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Michele Sanginisi
PONTEGGI
METALLICI FISSI
III EDIZIONE
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Michele Sanginisi
PONTEGGI METALLICI FISSI
ISBN: 978-88-7758-870-8
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INDICE
Presentazione.................................................................................................................... pag.
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Premessa ..........................................................................................................................
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CAPITOLO 1 • Generalità e definizioni in merito ai ponteggi e alle opere provvisionali
1.1. I ponteggi metallici fissi ........................................................................................
1.2. Autorizzazione ministeriale e libretto di uso e manutenzione................................
1.3. Il marchio di fabbrica..............................................................................................
1.4. Schema tipo e necessità di un progetto specifico ..................................................
1.5. Montaggio uso e smontaggio..................................................................................
1.6. I singoli elementi che compongono i ponteggi ......................................................
1.6.1. Tubi, basette e spinotti ................................................................................
1.6.2. Correnti, traversi, controventature ..............................................................
1.6.3. Giunti di unione collegamenti e ancoraggi..................................................
1.6.4. Ripiani, parapetti, sottoponti, mantovane, teli protettivi e canali di scarico
1.7. Schemi particolari di opere provvisionali ..............................................................
1.7.1. Ponteggi misti ..............................................................................................
1.7.2. Piani di carico, piazzole e castelli di tiro, sistemi di sollevamento ............
1.7.3. Scale per l’accesso ai piani del ponteggio ..................................................
1.8. Altre tipologie di ponteggi......................................................................................
1.8.1. Ponti su cavalletti ........................................................................................
1.8.2. Ponti a sbalzo ..............................................................................................
1.8.3. Ponteggi mobili su ruote..............................................................................
1.8.4. Ponti sospesi ................................................................................................
1.8.5. Ponteggi metallici autosollevanti ................................................................
1.8.6. Ponti mobili sviluppabili a cestelli su carro ................................................
1.9. Altre opere e attrezzature provvisionali..................................................................
1.9.1. Parapetti ......................................................................................................
1.9.2. Protezioni varie per aperture in solaio e pareti............................................
1.9.3. Andatoie e passerelle ..................................................................................
1.9.4. Reti di sicurezza ..........................................................................................
1.9.5. Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto ..........................................
1.9.6. Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi ..................................
1.10. Le opere di puntellamento ......................................................................................
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CAPITOLO 2 • Domande sui pronteggi metallici fissi ......................................................
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CAPITOLO 3 • Esempi di calcolo ......................................................................................
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CAPITOLO 4 • I ponteggi metallici fissi e la sicurezza ......................................................
4.1. Generalità ................................................................................................................
4.2. Verifiche preliminari: adempimenti preliminari
nell’utilizzo dei ponteggi metallici fissi ................................................................
4.2.1. Schema del registro delle verifiche ............................................................
4.3. Cenni sulla valutazione della misura del rischio ....................................................
4.4. Rischio caduta dall’alto ..........................................................................................
4.4.1. Controllo della caduta dall’alto ..................................................................
4.4.2. Gestione della caduta dall’alto: caduta libera e caduta frenata ..................
4.4.3. Forza di impatto sul corpo in seguito ad una caduta dall’alto ....................
4.5. La fase di montaggio ..............................................................................................
4.5.1. Rischi connessi alla fase di montaggio........................................................
4.5.2. Prescrizioni e adempimenti della fase di montaggio ..................................
4.6. L’uso dell’opera provvisionale................................................................................
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CAPITOLO 5 • Quadro sanzionatorio e prescrizione ........................................................
5.1. Generalità ................................................................................................................
5.2. Il quadro sanzionatorio ..........................................................................................
5.3. Prescrizione prevista dal D.Lgs. 758 del 19.12.1994 ............................................
5.4. Stralcio del Decreto 758 del 19.12.94 (G.U. 26.01.1995, n. 21)............................
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CAPITOLO 6 • Esempi di realizzazioni di ponteggi e opere provvisionali ........................
6.1. Generalità ................................................................................................................
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CAPITOLO 7 • La normativa di riferimento ......................................................................
7.1. Riferimenti normativi..............................................................................................
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D.Lgs. 09.04.08, n. 81 ............................................................................................
Attuazione all’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
Allegato XVIII – Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali ..........
Allegato XIX – Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi..........................
Allegato XXI – Accordo stato, regioni e province autonome sui corsi di formazione
per lavoratori addetti a lavori in quota..................................................................
Allegato XXII – Contenuti minimi del plus ............................................................
–
Circolare 01.08.74 n. 6............................................................................................
Ponteggi metallici fissi a giunti e tubi e a elementi prefabbricati
–
Stralcio Circolare Ministero del Lavoro 9 novembre 1978, n. 85 ......................
–
Schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico,
di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste
l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione ............................................
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Circolare 24 febbraio 1982, n. 24 – prot. n. 21424/pr - D.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164
Ponteggi metallici realizzati con elementi componibili
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Lettera-circolare 22 maggio 1982 ..........................................................................
Autorizzazione alla costruzione e all’impiego dei ponteggi metallici
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4.6.1. I rischi connessi all’uso dell’opera provvisionale ......................................
4.6.2. Prescrizioni e adempimenti della fase di utilizzo........................................
La fase di smontaggio ............................................................................................
Dispositivi di protezione collettivi..........................................................................
