Di
Enzo Canettieri
di
Enzo Canettieri
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Premessa
A nostro giudizio, la formazione prevalente tra i quadri
sindacali è quella di tipo storico – umanistico, oppure tecnico
– giuridica. Ovviamente in questo non c’è nulla di male.
Riteniamo però che sarebbe bene conoscere, almeno nelle
sue linee generali, cosa sono e come funzionano le Imprese,
quali sono i meccanismi che determinano il loro modo di
essere. Certamente questo lavoro non ha l’obiettivo di fornire
spiegazioni esaustive ed esaurienti. Abbiamo semplicemente
l’ambizione di fornire una traccia sulle questioni che ruotano
attorno alle problematiche delle imprese che, ci auguriamo,
serva da stimolo per i nostri lettori.
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L’accordo interconfederale 2009
I suoi riflessi sul sindacato e le aziende
Non dobbiamo partire da lontano per trattare l’argomento
che ci siamo prefissi. Dobbiamo partire dall’accordo del 22
gennaio 2009. L’accordo di riforma degli assetti contrattuali.
Con l’esclusione della CGIL, è stato liberamente sottoscritto
dalle parti sociali in rappresentanza del mondo del lavoro e
delle imprese. L’accordo parte da una premessa. Ribadisce
che la struttura della contrattazione collettiva è articolata su
due livelli. Contratto nazionale di categoria e contrattazione
decentrata,
prevalentemente
da
effettuarsi
a
livello
aziendale. E fin qui nulla di nuovo. Ad esser sinceri, anzi, c’è la
banale ed ovvia riproposizione della struttura contrattuale
italiana. Se si prosegue nella lettura e nell’analisi dell’accordo
interconfederale, invece, la novità risulta evidente. Essa risiede
nel fatto che le parti individuano la necessità di incrementare
e sviluppare la contrattazione di secondo livello attraverso la
riduzione di tasse e contributi. Non solo: gli incentivi economici
sono collegati agli obiettivi di produttività, redditività, qualità
ed efficienza. Più in generale, a tutti quei fattori in grado di
migliorare la competitività e l’andamento economico delle
imprese. Da ciò ne conseguono due aspetti di capitale
importanza. Il primo: il salario e la retribuzione percepita dai
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lavoratori in sede diventa una voce non più secondaria o
addirittura marginale, ma è destinata ad assumere una
crescente centralità. L’altro aspetto che ne consegue è che
viene infranto il mito del contratto nazionale come fonte più
alta ed autorevole di elargizione salariale. Il contratto
nazionale serve a proteggere i lavoratori dalle fiammate
inflazionistiche, ma la parte di salario eccedente i minimi va
contrattata nelle aziende (in altri tempi avremmo detto
conquistata), tenendo conto delle loro oggettive condizioni.
Tradotto più prosaicamente e concretamente significa che,
all’interno dello stesso settore e della stessa area territoriale
possono esserci differenziali retributivi, perché le aziende non
sono tutte nelle medesime condizioni. Si obietterà, in nome del
principio di uguaglianza, che tutti i lavoratori hanno diritto ad
un salario dignitoso per sé e per le loro famiglie. Ed a questo
servono appunto i contratti nazionali. Poi, nelle zone territoriali
di
piena
occupazione
disoccupazione,
se
e
con
un’azienda
un
bassissimo
tenesse
le
tasso
di
retribuzioni
eccessivamente inferiori, si verificherebbe la mobilità dei
lavoratori da un’azienda, ritenuta poco conveniente, verso
un’altra più vantaggiosa per la manodopera. Il risultato per
l’azienda
che
attuasse
una
simile
strategia
sarebbe
catastrofico. Risparmierebbe sui salari, ma si priverebbe di
professionalità ed esperienze, che costituiscono uno dei valori
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patrimoniali di cui un’impresa può disporre ed in breve
uscirebbe dal mercato. In ogni caso, per quei lavoratori che
non hanno la possibilità di fruire della contrattazione aziendale
(per
dimensioni
o
per
oggettive
difficoltà
del
conto
economico) viene comunque elargito un elemento minimo di
garanzia salariale. Prima di terminare su questo aspetto, è
bene
tenerne
presente
altri,
che
sono
impliciti,
non
apertamente dichiarati, ma parimenti importanti. E qui, nostro
malgrado, dobbiamo partire da un po’ lontano. Negli anni
scorsi, tra le innumerevoli dispute che hanno dilaniato il
sindacato italiano, ve ne era una, meno fragorosa e
clamorosa delle altre. Forse proprio per questo meno nota.
Tuttavia rivestiva un’importanza capitale per il futuro del
sindacato e della contrattazione, ma come spesso accade,
la questione venne sottovalutata e, al massimo, derubricata
come dibattito teorico-astratto. Di cosa si trattava? Per dirla in
modo schematico, da una parte c’erano i fautori del
contratto nazionale leggero, che sostenevano che il contratto
nazionale andasse liberato da inutili orpelli
normativi e
prescrittivi. Dall’altra i difensori dello status quo, cioè del
mantenimento
del
vecchio
ordinamento
contrattuale:
minuzioso, dettagliato, classificatorio. In una parola, rigido. A
nostro giudizio, sostenere la centralità della contrattazione
aziendale è incompatibile con il mantenimento del vecchio
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ordinamento contrattuale. Ordinamento contrattuale che,
giova
ricordarlo, in gran
parte
è
eredità
e retaggio
dell’economia corporativa, la cui peculiarità consisteva nel
controllare, nel definire, nell’inquadrare e nel regolamentare
in via autoritaria e gerarchica, come è naturale in tutti i regimi
dittatoriali.
A
deregulation
scanso
di
equivoci:
contrattuale.
Si
non
vuol
si
propone
dire,
la
molto
semplicemente,che in sede aziendale le parti, cioè i soggetti
collettivi possono trovare le modalità per meglio organizzare e
definire i propri rapporti. Tra l’altro, questa modalità di
regolazione è vicina alla realtà materiale di luoghi di lavoro e
non
è
verticistica
e
autoritaria;
accuse
che
possono
tranquillamente essere imputate al vecchio ordinamento
contrattuale. La riflessione che proponiamo è la seguente: il
conflitto tra sostenitori del contratto leggero e fautori del
vecchio ordinamento contrattuale negli ultimi anni c’è stato,
ma è stato sottotraccia, in parte attutito dalle mediazioni e
dal tentativo di trovare una sintesi unitaria tra due posizioni
difficilmente compatibili. L’ultimo accordo confederale è
semplicemente stato il detonatore tra due diversi modelli e
due diverse impostazioni di sindacato. Una delle obiezioni che
può essere elevata, può essere di questo genere. Non è la
prima volta, nella storia delle relazioni sindacali italiane, che si
pone l’accento sul livello aziendale. Il protocollo di luglio 1993,
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dedicava,
ad
esempio,
una
specifica
trattazione
alla
contrattazione decentrata. Quindi è certamente vero che
nella storia delle relazioni sindacali italiane si è rimarcato in più
epoche e periodi l’accento sulla contrattazione aziendale.
Basta ricordare, ad esempio, il dibattito che si sviluppò a
cavallo tra gli anni cinquanta e sessanta del secolo scorso. Per
rimanere al protocollo di luglio 1993, è bene ricordare che il
“focus” dell’intesa era costituito dal governo delle variabili
macroeconomiche (tariffe, prezzi, salari) e dal controllo
predefinito dell’inflazione, programmata in via politica dai
governi in carica. La prova indiretta sulla fondatezza di questa
osservazione
è
costituita
dal
fatto
che,
nonostante
il
protocollo del 1993 prevedesse e disponesse appositi sgravi
fiscali per incentivare e favorire la contrattazione aziendale,
nel successivo quindicennio di vigenza, non è mai diventato
una concreta realtà, proprio perché le priorità erano altre,
ossia, come già detto, il governo delle variabili economiche,
che se non adeguatamente governate, ci avrebbe fatto
fallire l’aggancio con l’Europa. Semmai c’è da domandarsi
perché il sindacato italiano non abbia provveduto, una volta
raggiunto questo importante traguardo, a modificare e
innovare la trattura contrattuale italiana. Ciò avveniva nel
1998, più di dieci anni fa. Una delle questioni che l’accordo
sulla riforma contrattuale trascina con se, e quello relativo al
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fatto che diviene sempre più importante e decisivo conoscere
la vita delle imprese, cosa sono e come si configurano, come
funzionano e quali regole devono rispettare, come si devono
leggere i loro documenti, in particolare i bilanci. La nostra
netta percezione è che anche sotto questo profilo, il
sindacato
italiano
complessivamente
sconti
un
grave
culturale e di conoscenza. Deficit che si può tradurre, per dirla
in termini schematici ma comprensibili, in due diverse opzioni
politiche. Una definibile movimentista – massimalista che non
tiene in alcun conto i dati e le evidenze aziendali. Per il
sindacato movimentista – massimalista i referenti sociali non
sono quei lavoratori di quella specifica azienda, con le loro
problematiche e le loro particolari aspettative ed esigenze,
ma i lavoratori intesi in senso generale ed universalistico.
L’altra opzione politica, che definiremo collaborativi a
prescindere, prende sempre comunque per buoni i dati e gli
obiettivi dell’azienda. Si dice: con la partecipazione dei
lavoratori alla vita e in prospettiva agli utili d’impresa si
responsabilizzano sia i lavoratori che le imprese, si rendono i
protagonisti delle aziende non più corpi separati, ma parti di
un unico organismo. Giusto. Però, come tutti i giochi, c’è chi
fa la parte del banco (quindi perde difficilmente) e gli altri
che partecipano, ma difficilmente vincono. Fuor di metafora:
non
basta
soltanto
proclamare
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la
necessità
della
partecipazione dei lavoratori alla vita dell’azienda. La
partecipazione si tratta di supportarla ed irrobustirla attraverso
un percorso che punti alla qualificazione e all’innalzamento
della qualità stessa della partecipazione. Intendiamo dire:
ridurre
l’asimmetria
informativa,
cioè
il
bagaglio
di
conoscenze esistente tra le parti, è importantissimo. Ma può
non bastare. Il modello collaborativo e partecipativo ha un
indubbio vantaggio: riduce le occasioni di conflitto ed
aumenta le competenze e le conoscenze dei lavoratori. Così
ha
un
senso.
