sigla: PG55 CEPAS srl Viale di Val Fiorita, 90 - 00144 Roma Tel. 065915373 - Fax: 065915374 E-mail [email protected] Sito internet: www.cepas.eu S P 4 4 Pag. 1 di 10 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008, DPR 43/12 e RT 29 DI ACCREDIA 3 30.11.2015 Pagg. 3, 7 Presidente Comitato di Schema Amministratore Unico 2 10.12.2014 Revisione Generale Presidente Comitato di Certificazione Amministratore Unico Rev. Data Motivazioni Convalida Approvazione CEPAS srl PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008 sigla: PG55 Rev. 3 Pag. 2 di 10 INDICE 1. GENERALE - SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI 2.1 Regolamenti comunitari e leggi 2.2 Norme e Regolamenti Tecnici 3. TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI 4. CAMPO DI APPLICAZIONE 5. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE 6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE 6.1 Richiesta di certificazione 6.2 Valutazione / Audit in campo 6.3 Decisione sulla certificazione 6.4 Emissione del certificato e registrazione 7. CONTENUTI DEL CERTIFICATO 8. SORVEGLIANZA 9. RINNOVO 10. REGISTRO 11. CONDIZIONI D’USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO 12. TARIFFE CEPAS srl 1. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008 sigla: PG55 Rev. 2 Pag. 3 di 10 GENERALE – SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Questo documento descrive e regolamenta le specifiche modalità di certificazione definite ed attuate da CEPAS quale Organismo di certificazione di conformità ai Regolamenti CE 303/2008 e 304/2008 dei servizi di un’impresa (OR – Organizzazione richiedente) che eroga servizi di installazione, manutenzione e/o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore, e/o impianti fissi di protezione antincendio ed estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. La presente procedura non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effettuate nel luogo di produzione dei sopracitati componenti ed apparecchiature. Il campo di applicazione è maggiormente dettagliato nel seguente paragrafo 4. Il presente documento contiene indicazioni specifiche aggiuntive rispetto al regolamento CEPAS RG03 “Regolamento generale per la certificazione di conformità di processo/prodotto/servizio” di cui deve essere considerato parte integrante. Nel presente documento sono descritte le azioni che debbono essere poste in essere e gli impegni che devono essere assunti sia da parte CEPAS che dall’Organizzazione richiedente per quanto attiene lo specifico scopo di certificazione. I requisiti del presente documento sono da verificare presso l’Organizzazione richiedente anche se quest’ultima sia dotata di un sistema di gestione per la Qualità, certificato o meno, in accordo alla norma ISO 9001. Le decisioni CEPAS, in merito alla certificazione, sono basate sulla valutazione di un insieme consistente di evidenze oggettive; tali evidenze, tuttavia, sono raccolte attraverso un campionamento e possono quindi non garantire automaticamente la totale conformità ai requisiti. CEPAS assicura che le proprie attività sono svolte con obiettività, trasparenza ed indipendenza, evitando eventuali conflitti d’interesse al fine di assicurare l’imparzialità nella certificazione. 2. RIFERIMENTI Tutti i riferimenti a Leggi, Norme e documenti CEPAS non datati richiamati nel presente documento si intendono nella loro ultima edizione vigente 2.1 Regolamenti comunitari e leggi Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 (*) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra Regolamento di esecuzione UE 2068/2015 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra Decreto del Presidente della Repubblica n° 43 del 27 Gennaio 2012 concernete le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007, che istituisce, ai sensi del regolamento CEPAS srl PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008 sigla: PG55 Rev. 2 Pag. 4 di 10 (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007, che istituisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette ei requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento CE) n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007, che stabilisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, perdita requisiti standard di controllo per le apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007, che stabilisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento (CE) n. 303/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto riguarda fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento (CE) n. 304/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto riguarda impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; (*) Data di pubblicazione: 01/01/2015 2.2 Norme e Regolamenti Tecnici UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 – Valutazione della conformità-requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi; Norma UNI CEI EN ISO/IEC 45011:1999 fino al 15.09.2015 IAF GD5:2006 Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996; ISO/IEC 