Copia non valida SENATO ACCADEMICO Verbale n. 3 Adunanza del 18 Marzo 2002 Presso la sede del Rettorato dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” , Via Duomo, 6 in Vercelli, nell’adunanza del 18 Marzo 2002 Sono Presenti : Prof. Ilario Viano – Rettore– Presidente; Prof. Aldo Martelli – Preside Facoltà di Farmacia; Prof. Guido Monga - Preside Facoltà di Medicina e Chirurgia; Prof. Paolo Garbarino – Preside Facoltà di Giurisprudenza; Prof. Edoardo Tortarolo – Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia; Prof. Cesare Emanuel – Preside Facoltà di Economia; Prof. Fabio Gastaldi – Preside Facoltà di Scienze MM. FF. NN.; Prof. Alberto Cassone – Preside Facoltà di Scienze Politiche; Dott. Enzo Fragapane – Direttore Amministrativo – Segretario verbalizzante e con voto consultivo Copia non valida Copia non valida La riunione, regolarmente convocata con lettera prot. n. 1540 del 14 Marzo 2002 , si svolge per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: 1. Comunicazioni del Rettore; 2. Approvazione del verbale della seduta del 18 Febbraio 2002; 3. Utilizzo dei fondi relativi all’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, di cui all’art.4 della legge 19.10.99, n. 370, anni 1999/2000/2001; 4. Dottorati di Ricerca : • Criteri per l’attivazione a. a. 2002/2003; • Relazione in merito alla lettera prot 1 del 02/01/2002 MIUR – D.M. 30/04/99, n. 224; 5. Approvazione Regolamenti Elettorali; 6. Approvazione Regolamenti Borse di Studio; 7. Riapprovazione ordinamenti didattici di alcune lauree triennali e specialistiche; 8. Accordi, Convenzioni, Centri; 9. Questioni relative al personale docente e ricercatori; 10. Questioni relative agli studenti; 11. Patrocini; 12. Varie ed eventuali. Il Presidente alle ore 14.45, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 1. Comunicazioni del Rettore; Il Presidente illustra al Senato la lettera della CRUI, prot. 411 del 14/03/2002, in risposta alla lettera ministeriale relativa alla indicazione di inserire l’elenco delle Facoltà nei regolamenti didattici di ateneo. Il Senato ne prende atto. Il Presidente illustra al Senato la nota del MIUR , prot. n. 222 del 06/03/2002 – Doc.1/02 relativa alla verifica dei risultati conseguiti dal nostro Ateneo al termine del primo biennio di attività trasmessa dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario. Il Senato ne prende atto. Il Presidente legge la lettera trasmessa dal Prof. Guido Carboni, nella quale lo stesso professore rileva diffidenza e poca collaborazione da parte delle Biblioteche dell’Università degli Studi di Torino nei confronti dei nostri studenti, nonostante l’esistente convenzione di collaborazione didattica e scientifica tra i due Atenei. 2 Copia non valida Il Senato auspica la risoluzione del problema con una migliore informazione alle strutture bibliotecarie dei due Atenei. Entra il Prof. Alberto Cassone alle ore 15.15 Il Presidente informa che si è svolta l’Assemblea Generale della CRUI il giorno giovedì 21 Febbraio 2002 presso la sede della CRUI , P.zza Rondanini – Roma , nella quale si è discusso dei seguenti argomenti : - Problematiche relative alla S.I.S.; - FFO – Riequilibrio ed interventi compensativi per l’anno 2002; - Accordo tra CRUI e SIAE sul pagamento dei compensi di fotocopiatura e riproduzione nelle biblioteche universitarie. 2. Approvazione del verbale della seduta del 18 Febbraio 2002; Il Senato approva all’unanimità il verbale della seduta del 18 Febbraio 2002. 3. Utilizzo dei fondi relativi all’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, di cui all’art.4 della legge 19.10.99, n. 370, anni 1999/2000/2001; Deliberazione 3/2002/3-1 Utilizzo dei fondi relativi all’incentivazione dell’impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, di cui all’art.4 della legge 19.10.99, n. 370, anni 1999/2000/2001 Il Presidente introduce la discussione sull’utilizzo della somma riservata ai progetti a sostegno dell’innovazione didattica. Si apre un’ampia discussione alla quale partecipano tutti i Presidi. IL SENATO ACCADEMICO VISTA VISTO VISTO RITENUTO RITENUTO la legge 30.07.1998, n. 210 recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; il regolamento recante le modalità di accesso alla incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari, di cui all’art. 4 Legge 19.10.99 n.370, emanato da ultimo a seguito di modificazioni con D.R. n. 237 del 31.5.2001; lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.01.2002, serie generale; di individuare criteri per utilizzare i fondi destinati al finanziamento dei progetti a sostegno dell’innovazione didattica di Ateneo; di utilizzare le economie già realizzate ai fini della perequazione delle somme per incentivazioni tra i docenti che ne hanno diritto; 3 Copia non valida RICHIAMATE le indicazioni emerse in sede di discussione; SENTITO il Direttore Amministrativo; All’unanimità D E L I B E RA 1 ) di destinare le economie realizzate ai fini di perequare i compensi dei docenti interessati per l’incentivazione dell’impegno didattico. 2 ) di individuare nelle seguenti le attività relative ai progetti di Ateneo finalizzato al sostegno delle didattica: • Didattica innovativa : utilizzo di tecnologie informatiche, telematiche e/o multimediali, didattica interattiva, stages, addestramento professionale; • Coordinamento di attività organizzative varie finalizzate alla didattica; • Progetti speciali di miglioramento qualitativo della didattica ( strutturazione di Corsi di Laurea Specialistica ); • Attività di orientamento e tutorato. I Presidi di Facoltà svolgeranno una relazione sull’azione svolta individuando i docenti interessati a cui competerà il compenso incentivante. 4. Dottorati di Ricerca : • Criteri per l’attivazione a. a. 2002/2003; Il Presidente introduce l’argomento specificando l’utilità di avviare una discussione sui criteri da individuare per l’attivazione dei Dottorati di Ricerca per l’ anno accademico 2002/2003 prima di conoscere la relazione del Nucleo di Valutazione redatta sulla base delle schede presentate dai proprietari. Sottolinea il Presidente che la relazione del Nucleo di Valutazione è tecnica , mentre la decisione del Senato deve muoversi a monte della stessa relazione individuando il momento politico della scelta. Interviene il Pro-Retttore proponendo di suddividere i fondi provenienti dal MIUR secondo il sottoriportato sistema: - intorno al 35% - 40 % per le migliori proposte risultanti dalla relazione del Nucleo di valutazione , privilegiando i Dottorati di Ricerca con sede amministrativa presso la nostra Università; - intorno al 30% per il riequilibrio tra le diverse aree scientifiche disciplinari; - intorno al 30% a disposizione del Senato per ulteriore riequilibrio e per altre azioni quali borse di studio di perfezionamento all’estero, master e alter attività connesse alla ricerca scientifica. Intervengono tutti i Presidi e alla fine della discussione si conviene , sulla base della proposta avanzata dal Pro-Rettore, di riservare una quota alle prime proposte classificate nella graduatoria predisposta dal Nucleo di valutazione, una ulteriore quota al finanziamento dei dottorati di Ricerca in cofinanziamento al 50% con il dipartimento proponente . Le ultime quote, in cofinanziamento, possono essere utilizzate dai Dipartimenti sulla base di specifica deliberazione, anche per altre azioni quali borse di studio di perfezionamento all’estero, ecc…. 4 Copia non valida Va stabilito , comunque, un limite di valutazione sotto il quale non bisogna procedere ad alcune assegnazione di fondi. Il Presidente chiede al Direttore Amministrativo di valutare l’eventuale integrazione di fondi sul bilancio universitario oltre le somme provenienti dal MIUR Il Senato ritiene di inviare una riflessione sui criteri individuati deliberando nella prossima adunanza prioritariamente alla valutazione della relazione del Nucleo di Valutazione sull’attivazione dei Dottorati di Ricerca per l’anno accademico 2002/2003. • Relazione in merito alla lettera prot 1 del 02/01/2002 MIUR – D.M. 30/04/99, n. 224; Deliberazione 3/2002/4-2 Relazione del Nucleo di Valutazione relativa ai Dottorati di Ricerca anno 2001 IL SENATO ACCADEMICO VISTA VISTA VISTO VISTO VISTO VISTA VISTA SENTITO All’unanimità la legge19.11.1990, n. 341; la legge 30.07.1998, n. 210 recante in rubrica “Norme per il reclutamento dei Ricercatori e dei professori universitari di ruolo”; il D.M. 30.04.1999, n. 224 recante in rubrica “Regolamento in materia di dottorato di ricerca”; il D.R. n. 263 del 23/06/2001 di emanazione del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca e successive integrazioni e modificazioni; lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.01.2002, serie generale; la lettera prot. n. 1 del 02/01/2002 MIUR – D.M. 30/04/99, n. 224 la relazione del Nucleo di Valutazione relativa all’attività dei Corsi di Dottorato di Ricerca nell’ anno 2001; il Direttore Amministrativo; DELIBERA 1. di approvare la relazione del Nucleo di Valutazione relativa ai Dottorati di Ricerca anno 2001. 2. di approvare nel documento allegato le osservazioni del Senato Accademico alla relazione del Nucleo di Valutazione sui Dottorati di Ricerca anno 2001. Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 5 Copia non valida 5. Approvazione Regolamenti Elettorali; Deliberazione 3/2002/5-1 Regolamento elettorale per l’elezione delle rappresentanze studentesche nei vari organi collegiali A seguito dell’entrata in vigore dello Statuto, emanato con Decreto Rettorale n.539 del 12.12.2001, si rende necessaria l’adozione di un nuovo regolamento elettorale per l’elezione delle rappresentanze studentesche nei vari organi collegiali da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore dello Statuto stesso. In esecuzione delle norme statutarie, il testo di regolamento che si sottopone all’approvazione di codesto spettabile Senato Accademico prevede preliminarmente che le elezioni dei Consigli di Facoltà e dei Consigli di Corso di Studio siano gestite interamente dalle Facoltà. Al fine di rendere più agevole l’espressione del voto da parte degli studenti, nonché più celeri le operazioni di scrutinio si è previsto altresì che la votazione avvenga in via telematica. Infine considerato che le elezioni del nuovo Senato Accademico si svolgeranno presumibilmente nel mese di maggio al fine di consentirne l’insediamento entro sessanta giorni dall’emanazione del regolamento elettorale come previsto dall’art.45 comma 2 dello Statuto, si è ritenuto di procedere al rinnovo anche degli altri organi collegiali in procinto di scadere. Si chiede pertanto a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito. L’UFFICIO AFFARI GENERALI IL SENATO ACCADEMICO VISTO VISTO CONSIDERATO SENTITE SENTITO All’unanimità il Decreto Rettorale n.219 del 31.07.2001 contenente Regolamento per le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Facoltà, nei Consigli di Corso di Laurea, nei Consigli di indirizzo, nei Consigli di Corso di Diploma Universitario e del Comitato Sportivo; lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.01.2002, serie generale che in attuazione dell’art.46 comma 2 dello Statuto si rende necessaria l’adozione di un nuovo regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli studenti; le Rappresentanze Studentesche nella seduta del 13 marzo 2002; il Direttore Amministrativo; DELIBERA 1. Di approvare il seguente Regolamento: 6 Copia non valida REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI Capo I Elezioni negli organi dell’Amministrazione centrale ART. 1 – Indizione delle elezioni Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato Sportivo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio sono indette dal Rettore con decreto pubblicato per estratto mediante manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito sul sito web dell’Ateneo. Tale decreto indica: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, l’Ufficio competente dell’Amministrazione cui spetta porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali, tutte le scadenze relative alle elezioni e l’informazione di cui all’art. 28 comma 2 lett. b. L’Amministrazione espone il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni in tutte le Segreterie e in tutte le sedi dell’Università. Tale manifesto deve indicare: - l’ubicazione dei seggi; - l’assegnazione degli studenti ai diversi seggi; - le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al momento delle votazioni, ecc.); - il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 29. Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa. ART. 2 – Studenti ammessi al voto Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti all’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” alla data di svolgimento delle elezioni. ART. 3 – Studenti eleggibili Sono eleggibili gli studenti che, alla data delle elezioni, non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni. ART. 4 – Incompatibilità ed ineleggibilità Sono incompatibili tra loro le cariche di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. I rappresentanti degli studenti possono far parte di un solo organo dell’Amministrazione centrale o delle strutture didattiche e scientifiche; qualora risultino eletti in più organi devono optare per uno solo di essi. Non sono rieleggibili coloro i quali hanno già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi. ART. 5 – Sistema elettorale Le elezioni si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale. 7 Copia non valida La votazione avviene a scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza. ART. 6 - Costituzione Commissione Elettorale Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le elezioni. Tale organo ha sede presso il Rettorato dell’Università ed è composto da: a) il Rettore o un suo delegato che la presiede; b) un Professore o Ricercatore designato dal Rettore; c) il Direttore Amministrativo o un suo delegato; d) due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, sorteggiati dall’Ufficio competente nell’elenco generale degli elettori. Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C, designato dal Direttore Amministrativo. ART. 7 – Compiti della Commissione Elettorale La Commissione Elettorale ha il compito di: a) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; b) proclamare gli eletti; c) decidere sui ricorsi presentati ai sensi dell’ art. 24 del presente regolamento. ART. 8 – Presentazione delle liste e candidature La presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore almeno 21 giorni liberi prima del giorno fissato per le elezioni, entro le ore 12.00 dello stesso giorno, mediante deposito presso l’Ufficio competente, il quale provvede a contrassegnare ogni lista con un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta. La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa. Il motto e/o il simbolo della lista non possono riprodurre soggetti religiosi; non possono offendere e non possono essere contrari alle regole di civile convivenza; non possono riprodurre simboli e motti già depositati ovvero notoriamente usati da altri gruppi. Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 20 studenti regolarmente iscritti. Le sottoscrizioni della lista, contrassegnate da un numero progressivo, devono essere corredate dai dati anagrafici, dalla residenza ed eventuale recapito telefonico, dagli estremi di un documento di riconoscimento con valore legale e dal numero di matricola del sottoscrittore. Nessuno studente elettore può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le firme sono depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti candidati. Ogni candidato deve presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura, con l’indicazione della lista con cui intende presentarsi, dei propri dati anagrafici e del numero di matricola. Per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico ciascuna lista deve essere presentata presso la sede istituzionale che ospita le Facoltà cui sono iscritti i relativi candidati. Nessuno studente può, a pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti. ART. 9 – Rappresentanti di lista Per ogni lista possono essere nominati dei rappresentanti ai seggi. Tali nomine devono essere presentate all’Ufficio competente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la costituzione dei seggi. Di ogni rappresentante deve essere indicato il recapito ed il numero telefonico per eventuali comunicazioni. 8 Copia non valida ART. 10 – Verifica e adempimenti dell’Amministrazione L’Ufficio competente procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle liste. Con provvedimento motivato del Rettore, comunicato al presentatore della lista, le liste e le candidature irregolari sono escluse. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro un giorno dalla relativa comunicazione. L’Università almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre manifesti nei quali devono essere indicati: a) il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista; b) i nominativi e gli eventuali pseudonimi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati dall’indicazione del luogo e data di nascita; c) l’organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota. ART. 11 – Divulgazione elenco elettori e autorizzazione al voto L’elenco degli studenti elettori è affisso presso le Segreterie Studenti delle singole Facoltà almeno quindici giorni prima della data delle elezioni. Gli studenti che, pur risultando regolarmente iscritti, non siano stati inclusi nell’elenco possono chiedere alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza il rilascio di un certificato di iscrizione. La Segreteria procede al rilascio del certificato dopo aver accertato la regolarità dell’iscrizione. In caso di mancato rilascio è ammesso ricorso al Rettore. ART. 12 – Propaganda elettorale Allo scopo di usufruire delle aule per la propaganda elettorale i Presidi di Facoltà possono sospendere le lezioni nei sette giorni precedenti le votazioni, su richiesta dei candidati, per un massimo di due ore al giorno, in orario da concordarsi tra ciascun Preside e i candidati appartenenti alle diverse liste e comunque per non più di due ore per ogni lista che si presenti. Il calendario per l’assegnazione delle aule alle diverse liste è stabilito dal Preside di ciascuna Facoltà. In ogni edificio universitario sono messi a disposizione appositi spazi, ben visibili, riservati esclusivamente all’affissione di manifesti elettorali. Questi ultimi possono comunque essere affissi anche in ogni altro spazio idoneo. Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all’interno e nei pressi degli edifici universitari. ART. 13 – Seggi elettorali Sono costituiti seggi elettorali come individuati nel decreto di indizione delle elezioni. ART. 14 – Composizione seggi I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati con decreto del Rettore. Ogni seggio è composto da: a) una unità di personale tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C sorteggiato dall’Ufficio competente con funzioni di Presidente; 9 Copia non valida b) due scrutatori scelti tra studenti elettori, non candidati né presentatori di lista, designati per i seggi di competenza dai Presidi delle Facoltà tra coloro che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale presso le Facoltà stesse. Il numero di ore effettuato da questi ultimi presso i seggi viene computato nel totale delle ore di lavoro fissato dal contratto di collaborazione. Con decreto del Rettore si provvede altresì alla nomina di un Presidente e di due scrutatori supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un segretario cui spetta il compito di redigere il verbale delle operazioni elettorali. Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate. ART. 15 – Costituzione seggi Il Presidente procede all’insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori ed invitando i rappresentanti di lista ad assistere alle operazioni elettorali. In caso di assenza di uno o più scrutatori il Presidente chiama in loro sostituzione i membri supplenti seguendo l’ordine indicato nel provvedimento di nomina. I membri supplenti devono rendersi reperibili per tutta la durata delle operazioni elettorali. ART. 16 – Consegna materiale seggio L’Ufficio competente entro le ore 16.00 del giorno precedente le votazioni consegna ad ogni Presidente di seggio: a) copia dell’elenco degli elettori assegnati al seggio; b) l’indicazione dei rappresentanti di lista; c) un manifesto di pubblicizzazione del decreto di indizione delle elezioni contenente l’ubicazione dei seggi; d) due manifesti contenenti le liste dei candidati; e) un plico contenente il timbro dell’Università; f) copia del decreto di costituzione del seggio; g) il registro di seggio; h) schema del verbale delle operazioni di voto. ART. 17 – Aule destinate alle votazioni L’aula o il locale adibito a seggio elettorale deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico e deve ospitare almeno una postazione per l’espressione del voto idonea a garantirne la segretezza. All’ingresso del locale è affisso l’elenco degli elettori assegnati al seggio e due manifesti contenenti l’indicazione delle liste partecipanti alle elezioni. ART. 18 – Presenza alle operazioni elettorali Almeno due membri del seggio devono essere sempre presenti allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali. I rappresentanti di lista al seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono fare inserire a verbale eventuali dichiarazioni. ART. 19 – Mantenimento ordine nel seggio 10 Copia non valida Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell’ordine nel seggio elettorale. Egli può, con ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l’allontanamento dall’aula dello scrutatore, del rappresentante di lista o dell’elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. In caso di allontanamento di uno scrutatore il Presidente provvede alla chiamata di un supplente. In caso di disordine o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Rettore l’intervento della forza pubblica; tuttavia in situazioni di particolari gravità ed urgenza egli può richiederne direttamente l’intervento. Qualora i disordini o incidenti configurino un’ipotesi di reato, il Presidente deve farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria. ART. 20 – Accesso al seggio L’accesso al seggio è consentito soltanto agli studenti elettori ad esso assegnati, muniti di un valido documento di riconoscimento (non è consentita la presentazione del libretto universitario sprovvisto della fotografia del titolare). Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante conoscenza personale. ART. 21 - Espressione del voto Accertata l’identità personale dello studente elettore il Presidente ne controlla l’iscrizione nell’elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui lo studente non risulti contemplato in tale elenco il Presidente lo invita a consegnare il certificato di iscrizione; qualora lo studente ne sia sprovvisto, ne chiede il rilascio alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza. Il Presidente, presa visione di detto certificato e verificata l’assegnazione al seggio, inserisce il nominativo dello studente nell’elenco degli elettori e ritira il certificato esibito. Lo scrutatore invita lo studente ad apporre la propria firma nel registro di seggio. L’espressione del voto avviene per via telematica. Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato ad un elaboratore centrale installato presso il Rettorato. Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per l’espressione del voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta. ART. 22 – Accompagnamento disabili Gli elettori non possono farsi rappresentare. I soggetti fisicamente impediti, su presentazione di idonea documentazione, possono farsi accompagnare nella postazione indicata da un elettore del medesimo seggio il cui nominativo deve essere annotato nel registro di seggio accanto a quello del disabile. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per una sola volta. ART. 23 – Chiusura seggio Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli studenti elettori presenti nel seggio elettorale. Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette all’Ufficio competente dell’Amministrazione il plico contenente l’elenco degli elettori ed i certificati di iscrizione nonché il verbale delle operazioni di voto. 11 Copia non valida Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino all’inoltro alla Commissione Elettorale. ART. 24 – Decisioni su reclami e incidenti relativi ad operazioni di voto Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, la propria decisione sui reclami relativi ad incidenti verificatesi durante l’espletamento delle operazioni elettorali. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso immediato alla Commissione Elettorale prima della chiusura del seggio. ART. 25 – Scrutinio Presso il Rettorato è insediata la Commissione Elettorale cui spetta l’espletamento delle operazioni di scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi alle operazioni di voto confluiti presso l’elaboratore centrale. Per ciascuna lista e ciascun candidato viene calcolato rispettivamente il numero dei voti e delle preferenze accordate. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti. Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle operazioni elettorali inviati dai seggi. I candidati possono assistere allo scrutinio ma non possono intervenire. ART. 26 – Esame dei documenti da parte della Commissione Elettorale La Commissione Elettorale, ricevuti i documenti di cui all’articolo precedente, ne controlla la regolarità e, previa adeguata istruttoria, decide sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto. ART. 27 – Nullità della votazione Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Rettore ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è inappellabile. Il Rettore indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il termine massimo di trenta giorni. ART. 28 – Criteri per l’individuazione degli eletti Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione Elettorale procede all’attribuzione delle rappresentanze. Per l’elezione nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico risulta eletto un rappresentante per ciascuna sede istituzionale individuato secondo il seguente procedimento: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti in ciascuna sede istituzionale; b) i voti espressi dagli studenti iscritti a corsi di laurea fuori dalle sedi istituzionali confluiscono nel totale dei voti riportati dalla lista prescelta presente nella sede istituzionale individuata nel decreto di indizione delle elezioni; 12 Copia non valida c) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato; d) le rappresentanze sono assegnate alle tre liste più votate in ciascuna sede istituzionale e nell’ambito della lista al candidato che ha riportato il maggior numero di preferenze. Qualora più liste abbiano riportato lo stesso numero di voti risulta eletto il candidato più votato. Qualora più liste abbiano riportato lo stesso numero di voti, e nell’ambito delle stesse, più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di preferenze, risulta eletto il candidato più giovane. A parità di preferenze nella stessa lista risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista. Per l’elezione nel Comitato Sportivo dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale e nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio l’attribuzione delle rappresentanze avviene secondo i seguenti criteri: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d) ; f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze ordinato in modo decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista. Nell’ambito di ciascuna lista viene redatto l’elenco dei candidati che hanno riportato voti in misura non inferiore al 10% dei voti attribuiti al primo eletto. ART. 29 – Numero degli eletti Per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico risultano eletti tre rappresentanti. Per il Comitato per le attività sportive dell’Università e per il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo studio risultano eletti, rispettivamente, due rappresentanti ed un rappresentante. ART. 30 – Proclamazione degli eletti La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore. I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell’Università. Dalla data di affissione decorre il termine di giorni quattro per la proposizione di eventuali ricorsi alla Commissione di Garanzia di cui all’articolo successivo; la relativa pronuncia è inappellabile. Gli atti e il materiale della Commissione vengono consegnati all’Ufficio competente per la conservazione. ART. 31 – Commissione di Garanzia La Commissione di Garanzia è nominata con decreto del Rettore ed è composta da: a) il Rettore che assume le funzioni di Presidente; b) il Preside della Facoltà di Giurisprudenza; c) il Direttore Amministrativo. Funge da Segretario un dipendente tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C designato dal Direttore Amministrativo. 13 Copia non valida ART. 32 – Nomina rappresentanti nei vari Organi Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti il Rettore nomina con proprio decreto i rappresentanti degli studenti. ART. 33 – Durata del mandato, sostituzione ed elezioni suppletive Gli eletti durano in carica tre anni accademici. L’eletto che si assenti senza giustificazione dalle riunioni per tre volte consecutive o che comunque nell’arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze, decade dalla carica. Nel caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra il successivo quale risulta dall’elenco redatto ai sensi dell’art. 28 u.c. Solo in seguito ad esaurimento di tale elenco si procede ad una ulteriore votazione. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. Per le elezioni suppletive valgono tutte le norme stabilite dal presente regolamento per le elezioni ordinarie. CAPO II Elezioni nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio ART. 34– Indizione delle elezioni Le elezioni sono indette dal Preside della Facoltà interessata con decreto pubblicato per estratto mediante manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito sul sito web dell’Ateneo. La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Senato Accademico. Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicate: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, la composizione della Commissione Elettorale, tutte le scadenze relative alle elezioni e l’informazione di cui all’art. 45 comma 1 lett. b. Il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni è esposto nella segreteria della Facoltà interessata. Tale manifesto deve indicare: - l’ubicazione dei seggi; - l’assegnazione degli studenti ai diversi seggi; - le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al momento delle votazioni, ecc.); - il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 46. Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa. ART. 35 – Studenti ammessi al voto Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti alla singola Facoltà o Corso di Studio alla data di svolgimento delle elezioni. ART. 36 – Studenti eleggibili Sono eleggibili: 14 Copia non valida a) per i Consigli di Facoltà: gli studenti delle singole Facoltà regolarmente iscritti a corsi ufficiali attivati presso l’Università; b) per i Consigli di Corso di Studio: gli studenti dei singoli corsi di studio regolarmente iscritti a corsi ufficiali attivati presso l’Università. ART. 37 – Seggi elettorali Sono costituiti seggi elettorali come individuati nel decreto di indizione delle elezioni. ART. 38 - Costituzione Commissione Elettorale Il Preside della Facoltà nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le elezioni. Tale organo ha sede presso la Facoltà ed è composto da: a) il Preside della Facoltà o un suo delegato che la presiede; b) un Professore o Ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà; c) due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, sorteggiati nell’elenco generale degli iscritti alla Facoltà. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Nello stesso decreto il Preside della Facoltà procede alla nomina dei supplenti per le categorie di cui alle lettere b) e c) che subentrano secondo l’ordine progressivo di indicazione. Funge da Segretario un dipendente tecnico-amministrativo della Facoltà appartenente almeno alla categoria C designato dal Preside della Facoltà. ART. 39 – Verifica e adempimenti Il Preside della Facoltà procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle liste e con provvedimento motivato comunicato al presentatore della lista, esclude le liste e le candidature irregolari. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro due giorni dalla relativa comunicazione. La Facoltà almeno cinque giorni prima delle elezioni procede ad esporre manifesti nei quali devono essere indicati: a) il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista; b) i nomi e gli eventuali pseudonimi dei singoli candidati suddivisi per lista e corredati dall’indicazione del luogo e data di nascita; c) l’organo collegiale, ovvero gli organi collegiali per i quali si vota. ART. 40 – Composizione seggi I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati dal Preside della Facoltà. Ogni seggio è composto da: a) una unità di personale tecnico – amministrativo appartenente almeno alla categoria C sorteggiato tra il personale della Facoltà con funzioni di Presidente; b) due scrutatori scelti tra studenti elettori, non candidati né presentatori di lista, designati per i seggi di competenza dai Presidi delle Facoltà tra coloro che svolgono attività di collaborazione a tempo parziale presso le Facoltà stesse. Il numero di ore effettuato da questi ultimi presso i seggi viene computato nel totale delle ore di lavoro fissato dal contratto di collaborazione. 15 Copia non valida Con decreto del Preside della Facoltà si provvede altresì alla nomina di un Presidente e di due scrutatori supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. Il Presidente designa tra gli scrutatori un segretario cui spetta redigere il verbale delle operazioni elettorali. Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate. ART. 41 - Espressione del voto Accertata l’identità personale dello studente elettore il Presidente ne controlla l’iscrizione nell’elenco degli elettori assegnati al seggio. Nel caso in cui lo studente non risulti contemplato in tale elenco il Presidente lo invita a consegnare il certificato di iscrizione; qualora lo studente ne sia sprovvisto, ne chiede il rilascio alla Segreteria Studenti della Facoltà di appartenenza. Il Presidente, presa visione di detto certificato e verificata l’assegnazione al seggio, inserisce il nominativo dello studente nell’elenco degli elettori e ritira il certificato esibito. Lo scrutatore invita lo studente ad apporre la propria firma nel registro di seggio. L’espressione del voto avviene per via telematica. Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato all’elaboratore installato presso la Facoltà. Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per l’espressione del voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta. ART. 42 – Chiusura seggio Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli studenti elettori presenti nel seggio elettorale. Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette all’ufficio che ha posto in essere gli adempimenti elettorali il plico contenente l’elenco degli elettori ed i certificati di iscrizione nonché il verbale delle operazioni di voto. Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino alla consegna alla Commissione Elettorale. ART. 43 – Scrutinio Presso la Facoltà è insediata la Commissione Elettorale cui spetta l’espletamento delle operazioni di scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi a tutte le operazioni di voto, ivi compresi quelli relativi ai voti espressi presso i seggi costituiti fuori dalle sedi istituzionali. Per ciascuna lista e ciascun candidato viene calcolato rispettivamente il numero dei voti e delle preferenze accordate. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti. Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle operazioni elettorali redatti dai segretari dei seggi elettorali. ART. 44– Nullità della votazione Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Preside della Facoltà competente ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al 16 Copia non valida presente articolo è inappellabile. Il Preside indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il termine massimo di trenta giorni. ART. 45 – Criteri per l’individuazione degli eletti Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione Elettorale procede all’attribuzione delle rappresentanze secondo i criteri sottoriportati: a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti; b) i voti espressi dagli studenti iscritti a corsi di laurea fuori dalle sedi istituzionali confluiscono nel totale dei voti riportati dalla lista prescelta presente nella sede istituzionale indicata nel decreto di indizione delle elezioni; c) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; d) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere; e) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale; f) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera e) ; g) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista. Nell’ambito di una stessa lista viene redatto l’elenco dei candidati che hanno riportato voti in misura non inferiore al 10% dei voti attribuiti al primo eletto. ART. 46– Numero degli eletti Per i Consigli di Facoltà risultano eletti: massimo numero 3 studenti per Facoltà fino a mille iscritti; numero 5 studenti per Facoltà da 1001 a 2000 iscritti; numero 7 studenti per facoltà oltre 2000 iscritti. Per i Consigli di Corso di studio, se attivati, risultano eletti numero 3 studenti. ART. 47– Proclamazione degli eletti La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Preside. I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università e presso la struttura decentrata interessata. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell’Università. ART. 48 – Nomina rappresentanti nei vari Organi Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti, il Preside nomina con proprio decreto i rappresentanti degli studenti. ART. 49– Rinvio 17 Copia non valida Per tutto quanto non previsto nel presente capo si rinvia alle disposizioni contenute nel capo precedente. CAPO III Disposizioni finali ART. 50 - Pubblicità Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Università ed è disponibile per la consultazione, con facoltà di farne copia, presso l’Amministrazione Centrale ed ogni struttura didattica e scientifica; lo stesso è altresì pubblicato sul sito web dell’Ateneo. ART. 51 – Rinvio a disposizioni generali Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti relative alle elezioni per i consigli comunali. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento emanato con D.R. n. 219 del 31/07/2000. Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. ********************** Deliberazione 3/2002/5-2 Regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nei vari organi collegiali A seguito dell’entrata in vigore dello Statuto, emanato con Decreto Rettorale n.539 del 12.12.2001, si rende necessaria l’adozione di un nuovo regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori e del personale tecnico-amministrativo nei vari organi collegiali, da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore dello Statuto stesso. In esecuzione delle norme statutarie, il testo di regolamento che si sottopone all’approvazione di codesto spettabile Senato Accademico prevede preliminarmente che le elezioni dei Consigli di Facoltà e dei Consigli di Corso di Studio siano gestite interamente dalle Facoltà. Inoltre al fine di rendere più agevole l’espressione del voto da parte dei professori e del personale tecnicoamministrativo, nonché più celeri le operazioni di scrutinio si è previsto che la votazione avvenga in via telematica. Infine considerato che le elezioni del nuovo Senato Accademico si svolgeranno presumibilmente nel mese di maggio al fine di consentirne l’insediamento entro sessanta giorni dall’emanazione del regolamento elettorale come previsto dallo Statuto, si è ritenuto opportuno procedere al rinnovo anche degli altri organi collegiali in procinto di scadere. Si chiede pertanto a codesto spettabile Senato Accademico di deliberare in merito. 18 Copia non valida L’UFFICIO AFFARI GENERALI IL SENATO ACCADEMICO VISTO CONSIDERATO RAVVISATA SENTITO All’unanimità lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 539 del 12.12.2001 e pubblicato sul numero 3 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 04.01.2002, serie generale; che in attuazione dell’art.46 comma 2 dello Statuto si rende necessaria l’adozione di un nuovo regolamento elettorale per l’elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori, oltrechè per i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; l’opportunità di approvare un unico testo normativo; il Direttore Amministrativo; DELIBERA 1. Di approvare il seguente Regolamento: REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI E RICERCATORI E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO CAPO I Elezioni nel Consiglio d’Amministrazione e nel Senato Accademico ART. 1 – Indizione delle elezioni Le elezioni sono indette dal Rettore con decreto pubblicato per estratto mediante manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito nel sito web dell’Ateneo. Tale decreto indica: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, l’Ufficio competente dell’Amministrazione cui spetta porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali, tutte le scadenze relative alle elezioni ed eventualmente l’informazione di cui all’art.27 comma 2. L’Amministrazione espone il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni in tutte le sedi dell’Università. Tale manifesto deve indicare: - l’ubicazione dei seggi; - l’assegnazione degli elettori ai diversi seggi; - le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al momento delle votazioni, ecc.); - il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 26. Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa. ART. 2 – Elettorato attivo e passivo Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l’elettorato attivo e passivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo dell’Università assunto a tempo indeterminato ed in servizio alla data di svolgimento delle votazioni. 19 Copia non valida Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. Per l’elezione dei rappresentanti dei professori e ricercatori l’elettorato attivo spetta ai professori di I fascia e II fascia, di ruolo e fuori ruolo, e ai ricercatori. L’elettorato passivo spetta solo ai professori di ruolo, ivi compresi i professori straordinari e i professori associati non confermati, e ai ricercatori confermati. Per la nomina è richiesta l’opzione per il regime a tempo pieno da esercitarsi prima dell’assunzione della carica. Sono comunque esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovano sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o che si trovano sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. Ogni elettore ha diritto di voto limitatamente alla categoria di appartenenza. ART. 3 – Incompatibilità ed ineleggibilità Sono incompatibili tra loro le cariche di componente del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. Sono altresì incompatibili tra loro le cariche di Preside di Facoltà, Consigliere di amministrazione e Direttore di Dipartimento. I rappresentanti del personale tecnico - amministrativo possono far parte di un solo organo dell’Amministrazione centrale o delle strutture didattiche e scientifiche; qualora risultino eletti in più organi, devono optare per uno solo di essi. Non sono rieleggibili coloro i quali hanno già ricoperto la medesima carica per due mandati consecutivi. ART. 4 - Costituzione Commissione Elettorale Il Rettore nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le elezioni. Tale organo ha sede presso il Rettorato dell’Università ed è composto da: e) il Rettore o un suo delegato che la presiede; f) due professori o ricercatori designati dal Rettore; g) il Direttore Amministrativo o un suo delegato; h) una unità di personale tecnico-amministrativo appartenente almeno alla categoria C, sorteggiato dall’Ufficio competente, con funzioni di Segretario. ART. 5 – Compiti della Commissione Elettorale La Commissione Elettorale ha il compito di: d) controllare la regolarità delle operazioni elettorali; e) proclamare gli eletti; f) decidere sui ricorsi presentati ai sensi dell’art. 21 del presente regolamento. ART. 6 – Presentazione delle candidature Ogni elettore può presentare ufficialmente la propria candidatura con dichiarazione scritta almeno due giorni liberi prima del giorno fissato per le elezioni entro le ore 12.00 dello stesso giorno. La presentazione della candidatura è facoltativa. 