Copia non valida
SENATO ACCADEMICO
Verbale n. 3
Adunanza del 18 Marzo 2002
Presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” , Via Duomo, 6 in Vercelli, nell’adunanza del 18 Marzo
2002
Sono Presenti :
Prof. Ilario Viano – Rettore– Presidente;
Prof. Aldo Martelli – Preside Facoltà di Farmacia;
Prof. Guido Monga - Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Prof. Paolo Garbarino – Preside Facoltà di Giurisprudenza;
Prof. Edoardo Tortarolo – Preside della Facoltà di Lettere e
Filosofia;
Prof. Cesare Emanuel – Preside Facoltà di Economia;
Prof. Fabio Gastaldi – Preside Facoltà di Scienze MM. FF. NN.;
Prof. Alberto Cassone – Preside Facoltà di Scienze Politiche;
Dott. Enzo Fragapane – Direttore Amministrativo – Segretario
verbalizzante e con voto consultivo
Copia non valida
Copia non valida
La riunione, regolarmente convocata con lettera prot. n. 1540 del 14 Marzo 2002 , si svolge per discutere
e deliberare sul seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni del Rettore;
2. Approvazione del verbale della seduta del 18 Febbraio 2002;
3. Utilizzo dei fondi relativi all’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori
universitari, di cui all’art.4 della legge 19.10.99, n. 370, anni 1999/2000/2001;
4. Dottorati di Ricerca :
• Criteri per l’attivazione a. a. 2002/2003;
• Relazione in merito alla lettera prot 1 del 02/01/2002 MIUR – D.M. 30/04/99, n. 224;
5. Approvazione Regolamenti Elettorali;
6. Approvazione Regolamenti Borse di Studio;
7. Riapprovazione ordinamenti didattici di alcune lauree triennali e specialistiche;
8. Accordi, Convenzioni, Centri;
9. Questioni relative al personale docente e ricercatori;
10. Questioni relative agli studenti;
11. Patrocini;
12. Varie ed eventuali.
Il Presidente alle ore 14.45, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta.
1. Comunicazioni del Rettore;
Il Presidente illustra al Senato la lettera della CRUI, prot. 411 del 14/03/2002, in risposta alla lettera
ministeriale relativa alla indicazione di inserire l’elenco delle Facoltà nei regolamenti didattici di ateneo.
Il Senato ne prende atto.
Il Presidente illustra al Senato la nota del MIUR , prot. n. 222 del 06/03/2002 – Doc.1/02 relativa alla
verifica dei risultati conseguiti dal nostro Ateneo al termine del primo biennio di attività trasmessa dal
Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.
Il Senato ne prende atto.
Il Presidente legge la lettera trasmessa dal Prof. Guido Carboni, nella quale lo stesso professore rileva
diffidenza e poca collaborazione da parte delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Torino nei confronti
dei nostri studenti, nonostante l’esistente convenzione di collaborazione didattica e scientifica tra i due
Atenei.
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Copia non valida
Il Senato auspica la risoluzione del problema con una migliore informazione alle strutture bibliotecarie dei
due Atenei.
Entra il Prof. Alberto Cassone alle ore 15.15
Il Presidente informa che si è svolta l’Assemblea Generale della CRUI il giorno giovedì 21 Febbraio 2002
presso la sede della CRUI , P.zza Rondanini – Roma , nella quale si è discusso dei seguenti argomenti :
- Problematiche relative alla S.I.S.;
- FFO – Riequilibrio ed interventi compensativi per l’anno 2002;
- Accordo tra CRUI e SIAE sul pagamento dei compensi di fotocopiatura e riproduzione nelle biblioteche
universitarie.
2.
Approvazione del verbale della seduta del 18 Febbraio 2002;
Il Senato approva all’unanimità il verbale della seduta del 18 Febbraio 2002.
3.
Utilizzo dei fondi relativi all’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei
ricercatori universitari, di cui all’art.4 della legge 19.10.99, n. 370, anni 1999/2000/2001;
Deliberazione 3/2002/3-1
Utilizzo dei fondi relativi all’incentivazione dell’impegno didattico dei
professori e dei ricercatori universitari, di cui all’art.4 della legge
19.10.99, n. 370, anni 1999/2000/2001
Il Presidente introduce la discussione sull’utilizzo della somma riservata ai progetti a sostegno
dell’innovazione didattica. Si apre un’ampia discussione alla quale partecipano tutti i Presidi.
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA
VISTO
VISTO
RITENUTO
RITENUTO
la legge 30.07.1998, n. 210 recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei Ricercatori e
dei professori universitari di ruolo”;
il regolamento recante le modalità di accesso alla incentivazione dei professori e dei
ricercatori universitari, di cui all’art. 4 Legge 19.10.99 n.370, emanato da ultimo a seguito
di modificazioni con D.R. n. 237 del 31.5.2001;
lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e
pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.01.2002,
serie generale;
di individuare criteri per utilizzare i fondi destinati al finanziamento dei progetti a sostegno
dell’innovazione didattica di Ateneo;
di utilizzare le economie già realizzate ai fini della perequazione delle somme per
incentivazioni tra i docenti che ne hanno diritto;
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Copia non valida
RICHIAMATE le indicazioni emerse in sede di discussione;
SENTITO
il Direttore Amministrativo;
All’unanimità
D E L I B E RA
1 )
di destinare le economie realizzate ai fini di perequare i compensi dei docenti interessati per
l’incentivazione dell’impegno didattico.
2 ) di individuare nelle seguenti le attività relative ai progetti di Ateneo finalizzato al sostegno delle
didattica:
• Didattica innovativa : utilizzo di tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali, didattica
interattiva, stages, addestramento professionale;
• Coordinamento di attività organizzative varie finalizzate alla didattica;
• Progetti speciali di miglioramento qualitativo della didattica ( strutturazione di Corsi di Laurea
Specialistica );
• Attività di orientamento e tutorato.
I Presidi di Facoltà svolgeranno una relazione sull’azione svolta individuando i docenti interessati a cui
competerà il compenso incentivante.
4. Dottorati di Ricerca :
•
Criteri per l’attivazione a. a. 2002/2003;
Il Presidente introduce l’argomento specificando l’utilità di avviare una discussione sui criteri da individuare
per l’attivazione dei Dottorati di Ricerca per l’ anno accademico 2002/2003 prima di conoscere la relazione
del Nucleo di Valutazione redatta sulla base delle schede presentate dai proprietari. Sottolinea il Presidente
che la relazione del Nucleo di Valutazione è tecnica , mentre la decisione del Senato deve muoversi a monte
della stessa relazione individuando il momento politico della scelta.
Interviene il Pro-Retttore proponendo di suddividere i fondi provenienti dal MIUR secondo il sottoriportato
sistema:
- intorno al 35% - 40 % per le migliori proposte risultanti dalla relazione del Nucleo di valutazione ,
privilegiando i Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso la nostra Università;
- intorno al 30% per il riequilibrio tra le diverse aree scientifiche disciplinari;
- intorno al 30% a disposizione del Senato per ulteriore riequilibrio e per altre azioni quali borse di studio
di perfezionamento all’estero, master e alter attività connesse alla ricerca scientifica.
Intervengono tutti i Presidi e alla fine della discussione si conviene , sulla base della proposta avanzata dal
Pro-Rettore, di riservare una quota alle prime proposte classificate nella graduatoria predisposta dal Nucleo
di valutazione, una ulteriore quota al finanziamento dei dottorati di Ricerca in cofinanziamento al 50% con
il dipartimento proponente .
Le ultime quote, in cofinanziamento, possono essere utilizzate dai Dipartimenti sulla base di specifica
deliberazione, anche per altre azioni quali borse di studio di perfezionamento all’estero, ecc….
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Copia non valida
Va stabilito , comunque, un limite di valutazione sotto il quale non bisogna procedere ad alcune
assegnazione di fondi.
Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di valutare l’eventuale integrazione di fondi sul bilancio
universitario oltre le somme provenienti dal MIUR
Il Senato ritiene di inviare una riflessione sui criteri individuati deliberando nella prossima adunanza
prioritariamente alla valutazione della relazione del Nucleo di Valutazione sull’attivazione dei Dottorati di
Ricerca per l’anno accademico 2002/2003.
•
Relazione in merito alla lettera prot 1 del 02/01/2002 MIUR – D.M. 30/04/99, n. 224;
Deliberazione 3/2002/4-2
Relazione del Nucleo di Valutazione relativa ai Dottorati di Ricerca
anno 2001
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
SENTITO
All’unanimità
la legge19.11.1990, n. 341;
la legge 30.07.1998, n. 210 recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei
Ricercatori e dei professori universitari di ruolo”;
il D.M. 30.04.1999, n. 224 recante in rubrica “Regolamento in materia di
dottorato di ricerca”;
il D.R. n. 263 del 23/06/2001 di emanazione del Regolamento di Ateneo in
materia di dottorato di ricerca e successive integrazioni e modificazioni;
lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e
pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
04.01.2002, serie generale;
la lettera prot. n. 1 del 02/01/2002 MIUR – D.M. 30/04/99, n. 224
la relazione del Nucleo di Valutazione relativa all’attività dei Corsi di Dottorato di
Ricerca nell’ anno 2001;
il Direttore Amministrativo;
DELIBERA
1. di approvare la relazione del Nucleo di Valutazione relativa ai Dottorati di Ricerca anno 2001.
2. di approvare nel documento allegato le osservazioni del Senato Accademico alla relazione del
Nucleo di Valutazione sui Dottorati di Ricerca anno 2001.
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.
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Copia non valida
5. Approvazione Regolamenti Elettorali;
Deliberazione 3/2002/5-1
Regolamento elettorale per l’elezione delle rappresentanze studentesche
nei vari organi collegiali
A seguito dell’entrata in vigore dello Statuto, emanato con Decreto Rettorale n.539 del 12.12.2001, si rende
necessaria l’adozione di un nuovo regolamento elettorale per l’elezione delle rappresentanze studentesche nei
vari organi collegiali da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore dello Statuto stesso.
In esecuzione delle norme statutarie, il testo di regolamento che si sottopone all’approvazione di codesto
spettabile Senato Accademico prevede preliminarmente che le elezioni dei Consigli di Facoltà e dei Consigli
di Corso di Studio siano gestite interamente dalle Facoltà.
Al fine di rendere più agevole l’espressione del voto da parte degli studenti, nonché più celeri le operazioni
di scrutinio si è previsto altresì che la votazione avvenga in via telematica.
Infine considerato che le elezioni del nuovo Senato Accademico si svolgeranno presumibilmente nel mese di
maggio al fine di consentirne l’insediamento entro sessanta giorni dall’emanazione del regolamento
elettorale come previsto dall’art.45 comma 2 dello Statuto, si è ritenuto di procedere al rinnovo anche degli
altri organi collegiali in procinto di scadere.
Si chiede pertanto a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.
L’UFFICIO AFFARI GENERALI
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO
VISTO
CONSIDERATO
SENTITE
SENTITO
All’unanimità
il Decreto Rettorale n.219 del 31.07.2001 contenente Regolamento per le elezioni dei
Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di
Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea, nei Consigli di indirizzo, nei Consigli di
Corso di Diploma Universitario e del Comitato Sportivo;
lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e
pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
04.01.2002, serie generale
che in attuazione dell’art.46 comma 2 dello Statuto si rende necessaria l’adozione di
un nuovo regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli studenti;
le Rappresentanze Studentesche nella seduta del 13 marzo 2002;
il Direttore Amministrativo;
DELIBERA
1.
Di approvare il seguente Regolamento:
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Copia non valida
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
Capo I
Elezioni negli organi dell’Amministrazione centrale
ART. 1 – Indizione delle elezioni
Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel
Comitato Sportivo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e nel Consiglio di Amministrazione
dell’Ente Regionale per il diritto allo studio sono indette dal Rettore con decreto pubblicato per estratto
mediante manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito sul sito
web dell’Ateneo.
Tale decreto indica: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, l’Ufficio competente dell’Amministrazione
cui spetta porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali, tutte le scadenze relative alle
elezioni e l’informazione di cui all’art. 28 comma 2 lett. b.
L’Amministrazione espone il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni in tutte le Segreterie e in tutte le
sedi dell’Università.
Tale manifesto deve indicare:
- l’ubicazione dei seggi;
- l’assegnazione degli studenti ai diversi seggi;
- le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al momento delle votazioni, ecc.);
- il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 29.
Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa.
ART. 2 – Studenti ammessi al voto
Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi del Piemonte Orientale
“Amedeo Avogadro” alla data di svolgimento delle elezioni.
ART. 3 – Studenti eleggibili
Sono eleggibili gli studenti che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni.
ART. 4 – Incompatibilità ed ineleggibilità
Sono incompatibili tra loro le cariche di componente del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione. I rappresentanti degli studenti possono far parte di un solo organo dell’Amministrazione
centrale o delle strutture didattiche e scientifiche; qualora risultino eletti in più organi devono optare per uno
solo di essi.
Non sono rieleggibili coloro i quali hanno già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.
ART. 5 – Sistema elettorale
Le elezioni si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
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Copia non valida
La votazione avviene a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza.
ART. 6 - Costituzione Commissione Elettorale
Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le elezioni. Tale
organo ha sede presso il Rettorato dell’Università ed è composto da:
a) il Rettore o un suo delegato che la presiede;
b) un Professore o Ricercatore designato dal Rettore;
c) il Direttore Amministrativo o un suo delegato;
d) due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, sorteggiati dall’Ufficio competente
nell’elenco generale degli elettori.
Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C, designato
dal Direttore Amministrativo.
ART. 7 – Compiti della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale ha il compito di:
a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
b) proclamare gli eletti;
c) decidere sui ricorsi presentati ai sensi dell’ art. 24 del presente regolamento.
ART. 8 – Presentazione delle liste e candidature
La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore almeno 21 giorni liberi
prima del giorno fissato per le elezioni, entro le ore 12.00 dello stesso giorno, mediante deposito presso
l’Ufficio competente, il quale provvede a contrassegnare ogni lista con un numero progressivo secondo
l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta.
La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa.
Il motto e/o il simbolo della lista non possono riprodurre soggetti religiosi; non possono offendere e non
possono essere contrari alle regole di civile convivenza; non possono riprodurre simboli e motti già
depositati ovvero notoriamente usati da altri gruppi.
Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 20 studenti regolarmente iscritti.
Le sottoscrizioni della lista, contrassegnate da un numero progressivo, devono essere corredate dai dati
anagrafici, dalla residenza ed eventuale recapito telefonico, dagli estremi di un documento di riconoscimento
con valore legale e dal numero di matricola del sottoscrittore.
Nessuno studente elettore può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le firme sono
depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti candidati.
Ogni candidato deve presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura, con l’indicazione
della lista con cui intende presentarsi, dei propri dati anagrafici e del numero di matricola.
Per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico ciascuna lista deve essere presentata presso
la sede istituzionale che ospita le Facoltà cui sono iscritti i relativi candidati.
Nessuno studente può, a pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti.
ART. 9 – Rappresentanti di lista
Per ogni lista possono essere nominati dei rappresentanti ai seggi. Tali nomine devono essere presentate
all’Ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la costituzione dei seggi. Di ogni
rappresentante deve essere indicato il recapito ed il numero telefonico per eventuali comunicazioni.
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Copia non valida
ART. 10 – Verifica e adempimenti dell’Amministrazione
L’Ufficio competente procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle liste. Con
provvedimento motivato del Rettore, comunicato al presentatore della lista, le liste e le candidature irregolari
sono escluse.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro un giorno dalla relativa comunicazione.
L’Università almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre manifesti nei quali devono essere
indicati:
a) il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista;
b) i nominativi e gli eventuali pseudonimi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati
dall’indicazione del luogo e data di nascita;
c) l’organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota.
ART. 11 – Divulgazione elenco elettori e autorizzazione al voto
L’elenco degli studenti elettori è affisso presso le Segreterie Studenti delle singole Facoltà almeno quindici
giorni prima della data delle elezioni. Gli studenti che, pur risultando regolarmente iscritti, non siano stati
inclusi nell’elenco possono chiedere alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza il rilascio di un
certificato di iscrizione. La Segreteria procede al rilascio del certificato dopo aver accertato la regolarità
dell’iscrizione. In caso di mancato rilascio è ammesso ricorso al Rettore.
ART. 12 – Propaganda elettorale
Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale i Presidi di Facoltà possono sospendere le
lezioni nei sette giorni precedenti le votazioni, su richiesta dei candidati, per un massimo di due ore al
giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Preside e i candidati appartenenti alle diverse liste e comunque
per non più di due ore per ogni lista che si presenti.
Il calendario per l’assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito dal Preside di ciascuna Facoltà.
In ogni edificio universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente
all’affissione di manifesti elettorali. Questi ultimi possono comunque essere affissi anche in ogni altro spazio
idoneo.
Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all’interno e nei pressi degli
edifici universitari.
ART. 13 – Seggi elettorali
Sono costituiti seggi elettorali come individuati nel decreto di indizione delle elezioni.
ART. 14 – Composizione seggi
I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati con decreto del Rettore.
Ogni seggio è composto da:
a) una unità di personale tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C sorteggiato
dall’Ufficio competente con funzioni di Presidente;
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Copia non valida
b) due scrutatori scelti tra studenti elettori, non candidati né presentatori di lista, designati per i seggi di
competenza dai Presidi delle Facoltà tra coloro che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale
presso le Facoltà stesse.
Il numero di ore effettuato da questi ultimi presso i seggi viene computato nel totale delle ore di lavoro
fissato dal contratto di collaborazione.
Con decreto del Rettore si provvede altresì alla nomina di un Presidente e di due scrutatori supplenti, i quali
sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento.
Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un segretario cui spetta il compito di redigere il verbale
delle operazioni elettorali.
Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate.
ART. 15 – Costituzione seggi
Il Presidente procede all’insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i
rappresentanti di lista ad assistere alle operazioni elettorali. In caso di assenza di uno o più scrutatori il
Presidente chiama in loro sostituzione i membri supplenti seguendo l’ordine indicato nel provvedimento di
nomina. I membri supplenti devono rendersi reperibili per tutta la durata delle operazioni elettorali.
ART. 16 – Consegna materiale seggio
L’Ufficio competente entro le ore 16.00 del giorno precedente le votazioni consegna ad ogni Presidente di
seggio:
a) copia dell’elenco degli elettori assegnati al seggio;
b) l’indicazione dei rappresentanti di lista;
c) un manifesto di pubblicizzazione del decreto di indizione delle elezioni contenente l’ubicazione dei
seggi;
d) due manifesti contenenti le liste dei candidati;
e) un plico contenente il timbro dell’Università;
f) copia del decreto di costituzione del seggio;
g) il registro di seggio;
h) schema del verbale delle operazioni di voto.
ART. 17 – Aule destinate alle votazioni
L’aula o il locale adibito a seggio elettorale deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico e deve
ospitare almeno una postazione per l’espressione del voto idonea a garantirne la segretezza. All’ingresso del
locale è affisso l’elenco degli elettori assegnati al seggio e due manifesti contenenti l’indicazione delle liste
partecipanti alle elezioni.
