Stagione Sportiva 2014/2015
Comunicato Ufficiale N. 319
1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
Si pubblicano, in allegato, i Comunicati Ufficiali F.I.G.C.:
-
Comunicato
Comunicato
Comunicato
Comunicato
Ufficiale
Ufficiale
Ufficiale
Ufficiale
N.
N.
N.
N.
029/CSA del 09/12/2014 Ricorso A.S.D. Sangiorgese Calcio a 5;
036/CSA del 22/12/2014 Ricorso A.S.D. L’Acquedotto C5;
24/TFN del 15/12/2014;
25/TFN del 18/12/2014.
2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
3. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE
Pubblicato in Roma ed affisso all’albo della Divisione Calcio a Cinque il 29/12/2014.
IL SEGRETARIO
Fabrizio Di Felice
IL PRESIDENTE
Fabrizio Tonelli
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE SPORTIVA D’APPELLO
IIIa SEZIONE
COMUNICATO UFFICIALE N. 029/CSA
(2014/2015)
TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 026/CSA– RIUNIONE DEL 4 DICEMBRE 2014
1° COLLEGIO
Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott.
Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
2. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI €
2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CHIETI
CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il
Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)
Con atto del 20.11.2014, la Società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. preannunciava la proposizione
di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della
L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014 del predetto Dipartimento Interregionale)
con la quale era stata irrogata alla Società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 in
relazione all’incontro di calcio Chieti/Maceratese del 18.11.2014.
A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali
relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 26.11.2014, i
motivi di reclamo.
Il reclamo è parzialmente fondato in relazione alla congruità della sanzione irrogata.
Al proposito, questa Corte osserva che, tenuto conto dei motivi del ricorso ed in particolare
della difficoltà di esercitare un controllo preventivo fuori dallo stadio soprattutto in relazione al
clima particolarmente teso della giornata in cui si sono verificati gli accadimenti sanzionati
(contestazione nei confronti della Società reclamante da parte di una parte dei propri sostenitori), si
ritiene - anche in considerazione del fatto che la predetta contestazione era stata preannunciata
attraverso la distribuzione di un volantino, ed era, pertanto, preordinata - equo ridurre la sanzione
nella misura di € 1.000,00, con esclusione della diffida.
Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla
società S.S.D. Chieti Calcio di Chieti riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00 e annulla la
diffida.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
3. RICORSO S.S.D. CHIETI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RONCI DONATO
SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/MACERATESE DEL 16.11.2014 (Delibera del Giudice
Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014)
Con atto del 20.11.2014, la Società S.S.D. Chieti Calcio a r.l. preannunciava la proposizione
di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della
L.N.D. (pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 19.11.2014 del predetto Dipartimento Interregionale)
1
con la quale era stata irrogata all’allenatore della Società, Ronci Donato, la squalifica per 3 gare
effettive in relazione all’incontro di calcio Chieti/Maceratese del 18.11.2014.
A seguito della trasmissione, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali
relativi al predetto incontro di calcio la Società reclamante faceva pervenire, in data 26.11.2014, i
motivi di reclamo.
Il reclamo è infondato.
Al proposito, questa Corte osserva come le condotte poste in essere dal signor Ronci Donato
costituiscono violazione del basilare principio che impone ai tesserati di comportarsi secondo i
principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
Per come rilevato dall’allora Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C., non può, specie per
quanto attiene al gesto delle “manette”, non rilevarsi l’estrema platealità e particolare gravità
dell’atto, foriera di reazioni anche da parte del pubblico (cfr. C.G.F., Sez. I, decisione n. 239/CGF,
Stagione Sportiva 2009/2010).
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D.
Chieti Calcio di Chieti.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
2° COLLEGIO
Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Greco - Componenti; Dott.
Alessandro Capomassi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
1. RICORSO A.S.D. ITALIAN OLD STYLE AVVERSO LE SANZIONI:
- SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. ROMANI
GIULIO;
- SQUALIFICA FINO AL 30.9.2015 AL SIG. PACE ALESSANDRO;
- SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. DELL’ANNO
GIAMPIERO,
INFLITTE SEGUITO GARA ITALIAN OLD STYLE/EMPIRE FC SPORT DEL 17.10.2014
(Delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com.
Uff. n. 20/C5 del 14.11.2014)
L'A.S.D. Italian Old Style, militante nel Campionato di Serie D del Calcio a 5, ha impugnato
davanti a questa Corte la delibera con cui la Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato
Regionale Lazio della L.N.D. (Com. Uff. n. 20/C5del 14.11.2014) ha confermato una precedente
decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 9/C5 del 21.10.2014) che aveva inflitto ai tesserati di
essa reclamante, per violazioni disciplinari poste in essere in occasione della gara Italian Old
Style/Empire F.C. Sport Event del 17.10.2014, Romani Giulio, Dell'Anno Giampiero e Pace
Alessandro, la squalifica, rispettivamente, per 2 giornate,4 giornate e fino al 30.9.2015.
