Diritto Tributario I
IVA
Generale
Le origini ……
A cura di Pietro Aldrighetti – A.A. 2009/2010
Art. 53 Costituzione: “capacità
contributiva”.
• Manifestazioni:
 Reddito
 Consumo
 Patrimonio
Come vengono tassate?
-
IMPOSTE SUI REDDITI
 - IMPOSTE SUI CONSUMI
 - IMPOSTE PATRIMONIALI
Principali imposte
IRE (ex IRPEF)IVA
ICI
IRES (ex IRPEG)
Natura del tributo
 L’IVA non
colpisce direttamente la capacità
contributiva del soggetto nelle due forme
del patrimonio o del reddito.
 L’IVA colpisce il consumo:

 Si
una manifestazione che indirettamente rivela
l’esistenza di ricchezza.
configura come tributo indiretto.
La principale imposta sui
consumi
È
l’I.V.A.
(IMPOSTA SUL VALORE
AGGIUNTO)
“Ratio” del tributo: colpire la manifestazione indice di capacità contributiva
rappresentata dal consumo di beni e servizi.
Prevalenza della normativa e della
giurisprudenza comunitaria
Diritto
Comunitario
 In
sede di interpretazione e applicazione
della normativa IVA va fatto sempre
riferimento all'orientamento che si è
formato in sede comunitaria
 Le disposizioni della sesta direttiva
77/388/CEE e la interpretazione della
Corte di Giustizia CE prevalgono sul diritto
nazionale e costituiscono strumenti
vincolanti nell'interpretazione delle
disposizioni interne
Diritti fondamentali

Diritto
Comunitario
LIBERTÀ ECONOMICA basata sui seguenti
diritti fondamentali contenuti nel Trattato
 Libertà di concorrenza
 Libera circolazione di beni e capitali
 Libertà di stabilimento e di prestazioni di
servizi
 Libera circolazione dei lavoratori
Atti giuridici
Diritto
Comunitario


TRATTATO Legge fondamentale che pone i
principi e gli orientamenti generali
DIRETTIVA deve essere recepita con
disposizione nazionale
 DECISIONE consente l’attuazione di alcune
misure particolari
 REGOLAMENTO norma di efficacia generale,
diretta e immediata
Direttiva
 E’ un
Diritto
Comunitario
atto rivolto agli Stati membri ed ha
efficacia vincolante per il risultato da
raggiungere
 Lascia gli Stati liberi di scegliere le forme
e i mezzi per conseguire il risultato
(“trasposizione” nel diritto nazionale) che
deve comunque essere ottenuto
Decisione
 Viene
utilizzata per conseguire qualsiasi
obiettivo che non sia il ravvicinamento
delle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri
 E’ vincolante per gli Stati cui è diretta
Diritto
Comunitario
Regolamento
 Ha
portata generale
 E’ obbligatorio in tutti i suoi elementi
 E’ direttamente ed immediatamente
applicabile in tutti gli Stati membri
Diritto
Comunitario
L’imposta sul valore aggiunto
Nella Comunità Europea



La realizzazione del Mercato unico europeo,
improntato alla libera circolazione di beni, servizi,
capitali e persone, richiedeva una cooperazione tra
gli Stati membri e una armonizzazione delle
rispettive discipline legislative
Per gli scambi di beni e servizi si è resa necessaria
una omologazione del trattamento fiscale per evitare
discrasie derivanti dalle differenti tassazioni dei vari
Paesi
L’imposta sul valore aggiunto è stata creata in sede
europea, ed è stata introdotta successivamente
negli Stati membri dell’Unione attraverso due
direttive (67/227 e 67/228).
L’imposta sul valore aggiunto
Nella Comunità Europea

La prima direttiva individua l’obiettivo
della Comunità di instaurare un mercato
comune che presenti elementi analoghi a
quelli di un mercato interno; fissa il principio
dell’introduzione di una imposta sul valore
aggiunto; a tal fine l’armonizzazione delle
politiche fiscali tra gli Stati membri
cominciava con l’eliminazione dei sistemi
di’imposta cumulativa a cascata e con
l’adozione di un sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto.
L’imposta sul valore aggiunto
Nella Comunità Europea

La seconda direttiva ha individuato la
struttura e le modalità di applicazione del
sistema comune d’imposta.
 In sostanza le due direttive delineano il
concetto di sistema comune in relazione alla
struttura, al meccanismo e all’applicazione
dell’imposta, non tenendo in considerazione
le problematiche connesse alle aliquote o alle
possibili esenzioni.
L’imposta sul valore aggiunto
Nella Comunità Europea