4.8.1. L’impianto di messa a terra e di alimentazione ..........................................
4.8.2. La segnaletica ..............................................................................................
4.8.3. Altre protezioni collettive ............................................................................
Dispositivi di protezione individuali: definizioni e concetti ..................................
Evoluzione del sistema di arresto per le cadute dall’alto ......................................
Ponteggi e piani di sicurezza ..................................................................................
4.11.1. Contenuti del Pi.M.U.S. ..............................................................................
4.11.2. Procedura montaggio di ponteggio con utilizzo di dispositivo di protezione
collettivo ......................................................................................................
4.11.3. Procedura montaggio di ponteggio con utilizzo di dispositivo di protezione
individuale ..................................................................................................
4.11.4. Procedura per salita e discesa dei materiali dal ponteggio..........................
4.11.5. Procedura di trasformazione di un ponteggio..............................................
4.11.6. Calcolo tirante d’aria e caduta libera ..........................................................
Il sistema di trattenuta ............................................................................................
Esempio di piano di montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) ............................
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Stralcio norma CNR 10027/85 ..............................................................................
Strutture di acciaio per opere provvisionali. Istruzioni per il calcolo,
l’esecuzione, il collaudo e la manutenzione
Decreto ministeriale 22 maggio 1992 ....................................................................
Regolamento recante il riconoscimento di efficacia di un sistema individuale
anticaduta per gli addetti al montaggio e allo smontaggio dei ponteggi metallici
Circolare Ministero Lavoro del 22 novembre 1985, n. 149 –D.P.R. 27-1-1956 n. 164
Disciplina della costruzione e dell’impiego dei ponteggi metallici fissi
Stralcio Norma CNR-UNI 10011/88 ....................................................................
Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, l’esecuzione,
il collaudo e la manutenzione
Stralcio Norma UNI HD 1000/90 ..........................................................................
La presente norma UNI riguarda i ponteggi di servizio con elementi prefabbricati
e riporta chiarimenti relativi ai calcoli, ai carichi, nonché descrizioni degli elementi
e agli ancoraggi, ecc.
Circolare 15 maggio 1990 n. 44 ............................................................................
Circolare 24 ottobre 1991 n. 132 ..........................................................................
Circolare 9 febbraio 1995 n. 20298/0M4 ..............................................................
Utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato
in luogo di elementi di impalcato in legname
Stralcio D.M. 16.01.96 ..........................................................................................
Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza
delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi
Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale n. 44 del 10 luglio 2000
prot. 21218IRLA5Q – D.Lgs. n. 359/1999 ..........................................................
Verifiche e controlli sulle attrezzature di lavoro – Modalità di conservazione
delle relative documentazioni – Quesito
Decreto 19 settembre 2000 ....................................................................................
Riconoscimento di conformità alle vigenti norme dei mezzi e sistemi di sicurezza
relativi alla costruzione e all’impiego di un nuovo tipo di impalcato metallico
prefabbricato per ponteggi metallici fissi avente piano di calpestio realizzato
con pannelli di legno multistrato
Circolare Ministero del Lavoro e Previdenza sociale 8 gennaio 2001, n. 3
(Dir. Gen. rapporti di lavoro - igiene e sicurezza del lavoro – Div. VII) Art. 2,
comma quarto del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 ................................
Chiarimenti sul regime delle verifiche periodiche di talune attrezzature di lavoro
Circolare n. 20 del 23 maggio 2003 ......................................................................
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
Circolare del Ministero del lavoro n. 28 del 8 luglio 2004 ....................................
Chiarimenti concernenti le tolleranze dimensionali dei profili cavi
Bibliografia ....................................................................................................................
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Presentazione
Che la sicurezza negli ambienti di lavoro sia sempre più un obiettivo da perseguire da parte di ciascuno operatore del settore e con le competenze assegnategli
dal legislatore è cosa di cui si deve prendere sempre più coscienza.
Il rispetto delle normative perciò non deve essere visto in funzione del raggiungimento delle condizioni strette indispensabili per non incorrere in sanzioni o in
casi più gravi in condanne penali ma “cultura d’impresa” rivolta a dare condizioni di lavoro migliori e sicure per raggiungere i legittimi obbiettivi.
Questa pubblicazione aiuta, nella fattispecie del montaggio dei ponteggi per
lavori edili, a trovare risposte e soluzioni – confortate sempre dal calcolo – a tutta
una gamma di situazioni particolari che si presentano nella realtà.
Pertanto il caso particolare, non va risolto a posteriori – a montaggio già eseguito – con verifiche non sempre ortodosse ma preliminarmente nel rispetto delle
norme e configurando un “progetto” complessivo dell’intero ponteggio.
Il progettista può trovare da un lato un’ampia gamma di particolari costruttivi e
di dettagli di montaggio dall’altro il rigore teorico di schemi non previsti nei
“libretti di omologazione” con le verifiche conseguenti, per potere redigere il
progetto esecutivo del ponteggio già all’inizio dei lavori.
Questa è condizione indispensabile perché l’operaio in fase di montaggio si limiti a rispettare il progetto senza modifiche o adattamenti personali.
