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FOGLIO INFORMATIVO
DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SOCIETA’ COOPERATIVA
Sede legale: Corso Umberto I 65 - 76014 – SPINAZZOLA (BT)
Tel. 0883/683620 Fax 0883/681606
e-mail [email protected]
sito internet: www.bccspinazzola.it
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli
Obbligazionisti del Credito Cooperativo
Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4538 - Codice ABI 08873
Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n° A175019
Iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 00256810722
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia a tutela degli investitori
CHE COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO
Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca.
È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non
hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento.
I depositi a risparmio possono essere:
a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento;
b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo
alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito.
Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore.
Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e
spese), ove contrattualmente previsto.

Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen
giapponesi).

Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente
possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va
osservata la massima attenzione nella custodia del libretto.

Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro
100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della
banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla
tutela del sistema di garanzia.
LIBRETTI NOMINATIVI
Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui
è intestato il libretto.
Aggiornato alla data del 01/02/2016
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I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente
delegato.
L’ammontare del deposito non ha limiti.
È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo.
Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00.
LIBRETTI AL PORTATORE
Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone
fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante ai fini dei prelievi.
Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate.
In base alla normativa antiriciclaggio ( art.49 Dlgs. 231/2007 ) il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o
superiore a 1.000,00 euro. Il trasferimento di più libretti al portatore di importo complessivamente pari o superiore a
3.000,00 euro può avvenire solo per il tramite di Banche, Poste e IMEL. In caso di trasferimento di libretti al portatore,
indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Banca emittente, i dati
identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 per cento al 40 per cento del saldo del libretto al portatore, con
un minimo di € 3.000,00.
Il saldo del libretto è escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo
DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO BCC DI SPINAZZOLA
Il prodotto prevede cinque scadenze diverse del vincolo, a 12 mesi, 18 mesi, 24mesi, 36 mesi e 48 mesi con un importo
minimo vincolabile pari ad euro 1.000,00= Le condizioni di spese e commissioni applicate sono le medesime per le
diverse scadenze del vincolo.
CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del
cliente per la prestazione del servizio.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.
INTERESSI
nel periodo di vincolo
Con vincolo a 12 mesi e a tasso fisso
Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%)
Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%)
Con vincolo a 18 mesi e a tasso fisso
Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%)
Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%)
0,30%
0,22%
0,50%
0,37%
Con vincolo a 24 mesi e a tasso fisso
Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%)
Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%)
0,75%
0,56%
Con vincolo a 36 mesi e a tasso fisso
Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%)
Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%)
1,00%
0,74%
Aggiornato alla data del 01/02/2016
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Con vincolo a 48 mesi e a tasso fisso
Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%)
Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%)
1,25%
0,93%
INTERESSI
Al termine del periodo di vincolo
Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%)
Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%)
0,01%
0,008%
CAPITALIZZAZIONE
Nel periodo di vincolo
Periodicità di capitalizzazione competenze (applicata fino all’entrata in vigore
della Delibera del Cicr attuativa dell’art. 120, comma2, del Decreto Legislativo
n. 385/93)
Modalità di calcolo degli interessi
Annuale (31/12) e alla scadenza del
vincolo
CAPITALIZZAZIONE
Al termine del periodo di vincolo
Periodicità di capitalizzazione competenze (applicata fino all’entrata in vigore
della Delibera del Cicr attuativa dell’art. 120, comma2, del Decreto Legislativo
n. 385/93)
Modalità di calcolo degli interessi
Gli interessi sono calcolati con
riferimento all’anno civile (365
giorni).
Annuale (31/12)
Gli interessi sono calcolati con
riferimento all’anno civile (365
giorni).
IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO
Nel periodo di vincolo
Per accensione rapporto, compreso costo libretto
Importo minimo vincolabile
Imposta di bollo sul rendiconto
Spese annue di tenuta libretto
commissione sui prelievi, ove consentiti, anticipati rispetto alla scadenza del
vincolo e con addebito immediato al momento del prelievo
commissione per estinzione anticipata, ove consentita
Per invio comunicazioni periodiche – posta ordinaria
Periodicità di invio
Per invio comunicazioni periodiche – on line
Per invio altre comunicazioni – posta ordinaria
Per invio altre comunicazioni mediante raccomandata
Rilascio copia documentazione: (***)
 Ricerca documento archiviato
 Per ogni copia documento archiviato
Aggiornato alla data del 01/02/2016
Non previste
Euro 1.000,00=
Nella misura stabilita tempo per
tempo dall’Amministrazione
Finanziaria, salvo esenzioni previste
dalla legge.
€ 5,00
0,25% dell'importo prelevato, con
un minimo di euro 0,00 ed un
massimo di euro 99.999,99 (*)
0,10% del saldo, con
un minimo di euro 0,00 ed un
un massimo di euro 99.999,99 (**)
€ 2,50
Almeno annuale e all’estinzione del
rapporto
€ 0,00
€ 2,50
€ 4,30
€ 60,00 max
€ 10,00 max
4
€ 2,00
Per rinnovo (sostituzione-duplicazione) libretto
(*) Modalità di calcolo:
