REGOLAMENTO DI ISTITUTO
IC LODI 4
I - GIORNATA SCOLASTICA
Art. 1 Ingresso degli alunni
1. Gli alunni accedono liberamente all’edificio scolastico e si recano tempestivamente in classe,
dove sono attesi dall’insegnante, ai seguenti orari:
Scuola dell’Infanzia
Ingresso:
 dalle 8,00 alle 9,30. Il personale docente sarà già presente nella scuola 5 minuti prima.
 7,45 – 8,00 pre – scuola, il cancello sarà aperto alle 7,45
 i bambini dovranno essere a scuola entro le 9,30
Eventuali uscite anticipate per particolari esigenze, giustificate dai genitori:
 dalle 11,45 alle 12,00
 dalle 13,15 alle 13,30
Uscita:
 dalle ore 15,45 alle 16.00 termine dell'attività didattica.
Scuola Primaria
Ingresso:
 ore 8,25-8,30 gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti precedenti l'inizio delle attività
didattiche. Il personale docente sarà già presente nella Scuola 5 minuti prima.
Uscita:
 ore 16,30
Ove sussistano difficoltà della sosta dei genitori all'entrata ed all'uscita, sarà consentito l'accesso
al cortile interno alle 8,15 ed alle 16,15 senza automezzi (auto e moto), eventuali biciclette
potranno essere introdotte a mano.
Scuola secondaria
Ingresso
 mattino: alle ore 7.55
 pomeriggio: alle 14.10
Uscita
 Mattino: alle 13.25
 Pomeriggio: 15.50
Si raccomanda la massima puntualità.
Art. 2 Orario delle attività didattiche
Scuola dell’Infanzia
Sezioni e tempo scuola: 40 ore settimanali, tempo mensa incluso, da lunedì a venerdì: dalle
ore 8,00 alle ore 16,00
La giornata scolastica è dalle 8,00 alle 16,00, di conseguenza è opportuno utilizzare le uscite
anticipate solo per validi motivi, comunicati in anticipo alle insegnanti della sezione.
Scuola Primaria
Classi e tempo scuola: 40 ore settimanali, tempo mensa incluso, (30 ore di lezione +10 mensa),
da lunedì a venerdì: dalle ore 8,30 alle ore 16,30
Scuola Secondaria
Classi e tempo scuola:
- ordinario 30 ore integrate da laboratori opzionali
dal lunedì al venerdì dalle 7.55 alle 13.25.
Art. 3 Calendario scolastico
1. La Direzione si impegna all'inizio dell'anno, a dare comunicazione scritta alle famiglie circa i
periodi di sospensione delle attività didattiche, anche attraverso il sito dell’Istituzione:
http://www.lodiquartocircolo.gov.it/
Art. 4 Iscrizioni
1. Le iscrizioni al primo anno delle scuole dei vari ordini vengono effettuate indicativamente
entro il mese di Febbraio di ogni anno, secondo tempi e modalità definite annualmente in
base alle circolari ministeriali ed agli accordi con le altre scuole del territorio.
2. Le iscrizioni alle classi successive nella scuola primaria e secondaria di I grado avvengono
d'ufficio, mentre quelle relative alla scuola dell’infanzia vengono confermate dai genitori ogni
anno.
3. I genitori, all'atto dell'iscrizione, possono scegliere una delle scuole presenti nell’Istituto: le
richieste saranno accolte nei limiti delle disponibilità.
4. I criteri di accettazione vengono definiti dal Consiglio di Istituto prima delle iscrizioni stesse.
Art. 5 Ore di lezione
1. Durante le lezioni si richiede agli alunni la massima concentrazione sul lavoro da svolgere;
non è permesso uscire dalla classe, se non in casi di assoluta necessità.
2. Durante le lezioni non è consentito agli alunni di sostare nei corridoi.
Art. 6 Rispetto dei locali e degli arredi scolastici
1. Le classi e le aule speciali devono essere costantemente mantenute pulite e in ordine.
2. Gli insegnanti possono assumere ogni provvedimento utile a mantenere l’ordine e la pulizia
dell’ambiente scolastico: in particolare, possono dare disposizioni affinché i ragazzi si
impegnino personalmente a collaborare.
Art. 7 Spostamenti della classe
1. Gli alunni (intere classi o gruppi) che lasciano l’aula della propria classe per recarsi in palestra
o in aule speciali devono essere accompagnati dall’insegnante e si muovono con ordine e in
silenzio per evitare di disturbare il lavoro altrui. In particolare, al fine di prevenire incidenti,
gli alunni devono fare estrema attenzione a non spingersi o urtarsi, specialmente sulle scale.
Art. 8 Accesso alle aule speciali e alla biblioteca
1. Le aule speciali, la biblioteca, e in generale tutti gli spazi della scuola, possono essere utilizzati
dagli alunni solo se accompagnati dai docenti; in nessun caso gli alunni possono accedervi
da soli o prelevare materiali.
2. Le aule speciali e la biblioteca possono essere utilizzati nel normale orario di lezione; l’utilizzo
al di fuori dell’orario di lezione è possibile previa informazione al dirigente scolastico e al
docente responsabile.
Art. 9 Regole di utilizzo delle aule speciali e della biblioteca
1. I docenti subconsegnatari delle aule speciali e della biblioteca, tenuto conto delle modalità di
utilizzo e del tipo di attività da svolgere in ogni singolo spazio, hanno il compito e la facoltà di
stabilire per ogni aula speciale:
a) eventuali restrizioni dell’orario di utilizzo;
b) norme e precauzioni da osservare, a tutela della sicurezza degli alunni e del personale;
tali norme e precauzioni dovranno essere esposte in luogo ben visibile;
c) modalità di utilizzo (su prenotazione, o in base a un orario settimanale prefissato);
d) modalità di gestione dei materiali, delle attrezzature e dei sussidi didattici;
e) disposizioni relative al riordino, alla pulizia e alla sistemazione dei materiali dopo l’uso;
tali disposizioni dovranno essere affisse in luogo ben visibile.
Art. 10 Attività di scienze motorie
1. Le attività in palestra devono essere svolte con attenzione e concentrazione, seguendo in
modo scrupoloso le disposizioni dell’insegnante, in quanto l’attività di scienze motorie risulta
essere, in base alla valutazione dei rischi condotta ai sensi del D. Lgs.81 del 2008, la
principale causa di infortuni all’interno della scuola.
2. Chi non svolge attività pratica di scienze motorie educazione fisica deve comunque rimanere
in palestra; può svolgere lavoro di carattere teorico o essere impegnato in attività di
arbitraggio nei giochi di squadra. L’eventuale indisposizione giornaliera deve essere
giustificata sul diario con la firma di uno dei genitori. L’eventuale indisposizione prolungata
deve essere giustificata con certificato medico. In caso di necessità di esonero parziale o
totale dalla parte pratica occorre compilare l’apposito modulo.
3. Ogni alunno deve portare indumenti necessari per permettere la partecipazione alla parte
pratica. Per ragioni di ordine sanitario è vietato l’uso degli indumenti indossati in classe. Negli
spogliatoi gli alunni non sono, di norma, sorvegliati da adulti, per ovvie ragioni di rispetto e
riservatezza.
4. E’ tuttavia ammesso l’intervento diretto del personale docente e non docente, in caso di
episodi di indisciplina, che i ragazzi sono tenuti, nel caso, a segnalare. Si invitano le famiglie