In ultimo si vuole mettere in rilievo come l’autore, rivolto in modo particolare
alla figura del datore di lavoro, metta sempre in rilievo l’importanza della qualità dei materiali impiegati, delle autorizzazioni ministeriali di cui devono essere
muniti i ponteggi, nonché della verifica dello stato dei singoli elementi e della
loro manutenzione, condizioni indispensabili a garantire a monte le migliori e
durature condizioni di sicurezza legate a mezzi d’opera impiegati nei cantieri.
Ing. Francesco Salmeri
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Premessa
Nonostante nell’ultimo decennio, in attuazione della normativa esistente, siano
state emanate disposizioni più rigide e severe in merito alla sicurezza sui luoghi
di lavoro, ancora oggi, nella maggioranza dei cantieri, si è lontani dall’adozione
delle misure di sicurezza sempre adeguate, anche perché i controlli degli organismi preposti non sempre sono sufficienti e tempestivi, e a dimostrazione di quanto sostenuto, parlano in modo evidente le statistiche sugli incidenti del lavoro
nell’ambito delle costruzioni.
Nel campo delle opere provvisionali e soprattutto dei ponteggi metallici fissi,
sebbene siano stati compiuti dei passi in avanti nei riguardi della sicurezza, si è
ancora lontani da uno standard qualitativo accettabile, per carenza probabilmente di una adeguata formazione di tutto il personale addetto, spesso poco sensibile alle problematiche legate alla sicurezza: spesso la costruzione delle opere
provvisionali è sottovalutata in quanto demandata quasi esclusivamente al personale addetto (montatori) i quali non avendo la dovuta preparazione in campo
statico e strutturale, procedono con soluzioni arbitrarie non sempre all’altezza
della soluzione.
Le poche progettazioni delle opere provvisionali spesso risultano carenti sia per
verifiche che per esecutivi e prescrizioni e demandano al personale scelte tecniche che possono risultare inadeguate e pericolose.
Buona parte delle problematiche collegate ai ponteggi metallici fissi sono riportate nel presente volume, che certamente non ha la pretesa di costituire la soluzione per tutti i problemi, ma di costituisce un valido ausilio a tutti gli operatori
del settore in quanto il volume per semplicità espositiva, impostazione e struttura è rivolto a tutto il personale che si occupa di opere provvisionali, dal progettista all’operatore di cantiere: il libro infatti è strutturato in sei specifici capitoli, e
precisamente:
Capitolo 1 vengono esaminate in modo generico tutte le opere provvisionali,
con particolare riferimento ai ponteggi metallici fissi;
Capitolo 2 è costituito da un ampio questionario suddiviso in sette gruppi omogenei, comprendente circa 180 domande specifiche ai ponteggi
metallici fissi con le relative ampie ed esaurienti risposte;
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Capitolo 3 riporta parecchi esempi di calcolo di ponteggi metallici, con l’adozione di soluzioni diverse, con confronti tra risultati, e con specifici
commenti: tutti gli esempi sono provvisti dei disegni esecutivi delle
strutture e dei particolari: sono affrontate anche soluzioni particolari, sia in forma numerica che tabellare;
Capitolo 4 esamina la problematica della sicurezza strettamente connessa ai
ponteggi metallici fissi (fasi di montaggio, smontaggio, segnaletica,
schede di sicurezza ecc.), aggiornata a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 235/03 in merito alla redazione del Piano di Montaggio Uso e Smontaggio (Pi.M.U.S.);
Capitolo 5 esamina il quadro sanzionatorio strettamente collegato alle inosservanze specificatamente riferite ai ponteggi, chiarendo il processo
della prescrizione del procedimento;
Capitolo 6 riporta una ampio rilievo fotografico di ponteggi ed opere provvisionali tratti da vari cantieri, arricchiti di particolari e commenti;
Capitolo 7 riporta la principale normativa sui ponteggi metallici fissi.
Al volume è allegato anche un supporto magnetico che riporta parecchie delle
informazioni contenute nel volume (disegni in formato DXF, schede delle fasi
lavorative in formato RTF, segnaletica e foto in formato BMP ecc.), elementi
questi che unitamente al volume possono essere di valido ausilio per tutto il personale interessato ai ponteggi metallici fissi.
In conseguenza all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008
denominato Testo Unico sulla Sicurezza, e preso atto anche che il testo viene
spesso utilizzato nei corsi di formazione riguardanti le opere provvisionali tenuti in Italia, ho ritenuto opportuno procedere alla completa revisione del volume
il quale, mantenendo sempre inalterata la sua struttura, è stato adeguato in tutti i
riferimenti alla normativa attualmente vigente, ed è stato ulteriormente potenziato e migliorato in tutti i capitoli e ciò al fine di dare al lettore un quadro sufficientemente ampio e completo delle problematiche connesse ai ponteggi metallici fissi.
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CAPITOLO 1
GENERALITÀ E DEFINIZIONI IN MERITO
AI PONTEGGI E ALLE OPERE PROVVISIONALI
Sebbene la presente pubblicazione riguardi in modo specifico i ponteggi metallici fissi, in questo capitolo si procede con una generica descrizione delle opere
provvisionali che vengono utilizzate in edilizia, con riferimento alla normativa di
base che governa la materia ovvero al D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008, e ove necessario con riferimento alle ulteriori norme specifiche.
Alle necessarie descrizione e commenti vengono allegati anche schemi e disegni
significativi, e ciò nel chiaro intento di dare al lettore un quadro generale sufficientemente esauriente circa i ponteggi metallici fissi e tutte le altre opere provvisionali utilizzate in edilizia.