Tali provvedimenti inaugurano il primo
periodo transitorio caratterizzato, nel
momento del recepimento nelle legislazioni
nazionali, da un significativo margine di
libertà nella determinazione delle aliquote,
dall’individuare il fatto generatore dell’imposta
e nell’effettuazione dell’operazione. In
particolare, nell’ambito comunitario il regime
transitorio prevede come regola la
tassazione nel Paese di destinazione e
come eccezione la tassazione all’origine; tale
impostazione verrà invertita nella fase
definitiva del Mercato unico europeo.
Segue l’imposta sul valore aggiunto
Nella Comunità Europea
 Nonostante
il termine dell’introduzione
dell’imposta fosse inizialmente previsto
all’1 gennaio 1970, l’Italia cominciò ad
avviare il relativo iter legislativo solo
dopo tale scadenza, attraverso la legge
delega per la riforma tributaria (legge 9
ottobre 1971 n. 825) che prevedeva agli
artt. 1 e 5, i principi e criteri cui ispirare
il nuovo tributo sul valore aggiunto.
Segue l’imposta sul valore aggiunto
Nella Comunità Europea


Nel processo di omogeneizzazione delle norme Iva
tra gli Stati comunitari, viene emanata la
fondamentale direttiva 77/388 in data 17 maggio
1977 (c.d. VI Direttiva).
Nell’ottica di armonizzazione delle legislazioni
nazionali, la VI Direttiva riduce enormemente il
margine di libertà precedentemente riconosciuto agli
Stati membri nella fase di recepimento dei
provvedimenti comunitari e detta regole di
applicazione uniformi, delineando i principi
fondamentali dell’imposta e le norme di applicazione
Segue l’imposta sul valore aggiunto
Nella Comunità Europea
Aggiornamento VI Direttiva:


Dal 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la direttiva n.
2006/112/CE, pubblicata l’11 dicembre 2006, nella G.
U. dell’Unione europea,
Per ragioni di chiarezza e razionalizzazione – riscrive la
VI Direttiva, al fine di tenere conto delle diverse e
sostanziali modifiche che l’hanno interessata nel corso
degli anni. Gli articoli della nuova direttiva sono diventati
414 (contro i 38 della sesta direttiva).
Segue l’imposta sul valore aggiunto
Nella Comunità Europea
La cosiddetta “RIFUSIONE”:


La rifusione della struttura e del testo della VI direttiva
- che non comporta, in linea di principio, modifiche
sostanziali della legislazione esistente - è stata
l’occasione per apportare un numero ridotto di
modifiche sostanziali, alle quali gli Stati membri
dovevano conformarsi entro il 1° gennaio 2008.
Le modifiche servono a rendere il testo più chiaro e
comprensibile e non mirano a cambiare le norme vigenti
né influiscono sulla logica delle disposizioni Iva rifuse.
Segue l’imposta sul valore aggiunto
Struttura imposta

L’Iva è un’imposta plurifase non cumulativa,
cioè a ogni passaggio non è colpito il valore
pieno dello scambio, ma solo il valore
aggiunto del bene o servizio.
Tra i metodi adottabili per tassare il solo valore
aggiunto la CEE ha scelto la detrazione imposta da
imposta, ossia la detrazione dall’imposta dovuta sul
totale complessivo delle operazioni attive,
dell’imposta pagata o dovuta per gli acquisti.
Il soggetto passivo recupera l’imposta pagata per gli
acquisti, per cui in definitiva l’imposta colpisce
soltanto il valore aggiunto.


Segue l’imposta sul valore aggiunto
Struttura imposta

L’Iva è così denominata non perché il valore
aggiunto costituisca la base imponibile, ma
perché, per effetto della detrazione, il tributo
ha come oggetto economico il valore
aggiunto che ogni soggetto del processo
economico e produttivo aggiunge al prezzo
del bene o servizio.
Segue l’imposta sul valore aggiunto
Struttura imposta
Per il soggetto passivo l’imposta è neutrale:
 Recupera l’imposta sugli acquisti acquisendo un
credito d’imposta verso lo Stato.
 Recupera l’imposta dovuta allo Stato grazie al
diritto di rivalsa verso coloro che acquistano i
suoi beni o servizi.


Il consumatore finale acquista con Iva e non recupera
l’imposta pagata al venditore, perciò è l’unico soggetto
inciso dall’imposta.
Come si ottiene la neutralità (1)
(BLACK BOX)
Impresa
INPUT
L’impresa aggiunge
valore
OUTPUT - INPUT = VALORE AGGIUNTO
OUTPUT
Come si ottiene la neutralità (2)
20%
2° operatore
1° operatore
3° operatore
50%
30%
Indica l’apporto del singolo
operatore al totale del valore del
bene o servizio
NB: Il Bene o Servizio viene assoggettato ad
imposta sul 100% del suo valore, né più né meno.
Cede sul
Mercato il
Bene o Servizio
100%
Determinazione
dell’Imposta (1)
1. Base
da Base
Come
si determina
2. Imposta da Imposta
l’imposta
Metodi:
•
E’ dato dall’Ouput – Input = Valore Aggiunto dall’Operatore
•
E’ dato da Imposta relativa all’Output – Imposta relativa all’Input
•
= Imposta sul Valore Aggiunto
Il Legislatore ha scelto quest’ultimo metodo.
Determinazione
dell’Imposta (2)
L’Imposta si determina attraverso un
risultato differenziale
ottenuto dal confronto tra:
- Imposta relativa all’output (cessioni)
- Imposta relativa all’input (acquisti)
Il tutto entro determinate
scadenze temporali
Meccanismi giuridici
Rivalsa
(Permette di assoggettare ad imposta l’ouput)
Detrazione
(Permette di detrarre l’imposta a cui è stato assoggettato il
proprio input)
Segue l’imposta sul valore aggiunto
Struttura imposta
La NEUTRALITA’:


