La tutela della privacy
Dr. Marco Cannavicci
Psichiatra – criminologo
Argomenti
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Segreto
Segreto professionale
Trattamento dati personali
Privacy
Riservatezza
Codice della Privacy
1. Segreto
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In ambito professionale è essenziale
stabile una buona relazione interpersonale
Una buona relazione interpersonale chiede
il rispetto delle regole TECNICHE e di
quelle ETICHE
LE REGOLE TECNICHE, ETICHE E
MEDICO-LEGALI RICHIEDONO LA
CAPACITA’ DI ACCOGLIERE E CONTENERE
UN SEGRETO
“tenere con sé”
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Richiede la capacità di concepire un fuori
(pubblico) ed un dentro (privato)
Di concepire un Sé ed un Altro
Di avere una parte di Sé in cui trattenere e
custodire delle cose
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Trattenere – tenere a lungo presso di sé
chiede un sé funzionante e valido
Conservare – tenere con sé un qualcosa
che non cambi nel tempo e non modifichi
il sè
Separare – ciò che è proprio del sé da ciò
che deriva dagli altri
Segreto:
“cose o fatti che si tengono
dentro di sé e che
non si rivelano a nessuno”
Istituto della Enciclopedia Italiana
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Nella malattia mentale non si riesce a
separare un dentro da un fuori, un sé da
un non-sé
Nella malattia mentale il sé non ha argini e
diviene preda del condizionamento altrui
Non si riesce più a trattenere, conservare,
separare
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Un segreto lo conserva e lo mantiene chi
non ha paura, chi non lascia andare parti
di sé
La sofferenza mentale nasce
nell’incapacità nel conservare segreti,
nell’impossibilità a condividerli
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Avere e mantenere segreti è segno di
maturazione sociale del Sé, in grado di
distinguere, trattare ed esporre:
Un ambito sociale e pubblico
Un ambito privato ed individuale
Un ambito intimo
“dirlo a qualcuno”
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“ci vado apposta” – si va dal terapeuta per
cedere e condividere segreti e le cose
inconffessabili che non si riescono a dire
Si cede un segreto che non si riesce a
trattenere a qualcuno che riesce ed ha
l’obbligo di trattenerlo, tenerlo sotto
controllo, segreto e secretato
Dietro ogni “delirio” si cela un segreto
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Con il terapeuta:
Ci sono segreti condivisi
Segreti non condivisi, ma letti dal terapeuta
Segreti sulla relazione (setting)
Segreti del terapeuta
IL TERAPEUTA E’ UNO SCRIGNO DI SEGRETI ED
UNA PERSONA “INQUIETAMENTE SEGRETA” A
GARANZIA DEL SEGRETO DEI SUOI PAZIENTI
“come in confessione”
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Il segreto nell’ambito psicoterapeutico ha
sostituito ed inglobato quello della pratica
religiosa della confessione
La religione per prima ha scoperto il valore
terapeutico della confessione
La legge riconosce al religioso ed al
terapeuta il diritto di trattenere e
conservare i segreti senza l’obbligo di
riferirli
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Il recarsi da un terapeuta diviene di per sé
un segreto
Solo il terapeuta sa che “c’è in giro un
matto, un malato di nervi”
Un “malato di nervi” da sempre
considerato “un pericolo per sé e per gli
altri”
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La psicoterapia è un esercizio “microsociale” di grande utilità “macro-sociale”
Permette il rispetto delle regole relazionali
e sociali, prevenendo atti devianti e
favorendo il “controllo sociale” del
soggetto
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Avere la possibilità di mantenere ed
occultare segreti ha a che vedere con la
difesa del soggetto
Con la salvaguardia delle sue specificità
Della sua originalità
Della sua sfera di libertà, nello scegliere di
essere qualcosa piuttosto che altro
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nell’epoca del “grande fratello” elettronico
in cui ogni gesto, ogni atto, ogni contatto
è registrato si è sviluppata in modo forte
la necessità della tutela della privacy
Al pari dell’incremento delle tecniche di
registrazione si sono incrementate le
tecniche alla riservatezza
2. Il segreto professionale
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Aspetti normativi:
Codice penale, art. 622
Codice procedura penale, art. 200
Codice deontologia medica (edizione 1989,
edizione 1995, edizione 1998)
Legge 675/96
D. lgs. 282 del 30.07.1999
Autorizzazione n. 2/02 del Garante per la
protezione dei dati personali
D. lgs. 196 del 30.06.2003
Art. 622 Codice Penale
(Rivelazione di segreto professionale)
“chiunque, avendo notizia, per ragioni del
proprio stato o ufficio, della propria
professione od arte, di un segreto, lo
rivela, senza giusta causa, ovvero lo
impiega a proprio o altrui profitto, è
punito, se dal fatto può derivare
nocumento, con la reclusione fino ad un
anno o con la multa fino a 516 euro. Il
delitto è punibile a querela della persona
offesa”.