Il capitolo risulta suddiviso in più paragrafi, e precisamente:
– i primi sei paragrafi riguardano i ponteggi metallici fissi (tipologie, autorizzazione ministeriale, marchi di fabbrica, progetto, montaggio uso e smontaggio, elementi componenti il ponteggio, ecc.);
– il settimo paragrafo riguarda schemi particolari dei ponteggi metallici fissi
(ponteggi misti, schemi particolari, scale, ecc.);
– l’ottavo paragrafo descrive tutte le altre tipologie di ponteggi, da quella più
semplice a cavalletti, fino a quella autosollevante e su carro;
– il nono paragrafo descrive ulteriori opere provvisionali integrative quali parapetti, reti di sicurezza, passerelle;
– il decimo paragrafo fornisce cenni sulle opere di puntellamento realizzate in
tubi e giunti.
1.1. I PONTEGGI METALLICI FISSI
In base all’art. 122 del D.Lgs. 81/08, nei lavori eseguiti a un’altezza maggiore di
2 metri devono essere adottate adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere
provvisionali in grado di ridurre al minimo i pericoli di caduta di persone e cose.
Fra le opere provvisionali, quella più comunemente usata è il ponteggio fisso,
che può essere realizzato in legno (regolamentato dagli articoli da 122 a 130 del
D.Lgs. 81/08 - Sezione IV) o in metallo (regolamentato dagli articoli da 131 a
138 del D.Lgs. 81/08 - Sezione V e degli allegati XVIII, XXI e XXII): conside-
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rato che l’uso dei ponteggi in legno è ormai inconsueto sia per motivi pratici che
economici oltre che di sicurezza, oggi vengono utilizzati quasi esclusivamente i
ponteggi metallici, la cui costruzione e il successivo impiego sono subordinati
all’osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 81/08, alle circolari esplicative
già esistenti e soprattutto alla preventiva autorizzazione ministeriale rilasciata dal
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, che oltre a garantire le condizioni di sicurezza e stabilità della struttura indica tutte le istruzioni relative al montaggio, impiego e smontaggio, nonché le istruzioni a cui attenersi per le strutture
con altezza superiore a 20 m, o di notevole importanza e complessità: quanto
sopra è espressamente previsto dall’art. 131 del D.Lgs. 81/08.
I ponteggi metallici attualmente disponibili sul mercato sono di tre tipi:
A tubi e giunti: sono costituiti esclusivamente da tubi collegati e assemblati tramite appositi giunti (ortogonali, girevoli, paralleli di tenuta, spinotti, ecc.) che
permettono uno sviluppo dell’opera provvisionale pressoché libero nel senso
che la struttura può essere sviluppata nelle tre dimensioni.
A telai prefabbricati: sono costituiti da una serie di diversi elementi prefabbricati
(telai, correnti, diagonali spine di collegamento, ecc.) da collegare fra loro con
semplici sistemi di aggancio (perni o boccole) al fine di ottenere una struttura
rigida, in grado di crescere non solo in senso verticale, ma anche orizzontalmente, adattandosi in forma modulare alle caratteristiche geometriche e
dimensionali dell’edificio da costruire o manutenzionare: sono caratterizzati
quindi da uno sviluppo bidimensionale e da una grande facilità di montaggio.
A montanti e traversi prefabbricati: sono costituiti da elementi prefabbricati
costituiti da tubi da disporre verticalmente provvisti di specifici sistemi di
innesto (piattelli, boccole o staffe a 4, 6 od 8 vie) nei quali vengono innestati
i traversi e i correnti prefabbricati: questa tipologia di ponteggi presenta i vantaggi di entrambe le tipologie prima viste, ma allo stesso tempo unisce la limitazione tipica dei sistemi prefabbricati.
Gli elementi dei ponteggi a tubi e giunti, a differenza delle altre due tipologie di
ponteggi, possono essere anche utilizzati per realizzazioni particolari in quanto,
come già detto, il sistema di assemblaggio è libero da schemi e dimensioni predefinite, per cui è possibile realizzare opere di puntellamento, capannoni industriali, tettoie e altre opere ancora.
1.2. AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE E LIBRETTO DI USO E MANUTENZIONE
Mentre la costruzione dei ponteggi in legno, ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs.
81/08 deve rispondere ai criteri imposti dalle norme di buona tecnica, dalla tradizione costruttiva e ai dettami degli articoli da 122 a 130 del D.Lgs. 81/08, ed
eventualmente, da una specifica verifica statica da parte di tecnico abilitato, e dai
disegni esecutivi di cantiere, i ponteggi metallici sono soggetti a rigorosi criteri
costruttivi e di esecuzione.
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In particolare, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. 81/08 i ponteggi metallici possono essere commercializzati e impiegati solo dopo che il fabbricante ha ottenuto
l’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale la
quale è conseguenza del risultato positivo di una serie di prove di carico codificate e conseguenti verifiche, effettuate sia sui singoli componenti che costituiscono il ponteggio, sia sugli schemi tipo previsti dal costruttore.
La predetta autorizzazione ministeriale è la parte iniziale del noto “Libretto del
ponteggio”; tale libretto comprende anche tutte le necessarie informazioni per
l’utilizzo del ponteggio; è un documento che, come indicato in modo esplicito
nell’autorizzazione, deve essere sempre consegnato (in copia conforme) all’acquirente del ponteggio in quanto fa parte integrante dell’opera provvisionale.