In forza del principio di detrazione e di rivalsa,
qualunque sia il numero di passaggi che un bene
subisce nel ciclo produttivo - distributivo (fino al
consumatore finale), l’incidenza dell’onere fiscale non
subisce alcuna variazione.
Il tributo – ancorchè frazionatamente dovuto per ogni
fase del ciclo – viene così a gravare un’unica volta sul
prezzo del prodotto al consumo in misura esattamente
corrispondente all’aliquota prevista per i diversi beni e
servizi.
Segue l’imposta sul valore aggiunto
Struttura imposta

Imposizione basata su un regime fondato sul
cosiddetto destination principle (ossia, sulla
regola della imposizione nel Paese di
destinazione) ed articolato sui seguenti punti:
 non imponibilità delle operazioni di
esportazione.
 imponibilità delle importazioni nel Paese di
destinazione con la medesima aliquota
prevista per le operazioni interne.
Meccanismo di applicazione
dell’IVA: funzionamento logico
L’imposta sul valore aggiunto può essere definita
come un tributo “a due facce”:

sotto il profilo economico-funzionale, infatti,
l’imposta grava sui consumi, intesi come acquisti
effettuati da soggetti che destinano i beni e servizi
acquisiti al loro uso e consumo personale o
familiare;

sotto il profilo giuridico, invece, può essere definita
più come un’imposta sugli scambi, dal momento
che colpisce tutte le forniture di beni e servizi
effettuate da imprenditori e professionisti, anche se
non sono rivolte a favore di consumatori finali.
IVA D.P.R. 633/1972
L’IVA può essere definita:
Sotto il profilo economico / funzionale:
imposta gravante sui consumi
Sotto il profilo giuridico: imposta sugli scambi
Contribuenti di fatto:
chi sopporta economicamente
il tributo(CONSUMATORI
FINALI).
Contribuenti di diritto (IMPRENDITORI E
PROFESSIONISTI): non subiscono in via di
principio alcun onere ma la legge affida loro il
compito di procedere all’applicazione ed alla
riscossione del tributo.
Meccanismo applicativo
L’imposta si applica a tutti gli scambi di beni e di
servizi a condizione che il cedente agisca
nell'esercizio di attività d’impresa o di attività di
lavoro autonomo.
 L’IVA è un’imposta che coinvolge, normalmente,
tre soggetti:




un fornitore, che sia imprenditore o lavoratore
autonomo
un cliente
l'erario
Segue meccanismo applicativo




Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo,
proporzionale al corrispettivo contrattualeA sua volta, deve versarlo all'erario, al netto del
tributo da lui stesso corrisposto ai propri fornitori;
l'IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi
acquistati nell'esercizio di imprese, arti o professioni,
può infatti essere detratta dall'IVA sulle operazioni
attive, col diritto al rimborso di eventuali eccedenze.
E' così che l'IVA giunge a colpire il consumo finale,
mostrandosi invece neutrale nei "passaggi
intermedi" di beni e servizi tra produttori,
commercianti e professionisti
Segue meccanismo applicativo
METODI PARTICOLARI
 Il meccanismo ordinario di determinazione del
tributo basato sulla detrazione di imposta da
imposta subisce delle modificazioni per
l'applicazione dell'imposta a determinati settori
economici (viaggi, editoriale, agricolo, ecc.).
 Lo scopo è la semplificazione dell’applicazione
del tributo.
segue: Meccanismo applicativo
ESTRAZIONE
TRASFORMAZIONE
Acq
Vend
Acq
Ven
100
+ 20
100
- 20
150
+ 30
+20
+10
INGROSSO
Acq
Ven
150 200
- 30 + 40
+10
80
DETTAGLIO
Acq
Ven
200
- 40
400
+ 80
CONSUMATORE FINALE
Acquisto
480
(400 + 80)
+40
80
Individuazione delle operazioni
rilevanti ai fini dell’Iva

Presupposto oggettivo:



Presupposto soggettivo:



Cessione di beni (art. 2)
Prestazione di servizi (art. 3).
Esercizio di imprese (art. 4)
Esercizio di arti e professioni (art. 5)
Presupposto territoriale (art. 7):
• Sì: operazioni effettuate nel territorio dello Stato.
• No: operazioni effettuate al di fuori del territorio dello Stato.
Cessioni di beni
 Perché
si abbia una "cessione di beni"
rilevante ai fini IVA, oltre all’elemento
soggettivo, occorre il trasferimento, a titolo
oneroso della proprietà o di altro diritto
reale di godimento su beni di ogni genere.