Anche
partecipando,
altrimenti,
si
può
continuare ad essere subalterni. Perciò, coerentemente con
la nostra linea editoriale, iniziamo il nostro viaggio nell’impresa
e nei suoi meccanismi di funzionamento interno. Senza la
pretesa e la presunzione di fornire una conoscenza esaustiva
su ciò che è un’azienda. Semplicemente fornendo una prima
informazione. Con la speranza di suscitare nei nostri quadri
sindacali attenzione e doveroso interesse verso le imprese.
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La definizione europea di piccola, media e grande impresa
In tempi recenti, fino al 1995, in Europa c’era una ampia
gamma di definizione di piccola e media impresa. Questa
difformità di definizioni poteva indurre a fenomeni distorsivi
della concorrenza e dare adito ad un accesso differenziato
alle fonti di finanziamento pubblico delle imprese nei diversi
Stati dell’Unione. Successivamente, la Commissione Europea
fornì una definizione maggiormente puntuale e precisa,
prendendo come riferimento tre parametri: il numero dei
dipendenti, il bilancio o il volume d’affari, l’autonomia e
l’indipendenza dell’impresa.
PICCOLA IMPRESA: è quella che ha meno di 50 dipendenti, ha
un fatturato non superiore a 7 milioni di euro oppure un
bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro, è in possesso
del requisito di indipendenza.
MEDIA IMPRESA: ha meno di 250 dipendenti, ha un fatturato
annuo non superiore a 40 milioni di euro oppure un bilancio
annuo non superiore a 27 milioni di euro, è in possesso requisito
di indipendenza.
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GRANDE
IMPRESA:
è
l’impresa
che
non
rientra
nelle
precedenti definizioni.
Al di là della questione definitoria stabilita in sede di
Commissione Europea, le imprese, in particolare piccole e
medie, costituiscono la spina dorsale del nostro sistema
produttivo italiano. E’
stato calcolato che le imprese
industriale e terziarie nel 2008 con meno di 250 dipendenti,
assommavano ad oltre 4,5 milioni di unità (riflettere prego: in
Italia ci sono 4 milioni e mezzo di imprese!) che assorbivano
più di 14 milioni di lavoratori. Secondo fonti autorevoli, le
piccole e le medie aziende generano il 74% del valore
aggiunto e oltre l’83% di quello dei servizi privati. Le imprese di
piccole
e
piccolissime
dimensioni,
che
pure
avevano
contribuito e garantito il successo delle nostre produzioni, sono
quelle che maggiormente risentono dell’attuale recessione.
Tant’è che da più parti, anche da autorevoli fonti datoriali,
vengono sollecitate ad aggregarsi, a costituire, secondo la
terminologia corrente, reti di impresa. Ma chi è l’impresa? Chi
è l’imprenditore che la guida?
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NOZIONE GIURIDICA DI IMPRENDITORE ED IMPRESA
Secondo il nostro codice civile, l’imprenditore è colui che
esercita professionalmente un’attività economica finalizzata
alla produzione o allo scambio di beni o servizi. Detto ciò, che
serve in generale ad identificare la figura dell’imprenditore e
stabilito che l’imprenditore è il capo dell’impresa da cui
dipendono i suoi collaboratori, il codice civile italiano opera
una prima distinzione. Qualifica, cioè, che per piccoli
imprenditori, sono da intendersi i coltivatori diretti del fondo, gli
artigiani e i piccoli commercianti e tutti quelli che esercitano
un’attività professionale organizzata prevalentemente con il
proprio lavoro e dei componenti della famiglia. Giova
sottolineare due questioni di particolare importanza. La prima,
se è vero che l’imprenditore è definito il capo dell’impresa e
da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori e
dipendenti, tuttavia non esercita un potere assoluto di
irresponsabile, tanto che è tenuto ad adottare provvedimenti
e misure in grado di tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale
dei
prestatori
di
lavoro,
nonché
a
tutelarne
l’esperienza e la professionalità. L’altra distinzione che il
codice civile italiano è quella relativa ad una specifica
dizione
e
qualifica
per
i
piccoli
imprenditori:
devono
partecipare direttamente all’attività della loro azienda, anche
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attraverso i loro familiari. Quindi se ne deduce che la qualifica
di piccolo imprenditore non è soltanto riferita alla taglia
dimensionale dell’impresa, ma ad una specifica e particolare
modalità di esercitare il ruolo e la funzione dell’imprenditore.
Può accadere che l’imprenditore decida, ad un certo punto
della sua attività, di cedere l’azienda. La procedura di
cessione (di cui abbiamo parlato diffusamente nel 2° volume
della nostra collana, Esternalizzazioni e trasferimento di ramo
d’azienda) è regolata dall’art. 2112 del Codice Civile, che a
sua volta è stato modificato dall’art. 47 della L. 428/90,
modificato successivamente dal D. Lgs 2 febbraio n. 18,
definitivamente cambiato dal D. Lgs 10 settembre 2003 n.
276.Senza entrare nei dettagli tecnico-normativi, basti qui
ricordare che, a legislazione vigente, l’imprenditore è tenuto
ad
esperire
una
procedura
di
informazione
verso
i
rappresentanti dei lavoratori. Può anche identificare il ramo
d’azienda
di
cedere
addirittura
successivamente
alla
procedura di informazione. Detto ciò, è bene chiarire subito
che l’acquirente di un’azienda subentra nei contratti stipulati
per l’esercizio dell’azienda stessa, tranne che nei contratti
aventi un carattere personale. Inoltre, l’alienante cioè chi
cede un’azienda non si libera dai debiti inerenti all’azienda
ceduta, se non risulta il consenso dei creditori. Tuttavia, sulla
base dell’art. 2195 del Codice Civile, gli imprenditori soggetti a
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registrazione nel registro delle imprese, vale a dire chi esercita
un’attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi,
un’attività intermediaria nella circolazione di beni, un’attività
di trasporto nelle sue diverse forme, un’attività bancaria ed
assicurativa, dei debiti risponde l’acquirente dell’azienda. Le
stesse
disposizioni
valgono
anche
nel
caso
di
affitto
dell’azienda. L’affittuario comunque è impegnato a curare la
gestione dell’azienda conformemente alla destinazione e
dell’interesse della produzione. Perciò, dalle disposizioni in
esame, risulta chiaro che in caso di affitto di azienda non può
essere cambiata l’attività produttiva precedente: se affitto
un’azienda che produce bulloni non la posso trasformare in
azienda ceramica. Come affittuario, però, posso prendere
iniziative atte a produrre un aumento di reddito e produttività.
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Cenni sulle principali forme di società: la s.r.l. e la s.p.a.
Le società a responsabilità limitata sono società di capitale
per cui alle obbligazioni sociali risponde solo la società con il
suo patrimonio. Il capitale sociale minimo è di diecimila euro
suddiviso nelle quote di partecipazione ei soci. L’assemblea
dei soci nomina gli amministratori della società. La forma
giuridica della società a responsabilità limitata è quella più
diffusa nel nostro paese che, come è noto, è costituito
essenzialmente
da
piccole
imprese
e
da
una
bassa
capitalizzazione. Per quanto riguarda i meccanismi interni di
governance, va segnalato che gli amministratori devono
convocare senza ritardo l’assemblea quando viene richiesta
da soci che rappresentano almeno un quinto del capitale
sociale. Il non adempimento della richiesta da parte degli
amministratori comporta che la convocazione è ordinata con
decreto del Presidente del Tribunale. Un’assemblea per essere
valida
deve
vedere
la
partecipazione
dei
soci
che
rappresentano la metà del capitale sociale. L’amministratore
di una società non può assumere la qualifica di socio in
società correnti, né esercitare un’attività concorrente per
conto
proprio
e
terzi.
Gli
amministratori,
inoltre,
sono
responsabili verso la società dei danni derivanti dalla
inosservanza dei doveri di diligenza. E’ anche previsto che
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l’azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa
in seguito ai danni arrecati per atti dolosi o colposi da parte
degli amministratori.
Le s.p.a.
Le società per azioni, come le società a responsabilità limitata,
sono società di capitali, in cui le partecipazioni dei soci sono
espresse in azioni. Pertanto i soci rispondono attraverso il
capitale
sociale
conferito.
Per
costituire
una
s.p.a.
è
necessario sottoscrivere e versare 120 mila euro. Le azioni
possono essere, almeno nelle forme più importanti:
ordinarie, che consentono il diritto agli utili e alla
ripartizione del residuo attivo;
privilegiate, che attribuiscono un privilegio nella
distribuzione degli utili o nella restituzione del capitale allo
scioglimento dell’assemblea, chi possiede azioni privilegiate
ha diritto
di voto nell’assemblea;
di risparmio, cioè possono essere emesse solo da
società quotate in Borsa. Non danno diritto al voto, ma ad
una ripartizione annuale degli utili nella misura minima del 5%
del valore nominale e/o comunque del 2% in più rispetto alle
azioni ordinarie.
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Fra i soci possono essere stipulati patti parasociali che non
impegnano la società. I patti parasociali impegnano, come
tutti i contratti, le parti che li stipulano, quindi l’inadempimento
di un socio non ha conseguenze nel legame che lo lega alla
società, ma obbliga il socio al risarcimento del danno. La
riforma del diritto societario, avvenuta nel 2003, ha individuato
tre tipologie di società per azioni. Un modello è quello delle
società, per azioni che non ricorrono al mercato per acquisire
capitale di rischio e che fanno riferimento ad un azionariato
ristretto. L’altro è di società che pur ricorrendo ai mercati
finanziari non vi quotano i propri titoli. Infine, le società i cui
titoli sono quotati regolarmente.
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Nozioni elementari di bilancio: gli elementi fondanti
Il termine bilancio deriva dal latino e significa pareggiare,
trovare equilibrio. Il bilancio è un prospetto di natura
economica che mette in relazione valori che hanno segni
opposti (+ e -) e ne ottiene il pareggiamento. Le scritture
contabili del bilancio, redatte secondo il metodo della partita
doppia, classificano le diverse operazioni sotto l’aspetto
economico e quello patrimoniale. Occorre notare che:
-
i componenti economici sono componenti di reddito;
-
i componenti economici (o reddito) sono positivi o
negativi e gli elementi patrimoniali sono attivi o passivi;
-
componenti negativi sono anche chiamati costi, anche
se non tutti i componenti negativi sono costi.