L’autorizzazione ministeriale deve essere tenuta sempre in cantiere, unitamente
al disegno esecutivo e, nei casi che non si operi in conformità all’autorizzazione
ministeriale, dalla relazione di calcolo integrativa, circostanza questa espressamente prevista dagli articoli 131 e 134 del D.Lgs. 81/08.
La nuova normativa, nell’ambito dell’articolo 131, in attuazione ad indicazioni e
norme europee, in merito alla predetta autorizzazione ministeriale, ha introdotto
le seguenti novità:
1. possibilità che su specifica richiesta dell’interessato, e previo i necessari
adempimenti tecnici e normativi, in aggiunta all’autorizzazione ministeriale,
può essere rilasciata la rispondenza del ponteggio alle norme UNI EN 12810
UNI EN 12811 e UNI EN 74;
2. gli interassi fra i montanti dei ponteggi non hanno alcuna limitazione, a condizione di eseguire idonee verifiche su prototipi che garantiscono i gradi di
sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica;
3. l’Autorizzazione Ministeriale è soggetta a rinnovo ogni 10 anni, per verificare l’adeguatezza delle strutture all’evoluzione del progresso tecnologico;
4. presso le sedi di produzione possono essere eseguiti controlli a campione
anche da parte dell’ISPESL.
Il libretto, oltre all’autorizzazione ministeriale, contiene le seguenti parti o capitoli:
– calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
– istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
– istruzioni per montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
– schemi-tipo di ponteggio con l’indicazione dei massimi carichi di servizio,
altezza dei ponteggi e larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per ogni singola applicazione;
– istruzioni di calcolo per ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m e per
altre opere provvisionali, costituite da elementi metallici, o di notevole importanza e complessità.
I ponteggi che sono sprovvisti di autorizzazione ministeriale, non garantendo una
sufficiente idoneità statica sperimentale e documentata, ai sensi dell’art. 118 del
D.Lgs. 81/08 non possono essere né prodotti né commercializzati o concessi in
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Oggetto: Autorizzazione alla costruzione ad all’impiego di ponteggi metallici fissi. – Art. 30 e segg. D.P.R. 7
gennaio 1956 n. 164.
Ponteggio metallico tipo........................................................................................................................
e, p.c.
ISPETTORATO PROVINCIALE LAVORO
Visti gli att. 30 e seguenti del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 contenente norme per la prevenzione degli infortuni nelle costruzioni;
Visto il decreto ministeriale 2 settembre 1968 (G.U. n. 242 del 23 settembre 1968), relativo al riconoscimento di alcune misure tecniche di sicurezza per i ponteggi metallici fissi, sostitutive di quelle indicate nel D.P.R.
7 gennaio 1956, n. 164;
Vista la domanda con la quale codesta ditta ha chiesto di essere autorizzata all’impiego del ponteggio metallico fisso tipo ……. di cui codesta ditta è fabbricante;
Vista la relazione tecnica, a corredo della predetta domanda di autorizzazione presentata il .............. e le integrazioni e modifiche della stessa relazione tecnica;
Visti i certificati di prove allegati alla predetta relazione tecnica;
Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;
Sentito il parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l’igiene del
lavoro
SI AUTORIZZA
l’impiego del ponteggio metallico fisso tipo …. composto con gli elementi e realizzato secondo gli schemi risultanti dallo allegato n. 1 e si approvano le istruzioni di cui all’allegato n. 2, per il calcolo dei ponteggi metallici
di altezza superiore a 20 m. e/o altre opere provvisionali di notevole importanza e complessità, i quali – ai
sensi dell’art. 32 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164 – devono essere realizzati su progetto firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione.
Gli allegati n. 1 e n. 2 formano parte integrante della presente relazione.
Questa si intende rilasciata per il ponteggio metallico fisso composto con gli elementi aventi le caratteristiche
tecniche e dimensionali risultanti dalla relazione tecnica, sue integrazioni e modifiche, e dai certificati alla stessa allegati. Copia di tale documentazione resta depositata presso il Ministero e presso l’Ispettorato provinciale
del lavoro cui la presente è diretta per conoscenza.
La validità della presente autorizzazione, oltre all’osservanza delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di buona tecnica è subordinata alle seguenti condizioni:
1) Sia consentito il controllo, anche presso eventuali fornitori, della produzione, mediante consegna o prelievo da parte di questo Ministero o dell’Ispettorato del lavoro, che rilasceranno apposita dichiarazione – di campioni degli elementi costituenti il ponteggio in numero sufficiente a effettuare le analisi, le prove e le ricerche
necessarie;
2) Sia consegnata – all’atto della vendita, del noleggio o della concessione in uso a qualsiasi titolo – copia
della presente autorizzazione e delle parti della relazione tecnica (capitoli 4, 5, 6 e 7) concernenti il calcolo
del ponteggio, le istruzioni per le prove di carico, le istruzioni di montaggio, impiego e smontaggio, gli schemi
tipo di ponteggio.
Le copie di questi ultimi capitoli della relazione tecnica – da depositare presso lo scrivente e il predetto
Ispettorato provinciale del lavoro – deve essere redatta in unico testo, tenendo conto delle integrazioni e modifiche alla relazione, citate nella premessa.
