Progetto di Piano Urbanistico Attuativo “ITALCASE” Allegato H.1 Capitolato di appalto Via dei Mardignon – Romano d’Ezzelino – (VI) GEN 2014 Il progettista Il committente Ing. Maritan Piero Planing Engineering Srl Viale dell’industria – 23/B – 35129 – Padova – ITALY T +39 049 8078248 – F +39 0496451697 – P. IVA 04402790283 www.planing.it – [email protected] CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO Capitolo 1° Art. 1 – OGGETTO D’APPALTO L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori e delle provviste inerenti all’esecuzione del Piano di Lottizzazione opere stradali e affini, relativi al Piano Urbanistico Attuativo "ITALCASE" nella ZTO C1 a33. Art. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO - L’importo complessivo dei lavori da eseguire a misura e a corpo come risulta dal computo metrico estimativo, ammonta presuntivamente a € 138.662,76 oltre IVA ed € 14.095,00 oltre IVA come opere da realizzare fuori ambito Tale importo presuntivo potrà variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle quantità delle diverse categorie, secondo quanto previsto dall’art. 25 della legge 109/94 come modificata e integrata dalla legge 216/95, senza che l’Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente capitolato e prezzi diversi da quelli risultanti dall’offerta. Art. 3 – DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE Le opere che formano oggetto del presente Appalto comprendono l’esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati tecnici facenti parte del progetto, salvo più precise indicazioni che al lato esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori; quindi le opere da eseguire devono ritenersi, in questa fase, unicamente di massima e puramente indicative. L’Amministrazione si riserva, perciò, la insindacabile facoltà di introdurre all’atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori, nei casi e con i limiti stabiliti dall’art. 25 della legge 109/94 come modificata e integrata dalla legge 216/95, senza che l’appaltatore possa trarne motivo alcuno per avanzare pretese di compensi od indennizzi, di qualsiasi natura o specie, non stabiliti dalla normativa vigente. Capitolo 2° QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA TENERSI NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 4 – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI I materiali occorrenti per la costruzione delle opere, qualunque sia la loro provenienza, dovranno essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie e si intendono accettati solamente quando a giudizio insindacabile dell D.L., saranno riconosciuti rispondenti a quelli designati per natura, qualità, idoneità, curabilità ed applicazione. Sarà sempre in facoltà della D.L., all’atto dell’esecuzionie, di rifiutare quei materiali che, quantunque ammessi alla prima vista, si mostrassero in seguito difettosi o avessero subito alterazioni. Malgrado l’accettazione dei materiali da parte della D.L., l’Impresa rimane, comunque, unica e completa responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali stessi. Salvo speciali prescrizioni, tutti i materiali occorrenti per i lavori di che trattasi, dovranno provenire da cave e fabbriche, stabilimenti ecc., scelti esclusiva cura dell’Impresa, la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione qualora in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti, ecc. i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare, ed essa fosse quindi obbligata a ricorrere da altre cave in località diverse o a diverse provenienze, intendendosi che, anche in tali casi, restaranno invariati i prezzi unitari stabiliti in elenco, come tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità o dimensioni dei singoli materiali. Per la provvista dei materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni dell’art. 21 del Capitolato Generale, applicando a seconda dei casi, le norme vigenti. Acqua: per l’estinzione della calce e per ogni altro uso costruttivo, sarà adoperata acqua dolce non torbida. Calce: la calce sarà grassa e si otterrà mediante cottura della pietra calcarea di qualità adatta. Dovrà essere scevra di materiali eterogenei e senza parti locali coperte e ben riparata dall’umidità. La preparazione del grassello si eseguirà estinguendo la calce viva per fusione in acqua molto limpida, secondo le modalità suggerite dalla buona pratica e con ogni cura per depurarlo dalle materie eterogenee che eventualmente fossero racchiuse nella massa della calce, in modo da ottenere, a preparazione completa, una pasta di media consistenza, dolce al tratto e ben omogenea. Allorché il grassello avrà raggiunto la necessaria consistenza sarà coperto di sabbia. Sabbia – ghiaia – pietrisco: le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi semplici od armati e delle malte, dovranno avere qualità stabilite dalle norme governative per i conglomerati cementiti approvate con legge n° 1086 del 05/11/71 e D.M. 30/05/72 e successive integrazioni e modificazioni. Per le massicciate stradali valgono le norme del C.N.R. (fascicolo 4, edizione 1953). La sabbia, adoperata per i conglomerati cementizi, dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso un setaccio con maglie circolari del diametro di mm 5 per murature ordinarie in genere, del diametro di mm 1 per intonaci, stilature e per murature in pietra da taglio; essa dovrà essere scevra da materie terrose ed organiche e ben lavata. Per i conglomerati cementizi è vietato usare sabbia proveniente dalla macinazione di materie o detriti in genere. si dovranno usare Aggregato grosso per la formazione di calcestruzzi bituminosi: aggregati rispondenti alle norme del C.N.R. di cui al fasc. 4 (Edizione 1953) “per la accettazione dei pietrischi, pietrischetti, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali”. In linea generale. Saranno ammessi aggregati provenienti dalla frantumazione di ciottoli o ghiaie. Per assicurare la regolarità delle granulometrie, la Direzione Lavori potrà richiedere che l’aggregato venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti stabiliti. Aggregato fine per la formazione di conglomerati bituminosi: si dovranno impiegare sabbie corrispondenti ai requisiti di cui alle predette norme C.N.R. di cui al fasc. 4 per l’accettazione dei pietrischi, pietrischetti, sabbie granulari preferibilmente derivati dalla frantumazione artificiale di rocce non idrofile alle seguenti granulometrie. - passante al setaccio ASIM 10 e trattenuto da 40ASIM 15% 40% in peso; - passante al setaccio ASIM 40 e trattenuto dall’80 Asim 30% 80% in peso; - passante al setaccio ASIM 80 e trattenuto dal 200 ASIM 15% 40% in peso; In luogo dei setacci ASIM si potranno usare i corrispondenti setacci UNI. Per asciugare la regolarità delle granulometrie si dovranno approvvigionare e mescolare almeno due diverse sabbie atte a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti sopra stabiliti. Additivi: gli additivi per conglomerati bituminosi dovranno rispondere ai requisiti di cui alle sopra citate norme del C.N.R. (Fascicolo 4, Edizione 1953). Bitume: Il bitume dovrà corrispondere alle norme del C.N.R. per l’accettazione dei bitumi stradali (Edizione 1951, Fascicolo 2). Emulsione bituminosa: dovrà corrispondere alle norme del C.N.R. (Edizione 1958, Fascicolo 3). Pietra naturali: Le pietre naturali, da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta, monde da cappellaccio, esenti da piano di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze eterogenee e dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego. Le pietre da taglio, oltre a possedere i requisiti e le caratteristiche sopra indicate, dovranno avere struttura uniforme, scevra da fenditure, cavità o litocalsi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità. Tubazioni: a) tubi in ghisa I tubi in ghisa saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e senza soluzioni di continuità. Prima della loro messa in opera, a richiesta della D.L., potranno essere catramati a caldo internamente. b) tubazioni in polietilene ad alta densità: i tubi dovranno essere di colore nero, resistenti alla ossidazione fotochimica, esenti da irregolarità quali cavità e bolle, in tutto conformi alle norme DIN 8074/75 o UNI 7613/7615, delle dimensioni e spessore risultanti da progetto. Le giunzioni tra tubazioni e pezzi speciali dovranno essere di testa con termoelementi senza apporto di materiale. Non sono permessi raccordi di tipo metallico se non in casi particolari, su approvazione della D.L. Le caratteristiche del polietilene, garantite da un certificato d’origine del produttore devono essere: - peso specifico: 0.945 + 0.965 g/cm - carico unitario a snervamento + 240 kgf/cm - allungamento a snervamento 20% - allungamento a rottura 500% - modulo elastico a flessione + 900 kgf/cm - indice di fluidità 1 g/10 min. Il materiale dovrà essere additivato con nerofumo in quantità non superiore al 2%. I tubi estrusi dovranno essere forniti in lunghezza di 12 m con estremità liscie per la saldatura di testa. c) tubazioni in c.l.s. con trattamento in resina epossidica: i tubi dovranno essere lisci, perfettamente rettilinei, a sezione esattamente circolare e di spessore uniforme, scevri da qualsiasi screpolatura e fessurazione, con giunti a bicchiere, posti in opera con sigillatura a cemento dei giunti. Le tubazioni sono trattate interamente con resina epossidica pura dello spessore di 600 micron. d) tubazioni in gres I tubi e i raccordi in gres, se percossi, devono dare un suono chiaro: non devono presentare danni o difetti tali da pregiudicare la loro capacità di impiego. Il manicotto e la punta dei manufatti di gres potranno essre sprovvisti di vernice al fine di facilitare l'applicazione del giunto prefabbricato. Pezzi speciali: le caratteristiche tecniche dei pezzi speciali dovranno corrispondere, per qualità del loro materiale, esecuzione, prove, ecc. alle norme per l’esercizio e collaudo delle condotte stesse. Tutti i pezzi speciali di collegamento fra gli stessi tubi e fra tubi ad apparecchiature idrauliche dovranno essere approvati dalla D.L. Art. 5 – PROVE DEI MATERIALI In correlazione a quanto prescritto nel precedente articolo, circa la quantità e le caratteristiche dei materiali, per la loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento, spedizione e analisi dei campioni stessi agli Istituti competenti. In particolare, le tubazioni di polietilene ad alta densità dovranno essere corredate dei certificati di stabilimento di produzione, comprovanti la rispondenza dei tubi alle norme 7613/7615. Da alcuni campioni potrà essere ordinata la conservazione all’Ufficio dell’Amministrazione Appaltante, munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. Qualora, senza responsabilità dell’Appaltatore stesso, da un lato, non avrà diritto a reclamare alcun indennizzo per danni che dovessero derivargli o spese che dovessero sostenere e dall’altro, potrà richiedere una congrua proroga del tempo assegnatogli per l’ultimazione dei lavori. Per contro, se il perdurare del ritardo risultasse di pregiudizio alla Stazione Appaltante, l’Appaltatore, a richiesta della D.L., potrà prestarsi a far effettuare le prove presso un altro Istituto, sostenendo l’intero onere relativo. Qualora invece, l’esito delle prove pervenga con ritardo per motivi da attribuire alla responsabilità dell’Appaltatore, e se i lavori debbano per conseguenza essere anche solo parzialmente sospesi, trascorso il termine che la D.L. avrà prescritto, si farà senz’altro luogo alla applicazione della penale prevista per il caso di ritardo del compimento dei lavori. Art. 6 – PRESCRIZIONI GENERALI DI ESEGUIMENTO DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI RELATIVE AD OPERE VELUTATE A MISURA ED A CORPO Per regola generale, nell’eseguimento dei lavori, l’Impresa dovrà attenersi alla migliori regole dell’arte, nonché alle prescrizioni che qui di seguito vengono date per le principali categorie per le quali non si trovino, nel presente Capitolato ed annesso elenco, prescritte speciali norme, l’Impresa dovrà eseguire i migliori procedimenti della tecnica attenendosi agli ordini che all’uopo impartirà la Direzione dei Lavori. Quelli eseguiti contrariamente alle disposizioni impartite e che non venissero riconosciuti accettabili dalla D.L., sia per la loro esecuzione che per la qualità dei materiali impiegati, dovranno essere immediatamente demoliti a cura e spese dell’Impresa e non verranno contabilizzati. La circostanza che i lavori siano stati eseguiti alla presenza di personale della Direzione dei Lavori non costituirà ragione per esimere l’Appaltatore dalla responsabilità e dall’obbligo di rifarli, ogni qualvolta gli venisse ordinato, essendo egli, fino al collaudo, garante di ogni difetto del lavoro, in confronto agli obblighi contrattuali e della sua perfetta manutenzione. Art. 7 – MOVIMENTO DI MATERIE a) scavi e rialzi : gli scavi ed i rialzi occorrenti, per la realizzazione della strada, per i parcheggi, i passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultati dai relativi disegni, salvo le eventuali varianti che l’Amministrazione Appaltante crederà di adottare. Le materie di scavo, provenienti da tagli stradali o da qualsiasi lavoro, che risultassero esuberanti o inidonee per la formazione di rilevati e riempimento di scavi, dovranno essere trasportate a rifiuto fuori dalla sede stradale, a debita distanza dai cigli e sistemate convenientemente. b) scavi di sbancamento e di fondazione : per scavi di sbancamento si intendono quelli praticati al di sopra del piano orizzontale passante per il punto più depresso del terreno naturale ed aperti lateralmente almeno da una parte. Saranno considerati scavi di sbancamento e pagati con il relativo prezzo, anche quelli praticati per la formazione del vano occorrente per la costruzione di opere d’arte, sempre per la parte sovrastante al piano passante più depresso del terreno ancorché eseguiti e computati a pareti verticali su tre lati, pareti che saranno sostenute da opportune sbadacchiature il cui onere è compreso nel prezzo relativo allo scavo. Gli scavi, occorrenti per le fondazioni delle opere d’arte, saranno spinti fino al piano che sarà stabilito dalla D.L.. Il piano di fondazione sarà perfettamente orizzontale e disposto a gradoni con leggera pendenza verso monte per quelleopere che cadono sopra falde inclinate. Anche nel caso di fondazione su strati rocciosi, questi ultimi, dovranno convenientemente essere spianati e gradinati come sopra. Gli scavi di fondazione saranno eseguiti a pareti verticali e l’Impresa dovrà, all’occorrenza, sostenerle con convenienti sbadacchiature, tale onere resta compensato nel relativo prezzo dello scavo, restando a suo carico ogni danno alle persone, alle cose ed all’opera per smottamenti e franamenti del cavo. Potranno però anche essere eseguiti con pareti a scarpate ove l’Impresa lo ritenga di sua convenienza. In questo caso non sarà compensato il maggiore scavo oltre a quello strettamente occorrente per la fondazione dell’opera medesima. L’Impresa sarà tenuta ad evitare il recapito di acque provenienti dall’esterno; nei casi, in genere, ove ciò si verificasse, resterebbe a suo totale carico la spesa per i necessari aggiustamenti. Nella esecuzione di tutti gli scavi, l’Impresa sarà tenuta ad adottare tutte le cautele necessarie ed a provvedere alle opere protettive. c) scavi in genere : gli scavi in genere, per qualsiasi lavoro, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla D.L.. Nella esecuzione degli scavi in genere, l’Appaltatore dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti restando esso, oltrechè totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresì obbligato a provvedere, a sue spese, affichè le acque fluenti nei terreni non abbiano mai ad incontrare ostacoli in corso. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili e non ritenute adatte a giudizio insindacabile della D.L. ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto su aree che l’appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese. Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o reinterri, esse dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla D.L., per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche e private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie. La D.L. potrà fare asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. Le sbadacchiature e puntellature, che si rendessero necessarie per l’esecuzione degli scavi, saranno a carico dell’Appaltatore, essendosi tenuto conto di tali oneri nella determinazione dei prezzi unitari. L’Appaltatore dovrà inoltre, a sua cura e spesa, riempire e costipare la maggior parte dei cavi, dopo ultimate le opere murarie connesse, in modo da ripristinare il suolo primitivo. Le armature di legname che non potessero essere recuperate dai cavi sono a carico dell’Appaltatore. d) scavi per la posa delle condotte: la profondità di posa delle condotte, dovrà essere non minore di m. 1.00 fra la generatrice superiore del tubo ed il piano di campagna. La larghezza del fondo dello scavo, deve essere tale da consentire all’operaio di lavorare in buone condizioni. La larghezza minima nel fondo sarà quindi data da: D (diametro dl tubo) + 0.30 m, con minimo di larghezza totale di m 0.40. Se la natura del terreno lo consente, le pareti dello scavo saranno verticali con una leggera scarpa. Qualora lungo il tracciato insorgessero delle difficoltà nel mantenimento della profondità di scavo per ostacoli imprevisti, la D.L. potrà consentire, in deroga alle prescrizioni presenti, una minore profondità di scavo, semprechè questo sia tecnicamente possibile nell’interesse dell’Ente Appaltante. L’asse delle tubazioni, in corrispondenza a sedi stradali, dovrà cadere a non oltre m. 1.00 dal ciglio di destra o di sinistra che, indipendentemente dai disegni di progetto i quali sono tutti e soltanto indicativi, verrà prescelto dalla D.L., inteso che i maggiori dissesti ai manti stradali conseguenti a maggiori distanze, saranno sempre ad esclusivo carico dell’Appaltatore. Gli scavi per la posa delle condotte saranno eseguiti con mezzi meccanici o coi mezzi d’opera che l’Appaltatore riterrà più convenienti, a pareti quanto più possibili regolari e verticali, con la minima larghezza compatibile con la natura delle terre e con il diametro esterno del tubo, ricavando, ove sia necessario, opportuni allargamenti e nicchie. In facoltà della D.L., di ordinare che gli scavi siano eseguiti completamente a mano, ciaè senza impiego di mezzi meccanici, ogni qualvolta lo scavo a mano garantisca la realizzazione di economie sul ripristino dei manti stradali. In questo caso l’Appaltatore verrà compensato con il prezzo stabilito per gli scavi a mano. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire a sue spese con adeguata attrezzatura, gli esaurimenti necessari dovuti ad infiltrazione d’acqua dal fondo o dal terreno circostante o per cause di pioggia. Qualora, per la qualità del terreno o altro motivo, fosse necessario puntellare sbadacchiature, od armare le pareti degli scavi, l’Appaltatore dovrà provvedere, di propria iniziativa ed a sue spese, adottando tutte le precauzioni occorrenti per impedire i franamenti e restando in ogni caso unico responsabile di eventuali danni, alle persone ed alle cose. Qualora il terreno d’appoggio del tubo non risultasse idoneo, su ordine della D.l., sarà rimosso e sostituito con materiale adatto, per cui la fornitura in opera sarà pagata a prezzo di elenco. Per la continuità del transito, l’Appaltatore, dovrà curare le necessarie segnalazioni, le quali durante la notte saranno luminose e se occorre, custodite. In caso di inevitabili interruzioni di qualche tratto di strada, saranno disposti opportuni avvisi. In ogni modo l’Appaltatore dovrà rendere possibile, in posizioni opportune, lo scambio di veicoli. L’Appaltatore assume la completa responsabilità di eventuali danni a persone o cose, derivanti dalla mancata o insufficienza osservanza delle prescrizioni o cautele necessarie. Per l’inizio dei lavori, per la manomissione delle strade o piazze, per la conservazione del transito sulle strade e sui marciapiedi, per la continuità degli scoli d’acqua, per la difesa dei cavi, per l’incolumità delle persone e per quanto tutto possa avere riferimento ad occupazioni provvisorie che vadano a determinarsi sulle aree pubbliche o private e specialmente per quanto concerne la demolizione e la ricostruzione delle pavimentazioni stradali, l’Appaltatore deve ottenere l’approvazione della D.L., ma anche il preventivo consenso delle Autorità competenti e dei privati proprietari ed attenersi alle prescrizioni degli stessi, senza diritto a particolari compensi, anche nel caso di ritardo delle autorizzazioni e dei compensi. Si precisa, a riguardo, che tutte le autorizzazioni devono essere richieste dall’Impresa secondo le modalità prescritte dagli Enti preposti restando a carico dell’ente Appaltatore solamente il pagamento delle concessioni che devono essere richieste dall’Impresa per conto del Consorzio stesso. In ogni caso, ad evitare che il dissesto dipendente dalle trincee e conseguente deposito temporaneo dei materiali di risulta, si estenda a tratte di eccessiva lunghezza, resta stabilito che non possono essere aperti tronchi di trincea di larghezza superiore a mille metri. e) rinterri delle condotte : il rinterro, salvo disposizione diversa da parte della D.L., va eseguito esclusivamente con materiale tout-venant opportunamente costipato per evitare cedimenti, esso va eseguito dopo aver posto la tubazione, in due fasi: la prima riguarda l’incavallottamento della condotta per una lunghezza pari ad 1/3 e per l’intera profondità dello scavo, lasciando liberi i giunti in modo da permettere l’esecuzione delle prove di tenuta; la seconda e successiva riguarda il completo riempimento degli scavi. Art. 8 – DEMOLIZIONE DI MURATURE I materiali provenienti dalle demolizioni di murature, resteranno di proprietà dsell’Amministrazione e dovranno essere accatastati in regolari figure geometriche, mentre la parte inutilizzabile a cura e spese dell’Impresa medesima, dovrà essere portata in rilevato a riempimento o a rifiuto. Art. 9 – MALTE i quantitativi dei diversi materiali da impiegarsi per la composizione delle malte, secondo le particolari indicazioni che saranno imposte dalla D.L. dovranno corrispondere alle seguenti indicazioni: malta cementizia per murature: cemento idraulico normale (tipo 325) q.li 3.50 per mc 1 di sabbia malta cementizia per intonaci e cappe: cemento idraulico normale a q.li 3.50 per mc 1 di sabbia (per lo strato superficiale, vagliato al setaccio fino). I materiali, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno, ad ogni impasto, essere misurati in apposite casse della capacità prescritta dalla D.L., che l’Appaltatore sarà obbligato a provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. L’impasto dei materiali sarà fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure per mezzo di macchine mescolatrici od impastatrici. Gli impasti dovranno essere preparati volta per volta e, per quanto possibile, in vicinanza del lavoro. I residui d’impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego, dovranno essere gettati a rifiuto ad eccezione di quelli formati con calce comune che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento. Art. 10 – CALCESTRUZZI SEMPLICI ED ARMATI E LORO IMPIEGO – STRUTTURE IN CALCESTRUZZO I quantitativi dei materiali da impiegare per la composizione dei calcestruzzi, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla D.L., dovranno essere corrispondenti alle seguenti proporzioni: calcestruzzo cementizio per fondazioni: cemento idrico normale tipo 325 q.li 2.00 materiale sabbioso mc 1.00 calcestruzzo cementizio per piastrini, cunette, cordonate ed altre opere sottili: cemento idraulico normale q.li 3.00 materiale sabbioso mc 1.00 calcestruzzo cementizio per strutture armate: cemento idraulico normale q.li 3.00 sabbia mc 0.400 pietrisco o ghiaietto mc 0.800. Qualora la D.L. ritenesse di variare tali proporzioni, l’Appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi alla prescrizione medesima salvo conseguenti variazioni di base alle nuove proporzioni previste ed ai prezzi del cemento a piè d’opera. La sabbia, il pietrisco o la ghiaia, analogamente a quanto prescritto per le malte, dovranno, ad ogni impasto, essere misurate con apposite casse della capacità prescritta dalla D.L., e che l’Appaltatore sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione a secco, come indicato dal precedente articolo, e poi alla mescolanza uniforme così ottenuta, dovrà essere aggiunta la quantità di acqua strettamente necessaria ed indispensabile, manipolando poi ulteriormente la mescolanza stessa sino a che i vari materiali siano uniformemente bagnati e distribuiti nell’impasto. L’Appaltatore dovrà attenersi strattamente a tutte le norme che sono contenute nella legge 5.11.71 n. 1086 e D.M. 03.05.72 e successive modificazioni ed integrazioni per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato restando prescritto che l’impastatura del calcestruzzo per le strutture armate dovrà essere eseguita a macchina. Nel collocare in opera l’impasto saranno usate tutte quelle avvertenze suggerite dall’arte, a seconda dei casi, affinché non avvenga separazione del materiale lapideo dalla malta che in questa dovrà sempre restare uniformemente distribuito. E’ perciò vietato ogni getto libero dall’alto nei cavi di fondazione, nei quali gli impasti devono essere accompagnati con mezzi che impediscano la detta separazione. Nei getti in acqua, in specie, si dovrà avere la massima cautela nel collocarlo a dimora con impiego di adatte tramogge, in modo da impedire ogni dilavamento. I calcestruzzi saranno regolarmente ed accuratamente distesi e pilotati in maniera che non restino vani nel recinto del cavo, e spianati con ogni diligenza le superfici su cui dovranno essere elevati i mutamenti, saranno lasciati in riposo per il tempo che occorrerà per fare una conveniente presa ed indurire. Per il costipamento dei calcestruzzi armati, dovrà essere impiegato il vibratore meccanico. L’esame e la verifica, da parte della D.L., del progetto delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l’appaltatore dalla responsabilità a cui derivante per legge e per le precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente pattuito malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.L., nell’interesse esclusivo dell’Amministrazione, egli rimarrà unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto riguarda il rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la quantità dei materiali e per la loro esecuzione. Di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che dovessero verificarsi, di qualsiasi natura, importanza e conseguenza essi potranno risultare. Tubazioni di calcestruzzo vibrato, semplice o armato: saranno gettate fuori opera con inerti e cemento scelti in modo ed in quantità tali da ottenere un prodotto compatto, levigato, di spessore uniforme e di resistenza alla compressione di testa e laterale conforme alle norme di legge. I tubi dovranno essere perfettamente rettilinei, a sezione interna perfettamente circolare, con piano di posa orizzontale e del tutto privi di screpolature. Su ordine della D.L. i tubi potranno essere anche posti in opera su massetto di fondo e con coronamento eseguiti in calcestruzzo Rbk 200. Art. 11 – RIEMPIMENTO DI PIETRAME PER DRENAGGI E SIMILI Il riempimento sarà eseguito solo su ordine della D.L. con ciottoli o pietrame in opera ad uno ad uno, sistemandoli in modo che il volume dei vani risulti il minore