Obiettivi del corso
Corso Tecnico Normativo
Gli adempimenti relativi alla compilazione dei
nuovi libretti di impianto di climatizzazione
D.p.r. 74/2013
Acquisire le competenze necessarie per assolvere ai dettami in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed
estiva degli edifici, ed in particolare :
§
Il D.p.r. 74/2013 e il D.M. 10/02/2014
§
Il libretto di uso e manutenzione
§
I nuovi libretti di impianto di climatizzazione
§
I nuovi rapporti di controllo di efficienze energetica
D.p.r. 74/2013
IN VIGORE DAL 12 LUGLIO 2013
Art. 1
Ambito di intervento e finalità
Art. 2
Definizioni
Art. 3
Valori massimi della temperatura
Art. 4
Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
Art. 5
Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e
Art. 6
Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione, il controllo e la
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva
D.p.r. 74/2013
Art. 1 Ambito di intervento e finalità
1. Il presente decreto definisce i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
Art. 8
Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
degli edifici, per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, nonché i requisiti
Art. 9
Ispezioni sugli impianti termici
professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva
Art. 10 Competenze delle Regioni e delle Province autonome
esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito
Art. 11 Sanzioni
denominato: "decreto legislativo".
Art. 12 Abrogazioni
2. I criteri generali di cui al comma 1 si applicano all'edilizia pubblica e privata.
Art. 13 Copertura finanziaria
Allegati A; B; C
Cosa si intende per “impianto termico”?
Art. 2 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'articolo 2, comma 1, e nell'Allegato
A del decreto legislativo n° 192/2005 e ulteriori aggiornamenti contenuti nella legge n° 90/2013
Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 regolamenta la progettazione e la realizzazione dei nuovi
edifici e degli impianti in essi installati, l’esercizio, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli
impianti termici.
Definizione IMPIANTO TERMICO
(modificata dall'Art. 2, comma 1 della Legge n° 90/2013)
A tali fini assume particolare importanza la definizione di “impianto termico” che è connessa a tutta la
materia regolamentata dal D.lgs. 192/05. L’ultima definizione di impianto termico, introdotta dalla legge
Impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza
produzione di ACS, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di
produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici, gli impianti individuali di riscaldamento.
n. 90/2013 che ha modificato il D.lgs 192/05 , recita:
"l'impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli
ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico
utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché
gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di
D. Lgs. 192/2005
LEGGE N° 90/2013
riscaldamento.
Cosa si intende per “impianto termico”?
Cosa si intende per “impianto termico”?
Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad
Non sono impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di
energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle
singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale
potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5
ed assimilate sono da intendersi comprese anche:
kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda
•
gli edifici residenziali monofamiliari
sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”
•
le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o
commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che
Tenuto conto delle finalità del D.lgs 192/05, si ritiene che l’impianto termico debba essere costituito da
apparecchi, dispositivi e sottosistemi installati in modo fisso caratterizzanti il sistema edificio/impianto, senza limiti
prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente
residenziale
di potenza. La definizione di impianto termico comprende anche l'insieme di più apparecchi a fiamma indipendenti
Sono assimilati agli impianti termici quegli impianti ad uso promiscuo nei quali la potenza utile dedicata alla
tra loro, installati in modo fisso, al servizio della stessa unità immobiliare, qualora la somma delle loro potenze al
climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi,
focolare non sia inferiore a 5 kW.
comprendenti anche la climatizzazione dei locali destinati ad ospitare apparecchi o sostanze che necessitano di
temperature controllate.
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Valori massimi della temperatura
Non sono considerati impianti termici:
• apparecchi, quali stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali
apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze
nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è ≥ 5 kW
• sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di ACS al servizio di singole unità immobiliari ad uso
residenziale e assimilate
1. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle
temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve
superare:
a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici
D. Lgs. 192/2005
LEGGE N° 90/2013
2. Durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione estiva, la media ponderata delle
temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati di ciascuna unità immobiliare, non
deve essere minore di 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici.
3. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti fissati ai commi 1 e 2 è
ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.
Art. 3 Valori massimi della temperatura
4.
Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
Gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a
ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza e il recupero dei
tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici, sono esclusi dal rispetto
dei commi 1 e 2, limitatamente alle zone riservate alla permanenza e al trattamento medico dei
degenti o degli ospiti.