ART. 18 – Presenza alle operazioni elettorali
Almeno due membri del seggio devono essere sempre presenti allo svolgimento di tutte le operazioni
elettorali.
I rappresentanti di lista al seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono fare
inserire a verbale eventuali dichiarazioni.
ART. 19 – Mantenimento ordine nel seggio
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Copia non valida
Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell’ordine nel seggio elettorale. Egli può, con
ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l’allontanamento dall’aula dello scrutatore, del rappresentante
di lista o dell’elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. In
caso di allontanamento di uno scrutatore il Presidente provvede alla chiamata di un supplente.
In caso di disordine o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Rettore
l’intervento della forza pubblica; tuttavia in situazioni di particolari gravità ed urgenza egli può richiederne
direttamente l’intervento. Qualora i disordini o incidenti configurino un’ipotesi di reato, il Presidente deve
farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria.
ART. 20 – Accesso al seggio
L’accesso al seggio è consentito soltanto agli studenti elettori ad esso assegnati, muniti di un valido
documento di riconoscimento (non è consentita la presentazione del libretto universitario sprovvisto della
fotografia del titolare).
Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante conoscenza
personale.
ART. 21 - Espressione del voto
Accertata l’identità personale dello studente elettore il Presidente ne controlla l’iscrizione nell’elenco degli
elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui lo studente non risulti contemplato in tale elenco il Presidente lo
invita a consegnare il certificato di iscrizione; qualora lo studente ne sia sprovvisto, ne chiede il rilascio alla
Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza. Il Presidente, presa visione di detto certificato e verificata
l’assegnazione al seggio, inserisce il nominativo dello studente nell’elenco degli elettori e ritira il certificato
esibito.
Lo scrutatore invita lo studente ad apporre la propria firma nel registro di seggio.
L’espressione del voto avviene per via telematica.
Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato ad un elaboratore centrale installato
presso il Rettorato.
Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per l’espressione del
voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta.
ART. 22 – Accompagnamento disabili
Gli elettori non possono farsi rappresentare. I soggetti fisicamente impediti, su presentazione di idonea
documentazione, possono farsi accompagnare nella postazione indicata da un elettore del medesimo seggio il
cui nominativo deve essere annotato nel registro di seggio accanto a quello del disabile. La funzione di
accompagnatore può essere esercitata per una sola volta.
ART. 23 – Chiusura seggio
Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli studenti elettori presenti nel seggio
elettorale.
Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette all’Ufficio
competente dell’Amministrazione il plico contenente l’elenco degli elettori ed i certificati di iscrizione
nonché il verbale delle operazioni di voto.
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Copia non valida
Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino
all’inoltro alla Commissione Elettorale.
ART. 24 – Decisioni su reclami e incidenti relativi ad operazioni di voto
Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare dal
verbale, la propria decisione sui reclami relativi ad incidenti verificatesi durante l’espletamento delle
operazioni elettorali. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso immediato alla Commissione Elettorale
prima della chiusura del seggio.
ART. 25 – Scrutinio
Presso il Rettorato è insediata la Commissione Elettorale cui spetta l’espletamento delle operazioni di
scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi alle operazioni di voto confluiti presso l’elaboratore centrale.
Per ciascuna lista e ciascun candidato viene calcolato rispettivamente il numero dei voti e delle preferenze
accordate.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli
equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti.
Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle operazioni
elettorali inviati dai seggi.
I candidati possono assistere allo scrutinio ma non possono intervenire.
ART. 26 – Esame dei documenti da parte della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale, ricevuti i documenti di cui all’articolo precedente, ne controlla la regolarità e,
previa adeguata istruttoria, decide sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto.
ART. 27 – Nullità della votazione
Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti
disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione
Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Rettore ai fini del
rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è
inappellabile. Il Rettore indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il termine massimo di trenta
giorni.
ART. 28 – Criteri per l’individuazione degli eletti
Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione Elettorale procede
all’attribuzione delle rappresentanze.
Per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico risulta eletto un rappresentante
per ciascuna sede istituzionale individuato secondo il seguente procedimento:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti in ciascuna sede
istituzionale;
b) i voti espressi dagli studenti iscritti a corsi di laurea fuori dalle sedi istituzionali confluiscono nel totale
dei voti riportati dalla lista prescelta presente nella sede istituzionale individuata nel decreto di indizione
delle elezioni;
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Copia non valida
c) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza
attribuiti a ciascun candidato;
d) le rappresentanze sono assegnate alle tre liste più votate in ciascuna sede istituzionale e nell’ambito della
lista al candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze.
Qualora più liste abbiano riportato lo stesso numero di voti risulta eletto il candidato più votato.
Qualora più liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, e nell’ambito delle stesse, più candidati abbiano
ottenuto lo stesso numero di preferenze, risulta eletto il candidato più giovane.
A parità di preferenze nella stessa lista risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.
Per l’elezione nel Comitato Sportivo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e nel Consiglio di
Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio l’attribuzione delle rappresentanze avviene
secondo i seguenti criteri:
a)
per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza
attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza
del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero
uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui
corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella
lettera d) ;
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ordinato in
modo decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista.
Nell’ambito di ciascuna lista viene redatto l’elenco dei candidati che hanno riportato voti in misura non
inferiore al 10% dei voti attribuiti al primo eletto.
ART. 29 – Numero degli eletti
Per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico risultano eletti tre rappresentanti.
Per il Comitato per le attività sportive dell’Università e per il Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Regionale per il diritto allo studio risultano eletti, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante.
ART. 30 – Proclamazione degli eletti
La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore.
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale
dell’Università. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell’Università.
Dalla data di affissione decorre il termine di giorni quattro per la proposizione di eventuali ricorsi alla
Commissione di Garanzia di cui all’articolo successivo; la relativa pronuncia è inappellabile. Gli atti e il
materiale della Commissione vengono consegnati all’Ufficio competente per la conservazione.
ART. 31 – Commissione di Garanzia
La Commissione di Garanzia è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:
a) il Rettore che assume le funzioni di Presidente;
b) il Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
c) il Direttore Amministrativo.
Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C designato
dal Direttore Amministrativo.
13
Copia non valida
ART. 32 – Nomina rappresentanti nei vari Organi
Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti il Rettore nomina con proprio decreto i
rappresentanti degli studenti.
ART. 33 – Durata del mandato, sostituzione ed elezioni suppletive
Gli eletti durano in carica tre anni accademici. L’eletto che si assenti senza giustificazione dalle riunioni per
tre volte consecutive o che comunque nell’arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze,
decade dalla carica.
Nel caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra
il successivo quale risulta dall’elenco redatto ai sensi dell’art. 28 u.c. Solo in seguito ad esaurimento di tale
elenco si procede ad una ulteriore votazione. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza
del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.
Per le elezioni suppletive valgono tutte le norme stabilite dal presente regolamento per le elezioni ordinarie.
CAPO II
Elezioni nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio
ART. 34– Indizione delle elezioni
Le elezioni sono indette dal Preside della Facoltà interessata con decreto pubblicato per estratto mediante
manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito sul sito web
dell’Ateneo.
La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Senato Accademico.
Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicate: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, la
composizione della Commissione Elettorale, tutte le scadenze relative alle elezioni e l’informazione di cui
all’art. 45 comma 1 lett. b.
Il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni è esposto nella segreteria della Facoltà interessata.
Tale manifesto deve indicare:
- l’ubicazione dei seggi;
- l’assegnazione degli studenti ai diversi seggi;
- le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al momento delle votazioni, ecc.);
- il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 46.
Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa.
ART. 35 – Studenti ammessi al voto
Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti alla singola Facoltà o Corso di Studio alla data di
svolgimento delle elezioni.
ART. 36 – Studenti eleggibili
Sono eleggibili:
14
Copia non valida
a) per i Consigli di Facoltà: gli studenti delle singole Facoltà regolarmente iscritti a corsi ufficiali attivati
presso l’Università;
b) per i Consigli di Corso di Studio: gli studenti dei singoli corsi di studio regolarmente iscritti a corsi
ufficiali attivati presso l’Università.
ART. 37 – Seggi elettorali
Sono costituiti seggi elettorali come individuati nel decreto di indizione delle elezioni.
ART. 38 - Costituzione Commissione Elettorale
Il Preside della Facoltà nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le
elezioni. Tale organo ha sede presso la Facoltà ed è composto da:
a) il Preside della Facoltà o un suo delegato che la presiede;
b) un Professore o Ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà;
c) due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, sorteggiati nell’elenco generale degli iscritti
alla Facoltà.
In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.
Nello stesso decreto il Preside della Facoltà procede alla nomina dei supplenti per le categorie di cui alle
lettere b) e c) che subentrano secondo l’ordine progressivo di indicazione.
Funge da Segretario un dipendente tecnico-amministrativo della Facoltà appartenente almeno alla categoria
C designato dal Preside della Facoltà.
ART. 39 – Verifica e adempimenti
Il Preside della Facoltà procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle liste e con
provvedimento motivato comunicato al presentatore della lista, esclude le liste e le candidature irregolari.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro due giorni dalla relativa
comunicazione.
La Facoltà almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre manifesti nei quali devono essere
indicati:
a) il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista;
b) i nomi e gli eventuali pseudonimi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati dall’indicazione del
luogo e data di nascita;
c) l’organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota.
ART. 40 – Composizione seggi
I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati dal Preside della Facoltà.
Ogni seggio è composto da:
a) una unità di personale tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C sorteggiato tra il
personale della Facoltà con funzioni di Presidente;
b) due scrutatori scelti tra studenti elettori, non candidati né presentatori di lista, designati per i seggi di
competenza dai Presidi delle Facoltà tra coloro che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale
presso le Facoltà stesse.
Il numero di ore effettuato da questi ultimi presso i seggi viene computato nel totale delle ore di lavoro
fissato dal contratto di collaborazione.
15
Copia non valida
Con decreto del Preside della Facoltà si provvede altresì alla nomina di un Presidente e di due scrutatori
supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento.
Il Presidente designa tra gli scrutatori un segretario cui spetta redigere il verbale delle operazioni elettorali.
Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate.
ART. 41 - Espressione del voto
Accertata l’identità personale dello studente elettore il Presidente ne controlla l’iscrizione nell’elenco degli
elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui lo studente non risulti contemplato in tale elenco il Presidente lo
invita a consegnare il certificato di iscrizione; qualora lo studente ne sia sprovvisto, ne chiede il rilascio alla
Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza. Il Presidente, presa visione di detto certificato e verificata
l’assegnazione al seggio, inserisce il nominativo dello studente nell’elenco degli elettori e ritira il certificato
esibito.
Lo scrutatore invita lo studente ad apporre la propria firma nel registro di seggio.
L’espressione del voto avviene per via telematica.
Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato all’elaboratore installato presso la
Facoltà.
Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per l’espressione del
voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta.
ART. 42 – Chiusura seggio
Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli studenti elettori presenti nel seggio
elettorale.
Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette all’ufficio
che ha posto in essere gli adempimenti elettorali il plico contenente l’elenco degli elettori ed i certificati di
iscrizione nonché il verbale delle operazioni di voto.
Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino alla
consegna alla Commissione Elettorale.
ART. 43 – Scrutinio
Presso la Facoltà è insediata la Commissione Elettorale cui spetta l’espletamento delle operazioni di scrutinio
attraverso la stampa dei dati relativi a tutte le operazioni di voto, ivi compresi quelli relativi ai voti espressi
presso i seggi costituiti fuori dalle sedi istituzionali.
Per ciascuna lista e ciascun candidato viene calcolato rispettivamente il numero dei voti e delle preferenze
accordate.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli
equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti.
Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle operazioni
elettorali redatti dai segretari dei seggi elettorali.
ART. 44– Nullità della votazione
Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti
disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione
Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Preside della Facoltà
competente ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al
16
Copia non valida
presente articolo è inappellabile. Il Preside indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il
termine massimo di trenta giorni.
ART. 45 – Criteri per l’individuazione degli eletti
Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione Elettorale procede
all’attribuzione delle rappresentanze secondo i criteri sottoriportati:
a)
per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b)
i voti espressi dagli studenti iscritti a corsi di laurea fuori dalle sedi istituzionali confluiscono nel
totale dei voti riportati dalla lista prescelta presente nella sede istituzionale indicata nel decreto di
indizione delle elezioni;
c)
per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza
attribuiti a ciascun candidato della lista;
d)
la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla
concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
e)
tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero
uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui
corrisponde la minore cifra elettorale;
f)
le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella
lettera e) ;
g)
risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze
graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine
di lista.
Nell’ambito di una stessa lista viene redatto l’elenco dei candidati che hanno riportato voti in misura non
inferiore al 10% dei voti attribuiti al primo eletto.
ART. 46– Numero degli eletti
Per i Consigli di Facoltà risultano eletti:
ƒ
massimo numero 3 studenti per Facoltà fino a mille iscritti;
ƒ
numero 5 studenti per Facoltà da 1001 a 2000 iscritti;
ƒ
numero 7 studenti per facoltà oltre 2000 iscritti.
Per i Consigli di Corso di studio, se attivati, risultano eletti numero 3 studenti.
ART. 47– Proclamazione degli eletti
La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Preside.
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale
dell’Università e presso la struttura decentrata interessata. Degli stessi è altresì data notizia mediante
pubblicazione sul sito web dell’Università.
ART. 48 – Nomina rappresentanti nei vari Organi
Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti, il Preside nomina con proprio decreto i
rappresentanti degli studenti.
ART. 49– Rinvio
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Copia non valida
Per tutto quanto non previsto nel presente capo si rinvia alle disposizioni contenute nel capo precedente.
CAPO III
Disposizioni finali
ART. 50 - Pubblicità
Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Università ed è disponibile per la
consultazione, con facoltà di farne copia, presso l’Amministrazione Centrale ed ogni struttura didattica e
scientifica; lo stesso è altresì pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
ART. 51 – Rinvio a disposizioni generali
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti
relative alle elezioni per i consigli comunali.
Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
emanazione.
Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con D.R. n. 219 del
31/07/2000.
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.
**********************
Deliberazione 3/2002/5-2
Regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti dei professori e
ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nei vari organi
collegiali
A seguito dell’entrata in vigore dello Statuto, emanato con Decreto Rettorale n.539 del 12.12.2001, si rende
necessaria l’adozione di un nuovo regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti dei professori e
ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nei vari organi collegiali, da emanarsi entro tre mesi
dall’entrata in vigore dello Statuto stesso.
In esecuzione delle norme statutarie, il testo di regolamento che si sottopone all’approvazione di codesto
spettabile Senato Accademico prevede preliminarmente che le elezioni dei Consigli di Facoltà e dei Consigli
di Corso di Studio siano gestite interamente dalle Facoltà.
Inoltre al fine di rendere più agevole l’espressione del voto da parte dei professori e del personale tecnicoamministrativo, nonché più celeri le operazioni di scrutinio si è previsto che la votazione avvenga in via
telematica.
Infine considerato che le elezioni del nuovo Senato Accademico si svolgeranno presumibilmente nel mese di
maggio al fine di consentirne l’insediamento entro sessanta giorni dall’emanazione del regolamento
elettorale come previsto dallo Statuto, si è ritenuto opportuno procedere al rinnovo anche degli altri organi
collegiali in procinto di scadere.
Si chiede pertanto a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito.
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Copia non valida
L’UFFICIO AFFARI GENERALI
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO
CONSIDERATO
RAVVISATA
SENTITO
All’unanimità
lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e
pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
04.01.2002, serie generale;
che in attuazione dell’art.46 comma 2 dello Statuto si rende necessaria l’adozione di
un nuovo regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti dei professori e
ricercatori, oltrechè per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
l’opportunità di approvare un unico testo normativo;
il Direttore Amministrativo;
DELIBERA
1. Di approvare il seguente Regolamento:
REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI E
RICERCATORI E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO
CAPO I
Elezioni nel Consiglio d’Amministrazione e nel Senato Accademico
ART. 1 – Indizione delle elezioni
Le elezioni sono indette dal Rettore con decreto pubblicato per estratto mediante manifesto almeno tre mesi
prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito nel sito web dell’Ateneo.
Tale decreto indica: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, l’Ufficio competente dell’Amministrazione
cui spetta porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali, tutte le scadenze relative alle
elezioni ed eventualmente l’informazione di cui all’art.27 comma 2.
L’Amministrazione espone il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni in tutte le sedi dell’Università.
Tale manifesto deve indicare:
- l’ubicazione dei seggi;
- l’assegnazione degli elettori ai diversi seggi;
- le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al momento delle votazioni, ecc.);
- il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 26.
Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa.
ART. 2 – Elettorato attivo e passivo
Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l’elettorato attivo e passivo spetta a
tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Università assunto a tempo indeterminato ed in servizio alla
data di svolgimento delle votazioni.
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Copia non valida
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento
penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o
disciplinare.
Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori l’elettorato attivo spetta ai professori di I fascia e
II fascia, di ruolo e fuori ruolo, e ai ricercatori.
L’elettorato passivo spetta solo ai professori di ruolo, ivi compresi i professori straordinari e i professori
associati non confermati, e ai ricercatori confermati.
Per la nomina è richiesta l’opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell’assunzione della
carica.
Sono comunque esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per
provvedimento penale o disciplinare o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a
procedimento penale o disciplinare.
Ogni elettore ha diritto di voto limitatamente alla categoria di appartenenza.
ART. 3 – Incompatibilità ed ineleggibilità
Sono incompatibili tra loro le cariche di componente del Senato Accademico e del Consiglio di
Amministrazione. Sono altresì incompatibili tra loro le cariche di Preside di Facoltà, Consigliere di
amministrazione e Direttore di Dipartimento.
I rappresentanti del personale tecnico - amministrativo possono far parte di un solo organo
dell’Amministrazione centrale o delle strutture didattiche e scientifiche; qualora risultino eletti in più organi,
devono optare per uno solo di essi.
Non sono rieleggibili coloro i quali hanno già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi.
ART. 4 - Costituzione Commissione Elettorale
Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le elezioni. Tale
organo ha sede presso il Rettorato dell’Università ed è composto da:
e) il Rettore o un suo delegato che la presiede;
f) due professori o ricercatori designati dal Rettore;
g) il Direttore Amministrativo o un suo delegato;
h) una unità di personale tecnico-amministrativo appartenente almeno alla categoria C, sorteggiato
dall’Ufficio competente, con funzioni di Segretario.
ART. 5 – Compiti della Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale ha il compito di:
d) controllare la regolarità delle operazioni elettorali;
e) proclamare gli eletti;
f) decidere sui ricorsi presentati ai sensi dell’art. 21 del presente regolamento.
ART. 6 – Presentazione delle candidature
Ogni elettore può presentare ufficialmente la propria candidatura con dichiarazione scritta almeno due giorni
liberi prima del giorno fissato per le elezioni entro le ore 12.00 dello stesso giorno.
La presentazione della candidatura è facoltativa.
