
L’Impresa comunque, è responsabile della sicurezza del transito sia di giorno che di notte
e dovrà quindi adottare tutte le cautele necessarie, come segnali, guardie e cavalletti,
illuminazione di notte nei tratti più pericolosi ed ogni accorgimento occorrente per evitare
inconvenienti al pubblico transito.
Si dichiara espressamente che ogni responsabilità civile e penale nei riguardi della
sicurezza del transito grava sull’Impresa, mentre l’Amministrazione Appaltante ed il
personale proposto alla D.L. ed alla loro sorveglianza no sollevati fino alla ultimazione dei
lavori stessi.
Art. 24 – OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI
L’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le Leggi, Circolari, Norme, Regolamenti,
Decrati vigenti in relazione all’esecuzione dei lavori in oggetto, e in particolare della legge
109/94 come modificata e integrata dalla Legge 216/95 e successive modifiche e
integrazioni e, per quanto con essa non in contrasto, della legge LL.PP. 20 marzo 1865 n
2248, del Capitolato generale d’Appalto, approvato con decreto 16 luglio 1962 n 1063 ove
non in contrasto con il presente Capitolato, del regolamento per le opere di pertinenza del
Ministero dei LL.PP, approvato co R.D. 25 maggio 1895 n 350 e del Regolamento
Comunale sui contratti in quanto applicabile.
Art. 25 – ADEGUAMENTO
Il presente appalto è disciplinato dalle norme previste dalla Legge 109/94 così come
modificata dalla legge 216/95 in quanto applicabili. Qualsiasi disposizione in contrasto con
esse, contenuta nel presente Capitolato, deve intendersi automaticamente adeguata alle
medesime.
Capitolo 3°
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
E MODO DI VALUTARE I LAVORI
Art. 26 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte del contratto:
1) gli elaborati di progetto;
2) il presente Capitolato Speciale;
3) l’Elenco Prezzi.
Art. 27 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE
L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo
contrattuale e la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento
e l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione.
La garanzia copre oneri per inesatto o mancato adempimento e cessa di aver effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo e da intervenuta cessione e trasferimento
delle aree e delle opere.
L’Appaltatore è tenuto a costituire, contestualmente all’erogazione dell’anticipazione, una
garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d’opera.
L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne
l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli
derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell’esecuzione dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo.
Art. 28 – SUBAPPALTO
Il subappalto e il cottimo sono ammessi, previa autorizzazione, alle condizioni di cui all’art.
34 della legge 109/94 come modificata e integrata dalla legge 216/95, e, in particolare, per
quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, è definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%.
L’Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all’Amministrazione, responsabile dei lavori
subappaltati o affidati a cottimo.
Per ottenere tale autorizzazione, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione il
nome e l’indirizzo dell’eventuale subappaltatore, la natura e l’entità del lavoro che intende
subappaltare a nome della legge 13 settembre 1982 n 646 e successive integrazioni in
materia della lotta alla delinquenza mafiosa, se non già specificati nell’offerta, nonché
ulteriore documentazione prevista nell’art. 34 sopracitato.
In materia, dovranno comunque osservarsi le disposizioni di cui alla legge 19031990 n. 55
con particolare riferimento a quanto stabilito negli articoli 17 e 18, quest’ultimo come
modificato dall’art. 34 Decreto Legislativo 406/91 e dall’art. della legge 109/94 come
modificata dalla legge 216/95.
In particolare per i lavori affidati in subappalto o in cottimo dovranno essere praticati gli
stessi prezzi del contratto con un ribasso non superiore al 20%.
L’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione tutti i contratti di subappalto, entro
90 giorni dal pagamento a suo favore del S.A.L. corrispondente in cui sono comprese le
lavorazioni oggetto di subappalto.
Nel caso di inadempienza, l’Amministrazione potà provvedere a corrispondere
direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti.
Tali disposizioni si applicano anche alle attività che richiedono l’impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera a i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2%
dell’importo.