Censura genericamente la direzione arbirale e chiede una riduzione delle sanzioni.
Il reclamo è inammissibile.
Com'è noto, infatti, il procedimento davanti agli organi di giustizia sportiva si articola su di
un doppio grado di giurisdizione che, nella specie, si è esaurito con i giudizi svoltisi davanti al
Giudice Sportivo ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale per cui a questo collegio è preclusa
ogni possibilità di ulteriori interventi.
Per questi motivi la C.S.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla
società A.S.D. Italian Old Style di Cerveteri (Roma).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
2
5. RICORSO A.S.D. SANGIORGESE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SESTILI
NICCOLO SEGUITO GARA SANGIORGESE CALCIO A 5/ FOLIGNO CALCIO A 5 DEL
15.11.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 215
del 20.11.2014)
L'A.S.D. Sangiorgese Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie B del Calcio a 5, ha
impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore
di essa appellante, Sestili Niccolò, colpevole di avere, nel corso della gara Sangiorgiese
C5/Mounting Foligno C5 del 15.11.2014, immediatamente dopo essere stato espulso per doppia
ammonizione, colpito il taccuino che l'arbitro stava recuperando da una tasca onde estrarne il
cartellino rosso, facendolo cadere per terra ed allontanandolo con un calcio,la squalifica per 4
giornate (Com. Uff. n. 215 del 20.11.2014).
Assume che l'accaduto, non essendo, come qualificato dal primo Giudice, conseguenza di un
comportamento dolosamente violento e non presentando, comunque, connotazioni segnatamente
antisportive, sarebbe stato perseguito con eccessiva severità per cui l'annullamento o, quanto meno,
una riduzione della squalifica comminata.
L'appello non è fondato e va respinto.
Dalla lettura del rapporto arbitrale, incontrovertibile fonte di prova per la valutazione
dell'occorso, si evince anzitutto la contestualità fra la comunicazione del provvedimento
disciplinare e l'iniziativa del Sestili il quale ''con la mano'' e, quindi, colpendolo, ''gettava per terra il
taccuino'' e, conseguentemente la strumentalità della condotta, confermata dal calcio
successivamente inferto per allontanare il libretto, condotta mirata ad evitare o in ogni caso ad
ostacolare che si perfezionasse, con l'esibizione del cartellino rosso, la procedura formale di
espulsione.
Non solo: è anche evidente che l'azione del calciatore fu realizzata con un minimo di violenza
che, se pur non diretta contro la persona dell'arbitro, fu però necessaria per realizzare l'evento
perseguito dal momento che il taccuino non cadde a terra da solo e fu comunque colpito con un
calcio.
Alla luce di tali considerazioni, la sanzione stabilita in prima istanza non si palesa gravosa
perchè assomma alla giornata dovuta per l'espulsione altre 3 giornate che puniscono non
comportamento significatamente antisportivo, aggravato dall'illecita finalità e dalle violente
modalità di esecuzione.
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D.
Sangiorgese Calcio a 5 di Porto San Giorgio (Fermo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
IL PRESIDENTE
Mario Serio
Pubblicato in Roma il 9 dicembre 2014
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
3
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CORTE SPORTIVA D’APPELLO
IIIa SEZIONE
COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CSA
(2014/2015)
TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL
COM. UFF. N. 021/CSA– RIUNIONE DEL 13 NOVEMBRE 2014
1° COLLEGIO
Prof. Mario Serio – Presidente; Dott. Vito Giampietro, Avv. Maurizio Borgo - Componenti; Dott.
Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.
1. RICORSO A.S.D. L’ACQUEDOTTO C5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
L’ACQUEDOTTOC5/CITTÀ DI FALCONARA DEL 28.9.2014 (Delibera del Giudice Sportivo
presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 111 del 15.10.2014)
L'A.S.D. Acquedotto Calcio a 5, militante nel Campionato di Serie A del Calcio a 5 Femminile,
ha impugnato davanti a questo collegio la decisione con cui il Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 115
del 15.10.14 ) le ha inflitto la punizione sportiva della perdita della gara L'Acquedotto C5/Città di
Falconara del 28.9.2014, gara, ad avviso del giudicante, viziata dall'avvenuta utilizzazione, nelle
fila dell'appellante, della calciatrice Amici Costanza, minorenne, in posizione irregolare perchè
risultata tesserata a far data dal 30.9.2014.