Tuttavia, sono considerate cessioni di beni una serie di
cessioni gratuite (facendo venir meno il requisito
dell'onerosità).
Segue cessioni di beni
 Ai
fini dell’imponibilità il bene ceduto può
essere materiale, immateriale, mobile,
immobile.
 Ma,

per i beni immateriali:
In aderenza alle direttive comunitarie, le cessioni di
beni immateriali quali invenzioni, brevetti, marchi, ecc.
sono considerate prestazioni di servizi e non
cessioni di beni, (trattate pertanto nel successivo articolo 3.)
Trasferimento della proprietà





Acquisto derivativo-traslativo della proprietà, (inteso
come potere di disposizione giuridica - alienazione o
materiale-distruzione)
Esclusi atti di acquisto a titolo originario (accessione,
usucapione) nonché il comodato
Sono rilevanti tutti gli atti giuridici (contratti, atti
giurisdizionali-ad.es. vendita forzata a seguito di
procedura esecutiva, sentenze costitutive-ad.es. in
esecuzione di un preliminare) che comportano un
trasferimento dietro corrispettivo
Rilevanti anche atti di trasferimento coattivi:
espropriazione per pubblico interesse, pubblica utilità
Il pegno e l’ipoteca sono invece esclusi dall’Iva in
quanto diritti reali di garanzia
Indennità di espropriazione

Le somme corrisposte da un Comune per
indennità di occupazione temporanea hanno
natura risarcitoria, per cui sono da
considerare fuori del campo di applicazione
dell’IVA, le somme corrisposte dallo stesso
per indennità di espropriazione per p.u. di
immobili di una società dichiarata fallita, per
acquisizione di macchinari e attrezzature
esistenti negli stessi immobili, sono da
assoggettare regolarmente ad imposta (art.
13, secondo comma, lett.a) del D.P.R. n. 633
del 1972).
Operazioni assimilate alle
cessioni di beni
 Vendita


con riserva di proprietà:
il compratore acquista il diritto con il
pagamento dell’ultima rata.
L’effetto della sospensione civilistica del
trasferimento della proprietà a garanzia del
pagamento integrale del prezzo, viene
considerato irrilevante agli effetti dell’iva.
Segue operazioni assimilate alle
cessioni di beni
Vendite – Locazioni:
 Locazioni con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti.



Sono soggette ad iva per l’intero valore del bene
locato al momento in cui vengono poste in essere.
Conseguentemente, le successive quote saranno
ovviamente escluse dall’iva essendo parti di un
corrispettivo già interamente assoggettato ad iva.
Segue: la commissione
(art.1731c.c)
 trasferimenti
tra committente e
commissionario (mandato senza
rappresentanza-commissioni
all'acquisto o alla vendita) come
cessione di beni .
• regola del “doppio passaggio” IVA dal
committente al commissionario e quindi dal
commissionario all'acquirente finale (o
viceversa per la commissione all'acquisto).
Commissione per la vendita

Nella commissione per la vendita, il
commissionario fatturerà con Iva al terzo
l’importo pattuito per la vendita dei beni, il
committente, a sua volta, fatturerà con Iva al
commissionario l’importo dei beni venduti,
diminuito della provvigione allo stesso
spettante
Commissione per la vendita es.
Un commissionario addebita al cliente terzo
l’importo di euro 1.000,00 per la cessione
di un bene o di un servizio ed allo stesso
viene riconosciuta una provvigione a titolo
di remunerazione delle prestazioni del
20%. La cessione o la prestazione è
soggetta ad iva con aliquota ordinaria del
20%
Commissione per la vendita es
Il commissionario emette una fattura di
cessione nei confronti del cliente-terzo per
euro 1.000,00 sui quali si applica l’imposta
del 20%
Cessione imponibile1.000,00
IVA 20%
200,00
Totale
1.200,00
Commissione per la vendita es.
Il committente emette una fattura di
cessione nei confronti del commissionario:
Prezzo di vendita del bene 1.000,00
Provvigione pattuita
-200,00
esclusa da iva art. 13 comma 2, lett. B
Differenza imponibile
800,00
IVA 20%
160,00
Totale
960,00
Commissione per l’acquisto
 Nella
commissione per l’acquisto, invece,
il terzo (ovviamente se soggetto passivo
d’imposta) fatturerà con Iva al
commissionario l’importo dei beni come se
effettuasse una cessione al
commissionario, e questi, a sua volta,
fatturerà al proprio committente l’importo
dei beni aumentato della sua provvigione
applicando l’Iva sul valore totale
Commissione per l’acquisto es.
 Un
commissionario riceve una fattura per
l’importo di euro 2.000,00 a seguito
dell’acquisto di un bene o di un servizio ed
allo stesso viene riconosciuta una
provvigione a titolo di remunerazione delle
prestazioni del 20%. L’acquisto è soggetto
ad iva con aliquota ordinaria del 20%
Commissione per l’acquisto es.
 Il
fornitore emette una fattura d’acquisto
nei confronti del commissionario per euro
2.000,00 sui quali si applica l’imposta del
20%
Cessione imponibile 2.000,00
IVA 20%
400,00
Totale
2.400,00
Commissione per l’acquisto es.
 Il
commissionario emette fattura di
cessione del bene o del servizio nei
confronti del committente
Prezzo di acquisto
2.000,00
Provvigione pattuita
+400,00
soggetta ad iva art. 13 comma 2, lett. B
Totale imponibile
2.400,00
IVA 20%
480,00
Totale
2.880,00
Cessioni gratuite

