Di Enzo Canettieri di Enzo Canettieri 2 Premessa A nostro giudizio, la formazione prevalente tra i quadri sindacali è quella di tipo storico – umanistico, oppure tecnico – giuridica. Ovviamente in questo non c’è nulla di male. Riteniamo però che sarebbe bene conoscere, almeno nelle sue linee generali, cosa sono e come funzionano le Imprese, quali sono i meccanismi che determinano il loro modo di essere. Certamente questo lavoro non ha l’obiettivo di fornire spiegazioni esaustive ed esaurienti. Abbiamo semplicemente l’ambizione di fornire una traccia sulle questioni che ruotano attorno alle problematiche delle imprese che, ci auguriamo, serva da stimolo per i nostri lettori. 3 L’accordo interconfederale 2009 I suoi riflessi sul sindacato e le aziende Non dobbiamo partire da lontano per trattare l’argomento che ci siamo prefissi. Dobbiamo partire dall’accordo del 22 gennaio 2009. L’accordo di riforma degli assetti contrattuali. Con l’esclusione della CGIL, è stato liberamente sottoscritto dalle parti sociali in rappresentanza del mondo del lavoro e delle imprese. L’accordo parte da una premessa. Ribadisce che la struttura della contrattazione collettiva è articolata su due livelli. Contratto nazionale di categoria e contrattazione decentrata, prevalentemente da effettuarsi a livello aziendale. E fin qui nulla di nuovo. Ad esser sinceri, anzi, c’è la banale ed ovvia riproposizione della struttura contrattuale italiana. Se si prosegue nella lettura e nell’analisi dell’accordo interconfederale, invece, la novità risulta evidente. Essa risiede nel fatto che le parti individuano la necessità di incrementare e sviluppare la contrattazione di secondo livello attraverso la riduzione di tasse e contributi. Non solo: gli incentivi economici sono collegati agli obiettivi di produttività, redditività, qualità ed efficienza. Più in generale, a tutti quei fattori in grado di migliorare la competitività e l’andamento economico delle imprese. Da ciò ne conseguono due aspetti di capitale importanza. Il primo: il salario e la retribuzione percepita dai 4 lavoratori in sede diventa una voce non più secondaria o addirittura marginale, ma è destinata ad assumere una crescente centralità. L’altro aspetto che ne consegue è che viene infranto il mito del contratto nazionale come fonte più alta ed autorevole di elargizione salariale. Il contratto nazionale serve a proteggere i lavoratori dalle fiammate inflazionistiche, ma la parte di salario eccedente i minimi va contrattata nelle aziende (in altri tempi avremmo detto conquistata), tenendo conto delle loro oggettive condizioni. Tradotto più prosaicamente e concretamente significa che, all’interno dello stesso settore e della stessa area territoriale possono esserci differenziali retributivi, perché le aziende non sono tutte nelle medesime condizioni. Si obietterà, in nome del principio di uguaglianza, che tutti i lavoratori hanno diritto ad un salario dignitoso per sé e per le loro famiglie. Ed a questo servono appunto i contratti nazionali. Poi, nelle zone territoriali di piena occupazione disoccupazione, se e con un’azienda un bassissimo tenesse le tasso di retribuzioni eccessivamente inferiori, si verificherebbe la mobilità dei lavoratori da un’azienda, ritenuta poco conveniente, verso un’altra più vantaggiosa per la manodopera. Il risultato per l’azienda che attuasse una simile strategia sarebbe catastrofico. Risparmierebbe sui salari, ma si priverebbe di professionalità ed esperienze, che costituiscono uno dei valori 5 patrimoniali di cui un’impresa può disporre ed in breve uscirebbe dal mercato. In ogni caso, per quei lavoratori che non hanno la possibilità di fruire della contrattazione aziendale (per dimensioni o per oggettive difficoltà del conto economico) viene comunque elargito un elemento minimo di garanzia salariale. Prima di terminare su questo aspetto, è bene tenerne presente altri, che sono impliciti, non apertamente dichiarati, ma parimenti importanti. E qui, nostro malgrado, dobbiamo partire da un po’ lontano. Negli anni scorsi, tra le innumerevoli dispute che hanno dilaniato il sindacato italiano, ve ne era una, meno fragorosa e clamorosa delle altre. Forse proprio per questo meno nota. Tuttavia rivestiva un’importanza capitale per il futuro del sindacato e della contrattazione, ma come spesso accade, la questione venne sottovalutata e, al massimo, derubricata come dibattito teorico-astratto. Di cosa si trattava? Per dirla in modo schematico, da una parte c’erano i fautori del contratto nazionale leggero, che sostenevano che il contratto nazionale andasse liberato da inutili orpelli normativi e prescrittivi. Dall’altra i difensori dello status quo, cioè del mantenimento del vecchio ordinamento contrattuale: minuzioso, dettagliato, classificatorio. In una parola, rigido. A nostro giudizio, sostenere la centralità della contrattazione aziendale è incompatibile con il mantenimento del vecchio 6 ordinamento contrattuale. Ordinamento contrattuale che, giova ricordarlo, in gran parte è eredità e retaggio dell’economia corporativa, la cui peculiarità consisteva nel controllare, nel definire, nell’inquadrare e nel regolamentare in via autoritaria e gerarchica, come è naturale in tutti i regimi dittatoriali. A deregulation scanso di equivoci: contrattuale. Si non vuol si propone dire, la molto semplicemente,che in sede aziendale le parti, cioè i soggetti collettivi possono trovare le modalità per meglio organizzare e definire i propri rapporti. Tra l’altro, questa modalità di regolazione è vicina alla realtà materiale di luoghi di lavoro e non è verticistica e autoritaria; accuse che possono tranquillamente essere imputate al vecchio ordinamento contrattuale. La riflessione che proponiamo è la seguente: il conflitto tra sostenitori del contratto leggero e fautori del vecchio ordinamento contrattuale negli ultimi anni c’è stato, ma è stato sottotraccia, in parte attutito dalle mediazioni e dal tentativo di trovare una sintesi unitaria tra due posizioni difficilmente compatibili. L’ultimo accordo confederale è semplicemente stato il detonatore tra due diversi modelli e due diverse impostazioni di sindacato. Una delle obiezioni che può essere elevata, può essere di questo genere. Non è la prima volta, nella storia delle relazioni sindacali italiane, che si pone l’accento sul livello aziendale. Il protocollo di luglio 1993, 7 dedicava, ad esempio, una specifica trattazione alla contrattazione decentrata. Quindi è certamente vero che nella storia delle relazioni sindacali italiane si è rimarcato in più epoche e periodi l’accento sulla contrattazione aziendale. Basta ricordare, ad esempio, il dibattito che si sviluppò a cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso. Per rimanere al protocollo di luglio 1993, è bene ricordare che il “focus” dell’intesa era costituito dal governo delle variabili macroeconomiche (tariffe, prezzi, salari) e dal controllo predefinito dell’inflazione, programmata in via politica dai governi in carica. La prova indiretta sulla fondatezza di questa osservazione è costituita dal fatto che, nonostante il protocollo del 1993 prevedesse e disponesse appositi sgravi fiscali per incentivare e favorire la contrattazione aziendale, nel successivo quindicennio di vigenza, non è mai diventato una concreta realtà, proprio perché le priorità erano altre, ossia, come già detto, il governo delle variabili economiche, che se non adeguatamente governate, ci avrebbe fatto fallire l’aggancio con l’Europa. Semmai c’è da domandarsi perché il sindacato italiano non abbia provveduto, una volta raggiunto questo importante traguardo, a modificare e innovare la trattura contrattuale italiana. Ciò avveniva nel 1998, più di dieci anni fa. Una delle questioni che l’accordo sulla riforma contrattuale trascina con se, e quello relativo al 8 fatto che diviene sempre più importante e decisivo conoscere la vita delle imprese, cosa sono e come si configurano, come funzionano e quali regole devono rispettare, come si devono leggere i loro documenti, in particolare i bilanci. La nostra netta percezione è che anche sotto questo profilo, il sindacato italiano complessivamente sconti un grave culturale e di conoscenza. Deficit che si può tradurre, per dirla in termini schematici ma comprensibili, in due diverse opzioni politiche. Una definibile movimentista – massimalista che non tiene in alcun conto i dati e le evidenze aziendali. Per il sindacato movimentista – massimalista i referenti sociali non sono quei lavoratori di quella specifica azienda, con le loro problematiche e le loro particolari aspettative ed esigenze, ma i lavoratori intesi in senso generale ed universalistico. L’altra opzione politica, che definiremo collaborativi a prescindere, prende sempre comunque per buoni i dati e gli obiettivi dell’azienda. Si dice: con la partecipazione dei lavoratori alla vita e in prospettiva agli utili d’impresa si responsabilizzano sia i lavoratori che le imprese, si rendono i protagonisti delle aziende non più corpi separati, ma parti di un unico organismo. Giusto. Però, come tutti i giochi, c’è chi fa la parte del banco (quindi perde difficilmente) e gli altri che partecipano, ma difficilmente vincono. Fuor di metafora: non basta soltanto proclamare 9 la necessità della partecipazione dei lavoratori alla vita dell’azienda. La partecipazione si tratta di supportarla ed irrobustirla attraverso un percorso che punti alla qualificazione e all’innalzamento della qualità stessa della partecipazione. Intendiamo dire: ridurre l’asimmetria informativa, cioè il bagaglio di conoscenze esistente tra le parti, è importantissimo. Ma può non bastare. Il modello collaborativo e partecipativo ha un indubbio vantaggio: riduce le occasioni di conflitto ed aumenta le competenze e le conoscenze dei lavoratori. Così ha un senso. Anche partecipando, altrimenti, si può continuare ad essere subalterni. Perciò, coerentemente con la nostra linea editoriale, iniziamo il nostro viaggio nell’impresa e nei suoi meccanismi di funzionamento interno. Senza la pretesa e la presunzione di fornire una conoscenza esaustiva su ciò che è un’azienda. Semplicemente fornendo una prima informazione. Con la speranza di suscitare nei nostri quadri sindacali attenzione e doveroso interesse verso le imprese. 