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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO DIRETTIVO
N. 03/2008
Seduta Ordinaria
Oggetto: Adozione del Regolamento provvisorio dell'attività di pesca selettiva nel Parco per l'anno
2008.
L’anno duemilaotto il giorno 23 del mese di gennaio presso la sede dell’Ente Parco Nazionale
Dolomiti Bellunesi, previo invito del Presidente, si è riunito il Consiglio Direttivo dell’Ente, composto
dai signori:
PRESIDENTE
DE ZORDO Guido
presente
CONSIGLIERI
REVISORI DEI CONTI
CALDART Gabriele
COLLESELLI Alberto
DE CIAN Sergio
DE FEO Fausta
DE MENECH Roger
DE ROCCO Roberto
FOA’ Augusto
MORO Renato
SBURLINO Giovanni
VACCARI Gianvittore
presenti n. 7
presente
presente
presente
assente
presente
assente
assente
presente
presente
assente
assenti n. 4
DI TOMMASO Vincenzo
BELLAN Silvana
ZATTA Rosanna
presenti n. 1
assente
assente
presente
assenti n. 2
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il Direttore dell’Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi, dott. Vitantonio Martino.
Il prof. Guido De Zordo, in qualità di Presidente dell’organo consiliare, constatata l’esistenza del
quorum richiesto dallo Statuto per la validità delle sedute, dichiara aperta la sessione dei lavori ed
invita il Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto. Dopo il dibattito di cui al relativo
verbale, il Consiglio Direttivo adotta la seguente deliberazione.
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Delibera n. 03/2008.
Oggetto: Adozione del Regolamento provvisorio dell'attività di pesca selettiva nel Parco per l'anno
2008.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Atteso che l’articolo 11 comma 3 lettera a) della Legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro
sulle aree naturali protette”, sancisce il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo
delle specie animali e quindi anche l’attività di pesca nei Parchi Nazionali.
Considerato peraltro che l’attività di pesca selettiva può essere consentita nel Parco ai sensi
dell’articolo 11 comma 4 della medesima legge 394/91, in quanto funzionale alla conservazione
degli ecosistemi naturali e delle loro dinamiche, favorendo il ripopolamento dell’ittiofauna autoctona
quale la trota marmorata (Salmo trutta marmoratus) ed eradicando le specie ittiche alloctone ed
immesse.
Dato atto che ad oggi il Regolamento generale di cui all'articolo 11 della legge 394 citata non è
stato ancora sottoposto all'approvazione della competente autorità ministeriale, sebbene ferma
intenzione di questo Consiglio Direttivo sia quella di deliberare lo schema definitivo di detto
Regolamento entro l’anno 2008.
Ravvisata pertanto la necessità di adottare uno specifico regolamento per la pesca selettiva nel
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per l’anno 2008.
Preso atto che, al fine di razionalizzare l’attività di pesca selettiva e di consentire all’Ente Parco di
disporre direttamente di dati precisi e dettagliati sui prelievi ittici compiuti nei corpi idrici compresi
nel suo territorio, si è addivenuti ad una intesa con l’Amministrazione Provinciale di Belluno, ente
delegato a gestire la materia della pesca sportiva, per inserire nelle tre tipologie di documenti
stampati dalla Provincia per regolamentare l’attività predetta (libretto annuale di Associazione per
gli associati al Bacino concessionario, libretto di interscambio per i residenti della Provincia che
intendano pescare fuori del territorio di residenza, tesserino giornaliero distribuito dal Bacino
concessionario per la zona di sua competenza) un inserto staccabile dedicato alle catture
effettuate nei corpi idrici inclusi appunto nel perimetro del Parco e da restituire, al termine della
stagione di pesca, all’Ente Parco.
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Dato atto che, grazie ad un finanziamento della Fondazione Cariverona è partito un ampio
progetto di recupero e valorizzazione dell’ittiofauna, che prevede la realizzazione di tutti gli
interventi di gestione elaborati nel progetto speciale fauna e che i monitoraggi e le attività di studio
per il ripopolamento sono state assegnate, con gara pubblica, all’Università di Torino Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia.