Come accennato, gli elementi positivi e negativi relativi ad un
certo periodo temporale (esercizio) si trovano nel conto
economico, che mette in evidenza i costi sostenuti e i ricavi
ottenuti
in
un
determinato
arco
di
tempo.
Lo
stato
patrimoniale, invece, descrive la consistenza del patrimonio e
per patrimonio si intende l’insieme dei mezzi a disposizione.
Quindi, il bilancio è formato dal conto economico e dallo
stato patrimoniale.
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Nel bilancio di esercizio, le serie di valori messi a confronto
sono: i costi e ricavi nel conto economico e attività e passività
nello
stato
patrimoniale,
che
ha
all’inizio
dell’esercizio
elementi attivi per importo uguale agli elementi passivi
aumentato del netto (patrimonio o capitale netto). Alla fine
dell’esercizio lo stato patrimoniale sarà composto da elementi
attivi e passivi modificati per importi uguali a quelli dei
componenti positivi e negativi al conto economico. Rimane
fermo il patrimonio iniziale netto.
I conti “quadrano” se la differenza tra attivo e passivo più
netto (saldo) è uguale al risultato di esercizio di cui al conto
economico. Perciò lo schema di bilancio di esercizio si può
così riassumere:
- Stato patrimoniale, a colonne contrapposte;
- Conto economico, con costi classificati secondo natura.
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Il bilancio di esercizio
Come già accennato, il bilancio di esercizio è un bilancio di
periodo. Normalmente è di dodici mesi che coincidono con
l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre). Suddividere la vita
di una azienda in periodi è decisivo per procedere alla stesura
di un bilancio, soprattutto per legare un determinato periodo
a quelli precedenti e successivi. Il legame che si crea tra
esercizi per cui i lavori finali di un esercizio corrispondono
esattamente ai valori iniziali dell’esercizio successivo è detto
principio della continuità. Il codice civile, l’art. 2423, prevede
che gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio,
con il conto dei profitti e delle perdite. Per consuetudine gli
elementi attivi si trovano nella parte sinistra del prospetto,
mentre nella parte destra vengono indicati gli elementi
passivi. Il conto dei profitti e delle perdite è stato chiamato
conto economico ed elencava costi, ricavi e rimanenze
dell’esercizio. Questa modalità di redazione del bilancio, è
stata armonizzata con la IV direttiva Cee, che ha inteso
uniformare i regimi contabili dei diversi Stati, senza però
interferire
nelle
tradizioni
giuridiche
di
ciascuno
Stato,
lasciando al legislatore nazionale la scelta tra i diversi schemi
sia di stato patrimoniale che di conto economico. Sulla base
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delle disposizioni comunitarie, lo schema di bilancio risulta
essere il seguente:
•
Stato Patrimoniale a sezioni contrapposte;
•
Conto Economico con costi classificati;
•
Nota
Integrativa, consistente nell’elenco
di
alcune
specifiche informazioni.
Tutto ciò ha comportato delle importanti novità che si
possono così sintetizzare: il bilancio è costituito da tre
documenti, vale a dire stato patrimoniale, conto economico
e nota integrativa.Viene introdotto il confronto dei valori iniziali
e finali di esercizio, il conto economico è redatto in forma
scalare e fornisce due distinti risultati, il risultato dell’esercizio o
utile (o perdita) dell’esercizio. La nota integrativa spiega, nel
vero senso della parola, le voci dello stato patrimoniale e del
conto economico e fornisce gli elementi che non trovano
collocazione in tali documenti. Infine è previsto un bilancio in
forma abbreviata.
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Le voci dello stato patrimoniale
ATTIVO
a) Credito verso soci: la prima voce dell’attivo dello stato
patrimoniale è relativa ai crediti che l’azienda vanta nei
confronti per versamenti ancora dovuti. I soci hanno infatti la
possibilità di non versare interamente il capitale sociale al
momento della sottoscrizione. E’ previsto nelle società per
azioni la possibilità per i soci di versare alla società i 3/10 del
valore nominale delle azioni di nuova emissione. Invece, i
crediti diversi da quelli dei soci sono iscritti sempre nell’attivo
sotto la voce Attivo circolante.
b) Immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono quegli elementi
patrimoniali ad essere utilizzati durevolmente. Rappresentano
la parte di capitale immobilizzata, cioè investita e quindi per
lungo tempo non disponibile. Le immobilizzazioni si dividono in:
1.
Immobilizzazioni immateriali, costi sostenuti per acquisire
dati, informazioni, spese per ricerca e sviluppo, per brevetti,
ecc..
2.
Immobilizzazioni materiali sono terreni, fabbricati, impianti.
3.
Immobilizzazioni finanziarie investimenti in aziende con le
quali intercorrono rapporti (collegate, controllate).
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Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o
produzione, tranne nel caso di imprese controllate o collegate
che possono essere valutate come patrimonio netto: un
valore che tiene conto dell’impresa collegata e controllata,
anziché del posto della partecipazione.
c) Attivo circolante, questa voce raccoglie gli investimenti
che hanno la possibilità di trasformarsi, in tempi brevi, in liquidi.
L’attivo circolante si divide in:
1.
Rimanenze di magazzino: materie prime, semilavorati,
prodotti finiti ecc..
2.
Crediti diversi da quelli verso soci. Sono quelli verso clienti
o imprese, separandoli da quei crediti esigibili oltre l’esercizio.
3.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni,
titoli che a breve sono destinati ad essere venduti.
PASSIVO
A)
PATRIMONIO NETTO. Il patrimonio netto e suddiviso in
capitale, riserve, utili. Il capitale è l’investimento nell’azienda
che dà diritto ad una quota degli utili distribuiti.
Le riserve sono quote di utili non distribuite, accantonate
dall’azienda.
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B) Fondi per rischi e oneri. Sono destinati soltanto a coprire
perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o
probabile dei quali tuttavia alla chiusura dell’esercizio sono
indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.
C) Trattamento di fine rapporto. Il Tfr maturato deve
essere indicato l’importo maturato accantonato, che sarà
liquidato al lavoratore al momento della cessazione del
rapporto di lavoro.
D) Debiti. I debiti che l’azienda ha nei confronti di terzi sono
suddivisi in varie voci, con particolare
evidenza dei debiti
verso banche, verso i fornitori e per le obbligazioni.
E) Ratei e Riscontri. Nella voce ratei e riscontri passivi devono
essere iscritti i costi di competenza dell’esercizio esigibili in
esercizi successivi.
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L’analisi e gli indici di bilancio
L’analisi del bilancio aziendale è la sua scomposizione in
singole voci, in modo da evidenziare particolari aspetti
quantitativi e qualitativi. Quindi lo scopo dell’analisi di bilancio
è quello di comprendere e interpretare meglio il bilancio. In
funzione di ciò le voci vengono raggruppate in poche classi.
Per esempio, lo stato patrimoniale può essere classificato
secondo il grado di liquidità, cioè sulla capacità di convertire i
suoi elementi in denaro liquido. La riclassificazione del bilancio
permette di individuare importanti indici di bilancio. Gli indici
possono essere:
•
Orizzontali, dove sono messi a confronto i valori a un
determinato periodo con quelli dei periodi immediatamente
successivi o immediatamente precedenti. In questo caso
l’analisi mette in luce l’evoluzione nel tempo dell’azienda.
•
Verticali, esprime percentualmente l’importanza di ogni
singola voce rispetto al totale. In questo caso l’analisi mette in
luce la consistenza delle voci di bilancio.
Gli indici di bilancio sono numerosi. Ne elenchiamo qui quelli
più noti e ricorrenti.
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EBITDA. E’ un margine reddituale che misura l’utile di una
azienda, prima degli interessi, delle imposte, delle tasse e degli
ammortamenti. L’Ebitda esprime la situazione reale degli affari
di un’azienda. Invece l’EBIT e l’utile netto risentono delle scelte
fatte in sede di bilancio. La diversa scelta effettuata sugli
ammortamenti dà diverse letture in sede di bilancio che
sostanzialmente corrispondono al margine operativo lordo
(MOL).
ROE. E’ il rendimento del capitale netto. Esprime il rapporto tra
reddito e capitale. Indica la capacità remunerativa del
capitale a rischio (equità in inglese).
ROI. E’il rendimento operativo del capitale investito. Esprime il
rapporto tra reddito operativo e capitale investito ed indica il
ritorno
dell’attività
caratteristica
dell’azienda
(risultato
operativo) in relazione con il capitale investito nella stessa
azienda (capitale netto + debiti).
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Il bilancio e le regole europee
Tra le disposizioni, che più hanno inciso in materia di bilancio
di esercizio forse la più rilevante, è il decreto legislativo
127/1990. In questo decreto che recepisce le direttive
comunitarie, le più importanti innovazioni sono:
•
Il bilancio, che in precedenza era di due documenti
(stato patrimoniale e conto dei profitti e delle perdite) diventa
composto da tre documenti: stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa.
•
E’ introdotto il confronto dei valori finali con quelli iniziali di
esercizio.
•
La nota integrativa spiega le voci dello stato patrimoniale
e del conto economico e fornisce gli elementi che non
trovano collocazione nei documenti annuali.
•
E’ previsto un bilancio in forma abbreviata.
A proposito di bilanci redatti in forma abbreviata, va
segnalato che il Decreto Legislativo 173/08 ha stabilito nuove
regole per la compilazione del bilancio in forma abbreviata.
Va detto che il bilancio abbreviato non è obbligatorio,
pertanto la società che pure rientra nei limiti stabiliti dall’art.
28
2435 bis del Codice può adottare lo schema del bilancio
ordinario. I limiti stabiliti dall’art. 2435 bis sono:
1.
Totale dell’attivo stato patrimoniale non superiore a Euro
4.400.000;
2.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori a
Euro 8.800.000;
3.
Il numero di dipendenti occupati in media durante
l’esercizio non superiore a 50.
29
ALLEGATI:
Codice Civile
Libro Quinto: Del lavoro
Titolo VIII: Dell'azienda
Capo I: Disposizioni generali
Art. 2555 Nozione
L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore
(2082) per l'esercizio dell'impresa.
Art.