possibile. Ciascuna delle pietre o dei ciottoli dovrà avere peso non inferiore a kg 10. Si impiegheranno al fondo i ciottoli ed il pietrame di maggiori dimensioni e, procedendo per strati, si coprirà l’ultimo con piccoli sassi o pietrisco. Nell’eseguire il riempimento al fondo del cavo si avrà cura di impiegare, per la copertura dei cunicoli, le pietre di maggiore lunghezza e più regolari, appoggiando più convenientemente le medesime sulle spallette dei cunicoli stessi. Art.12 – TUBAZIONI IN POLIETILENE – IN CALCESTRUZZO TURBOVIBROCOMPRESSO ARMATI E ADATTI PER CARICHI PESANTI CON FONDO IN RESINA EPOSSIDICA – POZZETTI – CERTIFICATI DI COLLAUDO – MODALITA’ DI POSA – PROVA IDRAULICA DELLA CONDOTTA – APPARECCHIATURE IDRAULICHE. Tubazioni in polietilene alta densità Le condotte in polietilene ad alta densità dovranno essere giuntate con saldature di testa con termoelementi. I termoelementi sono piastre d’acciaio inossidabile o lega d’alluminio, rivestite con tessuto di PIFE e fibra di vetro, riscaldati con resistenze elettriche. Il controllo della temperatura avviene per mezzo di un termometro/termostato incorporati; una ulteriore verifica potrà essere fatta con matite termocroniche. Le due parti da saldare vengono allineate e bloccate nelle ganasce della macchina saldatrice, dotata di un sistema di comando che permette il movimento in senso assiale. La macchina dovrà essere completa di opportuni manometri che consentono di controllare in continuo la pressione esercitata. Le testate da saldare dovranno essere perfettamente piane e parallele fra loro (massima fessura ammessa 0.5 mm), qualora non lo fossero si dovrà provvedere alla loro spianatura con l’apposito attrezzo. Terminate le operazioni di preparazione di testate verranno accuratamente pulite. Si inserisce il termoelemento fra le due superfici preparate come descritto e vi si pressano contro le pareti da saldare. Il materiale passerà allora allo stato plastico formando un leggero rigonfiamento. Successivamente viene estratto il termoelemento ed i due lembi sono spinti uno contro l’altro e pressati finchè la temperatura nella zona di saldatura non sarà scesa a c.a. 40°C. Temperatura, tempo di riscaldo, pressione di riscaldo, pressione di saldatura e tempo di raffreddamento saranno conformi alle Norme DIN 16932. Durante il montaggio delle condotte verranno posti in opera nei punti prestabiliti dai disegni di progetto, tutti i pezzi speciali occorrenti. Pezzi speciali per tubi in PEAD Dovranno essere dello stesso materiale dei tubi. Saranno ammesse prese in carico per scarichi e sfiati. Le giunzioni dei pezzi speciali ai tubi verranno fatte con saldature di testa con termoelementi con lo stesso procedimento già descritto per le tubazioni. Tubazioni in cls: Le superfici interne dei tubi, dovranno essere trattate con resina epossidica dello spessore di 600 micron. Piccoli effetti visivi, quali punti di asperità sulla superficie, non precludono l’doneità del manufatto. Le tubazioni devono essere munite, di anello di tenuta in gomma sintetica (anello di tenuta in conformità con la normativa italiana U.N.I. 4920 o DIN) incorporato nel giunto mediante apposita linguetta. Le tubazioni collegate tra di loro mediante anello in gomma sintetica devono assicurare una tenuta idraulica sia dall’interno verso l’esterno che dall’esterno verso l’interno, pari a 0.5 bar, in pratica equivalente a un battente idraulico di 5 m di colonna d’acqua. Pozzetti Per la rete di smaltimento delle acque bianche e nere, i pozzetti d’ispezione saranno realizzati in calcestruzzo, come risulta dai disegni di progetto. In ogni caso per qualsiasi tipo di pozzetto dovrà essere assicurata la perfetta tenuta del collegamento alla tubazione. I pozzetti in conglomerato cementizio, sia d’ispezione che per le apparecchiature in genere, saranno costruiti in numero e posizione risultanti dai profili altimetrici delle condotte e dagli ordini della D.L. anche su condotte esistenti, nei punti di volta in volta indicati. Di norma i pozzetti avranno in pianta le dimensioni interne e le altezze libere utili corrispondenti ai tipi indicati nell’elenco prezzi e nei particolari costruttivi. La platea di fondazione, le pareti e la soletta di copertura, avranno lo spessore riportato nei disegni: il conglomerato della platea sarà dosato a q.li 2.00/mc, quello per le pareti sarà dosato con almeno q.li 2.50/mc di cemento; quello della soletta di copertura con almeno q.li 3.00/mc. La soletta sarà armata con ferro tondo ad armatura incrociata, calcolata a piastra, in appoggio perimetrale con il sovraccarico determinante mediante il passaggio di un rullo compressore di 18 tonn. Considerando, fra quelli possibili, il caso più sfavorevole. I fori di passaggio delle tubazioni attraverso le pareti saranno stuccati, a costipamento avvenuto, con cemento plastico a perfetta tenuta d’acqua. Le pareti interne, la platea e la soletta dovranno essere intonacate in malta di cemento e garantire la perfetta impermeabilità dei vani delle acque meteoriche o di falda superficiale esterne.. I pozzetti dovranno risultare sempre ispezionabili e liberi da acqua di qualsiasi provenienza. L’accesso dall’alto sarà fornito da scaletta alla marinara, in ferro tondo diam 20 mm ancorato alla muratura, estesa fra il fondo del pozzetto e la platea di copertura. Certificato di collaudo Le singole forniture, suddivise in lotti, dovranno essere accompagnate da un certificato di collaudo che deve essere richiesto al fabbricante dall’impresa esecutrice. Il documento deve attestare la conformità della fornitura alla normativa vigente e deve certificare l’avvenuto collaudo. Le prove devono essere eseguite nel laboratorio del fabbricante alla presenza della D.L., della Committenza o da persona da essi delegata. Nel caso in cui il collaudo avvenga senza presenza della D.L. o della Committenza le prove devono avvenire sotto la responsabilità del fabbricante, il quale provvederà ad eseguire i test e a compilare il certificato di collaudo. Modalità di posa dei tubi di calcestruzzo turbovibrocompresso Dopo aver eseguito lo scavo ed aver realizzato sul terreno la livelletta stabilita, si disporranno i tubi di calcestruzzo turbovibrocompresso con anello di tenuta incorporato nel giunto a piè d’opera avendo cura che questi siano tenuti sollevati da terra con un travetto di legno per evitare che venga danneggiato l’anello di protezione. Prima di avviare la posa in opera del tubo si procederà alla eventuale pulizia del bicchiere togliendo po l’anello di protezione dell’ultimo tubo messo in opera, ed alla successiva lubrificazione, senza usare olii lubrificanti, della estremità del tubo maschio finché il tubo è in sospensione. La stessa operazione verrà ripetuta sulla punta dopo aver tolto l’eventuale protezione. Si calerà quindi il tubo nello scavo avendo già predisposto il letto di posa presagomato dello spessore di almeno cm 10 + 1/10 del diametro avendo cura che la punta del tubo non si sporchi prima di infilarla nel bicchiere del tubo già in opera . Manovrando opportunamente si provvederà all’imboccatura della punta nel bicchiere. Per le condotte in polietilene ad alta densità si rimanda a quanto stabilito nella raccomandazione di installazione edita dall’Istituto Italiano dei plastici. Durante le prove tutte le giunzioni dovranno essere tenute allo scoperto. Sono a carico dell’impresa pertanto, tutti gli accorgimenti tecnici affinché la suddetta prova dia le garanzie allo scoperto. Sono a carico dell’Impresa pertanto, tutti gli accorgimenti tecnici affinché la suddetta prova dia le garanzie richieste. Prova di tenuta delle condotte in cls Per le prove delle condotte in cls, si procederà come segue: il tratto verrà riempito di acqua sino a farla fuori uscire dal pozzetto più depresso e la prova sarà ritenuta valida se, nel periodo di 10 ore e senza aggiungere acqua, le perdite saranno entro i limiti di legge. Sono a carico dell’Impresa, pertanto tutti gli accorgimenti tecnici affinché la suddetta prova dia le garanzie richieste. Nel caso di esito negativo della prova l’Impresa dovrà ricercarne le cause e fare le riparazioni necessarie a propria cura e spese e una volta che l’Impresa ritenga che la condotta sia efficiente, ne darà comunicazione alla D.L. che predisporrà affinché sia ripetuta la prova come descritta nel primo paragrafo. Il tratto da collaudare avrà la lunghezza che di colta in volta verrà stabilita dalla D.L. Apparecchiature idrauliche Le apparecchiature idrauliche ed i relativi pezzi speciali saranno montati e collegati alle tubazioni, conformemente alle istruzioni che verranno fornite dalla D.L. Le opere murarie di protezione e di contenimento delle apparecchiature idrauliche, come pure gli accessori di corredo di ogni apparecchiatura, qualora non specificati nel progetto, saranno concordati di volta in volta con l’Ente appaltante previa approvazione della D.L. Le saracinesche saranno collegate alle tubazioni con raccordi metallici e flangia la quale sarà unita alla saracinesca con interposizione di guarnizione in gomma. Art. 13 – CASSONETTI, SOTTOFONDI DI MATERIALE SABBIOSO E GHIAIOSO E SOTTOFONDI DI PIETRAME CON MASSICCIATA Cassonetti : in corrispondenza di nuovi rilevati, non costituiti con materiale arido, ghiaioso o sassoso, negli allargamenti stradali in scavo, in presenza di terreno poco argilloso e consistente ed anche in sede esistente dove le vecchie massicciate si dimostrassero di insufficiente spessore o cedevole perché poggianti sui terreni inconsistenti od argillosi. Tale cassonetto avrà la profondità che di volta in volta verrà fissata dalla D.L. con un massimo di cm 50, e dovrà risultare ben sagomato, con i cigli profilati e con il fondo perfettamente agguagliato ed avente lo stesso andamento del piano stradale finito. Qualora, per l’azione dei mezzi impiegati per lo scavo del cassonetto e dei mezzi di trasporto del materiale, il fondo del cassonetto stesso non dovesse risultare perfettamente agguagliato, e naturalmente compatto, l’Impresa dovrà renderlo tale mediante cilindratura con rulli di tipo adatto ed adeguato. Sottofondi di materiale ghiaioso e sabbioso tout venant Nel cassonetto come sopra preparato, la D.L. potrà ordinare la stesa di uno strato regolare di materiale arido misto sabbioso e ghiaioso di cava o di fiume tout venant di spessore tale da risultare di cm 40, od inferiore, a seconda degli ordini della D.L., dopo aver subito la compattazione secondo le norme stabilite al successivo punto. Tale strato, se inferiore ai 25 cm dovrà essere disteso e compattato in due strati successivi. Il materiale tout venant potrà essere trovato in natura già pronto all’uso, ma potrà anche essere prodotto artificialmente con mescolanza di materiali eterogenei a loro volta trovati in natura e preparati artificialmente. Tutti i materiali costituenti il tout venant dovranno comunque soddisfare alle norme di cui al precedente art. 4. per la granulometria, il materiale dovrà rispondere ai seguenti requisiti: passante al vaglio da 3’’ (75 mm) 100% ‘’ ‘’ da 7’’ ( 50 mm ) 100% 80% ‘’ ‘’ da 3/4 ‘’ (10 mm) 60% 30% ‘’ ‘’ setaccio n. 200 ASIIM max 10% E comunque la granulometria dovrà essere assortita in modo da realizzare la minima percentuale di vuoti. Per i limiti: di 4 l’indice di plasticità del materiale < per la portanza il CBR (California Bearing radio9 post saturazione = 50 resta comunque stabilito che la D.L. deciderà, a suo insindacabile giudizio, sull’accettazione o meno dei campioni che l’Impresa presenterà prima di dar corso all’opera. Potrà anche la D.L. avvalersi della consulenza della Sezione Sperimentale Stradale dell’Università di Padova, addebitando all’Impresa, senza refusione le relative spese. La misura di questo materiale si otterrà moltiplicando la superficie dei cassonetti per lo spessore ordinato e controllato dalla D.L. oppure per quello che dovesse risultare all’atto esecutivo, dato dalla differenza tra la quota del piano finito e compatto e la quota di fondo del cassonetto. Per il rialzo di curve, l’agguagliamento ed il rafforzamento di vecchie massicciate verrà impiegato uguale materiale, che sarà però misurato (e pagato con il relativo prezzo) all’arrivo dei mezzi di assestamento durante il trasporto stesso; la sua compattazione sarà pagata con l’apposito prezzo di elenco. Compattazione del sottofondo in tout venant Il materiale alla precedente voce, disteso dopo adeguata sistemazione del piano di appoggio in strati regolari, dello spessore che verrà stabilito ma che comunque, per uno spessore compattato di cm 50 si aggirerà sui cm 66 in soffice e quindi con un calo del 25% circa, verrà sottoposto a successiva passata di rulli statici normali da 14-16 tonn, o rulli vibranti del peso minimo di 5 tonn (o di altro tipo che potesse essere ritenuto adatto dalla D.L.) e contemporaneamente bagnato, per mezzo di autocisterne, con la giusta quantità di acqua necessaria ad ottenere il massimo consolidamento. La compattazione con rulli vibranti o macchine vibranti ritenute idonee, è prescritta tassativamente anche se saranno impiegati rulli statici. L’operazione verrà compiuta su ogni strato fino a che il materiale si possa considerare sufficientemente stabilizzato; quindi si procederà alla formazione di un eventuale strato successivo con le stesse modalità del precedente. Il materiale verrà giudicato sufficientemente addensato quando la densità in sito sarà pari al 95% di quella ottimale preventivamente determinata con la prova del proctor (A.A.S.H.O.I. 99/38) Resta stabilito che il controllo della densità in sito potrà essere ordinato dalla D.L. ogni qualvolta lo ritenga opportuno. La determinazione della densità massima ed umidità ottima (A.A.S.H.O.I. 99/38) dovrà esser eseguita prima di porre mano alla formazione dei sottofondi e ripetuta ogni qualvolta dovesse essere mutato il luogo di scavo del materiale