a comunicare qualsiasi informazione di carattere sanitario o altro che possa essere di ostacolo
o costituire limitazione alla normale partecipazione alle attività motorie.
Art. 11 Cambio di insegnante
1. Al termine della lezione, gli alunni attendono in classe il cambio di insegnante, che avviene
nel rispetto delle norme di sorveglianza.
Art. 12 Intervalli nella mattinata
1. Durante l’intervallo del mattino gli alunni possono consumare la merenda e recarsi ai servizi,
in piccoli gruppi a rotazione.
2. Fermo restando che l’intervallo è un momento di distensione e di socializzazione, non sono
in alcun caso ammissibili comportamenti sfrenati o pericolosi, come urlare, schiamazzare,
fare giochi pericolosi, assumere atteggiamenti aggressivi di qualsivoglia natura.
Art. 13 Cura del materiale scolastico e comunicazioni
1. Gli alunni debbono venire a scuola con tutti i materiali necessari. Libri, quaderni e altro
materiale scolastico devono essere tenuti in ordine e in buono stato.
2. Oltre che dei docenti, è compito delle famiglie far comprendere ai ragazzi che i materiali
scolastici, in quanto strumenti di trasmissione culturale e frutto di sacrificio economico, meritano cura e rispetto.
3. Il diario scolastico è il principale mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia; i genitori
devono esigere che i ragazzi lo tengano in ordine e lo utilizzino soltanto per la scuola; inoltre,
essi provvedono quotidianamente a firmare tutti gli avvisi e le comunicazioni provenienti dal
dirigente scolastico e dagli insegnanti.
Art. 14 Telefoni cellulari
1. Nella scuola secondaria è vietato l’uso dei telefoni cellulari che, pertanto, dovranno rimanere
rigorosamente spenti. Nella scuola dell’infanzia e primaria è vietato portare telefoni cellulari
all’interno dell’edificio scolastico. Resta fermo che eventuali esigenze di reciproca
comunicazione tra studenti e famiglia potranno essere soddisfatte tramite il centralino della
scuola.
2. Durante le attività didattiche fuori dall’edificio scolastico (es: le uscite didattiche) è vietato
l’uso improprio dei cellulari, che, in particolare durante l’orario notturno, dovranno essere
rigorosamente spenti.
3. In caso di inosservanza delle presenti indicazioni, i cellulari saranno ritirati e riconsegnati
direttamente ai familiari; saranno applicate inoltre le sanzioni disciplinari previste dall’art. 3
del Regolamento di Disciplina
4. Al Personale della Scuola (Dirigente scolastico, Docenti, ATA) è demandato il controllo e il
rispetto delle disposizioni.
Art. 15 Abbigliamento
1. La scuola non prescrive nessun particolare tipo di abbigliamento: tuttavia, è necessario che
le famiglie educhino i ragazzi a vestirsi con sobrietà e praticità, tenendo conto di quello che
devono fare durante la mattinata (vi sono attività durante le quali si possono accidentalmente
sporcare o danneggiare gli abiti).
2. Per l’attività di scienze/educazione motoria, è necessario procurarsi una tuta da ginnastica,
un paio di scarpe adatte e una maglietta di ricambio.
Art. 16 Distribuzione di materiale nella Scuola
1. E' vietato distribuire nelle scuole comunicazioni non autorizzate dal Dirigente.
2. La diffusione di tale materiale potrà aver luogo previa autorizzazione della Direzione, che
terrà conto dei criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto.
Art. 16 Raccolta differenziata
1. In tutti i plessi del nel nostro Istituto si effettua la raccolta differenziata dei rifiuti, con
particolare riferimento a carta, plastica, umido, cartucce per stampanti esauste e rifiuti RAEE.
La raccolta, coordinata dal referente dell’educazione ambientale viene svolta con la
collaborazione dei collaboratori scolastici.
Art. 17 Somministrazione farmaci
1. Non è possibile da parte del personale della scuola somministrare medicinali agli alunni, casi
particolari devono essere portati a conoscenza del Dirigente per le opportune autorizzazioni
in base alle Linee guida del Ministero della salute nota n.2312/Dip/Segr del 25.11.2005
indicazioni fornite dalla Asl di Lodi con nota del marzo 2014 “Applicazione normativa settore
sanitario”. Detta procedura prevede:
a) una richiesta dei genitori al Dirigente scolastico di somministrazione del farmaco
corredata da certificato medico completo di tutte le indicazioni necessarie;
b) emissione di un decreto di autorizzazione del Dirigente Scolastico purchè sussistano le
condizioni previste e si tratti di una somministrazione che non richieda il possesso di
cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica nell’adulto
che interviene.
Art. 18 Assicurazione Scolastica
1. Vista la nota dell’Ufficio scolastico regionale per la Lombardia (Prot.29773 del 26.09.2008)
relativa alla interruzione della Polizza regionale assicurativa contro gli infortuni, il Consiglio
di Istituto, propone l’adesione ad una polizza assicurativa per tutti gli alunni,il personale e
l’utenza, per gli infortuni e la responsabilità civile.
2. E' diritto di ogni famiglia sottoscrivere e pagare la quota della polizza. Una copia delle
condizioni assicurative sarà sempre a disposizione dei genitori presso la Direzione. I genitori
interessati possono richiederla alla segreteria della scuola o scaricarla dal sito.
Art. 19 Rapporti fra scuola e famiglia
1. E’ molto importante che i genitori mantengano un contatto assiduo con la scuola, e incontrino
periodicamente gli insegnanti.
2. Tale rapporto è garantito a livello collegiale e a livello individuale. Nel primo caso sono
convocate le assemblee di classe, da parte dei docenti o del rappresentante, per discutere di
problemi educativo-didattici o organizzativi, con modalità che permetteranno la
partecipazione a tutti i genitori. Per la scuola secondaria sono previsti durante l’anno due
consigli di classe aperti ai genitori. Nel secondo caso sono previsti incontri annuali, in
corrispondenza della fine dei bimestri/quadrimestri, tra i docenti e genitori del singolo alunno.
Per la scuola secondaria sono previsti colloqui individuali settimanali, su richiesta del
genitore, nelle ore di ricevimento dei docenti, colloqui generali quadrimestrali.
3. Nel corso dell’anno i genitori possono richiedere per iscritto un colloquio con i docenti, in caso
di comunicazioni indispensabili. Il colloquio verrà effettuato entro 8 giorni dalla richiesta in
orario extrascolastico.
4. I genitori sono tenuti a rispondere con puntualità alle eventuali convocazioni provenienti dal
dirigente scolastico o dai docenti.
5. Il dirigente scolastico riceve i genitori su appuntamento.
6. I docenti si adoperano per agevolare il rapporto con le famiglie, fornendo informazioni chiare
(ivi compresa la comunicazione di tutti i giudizi assegnati all’alunno nelle prove di verifica
orali, scritte e pratiche) e promuovendo la collaborazione consapevole dei genitori al successo