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Copia non valida
L’elettore che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di nominare propri
rappresentanti che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con possibilità di far inserire
eventuali dichiarazioni nel verbale.
ART. 7 – Verifica e adempimenti dell’Amministrazione
L’Ufficio competente procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle
candidature. Con provvedimento motivato del Rettore comunicato al candidato sono escluse le candidature
irregolari.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro un giorno dalla relativa comunicazione.
ART. 8 – Elenco aventi diritto al voto
L’elenco degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Amministrazione
centrale, nonché presso le sedi ove si insediano i seggi.
L’elettore che dovesse constatare di non essere ricompreso nell’elenco può rivolgere istanza al Rettore che,
previa ogni dovuta verifica, dispone l’immediata correzione dell’elenco.
ART. 9 – Propaganda elettorale
L’Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie funzioni,
condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere
assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna.
Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all’interno e nei pressi degli
edifici universitari.
ART. 10 – Seggi elettorali
Presso ciascuna sede di Alessandria, Novara e Vercelli è costituito almeno un seggio elettorale.
Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio della sede in cui presta servizio.
Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità l’elettore può votare in un seggio diverso; in tal caso il Presidente
inserisce il suo nominativo nel registro di seggio e nel verbale delle operazioni di voto dandone
comunicazione al Presidente del seggio di appartenenza.
ART. 11 – Composizione seggi
I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati con decreto del Rettore. Ogni seggio è composto da:
c) un professore o ricercatore sorteggiato dall’Ufficio competente con funzioni di Presidente;
d) due scrutatori sorteggiati dall’Ufficio competente tra gli appartenenti al personale tecnicoamministrativo.
Il Rettore provvede altresì alla nomina di un Presidente e di due scrutatori supplenti, i quali sono chiamati a
sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento.
Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un Segretario, cui spetta di redigere il verbale delle
operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità del Presidente.
Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate.
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Copia non valida
ART. 12 – Costituzione seggi
Il Presidente procede all’insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori. In caso di assenza di
uno o più scrutatori il Presidente chiama in loro sostituzione i membri supplenti seguendo l’ordine indicato
nel provvedimento di nomina. I membri supplenti devono rendersi reperibili per tutta la durata delle
operazioni elettorali.
ART. 13 – Consegna materiale seggio
L’Ufficio competente entro le ore 16.00 del giorno precedente le votazioni consegna ad ogni Presidente di
seggio:
i) copia dell’elenco degli elettori assegnati al seggio, suddiviso per categorie di appartenenza per l’elezione
dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori;
j) l’elenco contenente le eventuali candidature ufficiali;
k) un plico contenente il timbro dell’Università;
l) copia del decreto di costituzione del seggio;
m) manifesto di pubblicizzazione del decreto di indizione delle elezioni contenente l’ubicazione dei seggi;
n) registro di seggio;
o) schema del verbale delle operazioni elettorali.
ART. 14 – Aule destinate alle votazioni
L’aula o il locale adibito a seggio elettorale deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico e deve
ospitare almeno una postazione per l’espressione del voto idonea a garantirne la segretezza.
All’ingresso del locale è affisso l’elenco degli elettori assegnati al seggio.
ART. 15 – Presenza alle operazioni elettorali
Almeno due membri del seggio devono essere sempre presenti allo svolgimento di tutte le operazioni
elettorali.
ART. 16 – Mantenimento ordine nel seggio
Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell’ordine nel seggio elettorale. Egli può, con
ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l’allontanamento dall’aula dello scrutatore o dell’elettore che
turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. Nel caso di allontanamento
di uno scrutatore il Presidente provvede alla chiamata di un supplente.
In caso di disordine o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Rettore
l’intervento della forza pubblica; tuttavia in situazioni di particolari gravità ed urgenza egli può richiederne
direttamente l’intervento. Qualora i disordini o incidenti configurino un’ipotesi di reato, il Presidente deve
farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria.
ART. 17 – Accesso al seggio
L’accesso al seggio è consentito soltanto agli elettori ad esso assegnati, muniti di un valido documento di
riconoscimento.
Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante conoscenza
personale.
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Copia non valida
ART. 18 - Espressione del voto
Accertata l’identità personale dell’elettore il Presidente lo invita ad apporre la propria firma nel registro di
seggio.
L’espressione del voto avviene in via telematica.
Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato ad un elaboratore centrale installato
presso il Rettorato.
Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per l’espressione del
voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta.
ART. 19 – Accompagnamento disabili
Gli elettori non possono farsi rappresentare. I soggetti fisicamente impediti, su presentazione di idonea
documentazione, possono farsi accompagnare nella postazione indicatagli da un elettore del medesimo
seggio il cui nominativo deve essere annotato accanto a quello del disabile nel registro di seggio. La funzione
di accompagnatore può essere esercitata per una sola volta.
ART. 20 – Chiusura seggio
Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio
elettorale.
Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette all’Ufficio
competente dell’Amministrazione il plico contenente l’elenco degli elettori e il verbale delle operazioni di
voto.
Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino
all’inoltro alla Commissione Elettorale.
ART. 21 – Decisioni su reclami e incidenti relativi ad operazioni di voto
Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare dal
verbale, la propria decisione sui reclami relativi ad incidenti verificatesi durante l’espletamento delle
operazioni elettorali. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale nel
termine di ventiquattro ore dalla pronuncia.
ART. 22 – Scrutinio
Presso il Rettorato è insediata la Commissione Elettorale cui compete l’espletamento delle operazioni di
scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi alle operazioni di voto confluiti presso l’elaboratore centrale.
Per ciascun candidato viene calcolato il numero delle preferenze accordate.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli
equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti.
Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle operazioni
elettorali inviati dai seggi.
I candidati possono assistere allo scrutinio ma non possono intervenire.
ART. 23 – Esame dei documenti da parte della Commissione Elettorale
23
Copia non valida
La Commissione Elettorale, ricevuti i documenti di cui all’articolo precedente, ne controlla la regolarità e,
previa adeguata istruttoria, decide sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto.
ART. 24 – Nullità della votazione
Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti
disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione
Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Rettore ai fini del
rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è
inappellabile. Il Rettore indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il termine massimo di trenta
giorni.
ART. 25 – Criteri per l’individuazione degli eletti
Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione Elettorale procede
all’attribuzione delle rappresentanze per ogni Organo Collegiale.
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto
colui che ha la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane d’età
prescindendo, per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dalla categoria di
appartenenza degli interessati.
Viene inoltre redatto l’elenco di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti
riportati dal primo eletto.
ART. 26 – Numero degli eletti
Per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico risultano eletti tre rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo.
Per il Consiglio di Amministrazione risultano eletti tre rappresentanti dei professori di I fascia, tre
rappresentanti dei professori di II fascia e tre rappresentanti dei ricercatori.
Per il Senato Accademico risultano eletti:
- n. 3 rappresentanti dei Dipartimenti per i Dipartimenti in cui il numero dei docenti e ricercatori afferenti
sia maggiore del 20% dell’organico dei professori e ricercatori dell’Ateneo;
n. 2 rappresentanti dei Dipartimenti, qualora nei Dipartimenti il numero dei docenti e ricercatori
afferenti sia maggiore del 10% e fino al 20% dell’organico dei professori e ricercatori dell’Ateneo;
- n. 1 rappresentante dei Dipartimenti, qualora nei Dipartimenti il numero dei docenti e ricercatori
afferenti sia compreso fra il 5% ed il 10% dell’organico dei professori e ricercatori dell’Ateneo.
Per i Dipartimenti in cui il numero dei professori e dei ricercatori afferenti sia inferiore al 5% dell’organico
dei docenti e dei ricercatori di Ateneo, il numero dei rappresentanti è determinato, secondo i criteri indicati al
coma precedente, sul totale del numero dei professori e ricercatori afferenti agli stessi.
Le percentuali di cui al presente articolo sono calcolate con riferimento alla situazione esistente al 1°
Novembre dell’anno accademico nel corso del quale si svolgono le elezioni.
ART. 27 – Modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Senato
Accademico
Le elezioni dei rappresentanti dei Dipartimenti a cui afferisce una percentuale di docenti e ricercatori
inferiori al 5% dell’organico dei professori e ricercatori dell’Ateneo sono curate dalla Amministrazione
centrale e si svolgono secondo le modalità indicate nel presente regolamento.
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Copia non valida
Le elezioni dei rappresentanti dei Dipartimenti a cui afferisce una percentuale di docenti e ricercatori uguale
o superiore al 5% dell’organico dei professori e ricercatori dell’Ateneo sono curate dai Dipartimenti e si
svolgono in una data fissata dal Rettore nel decreto di indizione delle elezioni; in tal caso i Dipartimenti
interessati comunicano gli esiti elettorali all’ufficio competente dell’Amministrazione Centrale.
ART. 28 – Proclamazione degli eletti
La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore.
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale
dell’Università. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell’Università.
Dalla data di affissione decorre il termine di giorni quattro per la proposizione di eventuali ricorsi alla
Commissione di Garanzia di cui all’articolo successivo; la relativa pronuncia è inappellabile.
Gli atti e il materiale della Commissione vengono infine consegnati all’Ufficio competente per la
conservazione.
ART. 29 – Commissione di Garanzia
La Commissione di Garanzia è nominata con decreto del Rettore ed è composta da:
a)
il Rettore che assume le funzioni di Presidente;
b)
il Preside della Facoltà di Giurisprudenza;
c)
il Direttore Amministrativo.
Funge da Segretario un dipendente tecnico - amministrativo appartenente almeno alla categoria C designato
dal Direttore Amministrativo.
ART. 30 – Nomina rappresentanti nei vari Organi
Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti il Rettore nomina con proprio decreto i
rappresentanti del personale tecnico – amministrativo ed i rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel
Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione.
ART. 31 – Durata del mandato, sostituzione ed elezioni suppletive
Gli eletti durano in carica tre anni accademici. L’eletto che si assenti senza giustificazione dalle riunioni per
tre volte consecutive o che comunque nell’arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze
decade dalla carica.
Nel caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra
il successivo quale risulta dall’elenco redatto ai sensi dell’art. 25 u.c. Solo in seguito ad esaurimento di tale
elenco si procede ad una ulteriore votazione. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza
del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati.
Per le elezioni suppletive valgono tutte le norme stabilite dal presente regolamento per le elezioni ordinarie.
CAPO II
Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Facoltà
ART. 32 – Indizione delle elezioni
25
Copia non valida
Le elezioni sono indette dal Preside della Facoltà interessata con decreto pubblicato per estratto mediante
manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito nel sito web
dell’Ateneo.
La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Senato Accademico.
Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicate: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, la
composizione della Commissione Elettorale e tutte le scadenze relative alle elezioni.
Il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni è esposto nei locali della Facoltà interessata.
Tale manifesto deve indicare:
- l’ubicazione dei seggi;
- le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al seggio, ecc.);
- il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 43;
Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa.
ART. 33 – Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico - amministrativo afferente alla Facoltà assunto a
tempo indeterminato e in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.
Sono comunque esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per
provvedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a
procedimento penale o disciplinare.
ART. 34 – Seggi elettorali
E’ costituito un seggio elettorale presso ciascuna Facoltà.
ART. 35 - Costituzione Commissione Elettorale
Il Preside della Facoltà nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le
elezioni. Tale organo ha sede presso la Facoltà ed è composto da:
a)
il Preside della Facoltà o suo delegato che la presiede;
b)
un professore o ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà;
c)
una unità di personale tecnico-amministrativo sorteggiato tra coloro che si trovano in servizio presso
la Facoltà, con funzioni di Segretario.
ART. 36 – Verifica e adempimenti
Il Preside procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle candidature. Con
provvedimento motivato del Preside di Facoltà comunicato al candidato stesso sono escluse le candidature
irregolari.
Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro due giorni dalla relativa
comunicazione.
ART. 37 – Composizione seggi
I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati con decreto dal Preside della Facoltà.
Ogni seggio è composto da:
a)
un professore o ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà con funzioni di Presidente;
26
Copia non valida
b)
due scrutatori, non candidati, sorteggiati tra il personale tecnico-amministrativo in servizio
presso la Facoltà, uno dei quali con funzioni di segretario.
Il Segretario redige il verbale delle operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità del Presidente.
Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate.
ART. 38 – Espressione del voto
Accertata l’identità personale dell’elettore il Presidente lo invita ad apporre la propria firma nel registro di
seggio.
L’espressione del voto avviene in via telematica.
Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato all’elaboratore installato presso la
Facoltà.
Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per l’espressione del
voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta.
ART. 39 – Chiusura seggio
Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio
elettorale.
Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette all’ufficio
che ha posto in essere gli adempimenti elettorali il plico contenente l’elenco degli elettori e il verbale delle
operazioni di voto.
Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino
all’inoltro alla Commissione Elettorale.
ART. 40 – Scrutinio
Presso la Facoltà è insediata la Commissione Elettorale cui compete l’espletamento delle operazioni di
scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi alle operazioni di voto confluiti presso l’elaboratore centrale.
Per ciascun candidato viene calcolato il numero delle preferenze accordate.
Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli
equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti.
Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle operazioni
elettorali inviati dai seggi.
ART. 41 – Nullità della votazione
Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti
disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione
Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Preside della Facoltà ai
fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo
è inappellabile. Il Preside della Facoltà indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il termine
massimo di trenta giorni.
ART. 42 – Criteri per l’individuazione degli eletti
Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione Elettorale procede
all’attribuzione delle rappresentanze per ogni Organo Collegiale.
27
Copia non valida
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto
colui che ha la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane d’età
prescindendo comunque dalla categoria di appartenenza degli interessati.
Viene inoltre redatto l’elenco di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti
riportati dal primo eletto.
ART. 43 – Numero degli eletti
Per i Consigli di Facoltà risulta eletto un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
ART. 44 – Proclamazione degli eletti
La Commissione Elettorale proclama l’eletto e ne dà comunicazione al Preside della Facoltà.
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale
dell’Università e presso la struttura decentrata. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul
sito web dell’Università.
ART. 45 – Nomina rappresentanti nei vari Organi
Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti, il Preside della Facoltà nomina con proprio
decreto i rappresentanti del personale tecnico - amministrativo.
ART. 46 - Rinvio
Per tutto quanto non previsto nel presente capo si rinvia alle disposizioni contenute nel capo precedente.
CAPO III
Disposizioni finali
ART. 47 – Elezioni congiunte
Nel caso in cui le elezioni delle rappresentanze di professori e ricercatori e del personale tecnicoamministrativo nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico si svolgano
contemporaneamente, i seggi elettorali e la Commissione Elettorale sono unici e la loro composizione è
indicata nel Decreto Pettorale di indizione delle elezioni.
ART. 48 – Pubblicità
Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Università ed è disponibile per la
consultazione, con facoltà di farne copia, presso l’Amministrazione Centrale e le Facoltà; lo stesso è altresì
pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
ART. 49 – Entrata in vigore
Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
emanazione.
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.
28
Copia non valida
6. Approvazione Regolamenti Borse di Studio;
Deliberazione 3/2002/6-1
Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e
sostegno alla didattica.
La recente adozione da parte di questa Università di un proprio Statuto rende indefettibile
l’emanazione di un Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno alla
didattica.
Con delibera del 5 ottobre 1998 il Senato Accademico recepiva lo Statuto dell’Università degli Studi
di Torino e, tra gli altri, il Regolamento di cui all’art. 50 del medesimo Statuto. L’esperienza di quattro anni
di applicazione del predetto Regolamento è stata connotata dalla lacunosità, sotto rilevanti aspetti dello
stesso, foriera di inconvenienti di natura operativa e organizzativa che originano da un sistema normativo
rivelatosi inidoneo alla gestione delle fasi del procedimento concorsuale nonché di assegnazione e
retribuzione delle borse di studio.
Discende da quanto sopra l’opportunità di dare vita a uno strumento normativo capace di
contemperare esigenze fondamentali quali l’autonomia didattica e organizzativa delle Facoltà e l’efficacia
dell’azione amministrativa, con evidenti positivi riflessi in termini di efficienza della stessa, sulle esigenze
dei borsisti e, mediatamente, sulle aspettative degli studenti, questi ultimi beneficiari dell’attività di sostegno
alla didattica a cui i borsisti sono chiamati.
L’impianto normativo e organizzativo che l’adozione del Regolamento in discorso pone in essere
appare, a giudizio di questo Ufficio, idoneo a soddisfare le evidenziate esigenze, stabilendo – sotto l’aspetto
eminentemente amministrativo e organizzativo - termini e scadenze, fasi e atti procedimentali fissi e non
discrezionali che, introducendo elementi di uniformità nel sistema consentano un migliore raccordo
operativo tra le Strutture e gli Uffici interessati.
Infine, sotto l’aspetto didattico, per quanto la materia esuli dalle competenze dello scrivente Ufficio,
giova forse rilevare che una distribuzione dell’attività dei borsisti tale da coprire l’intero anno accademico
consente di meglio sfruttare le potenzialità delle borse di studio in discorso quale strumento idoneo a un
primo approccio alla ricerca da parte dei laureati, posto che la pregressa esperienza, si rileva da più parti, ha
reso evidente quanto incongruo appaia che attività di studio e perfezionamento, che per definizione
richiedono tempi di svolgimento tali da consentire un reale approfondimento delle discipline che ne sono
oggetto, abbiano invece uno svolgimento che le rende simili a corsi intensivi, allorché le ore di attività di
borsa, che avrebbero dovuto svolgersi in un lasso di tempo di alcuni mesi, si concentrano invece in pochi
giorni o settimane.
In considerazione di quanto precede, si chiede di sottoporre all’esame del Senato Accademico
l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione del Regolamento di Ateneo in materia di borse di
studio, perfezionamento e sostegno alla didattica.
29
Copia non valida
Il Coordinatore dell’Area Studenti
(Antonino GANCI)
IL SENATO ACCADEMICO
VISTO il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980;
VISTA la L. n. 398 del 30.11.1989;
VISTO lo Statuto dell’Università;
RITENUTO di dover procedere, a seguito dell’approvazione dello Statuto dell’Università, all’adozione di un
Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno della didattica;
SENTITO il Direttore Amministrativo
All’unanimità
DELIBERA
1
è approvato, nel testo sottoriportato, il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio,
perfezionamento e sostegno alla didattica.
REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO, PERFEZIONAMENTO E
SOSTEGNO ALLA DIDATTICA
Articolo 1
(Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati)
1) Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio finalizzate allo svolgimento
di attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica nell’ambito delle aree disciplinari individuate
dalle Facoltà dell’Ateneo.
2) Ai fini del presente regolamento si intende:
per “Università” l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”;
per “Facoltà” le Facoltà dell’Università che hanno deliberato e finanziato l’attribuzione delle borse di studio
nelle aree disciplinari da esse individuate;
per “responsabile scientifico” il docente, professore o ricercatore, che segue il borsista nello svolgimento
dell’attività di studio, ricerca e supporto alla didattica;
per “borsista” il soggetto a cui, a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio, è attribuita la borsa di
studio.
Articolo 2
(Finanziamento)
1) Le borse di studio sono finanziate con i fondi a disposizione delle Facoltà.