Deduce che la richiesta di tesseramento dell'Amici, benchè depositata sin dal 22.9.2014, non era
stata definita dal competente ufficio che, applicando erroneamente la normativa federale
(art.39,comma 2 N.O.I.F.) regolante la procedura dei tesseramenti dei calciatori minorenni, aveva
ritenuto non sufficiente la sottoscrizione della richiesta da parte di uno soltanto e non di entrambi i
titolari della potestà genitoriale, di guisa che, per il tempo trascorso per sanare la presunta
incompletezza rilevata, il perfezionamento dell'iter procedurale era slittato al 30.9.2014; a sostegno
di tale assunto e richiama il dettato della norma suindicata ove, usando il singolare, si richiede la
sottoscrizione ''anche dell'esercente la potestà genitoriale'' e cita un precedente giurisprudenziale di
questa Corte che, qualificata la richiesta di tesseramento come atto di volontaria amministrazione, si
era pronunciata, mutuando la soluzione dal disposto di cui all'art.320 C.C., a favore della possibilità
della sottoscrizione disgiunta, concludendo che il tesseramento dell'Amici doveva essere ritenuto
valido sin dal 23.9.2014,per cui il suo impiego nell'incontro ''de qua'' non ne aveva vulnerato la
regolarità; chiede, quindi, l'annullamento della decisione impugnata o, in subordine, con istanza
rassegnata in sede dibattimentale, la trasmissione degli atti alla Sezione Tesseramenti di questa
Corte perchè si pronunci sulla problematica in questione.
L'appello non ha fondamento e va respinto.
Per circoscrivere il ''thema decidendum'' del presente giudizio, è opportuno anzitutto evidenziare
che questo collegio è chiamato a stabilire soltanto se la gara cui partecipò l'Amici Costanza abbia
avuto regolare svolgimento oppure, come ritenuto dal primo giudice, sia stata invalidata da un
difetto di tesseramento.
Sul punto nessun dubbio è consentito dal momento che, alla data della partita, la posizione di
tesseramento della calciatrice non si era ancora federalmente perfezionata.
La tesi, sviluppata ''a posteriori'' dall'appellante per la quale l'irregolarità andava posta a carico
dell'Ufficio Tesseramenti colpevole di errata interpretazione ed applicazione delle procedure da
1 seguire nella materia, è argomento inutilizzabile per una posizione difensiva, perchè, a ben
guardare, finisce per puntellare l'opposta prospettazione.
Ugualmente nessuna incidenza può essere riconosciuta al precedente richiamato che, comunque
opinabile, attiene ad una fattispecie totalmente diversa; quel che invece rileva è il comportamento
della società la quale ebbe a fare acquiescenza ai rilievi dell'ufficio federale, tant'è vero che sanò la
segnalata imperfezione con l'apposizione della seconda sottoscrizione.
Ora, se fosse stata certa e convinta della tesi rassegnata con i motivi di gravame o, comunque,
anche se avesse avuto perplessità in proposito, avrebbe dovuto contestare immediatamente la
presunta irregolarità che le veniva imputata rivolgendosi all'organo di giustizia (Tribunale Federale
- Sezione Tesseramenti) competente nella materia e non rischiare, con un'utilizzazione che, se non
altro al momento, era manifestamente non consentita, di subire la punizione sportiva prevista
dall'art.17,comma 5 lett.a) C.G.S..
Sanzione, questa, che proprio in forza delle argomentazioni svolte, si palesa correttamente
comminata nel precedente grado di giudizio e va pertanto confermata; ciò comporta anche il rigetto
della subordinata che, nell'angolazione di lettura della vicenda quale in precedenza, chiarita, non
avrebbe senso alcuno e sarebbe in ogni caso improduttiva di effetti.
Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. L’Acquedotto C5
di Roma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
IL PRESIDENTE
Mario Serio
Pubblicato in Roma il 22 dicembre 2014
IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano
IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio
2 1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 24/TFN – Sezione Disciplinare
(2014/2015)
Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico
Presidente; dall’Avv. Riccardo Andriani, dall’Avv. Sergio Valente Componenti; del Dott.
Paolo Fabricatore Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario, con la
collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita il
giorno 11 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(45) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASSIMO
FERRERO (Presidente della Società UC Sampdoria Spa), Società UC SAMPDORIA
Spa - (nota n. 3115/140 pf13-14 SP/SS/blp del 10.11.2014).