17000:2004 Valutazione della conformità — Vocabolario e principi generali; EA-1/22 A-AB: 2006 EA Policy For Conformity Assessment Schemes; ACCREDIA - RG-01 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione e ispezione-Parte Generale; ACCREDIA - RG-01-03 Regolamento per l’accreditamento degli Organismi di Certificazione del Prodotto; ACCREDIA - RG-09 Regolamento per l’utilizzo del Marchio; ACCREDIA - RT-06 Prescrizioni per l’accreditamento degli Organismi operanti la Certificazione di prodotti/servizi; ACCREDIA - RT-29 Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni dei servizi di: a) installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 303/2008; b) installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra, in base alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 304/2008; ACCREDIA - RT- 28 Prescrizioni per l’accreditamento di Organismi operanti le certificazioni delle persone addette alle attività di cui ai Regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008 per le Appendici 1 e 2. Circolare ACCREDIA N° 8/2014 - Chiarimenti relativi alle attività condotte dagli OdC accreditati nello schema F-GAS Circolare ACCREDIA 3. TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI Si applicano tutti i termini e le definizioni contenuti nel Regolamento CEPAS RG03. CEPAS srl 4. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008 sigla: PG55 Rev. 2 Pag. 5 di 10 CAMPO DI APPLICAZIONE Il campo di applicazione del presente documento è riferito alla certificazione dei servizi delle aziende in funzione del riferimento normativo ed è applicabile per la certificazione di organizzazioni eroganti servizi a fronte di uno o di entrambi i regolamenti di seguito citati: Regolamento (CE) n. 303/2008: effettuazione una o più delle seguenti attività: a) controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; b) recupero; c) installazione; d) manutenzione o riparazione. su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra. Regolamento (CE) n. 304/2008: effettuazione di una o più delle seguenti attività a) controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; b) recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; c) installazione; d) manutenzione o riparazione. Relativamente agli impianti fissi di protezione antincendio. 5. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL’ORGANIZZAZIONE RICHIEDENTE CEPAS prevede il rilascio di un certificato alla Organizzazione richiedente per una o più delle attività definite nel campo d’applicazione, a condizione che sia stato possibile verificare presso l’Organizzazione richiedente la sussistenza e la rispondenza ai requisiti espressi: A) Impiego di personale certificato per le attività richiedenti la certificazione (Art. 9 comma 1, p.to 2.1 allegato B del DPR43/2012, p.to 9 RT29 ACCREDIA) per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d’attività previsto. Il personale impiegato nelle attività per cui è richiesta la certificazione deve, inoltre, avere a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. L’Organizzazione richiedente dovrà indicare i nominativi ed il numero di certificato di tale personale. Si riassumono, di seguito, le possibili categorie di certificazione del personale in funzione dei Regolamenti e dell’attività svolta. Certificazione personale ai sensi del Regolamento (CE) n.303/2008: Categoria I: può svolgere attività di: controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; recupero; installazione; manutenzione o riparazione. Categoria II: può svolgere attività di: recupero; installazione; manutenzione o riparazione; in relazione alle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti meno di 3 CEPAS srl PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008 sigla: PG55 Rev. 2 Pag. 6 di 10 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra. Inoltre può svolgere attività di controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, a condizione che queste non comportino un intervento sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Categoria III: può svolgere attività di: recupero in relazione alle apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d’aria e alle pompe di calore contenenti meno di 3 kg o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, meno di 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra. Categoria IV: può svolgere attività di: controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e di applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali, a condizione che non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Certificazione personale ai sensi del Regolamento (CE) n.304/2008: Il personale certificato ai sensi del regolamento in riferimento può svolgere attività di: controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra; recupero di gas fluorurati a effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori; installazione; manutenzione o riparazione. B) Disponibilità di personale, rispondente ai requisiti richiesti, in numero congruo con