usato. Tutte le modalità sopra esposte valgono anche per gli strati di rinforzo, le vecchie massicciate di sopraelevazioni a pista delle curve, purchè il loro spessore non sia inferiore a cm 15. Per spessori inferiori, il consolidamento, o compattazione, verrà eseguito nello stesso modo, ma non saranno prescritti controlli. Dopo aver completato la compattazione e la sagomatura del sottofondo (tout venant) e prima di eseguire la pavimentazione bitumata, la D.L. a suo insindacabile giudizio e senza che l’Appaltatore possa pretendere compenso alcuno, potrà ordinare l’apertura al traffico della strada per tutto il tempo che riterrà necessario ed opportuno per ottenere il consolidamento e la compattazione ottimale. L’onere per il ripristino della superficie del sottofondo prima della stesa della pavimentazione bitumata, è compreso nel prezzo del sottofondo stesso. Art. 14 – SCARIFICA La scarifica delle vecchie massicciate dovrà essere effettuata per ottenere uniformità per raccordo di livellette o per correzione dell’arquato stradale in modo che questo, a fine lavoro, risulti di circa un ottantesimo della corda, salvo ogni diversa decisione in merito alla D.L. La scarifica verrà eseguita soltanto nei tratti che saranno ordinati dalla D.L. a suo insindacabile giudizio. Il prezzo di elenco, per scarifica delle vecchie massicciate, sarà computato per altezze sino a 10 cm di profondità. La scarifica o scavo da eseguire per la parte che oltrepassa i 10 cm di profondità, sia che venga effettuata con comuni scarificatori od altre macchine o a mano, sarà computato al prezzo di elenco per gli scavi comuni di sbancamento. Per quanto riguarda il rialzo a pista delle curve stradali, la D.L. prescriverà a seconda del raggio delle curve stesse il rialzo da dare. Art 15 - CORDONATA IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO Gli elementi prefabbricati delle cordonate in calcestruzzo avranno sezioni che saranno, di volta in volta , precisate dalla D.L. Saranno, di norma lunghi cm 100 salvo nei tratti di curva a stretto raggio o casi particolari per i quali la D.L. potrà richiederne dimensioni minori. Il calcestruzzo per il corpo delle cordonate sarà dosato a 3.5 quintali di cemento normale per mc di calcestruzzo finito, con l’osservanza delle norme indicate per i calcestruzzi cementiti. L’assortimento degli inerti, varierà con curva regolare da mm 20 a 0. Gli elementi verranno gettati in forme di lamiera e l’assestamento del conglomerato dovrà essere eseguito mediante tavola vidrante od altro sistema ritenuto idoneo dalla D.L. La resistenza cubica a rottura o compressione semplice, a 2 giorni del conglomerato cementizio, dovrà risultare non inferiore ai kg 300/cmq. Gli elementi verranno posati su un letto di calcestruzzo dosato a 2 q.li di cemento tipo normale per mc di getto finito, dello spessore indicato dalla D.L. ma comunque non inferiore a cm 10. Gli elementi di cordolo verranno posati e attestati, lasciando fra le teste contigue lo spazio di cm 0.5. Tale spazio verrà riempito di malta cementizia dosata a 350 kg di cemento tipo 325 per mc di sabbia. La D.L. si riserva di provvedere direttamente, in proprio o a mezzo di Ditta specializzata alla fornitura degli elementi prefabbricati di cordonata, nel qual caso l’Impresa ne curerà il trasporto dai luoghi di deposito a piè d’opera come sopra specificato. Art 16 – STRATO BITUMINOSO D’ANCORAGGIO (BYNDER) Sul sottofondo, sarà eseguita la pavimentazione bitumata, formata da uno strato di collegamento (bynder) e da uno strato superficiale d’usura (tappeto). Lo strato di collegamento (bynder), sarà costituito da un impasto a caldo di pietrisco e pietrischetto della pezzatura indicata dalla D.L., sabbia di frantoio, il tutto impastato con kg 80 di bitume puro per metro cubo d’inerte, steso con speciale macchina stenditrice – finitrice, per uno spessore minimo, a lavoro finito, cioè misurato dopo la cilindratura, di cm 7. L’impasto sarà steso sul sottofondo stabilizzato o su pavimento in asfalto esistente, previa spruzzatura della superficie con emulsione al 55% di ancoraggio, in ragione di kg 2 al metro quadrato. Il bitume sarà del tipo 180 + 200 riscaldato a temperatura fra i 150° e i 180°, curando l’uniformità della miscela con materiali componenti l’impasto. La posa in opera dell’impasto, sarà eseguita in modo da non determinare la separazione dei componenti inerti e sarà accuratamente evitato il contatto con materiali estranei, specie argillosi. Per la cilindratura dell’impasto verranno usati compressori del peso da 6 a 8 tonn, muniti di impianto di spruzzatura d’acqua per evitare l’adesione del materiale stesso alla superficie dei rulli. A lavoro finito, le superfici bitumate, non dovranno presentare deformazioni e dovranno avere le pendenze trasversali corrispondenti a quelle fissate dalla D.L. Art. 17 – TRATTAMENTI – MANO D’OPERA – MANTI A TAPPETO L’impasto di questi ingredienti e l’applicazione del conglomerato sarà eseguita nel modo seguente. Impiegandosi bitume del tipo normale, l’aggregato dovrà essere riscaldato con essiccatore del tipo a tamburo, munito di ventilatore e dovrà essere portato alla temperatura di almeno 120° senza superare i 150°. Impiegandosi bitumi liquidi, gli aggregati, preventivamente essiccati, in un apparecchio dalle caratteristiche sopra indicate, dovranno essere mescolati al legante a temperatura non inferiore ai 50° ne superiore agli 80°, mentre il legante dovrà essere riscaldato a temperatura fra i 70° e i 90°. Alla formazione del conglomerato, l’Impresa dovrà provvedere con impastatrice meccanica, del tipo adatto ed approvato dalla D.L. che consenta la dosatura a peso di tutti i componenti ed assicuri la regolarità ad uniformità degli impasti. Il conglomerato dovrà essere trasportato sulla strada con tutte le cure ed i procedimenti necessari, onde evitare di sporcare o modificare il materiale. Il collegamento sarà steso in opera a caldo a non meno di 100°, qualora sia impiegato bitume a caldo, o anche a temperatura ambiente quando si siano impiegati bitumi liquidi. La stesa del conglomerato sarà preceduta da un trattamento preliminare della pavimentazione da rivestire, per mezzo di emulsione bituminosa al 55% di bitume, previa accurata pulizia della pavimentazione stessa mediante lavaggio con acqua a pressione e , dove ciò non sia possibile, con soffiatrici o energiche ripetute scopature come anzidetto. L’emulsione dovrà essere stesa a spruzzo in modo da formare un velo sottile uniforme e continuo nel quantitativo di kg 1 per mq di superficie. Dopo la stesa dell’emulsione, si provvederà a quella del conglomerato. Il conglomerato bituminoso dovrà essere steso con vibrofinitrice in modo da compensare le eventuali piccole irregolarità od ondulazioni della superficie sottostante, così che il manto abbia a risultare con piano a livellette regolari. Lo spessore soffice del manto sarà tale che , a costipamento ultimato, esso risulti di almeno 30 mm in ogni punto della strada, considerando, pertanto, questo spessore come minimo inderogabile senza tener conto del calo per il costipamento e dei maggiori spessori in corrispondenza degli avvallamenti. Eventuale maggiore spessore rispetto al minimo suddetto di mm 30 non verrà pagato. La D.L. potrà ordinare l’esecuzione di tappeti in tutto come sopra, ma dello spessore minimo compresso di mm 20. particolare cura dovrà porsi nello stendimento del manto affinché sia ai margini esterni che la traccia di divisione tra le due riprese in asse strada risultino perfettamente allineati e profilati restando a carico dell’Impresa, in caso di difetto, il lavoro di rettifica dei margini stessi, l’accertamento dei quantitativi di leganti bituminosi e di inerti, nonché degli spessori del manto, saranno eseguiti dalla D.L. nei modi che essa giudicherà più opportuni. I quantitativi dei leganti bituminosi si intendono al netto di tara. Resta convenuto, in ogni caso, che indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio e dal preventivo benestare della D.L., sulla fornitura del bitume normale o liquido o del pietrischetto, graniglia o sabbia, l’Impresa resta contrattualmente responsabile della buona riuscita dei lavori e pertanto sarà obbligata a rifare tutte quelle applicazioni che, dopo la loro esecuzione, non abbiano dato soddisfacenti risultati e si siano deteriorate e sgranate. Tale onere di manutenzione vigerà fino al collaudo. Trattamenti superficiali bitumati per il rinnovo del manto d’usura I trattamenti superficiali bitumati per il rinnovo dei vecchi manti d’usura, saranno preceduti, a loro volta, ove occorra, e se espressamente ordinato dalla D.L., da alcuni lavori di rappezzatura per il ripristino della vecchia pavimentazione o di correzione delle ondulazioni od avvallamenti del piano viabile. Questi lavori preliminari saranno contabilizzati a parte al prezzo di elenco. Verrà quindi eseguito il trattamento superficiale generale, il quale richiede che la superficie stradale da ricoprire, risulti asciutta e rigorosamente pulita, libera in modo assoluto da polvere, fango o altro. Anche tale pulitura dovrà essere eseguita dall’Impresa o con apparecchi pneumatici depolverizzatori o con altri mezzi, in ogni caso previa raschiatura, rimozione ed allontanamento delle materie eterogenee aderenti alla superficie da trattare. Il trattamento richiede comunque tempo asciutto, stagione calda e pertanto, se tali condizioni mancassero, il lavoro dovrà sospendersi. Il quantitativo unitario di bitume del tipo B 180 – 200 da impiegare a caldo nella spalmatura della superficie stradale, dovrà essere non inferiore a kg 1.10 per ogni mq. Il bitume sarà riscaldato a temperatura fra i 150° e i 180° entro adatti apparecchi che permettono il controllo delle temperature stesse. L’applicazione dovrà essere fatta mediante spanditrice a pressione e le relative operazioni complementari dovranno essere tali da garantire l’esatta distribuzione, con perfetta uniformità su ogni mq, del quantitativo di bitume prescritto. Qualora la D.L. ordinasse un impiego di bitume a mq maggiore o minore di kg 1.1 la differenza, in più o in meno, sarà pagata al prezzo di elenco per la fornitura del bitume stesso. Il pietrischetto di saturazione, prima di essere steso sul bitume, sarà essiccato ed impastato con kg 20 di bitume lussato o liquido del tipo BL 0-1 per mc di pietrischetto, seguirà la posa e rullatura con compressione meccanico del peso da 6 a 8 tonn. Il pietrichetto sarà steso in quantità non inferiore a mm 12 per mq di strada. Art. 18 - CARATTERISTICHE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E DEI MATERIALI ELETTRICI Dispositivi di sezionamento ed interruzione All’inizio dell’impianto può essere installato, a discrezione della D.L., un interruttore onnipolare (compreso il neutro) avente anche caratteristiche di sezionatore. QUANDO SIA NECESSARIO SEZIONARE SINGOLE PARTI DELL’IMPIANTO, per ciascuna delle relative derivazioni può essere inserito un sezionatore od interruttore. FORNITURA E POSA DEL CONTENITORE DEL GRUPPO DI MISURA E DEL COMPLESSO DI ACCENSIONE E PROTEZIONE. L’Appaltatore provvederà alla fornitura e posa presso il punto di consegna indicato dalla D.L di un contenitore in resina poliestere rinforzata con fibre di vetro. Tale contenitore dovrà essere diviso verticalmente in due vani con aperture separate di cui una destinata a contenere il gruppo di misura installato dall’Ente Distributore, la relativa serratura di chiusura dovrà essere installata previo accordi con gli organismi territoriali competenti dall’Ente medesimo. Il contenitore dovrà appoggiare su apposito zoccolo in c.l.s. prefabbricato o realizzato in opera che consenta l’ingresso dei cavi sia del Distributore dell’energia elettrica che dell’impianto in oggetto. Sono altresì a cura dell’Appaltatore le opere di scavo e murarie per l’ingresso nel contenitore dei cavi dell’Ente Distributore. Il secondo vano dovrà contenere le apparecchiature di comando, di sezionamento e di protezione così come definite nello schema unifilare indicato dalla D.L.. L’apertura di tale vano dovrà essere munita di apposita serratura concordata con i tecnici del Comune ove è ubicato l’impianto. Il quadro elettrico ivi contenuto dovrà essere realizzato con isolamento in Classe II. Le apparecchiature elettriche dovranno essere conformi alle corrispondenti Norme CEI in particolare secondo la Norma CEI 17-3. Gli organi di protezione dovranno essere dimensionati in modo da garantire la protezione contro i corto-circuiti dell’intero impianto secondo Norme CEI 64-8 fascicolo 1000 ed. giugno/1987 capitolo VI sezioni 1 e 3. Il tipo di contenitore, le apparecchiature ivi contenute ed il relativo quadro dovranno comunque avere la preventiva approvazione del Direttore dei Lavori. Il prezzo a corpo compensa la fornitura, il trasporto, la mano d’opera, il collaudo e la messa in servizio dei componenti e delle apparecchiature. Impianto di terra, dispersori L’impianto non prevede la messa a terra degli apparecchi di illuminazione, in quanto il sistema dell’illuminazione generale sarà realizzato con doppio isolamento (Classe II). A discrezione della direzione lavori, in corrispondenza dei porta-lampada a paletto in alluminio, potranno essere predisposti i relativi pozzetti d’ispezione in cui predisporre il conduttore equipotenziale collegato alla massa metallica estranea presente (nella fattispecie al corpo metallico del porta-lampada stesso). Il chiusino ispezionabile avrà dimensioni esterne di 30 x 30 cm. su telaio zincato sigillato con canglomerato in calcestruzzo colorato con inerti scelti. Ripristini Per quanto riguarda i ripristini delle pavimentazioni stradali, alterate in seguito ai lavori di impianto, questi dovranno essere eseguiti tempestivamente ed a perfetta regola d’arte, dall’Impresa Appaltatrice impiegando materiali di ottima qualità secondo quanto prescritto dalle