Il Procuratore federale ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare,
Massimo Ferrero, Presidente della Società UC Sampdoria Spa ai sensi dell’art. 1 bis,
comma 1, art. 5, comma 1, art. 11, comma 1, del CGS per aver violato i doveri di lealtà,
correttezza e probità esprimendo pubblicamente durante la trasmissione televisiva Stadio
Sprint, dichiarazioni lesive e offensive nei confronti di Erick Thohir, Presidente della
Società FC Internazionale Milano Spa riportate dai quotidiani nazionali, e comunque
tenendo comportamenti discriminatori verso lo stesso in ragione della sua origine etnica;
ha deferito inoltre la Società UC Sampdoria Spa a titolo di responsabilità diretta e
concorrente ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 5, comma 2, e 11, comma 4, del CGS per la
violazione ascritta al proprio Presidente Massimo Ferrero.
Il difensore dei deferiti ha fatto pervenire memoria con la quale chiede il proscioglimento
dei propri assistiti.
Alla riunione del 11/12/2014 il rappresentante della Procura federale ha chiesto
l’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione ed € 15.000,00 (€
quindicimila/00) di ammenda per Massimo Ferrero e dell’ammenda di € 50.000,00 (€
cinquantamila/00) per la Sampdoria.
Il difensore dei deferiti si è riportato alla propria memoria ed ha insistito per il
proscioglimento dei propri assistiti. Il Presidente Massimo Ferrero ha reso dichiarazioni
negando recisamente qualsiasi intenzione offensiva nei confronti del Presidente Thohir.
Il fatto storico per il quale si procede è pacifico. Durante la trasmissione televisiva in onda
in data 26.10.2014 su Rai 2 “Stadio Sprint”, il Presidente Ferrero rendeva dichiarazioni
(riportate dai principali organi di stampa in data 27.10.2014) riguardanti la persona di Erick
Thohir, Presidente della FC Internazionale Milano Spa. Sul Corriere dello Sport del
27.10.2014, pag.17 così vengono riportate tali dichiarazioni: “E’ ingiusto che Moratti sia
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015 2 stato trattato così e sono molto dispiaciuto per lui. Io glielo avevo detto: caccia quel
filippino...” e inoltre “Thohir è venuto dall’Indonesia per insultare un emblema del calcio. A
Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti”. Su La Repubblica del 27.10.2014, a
pag. 38: “Penso che Moratti sia un grande uomo, ho avuto modo di conoscerlo al telefono
ogni tanto lo sento e mi sembra ingiusto che sia stato trattato così, perché ha dato tanto al
calcio italiano. Io glielo avevo detto: caccia via quel filippino” e ancora “E’ venuto
dall’Indonesia per insultare un emblema del calcio io a Thohir voglio bene, ma non mi deve
toccare Moratti. Doveva difenderlo. Al posto di Moratti gli avrei dato due pizzicotti”. Infine
sulla Gazzetta dello sport del 27.10.2014, pag.17: “E’ ingiusto che Moratti sia stato trattato
così, sono molto dispiaciuto per lui. Io glielo avevo detto: caccia quel filippino, che l’hai
preso a fa’? e inoltre “E’ venuto dall’Indonesia per insultare un emblema del calcio. A
Thohir voglio bene, ma non mi deve toccare Moratti”.
Tali dichiarazioni, peraltro riportate su supporto informatico prodotto in atti, non sono state
mai smentite dal Ferrero e, anzi, sono state da lui confermate nel corso dell’audizione
tenutasi dinnanzi la Procura Federale in data 5/11/2014 su richiesta del deferito nonché
nella memoria difensiva versata in atti. Anche in riunione il Ferrero ha ammesso di aver
pronunciato le frasi sopra riportate dandone però un’interpretazione diversa da quella della
Procura federale.
Si tratta quindi di valutare se tali dichiarazioni configurino l’illecito disciplinare contestato e
in particolare la violazione di cui all’art. 11 CGS o se invece, come sostengono i deferiti, si
tratti solo di un’attestazione di stima verso il precedente Presidente dell’Inter Massimo
Moratti, priva di qualsiasi connotazione offensiva o discriminatoria nei confronti di Erick
Thohir.