3) L’impiego di elementi non contemplati nella presente autorizzazione, per la realizzazione di ponteggi secondo gli schemi di cui all’allegato n. 1, non è ammessa.
La presente relazione può essere sospesa o revocata in caso di accertate inosservanze alle vigenti disposizioni e alle predette condizioni, previa constatazione degli addebiti.
IL MINISTRO
Autorizzazione ministeriale, posta nella prima pagina del libretto del ponteggio
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SCHEMA DI PONTEGGIO DA MANUTENZIONE CON MENSOLE
CON TELAIO DI SOMMITÀ PER PARAPETTO CON INTERRUZIONE
DI UNA STILATA MEDIANTE TRAVETTA
Schema tipo ponteggio a telai prefabbricati tratto da una autorizzazione ministeriale
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Schema tipo ponteggio a tubi e giunti tratto da una autorizzazione ministeriale
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uso; in ogni caso è necessario fare presente che l’autorizzazione ministeriale
garantisce soltanto le situazioni progettuali perfettamente conformi al contenuto
del libretto di autorizzazione ministeriale sia per dimensioni che per carichi, per
cui essa normalmente è valida nei seguenti casi:
– struttura alta fino a 20 m, misurata dal piano di appoggio delle basette all’estradosso del piano di lavoro più alto;
– struttura perfettamente conforme agli schemi-tipo riportati nel libretto di
autorizzazione;
– strutture comprendenti un numero complessivo di impalcati non superiore a
quello riportato negli schemi-tipo;
– struttura con gli ancoraggi conformi alle soluzioni proposte nella autorizzazione e posti in ragione di almeno uno ogni mq 22;
– struttura con sovraccarico complessivo in proiezione verticale non superiore a
quello preso in considerazione nella verifica di stabilità del ponteggio; in ogni
caso il carico di servizio non può superare il valore massimo indicato nel libretto;
– la superficie di ponteggio esposta all’azione del vento non superiore per ciascun modulo a quella indicata nel libretto (al riguardo si precisa che l’applicazione di cartelli e/o teloni protettivi non è prevista in nessuna delle autorizzazioni ministeriali);
– l’azione dei carichi dovuti alla neve e/o al vento non siano superiori a quelle
previste nell’autorizzazione ministeriale;
– disposizione degli elementi di collegamento e/o controventatura, perfettamente conformi allo schema previsto dal costruttore;
– i collegamenti tra le varie parti della struttura devono risultare bloccati
mediante l’attivazione dei dispositivi di sicurezza previsti dal costruttore.
I ponteggi che non rispondono anche a una soltanto delle condizioni sopra indicate non garantiscono un livello di sicurezza adeguato, circostanza questa che è
presupposto dell’autorizzazione ministeriale, per cui, ai sensi dell’art. 133 del
D.Lgs. 81/08, in tali casi è necessario predisporre un apposito progetto di verifica firmato da ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione, completo di tutti i disegni esecutivi.
Nelle pagine precedenti è riportata l’autorizzazione ministeriale di cui devono
essere dotati tutti i ponteggi metallici fissi in commercio, documento questo che
deve costituire le prime pagine del libretto di uso e manutenzione che deve sempre accompagnare il ponteggio e gli schemi generali di due tipologie di ponteggi, tratti dai relativi libretti di uso e manutenzione.
1.3. IL MARCHIO DI FABBRICA
Per garantire l’utilizzatore che le parti di ponteggio che utilizza sono provviste di
autorizzazione ministeriale, oltre a richiedere copia conforme dell’autorizzazione
ministeriale, ai sensi dell’art. 135 del D.Lgs. 81/08, tutte le parti che compongono
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l’opera provvisionale devono riportare, a rilievo o a incisione il nome o il marchio del fabbricante. Per ciascuna parte del ponteggio, la
posizione ove è impresso il marchio del fabbricante o costruttore deve essere indicata nel
libretto del ponteggio, nella parte che riproduce i disegni quotati delle varie parti componenti l’opera provvisionale.
È buona norma mantenere in perfetta efficienza le parti che compongono un ponteggio, effettuando una periodica revisione e
mantenendo sempre pulite le sue parti, Posizione del marchio di fabbrica
soprattutto in corrispondenza della zona ove in alcuni componenti di ponteggio
è posizionato il marchio o simbolo del
costruttore, al fine anche di una possibile visita ispettiva da parte degli organi di
controllo; pertanto, gli elementi sui quali il marchio non risulta visibile possono
costituire elementi non originali e in tale circostanza l’elemento non può essere
utilizzato, e pertanto deve essere scartato.
1.4. SCHEMA TIPO E NECESSITÀ DI UN PROGETTO SPECIFICO
La necessità di predisporre uno specifico progetto qualora si esca fuori anche da
una delle prescrizioni previste nell’autorizzazione ministeriale deriva dalle
sostanziali e ovvie considerazioni, espressamente citate nella Circolare 149/85,
secondo le quali il ponteggio metallico nel suo insieme è rappresentato da elementi caratterizzati da notevole snellezza delle aste ed elevata mobilità dei nodi
che li costituiscono; tale circostanza può portare al collasso della struttura in
modo imprevisto e senza alcun preavviso, e comunque secondo modalità difficilmente valutabili. Tali considerazioni hanno indotto il legislatore ad adottare un
criterio di valutazione uniforme per tutti i ponteggi per cui, con l’adozione delle
prove sperimentali di laboratorio codificate, si fissano i limiti di impiego nell’uso dei ponteggi e tali limiti sono chiaramente indicati nel libretto di autorizzazione e bisogna attenervisi.