Art. 29 – TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI: PENALITA’
Il tempo utile entro il quale l’Impresa dovrà dare ultimati i lavori resta fissato in n°
………..giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna.
Qualora per il buon andamento dei lavori si rendesse necessario eseguire parte delle
opere entro determinati periodi di tempo, questi saranno stabiliti con apposito ordine di
servizio, senza che per tale ragione l’Appaltatore possa pretendere compensi speciali o
diversi da quelli contemplati nei prezzi di offerta, essendosi tenuto conto dei maggiori oneri
dipendenti da tali circostanze.
L’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione, a mezzo raccomandata con R.R. , la data
nella quale ritiene di aver ultimato i lavori e la D.L. procederà allora, in contraddittorio, alle
necessarie constatazioni, redigendo apposito verbale.
Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la relazione dello stato finale
e per la effettuazione dei collaudi.
La penale pecuniaria di cui all’art 29 del Capitolato generale è stabilita nella misura di €
100,00 (cento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo oltre alle spese per protratta
sorveglianza, ecc. Ai fini della determinazione del tempo utile per l’ultimazione dei lavori,
ove il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al giorno seguente non festivo.
La penale verrà senz’altro iscritta nello stato finale a debito dell’Appaltatore.
Art. 30 – ANTICIPAZIONE RICHIESTE ALL’APPALTATORE
Le somme anticipate dall’Appaltatore per pagamento di eventuali lavori non compresi nel
contratto, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Generale, da farsi cioè per conto
dell’Amministrazione, saranno ammesse in Contabilità con l’interesse di legge calcolato in
ragione del tempo trascorso dal giorno dell’eseguita anticipazione fino alla data del relativo
certificato di pagamento.
Il calcolo sull’interesse sarà fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni
superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minore durata.
Art. 31 – PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell’art. 26 della legge 109/94 come modificata e integrata dalla legge 216/95,
l’anticipazione sarà erogata all’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio del
lavori nella misura del 10% dell’importo contrattuale e verrà recuperata gradualmente in
corso d’opera.
L’emissione degli stati d’avanzamento sarà regolata dalle norme del Capitolato Generale
dello Stato.
I pagamenti in acconto verranno effettuati ogniqualvolta il credito dell’Appaltatore
raggiunga l’importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) rispetto all’importo contrattuale.
Le trattenute di legge, da operarsi sui singoli stati di avanzamento sono quelle previste
dalla legge 17/01/1974 n. 8 e cioè:
a)
b)
del 5% sull’importo dello stato d’avanzamento, al netto, a garanzia
dell’adempimento degli
obblighi contrattuali;
dello 0,50% sullo stesso importo a garanzia assicurazione operai.
Quando per motivi indipendenti all’Appaltatore, i lavori dovessero rimanere sospesi per un
periodo superiore a trenta giorni, sarà facoltà della D.L. rilasciare il pagamento di cui in
acconto, qualunque sia la somma raggiunta dal credito netto dell’Appaltatore.
Nel certificato d’acconto si terrà conto delle provviste dei materiali in cantiere riconosciuti
in massima accettabili e non messi in opera accreditandoli per metà del loro valore come
materiali grezzi. A norma delle disposizioni contemplate nell’art 11 del R.D. 8 febbraio
1923 n 422 fino alla loro completa messa in opera i materiali rimangono a rischio e
pericolo dell’Appaltatore per qualunque caso di deterioramento o di perdite possono
essere sempre rifiutati, se non adatti dalla D.L.
Redatto il verbale di ultimazione verrà rilasciata l’ultima rata di acconto qualunque sia la
somma cui possa ammontare.
Per la rata di saldo verranno applicate le norme di cui all’art. 36 del sopraccitato Capitolato
Generale.
In materia di interesse per ritardato pagamento troveranno applicazione le disposizioni del
D.P.R. 1063/62 nonché dell’art. 49 della L.R. 42/84.
Nel caso di finanziamento a mezzo di mutuo, il calcolo del tempo per la decorrenza degli
eventuali interessi non tiene conto del periodo intercorrente tra le richieste di
somministrazione e il corrispondente accredito da parte dell’istituto mutuante.