Contrariamente a quanto sostenuto dai deferiti sostantivare l’aggettivo che riflette la
provenienza etnica di una persona ed apostrofare quest’ultima in tal modo, con evidente
atteggiamento di scherno e dileggio, costituisce offesa, che si connota, per giunta, di
chiaro intento di discriminazione, ed è quindi contrario ai principi di lealtà e correttezza che
devono ispirare l’attività sportiva. Nelle dichiarazioni rese nello specifico dal Ferrero
l’espressione “filippino” sottintende chiaramente non solo un riferimento razziale ma anche
il richiamo a ruoli sociali subalterni svolti da lavoratori di tale nazionalità. Ciò appare
evidente non solo dal tono complessivo delle dichiarazioni in questione, ma anche
dall’invito “caccia quel filippino” e dalla domanda “che lo hai preso a fa?”. Nell’audizione
del 5/11/2014 il Ferrero fa espresso riferimento a due lavoratori domestici filippini al suo
servizio. É poco credibile che il Ferrero, presidente di una Società di serie A non
conoscesse la vera nazionalità del collega Thohir, pubblicata da mesi con grande risalto
sulla stampa e perfettamente nota ad ogni appassionato di calcio. In ogni caso appellarlo
“filippino” e invitare a “cacciarlo” aveva un intento e un oggettivo contenuto di scherno e di
offensiva irrisione. Poco importa quale fosse la finalità ultima del Ferrero, sta di fatto che
tale finalità è stata perseguita con modalità che collidono coi principi tutelati dalla norma
disciplinare contestata. L’espressione “filippino” appare pronunciata con un chiaro intento
dispregiativo, di dileggio e discriminatorio così come tutto il senso generale delle
dichiarazioni del Ferrero. Sussiste la circostanza di cui all’art.11 comma 1 CGS in quanto
lo scherno, la denigrazione e l’offesa hanno connotazioni di discriminazione razziale o
quanto meno legate alla nazionalità.
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015 3 Pertanto l’illecito disciplinare contestato deve ritenersi realizzato. La Società UC
Sampdoria Spa risponde a titolo di responsabilità diretta e concorrente ai sensi degli artt.
4, comma 1, e 5, comma 2, e 11, comma 4, del CGS per la violazione ascritta al proprio
Presidente.
In ordine all’entità della sanzione da irrogare va considerato che il Ferrero ha cercato con
immediatezza di fare ammenda delle proprie improvvide dichiarazioni, correggendo in
qualche modo il tiro e inviando una lettera di scuse al Presidente Thohir, scuse accettate
dall’offeso. L’art. 16 del CGS prevede che gli Organi di giustizia federali stabiliscano la
misura delle sanzioni disciplinari da irrogare, tenendo conto della natura e della gravità dei
fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti ed attenuanti. La normativa disciplinare
non prevede espressamente circostanze attenuanti e aggravanti tipiche, fatta eccezione
per l’art. 24 CGS. Spetta quindi all’Organo giudicante il potere di valutare se nei fatti
contestati concorrano elementi da valutare a favore o a carico dell’incolpato e se tali
elementi incidano sulla congruità della pena da irrogare in concreto. Questo Tribunale
ritiene che la suindicata condotta del Ferrero costituisca circostanza attenuante da
valutare positivamente ai fini di una riduzione della sanzione che nello specifico, tenuto
conto dell’art. 11 comma 2 CGS, può essere limitata a quella di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Infligge a Massimo Ferrero la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione ed € 10.000,00 (€
diecimila/00) di ammenda e alla Società UC Sampdoria la sanzione di € 35.000,00 (€
trentacinquemila/00) di ammenda.
(48) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: STEFANO
MAMMARELLA (Calciatore tesserato per la Società SSD Acquaesapone C/5 Srl),
FABRIZIO IANNACOLI (Presidente della Società ASD Pescara C/5), Società ASD
PESCARA C/5 - (nota n. 3390/117 pf13-14 GT/dl del 17.11.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS,
raggiunto tra i deferiti e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione nei
confronti degli stessi;
visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale
dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell’art. 23
CGS;
ritenuta l’opportunità di sospendere l’intero procedimento;
sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.
La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti.
* * * * * *
Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico
Presidente; dall’Avv. Riccardo Andriani, dall’Avv. Marco Santaroni Componenti; con
l’assistenza del Dott. Carlo Purificato e del Dott. Diego La Vecchia Componenti aggiunti;
e del Dott. Paolo Fabricatore Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario,
con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e della Sig.ra Paola Anzellotti, si è riunita
il giorno 11 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015 4 (49) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:
ALESSANDRO ZANCHI (Amministratore delegato e Legale rappresentante p.t. della
Società AC PAVIA Srl), Società AC PAVIA Srl - (nota n. 3477/35 pf14-15 SP/blp del
19.11.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, sezione disciplinare, visto l’accordo ex art. 23 CGS,
raggiunto tra il deferito Zanchi e la Procura federale, in merito all’applicazione di sanzione
nei confronti degli stessi;
visto che il Procuratore federale deve provvedere alla trasmissione alla Procura Generale
dello Sport del Coni, per eventuali osservazioni da parte della Stessa a norma dell’art. 23
CGS;
ritenuta l’opportunità di sospendere l’intero procedimento;
sospende in attesa degli ulteriori adempimenti da parte della Procura federale.