scolastico dell’alunno.
Art. 20 Rapporti fra alunni e personale della scuola
1. A tutti coloro che lavorano nella scuola (docenti, personale di segreteria, personale
collaboratore scolastico) gli alunni si rivolgono con rispetto e cortesia, ed eseguono
puntualmente le loro disposizioni.
Art. 21 Uscita
1. All'uscita la classe deve essere lasciata in perfetto ordine, in normali condizioni di pulizia.
2. Nella Scuola dell’Infanzia i bambini al termine dell'attività didattica e agli orari stabiliti vanno
consegnati direttamente ai genitori o a persona da essi delegata, con dichiarazione scritta.
3. Nella Scuola Primaria gli insegnanti, al termine delle lezioni, accompagneranno le scolaresche
fino all’uscita. Gli alunni vanno consegnati direttamente ai genitori o a persona da essi
delegata, con dichiarazione scritta. Eventuali casi particolari (richiesta dei genitori di andare
a casa da solo o di essere prelevato da un altro minore), dovranno essere vagliati dalla
direzione che verificherà tutte le possibili soluzioni con la famiglia, valutandole caso per caso.
4. Nella scuola secondaria al termine delle lezioni gli alunni devono seguire ordinatamente
l’insegnante che li accompagna all’uscita.
Art. 22 Uso dei locali scolastici
1. Palestre, biblioteche, laboratori devono essere utilizzati da tutte le classi secondo criteri di
ottimizzazione delle risorse ed equità di possibilità di accesso, seguendo gli orari concordati
all’inizio dell’anno scolastico.
2. Il patrimonio culturale e scientifico della scuola, nonché le attrezzature di qualsiasi genere,
sono messi a disposizione di tutte le componenti scolastiche: il loro impiego va effettuato con
la massima cura.
3. I vari ambienti della scuola sono utilizzabili, in orario extrascolastico, da enti, associazioni,
comitati genitori, previa richiesta scritta, completa di orari e motivazione, indirizzata al capo
d’istituto e/o al Consiglio di Istituto che darà autorizzazione in base al regolamento già
approvato.
4. I fruitori si dovranno impegnare a restituire i locali e le attrezzature in perfetto ordine.
II - INTERSCUOLA (Scuola secondaria)
Art. 23 Accesso alla mensa
1. Il docente delegato accompagna in mensa gli alunni che utilizzano tale servizio.
Art. 24 Comportamento nei refettori
1. Gli alunni durante il pasto non si allontanano senza chiedere il permesso; consumano i cibi
secondo le regole della buona educazione; eseguono le disposizioni impartite dal personale
inserviente con il quale, se richiesto, collaborano.
2. Il mancato rispetto delle regole di cui al precedente comma 1, e più in generale delle regole
di corretto ed educato comportamento, comporta, dopo il richiamo verbale, la sospensione
dal servizio mensa, che può anche essere definitiva, qualora le mancanze commesse siano
di particolare gravità.
Art. 25 Ripresa delle lezioni
1. Al suono della prima campana gli alunni rientrano sollecitamente nelle aule, dove i docenti li
attendono, per riprendere puntualmente le lezioni.
2. Gli alunni che rientrano dopo aver consumato il pranzo a casa possono entrare a scuola al
suono della campana; prima di tale orario, la scuola non ha nessun dovere di sorveglianza
nei loro confronti.
III - ASSENZE DEGLI ALUNNI E INTERRUZIONI DEL SERVIZIO
Art. 26 Giustificazione di assenze e ritardi
1. Tutte le assenze e tutti i ritardi devono essere giustificati; le giustificazioni, sia delle assenze,
sia dei ritardi, sono presentate all’Insegnante in servizio alla prima ora.
2. L’insegnante cui viene presentata la giustificazione procede al controllo della firma (che deve
corrispondere a quelle depositate all’atto del ritiro del libretto), del periodo di assenza o della
misura del ritardo, che devono corrispondere ai dati contenuti nel registro di classe.
3. La richiesta di giustificazione della famiglia, vistata dall’Insegnante che la riceve, viene conservata nell’apposita busta.
4. In tutti i casi dubbi, l’insegnante può richiedere all’ufficio di segreteria di condurre le opportune verifiche; può altresì richiedere, nei casi di particolare necessità, l’intervento del dirigente o del collaboratore vicario.
5. In caso di assenza programmata per motivi di famiglia, i genitori provvederanno a dare
comunicazione preventivamente alla scuola, tramite diario.
6. Le insegnanti segnaleranno al Dirigente Scolastico le assenze ingiustificate di durata
superiore ai 5 giorni; per la scuola dell’infanzia segnaleranno anche le assenze superiori ai
trenta giorni per l’eventuale cancellazione dagli elenchi e gli inserimenti attraverso le liste
di attesa. Nel conteggio dei giorni di assenza vanno compresi anche il sabato, la domenica e
altre festività infrasettimanali.
7. Qualora l'assenza sia dovuta a motivi familiari, si chiede la normale giustificazione sul diario
8. I genitori dovranno impegnarsi, comunque, a collaborare per il recupero delle attività svolte
in classe durante il periodo di assenza.
9. Gli alunni assenti per malattie infettive saranno riammessi alla frequenza attraverso le
modalità previste dall'ASL (servizio competente) vedi informativa già inviata a docenti e
genitori.
Art. 27 Libretto per la giustificazione delle assenze e dei ritardi (Scuola secondaria)
1. Tutte le giustificazioni devono essere presentate sull’apposito libretto.
2. Il libretto viene sostituito ogni anno; i genitori (o chi altro eserciti la patria potestà) provvedono a ritirarlo personalmente in segreteria e lo firmano in presenza dell’impiegato addetto.
3. Spetta ai genitori conservare il libretto delle giustificazioni con ogni cura, consegnandolo
all’alunno solo in caso d’uso.
Art. 28 Ritardi non giustificati
1. In caso di ritardo non giustificato, l’insegnante ammette l’alunno, disponendo che egli
presenti il giorno seguente la dovuta giustificazione.
Art. 29 Entrata posticipata
1. Gli alunni che giungono in ritardo in modo occasionale, sono ammessi alle lezioni/attività
previo assenso dell'insegnante di classe/sezione.
2. Per i ritardi ripetuti, sarà rivolto dalla Direzione fermo richiamo alla famiglia per il rispetto
delle regole.
3. I ritardi motivati vanno comunicati in anticipo dalla famiglia.
Art. 30 Richieste di uscita anticipata
1. La richiesta di uscita anticipata dell’alunno ha carattere di eccezionalità.
2. Essa deve essere presentata per iscritto (utilizzando le pagine apposite, in fondo al libretto
delle giustificazioni) all’Insegnante della prima ora di lezione.
3. In tutti i casi di uscita anticipata rispetto al normale orario, l’alunno potrà allontanarsi da
scuola solo se accompagnato da un genitore, o da altra persona adulta maggiorenne
regolarmente delegata per iscritto o, in casi eccezionali e urgenti, per telefono.
4. Permessi permanenti di uscita anticipata saranno rilasciati dal dirigente scolastico solo per