Art. 32 – CONTO FINALE
Il conto finale verrà compilato entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori
Art. 33 – CERTIFICATO DI COLLAUDO
Il certificato di collaudo verrà emesso in conformità a quanto disposto dagli art. 53,55 e 57
della L.R. n. 42 del 16/08/1984 e sue variazioni successive e comunque entro 6 (sei) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.
Fino a che non sia intervenuto con esisto favorevole il collaudo definitivo delle opere, la
manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore.
Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori
responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è quindi garante delle
opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero
necessari.
Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Appaltatore, la manutenzione
stessa deve esser eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L.
Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si
procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso.
Le aree e le opere d’urbanizzazione e gli allacciamenti verranno consegnati e trasferiti al
Comune a semplice richiesta quando se ne ravvisi l’opportunità per esigenze di interesse
collettivo previo accertamento della loro esecuzione a regola d’arte.
La ditta lottizzante si impegna a consegnare e a trasferire al Comune le aree e le opere
entro novanta (90) giorni dalla data dei collaudi con esisto favorevole. Con il passaggio di
proprietà vengono mantenuti alla ditta lottizzante (oppure, subordinatamente alla decisione
espressa dall’Amministrazione Comunale, trasferiti a carico del Comune) l’onere di
manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni responsabilità civile e penale inerente
all’uso delle aree e delle opere d’urbanizzazione.
Art. 34 – DANNI DI FORZA MAGGIORE
Gli eventuali danni di forza maggiore vanno accertati con procedura stabilita all’Art. 24 del
Capitolato Generale e dall’art. 25 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350, avvertendo
che la denuncia del danno deve essere fatta per iscritto nei termini prescritti.
Resta però contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza
maggiore quelli che venissero causati ai trattamenti superficiali dalle acque di pioggia,
dalla neve, dal gelo e dal traffico ordinario, dovendo in tali casi l’Impresa a provvedere a
riparare talii danni a cura e a spesa o addirittura a rifare l’intera parte di pavimentazione
danneggiata se necessario.
Art. 35 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO
Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono i lavori suddetti.
In alternativa, se si tratta di impresa artigiana, l’Appaltatore potrà soddisfare gli oneri ora
detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli
accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si
svolgono detti lavori.
Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese
artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i
lavoratori dell’industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole
incompatibili del C.C.N.I. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.
L’Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di
accantonamento inerenti alle Casse Edili ad Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi
per l’industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle
imprese artigiane mediante contribuzioni e accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti
Scuola Artigiani, se e in quanto costituiti e operanti a norma della contrattazione collettiva
di categoria.
L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, se cooperative, anche nei rapporti
con i soci.
All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le
imprese eventualmente non aderenti alle associazioni dalla struttura e dimensione delle
imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’Appaltatore è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l’Appaltatore delle responsabilità di
cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione.
In caso di inottemperanza dei suddetti obblighi, accertata dalla stazione Appaltante o a
questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante stessa provvederà a
comunicare all’Appaltatore e , se del caso, anche al predetto Ispettorato, l’inadempienza
rilevata a procederà alla detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero
già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli
obblighi di cui sopra.
Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non verrà effettuato fino a quando
dall’Ispettorato del Lavoro non sarà accertato che gli obblighi predetti sono integralmente
adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre
eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo ad alcun risarcimento.
Art. 36 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso
esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da esso riconosciute
idonee al raggiungimento di tali scopi ma la loro osservanza non limita né riduce,
comunque, la sua responsabilità. La presenza in luogo del personale di Direzione e la
eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono
tale piena incondizionata responsabilità. L’Appaltatore sarà in ogni modo tenuto a
rifondere i danni patiti dall’Amministrazione, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore
stesso di attenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L.
L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell’opera e del
comportamento di tutti i suoi dipendenti.