La suddetta ordinanza viene notificata in riunione alle parti presenti.
Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico
“”
Pubblicato in Roma il 15 dicembre 2014.
Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano
Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015 1 FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450
TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE
COMUNICATO UFFICIALE N. 25/TFN – Sezione Disciplinare
(2014/2015)
Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico
Presidente; dall’Avv. Augusto De Luca, dall’Avv. Marcello Frattali Clementi, dall’Avv.
Massimo Lotti, dall’Avv. Federico Vecchio Componenti; con l’assistenza del Dott. Paolo
Fabricatore Rappresentante A.I.A.; del Sig. Claudio Cresta Segretario, con la
collaborazione dei Sig.ri Paola Anzellotti, Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il
giorno 18 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(51) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI
REPACE (Presidente p.t. del Comitato Regionale Umbria) - (nota n. 3670/1829 pf1011 SP/blp del 25.11.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione disciplinare, vista l’istanza del difensore del
deferito Luigi Repace, fondata su un certificato di ricovero/degenza della stesso presso
l’Ospedale Città di Castello;
considerato che la Procura federale non si è opposta;
ritenuto che l’istanza è accoglibile in quanto basata su documentazione probante;
P.Q.M.
Rinvia il procedimento a nuovo ruolo, con sospensione dei termini di estinzione di cui
all’art. 34bis, n. 5 del CGS.
* * * * * *
Il Tribunale Federale Nazionale – sezione disciplinare, costituito dall’Avv. Sergio Artico
Presidente; dall’Avv. Giuseppe Febbo, dall’Avv. Franco Matera Componenti; dal Sig.
Claudio Cresta Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e del Sig.
Nicola Terra, si è riunita il giorno 18 dicembre 2014 e ha assunto le seguenti decisioni:
“”
(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO
PETRARCA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), Società
ASD ISERNIA FC - (nota n. 2744/1129pf13-14/AM/ma del 30.10.2013).
(50) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DUILIO
PETRARCA (all’epoca dei fatti Presidente della Società ASD Isernia FC), Società
ASD ISERNIA FC - (nota n. 3602/1130 pf13-14 AM/ma del 24.11.2014).
Con atto del 30 ottobre 2014, la Procura federale deferiva il Signor Duilio Petrarca, nella
sua qualità – all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della società ASD
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015 2 Isernia FC, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva - dell'art.1 bis,
comma 1, del CGS vigente all’epoca (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1, del CGS) in
relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art.8, comma 9 , del CGS, vigente
all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, del CGS), per aver disatteso l’obbligo
di effettuare il pagamento così come disposto dalla C.A.E. e al conseguente invio della
relativa liberatoria nel termine prescritto dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF;
Con ulteriore atto del 24 novembre 2014, la Procura Federale deferiva il Signor Duilio
Petrarca, nella sua qualità – all’epoca dei fatti - di Presidente e legale rappresentante della
società ASD Isernia FC, per la violazione - indicata specificamente in parte motiva dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS vigente all’epoca (oggi trasfuso nell’art. 1 bis, comma 1,
del CGS) in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF ed all’art. 8, comma 9 , del
CGS, vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 8, comma 9, del CGS), per aver
disatteso l’obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla C.A.E. e al
conseguente invio della relativa liberatoria nel termine prescritto dall’art. 94 ter, comma 11,
delle NOIF;
Preliminarmente questo Tribunale Federale Nazionale, Sez. disciplinare:
vista l’istanza avanzata dalla difesa della Società deferita, di riunione dei suddetti
procedimenti, per ragioni di connessione soggettiva;
preso atto della non opposizione della Procura federale;
dispone la riunione dei citati procedimenti.