norme contenute nel capitolato per i ripristini dei tagli stradali, in vigore durante il presente appalto. L’Impresa Appaltatrice, dovrà curare fino a collaudo avvenuto, il perfetto mantenimento dei ripristini eseguiti, restando responsabile di qualsiasi incidente e danno, a cose o persone, dovuto al non eseguito o all’imperfetto rispristino delle pavimentazioni stradali alterate. Particolare cura dovrà essere posta nell’adozione di mezzi idonei per prevenire la messa in tensione intempestiva dell’impianto di illuminazione. E’ vietato mettere in opera dispositivi di protezione che possano interrompere il neutro senza aprire contemporaneamente i conduttori di fase. Protezione contro i cortocircuiti All’inizio dell’impianto devono essere installati adeguati dispositivi di protezione contro i cortocircuiti in grado di interrompere la massima corrente che può verificarsi nel punto in cui essi sono installati. La protezione contro i cortocircuiti si effettua secondo i criteri della Norma CEI 64-8. La protezione contro i cortocircuiti tuttavia non è richiesta per le derivazioni che alimentano i centri luminosi quando tali derivazioni siano realizzate in modo: - da ridurre al minimo il pericolo di cortocircuito con adeguati ripari contro le influenze esterne; - da non causare, anche in caso di guasti, pericoli per le persone o danni all’ambiente (art. 4.3.02 CEI 64-7). Tenendo conto di quanto affermato sopra non è necessaria l’installazione di fusibili all’inizio della derivazione di salita al centro luminoso oppure in prossimità del medesimo (anche se la norma non lo esclude); comunque, come l’esperienza insegna, la presenza del fusibile può costituire ulteriore causa di inaffidabilità dell’impianto. Nel caso che la protezione sia costituita da un interruttore magnetotermico onnipolare il potere di interruzione non deve essere inferiore a 6.000 A, salvo diversa prescrizione dell’Ente distributore. Protezione contro i sovraccarichi Gli impianti di illuminazione si considerano non soggetti a sovraccarico e pertanto non è richiesta tale protezione. Protezione contro i contatti diretti Gli impianti devono essere disposti in modo che le persone non possano venire a contatto con le parti in tensione se non previo smontaggio o distruzione di elementi di protezione. Gli elementi di protezione, smontabili ed installati a meno di 3 m dal suolo, devono potersi rimuovere solo con l’ausilio di chiavi o di attrezzi. Protezione contro i contatti indiretti Tutte le masse degli impianti devono essere protette contro i contatti indiretti. La protezione si effettua secondo le modalità di seguito indicate. Nel caso di impianti installati su sostegni che sorreggono anche linee elettriche aeree adibite ad altri servizi, le prescrizioni contro i contatti indiretti indicate di seguito si applicano solo all’impianto di illuminazione pubblica e non alle linee elettriche aeree, per le quali valgono le prescrizioni di cui al D.M. 21 marzo 1988. Negli impianti oggetto della presente pubblicazione (gruppo B) la protezione va effettuata secondo uno dei seguenti sistemi: a) Protezione, ove possibile, con impiego di componenti della Classe II (doppio isolamento) o con isolamento equivalente. I componenti per i quali le Norme relative non prevedono la classe II (esempio: cavi) devono essere protetti con un secondo isolamento rinforzato in modo da realizzare una rigidità dielettrica verso massa ed una protezione meccanica equivalente a quella della Classe II (art. 4.3.08 - Norma CEI 64-7). Per ottemperare a questa prescrizione si provvederà a proteggere i conduttori posati entro pali, paline o bracci con l’infilaggio dei medesimi entro una guaina isolante di diametro adeguato avente un rigidità dielettrica ¡Ý 10 kV/mm. In presenza di dubbi interpretativi dell’art. 4.5.01 delle Norme CEI 64-7 e nell’ipotesi di impiego di cavi non certificati come componenti in Classe II, come appunto sono quelli citati all’art. 4.3 è opportuno adottare la guaina di cui sopra anche nel caso dell’utilizzazione di cavi con grado di isolamento 4. Questi cavi, muniti di certificazione, ottemperano in modo completo alle prescrizioni degli artt. 4.3.08, 4.4.06, 4.5.01 delle Norme CEI 64-7, in quanto dispongono di “doppio isolamento” e di una guaina protettiva esterna; con l’impiego di questi cavi non è più necessario adottare l’ulteriore guaina isolante aggiuntiva consigliata in precedenza (vedere sopra). Nell’ipotesi che venga adottata la soluzione della morsettiera di connessione collocata entro la finestrella d’ispezione, l’impiego di tale componente realizzata in fabbrica con isolamento di Classe II rispetta ampiamente le prescrizioni relative alla esecuzione degli impianti con il doppio isolamento (art. 5.4.02 della Norma CEI 64-8). b) Protezione con separazione elettrica (art. 5.4.03 della Norma CEI 64-8). Questo sistema è particolarmente indicato per la segnaletica luminosa stradale tuttavia, per risolvere casi particolari o sanare situazioni esistenti, non rispondenti alle norme, può essere utilizzato anche per gli impianti di illuminazione. Il circuito di alimentazione di ogni singolo centro luminoso o tratto d’impianto deve essere alimentato da un trasformatore d’isolamento (Norma CEI 14-6) mentre il circuito separato deve essere conforme all’art. 5.4.03 della Norma CEI 64-8. c) Protezione con interruzione automatica del circuito (sistema di I categoria senza propria cabina di trasformazione: sistema TT) art. 5.4.06 - Norma CEI 64-8. d) In questo caso ogni impianto di illuminazione pubblica deve avere un proprio impianto di terra locale. A tale impianto di terra devono essere collegate tutte le “masse” dell’impianto di illuminazione tramite un apposito conduttore di protezione (vedi il capitolo precedente sulla messa a terra degli impianti e dei corpi estranei). Il conduttore di protezione deve essere separato dal conduttore neutro. Le protezioni devono essere coordinate in modo tale da assicurare la tempestiva interruzione del circuito guasto qualora la tensione di contatto assuma valori pericolosi. Per attuare la protezione mediante dispositivi di massima corrente a tempo inverso o dispositivi differenziali deve esser soddisfatta la condizione: Rt < 50/I dove Rt I è la resistenza, in ohm, dell’impianto di terra nelle condizioni più sfavorevoli è il valore, in ampere, della corrente di intervento in 5 s del dispositivo di protezione. Le masse da proteggere possono essere messe a terra con dispersori non collegati tra di loro, purché le masse non siano simultaneamente accessibili e purché, per soddisfare la relazione Rt ¡Ü 50/I, venga considerato il valore più elevato della resistenza di terra dei singoli dispersori. La protezione con interruttori differenziali può dare luogo ad interventi intempestivi per sovratensioni di origine atmosferica. Ne possono conseguire disservizi e condizioni di pericolo, specie in impianti non presidiati (art. 4.3.08 Norma CEI 64-7). In primo luogo l’impianto di terra deve essere realizzato secondo le norme e deve essere mantenuto efficiente; questo comporta nel rispetto del D.P.R. 547 del 27 aprile 1955, la presentazione della relativa denuncia all’ISPESL competente per territorio, che l’impianto stesso sia sottoposto a verifica biennale da parte di tecnici abilitati e se necessario riportato in efficienza. In secondo luogo gli interruttori differenziali possono perdere nel tempo la caratteristica di sensibilità iniziale e pertanto la verifica biennale di cui sopra deve essere estesa ai medesimi. Si rammenta che l’impianto di illuminazione pubblica è soggetto a tutti gli effetti agli obblighi del D.P.R. 547 del 27 aprile 1955, sia per il fatto che su di esso operano lavoratori dipendenti, sia perché è collocato in aree accessibili al pubblico. Protezione contro le lesioni meccaniche Le condutture e gli apparecchi esposti al pericolo di prevedibili lesioni meccaniche devono essere adeguatamente protette. Protezione contro i fulmini In generale non è da ritenere necessaria la protezione dei sostegni contro i fulmini. La protezione è richiesta in casi particolari quando il rischio sia da considerare non trascurabile, ad esempio per la contemporanea presenza dei seguenti elementi: - probabile permanenza di numero elevato di persone nelle immediate vicinanze del sostegno; - sostegni con rilevante altezza fuori terra. La protezione dei sostegni contro i fulmini, ove necessario, si effettua in base alla Norma CEI 81-1 (art. 4.3.13 Norma CEI 64-7). Scelta del grado di protezione dei componenti contro la penetrazione dei corpi solidi e dei liquidi (art. 4.4.04 Norma CEI 64-7) Il grado minimo di protezione dei componenti deve essere: a - per i componenti interrati: IP57; b - per i componenti installati a meno di 3 m dal suolo: IP43; c - per i componenti installati a 3 m o più dal suolo: IP23 se destinati a funzionare sotto la pioggia - IP22 in caso contrario; d - per il vano in cui è montata la lampada degli apparecchi di illuminazione dotati di coppa di protezione: IP54. Gradi di protezione più severi sono necessari nel caso di esigenze particolari, ad esempio per manutenzione che preveda l’impiego di getti d’acqua, in caso di luoghi molto polverosi e inquinati e dove si possono avere spruzzi d’acqua marina. Protezione contro la corrosione dei materiali ferrosi (art. 4.4.05 - Norma CEI 64-7) La protezione contro la corrosione dei materiali ferrosi deve essere prevista mediante zincatura a caldo o verniciatura od altro sistema di almeno pari efficacia. Il controllo si effettua: - per i materiali zincati, con le prove prescritte dalla Norma CEI 7-6 - per gli altri materiali, con i metodi di prova di cui alla Norma UNI 4715. Protezione della sezione di incastro dei pali metallici (art. 4.7.05 - Norma CEI 64-7) La sezione di incastro dei pali metallici con fondazione di calcestruzzo non affiorante dal terreno deve essere protetta dalla corrosione mediante opportuni accorgimenti. Cavidotti Nell’esecuzione dei cavidotti saranno tenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché i percorsi, indicati nei disegni di progetto. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: - il taglio del tappetino bituminoso e dell’eventuale sottofondo in agglomerato dovrà avvenire mediante l’impiego di un tagliasfalto munito di martello idraulico con vanghetta. Il taglio avrà una profondità minima di 25 cm e gli spazi del manto stradale non tagliato non dovranno superare in lunghezza il 50% del taglio effettuato con la vanghetta idraulica; - esecuzione dello scavo in trincea, con le dimensioni indicate nel disegno; - fornitura e posa, nel numero stabilito dal disegno, di tubazioni flessibili a doppio strato corrugato esternamente e liscio internamente in materiale plastico a sezione circolare, con diametro esterno di 110 mm, per il passaggio dei cavi di energia; - la posa delle tubazioni in plastica del diametro esterno di 100 mm verrà eseguita mediante l’impiego di selle di supporto in materiale plastico a uno od a due impronte per tubi del diametro di 140 mm. Detti elementi saranno posti ad una interdistanza massima di 1,5 m, al fine di garantire il sollevamento dei tubi dal fondo dello scavo ed assicurare in tal modo il completo conglobamento dello stesso nel cassonetto di calcestruzzo; - formazione di cassonetto in calcestruzzo dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, a protezione delle tubazioni in plastica; il calcestruzzo sarà superiormente lisciato in modo che venga impedito il ristagno d’acqua; - il riempimento dello scavo dovrà effettuasi con materiali di risulta o con ghiaia naturale vagliata, sulla base delle indicazioni fornite dai tecnici meccanici; l’operazione di riempimento dovrà avvenire dopo almeno 6 ore dal termine del getto di calcestruzzo; trasporto alla discarica del materiale eccedente. Durante la fase di scavo dei cavidotti, dei blocchi, dei pozzetti, ecc. dovranno essere approntati tutti i ripari necessari per evitare incidenti ed infortuni a persone, animali o cose per effetto di scavi aperti non protetti. Durante le ore notturne la segnalazione di scavo aperto o di presenza di cumulo di materiali di risulta o altro materiale sul sedime stradale, dovrà essere di tipo luminoso a fiamma od a sorgente elettrica, tale da evidenziare il pericolo esistente per il transito pedonale e veicolare. Nessuna giustificazione potrà essere addotta dall’Appaltatore per lo spegnimento di dette luci di segnalazione durante la notte anche se causato da precipitazioni meteoriche. Tutti i ripari (cavalletti, transenne, ecc.) dovranno riportare il nome della Ditta appaltatrice dei lavori, il suo indirizzo e numero telefonico. L’inadempienza delle prescrizioni sopra indicate può determinare sia la sospensione dei lavori, sia la risoluzione del contratto qualora l’Appaltatore risulti recidivo per fatti analoghi già accaduti nel presente appalto od anche in appalti precedenti. Sia per la sospensione dei lavori che per la risoluzione del contratto vale quanto indicato all’art.11 del presente Capitolato. Il reinterro di tutti gli scavi per cavidotti e pozzetti dopo l’esecuzione dei getti è implicitamente compensato con il prezzo dell’opera. Nessun compenso potrà essere richiesto per i sondaggi da eseguire prima dell’inizio degli scavi per l’accertamento dell’esatta ubicazione dei servizi nel sottosuolo. Pozzetti Nell’esecuzione dei pozzetti saranno mantenute le caratteristiche dimensionali e costruttive, nonché l’ubicazione, indicate nei disegni allegati. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: - esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del pozzetto; - formazione di platea in calcestruzzo dosato a 200 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto, con fori per il frenaggio dell’acqua; - formazione della muratura laterale di contenimento, in mattoni pieni e malta di cemento; - conglobamento, nella muratura di mattoni, delle tubazioni in plastica interessate dal pozzetto, sigillature con malta di cemento degli spazi fra muratura e tubo; - formazione, all’interno del pozzetto, di rinzaffo in malta di cemento grossolanamente lisciato; - fornitura e posa, su letto di malta di cemento, di chiusino zincato, completo di telaio, per traffico incontrollato, luce netta 30x30 cm o 40x40 cm. a discrezione della D.L., riempimento del vano residuo con materiale di risulta costipati; trasporto alla discarica del materiale eccedente. E’ consentita in alternativa, e compensato con lo stesso prezzo, l’esecuzione in calcestruzzo delle pareti laterali dei pozzetti interrati con chiusino. Lo spessore delle pareti e le modalità di esecuzione dovranno essere preventivamente concordati con la Direzione Lavori. Pozzetto prefabbricato interrato E’ previsto l’impiego di pozzetti prefabbricati ed interrati, comprendenti un elemento a cassa, con due fori di drenaggio, ed un coperchio removibile. Detti manufatti, di calcestruzzo vibrato, avranno sulle pareti laterali la predisposizione per l’innesto dei tubi di plastica, costituita da zone circolari con parete a spessore ridotto. Con il prezzo a corpo sono compensati, oltre allo scavo, anche il trasporto a piè d’opera, il tratto di tubazione in plastica interessato dalla parete del manufatto, il riempimento dello scavo con ghiaia naturale costipata, nonché il trasporto alla discarica del materiale scavato ed il ripristino del suolo pubblico. Pali Nell’esecuzione dei blocchi di fondazione per il sostegno dei pali saranno mantenute le caratteristiche dimensionali tali per cui l’opera risulti realizzata secondo tutte le regole dell’arte. Saranno inoltre rispettate le seguenti prescrizioni: - esecuzione dello scavo con misure adeguate alle dimensioni del blocco; - formazione del blocco in calcestruzzo dosato a 250 Kg di cemento tipo 325 per metro cubo di impasto; - esecuzione della nicchia per l’incastro del palo, con l’impiego di cassaforma; - fornitura e posa, entro il blocco in calcestruzzo, di spezzone di tubazione in plastica del diametro esterno di 100 mm per il passaggio dei cavi; - riempimento eventuale dello scavo con materiale di risulta o con ghiaia naturale accuratamente costipata; trasporto alla discarica del materiale eccedente; - sistemazione del cordolo in pietra eventualmente rimosso. (L’eventuale rimozione dei cordoli del marciapiede è compresa nell’esecuzione dello scavo del blocco. Per tutte le opere elencate nel presente articolo è previsto dall’appalto il ripristino del suolo pubblico). Pali di sostegno I pali per illuminazione pubblica devono esser conformi alle norme UNI-EN 40. E’ previsto l’impiego di pali di acciaio St 37,2 zincato, rivestito per almeno 70 micron e del peso di 35 kg. a sezione circolare e forma come da disegno. 011/85. Tutte le caratteristiche dimensionali ed i particolari costruttivi sono indicati nel disegno relativo. In corrispondenza del punto di incastro del palo nel blocco di fondazione dovrà essere riportato un collare di rinforzo della lunghezza di 40 cm, dello spessore identico a quello del palo stesso e saldato alle due estremità a filo continuo. Nei pali dovranno essere praticate numero due aperture delle seguenti dimensioni: - un foro ad asola della dimensione 150x50 mm, per il passaggio dei conduttori, posizionato con il bordo inferiore a 500 mm dal previsto livello del suolo; - una finestrella d’ispezione delle dimensioni 200x75mm; tale finestrella dovrà essere posizionata con l’asse orizzontale parallelo al piano verticale passante per l’asse longitudinale del braccio o dell’apparecchio di illuminazione a cima-palo e collocata dalla parte opposta al senso di transito del traffico veicolare, con il bordo inferiore ad almeno 600 mm al di sopra del livello del suolo. La chiusura della finestrella d’ispezione dovrà avvenire mediante un portello realizzato in lamiera zincata a filo palo con bloccaggio mediante chiave triangolare oppure, solo nel caso sussistano difficoltà di collocazione della morsettiera e previo benestare del Direttore dei Lavori, con portello in rilievo, adatto al contenimento di detta morsettiera, sempre con bloccaggio mediante chiave triangolare. Si potrà verificare l’ipotesi che non venga adottata la finestrella d’ispezione e quindi venga realizzato un giunto nel pozzetto interessato. Il portello deve comunque essere montato in modo da soddisfare il grado minimo di protezione interna IP33 secondo Norma CEI 70-1. La finestrella d’ispezione dovrà consentire l’accesso all’alloggiamento elettrico che dovrà esser munito di un dispositivo di fissaggio (guida metallica) destinato a sostenere la morsettiera di connessione in Classe II. Per la protezione di tutte le parti in acciaio (pali, portello, guida d’attacco, braccio e codoli) è richiesta la zincatura a caldo secondo la Norma CEI 7-6 (1968). Il percorso dei cavi nei blocchi e nell’asola inferiore dei pali sino alla morsettiera di connessione, dovrà esser protetto tramite uno o più tubi in PVC flessibile serie pesante diametro 50 mm, posato all’atto della collocazione dei pali stessi entro i fori predisposti nei blocchi di fondazione medesimi, come da disegni “particolari”. Per il sostegno degli apparecchi di illuminazione su mensola od a cima-palo dovranno essere impiegati bracci in acciaio o codoli zincati a caldo secondo Norma UNI-EN 40/4 ed aventi le caratteristiche dimensionali indicate nel disegno “particolari”. Linee L’Appaltatore dovrà provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di energia. Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione: - cavi unipolari con guaina con sezione sino a 6 mmq: cavo 1 x a FG7R-0,6/1 kV - cavi unipolari con guaina con sezione superiore a 6 mmq cavo 1 x a FG7R-0,6/1 kV - cavi bipolari con sezione di 2,5 mmq cavo 2 x 2,5 FG7R-0,6/1 kV Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazioni IMQ od equivalente. Nelle tavole allegate sono riportati schematicamente, ma nella reale disposizione planimetrica, il percorso, la sezione ed il numero dei conduttori. L’Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni della Direzione Lavori. Tutte le linee dorsali di alimentazione, per posa sia aerea che interrata, saranno costituite da quattro cavi unipolari uguali. In alcune tratte terminali di alimentazione saranno impiegati cavi tripolari con sezione di 2,5 mmq. I cavi per la derivazione agli apparecchi di illuminazione saranno bipolari, con sezione di 2,5 mmq. I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa. per i cavi unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovrà apparire esternamente sulla guaina protettiva. E’ consentiva l’apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro adesivo, colorate in modo diverso (marrone fase R - bianco fase S - verde fase T - blu chiaro neutro). La fornitura e la posa in opera del nastro adesivo di distinzione si intendono compensate con il prezzo a corpo. I cavi infilati entro pali o tubi metallici saranno ulteriormente protetti da guaina isolante. Nella formulazione del prezzo a corpo è stato tenuto conto, tra l’altro, anche degli oneri dovuti all’uso dei mezzi d’opera e delle attrezzature. Cassette, giunzioni, derivazioni, guaine isolanti La derivazione agli apparecchi di illuminazione, in cavo bipolare della sezione di 2,5 mmq, sarà effettuata con l’impiego di cassetta di connessione in Classe II della Ditta “La Conchiglia” tipo SGVP collocata nell’alloggiamento di cui all’art. C10.1 con transito nella medesima dei cavi unipolari di dorsale. La salita all’asola dei cavi unipolari sarà riservata unicamente alla fase interessata ed al neutro escludendo le restanti due fasi; per tratti di dorsali rilevanti dovrà essere previsto altresì un sezionamento dell’intera linea facendo transitare le tre fasi ed il neutro in una cassetta di connessione collocata nell’asola di un palo secondo indicazione del Direttore dei Lavori. Per le giunzioni o derivazioni su cavo unipolare, con posa in cavidotto, è previsto l’impiego di muffole tipo 3M SCOTCHCAST o similare. Dette muffole saranno posate esclusivamente nei pozzetti in muratura o prefabbricati. Come detto, tutti i conduttori infilati entro i pali e bracci metallici, saranno ulteriormente protetti, agli effetti del doppio isolamento, da una guaina isolante di diametro adeguato; tale guaina dovrà avere rigidità dielettrica ¡Ý 10 kV/mm; il tipo di guaina isolante dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori. Il prezzo a corpo compensa la fornitura e posa di tale guaina. Fornitura e posa in opera degli apparecchi di illuminazione In ottemperanza alla Norma CEI 34-21 i componenti degli apparecchi di illuminazione dovranno essere cablati a cura del costruttore degli stessi i quali pertanto dovranno essere forniti e dotati completi di lampade ed ausiliari elettrici rifasati. Detti componenti dovranno essere conformi alle Norme CEI di riferimento. Gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione dovranno essere cablati con i componenti principali (lampade, alimentari ed accenditori) della stessa casa costruttrice in modo da garantire la compatibilità tra i medesimi. I riflettori per gli apparecchi di illuminazione destinati a contenere lampade a vapori di sodio ad alta pressione devono essere conformati in modo da evitare che le radiazioni riflesse si concentrino sul bruciatore della lampada in quantità tale da pregiudicarne la durata o il funzionamento. Tali apparecchi devono essere provati secondo le prescrizioni della norma CEI 34-24 e si riterranno conformi quando la differenza tra le due tensioni di lampada (in aria libera ed alll’interno dell’apparecchio) è inferiore a: - 12 V per le lampade da 400W bulbo tubolare chiaro - 7 V per le lampade da 400 W bulbo ellissoidale diffondente - 10 V per le lampade da 250 W (tutti i due tipi) - 7 V per le lampade da 150 W e 100W bulbo tubolare chiaro - 5 V per le lampade da 150 W e 100W bulbo ellissoidale diffondente. Sugli apparecchi di illuminazione dovranno essere indicati in modo chiaro e indelebile, ed in posizione che siano visibili durante la manutenzione, i dati previsti dalla sezione 3 Marcatura della Norma CEI 34-21. La rispondenza al complesso delle norme di cui sopra dovrà essere certificata con la consegna al Direttore dei Lavori della dichiarazione di conformità alle norme stesse rilasciata dal costruttore degli apparecchi di illuminazione, ai sensi dell’art. 7 della Legge 18 ottobre 1977 n. 791, oppure tramite l’accertamento dell’esistenza del Marchio di Conformità apposto sugli apparecchi stessi, ovvero dal rilascio dell’attestato di conformità ai sensi della già citata Legge 791/77. Gli apparecchi di illuminazione dovranno altresì essere del tipo: - Cut-off - Semi cut-off - Non cut-off secondo la classificazione della Commissione Internazionale di Illuminazione (C.I.E.). Di tali apparecchi dovrà essere fornita la seguente documentazione fotometrica: - angolo di inclinazione rispetto al piano orizzontale a cui deve essere montato l’apparecchio - curva polare di intensità luminosa riferita a 1.000 lumen - diagramma di illuminamento orizzontale (curve isolux) riferite a 1.000 lumen - diagramma del fattore di utilizzazione - classificazione dell’apparecchio agli effetti dell’abbagliamento con l’indicazione delle intensità luminose emesse rispettivamente a 90° (88°) ed a 80° rispetto alla verticale e la direzione dell’intensità luminosa massima (I max) sempre rispetto alla verticale. Nell’ipotesi di apparecchi ad ottica variabile devono essere forniti i dati fotometrici per ognuna delle configurazioni possibili. Il tipo di apparecchio di illuminazione da installare, nell’ipotesi che non sia già stato definito nel disegno dei particolari, dovrà comunque essere approvato dal Direttore dei Lavori. L’Appaltatore provvederà pertanto all’approvvigionamento, al trasporto, all’immagazzinamento temporaneo, al trasporto a piè d’opera, al montaggio su palo o braccio o testata, all’esecuzione dei collegamenti elettrici, alle prove di funzionamento degli apparecchi di illuminazione con le caratteristiche definite in precedenza. Gli apparecchi di illuminazione saranno in Classe II per quanto riguarda i pali stradali e pertanto si dovrà porre la massima cura nell’esecuzione dei collegamenti elettrici affinché in essi venga mantenuto il doppio isolamento. Art. 19 – LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI NELL’ELENCO PREZZI Qualora per variazioni e addizioni regolarmente autorizzate o per l’esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi nell’elenco, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi con le norme degli art. 21 e 22 del regolamento 25.05.1985 sulla Direzione e Contabilità e Collaudatore dei lavori per conto dello Stato, oppure alla loro esecuzione in economia; ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. I nuovi prezzi, così determinati, sono da aggiornare con il ribasso d’asta. I prezzi unitari si riferiscono a prestazioni perfette e finite in ogni parte. In particolare si precisa che i prezzi per la mano d’opera si riferiscono ad operai idonei, provvisti dei necessari attrezzi e che i prezzi dei noleggi sono comprensivi di tutti gli oneri dell’Appaltatore per l’approntamento a piè d’opera dei mezzi di lavoro e per il trasporto degli stessi a magazzino a prestazione finita. Art. 20 – VERIFICHE – DIFETTI – RIFACIMENTI E’ facoltà dell’Amministrazione eseguire, in qualunque fase di lavoro e poi sino al collaudo, qualsiasi accertamento (sondaggi, prelievi di campioni, prove tecnologiche) sulle opere in oggetto dell’appalto. Tutte le spese relative saranno a carico dell’Impresa la quale sarà tenuta a demolire e rifare a totali sue spese, le opere che, a giudizio della D.L. dovessero essere eseguite non a regola d’arte o con materiali diversi da quelli prescritti come qualità e quantità e a risarcire i danni che fossero conseguenti alla demolizione e al rifacimento. Qualora l’Impresa non dovesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l’Amministrazione potrà procedere direttamente, o a mezzo di altre imprese, alla demolizione e rifacimento di tali opere, restando a carico dell’Impresa tutte le spese e i danni relativi. Art 21 – ANTICIPAZIONI DELL’IMPRESA Le somme anticipate dall’Impresa per il pagamento dei lavori in economia da farsi ciòè per conto diretto della Stazione Appaltante, saranno portate in conto con l’interesse del 5% annuo calcolato in ragione del tempo, come fissato dall’art. 28 del Capitolato Generale. In particolare l’Appaltatore sarà obbligato ad anticipare le somme eventualemnete occorrenti per gli spostamenti di cavi telefonici, per l’acquisto di cartelli indicatori, cippi e marginatori stradali. Art. 22 – ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI In generale l’Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purchè, a giudizio della D.L. ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell’Amministrazione. L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato lavoro, entro un congruo periodo di tempo, disporre l’ordine di esecuzione delle opere, la consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che l’Impresa possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. La consegna dei lavori potrà avvenire, a discrezione dell’Amministrazione,frazionatamene e quindi con verbali parziali, o in una sola volta con un unico verbale. Nel primo caso la data dell’ultimo dei verbali parziali sarà quella della consegna a tutti gli effetti. La D.L. si riserva il diritto di prescrivere eventuali modifiche al programma dell’Impresa, sia all’atto della consegna che in corso d’opera. L’Impresa provvederà alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico, di provata capacità, adeguato numericamente alle necessità e rispondere all’idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi; personale che dovrà essere di gradimento della D.L. la quale ha il diritto di ottenere l’allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori senza l’obbligo di specificarne il motivo e di rispondere delle conseguenze. Art. 23 – TRANSITO LUNGO LA STRADA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI Durante l’esecuzione dei lavori di qualsiasi specie, inerenti sia l’allargamento, la rettifica e la sistemazione della strada che la costruzione del nuovo manto, nonché i lavori preliminari di rappezzatura ed i lavori di rinnovamento di manti esistenti, sarà costantemente assicurato il transito dei veicoli e degli autoveicoli lungo la strada stessa; sarà pure assicurato l’accesso alle strade laterali, ai fondi ed alle abitazioni. La costruzione del manto potrà essere eseguita anche su metà strada per volta. L’Impresa comunque, è responsabile della sicurezza del transito sia di giorno che di notte e dovrà quindi adottare tutte le cautele necessarie, come segnali, guardie e cavalletti, illuminazione di notte nei tratti più pericolosi ed ogni accorgimento occorrente per evitare inconvenienti al pubblico transito. Si dichiara espressamente che ogni responsabilità civile e penale nei riguardi della sicurezza del transito grava sull’Impresa, mentre l’Amministrazione Appaltante ed il personale proposto alla D.L. ed alla loro sorveglianza no sollevati fino alla ultimazione dei lavori stessi. Art. 24 – OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI L’Appaltatore si obbliga all’osservanza di tutte le Leggi, Circolari, Norme, Regolamenti, Decrati vigenti in relazione all’esecuzione dei lavori in oggetto, e in particolare della legge 109/94 come modificata e integrata dalla Legge 216/95 e successive modifiche e integrazioni e, per quanto con essa non in contrasto, della legge LL.PP. 20 marzo 1865 n 2248, del Capitolato generale d’Appalto, approvato con decreto 16 luglio 1962 n 1063 ove non in contrasto con il presente Capitolato, del regolamento per le opere di pertinenza del Ministero dei LL.PP, approvato co R.D. 25 maggio 1895 n 350 e del Regolamento Comunale sui contratti in quanto applicabile. Art. 25 – ADEGUAMENTO Il presente appalto è disciplinato dalle norme previste dalla Legge 109/94 così come modificata dalla legge 216/95 in quanto applicabili. Qualsiasi disposizione in contrasto con esse, contenuta nel presente Capitolato, deve intendersi automaticamente adeguata alle medesime. Capitolo 3° DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO E MODO DI VALUTARE I LAVORI Art. 26 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Fanno parte del contratto: 1) gli elaborati di progetto; 2) il presente Capitolato Speciale; 3) l’Elenco Prezzi. Art. 27 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo contrattuale e la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione. La garanzia copre oneri per inesatto o mancato adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo e da intervenuta cessione e trasferimento delle aree e delle opere. L’Appaltatore è tenuto a costituire, contestualmente all’erogazione dell’anticipazione, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d’opera. L’Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne l’Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo. Art. 28 – SUBAPPALTO Il subappalto e il cottimo sono ammessi, previa autorizzazione, alle condizioni di cui all’art. 34 della legge 109/94 come modificata e integrata dalla legge 216/95, e, in particolare, per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30%. L’Appaltatore resterà ugualmente, di fronte all’Amministrazione, responsabile dei lavori subappaltati o affidati a cottimo. Per ottenere tale autorizzazione, l’Appaltatore dovrà comunicare all’Amministrazione il nome e l’indirizzo dell’eventuale subappaltatore, la natura e l’entità del lavoro che intende subappaltare a nome della legge 13 settembre 1982 n 646 e successive integrazioni in materia della lotta alla delinquenza mafiosa, se non già specificati nell’offerta, nonché ulteriore documentazione prevista nell’art. 34 sopracitato. In materia, dovranno comunque osservarsi le disposizioni di cui alla legge 19031990 n. 55 con particolare riferimento a quanto stabilito negli articoli 17 e 18, quest’ultimo come modificato dall’art. 34 Decreto Legislativo 406/91 e dall’art. della legge 109/94 come modificata dalla legge 216/95. In particolare per i lavori affidati in subappalto o in cottimo dovranno essere praticati gli stessi prezzi del contratto con un ribasso non superiore al 20%. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere all’Amministrazione tutti i contratti di subappalto, entro 90 giorni dal pagamento a suo favore del S.A.L. corrispondente in cui sono comprese le lavorazioni oggetto di subappalto. Nel caso di inadempienza, l’Amministrazione potà provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Tali disposizioni si applicano anche alle attività che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera a i noli a caldo, se singolarmente superiori al 2% dell’importo. Art. 29 – TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI: PENALITA’ Il tempo utile entro il quale l’Impresa dovrà dare ultimati i lavori resta fissato in n° ………..giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna. Qualora per il buon andamento dei lavori si rendesse necessario eseguire parte delle opere entro determinati periodi di tempo, questi saranno stabiliti con apposito ordine di servizio, senza che per tale ragione l’Appaltatore possa pretendere compensi speciali o diversi da quelli contemplati nei prezzi di offerta, essendosi tenuto conto dei maggiori oneri dipendenti da tali circostanze. L’Appaltatore comunicherà all’Amministrazione, a mezzo raccomandata con R.R. , la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori e la D.L. procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni, redigendo apposito verbale. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la relazione dello stato finale e per la effettuazione dei collaudi. La penale pecuniaria di cui all’art 29 del Capitolato generale è stabilita nella misura di € 100,00 (cento/00) al giorno per ogni giorno di ritardo oltre alle spese per protratta sorveglianza, ecc. Ai fini della determinazione del tempo utile per l’ultimazione dei lavori, ove il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al giorno seguente non festivo. La penale verrà senz’altro iscritta nello stato finale a debito dell’Appaltatore. Art. 30 – ANTICIPAZIONE RICHIESTE ALL’APPALTATORE Le somme anticipate dall’Appaltatore per pagamento di eventuali lavori non compresi nel contratto, ai sensi dell’art. 28 del Capitolato Generale, da farsi cioè per conto dell’Amministrazione, saranno ammesse in Contabilità con l’interesse di legge calcolato in ragione del tempo trascorso dal giorno dell’eseguita anticipazione fino alla data del relativo certificato di pagamento. Il calcolo sull’interesse sarà fatto a mesi, computandosi per mese completo le frazioni superiori ai 15 giorni e trascurando i periodi di minore durata. Art. 31 – PAGAMENTI IN ACCONTO Ai sensi dell’art. 26 della legge 109/94 come modificata e integrata dalla legge 216/95, l’anticipazione sarà erogata all’Appaltatore entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio del lavori nella misura del 10% dell’importo contrattuale e verrà recuperata gradualmente in corso d’opera. L’emissione degli stati d’avanzamento sarà regolata dalle norme del Capitolato Generale dello Stato. I pagamenti in acconto verranno effettuati ogniqualvolta il credito dell’Appaltatore raggiunga l’importo di € 50.000,00 (cinquantamila/00) rispetto all’importo contrattuale. Le trattenute di legge, da operarsi sui singoli stati di avanzamento sono quelle previste dalla legge 17/01/1974 n. 8 e cioè: a) b) del 5% sull’importo dello stato d’avanzamento, al netto, a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali; dello 0,50% sullo stesso importo a garanzia assicurazione operai. Quando per motivi indipendenti all’Appaltatore, i lavori dovessero rimanere sospesi per un periodo superiore a trenta giorni, sarà facoltà della D.L. rilasciare il pagamento di cui in acconto, qualunque sia la somma raggiunta dal credito netto dell’Appaltatore. Nel certificato d’acconto si terrà conto delle provviste dei materiali in cantiere riconosciuti in massima accettabili e non messi in opera accreditandoli per metà del loro valore come materiali grezzi. A norma delle disposizioni contemplate nell’art 11 del R.D. 8 febbraio 1923 n 422 fino alla loro completa messa in opera i materiali rimangono a rischio e pericolo dell’Appaltatore per qualunque caso di deterioramento o di perdite possono essere sempre rifiutati, se non adatti dalla D.L. Redatto il verbale di ultimazione verrà rilasciata l’ultima rata di acconto qualunque sia la somma cui possa ammontare. Per la rata di saldo verranno applicate le norme di cui all’art. 36 del sopraccitato Capitolato Generale. In materia di interesse per ritardato pagamento troveranno applicazione le disposizioni del D.P.R. 1063/62 nonché dell’art. 49 della L.R. 42/84. Nel caso di finanziamento a mezzo di mutuo, il calcolo del tempo per la decorrenza degli eventuali interessi non tiene conto del periodo intercorrente tra le richieste di somministrazione e il corrispondente accredito da parte dell’istituto mutuante. Art. 32 – CONTO FINALE Il conto finale verrà compilato entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori Art. 33 – CERTIFICATO DI COLLAUDO Il certificato di collaudo verrà emesso in conformità a quanto disposto dagli art. 53,55 e 57 della L.R. n. 42 del 16/08/1984 e sue variazioni successive e comunque entro 6 (sei) mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Fino a che non sia intervenuto con esisto favorevole il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell’Appaltatore. Per tutto il periodo corrente tra l’esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall’art. 