20 Copia non valida L’elettore che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di nominare propri rappresentanti che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con possibilità di far inserire eventuali dichiarazioni nel verbale. ART. 7 – Verifica e adempimenti dell’Amministrazione L’Ufficio competente procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle candidature. Con provvedimento motivato del Rettore comunicato al candidato sono escluse le candidature irregolari. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro un giorno dalla relativa comunicazione. ART. 8 – Elenco aventi diritto al voto L’elenco degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Amministrazione centrale, nonché presso le sedi ove si insediano i seggi. L’elettore che dovesse constatare di non essere ricompreso nell’elenco può rivolgere istanza al Rettore che, previa ogni dovuta verifica, dispone l’immediata correzione dell’elenco. ART. 9 – Propaganda elettorale L’Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie funzioni, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna. Nei giorni delle votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all’interno e nei pressi degli edifici universitari. ART. 10 – Seggi elettorali Presso ciascuna sede di Alessandria, Novara e Vercelli è costituito almeno un seggio elettorale. Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio della sede in cui presta servizio. Nel caso in cui se ne ravvisi la necessità l’elettore può votare in un seggio diverso; in tal caso il Presidente inserisce il suo nominativo nel registro di seggio e nel verbale delle operazioni di voto dandone comunicazione al Presidente del seggio di appartenenza. ART. 11 – Composizione seggi I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati con decreto del Rettore. Ogni seggio è composto da: c) un professore o ricercatore sorteggiato dall’Ufficio competente con funzioni di Presidente; d) due scrutatori sorteggiati dall’Ufficio competente tra gli appartenenti al personale tecnicoamministrativo. Il Rettore provvede altresì alla nomina di un Presidente e di due scrutatori supplenti, i quali sono chiamati a sostituire i membri effettivi in caso di loro legittimo impedimento. Il Presidente del seggio designa tra gli scrutatori un Segretario, cui spetta di redigere il verbale delle operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità del Presidente. Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate. 21 Copia non valida ART. 12 – Costituzione seggi Il Presidente procede all’insediamento del seggio chiamando a farne parte gli scrutatori. In caso di assenza di uno o più scrutatori il Presidente chiama in loro sostituzione i membri supplenti seguendo l’ordine indicato nel provvedimento di nomina. I membri supplenti devono rendersi reperibili per tutta la durata delle operazioni elettorali. ART. 13 – Consegna materiale seggio L’Ufficio competente entro le ore 16.00 del giorno precedente le votazioni consegna ad ogni Presidente di seggio: i) copia dell’elenco degli elettori assegnati al seggio, suddiviso per categorie di appartenenza per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori; j) l’elenco contenente le eventuali candidature ufficiali; k) un plico contenente il timbro dell’Università; l) copia del decreto di costituzione del seggio; m) manifesto di pubblicizzazione del decreto di indizione delle elezioni contenente l’ubicazione dei seggi; n) registro di seggio; o) schema del verbale delle operazioni elettorali. ART. 14 – Aule destinate alle votazioni L’aula o il locale adibito a seggio elettorale deve avere una sola porta d’ingresso aperta al pubblico e deve ospitare almeno una postazione per l’espressione del voto idonea a garantirne la segretezza. All’ingresso del locale è affisso l’elenco degli elettori assegnati al seggio. ART. 15 – Presenza alle operazioni elettorali Almeno due membri del seggio devono essere sempre presenti allo svolgimento di tutte le operazioni elettorali. ART. 16 – Mantenimento ordine nel seggio Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell’ordine nel seggio elettorale. Egli può, con ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l’allontanamento dall’aula dello scrutatore o dell’elettore che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. Nel caso di allontanamento di uno scrutatore il Presidente provvede alla chiamata di un supplente. In caso di disordine o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Rettore l’intervento della forza pubblica; tuttavia in situazioni di particolari gravità ed urgenza egli può richiederne direttamente l’intervento. Qualora i disordini o incidenti configurino un’ipotesi di reato, il Presidente deve farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria. ART. 17 – Accesso al seggio L’accesso al seggio è consentito soltanto agli elettori ad esso assegnati, muniti di un valido documento di riconoscimento. Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante conoscenza personale. 22 Copia non valida ART. 18 - Espressione del voto Accertata l’identità personale dell’elettore il Presidente lo invita ad apporre la propria firma nel registro di seggio. L’espressione del voto avviene in via telematica. Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato ad un elaboratore centrale installato presso il Rettorato. Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per l’espressione del voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta. ART. 19 – Accompagnamento disabili Gli elettori non possono farsi rappresentare. I soggetti fisicamente impediti, su presentazione di idonea documentazione, possono farsi accompagnare nella postazione indicatagli da un elettore del medesimo seggio il cui nominativo deve essere annotato accanto a quello del disabile nel registro di seggio. La funzione di accompagnatore può essere esercitata per una sola volta. ART. 20 – Chiusura seggio Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio elettorale. Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette all’Ufficio competente dell’Amministrazione il plico contenente l’elenco degli elettori e il verbale delle operazioni di voto. Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino all’inoltro alla Commissione Elettorale. ART. 21 – Decisioni su reclami e incidenti relativi ad operazioni di voto Il Presidente del seggio, sentito il parere degli scrutatori, pronuncia in via provvisoria, facendola risultare dal verbale, la propria decisione sui reclami relativi ad incidenti verificatesi durante l’espletamento delle operazioni elettorali. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale nel termine di ventiquattro ore dalla pronuncia. ART. 22 – Scrutinio Presso il Rettorato è insediata la Commissione Elettorale cui compete l’espletamento delle operazioni di scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi alle operazioni di voto confluiti presso l’elaboratore centrale. Per ciascun candidato viene calcolato il numero delle preferenze accordate. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti. Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle operazioni elettorali inviati dai seggi. I candidati possono assistere allo scrutinio ma non possono intervenire. ART. 23 – Esame dei documenti da parte della Commissione Elettorale 23 Copia non valida La Commissione Elettorale, ricevuti i documenti di cui all’articolo precedente, ne controlla la regolarità e, previa adeguata istruttoria, decide sulle contestazioni e sui reclami verbalizzati durante le operazioni di voto. ART. 24 – Nullità della votazione Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Rettore ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è inappellabile. Il Rettore indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il termine massimo di trenta giorni. ART. 25 – Criteri per l’individuazione degli eletti Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione Elettorale procede all’attribuzione delle rappresentanze per ogni Organo Collegiale. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane d’età prescindendo, per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, dalla categoria di appartenenza degli interessati. Viene inoltre redatto l’elenco di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti riportati dal primo eletto. ART. 26 – Numero degli eletti Per il Consiglio di Amministrazione e per il Senato Accademico risultano eletti tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Per il Consiglio di Amministrazione risultano eletti tre rappresentanti dei professori di I fascia, tre rappresentanti dei professori di II fascia e tre rappresentanti dei ricercatori. Per il Senato Accademico risultano eletti: - n. 3 rappresentanti dei Dipartimenti per i Dipartimenti in cui il numero dei docenti e ricercatori afferenti sia maggiore del 20% dell’organico dei professori e ricercatori dell’Ateneo; n. 2 rappresentanti dei Dipartimenti, qualora nei Dipartimenti il numero dei docenti e ricercatori afferenti sia maggiore del 10% e fino al 20% dell’organico dei professori e ricercatori dell’Ateneo; - n. 1 rappresentante dei Dipartimenti, qualora nei Dipartimenti il numero dei docenti e ricercatori afferenti sia compreso fra il 5% ed il 10% dell’organico dei professori e ricercatori dell’Ateneo. Per i Dipartimenti in cui il numero dei professori e dei ricercatori afferenti sia inferiore al 5% dell’organico dei docenti e dei ricercatori di Ateneo, il numero dei rappresentanti è determinato, secondo i criteri indicati al coma precedente, sul totale del numero dei professori e ricercatori afferenti agli stessi. Le percentuali di cui al presente articolo sono calcolate con riferimento alla situazione esistente al 1° Novembre dell’anno accademico nel corso del quale si svolgono le elezioni. ART. 27 – Modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei Dipartimenti nel Senato Accademico Le elezioni dei rappresentanti dei Dipartimenti a cui afferisce una percentuale di docenti e ricercatori inferiori al 5% dell’organico dei professori e ricercatori dell’Ateneo sono curate dalla Amministrazione centrale e si svolgono secondo le modalità indicate nel presente regolamento. 24 Copia non valida Le elezioni dei rappresentanti dei Dipartimenti a cui afferisce una percentuale di docenti e ricercatori uguale o superiore al 5% dell’organico dei professori e ricercatori dell’Ateneo sono curate dai Dipartimenti e si svolgono in una data fissata dal Rettore nel decreto di indizione delle elezioni; in tal caso i Dipartimenti interessati comunicano gli esiti elettorali all’ufficio competente dell’Amministrazione Centrale. ART. 28 – Proclamazione degli eletti La Commissione Elettorale proclama gli eletti e ne dà comunicazione al Rettore. I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell’Università. Dalla data di affissione decorre il termine di giorni quattro per la proposizione di eventuali ricorsi alla Commissione di Garanzia di cui all’articolo successivo; la relativa pronuncia è inappellabile. Gli atti e il materiale della Commissione vengono infine consegnati all’Ufficio competente per la conservazione. ART. 29 – Commissione di Garanzia La Commissione di Garanzia è nominata con decreto del Rettore ed è composta da: a) il Rettore che assume le funzioni di Presidente; b) il Preside della Facoltà di Giurisprudenza; c) il Direttore Amministrativo. Funge da Segretario un dipendente tecnico - amministrativo appartenente almeno alla categoria C designato dal Direttore Amministrativo. ART. 30 – Nomina rappresentanti nei vari Organi Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti il Rettore nomina con proprio decreto i rappresentanti del personale tecnico – amministrativo ed i rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione. ART. 31 – Durata del mandato, sostituzione ed elezioni suppletive Gli eletti durano in carica tre anni accademici. L’eletto che si assenti senza giustificazione dalle riunioni per tre volte consecutive o che comunque nell’arco di un anno accademico registri più del 50% di assenze decade dalla carica. Nel caso di rinuncia, di opzione per altra carica o di decadenza dal mandato, al rappresentante eletto subentra il successivo quale risulta dall’elenco redatto ai sensi dell’art. 25 u.c. Solo in seguito ad esaurimento di tale elenco si procede ad una ulteriore votazione. Il nuovo eletto o i nuovi eletti cessano dalla carica alla scadenza del mandato del rappresentante al cui posto sono subentrati. Per le elezioni suppletive valgono tutte le norme stabilite dal presente regolamento per le elezioni ordinarie. CAPO II Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di Facoltà ART. 32 – Indizione delle elezioni 25 Copia non valida Le elezioni sono indette dal Preside della Facoltà interessata con decreto pubblicato per estratto mediante manifesto almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Lo stesso decreto è inserito nel sito web dell’Ateneo. La data di svolgimento delle elezioni è fissata dal Senato Accademico. Nel decreto di indizione delle elezioni sono indicate: la data delle elezioni, l’ubicazione dei seggi, la composizione della Commissione Elettorale e tutte le scadenze relative alle elezioni. Il manifesto di pubblicizzazione delle elezioni è esposto nei locali della Facoltà interessata. Tale manifesto deve indicare: - l’ubicazione dei seggi; - le modalità di votazione (giorni, orari, documenti da presentare al seggio, ecc.); - il numero degli eligendi secondo quanto stabilito al successivo art. 43; Delle elezioni può essere altresì data notizia a mezzo stampa. ART. 33 – Elettorato attivo e passivo L’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico - amministrativo afferente alla Facoltà assunto a tempo indeterminato e in servizio alla data di svolgimento delle votazioni. Sono comunque esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per provvedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare. ART. 34 – Seggi elettorali E’ costituito un seggio elettorale presso ciascuna Facoltà. ART. 35 - Costituzione Commissione Elettorale Il Preside della Facoltà nomina con proprio decreto la Commissione Elettorale prima della data fissata per le elezioni. Tale organo ha sede presso la Facoltà ed è composto da: a) il Preside della Facoltà o suo delegato che la presiede; b) un professore o ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà; c) una unità di personale tecnico-amministrativo sorteggiato tra coloro che si trovano in servizio presso la Facoltà, con funzioni di Segretario. ART. 36 – Verifica e adempimenti Il Preside procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle candidature. Con provvedimento motivato del Preside di Facoltà comunicato al candidato stesso sono escluse le candidature irregolari. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro due giorni dalla relativa comunicazione. ART. 37 – Composizione seggi I Presidenti ed i componenti dei seggi sono nominati con decreto dal Preside della Facoltà. Ogni seggio è composto da: a) un professore o ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà con funzioni di Presidente; 26 Copia non valida b) due scrutatori, non candidati, sorteggiati tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso la Facoltà, uno dei quali con funzioni di segretario. Il Segretario redige il verbale delle operazioni elettorali sotto la direzione e la responsabilità del Presidente. Le funzioni di Presidente e di scrutatore sono obbligatorie per le persone designate. ART. 38 – Espressione del voto Accertata l’identità personale dell’elettore il Presidente lo invita ad apporre la propria firma nel registro di seggio. L’espressione del voto avviene in via telematica. Presso ogni postazione è collocato un personal computer collegato all’elaboratore installato presso la Facoltà. Uno scrutatore accompagna lo studente all’idonea postazione e predispone il computer per l’espressione del voto. Lo stesso si rende disponibile a prestare l’assistenza necessaria se richiesta. ART. 39 – Chiusura seggio Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio elettorale. Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e trasmette all’ufficio che ha posto in essere gli adempimenti elettorali il plico contenente l’elenco degli elettori e il verbale delle operazioni di voto. Tale ufficio è responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi, debitamente sigillato, fino all’inoltro alla Commissione Elettorale. ART. 40 – Scrutinio Presso la Facoltà è insediata la Commissione Elettorale cui compete l’espletamento delle operazioni di scrutinio attraverso la stampa dei dati relativi alle operazioni di voto confluiti presso l’elaboratore centrale. Per ciascun candidato viene calcolato il numero delle preferenze accordate. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi e di quelli equivalenti a schede bianche corrisponda al totale dei votanti. Delle operazioni di scrutinio si redige apposito verbale al quale vengono allegati i verbali delle operazioni elettorali inviati dai seggi. ART. 41 – Nullità della votazione Qualora risulti provato che in un seggio siano state compiute gravi irregolarità oppure siano avvenuti disordini od incidenti tali da impedire la libera espressione del voto o la sua segretezza, la Commissione Elettorale dichiara la nullità delle operazioni svoltesi in tale seggio informandone il Preside della Facoltà ai fini del rinnovo della votazione nel seggio in questione. La dichiarazione di nullità di cui al presente articolo è inappellabile. Il Preside della Facoltà indice una nuova elezione per il seggio interessato entro il termine massimo di trenta giorni. ART. 42 – Criteri per l’individuazione degli eletti Controllata la regolarità delle operazioni di voto ed effettuato lo scrutinio la Commissione Elettorale procede all’attribuzione delle rappresentanze per ogni Organo Collegiale. 27 Copia non valida Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane d’età prescindendo comunque dalla categoria di appartenenza degli interessati. Viene inoltre redatto l’elenco di coloro che hanno ottenuto voti in misura non inferiore al 10% dei voti riportati dal primo eletto. ART. 43 – Numero degli eletti Per i Consigli di Facoltà risulta eletto un rappresentante del personale tecnico-amministrativo. ART. 44 – Proclamazione degli eletti La Commissione Elettorale proclama l’eletto e ne dà comunicazione al Preside della Facoltà. I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università e presso la struttura decentrata. Degli stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web dell’Università. ART. 45 – Nomina rappresentanti nei vari Organi Proclamati gli eletti e decisi gli eventuali ricorsi pendenti, il Preside della Facoltà nomina con proprio decreto i rappresentanti del personale tecnico - amministrativo. ART. 46 - Rinvio Per tutto quanto non previsto nel presente capo si rinvia alle disposizioni contenute nel capo precedente. CAPO III Disposizioni finali ART. 47 – Elezioni congiunte Nel caso in cui le elezioni delle rappresentanze di professori e ricercatori e del personale tecnicoamministrativo nel Consiglio di Amministrazione e nel Senato Accademico si svolgano contemporaneamente, i seggi elettorali e la Commissione Elettorale sono unici e la loro composizione è indicata nel Decreto Pettorale di indizione delle elezioni. ART. 48 – Pubblicità Il presente regolamento è reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Università ed è disponibile per la consultazione, con facoltà di farne copia, presso l’Amministrazione Centrale e le Facoltà; lo stesso è altresì pubblicato sul sito web dell’Ateneo. ART. 49 – Entrata in vigore Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione. Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 28 Copia non valida 6. Approvazione Regolamenti Borse di Studio; Deliberazione 3/2002/6-1 Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica. La recente adozione da parte di questa Università di un proprio Statuto rende indefettibile l’emanazione di un Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica. Con delibera del 5 ottobre 1998 il Senato Accademico recepiva lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino e, tra gli altri, il Regolamento di cui all’art. 50 del medesimo Statuto. L’esperienza di quattro anni di applicazione del predetto Regolamento è stata connotata dalla lacunosità, sotto rilevanti aspetti dello stesso, foriera di inconvenienti di natura operativa e organizzativa che originano da un sistema normativo rivelatosi inidoneo alla gestione delle fasi del procedimento concorsuale nonché di assegnazione e retribuzione delle borse di studio. Discende da quanto sopra l’opportunità di dare vita a uno strumento normativo capace di contemperare esigenze fondamentali quali l’autonomia didattica e organizzativa delle Facoltà e l’efficacia dell’azione amministrativa, con evidenti positivi riflessi in termini di efficienza della stessa, sulle esigenze dei borsisti e, mediatamente, sulle aspettative degli studenti, questi ultimi beneficiari dell’attività di sostegno alla didattica a cui i borsisti sono chiamati. L’impianto normativo e organizzativo che l’adozione del Regolamento in discorso pone in essere appare, a giudizio di questo Ufficio, idoneo a soddisfare le evidenziate esigenze, stabilendo – sotto l’aspetto eminentemente amministrativo e organizzativo - termini e scadenze, fasi e atti procedimentali fissi e non discrezionali che, introducendo elementi di uniformità nel sistema consentano un migliore raccordo operativo tra le Strutture e gli Uffici interessati. Infine, sotto l’aspetto didattico, per quanto la materia esuli dalle competenze dello scrivente Ufficio, giova forse rilevare che una distribuzione dell’attività dei borsisti tale da coprire l’intero anno accademico consente di meglio sfruttare le potenzialità delle borse di studio in discorso quale strumento idoneo a un primo approccio alla ricerca da parte dei laureati, posto che la pregressa esperienza, si rileva da più parti, ha reso evidente quanto incongruo appaia che attività di studio e perfezionamento, che per definizione richiedono tempi di svolgimento tali da consentire un reale approfondimento delle discipline che ne sono oggetto, abbiano invece uno svolgimento che le rende simili a corsi intensivi, allorché le ore di attività di borsa, che avrebbero dovuto svolgersi in un lasso di tempo di alcuni mesi, si concentrano invece in pochi giorni o settimane. In considerazione di quanto precede, si chiede di sottoporre all’esame del Senato Accademico l’allegata proposta di delibera concernente l’approvazione del Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica. 29 Copia non valida Il Coordinatore dell’Area Studenti (Antonino GANCI) IL SENATO ACCADEMICO VISTO il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980; VISTA la L. n. 398 del 30.11.1989; VISTO lo Statuto dell’Università; RITENUTO di dover procedere, a seguito dell’approvazione dello Statuto dell’Università, all’adozione di un Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno della didattica; SENTITO il Direttore Amministrativo All’unanimità DELIBERA 1 è approvato, nel testo sottoriportato, il Regolamento di Ateneo in materia di borse di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica. REGOLAMENTO DI ATENEO IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO, PERFEZIONAMENTO E SOSTEGNO ALLA DIDATTICA Articolo 1 (Oggetto, ambito di applicazione, soggetti interessati) 1) Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse di studio finalizzate allo svolgimento di attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica nell’ambito delle aree disciplinari individuate dalle Facoltà dell’Ateneo. 