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti invernali sono condotti in modo che,
durante il loro funzionamento, non siano superati i valori massimi di temperatura indicati all'articolo 3
del presente decreto
2. L'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito con i seguenti limiti
relativi al periodo annuale e alla durata giornaliera di attivazione, articolata anche in due o più
sezioni:
Per gli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, per le sedi delle rappresentanze
diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, le autorità
comunali possono concedere deroghe motivate ai limiti di temperatura dell'aria negli
ambienti di cui ai commi 1 e 2, qualora elementi oggettivi o esigenze legati alla specifica
destinazione d'uso giustifichino temperature diverse di detti valori.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione,
si applicano nei seguenti casi:
Zona A: ore 6 giornaliere dal 1° dicembre al 15 marzo
Zona B: ore 8 giornaliere dal 1° dicembre al 31 marzo
Zona C: ore 10 giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo
Zona D: ore 12 giornaliere dal 1° novembre al 15 aprile
Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile
Zona F: nessuna limitazione
Art. 4 Limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale
non
7.
Presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il
proprietario o l'amministratore espongono una tabella contenente:
a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili,
limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività ;
a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio dell'impianto termico e dell'orario di attivazione
b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione
combinata di elettricità e calore;
b) le generalità e il recapito del responsabile dell'impianto termico;
c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati
nell'opera muraria;
giornaliera prescelto;
c) il codice dell'impianto assegnato dal Catasto territoriale degli impianti termici istituito dalla
Regione o Provincia autonoma ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera a).
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione,
il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva
va
1. L'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell'impianto termico e il rispetto delle
disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell'impianto che
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione,
il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva
La delega al terzo responsabile non è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali
in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato.
può delegarle ad un terzo.
DELEGA AL 3°
RESPONSABILE DELL’IMPIANTO TERMICO
Singole unità
immobiliari
residenziali
Singole unità
Singol
nità
immobiliari
residenziali
non locate
c
Edifici con
impianti
termici
centralizzati
DELEGA AL 3°
Edifici di
proprietà di
società
In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore
oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato
Occupante
Proprietario
Amministratore
A.D. o Proprietà
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione,
il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva
2.
OK
un unico terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione,
il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva
va
In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non può
Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso
essere rilasciata, salvo che nell'atto di delega sia espressamente conferito l'incarico di procedere alla
apposita delibera dell'assemblea dei condomini.
loro messa a norma.
OK
Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il terzo
responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura
In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione
finanziaria per l'esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.
dell'avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al
delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
Fine
Lavori
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione,
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione,
il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva
il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva
3.
Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative
l'esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell'atto di delega o richiesti dalle
all'impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell'ambiente.
L'atto di assunzione di responsabilità da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni
amministrative,
applicabili
ai
sensi
dell'articolo
11,
deve
essere
redatto
4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante
in
forma
scritta
evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell'impianto termico affidatogli e alla
sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative.
contestualmente all'atto di delega.
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione,
il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva
Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita
delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione,
il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva
5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o
l'organismo da loro eventualmente delegato:
comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi.
a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade
b) della eventuale revoca dell'incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
automaticamente.
c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonché le eventuali
variazioni sia della consistenza che della titolarità dell'impianto
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione,
Art. 6 Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l'esercizio, la conduzione,
il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva
il controllo e la manutenzione degli impianti termici di climatizzazione invernale ed estiva
6. Il terzo responsabile non può delegare ad altri le responsabilità assunte e può ricorrere solo
7. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di venditore di energia per
occasionalmente al subappalto o all'affidamento di alcune attività di sua competenza, fermo
il medesimo impianto, e con le società a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualità di
restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole
partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere
attività di manutenzione, e la propria diretta responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1667 e
un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell'ambito di un contratto di servizio
seguenti del codice civile.
energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito
non sia riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi
parametri oggettivi preventivamente concordati.
NO DELEGA
Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformità alle disposizioni del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115
Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici
Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici
1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto devono essere eseguite da ditte abilitate
2. Qualora l'impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano più
ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle
disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi
prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l'uso e la manutenzione rese
facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la
disponibili dall'impresa installatrice dell'impianto ai sensi della normativa vigente.
periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal
fabbricante ai sensi della normativa vigente.
Art.1 DM 37/08 (Le lettere)
3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi
natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle
condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di
evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne' reperibili le istruzioni del fabbricante, devono
Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici
Libretto di uso e manutenzione
Altri riferimenti normativi
4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell'ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare
§ Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 Allegato L (art.12, comma 1):
esplicitamente al committente o all'utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione
tecnica del progettista dell'impianto o del fabbricante degli apparecchi:
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto termico
devono essere conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l’uso e
a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l'impianto da loro installato o
manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose
b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate
la manutenzione elaborate dal costruttore dell’impianto. Qualora non siano
disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione
degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere
eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai
sensi della normativa vigente.
Queste operazioni vengono riportate nel
LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE
Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione
da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?
I modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica, pur prevedendo alcuni controlli di
sicurezza sull'impianto e sui relativi sottosistemi di generazione di calore o di freddo, non
sono rapporti di controllo o manutenzione ai fini della sicurezza e pertanto non sono
esaustivi in tal senso.
Gli interventi di controllo e manutenzione devono essere eseguiti a regola d’arte, da
operatori abilitati a dette operazioni, nel rispetto della normativa vigente. L’operatore, al
termine delle medesime operazioni, ha inoltre l’obbligo di effettuare un controllo di
efficienza energetica i cui esiti vanno riportati sulle schede 11 e 12 del libretto di impianto e
sul pertinente rapporto di controllo di efficienza energetica allegato al D.M. 10 febbraio
2014 da rilasciare al responsabile dell’impianto che ne sottoscrive copia per ricevuta e
presa visione.
Sui modelli di rapporto di controllo di efficienza energetica devono essere annotate, nel
campo osservazioni, le manutenzioni effettuate, e nei campi raccomandazioni e
prescrizioni quelle da effettuare per consentire l'utilizzo sicuro dell'impianto. Sullo stesso
modello il manutentore riporterà la data prevista per il successivo intervento.
Chi stabilisce quali sono gli interventi di controllo e manutenzione
da effettuare sugli impianti termici e la relativa frequenza?
Il responsabile dell’impianto termico o per esso un terzo che ne assume la responsabilità, ai
sensi dell’art. 7 del D.lgs 192/05 e s.m.i. e dell’art. 7 del D.P.R. 74/2013, provvede affinché
siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni
della normativa vigente. L'Allegato A al D.lgs. 192/05 definisce il responsabile dell'impianto
termico come "l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari
residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;
l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in
condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di
soggetti diversi dalle persone fisiche".
La predisposizione di istruzioni relative al controllo periodico degli impianti ai fini della
sicurezza, con l'indicazione sia dei singoli controlli da effettuare che della loro frequenza, è
compito dell'installatore, per i nuovi impianti, e del manutentore, per gli impianti
esistenti, i quali devono tenere conto delle istruzioni fornite dai fabbricanti dei singoli
apparecchi e componenti, ove disponibili. La vigente legislazione non contiene prescrizioni o
indicazioni su modalità e frequenza dei controlli e degli eventuali interventi manutentivi sugli
impianti di climatizzazione estiva e/o invernale né sui singoli apparecchi e componenti che li
costituiscono.
Libretto di uso e manutenzione
Libretto di uso e manutenzione
Altri riferimenti normativi
Analogamente i progettisti ed i costruttori di impianti ed i fabbricanti di apparecchi di riscaldamento diversi
§ Ministero dello Sviluppo Economico circolare N° 0008895 del 23-05-2006
da quelli di cui al punto precedente, nell’ambito delle rispettive responsabilità, hanno il diritto ed il dovere di
definire e dichiarare esplicitamente, in forma scritta, al committente o all’utente quali siano le operazioni di
Sia la precedente legislazione (decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, come
controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro progettato, costruito, fabbricato o modificato, per
modificato dal decreto Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.551) che la nuova (questo comma),
garantire la sicurezza delle persone e delle cose, e con quale frequenza queste vadano effettuate.
lasciano al costruttore dell’impianto o al fabbricante dell’apparecchio la responsabilità di definire la
frequenza e la tipologia delle operazioni di controllo e manutenzione necessarie per mantenere gli
Solo in ultima istanza, sia la vecchia che la nuova legislazione, pongono per le operazioni di controllo
impianti e gli apparecchi in condizioni di sicurezza per le persone e per le cose ed in condizioni di
tecnico (dalle quali può discendere o meno la necessità di un intervento di manutenzione) scadenze
perfetta efficienza.
temporali massime legate alle esigenze di efficienza energetica e salvaguardia dell’ambiente, e non alle
esigenze di sicurezza, che sono salvaguardate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e suoi decreti attuativi e, per
gli impianti a gas, dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1083 leggi sulle quali né la legge 9 gennaio 1991, n. 10,
né l’attuale decreto legislativo, n.192/05, potevano o intendevano intervenire
Libretto di uso e manutenzione
A CHI SPETTA LA COMPILAZIONE?
§ INSTALLATORE: nel caso di costruzione di nuovo impianto, rifacimento o sostanziale modifica
dell’impianto termico e sostituzione caldaia, da consegnare congiuntamente alla Dichiarazione
di conformità e relativi allegati obbligatori.