10 La definizione europea di piccola, media e grande impresa In tempi recenti, fino al 1995, in Europa c’era una ampia gamma di definizione di piccola e media impresa. Questa difformità di definizioni poteva indurre a fenomeni distorsivi della concorrenza e dare adito ad un accesso differenziato alle fonti di finanziamento pubblico delle imprese nei diversi Stati dell’Unione. Successivamente, la Commissione Europea fornì una definizione maggiormente puntuale e precisa, prendendo come riferimento tre parametri: il numero dei dipendenti, il bilancio o il volume d’affari, l’autonomia e l’indipendenza dell’impresa. PICCOLA IMPRESA: è quella che ha meno di 50 dipendenti, ha un fatturato non superiore a 7 milioni di euro oppure un bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro, è in possesso del requisito di indipendenza. MEDIA IMPRESA: ha meno di 250 dipendenti, ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di euro oppure un bilancio annuo non superiore a 27 milioni di euro, è in possesso requisito di indipendenza. 11 GRANDE IMPRESA: è l’impresa che non rientra nelle precedenti definizioni. Al di là della questione definitoria stabilita in sede di Commissione Europea, le imprese, in particolare piccole e medie, costituiscono la spina dorsale del nostro sistema produttivo italiano. E’ stato calcolato che le imprese industriale e terziarie nel 2008 con meno di 250 dipendenti, assommavano ad oltre 4,5 milioni di unità (riflettere prego: in Italia ci sono 4 milioni e mezzo di imprese!) che assorbivano più di 14 milioni di lavoratori. Secondo fonti autorevoli, le piccole e le medie aziende generano il 74% del valore aggiunto e oltre l’83% di quello dei servizi privati. Le imprese di piccole e piccolissime dimensioni, che pure avevano contribuito e garantito il successo delle nostre produzioni, sono quelle che maggiormente risentono dell’attuale recessione. Tant’è che da più parti, anche da autorevoli fonti datoriali, vengono sollecitate ad aggregarsi, a costituire, secondo la terminologia corrente, reti di impresa. Ma chi è l’impresa? Chi è l’imprenditore che la guida? 12 NOZIONE GIURIDICA DI IMPRENDITORE ED IMPRESA Secondo il nostro codice civile, l’imprenditore è colui che esercita professionalmente un’attività economica finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Detto ciò, che serve in generale ad identificare la figura dell’imprenditore e stabilito che l’imprenditore è il capo dell’impresa da cui dipendono i suoi collaboratori, il codice civile italiano opera una prima distinzione. Qualifica, cioè, che per piccoli imprenditori, sono da intendersi i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani e i piccoli commercianti e tutti quelli che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della famiglia. Giova sottolineare due questioni di particolare importanza. La prima, se è vero che l’imprenditore è definito il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori e dipendenti, tuttavia non esercita un potere assoluto di irresponsabile, tanto che è tenuto ad adottare provvedimenti e misure in grado di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, nonché a tutelarne l’esperienza e la professionalità. L’altra distinzione che il codice civile italiano è quella relativa ad una specifica dizione e qualifica per i piccoli imprenditori: devono partecipare direttamente all’attività della loro azienda, anche 13 attraverso i loro familiari. Quindi se ne deduce che la qualifica di piccolo imprenditore non è soltanto riferita alla taglia dimensionale dell’impresa, ma ad una specifica e particolare modalità di esercitare il ruolo e la funzione dell’imprenditore. Può accadere che l’imprenditore decida, ad un certo punto della sua attività, di cedere l’azienda. La procedura di cessione (di cui abbiamo parlato diffusamente nel 2° volume della nostra collana, Esternalizzazioni e trasferimento di ramo d’azienda) è regolata dall’art. 2112 del Codice Civile, che a sua volta è stato modificato dall’art. 47 della L. 428/90, modificato successivamente dal D. Lgs 2 febbraio n. 18, definitivamente cambiato dal D. Lgs 10 settembre 2003 n. 276.Senza entrare nei dettagli tecnico-normativi, basti qui ricordare che, a legislazione vigente, l’imprenditore è tenuto ad esperire una procedura di informazione verso i rappresentanti dei lavoratori. Può anche identificare il ramo d’azienda di cedere addirittura successivamente alla procedura di informazione. Detto ciò, è bene chiarire subito che l’acquirente di un’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, tranne che nei contratti aventi un carattere personale. Inoltre, l’alienante cioè chi cede un’azienda non si libera dai debiti inerenti all’azienda ceduta, se non risulta il consenso dei creditori. Tuttavia, sulla base dell’art. 2195 del Codice Civile, gli imprenditori soggetti a 14 registrazione nel registro delle imprese, vale a dire chi esercita un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, un’attività intermediaria nella circolazione di beni, un’attività di trasporto nelle sue diverse forme, un’attività bancaria ed assicurativa, dei debiti risponde l’acquirente dell’azienda. Le stesse disposizioni valgono anche nel caso di affitto dell’azienda. L’affittuario comunque è impegnato a curare la gestione dell’azienda conformemente alla destinazione e dell’interesse della produzione. Perciò, dalle disposizioni in esame, risulta chiaro che in caso di affitto di azienda non può essere cambiata l’attività produttiva precedente: se affitto un’azienda che produce bulloni non la posso trasformare in azienda ceramica. Come affittuario, però, posso prendere iniziative atte a produrre un aumento di reddito e produttività. 15 Cenni sulle principali forme di società: la s.r.l. e la s.p.a. Le società a responsabilità limitata sono società di capitale per cui alle obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Il capitale sociale minimo è di diecimila euro suddiviso nelle quote di partecipazione ei soci. L’assemblea dei soci nomina gli amministratori della società. La forma giuridica della società a responsabilità limitata è quella più diffusa nel nostro paese che, come è noto, è costituito essenzialmente da piccole imprese e da una bassa capitalizzazione. Per quanto riguarda i meccanismi interni di governance, va segnalato che gli amministratori devono convocare senza ritardo l’assemblea quando viene richiesta da soci che rappresentano almeno un quinto del capitale sociale. Il non adempimento della richiesta da parte degli amministratori comporta che la convocazione è ordinata con decreto del Presidente del Tribunale. Un’assemblea per essere valida deve vedere la partecipazione dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale. L’amministratore di una società non può assumere la qualifica di socio in società correnti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio e terzi. Gli amministratori, inoltre, sono responsabili verso la società dei danni derivanti dalla inosservanza dei doveri di diligenza. E’ anche previsto che 16 l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito ai danni arrecati per atti dolosi o colposi da parte degli amministratori. Le s.p.a. Le società per azioni, come le società a responsabilità limitata, sono società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono espresse in azioni. Pertanto i soci rispondono attraverso il capitale sociale conferito. Per costituire una s.p.a. è necessario sottoscrivere e versare 120 mila euro. Le azioni possono essere, almeno nelle forme più importanti: ordinarie, che consentono il diritto agli utili e alla ripartizione del residuo attivo; privilegiate, che attribuiscono un privilegio nella distribuzione degli utili o nella restituzione del capitale allo scioglimento dell’assemblea, chi possiede azioni privilegiate ha diritto di voto nell’assemblea; di risparmio, cioè possono essere emesse solo da società quotate in Borsa. Non danno diritto al voto, ma ad una ripartizione annuale degli utili nella misura minima del 5% del valore nominale e/o comunque del 2% in più rispetto alle azioni ordinarie. 17 Fra i soci possono essere stipulati patti parasociali che non impegnano la società. I patti parasociali impegnano, come tutti i contratti, le parti che li stipulano, quindi l’inadempimento di un socio non ha conseguenze nel legame che lo lega alla società, ma obbliga il socio al risarcimento del danno. La riforma del diritto societario, avvenuta nel 2003, ha individuato tre tipologie di società per azioni. Un modello è quello delle società, per azioni che non ricorrono al mercato per acquisire capitale di rischio e che fanno riferimento ad un azionariato ristretto. L’altro è di società che pur ricorrendo ai mercati finanziari non vi quotano i propri titoli. Infine, le società i cui titoli sono quotati regolarmente. 