Beni la cui produzione o scambio rientra
nell’attività propria dell’impresa:
 imponibilità assoluta.


Con eccezione per i "campioni di modico valore
appositamente contrassegnati" (art.2 comma 3 lett.d),
si pensi alle diciture "omaggio gratuito"). Esclusione, in
quanto spesa generale a titolo promozionale che si
correla al prezzo di cessione dei beni collocati sul
mercato.
Beni che non rientrano nell’attività propria
dell’impresa:
 imponibilità solo se il valore unitario
del bene supera 25,82 Euro
Segue. Cessioni gratuite

L'imponibilità delle cessioni gratuite serve
ad evitare che un bene giunga al consumo
detassato e consenta implicitamente la
detrazione dell'eventuale imposta assolta
sul suo acquisto.

(E’ esclusa l’imponibilità dei beni per i quali
non è stata operata la detrazione al momento
dell’acquisto)
Campioni gratuiti

Non sono considerate cessioni di beni quelle
aventi ad oggetto campioni gratuiti
appositamente contrassegnati.


I campioni gratuiti non devono essere
necessariamente beni di dimensioni o di valore
inferiori ai beni commercializzati dall’impresa, ma
possono essere anche esemplari di detti beni.
• Attenzione: vi è sempre la rilevanza del modico
valore.
Spetta all’ufficio fornire la prova che i campioni gratuiti sono
stati ceduti da un soggetto senza l’apposito contrassegno
(art. 2, terzo comma, lett.d) del D.P.R. n. 633 del 1972).
Cessioni gratuite per beneficenza
 Le
cessioni gratuite per beneficenza o a
favore di sinistrati sono esenti dall’Iva ai
sensi dell’articolo 10, se poste in essere
nei confronti di enti pubblici, onlus,
associazioni o fondazioni con finalità di
assistenza e beneficenza.

NB: Trattandosi di cessioni esenti, queste non danno diritto ad
operare la detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto.
(Rinvio al pro – rata)
Cessioni di beni a titolo di sconto
Esclusione dalla base imponibile
 Es.
tredicesimo pezzo, cessione del
premio a chi acquista una certa quantità di
merce. Tali cessioni sono disciplinate
dall’art. 15 e non concorrono a formare la
base imponibile delle cessioni a cui sono
collegate
Autoconsumo

Destinazione al consumo personale o
familiare dell’imprenditore e ad altre finalità
estranee all’esercizio dell’impresa (compresa
la cessazione dell’attività)
 Applicabile per le attività d’impresa, arti e
professioni
 Rilevanza del solo “autoconsumo esterno”,
senza distinzione tra beni che rientrano o
meno nell’attività propria dell’impresa
Segue autoconsumo
I
beni così ceduti, sono soggetti a
autofatturazione, registrazione,
liquidazione, dichiarazione e concorrono
alla formazione del volume di affari. Per la
determinazione della base imponibile, in
assenza di corrispettivo, si fa ricorso al
concetto di valore normale, così come
definito dall’articolo 14 del D.P.R. n.
633/1972
Destinazione del bene ad uso
personale
 L’autoconsumo
imponibile ad IVA si
configura solamente quando la
destinazione del bene ad uso personale
sia definitiva e non meramente
temporanea
• (nella specie è stata esclusa la sussistenza di
autoconsumo in caso di temporanea destinazione
di un appartamento ad abitazione del costruttore)
(Comm. trib. centr., Sez. XVI, 22/11/1989).
Segue: assegnazioni ai soci e
associati
 Assegnazione
“a qualsiasi titolo”, intesa
come movimento di ricchezza tra
organismo sociale e membri
(trasferimento proprietà, divisione etc…)
 Con esclusione dei beni di cui al terzo
comma:


aziende o rami di esse
azioni quote obbligazioni, etc…
Assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
 Costituiscono
cessioni di beni
assoggettabili ad iva