2) Ai fini del presente regolamento si intende: per “Università” l’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”; per “Facoltà” le Facoltà dell’Università che hanno deliberato e finanziato l’attribuzione delle borse di studio nelle aree disciplinari da esse individuate; per “responsabile scientifico” il docente, professore o ricercatore, che segue il borsista nello svolgimento dell’attività di studio, ricerca e supporto alla didattica; per “borsista” il soggetto a cui, a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio, è attribuita la borsa di studio. Articolo 2 (Finanziamento) 1) Le borse di studio sono finanziate con i fondi a disposizione delle Facoltà. Articolo 3 (Istituzione) 30 Copia non valida 1) Le Facoltà, con propria delibera, stabiliscono il numero di borse che intendono finanziare, ripartendole fra aree disciplinari individuate con la medesima delibera. 2) Le borse di studio sono conferite a seguito di concorso pubblico per titoli e colloquio preceduto da bando di concorso emanato secondo i criteri di cui al presente Regolamento. Articolo 4 (Tipologia, periodo di svolgimento e importo delle borse di studio) 1) Possono essere istituite borse di studio annuali e semestrali. 2) Le borse di studio hanno la seguente decorrenza: a) borse di studio annuali: 1 novembre – 31 ottobre; b) borse di studio semestrali le cui procedure concorsuali si concludano, ai sensi del successivo art. 8, comma 5) entro il 30 settembre di ogni anno: 1 novembre – 30 aprile e 1 maggio – 31 ottobre; c) borse di studio semestrali le cui procedure concorsuali si concludano, ai sensi del successivo art. 8, comma 5), entro il 28 febbraio di ogni anno: 1 aprile – 30 settembre; 3) L’importo delle borse di studio, al lordo del premio della polizza assicurativa di cui al successivo art. 11 e degli oneri fiscali previsti dalla vigente normativa, è di € 6.200,00 per le borse annuali e di € 3.100,00 per le borse semestrali. Articolo 5 (Requisiti) 1) Possono partecipare al concorso coloro che, alla data di emanazione del relativo bando, siano in possesso di diploma di laurea e di laurea specialistica o titolo universitario straniero equipollente e non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età. Articolo 6 (Bando di concorso) 1) Il bando di concorso, emanato dalle Facoltà entro il 31 luglio di ogni anno, deve prevedere: a) l’indicazione delle aree disciplinari di cui al precedente art. 3, comma 1); b) l’oggetto e la durata dell’attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica, nonché l’indicazione della Struttura in cui tale attività avrà svolgimento; c) l’importo della borsa di studio, le modalità di corresponsione e i casi di decadenza dal diritto alla corresponsione della stessa ai sensi dei successivi artt. 13 e 14 del presente Regolamento; d) i requisiti di ammissione al concorso; e) le modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso; f) i criteri di composizione della commissione esaminatrice; g) le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali e le materie oggetto del colloquio. Articolo 7 (Presentazione della domanda di ammissione al concorso) 1) La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata alla Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso, utilizzando il modello di domanda in distribuzione 31 Copia non valida presso le stesse Facoltà, allegando alle stesse la documentazione ivi richiesta che può essere sostituita da idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000. Alla domanda deve essere inoltre allegato un curriculum riguardante la propria attività scientifica e professionale. Articolo 8 (Svolgimento delle procedure concorsuali) 1) Alla scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, i Presidi di Facoltà nominano la commissione giudicatrice la cui composizione deve necessariamente prevedere la presenza di due docenti, di ruolo o fuori ruolo, e di un ricercatore. 2) Previa valutazione dei titoli, la commissione procede all’esame orale, che consiste in un colloquio con il candidato finalizzato ad accertare il grado di conoscenza delle materie indicate nel bando di concorso e di almeno una lingua straniera dell’Unione Europea, nonché l’attitudine del candidato allo svolgimento delle attività di studio, perfezionamento e sostegno alla didattica. 3) A conclusione del colloquio, è redatta una graduatoria di merito determinata sulla base del punteggio complessivo attribuito ai candidati a seguito della valutazione dei titoli e del colloquio. A parità di punteggio costituirà titolo di precedenza l’aver conseguito il titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso presso la Facoltà che assegna la borsa di studio e, in caso di ulteriore parità, sarà dichiarato vincitore il candidato più giovane di età. 4) La graduatoria di merito sarà affissa nei locali della Facoltà. 5) Le procedure concorsuali, ivi compresa la pubblicazione della graduatoria di merito, devono concludersi inderogabilmente entro il 30 settembre di ogni anno e, per le sole borse di studio semestrali che hanno decorrenza dal 1 aprile, al cui concorso possono partecipare unicamente candidati che abbiano conseguito il titolo di studio richiesto entro la data di pubblicazione del bando di concorso, entro il 28 febbraio. Articolo 9 (Decreto di conferimento, accettazione della borsa, rinuncia e decadenza) 1) Le borse di studio sono conferite con Decreto del Direttore Amministrativo. 2) In nessun caso i borsisti potranno iniziare a svolgere le attività oggetto della borsa di studio, prima dell’adozione del decreto di conferimento. 3) In caso di mancata accettazione della borsa di studio, decadenza o rinuncia dei vincitori si procederà, nei casi e secondo le modalità di cui al successivo art. 14, alla chiamata degli altri candidati in ordine di graduatoria. Articolo 10 (Natura della borsa di studio, obblighi del borsista e situazioni di incompatibilità) 32 Copia non valida 1) La borsa di studio non può in alcun modo configurarsi come rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo a trattamenti previdenziali e assistenziali. Il borsista ha l’obbligo di svolgere, in misura piena ed esclusiva, tutte le attività oggetto della borsa di studio secondo le modalità previste dal responsabile scientifico. 2) La borsa di studio non può essere assegnata ai beneficiari di assegni di ricerca, agli iscritti, titolari o meno di borsa di studio, ai corsi di dottorato di ricerca e a Scuole di Specializzazione presso l’Università o altro Ateneo. 3) La borsa di studio è incompatibile con altra borsa di studio erogata a qualsiasi titolo dall’Università o da altri enti e aziende pubblici e privati, nonché incompatibile con l’esercizio del commercio, dell’industria, di attività di lavoro subordinato o attività professionale e di consulenza retribuita alle dipendenze dell’Università o di enti e aziende pubblici e privati. 4) La borsa di studio può essere assegnata al medesimo borsista per un massimo di tre volte nell’arco di un quinquennio, fatto salvo il limite di età di cui all’art. 5. Articolo 11 (Assicurazione) 1) A beneficio dei titolari della borsa di studio è stipulata idonea polizza assicurativa personale obbligatoria a copertura degli infortuni e delle malattie professionali e per la responsabilità civile per danni a persone e cose ascrivibili all’attività del borsista. Articolo 12 (Modalità di svolgimento dell’attività di borsa) 1) L’attività di studio, ricerca e sostegno alla didattica è programmata e dirette da un responsabile scientifico, professore o ricercatore, nominato dalla Facoltà che, ai fini della corresponsione della borsa di studio, redigerà, e farà pervenire, al termine dei periodi di riferimento per il pagamento della borsa di cui al successivo art. 13, ai competenti Uffici dell’Amministrazione una sommaria relazione attestante lo svolgimento da parte del borsista delle attività oggetto della borsa di studio. Articolo 13 (Corresponsione delle borse di studio) 1) La corresponsione delle borse di studio annuali avverrà in due rate posticipate al mese successivo a quello di conclusione di ciascun semestre di attività. 2) Le borse di studio semestrali sono corrisposte in un’unica soluzione con pagamento posticipato al mese successivo a quello della loro scadenza. Articolo 14 (Rinuncia e riassegnazione delle borse di studio) 1) In caso di rinuncia alla borsa di studio nei primi sei mesi di attività per le borse annuali e nei primi tre mesi di attività per le borse semestrali, si procederà alla riassegnazione della stessa, con chiamata degli idonei in ordine di graduatoria, nei limiti di sei mesi per le borse di studio annuali e tre mesi per le borse di studio semestrali. 33 Copia non valida 2) Non si procederà alla riassegnazione delle borse di studio annuali e semestrali in caso di rinuncia alle stesse in periodi successivi a quelli indicati al precedente comma 1). 3) Il titolare della borsa di studio che rinuncia alla stessa prima dello svolgimento di sei mesi di attività per le borse annuali e di tre mesi di attività per le borse semestrali o che, beneficiando, ai sensi del comma 1) del presente articolo, della riassegnazione della stessa non completa il periodo di attività previsto, decade dal diritto alla retribuzione della borsa di studio. Articolo 17 (Regime fiscale) 1) Le borse di studio sono da considerarsi, ai sensi della vigente legislazione fiscale, redditi assimilati ai redditi da lavoro dipendente e, in quanto tali, assoggettate a I.R.P.E.F. a scaglioni con applicazione delle detrazioni fiscali e per i carichi di famiglia, nonché a I.R.A.P. a carico dell’Università. Articolo 16 (Norma transitoria) 1) L’assegnazione delle borse di studio effettuata sulla base di graduatorie già approvate sino alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continuerà a essere disciplinata dal previgente Regolamento in materia di cui alla delibera del Senato Accademico n. 1/1998/1-1 del 5 ottobre 1998. Articolo 17 (Norma finale) 1) Per quanto non specificato nel presente Regolamento si fa comunque riferimento alla legislazione vigente in materia di borse di studio. L’Università si adeguerà automaticamente alle normative sopravvenute in materia di oneri fiscali. Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. ********************** Deliberazione 3/2002/6-2 Regolamento per il conferimento di borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell’Ateneo Nel sottoporre il testo del Regolamento per il conferimento di borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell’Ateneo, si chiede l’approvazione della allegata proposta di delibera. 34 Copia non valida Il D.M. 20 settembre 2001 prevede che gli Atenei possano emanare propri Regolamenti atti a disciplinare le modalità per il conferimento delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell’Ateneo. La borsa di cui all’allegata proposta di delibera, come previsto dal citato D.M., non è compatibile con altre borse di studio finanziate tanto da enti pubblici quanto da privati, con prestiti d’onore, e con il servizio abitativo garantito dalla Regione o dall’Ateneo. Come previsto dal citato D.M. il beneficio delle borse di studio di cui all’oggetto, prevede l’esonero totale dal pagamento di tasse e contributi universitari, oltre che l’erogazione di una somma il cui importo minimo è stabilito con riferimento a quanto previsto all’art. 9 del DPCM 9 aprile 2001 per la tipologia degli studenti fuori sede. Si propone che le borse di studio siano finanziate con i fondi a disposizione delle Facoltà, siano indette con bando di Facoltà e erogate attraverso graduatorie formulate dalle Facoltà stesse. La borsa di studio consiste nell’erogazione di una somma il cui importo, in riferimento al sopra citato D.M. non può essere inferiore a € 4.000, e che comunque potrà essere incrementato direttamente nei bandi. Si propone che il numero delle borse messe a concorso possa essere stabilito nei bandi, facendo in modo che almeno il 20% dei posti messi a concorso siano riservati agli studenti iscritti al primo anno. In aggiunta l’Amministrazione provvederà ad esonerare dal pagamento della contribuzione studentesca (prima e seconda rata), per l’anno accademico di riferimento. Si riterrebbe opportuno incentivare gli studenti capaci e meritevoli, pur con un reddito di poco superiore alla fascia consentita per l’accesso alla borsa di studio dell’Edisu Piemonte. Il numero delle borse messe a concorso sarà stabilito nei successivi bandi. Nel definire i criteri di massima, l’Amministrazione propone nel regolamento allegato, le seguenti specifiche: beneficiari: tutti gli studenti iscritti, ad un Corso di Laurea, di Diploma, di Laurea Specialistica e di Laurea specialistica a ciclo unico, presso questo Ateneo che non abbiano già conseguito un Diploma Universitario e/o la Laurea, e che abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti. Non è valida l’iscrizione in qualità di fuori corso, fuori corso intermedio e ripetente. Limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti: la qualifica di impegno a tempo pieno. Si propone inoltre che il candidato possieda il requisito di studente regolarmente iscritto (non è valida l’iscrizione sotto condizione) per l’anno accademico cui si riferisce il bando. Si propongono sia requisiti di reddito che di merito. Reddito: entro la terza fascia di contribuzione studentesca. Merito: superamento dei due terzi degli esami/crediti previsti dal piano di studio con riferimento all’anno accademico precedente, riportando un voto medio pari a 28/30 per gli iscritti ad anni successivi al primo, voto di maturità tra i 95 e i 100 centesimi per gli iscritti al primo anno, che devono necessariamente aver conseguito il diploma di maturità nell’anno scolastico precedente quello cui si riferisce il bando. I criteri proposti dall’Area Studenti per la formulazione delle graduatorie sono i seguenti: a parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate. A parità di condizioni di merito e di reddito avranno priorità gli studenti iscritti ad anni di corso successivi e, a parità di anno di iscrizione avrà priorità lo studente più giovane, a parità di questo ulteriore requisito si procederà per sorteggio. 35 Copia non valida Si propone inoltre che non sia previsto l’obbligo, da parte delle Facoltà, di emanare annualmente il bando per il conferimento di borse di studio di cui all’oggetto; che le graduatorie per l’accesso alle borse di studio messe a concorso abbiano validità esclusivamente per l’anno accademico di riferimento espresso nel bando e che non siano previste procedure di riconferma delle borse di studio per gli anni accademici successivi quello cui si riferisce il bando. IL COORDINATORE DELL’AREA STUDENTI (Antonino Ganci) IL SENATO ACCADEMICO VISTA la L. 390 del 2/12/1991 e in particolare l’art. 17 che prevede l’istituzione di borse di studio destinate alla incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria; VISTO il D.P.C.M. 9/4/2001 “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”; VISTO il D.M. 509 del 3/11/99 “Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli Atenei”; VISTO il D.M. 20 settembre 2001 “Modalità per la concessione delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria”; RITENUTO opportuno intervenire in favore degli studenti capaci e meritevoli che, pur con un reddito limitato, non rientrano nella fascia prevista per l’accesso alla borsa di studio; CONSIDERATA l’opportunità di definire le modalità per il conferimento delle borse di studio di cui all’art. 17 della citata L. 390/1991, allo scopo di formulare un Regolamento sul quale basare gli interventi finalizzati alla incentivazione e alla razionalizzazione della frequenza universitaria; VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 3 in data 04/01/2002; VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Torino, emanato con D.R. del 22/12/1997 ed adottato ai sensi dell’art. 9 del D.M.U.R.S.T. 30/07/1998 di istituzione dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro; VISTO il testo del Regolamento; SENTITO il Direttore Amministrativo; All’unanimità DELIBERA 1. Di esprimere parere favorevole al “Regolamento per il conferimento di borse di studio di Ateneo finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria”, nel testo sotto riportato; REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO DI ATENEO FINALIZZATE ALLA INCENTIVAZIONE ED ALLA RAZIONALIZZAZIONE DELLA FREQUENZA UNIVERSITARIA 36 Copia non valida ART. 1 Il seguente regolamento è finalizzato alla disciplina delle modalità per il conferimento delle borse di studio finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria da parte degli studenti dell’Ateneo, come previsto dal D.M. 20 settembre 2001. ART. 2 (FINANZIAMENTO) Le borse di studio sono finanziate con i fondi a disposizione delle Facoltà ART.3 (CONSISTENZA ECONOMICA DELLA BORSA) La borsa di studio consiste nell’erogazione di una somma il cui importo non può essere inferiore a € 4.000, e che comunque potrà essere incrementato direttamente nei bandi. Il numero delle borse messe a concorso sarà stabilito nei bandi, facendo in modo che almeno il 20% dei posti messi a concorso siano riservati agli studenti iscritti al primo anno. In aggiunta l’Amministrazione provvederà ad esonerare dal pagamento della contribuzione studentesca (prima e seconda rata), per l’anno accademico di riferimento. ART.4 (MODALITA’ DI EROGAZIONE) Le modalità di attribuzione e di erogazione della borsa saranno stabilite nei bandi, facendo comunque in modo che gli studenti beneficiari possano beneficiare del contributo in oggetto nel più breve tempo possibile, e comunque entro e non oltre l’anno accademico di riferimento del bando. L’esonero dalla contribuzione studentesca da parte dell’Amministrazione dovrà avvenire negli stessi termini, in seguito a comunicazione del Preside di Facoltà dei nominativi dei vincitori. ART. 5 (BENEFICIARI) Possono beneficiare delle borse di studio di cui al presente regolamento, tutti gli studenti iscritti, ad un Corso di Laurea, di Diploma, di Laurea Specialistica e di Laurea specialistica a ciclo unico, presso l’Ateneo, per l’anno cui si riferisce il bando, che non abbiano già conseguito un Diploma Universitario e/o la Laurea, e che abbiano i requisiti di merito e di reddito previsti dai successivi articoli. Non è valida l’iscrizione in qualità di fuori corso, fuori corso intermedio e ripetente. Limitatamente agli studenti iscritti ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti è richiesta la qualifica di impegno a tempo pieno. Per la partecipazione, è comunque necessario che il candidato possegga il requisito di studente regolarmente iscritto (non è valida l’iscrizione sotto condizione) all’Università degli Studi del Piemonte Orientale, per l’anno accademico cui si riferisce il bando. Inoltre lo studente non dovrà risultare beneficiario, per l’anno accademico di riferimento, di: • altre borse di studio finanziate tanto da enti pubblici quanto da privati; • prestiti d’onore; • servizio abitativo garantito dalla Regione o dall’Ateneo. ART. 6 (REQUISITI ECONOMICI) I beneficiari devono possedere una situazione reddituale non superiore al limite previsto per l’inserimento nella terza fascia di contribuzione studentesca, per l’anno accademico di riferimento. A tal fine si specifica 37 Copia non valida che i requisiti reddituali dello studente sono individuati sulla base dei dati forniti dallo studente attraverso l’apposita dichiarazione per l’inserimento nelle fasce agevolate di contribuzione studentesca. ART. 7 (REQUISITI DI MERITO) Per gli iscritti al primo anno: • aver conseguito il diploma di scuola media superiore nell’anno scolastico precedente a quello cui si riferisce il bando, con votazione compresa tra 95/100 e 100/100 Per gli iscritti a partire dal secondo anno: • Vecchio ordinamento: aver superato complessivamente almeno i due terzi degli esami previsti dal piano di studio con riferimento all’anno accademico precedente, riportando una media non inferiore ai 28/30; • Nuovo ordinamento: aver acquisito complessivamente almeno i due terzi dei crediti previsti dal piano di studio con riferimento all’anno accademico precedente riportando una media non inferiore ai 28/30; Il numero degli esami e il numero dei crediti previsti dal piano di studi sono specificati, anno per anno, per ogni corso di studio, nella tabella allegata al bando. Nella determinazione del predetto requisito si considera la somma degli esami superati (vecchio ordinamento) o crediti acquisiti (nuovo ordinamento) in tutti gli anni accademici precedenti quello corrente ed entro il 28 febbraio dell’anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando. ART. 8 (DOMANDA) Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice, su un modulo appositamente predisposto, dovranno essere indirizzate al Preside di Facoltà e dovranno essere presentate nei termini fissati dall’apposito bando. Non saranno prese in considerazione le domande presentate oltre il termine stabilito e/o che risultino incomplete rispetto ai dati richiesti ed alla documentazione prevista. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine fissato dal rispettivo bando. A tal fine fanno fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Nella domanda il candidato deve indicare, a pena di esclusione: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) luogo di residenza; d) il domicilio che elegge ai fini del concorso ed il recapito telefonico; e) l’iscrizione alla Facoltà, l’anno del Corso di studio ed il numero di matricola; f) il codice fiscale; g) di non avere già conseguito un Diploma Universitario e/o Laurea; h) di essere iscritto a un corso di studi secondo il vecchio/nuovo ordinamento; i) di essere iscritto in qualità di studente a tempo pieno (solo per studenti iscritti al nuovo ordinamento); j) di non essere beneficiario, per l’anno accademico cui si riferisce il bando, di altre borse di studio finanziate tanto da enti pubblici quanto da privati, di prestiti d’onore e di servizio abitativo garantito gratuitamente dalla Regione o dall’Ateneo; k) di avere superato almeno i due terzi dei crediti o degli esami previsti dal piano di studio, con riferimento agli anni di corso precedenti fino all’anno accademico di cui siano terminate tutte le sessioni d’esame (per gli iscritti ad anni successivi al primo)/ di aver conseguito il diploma di scuola 38 Copia non valida media superiore nell’anno scolastico precedente a quello cui si riferisce il bando (per gli studenti iscritti al primo anno); l) di possedere tutti i requisiti di merito richiesti dal bando di riferimento; m) indicazione del voto di maturità (per gli iscritti al primo anno), e indicazione della media dei voti (per gli iscritti ad anni successivi al primo); All’istanza il candidato deve allegare autocertificazione, secondo le disposizioni di legge, attestante gli esami previsti dal piano di studio prescelto e gli esami superati con votazione oltre che eventuale indicazione dei crediti (nuovo ordinamento) come previsto nei successivi bandi, con riferimento agli anni di corso precedenti, e fino al 28 febbraio dell’anno accademico precedente a quello cui si riferisce il bando. ART.9 (GRADUATORIE) Entro i termini fissati dall’apposito bando, saranno predisposte due graduatorie, una per gli studenti iscritti al vecchio ordinamento e una per gli studenti iscritti al nuovo ordinamento, e le borse messe a concorso saranno equamente suddivise. A parità di condizioni di merito prevalgono le condizioni di reddito meno agiate. A parità di condizioni di merito e di reddito avranno priorità gli studenti iscritti ad anni di corso successivi, e a parità di anno di iscrizione avrà priorità lo studente più giovane, a parità di questo ulteriore requisito si procederà per sorteggio. Le graduatorie sono predisposte autonomamente dalle singole Facoltà, e approvate ed emanate con Decreto del Preside, solo in seguito alla individuazione delle fasce universitarie per la contribuzione studentesca dell’anno accademico di riferimento. E’ ammesso ricorso al Preside entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie ufficiali. ART 10 (PUBBLICAZIONE GRADUATORIE) Le graduatorie, dopo l’approvazione con Decreto del Preside avranno validità per l’anno accademico di riferimento e saranno affisse all’Albo delle Facoltà, e saranno consultabili nella pagina web delle Facoltà. SANZIONI Le Facoltà si riservano di effettuare controlli sulle autocertificazioni prodotte dagli studenti riguardo le condizioni di merito e di reddito. Nel caso in cui dalle indagini effettuate risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire del beneficio, sarà richiesta la restituzione dell’intera somma versata in favore dello studente e verrà disposta una sanzione amministrativa, consistente nel pagamento della contribuzione studentesca nell’importo doppio rispetto alla fascia più alta, salva in ogni caso l’applicazione da parte dell’Autorità Giudiziaria e delle norme penali per i fatti costituenti reato. Le Facoltà non sono obbligate all’emanazione annuale del bando per il conferimento delle borse di studio di cui al presente Regolamento, finalizzate alla incentivazione ed alla razionalizzazione della frequenza universitaria. Le graduatorie per l’accesso alle borse di studio messe a concorso hanno validità esclusivamente per l’anno accademico di riferimento espresso nel bando. Non sono previste procedure di riconferma delle borse di studio per gli anni accademici successivi quello cui si riferisce il bando. 39 Copia non valida TRATTAMENTO DEI DATI (art. 10 della Legge 31 dicembre 1996 n. 675) I dati personali acquisiti con il modulo di autocertificazione saranno utilizzati al solo fine dell’erogazione della borsa. Lo studente alla data e all’atto della presentazione dell’autocertificazione, con la sottoscrizione della stessa, presta il proprio consenso, espressamente e liberamente al trattamento di tutti i dati in essa indicati e alla diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione. Allo studente sono assicurati i diritti di cui all’art. 13 della legge 675/1996. Si informa che, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di assicurare la massima trasparenza, le domande presentate possono essere date in visione a quanti ne abbiano interesse per la tutela di una situazione giuridicamente rilevante e ne facciano motivata richiesta. Il verbale relativo alla presente deliberazione è approvato seduta stante. 7. Riapprovazione ordinamenti didattici di alcune lauree triennali e specialistiche; Deliberazione 3/2002/7-1 Modifiche agli ordinamenti didattici di Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica già istituiti presso questo Ateneo. Si chiede di prendere in considerazione, per l’approvazione, l’allegata proposta di delibera, volta ad apportare modifiche agli ordinamenti didattici di Corsi di Laurea e di Laurea Specialistica già istituiti presso questo Ateneo. Tali emendamenti appaiono necessari per due motivi. Da un lato il Ministero, con circolari dalla portata invero innovativa, ha precisato alcune regole operative in materia di nuovi ordinamenti. Per esempio, con nota in data 08/02/2002 è stato stabilito che « i crediti assegnati agli ambiti caratterizzanti transitati ad affini per le classi che lo prevedono (ovvero quelle con più di tre ambiti caratterizzanti) non concorrono alla determinazione del minimo di crediti delle attività affini e vengono quindi trattati come quelli indicati negli ambiti di sede ». Queste nuove disposizioni hanno imposto la correzione degli ordinamenti di alcuni Corsi. D’altro canto l’attivazione, da parte del Ministero, del programma informatico per la trasmissione al C.U.N. delle Lauree Specialistiche ha permesso un rigido, completo e puntuale controllo in ordine al rispetto dell’art. 9 comma 3 D.M. 3 novembre 1999 n. 509, ai sensi del quale un Ateneo può istituire un Corso di Laurea Specialistica « a condizione di aver attivato un Corso di Laurea comprendente almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari siano integralmente riconosciuti per il Corso di Laurea Specialistica ». La verifica dell’esistenza di almeno un percorso triennale i cui crediti e i cui settori scientifico-disciplinari siano interamente assorbiti nel rispettivo percorso specialistico ha così reso necessario ripensare alcuni ordinamenti specialistici già approvati. Complessivamente, le proposte di modifica riguardano i Corsi riportati nel seguente elenco: A) Corsi di Laurea • • • Corso di Laurea in IGIENISTA DENTALE - Classe delle Lauree nelle Professioni Sanitarie Tecniche (SNT/3); Corso di Laurea in TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO - Classe delle Lauree nelle Professioni Sanitarie Tecniche (SNT/3); Corso di Laurea Interfacoltà in CONSULENZA IN ECONOMIA E DIRITTO DEL LAVORO - Classe delle Lauree in Scienze dei Servizi Giuridici (2) – mero cambiamento di denominazione, diventando Corso di Laurea in CONSULENTE DEL LAVORO. 40 Copia non valida B) Corsi di Laurea Specialistica • • • • • • • • • • • • Corso di Laurea Specialistica in “CHIMICA DEI MATERIALI” – classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche (62/S); Corso di Laurea Specialistica in “CHIMICA DEI SISTEMI BIOLOGICI” – classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche (62/S); Corso di Laurea Specialistica in “CHIMICA AMBIENTALE” – classe delle lauree specialistiche in scienze chimiche (62/S); Corso di Laurea Specialistica in “STUDIO E GESTIONE DEGLI ECOSISTEMI NATURALI” – classe delle lauree specialistiche in scienze della natura (68/S); Corso di Laurea Specialistica in “ECONOMIA APPLICATA” – classe delle lauree specialistiche in scienze economiche per l’ambiente e la cultura (83/S); Corso di Laurea Specialistica in “STUDI EUROPEI” – classe delle lauree specialistiche in studi europei (99/S); Corso di Laurea Specialistica in “METODI PER LO STUDIO E LA GESTIONE DEI BENI TERRITORIALI” – classe delle lauree specialistiche in progettazione e gestione dei sistemi turistici (55/S); Corso di Laurea Specialistica in “PROGRAMMAZIONE E DIREZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI” – classe delle lauree specialistiche in programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/s); Corso di Laurea Specialistica in “MENTE, LINGUAGGIO E COMUNICAZIONE” – classe delle lauree specialistiche in teoria della comunicazione (101/S); Corso di Laurea Specialistica in “LINGUA E CULTURA ITALIANA” – classe delle lauree specialistiche in lingua e cultura italiana (40/S); Corso di Laurea Specialistica in “FONTI, METODI E COMUNICAZIONE DELLA RICERCA STORICA” – classe delle lauree specialistiche in storia contemporanea (94/S); Corso di Laurea Specialistica in “EDITORIA E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE” – classe delle lauree specialistiche in editoria, comunicazione multimediale e giornalismo (13/S); IL COORDINATORE DELL’AREA STUDENTI Antonino GANCI IL VISTO VISTO VISTA VISTA VISTO VISTO VISTO SENATO ACCADEMICO lo Statuto dell’Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” il T.U. delle disposizioni di legge sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933; la legge 9 maggio 1989, n. 168; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il D.M. 3 novembre 1999, n. 509 (« Regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei »), pubblicato nella G.U. n. 2 del 04.01.2000; il D.M. 4 agosto 2000 di determinazione delle classi delle lauree universitarie, pubblicato nella G.U. n. 245 del 19.10.00; il D.M. 28 novembre 2000 di determinazione delle classi delle lauree specialistiche, pubblicato nella G.U. n. 18 del 23.01.01; 41 Copia non valida VISTO VISTO VISTA VISTA VISTA VISTA VISTE VISTE RILEVATA SENTITO All’unanimità il D.M. 2 aprile 2001 di determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie, pubblicato nella G.U. n. 128 del 05.06.2001; il Regolamento Didattico di Ateneo; la deliberazione del Senato Accademico n° 7/2001/5-1 in data 18 giugno 2001, di istituzione dei Corsi di Laurea Specialistica della Facoltà di Lettere e Filosofia; la deliberazione del Senato Accademico n° 8/2001/3-1 in data 16 luglio 2001, di istituzione dei Corsi di Laurea Specialistica della Facoltà di Scienze Politiche; la deliberazione del Senato Accademico n° 13/2001/4-1 in data 17 dicembre 2001, di istituzione dei Corsi di Laurea Specialistica della Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali e di istituzione di ulteriori Corsi di Laurea Specialistica della Facoltà di Lettere e Filosofia; la deliberazione del Senato Accademico n° 13/2001/3-1 in data 17 dicembre 2001, di istituzione dei Corsi di Laurea dell’area sanitaria e del Corso di Laurea interfacoltà in “Consulenza in Economia e Diritto del Lavoro”; le note del M.I.U.R. – Servizio Autonomia Universitaria e Studenti n° 2135 del 27/12/2001 e n° 302 del 08/02/2002, in materia di procedura informatizzata per nuove proposte di Corsi di studio; le deliberazioni delle Facoltà; l’opportunità, limitatamente ai Corsi di Laurea Specialistica in “Filologia Moderna”, “Storia delle Idee Filosofiche” e “Filosofia Teoretica, Morale, Politica ed Estetica”, di sospendere il procedimento finalizzato all’approvazione con Decreto del M.I.U.R., in attesa di una proposta di riformulazione dei Corsi stessi da parte della Facoltà di Lettere e Filosofia; il Direttore Amministrativo DELIBERA 1. Il Corso di Laurea interfacoltà in «Consulenza in Economia e Diritto del Lavoro», della classe delle lauree in ‘Scienze dei Servizi Giuridici’ (2), afferente alle Facoltà di Giurisprudenza e di Scienze Politiche, è modificato nella sua denominazione diventando Corso di Laurea interfacoltà in «Consulente del Lavoro». 2. L’ordinamento del Corso di Laurea in «Igienista Dentale» , della classe delle lauree nelle ‘Professioni Sanitarie Tecniche’ (SNT/3), afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE (SNT/3) CORSO DI LAUREA IN IGIENISTA DENTALE OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 42 Copia non valida I laureati del corso sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità. I laureati del corso sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati del corso, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati del corso, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare: Area tecnico-assistenziale Nell'ambito della professione sanitaria dell'igienista dentale, i laureati sono gli operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 15 marzo 1999, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero svolgono, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria, compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali. I laureati in igiene dentale svolgono attività di educazione sanitaria dentale e partecipano a progetti di prevenzione primaria nell'ambito del sistema sanitario pubblico; collaborano alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e si occupano della raccolta di dati tecnico-statistici; provvedono all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici; provvedono all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici; indicano le norme di un'alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale. I laureati del corso svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria. 43 Copia non valida Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187. Le caratteristiche della prova finale sono: a) Un questionario composto da 50 domande formulate dai docenti delle discipline seguite nel triennio del Corso di Laurea; b) una prova pratica nella quale lo studente deve dimostrare l’acquisizione di capacità professionali; c) la discussione di un elaborato, costituito da una dissertazione di natura teorico-applicativa. La Commissione di Laurea nel valutare la prova professionale è integrata da un rappresentante del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica indicato d’intesa con il Ministero della Sanità nonché da un rappresentante dell'Ordine o Collegio professionale o in sua assenza di un rappresentante di una Associazione professionale specifica. Quest’ultimo membro, in caso di mancata o di pluralità di designazione, fatta pervenire al Rettore entro il 30 aprile di ciascun anno accademico, è scelto dal Rettore stesso tra gli appartenenti alla professione. Attività formative Di base ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari 8,5 Scienze propedeutiche Scienze biomediche Caratterizzanti Diagnostica audiometrica Diagnostica di laboratorio biomedico Diagnostica per immagini e radioterapia CFU Tot. CFU FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) INF/01 - Informatica M-PSI/01 - Psicologia generale MED/01 - Statistica medica BIO/09 - Fisiologia BIO/10 - Biochimica BIO/13 - Biologia applicata BIO/16 - Anatomia umana BIO/17 - Istologia MED/04 - Patologia generale 3 MED/08 - Anatomia patologica 1 Diagnostica neurofisiopatologica MED/26 - Neurologia 44 24 Tot CFU D.M. 18 107 53 15,5 MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia CFU D.M. 3,5 2,5 Copia non valida Scienze dell'igiene dentale Scienze della dietistica Scienze medico-chirurgiche Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari Affini o integrative MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica MED/28 - Malattie odontostomatologiche MED/42 - Igiene generale e applicata MED/50 - Scienze tecniche mediche e applicate M-PSI/08 - Psicologia clinica BIO/14 - Farmacologia MED/09 - Medicina interna MED/17 - Malattie infettive MED/38 - Pediatria generale e specialistica MED/43 - Medicina legale MED/44 - Medicina del lavoro 3 18 18 MED/03 - Genetica medica MED/06 - Oncologia medica MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa MED/35 - Malattie cutanee e veneree MED/41 - Anestesiologia 3 M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale MED/02 - Storia della medicina SPS/07 - Sociologia generale SECS-S/02 – Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica. Scienze del management sanitario SECS-P/10 – Organizzazione aziendale SECS-P/07 – Economia Tipologie Scienze interdisciplinari Attività didattiche di sede A scelta dello studente Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera 2 8 10 Scienze interdisciplinari cliniche Scienze umane e psicopedagogiche Attività formative 84 1 4 CFU Tot. CFU M-PED/03 – Educazione Sanitaria CFU D.M. Tot CFU D.M. 2 Prova finale Lingua straniera 9 2 45 9 9 11 11 Copia non valida Altre (art. 10, comma 1, lettera f) TOTALE Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 46 9 9 180 118 Copia non valida 3. L’ordinamento del Corso di Laurea in « Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico », della classe delle lauree nelle ‘Professioni Sanitarie Tecniche’ (SNT/3), afferente alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: CLASSE DELLE LAUREE NELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE (SNT/3) CORSO DI LAUREA IN TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati del corso sono, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, articolo 3, comma 1, operatori delle professioni sanitarie dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale che svolgono, con autonomia professionale, le procedure tecniche necessarie alla esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona, ovvero attività tecnico-assistenziale, in attuazione di quanto previsto nei regolamenti concernenti l'individuazione delle figure e dei relativi profili professionali definiti con decreto del Ministro della sanità. I laureati del corso sono dotati di un'adeguata preparazione nelle discipline di base, tale da consentire loro la migliore comprensione dei più rilevanti elementi che sono alla base dei processi patologici che si sviluppano in età evolutiva, adulta e geriatrica, sui quali si focalizza il loro intervento diagnostico. Devono inoltre saper utilizzare almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. Le strutture didattiche devono individuare e costruire altrettanti percorsi formativi atti alla realizzazione delle diverse figure di laureati funzionali ai profili professionali individuati dai decreti del Ministero della sanità. Le strutture didattiche individuano a tal fine, mediante l'opportuna selezione degli ambiti disciplinari delle attività formative caratterizzanti, con particolare riguardo ai settori scientifico-disciplinari professionalizzanti, gli specifici percorsi formativi delle professioni sanitarie ricomprese nella classe. In particolare, i laureati nella del corso, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze professionali di seguito indicate e specificate riguardo ai singoli profili identificati con provvedimenti della competente autorità ministeriale. Il raggiungimento delle competenze professionali si attua attraverso una formazione teorica e pratica che includa anche l'acquisizione di competenze comportamentali e che venga conseguita nel contesto lavorativo specifico di ogni profilo, così da garantire, al termine del percorso formativo, la piena padronanza di tutte le necessarie competenze e la loro immediata spendibilità nell'ambiente di lavoro. Particolare rilievo, come parte integrante e qualificante della formazione professionale, riveste l'attività formativa pratica e di tirocinio clinico, svolta con la supervisione e la guida di tutori professionali appositamente assegnati, coordinata da un docente appartenente al più elevato livello formativo previsto per ciascun profilo professionale e corrispondente alle norme definite a livello europeo ove esistenti. I laureati del corso, in funzione dei suddetti percorsi formativi, devono raggiungere le competenze previste dagli specifici profili professionali di cui alle aree individuate dal decreto del Ministero della sanità in corso di perfezionamento, citato nelle premesse. In particolare: Nell'ambito della professione sanitaria del tecnico di laboratorio biomedico, i laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M Ministero della sanità 26 settembre 1994, n. 745 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero sono responsabili degli atti di loro competenza, svolgono attività di laboratorio di analisi e di ricerca relative ad analisi biomediche e biotecnologiche ed in particolare di biochimica, di microbiologia e virologia, di farmacotossicologia, di immunologia, di patologia clinica, di ematologia, di citologia e di istopatologia. I laureati in tecniche diagnostiche di laboratorio biomedico svolgono con autonomia tecnico professionale le loro prestazioni lavorative in diretta collaborazione con il personale laureato di laboratorio preposto alle diverse responsabilità 47 Copia non valida operative di appartenenza; sono responsabili, nelle strutture di laboratorio, del corretto adempimento delle procedure analitiche e del loro operato, nell'ambito delle loro funzioni in applicazione dei protocolli di lavoro definiti dai dirigenti responsabili; verificano la corrispondenza delle prestazioni erogate agli indicatori e standard predefiniti dal responsabile della struttura; controllano e verificano il corretto funzionamento delle apparecchiature utilizzate, provvedono alla manutenzione ordinaria ed alla eventuale eliminazione di piccoli inconvenienti; partecipano alla programmazione e organizzazione del lavoro nell'ambito della struttura in cui operano. I laureati del corso svolgono la loro attività in strutture di laboratorio pubbliche e private, autorizzate secondo la normativa vigente, in rapporto di dipendenza o libero-professionale; contribuiscono alla formazione del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e alla ricerca. Negli ordinamenti didattici delle classi di laurea deve essere prevista l'attività didattica in materia di radioprotezione secondo i contenuti di cui all'allegato IV del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187. Le caratteristiche della prova finale sono conformi all’art. 6 del decreto legislativo del 2 aprile 2001 ed hanno valore di esame di stato abilitante alla professione ai sensi del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni. Attività formative Ambiti disciplinari Settori scientifico-disciplinari Di base Scienze propedeutiche Scienze biomediche Caratterizzanti Diagnostica di laboratorio biomedico Diagnostica per immagini e radioterapia CFU FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, 5 ambientali, biologia e medicina) ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche INF/01 – Informatica MED/01 - Statistica medica BIO/09 – Fisiologia 16 BIO/10 – Biochimica BIO/13 - Biologia applicata BIO/16 - Anatomia umana MED/04 - Patologia generale BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica BIO/17 – Istologia MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica BIO/12 - Biochimica clinica e biologia 48 molecolare clinica BIO/17 – Istologia MED/05 - Patologia clinica MED/07 – Microbiologia e microbiologia clinica MED/08 - Anatomia patologica MED/46 – Scienze tecniche di medicina e di laboratorio ING-INF/07 – Misure elettriche ed elettrroniche MED/36 - Diagnostica per immagini e 1 radioterapia FIS/07 – Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) 48 Tot. CFU 21 54 CFU D.M. Tot CFU D.M. 18 53 Copia non valida Scienze della prevenzione e dei servizi sanitari Scienze Medicochirurgiche Affini o integrative Scienze interdisciplinari cliniche Scienze del management sanitario Scienze Umane e psicopedagogiche Scienze interdisciplinari Tirocinio Attività a scelta dello studente Per la prova finale e per la conoscenza della lingua straniera Altre (art. 10, comma 1, lettera f) TOTALE MED/42 – Igiene generale ed applicata MED/43 – Medicina legale MED/44 – Medicina del lavoro BIO/14 – Farmacologia MED/09 – Medicina interna MED/17 – Malattie infettive MED/03 – Genetica medica MED/13 – Endocrinologia MED/15 – Malattie del sangue MED/16 - Reumatologia SECS-P/06 – Economia applicata SECS-P/07 – Economia aziendale SECS-P/10 – Organizzazione aziendale IUS/07 Diritto del lavoro SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro M-FIL/02 – Logica e filosofia della Scienza M-FIL/03 – Filosofia Morale MED/02 – Storia della Medicina SPS/07 Sociologia Generale SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni 3 2 14 L-LIN/12 Lingua Inglese Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 49 18 2 1 2 57 Prova finale Lingua straniera 19 9 2 57 9 9 11 11 9 9 180 118 Copia non valida 4. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in «Chimica Ambientale», della classe delle lauree specialistiche in ‘Scienze Chimiche’ (62/S), afferente alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: Laurea specialistica in Chimica Ambientale Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica Ambientale appartiene alla Classe n. 62/S delle Lauree Specialistiche in scienze chimiche. La struttura didattica responsabile è la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. La Laurea Specialistica in Chimica Ambientale riconosce interamente i crediti acquisiti per la Laurea in Chimica (classe 21) attivata presso questa Università. OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nel corso di laurea specialistica in Chimica Ambientale devono: • avere una solida preparazione culturale di base nei diversi settori della chimica e un’elevata preparazione scientifica e operativa nel settore della Chimica Ambientale; • avere una buona padronanza del metodo scientifico di indagine; • avere una buona conoscenza di strumenti matematici ed informatici di supporto; • essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; • essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo elevata responsabilità di progetti e strutture. I laureati nel corso di laurea specialistica in Chimica Ambientale svolgeranno attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle tecnologie; potranno inoltre esercitare funzioni di elevata responsabilità nei settori dell’industria, dell’ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione. Ai fini indicati, il curriculum del corso di laurea specialistica in Chimica Ambientale: • comprende l’approfondimento della formazione chimica di base; l’acquisizione di tecniche utili per la comprensione di fenomeni a livello molecolare; il conseguimento di competenze specialistiche nello specifico settore della Chimica Ambientale; • prevede attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e all’elaborazione dei dati; • prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali; • prevede attività formative finalizzate alla conoscenza degli strumenti matematici e fisici. Prova finale: Obiettivo della prova finale è di verificare la capacità del laureando di affrontare con un elevato grado di autonomia una problematica di carattere chimico-ambientale, sviluppandone in modo originale gli aspetti teorici e/o pratici. I risultati conseguiti verranno illustrati in una relazione scritta ed esposti dal candidato di fronte ad una apposita commissione. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 50 Copia non valida ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI Attività Settori scientifico-disciplinari Ambiti formative disciplinari Di base Caratterizzanti Discipline fisiche, FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia matematiche e INF/01 – Informatica informatiche ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/01 - Logica matematica MAT/02 - Algebra MAT/03 - Geometria MAT/04 - Matematiche complementari MAT/05 - Analisi matematica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica MAT/07 - Fisica matematica MAT/08 - Analisi numerica MAT/09 - Ricerca operativa CHIM/01 - Chimica analitica Discipline CHIM/02 - Chimica fisica chimiche CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica BIO/10 - Biochimica Discipline BIO/11 - Biologia molecolare biochimiche CHIM/01 - Chimica analitica Discipline CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni analitiche e culturali ambientali CHIM/02 - Chimica fisica Discipline CHIM/03 - Chimica generale e inorganica inorganiche chimico-fisiche CHIM/04 - Chimica industriale Discipline CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali industriali polimerici CHIM/06 - Chimica organica Discipline CHIM/10 - Chimica degli alimenti organiche CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni 51 CF U 13 Tot. CFU CF D.M. U 35 Tot CFU D.M. 30 22 5 47 56 4 28 140 78 Copia non valida Affini o integrative Formazione interdisciplinare AGR/13 - Chimica agraria AGR/14 - Pedologia AGR/16 - Microbiologia agraria BIO/01 - Botanica generale BIO/05 - Zoologia BIO/09 - Fisiologia BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/08 - Geochimica e vulcanologia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico - petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali INF/01 - Informatica MAT/01 - Logica matematica MAT/02 - Algebra MAT/03 - Geometria MAT/04 - Matematiche complementari MAT/05 - Analisi matematica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica MAT/07 - Fisica matematica MAT/08 - Analisi numerica MAT/09 - Ricerca operativa 52 10 30 30 Copia non valida Discipline di contesto CHIM/07 Fondamenti chimici delle tecnologie FIS/02 Fisica Teorica, modelli e metodi matematici FIS/04 Fisica nucleare e subnucleare FIS/05 Astronomia e Astrofisica FIS/06 Fisica per il sistema terrae per il mezzo circumterrestre FIS/07 Fisica applicata GEO/02 Geologia stratigrafica e sedimentologia GEO/03 Geologia strutturale GEO/04 Geografia fisica e geomorfologia GEO/05 Geologia applicata GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera SECS-S/01 Statistica SECS-S/02 Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica SECS-P/06 Economia applicata SECS-P/07 Economia aziendale ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica ING-IND/25 Impianti chimici ING-IND/26 Teoria dello sviluppo dei processi chimici ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica ING-IND/34 Bioingegneria industriale ING-INF/06 Bioingegneria elettronica ed informatica ICAR/01 Idraulica BIO/02 Botanica sistematica BIO/04 Fisiologia vegetale BIO/03 Botanica ambientale BIO/06 Anatomia comparata e citologia BIO/07 Ecologia BIO/08 Antropologia BIO/13 Biologia applicata BIO/14 Farmacologia BIO/16 Anatomia umana BIO/17 Istologia BIO/18 Genetica BIO/19 Microbiologia generale MED/04 Patologia generale MED/07 Microbiologia e microbiologia clinica MED/42 Igiene generale e applicata AGR/02 Agronomia e coltivazioni erbacee AGR/03 Arboricultura generale e coltivazioni arboree IUS/01 Diritto privato IUS/03 Diritto agrario IUS/10 Diritto amministrativo IUS/14 Diritto dell'unione europea AGR/13 Chimica agraria AGR/16 Microbiologia agraria M-STO/05 : Storia della scienza e delle tecniche 53 20 Copia non valida A scelta dello studente Per la prova finale Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, Altre ( art. 10, comma 1, tirocini, etc. lettera f ) TOTALE 30 30 15 50 50 30 15 15 15 300 300 198 5. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Chimica dei materiali », della classe delle lauree specialistiche in ‘Scienze Chimiche’ (62/S), afferente alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: Laurea Specialistica in Chimica dei Materiali Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica dei materiali appartiene alla Classe n. 62/S delle Lauree Specialistiche in Scienze Chimiche. La struttura didattica responsabile è la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. La Laurea Specialistica in Chimica dei materiali riconosce interamente i crediti acquisiti per la Laurea in Chimica (classe 21) attivata presso questa Università. OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nei corsi di laurea specialistica in Chimica dei materiali devono: • avere una solida preparazione culturale di base nei diversi settori della chimica e un’elevata preparazione scientifica e operativa nei settori di Scienza dei Materiali; • avere una buona padronanza del metodo scientifico di indagine; • avere una buona conoscenza di strumenti matematici ed informatici di supporto; • essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; • essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo elevata responsabilità di progetti e strutture. I laureati nel corso di laurea specialistica in Chimica dei materiali svolgeranno attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle tecnologie; potranno inoltre esercitare funzioni di elevata responsabilità nei settori dell’industria, dell’ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione. Ai fini indicati, il curriculum del corso di laurea specialistica in Chimica dei materiali: • comprende l’approfondimento della formazione chimica di base; l’acquisizione di tecniche utili per la comprensione di fenomeni a livello molecolare; il conseguimento di competenze specialistiche in uno specifico settore della chimica e della biochimica; • prevede attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e all’elaborazione dei dati; • prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed 54 Copia non valida • europee, anche nel quadro di accordi internazionali; prevede attività formative finalizzate alla conoscenza degli strumenti matematici e fisici. Prova finale: Obiettivo della prova finale è di verificare la capacità del laureando di affrontare con un elevato grado di autonomia una problematica nell’ambito della chimica dei materiali, sviluppandone in modo originale gli aspetti teorici e/o pratici. I risultati conseguiti verranno illustrati in una relazione scritta ed esposti dal candidato di fronte ad una apposita commissione. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI Settori scientifico-disciplinari Attività Ambiti formative disciplinari Di base Discipline fisiche, matematiche e informatiche Discipline chimiche Caratterizzanti Discipline biochimiche Discipline analitiche e ambientali Discipline inorganiche chimico-fisiche Discipline industriali FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia INF/01 - Informatica ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/01 - Logica matematica MAT/02 - Algebra MAT/03 - Geometria MAT/04 - Matematiche complementari MAT/05 - Analisi matematica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica MAT/07 - Fisica matematica MAT/08 - Analisi numerica MAT/09 - Ricerca operativa CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica BIO/10 - Biochimica BIO/11 - Biologia molecolare CHIM/01 - Chimica analitica CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali CHIM/02 - Chimica fisica CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/04 - Chimica industriale CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali polimerici 55 CF U Tot. CFU 13 35 CF Tot U CFU D.M D.M. . 30 22 5 28 61 18 140 78 Copia non valida CHIM/06 - Chimica organica CHIM/10 - Chimica degli alimenti CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni AGR/13 - Chimica agraria Formazione interdisciplinare AGR/14 - Pedologia AGR/16 - Microbiologia agraria BIO/01 - Botanica generale BIO/05 - Zoologia BIO/09 - Fisiologia BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/08 - Geochimica e vulcanologia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali INF/01 - Informatica MAT/01 - Logica matematica MAT/02 - Algebra MAT/03 - Geometria MAT/04 - Matematiche complementari MAT/05 - Analisi matematica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica MAT/07 - Fisica matematica MAT/08 - Analisi numerica MAT/09 - Ricerca operativa Tutti i settori scientifico-disciplinari non Discipline di indicati tra le attività formative caratterizzanti e contesto in particolare: ING-IND/20 Misure e strumentazione nucleari ING-IND/21 Metallurgia ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali ING-IND/23 Chimica Fisica applicata ING-IND/24 Principi di ingegneria chimica ING-IND/25 Impianti chimici ING-IND/26 Teoria dello sviluppo e dei processi chimici ING-IND/27 Chimica industriale e tecnologica ING-INF/01 Elettronica GEO/05 Geologia applicata FIS/07 Fisica applicata M-STO/05 : Storia della scienza e delle tecniche Discipline organiche Affini o integrative 56 28 20 10 30 30 Copia non valida A scelta dello 30 studente Per la prova 50 finale Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, 15 Altre ( art. 10, comma 1, tirocini, etc. lettera f ) TOTALE 300 30 15 50 30 15 15 300 198 6. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Chimica dei sistemi biologici », della classe delle lauree specialistiche in ‘Scienze Chimiche’ (62/S), afferente alla Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: Laurea Specialistica in Chimica dei Sistemi Biologici Il Corso di Laurea Specialistica in Chimica dei sistemi biologici appartiene alla Classe n. 62/S delle Lauree Specialistiche in scienze chimiche. La struttura didattica responsabile è la Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali dell’Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”. La Laurea Specialistica in Chimica dei sistemi biologici riconosce interamente i crediti acquisiti per la Laurea in Chimica (classe 21) attivata presso questa Università. OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nel corso di laurea specialistica in Chimica dei sistemi biologici devono: • avere una solida preparazione culturale di base nei diversi settori della chimica e un’elevata preparazione scientifica e operativa nel settore della Chimica Biologica; • avere una buona padronanza del metodo scientifico di indagine; • avere una buona conoscenza di strumenti matematici ed informatici di supporto; • essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; • essere in grado di lavorare con ampia autonomia, anche assumendo elevata responsabilità di progetti e strutture. I laureati nel corso di laurea specialistica in Chimica dei sistemi biologici svolgeranno attività di promozione e sviluppo dell'innovazione scientifica e tecnologica, nonché di gestione e progettazione delle tecnologie; potranno inoltre esercitare funzioni di elevata responsabilità nei settori dell’industria, dell’ambiente, della sanità, dei beni culturali e della pubblica amministrazione. Ai fini indicati, il curriculum del corso di laurea specialistica in Chimica dei sistemi biologici: • comprende l’approfondimento della formazione chimica di base; l’acquisizione di tecniche utili per la comprensione di fenomeni a livello molecolare; il conseguimento di competenze specialistiche nello specifico settore della Chimica Biologica; • prevede attività formative, lezioni ed esercitazioni di laboratorio per non meno di 30 crediti complessivi, in particolare dedicate alla conoscenza di metodiche sperimentali e all’elaborazione dei dati; • prevede, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso aziende, strutture della pubblica amministrazione e laboratori, oltre a soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali; • prevede attività formative finalizzate alla conoscenza degli strumenti matematici e fisici. 57 Copia non valida Prova finale: Obiettivo della prova finale è di verificare la capacità del laureando di affrontare con un elevato grado di autonomia una problematica di carattere chimico-biologico, sviluppandone in modo originale gli aspetti teorici e/o pratici. I risultati conseguiti verranno illustrati in una relazione scritta ed esposti dal candidato di fronte ad una apposita commissione. Il tempo riservato allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al 60 per cento dell'impegno orario complessivo, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI Attività Settori scientifico-disciplinari Ambiti formative disciplinari Di base Caratterizza nti Discipline fisiche, FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia matematiche e INF/01 – Informatica informatiche ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni MAT/01 - Logica matematica MAT/02 - Algebra MAT/03 - Geometria MAT/04 - Matematiche complementari MAT/05 - Analisi matematica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica MAT/07 - Fisica matematica MAT/08 - Analisi numerica MAT/09 - Ricerca operativa CHIM/01 - Chimica analitica Discipline CHIM/02 - Chimica fisica chimiche CHIM/03 - Chimica generale e inorganica CHIM/06 - Chimica organica BIO/10 - Biochimica Discipline BIO/11 - Biologia molecolare biochimiche CHIM/01 - Chimica analitica Discipline CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni analitiche e culturali ambientali CHIM/02 - Chimica fisica Discipline CHIM/03 - Chimica generale e inorganica inorganiche chimico-fisiche CHIM/04 - Chimica industriale Discipline CHIM/05 - Scienza e tecnologia dei materiali industriali polimerici 58 CF U 8 Tot. CF Tot CF U CFU U D.M D.M. . 30 36 28 20 28 56 7 139 78 Copia non valida Discipline organiche Affini o integrative Formazione interdisciplinare Discipline di contesto CHIM/06 - Chimica organica CHIM/10 - Chimica degli alimenti CHIM/11 - Chimica e biotecnologia delle fermentazioni AGR/13 - Chimica agraria AGR/14 - Pedologia AGR/16 - Microbiologia agraria BIO/01 - Botanica generale BIO/05 - Zoologia BIO/09 - Fisiologia BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica CHIM/08 - Chimica farmaceutica CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo FIS/01 - Fisica sperimentale FIS/03 - Fisica della materia GEO/06 - Mineralogia GEO/07 - Petrologia e petrografia GEO/08 - Geochimica e vulcanologia GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l'ambiente ed i beni culturali INF/01 - Informatica MAT/01 - Logica matematica MAT/02 - Algebra MAT/03 - Geometria MAT/04 - Matematiche complementari MAT/05 - Analisi matematica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica MAT/07 - Fisica matematica MAT/08 - Analisi numerica MAT/09 - Ricerca operativa BIO/13 - Biologia applicata BIO/14 - Farmacologia BIO/15 - Biologia farmaceutica BIO/18 - Genetica CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie MED/03 - Genetica medica MED/04 - Patologia generale MED/05 - Patologia clinica MED/06 - Oncologia medica MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia MED/44 - Medicina del lavoro MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate M-STO/05 : Storia della scienza e delle tecniche 59 28 20 10 30 30 Copia non valida A scelta dello studente Per la prova finale Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, Altre ( art. 10, comma 1, tirocini, etc. lettera f ) TOTALE 30 30 15 50 50 30 15 15 15 300 300 198 7. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in «Economia Applicata», della classe delle lauree specialistiche in ‘Scienze Economiche per l’Ambiente e la Cultura’ (83/S), afferente alla Facoltà di Scienze Politiche, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA – 83/S LAUREA SPECIALISTICA IN ECONOMIA APPLICATA OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono: • possedere una preparazione culturale e professionale e una qualificazione avanzata, fondata su conoscenze in ambito economico, economico-aziendale e sociale, integrata con una formazione in ambito tecnico e formale della gestione dell'ambiente naturale e culturale che permetta loro di analizzare, gestire e progettare processi decisionali di sistemi, istituzioni o aziende fortemente interconnessi con l'ambiente; • essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; • possedere conoscenze qualificate atte ad analizzare, progettare e utilizzare sistemi informativi e processi decisionali di governo. I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno avere elevate responsabilità in attività di operations management ed esercitare attività di consulenti per le riconversioni produttive finalizzate al riequilibrio ambientale; di manager e consulenti del business ecologico; di consulenti per la progettazione e l’analisi degli investimenti ambientali; di esperti per la valutazione dell’impatto delle nuove tecnologie sulle organizzazioni complesse e sul territorio e l’ambiente. Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica della classe prevedono: • modalità di accertamento delle abilità informatiche; • la partecipazione a tirocini formativi presso organizzazioni e aziende pubbliche e private operanti nei settori dell'ambiente naturale e culturale. I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI 60 Copia non valida Il laureato in economia applicata disporrà di una adeguata preparazione in economia, sia teorica che metodologica. Tale formazione è orientata verso l'applicazione ad alcuni settori per i quali tale essa è particolarmente necessaria al fine di una corretta gestione delle risorse e di una corretta predisposizione delle politiche. Il laureato in economia applicata sarà in grado di assumere mansioni di responsabilità in settori come la gestione delle strutture sanitarie, la tutela dell'ambiente e i problemi del lavoro. Egli inoltre disporrà della preparazione necessaria a proseguire verso ulteriori titoli di studio. L’accesso è diretto per gli studenti provenienti dalla Laurea triennale in « Economia e Finanza ». ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI Settori scientifico-disciplinari Attività Ambiti formative disciplinari Di base Economico Aziendale Matematicostatistico Giuridico Caratterizzant Discipline i economicoaziendali Discipline statisticomatematiche SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/03 - Scienza delle finanze SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SECS-S/01 - Statistica SECS-S/03 - Statistica economica SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie IUS/01 - Diritto privato IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 - Diritto amministrativo SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/03 - Scienza delle finanze SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 - Organizzazione aziendale INF/01 - Informatica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica MAT/09 - Ricerca operativa SECS-S/01 - Statistica SECS-S/03 - Statistica economica SECS-S/04 - Demografia SECS-S/05 - Statistica sociale SECS-S/06 - Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie 61 CFU Tot. CFU CFU D.M. 9 45 8 9 8 9 8 18 8 48 33 93 25 Tot CFU D.M. 32 78 Copia non valida Discipline dell'ambiente Discipline della cultura Affini o integrative Economico e aziendale AGR/01 - Economia ed estimo rurale BIO/07 - Ecologia CHIM/12 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina) GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia GEO/05 - Geologia applicata ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica M-GGR/01 - Geografia M-GGR/02 - Geografia economico-politica SECS-P/13 - Scienze merceologiche ICAR/18 - Storia dell'architettura L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/06 - Etruscologia e antichità italiche L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro L-ART/05 - Discipline dello spettacolo L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche M-FIL/04 - Estetica M-FIL/06 - Storia della filosofia SECS-P/04 - Storia del pensiero economico SECS-P/05 - Econometria SECS-P/06 - Economia applicata SECS-P/09 - Finanza aziendale SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari SECS-P/12 - Storia economica SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica 62 6 6 9 45 33 Copia non valida Socio-giuridico Discipline dell'ambiente Discipline storiche Ambito di sede IUS/01 - Diritto privato IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/13 - Diritto internazionale IUS/14 - Diritto dell'unione europea M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/10 - Sociologia dell'ambiente e del territorio AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura BIO/03 - Botanica ambientale e applicata BIO/05 - Zoologia BIO/08 - Antropologia ICAR/01 - Idraulica ICAR/15 - Architettura del paesaggio ICAR/21 - Urbanistica MED/42 - Igiene generale e applicata M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea SPS/04 - Scienza politica SPS/07 - Sociologia generale Attività formative A scelta dello studente Per la prova finale Altre (art. 10, comma 1, lettera f ) TOTALE Tipologie 21 6 9 18 CFU 26 Tot CFU D.M. 15 Tesi o elaborato scritto. 49 25 Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 24 15 300 198 63 Tot. CFU CFU D.M. Copia non valida 8. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in «Editoria e Comunicazione Multimediale», della classe delle lauree specialistiche in ‘Editoria, Comunicazione Multimediale e Giornalismo ’ (13/S), afferente alla Facoltà di Lettere e Filosofia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN EDITORIA, COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE E GIORNALISMO (13/S) Corso di Laurea Specialistica in EDITORIA E COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nel corso di laurea specialistico dovranno: • possedere competenze idonee al lavoro redazionale, anche attraverso l’uso di nuove tecnologie informatiche; • possedere strumenti metodologici idonei all’analisi sociale ai fini del lavoro editoriale; • possedere abilità di scrittura per i nuovi media; • possedere le competenze idonee alla realizzazione di prodotti multimediali e ipertestuali; • possedere le competenze necessarie all’uso delle nuove tecnologie della comunicazione in funzione delle necessità gestionali ed organizzative di imprese editoriali e multimediali; • essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. I laureati specialisti potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità, organizzative e gestionali in imprese editoriali, sia tradizionali sia legate ai muovi media. A questi fini, il curriculum: • comprende attività dedicate all’approfondimento delle conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze della comunicazione e dell’informazione, nonché l’applicazione di metodi propri del lavoro di gestione delle informazioni, di redazione di testi, di realizzazione di prodotti ipertestuali; • prevede attività di tirocinio e stage presso aziende pubbliche e private dell'Unione Europea (in particolare, imprese editoriali tradizionali e legate ai nuovi media), anche sotto la guida di giornalisti professionisti o dirigenti ed editors di imprese editoriali, oltre a soggiorni di studio presso università italiane e straniere. Il curriculum sussume integralmente il triennio di Scienze della comunicazione. Inoltre è accessibile senza debiti (salvo particolarità dei singoli piani di studio) dai trienni di Lettere e Beni culturali. I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 64 Copia non valida ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI Settori scientifico - disciplinari Attività Ambiti formative disciplinari Di base Caratterizzanti SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi INF/01 – Informatica Discipline informatiche e del ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni linguaggio L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate L-LIN/01 - Glottologia e linguistica L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche Discipline M-GGR/01 - Geografia storiche, M-GGR/02 - Geografia economico-politica politologiche e M-STO/02 - Storia moderna geografiche M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche M-STO/06 - Storia delle religioni M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e biblioteconomia SECS-P/02 - Politica economica SPS/04 - Scienza politica L-ART/02 - Storia dell'arte moderna Discipline delle L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea arti e dello L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione spettacolo L-ART/07 - Musicologia e storia della musica L-ART/08 - Etnomusicologia SECS-P/01 - Economia politica Discipline SECS-P/10 - Organizzazione aziendale economiche e SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e sociologiche comunicativi INF/01 - Informatica Discipline della rappresentazione ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni Discipline economiche e sociologiche 65 CFU Tot. CF CF U U D.M . 30 70 Tot CF U D.M . 50 55 46 40 20 10 20 5 Copia non valida Affini o integrative Discipline della letteratura italiana Discipline filosofiche, politiche e giuridiche Discipline psico sociali Ambito di sede Attività formative 60 42 5 A scelta dello studente La prova finale consiste o nell'allestimento di un prodotto multimediale Per la prova finale complesso con commento, o in un elaborato scritto (tesi) di consistente ampiezza. 40 40 Tot CF U D.M . 15 40 40 25 Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche, attività di stage e tirocinio 30 30 20 300 300 198 Altre ( art. 10, comma 1, lettera f) Tipologie L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana 20 L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea IUS/01 - Diritto privato 20 IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/14 - Diritto dell'unione europea M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza SPS/02 - Storia delle dottrine politiche SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici M-PSI/01 - Psicologia generale 20 M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/06 - Psicologia del lavoro e delle organizzazioni M-PSI/07 - Psicologia dinamica SECS-P/06 - Economia applicata SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro L-LIN/03 – Letteratura francese 5 L-LIN/05 – Letteratura spagnola L-LIN/11 – Lingua e letterature anglo-americane L-LIN/13 – Letteratura tedesca CFU TOTALE Tot. CF CF U U D.M . 9. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in «Fonti Metodi e Comunicazione della Ricerca Storica», della classe delle lauree specialistiche in ‘Storia Contemporanea’ (94/S), afferente alla Facoltà di Lettere e Filosofia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: 66 Copia non valida CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE S T O R I A C O N T E M P O R A N E A (94/s) IN LAUREA SPECIALISTICA IN FONTI, METODI E COMUNICAZIONE DELLA RICERCA STORICA OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI DELLA CLASSE DI LAUREE I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono: • possedere avanzate competenze delle metodologie proprie delle scienze storiche, nonché delle tecniche di ricerca richieste per il reperimento e l'utilizzo critico delle fonti archivistiche e bibliografiche e delle analisi statistiche e demografiche; • possedere una preparazione specifica del pensiero e delle metodologie delle scienze sociali ed economiche; • possedere una formazione specialistica approfondita dei momenti e degli aspetti salienti della storia contemporanea nelle sue differenti dimensioni, compresa quella di genere, allargando progressivamente l'orizzonte dall'Europa ai paesi extraeuropei; • arrivare alla dimostrazione di autonoma capacità di ricerca nel campo della storia contemporanea; • essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. Tra i ruoli professionali, oltre all’attività di docenza e di ricerca, a cui il titolo potrà dare sbocco, si segnalano: • funzioni di alta responsabilità nella direzione di attività connesse ai settori dei servizi e dell’industria culturale e degli Istituti di cultura e di ricerca di tipo specifico; • funzioni di alta responsabilità nella direzione di centri studi e di ricerca, pubblici e privati, in istituzioni governative e locali nei settori dei servizi culturali e del recupero di attività, tradizioni e identità locali; • funzioni di alta responsabilità nell’editoria specifica ed in quella connessa alla diffusione dell’informazione e della cultura storica. In accordo con Enti pubblici e privati si attiveranno gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le altre attività formative. Almeno il 50% dell'impegno orario complessivo è riservato allo studio o ad altre attività formative di tipo individuale, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 67 Copia non valida OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI DELLA LAUREA SPECIALISTICA Nel quadro degli obiettivi generali della classe di lauree, i laureati del corso di laurea specialistica in Fonti, metodi e comunicazione della ricerca storica dovranno: • • • • • • possedere approfondite competenze in merito alle fonti archivistiche e bibliografiche, al loro reperimento e alla loro utilizzazione ai fini della ricerca; saper reperire e sfruttare le risorse telematiche utili per la ricerca storica; conoscere le metodologie di ricerca nella loro evoluzione storica e la loro rilevanza ai fini della ricerca originale; dimostrarsi capaci di presentare e comunicare in forma chiara, coerente, rigorosa e originale i risultati della ricerca; essere in grado di avvalersi dei diversi linguaggi comunicativi, compresi quelli di carattere multimediale; saper collegare la preparazione specifica in storia contemporanea alle prospettive di lungo periodo della storia europea ed extraeuropea. Conformemente ai profili professionali indicati per la classe nel suo complesso, i laureati potranno svolgere attività di direzione, collaborazione, consulenza sia nel campo della ricerca specialistica sia in quello della comunicazione storica e dell’alta divulgazione. Il corso di laurea specialistica in Forme, metodi e comunicazione della ricerca storica non è a numero chiuso. Per l’orientamento di chi è interessato all’iscrizione sono previsti test attitudinali non vincolanti. La laurea specialistica è conseguibile con 300 crediti totali. Fra questi sono integralmente riconosciuti i 180 crediti conseguiti con la laurea triennale in Storia delle civiltà. Chi ha conseguito una laurea triennale diversa da Storia delle civiltà e intende iscriversi alla laurea specialistica in Forme, metodi e comunicazione della ricerca storica dovrà preferibilmente aver maturato almeno 100 crediti in discipline «di base», «caratterizzanti», «affini o integrative» della laurea triennale in Storia delle civiltà. CARATTERISTICHE DELLA PROVA FINALE La prova finale consiste nell’elaborazione di uno scritto originale di ricerca, opera del candidato, che esamina un problema storico - concordato con un docente della classe - sulla base dell'analisi di una ampia base documentale e della familiarità critica con il dibattito storiografico internazionale sul tema. 68 Copia non valida CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA SU 300 CFU «FONTI, METODI E COMUNICAZIONE DELLA RICERCA STORICA» (CLASSE 94/S — STORIA CONTEMPORANEA) ATTIVITÀ FORMATIVE DI BASE AMBITI DISCIPLINA RI DI BASE Statistica, demografia e geografia SETTORI SCIENTIFICODISCIPLINARI (codice e denominazione) M-GGR/01 Geografia SECS-S/01 Statistica SECS-S/04 – Demografia Storia M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia CARATTERIZZA Storia dell’età L-OR/10 - Storia dei contemporanea paesi islamici NTI L-OR/23 - Storia dell’Europa e dell’Asia orientale e dei paesi sud-orientale extraeuropei M-STO/04 - Storia contemporanea SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe SPS/13 - Storia e istituzioni dell’Africa SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia 69 CFU Tot. CFU CFU D.M. Tot. CFU D.M. 10 50 48 70 60 40 30 Copia non valida AFFINI O INTEGRATIVE Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche e storia delle relazioni internazionali M-FIL/06 - Storia della filosofia SPS/02 - Storia delle dottrine politiche SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali 20 Storia dell’economia, del pensiero economico, della scienza, della tecnica e dell’industria L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche SECS-P/04 - Storia del pensiero economico SECS-P/12 - Storia economica L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 Linguistica italiana L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana L-LIN/03 – Letteratura francese L-LIN/04 – Lingua e traduzione – lingua francese L-LIN/05 – Letteratura spagnola 20 Discipline linguistiche e letterarie 70 15 45 30 Copia non valida Storia delle chiese e delle istituzioni giuridiche Discipline di contesto A SCELTA DELLO STUDENTE PROVA FINALE ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE (art. 10, comma 1, lett. f) AMBITO DI SEDE IUS/08 – Diritto costituzionale IUS/19 – Storia del diritto medievale e moderno IUS/21 – Diritto pubblico comparato M-STO/07 – Storia del cristianesimo e delle chiese L-ART/05 Discipline dello spettacolo L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 Musicologia e storia della musica M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologic he M-GGR/01 Geografia M-GGR/02 Geografia economicopolitica M-PSI/05 - Psicologia sociale SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, ecc. ICAR/18 – Storia INF/01 - Informatica dell’architettura 71 5 25 25 25 15 55 20 55 20 30 15 35 35 Copia non valida ING-INF/03 Telecomunicazioni ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni IUS/01 - Diritto privato IUS/02 - Diritto privato comparato IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/08 - Diritto costituzionale IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/13 - Diritto internazionale IUS/14 - Diritto dell’Unione Europea IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno IUS/20 - Filosofia del diritto IUS/21 - Diritto pubblico comparato L-ANT/01 - Preistoria e protostoria L-ANT/02 - Storia greca L-ANT/03 - Storia romana L-ANT/07 Archeologia classica L-ANT/08 Archeologia cristiana e medievale L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica L-ART/01 - Storia dell’arte medievale L-ART/02 - Storia dell’arte moderna L-ART/03 - Storia dell’arte 72 Copia non valida contemporanea L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro L-ART/05 Discipline dello spettacolo L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 Musicologia e storia della musica L-ART/08 Etnomusicologia L-FIL-LET/02 Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/04 Lingua e letteratura latina L-FIL-LET/05 Filologia classica L-FIL-LET/08 Letteratura latina medievale e umanistica L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/10 Letteratura italiana L-FIL-LET/11 Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/12 Linguistica italiana L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana L-FIL-LET/14 Critica letteraria e letterature comparate L-FIL-LET/15 Filologia germanica L-LIN/01 Glottologia e linguistica L-LIN/03 Letteratura francese L-LIN/04 - Lingua e 73 Copia non valida traduzione – lingua francese L-LIN/05 Letteratura spagnola L-LIN/06 - Lingua e letterature ispanoamericane L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/08 Letterature portoghese e brasiliana L-LIN/10 Letteratura inglese L-LIN/11 - Lingue e letterature angloamericane L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/13 Letteratura tedesca L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca L-LIN/21 - Slavistica L-OR/10 - Storia dei paesi islamici L-OR/23- Storia dell’Asia orientale e sudorientale M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologic he M-FIL/01 - Filosofia teoretica M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-FIL/03 - Filosofia morale M-FIL/04 - Estetica M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi M-FIL/06 - Storia della filosofia M-FIL/07 - Storia della filosofia antica M-FIL/08 - Storia 74 Copia non valida della filosofia medievale M-GGR/01 Geografia M-GGR/02 Geografia economicopolitica M-PED/01 Pedagogia generale e sociale M-PED/02 - Didattica e pedagogia speciale M-PSI/01 - Psicologia generale M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale M-PSI/07 - Psicologia dinamica M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/03 - Storia dell’Europa orientale M-STO/04 - Storia contemporanea M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche M-STO/06 - Storia delle religioni M-STO/07 - Storia del cristianesimo e delle chiese M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia M-STO/09 Paleografia e diplomatica SECS-P/01 Economia politica SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/04 - Storia del pensiero 75 Copia non valida economico SECS-P/06 Economia applicata SECS-P/07 Economia aziendale SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 - Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/12 - Storia economica SECS-S/01 Statistica SECS-S/04 Demografia SECS-S/05 Statistica sociale SPS/01 - Filosofia politica SPS/02 - Storia delle dottrine politiche SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche SPS/04 - Scienza politica SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe SPS/06 - Storia delle relazioni internazionali SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici SPS/13 - Storia e istituzioni dell’Africa 76 Copia non valida SPS/14 - Storia e istituzioni dell’Asia Totale 300 77 198 Copia non valida 10. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Lingua e Cultura Italiana », della classe delle lauree specialistiche in ‘Lingua e Cultura Italiana’ (40/S), afferente alla Facoltà di Lettere e Filosofia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN LINGUA E CULTURA ITALIANA (40/s) Corso di Laurea specialistica in Lingua e Cultura Italiana OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono: • possedere una approfondita conoscenza della tradizione della realtà culturale italiana con particolare riferimento alla lingua e alla letteratura; • acquisire gli strumenti critici e metodologici di ricerca nell’ambito dei settori che caratterizzano la tradizione culturale nazionale; • essere capaci di indagini avanzate sulla lingua e la letteratura italiana; • essere in grado di utilizzare i principali strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza; • avere una buona padronanza di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano. Tra i ruoli professionali, oltre all’attività di docenza e di ricerca, a cui il titolo potrà dare sbocco, si segnalano: • ruoli professionali e direttivi nel settore dell’editoria e della comunicazione; • ruoli professionali e direttivi nei settori delle relazioni pubbliche e di impresa nonché nei settori della cooperazione culturale. Sono previsti, in accordo con Enti pubblici e privati, gli stages e i tirocini più opportuni per concorrere al conseguimento dei crediti richiesti per le altre attività formative e potranno definire ulteriormente per ogni corso di studio gli obiettivi formativi della classe e prevedere anche più specifici profili professionali. Almeno il 50% dell'impegno orario complessivo è riservato allo studio o ad altre attività formative di tipo individuale, con possibilità di percentuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. Il corso di laurea specialistica non è a numero chiuso. Sono previsti test attitudinali orientativi e non vincolanti preliminari all’ammissione al corso. La Laurea specialistica (LS) è conseguibile con 300 crediti totali, inclusivi dei crediti conseguiti con la Laurea (L). Per l’iscrizione alla LS in Lingua e cultura italiana sono riconosciuti nella loro totalità (180) i crediti conseguiti con la laurea triennale (L) in Lettere; per gli studenti che provengano da altre lauree triennali è consigliabile (ma non tassativo) aver conseguito nella Laurea (L) di provenienza almeno cento crediti in discipline “di base”, “caratterizzanti”, “integrative o affini” comprese nella tabella della laurea specialistica in Lingua e cultura italiana. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA LAUREA I laureati del corso devono: 78 Copia non valida - conseguire una preparazione approfondita che conferisca loro capacità autonome di analisi e di aggiornamento culturale e scientifico nei campi della Filologia e della Letteratura medievale, moderna e contemporanea e della loro tradizione classica; acquisire solide basi teoriche sui meccanismi della comunicazione letteraria e sui fondamenti della teoria del linguaggio; padroneggiare conoscenze specialistiche delle lingue e letterature del medioevo e dell'età moderna e contemporanea, coi necessari riferimenti alle loro origini antiche, anche ai fini dell'accesso ai dottorati di ricerca pertinenti alle discipline studiate; avere le competenze necessarie a utilizzare pienamente i principali strumenti informatici più avanzati disponibili in tali ambiti di studio, anche ai fini di un inserimento in professioni editoriali; consolidare le conoscenze storiche, letterarie e geografiche necessarie ad accedere e a conseguire il diploma della Scuola di specializzazione per insegnanti, ai fini di un impiego professionale come insegnante di materie letterarie nella scuola; avere una conoscenza e un uso fluido, scritto e orale, di almeno una lingua europea oltre all'italiano, sia nel lessico generale, sia nei lessici delle discipline specifiche del corso di studi. ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI SETTORI SCIENTIFICO ATTIVITA’ DISCIPLINARI FORMATIVE Codice e denominazione 79 CFU Tot CFU CFU D.M. Tot CFU D.M. Copia non valida L-LIN/03 - Letteratura francese L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese L-LIN/05 - Letteratura spagnola L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/10 - Letteratura inglese L-LIN/11 - Lingue e letterature angloamericane L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/13 - Letteratura tedesca L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca L-LIN/17 - Lingua e letteratura romena L-LIN/20 - Lingua e letteratura neogreca Lingua e L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina cultura L-FIL-LET/05 - Filologia classica latina L-FIL-LET/06 - Letteratura cristiana antica L-FIL-LET/08 - Letteratura latina medievale e umanistica Discipline del L-FIL-LET/05 - Filologia classica M-STO/08 - Archivistica, bibliografia e libro e degli archivi biblioteconomia M-STO/09 - Paleografia L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana CARATTERIZZA Discipline L-LIN/01-Glottologia e linguistica NTI linguistiche Letteratura L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza in Italia L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea L-FIL-LET/13 Filologia della letteratura italiana L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e Discipline critico-meto- letterature comparate M-FIL/04 - Estetica dologiche M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi L-ANT/03 - Storia romana Discipline AFFINI M-GGR/01 - Geografia storicoO M-STO/01 - Storia medievale geografiche INTEGRATIVE M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea Lingue e letterature moderne 80 20 50 48 90 60 50 30 20 10 30 40 20 30 Copia non valida Arte, musica L-ANT/07 - Archeologia classica e spettacolo L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea L-ART/05 - Discipline dello spettacolo L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica M-FIL/06 - Storia della filosofia Discipline M-FIL/07 - Storia della filosofia antica filosofiche M-FIL/08 - Storia della filosofia medievale M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale M-PED/02 - Storia della pedagogia 10 10 ATTIVITA’ FORMATIVE CFU Tot CFU A SCELTA DELLO STUDENTE 25 25 15 30 30 30 20 15 PER LA PROVA Prova finale FINALE Consisterà nella elaborazione di una tesi di laurea originale in uno degli insegnamenti del Corso quinquennale di cui lo studente abbia acquisito i relativi crediti. La tesi sarà redatta sotto la guida di un relatore ed esaminata da un correlatore. ALTRE (art.10, Ulteriori comma 1, lett. F) conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, tirocini, etc. 81 CFU D.M. Tot CFU D.M. Copia non valida AMBITO DI SEDE INF/01 - Informatica L-FIL-LET/05 - Filologia classica L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica romanza L-FIL-LET/15 - Filologia germanica L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina L-LIN/03 - Letteratura francese L-LIN/05 - Letteratura spagnola L-LIN/10 - Letteratura inglese L-LIN/13 - Letteratura tedesca M-GGR/01 - Geografia L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana L-LIN/01-Glottologia e linguistica L-ANT/02 - Storia greca L-ANT/03 - Storia romana M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea M-FIL/06 - Storia della filosofia L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea L-ANT/07 - Archeologia classica L-ANT/08 - Archeologia cristiana e medievale L-ART/01 - Storia dell'arte medievale L-ART/02 - Storia dell'arte moderna L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea Totale 35 300 198 11. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Mente, Linguaggio e Comunicazione », della classe delle lauree specialistiche in ‘Teoria della Comunicazione’ (101/S), afferente alla Facoltà di Lettere e Filosofia, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN TEORIA DELLA COMUNICAZIONE (101/s) Laurea Specialistica in Mente, Linguaggio e Comunicazione OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nel corso di laurea specialistico devono: • possedere competenze teoriche fondamentali nell’ambito dell’approccio cognitivo alla comunicazione; • essere in grado di progettare modelli comunicativi, anche in vista della realizzazione di prototipi comunicativi a diversi livelli; • possedere abilità metodologiche idonee alla progettazione di apparati comunicativi; • essere in grado di esplorare le componenti infrastrutturali e operative della tecnologia dell’informazione e della comunicazione, dei nuovi mezzi di comunicazione e della computer and networking 82 Copia non valida • • • engineering; essere in grado di progettare studi e attività di ricerca sulle architetture di rete e il loro sviluppo; avere padronanza di saperi tecnologici e di competenze comunicative; essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. I laureati specialisti nella classe potranno svolgere funzioni di elevata responsabilità nel settore della progettazione teorica di ambienti comunicativi integrati, con particolare riferimento all'ideazione e realizzazione di prodotti mediali e multimediali (media education). Ai fini indicati, il curriculum: • comprende attività dedicate all’approfondimento delle conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze della comunicazione e dell’informazione, nonché l’applicazione di metodi propri della ricerca sulla teoria della comunicazione; • prevede attività laboratoriali in funzione primaria e non integrativa; • prevede attività esterne (tirocini, laboratori, stages presso aziende pubbliche e private dell’Unione Europea) e di ricerca presso università italiane e straniere nonché presso laboratori di alta qualificazione scientifica. Il biennio specialistico è accessibile senza debiti dai trienni di Scienze della Comunicazione e Filosofia. I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 83 Copia non valida ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI ATTIVITÀ Ambiti Settori scientifico-disciplinari FORMATIV disciplinari E DI BASE FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici Discipline FIS/08 - Didattica e storia della fisica logiche, semiotiche e INF/01 - Informatica informatiche ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni M-FIL/01 - Filosofia teoretica M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi M-PSI/01 - Psicologia generale MAT/01 - Logica matematica MAT/02 - Algebra MAT/04 - Matematiche complementari MAT/05 - Analisi matematica MAT/06 - Probabilità e statistica matematica SPS/01 - Filosofia politica SPS/07 - Sociologia generale SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi Caratterizza Intelligenza ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni nti artificiale e M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale interazione M-PSI/01 - Psicologia generale uomomacchina M-DEA/01 - Discipline demoetnoantropologiche Analisi avanzata dei SPS/04 - Scienza politica SPS/07 - Sociologia generale processi SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e culturali e comunicativi comunicativi L-LIN/01 - Glottologia e linguistica Logica, M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza filosofia del linguaggio e M-FIL/03 - Filosofia morale M-FIL/05 - Filosofia e teoria dei linguaggi semiotica M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale Scienze M-PED/04 - Pedagogia sperimentale cognitive e psicologiche M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione M-PSI/05 - Psicologia sociale L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana Lingua e L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea letteratura L-FIL-LET/12 - Linguistica italiana italiana 84 CFU Tot CFU 50 50 Tot CFU D.M. 40 10 70 60 10 30 10 10 CFU D.M. Copia non valida Affini o integrative Attività formative Ambito di sede IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea SPS/01 - Filosofia politica SPS/02 - Storia delle dottrine politiche SPS/11 - Sociologia dei fenomeni politici SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale L-ART/03 - Storia dell'arte contemporanea Discipline L-ART/05 - Discipline dello spettacolo delle arti e dei linguaggi L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione L-ART/07 - Musicologia e storia della musica della comunicazio M-STO/05 - Storia della scienza e delle tecniche ne Tipologie Discipline storiche, politiche e giuridiche IUS/01 – Diritto Privato L-LIN/03 – Letteratura Francese L-LIN/05 – Letteratura Spagnola L-LIN/11 – Lingua e Letterature Anglo-Americane L-LIN/12 – Lingua e traduzione – lingua inglese L-LIN/13 – Letteratura tedesca M-GGR/02 – Geografia Economico-Politica SECS-P/01 – Economia Politica A scelta dello studente Per la prova finale La prova finale consisterà nell’elaborazione di un testo scritto (tesi) di consistente ampiezza. Eccezionalmente, potrà consistere anche nella realizzazione di un progetto di strumento educativo o comunicativo di carattere multimediale, da realizzarsi su supporto o sul web. Ulteriori conoscenze linguistiche, abilità informatiche e relazionali, Altre ( art. 10, comma 1, tirocini, etc. lettera f ) TOTALE 85 30 40 40 10 CFU Tot CFU 40 40 CFU D.M. Tot CFU D.M. 50 15 30 25 20 18 300 198 Copia non valida 12. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Programmazione e Direzione delle Politiche e dei Servizi Sociali», della classe delle lauree specialistiche in ‘Programmazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali’ (57/S), afferente alla Facoltà di Scienze Politiche, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI – CLASSE 57/S CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN PROGRAMMAZIONE E DIREZIONE DELLE POLITICHE E DEI SERVIZI SOCIALI Il Corso di laurea specialistica si svolge nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale La laurea specialistica si consegue con 300 crediti Il Corso laurea specialistica in Programmazione e Direzione delle Politiche e dei Servizi Sociali accoglie i 180 crediti attribuiti con il Corso di laurea in Servizio Sociale ( Classe delle lauree in Scienze del Servizio Sociale - Classe VI) della Facoltà di Scienze Politiche dell’Università del Piemonte Orientale OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe devono: • possedere una conoscenza avanzata delle discipline sociologiche e del servizio sociale, un’elevata capacità di analisi e interpretazione dei fenomeni sociali, un’avanzata conoscenza nel campo delle discipline economico – statistiche, giuridiche e politologiche, nonché dell’antropologia, della psicologia sociale e degli studi di genere; • avere padronanza dei diversi metodi di disegno, impostazione e conduzione delle indagini sociali su individui, organizzazioni e ambiti territoriali; • avere le competenze necessarie per l’ideazione, la programmazione e l’attuazione di programmi di servizio sociale e di politiche sociali nei settori della sanità, dell’istruzione, della famiglia, dell’immigrazione, dell’esclusione e marginalità sociale, delle pari opportunità e dei soggetti deboli, e delle politiche di welfare in generale; • possedere una conoscenza avanzata dei metodi e delle tecniche relative al monitoraggio e valutazione degli esiti e dell'impatto sociale di singoli programmi di intervento nei settori indicati; • possedere le competenze necessarie in merito al raccordo tra la programmazione di interventi nei settori indicati e l’offerta dei servizi corrispondenti; • essere in grado di operare con un elevato grado di autonomia e di svolgere funzioni di direzione di strutture, servizi, dipartimenti e aree di elevata complessità nell’ambito di politiche sociali e di dirigere il lavoro di gruppo; • essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell’Unione Europea oltre all’italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari; • essere in possesso di avanzate competenze e strumenti per la comunicazione ela gestione dell’informazione; • possedere le competenze e le capacità di interagire con le culture e le popolazioni immigrate nella prospettiva di relazioni sociali interculturali e multietniche. I laureati specialisti nella classe opereranno nelle strutture di servizio alla persona con funzioni di elevata responsabilità e autonomia. 86 Copia non valida Ai fini indicati, i curricula dei corsi della laurea specialistica della classe: • comprendono attività dedicate all’acquisizione di conoscenze avanzate nei vari campi della sociologia, nonché di metodi propri della sociologia nel suo complesso; all’acquisizione di conoscenze e competenze avanzate nelle teorie e metodi propri del servizio sociale, delle politiche sociali e dell’organizzazione dei servizi; all’acquisizione di una approfondita preparazione in campo giuridico, politologico ed economico-statistico; alla modellizzazione di fenomeni sociali culturali ed economici; alla predisposizione di progetti; alla valutazione dei risultati; • comprendono in ogni caso almeno un quota di attività formative nel campo delle conoscenze empiriche dei diversi sistemi di politica sociale, anche da un punto di vista comparativo; • prevedono eventualmente, in relazione a obiettivi specifici, attività esterne come tirocini formativi presso amministrazioni e strutture di servizio, e soggiorni di studio presso altre università italiane ed europee, anche nel quadro di accordi internazionali. I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all’art. 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell’impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento delle attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. 87 Copia non valida ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI ATTIVITÀ FORMATIVE Ambiti disciplinari DI BASE Discipline sociologiche Discipline giuridicopolitologiche ed economico-statistiche Caratterizzant i Discipline sociologiche Settori scientifico-disciplinari SPS/07 – Sociologia generale SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro IUS/09 – Istituzioni di diritto pubblico SECS – P/01 – Economia politica SECS – S /01 – Statistica SPS/07 – Sociologia generale SPS/09 – Sociologia dei processi economici e del lavoro SPS/12 – Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale IUS/01 – Diritto privato Discipline giuridicopolitologiche ed economic IUS/07 – Diritto del lavoro statistico-demografiche, IUS/10 – Diritto amministrativo IUS/14 – Diritto dell’unione europea psicologiche e IUS/17 – Diritto penale antropologiche M – PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione M-DEA/01 Discipline demoetnoantropologiche Affini o integrative Formazione interdisciplinare Ambito di sede A scelta dello studente Per la prova finale SPS/01 – Filosofia politica M – PSI/08 – Psicologia clinica M – PSI/06 – Psicologia del lavoro e delle organizzazioni SECS – P/08 – Economia e gestione delle imprese M-PSI/05 - Psicologia sociale MED/42 – Igiene generale e applicata Tesi o elaborato scritto 88 CFU TTot. CC TTot CFU FU CFU D.M D.M. . 41 23 0 118 18 126 82 72 36 44 31 17 36 31 31 7 20 15 25 25 Copia non valida Altre (art. Tirocinio, abilità relazionali, ulteriori conoscenze linguistiche, 10, comma 1, ulteriori competenze nel disegno, impostazione e conduzione lettera f) di indagini sociali, ulteriori competenze informatiche Idoneità linguistica Abilità informatiche Stage e laboratori TOTALE 40 15 300 198 13. L’ordinamento del corso di Laurea Specialistica in « Studi Europei », della classe delle lauree specialistiche in ‘Studi Europei’ (99/S), afferente alla Facoltà di Scienze Politiche, è modificato e riapprovato nella formulazione seguente: CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN STUDI EUROPEI – 99/S Corso di Laurea Specialistica in “Studi Europei” OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI Il biennio specialistico in Studi europei mira a formare figure professionali e intellettuali che rispondano alle domande che la sempre piu’ rapida attuazione dell’Unione Europea pone. I laureati nei corsi di laurea specialistica della classe potranno esercitare funzioni di elevata responsabilità in imprese pubbliche e private, organizzazioni non governative, associazioni di rappresentanza degli interessi, nonché presso gli uffici dell'Unione Europea. Coloro che sono interessati ad operare in tale contesto dovranno pertanto possedere i seguenti requisiti: • avere, oltre ad una solida formazione di base, conoscenze approfondite, di tipo giuridico, economico, politologico, sociale, storico e teorico idonee ad analizzare, interpretare, valutare e gestire la complessità dei vari ambiti e sistemi dell’Unione Europea; • possedere conoscenze interdisciplinari per inserirsi nel mondo del lavoro organizzativo e intellettuale in posizione di elevata responsabilità sia presso imprese e organizzazioni private, nazionali e multinazionali, sia presso amministrazioni, enti, organizzazioni nazionali e sovranazionali, operanti nel contesto dell’Unione Europea; • possedere strumenti analitici, nozioni istituzionali e categorie culturali in quella prospettiva comparativa ormai indispensabile per cogliere le molte dimensioni in cui si dispiega la realtà europea: dai fenomeni economici a quelli politici, dalle dinamiche sociali alle correnti intellettuali; • acquisire specifiche competenze relative ai principi, alle normative e alle politiche di pari opportunità e di lotta alle discriminazioni; • acquisire competenze elevate necessarie a formare personale con funzioni di alta responsabilità - per le organizzazioni pubbliche e private - attrezzato ad interagire con le istituzioni europee in ambiti transnazionali europei e a operare nel nuovo scenario apertosi con l'emergere di un sistema multiplo di governo dell'Unione Europea; • essere in grado di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, due lingue dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari. Ai fini indicati i curricula dei corsi di laurea specialistica: 89 Copia non valida • • prevedono attività di studio presso università dei paesi europei o presso istituzioni o imprese che svolgano attività precipua in ambito europeo; prevedono, in relazione a specifici obiettivi di formazione professionale e di sbocchi occupazionali, attività esterne, quali tirocini e/o stages formativi, presso organizzazioni pubbliche e private operanti nell’Unione Europea oltre che presso le istituzioni europee. I regolamenti didattici di ateneo determinano, con riferimento all'articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la frazione dell'impegno orario complessivo riservato allo studio o alle altre attività formative di tipo individuale in funzione degli obiettivi specifici della formazione avanzata e dello svolgimento di attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico. L’accesso è diretto per gli studenti provenienti dalla Laurea triennale in « Scienze politiche comparate e cultura europea ». ATTIVITA’ FORMATIVE INDISPENSABILI ATTIVITÀ formative DI BASE Ambiti disciplinari Statistico Quantitativo Storico Metodologico Linguistico Caratterizza nti Politico - Sociale Economico Settori scientifico-disciplinari SECS-S/01 – Statistica SECS-S/03 - Statistica economica SECS-S/04 – Demografia SECS-S/05 - Statistica sociale M-STO/01 - Storia medievale M-STO/02 - Storia moderna M-STO/04 - Storia contemporanea SPS/02 - Storia delle dottrine politiche SPS/03 - Storia delle istituzioni politiche IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico SECS-P/01 - Economia politica SPS/01 - Filosofia politica SPS/04 - Scienza politica SPS/07 - Sociologia generale L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca SPS/04 - Scienza politica SPS/07 - Sociologia generale SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/03 - Scienza delle finanze SECS-P/06 - Economia applicata 90 CFU Tot. CFU CFU D.M. 19 74 Tot. CFU D.M. 40 119 68 19 27 9 23 9