il volume d’attività previsto. Secondo le indicazioni del’Ente di accreditamento nazionale, si specifica che l’entità (in termini numerici) del personale certificato venga associato al volume di fatturato medio dell’impresa degli ultimi 3 anni, ove applicabili, tramite il calcolo del rapporto tra il fatturato medio stesso (della specifica attività oggetto della certificazione) e il reddito procapite di riferimento del settore (sono escluse dal calcolo le apparecchiature e i materiali). Nella fattispecie all’Organizzazione richiedente è richiesto di disporre di personale certificato in funzione del rapporto tra il fatturato medio dell’Organizzazione richiedente degli ultimi 3 anni per la attività oggetto di certificazione. In ogni caso ogni € 200.000 di fatturato legato all’attività di installazione, manutenzione, riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento d’aria, pompe di calore o di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori, occorre verificare che l’Organizzazione richiedente abbia una persona certificata e richiedere l’evidenza che il personale impegnato nelle attività, per cui è richiesta la certificazione, abbia a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. (Nella determinazione del fatturato specifico non deve essere considerato quello generato dall’eventuale acquisto, vendita e utilizzo di apparecchiature e materiali) A tal fine l’Organizzazione richiedente deve predisporre, su indicazione dell’OdC, uno specifico Piano di Qualità (PdQ - vedi UNI/ISO 10005) dedicato al/i servizio/i oggetto/i di certificazione e questo a prescindere dall’esistenza o meno di un sistema di gestione per la qualità. Tale documento deve compendiare la struttura organizzativa, i compiti e responsabilità dei ruoli coinvolti, i requisiti minimi per ciascun ruolo coinvolto, i mezzi e le risorse dedicate alle attività oggetto della certificazione in termini di hardware e software, le registrazioni che si rendono disponibili a fronte della corretta attuazione di quanto previsto dal Piano della Qualità. Più in generale il PdQ ha lo scopo di dimostrare il rispetto dei seguenti requisiti specificatamente previsti dai pertinenti regolamenti di esecuzione della Commissione Europea, dal DPR43/2012 e dal RT 29 ACCREDIA. Al fine del mantenimento della certificazione, l’Organizzazione deve impegnarsi a rispettare i criteri definiti nella presente procedura, nel regolamento generale CEPAS RG03, nelle Prescrizioni per l’uso del Marchio (MC02) e nel Tariffario di volta in volta vigenti. CEPAS richiede all’Organizzazione certificata, in aggiunta ai sopra elencati requisiti, di comunicare ogni CEPAS srl PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008 sigla: PG55 Rev. 2 Pag. 7 di 10 variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione dell’Organizzazione. Il certificato rilasciato da CEPAS copre un periodo di cinque anni, decorrenti dal giorno della delibera per il rilascio (MD52). 6. PROCESSO DI CERTIFICAZIONE Il processo di certificazione è costituito dalla presentazione di una richiesta di offerta (MD11richiestaOfferta), da una domanda di certificazione (MD11richiestaCertificaizone) e successiva valutazione in campo debitamente documentata, dalla decisione finale CEPAS sulla certificazione e, in caso di esito positivo, seguono l’emissione del certificato, l’iscrizione nel registro CEPAS e nel registro Telematico nazionale www.fgas.it. 6.1 Richiesta di certificazione L’Organizzazione richiedente deve presentare la richiesta di certificazione in forma scritta (MD11 richiesta di certificazione). La domanda oltre ai riferimenti anagrafici dell’Organizzazione richiedente dovrà contenere: dettaglio delle attività per cui si richiede la certificazione come previsto dai Regolamenti CE applicabili (l’attività descritta nella Visura camerale deve prevedere l’oggetto del servizio in accordo ai Regolamenti 303/2008 e 304/2008), numero e nominativo delle persone impiegate, fatturato annuo delle attività oggetto della richiesta di certificazione Inoltre dovrà essere allegata la seguente documentazione: Certificato rilasciato da C.C.I.A.A. competente da cui risulti l’iscrizione nei Registri delle Imprese, che indichi la persona che ha la legale rappresentanza e l’attività esercitata dall’impresa secondo i Reg.303- 304 del 2008 Attestato di registrazione al Registro nazionale sia delle persone che delle imprese certificabili per gli FGAS Dichiarazione fatturato specifico medio Elenco persone impiegate e copia dei certificati ed eventuali dichiarazioni di sussistenza Eventuale copia certificato ISO 9001 (ove presente) Documenti Aziendali di riferimento (D.A.) o Piano delle Qualità (rif.to UNI ISO 10005) Tali documenti dovranno contenere, in particolare: minima presentazione dell’azienda; riferimenti relativi all’iscrizione alla CCIAA da parte dell’Impresa; riferimenti relativi all’iscrizione alla CCIAA dei vari addetti; indicazione del fatturato specifico medio dell’anno precedente e la proiezione di quello previsto a completamento