In conseguenza a quanto prima, il libretto del ponteggio contiene lo schema tipo
dell’opera provvisionale contemplato dal costruttore, i cui elementi principali sono:
– altezza massima della struttura pari a 20 m;
– adeguati sistemi di controvento (diagonali in pianta di facciata, ecc.);
– definizione dei carichi di servizio e del numero e tipo degli impalcati;
– disposizione e numero degli ancoraggi;
– numero di impalcati che è possibile caricare.
Quando lo schema da realizzare è conforme agli schemi-tipo riportati nell’autorizzazione ministeriale, o si opera con schema sicuramente a vantaggio di sicu18
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rezza come ad esempio minore altezza del ponteggio o minori carichi, non è
necessario predisporre alcun progetto strutturale del ponteggio, ma ai sensi dell’articolo 134 e dell’allegato XXII del D.Lgs. 81/08 è comunque necessario predisporre i disegni dell’opera provvisionale specificatamente riferita all’opera servita, disegni che devono risultare completi ed esaurienti per schemi, particolari e
prescrizioni; inoltre anche per tale schema di ponteggio va redatto il piano di
montaggio uso e smontaggio (Pi.M.U.S.) espressamente previsto dal citato articolo ed i cui contenuti minimi sono riportati nel citato allegato; tali documenti,
unitamente all’autorizzazione ministeriale devono essere tenuti in cantiere per il
loro pieno rispetto ed a disposizione degli organi di vigilanza.
Nell’ipotesi in cui lo schema da realizzare presenta difformità rispetto all’autorizzazione ministeriale, ai sensi dell’articolo 133, deve essere predisposto uno
specifico progetto, ed eseguire un calcolo di resistenza e stabilità secondo le
istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale, redatto e firmato da ingegnere o architetto abilitato all’esercizio della professione. Anche per tale caso
vanno predispsti i disegni esecutivi ed il Pi.M.U.S. previsti dall’articolo 134 del
D.Lgs. 81/08 secondo le modalità già indicate nel caso precedente.
Al riguardo si fa presente che anche nei casi in cui l’altezza del ponteggio è inferiore a quella prevista nello schema tipo, ma una delle altre indicazioni non viene
rispettata (maggiori carichi o diversa disposizione o numero degli ancoraggi,
maggior numero degli impalcati, zona geografica diversa ai fini dell’azione del
vento e/o della neve, maggiore superficie esposta al vento, come in caso di presenza di teloni o cartelloni pubblicitari ecc.), è necessario effettuare un apposito
calcolo, in quanto si possono verificare situazioni non previste che non danno
idonee garanzie di sicurezza, per cui l’accertamento della staticità dell’opera
provvisionale deve essere adeguatamente dimostrata.
Il progetto previsto dall’art. 133 del D.Lgs. 81/08 deve essere realizzato anche
nel caso di ponteggi misti, ovvero qualora a uno schema a telai prefabbricati, per
particolari esigenze, vengano intercalati elementi in tubi e giunti che non sono
espressamente previsti nell’autorizzazione ministeriale; analogamente non è possibile utilizzare elementi prefabbricati facenti capo ad autorizzazioni ministeriali differenti, se non previo specifico progetto eseguito secondo le modalità indicate nella circolare n. 149 del 22.11.85, all’allegato 1: ambedue le circostanze
indicate presuppongono l’adozione di schemi difformi a quelli autorizzati che
non garantiscono una idonea condizione di sicurezza.
D’altro canto, come espressamente citato nel punto 1 della circolare 149/85, dall’assemblaggio di parti di per sé giudicate idonee in sede di autorizzazione, non
necessariamente deriva l’idoneità dell’opera presa nel suo complesso, a maggior
ragione dove si considerino i problemi di incompatibilità dimensionale fra i vari
elementi (basti pensare, a esempio, alle diagonali dei telai prefabbricati e alle differenze dei valori di scorrimento fra i vari tipi di giunti e tubi).
Infine una delle condizioni che prevede in modo tassativo uno specifico progetto si ha quando nel ponteggio vengono installati canali di scarico, tabelloni pub19
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blicitari, graticciati, teloni, reti o altre schermature, in quanto oltre ad avere un
maggior carico verticale dovuto al peso, si ha un notevole aggravio delle azioni
trasmesse al ponteggio e agli ancoraggi per effetto dell’azione del vento: in altri
termini, la superficie esposta al vento per ciascun modulo indicata in modo esplicito nel libretto, aumenta in modo considerevole: tale situazione, sottovalutata
dalla maggior parte degli installatori, deve essere attentamente studiata con specifico progetto, anche nel caso di strutture con altezza inferiore ai 20 m: tale
importante e sostanziale considerazione, peraltro prevista in modo indiretto dall’art. 133 del D.Lgs. 81/08, è stata puntualizzata e chiarita in modo esplicito
anche dalla circolare 149 del 22.11.85, e dal punto 3 della circolare n. 6 del
1.09.74, e spesso è causa determinante di crolli improvvisi a seguito del vento
che esercita un’azione notevolmente elevata (che può arrivare anche a 4 ÷ 5
volte) rispetto a quella prevista nell’autorizzazione ministeriale.