Rilevato che il dr. Alvise Lucarda del Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed
Ecologia dell’Università di Torino ha fornito le indicazioni necessarie alla redazione di un
Regolamento per la pesca selettiva nel Parco, volte rendere maggiormente efficaci sia l’azione di
progressiva eradicazione dell’ittiofauna alloctona sia il ripopolamento dell’ittiofauna autoctona.
Dato atto che tali presupposti si tradurrebbero principalmente in azioni quali il divieto assoluto di
prelievo della trota marmorata (Salmo trutta marmoratus), dell’ibrido marmoratus X fario, dello
scazzone (Cottus gobio) e del temolo (Thymallus thymallus), l’incremento da 3 a 5 del limite di
catture a uscita per gli altri salmonidi, la possibilità di prelievo senza limitazioni di numero e di
taglia di alcune specie alloctone, il divieto di attuare immissioni di trota fario e l’istituzione di zone a
protezione speciale per la fauna ittica autoctona da utilizzare quali aree per il ripopolamento e
reintroduzione dell’ittiofauna autoctona e per attività di pesca sperimentale, ovviamente dosando
tali azioni nei vari corpi idrici a seconda delle situazioni ittiofaunistiche degli stessi.
Dato atto che tali disposizioni proposte sono state oggetto di disamina, correzione e accordo con il
Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Territoriale per l’Ambiente per garantire una più
agevole applicazione sul campo del regolamento pesca da parte degli agenti della sorveglianza.
Considerato
che l’azione portata avanti da questo Ente Parco negli ultimi anni ha
progressivamente migliorato una originaria situazione di degrado con commistioni tra specie
autoctone e alloctone (in specie, trota fario) e che anche il Progetto Speciale Fauna ultimato nel
2004, uno dei Progetti speciali previsti dal Piano per il Parco, nel descrivere il quadro generale
della situazione ittiofaunistica nel territorio del Parco, ha evidenziato i risultati positivi raggiunti e ha
fissato le linee guida da seguire per il futuro.
Visto lo schema di Regolamento 2008 allegato alla presente deliberazione, di cui costituisce parte
integrante ed essenziale.
Ritenuto, pertanto, di condividerne il contenuto sottoposto all’approvazione di questo consesso,
limitandone ancora una volta l'efficacia ad una sola stagione di pesca, sia per l'elevata variabilità
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che può contraddistinguere le popolazioni ittiche, la quale esige uno strumento "dinamico",
riorientabile secondo le rilevazioni nel frattempo effettuate, sia per il ragionevole convincimento di
questo Ente Parco di poter disporre del Regolamento del Parco ex art. 11 della legge 394/91,
dove la pesca selettiva, al pari di ogni altra attività esercitata all’interno del Parco, troverà
compiuta e adeguata disciplina.
Visto l'art. 6, co. 4, della legge 394/91, secondo cui "Dall'istituzione della singola area protetta
sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali
deroghe di cui all'articolo 11".
Considerato che, come anticipato, il prelievo di fauna ittica in alcuni dei corsi d'acqua del Parco
integra una deroga legittima al divieto di cattura di specie animali in genere, sancito dall'art. 11, co.
3, lett. a), della legge quadro, perché necessario, come afferma il successivo co. 4, a ricomporre
squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco.
Visti:
-
l’art. 9, co. 8, della legge 394/91, il quale stabilisce che il Consiglio Direttivo delibera in
merito a tutte le questioni generali, ed in particolare sui regolamenti dell’Ente Parco;
-
lo Statuto dell’Ente Parco.
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell’Ente Parco in merito alla regolarità tecnica
dell’atto.
Dopo ampia discussione, con voti unanimi favorevoli dei presenti,
delibera
per le ragioni di cui in premessa,
1. di approvare lo schema di Regolamento provvisorio per l'anno 2008 dell'attività di pesca
selettiva nei corpi idrici del Parco aperti a tale attività, allegato alla presente deliberazione, di
cui costituisce parte integrante ed essenziale;
2. di trasmettere la presente deliberazione con l'allegato Regolamento al Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare per i controlli di competenza;
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3. di trasmettere la presente deliberazione con l'allegato Regolamento alla Regione Veneto,
all'Amministrazione Provinciale di Belluno, alle Comunità Montane del Parco ed al
Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato;
4. di pubblicare la presente deliberazione all'albo dell'ente per quindici giorni consecutivi.
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08-003 Regolamento provvisorio pesca 2008