le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi
titolo da società di ogni tipo ed oggetto:
• rientrano nel campo di applicazione
dell’imposta non solo le assegnazioni
consistenti nella distribuzione di somme ai soci
che conservino tale qualità, ma anche quelle
consistenti nell’erogazione a favore di soci che
cessino di far parte della società, essendo
essenziale che l’assegnazione avvenga a
causa della qualità di socio (Art. 2, secondo
comma,n.6 del D.P.R.26/10/1972, n. 633).
Deroghe: denaro o crediti in
denaro
 Le
cessioni di denaro non sono
assoggettate ad iva in quanto sono
considerate semplice movimento di
capitali. Il denaro deve avere corso
legale
 Le somme di denaro corrisposte sotto
forma di mutuo sono, invece,
prestazioni di servizi
Deroghe: denaro o crediti in denaro
segue
 Al
concetto di denaro sono assimilabili gli
assegni (circolari, bancari, postali), i vaglia
cambiari, le cambiali ecc.
 Quando il “denaro” è da considerare
merce, come nel caso di cessione di
monete da collezione, la cessione è
ovviamente imponibile ed è esente (ai
sensi dell’art. 10 n. 3 DPR 633/72) se ha
ad oggetto valute estere o crediti in valuta
estera.
Valori bollati
 A proposito
dell’esclusione della cessione
di valori bollati, marche assicurative o
valori similari ricordiamo che essa opera a
condizione che i beni vengano ceduti al
loro valore facciale e che siano ancora
utilizzabili al momento della cessione. Ne
consegue che sono imponibili le cessioni
aventi ad oggetto francobolli non aventi
corso legale nello Stato di emissione.
Premi di fedeltà
I
“premi di fedeltà” corrisposti, in
denaro, da un’impresa alla propria
clientela, a titolo gratuito, senza che ciò
faccia obbligo di fare, non fare o
permettere, costituiscono cessioni di
denaro e sono, quindi, da considerare
fuori del campo di applicazione dell’iva,
ai sensi dell’art. 2, terzo comma, lett.a
del decreto n. 633 del 1972. (R.M.
23/9/1974, n.502713).
Somme versate dai soci nell’ambito di
rapporti associativi

Le somme versate dai soci nell’ambito di rapporti
associativi, non configurano di norma ipotesi
impositive, per carenza dei presupposti oggettivi.


Tali somme, infatti, non costituiscono il corrispettivo di
specifiche prestazioni di servizi, ma evidenziano
operazioni finanziarie poste in essere nell’ambito del
rapporto che lega gli associati all’ente associativo.
Sono invece imponibili le somme versate dai soci
nelle ipotesi in cui i contributi sono diretti a
compensare determinati ed individuati servizi,
resi ai soci dall’ente associativo.

sussistendo in questo caso un rapporto
sinallagmatico, a diretto vantaggio dei singoli soci.
Contributi per la ricerca scientifica

Sono da considerarsi al di fuori del campo
di applicazione dell’iva, per carenza del
presupposto oggettivo, i contributi per la
ricerca scientifica concessi “a fondo perduto”,
ad enti di diritto pubblico o ad organismi con
personalità giuridica di diritto privato. (decreto
del Ministero della Marina Mercantile ai sensi
della legge 17/2/1982, n. 41)
 Tali contributi, infatti, non sono collegati da
un nesso sinallagmatico a specifiche
prestazioni di servizi rese dai soggetti
beneficiari alla stessa Amministrazione (R.M.
4/12/1990 n. 431058).
Versamenti effettuati dagli associati
ad un’associazione di categoria

Se effettuati a mero titolo di contributi
associativi, devono ritenersi esclusi dalla
sfera di applicazione dell’iva, per
assenza del presupposto oggettivo, i
versamenti effettuati dagli associati ad
un’associazione di categoria, in quanto
non costituiscono il corrispettivo di una
specifica prestazione di servizi o di una
cessione di beni.(R.M. 4/12/1973, n.
504943).
Deroghe: conferimento e cessione
di azienda (o rami d’azienda)

I conferimenti di aziende in società, enti,
associazioni o altre organizzazioni,
comportano un trasferimento di proprietà ma
sono esclusi dal campo di applicazione
dell'IVA. Conferimento come contratto
associativo e non di scambio
 Anche le cessioni di aziende sono escluse
dal campo di applicazione dell'IVA
rappresentando atti di organizzazione
dell'impresa e non atti di gestione ed inoltre in
quanto, per definizione, le aziende non
vengono cedute a consumatori finali
Cessione di azienda non soggetta
ad IVA