2556
Imprese
soggette
a
registrazione
Per le imprese soggette a registrazione (2195, 2200) i contratti che
hanno per oggetto il trasferimento della proprietà (2565, 2573) o il
godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto (2725),
salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il
trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda (1350) o
per
la
particolare
natura
del
contratto
(162,
782).
I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura
privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel
registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del
notaio rogante o autenticante.
Art. 2557 Divieto di concorrenza Chi aliena l'azienda deve
astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento,
dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o
altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda
ceduta (2125, 2596). Il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti
più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché
non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non
può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento.
Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non e
stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni
dal trasferimento. Nel caso di usufrutto o di affitto dell'azienda il
divieto di concorrenza disposto dal primo comma vale nei
confronti del proprietario o del locatore per la durata dell'usufrutto
o dell'affitto. Le disposizioni di questo articolo si applicano alle
aziende agricole solo per le attività ad esse connesse (2135),
quando rispetto a queste sia possibile uno sviamento di clientela.
Art. 2558 Successione nei contratti Se non è pattuito diversamente,
l'acquirente dell'azienda subentra nei contratti stipulati per
l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere
30
personale (2112, 2610). Art. 2559 Crediti relativi all'azienda ceduta
La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in
mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione (1265 e
seguente), ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento
dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il
debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante
(att. 100-5). Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di
usufrutto dell'azienda, se esso si estende ai crediti relativi alla
medesima. Art. 2560 Debiti relativi all"azienda ceduta
L'alienante non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio
dell'azienda ceduta, anteriori al trasferimento, se non risulta che i
creditori vi hanno consentito. Nel trasferimento di un'azienda
commerciale (2195) risponde dei debiti suddetti anche
l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili
obbligatori (2212 e seguenti). Art. 2561 Usufrutto dell'azienda
L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la
contraddistingue. Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la
destinazione (985) e in modo da conservare l'efficienza
dell'organizzazione e degli impianti (997) e le normali dotazioni di
scorte. Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente
dalla
gestione
dell'azienda,
si
applica
l'art.
1015.
La differenza tra le consistenze d'inventario all'inizio e al termine
dell'usufrutto è regolata in danaro, sulla base dei valori correnti al
termine dell'usufrutto (2112).
Art. 2562 Affitto dell'azienda Le disposizioni dell'articolo
precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda
(1615 e seguenti). Capo II: Della ditta e dell'insegna
Art. 2563 Ditta L'imprenditore (2082) ha diritto all'uso esclusivo della
ditta da lui prescelta. La ditta, comunque sia formata, deve
contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore, salvo
quanto è disposto dall'art. 2565 (att. 221).
Art. 2564 Modificazione della ditta Quando la ditta è uguale o
simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare
confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è
esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni
idonee a differenziarla. Per le imprese commerciali (2195) l'obbligo
dell'integrazione o modificazione spetta a chi ha iscritto la propria
ditta nel registro delle imprese in epoca posteriore.
31
Art.
2565
Trasferimento
della
ditta
La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda
(2610).
Nel trasferimento dell'azienda per atto tra vivi (2556) la ditta non
passa
all'acquirente
senza
il
consenso
dell'alienante.
Nella successione nell'azienda per causa di morte la ditta si
trasmette al successore, salvo diversa disposizione testamentaria.
Art.
2566
Registrazione
della
ditta
Per le imprese commerciali (2195), l'ufficio del registro delle
imprese deve rifiutare l'iscrizione della ditta (2189, 2192), se questa
non è conforme a quanto è prescritto dal secondo comma
dell'art. 2563 o, trattandosi di ditta derivata, se non è depositata
copia dell'atto in base al quale ha avuto luogo la successione
nell'azienda.
Art.
2567
Società
La ragione sociale e la denominazione delle società sono regolate
dai
titoli
V
e
VI
di
questo
libro.
Tuttavia si applicano anche ad esse le disposizioni dell'art. 2564.
Art.
2568
Insegna
Le disposizioni del primo comma dell'art. 2564 si applicano
all'insegna.
LA SOCIETÀ PER AZIONI
(LA RIFORMA DEL DIRITTO SOCIETARIO)
La nuova normativa riguarda le società per azioni:
- che non ricorrono al mercato per acquisire capitale di rischio e
che confidano sulle risorse di una azionariato ristretto;
- che, pur ricorrendo a tale mercato non vi quotano i propri titoli;
- I cui titoli sono quotati nei mercati regolamentari.
La circostanza che la riforma si proietti su società per azioni,
peculiarmente diverse, spiega l’importanza che viene riservata
all’autonomia dei soci nella determinazione della disciplina
statutaria che si riduce in funzione delle esigenze di tutela
dell’azionariato e dei terzi.
L’imperatività della normativa legale e più avvertita per le società
c.d. aperte, mentre risulta attenuata, rispetto al passato, per le
32
società c.d. chiuse. Il d.lgs. 17/01/2003, n6 intende favorire la
diffusione delle azioni meno esposte al rischio di perdite, fornite di
diritti patrimoniali correlati ai risultati dell’attività in un determinato
settore.
Mentre per il passato era possibile limitare il rischio d’impresa solo
diversificando le caratteristiche delle azioni (privilegiate, ordinarie
ecc), ora è possibile contenerlo anche isolando settori ed affari
specifici.
La società può inoltre emettere strumenti finanziari che
attribuiscono diritti patrimoniali o amministrativi (non il voto ma il
potere di designazione di un componente degli organi
d’amministrazione).
L’esigenza di agevolare l’acquisizione di risorse ha indotto
l’attenuazione del legame tra il titolo azionario ed il capitale
sociale; lo statuto può prevedere la mancanza di proporzionalità
tra il conferimento del socio e la misura della sua partecipazione
nella
società.
Vi è l’opportunità di non determinare il valore dei titoli azionari, ma
il numero in cui essi sono emessi, dunque la percentuale che
ognuno
di
essi
rappresenta
rispetto
al
totale.
Ai soci è permessa, con una specifica previsione statutaria, la
scelta tra più sistemi d’amministrazione; qualunque sia quello
prescelto, la competenza nella gestione dell’impresa è esclusiva
degli amministratori, eliminando così ogni competenza
dell’assemblea. (da qui trae origine la disciplina dei patti
parasociali volti a stabilizzare il governo della società e gli assetti
proprietari).
NOTA: in tutti e tre i modelli d’amministrazione, il controllo
contabile
è
affidato
a
società
esterne.
È stata riconosciuta la prerogativa di avvalersi dell’azione di
responsabilità nei confronti dei componenti degli organi
d’amministrazione, prescindendo dal filtro delle delibere
assembleari.
Sono stati elevati i quorum delle assemblee straordinarie con
l’obiettivo di un maggior coinvolgimento dell’azionariato.
33
LA COSTITUZIONE
Il perfezionamento del contratto art.2247, Contratto di società –
con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o
servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo
scopo di dividerne gli utili, non comporta l’immediata costituzione
della società per azioni; segna solo l’avvio del procedimento, al
termine del quale essa prende vita con l’iscrizione dell’atto
costitutivo
presso
l’ufficio
del
registro
delle
imprese.
La società per azioni, fornita d’autonomia e soggettività, risponde
delle obbligazioni che assume solo con il proprio patrimonio Art.
2325c.c Responsabilità - Nella società per azioni per le obbligazioni
sociali risponde solo la società con il suo patrimonio. Nel caso
d’insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in
cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa
risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati
effettuati secondo quanto previsto dall’art. 2342 o fin quanto non
sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’art2362.
L’ATTO COSTITUTIVO
La società per azioni si costituisce per atto pubblico stipulato
simultaneamente o in più fasi con il procedimento di pubblica
sottoscrizione.
Il contenuto dell’atto costitutivo è scandito dall’art. 2328c.c.esso
deve indicare:
•
L’identificazione anagrafica dei soci e la loro posizione in
società quali titolari delle quote
•
La denominazione della società, nonché l’individuazione
della sede, legale e secondarie. L’indicazione del comune (e non
più anche dell’indirizzo come in passato) dove ha sede la società,
ciò implica che lo spostamento della società nello stesso comune
non comporta la modifica dell’atto costitutivo.
•
L’attività che costituisce l’oggetto sociale
•
L’ammontare del capitale sottoscritto e versato, elevato a
centoventimila € (120.000 € e non più 200milioni di lire)
•
Il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro
caratteristiche e le modalità d’emissione e circolazione. (in
coerenza con l’opportunità di non attribuire valore nominale alle
azioni, la scelta è rimessa ai soci)
34
Il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura (dopo
specifica stima)
•
Le norme di ripartizione degli utili
•
I benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci
fondatori
•
Il sistema d’amministrazione adottato, il n° degli
amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza. Alla scelta del sistema d’amm.ne nulla vieta che
ne siamo menzionati 1, 2 o anche tutti e 3.
•
Il numero dei componenti del collegio sindacale, min 3 max 5
•
La nomina dei primi amministratori e sindaci e, quando
previsto, del soggetto al qual è comandato il controllo contabile
•
L’importo globale delle spese per la costituzione poste a
carico della società
•
La durata della società, o se la società è costituita a tempo
indeterminato, il periodo di tempo, cmq non superiore ad 1 anno,
entro il quale il socio può recedere.
Lo statuto contiene le norme relative al funzionamento della
società e anche se atto separato, è parte integrante dell’atto
costitutivo. Nel caso di contrasto tra questi documenti prevalgono
le previsioni dello statuto. L’art. 2329c.c elenca le condizioni in
mancanza delle quali il procedimento di costituzione si arresta, e
sono:
1.
sia sottoscritto per intero il capitale sociale
2.
siano rispettate le previsioni degli artt. 2342 e 2343 relativi ai
conferimenti
3.
sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni
richieste dalle leggi speciali in relazione all’oggetto sociale.
I soci con la sottoscrizione si obbligano ad effettuare il
conferimento che ne costituisce attuazione ed a versare, presso
una banca, almeno il 25% degli apporti in denaro; se la società è
costituita per iniziativa unilaterale, il versamento deve essere
integrale.
Per i conferimenti in natura è necessario il rispetto dell’art.2343.
Queste condizioni dovrebbero avverarsi al perfezionamento
dell’atto
costitutivo.
Se sono prescritte autorizzazioni, esse devono essere rilasciate
•
35
prima del deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle
imprese.