1.5. MONTAGGIO USO E SMONTAGGIO
Le operazioni di montaggio e smontaggio del ponteggio assumono particolare
importanza, in quanto costituiscono fasi operative con notevole rischio: ai sensi
degli articoli 123 e 136 del D.Lgs. 81/08 le fasi di montaggio e smontaggio devono essere svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto che ha il compito di
accertare e verificare che l’opera provvisionale venga eseguita in perfetta conformità ai disegni; inoltre il personale impiegato deve essere edotto, sufficientemente pratico e dotato di idonei mezzi di lavoro e protezione: nei libretti di autorizzazione ministeriale, il capitolo VI è destinato alle prescrizioni che ciascun
costruttore prevede per le fasi di montaggio uso e smontaggio.
In particolare la fase di montaggio deve seguire il seguente sostanziale andamento:
– il piano di appoggio deve offrire garanzie sufficienti di resistenza immediata
e nel tempo, ed essa deve essere eventualmente verificata sperimentalmente;
– la ripartizione del carico sul piano di appoggio deve essere realizzata a mezzo
delle apposite basette, con l’interposizione eventuale di elementi atti a ripartire il carico sul piano di appoggio, in modo da non superare la tensione
ammissibile del piano di appoggio;
– qualora l’altezza del primo impalcato superi l’altezza di 200 cm o 250 cm
rispettivamente per ponteggi a telai o a tubi e giunti, le basette devono essere
fissate agli elementi di ripartizione che in tal caso devono interessare almeno
due montati attigui;
– presenza continua di un preposto che sorvegli le operazioni di persona e dia
le opportune indicazioni ai montatori, assicurandosi che il ponteggio venga
assemblato conformemente al progetto e a regola d’arte;
– le operazioni devono essere eseguite da personale pratico e idoneo, che si trovi
in condizioni fisiche soddisfacenti al momento della effettuazione dei lavori;
– il personale deve essere dotato di attrezzi appropriati (chiavi a doppia stella
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e/o dinamometriche), da riporre in apposita custodia e dotati di eventuale dispositivo contro la caduta accidentale;
devono essere usati i mezzi personali di protezione: casco protettivo, scarpe
(antiscivolo, flessibili, robuste), cintura di sicurezza con bretelle e cosciali
(imbracatura) ed essere integrata con sistemi pratici di aggancio le cui caratteristiche di resistenza allo strappo siano garantite da certificazione rilasciata
da un istituto riconosciuto, circostanza questa espressamente prevista dall’articolo 115 del D.Lgs. 81/08, il quale precisa inoltre che il sistema di protezione contro le cadute del personale che opera sui ponteggi deve essere tale
da consentire una caduta libera non superiore a 150 cm nel caso in cui il dispositivo anticaduta sia privo di assorbitore di energia, mentre qualora tale ultimo dispositivo è presente, la caduta libera non può essere superiore a 400 cm;
gli ancoraggi, da posizionare come indicato nei disegni, devono essere posti
su parti strutturali sicuramente stabili e resistenti, facendo attenzione che la
superficie ove è posto l’ancoraggio a vitone offra durevoli condizioni di resistenza; per i tasselli è necessario effettuare le prove di estrazione in situ;
ai sensi dell’art. 112 del D.Lgs. 81/08 e dell’allegato XIX, gli elementi del
ponteggio da utilizzare devono essere controllati prima del loro impiego allo
scopo di eliminare quelli che presentino deformazioni rotture e corrosioni
pregiudizievoli per la resistenza del ponteggio. Gli elementi insufficientemente protetti contro gli agenti atmosferici, quelli deformati, e quelli danneggiati, devono essere scartati e non più utilizzati;
è indispensabile il rispetto delle successioni delle fasi di montaggio indicato
dal costruttore nel libretto di autorizzazione ministeriale, nonché l’osservanza delle prescrizioni e delle procedure indicate nel piano di montaggio uso e
smontaggio, espressamente previsto dall’articolo 134 del D.Lgs. 81/08, i cui
contenuti sono riportati nell’allegato XXII del citato decreto, e di cui si citano solo per brevità alcuni punti sostanziali, rimandando ai capitoli successivi
un maggiore approfondimento:
1. la distanza fra ponteggio ed edificio;
2. la verticalità dei montanti;
3. l’orizzontalità dei correnti e dei traversi;
4. l’assetto operativo dei dispositivi di collegamento (spine, blocchi);
5. la messa in opera degli ancoraggi e delle diagonali seguendo il normale
progredire del montaggio, in conformità ai disegni esecutivi;
6. che il traverso più alto del ponteggio in corso di montaggio non superi di
oltre 4 m l’ultimo ordine di ancoraggi;
movimentazione sicura dei carichi (elementi del ponteggio, tavole di legno)
con idonea imbracatura, per evitare lo svincolo e la caduta accidentale;
per l’accesso ai vari piani del ponteggio e delle impalcature, bisogna fare uso
delle apposite scalette a mano o prefabbricate che, comunque, non devono
essere poste l’una in prosecuzione dell’altra; le botole in prossimità delle scalette di accesso devono essere sempre chiuse;
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Ponteggi metallici fissi