Art. 200 C.P.P.
(Segreto professionale)
“1. non possono essere obbligati a deporre
su quanto hanno conosciuto per ragioni
del proprio ministero, ufficio o professione,
salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferire
all’autorità giudiziaria:
….
c)I medici ed i chirurghi, i farmacisti, le
ostetriche ed ogni altro esercente una
professione sanitaria;
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Altri:
I ministri di confessioni religiose, i cui
statuti non contrastino con l’ordinamento
giuridico italiano
Gli avvocati, i procuratori legali, i
consulenti tecnici ed i notai
Gli esercenti altri uffici o professioni ai
quali la legge riconosce la facoltà di
astenersi dal deporre
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“I giornalisti professionisti iscritti nell’albo
professionale, relativamente ai nomi delle
persone dalle quali i medesimi hanno avuto
notizie di carattere fiduciario nell’esercizio della
loro professione.
Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini
della prova del reato per cui si procede e la loro
veridicità può essere accertata solo attraverso
l’identificazione della fonte della notizia, il
giudice ordina al giornalista di indicare la fonte
delle sue informazioni”
Giusta causa per rivelare il segreto:
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Obbligatorietà del referto – art. 334 CPP
(la cui omissione è punita ai sensi
dell’articolo 365 CP)
Denunce sanitarie e certificazioni
obbligatorie
Denuncia di reato (obbligatoria ai sensi
dell’articolo 331 CPP)
Visite medico-legali per assicurazioni
sociali
La rivelazione è ammessa:
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Codice Penale:
Art. 45 – caso fortuito o forza maggiore
Art. 46 – costrizione fisica
Art. 47 – errore di fatto
Art. 48 – errore determinato dall’altrui inganno
Art. 51 – esercizio di un diritto o adempimento di
un dovere imposto da norma legittima della
pubblica autorità
Art. 52 – difesa legittima
Art. 54 – stato di necessità
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È ammessa anche per le certificazioni
richieste o autorizzate dall’interessato o
dai suoi legali rappresentanti, nel caso di
minore o persona incapace
Per le collaborazioni all’accertamento della
verità in sede penale o civile, sia come
ausilio alla polizia giudiziaria, sia mediante
l’incarico di perizia o consulenza tecnica
Art. 22 legge 675/95
(diritto alla riservatezza)
“i dati personali idonei a rivelare l’origine
razziale ed etnica, le convinzioni religiose,
filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l’adesione a partiti, a sindacati
associazioni od organizzazioni a carattere
religioso filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo
stato di salute e la vita sessuale”.
- per il trattamento dei dati sanitari e della
vita sessuale, la legge prevede l’obbligo
del consenso scritto, revocabile, rilasciato
dall’interessato, previa adeguata
informativa
D. lgs. 135/99
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Estende la possibilità di dare informazioni
sui pazienti anche ad altri professionisti
sanitari, quali psicologi, psicoterapeuti,
tecnici della riabilitazione, infermieri,
assistenti sociali e altro personale sociosanitario
Se la loro attività prevede rapporti diretti
con i pazienti
Anche loro sono vincolati al segreto
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Titolare del dato è la persona fisica che esercita
il potere sulle finalità, sulle modalità e sulla
sicurezza del trattamento dei dati
È essenziale acquisire il consenso scritto, previa
adeguata informazione sulle possibilità di
accesso, cancellazione, rettifica ed
aggiornamento dei dati
Tutto il corpo normativo è confluito nel d.lgs.