documentati motivi.
5. Permessi in orario scolastico: nella scuola dell’infanzia i bambini potranno su richiesta dei
genitori e previo prelevamento da parte degli stessi o di un loro delegato maggiorenne
usufruire di permessi orario, richiedendoli in anticipo ai docenti; il rientro dovrà aver luogo
entro le 12 oppure dalle 13,15 alle 13,30.
6. Nella scuola primaria il rientro con permessi autorizzati durante la mensa, sarà consentito
alle ore 14,00, in concomitanza con il riavvio delle lezioni pomeridiane.
7. Qualora, in modo occasionale, i genitori siano in ritardo nel prelevare l'alunno all'uscita dalla
scuola il docente in servizio non potrà lasciare incustodito l'alunno: potrà avvalersi, qualora
gravi e improrogabili motivi personali impedissero l'attesa, dei collaboratori scolastici
fino all'arrivo del genitore. Detti collaboratori ottempereranno alla vigilanza senza trascurare
gli adempimenti assegnati in ordine alla pulizia.
8. Qualora non si riuscisse a contattare il genitore prima dell'orario di chiusura della scuola sarà
necessario rivolgersi ai Vigili Urbani ovvero alle altre forze dell’ordine.
9. Qualora dovessero verificarsi ritardi sistematici nel prelevare gli alunni, i docenti ne
informeranno il dirigente scolastico per le opportune iniziative con le famiglie.
Art. 31 Infortuni
1. In caso di infortunio va seguita la seguente procedura:
a) valutare con la massima attenzione le condizioni del bambino e prestare i primi possibili
soccorsi;
b) contattare telefonicamente i genitori affinchè siano informati delle condizioni del bambino
e possano intervenire immediatamente;
c) se i genitori non fossero reperibili un docente provvederà a chiamare l'ambulanza e
seguirà l'alunno. Il resto della classe verrà affidata ad altri docenti e/o ai collaboratori
scolastici
d) avvisare la Direzione.
2. E' opportuno evitare di provvedere personalmente al trasporto dell'alunno infortunato, salvo
casi di estrema necessità, urgenza e impossibilità di adottare la soluzione di cui sopra.
3. Si rammenta altresì la necessità di redigere sempre una relazione scritta sull'accaduto in
base alla quale sarà compilata la denuncia da inviare all'Istituto Assicurativo. Alla relazione
scritta dal docente e da eventuali testimoni, va allegata anche la eventuale documentazione
medica di primo soccorso. Tale documentazione deve essere presentata alla Direzione con la
massima tempestività e comunque entro le 24 ore.
Art. 32 Scioperi e assemblee sindacali del personale
1. Se sono previsti scioperi o assemblee sindacali, il dirigente provvede ad avvisare con anticipo
le famiglie, indicando per ciascuna classe, sulla base delle dichiarazioni di adesione rese dai
docenti, in che misura può garantire il servizio.
2. Se, in base a tali informazioni, la famiglia decide di tenere il ragazzo a casa, l'assenza deve
essere regolarmente giustificata.
IV - NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO
Art. 33 Principi e disposizioni generali
1. Tutto il personale della scuola è corresponsabile del successo dell’azione formativa della
scuola.
2. E’ richiesta a tutte le componenti scolastiche la puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni legislative e degli obblighi contrattuali, rispetto ai quali le presenti norme regolamentari hanno esclusivamente funzioni di articolazione, integrazione, precisazione.
Art. 34 Dirigente scolastico
1. Il dirigente scolastico, nell’esercizio delle sue funzioni e prerogative, privilegia gli interessi
dell’utenza.
2. Nel decidere sulle situazioni impreviste o di urgenza, egli tiene presente, in primo luogo, la
tutela della sicurezza degli alunni e l’esigenza di continuità del servizio, dando priorità all’azione di sorveglianza sui minori.
Art. 35 Collaboratori del dirigente
1. I collaboratori del dirigente, comunque designati, garantiscono un’assidua e continua azione
di supporto al capo di istituto, nell’interesse del buon andamento della vita scolastica per
garantire la sicurezza e la sorveglianza degli alunni.
2. I collaboratori esercitano alcune funzioni su delega esplicita del Dirigente Scolastico.
Art. 36 Rapporto dei docenti con gli alunni
1. I docenti rispettano puntualmente i propri doveri di sorveglianza e si adoperano per garantire
nella classe la tenuta disciplinare necessaria al buon andamento dell’attività didattica,
adottando ogni iniziativa utile alla prevenzione di comportamenti incontrollati o scorretti da
parte degli alunni.
2. Per il conseguimento di tali obiettivi, i docenti si adoperano al fine di proporre agli alunni
situazioni di apprendimento stimolanti, che sollecitino il loro impegno e la loro consapevole
partecipazione, sia nelle normali lezioni, sia nelle ore di supplenza.
3. Nel rapporto con gli alunni, i docenti mantengono un atteggiamento disponibile, non dimenticando tuttavia l’importanza di suscitare nell’alunno atteggiamenti di rispetto, che sono
funzionali all’apprendimento.
4. Fatto salvo il suo diritto e dovere di intervenire in ogni situazione, e in qualsiasi momento su
qualsiasi alunno, per ottenere il rispetto delle regole della vita scolastica, il docente garantisce
il rispetto della dignità e della personalità degli alunni.
Art. 37 Ingresso dei Genitori
1. Durante l’orario delle lezioni è vietato l’ingresso nelle aule, senza autorizzazione, ai genitori
ed a persone estranee.
Art. 38 Adempimenti amministrativi dei docenti
1. Per ragioni di efficienza organizzativa, si richiede ai docenti di esercitare ogni cura nello
svolgimento dei seguenti compiti:
a) sollecitudine nel prendere visione delle comunicazioni interne e nel fornire le informazioni eventualmente richieste dal dirigente;
b) comunicazione agli alunni degli avvisi e delle disposizioni impartite dal dirigente;
c) corretta compilazione dei registri di classe e del registro personale, che devono essere
tenuti costantemente aggiornati, anche nel formato digitale.
d) regolare apposizione delle firme di presenza sul registro di classe e sugli altri registri
o fogli firma predisposti dal dirigente scolastico e dalla segreteria.
e) Mette in atto comportamenti atti alla tutela della “privacy (?) (D.L.vo 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni)
Art. 39 Personale amministrativo e collaboratore scolastico
1. Il personale amministrativo e collaboratore scolastico:
a) assolve alle proprie funzioni in un'ottica di collaborazione con il dirigente scolastico, il
DSGA e il personale docente, finalizzata all'erogazione di un servizio scolastico efficace
ed efficiente;
b) svolge i propri compiti con atteggiamento di disponibilità, cordialità e rispetto;
c) si adopera per fornire tutte le indicazioni necessarie alla miglior funzionalità possibile
dell'istituzione scolastica ed alla trasparenza del servizio;