Affinché si abbia cessione di azienda non
soggetta ad Iva, è necessario che risulti che
parti hanno inteso trasferire non una semplice
somma di beni, ma un complesso organico
unitariamente considerato, dotato di una
potenziale sia pur residua produttività (non è
sufficiente che si tratti di un insieme di beni
venduti in un unico lotto).(Cass. Sez. I,
9/7/1992, n. 8362, in “Corr. trib.”, 1992,
2580).
 In senso conforme, Cass. Sez. I, 26/7/1993,
n. 8365, relativa ad una fattispecie di
cessione di un fabbricato ad uso pensione,
con le relative attrezzature ed i diritti d’uso ad
Cessione di azienda non soggetta
ad IVA
 In
caso di trasferimento di un
complesso aziendale comprendente
diritti su marchi, questi ultimi devono
scontare l’Iva separatamente dalla
cessione dell’azienda che è soggetta
all’imposta di registro
Esistenza dell’azienda
Per l’esistenza dell’azienda non è richiesta, in
linea di massima, l’attività produttiva.
 Es. l’opificio di un’azienda industriale che
abbia bisogno di essere riattivato o reinserito
nel ciclo mercantile.
 Pertanto, la vendita di un’azienda non è da
considerare, cessione di beni imponibile,
sempreché all’atto della cessione sussista
quel complesso di beni organizzati
finalisticamente alla produzione.(R.M.
28/11/1973, n. 503091).

Operazioni a premio
 Non
sono soggette ad imposta le cessioni
di beni soggette alla disciplina dei concorsi
e delle operazioni a premio
Cessione di terreno
 Sono
escluse le cessioni che abbiano
ad oggetto terreni non edificabili,
intendendo per essi quelli che, all’atto
della cessione, siano soggetti a vincolo
di inedificabilità ad opera di leggi dello
Stato o delle regioni o comunque di
strumenti urbanistici generali o
particolareggiati.
Cessione di terreno
 Rientra
nel campo di applicazione
dell’Iva, la cessione di un terreno di
natura edificatoria, pur quando tale
bene appartenga ad un’impresa
agricola e di fatto sia destinato alla
produzione agricola. (Cass. Sez.
trib. 3/4/2000 n. 3987).
Segue cessione di terreno

Le cessioni che per oggetto terreni non
suscettibili di utilizzazione edificatoria, non sono
soggette ad iva. I terreni agricoli non sono
soggetti ad iva mentre quelli edificabili sono
soggetti in base all’aliquota ordinaria.
 La cessione di un terreno in parte agricolo e in
parte edificabile non è soggetta ad iva ma ad
imposta di registro, se la vendita è effettuata a
prezzo unico e indistinto (R.M. 10.09.1991 n.
430065)
Prestazioni di servizi
 L’art.
3 definisce prestazioni di sevizi
quelle che dipendono da una serie di
contratti tipici, disciplinati dal Codice
Civile, nonché le prestazioni derivanti in
genere da una serie di obbligazioni di fare
non fare o di permettere quale ne sia la
fonte
Contratti tipici
 contratto
d’opera
 appalto
 trasporto
 mandato
 spedizione
 agenzia
 mediazione
 deposito
Prestazioni di servizi segue
Contratto d’opera (art.2222 c.c.):un soggetto si
obbliga a compiere verso corrispettivo un’opera
o un servizio con lavoro prevalentemente
proprio, senza vincolo di subordinazione (la
materia può o meno essere fornita dal
prestatore ma se assume carattere prevalente
nel contratto si ha una vendita)
 Appalto (1665 c.c.):una parte si assume con
l’organizzazione di mezzi necessari e con
gestione a proprio rischio , il compimento di
un’opera dietro corrispettivo. (la materia è fornita
dall’appaltatore salvo patto contrario)

Segue: Prestazioni di servizi



Mandato (1703 e ss.): con il quale una parte si
obbliga a compiere uno o più atti giuridici nei
confronti dell’altra (vedi schede commissione)
Agenzia (1742 e ss.): con il quale una parte assume
stabilmente l’incarico di promuovere per conto
dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata (la onerosità
cosituisce elemento essenziale)
Mediazione (1754 c.c.): con il quale un mediatore
mette in relazione due o più parti per la conclusione
di un affare senza essere legato ad esse da rapporti
di colaborazioneo rappresentanza
Trasporto e spedizione