196/03
Codice in materia di protezione dei dati
personali (D.lgs. 30.06.2003 n. 196)
- l’articolo 8 prevede che le disposizioni
specifiche per il trattamento dei dati
sanitari siano emanate a cura del Ministero
della Salute
Codice di Deontologia Medica
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Edizione 1989 – la rivelazione del segreto
professionale solo in obbedienza ad un
obbligo di legge oppure con il consenso
dell’interessato
Edizione 1995 – si ribadiscono gli obblighi
di legge per la tutela sociale, la
pericolosità e la tutela giuridica delle
persone interessate
- Edizione del 1998 – vigente – compare
come voce etica della comunità la figura
del Garante per la protezione dei dati
personali, legittimato di fatto ad
autorizzare la divulgazione in un numero
sempre crescente di casi
Codice del 1998:
“costituiscono giusta causa di rivelazione, oltre alle
inderogabili ottemperanze a specifiche norme
legislative (referti, denunce, notifiche,
certificazioni obbligatorie):
A – la richiesta o l’autorizzazione da parte della
persona assistita o del suo legale
rappresentante, previa specifica informazione
sulle conseguenze o sull’opportunità o meno
della rivelazione stessa
B – l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute
dell’interessato o di terzi, nel caso in cui
l’interessato stesso non sia in grado di prestare il
proprio consenso per l’impossibilità fisica, per
incapacità di agire e per incapacità di intendere
o di volere
C – l’urgenza di salvaguardare la vita o la salute di
terzi, anche nel caso di diniego dell’interessato,
ma previa autorizzazione del Garante per la
protezione dei dati personali
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OGNI MEDICO HA BISOGNO, PER ESSERE
LEGITTIMATO AD ACQUISIRE E
CONSERVARE I SEGRETI DEI SUOI
PAZIENTI, DAL CONSENSO DEI PAZIENTI
STESSI
IN CONFLITTO TRA LA TUTELA DEL
SINGOLO E L’INTERESSE DELLA
COLLETTIVITA’ SI IMPONE LA
CONSULTAZIONE DEL GARANTE
Autorizzazione n. 2/02 del Garante
“la presente autorizzazione è rilasciata,
altresì, per il trattamento dei dati idonei a
rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, quando il trattamento sia
necessario ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge
397 del 2000, o comunque per far valere o
difendere un diritto anche da parte di un
terzo in sede giudiziaria, …
…nonché in sede amministrativa o nelle
procedure di arbitrio e di conciliazione nei
casi previsti dalla legge, dalla normativa
comunitaria, dai regolamenti e dai
contratti collettivi, semprechè il diritto sia
di rango pari a quello dell’interessato, ed i
dati siano trattati esclusivamente per tali
finalità e per il periodo strettamente
necessario per il loro perseguimento”
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Nel codice il soggetto sensibile è il medico,
abilitato a trattare i dati sensibili
Emerge un forte interesse per i bisogni e
gli interessi della comunità (atti giudiziari,
separazioni e affidamento dei figli)
3. Privacy
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Consenso, segreto, riservatezza e
deontologia rientrano tra gli elementi
essenziali per definire i limiti normativi ed
etici entro cui si sviluppa la relazione
professionale
Il medico conosce del paziente ciò che non
è noto: la sua intimità, il suo modo di
essere e di vivere
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Se l’intervento terapeutico viene svolto da
una équipe multiprofessionale, come
accade nei servizi territoriali, la
circolazione dei dati sanitari è una
esigenza operativa
È una trasmissione di segreto
professionale e vincola tutti i componenti
Per il personale amministrativo vige il
segreto d’ufficio
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I limiti entro i quali i sanitari possono dare
informazione sullo stato di salute ai
familiari, rivestono un elemento critico di
non facile soluzione
Art. 31 del codice di deontologia medica
del 1998
Art. 31 Codice del 1998
“l’informazione a terzi e congiunti è
ammessa solo con il consenso
esplicitamente espresso dal paziente, fatto
salvo quanto previsto all’art. 9 allorchè sia
in grave pericolo la salute o la vita altrui”
In mancanza di un esplicito consenso sono
possibili solo informazioni generiche
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Se il sanitario è un dipendente pubblico,
assume la veste di Pubblico Ufficiale e, nel
caso venga a conoscenza di un reato
perseguibile d’ufficio, è obbligato al
RAPPORTO all’A.G.