Considerato che la Società ASD Isernia FC non ha dato esecuzione, nel termini di trenta
giorni contemplato dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, al pagamento, in favore del
calciatore Fazio Albino, degli emolumenti derivanti dall’accordo economico per la stagione
sportiva 2012/2013, in esecuzione di quanto accertato e disposto dalla Commissione
Accordi Economici in data 20.05.2014 (prot.105/CAE), decisione questa comunicata alla
Società con raccomandata 20.05.2014;
• considerato che la Società ASD Isernia FC non ha dato esecuzione, nel termini di trenta
giorni contemplato dall’art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, al pagamento, in favore del
calciatore Iaboni Armando, degli emolumenti derivanti dall’accordo economico per la
stagione sportiva 2012/2013, in esecuzione di quanto accertato e disposto dalla
Commissione Accordi Economici in data 20.05.2014 (prot.104/CAE), decisione questa
comunicata alla Società con raccomandata 20.05.2014;
• ritenuto che a tali violazioni consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma
1, del CGS vigente all’epoca dei fatti (oggi trasfuso nell’art. 4, comma 1, del CGS) della
Società ASD Isernia FC, alla quale apparteneva il deferito Signor Duilio Petrarca al
momento della commissione del fatto;
• rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per I'accoglimento del
deferimento con applicazione, al Signor Duilio Petrarca, della sanzione dell'inibizione di
anni 1 (uno) (mesi sei per ogni violazione) e, alla Società, della sanzione della
penalizzazione di punti 2 (due) punti in classifica (un punto per ogni violazione), da
scontarsi nella corrente stagione sportiva;
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015 3 • considerato che l’applicazione dell’istituto della continuazione, invocata dalla difesa della
Società deferita, non può trovare accoglimento, nel segno della consolidata giurisprudenza
della Corte di Giustizia Federale (da ultimo Com. Uff. nn. 252 e 301 CGF s.s. 2013/2014);
• rilevato che i deferiti hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
• ritenute congrue Ie richieste della Procura Federale;
• ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui sono
imputabili le violazioni, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1,
CGS;
PQM
Infligge al Signor Duilio Petrarca, I'inibizione di anni 1 (uno) e, alla Società ASD Isernia FC,
la penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da scontarsi nella corrente stagione
sportiva.
(406) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO
PALMINTERI (Presidente e Legale rappresentante della Società ASD P. Ribera 1954),
Società ASD P. RIBERA 1954 - (nota n. 7675/770pf13-14/LG/AM/dl del 23.6.2014).
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare,
• rilevato che, con atto del 24 giugno 2014, la Procura Federale ha deferito il Signor
Sebastiano Palminteri, nella sua qualità – all’epoca dei fatti - di Presidente e legale
rappresentante della società ASD P. Ribera 1954, per la violazione - indicata
specificamente in parte motiva - dell'art.10, comma 3 bis, CGS, in relazione ai punti 1, 3 e
8 del Comunicato Ufficiale n.168 del 21 maggio 2013 della Lega Nazionale Dilettanti,
Dipartimento Interregionale Serie D, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi
dell'art.4, co. 1, CGS;
• rilevato che Ie richiamate norme sanzionano, con I'ammenda di € 1.000,00 per ogni
inadempimento, il comportamento contestato;
• rilevato che i deferiti hanno omesso iI deposito, entro iI termine dell’12 luglio 2013, ore
14,00, del verbale di assemblea concernente l’attribuzione delle cariche sociali (punto 1),
del versamento a saldo iscrizione (punto 3) e della dichiarazione di disponibilità del campo
di gioco conforme ai regolamenti FIGC/LND (punto 8 del citato CU 168/2013);
• rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per I'accoglimento del
deferimento con applicazione, al Signor Sebastiano Palminteri, della sanzione
dell'inibizione per giorni 30 (trenta) e, alla Società, della sanzione dell'ammenda di €
3.000,00 (€ tremila/00);
• considerato che quanto sostenuto dal Sig. Palminteri, con sua lettera del 5.8.2014, di
essersi dimesso dalla carica di Presidente della Società ASD P. Ribera 1954, sin dal
2.5.2013, non ha trovato riscontro negli atti ufficiali della FIGC;
• rilevato che la Società deferita ha omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò
rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà;
• ritenuto che la sanzione edittale prevista per il legale rappresentante della Società si
adegua nel caso di specie in giorni 50 (cinquanta);
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015 4 • ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la
violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell'art. 4, comma 1, CGS;
P.Q.M.
Infligge al Signor Sebastiano Palminteri, I'inibizione di giorni 50 (cinquanta) e, alla Società
ASD P. Ribera 1954, I'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
(53) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JULIO CESAR
CHALO (Calciatore della Società SSD Avis Pleiade Policoro Srl), VINCENZO
ALVARENZ (Dirigente con poteri di rappresentanza della Società SSD Avis Pleiade
Policoro Srl), Società SSD AVIS PLEIADE POLICORO Srl - (nota n. 3735/842 pf13-14
MS/vdb del 27.11.2014).