Art. 37 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE
Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli già elencati nel presente
Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi
seguenti:
1) osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni degli operai contro gli stessi,
in particolare del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni;
2) osservanza delle leggi in materia di assicurazioni sociali e pagamenti dei contributi
a carico dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle
competenze sopraddette costituisce inadempienza contrattuale ed è soggetto a
sanzioni di legge;
3) osservanza scrupolosa delle norme vigenti e di quelle che eventualmente venissero
emanate durante l’esecuzione dei lavori appaltati, in materia di assunzione di
manodopera;
4) gli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 9 comma 3 del D.P.C.M. n 55
del 10/01/1991;
5) Permettere, su ordine della D.L., l’esecuzione di lavori affidati ad altre imprese,
concedendo il deposito del materiale e delle attrezzature di dette imprese;
6) Consegna degli oggetti e opere di valore che eventualmente si rinvenissero durante
l’esecuzione dei lavori;
7) Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni, o fotografie delle opere
oggetto dei lavori, salvo autorizzazione della D.L.
8) Impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del
cantiere;
9) Fornitura e istallazione, al limite del cantiere di uno o più tabelloni delle dimensioni
di m 3.00 x 2.00 contenenti tutte le indicazioni che saranno concordate con
l’Amministrazione, anche nel rispetto della legge 19/3/90 n.55.
10) Apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti
cartelli e fanali al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni più ampia responsabilità
in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restando l’Amministrazione e la
D.L. completamente sollevate da ogni responsabilità;
11) Custodia diurna e notturna del cantiere con personale idoneo, rispondente ai
requisiti di cui all’art. 22 della legge 646 del 13/09/1982, concernente norme in
materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
12) Costruzioni di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e comunque, di tutte le
opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati;
13) Organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano a interferire sul traffico ed
adozione di tutti i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza;
14) Provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature
per la costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di
eventuali utenti, degli edifici circostanti e del lavoro;
15) Mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad
assicurare la pulizia, l’asporto dei materiali di rifiuto ultimati, di ogni opera
provvisionale, detriti ecc.
16) Allacciamento e consumo dell’acqua occorrente ai lavori, nonché dell’energia per
luce e forza motrice;
17) Fornitura dell’acqua potabile agli operai ed installazione dgli apprestamenti igienici,
ricovero o altro per gli operai stessi;
18) Gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con l’obbligo
di approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso;
19) Mettere a disposizione della D.L. un adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel
periodo invernale o provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici;
20) Preventiva effettuazione dei necessari accertamenti ed assaggi conoscitivi sulla
natura e resistenza del terreno e delle strutture esistenti, interessate dagli interventi,
restando pienamente responsabile dei lavori assunti per il calcolo delle opre e degli
impianti da realizzare;
21) Mettere il divieto di ingresso al cantiere alle persone non espressamente
autorizzate dall’amministrazione e dalla D.L.
22) Adozione durante l’esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti necessari per
prevenire gli infortuni, anche nel pieno rispetto della legge 19/03/90 n. 55 e del
D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, sollevando da ogni
responsabilità civile e penale il personale della D.L.; a tale scopo l’Appaltatore
dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla D.L. e l’Amministrazione il
nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle
suddette norme antinfortunistiche.
23) Presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere anche ai
fini previsti dalla Legge 19/03/90 n. 55, di gradimento della D.L. che curi
personalmente che l’esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni el
presente Capitolato e a ogni ordine della D.L.