DEPOSITO ED ISCRIZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO PRESSO IL
REGISTRO DELLE IMPRESE
Il notaio e/o gli amministratori curano, entro 20 gg. (non 30 come
prima)
il
deposito
dell’atto
costitutivo
presso
il
R.I.
Contestualmente al deposito, deve essere richiesta l’iscrizione
della società cui provvede l’ufficio del registro delle imprese.
Con
l’iscrizione
acquista
la
personalità
giuridica.
Delle operazioni compiute in nome della società prima
dell’iscrizione rispondono illimitatamente e solidalmente colore
che
hanno
agito.
Le somme depositate dai soci durante la sottoscrizione, possono
essere consegnate agli amministratori solo se se ne prova
l’avvenuta sottoscrizione. Se entro 90 gg. (non più 1 anno) dalla
stipula dell’atto o dal rilascio delle autorizzazioni la società non è
iscritta al R.I., quelle somme vengono restituite ai sottoscrittori e
l’atto
costitutivo
perde
efficacia.
L’art. 2331, anche se conferma il divieto d’emissione, ora permette
la vendita delle azioni prima dell’iscrizione, questo perché la
compravendita può essere perfezionata o con il trasferimento dei
titoli o, se non emessi, con l’iscrizione nel libro dei soci del nome
dell’acquirente.
L’unico caso in cui le azioni possono essere emesse prima
dell’iscrizione nel R.I. è per consentire l’offerta nella costituzione
per pubblica sottoscrizione.
LA COSTITUZIONE PER PUBBLICA SOTTOSCRIZIONE
La costituzione per pubblica sottoscrizione è disciplinata
dall’art.2333 e ss; le fasi essenziali sono:
a. predisposizione, da parte di promotori, di un programma
indicante: oggetto, capitale della società e le principali
disposizioni dell’atto costitutivo. Tale programma deve essere
depositato presso un notaio, prima di essere reso pubblico.
b. Le sottoscrizioni devono risultare da atto pubblico o da
scrittura privata autenticata (art. 233 c3).
36
c. Raccolte le sottoscrizioni i promotori assegnano ai
sottoscrittori, un termine (non sup1 mese) per effettuare il
versamento (art. 2334 c1),
d. Decorso inutilmente il quale possono decidere se agire nei
confronti del moroso o sciogliere l’obbligazione (in questo caso si
può costituire la società solo dopo avere collocato le azioni non
coperte da versamento art. 2334 c2)
e. I promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori che
delibera sul contenuto dell’atto costitutivo, sulla nomina di
amministratori e collegio sindacale e, quando previsto, del
soggetto
cui
è
affidato
il
controllo
contabile.
L’assemblea è validamente costituita con il 50% dei sottoscrittori
ognuno dei quali ha 1 voto a prescindere dal n° delle azioni
possedute.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ma quelle relative
alla modificazione del programma richiedono il consenso
unanime.
f.
Esaurita l’assemblea ci vi ha preso parte, anche in
rappresentanza d’assenti, stipula l’atto costitutivo.
I promotori che sottoscrivono il programma sono solidalmente
responsabili verso i terzi. Nel caso di mancata costituzione essi ne
rispondono al pari delle altre obbligazioni, perché non possono
rivalersi sui sottoscrittori. La responsabilità cui sono esposti i
promotori è bilanciata dall’opportunità di riser-varsi una
partecipazione non superiore ad 1/10 degli utili e per un periodo
non superiore ai 5 anni (artt. 2340, 2341).
LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ
Prima dell’iscrizione all’atto costitutivo si applicano le regole
generali sull’invalidità; se dopo l’iscrizione trovassero ancora
applicazione i principi sull’invalidità, si avrebbero pregiudizi sia per i
terzi sia per i soci. La nullità è disciplinata in funzione delle esigenze
dell’appartato org.vo della persona giuridica; quindi non più
nullità dell’atto costitutivo, bensì nullità della società. Art.2332 c.c.
La nullità della società può essere pronunciata solo per:
•
mancanza di stipulazione dell’atto costitutivo nella forma di
atto pubblico
•
illeicità dell’oggetto sociale
37
mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione
riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o
l’ammontare del capitale sociale o l’oggetto sociale.
La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti
compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel R.I.. I soci non
sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono
soddisfatti i creditori sociali. La nullità non può essere dichiarata se
è stata eliminata la causa e n’è stata data pubblicità con
l’iscrizione nel R.I. Il dispositivo che dichiara la nullità deve essere
iscritto a cura degli amministratori o dei liquidatori- nominati dal
tribunalenel
registro
delle
imprese.
Le cause di nullità sono state notevolmente ridotte, quelle rimaste
riguardano dati decisivi, indispensabili per i soci e per i terzi.
La dichiarazione di nullità non è retroattiva, opera quindi solo per
atti messi in opera nel futuro, infatti, accertata la nullità, è preclusa
l’ulteriore operatività della persona giuridica cui s’impone la messa
in liquidazione.
•
I PATTI PARASOCIALI
L’art. 2341 bis riconosce, anche per le società non quotate, la
rilevanza dei patti parasociali, cioè degli accordi tra soci paralleli
al contratto di società. Queste intese sono volte a stabilizzare gli
assetti proprietari o il governo della società, perseguono l’obiettivo
di coesione tra azionisti, indispensabile per l’esercizio d’impresa.
I patti parasociali hanno ad oggetto l’esercizio del diritto di voto
(es. ottenere la maggioranza), ma possono anche riguardare i
limiti alla circolazione delle azioni (diritti di prelazione).
La loro durata non può superare i 5 anni, e se stipulati per una
durata superiore s’intendono perfezionati sempre per 5 anni;
possono però essere rinnovati. Secondo l’art. 2341 bis se manca il
termine di durata, il contraente può recedere con preavviso.
Per le società che ricorrono al mercato del capitale di rischio, i
patti parasociali devono essere comunicati alla società e
dichiarati in apertura di assemblea, con trascrizione, in difetto i
soci non possono esercitare il diritto di voto; che esercitato induce,
se determinante, all’impugnativa ai sensi dell’art. 2377 c.c. Annullabilità
delle
deliberazioni
-.
È indispensabile il rispetto delle esigenze di pubblicità legale a
38
beneficio sia dei soci interni sia di quelli esterni ai patti parasociali,
che possono valutarne l’incidenza.
I CONFERIMENTI
I conferimenti, se non diversamente stabilito, devono farsi in
denaro; non possono formare oggetto di conferimento le
prestazioni d’opera o di servizi (art. 2342c.c), i quali sfuggirebbero
a
valutazioni
certe
nel
valore
e
nella
durata.
La riforma prevede che alla sottoscrizione dell’atto costitutivo sia
versato, presso una banca, il 25% dei conferimenti in denaro; se la
società nasce per atto unilaterale il versamento deve essere
integrale.
L’art. 2342 c.2 e 4 prevede che se viene meno la pluralità dei soci,
i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro 90 gg.
Il conferimento è l’obbligo che il socio assume e il versamento n’è
la sua esecuzione; quale corrispettivo riceve le azioni.
Il capitale sociale nominale è la componente del patrimonio netto
(saldo fra attività e passività) non divisibile tra i soci. Con l’esercizio
dell’attività questo capitale si modifica, la parte eccedente al
capitale sociale nominale è quella che può essere ripartita tra i
soci.
I CONFERIMENTI IN NATURA
I conferimenti in natura necessitano di una stima in conformità con
l’art. 2343c.c. A tale stima procede un esperto nominato dal
tribunale competente, nella cui circoscrizione ha sede la società.
L’esperto giura la propria relazione nella quale descrive i beni, i
crediti, i criteri di valutazione e l’attestazione che il valore attribuito
non è inferiore a quello nominale aumentato dell’eventuale
sovrapprezzo. Quest’esperto risponde degli eventuali danni
causati
alla
società,
ai
socie
ed
ai
terzi.
Ora solo gli amministratori devono controllare la relazione nei
180gg dal conferimento, finché questa non è ultimata, non si
possono alienare le azioni corrispondenti ai conferimenti in natura
che devono rimanere depositate presso la società. (art. 2343 c3)
Se esistono fondati dubbi, gli amministratori devono far stimare
nuovamente i beni in natura ed i crediti. Se da tale stima il valore
risulta inferiore di oltre 1/5, si deve ridurre proporzionalmente il
capitale ed annullare le azioni scoperte; il socio che ha conferito
39
può
versare
la
differenza
o
recedere.
La riforma ha ridotto l’opportunità di dividere in misura diversa da
quell’iniziale le azioni del socio il cui apporto risulti sovrastimato
(art.
2343
c4).
L’art. 2343 c.c. fa salva la previsione dell’art 2346 per la quale,
comunque siano ripartite le azioni, il valore totale dei conferimenti
non deve essere inferiore a totale del capitale sociale.
L’ACQUISTO DA PROMOTORI, FONDATORI E AMMINISTRATORI
Secondo l’art. 2343 bis se i promotori, fondatori o amministratori
vendono (nei due anni successivi all’iscrizione della società nel R.I)
alla società beni o crediti – per un corrispettivo uguale o superiore
a 1/10 del capitale sociale- tale vendita deve essere autorizzata
dall’assemblea
ordinaria.
Per tali beni è prescritto un procedimento di stima identico, per la
parte che riguarda l’esperto, a quello per i conferimenti in natura,
in più è integrato dal deposito di questo documento presso la
sede societaria nei giorni che precedono l’assemblea. Il verbale
della seduta deve essere depositato presso i R.I.
MANCATO PAGAMENTO DELLE QUOTE
L’art. 2344 riguarda l’inadempimento al pagamento all’obbligo di
conferimento. Tale art. prescrive che: decorsi 15 gg. Dalla diffida
di cui gli amministratori rendono destinatario il socio, pubblicata
sulla G.U., gli stessi amm.ri sono tenuti ad offrire i titoli agli altri soci
in proporzione all’ampiezza della loro partecipazione, e per un
corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.
In mancanza di offerte, possono far vendere le azioni a rischio e
per conto del socio, da una banca o intermediario autorizzati alla
negoziazione
sui
mercati
regolamentari.
Se mancano i compratori il socio è dichiarato decaduto e quanto
eventualmente versato è trattenuto dalla società. Le azioni non
vendute, se non rimesse in circolazione devono essere estinte con
pari
riduzione
del
capitale
sociale.
