1 FOGLIO INFORMATIVO DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO INFORMAZIONI SULLA BANCA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI SPINAZZOLA SOCIETA’ COOPERATIVA Sede legale: Corso Umberto I 65 - 76014 – SPINAZZOLA (BT) Tel. 0883/683620 Fax 0883/681606 e-mail [email protected] sito internet: www.bccspinazzola.it Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo Iscritta all'Albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n. 4538 - Codice ABI 08873 Iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n° A175019 Iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 00256810722 Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia a tutela degli investitori CHE COS’È IL DEPOSITO A RISPARMIO Con il contratto di deposito a risparmio il cliente consegna alla banca somme di denaro perchè le custodisca. È una forma di deposito particolarmente indicata per le persone che svolgono un numero limitato di movimenti e che non hanno necessità di utilizzare assegni o carte di pagamento. I depositi a risparmio possono essere: a. in forma libera, in tal caso il cliente può effettuare depositi e prelievi in qualsiasi momento; b. in forma vincolata, in tal caso i versamenti sono sempre possibili, mentre i prelievi sono disponibili solo alla scadenza o, comunque, non prima del termine di preavviso pattuito. Al deposito a risparmio è collegato un libretto di risparmio, che può essere nominativo o al portatore. Tra i principali rischi vanno tenuti presente: Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tasso di interesse creditore, commissioni e spese), ove contrattualmente previsto. Variabilità del tasso di cambio, qualora il deposito sia in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi). Utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da parte di persona che appare legittimo titolare del libretto; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto. Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di euro 100.000,00 per ciascun depositante, delle disponibilità risultanti dal deposito, per effetto dell’adesione della banca al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia. LIBRETTI NOMINATIVI Titolari del diritto esercitabile con il libretto sono le persone fisiche o giuridiche, identificate nominativamente, a cui è intestato il libretto. Aggiornato alla data del 01/02/2016 2 I prelevamenti possono essere effettuati solo dall’intestatario o da chi sia stato da questi espressamente delegato. L’ammontare del deposito non ha limiti. È compreso tra i depositi che danno diritto al rimborso del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Il limite del rimborso è pari complessivamente a € 100.000,00. LIBRETTI AL PORTATORE Titolare del diritto esercitabile con il libretto è il possessore del medesimo. Il libretto può anche essere intestato a persone fisiche o giuridiche, o diversamente contrassegnato; l’eventuale intestazione è irrilevante ai fini dei prelievi. Qualunque possessore del libretto può prelevare le somme depositate. In base alla normativa antiriciclaggio ( art.49 Dlgs. 231/2007 ) il saldo dei libretti al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro. Il trasferimento di più libretti al portatore di importo complessivamente pari o superiore a 3.000,00 euro può avvenire solo per il tramite di Banche, Poste e IMEL. In caso di trasferimento di libretti al portatore, indipendentemente dal saldo, il cedente è tenuto a comunicare, entro trenta giorni, alla Banca emittente, i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento. La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 per cento al 40 per cento del saldo del libretto al portatore, con un minimo di € 3.000,00. Il saldo del libretto è escluso dal rimborso da parte del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO BCC DI SPINAZZOLA Il prodotto prevede cinque scadenze diverse del vincolo, a 12 mesi, 18 mesi, 24mesi, 36 mesi e 48 mesi con un importo minimo vincolabile pari ad euro 1.000,00= Le condizioni di spese e commissioni applicate sono le medesime per le diverse scadenze del vincolo. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo. INTERESSI nel periodo di vincolo Con vincolo a 12 mesi e a tasso fisso Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%) Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%) Con vincolo a 18 mesi e a tasso fisso Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%) Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%) 0,30% 0,22% 0,50% 0,37% Con vincolo a 24 mesi e a tasso fisso Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%) Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%) 0,75% 0,56% Con vincolo a 36 mesi e a tasso fisso Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%) Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%) 1,00% 0,74% Aggiornato alla data del 01/02/2016 3 Con vincolo a 48 mesi e a tasso fisso Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%) Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%) 1,25% 0,93% INTERESSI Al termine del periodo di vincolo Tasso annuo creditore minimo, al lordo della ritenuta fiscale (attualmente 26%) Tasso annuo creditore minimo, al netto della ritenute fiscale (attualmente 26%) 0,01% 0,008% CAPITALIZZAZIONE Nel periodo di vincolo Periodicità di capitalizzazione competenze (applicata fino all’entrata in vigore della Delibera del Cicr attuativa dell’art. 120, comma2, del Decreto Legislativo n. 385/93) Modalità di calcolo degli interessi Annuale (31/12) e alla scadenza del vincolo CAPITALIZZAZIONE Al termine del periodo di vincolo Periodicità di capitalizzazione competenze (applicata fino all’entrata in vigore della Delibera del Cicr attuativa dell’art. 120, comma2, del Decreto Legislativo n. 385/93) Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni). Annuale (31/12) Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni). IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO Nel periodo di vincolo Per accensione rapporto, compreso costo libretto Importo minimo vincolabile Imposta di bollo sul rendiconto Spese annue di tenuta libretto commissione sui prelievi, ove consentiti, anticipati rispetto alla scadenza del vincolo e con addebito immediato al momento del prelievo commissione per estinzione anticipata, ove consentita Per invio comunicazioni periodiche – posta ordinaria Periodicità di invio Per invio comunicazioni periodiche – on line Per invio altre comunicazioni – posta ordinaria Per invio altre comunicazioni mediante raccomandata Rilascio copia documentazione: (***) Ricerca documento archiviato Per ogni copia documento archiviato Aggiornato alla data del 01/02/2016 Non previste Euro 1.000,00= Nella misura stabilita tempo per tempo dall’Amministrazione Finanziaria, salvo esenzioni previste dalla legge. € 5,00 0,25% dell'importo prelevato, con un minimo di euro 0,00 ed un massimo di euro 99.999,99 (*) 0,10% del saldo, con un minimo di euro 0,00 ed un un massimo di euro 99.999,99 (**) € 2,50 Almeno annuale e all’estinzione del rapporto € 0,00 € 2,50 € 4,30 € 60,00 max € 10,00 max 4 € 2,00 Per rinnovo (sostituzione-duplicazione) libretto (*) Modalità di calcolo: Imp. prelievo X Perc. Comm. Penale Vincolo X GG Commissione __________________________________________________ Giorni durata vincolo X 100 GG Commissione = (gg. che vanno dalla data del prelievo alla fine del vincolo) (**) Modalità di calcolo: Saldo Libretto X Perc. Estinzione Anticipata __________________________________ 100 (***) Per le caratteristiche del Rilascio copia documentazione si rinvia al Foglio informativo: “Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni”. IMPORTI MASSIMI DI SPESE E COMMISSIONI DEPOSITO A RISPARMIO VINCOLATO Al termine del periodo di vincolo Per accensione rapporto, compreso costo libretto Imposta di bollo sul rendiconto Non previste Nella misura stabilita tempo per tempo dall’Amministrazione Finanziaria, salvo esenzioni previste dalla legge. € 5,00 € 2,50 Almeno annuale e all’estinzione del rapporto € 0,00 € 2,50 Spese annue di tenuta libretto Per invio comunicazioni periodiche – posta ordinaria Periodicità di invio Per invio comunicazioni periodiche – on line Per invio altre comunicazioni – posta ordinaria € 4,30 Per invio altre comunicazioni mediante raccomandata Rilascio copia documentazione: (*) Ricerca documento archiviato Per ogni copia documento archiviato € 60,00 max € 10,00 max € 2,00 € 258,23 € 2.500,00 Per rinnovo (sostituzione-duplicazione) libretto Saldo minimo liquidabile Saldo minimo rendicontabile (*) Per le caratteristiche del Rilascio copia documentazione si rinvia al Foglio informativo: “Servizio di rilascio copia documentazione, dichiarazioni, certificazioni”. COMMISSIONI SU ASSEGNI Spese assegno impagato (check truncation) Commissione su assegno impagato (check truncation) Commissione su assegno negoziato/protestato (% - min – max) Commissione su assegno negoziato/insoluto (% - min – max) Commissione su assegno