dell’attività da effettuare (con esclusione delle apparecchiature e dei materiali). i riferimenti ai documenti applicabili relativi alle attività da effettuare (procedure/istruzioni operative); ubicazione e tempistica degli interventi previsti; attrezzature/apparecchiature di riferimento per le attività da effettuare ed il loro eventuale stato di taratura i dati di registrazione relativi ai controlli effettuati durante e alla fine dell’esecuzione del lavoro le modalità di gestione degli F-Gas le modalità di registrazione e gestione dei reclami le eventuali modalità di ricerca delle perdite e di tenuta dei registri delle apparecchiature in conformità ai Regg. (CE) 1516/2007 e/o 1497/2007, Registro della apparecchiature per gli impianti Registro delle apparecchiature di impianti CEPAS srl PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008 sigla: PG55 Rev. 2 Pag. 8 di 10 6.2 Valutazione / Audit in campo Il rilascio del certificato avviene a seguito di una valutazione (audit) finalizzata alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti. L’audit è condotto in un’unica fase presso la sede dell’impresa o presso il luogo di intervento dell’impresa. CEPAS comunicherà al richiedente il nominativo dell’ispettore incaricato per la valutazione, per una eventuale ricusazione scritta e motivata. L’Organizzazione richiedente la certificazione deve mettere a disposizione di CEPAS i seguenti documenti: elenco del personale certificato in accordo ai regolamenti (CE) 303/2008 e 304/2008, copia dei certificati , elenco delle apparecchiature ed attrezzature (ove necessario in regime di taratura) disponibile per l’espletamento delle attività, Piano della Qualità atto a dimostrare il rispetto dei requisiti regolamentari per l’espletamento delle attività contenente la tipologia e ubicazione delle attività effettuate dall’impresa e l’evidenza di impiego di persone certificate in numero sufficiente a coprire il volume di attività previsto, disponibilità e utilizzo di idonei e strumenti e attrezzature necessari per svolgere le attività per cui è stata rilasciata la certificazione e la presenza di procedure e /o istruzioni operative (es. manuale o libretto uso e manutenzione del costruttore e /o definite dall’impresa); elenco normativa di riferimento applicabile, elenco procedure di S.G.Q. interne applicabili, indicazioni sul piano di sicurezza relativo al luogo d’intervento. 6.3 Decisione sulla certificazione La decisione sulla certificazione è presa unicamente dall’Organo Deliberante di CEPAS in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. I membri dell’Organo Deliberante non devono aver partecipato al processo di valutazione e inoltre il membro dell’Organo Deliberante esperto del settore ha diritto di veto. 6.4 Emissione del certificato e registrazione CEPAS rilascia un certificato a tutte le Organizzazioni che hanno superato positivamente l’iter previsto. Entro 10 giorni dal rilascio del certificato, CEPAS inserirà per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR43/2012, le informazioni relative alle Organizzazioni che hanno ottenuto il Certificato e le informazioni (nominativi e numero certificato) del personale impiegato per le attività oggetto di certificazione. Il certificato è rilasciato dal Rappresentante legale di CEPAS o suo delegato. CEPAS mantiene la proprietà esclusiva dei certificati emessi e detiene un registro aggiornato che consente di verificare la posizione delle imprese certificate. Il registro viene conservato per almeno per 5 anni, in accordo alle procedure dell’OdC. CEPAS, infine, trasmetterà al MATT e ad ACCREDIA, una relazione annuale sulle certificazioni emesse. 7. CONTENUTI DEL CERTIFICATO Il certificato di conformità riporta le seguenti informazioni: ▪ Nome dell’Organismo di certificazione ▪ Nome completo dell’impresa titolare del certificato ▪ Nome completo del titolare del certificato ▪ Numero Certificato ▪ Attività che l’impresa certificata è autorizzata ad esercitare sulla base della valutazione effettuata ▪ Data di rilascio e di scadenza ▪ Firma del Legale Rappresentante CEPAS o suo delegato. Il certificato rilasciato da CEPAS vale per un periodo di cinque anni, decorrenti dal giorno della delibera. CEPAS srl 8. PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008 sigla: PG55 Rev. 2 Pag. 9 di 10 SORVEGLIANZA Gli audit periodici devono essere eseguiti in accordo al programma di sorveglianza annuale emesso dall’ispettore incaricato onde garantire che tutte le funzioni e gli elementi del Piando della Qualità del licenziatario siano valutati almeno una volta durante il periodo di validità della certificazione. Nell’arco dei cinque anni di validità della certificazione, CEPAS prevede l’effettuazione di audit di sorveglianza annuali che potranno essere effettuati a livello documentale e/o in campo. Gli audit di mantenimento documentali possono essere effettuati anche presso gli uffici CEPAS, previa consegna da parte dell’Organizzazione certificata della documentazione richiesta. Ai fini del mantenimento è necessario