Il socio che liberamente vende le azioni prima del completamento
dei versamenti è responsabile in solido con l’acquirente per 3 anni
(art.
2356
c2).
Il socio moroso non può esercitare il diritto di voto.
40
La novità della riforma riguarda, un diritto di opzione a beneficio
dei soci che possono acquistare le azioni del socio moroso.
LE PRESTAZIONI ACCESSORIE
Le prestazioni accessorie non riguardano necessariamente tutti i
soci; le azioni alle quali è connesso l’obbligo di tali prestazioni
devono essere nominative e non trasferibili senza il consenso degli
amministratori
(art.
2345
c.2).
In mancanza di previsione dell’atto costitutivo, gli obblighi oggetto
delle prestazioni accessorie non possono essere modificati senza il
consenso di tutti i soci. (art 2345 ultimo comma).
La prestazione accessoria non è disciplinata dal contratto di
società, ma bensì da contratti diversi (somministrazione, appalto
ecc.) che si collegano con quello della società, pur mantenendo
la propria autonomia. La società beneficia dell’adempimento
pagando il corrispettivo tipico della prestazione accessoria, cioè il
prezzo.
EMISSIONE DELLE AZIONI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI
L’emissione d’azioni è la normalità, la partecipazione del socio è
rappresentata dai titoli azionari; ai sensi del rinnovato art. 2346 c.c.
lo statuto può escludere l’emissione o prevedere l’utilizzazione di
diverse
tecniche
di
legittimazione
e
circolazione.
Per le azioni dematerializzate potrebbero quindi trovare
applicazione le disposizioni del d.lgs 24/2/1998, n°58 (decreto
Draghi) cioè il sistema di gestione accentrata; nonché in
conformità all’art 2370c.c la legittimazione per l’azionista di
esercitare i diritti connessi alla sua partecipazione potrebbe essere
attribuita
dal
libro
soci.
Altra novità è l’eventualità, rimessa allo statuto, che le azioni non
abbiano valore nominale; ma che il loro valore sia rappresentato,
se previsto, da una frazione del capitale sociale. (art. 2346 c2
e3).Questa disposizione riserva l’opportunità statutaria di
assegnare le azioni non rispettando il criterio della proporzionalità
fra conferimento e la misura della partecipazione; comunque il
valore dei conferimenti non deve risultare inferiore all’ammontare
globale
del
capitale
sociale.
L’art. 2346 c.c. dà la possibilità di emettere strumenti finanziari
41
forniti di diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il voto
dell’assemblea generale; tal emissione si può ricondurre anche ad
apporto, da soci o terzi, di opera o servizi. Tali soggetti, infatti,
forniscono alla società un’attività non capitalizzabile ma che
l’arricchisce; per questo non gli potrebbero essere attribuiti titoli
azionari.
L’art. 2351 c4 ricorda che tra i diritti amministrativi che gli si
possono attribuire è ricompresso anche il voto su argomenti
specifici; nonché la possibilità di nominare un componente
indipendente
del
consiglio
d’amm.ne
o
sorveglianza.
Tali azioni sono indivisibili e, in caso di comproprietà, per l’esercizio
dei diritti è nominato un rappresentante comune art. 2347 c.c..
LE CATEGORIE D’AZIONI
Le azioni devono essere d’uguale valore e conferiscono uguali
diritti; la posizione dei soci varia in funzione del maggiore o minore
numero
d’azioni
possedute
art.
2348
c.c.
Quest’articolo al c.2 permette di creare categorie d’azioni fornite
di diritti diversi; opportunità che però deve essere prevista
statutariamente, determinando il contenuto delle varie categorie.
La nuova formulazione dell’art. 2348 è diversa nel fatto che ora,
possono esser emesse categorie d’azioni che conferiscono
particolari diritti in ordine alle perdite.
AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI A FAVORE DEI DIPENDENTI
L’art. 2349c.c prevede l’emissione, se contemplata nello statuto, di
azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendenti per stimolare
l’interessamento alle vicende aziendali.
DIRITTO AGLI UTILI E ALLA QUOTA DI LIQUIDAZIONE
•
L’art. 2350 c1: ogni azione attribuisce il diritto di voto e quello
all’utile e alla quota di liquidazione. Tale regola è stata solo
integrata dalla riforma, in quanto presente anche prima. Le novità
riguardano:
La società è autorizzata ad emettere azioni fornite di diritti
patrimoniali correlati ai risultati dell’attività in un determinato
settore.
42
•
Lo statuto stabilisce i criteri d’individuazione dei costi e sei
ricavi di questi settori, le modalità di rendicontazione, i diritti di tali
azioni, le eventuali condizioni e modalità di conversione in quelle
d’altre categorie (art. 2350 c2)
L’introduzione di tale categoria di titoli azionari prova che l’attività
sociale può essere frazionata, assumendo così rilevanza
autonoma ogni sua parte per sollecitare l’investimento.
I dividendi possono essere attribuiti alle azioni correlate solo nei
limiti degli utili risultanti dal bilancio; ciò anche perché l’autonomia
del settore non permette di remunerare gli investimenti se la
società non ha realizzato utili.
DIRITTO DI VOTO
L’art.2351c.c ogni azione attribuisce il diritto di voto, questa è la
regola di cui il comma 2 prevede l’eccezione, visto che lo statuto
può prevederne la modificazione contemplando l’emissione di
azioni senza diritto di voto, o con diritto limitato a condizioni
particolari
non
meramente
potestative.
Prima della riforma era consentita l’emissione di azioni –
privilegiate – fornite di voto solo nelle assemblee straordinarie;
mentre era vietata quella di azioni prive di voto. La novità da
modo, anche per le società non quotate, di emettere azioni che
equivalgono
a
quelle
di
risparmio.
La novità permette anche l’emissione di azioni che votano su
particolari argomenti. L’art. 2351 c.c. stabilisce che lo statuto della
società che non ricorrono al mercato del capitale di rischio può
disciplinare lo scaglionamento del voto in relazione alla quantità
d’azioni possedute dallo stesso soggetto; superata una certa
soglia – fissata in statuto - il voto non verrebbe più rapportato alle
singole azioni ma bensì a più azioni raggruppate.
PEGNO, USUFRUTTO E SEQUESTRO DELLE AZIONI
La novella definisce meglio molte questioni irrisolte del passato. È
confermato, nel caso di pegno o usufrutto, il diritto di voto, salvo
convenzione contraria, compete al creditore pignoratizio o
all’usufruttuario; nel sequestro al custode (art. 2352 c1).
È confermato il diritto d’opzione al socio – nudo proprietario - al
quale sono attribuite le azioni di nuova emissione. La novità sta nel
43
fatto che se il nuovo socio non esercita il diritto di opzione gli altri
possono offrirsi di acquistarlo – opzione su opzione –.
La riforma ha inoltre stabilito che, nel caso di aumento del
capitale sociale, il pegno, l’usufrutto o il sequestro si estendono
alle azioni di nuova emissione.
AZIONI DI GODIMENTO
Altra categoria è quella dei titolari delle azioni di godimento – art.
2353 – riservate ai soci i cui titoli siano stati rimborsati. A seguito di
tale operazioni i soci sono usciti dalla società, con l’attribuzione
della quota di liquidazione determinata sul valore nominale e non
su quello reale; potrebbero subire pregiudizi se il valore reale
risultasse
superiore
al
valore
nominale.
Si può ovviare a questa situazione assegnando azioni di
godimento che permettono di partecipare alla distribuzione degli
utili futuri; negando però il diritto di voto.
I TITOLI AZIONARI E LA LORO CIRCOLAZIONE
I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore, a scelta
del socio, se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscono
diversamente (art.2354 c1). Finché le azioni non sono interamente
liberate, non possono essere emessi titoli al portatore (c.2).
Le azioni devono indicare:
•
Denominazione, sede e durata della società
•
La data dell’atto costitutivo e della sua iscrizione nel R.I.
•
Il loro valore nominale, o il numero complessivo delle azioni
emesse nonché l’ammontare del capitale sociale.
•
L’ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non
interamente liberate
•
I diritti e gli obblighi particolari ad essi inerenti
I titoli azionari devono essere sottoscritti da uno degli
amministratori (art. 2354 c2)
La novella sostituisce il termine “azioni” con il termine “titolo
azionario”; inoltre la novella stabilisce che visto che nel caso di
loro mancata emissione, il trasferimento ha effetto nei confronti
della società dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci (art.2355
c1), si è assegnata rilevanza alla sola modalità che dà modo di
opporre il trasferimento del titolo alla società. L’art. 2355 c.2
44
disciplina la circolazione dei titoli azionari nominativi mediante
girata autenticata dal notaio e con l’effetto che il giratario ha
diritto all’annotazione del trasferimento nel libro dei soci, nonché
ai diritti sociali.
Le azioni sono classificate come titoli di credito, in applicazione
agli artt.1992 – adempimento della prestazione – 1994 – effetti del
possesso in buona fede. Gli strumenti finanziari circolano mediante
scritturazione sui conti destinati a registrarne i movimenti.
L’art. 2355 bis prevede che, nel caso in cui le azioni siano
nominative ovvero in quello di mancata emissione dei titoli, lo
statuto sottopone a particolari condizioni il loro trasferimento,
attraverso il diritto di prelazione ovvero la clausola di gradimento.
Lo statuto può fissare, per un periodo non superiore ai 5 anni, il
divieto di trasmissione delle azioni. Questo limite deve risultare
compatibile con le previsione dell’art.1379 che esige il
contenimento entro un conveniente limite di tempo.
Il titolo incorpora la posizione del socio ed il suo possesso,
conferisce legittimazione ad esercitare i relativi diritti a prescindere
dalla
prova
di
esserne
o
meno
proprietari.
L’art. 2355 bis c2, permette il mero gradimento del titolo, alla
condizione che lo statuto contempli l’obbligo degli altri soci di
acquistare le sue azioni in caso di recesso.
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE
Il valore nominale delle azioni proprie acquistate, non può eccede
la decima parte del capitale sociale, in questo calcolo devono
rientrare anche le azioni possedute da società controllate, ai sensi
dell’art.2357 c.3.
L’acquisto deve effettuarsi nei limiti degli utili distribuiti e delle
riserve disponibili, risultanti dall’ultimo bilancio approvato; le azioni
devono
essere
liberate
ai
sensi
dell’art.