18 Nozioni elementari di bilancio: gli elementi fondanti Il termine bilancio deriva dal latino e significa pareggiare, trovare equilibrio. Il bilancio è un prospetto di natura economica che mette in relazione valori che hanno segni opposti (+ e -) e ne ottiene il pareggiamento. Le scritture contabili del bilancio, redatte secondo il metodo della partita doppia, classificano le diverse operazioni sotto l’aspetto economico e quello patrimoniale. Occorre notare che: - i componenti economici sono componenti di reddito; - i componenti economici (o reddito) sono positivi o negativi e gli elementi patrimoniali sono attivi o passivi; - componenti negativi sono anche chiamati costi, anche se non tutti i componenti negativi sono costi. Come accennato, gli elementi positivi e negativi relativi ad un certo periodo temporale (esercizio) si trovano nel conto economico, che mette in evidenza i costi sostenuti e i ricavi ottenuti in un determinato arco di tempo. Lo stato patrimoniale, invece, descrive la consistenza del patrimonio e per patrimonio si intende l’insieme dei mezzi a disposizione. Quindi, il bilancio è formato dal conto economico e dallo stato patrimoniale. 19 Nel bilancio di esercizio, le serie di valori messi a confronto sono: i costi e ricavi nel conto economico e attività e passività nello stato patrimoniale, che ha all’inizio dell’esercizio elementi attivi per importo uguale agli elementi passivi aumentato del netto (patrimonio o capitale netto). Alla fine dell’esercizio lo stato patrimoniale sarà composto da elementi attivi e passivi modificati per importi uguali a quelli dei componenti positivi e negativi al conto economico. Rimane fermo il patrimonio iniziale netto. I conti “quadrano” se la differenza tra attivo e passivo più netto (saldo) è uguale al risultato di esercizio di cui al conto economico. Perciò lo schema di bilancio di esercizio si può così riassumere: - Stato patrimoniale, a colonne contrapposte; - Conto economico, con costi classificati secondo natura. 20 Il bilancio di esercizio Come già accennato, il bilancio di esercizio è un bilancio di periodo. Normalmente è di dodici mesi che coincidono con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Suddividere la vita di una azienda in periodi è decisivo per procedere alla stesura di un bilancio, soprattutto per legare un determinato periodo a quelli precedenti e successivi. Il legame che si crea tra esercizi per cui i lavori finali di un esercizio corrispondono esattamente ai valori iniziali dell’esercizio successivo è detto principio della continuità. Il codice civile, l’art. 2423, prevede che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, con il conto dei profitti e delle perdite. Per consuetudine gli elementi attivi si trovano nella parte sinistra del prospetto, mentre nella parte destra vengono indicati gli elementi passivi. Il conto dei profitti e delle perdite è stato chiamato conto economico ed elencava costi, ricavi e rimanenze dell’esercizio. Questa modalità di redazione del bilancio, è stata armonizzata con la IV direttiva Cee, che ha inteso uniformare i regimi contabili dei diversi Stati, senza però interferire nelle tradizioni giuridiche di ciascuno Stato, lasciando al legislatore nazionale la scelta tra i diversi schemi sia di stato patrimoniale che di conto economico. Sulla base 21 delle disposizioni comunitarie, lo schema di bilancio risulta essere il seguente: • Stato Patrimoniale a sezioni contrapposte; • Conto Economico con costi classificati; • Nota Integrativa, consistente nell’elenco di alcune specifiche informazioni. Tutto ciò ha comportato delle importanti novità che si possono così sintetizzare: il bilancio è costituito da tre documenti, vale a dire stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa.Viene introdotto il confronto dei valori iniziali e finali di esercizio, il conto economico è redatto in forma scalare e fornisce due distinti risultati, il risultato dell’esercizio o utile (o perdita) dell’esercizio. La nota integrativa spiega, nel vero senso della parola, le voci dello stato patrimoniale e del conto economico e fornisce gli elementi che non trovano collocazione in tali documenti. Infine è previsto un bilancio in forma abbreviata. 22 Le voci dello stato patrimoniale ATTIVO a) Credito verso soci: la prima voce dell’attivo dello stato patrimoniale è relativa ai crediti che l’azienda vanta nei confronti per versamenti ancora dovuti. I soci hanno infatti la possibilità di non versare interamente il capitale sociale al momento della sottoscrizione. E’ previsto nelle società per azioni la possibilità per i soci di versare alla società i 3/10 del valore nominale delle azioni di nuova emissione. Invece, i crediti diversi da quelli dei soci sono iscritti sempre nell’attivo sotto la voce Attivo circolante. b) Immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono quegli elementi patrimoniali ad essere utilizzati durevolmente. Rappresentano la parte di capitale immobilizzata, cioè investita e quindi per lungo tempo non disponibile. Le immobilizzazioni si dividono in: 1. Immobilizzazioni immateriali, costi sostenuti per acquisire dati, informazioni, spese per ricerca e sviluppo, per brevetti, ecc.. 2. Immobilizzazioni materiali sono terreni, fabbricati, impianti. 3. Immobilizzazioni finanziarie investimenti in aziende con le quali intercorrono rapporti (collegate, controllate). 23 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o produzione, tranne nel caso di imprese controllate o collegate che possono essere valutate come patrimonio netto: un valore che tiene conto dell’impresa collegata e controllata, anziché del posto della partecipazione. c) Attivo circolante, questa voce raccoglie gli investimenti che hanno la possibilità di trasformarsi, in tempi brevi, in liquidi. L’attivo circolante si divide in: 1. Rimanenze di magazzino: materie prime, semilavorati, prodotti finiti ecc.. 2. Crediti diversi da quelli verso soci. Sono quelli verso clienti o imprese, separandoli da quei crediti esigibili oltre l’esercizio. 3. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, titoli che a breve sono destinati ad essere venduti. PASSIVO A) PATRIMONIO NETTO. Il patrimonio netto e suddiviso in capitale, riserve, utili. Il capitale è l’investimento nell’azienda che dà diritto ad una quota degli utili distribuiti. Le riserve sono quote di utili non distribuite, accantonate dall’azienda. 24 B) Fondi per rischi e oneri. Sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. C) Trattamento di fine rapporto. Il Tfr maturato deve essere indicato l’importo maturato accantonato, che sarà liquidato al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro. D) Debiti. I debiti che l’azienda ha nei confronti di terzi sono suddivisi in varie voci, con particolare evidenza dei debiti verso banche, verso i fornitori e per le obbligazioni. E) Ratei e Riscontri. Nella voce ratei e riscontri passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in esercizi successivi. 25 L’analisi e gli indici di bilancio L’analisi del bilancio aziendale è la sua scomposizione in singole voci, in modo da evidenziare particolari aspetti quantitativi e qualitativi. Quindi lo scopo dell’analisi di bilancio è quello di comprendere e interpretare meglio il bilancio. In funzione di ciò le voci vengono raggruppate in poche classi. Per esempio, lo stato patrimoniale può essere classificato secondo il grado di liquidità, cioè sulla capacità di convertire i suoi elementi in denaro liquido. La riclassificazione del bilancio permette di individuare importanti indici di bilancio. Gli indici possono essere: • Orizzontali, dove sono messi a confronto i valori a un determinato periodo con quelli dei periodi immediatamente successivi o immediatamente precedenti. In questo caso l’analisi mette in luce l’evoluzione nel tempo dell’azienda. • Verticali, esprime percentualmente l’importanza di ogni singola voce rispetto al totale. In questo caso l’analisi mette in luce la consistenza delle voci di bilancio. Gli indici di bilancio sono numerosi. Ne elenchiamo qui quelli più noti e ricorrenti. 26 EBITDA. E’ un margine reddituale che misura l’utile di una azienda, prima degli interessi, delle imposte, delle tasse e degli ammortamenti. L’Ebitda esprime la situazione reale degli affari di un’azienda. Invece l’EBIT e l’utile netto risentono delle scelte fatte in sede di bilancio. La diversa scelta effettuata sugli ammortamenti dà diverse letture in sede di bilancio che sostanzialmente corrispondono al margine operativo lordo (MOL). ROE. E’ il rendimento del capitale netto. Esprime il rapporto tra reddito e capitale. Indica la capacità remunerativa del capitale a rischio (equità in inglese). ROI. E’il rendimento operativo del capitale investito. Esprime il rapporto tra reddito operativo e capitale investito ed indica il ritorno dell’attività caratteristica dell’azienda (risultato operativo) in relazione con il capitale investito nella stessa azienda (capitale netto + debiti). 27 Il bilancio e le regole europee Tra le disposizioni, che più hanno inciso in materia di bilancio di esercizio forse la più rilevante, è il decreto legislativo 127/1990. In questo decreto che recepisce le direttive comunitarie, le più importanti innovazioni sono: • Il bilancio, che in precedenza era di due documenti (stato patrimoniale e conto dei profitti e delle perdite) diventa composto da tre documenti: stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa. • E’ introdotto il confronto dei valori finali con quelli iniziali di esercizio. • La nota integrativa spiega le voci dello stato patrimoniale e del conto economico e fornisce gli elementi che non trovano collocazione nei documenti annuali. • E’ previsto un bilancio in forma abbreviata. A proposito di bilanci redatti in forma abbreviata, va segnalato che il Decreto Legislativo 173/08 ha stabilito nuove regole per la compilazione del bilancio in forma abbreviata. Va detto che il bilancio abbreviato non è obbligatorio, pertanto la società che pure rientra nei limiti stabiliti dall’art. 28 2435 bis del Codice può adottare lo schema del bilancio ordinario. I limiti stabiliti dall’art. 2435 bis sono: 1. Totale dell’attivo stato patrimoniale non superiore a Euro 4.400.000; 2. Ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a Euro 8.800.000; 3. Il numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio non superiore a 50. 29 ALLEGATI: Codice Civile Libro Quinto: Del lavoro Titolo VIII: Dell'azienda Capo I: Disposizioni generali Art. 2555 Nozione L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore (2082) per l'esercizio dell'impresa. Art. 2556 Imprese soggette a registrazione Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725), salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o per la particolare natura del contratto (162, 782). I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. Art. 2557 Divieto di concorrenza Chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta (2125, 2596). Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto o dell'affitto. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle aziende agricole solo per le attività ad esse connesse (2135), quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela. Art. 2558 Successione nei contratti Se non è pattuito diversamente, l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere 30 personale (2112, 2610). Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e seguente), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante (att. 100-5). Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla medesima. Art. 2560 Debiti relativi all"azienda ceduta L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda commerciale (2195) risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (2212 e seguenti). Art. 2561 Usufrutto dell'azienda L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione (985) e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti (997) e le normali dotazioni di scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015. La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto (2112). Art. 2562 Affitto dell'azienda Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda (1615 e seguenti). Capo II: Della ditta e dell'insegna Art. 2563 Ditta L'imprenditore (2082) ha diritto all'uso esclusivo della ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo quanto è disposto dall'art. 2565 (att. 221). Art. 2564 Modificazione della ditta Quando la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali (2195) l'obbligo dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore. 31 Art. 2565 Trasferimento della ditta La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda (2610). Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi (2556) la ditta non passa all'acquirente senza il consenso dell'alienante. Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria. Art. 2566 Registrazione della ditta Per le imprese commerciali (2195), l'ufficio del registro delle imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta (2189, 2192), se questa non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione nell'azienda. Art. 2567 Società La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate dai titoli V e VI di questo libro. Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564. Art. 2568 Insegna Le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano all'insegna. LA SOCIETÀ PER AZIONI (LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO) La nuova normativa riguarda le società per azioni: - che non ricorrono al mercato per acquisire capitale di rischio e che confidano sulle risorse di una azionariato ristretto; - che, pur ricorrendo a tale mercato non vi quotano i propri titoli; - I cui titoli sono quotati nei mercati regolamentari. La circostanza che la riforma si proietti su società per azioni, peculiarmente diverse, spiega l’importanza che viene riservata all’autonomia dei soci nella determinazione della disciplina statutaria che si riduce in funzione delle esigenze di tutela dell’azionariato e dei terzi. L’imperatività della normativa legale e più avvertita per le società c.d. aperte, mentre risulta attenuata, rispetto al passato, per le 32 società c.d. chiuse. Il d.lgs. 17/01/2003, n6 intende favorire la diffusione delle azioni meno esposte al rischio di perdite, fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività in un determinato settore. Mentre per il passato era possibile limitare il rischio d’impresa solo diversificando le caratteristiche delle azioni (privilegiate, ordinarie ecc), ora è possibile contenerlo anche isolando settori ed affari specifici. La società può inoltre emettere strumenti finanziari che attribuiscono diritti patrimoniali o amministrativi (non il voto ma il potere di designazione di un componente degli organi d’amministrazione). L’esigenza di agevolare l’acquisizione di risorse ha indotto l’attenuazione del legame tra il titolo azionario ed il capitale sociale; lo statuto può prevedere la mancanza di proporzionalità tra il conferimento del socio e la misura della sua partecipazione nella società. Vi è l’opportunità di non determinare il valore dei titoli azionari, ma il numero in cui essi sono emessi, dunque la percentuale che ognuno di essi rappresenta rispetto al totale. Ai soci è permessa, con una specifica previsione statutaria, la scelta tra più sistemi d’amministrazione; qualunque sia quello prescelto, la competenza nella gestione dell’impresa è esclusiva degli amministratori, eliminando così ogni competenza dell’assemblea. (da qui trae origine la disciplina dei patti parasociali volti a stabilizzare il governo della società e gli assetti proprietari). NOTA: in tutti e tre i modelli d’amministrazione, il controllo contabile è affidato a società esterne. È stata riconosciuta la prerogativa di avvalersi dell’azione di responsabilità nei confronti dei componenti degli organi d’amministrazione, prescindendo dal filtro delle delibere assembleari. Sono stati elevati i quorum delle assemblee straordinarie con l’obiettivo di un maggior coinvolgimento dell’azionariato. 33 LA COSTITUZIONE Il perfezionamento del contratto art.2247, Contratto di società – con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili, non comporta l’immediata costituzione della società per azioni; segna solo l’avvio del procedimento, al termine del quale essa prende vita con l’iscrizione dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese. La società per azioni, fornita d’autonomia e soggettività, risponde delle obbligazioni che assume solo con il proprio patrimonio Art. 2325c.c Responsabilità - Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Nel caso d’insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2342 o fin quanto non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art2362. L’ATTO COSTITUTIVO La società per azioni si costituisce per atto pubblico stipulato simultaneamente o in più fasi con il procedimento di pubblica sottoscrizione. Il contenuto dell’atto costitutivo è scandito dall’art. 2328c.c.esso deve indicare: • L’identificazione anagrafica dei soci e la loro posizione in società quali titolari delle quote • La denominazione della società, nonché l’individuazione della sede, legale e secondarie. L’indicazione del comune (e non più anche dell’indirizzo come in passato) dove ha sede la società, ciò implica che lo spostamento della società nello stesso comune non comporta la modifica dell’atto costitutivo. • L’attività che costituisce l’oggetto sociale • L’ammontare del capitale sottoscritto e versato, elevato a centoventimila € (120.000 € e non più 200milioni di lire) • Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità d’emissione e circolazione. (in coerenza con l’opportunità di non attribuire valore nominale alle azioni, la scelta è rimessa ai soci) 34 Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (dopo specifica stima) • Le norme di ripartizione degli utili • I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori • Il sistema d’amministrazione adottato, il n° degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza. Alla scelta del sistema d’amm.ne nulla vieta che ne siamo menzionati 1, 2 o anche tutti e 3. • Il numero dei componenti del collegio sindacale, min 3 max 5 • La nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando previsto, del soggetto al qual è comandato il controllo contabile • L’importo globale delle spese per la costituzione poste a carico della società • La durata della società, o se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, cmq non superiore ad 1 anno, entro il quale il socio può recedere. Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della società e anche se atto separato, è parte integrante dell’atto costitutivo. Nel caso di contrasto tra questi documenti prevalgono le previsioni dello statuto. L’art. 2329c.c elenca le condizioni in mancanza delle quali il procedimento di costituzione si arresta, e sono: 1. sia sottoscritto per intero il capitale sociale 2. siano rispettate le previsioni degli artt. 2342 e 2343 relativi ai conferimenti 3. sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali in relazione all’oggetto sociale. I soci con la sottoscrizione si obbligano ad effettuare il conferimento che ne costituisce attuazione ed a versare, presso una banca, almeno il 25% degli apporti in denaro; se la società è costituita per iniziativa unilaterale, il versamento deve essere integrale. Per i conferimenti in natura è necessario il rispetto dell’art.2343. Queste condizioni dovrebbero avverarsi al perfezionamento dell’atto costitutivo. Se sono prescritte autorizzazioni, esse devono essere rilasciate • 35 prima del deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese. DEPOSITO ED ISCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE Il notaio e/o gli amministratori curano, entro 20 gg. (non 30 come prima) il deposito dell’atto costitutivo presso il R.I. Contestualmente al deposito, deve essere richiesta l’iscrizione della società cui provvede l’ufficio del registro delle imprese. Con l’iscrizione acquista la personalità giuridica. Delle operazioni compiute in nome della società prima dell’iscrizione rispondono illimitatamente e solidalmente colore che hanno agito. Le somme depositate dai soci durante la sottoscrizione, possono essere consegnate agli amministratori solo se se ne prova l’avvenuta sottoscrizione. Se entro 90 gg. (non più 1 anno) dalla stipula dell’atto o dal rilascio delle autorizzazioni la società non è iscritta al R.I., quelle somme vengono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia. L’art. 2331, anche se conferma il divieto d’emissione, ora permette la vendita delle azioni prima dell’iscrizione, questo perché la compravendita può essere perfezionata o con il trasferimento dei titoli o, se non emessi, con l’iscrizione nel libro dei soci del nome dell’acquirente. L’unico caso in cui le azioni possono essere emesse prima dell’iscrizione nel R.I. è per consentire l’offerta nella costituzione per pubblica sottoscrizione. LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE La costituzione per pubblica sottoscrizione è disciplinata dall’art.2333 e ss; le fasi essenziali sono: a. predisposizione, da parte di promotori, di un programma indicante: oggetto, capitale della società e le principali disposizioni dell’atto costitutivo. Tale programma deve essere depositato presso un notaio, prima di essere reso pubblico. b. Le sottoscrizioni devono risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata (art. 233 c3). 36 c. Raccolte le sottoscrizioni i promotori assegnano ai sottoscrittori, un termine (non sup1 mese) per effettuare il versamento (art. 2334 c1), d. Decorso inutilmente il quale possono decidere se agire nei confronti del moroso o sciogliere l’obbligazione (in questo caso si può costituire la società solo dopo avere collocato le azioni non coperte da versamento art. 2334 c2) e. I promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori che delibera sul contenuto dell’atto costitutivo, sulla nomina di amministratori e collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto cui è affidato il controllo contabile. L’assemblea è validamente costituita con il 50% dei sottoscrittori ognuno dei quali ha 1 voto a prescindere dal n° delle azioni possedute. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ma quelle relative alla modificazione del programma richiedono il consenso unanime. f. Esaurita l’assemblea ci vi ha preso parte, anche in rappresentanza d’assenti, stipula l’atto costitutivo. I promotori che sottoscrivono il programma sono solidalmente responsabili verso i terzi. Nel caso di mancata costituzione essi ne rispondono al pari delle altre obbligazioni, perché non possono rivalersi sui sottoscrittori. La responsabilità cui sono esposti i promotori è bilanciata dall’opportunità di riser-varsi una partecipazione non superiore ad 1/10 degli utili e per un periodo non superiore ai 5 anni (artt. 2340, 2341). LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ Prima dell’iscrizione all’atto costitutivo si applicano le regole generali sull’invalidità; se dopo l’iscrizione trovassero ancora applicazione i principi sull’invalidità, si avrebbero pregiudizi sia per i terzi sia per i soci. La nullità è disciplinata in funzione delle esigenze dell’appartato org.vo della persona giuridica; quindi non più nullità dell’atto costitutivo, bensì nullità della società. Art.2332 c.c. La nullità della società può essere pronunciata solo per: • mancanza di stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico • illeicità dell’oggetto sociale 37 mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale. La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel R.I.. I soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La nullità non può essere dichiarata se è stata eliminata la causa e n’è stata data pubblicità con l’iscrizione nel R.I. Il dispositivo che dichiara la nullità deve essere iscritto a cura degli amministratori o dei liquidatori- nominati dal tribunalenel registro delle imprese. Le cause di nullità sono state notevolmente ridotte, quelle rimaste riguardano dati decisivi, indispensabili per i soci e per i terzi. La dichiarazione di nullità non è retroattiva, opera quindi solo per atti messi in opera nel futuro, infatti, accertata la nullità, è preclusa l’ulteriore operatività della persona giuridica cui s’impone la messa in liquidazione. • I PATTI PARASOCIALI L’art. 2341 bis riconosce, anche per le società non quotate, la rilevanza dei patti parasociali, cioè degli accordi tra soci paralleli al contratto di società. Queste intese sono volte a stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della società, perseguono l’obiettivo di coesione tra azionisti, indispensabile per l’esercizio d’impresa. I patti parasociali hanno ad oggetto l’esercizio del diritto di voto (es. ottenere la maggioranza), ma possono anche riguardare i limiti alla circolazione delle azioni (diritti di prelazione). La loro durata non può superare i 5 anni, e se stipulati per una durata superiore s’intendono perfezionati sempre per 5 anni; possono però essere rinnovati. Secondo l’art. 2341 bis se manca il termine di durata, il contraente può recedere con preavviso. Per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di assemblea, con trascrizione, in difetto i soci non possono esercitare il diritto di voto; che esercitato induce, se determinante, all’impugnativa ai sensi dell’art. 2377 c.c. Annullabilità delle deliberazioni -. È indispensabile il rispetto delle esigenze di pubblicità legale a 38 beneficio sia dei soci interni sia di quelli esterni ai patti parasociali, che possono valutarne l’incidenza. I CONFERIMENTI I conferimenti, se non diversamente stabilito, devono farsi in denaro; non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi (art. 2342c.c), i quali sfuggirebbero a valutazioni certe nel valore e nella durata. La riforma prevede che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo sia versato, presso una banca, il 25% dei conferimenti in denaro; se la società nasce per atto unilaterale il versamento deve essere integrale. L’art. 2342 c.2 e 4 prevede che se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg. Il conferimento è l’obbligo che il socio assume e il versamento n’è la sua esecuzione; quale corrispettivo riceve le azioni. Il capitale sociale nominale è la componente del patrimonio netto (saldo fra attività e passività) non divisibile tra i soci. Con l’esercizio dell’attività questo capitale si modifica, la parte eccedente al capitale sociale nominale è quella che può essere ripartita tra i soci. I CONFERIMENTI IN NATURA I conferimenti in natura necessitano di una stima in conformità con l’art. 2343c.c. A tale stima procede un esperto nominato dal tribunale competente, nella cui circoscrizione ha sede la società. L’esperto giura la propria relazione nella quale descrive i beni, i crediti, i criteri di valutazione e l’attestazione che il valore attribuito non è inferiore a quello nominale aumentato dell’eventuale sovrapprezzo. Quest’esperto risponde degli eventuali danni causati alla società, ai socie ed ai terzi. Ora solo gli amministratori devono controllare la relazione nei 180gg dal conferimento, finché questa non è ultimata, non si possono alienare le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura che devono rimanere depositate presso la società. (art. 2343 c3) Se esistono fondati dubbi, gli amministratori devono far stimare nuovamente i beni in natura ed i crediti. Se da tale stima il valore risulta inferiore di oltre 1/5, si deve ridurre proporzionalmente il capitale ed annullare le azioni scoperte; il socio che ha conferito 39 può versare la differenza o recedere. La riforma ha ridotto l’opportunità di dividere in misura diversa da quell’iniziale le azioni del socio il cui apporto risulti sovrastimato (art. 2343 c4). L’art. 2343 c.c. fa salva la previsione dell’art 2346 per la quale, comunque siano ripartite le azioni, il valore totale dei conferimenti non deve essere inferiore a totale del capitale sociale. L’ACQUISTO DA PROMOTORI, FONDATORI E AMMINISTRATORI Secondo l’art. 2343 bis se i promotori, fondatori o amministratori vendono (nei due anni successivi all’iscrizione della società nel R.I) alla società beni o crediti – per un corrispettivo uguale o superiore a 1/10 del capitale sociale- tale vendita deve essere autorizzata dall’assemblea ordinaria. Per tali beni è prescritto un procedimento di stima identico, per la parte che riguarda l’esperto, a quello per i conferimenti in natura, in più è integrato dal deposito di questo documento presso la sede societaria nei giorni che precedono l’assemblea. Il verbale della seduta deve essere depositato presso i R.I. MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE L’art. 2344 riguarda l’inadempimento al pagamento all’obbligo di conferimento. Tale art. prescrive che: decorsi 15 gg. Dalla diffida di cui gli amministratori rendono destinatario il socio, pubblicata sulla G.U., gli stessi amm.ri sono tenuti ad offrire i titoli agli altri soci in proporzione all’ampiezza della loro partecipazione, e per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte, possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, da una banca o intermediario autorizzati alla negoziazione sui mercati regolamentari. Se mancano i compratori il socio è dichiarato decaduto e quanto eventualmente versato è trattenuto dalla società. Le azioni non vendute, se non rimesse in circolazione devono essere estinte con pari riduzione del capitale sociale. Il socio che liberamente vende le azioni prima del completamento dei versamenti è responsabile in solido con l’acquirente per 3 anni (art. 2356 c2). Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto. 40 La novità della riforma riguarda, un diritto di opzione a beneficio dei soci che possono acquistare le azioni del socio moroso. LE PRESTAZIONI ACCESSORIE Le prestazioni accessorie non riguardano necessariamente tutti i soci; le azioni alle quali è connesso l’obbligo di tali prestazioni devono essere nominative e non trasferibili senza il consenso degli amministratori (art. 2345 c.2). In mancanza di previsione dell’atto costitutivo, gli obblighi oggetto delle prestazioni accessorie non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci. (art 2345 ultimo comma). La prestazione accessoria non è disciplinata dal contratto di società, ma bensì da contratti diversi (somministrazione, appalto ecc.) che si collegano con quello della società, pur mantenendo la propria autonomia. La società beneficia dell’adempimento pagando il corrispettivo tipico della prestazione accessoria, cioè il prezzo. EMISSIONE DELLE AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI L’emissione d’azioni è la normalità, la partecipazione del socio è rappresentata dai titoli azionari; ai sensi del rinnovato art. 2346 c.c. lo statuto può escludere l’emissione o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione. Per le azioni dematerializzate potrebbero quindi trovare applicazione le disposizioni del d.lgs 24/2/1998, n°58 (decreto Draghi) cioè il sistema di gestione accentrata; nonché in conformità all’art 2370c.c la legittimazione per l’azionista di esercitare i diritti connessi alla sua partecipazione potrebbe essere attribuita dal libro soci. Altra novità è l’eventualità, rimessa allo statuto, che le azioni non abbiano valore nominale; ma che il loro valore sia rappresentato, se previsto, da una frazione del capitale sociale. (art. 2346 c2 e3).Questa disposizione riserva l’opportunità statutaria di assegnare le azioni non rispettando il criterio della proporzionalità fra conferimento e la misura della partecipazione; comunque il valore dei conferimenti non deve risultare inferiore all’ammontare globale del capitale sociale. L’art. 2346 c.c. dà la possibilità di emettere strumenti finanziari 41 forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto dell’assemblea generale; tal emissione si può ricondurre anche ad apporto, da soci o terzi, di opera o servizi. Tali soggetti, infatti, forniscono alla società un’attività non capitalizzabile ma che l’arricchisce; per questo non gli potrebbero essere attribuiti titoli azionari. L’art. 2351 c4 ricorda che tra i diritti amministrativi che gli si possono attribuire è ricompresso anche il voto su argomenti specifici; nonché la possibilità di nominare un componente indipendente del consiglio d’amm.ne o sorveglianza. Tali azioni sono indivisibili e, in caso di comproprietà, per l’esercizio dei diritti è nominato un rappresentante comune art. 2347 c.c.. LE CATEGORIE D’AZIONI Le azioni devono essere d’uguale valore e conferiscono uguali diritti; la posizione dei soci varia in funzione del maggiore o minore numero d’azioni possedute art. 2348 c.c. Quest’articolo al c.2 permette di creare categorie d’azioni fornite di diritti diversi; opportunità che però deve essere prevista statutariamente, determinando il contenuto delle varie categorie. La nuova formulazione dell’art. 2348 è diversa nel fatto che ora, possono esser emesse categorie d’azioni che conferiscono particolari diritti in ordine alle perdite. AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI DIPENDENTI L’art. 2349c.c prevede l’emissione, se contemplata nello statuto, di azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti per stimolare l’interessamento alle vicende aziendali. DIRITTO AGLI UTILI E ALLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE • L’art. 2350 c1: ogni azione attribuisce il diritto di voto e quello all’utile e alla quota di liquidazione. Tale regola è stata solo integrata dalla riforma, in quanto presente anche prima. Le novità riguardano: La società è autorizzata ad emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività in un determinato settore. 42 • Lo statuto stabilisce i criteri d’individuazione dei costi e sei ricavi di questi settori, le modalità di rendicontazione, i diritti di tali azioni, le eventuali condizioni e modalità di conversione in quelle d’altre categorie (art. 2350 c2) L’introduzione di tale categoria di titoli azionari prova che l’attività sociale può essere frazionata, assumendo così rilevanza autonoma ogni sua parte per sollecitare l’investimento. I dividendi possono essere attribuiti alle azioni correlate solo nei limiti degli utili risultanti dal bilancio; ciò anche perché l’autonomia del settore non permette di remunerare gli investimenti se la società non ha realizzato utili. DIRITTO DI VOTO L’art.2351c.c ogni azione attribuisce il diritto di voto, questa è la regola di cui il comma 2 prevede l’eccezione, visto che lo statuto può prevederne la modificazione contemplando l’emissione di azioni senza diritto di voto, o con diritto limitato a condizioni particolari non meramente potestative. Prima della riforma era consentita l’emissione di azioni – privilegiate – fornite di voto solo nelle assemblee straordinarie; mentre era vietata quella di azioni prive di voto. La novità da modo, anche per le società non quotate, di emettere azioni che equivalgono a quelle di risparmio. La novità permette anche l’emissione di azioni che votano su particolari argomenti. L’art. 2351 c.c. stabilisce che lo statuto della società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio può disciplinare lo scaglionamento del voto in relazione alla quantità d’azioni possedute dallo stesso soggetto; superata una certa soglia – fissata in statuto - il voto non verrebbe più rapportato alle singole azioni ma bensì a più azioni raggruppate. PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLE AZIONI La novella definisce meglio molte questioni irrisolte del passato. È confermato, nel caso di pegno o usufrutto, il diritto di voto, salvo convenzione contraria, compete al creditore pignoratizio o all’usufruttuario; nel sequestro al custode (art. 2352 c1). È confermato il diritto d’opzione al socio – nudo proprietario - al quale sono attribuite le azioni di nuova emissione. La novità sta nel 43 fatto che se il nuovo socio non esercita il diritto di opzione gli altri possono offrirsi di acquistarlo – opzione su opzione –. La riforma ha inoltre stabilito che, nel caso di aumento del capitale sociale, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione. AZIONI DI GODIMENTO Altra categoria è quella dei titolari delle azioni di godimento – art. 2353 – riservate ai soci i cui titoli siano stati rimborsati. A seguito di tale operazioni i soci sono usciti dalla società, con l’attribuzione della quota di liquidazione determinata sul valore nominale e non su quello reale; potrebbero subire pregiudizi se il valore reale risultasse superiore al valore nominale. Si può ovviare a questa situazione assegnando azioni di godimento che permettono di partecipare alla distribuzione degli utili futuri; negando però il diritto di voto. I TITOLI AZIONARI E LA LORO CIRCOLAZIONE I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore, a scelta del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono diversamente (art.2354 c1). Finché le azioni non sono interamente liberate, non possono essere emessi titoli al portatore (c.2). Le azioni devono indicare: • Denominazione, sede e durata della società • La data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione nel R.I. • Il loro valore nominale, o il numero complessivo delle azioni emesse nonché l’ammontare del capitale sociale. • L’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate • I diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli amministratori (art. 2354 c2) La novella sostituisce il termine “azioni” con il termine “titolo azionario”; inoltre la novella stabilisce che visto che nel caso di loro mancata emissione, il trasferimento ha effetto nei confronti della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci (art.2355 c1), si è assegnata rilevanza alla sola modalità che dà modo di opporre il trasferimento del titolo alla società. L’art. 2355 c.2 44 disciplina la circolazione dei titoli azionari nominativi mediante girata autenticata dal notaio e con l’effetto che il giratario ha diritto all’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, nonché ai diritti sociali. Le azioni sono classificate come titoli di credito, in applicazione agli artt.1992 – adempimento della prestazione – 1994 – effetti del possesso in buona fede. Gli strumenti finanziari circolano mediante scritturazione sui conti destinati a registrarne i movimenti. L’art. 2355 bis prevede che, nel caso in cui le azioni siano nominative ovvero in quello di mancata emissione dei titoli, lo statuto sottopone a particolari condizioni il loro trasferimento, attraverso il diritto di prelazione ovvero la clausola di gradimento. Lo statuto può fissare, per un periodo non superiore ai 5 anni, il divieto di trasmissione delle azioni. Questo limite deve risultare compatibile con le previsione dell’art.1379 che esige il contenimento entro un conveniente limite di tempo. Il titolo incorpora la posizione del socio ed il suo possesso, conferisce legittimazione ad esercitare i relativi diritti a prescindere dalla prova di esserne o meno proprietari. L’art. 2355 bis c2, permette il mero gradimento del titolo, alla condizione che lo statuto contempli l’obbligo degli altri soci di acquistare le sue azioni in caso di recesso. ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE Il valore nominale delle azioni proprie acquistate, non può eccede la decima parte del capitale sociale, in questo calcolo devono rientrare anche le azioni possedute da società controllate, ai sensi dell’art.2357 c.3. L’acquisto deve effettuarsi nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio approvato; le azioni devono essere liberate ai sensi dell’art. 2357 c1. La decisione di acquistare, compete all’assemblea ordinaria, la quale fissa le modalità indicando il numero massimo di titoli azionari, la durata ed il corrispettivo minimo e massimo. Se non si rispettano tali modalità, l’acquisto si produce comunque, ma gli amministratori incorrono in responsabilità penali, come previsto dall’art.2630 c1,2 – omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi. In ogni caso si può porre rimedio alienando le azioni, in 45 conformità di una deliberazione dell’assemblea ordinaria, entro un anno dall’acquisto; in difetto i titoli devono essere annullati con corrispondente riduzione del capitale sociale. Se l’assemblea omette anche questa deliberazione, ai sensi dell’art.2357 c4, gli amministratori ed i sindaci devono richiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale, secondo il procedimento disposto dall’art. 2446 c2. Tale regime normativo può essere derogato, ai sensi dell’art.2357, se l’acquisto è indotto: 1. dall’esecuzione di una delibera di riduzione di capitale da attuarsi mediante riscatto e annullamento dei titoli azionari; 2. da un negozio a titolo gratuito; 3. da successione a titolo universale o da fusione 4. da esecuzione forzata per il soddisfacimento di un certo credito della società, sempre che le azioni siano state interamente liberate. Anche in questi casi vale il limite quantitativo di 1/10 del capitale; le azioni che eccedono sale soglia vanno alienate entro 3 anni. Acquisite dalla società, le azioni proprie non sono nella disponibilità degli amm.ri, salvo che l’assemblea li autorizzi stabilendo le relative modalità. Le novità della riforma sono: • L’assemblea, autorizzando gli amm.ri a disporre delle azioni, può anche deliberare successive operazioni d’acquisto e dimissione; fin quando restano di proprietà della società il diritto agli utili e quello d’opzione, sospendendo quello di voto, possono essere ripartiti proporzionalmente fra i soci. • L’assemblea può autorizzare l’esercizio totale o parziale dei diritti d’opzione; viene così meno il divieto di sottoscrizione di azioni proprie in occasione dell’aumento del capitale, permanendo invece quello in fase di costituzione. Nel passivo del bilancio deve essere iscritta una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioni proprie iscritte nell’attivo; la riserva deve essere mantenuta fino all’alienazione o all’annullamento delle azioni. Il sistema normativo che tutela l’integrità del capitale, interessa anche tali operazioni se effettuate tra società controllata e società controllante; in particolare: 46 1. l’acquisto d’azioni o quote della controllante, da parte della controllata (art. 2359 bis) 2. sottoscrizione di azioni o quote della controllante da parte della controllata (art. 2359 quinquies) 3. sottoscrizione reciproca d’azioni al momento della costituzione della società, ovvero in occasione dell’aumento dei rispettivi capitali sociali (art. 2360). L’esigenza diviene quella di evitare che il rapporto di controllo agevoli la manovra della controllante e la fittizia movimentazione di capitale. Bisogna distinguere tra operazioni di acquisto e quelle di sottoscrizione. Gli artt. 2359 bis, ter e quater fissano i divieti già illustrati: • l’acquisto da parte della controllata è consentito solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal bilancio apporvato (2359 bis c1) • l’acquisto può riguardare esclusivamente le azioni interamente liberate (2359 bis c1) • l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria alle condizioni e modalità previste dall’art. 2357. In nessun caso il valore nominale può superare 1/10 del capitale sociale. La trasgressione di tali limiti comporta l’obbligo di alienazione entro 1 anno, nel rispetto delle modalità decise dall’assemblea della controllata; in difetto la controllante deve annullare le azioni e ridurre il capitale con rimborso alla società recedente; la riduzione può essere disposta dall’autorità giudiziaria. Trovano applicazioni le deroghe, ai punti 2-3-4, sopra esposte. Identico divieto assoluto vige per la sottoscrizione d’azioni o quote della controllante; le azioni sottoscritte in violazione della preclusione s’intendono sottoscritte dalli amministratori della controllata che devono liberarle. AZIONISTA UNICO Art. 2362 – unico azionista – La disciplina è stata innovata solo per quel che riguarda il rapporto con i terzi. È disciplinata la pubblicità legale. Gli amministratori devono depositare presso gli uffici del R.I. una dichiarazione che identifichi il socio unico, sia esso persona fisica o società. Ad identico provvedimento pubblicitario bisogna 47 adempiere, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità di soci (entro 30gg dall’iscrizione nel libro dei soci). I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore dell’unico socio, sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio d’amm.ne o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento. In caso di mancata annotazione, gli atti sono comunque validi, ma non opponibili ai terzi. Si conferma l’esigenza di porre i terzi, in primo luogo i creditori sociali, in condizione di conoscere l’appartenenza dell’intero capitale azionario ad un solo soggetto, per ogni valutazione sulla suo affidabilità, considerando che questo risponde illimitatamente nel caso d’insolvenza della società stessa. 48 CAPO VII Della società a responsabilità limitata SEZIONE I Disposizioni generali Art. 2472 Nozione Nella società a responsabilità limitata (att. 216) per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Art. 2473 Denominazione sociale La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata (2564 e seguenti). Art. 2474 Capitale sociale La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni di lire (2250, 2496). Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500). Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille. Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro. Art. 2475 Costituzione La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo deve indicare: l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie; 3) l'oggetto sociale (2620, 2630); 4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato; 5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e dei crediti conferiti 49 6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492); 7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società (2384); 8) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei componenti del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2488; 9) la durata della società; 10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società. Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni degli artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8 e 2341. La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso, per le operazioni compiute in nome della società prima della sua iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito, anche il socio fondatore. Art. 2475 bis Pubblicità Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita, del domicilio e cittadinanza dell'unico socio. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare la dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di tale iscrizione. SEZIONE II Dei conferimenti e delle quote Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori 50 Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis. In caso di costituzione della società con atto unilaterale il conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi dell'art. 2329, n. 2 Cod. Civ. In caso di aumento di capitale eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in danaro deve essere interamente versato al momento della sottoscrizione. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro tre mesi. Art. 2477 Mancato pagamento delle quote Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni. Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto di preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto, la quota è venduta all'incanto. Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto. Art. 2478 Prestazioni accessorie L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del primo e del terzo comma dell'art. 2345. Le quote a cui e connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479, 2480). Art. 2479 Trasferimento della quota Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo. 51 Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito. L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e sta a la sede sociale Art. 2479 bis Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci avvengono verso presentazione della documentazione richiesta per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti in materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono effettuati a richiesta dell'erede o del legatario. Art. 2480 Espropriazione della quota La quota può formare oggetto di espropriazione. L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso di fallimento di un socio. Art. 2481 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti Nel caso di cessione della quota l'alienante è obbligato solidalmente (1292) con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa. 52 Art. 2482 Divisibilità della quota Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione, purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 2474. Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si applica l'art. 2347. Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione. SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione Art. 2484 Convocazione dell'assemblea Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Art. 2485 Diritto di voto Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la quota è multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire. Art. 2486 Deliberazioni dell'assemblea Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea ordinaria delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale. Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363, 2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379. Alla società a responsabilità limitata non e consentita l'emissione di obbligazioni. Art. 2487 Amministrazione 53 Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione della società deve essere affidata a uno o più soci. Si applicano all'amministrazione della società gli artt. 2381, 2382, 2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384, 2384 bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395, 2396 e 2434. Art. 2488 Collegio sindacale La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo. E' altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis. L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non vengono superati. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e seguenti. Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409. Art. 2489 Controllo individuale del socio Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale (2488), ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione della gestione (2623). E' nullo ogni patto contrario. Art. 2490 Libri sociali obbligatori Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la società deve tenere: 1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci e i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone dei soci; 2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico; 3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione; 54 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci. Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e di ottenerne estratti a proprie spese. Art. 2490 bis Contratti con il socio unico I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la pubblicità di cui all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto. I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della società non sono assistiti da cause legittime di prelazione. Art. 2491 Bilancio Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. da 2423 a 2431, disposto dall'art. 2435 bis. Gli amministratori devono depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea. Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429. Art. 2492 Ripartizione degli utili Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento. Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433. Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei titolari di diritti su quote sociali Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435. Bilancio Consolidato Il bilancio consolidato è un documento consuntivo che si compone di conto economico, stato patrimoniale e nota 55 integrativa elaborato dalla società posta al vertice di un gruppo societario (capogruppo). Attualmente questo documento compie la sola funzione di riportare in modo facilmente comprensibile una panoramica unitaria e generale del gruppo. Sebbene questo strumento riesca a stabilire i risultati economici del gruppo, non è ancora possibile utilizzare questo mezzo per poter distribuire i dividendi complessivi del gruppo, permettendo dunque di distribuire i dividendi anche a quei soci delle società del gruppo in perdita. L'obbligo di redazione del bilancio consolidato viene attribuito mediante l'art.25 del D.lg.vo n. 127 del 09 aprile 1991 alle società cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società di capitali, ma anche alle società di capitali che controllano altre imprese (di qualsiasi forma giuridica). Le società che vengono comprese nel gruppo e i cui dati contabili vengono conglomerati all'interno del bilancio consolidato costituiscono la cosiddetta area di consolidamento. Il legislatore inserisce all'interno dell'area di consolidamento tutte le imprese sulle quali viene esercitato un controllo. Ai fini della disciplina del bilancio consolidato il concetto di controllo è più esteso rispetto a quello tipizzato dal legislatore all'interno del codice civile (art. 2359), considerando anche le imprese nelle quali è esercitabile la maggioranza dei diritti di voto in virtù di accordi con i soci della stessa impresa controllata (quindi controllo per effetto di patti parasociali). Coerentemente con il concetto di controllo dato dal codice civile l'area di consolidamento è estesa anche alle società controllate in via indiretta (ossia tramite società fiduciarie o interposte persone e non quelli spettanti per conto dei terzi). Le società al vertice di gruppi di modeste dimensioni e le subholding sono esonerate dalla redazione del bilancio consolidato. Dal punto di vista contabile il bilancio consolidato si caratterizza per la depurazione delle "operazioni intercompany", ossia di quelle operazioni di gestione intercorse fra le società dello stesso gruppo. Una specifica disciplina è prevista per le società bancarie poste al vertice di gruppi bancari. 56 Bilancio in forma abbreviata Il Decreto legislativo n. 173 del 3 novembre 2008 ha stabilito nuovi limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata. La redazione del bilancio in forma abbreviata è una facoltà concessa alle imprese e non è quindi un obbligo, pertanto la società, pur rientrando nei limiti previsti dall'art.2435-bis, è libera di adottare lo schema del bilancio ordinario. L'art. 2435-bis del Codice Civile detta le regole per poter redigere il bilancio in forma abbreviata. Le società che possono predisporre il bilancio in forma abbreviata sono quelle che: • non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati; • nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non hanno superato almeno due dei seguenti limiti: * totale dell'attivo dello Stato patrimoniale non superiore ad € 4.400.000,00; * ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori ad € 8.800.000,00; * numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio non superiore a 50 (questo parametro non ha subito modifiche). Al fine dell'individuazione dei suddetti parametri: • per totale dell'attivo si deve intendere quello risultante dallo schema dello stato patrimoniale, al netto delle poste di rettifica; • per valore delle vendite e delle prestazioni si deve intendere quel valore della voce "A) valore della produzione" al netto degli sconti, abbuoni, premi e resi. ll bilancio può essere dunque predisposto in forma abbreviata: - nel primo esercizio di attività, semprechè non sono superati 2 dei parametri sopra indicati; - successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non sono superati ancora 2 dei parametri sopra indicati. 57 I limiti sopraindicati devono essere presi in considerazione anche per quanto che concerne l'applicazione dei Principi contabili internazionali (las): essa, infatti, rimane preclusa per le società che possono redigere il bilancio in forma semplificata. 58 I limiti fissati dal D. Lgs n. 173/2008, art. 6, si applicano ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva alla sua entrata in vigore, il 21 novembre 2008. Pertanto per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, per i bilanci degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008, si applicano ancora i vecchi limiti, pertanto per le imprese che hanno l’esercizio che coincide con l’anno solare, le nuove regole si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2009. 59 Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato Patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate da lettere maiuscole (Categorie) e con numeri romani (Raggruppamenti), i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo devono indicati con separata indicazione (voci CII dell'atttivo e D del passivo). 60 Il numero dei dipendenti viene calcolato in base alla media giornaliera del personale dipendente occupato nell'esercizio come nell'esempio: Collegio sindacale L'articolo 2477, comma 2, del Codice Civile dispone che nelle srl: la nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. 61 Le pubblicazioni della collana editoriale “Per saperne di più...” sono consultabili e disponibili all’indirizzo: www.uil.it/contrattazione/persapernedipiu.html a cura del Servizio Politiche Contrattuali 62