24) Provvedere, sotto la sua completa responsabilità; a ricevimento in cantiere, allo
scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere e a piè
d’opera, secondo le disposizioni della D.L. nonché alla buana conservazione ed alla
perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto,
rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione; i
danni che, per cause dipendenti o per negligenza, fossero apportati ai materiali
forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell’Appaltatore; quest’ ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e
conservazione di tutti gli elementi comunque connessi all’intervento restando
esonerata l’Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi
causa compresa quella di forza maggiore;
25) Redazione di tutti i calcoli di stabilità e , in particolar modo , di quelli relativi alle opre
in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, alla
preparazione e alla presentazione, presso gli uffici competenti, dei documenti
necessari, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione in materia,
all’assistenza al collaudo, incluse tutte le prove in sito ed in laboratorio fatte
eseguire dal collaudatore, per l’apprestamento dei carichi di prova, statica e
dinamica, escluse le spettanze del collaudatore, e all’assistenza in occasione dei
sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposto;
26) Assume a proprio carico tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del
contratto, trasporti, tasse, bolli e carte bollate, stampati, copie ecc, sarà pure
completamente a carico dell’Appaltatore le tasse per l’occupazione temporanea di
suolo pubblico (OSAP) qualora l’occupazione non sia strettamente necessaria al
compimento dei lavori:
27) Oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per
starde di servizio, per l’accesso ai cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per
discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L. , per cave e per quanto
necessario all’esecuzione dei lavori;
28) Provvedere a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e
all’indennità di occupazione temporanea o al risarcimento dei danni di qualsiasi
genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio;
29) Dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i
competenti uffici tecnici ( ENEL, TELECOM, ETRA, ecc.) se vi siano condutture e/o
canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad interessare l’esecuzione
delle opere e, in particolare modo, l’incolumità degli operai addetti ai lavori,
restando fin d’ora l’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni
che avessero a verificare a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di
preventivi nulla osta in tal senso;
30) Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per
eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari
nonché, su richiesta della D.L. , anticipare senza corresponsione di interessi, tutte
le somme occorrenti sia per il pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli
eventuali diritti di utenza richiesti dalle società erogatrici; tali anticipazioni verranno
rimborsate all’Appaltatore dietro presentazione delle relative fatture, in occasione
della emissione degli stati di avanzamento;
31) La preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari
Enti preposti a rilascio dei necessari nulla osta;
32) Prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti
relativi alla consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi
sotterranei, alla verifica, alla contabilità e al collaudo dei lavori;
33) Esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno
richieste dalla D.L. riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori,
34) Esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove
che verranno ordinate dalla D.L., i campioni, dei quali si ordinerà la conservazione,
saranno muniti di sigilli a firma della D.L. e dell’Appaltatore;
35) Comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla manodopera, sui materiali,
sulle attrezzature e su quant’altro fosse richiesto, utilizzati in cantiere;
36) Comunicazione alla Soprintendenza Archeologica per il Veneto, con un preavviso di
giorni 30, la data di inizio dello scavo;
37) La fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le
opere eseguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari alla
contabilizzazione dei lavori, nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed
aggiornamento che fosse espressamente richiesto, all’atto esecutivo, dalla D.L.,
fornendo i relativi disegni;
38) Tutti quei danni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti imprevisti;
39) Risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei
lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando
libero e indenni l’Amministrazione e la D.L.
40) La fornitura di tutte le norme e le istituzioni per la conduzione e la manutenzione
degli impianti e delle singole apparecchiature;
Inoltre resta convenuto con l’Appaltatore, nel presentare l’offerta, ha valutato in pieno le
situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuata l’opera, anche per quanto
riguarda le vie di accesso, le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e
quant’altro occorra per i lavori medesimi.
Art. 38 – ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 19/03/1990 N.55
L'Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e
comunque entro 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali (inclusa cassa edile) assicurativi e infortunistici.
La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà
essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia, facoltà di
procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento..
L'Appaltatore è tenuto a predisporre il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Tale piano dovrà essere consegnato sia
all?Amministrazione sia alla Spisal di Padova prima dell'inizio dei lavori e comunque non
oltre 30 giorni dal verbale di consegna.
La mancata presentazione del piano di sicurezza, o le successive violazioni del piano
stesso, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
In corso d'opera l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare il piano in relazione al verificarsi di
circostanze non inizialmente previste che lo rendano necessario. Tale aggiornamento
dovrà essere presentato all'Amministrazione e allo Spisal di Padova prima di inziare le
lavorazioni connesse all'aggiornamento del piano stesso.
L'Appaltatore è tenuto, oltre l'aggiornamento del piano, anche al suo coordinamento per
tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'Appaltatore.
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Capitolato di appalto - Comune di Romano d`Ezzelino