Tale obbligo, secondo delle recenti
sentenze, scatterebbe anche per il libero
professionista, in quanto esercente una
professione sanitaria
Esimenti dall’obbligo del referto
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Per l’assistito, l’eventualità di incorrere in
procedimento penale, sulla base della
segnalazione del sanitario
- “necessità di salvare se medesimo o un
prossimo congiunto da un grave ed
inevitabile nocumento nella libertà e
nell’onore” - art. 384 CP
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Cosa fare in caso di intenzioni aggressive
ed omicide di un paziente?
Non sono in gioco “fatti”, ma solo
“intenzioni”
Il sanitario incorrerebbe nella violazione
del segreto professionale, punibile a
querela di parte
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Negli USA si è passati dal DUTY TO WARN
(alla polizia) al DUTY TO PROTECT ,
avvertendo la persona interessata dei
pericoli che corre
Anche a costo di interrompere o vanificare
la terapia
Il terapeuta è un controllore sociale?
4. Riservatezza
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Le esigenze della riservatezza sono
emerse con l’incremento delle banche dati
(libretto sanitario, tessera sanitaria,
scheda sanitaria, card sanitaria, …)
Sono permessi solo per fini statistici,
epidemiologici, di prevenzione, protezione
e sicurezza sanitaria
Dal rapporto medico-paziente si è passati
al rapporto paziente-S.S.N.
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La sorveglianza sul rispetto delle norme
della riservatezza spetta a:
Ordini professionali
Magistratura penale
Autorità per la tutela dei dati personali
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In ambito penale il delitto (art. 622) è
perseguibile a querela della persona offesa, che
ha l’onere di provare non solo l’intenzione alla
rivelazione del segreto, ma anche il nocumento
che ne è derivato o che ne possa derivare
È un delitto contro la persona e l’inviolabilità dei
segreti
La condanna comporta l’interdizione dalla
professione e la decadenza dell’abilitazione
professionale
- Se il sanitario è pubblico ufficiale ricorre
anche il reato di rivelazione di segreti
d’ufficio, con pene più severe
- I codici professionali condannano il delitto
anche senza il nocumento ingiusto per il
paziente; se poi c’è nocumento o profitto,
proprio o altrui, questo rappresenta una
aggravante
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Sanzioni dell’ordine professionale:
A. avvertimento – diffidare dal ricadere
B. censura – biasimo per la mancanza
commessa
C. radiazione dall’albo
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Per quanto riguarda i minori il sanitario
non è tenuto a rivelare ai genitori i segreti
del figlio e non dovrà parlare se non lo
ritiene opportuno
Anche in caso della IVG (legge 194/78) di
una minore il sanitario deve mantenere il
segreto nei confronti dei genitori
Il titolare del trattamento dei dati
sanitari è tenuto agli adempimenti:
1.
2.
3.
4.
5.
Informativa
Consenso
Autorizzazione
Notificazione
Adozione delle misure di sicurezza
Misure aggiuntive di sicurezza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Ordine di chiamata senza identificare il
nome
Distanze di cortesia
Parlare solo in ambienti chiusi
Operare solo in ambito chiuso
Minime comunicazioni telefoniche
Accoglienza e dimissione protetta
Conclusioni
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l’evoluzione della normativa è
caratterizzata da una progressiva
complicazione degli aspetti formali del
segreto
Al sanitario sono delegate attività di
valutazione giuridica, deontologica ed
etica a tutela del segreto
Questo può compromettere la relazione
terapeutica e la funzione della cura
GRAZIE
PER LA VOSTRA
ATTENZIONE
Dr. Marco Cannavicci
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