d) evita situazioni e comportamenti che possano nuocere agli interessi o all'immagine della
pubblica amministrazione;
e) pone particolare cura nel prevenire situazioni di pericolo che segnala tempestivamente;
f) custodisce i beni dello stato e in particolare quanto affidatogli per lo svolgimento delle
sue mansioni, ne previene il deterioramento e ne segnala le disfunzioni.
g) mette in atto comportamenti atti alla tutela della “privacy (?) (D.L.vo 196/2003 e
successive modifiche e integrazioni)
Art. 40 Rapporti fra il personale docente e non docente
1. I rapporti fra il personale docente e il personale amministrativo o collaboratore sono improntati alla massima collaborazione, nell’interesse del buon andamento del servizio scolastico.
2. Il personale amministrativo e collaboratore scolastico riceve disposizioni dal DSGA: a
quest’ultimo i docenti devono rivolgersi per concertare eventuali necessità, salvo i casi di
evidente urgenza, nei quali possono richiedere immediatamente al personale collaboratore
gli interventi di competenza.
V - REGOLAMENTO DI SORVEGLIANZA
Art. 41 Obblighi del personale docente
1. I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento
della giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all'interno o all'esterno della
scuola.
2. Sono affidati al docente:
a) gli alunni della classe assegnatagli in base all'orario scolastico;
b) gruppi di alunni di altre classi, che dovessero venir accorpati alla propria in circostanze
eccezionali, per disposizione del dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo
svolgimento di attività particolari.
3. Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:
a) la presenza del docente accanto al gruppo classe;
b) l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi;
c) l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o
scorretti;
d) l'azione di prevenzione.
4. Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si precisa quanto segue:
Scuola Infanzia e Primaria
a) La sorveglianza degli alunni compete al personale docente nei 5 minuti che precedono l'inizio
delle lezioni, durante le lezioni, nel corso dell'intervallo e durante l'uscita.
b) In particolare è necessario che venga prestata attenzione nei momenti del cambio delle
attività. Il docente che ha terminato il turno di servizio non deve lasciare gli alunni finchè
non sia subentrato il collega; in alternativa il personale collaboratore scolastico vigilerà
occasionalmente sulla classe rimasta scoperta (compreso il tempo del servizio mensa).
c) Si ricorda altresì che nel caso di assenza di un docente, in attesa dell'arrivo del supplente,
deve essere assicurata da parte degli insegnanti presenti, vigilanza agli alunni della classe
scoperta anche avvalendosi dei collaboratori scolastici.
d) Anche durante l'intervallo e la ricreazione dopo la mensa, la sorveglianza deve essere attiva
e costante, non è consentito lasciare gli alunni da soli ed anche il cosiddetto "gioco libero" va
attentamente controllato sul piano organizzativo ed educativo.
e) Il docente deve essere sempre in grado di dimostrare che si trovava in posizione di
sorveglianza e che può essere escluso qualsiasi elemento di negligenza, imperizia o
inosservanza di norme nello svolgimento regolare del proprio lavoro, per evitare che si creino
le premesse per provvedimenti disciplinari o conseguenze civili e penali.
f) I collaboratori scolastici svolgono nell’ambito delle mansioni attinenti il profilo professionale
servizio di custodia e vigilanza collaborando con il personale docente, in particolar modo in
alcuni momenti della giornata scolastica (entrata, uscita, intervallo) vigilando sugli alunni a
loro affidati per casi di particolare urgenza e necessità.
g) Non è ammessa la presenza di bambini incustoditi all'interno della scuola al di fuori dell'orario
scolastico (per esempio durante assemblee o colloqui).
Scuola secondaria
a) all'ingresso degli alunni (ore 7.55), i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli;
b) in caso di ritardo continuativo, essi provvedono a informare la presidenza, affinché possano
essere adottati i provvedimenti necessari;
c) durante l'attività didattica i docenti sono tenuti ad assicurare la propria presenza continua.
Se per causa di forza maggiore devono allontanarsi per alcuni minuti, affidano la classe a un
collaboratore scolastico;
d) durante l'intervallo i docenti, secondo una turnazione stabilita, esercitano la propria azione
di vigilanza in collaborazione con i collaboratori scolastici presenti sul proprio piano. Gli
insegnanti di sostegno, anche se la loro attività si è svolta al di fuori dalla classe, devono
riaccompagnare i ragazzi loro affidati affinché trascorrano l'intervallo insieme ai compagni;
e) il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza; il professore
uscente attende il collega dell'ora successiva, oppure, in caso di ritardi, chiede l’intervento di
un collaboratore scolastico;
f) i docenti sorvegliano gli alunni durante la mensa fino all’inizio dell’attività pomeridiana;
g) al termine delle lezioni, le classi vengono accompagnate verso l'uscita dall'edificio dall'insegnante dell'ultima ora;
h) secondo la destinazione delle uscite e il tipo di attività svolto, i docenti sono delegati ad
adottare le modalità più idonee per l'esercizio della sorveglianza nella situazione specifica.
Art. 42 Compiti del personale collaboratore scolastico
1. Il profilo professionale delineato dalla tabella A del CCNL 24 luglio 2003. per il Comparto
Scuola prevede che il personale collaboratore scolastico provveda alla “sorveglianza degli
alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche,
durante la ricreazione, durante il pasto nelle mense scolastiche, in collaborazione con i
docenti”.
2. Alla luce di tale norma, si specificano le seguenti disposizioni:
a) al momento dell'ingresso degli alunni nella scuola, il personale collaboratore scolastico
è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi;
b) durante le ore di lezione i collaboratori scolastici sorvegliano gli alunni che escono
dall'aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere l'esigenza
di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe.
c) Pertanto, possibilmente, su ciascun piano deve essere sempre presente almeno un
collaboratore scolastico;
d) durante l'intervallo il personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso
ai servizi e a collaborare con i docenti nella sorveglianza dei corridoi;
e) all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici partecipano alla sorveglianza di scale e
corridoi.
Art. 43 Compiti del personale amministrativo
1. Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta in merito
alla sorveglianza, tuttavia:
a) al DSGA spetta l'onere di vigilare affinché il personale collaboratore scolastico rispetti le
disposizioni ricevute e le direttive sopra specificate.
VI - FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Art. 44 Premessa
1. Le norme del presente capo si applicano a tutti gli organi collegiali della scuola, e precisamente a:
a) consiglio di istituto;
b) giunta esecutiva del consiglio di istituto;
c) collegio dei docenti;
d) consigli di classe; interclassi e intersezioni
e) comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Il termine “collegio”, adottato negli articoli che seguono, si riferisce a tutti gli organi collegiali
elencati al precedente comma 1.
Art. 45 Presidenza degli organi collegiali
1. Gli organi collegiali della scuola sono presieduti dal dirigente scolastico, salvo il consiglio di
istituto, che è presieduto da un membro della componente genitori.
2. Nei consigli di classe/intersezione/interclasse, il presidente può delegare a un docente
coordinatore, per la durata massima di un anno scolastico, il compito di presiedere un singolo
consiglio di classe; la delega non ha effetto in caso di intervento personale del dirigente alla
riunione.
Art. 46 Competenze
1. Ogni singolo collegio ha competenza su tutte le materie ad esso devolute dal Testo Unico
emanato con D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, nonché per gli argomenti sui quali la deliberazione collegiale è espressamente richiesta da Ordinanze e Circolari Ministeriali.
2. Le deliberazioni adottate su tali materie sono vincolanti per tutti i membri del collegio, che
sono tenuti a rispettarle puntualmente nel quotidiano esercizio dell’attività scolastica.
Art. 47 Convocazione
1. La convocazione del collegio è disposta in forma scritta dal presidente con un preavviso di
almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza assoluta e comprovata. Non è richiesto il
preavviso di tre giorni in caso di aggiornamento della riunione dovuto a non esaurimento dei
punti all’ordine del giorno.
2. La convocazione si intende regolarmente comunicata mediante comunicazione formale e
pubblicata sul sito dell’Istituto.
3. L’iniziativa della convocazione spetta
a) al presidente;
b) ai membri del collegio, mediante presentazione di una proposta di ordine del giorno,
scritta e firmata dalla maggioranza dei membri del collegio; per il collegio dei docenti,
è sufficiente la richiesta di un terzo dei componenti.
4. La convocazione del consiglio di istituto può essere richiesta anche dal presidente della giunta
esecutiva.
5. Le riunioni dei consigli di classe, del collegio dei docenti e del consiglio di istituto hanno luogo
al di fuori dell’orario delle lezioni.
Art. 48 Validità della riunione
1. Le riunioni dei consigli di classe per la valutazione trimestrale o quadrimestrale degli alunni
sono valide solo in presenza della totalità dei docenti che ne sono membri.
Art. 49 Commissioni
1. Il collegio può deliberare l’istituzione di commissioni di studio e di lavoro sulle materie devolute alla propria competenza.
2. Le commissioni hanno l’onere di presentare al collegio, entro il termine stabilito dalla deliberazione istitutiva, articolate proposte di deliberazione sulle materie loro assegnate.
Art. 50 Verbalizzazione delle riunioni
1. Il segretario del collegio è nominato dal presidente fra i suoi membri.
2. Di ogni riunione del collegio è redatto processo verbale, a cura del segretario.
3. Il verbale riferisce in forma sintetica il contenuto della discussione sui singoli punti all’ordine
del giorno e riporta integralmente il testo delle deliberazioni adottate, nonché l’esito numerico
della relativa votazione.
4. E’ facoltà dei membri del collegio dettare dichiarazioni destinate ad essere riportate testualmente nel verbale della riunione; tale diritto può essere esercitato solo durante la riunione,
e non a posteriori.
5. I membri del collegio hanno diritto di prendere visione del verbale depositato, facendone
richiesta all’ufficio.
a) i verbali dei consigli di classe sono custoditi dal segretario coordinatore, al quale deve
essere rivolta la richiesta di consultazione;
b) il verbale del comitato di valutazione è custodito permanentemente dal capo di istituto.
6. Il verbale viene approvato a maggioranza assoluta all’inizio della riunione successiva del
collegio.
7. Qualora vi siano richieste di integrazione o rettifica, il segretario può provvedere solo a
condizione che il collegio approvi a maggioranza tale richiesta.
Art. 51 Rinvio
1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento, si rimanda alle fonti normative
gerarchicamente superiori.
VII - DISPOSIZIONI IN MERITO ALLE USCITE DIDATTICHE,VISITE GUIDATE E VIAGGI
DI ISTRUZIONE
CONSIGLIO DI ISTITUTO LODI 4°
Vista
Vista
Vista
la C.M. n. 291 del 14/10/1992;
la Circ. Provv. le n. 576 del 27/10/1994;
la Direttiva 600 del 1997 ed il Regolamento sull' autonomia DPR n. 275/99
allo scopo di garantire la massima sicurezza degli alunni durante l'effettuazione di visite guidate
e viaggi d'istruzione, salvaguardando nel contempo la possibilità di organizzare tali attività
didattiche, che assumono notevole valore educativo quando sono validamente e opportunamente
programmate dai docenti.
DELIBERA QUANTO SEGUE:
a) - Data la multiforme qualità delle uscite scolastiche in relazione alle diverse esigenze
educativo-didattiche, si reputa necessario considerare, oltre alle visite guidate, che si svolgono
nell'arco di una giornata scolastica, con consumazione del pranzo fuori sede, e ai viaggi
d'istruzione, aventi la durata di due o più giorni, un particolare tipo di iniziative, che il Consiglio
ritiene di definire col termine di uscite didattiche. Esse consistono in brevi visite effettuate,
nell'ambito del Comune sede della scuola oppure in altri Comuni, nell'arco di una mattinata o di
un pomeriggio; necessitano pertanto, viste la modesta durata e la vicinanza delle località di
destinazione, di una procedura sostanzialmente semplificata rispetto a quella prevista per altre
visite dalla C.M. citata.
b) - Per l'effettuazione delle uscite, si seguiranno i seguenti criteri:
USCITE DIDATTICHE
1) Il mezzo di trasporto deve essere, di massima, lo scuolabus.
Devono essere utilizzati prioritariamente il treno ed altri mezzi pubblici. Per le uscite che
prevedono automezzi diversi da quello comunale verrà richiesta alla Ditta di autotrasporti, la
documentazione di cui all'art. 9.8 della C.M. citata.
2) All'uscita didattica parteciperanno tutti gli alunni della classe, accompagnati dai loro
insegnanti.
3) Per quanto riguarda l'autorizzazione dei genitori:
a. per le uscite nell'ambito del Comune verrà richiesta, all'inizio dell'anno scolastico,
un'autorizzazione che avrà valore per l'intero anno;
b. per le brevi visite in altri Comuni sarà richiesta l'autorizzazione per ogni uscita.