Imp. prelievo X Perc. Comm. Penale Vincolo X GG Commissione
__________________________________________________
Giorni durata vincolo X 100
GG Commissione = (gg. che vanno dalla data del prelievo alla fine del vincolo)
(**) Modalità di calcolo:
Saldo Libretto X Perc. Estinzione Anticipata
__________________________________
100
(***) Per le caratteristiche del Rilascio copia documentazione si rinvia al Foglio informativo: “Servizio di rilascio
copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni”.
IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO
Al termine del periodo di vincolo
Per accensione rapporto, compreso costo libretto
Imposta di bollo sul rendiconto
Non previste
Nella misura stabilita tempo per
tempo dall’Amministrazione
Finanziaria, salvo esenzioni previste
dalla legge.
€ 5,00
€ 2,50
Almeno annuale e all’estinzione del
rapporto
€ 0,00
€ 2,50
Spese annue di tenuta libretto
Per invio comunicazioni periodiche – posta ordinaria
Periodicità di invio
Per invio comunicazioni periodiche – on line
Per invio altre comunicazioni – posta ordinaria
€ 4,30
Per invio altre comunicazioni mediante raccomandata
Rilascio copia documentazione: (*)
 Ricerca documento archiviato
 Per ogni copia documento archiviato
€ 60,00 max
€ 10,00 max
€ 2,00
€ 258,23
€ 2.500,00
Per rinnovo (sostituzione-duplicazione) libretto
Saldo minimo liquidabile
Saldo minimo rendicontabile
(*) Per le caratteristiche del Rilascio copia documentazione si rinvia al Foglio informativo: “Servizio di rilascio copia
documentazione, dichiarazioni, certificazioni”.
COMMISSIONI SU ASSEGNI
Spese assegno impagato (check truncation)
Commissione su assegno impagato (check truncation)
Commissione su assegno negoziato/protestato (% - min – max)
Commissione su assegno negoziato/insoluto (% - min – max)
Commissione su assegno negoziato/richiamato (% - min – max)
€ 40,00
€ 50,00
1,5% - 7,75 euro – 50,00 euro
1,5% - 7,75 euro – 50,00 euro
0,0% - 50,00 euro – 50,00 euro
VALUTE
Prelevamenti di contante
Versamenti di contante
Aggiornato alla data del 01/02/2016
Giorno del prelevamento
Giorno del versamento
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VALUTE SUI VERSAMENTI DI ASSEGNI
Stesso giorno
Assegni circolari ICCREA Banca
Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/vaglia Banca d’Italia e titoli
similari
Assegni bancari tratti sulla stessa Banca
Assegni bancari di altri istituti tratti su sportelli situati in Italia e assegni postali
italiani ordinari:
- su piazza
- fuori piazza
Assegni in euro di conto estero
(assegni trattati da soggetti non residenti su conto in euro intrattenuto presso
banche italiane)
1giorno lavorativo bancario successivo
al versamento
Stesso giorno del versamento
2 giorni lavorativi bancari successi al
versamento
3 giorni lavorativi successivi al
versamento
3 giorni lavorativi success. A d.
contabile
Assegni in euro tratti su o emessi da sportelli bancari situati all’estero
10 giorni lavorativi success. a d.
contabile
Assegni in divisa tratti su o emessi da sportelli bancari situati all’estero
10 giorni lavorativi success. a d.
contabile
DISPONIBILITÀ SUI VERSAMENTI DI ASSEGNI
Assegni Circolari ICCREA Banca
4 giorni lavorativi bancari successi al
versamento
Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/ vaglia Banca d’Italia e titoli
4 giorni lavorativi bancari successi al
similari
versamento
Assegni bancari stessa banca:
- stessa filiale
0 giorni fissi successivi al versamento
- altra filiale
0 giorni fissi successivi al versamento
Assegni bancari di altri istituti tratti su sportelli situati in Italia e assegni postali
italiani ordinari:
- su piazza
4 giorni lavorativi bancari successi al
versamento
- fuori piazza
4 giorni lavorativi successivi al
versamento
Assegni in euro di conto estero
(assegni tratti da soggetti non residenti su conto in euro intrattenuto presso
0 giorni fissi successivi al versamento
banche italiane)
ALTRE SPESE
Spese per adempimenti connessi alla procedura di ammortamento titoli
denunciati smarriti/trafugati/rubati ecc. (rilascio certificazione e pubblicazione,
rilascio duplicato, ecc.).
€ 100,00 max
RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI
Recesso dal contratto
Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l’intera
somma depositata.
La Banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel
contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il
recesso diviene efficace, la Banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate.
Aggiornato alla data del 01/02/2016
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Se il deposito è vincolato a scadenza determinata, sia la Banca che il cliente possono recedere solo dopo la scadenza del
vincolo. La Banca ha la facoltà di acconsentire al recesso del cliente prima della scadenza del vincolo: in tal caso è
dovuta la commissione per estinzione anticipata.
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale
Subito dopo l’integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso
Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca – Corso Umberto I n° 65 - 76014 – SPINAZZOLA (BT), anche
per lettera raccomandata A/R, via fax, via mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], e via
PEC all’indirizzo [email protected] .
La banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento.
Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a:
 Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito
www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca;
 Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una
mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca,
grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore
Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma,
Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.
Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti
alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi
all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario
Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un
organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro
ministeriale.
LEGENDA
IMEL
Periodicità di capitalizzazione degli
interessi
Tasso creditore
Valuta
Spese di liquidazione
Istituto di moneta elettronica.
Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese
di tenuta del deposito.
Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi
creditori, cioè quelli a favore del Cliente.
Data di inizio di decorrenza degli interessi
Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e
spese.
Aggiornato alla data del 01/02/2016
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Deposito a Risparmio vincolato