Articolo 3
(Istituzione)
30
Copia non valida
1) Le Facoltà, con propria delibera, stabiliscono il numero di borse che intendono finanziare,
ripartendole fra aree disciplinari individuate con la medesima delibera.
2) Le borse di studio sono conferite a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio preceduto da
bando di concorso emanato secondo i criteri di cui al presente Regolamento.
Articolo 4
(Tipologia, periodo di svolgimento e importo delle borse di studio)
1) Possono essere istituite borse di studio annuali e semestrali.
2) Le borse di studio hanno la seguente decorrenza:
a) borse di studio annuali: 1 novembre – 31 ottobre;
b) borse di studio semestrali le cui procedure concorsuali si concludano, ai sensi del successivo art. 8,
comma 5) entro il 30 settembre di ogni anno: 1 novembre – 30 aprile e 1 maggio – 31 ottobre;
c) borse di studio semestrali le cui procedure concorsuali si concludano, ai sensi del successivo art. 8,
comma 5), entro il 28 febbraio di ogni anno: 1 aprile – 30 settembre;
3) L’importo delle borse di studio, al lordo del premio della polizza assicurativa di cui al successivo
art. 11 e degli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa, è di € 6.200,00 per le borse annuali e di €
3.100,00 per le borse semestrali.
Articolo 5
(Requisiti)
1) Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di emanazione del relativo bando, siano in
possesso di diploma di laurea e di laurea specialistica o titolo universitario straniero equipollente e non
abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.
Articolo 6
(Bando di concorso)
1) Il bando di concorso, emanato dalle Facoltà entro il 31 luglio di ogni anno, deve prevedere:
a) l’indicazione delle aree disciplinari di cui al precedente art. 3, comma 1);
b) l’oggetto e la durata dell’attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica, nonché l’indicazione
della Struttura in cui tale attività avrà svolgimento;
c) l’importo della borsa di studio, le modalità di corresponsione e i casi di decadenza dal diritto alla
corresponsione della stessa ai sensi dei successivi artt. 13 e 14 del presente Regolamento;
d) i requisiti di ammissione al concorso;
e) le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso;
f) i criteri di composizione della commissione esaminatrice;
g) le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e le materie oggetto del colloquio.
Articolo 7
(Presentazione della domanda di ammissione al concorso)
1) La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata alla Facoltà interessata entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, utilizzando il modello di domanda in distribuzione
31
Copia non valida
presso le stesse Facoltà, allegando alle stesse la documentazione ivi richiesta che può essere sostituita da
idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000.
Alla domanda deve essere inoltre allegato un curriculum riguardante la propria attività scientifica e
professionale.
Articolo 8
(Svolgimento delle procedure concorsuali)
1) Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, i Presidi di
Facoltà nominano la commissione giudicatrice la cui composizione deve necessariamente prevedere la
presenza di due docenti, di ruolo o fuori ruolo, e di un ricercatore.
2) Previa valutazione dei titoli, la commissione procede all’esame orale, che consiste in un colloquio
con il candidato finalizzato ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso e
di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, nonché l’attitudine del candidato allo svolgimento delle
attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica.
3) A conclusione del colloquio, è redatta una graduatoria di merito determinata sulla base del
punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio.
A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’aver conseguito il titolo di studio richiesto per
l’ammissione al concorso presso la Facoltà che assegna la borsa di studio e, in caso di ulteriore parità, sarà
dichiarato vincitore il candidato più giovane di età.
4) La graduatoria di merito sarà affissa nei locali della Facoltà.
5) Le procedure concorsuali, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria di merito, devono
concludersi inderogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno e, per le sole borse di studio semestrali che
hanno decorrenza dal 1 aprile, al cui concorso possono partecipare unicamente candidati che abbiano
conseguito il titolo di studio richiesto entro la data di pubblicazione del bando di concorso, entro il 28
febbraio.
Articolo 9
(Decreto di conferimento, accettazione della borsa, rinuncia e decadenza)
1) Le borse di studio sono conferite con Decreto del Direttore Amministrativo.
2) In nessun caso i borsisti potranno iniziare a svolgere le attività oggetto della borsa di studio, prima
dell’adozione del decreto di conferimento.
3) In caso di mancata accettazione della borsa di studio, decadenza o rinuncia dei vincitori si
procederà, nei casi e secondo le modalità di cui al successivo art. 14, alla chiamata degli altri candidati in
ordine di graduatoria.
Articolo 10
(Natura della borsa di studio, obblighi del borsista e situazioni di incompatibilità)
32
Copia non valida
1) La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e non
dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali.
Il borsista ha l’obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto della borsa
di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico.
2) La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, titolari
o meno di borsa di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e a Scuole di Specializzazione presso l’Università o
altro Ateneo.
3) La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo
dall’Università o da altri enti e aziende pubblici e privati, nonché incompatibile con l’esercizio del
commercio, dell’industria, di attività di lavoro subordinato o attività professionale e di consulenza retribuita
alle dipendenze dell’Università o di enti e aziende pubblici e privati.
4) La borsa di studio può essere assegnata al medesimo borsista per un massimo di tre volte nell’arco
di un quinquennio, fatto salvo il limite di età di cui all’art. 5.
Articolo 11
(Assicurazione)
1) A beneficio dei titolari della borsa di studio è stipulata idonea polizza assicurativa personale
obbligatoria a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità civile per danni a
persone e cose ascrivibili all’attività del borsista.
Articolo 12
(Modalità di svolgimento dell’attività di borsa)
1) L’attività di studio, ricerca e sostegno alla didattica è programmata e dirette da un responsabile
scientifico, professore o ricercatore, nominato dalla Facoltà che, ai fini della corresponsione della borsa di
studio, redigerà, e farà pervenire, al termine dei periodi di riferimento per il pagamento della borsa di cui al
successivo art. 13, ai competenti Uffici dell’Amministrazione una sommaria relazione attestante lo
svolgimento da parte del borsista delle attività oggetto della borsa di studio.
Articolo 13
(Corresponsione delle borse di studio)
1) La corresponsione delle borse di studio annuali avverrà in due rate posticipate al mese successivo
a quello di conclusione di ciascun semestre di attività.
2) Le borse di studio semestrali sono corrisposte in un’unica soluzione con pagamento posticipato al
mese successivo a quello della loro scadenza.
Articolo 14
(Rinuncia e riassegnazione delle borse di studio)
1) In caso di rinuncia alla borsa di studio nei primi sei mesi di attività per le borse annuali e nei primi
tre mesi di attività per le borse semestrali, si procederà alla riassegnazione della stessa, con chiamata degli
idonei in ordine di graduatoria, nei limiti di sei mesi per le borse di studio annuali e tre mesi per le borse di
studio semestrali.
33
Copia non valida
2) Non si procederà alla riassegnazione delle borse di studio annuali e semestrali in caso di rinuncia
alle stesse in periodi successivi a quelli indicati al precedente comma 1).
3) Il titolare della borsa di studio che rinuncia alla stessa prima dello svolgimento di sei mesi di
attività per le borse annuali e di tre mesi di attività per le borse semestrali o che, beneficiando, ai sensi del
comma 1) del presente articolo, della riassegnazione della stessa non completa il periodo di attività previsto,
decade dal diritto alla retribuzione della borsa di studio.
Articolo 17
(Regime fiscale)
1) Le borse di studio sono da considerarsi, ai sensi della vigente legislazione fiscale, redditi
assimilati ai redditi da lavoro dipendente e, in quanto tali, assoggettate a I.R.P.E.F. a scaglioni con
applicazione delle detrazioni fiscali e per i carichi di famiglia, nonché a I.R.A.P. a carico dell’Università.
Articolo 16
(Norma transitoria)
1) L’assegnazione delle borse di studio effettuata sulla base di graduatorie già approvate sino alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento continuerà a essere disciplinata dal previgente
Regolamento in materia di cui alla delibera del Senato Accademico n. 1/1998/1-1 del 5 ottobre 1998.
Articolo 17
(Norma finale)
1) Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa comunque riferimento alla legislazione
vigente in materia di borse di studio.
L’Università si adeguerà automaticamente alle normative sopravvenute in materia di oneri fiscali.
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.
**********************
Deliberazione
3/2002/6-2
Regolamento per il conferimento di borse di studio finalizzate alla
incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da
parte degli studenti dell’Ateneo
Nel sottoporre il testo del Regolamento per il conferimento di borse di studio finalizzate alla
incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell’Ateneo, si
chiede l’approvazione della allegata proposta di delibera.
34
Copia non valida
Il D.M. 20 settembre 2001 prevede che gli Atenei possano emanare propri Regolamenti atti a
disciplinare le modalità per il conferimento delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla
razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell’Ateneo.
La borsa di cui all’allegata proposta di delibera, come previsto dal citato D.M., non è compatibile
con altre borse di studio finanziate tanto da enti pubblici quanto da privati, con prestiti d’onore, e con il
servizio abitativo garantito dalla Regione o dall’Ateneo.
Come previsto dal citato D.M. il beneficio delle borse di studio di cui all’oggetto, prevede l’esonero
totale dal pagamento di tasse e contributi universitari, oltre che l’erogazione di una somma il cui importo
minimo è stabilito con riferimento a quanto previsto all’art. 9 del DPCM 9 aprile 2001 per la tipologia degli
studenti fuori sede.
Si propone che le borse di studio siano finanziate con i fondi a disposizione delle Facoltà, siano indette con
bando di Facoltà e erogate attraverso graduatorie formulate dalle Facoltà stesse.
La borsa di studio consiste nell’erogazione di una somma il cui importo, in riferimento al sopra citato D.M.
non può essere inferiore a € 4.000, e che comunque potrà essere incrementato direttamente nei bandi. Si
propone che il numero delle borse messe a concorso possa essere stabilito nei bandi, facendo in modo che
almeno il 20% dei posti messi a concorso siano riservati agli studenti iscritti al primo anno. In aggiunta
l’Amministrazione provvederà ad esonerare dal pagamento della contribuzione studentesca (prima e seconda
rata), per l’anno accademico di riferimento.
Si riterrebbe opportuno incentivare gli studenti capaci e meritevoli, pur con un reddito di poco
superiore alla fascia consentita per l’accesso alla borsa di studio dell’Edisu Piemonte. Il numero delle borse
messe a concorso sarà stabilito nei successivi bandi.
Nel definire i criteri di massima, l’Amministrazione propone nel regolamento allegato, le seguenti
specifiche:
beneficiari: tutti gli studenti iscritti, ad un Corso di Laurea, di Diploma, di Laurea Specialistica e di Laurea
specialistica a ciclo unico, presso questo Ateneo che non abbiano già conseguito un Diploma Universitario
e/o la Laurea, e che abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti.
Non è valida l’iscrizione in qualità di fuori corso, fuori corso intermedio e ripetente.
Limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti: la qualifica di impegno a
tempo pieno.
Si propone inoltre che il candidato possieda il requisito di studente regolarmente iscritto (non è valida
l’iscrizione sotto condizione) per l’anno accademico cui si riferisce il bando.
Si propongono sia requisiti di reddito che di merito.
Reddito: entro la terza fascia di contribuzione studentesca.
Merito: superamento dei due terzi degli esami/crediti previsti dal piano di studio con riferimento all’anno
accademico precedente, riportando un voto medio pari a 28/30 per gli iscritti ad anni successivi al primo,
voto di maturità tra i 95 e i 100 centesimi per gli iscritti al primo anno, che devono necessariamente aver
conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico precedente quello cui si riferisce il bando.
I criteri proposti dall’Area Studenti per la formulazione delle graduatorie sono i seguenti: a parità di
condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate. A parità di condizioni di merito e di
reddito avranno priorità gli studenti iscritti ad anni di corso successivi e, a parità di anno di iscrizione avrà
priorità lo studente più giovane, a parità di questo ulteriore requisito si procederà per sorteggio.
35
Copia non valida
Si propone inoltre che non sia previsto l’obbligo, da parte delle Facoltà, di emanare annualmente il bando per
il conferimento di borse di studio di cui all’oggetto; che le graduatorie per l’accesso alle borse di studio
messe a concorso abbiano validità esclusivamente per l’anno accademico di riferimento espresso nel bando e
che non siano previste procedure di riconferma delle borse di studio per gli anni accademici successivi quello
cui si riferisce il bando.
IL COORDINATORE DELL’AREA STUDENTI
(Antonino Ganci)
IL SENATO ACCADEMICO
VISTA la L. 390 del 2/12/1991 e in particolare l’art. 17 che prevede l’istituzione di borse di studio destinate
alla incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria;
VISTO il D.P.C.M. 9/4/2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”;
VISTO il D.M. 509 del 3/11/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli
Atenei”;
VISTO il D.M. 20 settembre 2001 “Modalità per la concessione delle borse di studio finalizzate alla
incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria”;
RITENUTO opportuno intervenire in favore degli studenti capaci e meritevoli che, pur con un reddito
limitato, non rientrano nella fascia prevista per l’accesso alla borsa di studio;
CONSIDERATA l’opportunità di definire le modalità per il conferimento delle borse di studio di cui all’art.
17 della citata L. 390/1991, allo scopo di formulare un Regolamento sul quale basare gli interventi finalizzati
alla incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, pubblicato sulla
G.U. Serie Generale n. 3 in data 04/01/2002;
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli
Studi di Torino, emanato con D.R. del 22/12/1997 ed adottato ai sensi dell’art. 9 del D.M.U.R.S.T.
30/07/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro;
VISTO il testo del Regolamento;
SENTITO il Direttore Amministrativo;
All’unanimità
DELIBERA
1. Di esprimere parere favorevole al “Regolamento per il conferimento di borse di studio di Ateneo
finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria”, nel testo sotto
riportato;
REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DI ATENEO FINALIZZATE
ALLA INCENTIVAZIONE ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA FREQUENZA
UNIVERSITARIA
36
Copia non valida
ART. 1
Il seguente regolamento è finalizzato alla disciplina delle modalità per il conferimento delle borse di studio
finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti
dell’Ateneo, come previsto dal D.M. 20 settembre 2001.
ART. 2
(FINANZIAMENTO)
Le borse di studio sono finanziate con i fondi a disposizione delle Facoltà
ART.3
(CONSISTENZA ECONOMICA DELLA BORSA)
La borsa di studio consiste nell’erogazione di una somma il cui importo non può essere inferiore a € 4.000, e
che comunque potrà essere incrementato direttamente nei bandi. Il numero delle borse messe a concorso sarà
stabilito nei bandi, facendo in modo che almeno il 20% dei posti messi a concorso siano riservati agli
studenti iscritti al primo anno. In aggiunta l’Amministrazione provvederà ad esonerare dal pagamento della
contribuzione studentesca (prima e seconda rata), per l’anno accademico di riferimento.
ART.4
(MODALITA’ DI EROGAZIONE)
Le modalità di attribuzione e di erogazione della borsa saranno stabilite nei bandi, facendo comunque in
modo che gli studenti beneficiari possano beneficiare del contributo in oggetto nel più breve tempo possibile,
e comunque entro e non oltre l’anno accademico di riferimento del bando.
L’esonero dalla contribuzione studentesca da parte dell’Amministrazione dovrà avvenire negli stessi termini,
in seguito a comunicazione del Preside di Facoltà dei nominativi dei vincitori.
ART. 5
(BENEFICIARI)
Possono beneficiare delle borse di studio di cui al presente regolamento, tutti gli studenti iscritti, ad un Corso
di Laurea, di Diploma, di Laurea Specialistica e di Laurea specialistica a ciclo unico, presso l’Ateneo, per
l’anno cui si riferisce il bando, che non abbiano già conseguito un Diploma Universitario e/o la Laurea, e che
abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti dai successivi articoli.
Non è valida l’iscrizione in qualità di fuori corso, fuori corso intermedio e ripetente.
Limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti è richiesta la qualifica di
impegno a tempo pieno.
Per la partecipazione, è comunque necessario che il candidato possegga il requisito di studente regolarmente
iscritto (non è valida l’iscrizione sotto condizione) all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per
l’anno accademico cui si riferisce il bando.
Inoltre lo studente non dovrà risultare beneficiario, per l’anno accademico di riferimento, di:
• altre borse di studio finanziate tanto da enti pubblici quanto da privati;
• prestiti d’onore;
• servizio abitativo garantito dalla Regione o dall’Ateneo.
ART. 6
(REQUISITI ECONOMICI)
I beneficiari devono possedere una situazione reddituale non superiore al limite previsto per l’inserimento
nella terza fascia di contribuzione studentesca, per l’anno accademico di riferimento. A tal fine si specifica
37
Copia non valida
che i requisiti reddituali dello studente sono individuati sulla base dei dati forniti dallo studente attraverso
l’apposita dichiarazione per l’inserimento nelle fasce agevolate di contribuzione studentesca.
ART. 7
(REQUISITI DI MERITO)
Per gli iscritti al primo anno:
• aver conseguito il diploma di scuola media superiore nell’anno scolastico precedente a quello cui si
riferisce il bando, con votazione compresa tra 95/100 e 100/100
Per gli iscritti a partire dal secondo anno:
• Vecchio ordinamento: aver superato complessivamente almeno i due terzi degli esami previsti dal
piano di studio con riferimento all’anno accademico precedente, riportando una media non inferiore
ai 28/30;
• Nuovo ordinamento: aver acquisito complessivamente almeno i due terzi dei crediti previsti dal
piano di studio con riferimento all’anno accademico precedente riportando una media non inferiore
ai 28/30;
Il numero degli esami e il numero dei crediti previsti dal piano di studi sono specificati, anno per anno, per
ogni corso di studio, nella tabella allegata al bando. Nella determinazione del predetto requisito si considera
la somma degli esami superati (vecchio ordinamento) o crediti acquisiti (nuovo ordinamento) in tutti gli anni
accademici precedenti quello corrente ed entro il 28 febbraio dell’anno accademico precedente a quello cui si
riferisce il bando.
ART. 8
(DOMANDA)
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, su un modulo appositamente
predisposto, dovranno essere indirizzate al Preside di Facoltà e dovranno essere presentate nei termini fissati
dall’apposito bando.
Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito e/o che risultino
incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
entro il termine fissato dal rispettivo bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante.