2357
c1.
La decisione di acquistare, compete all’assemblea ordinaria, la
quale fissa le modalità indicando il numero massimo di titoli
azionari, la durata ed il corrispettivo minimo e massimo. Se non si
rispettano tali modalità, l’acquisto si produce comunque, ma gli
amministratori incorrono in responsabilità penali, come previsto
dall’art.2630 c1,2 – omessa esecuzione di denunce, comunicazioni
o depositi. In ogni caso si può porre rimedio alienando le azioni, in
45
conformità di una deliberazione dell’assemblea ordinaria, entro un
anno dall’acquisto; in difetto i titoli devono essere annullati con
corrispondente riduzione del capitale sociale. Se l’assemblea
omette anche questa deliberazione, ai sensi dell’art.2357 c4, gli
amministratori ed i sindaci devono richiedere che la riduzione sia
disposta dal tribunale, secondo il procedimento disposto dall’art.
2446
c2.
Tale regime normativo può essere derogato, ai sensi dell’art.2357,
se l’acquisto è indotto:
1.
dall’esecuzione di una delibera di riduzione di capitale da
attuarsi mediante riscatto e annullamento dei titoli azionari;
2.
da un negozio a titolo gratuito;
3.
da successione a titolo universale o da fusione
4.
da esecuzione forzata per il soddisfacimento di un certo
credito della società, sempre che le azioni siano state interamente
liberate.
Anche in questi casi vale il limite quantitativo di 1/10 del capitale;
le azioni che eccedono sale soglia vanno alienate entro 3 anni.
Acquisite dalla società, le azioni proprie non sono nella
disponibilità degli amm.ri, salvo che l’assemblea li autorizzi
stabilendo le relative modalità. Le novità della riforma sono:
•
L’assemblea, autorizzando gli amm.ri a disporre delle azioni,
può anche deliberare successive operazioni d’acquisto e
dimissione; fin quando restano di proprietà della società il diritto
agli utili e quello d’opzione, sospendendo quello di voto, possono
essere ripartiti proporzionalmente fra i soci.
•
L’assemblea può autorizzare l’esercizio totale o parziale dei
diritti d’opzione; viene così meno il divieto di sottoscrizione di azioni
proprie in occasione dell’aumento del capitale, permanendo
invece quello in fase di costituzione.
Nel passivo del bilancio deve essere iscritta una riserva
indisponibile, pari all’importo delle azioni proprie iscritte nell’attivo;
la riserva deve essere mantenuta fino all’alienazione o
all’annullamento
delle
azioni.
Il sistema normativo che tutela l’integrità del capitale, interessa
anche tali operazioni se effettuate tra società controllata e
società controllante; in particolare:
46
1.
l’acquisto d’azioni o quote della controllante, da parte della
controllata (art. 2359 bis)
2.
sottoscrizione di azioni o quote della controllante da parte
della controllata (art. 2359 quinquies)
3.
sottoscrizione reciproca d’azioni al momento della
costituzione della società, ovvero in occasione dell’aumento dei
rispettivi capitali sociali (art. 2360).
L’esigenza diviene quella di evitare che il rapporto di controllo
agevoli la manovra della controllante e la fittizia movimentazione
di capitale. Bisogna distinguere tra operazioni di acquisto e quelle
di sottoscrizione. Gli artt. 2359 bis, ter e quater fissano i divieti già
illustrati:
•
l’acquisto da parte della controllata è consentito solo nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dal
bilancio apporvato (2359 bis c1)
•
l’acquisto può riguardare esclusivamente le azioni
interamente liberate (2359 bis c1)
•
l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria
alle condizioni e modalità previste dall’art. 2357.
In nessun caso il valore nominale può superare 1/10 del capitale
sociale.
La trasgressione di tali limiti comporta l’obbligo di alienazione
entro 1 anno, nel rispetto delle modalità decise dall’assemblea
della controllata; in difetto la controllante deve annullare le azioni
e ridurre il capitale con rimborso alla società recedente; la
riduzione
può
essere
disposta
dall’autorità
giudiziaria.
Trovano applicazioni le deroghe, ai punti 2-3-4, sopra esposte.
Identico divieto assoluto vige per la sottoscrizione d’azioni o quote
della controllante; le azioni sottoscritte in violazione della
preclusione s’intendono sottoscritte dalli amministratori della
controllata che devono liberarle.
AZIONISTA UNICO
Art. 2362 – unico azionista – La disciplina è stata innovata solo per
quel che riguarda il rapporto con i terzi. È disciplinata la pubblicità
legale. Gli amministratori devono depositare presso gli uffici del R.I.
una dichiarazione che identifichi il socio unico, sia esso persona
fisica o società. Ad identico provvedimento pubblicitario bisogna
47
adempiere, quando si costituisce o ricostituisce la pluralità di soci
(entro
30gg
dall’iscrizione
nel
libro
dei
soci).
I contratti della società con l’unico socio o le operazioni a favore
dell’unico socio, sono opponibili ai creditori sociali solo se risultano
dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio
d’amm.ne o da atto scritto avente data certa anteriore al
pignoramento. In caso di mancata annotazione, gli atti sono
comunque
validi,
ma
non
opponibili
ai
terzi.
Si conferma l’esigenza di porre i terzi, in primo luogo i creditori
sociali, in condizione di conoscere l’appartenenza dell’intero
capitale azionario ad un solo soggetto, per ogni valutazione sulla
suo affidabilità, considerando che questo risponde illimitatamente
nel caso d’insolvenza della società stessa.
48
CAPO VII
Della società a responsabilità limitata
SEZIONE I Disposizioni generali
Art. 2472 Nozione
Nella società a responsabilità limitata (att. 216) per le obbligazioni
sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.
Le quote di partecipazione dei soci non possono essere
rappresentate da azioni.
Art. 2473 Denominazione sociale
La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve
contenere l'indicazione di società a responsabilità limitata (2564 e
seguenti).
Art. 2474 Capitale sociale
La società deve costituirsi con un capitale non inferiore a 20 milioni
di lire (2250, 2496).
Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso
ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille (2482, 2500).
Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere
costituita da un ammontare multiplo di lire mille.
Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge
l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve
essere integrata mediante conferimento in danaro.
Art. 2475 Costituzione
La società deve costituirsi per atto pubblico. L'atto costitutivo
deve indicare:
l) il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, il domicilio, la
cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi
secondarie;
3) l'oggetto sociale (2620, 2630);
4) l'ammontare del capitale sottoscritto e versato;
5) la quota di conferimento di ciascun socio e il valore dei beni e
dei crediti conferiti
49
6) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti (2492);
7) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita
degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la
rappresentanza della società (2384);
8) il numero, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita dei
componenti del collegio sindacale nei casi previsti
dall'art. 2488;
9) la durata della società;
10) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la
costituzione poste a carico della società.
Si applicano alla società a responsabilità limitata le disposizioni
degli artt. 2328, ultimo comma, 2329, 2330, 2330 bis, 2331 primo e
secondo comma, 2332, con esclusione del n. 8 e 2341.
La società può essere costituita con atto unilaterale. In tal caso,
per le operazioni compiute in nome della società prima della sua
iscrizione è responsabile, in solido con coloro che hanno agito,
anche il socio fondatore.
Art. 2475 bis Pubblicità
Quando le quote appartengono ad un solo socio o muta la
persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per
l'iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente
l'indicazione del cognome e nome, della data e luogo di nascita,
del domicilio e cittadinanza dell'unico socio.
Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli
amministratori ne devono depositare la dichiarazione per
l'iscrizione nel registro delle imprese.
L'unico socio o colui che cessi di essere tale può provvedere alla
pubblicità prevista nei commi precedenti.
Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate
entro quindici giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono
indicare
la
data
di
tale
iscrizione.
SEZIONE
II
Dei
conferimenti
e
delle
quote
Art. 2476 Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci
ed amministratori
50
Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della
società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli
amministratori le disposizioni degli artt. 2342, 2343 e 2343 bis.
In caso di costituzione della società con atto unilaterale il
conferimento in danaro deve essere interamente versato ai sensi
dell'art. 2329, n. 2 Cod. Civ. In caso di aumento di capitale
eseguito nel periodo in cui vi è un unico socio il conferimento in
danaro deve essere interamente versato al momento della
sottoscrizione.
Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti
devono essere effettuati entro tre mesi.
Art. 2477 Mancato pagamento delle quote
Se il socio non esegue il pagamento della quota nel termine
prescritto, gli amministratori possono diffidare il socio moroso ad
eseguirlo nel termine di trenta giorni.
Decorso inutilmente questo termine, gli amministratori possono
vendere, a rischio e per conto del socio moroso, la sua quota per il
valore risultante dall'ultimo bilancio approvato. I soci hanno diritto
di preferenza nell'acquisto. In mancanza di offerte per l'acquisto,
la quota è venduta all'incanto.
Se la vendita non può aver luogo per mancanza di compratori, gli
amministratori possono escludere il socio, trattenendo le somme
riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni. Il capitale deve
essere ridotto in misura corrispondente.
Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.
Art. 2478 Prestazioni accessorie
L'atto costitutivo può prevedere l'obbligo dei soci al compimento
di prestazioni accessorie. Si applicano in tal caso le disposizioni del
primo e del terzo comma dell'art. 2345.
Le quote a cui e connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette
sono trasferibili soltanto con il consenso degli amministratori (2479,
2480).
Art. 2479 Trasferimento della quota
Le quote sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a
causa di morte, salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo.
51
Il trasferimento delle quote ha effetto di fronte alla società dal
momento dell'iscrizione nel libro dei soci.
L'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo nei trenta
giorni dal deposito di cui al quarto comma, su richiesta
dell'alienante o dell'acquirente, verso esibizione del titolo da cui
risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito.
L'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata,
deve essere depositato entro trenta giorni per l'iscrizione, a cura
del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione e sta a la sede sociale
Art. 2479 bis Pubblicità dei trasferimenti a causa di morte
Il deposito dei trasferimenti a causa di morte per l'iscrizione nel
registro delle imprese e la conseguente iscrizione nel libro dei soci
avvengono verso presentazione della documentazione richiesta
per l'annotazione nel libro dei soci dei corrispondenti trasferimenti
in materia di società per azioni. Il deposito e l'iscrizione sono
effettuati a richiesta dell'erede o del legatario.