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell’Appaltatore, la manutenzione stessa deve esser eseguita senza che occorrano particolari inviti da parte della D.L. Ove però l’Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla D.L. con invito scritto, si procederà d’ufficio e la spesa andrà a debito dell’Appaltatore stesso. Le aree e le opere d’urbanizzazione e gli allacciamenti verranno consegnati e trasferiti al Comune a semplice richiesta quando se ne ravvisi l’opportunità per esigenze di interesse collettivo previo accertamento della loro esecuzione a regola d’arte. La ditta lottizzante si impegna a consegnare e a trasferire al Comune le aree e le opere entro novanta (90) giorni dalla data dei collaudi con esisto favorevole. Con il passaggio di proprietà vengono mantenuti alla ditta lottizzante (oppure, subordinatamente alla decisione espressa dall’Amministrazione Comunale, trasferiti a carico del Comune) l’onere di manutenzione ordinaria e straordinaria ed ogni responsabilità civile e penale inerente all’uso delle aree e delle opere d’urbanizzazione. Art. 34 – DANNI DI FORZA MAGGIORE Gli eventuali danni di forza maggiore vanno accertati con procedura stabilita all’Art. 24 del Capitolato Generale e dall’art. 25 del Regolamento 25 maggio 1895 n. 350, avvertendo che la denuncia del danno deve essere fatta per iscritto nei termini prescritti. Resta però contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore quelli che venissero causati ai trattamenti superficiali dalle acque di pioggia, dalla neve, dal gelo e dal traffico ordinario, dovendo in tali casi l’Impresa a provvedere a riparare talii danni a cura e a spesa o addirittura a rifare l’intera parte di pavimentazione danneggiata se necessario. Art. 35 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO Nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili e affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti. In alternativa, se si tratta di impresa artigiana, l’Appaltatore potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell’industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del C.C.N.I. dei lavoratori delle imprese edili artigiane. L’Appaltatore si obbliga ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili ad Enti Scuola contemplati dagli accordi collettivi per l’industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni e accantonamenti a favore di Casse Edili ed Enti Scuola Artigiani, se e in quanto costituiti e operanti a norma della contrattazione collettiva di categoria. L’Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All’applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale. L’Appaltatore è responsabile, in rapporto all’Amministrazione, dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autorizzato, non esime l’Appaltatore delle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell’Amministrazione. In caso di inottemperanza dei suddetti obblighi, accertata dalla stazione Appaltante o a questa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante stessa provvederà a comunicare all’Appaltatore e , se del caso, anche al predetto Ispettorato, l’inadempienza rilevata a procederà alla detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non verrà effettuato fino a quando dall’Ispettorato del Lavoro non sarà accertato che gli obblighi predetti sono integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l’Appaltatore non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né avrà titolo ad alcun risarcimento. Art. 36 – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE L’Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti dell’esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli, restando inteso esplicitamente che le norme contenute nel presente Capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi ma la loro osservanza non limita né riduce, comunque, la sua responsabilità. La presenza in luogo del personale di Direzione e la eventuale approvazione di opere o di disegni da parte della D.L. non limitano o riducono tale piena incondizionata responsabilità. L’Appaltatore sarà in ogni modo tenuto a rifondere i danni patiti dall’Amministrazione, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore stesso di attenersi alle prescrizioni impartite dalla D.L. L’Appaltatore è parimenti tenuto a rispondere, nei termini, su accennati, dell’opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti. Art. 37 – ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE Oltre agli obblighi previsti dal Capitolato Generale e a quelli già elencati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell’Appaltatore anche gli oneri e gli obblighi seguenti: 1) osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di assicurazioni degli operai contro gli stessi, in particolare del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni; 2) osservanza delle leggi in materia di assicurazioni sociali e pagamenti dei contributi a carico dei datori di lavoro; il mancato versamento dei contributi e delle competenze sopraddette costituisce inadempienza contrattuale ed è soggetto a sanzioni di legge; 3) osservanza scrupolosa delle norme vigenti e di quelle che eventualmente venissero emanate durante l’esecuzione dei lavori appaltati, in materia di assunzione di manodopera; 4) gli oneri previsti per i piani di sicurezza di cui all’art. 9 comma 3 del D.P.C.M. n 55 del 10/01/1991; 5) Permettere, su ordine della D.L., l’esecuzione di lavori affidati ad altre imprese, concedendo il deposito del materiale e delle attrezzature di dette imprese; 6) Consegna degli oggetti e opere di valore che eventualmente si rinvenissero durante l’esecuzione dei lavori; 7) Non concedere a terzi la pubblicazione di notizie, disegni, o fotografie delle opere oggetto dei lavori, salvo autorizzazione della D.L. 8) Impianto, manutenzione, sorveglianza, recinzione ed eventuale illuminazione del cantiere; 9) Fornitura e istallazione, al limite del cantiere di uno o più tabelloni delle dimensioni di m 3.00 x 2.00 contenenti tutte le indicazioni che saranno concordate con l’Amministrazione, anche nel rispetto della legge 19/3/90 n.55. 10) Apporre le prescritte segnalazioni diurne e notturne mediante appositi e prescritti cartelli e fanali al fine di impedire infortuni e incidenti; ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull’Appaltatore, restando l’Amministrazione e la D.L. completamente sollevate da ogni responsabilità; 11) Custodia diurna e notturna del cantiere con personale idoneo, rispondente ai requisiti di cui all’art. 22 della legge 646 del 13/09/1982, concernente norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa; 12) Costruzioni di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi e comunque, di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati; 13) Organizzazione dei lavori in modo che essi non abbiano a interferire sul traffico ed adozione di tutti i provvedimenti idonei a garantirne la sicurezza; 14) Provvedere all’esecuzione, ove necessario, dei ponti di servizio e delle puntellature per la costruzione, la riparazione o la demolizione dei manufatti e per la sicurezza di eventuali utenti, degli edifici circostanti e del lavoro; 15) Mantenimento continuo, in cantiere, di personale in quantità adeguata ad assicurare la pulizia, l’asporto dei materiali di rifiuto ultimati, di ogni opera provvisionale, detriti ecc. 16) Allacciamento e consumo dell’acqua occorrente ai lavori, nonché dell’energia per luce e forza motrice; 17) Fornitura dell’acqua potabile agli operai ed installazione dgli apprestamenti igienici, ricovero o altro per gli operai stessi; 18) Gratuita assistenza medica ai dipendenti per malattia o per infortunio, con l’obbligo di approntare in cantiere un adeguato locale di pronto soccorso; 19) Mettere a disposizione della D.L. un adeguato ufficio di cantiere, riscaldato nel periodo invernale o provvisto di illuminazione, telefono, servizi igienici; 20) Preventiva effettuazione dei necessari accertamenti ed assaggi conoscitivi sulla natura e resistenza del terreno e delle strutture esistenti, interessate dagli interventi, restando pienamente responsabile dei lavori assunti per il calcolo delle opre e degli impianti da realizzare; 21) Mettere il divieto di ingresso al cantiere alle persone non espressamente autorizzate dall’amministrazione e dalla D.L. 22) Adozione durante l’esecuzione dei lavori, di tutti i provvedimenti necessari per prevenire gli infortuni, anche nel pieno rispetto della legge 19/03/90 n. 55 e del D.Lgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, sollevando da ogni responsabilità civile e penale il personale della D.L.; a tale scopo l’Appaltatore dovrà tempestivamente comunicare per iscritto alla D.L. e l’Amministrazione il nominativo del Direttore Tecnico responsabile di cantiere per il rispetto delle suddette norme antinfortunistiche. 23) Presenza tassativa e continua in cantiere del Direttore Tecnico di cantiere anche ai fini previsti dalla Legge 19/03/90 n. 55, di gradimento della D.L. che curi personalmente che l’esecuzione dei lavori risulti conforme alle prescrizioni el presente Capitolato e a ogni ordine della D.L. 24) Provvedere, sotto la sua completa responsabilità; a ricevimento in cantiere, allo scarico ed al trasporto nei luoghi di deposito situati all’interno del cantiere e a piè d’opera, secondo le disposizioni della D.L. nonché alla buana conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, rispettivamente provvisti ed eseguiti da altre ditte per conto dell’Amministrazione; i danni che, per cause dipendenti o per negligenza, fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore; quest’ ultimo si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi comunque connessi all’intervento restando esonerata l’Amministrazione da danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di forza maggiore; 25) Redazione di tutti i calcoli di stabilità e , in particolar modo , di quelli relativi alle opre in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, alla preparazione e alla presentazione, presso gli uffici competenti, dei documenti necessari, ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione in materia, all’assistenza al collaudo, incluse tutte le prove in sito ed in laboratorio fatte eseguire dal collaudatore, per l’apprestamento dei carichi di prova, statica e dinamica, escluse le spettanze del collaudatore, e all’assistenza in occasione dei sopralluoghi effettuati dai vari Enti preposto; 26) Assume a proprio carico tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione del contratto, trasporti, tasse, bolli e carte bollate, stampati, copie ecc, sarà pure completamente a carico dell’Appaltatore le tasse per l’occupazione temporanea di suolo pubblico (OSAP) qualora l’occupazione non sia strettamente necessaria al compimento dei lavori: 27) Oneri per l’occupazione temporanea o definitiva di aree pubbliche e private per starde di servizio, per l’accesso ai cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla D.L. , per cave e per quanto necessario all’esecuzione dei lavori; 28) Provvedere a propria cura e spese, a tutti i permessi e le licenze necessari e all’indennità di occupazione temporanea o al risarcimento dei danni di qualsiasi genere, che si dovessero provocare a fondi per passaggi e strade di servizio; 29) Dare corso ai lavori di scavo e demolizioni in genere previo accertamento presso i competenti uffici tecnici ( ENEL, TELECOM, ETRA, ecc.) se vi siano condutture e/o canalizzazioni di sorta che avessero in qualche modo ad interessare l’esecuzione delle opere e, in particolare modo, l’incolumità degli operai addetti ai lavori, restando fin d’ora l’Appaltatore, unico responsabile per infortuni sul lavoro e/o danni che avessero a verificare a persone e cose per omessa indagine ed acquisizione di preventivi nulla osta in tal senso; 30) Provvedere, per quanto concerne gli allacciamenti delle reti ai pubblici servizi e per eventuali spostamenti, a svolgere tutte le pratiche e tutti gli adempimenti necessari nonché, su richiesta della D.L. , anticipare senza corresponsione di interessi, tutte le somme occorrenti sia per il pagamento dei lavori relativi, sia per quello degli eventuali diritti di utenza richiesti dalle società erogatrici; tali anticipazioni verranno rimborsate all’Appaltatore dietro presentazione delle relative fatture, in occasione della emissione degli stati di avanzamento; 31) La preparazione della documentazione e della certificazione da presentare ai vari Enti preposti a rilascio dei necessari nulla osta; 32) Prestazioni del personale, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi e tracciamenti relativi alla consegna, alla misurazione dei lavori, alla identificazione dei servizi sotterranei, alla verifica, alla contabilità e al collaudo dei lavori; 33) Esecuzione di una serie di fotografie, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla D.L. riproducenti le fasi più caratteristiche dei lavori, 34) Esecuzione a sue spese, presso i laboratori ufficiali e in cantiere, di tutte le prove che verranno ordinate dalla D.L., i campioni, dei quali si ordinerà la conservazione, saranno muniti di sigilli a firma della D.L. e dell’Appaltatore; 35) Comunicazione settimanale alla D.L. di tutti i dati sulla manodopera, sui materiali, sulle attrezzature e su quant’altro fosse richiesto, utilizzati in cantiere; 36) Comunicazione alla Soprintendenza Archeologica per il Veneto, con un preavviso di giorni 30, la data di inizio dello scavo; 37) La fornitura del libretto dei ferri e dei disegni definitivi, dove siano indicate tutte le opere eseguite, con tutti gli elementi necessari per individuarle, necessari alla contabilizzazione dei lavori, nonché provvedere ad ogni altro rilievo ed aggiornamento che fosse espressamente richiesto, all’atto esecutivo, dalla D.L., fornendo i relativi disegni; 38) Tutti quei danni che derivassero alle opere e ai mezzi da fatti imprevisti; 39) Risarcimento degli eventuali danni che, in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori, fossero arrecati a proprietà pubbliche e private, nonché a persone, restando libero e indenni l’Amministrazione e la D.L. 40) La fornitura di tutte le norme e le istituzioni per la conduzione e la manutenzione degli impianti e delle singole apparecchiature; Inoltre resta convenuto con l’Appaltatore, nel presentare l’offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuata l’opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quant’altro occorra per i lavori medesimi. Art. 38 – ADEGUAMENTO ALLA LEGGE 19/03/1990 N.55 L'Appaltatore è tenuto a presentare all’Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dal verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa cassa edile) assicurativi e infortunistici. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.. L'Appaltatore è tenuto a predisporre il piano delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Tale piano dovrà essere consegnato sia all?Amministrazione sia alla Spisal di Padova prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 30 giorni dal verbale di consegna. La mancata presentazione del piano di sicurezza, o le successive violazioni del piano stesso, costituiscono causa di risoluzione del contratto. In corso d'opera l'Appaltatore è tenuto ad aggiornare il piano in relazione al verificarsi di circostanze non inizialmente previste che lo rendano necessario. Tale aggiornamento dovrà essere presentato all'Amministrazione e allo Spisal di Padova prima di inziare le lavorazioni connesse all'aggiornamento del piano stesso. L'Appaltatore è tenuto, oltre l'aggiornamento del piano, anche al suo coordinamento per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.