La differenza tra contratto di trasporto (1678 c.c) e
contratto di spedizione (1737 c.c) consiste nel fatto
che, mentre nel primo il vettore si obbliga ad eseguire
il trasporto con i mezzi propri o anche a mezzo di altri,
assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione, nel
secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a
concludere con altri, in nome e per conto di colui che
gli ha dato l’incarico, il trasporto.
 Il vettore esaurisce i suoi obblighi allorchè ha trasferito
al luogo indicato le cose ricevute in consegna, salva la
sua responsabilità per l’eventuale loro perdita.
 Lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la
conclusione del contratto di trasporto e risponde solo
dell’inadempimento dell’obbligo di concluderlo.
Deposito e disposizione di chiusura
 Deposito
(1766): con il quale una parte
riceve dall’altra una cosa mobile con
l’obbligo di custodirla e di restituirla natura
 Elencazione dei contratti meramente
esemplificativa, ampia disposizione di
chiusura, qualsiasi obbligazione di fare,
non fare o permettere dà luogo a una
prestazione di servizi ai fini IVA.
Prestazioni generiche
 Nel
suo insieme la definizione di
prestazione generica assume carattere
residuale, in aderenza a quanto contenuto
nelle direttive comunitarie e comprende
tutto ciò che non è cessione di bene per
attrarre alla disciplina dell’iva ogni
operazione economicamente rilevante
Locazioni, affitti, e simili
 Sono
comprese tutte le concessioni in
locazione, affitto, noleggio e simili di beni,
siano essi mobili. Immobili o produttivi
come l’azienda
Affitto d’azienda
 Il
Ministero con Circolare n. 26 del
19/3/1985, ha precisato che il locatore,
qualora affitti l’unica azienda, perde lo
status di soggetto passivo d’imposta, con
la conseguenza che l’operazione è da
assoggettare all’imposta di registro, sicché
i canoni sono fuori campo Iva per carenza
del presupposto soggettivo
Affitto d’azienda
 La
perdita del requisito di soggettività ai
fini Iva in seguito all’affitto dell’azienda non
può mai riguardare l’imprenditore con più
aziende né le società, in considerazione
del fatto che per le stesse opera la
presunzione “juris et de jure” (assoluta) di
attività imprenditoriale in base alla quale
tutte le operazioni attive si considerano
effettuate nell’esercizio di impresa.
Leasing
 Contratto
atipico posto in essere da una
società intermediaria (non produttrice) che
ha per oggetto beni strumentali ove è
previsto che alla scadenza il conduttore
possa esercitare il diritto di riscatto del
bene. Il soggetto concedente è tenuto ad
applicare l’iva, provvedendo all’emissione
della fattura, in corrispondenza di ognuno
dei pagamenti periodici del canone
Lease-back
lease-back è un’ operazione con la quale
un’impresa industriale o commerciale
vende un bene strumentale mobile o
immobile ad un’impresa finanziaria che
contestualmente lo concede in locazione
finanziaria alla stessa impresa venditrice
 Il
Segue lease-back
La società di leasing che acquista l’immobile
dall’impresa futura utilizzatrice può detrarre l’iva
sul prezzo d’acquisto del bene successivamente
concesso in locazione finanziaria
 I canoni relativi alla conseguente locazione
finanziaria sono soggetti ad iva con diritto a
detrazione da parte dell’impresa prima cedente
ora utilizzatrice del bene
 L’eventuale riscatto del bene è anch’esso
un’operazione imponibile con diritto a detrazione

Cessioni di beni immateriali
 La
fattispecie va distinta a seconda che la
cessione abbia ad oggetto diritti di
proprietà industriale ovvero diritti d’autore
in vista del diverso trattamento applicabile
Diritti di proprietà industriale
 Sono
assimilate alle prestazioni di servizi
le cessioni, le concessioni, licenze e simili,
aventi ad oggetto il trasferimento della
proprietà ovvero il solo diritto d’uso dei
seguenti beni immateriali:

invenzioni industriali, processi, formule (e
simili che possono costituire oggetto di
brevetto), marchi, insegne, disegni
ornamentali, modelli di utilità, ecc.
Cessione di diritto d’autore
 Le
cessioni dei diritti d’autore e simili sono
assimilate alle prestazioni di servizi. Si
tratta in particolare dei diritti relativi a:
opere di carattere creativo che
appartengono alla letteratura, alla musica,
alle arte figurative (sculture, pittura,
disegno, fotografia), all’architettura, al
teatro e alla cinematografia, qualunque sia
il modo e la forma di espressione, che
sono protette dalla legge sul diritto
d’autore
Somministrazione di alimenti e
bevande
 L’inserimento
tra i servizi di tali prestazioni
è stato dettato dall’esigenza di eliminare i
dubbi sulla loro qualificazione (se
prestazioni di dare o di fare)
 Le vendite da asporto, invece, in quanto
considerate cessioni di beni non rientrano
tra le somministrazioni
Commercio elettronico di beni
digitali
 Tutte
le operazioni che si realizzano
tramite via telematica sono da considerarsi
sempre delle prestazioni di servizi a
prescindere dai beni o dai servizi ceduti
Prestazioni gratuite imponibili
 Sono
da assoggettare ad iva le prestazioni
gratuite rese a terzi e quelle destinate al
consumo personale o familiare
dell’imprenditore, purché si verifichino le
seguenti condizioni: il valore unitario della
prestazione sia superiore a 25,82 euro e
che l’imposta sui relativi acquisti sia
detraibile
Prestazioni gratuite non soggette
ad imposta

Sono fuori dal campo iva per esclusione:

Le prestazioni gratuite rese dai professionisti




Ma attenzione perché le professioni protette non
ammettono prestazioni gratuite
Le somministrazioni gratuite nelle mense
aziendali
Prestazioni pubblicitarie gratuite per fine
educativo, culturale (c.d. pubblicità progresso)
Le prestazioni gratuite con imposta non detraibile
Scarica

Natura del tributo