che l’Impresa metta a disposizione le registrazioni relative a: mantenimento della conformità legislativa, aggiornamento della lista delle apparecchiature ed attrezzature e loro manutenzione, aggiornamento della lista del personale certificato, eventuali reclami ricevuti da parte dei Clienti, aggiornamento del Piano Qualità o evidenze dell’inserimento degli elementi del PdQ nell’eventuale MQ del SGQ dell’Impresa schede di commessa (una per ogni lavoro riferito al campo di applicazione), utilizzata anche ai fini della verifica se gli interventi effettuati ricadono nella Categoria di certificazione dell’addetto (Cat. I, Cat. II, ecc.) per il Reg. (CE) 303:08 [punto6.1.2 del RT-28] fatturato degli ultimi tre anni in merito al settore coperto da certificazione dati sulla tipologia e quantità degli F-Gas acquistati/utilizzati/smaltiti, l’invio della comunicazione annuale al Ministero dell’Ambiente (se applicabile). Per eventuali approfondimenti p.es derivanti da segnalazioni, CEPAS potrà richiedere all’impresa di sostituire uno degli audit documentali con una verifica presso la sede e/o il luogo di intervento. Entro 10 giorni dal rilascio della dichiarazione, CEPAS provvederà ad inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR 43/12, l’esito degli accertamenti (sussistenza o meno dei requisiti per la certificazione). Come già specificato, l’Organizzazione certificata deve informare CEPAS circa ogni variazione del numero del personale certificato, del volume di attività e di ogni altra variazione che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della propria certificazione. A fronte di tale variazioni, se rilevanti, CEPAS può decidere di effettuare verifiche di sorveglianza, non programmate, sia documentali che presso le sedi dove si svolgono le attività certificate. 9. RINNOVO Il rinnovo avviene allo scadere dei cinque anni di validità del certificato previa esecuzione di un nuovo processo di certificazione come descritto al punto 6 del presente documento. A conclusione del nuovo iter, CEPAS delibera il rilascio, o meno, della nuova certificazione. Entro 10 giorni dal rilascio del nuovo certificato, CEPAS provvederà ad inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR43/2012, tutte le informazioni relative alle Organizzazioni che hanno ottenuto il rinnovo della certificazione e le informazioni (nominativi e numero di certificato) relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione 10. REGISTRO CEPAS mantiene un registro che consente di verificare la posizione delle Organizzazioni certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione ed è conservato per almeno 5 anni Il tempo di conservazione per tutti i documenti cartacei è di 5 anni dalla data di annullamento o sostituzione; allo scadere di tale periodo la conservazione è facoltativa e possono essere distrutti. La durata di conservazione delle registrazioni cartacee relative alle singole pratiche di certificazione è articolata nel seguente modo: CEPAS srl PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DEI SERVIZI DELLE IMPRESE OPERANTI EX REGOLAMENTI CE 303/2008 e 304/2008 sigla: PG55 Rev. 2 Pag. 10 di 10 per tutto il periodo in cui l’organizzazione risulta iscritta nel Registro CEPAS 5 anni dalla data di rinuncia, revoca o annullamento della Certificazione. Il Registro viene reso disponibile ad ACCREDIA La documentazione archiviata in formato elettronico non ha limite di tempo prefissato per la sua distruzione e comunque rispetta il limite di 5 anni dalla data di annullamento. 11. CONDIZIONI D’USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E DI ACCREDITAMENTO Si applicano le regole stabilite per la certificazione del processo/servizio/prodotto a fronte degli altri schemi gestiti da CEPAS e che rispettano anche i requisiti delle norme di riferimento e del Regolamento sull’uso del marchio dell’ente di accreditamento.(rif.to MC02 CEPAS e RG09 ACCREDIA nelle revisioni vigenti). Gli usi inappropriati o ingannevoli del certificato e del marchio in pubblicazioni, cataloghi, ecc. sarà sanzionato tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni legali. 12. TARIFFE Le tariffe per: - presentazione domanda di certificazione - esame documentale - valutazione iniziale/audit e rilascio certificato - audit di sorveglianza (documentale o in campo) - audit di rinnovo sono riportate nel tariffario CEPAS consegnato all’Organizzazione richiedente la certificazione. (copia del quale è anche depositata presso il MATT) Le tariffe relative ai diritti di segreteria sono a carico dell’Organizzazione richiedente. I diritti di segreteria relativi all’iscrizione nel sito FGAS sono a carico dell’Organizzazione richiedente così come le eventuali spese (viaggi, trasporti, vitto, alloggio, ecc.) sostenute da CEPAS e dagli ispettori, se necessarie ai fini della valutazione, previa presentazione dei relativi giustificativi (rif.to Tariffario CEPAS). Data Firma Rappresentante Legale CEPAS: …………………………………… Data Firma Rappresentante Legale Organizzazione: …………………………………….