4) Per le uscite nell'ambito del Comune e in altri Comuni sarà fatta pervenire, con congruo
anticipo, la richiesta di autorizzazione al Consiglio, formalizzate le proposte in Collegio dei
Docenti e nelle Interclassi Plenarie e/o Assemblee.
5) In caso di urgenza, il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare la uscita didattica con
ratifica successiva del Consiglio di Istituto.
6) E' possibile nel corso dell'anno scolastico integrare la delibera quadro per garantire l'effettiva
aderenza con l'attività educativa.
7) L’adesione non può essere inferiore al 75% degli alunni.
L’istituzione scolastica provvederà all’individuazione della ditta di noleggio tramite gara.
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
1) Per le visite guidate e viaggi d'istruzione verranno seguite le indicazioni della normativa
vigente.
2) Nella programmazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione, il Collegio Docenti e i
Consigli di Interclasse, fatte salve le rispettive competenze, dovranno tener conto di quanto
segue:
2.1 classi prime e seconde
 Potranno essere effettuati viaggi d' istruzione ; l'eventuale pernottamento non potrà
superare una notte;
 Per visite guidate, il tempo del viaggio in pullman, per l'andata, non dovrà essere di
norma superiore a 3 ore con la previsione di almeno una sosta intermedia; la distanza
della località dalla sede scolastica dovrà essere tale da consentire agevolmente il rispetto
di questo arco temporale.
 Accompagnatori saranno gli insegnanti di classe ( 1 ogni 14 alunni) ; occasionalmente si
potrà consentire, previa disponibilità , la partecipazione dei collaboratori scolastici.
 La contribuzione economica delle famiglie dovrà essere contenuta e concordata con i
genitori. Le insegnanti dovranno valutare le proposte adeguandole alle reali possibilità
economiche delle famiglie; sussiste l'opportunità di richiedere il contributo della scuola
per gli alunni che abbiano difficoltà economiche a partecipare. Le insegnanti potranno in
tal caso avanzare la richiesta di contributo, accertata la disponibilità in questo senso
delle stesse famiglie, richiedendo non oltre la somma di € 30 pro capite.
2.2 Classi terze,quarte e quinte
 Per le visite guidate il tempo del viaggio in pullman, per l'andata, non dovrà essere di
norma superiore a 3 ore, con la previsione di almeno una sosta intermedia; per i viaggi
d'istruzione non dovrà essere superiore a 5 ore, con la previsione di più soste intermedie;
 Il viaggio di istruzione non dovrà superare i 3 giorni complessivi di effettuazione.
Eventuali iniziative di maggior durata saranno autorizzate solo se giustificate da
eccezionali motivazioni educativo- didattiche.
 La contribuzione economica delle famiglie dovrà essere contenuta e concordata con i
genitori. Le insegnanti dovranno valutare le proposte adeguandole alle reali possibilità
economiche delle famiglie; sussiste l'opportunità di richiedere il contributo della scuola
per gli alunni che abbiano difficoltà economiche a partecipare. Le insegnanti potranno in
tal caso avanzare la richiesta di contributo, accertata la disponibilità in questo senso
delle stesse famiglie, richiedendo non oltre la somma di € 30 pro capite.
E' comunque auspicabile che per l'effettuazione di tali uscite si ottengano contributi di
organismi istituzionali, come ad esempio gli Enti Locali, in modo che le quote delle famiglie
risultino ancor più contenute.
3) Nessun alunno dovrà essere escluso dalla partecipazione alle visite guidate o ai viaggi
d'istruzione per motivi economici.
4) L'effettuazione di ogni visita guidata e di ogni viaggio di istruzione sarà possibile solo se il
numero degli alunni non partecipanti non supererà il 25% del gruppo classe.
5) Accompagnatori saranno gli insegnanti di classe (1 ogni 14 alunni) ed, eventualmente,
l'insegnante di sostegno se all'uscita parteciperà un alunno portatore di handicap. In caso di
particolare necessità sarà consentita anche la partecipazione dell'assistente educativo
comunale (previa autorizzazione preventiva del comune di riferimento).
Occasionalmente si potrà consentire l'accompagnamento dei collaboratori scolastici, previo
loro consenso.
6) La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non
comporti oneri a carico del Bilancio dell'Istituto, che gli stessi si impegnino a partecipare alle
attività programmate per gli alunni e che non comporti problemi di ordine educativo o
didattico.
7) Il Consiglio di Circolo autorizzerà visite guidate di istruzione solo se corredate di tutti i requisiti
previsti dalle circolari citate e dal presente regolamento.
8) Ogni alunno durante le visite guidate dovrà portare un cartellino di identificazione ben visibile.
9) Per le visite ed i viaggi di istruzione di più giorni, che prevedano l’acquisto di un pacchetto di
servizi turistici ,sarà necessario apposita convenzione.
SCUOLA dell’INFANZIA
1) Le uscite scolastiche si svolgeranno entro i 30/50 Km. Potranno essere effettuati viaggi di
istruzione con un pernottamento.
2) Per ogni escursione sarà richiesta l'autorizzazione dei genitori.
3) Ad ogni escursione dovranno partecipare almeno i 75% degli alunni. con la presenza di
due insegnanti accompagnatrici (1 ogni 14 alunni). Occasionalmente potranno accompagnare
insieme ai docenti uno o più collaboratori di plesso, previo loro consenso.
4) Per quanto riguarda le altre disposizioni (dichiarazione della responsabilità di vigilanza delle
docenti ecc...) saranno seguite le norme già deliberate per la scuola primaria con gli opportuni
adattamenti.
Le comunicazioni di assenza delle classi/sezioni dalla mensa per le uscite didattiche
ed i viaggi di istruzione dovranno essere comunicate con congruo anticipo.
SCUOLA SECONDARIA
1. Il Consiglio di Istituto, ai sensi dei DPR n° 275/99 e n° 416/74, fissa i criteri per la
programmazione e l’attuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione in coerenza con
le indicazioni impartite dalle C.M. 14 ottobre 1992 n° 291 e 2 ottobre 1996 n. 623. Le visite
guidate e i viaggi di istruzione devono scaturire dalla programmazione e avere finalità di
integrazione della normale attività didattica, sia sul piano della formazione generale della
personalità degli alunni, sia sul piano del completamento della preparazione culturale.
2. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di Classe in base ai
criteri del Consiglio di Istituto e alle finalità culturali e formative indicate dal Collegio Docenti.
3. Le spese complessive a carico dei genitori per uscite didattiche, visite guidate e viaggi di
istruzione non devono superare nell’anno scolastico la somma di € 150,00 (centocinquanta)
per le classi prime, € 200,00 (duecento) per le classi seconde, € 300,00 (trecento) per le
classi terze.
Uscite didattiche