Nella domanda il candidato deve indicare, a pena di esclusione:
a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) luogo di residenza;
d) il domicilio che elegge ai fini del concorso ed il recapito telefonico;
e) l’iscrizione alla Facoltà, l’anno del Corso di studio ed il numero di matricola;
f) il codice fiscale;
g) di non avere già conseguito un Diploma Universitario e/o Laurea;
h) di essere iscritto a un corso di studi secondo il vecchio/nuovo ordinamento;
i) di essere iscritto in qualità di studente a tempo pieno (solo per studenti iscritti al nuovo
ordinamento);
j) di non essere beneficiario, per l’anno accademico cui si riferisce il bando, di altre borse di studio
finanziate tanto da enti pubblici quanto da privati, di prestiti d’onore e di servizio abitativo garantito
gratuitamente dalla Regione o dall’Ateneo;
k) di avere superato almeno i due terzi dei crediti o degli esami previsti dal piano di studio, con
riferimento agli anni di corso precedenti fino all’anno accademico di cui siano terminate tutte le
sessioni d’esame (per gli iscritti ad anni successivi al primo)/ di aver conseguito il diploma di scuola
38
Copia non valida
media superiore nell’anno scolastico precedente a quello cui si riferisce il bando (per gli studenti
iscritti al primo anno);
l) di possedere tutti i requisiti di merito richiesti dal bando di riferimento;
m) indicazione del voto di maturità (per gli iscritti al primo anno), e indicazione della media dei voti
(per gli iscritti ad anni successivi al primo);
All’istanza il candidato deve allegare autocertificazione, secondo le disposizioni di legge, attestante gli esami
previsti dal piano di studio prescelto e gli esami superati con votazione oltre che eventuale indicazione dei
crediti (nuovo ordinamento) come previsto nei successivi bandi, con riferimento agli anni di corso
precedenti, e fino al 28 febbraio dell’anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando.
ART.9
(GRADUATORIE)
Entro i termini fissati dall’apposito bando, saranno predisposte due graduatorie, una per gli studenti iscritti al
vecchio ordinamento e una per gli studenti iscritti al nuovo ordinamento, e le borse messe a concorso
saranno equamente suddivise.
A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate. A parità di condizioni di
merito e di reddito avranno priorità gli studenti iscritti ad anni di corso successivi, e a parità di anno di
iscrizione avrà priorità lo studente più giovane, a parità di questo ulteriore requisito si procederà per
sorteggio.
Le graduatorie sono predisposte autonomamente dalle singole Facoltà, e approvate ed emanate con Decreto
del Preside, solo in seguito alla individuazione delle fasce universitarie per la contribuzione studentesca
dell’anno accademico di riferimento.
E’ ammesso ricorso al Preside entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie
ufficiali.
ART 10
(PUBBLICAZIONE GRADUATORIE)
Le graduatorie, dopo l’approvazione con Decreto del Preside avranno validità per l’anno accademico di
riferimento e saranno affisse all’Albo delle Facoltà, e saranno consultabili nella pagina web delle Facoltà.
SANZIONI
Le Facoltà si riservano di effettuare controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti riguardo le
condizioni di merito e di reddito. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate
dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire del beneficio, sarà richiesta la
restituzione dell’intera somma versata in favore dello studente e verrà disposta una sanzione amministrativa,
consistente nel pagamento della contribuzione studentesca nell’importo doppio rispetto alla fascia più alta,
salva in ogni caso l’applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e delle norme penali per i fatti costituenti
reato.
Le Facoltà non sono obbligate all’emanazione annuale del bando per il conferimento delle borse di studio di
cui al presente Regolamento, finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza
universitaria. Le graduatorie per l’accesso alle borse di studio messe a concorso hanno validità
esclusivamente per l’anno accademico di riferimento espresso nel bando. Non sono previste procedure di
riconferma delle borse di studio per gli anni accademici successivi quello cui si riferisce il bando.
39
Copia non valida
TRATTAMENTO DEI DATI (art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675)
I dati personali acquisiti con il modulo di autocertificazione saranno utilizzati al solo fine dell’erogazione
della borsa.
Lo studente alla data e all’atto della presentazione dell’autocertificazione, con la sottoscrizione della stessa,
presta il proprio consenso, espressamente e liberamente al trattamento di tutti i dati in essa indicati e alla
diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione. Allo studente sono assicurati i diritti di cui
all’art. 13 della legge 675/1996.
Si informa che, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare la massima
trasparenza, le domande presentate possono essere date in visione a quanti ne abbiano interesse per la tutela
di una situazione giuridicamente rilevante e ne facciano motivata richiesta.
Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante.
7.
Riapprovazione ordinamenti didattici di alcune lauree triennali e specialistiche;
Deliberazione
3/2002/7-1
Modifiche agli ordinamenti didattici di Corsi di Laurea e di Laurea
Specialistica già istituiti presso questo Ateneo.
Si chiede di prendere in considerazione, per l’approvazione, l’allegata proposta di delibera, volta ad
apportare modifiche agli ordinamenti didattici di Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica già istituiti presso
questo Ateneo. Tali emendamenti appaiono necessari per due motivi.
Da un lato il Ministero, con circolari dalla portata invero innovativa, ha precisato alcune regole operative in
materia di nuovi ordinamenti. Per esempio, con nota in data 08/02/2002 è stato stabilito che « i crediti
assegnati agli ambiti caratterizzanti transitati ad affini per le classi che lo prevedono (ovvero quelle con più
di tre ambiti caratterizzanti) non concorrono alla determinazione del minimo di crediti delle attività affini e
vengono quindi trattati come quelli indicati negli ambiti di sede ». Queste nuove disposizioni hanno imposto
la correzione degli ordinamenti di alcuni Corsi.
D’altro canto l’attivazione, da parte del Ministero, del programma informatico per la trasmissione al C.U.N.
delle Lauree Specialistiche ha permesso un rigido, completo e puntuale controllo in ordine al rispetto dell’art.
9 comma 3 D.M. 3 novembre 1999 n. 509, ai sensi del quale un Ateneo può istituire un Corso di Laurea
Specialistica « a condizione di aver attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui
crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il Corso di Laurea Specialistica ». La
verifica dell’esistenza di almeno un percorso triennale i cui crediti e i cui settori scientifico-disciplinari siano
interamente assorbiti nel rispettivo percorso specialistico ha così reso necessario ripensare alcuni
ordinamenti specialistici già approvati.
Complessivamente, le proposte di modifica riguardano i Corsi riportati nel seguente elenco:
A) Corsi di Laurea
•
•
•
Corso di Laurea in IGIENISTA DENTALE - Classe delle Lauree nelle Professioni Sanitarie Tecniche
(SNT/3);
Corso di Laurea in TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - Classe delle Lauree
nelle Professioni Sanitarie Tecniche (SNT/3);
Corso di Laurea Interfacoltà in CONSULENZA IN ECONOMIA E DIRITTO DEL LAVORO - Classe
delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici (2) – mero cambiamento di denominazione, diventando
Corso di Laurea in CONSULENTE DEL LAVORO.
40
Copia non valida
B) Corsi di Laurea Specialistica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Corso di Laurea Specialistica in “CHIMICA DEI MATERIALI” – classe delle lauree specialistiche in
scienze chimiche (62/S);
Corso di Laurea Specialistica in “CHIMICA DEI SISTEMI BIOLOGICI” – classe delle lauree
specialistiche in scienze chimiche (62/S);
Corso di Laurea Specialistica in “CHIMICA AMBIENTALE” – classe delle lauree specialistiche in
scienze chimiche (62/S);
Corso di Laurea Specialistica in “STUDIO E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI NATURALI” – classe
delle lauree specialistiche in scienze della natura (68/S);
Corso di Laurea Specialistica in “ECONOMIA APPLICATA” – classe delle lauree specialistiche in
scienze economiche per l’ambiente e la cultura (83/S);
Corso di Laurea Specialistica in “STUDI EUROPEI” – classe delle lauree specialistiche in studi europei
(99/S);
Corso di Laurea Specialistica in “METODI PER LO STUDIO E LA GESTIONE DEI BENI
TERRITORIALI” – classe delle lauree specialistiche in progettazione e gestione dei sistemi turistici
(55/S);
Corso di Laurea Specialistica in “PROGRAMMAZIONE E DIREZIONE DELLE POLITICHE E DEI
SERVIZI SOCIALI” – classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e
dei servizi sociali (57/s);
Corso di Laurea Specialistica in “MENTE, LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE” – classe delle lauree
specialistiche in teoria della comunicazione (101/S);
Corso di Laurea Specialistica in “LINGUA E CULTURA ITALIANA” – classe delle lauree
specialistiche in lingua e cultura italiana (40/S);
Corso di Laurea Specialistica in “FONTI, METODI E COMUNICAZIONE DELLA RICERCA
STORICA” – classe delle lauree specialistiche in storia contemporanea (94/S);
Corso di Laurea Specialistica in “EDITORIA E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE” – classe delle
lauree specialistiche in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (13/S);
IL COORDINATORE DELL’AREA STUDENTI
Antonino GANCI
IL
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
SENATO
ACCADEMICO
lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”
il T.U. delle disposizioni di legge sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31
agosto 1933;
la legge 9 maggio 1989, n. 168;
la legge 19 novembre 1990, n. 341;
il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (« Regolamento recante norme concernenti
l’autonomia didattica degli atenei »), pubblicato nella G.U. n. 2 del 04.01.2000;
il D.M. 4 agosto 2000 di determinazione delle classi delle lauree universitarie,
pubblicato nella G.U. n. 245 del 19.10.00;
il D.M. 28 novembre 2000 di determinazione delle classi delle lauree specialistiche,
pubblicato nella G.U. n. 18 del 23.01.01;
41
Copia non valida
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTE
VISTE
RILEVATA
SENTITO
All’unanimità
il D.M. 2 aprile 2001 di determinazione delle classi delle lauree universitarie delle
professioni sanitarie, pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2001;
il Regolamento Didattico di Ateneo;
la deliberazione del Senato Accademico n° 7/2001/5-1 in data 18 giugno 2001, di
istituzione dei Corsi di Laurea Specialistica della Facoltà di Lettere e Filosofia;
la deliberazione del Senato Accademico n° 8/2001/3-1 in data 16 luglio 2001, di
istituzione dei Corsi di Laurea Specialistica della Facoltà di Scienze Politiche;
la deliberazione del Senato Accademico n° 13/2001/4-1 in data 17 dicembre 2001, di
istituzione dei Corsi di Laurea Specialistica della Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali e di istituzione di ulteriori Corsi di Laurea Specialistica della
Facoltà di Lettere e Filosofia;
la deliberazione del Senato Accademico n° 13/2001/3-1 in data 17 dicembre 2001, di
istituzione dei Corsi di Laurea dell’area sanitaria e del Corso di Laurea interfacoltà
in “Consulenza in Economia e Diritto del Lavoro”;
le note del M.I.U.R. – Servizio Autonomia Universitaria e Studenti n° 2135 del
27/12/2001 e n° 302 del 08/02/2002, in materia di procedura informatizzata per
nuove proposte di Corsi di studio;
le deliberazioni delle Facoltà;
l’opportunità, limitatamente ai Corsi di Laurea Specialistica in “Filologia Moderna”,
“Storia delle Idee Filosofiche” e “Filosofia Teoretica, Morale, Politica ed Estetica”,
di sospendere il procedimento finalizzato all’approvazione con Decreto del
M.I.U.R., in attesa di una proposta di riformulazione dei Corsi stessi da parte della
Facoltà di Lettere e Filosofia;
il Direttore Amministrativo
DELIBERA
1. Il Corso di Laurea interfacoltà in «Consulenza in Economia e Diritto del Lavoro», della classe delle
lauree in ‘Scienze dei Servizi Giuridici’ (2), afferente alle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze
Politiche, è modificato nella sua denominazione diventando Corso di Laurea interfacoltà in
«Consulente del Lavoro».
2. L’ordinamento del Corso di Laurea in «Igienista Dentale» , della classe delle lauree nelle
‘Professioni Sanitarie Tecniche’ (SNT/3), afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, è
modificato e riapprovato nella formulazione seguente:
CLASSE DELLE LAUREE
NELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE (SNT/3)
CORSO DI LAUREA IN IGIENISTA DENTALE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
42
Copia non valida
I laureati del corso sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle
professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale che svolgono, con
autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su
materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei
regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto
del Ministro della sanità.
I laureati del corso sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro
la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si
sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono
inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di
competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione
delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della
sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle
attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari
professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati del corso, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le
competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con
provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si
attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze
comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire,
al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro
immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante
della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la
supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente
appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente
alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati del corso, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste
dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della sanità in
corso di perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare:
Area tecnico-assistenziale
Nell'ambito della professione sanitaria dell'igienista dentale, i laureati sono gli operatori sanitari cui
competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive
modificazioni ed integrazioni;
ovvero svolgono, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio
dell'odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali. I laureati in igiene dentale
svolgono attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria
nell'ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica
odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all'ablazione del
tartaro e alla levigatura delle radici nonché
all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all'istruzione sulle varie metodiche di igiene
orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando
l'esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela
della salute dentale.
I laureati del corso svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi
legittimati all'esercizio dell'odontoiatria.
43
Copia non valida
Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di
radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
Le caratteristiche della prova finale sono:
a) Un questionario composto da 50 domande formulate dai docenti delle discipline seguite nel triennio del
Corso di Laurea;
b) una prova pratica nella quale lo studente deve dimostrare l’acquisizione di capacità professionali;
c) la discussione di un elaborato, costituito da una dissertazione di natura teorico-applicativa.
La Commissione di Laurea nel valutare la prova professionale è integrata da un rappresentante del
Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica indicato d’intesa con il Ministero della Sanità nonché
da un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale o in sua assenza di un rappresentante di una
Associazione professionale specifica. Quest’ultimo membro, in caso di mancata o di pluralità di
designazione, fatta pervenire al Rettore entro il 30 aprile di ciascun anno accademico, è scelto dal Rettore
stesso tra gli appartenenti alla professione.
Attività
formative
Di base
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
Ambiti disciplinari
Settori scientifico-disciplinari
8,5
Scienze propedeutiche
Scienze biomediche
Caratterizzanti Diagnostica audiometrica
Diagnostica di laboratorio
biomedico
Diagnostica per immagini e
radioterapia
CFU Tot.
CFU
FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e
medicina)
INF/01 - Informatica
M-PSI/01 - Psicologia generale
MED/01 - Statistica medica
BIO/09 - Fisiologia
BIO/10 - Biochimica
BIO/13 - Biologia applicata
BIO/16 - Anatomia umana
BIO/17 - Istologia
MED/04 - Patologia generale
3
MED/08 - Anatomia patologica
1
Diagnostica neurofisiopatologica MED/26 - Neurologia
44
24
Tot
CFU
D.M.
18
107
53
15,5
MED/38 - Pediatria generale e
specialistica
MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia
CFU
D.M.
3,5
2,5
Copia non valida
Scienze dell'igiene dentale
Scienze della dietistica
Scienze medico-chirurgiche
Scienze della prevenzione e dei
servizi sanitari
Affini o
integrative
MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica
MED/28 - Malattie
odontostomatologiche
MED/42 - Igiene generale e
applicata
MED/50 - Scienze tecniche
mediche e applicate
M-PSI/08 - Psicologia clinica
BIO/14 - Farmacologia
MED/09 - Medicina interna
MED/17 - Malattie infettive
MED/38 - Pediatria generale e
specialistica
MED/43 - Medicina legale
MED/44 - Medicina del lavoro
3
18
18
MED/03 - Genetica medica
MED/06 - Oncologia medica
MED/34 - Medicina fisica e
riabilitativa
MED/35 - Malattie cutanee e
veneree
MED/41 - Anestesiologia
3
M-PED/01 - Pedagogia generale e
sociale
MED/02 - Storia della medicina
SPS/07 - Sociologia generale
SECS-S/02 – Statistica per la
ricerca sperimentale e tecnologica.
Scienze del management sanitario SECS-P/10 – Organizzazione
aziendale
SECS-P/07 – Economia
Tipologie
Scienze interdisciplinari
Attività
didattiche di
sede
A scelta dello
studente
Per la prova
finale e per la
conoscenza
della lingua
straniera
2
8
10
Scienze interdisciplinari cliniche
Scienze umane e
psicopedagogiche
Attività
formative
84
1
4
CFU Tot.
CFU
M-PED/03 – Educazione Sanitaria
CFU
D.M.
Tot
CFU
D.M.
2
Prova finale
Lingua straniera
9
2
45
9
9
11
11
Copia non valida
Altre (art. 10,
comma 1,
lettera f)
TOTALE
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,
tirocini, etc.
46
9
9
180
118
Copia non valida
3. L’ordinamento del Corso di Laurea in « Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico », della classe
delle lauree nelle ‘Professioni Sanitarie Tecniche’ (SNT/3), afferente alla Facoltà di Medicina e
Chirurgia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente:
CLASSE DELLE LAUREE
NELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE (SNT/3)
CORSO DI LAUREA IN TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati del corso sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle
professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale che svolgono, con
autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su
materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto
nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con
decreto del Ministro della sanità.
I laureati del corso sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire
loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si
sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico.
Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito
specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione
delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero
della sanità.
Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari
delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari
professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe.
In particolare, i laureati nella del corso, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere
le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con
provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali
si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze
comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da
garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la
loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e
qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico,
svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un
docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e
corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti.
I laureati del corso, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze
previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della
sanità in corso di perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare:
Nell'ambito della professione sanitaria del tecnico di laboratorio biomedico, i laureati sono operatori
sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e
successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza,
svolgono attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed
in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di
patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. I laureati in tecniche diagnostiche di
laboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionale le loro prestazioni lavorative in
diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità
47
Copia non valida
operative di appartenenza; sono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento
delle procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni in applicazione dei protocolli
di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli
indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto
funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla
eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipano alla programmazione e organizzazione del
lavoro nell'ambito della struttura in cui operano.
I laureati del corso svolgono la loro attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate
secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla
formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e alla ricerca.
Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di
radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.
Le caratteristiche della prova finale sono conformi all’art. 6 del decreto legislativo del 2 aprile 2001 ed
hanno valore di esame di stato abilitante alla professione ai sensi del decreto legislativo 502/1992 e
successive modificazioni.
Attività
formative
Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari
Di base
Scienze
propedeutiche
Scienze
biomediche
Caratterizzanti
Diagnostica di
laboratorio
biomedico
Diagnostica per
immagini e
radioterapia
CFU
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
5
ambientali, biologia e medicina)
ING-INF/07 - Misure elettriche ed
elettroniche
INF/01 – Informatica
MED/01 - Statistica medica
BIO/09 – Fisiologia
16
BIO/10 – Biochimica
BIO/13 - Biologia applicata
BIO/16 - Anatomia umana
MED/04 - Patologia generale
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica
BIO/17 – Istologia
MED/07 – Microbiologia e microbiologia
clinica
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia
48
molecolare clinica
BIO/17 – Istologia
MED/05 - Patologia clinica
MED/07 – Microbiologia e microbiologia
clinica
MED/08 - Anatomia patologica
MED/46 – Scienze tecniche di medicina e di
laboratorio
ING-INF/07 – Misure elettriche ed
elettrroniche
MED/36 - Diagnostica per immagini e
1
radioterapia
FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)
48
Tot.
CFU
21
54
CFU
D.M.
Tot
CFU
D.M.
18
53
Copia non valida
Scienze della
prevenzione e dei
servizi sanitari
Scienze Medicochirurgiche
Affini o
integrative
Scienze
interdisciplinari
cliniche
Scienze del
management
sanitario
Scienze Umane e
psicopedagogiche
Scienze
interdisciplinari
Tirocinio
Attività a
scelta dello
studente
Per la prova
finale e per
la
conoscenza
della lingua
straniera
Altre (art.