§ MANUTENTORE: nel caso di manutenzione impianto termico esistente, al fine di garantire la
sicurezza delle persone e delle cose indicando con quale frequenza le operazioni di controllo e
manutenzione, sull’intero impianto, vadano eseguite e quale sia la successiva scadenza
Libretto di uso e manutenzione
Libretto di uso e manutenzione
Libretto di uso e manutenzione
In questa scheda si registrano:
1. I dati della ditta installatrice
(se nuovo impianto)
2. I dati della ditta a cui sono
affidate le operazioni di
controllo e manutenzione
(se impianto esistente)
3. I dati del responsabile della
manutenzione
Libretto di uso e manutenzione
ESEMPI DI ALTRI COMPONENTI DELL'IMPIANTO
Libretto di uso e manutenzione
Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici
5. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua
calda sanitaria devono essere muniti di un "Libretto di
impianto per la climatizzazione".
Art. 7 Controllo e manutenzione degli impianti termici
6. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo
8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati,
integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province
autonome di apportare ulteriori integrazioni.
In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'immobile o
I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i
dell'unità immobiliare i libretti di impianto devono essere
possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell'impianto in modo economicamente
consegnati all'avente causa, debitamente aggiornati, con gli
conveniente.
eventuali allegati.
Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
1. In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all'articolo 7 su impianti
termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli
impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un
controllo di efficienza energetica riguardante:
Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e
locale nei locali climatizzati
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell'acqua, dove previsti
a) il sottosistema di generazione come definito nell'Allegato A del decreto legislativo
Definizione di sottosistema di generazione
Apparecchio o insieme di più apparecchi/dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o
direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o
più delle seguenti modalità:
a) Prodotto della combustione
b) Ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica,
derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, ecc.)
c) Contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura
d) Contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore
Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
2. Le operazioni di cui al comma 1
sono effettuate secondo i rispettivi
rapporti di controllo di efficienza
energetica,
come
individuati
all'Allegato A del presente
decreto.
Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
3. I controlli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2 devono essere inoltre realizzati:
a) all'atto della prima messa in esercizio dell'impianto, a cura dell'installatore
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il
generatore di calore
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l'efficienza
energetica
Esempio: sostituzione valvola gas e conseguente regolazione bruciatore
Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
4.
Il successivo controllo deve essere effettuato entro i termini previsti a far data dalla
effettuazione dei controlli di cui al comma 3
Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?
a?
I controlli di efficienza energetica, si eseguono, ai sensi dell’art.8, comma 1 del D.P.R. 74/2103 “in
occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all’articolo 7 su impianti termici
di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e sugli impianti di
climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale maggiore di 12 kW, si effettua un controllo di
efficienza energetica riguardante:
a) il sottosistema di generazione come definito nell’Allegato A del decreto legislativo;
b) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e
locale nei locali climatizzati;
c) la verifica della presenza e della funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua, dove previsti.”
L’art. 8, comma 3 del D.P.R. 74/2103, prevede che i controlli di efficienza energetica devono essere
inoltre realizzati:
a) all’atto della prima messa in esercizio dell’impianto, a cura dell’installatore;
b) nel caso di sostituzione degli apparecchi del sottosistema di generazione, come per esempio il
generatore di calore;
c) nel caso di interventi che non rientrino tra quelli periodici, ma tali da poter modificare l’efficienza
energetica.”
Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?
Quando e su quali impianti si eseguono i controlli di efficienza energetica?
Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, in accordo con la tabella
dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la
potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o
uguale a 12 kW.
Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R.
74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei
generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso
impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al
servizio dello stesso sottosistema di distribuzione.
L'articolo 2, comma 2, del DM 10 febbraio 2014, prevede che “gli impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili” siano esclusi dai controlli di efficienza energetica di cui
all'articolo 2, comma 1.
Ai fini della applicazione del DM 10 febbraio 2014, la definizione di "impianti termici alimentati
esclusivamente con fonti rinnovabili" resta valida anche in presenza di eventuali consumi elettrici
degli ausiliari.
Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
Art.8 Controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici
5. Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere
Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si
compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica.
Circa i limiti delle potenze, (maggiore o uguale o semplicemente maggiore e segni adottati) citati
nel comma 1 dell’art. 8 e nell’allegato A del D.P.R. 74/2013, vanno interpretati nel senso di
“maggiore o uguale” in accordo con l’art. 9 del D.P.R. 74/2013 che stabilisce i limiti di potenza per
gli accertamenti e le ispezioni. Non si possono, infatti, fare gli accertamenti e/o le ispezioni se non
sono previsti i controlli di efficienza energetica.
e
6.
Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli, misurato alla massima potenza termica
sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, come indicato nell'Allegato
effettiva del focolare del generatore di calore nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità
A del presente decreto.
alle norme tecniche UNI in vigore, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati nell'Allegato B del
presente decreto.
Una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega ai
libretti di cui al comma 5 dell'articolo 7; una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo
responsabile all'indirizzo indicato dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, con
la cadenza indicata all'Allegato A del presente decreto.
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