Le uscite guidate nell’ambito comunale, che non comportino l’uso di automezzo di trasporto,
non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto, ma verranno di volta in
volta autorizzate dal Dirigente Scolastico.

I mezzi di trasporto devono essere di norma pullman di società autorizzate e certificate o
autobus di linea del servizio pubblico.

Le uscite didattiche possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha
sede la scuola; il rientro deve però avvenire nella stessa mattinata.

All’uscita didattica partecipano tutti gli alunni della classe, accompagnati dai loro insegnanti.
Nessun alunno potrà essere escluso per motivi economici. L’onere finanziario dovrà essere
contenuto e risulterà a carico delle famiglie.

Nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche sprovvisto della autorizzazione firmata
dai genitori, nella quale gli stessi dichiarano di sollevare gli insegnanti e la Scuola da ogni
responsabilità in ordine a incidenti non imputabili a mancata vigilanza.

Gli insegnanti interessati faranno pervenire al Dirigente scolastico, per la prescritta
autorizzazione, l’apposito modulo compilato almeno dieci giorni prima della data dell’uscita.

Nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche se non è assicurato. La Scuola stipula
per tutti gli alunni polizza assicurativa integrativa per gli infortuni e la Responsabilità Civile.

Ogni alunno deve essere in possesso di un documento di identificazione.
Visite guidate e viaggi di istruzione

Le visite guidate e i viaggi di istruzione possono essere effettuati su tutto il territorio
nazionale e nei paesi europei.

Il viaggio di istruzione si svolge nell’arco di uno o più giorni, fino a un massimo di due giorni
per le classi prime e seconde, tre per le terze. La distanza della sede scolastica deve essere
tale da coprirsi agevolmente nell’arco di tempo prescelto.

Il trasporto può avvenire con mezzi pubblici o mediante mezzi di società autorizzate all’uso
di pullman per trasporto terzi.

Il viaggio può essere organizzato direttamente dalla Scuola o affidato a un’agenzia di
viaggio.

Il viaggio non potrà essere effettuato se non è assicurata la partecipazione di almeno il 75%
degli alunni componenti le singole classi.

Il viaggio può coinvolgere più classi, in linea di massima, classi parallele.

L’onere finanziario è a carico delle famiglie. Nella organizzazione del viaggio la Scuola deve
avere cura di contenere i costi.

Nessuno può essere escluso per motivi economici. Il Consiglio di istituto attiva un fondo a
copertura delle quote relative agli alunni con difficoltà economiche, per mezzo dei contributi
dei genitori.

Gli insegnanti accompagnatori saranno in numero di 1 ogni 15 alunni. Il Consiglio di Istituto
può deliberare, per particolari difficoltà, la partecipazione di un numero maggiore di
accompagnatori, fino a un massimo di tre per classe. Nel caso di partecipazione di uno o più
alunni portatori di handicap, gli Organi Collegiali provvederanno alla designazione di un
qualificato accompagnatore in aggiunta al numero degli accompagnatori.

Non si effettuano visite guidate o viaggi di istruzione durante l’ultimo mese di scuola, a
eccezione di quelli legati ad attività sportive o connesse con l’Educazione Ambientale.

Nessun alunno può partecipare al viaggio di istruzione se non assicurato.

Gli insegnanti devono individuare i comportamenti più opportuni per rimuovere gli ostacoli
di ordine psicologico e culturali che, a volte, impediscono alle famiglie di considerare il
viaggio come opportunità formativa per il figlio.

Il progetto, completo di tutti i dettagli organizzativi e degli obiettivi educativi e didattici da
perseguire, deve essere deliberato dal Consiglio di Classe e presentato al Consiglio di
Istituto per la prescritta autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di effettuazione
del viaggio.

Il progetto del viaggio deve contenere informazioni dettagliate in merito a :
meta
 giorni e ore fissati per la partenza e il ritorno
 mezzi di trasporto con la prescritta autorizzazione
 spesa prevista per gli alunni
 classe / i coinvolta / e
 elenco alunni partecipanti
 elenco insegnanti accompagnatori con dichiarazione di assunzione di responsabilità
relativa alla vigilanza
 obiettivi culturali e didattici
 programma e organizzazione dell’attività durante il viaggio
 autorizzazione dei genitori
 documento di identificazione degli alunni (per i viaggi all’estero)
 polizza assicurativa contro gli infortuni
 prospetto comparativo di almeno tre preventivi delle ditte di trasporto o delle agenzie di
viaggio
 Al termine del viaggio, i docenti interessati presenteranno al Dirigente scolastico, che a sua
volta informerà il Consiglio di Istituto, una breve dichiarazione scritta in merito al viaggio, al
servizio fornito dalla ditta di trasporto, dall’agenzia di viaggio, dall’albergo, evidenziando gli
eventuali inconvenienti.
 Tutte le spese per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione saranno
imputate al relativo progetto del Programma annuale e i pagamenti avverranno attraverso
documenti contabili.
VIII - NORME PER LA GESTIONE DEI RECLAMI
Art. 52 Principi generali
1. Presentare reclami è un diritto riconosciuto a tutti gli utenti.
2. I reclami degli utenti costituiscono un prezioso, per quanto elementare, criterio di valutazione
del servizio.
3. Inoltre, essi costituiscono, nel loro insieme, una manifestazione delle esigenze degli utenti,
che gli organi collegiali della scuola devono tenere presente nella programmazione delle attività
scolastiche.
Art. 53 Presentazione dei reclami
1. Il reclamo può essere presentato:
a) in forma scritta, tramite qualsiasi strumento di comunicazione;
2. I reclami anonimi non sono ammessi.
Art. 54 Azioni conseguenti ai reclami degli utenti
1. Il dirigente scolastico è tenuto:
a) a verificare la fondatezza di ogni reclamo;
b) ad assumere celermente iniziative utili a far cessare i disservizi che ne hanno costituito
l’oggetto;
c) a coinvolgere il personale scolastico interessato, perché intraprenda le azioni di propria
diretta competenza;
d) a rispondere in modo circostanziato a chi lo ha proposto, entro sette giorni dalla
presentazione.
2. Il Dirigente riferisce sui reclami ricevuti al collegio dei docenti, al consiglio di istituto e all’assemblea del personale A.T.A., all’inizio di ciascuna riunione.
3. In tali occasioni si fa menzione dell’oggetto dei reclami, ma non delle persone che li hanno
presentati.
4. La relazione annuale del consiglio di istituto deve contenere un paragrafo appositamente dedicato ai reclami presentati, alla loro valutazione e alle azioni intraprese a seguito di essi.
Art. 55 Controversie
1. Ove insorgano controversie al momento della valutazione della fondatezza di un singolo reclamo, l’utente insoddisfatto ha diritto di essere ascoltato dal consiglio di istituto.
Art. 56 Rinvio
1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento, si rimanda alle fonti normative
gerarchicamente superiori.
IX - DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI
Art. 57 Controllo dei materiali affissi
1. Il materiale da esporre deve essere siglato dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal
collaboratore vicario, ad eccezione del materiale sindacale oggetto di diritto di affissione nell’apposito spazio.
2. Il materiale affisso senza il visto del dirigente viene rimosso a cura del personale collaboratore
scolastico.
Art. 58 Modalità di affissione
1. Le comunicazioni si intendono portate a legale conoscenza degli interessati mediante la
semplice affissione all'albo; tutto il personale è pertanto tenuto a consultare periodicamente gli
spazi di affissione, in particolare il sito della scuola.
2. Il dirigente scolastico si riserva la facoltà di raccogliere le firme di presa visione in tutti i casi
in cui lo ritenga opportuno, fermo restando il disposto del comma precedente.
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regolamento di istituto - Istituto Comprensivo Lodi IV