10, comma 1,
lettera f)
TOTALE
MED/42 – Igiene generale ed applicata
MED/43 – Medicina legale
MED/44 – Medicina del lavoro
BIO/14 – Farmacologia
MED/09 – Medicina interna
MED/17 – Malattie infettive
MED/03 – Genetica medica
MED/13 – Endocrinologia
MED/15 – Malattie del sangue
MED/16 - Reumatologia
SECS-P/06 – Economia applicata
SECS-P/07 – Economia aziendale
SECS-P/10 – Organizzazione aziendale
IUS/07 Diritto del lavoro
SPS/09 Sociologia dei processi economici e
del lavoro
M-FIL/02 – Logica e filosofia della Scienza
M-FIL/03 – Filosofia Morale
MED/02 – Storia della Medicina
SPS/07 Sociologia Generale
SECS-S/02 Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica
ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
3
2
14
L-LIN/12 Lingua Inglese
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, tirocini, etc.
49
18
2
1
2
57
Prova finale
Lingua straniera
19
9
2
57
9
9
11
11
9
9
180
118
Copia non valida
4. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in «Chimica Ambientale», della classe delle lauree
specialistiche in ‘Scienze Chimiche’ (62/S), afferente alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e
Naturali, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente:
Laurea specialistica in Chimica Ambientale
Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica Ambientale appartiene alla Classe n. 62/S delle Lauree
Specialistiche in scienze chimiche.
La struttura didattica responsabile è la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
La Laurea Specialistica in Chimica Ambientale riconosce interamente i crediti acquisiti per la
Laurea in Chimica (classe 21) attivata presso questa Università.
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nel corso di laurea specialistica in Chimica Ambientale devono:
• avere una solida preparazione culturale di base nei diversi settori della chimica e un’elevata preparazione
scientifica e operativa nel settore della Chimica Ambientale;
• avere una buona padronanza del metodo scientifico di indagine;
• avere una buona conoscenza di strumenti matematici ed informatici di supporto;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
• essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo elevata responsabilità di progetti e
strutture.
I laureati nel corso di laurea specialistica in Chimica Ambientale svolgeranno attività di promozione e
sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle tecnologie;
potranno inoltre esercitare funzioni di elevata responsabilità nei settori dell’industria, dell’ambiente, della
sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione.
Ai fini indicati, il curriculum del corso di laurea specialistica in Chimica Ambientale:
• comprende l’approfondimento della formazione chimica di base; l’acquisizione di tecniche utili per la
comprensione di fenomeni a livello molecolare; il conseguimento di competenze specialistiche nello
specifico settore della Chimica Ambientale;
• prevede attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi,
in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e all’elaborazione dei dati;
• prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture
della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed
europee, anche nel quadro di accordi internazionali;
• prevede attività formative finalizzate alla conoscenza degli strumenti matematici e fisici.
Prova finale: Obiettivo della prova finale è di verificare la capacità del laureando di affrontare con un elevato
grado di autonomia una problematica di carattere chimico-ambientale, sviluppandone in modo originale gli
aspetti teorici e/o pratici. I risultati conseguiti verranno illustrati in una relazione scritta ed esposti dal
candidato di fronte ad una apposita commissione.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al
60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività
formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
50
Copia non valida
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
Settori scientifico-disciplinari
Ambiti
formative
disciplinari
Di base
Caratterizzanti
Discipline fisiche, FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia
matematiche e
INF/01 – Informatica
informatiche
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
CHIM/01 - Chimica analitica
Discipline
CHIM/02 - Chimica fisica
chimiche
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
BIO/10 - Biochimica
Discipline
BIO/11 - Biologia molecolare
biochimiche
CHIM/01 - Chimica analitica
Discipline
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni
analitiche e
culturali
ambientali
CHIM/02 - Chimica fisica
Discipline
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
inorganiche
chimico-fisiche
CHIM/04 - Chimica industriale
Discipline
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali
industriali
polimerici
CHIM/06 - Chimica organica
Discipline
CHIM/10 - Chimica degli alimenti
organiche
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle
fermentazioni
51
CF
U
13
Tot. CFU
CF D.M.
U
35
Tot
CFU
D.M.
30
22
5
47
56
4
28
140
78
Copia non valida
Affini o
integrative
Formazione
interdisciplinare
AGR/13 - Chimica agraria
AGR/14 - Pedologia
AGR/16 - Microbiologia agraria
BIO/01 - Botanica generale
BIO/05 - Zoologia
BIO/09 - Fisiologia
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica
CHIM/08 - Chimica farmaceutica
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia
GEO/06 - Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico - petrografiche per l'ambiente ed i
beni culturali
INF/01 - Informatica
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
52
10
30
30
Copia non valida
Discipline di
contesto
CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie
FIS/02 Fisica Teorica, modelli e metodi
matematici
FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare
FIS/05 Astronomia e Astrofisica
FIS/06 Fisica per il sistema terrae per il mezzo
circumterrestre
FIS/07 Fisica applicata
GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologia
GEO/03 Geologia strutturale
GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 Geologia applicata
GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale
e tecnologica
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/07 Economia aziendale
ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 Impianti chimici
ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi
chimici
ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica
ING-IND/34 Bioingegneria industriale
ING-INF/06 Bioingegneria elettronica ed
informatica
ICAR/01 Idraulica
BIO/02 Botanica sistematica
BIO/04 Fisiologia vegetale
BIO/03 Botanica ambientale
BIO/06 Anatomia comparata e citologia
BIO/07 Ecologia
BIO/08 Antropologia
BIO/13 Biologia applicata
BIO/14 Farmacologia
BIO/16 Anatomia umana
BIO/17 Istologia
BIO/18 Genetica
BIO/19 Microbiologia generale
MED/04 Patologia generale
MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica
MED/42 Igiene generale e applicata
AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03 Arboricultura generale e coltivazioni
arboree
IUS/01 Diritto privato
IUS/03 Diritto agrario
IUS/10 Diritto amministrativo
IUS/14 Diritto dell'unione europea
AGR/13 Chimica agraria
AGR/16 Microbiologia agraria
M-STO/05 : Storia della scienza e delle tecniche
53
20
Copia non valida
A scelta dello
studente
Per la prova
finale
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,
Altre ( art.
10, comma 1, tirocini, etc.
lettera f )
TOTALE
30
30
15
50
50
30
15
15
15
300
300
198
5. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Chimica dei materiali », della classe delle
lauree specialistiche in ‘Scienze Chimiche’ (62/S), afferente alla Facoltà di Scienze Matematiche
Fisiche e Naturali, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente:
Laurea Specialistica in Chimica dei Materiali
Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica dei materiali appartiene alla Classe n. 62/S delle
Lauree Specialistiche in Scienze Chimiche.
La struttura didattica responsabile è la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
La Laurea Specialistica in Chimica dei materiali riconosce interamente i crediti acquisiti per la
Laurea in Chimica (classe 21) attivata presso questa Università.
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica in Chimica dei materiali devono:
• avere una solida preparazione culturale di base nei diversi settori della chimica e un’elevata preparazione
scientifica e operativa nei settori di Scienza dei Materiali;
• avere una buona padronanza del metodo scientifico di indagine;
• avere una buona conoscenza di strumenti matematici ed informatici di supporto;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
• essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo elevata responsabilità di progetti e
strutture.
I laureati nel corso di laurea specialistica in Chimica dei materiali svolgeranno attività di promozione e
sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle tecnologie;
potranno inoltre esercitare funzioni di elevata responsabilità nei settori dell’industria, dell’ambiente, della
sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione.
Ai fini indicati, il curriculum del corso di laurea specialistica in Chimica dei materiali:
• comprende l’approfondimento della formazione chimica di base; l’acquisizione di tecniche utili per la
comprensione di fenomeni a livello molecolare; il conseguimento di competenze specialistiche in uno
specifico settore della chimica e della biochimica;
• prevede attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi,
in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e all’elaborazione dei dati;
• prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture
della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed
54
Copia non valida
•
europee, anche nel quadro di accordi internazionali;
prevede attività formative finalizzate alla conoscenza degli strumenti matematici e fisici.
Prova finale: Obiettivo della prova finale è di verificare la capacità del laureando di affrontare con un elevato
grado di autonomia una problematica nell’ambito della chimica dei materiali, sviluppandone in modo
originale gli aspetti teorici e/o pratici. I risultati conseguiti verranno illustrati in una relazione scritta ed
esposti dal candidato di fronte ad una apposita commissione.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al
60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività
formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
Settori scientifico-disciplinari
Attività
Ambiti
formative
disciplinari
Di base
Discipline
fisiche,
matematiche e
informatiche
Discipline
chimiche
Caratterizzanti
Discipline
biochimiche
Discipline
analitiche e
ambientali
Discipline
inorganiche
chimico-fisiche
Discipline
industriali
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia
INF/01 - Informatica
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
BIO/10 - Biochimica
BIO/11 - Biologia molecolare
CHIM/01 - Chimica analitica
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni
culturali
CHIM/02 - Chimica fisica
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/04 - Chimica industriale
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali
polimerici
55
CF
U
Tot.
CFU
13
35
CF Tot
U
CFU
D.M D.M.
.
30
22
5
28
61
18
140
78
Copia non valida
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/10 - Chimica degli alimenti
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle
fermentazioni
AGR/13 - Chimica agraria
Formazione
interdisciplinare AGR/14 - Pedologia
AGR/16 - Microbiologia agraria
BIO/01 - Botanica generale
BIO/05 - Zoologia
BIO/09 - Fisiologia
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica
CHIM/08 - Chimica farmaceutica
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia
GEO/06 - Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i
beni culturali
INF/01 - Informatica
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
Tutti i settori scientifico-disciplinari non
Discipline di
indicati tra le attività formative caratterizzanti e
contesto
in particolare:
ING-IND/20 Misure e strumentazione nucleari
ING-IND/21 Metallurgia
ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali
ING-IND/23 Chimica Fisica applicata
ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica
ING-IND/25 Impianti chimici
ING-IND/26 Teoria dello sviluppo e dei
processi chimici
ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica
ING-INF/01 Elettronica
GEO/05 Geologia applicata
FIS/07 Fisica applicata
M-STO/05 : Storia della scienza e delle
tecniche
Discipline
organiche
Affini o
integrative
56
28
20
10
30
30
Copia non valida
A scelta dello
30
studente
Per la prova
50
finale
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, 15
Altre ( art.
10, comma 1, tirocini, etc.
lettera f )
TOTALE
300
30
15
50
30
15
15
300
198
6. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Chimica dei sistemi biologici », della classe
delle lauree specialistiche in ‘Scienze Chimiche’ (62/S), afferente alla Facoltà di Scienze
Matematiche Fisiche e Naturali, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente:
Laurea Specialistica in Chimica dei Sistemi Biologici
Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica dei sistemi biologici appartiene alla Classe n. 62/S delle
Lauree Specialistiche in scienze chimiche.
La struttura didattica responsabile è la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali
dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”.
La Laurea Specialistica in Chimica dei sistemi biologici riconosce interamente i crediti acquisiti per
la Laurea in Chimica (classe 21) attivata presso questa Università.
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nel corso di laurea specialistica in Chimica dei sistemi biologici devono:
• avere una solida preparazione culturale di base nei diversi settori della chimica e un’elevata
preparazione scientifica e operativa nel settore della Chimica Biologica;
• avere una buona padronanza del metodo scientifico di indagine;
• avere una buona conoscenza di strumenti matematici ed informatici di supporto;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
• essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo elevata responsabilità di progetti e
strutture.
I laureati nel corso di laurea specialistica in Chimica dei sistemi biologici svolgeranno attività di
promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle
tecnologie; potranno inoltre esercitare funzioni di elevata responsabilità nei settori dell’industria,
dell’ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione.
Ai fini indicati, il curriculum del corso di laurea specialistica in Chimica dei sistemi biologici:
• comprende l’approfondimento della formazione chimica di base; l’acquisizione di tecniche utili per la
comprensione di fenomeni a livello molecolare; il conseguimento di competenze specialistiche nello
specifico settore della Chimica Biologica;
• prevede attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi,
in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e all’elaborazione dei dati;
• prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso aziende,
strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università
italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali;
• prevede attività formative finalizzate alla conoscenza degli strumenti matematici e fisici.
57
Copia non valida
Prova finale: Obiettivo della prova finale è di verificare la capacità del laureando di affrontare con un
elevato grado di autonomia una problematica di carattere chimico-biologico, sviluppandone in modo
originale gli aspetti teorici e/o pratici. I risultati conseguiti verranno illustrati in una relazione scritta ed
esposti dal candidato di fronte ad una apposita commissione.
Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno
al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole
attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
Attività
Settori scientifico-disciplinari
Ambiti
formative
disciplinari
Di base
Caratterizza
nti
Discipline fisiche, FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia
matematiche e
INF/01 – Informatica
informatiche
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
CHIM/01 - Chimica analitica
Discipline
CHIM/02 - Chimica fisica
chimiche
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
CHIM/06 - Chimica organica
BIO/10 - Biochimica
Discipline
BIO/11 - Biologia molecolare
biochimiche
CHIM/01 - Chimica analitica
Discipline
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni
analitiche e
culturali
ambientali
CHIM/02 - Chimica fisica
Discipline
CHIM/03 - Chimica generale e inorganica
inorganiche
chimico-fisiche
CHIM/04 - Chimica industriale
Discipline
CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali
industriali
polimerici
58
CF
U
8
Tot. CF Tot
CF
U
CFU
U D.M D.M.
.
30
36
28
20
28
56
7
139
78
Copia non valida
Discipline
organiche
Affini o
integrative
Formazione
interdisciplinare
Discipline di
contesto
CHIM/06 - Chimica organica
CHIM/10 - Chimica degli alimenti
CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle
fermentazioni
AGR/13 - Chimica agraria
AGR/14 - Pedologia
AGR/16 - Microbiologia agraria
BIO/01 - Botanica generale
BIO/05 - Zoologia
BIO/09 - Fisiologia
BIO/12 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica
CHIM/08 - Chimica farmaceutica
CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo
FIS/01 - Fisica sperimentale
FIS/03 - Fisica della materia
GEO/06 - Mineralogia
GEO/07 - Petrologia e petrografia
GEO/08 - Geochimica e vulcanologia
GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni
mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i
beni culturali
INF/01 - Informatica
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/03 - Geometria
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/07 - Fisica matematica
MAT/08 - Analisi numerica
MAT/09 - Ricerca operativa
BIO/13 - Biologia applicata
BIO/14 - Farmacologia
BIO/15 - Biologia farmaceutica
BIO/18 - Genetica
CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie
MED/03 - Genetica medica
MED/04 - Patologia generale
MED/05 - Patologia clinica
MED/06 - Oncologia medica
MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia
MED/44 - Medicina del lavoro
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate
M-STO/05 : Storia della scienza e delle
tecniche
59
28
20
10
30
30
Copia non valida
A scelta dello
studente
Per la prova
finale
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,
Altre ( art.
10, comma 1, tirocini, etc.
lettera f )
TOTALE
30
30
15
50
50
30
15
15
15
300
300
198
7. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in «Economia Applicata», della classe delle lauree
specialistiche in ‘Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura’ (83/S), afferente alla Facoltà di
Scienze Politiche, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente:
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA
CULTURA – 83/S
LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA APPLICATA
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere una preparazione culturale e professionale e una qualificazione avanzata, fondata su
conoscenze in ambito economico, economico-aziendale e sociale, integrata con una formazione in ambito
tecnico e formale della gestione dell'ambiente naturale e culturale che permetta loro di analizzare, gestire
e progettare processi decisionali di sistemi, istituzioni o aziende fortemente interconnessi con l'ambiente;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
• possedere conoscenze qualificate atte ad analizzare, progettare e utilizzare sistemi informativi e processi
decisionali di governo.
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno avere elevate responsabilità in attività di
operations management ed esercitare attività di consulenti per le riconversioni produttive finalizzate al
riequilibrio ambientale; di manager e consulenti del business ecologico; di consulenti per la progettazione e
l’analisi degli investimenti ambientali; di esperti per la valutazione dell’impatto delle nuove tecnologie sulle
organizzazioni complesse e sul territorio e l’ambiente.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe prevedono:
• modalità di accertamento delle abilità informatiche;
• la partecipazione a tirocini formativi presso organizzazioni e aziende pubbliche e private operanti nei
settori dell'ambiente naturale e culturale.
I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività
formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello
svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
60
Copia non valida
Il laureato in economia applicata disporrà di una adeguata preparazione in economia, sia teorica che
metodologica. Tale formazione è orientata verso l'applicazione ad alcuni settori per i quali tale essa è
particolarmente necessaria al fine di una corretta gestione delle risorse e di una corretta predisposizione delle
politiche. Il laureato in economia applicata sarà in grado di assumere mansioni di responsabilità in settori
come la gestione delle strutture sanitarie, la tutela dell'ambiente e i problemi del lavoro. Egli inoltre disporrà
della preparazione necessaria a proseguire verso ulteriori titoli di studio.
L’accesso è diretto per gli studenti provenienti dalla Laurea triennale in « Economia e Finanza ».
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
Settori scientifico-disciplinari
Attività
Ambiti
formative
disciplinari
Di base
Economico
Aziendale
Matematicostatistico
Giuridico
Caratterizzant Discipline
i
economicoaziendali
Discipline
statisticomatematiche
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/06 - Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie
IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
INF/01 - Informatica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
MAT/09 - Ricerca operativa
SECS-S/01 - Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 - Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
SECS-S/06 - Metodi matematici
dell'economia e delle scienze attuariali e
finanziarie
61
CFU
Tot.
CFU
CFU
D.M.
9
45
8
9
8
9
8
18
8
48
33
93
25
Tot
CFU
D.M.
32
78
Copia non valida
Discipline
dell'ambiente
Discipline della
cultura
Affini o
integrative
Economico e
aziendale
AGR/01 - Economia ed estimo rurale
BIO/07 - Ecologia
CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni
culturali
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali,
ambientali, biologia e medicina)
GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia
GEO/05 - Geologia applicata
ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione
urbanistica
M-GGR/01 - Geografia
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
SECS-P/13 - Scienze merceologiche
ICAR/18 - Storia dell'architettura
L-ANT/01 - Preistoria e protostoria
L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e
medievale
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e
del restauro
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/06 - Storia della filosofia
SECS-P/04 - Storia del pensiero economico
SECS-P/05 - Econometria
SECS-P/06 - Economia applicata
SECS-P/09 - Finanza aziendale
SECS-P/11 - Economia degli intermediari
finanziari
SECS-P/12 - Storia economica
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca
sperimentale e tecnologica
62
6
6
9
45
33
Copia non valida
Socio-giuridico
Discipline
dell'ambiente
Discipline
storiche
Ambito di sede
IUS/01 - Diritto privato
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/10 - Diritto amministrativo
IUS/13 - Diritto internazionale
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del
territorio
AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee
AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree
AGR/05 - Assestamento forestale e
selvicoltura
BIO/03 - Botanica ambientale e applicata
BIO/05 - Zoologia
BIO/08 - Antropologia
ICAR/01 - Idraulica
ICAR/15 - Architettura del paesaggio
ICAR/21 - Urbanistica
MED/42 - Igiene generale e applicata
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
Attività
formative
A scelta dello
studente
Per la prova
finale
Altre (art. 10,
comma 1,
lettera f )
TOTALE
Tipologie
21
6
9
18
CFU
26
Tot
CFU
D.M.