Art. 2480 Espropriazione della quota
La quota può formare oggetto di espropriazione.
L'ordinanza del giudice che dispone la vendita della quota deve
essere notificata alla società a cura del creditore.
Se la quota non è liberamente trasferibile e il creditore, il debitore
e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la
vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se,
entro dieci giorni dall'aggiudicazione, la società presenta un altro
acquirente che offra lo stesso prezzo.
Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel
caso di fallimento di un socio.
Art. 2481 Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora
dovuti
Nel caso di cessione della quota l'alienante è obbligato
solidalmente (1292) con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal
trasferimento, per i versamenti ancora dovuti.
Il pagamento non può essere domandato all'alienante se non
quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.
52
Art. 2482 Divisibilità della quota
Salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo, le quote sono
divisibili nel caso di successione a causa di morte o di alienazione,
purché siano osservate le disposizioni del secondo e terzo comma
dell'art. 2474.
Se una quota sociale diventa proprietà comune di più persone, si
applica l'art. 2347.
Art. 2483 Operazioni sulle proprie quote
In nessun caso la società può acquistare o accettare in garanzia
le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il
loro
acquisto
o
la
loro
sottoscrizione.
SEZIONE III Degli organi sociali e dell'amministrazione
Art. 2484 Convocazione dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea deve
essere convocata dagli amministratori con raccomandata
spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel
domicilio risultante dal libro dei soci.
Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora
dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
Art. 2485 Diritto di voto
Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell'assemblea. Se la
quota è multipla di lire mille (2474), il socio ha diritto a un voto per
ogni mille lire.
Art. 2486 Deliberazioni dell'assemblea
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'assemblea
ordinaria delibera (2630) col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino la maggioranza del capitale sociale, e l'assemblea
straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che
rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.
Alle assemblee dei soci si applicano le disposizioni degli artt. 2363,
2364, 2365, 2367, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2377, 2378 e 2379.
Alla società a responsabilità limitata non e consentita l'emissione
di obbligazioni.
Art. 2487 Amministrazione
53
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo l'amministrazione
della società deve essere affidata a uno o più soci.
Si applicano all'amministrazione della società gli artt. 2381, 2382,
2383, primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo comma, 2384,
2384 bis, 2385, 2386, 2388, 2389, 2390, 2391 2392, 2393, 2394, 2395,
2396 e 2434.
Art. 2488 Collegio sindacale
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale
sociale non è inferiore a duecento milioni di lire o se è stabilita
nell'atto costitutivo.
E' altresì obbligatoria se per due esercizi consecutivi siano stati
superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435 bis.
L'obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti
limiti non vengono superati.
Al collegio sindacale si applicano le disposizioni degli art. 2397 e
seguenti.
Anche quando manca il collegio sindacale, si applica l'art. 2409.
Art. 2489 Controllo individuale del socio
Nelle società in cui non esiste il collegio sindacale (2488), ciascun
socio ha diritto di avere dagli amministratori notizia dello
svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali. I soci
che rappresentano almeno un terzo del capitale hanno inoltre il
diritto di far eseguire annualmente a proprie spese la revisione
della gestione (2623).
E' nullo ogni patto contrario.
Art. 2490 Libri sociali obbligatori
Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'art. 2214, la
società deve tenere:
1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci
e i versamenti fatti sul le quote, nonché le variazioni nelle persone
dei soci;
2) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui
devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
3) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;
54
4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio
sindacale, se questo esiste.
I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il
quarto a cura dei sindaci.
Ai soci spetta il diritto di esaminare i libri indicati nei numeri 1 e 2, e
di ottenerne estratti a proprie spese.
Art. 2490 bis Contratti con il socio unico
I contratti tra la società e l'unico socio o le operazioni a favore
dell'unico socio devono, anche quando non è stata attuata la
pubblicità di cui all'art. 2475 bis, essere trascritti nel libro indicato
nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.
I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei
confronti della società non sono assistiti da cause legittime di
prelazione.
Art. 2491 Bilancio
Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli art. da 2423
a 2431, disposto dall'art. 2435 bis. Gli amministratori devono
depositare nella sede sociale copia del bilancio, con la relazione
sulla gestione, almeno quindici giorni prima dell'assemblea.
Se esiste il collegio sindacale, si applica l'art. 2429.
Art. 2492 Ripartizione degli utili
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli
utili ai soci è fatta in proporzione delle rispettive quote di
conferimento.
Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.
Art. 2493 Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei
titolari di diritti su quote sociali
Il bilancio approvato dall'assemblea e l'elenco dei soci e degli altri
titolari di diritti su quote sociali devono essere depositati presso
l'ufficio del registro delle imprese a norma dell'art. 2435.
Bilancio Consolidato
Il bilancio consolidato è un documento consuntivo che si
compone di conto economico, stato patrimoniale e nota
55
integrativa elaborato dalla società posta al vertice di un gruppo
societario (capogruppo).
Attualmente questo documento compie la sola funzione di
riportare in modo facilmente comprensibile una panoramica
unitaria e generale del gruppo. Sebbene questo strumento riesca
a stabilire i risultati economici del gruppo, non è ancora possibile
utilizzare questo mezzo per poter distribuire i dividendi complessivi
del gruppo, permettendo dunque di distribuire i dividendi anche a
quei soci delle società del gruppo in perdita.
L'obbligo di redazione del bilancio consolidato viene attribuito
mediante l'art.25 del D.lg.vo n. 127 del 09 aprile 1991 alle società
cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società di
capitali, ma anche alle società di capitali che controllano altre
imprese (di qualsiasi forma giuridica).
Le società che vengono comprese nel gruppo e i cui dati
contabili vengono conglomerati all'interno del bilancio
consolidato costituiscono la cosiddetta area di consolidamento. Il
legislatore inserisce all'interno dell'area di consolidamento tutte le
imprese sulle quali viene esercitato un controllo. Ai fini della
disciplina del bilancio consolidato il concetto di controllo è più
esteso rispetto a quello tipizzato dal legislatore all'interno del
codice civile (art. 2359), considerando anche le imprese nelle
quali è esercitabile la maggioranza dei diritti di voto in virtù di
accordi con i soci della stessa impresa controllata (quindi controllo
per effetto di patti parasociali). Coerentemente con il concetto di
controllo dato dal codice civile l'area di consolidamento è estesa
anche alle società controllate in via indiretta (ossia tramite società
fiduciarie o interposte persone e non quelli spettanti per conto dei
terzi).
Le società al vertice di gruppi di modeste dimensioni e le
subholding sono esonerate dalla redazione del bilancio
consolidato.
Dal punto di vista contabile il bilancio consolidato si caratterizza
per la depurazione delle "operazioni intercompany", ossia di quelle
operazioni di gestione intercorse fra le società dello stesso gruppo.
Una specifica disciplina è prevista per le società bancarie poste al
vertice di gruppi bancari.
56
Bilancio in forma abbreviata
Il Decreto legislativo n. 173 del 3 novembre 2008 ha stabilito nuovi
limiti per la redazione del bilancio in forma abbreviata.
La redazione del bilancio in forma abbreviata è una facoltà
concessa alle imprese e non è quindi un obbligo, pertanto la
società, pur rientrando nei limiti previsti dall'art.2435-bis, è libera di
adottare
lo
schema
del
bilancio
ordinario.
L'art. 2435-bis del Codice Civile detta le regole per poter redigere il
bilancio in forma abbreviata. Le società che possono predisporre
il
bilancio
in
forma
abbreviata
sono
quelle
che:
• non hanno emesso titoli negoziati in mercati regolamentati;
• nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non hanno superato almeno due dei seguenti limiti:
* totale dell'attivo dello Stato patrimoniale non superiore ad €
4.400.000,00;
* ricavi delle vendite e delle prestazioni non superiori ad €
8.800.000,00;
* numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio non
superiore a 50 (questo parametro non ha subito modifiche).
Al
fine
dell'individuazione
dei
suddetti
parametri:
• per totale dell'attivo si deve intendere quello risultante dallo
schema dello stato patrimoniale, al netto delle poste di rettifica;
• per valore delle vendite e delle prestazioni si deve intendere
quel valore della voce "A) valore della produzione" al netto degli
sconti,
abbuoni,
premi
e
resi.
ll bilancio può essere dunque predisposto in forma abbreviata:
- nel primo esercizio di attività, semprechè non sono superati 2 dei
parametri
sopra
indicati;
- successivamente, se per 2 esercizi consecutivi non sono superati
ancora
2
dei
parametri
sopra
indicati.
57
I limiti sopraindicati devono essere presi in considerazione anche
per quanto che concerne l'applicazione dei Principi contabili
internazionali (las): essa, infatti, rimane preclusa per le società che
possono redigere il bilancio in forma semplificata.
58
I limiti fissati dal D. Lgs n. 173/2008, art. 6, si applicano ai bilanci
relativi agli esercizi aventi inizio dalla data successiva alla sua
entrata in vigore, il 21 novembre 2008. Pertanto per le imprese con
esercizio coincidente con l'anno solare, per i bilanci degli esercizi
chiusi al 31 dicembre 2008, si applicano ancora i vecchi limiti,
pertanto per le imprese che hanno l’esercizio che coincide con
l’anno solare, le nuove regole si applicano a decorrere dal 1
gennaio 2009.
59
Nel bilancio in forma abbreviata lo Stato Patrimoniale comprende
solo le voci contrassegnate da lettere maiuscole (Categorie) e
con numeri romani (Raggruppamenti), i crediti e i debiti esigibili
oltre l'esercizio successivo devono indicati con separata
indicazione (voci CII dell'atttivo e D del passivo).
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Il numero dei dipendenti viene calcolato in base alla media
giornaliera del personale dipendente occupato nell'esercizio
come nell'esempio:
Collegio sindacale
L'articolo 2477, comma 2, del Codice Civile dispone che nelle srl:
la nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria se per due
esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal
primo
comma
dell'articolo
2435-bis.
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Le pubblicazioni della collana editoriale “Per
saperne di più...” sono consultabili e disponibili
all’indirizzo:
www.uil.it/contrattazione/persapernedipiu.html
a cura del Servizio Politiche Contrattuali
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libretto bilanci NR 12