negoziato/richiamato (% - min – max) € 40,00 € 50,00 1,5% - 7,75 euro – 50,00 euro 1,5% - 7,75 euro – 50,00 euro 0,0% - 50,00 euro – 50,00 euro VALUTE Prelevamenti di contante Versamenti di contante Aggiornato alla data del 01/02/2016 Giorno del prelevamento Giorno del versamento 5 VALUTE SUI VERSAMENTI DI ASSEGNI Stesso giorno Assegni circolari ICCREA Banca Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/vaglia Banca d’Italia e titoli similari Assegni bancari tratti sulla stessa Banca Assegni bancari di altri istituti tratti su sportelli situati in Italia e assegni postali italiani ordinari: - su piazza - fuori piazza Assegni in euro di conto estero (assegni trattati da soggetti non residenti su conto in euro intrattenuto presso banche italiane) 1giorno lavorativo bancario successivo al versamento Stesso giorno del versamento 2 giorni lavorativi bancari successi al versamento 3 giorni lavorativi successivi al versamento 3 giorni lavorativi success. A d. contabile Assegni in euro tratti su o emessi da sportelli bancari situati all’estero 10 giorni lavorativi success. a d. contabile Assegni in divisa tratti su o emessi da sportelli bancari situati all’estero 10 giorni lavorativi success. a d. contabile DISPONIBILITÀ SUI VERSAMENTI DI ASSEGNI Assegni Circolari ICCREA Banca 4 giorni lavorativi bancari successi al versamento Assegni circolari emessi in Italia da altri istituti/ vaglia Banca d’Italia e titoli 4 giorni lavorativi bancari successi al similari versamento Assegni bancari stessa banca: - stessa filiale 0 giorni fissi successivi al versamento - altra filiale 0 giorni fissi successivi al versamento Assegni bancari di altri istituti tratti su sportelli situati in Italia e assegni postali italiani ordinari: - su piazza 4 giorni lavorativi bancari successi al versamento - fuori piazza 4 giorni lavorativi successivi al versamento Assegni in euro di conto estero (assegni tratti da soggetti non residenti su conto in euro intrattenuto presso 0 giorni fissi successivi al versamento banche italiane) ALTRE SPESE Spese per adempimenti connessi alla procedura di ammortamento titoli denunciati smarriti/trafugati/rubati ecc. (rilascio certificazione e pubblicazione, rilascio duplicato, ecc.). € 100,00 max RECESSO DAL CONTRATTO, TEMPI DI CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero, senza spese e senza penalità, prelevando l’intera somma depositata. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal deposito libero rispettando il termine di preavviso previsto nel contratto. Qualora ricorra un giustificato motivo, la Banca può recedere anche senza preavviso. Dal momento in cui il recesso diviene efficace, la Banca cessa di corrispondere gli interessi sulle somme depositate. Aggiornato alla data del 01/02/2016 6 Se il deposito è vincolato a scadenza determinata, sia la Banca che il cliente possono recedere solo dopo la scadenza del vincolo. La Banca ha la facoltà di acconsentire al recesso del cliente prima della scadenza del vincolo: in tal caso è dovuta la commissione per estinzione anticipata. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale Subito dopo l’integrale prelievo delle somme depositate a seguito del recesso Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca – Corso Umberto I n° 65 - 76014 – SPINAZZOLA (BT), anche per lettera raccomandata A/R, via fax, via mail all’indirizzo di posta elettronica [email protected], e via PEC all’indirizzo [email protected] . La banca risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca; Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una mediazione finalizzata alla conciliazione, che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it. Se il cliente intende rivolgersi al giudice egli – se non si è avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati - deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all’ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell’apposito registro ministeriale. LEGENDA IMEL Periodicità di capitalizzazione degli interessi Tasso creditore Valuta Spese di liquidazione Istituto di moneta elettronica. Periodo cui si riferisce il calcolo degli interessi creditori e debitori e delle spese di tenuta del deposito. Percentuale espressa su base annua utilizzata per il calcolo degli interessi creditori, cioè quelli a favore del Cliente. Data di inizio di decorrenza degli interessi Importi addebitati in occasione della liquidazione periodica delle competenze e spese. Aggiornato alla data del 01/02/2016