15
Tesi o elaborato scritto.
49
25
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e
relazionali, tirocini, etc.
24
15
300
198
63
Tot.
CFU
CFU
D.M.
Copia non valida
8. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in «Editoria e Comunicazione Multimediale», della
classe delle lauree specialistiche in ‘Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo ’ (13/S),
afferente alla Facoltà di Lettere e Filosofia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente:
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
EDITORIA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E GIORNALISMO (13/S)
Corso di Laurea Specialistica in EDITORIA E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nel corso di laurea specialistico dovranno:
• possedere competenze idonee al lavoro redazionale, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie informatiche;
• possedere strumenti metodologici idonei all’analisi sociale ai fini del lavoro editoriale;
• possedere abilità di scrittura per i nuovi media;
• possedere le competenze idonee alla realizzazione di prodotti multimediali e ipertestuali;
• possedere le competenze necessarie all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione in funzione delle
necessità gestionali ed organizzative di imprese editoriali e multimediali;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea
oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
I laureati specialisti potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità, organizzative e gestionali in imprese
editoriali, sia tradizionali sia legate ai muovi media.
A questi fini, il curriculum:
• comprende attività dedicate all’approfondimento delle conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze
della comunicazione e dell’informazione, nonché l’applicazione di metodi propri del lavoro di gestione delle
informazioni, di redazione di testi, di realizzazione di prodotti ipertestuali;
• prevede attività di tirocinio e stage presso aziende pubbliche e private dell'Unione Europea (in particolare,
imprese editoriali tradizionali e legate ai nuovi media), anche sotto la guida di giornalisti professionisti o
dirigenti ed editors di imprese editoriali, oltre a soggiorni di studio presso università italiane e straniere.
Il curriculum sussume integralmente il triennio di Scienze della comunicazione. Inoltre è accessibile senza debiti
(salvo particolarità dei singoli piani di studio) dai trienni di Lettere e Beni culturali.
I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3
novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività
formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di
attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
64
Copia non valida
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
Settori scientifico - disciplinari
Attività
Ambiti
formative
disciplinari
Di base
Caratterizzanti
SECS-P/07 - Economia aziendale
SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
INF/01 – Informatica
Discipline
informatiche e del ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
linguaggio
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature
comparate
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue
portoghese e brasiliana
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
Discipline
M-GGR/01 - Geografia
storiche,
M-GGR/02 - Geografia economico-politica
politologiche e
M-STO/02 - Storia moderna
geografiche
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
M-STO/06 - Storia delle religioni
M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle
chiese
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e
biblioteconomia
SECS-P/02 - Politica economica
SPS/04 - Scienza politica
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
Discipline delle
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
arti e dello
L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
spettacolo
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
L-ART/08 - Etnomusicologia
SECS-P/01 - Economia politica
Discipline
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale
economiche e
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
sociologiche
comunicativi
INF/01 - Informatica
Discipline della
rappresentazione ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Discipline
economiche e
sociologiche
65
CFU
Tot. CF
CF U
U
D.M
.
30
70
Tot
CF
U
D.M
.
50
55
46
40
20
10
20
5
Copia non valida
Affini o
integrative
Discipline della
letteratura
italiana
Discipline
filosofiche,
politiche e
giuridiche
Discipline psico sociali
Ambito di sede
Attività
formative
60
42
5
A scelta
dello
studente
La prova finale consiste o nell'allestimento di un prodotto multimediale
Per la
prova finale complesso con commento, o in un elaborato scritto (tesi) di consistente
ampiezza.
40
40
Tot
CF
U
D.M
.
15
40
40
25
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, attività di stage e
tirocinio
30
30
20
300
300
198
Altre ( art.
10, comma
1, lettera f)
Tipologie
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
20
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea
IUS/01 - Diritto privato
20
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
IUS/14 - Diritto dell'unione europea
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
M-PSI/01 - Psicologia generale
20
M-PSI/05 - Psicologia sociale
M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle
organizzazioni
M-PSI/07 - Psicologia dinamica
SECS-P/06 - Economia applicata
SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del
lavoro
L-LIN/03 – Letteratura francese
5
L-LIN/05 – Letteratura spagnola
L-LIN/11 – Lingua e letterature anglo-americane
L-LIN/13 – Letteratura tedesca
CFU
TOTALE
Tot. CF
CF U
U
D.M
.
9. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in «Fonti Metodi e Comunicazione della Ricerca
Storica», della classe delle lauree specialistiche in ‘Storia Contemporanea’ (94/S), afferente alla
Facoltà di Lettere e Filosofia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente:
66
Copia non valida
CLASSE
DELLE LAUREE SPECIALISTICHE
S T O R I A C O N T E M P O R A N E A (94/s)
IN
LAUREA SPECIALISTICA IN
FONTI, METODI E COMUNICAZIONE
DELLA RICERCA STORICA
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI DELLA CLASSE DI LAUREE
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere avanzate competenze delle metodologie proprie delle scienze storiche, nonché delle tecniche di
ricerca richieste per il reperimento e l'utilizzo critico delle fonti archivistiche e bibliografiche e delle
analisi statistiche e demografiche;
• possedere una preparazione specifica del pensiero e delle metodologie delle scienze sociali ed
economiche;
• possedere una formazione specialistica approfondita dei momenti e degli aspetti salienti della storia
contemporanea nelle sue differenti dimensioni, compresa quella di genere, allargando
progressivamente l'orizzonte dall'Europa ai paesi extraeuropei;
• arrivare alla dimostrazione di autonoma capacità di ricerca nel campo della storia contemporanea;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Tra i ruoli professionali, oltre all’attività di docenza e di ricerca, a cui il titolo potrà dare sbocco, si segnalano:
• funzioni di alta responsabilità nella direzione di attività connesse ai settori dei servizi e
dell’industria culturale e degli Istituti di cultura e di ricerca di tipo specifico;
• funzioni di alta responsabilità nella direzione di centri studi e di ricerca, pubblici e privati, in istituzioni
governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità locali;
• funzioni di alta responsabilità nell’editoria specifica ed in quella connessa alla diffusione
dell’informazione e della cultura storica.
In accordo con Enti pubblici e privati si attiveranno gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al
conseguimento dei crediti richiesti per le altre attività formative.
Almeno il 50% dell'impegno orario complessivo è riservato allo studio o ad altre attività formative di tipo
individuale, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
67
Copia non valida
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DELLA LAUREA SPECIALISTICA
Nel quadro degli obiettivi generali della classe di lauree, i laureati del corso di laurea specialistica in Fonti,
metodi e comunicazione della ricerca storica dovranno:
•
•
•
•
•
•
possedere approfondite competenze in merito alle fonti archivistiche e bibliografiche, al loro reperimento
e alla loro utilizzazione ai fini della ricerca;
saper reperire e sfruttare le risorse telematiche utili per la ricerca storica;
conoscere le metodologie di ricerca nella loro evoluzione storica e la loro rilevanza ai fini della ricerca
originale;
dimostrarsi capaci di presentare e comunicare in forma chiara, coerente, rigorosa e originale i risultati
della ricerca;
essere in grado di avvalersi dei diversi linguaggi comunicativi, compresi quelli di carattere multimediale;
saper collegare la preparazione specifica in storia contemporanea alle prospettive di lungo periodo della
storia europea ed extraeuropea.
Conformemente ai profili professionali indicati per la classe nel suo complesso, i laureati potranno svolgere
attività di direzione, collaborazione, consulenza sia nel campo della ricerca specialistica sia in quello della
comunicazione storica e dell’alta divulgazione.
Il corso di laurea specialistica in Forme, metodi e comunicazione della ricerca storica non è a numero chiuso.
Per l’orientamento di chi è interessato all’iscrizione sono previsti test attitudinali non vincolanti.
La laurea specialistica è conseguibile con 300 crediti totali.
Fra questi sono integralmente riconosciuti i 180 crediti conseguiti con la laurea triennale in Storia delle
civiltà.
Chi ha conseguito una laurea triennale diversa da Storia delle civiltà e intende iscriversi alla laurea
specialistica in Forme, metodi e comunicazione della ricerca storica dovrà preferibilmente aver maturato
almeno 100 crediti in discipline «di base», «caratterizzanti», «affini o integrative» della laurea triennale in
Storia delle civiltà.
CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE
La prova finale consiste nell’elaborazione di uno scritto originale di ricerca, opera del candidato, che
esamina un problema storico - concordato con un docente della classe - sulla base dell'analisi di una
ampia base documentale e della familiarità critica con il dibattito storiografico internazionale sul tema.
68
Copia non valida
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA SU 300 CFU
«FONTI, METODI E COMUNICAZIONE DELLA RICERCA STORICA»
(CLASSE 94/S — STORIA CONTEMPORANEA)
ATTIVITÀ
FORMATIVE DI
BASE
AMBITI
DISCIPLINA
RI
DI BASE
Statistica,
demografia e
geografia
SETTORI
SCIENTIFICODISCIPLINARI
(codice e
denominazione)
M-GGR/01 Geografia
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/04 –
Demografia
Storia
M-STO/01 - Storia
medievale
M-STO/02 - Storia
moderna
M-STO/08 Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia
CARATTERIZZA Storia dell’età L-OR/10 - Storia dei
contemporanea paesi islamici
NTI
L-OR/23 - Storia
dell’Europa e
dell’Asia orientale e
dei paesi
sud-orientale
extraeuropei
M-STO/04 - Storia
contemporanea
SPS/05 - Storia e
istituzioni delle
Americhe
SPS/13 - Storia e
istituzioni dell’Africa
SPS/14 - Storia e
istituzioni dell’Asia
69
CFU
Tot. CFU
CFU
D.M.
Tot.
CFU
D.M.
10
50
48
70
60
40
30
Copia non valida
AFFINI O
INTEGRATIVE
Storia delle
istituzioni e
delle dottrine
politiche e
storia delle
relazioni
internazionali
M-FIL/06 - Storia
della filosofia
SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle
istituzioni politiche
SPS/06 - Storia delle
relazioni
internazionali
20
Storia
dell’economia,
del pensiero
economico,
della scienza,
della tecnica e
dell’industria
L-ART/03 - Storia
dell’arte
contemporanea
M-STO/05 - Storia
della scienza e delle
tecniche
SECS-P/04 - Storia
del pensiero
economico
SECS-P/12 - Storia
economica
L-FIL-LET/08 Letteratura latina
medievale e
umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica
romanza
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della
letteratura italiana
L-LIN/03 –
Letteratura francese
L-LIN/04 – Lingua e
traduzione – lingua
francese
L-LIN/05 –
Letteratura spagnola
20
Discipline
linguistiche e
letterarie
70
15
45
30
Copia non valida
Storia delle
chiese e delle
istituzioni
giuridiche
Discipline di
contesto
A SCELTA
DELLO
STUDENTE
PROVA FINALE
ALTRE
ATTIVITÀ
FORMATIVE
(art. 10, comma 1,
lett. f)
AMBITO DI
SEDE
IUS/08 – Diritto
costituzionale
IUS/19 – Storia del
diritto medievale e
moderno
IUS/21 – Diritto
pubblico comparato
M-STO/07 – Storia
del cristianesimo e
delle chiese
L-ART/05 Discipline dello
spettacolo
L-ART/06 - Cinema,
fotografia e
televisione
L-ART/07 Musicologia e storia
della musica
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologic
he
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economicopolitica
M-PSI/05 - Psicologia
sociale
SPS/07 - Sociologia
generale
SPS/08 - Sociologia
dei processi culturali
e comunicativi
SPS/11 - Sociologia
dei fenomeni politici
Ulteriori
conoscenze
linguistiche,
abilità
informatiche e
relazionali,
tirocini, ecc.
ICAR/18 – Storia
INF/01 - Informatica
dell’architettura
71
5
25
25
25
15
55
20
55
20
30
15
35
35
Copia non valida
ING-INF/03 Telecomunicazioni
ING-INF/05 - Sistemi
di elaborazione delle
informazioni
IUS/01 - Diritto
privato
IUS/02 - Diritto
privato comparato
IUS/07 - Diritto del
lavoro
IUS/08 - Diritto
costituzionale
IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico
IUS/10 - Diritto
amministrativo
IUS/13 - Diritto
internazionale
IUS/14 - Diritto
dell’Unione Europea
IUS/18 - Diritto
romano e diritti
dell’antichità
IUS/19 - Storia del
diritto medievale e
moderno
IUS/20 - Filosofia del
diritto
IUS/21 - Diritto
pubblico comparato
L-ANT/01 - Preistoria
e protostoria
L-ANT/02 - Storia
greca
L-ANT/03 - Storia
romana
L-ANT/07 Archeologia classica
L-ANT/08 Archeologia cristiana
e medievale
L-ANT/10 Metodologie della
ricerca archeologica
L-ART/01 - Storia
dell’arte medievale
L-ART/02 - Storia
dell’arte moderna
L-ART/03 - Storia
dell’arte
72
Copia non valida
contemporanea
L-ART/04 Museologia e critica
artistica e del restauro
L-ART/05 Discipline dello
spettacolo
L-ART/06 - Cinema,
fotografia e
televisione
L-ART/07 Musicologia e storia
della musica
L-ART/08 Etnomusicologia
L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura
greca
L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura
latina
L-FIL-LET/05 Filologia classica
L-FIL-LET/08 Letteratura latina
medievale e
umanistica
L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica
romanza
L-FIL-LET/10 Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/12 Linguistica italiana
L-FIL-LET/13 Filologia della
letteratura italiana
L-FIL-LET/14 Critica letteraria e
letterature comparate
L-FIL-LET/15 Filologia germanica
L-LIN/01 Glottologia e
linguistica
L-LIN/03 Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e
73
Copia non valida
traduzione – lingua
francese
L-LIN/05 Letteratura spagnola
L-LIN/06 - Lingua e
letterature ispanoamericane
L-LIN/07 - Lingua e
traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/08 Letterature
portoghese e
brasiliana
L-LIN/10 Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e
letterature
angloamericane
L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua
inglese
L-LIN/13 Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e
traduzione - lingua
tedesca
L-LIN/21 - Slavistica
L-OR/10 - Storia dei
paesi islamici
L-OR/23- Storia
dell’Asia orientale e
sudorientale
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologic
he
M-FIL/01 - Filosofia
teoretica
M-FIL/02 - Logica e
filosofia della scienza
M-FIL/03 - Filosofia
morale
M-FIL/04 - Estetica
M-FIL/05 - Filosofia
e teoria dei linguaggi
M-FIL/06 - Storia
della filosofia
M-FIL/07 - Storia
della filosofia antica
M-FIL/08 - Storia
74
Copia non valida
della filosofia
medievale
M-GGR/01 Geografia
M-GGR/02 Geografia economicopolitica
M-PED/01 Pedagogia generale e
sociale
M-PED/02 - Didattica
e pedagogia speciale
M-PSI/01 - Psicologia
generale
M-PSI/04 - Psicologia
dello sviluppo e
psicologia
dell’educazione
M-PSI/05 - Psicologia
sociale
M-PSI/07 - Psicologia
dinamica
M-STO/01 - Storia
medievale
M-STO/02 - Storia
moderna
M-STO/03 - Storia
dell’Europa orientale
M-STO/04 - Storia
contemporanea
M-STO/05 - Storia
delle scienze e delle
tecniche
M-STO/06 - Storia
delle religioni
M-STO/07 - Storia
del cristianesimo e
delle chiese
M-STO/08 Archivistica,
bibliografia e
biblioteconomia
M-STO/09 Paleografia e
diplomatica
SECS-P/01 Economia politica
SECS-P/02 - Politica
economica
SECS-P/04 - Storia
del pensiero
75
Copia non valida
economico
SECS-P/06 Economia applicata
SECS-P/07 Economia aziendale
SECS-P/08 Economia e gestione
delle imprese
SECS-P/09 - Finanza
aziendale
SECS-P/10 Organizzazione
aziendale
SECS-P/12 - Storia
economica
SECS-S/01 Statistica
SECS-S/04 Demografia
SECS-S/05 Statistica sociale
SPS/01 - Filosofia
politica
SPS/02 - Storia delle
dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle
istituzioni politiche
SPS/04 - Scienza
politica
SPS/05 - Storia e
istituzioni delle
Americhe
SPS/06 - Storia delle
relazioni
internazionali
SPS/07 - Sociologia
generale
SPS/08 - Sociologia
dei processi culturali
e comunicativi
SPS/09 - Sociologia
dei processi
economici e del
lavoro
SPS/10 - Sociologia
dell’ambiente e del
territorio
SPS/11 - Sociologia
dei fenomeni politici
SPS/13 - Storia e
istituzioni dell’Africa
76
Copia non valida
SPS/14 - Storia e
istituzioni dell’Asia
Totale
300
77
198
Copia non valida
10. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Lingua e Cultura Italiana », della classe delle
lauree specialistiche in ‘Lingua e Cultura Italiana’ (40/S), afferente alla Facoltà di Lettere e
Filosofia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente:
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
LINGUA E CULTURA ITALIANA (40/s)
Corso di Laurea specialistica in Lingua e Cultura Italiana
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere una approfondita conoscenza della tradizione della realtà culturale italiana con particolare
riferimento alla lingua e alla letteratura;
• acquisire gli strumenti critici e metodologici di ricerca nell’ambito dei settori che caratterizzano la
tradizione culturale nazionale;
• essere capaci di indagini avanzate sulla lingua e la letteratura italiana;
• essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;
• avere una buona padronanza di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano.
Tra i ruoli professionali, oltre all’attività di docenza e di ricerca, a cui il titolo potrà dare sbocco, si
segnalano:
• ruoli professionali e direttivi nel settore dell’editoria e della comunicazione;
• ruoli professionali e direttivi nei settori delle relazioni pubbliche e di impresa nonché nei settori della
cooperazione culturale.
Sono previsti, in accordo con Enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al
conseguimento dei crediti richiesti per le altre attività formative e potranno definire ulteriormente per ogni
corso di studio gli obiettivi formativi della classe e prevedere anche più specifici profili professionali.
Almeno il 50% dell'impegno orario complessivo è riservato allo studio o ad altre attività formative di tipo
individuale, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.
Il corso di laurea specialistica non è a numero chiuso.
Sono previsti test attitudinali orientativi e non vincolanti preliminari all’ammissione al corso.
La Laurea specialistica (LS) è conseguibile con 300 crediti totali, inclusivi dei crediti conseguiti con la Laurea (L).