Con provvedimento del 27 novembre 2014, il Procuratore Federale Aggiunto, all'esito
dell'esame della nota pervenuta da parte del Segretario della LND -Divisione Calcio a 5relativamente ad un'asserita irregolare partecipazione del calciatore Sig. Chalo Julio Cesar
tra le fila dell'SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l. in occasione della disputa della gara contro
l’Acquedotto Calcio a 5 in data 11 febbraio 2014, valevole per il triangolare di Coppa Italia
Calcio a 5 Serie B, ha deferito, in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte e meglio
individuate in seno all'atto di deferimento, il predetto calciatore, il Sig. Vincenzo Alvarenz,
dirigente della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., nonché, a titolo di responsabilità oggettiva,
ex art. 4, comma 2, CGS, l’indicata compagine societaria.
Nei termini assegnati nessuno dei deferiti ha fatto pervenire propria memoria difensiva.
Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, Avv. Perugini, il
quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti
sottoposti all'odierno procedimento disciplinare, ha formulato le seguenti richieste
sanzionatorie:
1 (una) giornata di squalifica a carico del Sig. Chalo Julio Cesar;
1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Alvarenz;
600,00 (€ seicento/00) di ammenda oltre a 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi
nella corrente stagione sportiva, a carico della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l.
Il Tribunale Federale Nazionale - Sez. disciplinare -, esaminati gli atti, osserva quanto
segue.
Il deferimento trae sostanzialmente origine dalla richiamata nota trasmessa dal Segretario
della LND - Divisione Calcio a 5 -, in base alla quale veniva segnalato l'irregolare impiego,
da parte della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l., del calciatore Sig. Chalo Julio Cesar in
occasione della disputa della gara Acquedotto Calcio a 5-SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l.,
valevole per la Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, stagione sportiva 2013/2014).
In capo al predetto calciatore, infatti, residuava la sanzione di una giornata di squalifica
comminata dal Giudice Sportivo c/o la LND -Divisione Calcio a 5- con riferimento alla
competizione di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B relativa alla stagione sportiva 2012/2013
(cfr. CU n. 581 del 25 marzo 2013 in atti).
Invero, alla luce delle risultanze probatorie acquisite dall’organo federale inquirente, la
violazione disciplinare contestata nei riguardi dell’atleta tesserato in forza alla SSD Avis
Pleiadi Policoro a r.l. è di tutta evidenza.
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015 5 Al riguardo, impregiudicato il principio di natura generale in base al quale i tesserati
devono scontare le sanzioni nell’ambito della competizione in cui siano state irrogate (c.d.
principio di separatezza delle competizioni), soccorre, in particolare, l’art. 22, comma 6,
CGS, che espressamente prescrive: “Le squalifiche che non possono essere scontate in
tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate,
anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, risulta comprovato per tabulas che il Sig.
Chalo Julio Cesar, attinto dalla sanzione della squalifica per una giornata nell’ambito della
competizione della Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, disputata nella stagione sportiva
2012/2013, in occasione della gara Acquedotto Calcio a 5-SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l.,
valevole per la Coppa Italia Calcio a 5 Serie B, stagione sportiva 2013/2014, non aveva
ancora scontato detta sanzione.
Ne discende che il calciatore deferito si è reso pacificamente responsabile della violazione
disciplinare ascritta nei suoi riguardi, al pari, del resto, del dirigente della SSD Avis Pleiadi
Policoro a r.l., Sig. Alvarenz, il quale, in ragione di quanto osservato, procedendo alla
rituale sottoscrizione della distinta di gara in occasione della disputa del suindicato
incontro di Coppa Italia Calcio a 5 Serie B (stagione sportiva 2013/2014), ha falsamente
dichiarato e certificato la regolare partecipazione del Sig. Chalo Julio Cesar.
Alle responsabilità disciplinari ascritte riconducibili ai predetti soggetti, consegue,
inevitabilmente, in via oggettiva, anche quella della SSD Avis Pleiadi Policoro a r.l.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale FIGC - Sez. disciplinare -, in accoglimento del
deferimento, infligge:
- 1 (una) giornata di squalifica a carico del Sig. Chalo Julio Cesar, da scontarsi nell’ambito
della competizione della Coppa Italia Calcio a 5;
- 1 (uno) mese di inibizione a carico del Sig. Vincenzo Alvarenz;
- € 600,00 (seicento/00) di ammenda oltre a 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi
nella corrente stagione sportiva, nel Campionato di competenza a carico della SSD Avis
Pleiadi Policoro a r.l.
Il Presidente del TFN
Sez. Disciplinare
Avv. Sergio Artico
“”
Pubblicato in Roma il 18 dicembre 2014.
Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano
Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio
Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015 6 Federazione Italiana Giuoco Calcio – Tribunale Federale Nazionale – Sez. disciplinare ‐ SS 2014‐2015 
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Comunicato Ufficiale N. 319