Per l’iscrizione alla LS in Lingua e cultura italiana sono riconosciuti nella loro totalità (180) i crediti conseguiti con
la laurea triennale (L) in Lettere; per gli studenti che provengano da altre lauree triennali è consigliabile (ma non
tassativo) aver conseguito nella Laurea (L) di provenienza almeno cento crediti in discipline “di base”,
“caratterizzanti”, “integrative o affini” comprese nella tabella della laurea specialistica in Lingua e cultura italiana.
OBIETTIVI SPECIFICI DELLA LAUREA
I laureati del corso devono:
78
Copia non valida
-
conseguire una preparazione approfondita che conferisca loro capacità autonome di analisi e di aggiornamento
culturale e scientifico nei campi della Filologia e della Letteratura medievale, moderna e contemporanea e della
loro tradizione classica;
acquisire solide basi teoriche sui meccanismi della comunicazione letteraria e sui fondamenti della teoria del
linguaggio;
padroneggiare conoscenze specialistiche delle lingue e letterature del medioevo e dell'età moderna e
contemporanea, coi necessari riferimenti alle loro origini antiche, anche ai fini dell'accesso ai dottorati di ricerca
pertinenti alle discipline studiate;
avere le competenze necessarie a utilizzare pienamente i principali strumenti informatici più avanzati disponibili
in tali ambiti di studio, anche ai fini di un inserimento in professioni editoriali;
consolidare le conoscenze storiche, letterarie e geografiche necessarie ad accedere e a conseguire il diploma della
Scuola di specializzazione per insegnanti, ai fini di un impiego professionale come insegnante di materie
letterarie nella scuola;
avere una conoscenza e un uso fluido, scritto e orale, di almeno una lingua europea oltre all'italiano, sia nel
lessico generale, sia nei lessici delle discipline specifiche del corso di studi.
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
SETTORI SCIENTIFICO
ATTIVITA’
DISCIPLINARI
FORMATIVE
Codice e denominazione
79
CFU
Tot
CFU
CFU
D.M.
Tot
CFU
D.M.
Copia non valida
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/11 - Lingue e letterature angloamericane
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua
tedesca
L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena
L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca
Lingua
e L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura
latina
cultura
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
latina
L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana
antica
L-FIL-LET/08 - Letteratura latina
medievale e umanistica
Discipline del L-FIL-LET/05 - Filologia classica
M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e
libro e
degli archivi biblioteconomia
M-STO/09 - Paleografia
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
CARATTERIZZA Discipline
L-LIN/01-Glottologia e linguistica
NTI
linguistiche
Letteratura L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica
romanza
in Italia
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea
L-FIL-LET/13
Filologia
della
letteratura italiana
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e
Discipline
critico-meto- letterature comparate
M-FIL/04 - Estetica
dologiche
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei
linguaggi
L-ANT/03 - Storia romana
Discipline
AFFINI
M-GGR/01 - Geografia
storicoO
M-STO/01 - Storia medievale
geografiche
INTEGRATIVE
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
Lingue e
letterature
moderne
80
20
50
48
90
60
50
30
20
10
30
40
20
30
Copia non valida
Arte, musica L-ANT/07 - Archeologia classica
e spettacolo L-ANT/08 - Archeologia cristiana e
medievale
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte
contemporanea
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della
musica
M-FIL/06 - Storia della filosofia
Discipline
M-FIL/07 - Storia della filosofia antica
filosofiche
M-FIL/08 - Storia della filosofia
medievale
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
M-PED/02 - Storia della pedagogia
10
10
ATTIVITA’
FORMATIVE
CFU
Tot
CFU
A
SCELTA
DELLO
STUDENTE
25
25
15
30
30
30
20
15
PER LA PROVA Prova finale
FINALE
Consisterà nella elaborazione di una tesi
di laurea originale in uno degli
insegnamenti del Corso quinquennale di
cui lo studente abbia acquisito i relativi
crediti. La tesi sarà redatta sotto la guida
di un relatore ed esaminata da un
correlatore.
ALTRE
(art.10, Ulteriori
comma 1, lett. F)
conoscenze
linguistiche,
abilità informatiche e
relazionali,
tirocini, etc.
81
CFU
D.M.
Tot
CFU
D.M.
Copia non valida
AMBITO DI SEDE INF/01 - Informatica
L-FIL-LET/05 - Filologia classica
L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza
L-FIL-LET/15 - Filologia germanica
L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca
L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina
L-LIN/03 - Letteratura francese
L-LIN/05 - Letteratura spagnola
L-LIN/10 - Letteratura inglese
L-LIN/13 - Letteratura tedesca
M-GGR/01 - Geografia
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
L-LIN/01-Glottologia e linguistica
L-ANT/02 - Storia greca
L-ANT/03 - Storia romana
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
M-FIL/06 - Storia della filosofia
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
L-ANT/07 - Archeologia classica
L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale
L-ART/01 - Storia dell'arte medievale
L-ART/02 - Storia dell'arte moderna
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
Totale
35
300
198
11. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Mente, Linguaggio e Comunicazione », della
classe delle lauree specialistiche in ‘Teoria della Comunicazione’ (101/S), afferente alla Facoltà di
Lettere e Filosofia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente:
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE (101/s)
Laurea Specialistica in Mente, Linguaggio e Comunicazione
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nel corso di laurea specialistico devono:
• possedere competenze teoriche fondamentali nell’ambito dell’approccio cognitivo alla comunicazione;
• essere in grado di progettare modelli comunicativi, anche in vista della realizzazione di prototipi
comunicativi a diversi livelli;
• possedere abilità metodologiche idonee alla progettazione di apparati comunicativi;
• essere in grado di esplorare le componenti infrastrutturali e operative della tecnologia dell’informazione
e della comunicazione, dei nuovi mezzi di comunicazione e della computer and networking
82
Copia non valida
•
•
•
engineering;
essere in grado di progettare studi e attività di ricerca sulle architetture di rete e il loro sviluppo;
avere padronanza di saperi tecnologici e di competenze comunicative;
essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione
Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
I laureati specialisti nella classe potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità nel settore della
progettazione teorica di ambienti comunicativi integrati, con particolare riferimento all'ideazione e
realizzazione di prodotti mediali e multimediali (media education).
Ai fini indicati, il curriculum:
• comprende attività dedicate all’approfondimento delle conoscenze fondamentali nei vari campi delle
scienze della comunicazione e dell’informazione, nonché l’applicazione di metodi propri della ricerca
sulla teoria della comunicazione;
• prevede attività laboratoriali in funzione primaria e non integrativa;
• prevede attività esterne (tirocini, laboratori, stages presso aziende pubbliche e private dell’Unione
Europea) e di ricerca presso università italiane e straniere nonché presso laboratori di alta qualificazione
scientifica.
Il biennio specialistico è accessibile senza debiti dai trienni di Scienze della Comunicazione e Filosofia.
I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario
complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo
individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e
dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o
pratico.
83
Copia non valida
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
ATTIVITÀ Ambiti
Settori scientifico-disciplinari
FORMATIV disciplinari
E
DI BASE
FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici
Discipline
FIS/08 - Didattica e storia della fisica
logiche,
semiotiche e INF/01 - Informatica
informatiche ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
M-FIL/01 - Filosofia teoretica
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
M-PSI/01 - Psicologia generale
MAT/01 - Logica matematica
MAT/02 - Algebra
MAT/04 - Matematiche complementari
MAT/05 - Analisi matematica
MAT/06 - Probabilità e statistica matematica
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/07 - Sociologia generale
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Caratterizza Intelligenza ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
nti
artificiale e
M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
interazione
M-PSI/01 - Psicologia generale
uomomacchina
M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche
Analisi
avanzata dei SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
processi
SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
culturali e
comunicativi comunicativi
L-LIN/01 - Glottologia e linguistica
Logica,
M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza
filosofia del
linguaggio e M-FIL/03 - Filosofia morale
M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi
semiotica
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale
Scienze
M-PED/04 - Pedagogia sperimentale
cognitive e
psicologiche M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia
dell'educazione
M-PSI/05 - Psicologia sociale
L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana
Lingua e
L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
letteratura
L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana
italiana
84
CFU
Tot
CFU
50
50
Tot
CFU
D.M.
40
10
70
60
10
30
10
10
CFU
D.M.
Copia non valida
Affini o
integrative
Attività
formative
Ambito di
sede
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici
SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e
mutamento sociale
L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea
Discipline
L-ART/05 - Discipline dello spettacolo
delle arti e
dei linguaggi L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
L-ART/07 - Musicologia e storia della musica
della
comunicazio M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche
ne
Tipologie
Discipline
storiche,
politiche e
giuridiche
IUS/01 – Diritto Privato
L-LIN/03 – Letteratura Francese
L-LIN/05 – Letteratura Spagnola
L-LIN/11 – Lingua e Letterature Anglo-Americane
L-LIN/12 – Lingua e traduzione – lingua inglese
L-LIN/13 – Letteratura tedesca
M-GGR/02 – Geografia Economico-Politica
SECS-P/01 – Economia Politica
A scelta dello
studente
Per la prova
finale
La prova finale consisterà nell’elaborazione di un testo scritto
(tesi) di consistente ampiezza. Eccezionalmente, potrà consistere
anche nella realizzazione di un progetto di strumento educativo o
comunicativo di carattere multimediale, da realizzarsi su supporto
o sul web.
Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali,
Altre ( art.
10, comma 1, tirocini, etc.
lettera f )
TOTALE
85
30
40
40
10
CFU
Tot
CFU
40
40
CFU
D.M.
Tot
CFU
D.M.
50
15
30
25
20
18
300
198
Copia non valida
12. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Programmazione e Direzione delle Politiche e
dei Servizi Sociali», della classe delle lauree specialistiche in ‘Programmazione e Gestione delle
Politiche e dei Servizi Sociali’ (57/S), afferente alla Facoltà di Scienze Politiche, è modificato e
riapprovato nella formulazione seguente:
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE
POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI – CLASSE 57/S
CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN PROGRAMMAZIONE E DIREZIONE DELLE POLITICHE E
DEI SERVIZI SOCIALI
Il Corso di laurea specialistica si svolge nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte
Orientale
La laurea specialistica si consegue con 300 crediti
Il Corso laurea specialistica in Programmazione e Direzione delle Politiche e dei Servizi Sociali accoglie i
180 crediti attribuiti con il Corso di laurea in Servizio Sociale ( Classe delle lauree in Scienze del Servizio
Sociale - Classe VI) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale
OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI
I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono:
• possedere una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche e del servizio sociale, un’elevata
capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali, un’avanzata conoscenza nel campo delle
discipline economico – statistiche, giuridiche e politologiche, nonché dell’antropologia, della psicologia
sociale e degli studi di genere;
• avere padronanza dei diversi metodi di disegno, impostazione e conduzione delle indagini sociali su
individui, organizzazioni e ambiti territoriali;
• avere le competenze necessarie per l’ideazione, la programmazione e l’attuazione di programmi di
servizio sociale e di politiche sociali nei settori della sanità, dell’istruzione, della famiglia,
dell’immigrazione, dell’esclusione e marginalità sociale, delle pari opportunità e dei soggetti deboli, e
delle politiche di welfare in generale;
• possedere una conoscenza avanzata dei metodi e delle tecniche relative al monitoraggio e valutazione
degli esiti e dell'impatto sociale di singoli programmi di intervento nei settori indicati;
• possedere le competenze necessarie in merito al raccordo tra la programmazione di interventi nei settori
indicati e l’offerta dei servizi corrispondenti;
• essere in grado di operare con un elevato grado di autonomia e di svolgere funzioni di direzione di
strutture, servizi, dipartimenti e aree di elevata complessità nell’ambito di politiche sociali e di dirigere il
lavoro di gruppo;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione
Europea oltre all’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari;
• essere in possesso di avanzate competenze e strumenti per la comunicazione ela gestione
dell’informazione;
• possedere le competenze e le capacità di interagire con le culture e le popolazioni immigrate nella
prospettiva di relazioni sociali interculturali e multietniche.
I laureati specialisti nella classe opereranno nelle strutture di servizio alla persona con funzioni di elevata
responsabilità e autonomia.
86
Copia non valida
Ai fini indicati, i curricula dei corsi della laurea specialistica della classe:
• comprendono attività dedicate all’acquisizione di conoscenze avanzate nei vari campi della sociologia,
nonché di metodi propri della sociologia nel suo complesso; all’acquisizione di conoscenze e
competenze avanzate nelle teorie e metodi propri del servizio sociale, delle politiche sociali e
dell’organizzazione dei servizi; all’acquisizione di una approfondita preparazione in campo giuridico,
politologico ed economico-statistico; alla modellizzazione di fenomeni sociali culturali ed economici;
alla predisposizione di progetti; alla valutazione dei risultati;
• comprendono in ogni caso almeno un quota di attività formative nel campo delle conoscenze empiriche
dei diversi sistemi di politica sociale, anche da un punto di vista comparativo;
• prevedono eventualmente, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso
amministrazioni e strutture di servizio, e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee,
anche nel quadro di accordi internazionali.
I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all’art. 5, comma 3, del decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell’impegno orario complessivo riservato allo studio
o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione
avanzata e dello svolgimento delle attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
87
Copia non valida
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
ATTIVITÀ
FORMATIVE
Ambiti disciplinari
DI BASE
Discipline sociologiche
Discipline giuridicopolitologiche ed
economico-statistiche
Caratterizzant
i
Discipline sociologiche
Settori scientifico-disciplinari
SPS/07 – Sociologia generale
SPS/08 – Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
SPS/09 – Sociologia dei processi
economici e del lavoro
IUS/09 – Istituzioni di diritto
pubblico
SECS – P/01 – Economia politica
SECS – S /01 – Statistica
SPS/07 – Sociologia generale
SPS/09 – Sociologia dei processi
economici e del lavoro
SPS/12 – Sociologia giuridica, della
devianza e mutamento sociale
IUS/01 – Diritto privato
Discipline giuridicopolitologiche ed economic IUS/07 – Diritto del lavoro
statistico-demografiche, IUS/10 – Diritto amministrativo
IUS/14 – Diritto dell’unione europea
psicologiche e
IUS/17 – Diritto penale
antropologiche
M – PSI/04 Psicologia dello
sviluppo e psicologia
dell’educazione
M-DEA/01 Discipline
demoetnoantropologiche
Affini o
integrative
Formazione
interdisciplinare
Ambito di sede
A scelta dello
studente
Per la prova
finale
SPS/01 – Filosofia politica
M – PSI/08 – Psicologia clinica
M – PSI/06 – Psicologia del lavoro e
delle organizzazioni
SECS – P/08 – Economia e gestione
delle imprese
M-PSI/05 - Psicologia sociale
MED/42 – Igiene generale e
applicata
Tesi o elaborato scritto
88
CFU TTot. CC TTot
CFU FU CFU
D.M D.M.
.
41
23
0
118
18
126
82
72
36
44
31
17
36
31
31
7
20
15
25
25
Copia non valida
Altre (art.
Tirocinio, abilità relazionali, ulteriori conoscenze linguistiche,
10, comma 1, ulteriori competenze nel disegno, impostazione e conduzione
lettera f)
di indagini sociali, ulteriori competenze informatiche
Idoneità linguistica
Abilità informatiche
Stage e laboratori
TOTALE
40
15
300
198
13. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Studi Europei », della classe delle lauree
specialistiche in ‘Studi Europei’ (99/S), afferente alla Facoltà di Scienze Politiche, è modificato e
riapprovato nella formulazione seguente:
CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN
STUDI EUROPEI – 99/S
Corso di Laurea Specialistica in “Studi Europei”
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI
Il biennio specialistico in Studi europei mira a formare figure professionali e intellettuali che rispondano alle
domande che la sempre piu’ rapida attuazione dell’Unione Europea pone. I
laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni
di elevata responsabilità in imprese pubbliche e private, organizzazioni non
governative, associazioni di rappresentanza degli interessi, nonché presso gli
uffici dell'Unione Europea.
Coloro che sono interessati ad operare in tale contesto dovranno pertanto possedere i seguenti requisiti:
• avere, oltre ad una solida formazione di base, conoscenze approfondite, di tipo giuridico, economico,
politologico, sociale, storico e teorico idonee ad analizzare, interpretare, valutare e gestire la complessità
dei vari ambiti e sistemi dell’Unione Europea;
• possedere conoscenze interdisciplinari per inserirsi nel mondo del lavoro organizzativo e intellettuale in
posizione di elevata responsabilità sia presso imprese e organizzazioni private, nazionali e multinazionali,
sia presso amministrazioni, enti, organizzazioni nazionali e sovranazionali, operanti nel contesto
dell’Unione Europea;
• possedere strumenti analitici, nozioni istituzionali e categorie culturali in quella prospettiva comparativa
ormai indispensabile per cogliere le molte dimensioni in cui si dispiega la realtà europea: dai fenomeni
economici a quelli politici, dalle dinamiche sociali alle correnti intellettuali;
• acquisire specifiche competenze relative ai principi, alle normative e alle politiche di pari opportunità e di
lotta alle discriminazioni;
• acquisire competenze elevate necessarie a formare personale con funzioni di alta responsabilità - per le
organizzazioni pubbliche e private - attrezzato ad interagire con le istituzioni europee in ambiti
transnazionali europei e a operare nel nuovo scenario apertosi con l'emergere di un sistema multiplo di
governo dell'Unione Europea;
• essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica:
89
Copia non valida
•
•
prevedono attività di studio presso università dei paesi europei o presso istituzioni o imprese che svolgano
attività precipua in ambito europeo;
prevedono, in relazione a specifici obiettivi di formazione professionale e di sbocchi occupazionali,
attività esterne, quali tirocini e/o stages formativi, presso organizzazioni pubbliche e private operanti
nell’Unione Europea oltre che presso le istituzioni europee.
I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale
3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività
formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello
svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
L’accesso è diretto per gli studenti provenienti dalla Laurea triennale in « Scienze politiche comparate e
cultura europea ».
ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI
ATTIVITÀ
formative
DI BASE
Ambiti
disciplinari
Statistico Quantitativo
Storico
Metodologico
Linguistico
Caratterizza
nti
Politico - Sociale
Economico
Settori scientifico-disciplinari
SECS-S/01 – Statistica
SECS-S/03 - Statistica economica
SECS-S/04 – Demografia
SECS-S/05 - Statistica sociale
M-STO/01 - Storia medievale
M-STO/02 - Storia moderna
M-STO/04 - Storia contemporanea
SPS/02 - Storia delle dottrine politiche
SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche
IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico
SECS-P/01 - Economia politica
SPS/01 - Filosofia politica
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua
francese
L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua
spagnola
L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua
inglese
L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua
tedesca
SPS/04 - Scienza politica
SPS/07 - Sociologia generale
SECS-P/01 - Economia politica
SECS-P/02 - Politica economica
SECS-P/03 - Scienza delle finanze
SECS-P/06 - Economia applicata
90
CFU
Tot.
CFU
CFU
D.M.
19
74
Tot.
CFU
D.M.
40
119
68
19
27
9
23
9
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Copia non valida - Università degli Studi del Piemonte Orientale