COMUNE DI FANO Provincia di Pesaro e Urbino SINDACO ORDINANZA N. 6 DEL 28/01/2011 OGGETTO: Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente. Istituzione zona rossa e limitazioni alla circolare dei veicoli più inquinanti. IL SINDACO Premesso che: - in applicazione dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 351/1999 è stato approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 il Piano di Azione, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, volte alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l’inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio; - con Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 è stato approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’Aria Ambiente redatto ai sensi degli artt. 8 e 9 del D Lgs. 351/1999 che prevede l’adozione di una serie di misure strutturali di medio e lungo periodo finalizzati alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi; - il D.Lgs. n. 155 del 13/8/2010, che ha recepito la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzata al raggiungimento di obiettivi volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, garantendo nel contempo, un approccio coerente ed uniforme nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali. - con Ordinanza n° 17 del 23/01/2009 dell’Ufficio Mobilità Urbana comunale è stata istituita nell'ambito del centro abitato del Comune di Fano la “Zona Blu” ove vige a tutt’oggi la limitazione alla circolazione stradale di alcune categorie di veicoli più inquinanti (autoveicoli a motore alimentati a benzina o diesel con massa complessiva fino a 3,5.....veicoli a due o tre ruote con motore a due tempi non catalizzato ...... pre-euro …....) allo scopo di ridurre l’inquinamento atmosferico. Considerato che: -con la DACR 52/2007 Il Consiglio della Regione Marche ha definito anche la zonizzazione del territorio regionale ai fini della gestione e valutazione della qualità dell'aria collocando l'intero territorio del Comune di Fano nella cosiddetta “Zona A” nella quale il livello del PM 10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme; - attraverso il Sistema della RRQA (Rete di Rilevazione della Qualità dell’Aria Ambiente) provinciale, che vede coinvolto il Comune di Fano, tutti i Comuni di Zona A, la Provincia di Pesaro Urbino e l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPAM), è in atto il monitoraggio della qualità dell’aria attraverso l’utilizzo di centraline, dotate anche di polverometri per il rilevamento dei valori di polveri sottili (PM 10), dislocate nelle aree urbane di Fano, Pesaro, Colbordolo e Mondolfo, - per tutto l’anno 2010, presso la centralina di monitoraggio dell’aria sita in Fano Via Montegrappa, stazione da traffico - è stato registrato per un numero di giornate pari a 42, il superamento del valore limite (di 24 ore) per la protezione della salute umana corrispondente a 50 microgrammi/mc (D.M. N° 60/2002). - che è ammesso, ai sensi della normativa in materia, il superamento del Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana corrispondente a 50 microgrammi/mc (D.M. N° 60/2002) per sole 35 volte per anno civile; valore raggiunto nella centralina di monitoraggio della qualità dell'aria di via Montegrappa in Fano in data 08.12.2010. - dall’insieme dei dati rilevati dal sistema delle centraline di monitoraggio della qualità dell’aria si evince, relativamente al particolato fine PM 10, un’elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile. Ordinanza numero 6 del 28/01/2011 pag. 1 Rilevato che - nonostante nel corso degli anni passati siano state poste in essere da questa amministrazione misure strutturali nonché interventi di limitazione della mobilità dei veicoli a motore, che hanno determinato una certa riduzione dei fattori di inquinamento, la qualità dell’aria presenta ancora condizioni critiche tali da rende necessari ulteriori interventi attuabili nel breve e medio-lungo termine volti ad allineare i valori degli inquinanti ai valori stabiliti dalle norme vigenti; - una delle principali fonti dell’inquinamento atmosferico nelle aree urbane, è costituita dal traffico veicolare e il maggior apporto di emissione di polveri inalabili PM10 risulta essere prodotto da autoveicoli di vecchia generazione non catalizzati, nonchè da ciclomotori e motoveicoli di con motori a due tempi; - è necessario richiamare l’attenzione della popolazione su un uso più consapevole e razionale delle auto private, stimolando il senso di responsabilità sociale e di partecipazione collettiva alla soluzione dei problemi legati al traffico urbano; - il risanamento e la tutela della qualità dell’aria costituiscono, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull’ambiente, un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione Preso atto: - di quanto stabilito dall’Accordo di Programma sottoscritto il 18/11/2010 tra la Regione Marche, l’UPI Marche e l’ANCI Marche “sull’inquinamento dell’aria ambiente da polveri sottili”; - di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale Regione Marche n. 1755 del 6/12/2010 “Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell’aria ambiente – Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A” (sottoscritto dal Comune di Fano nel mese di gennaio 2011) che prevede l'adozione di misure e provvedimenti volti a limitare, in una zona appositamente individuata, la circolazione di particolari categorie di veicoli, la temperatura intera negli edifici, le emissioni negli stabilimenti industriali. - di quanto comunicato dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR 3 con nota Prot. 26208 del 22 12.2010 assunta agli atti del Comune di Fano il 27.12.2010 con P.G. 86800 di Fano, che nel rimarcare gli effetti negativi sulla salute umana delle polveri P.M. 10 evidenzia “....l'importanza di interventi a medio e lungo termine volti a migliorare la viabilità ….” Richiamate: - la Delibera di G.C. n. 183/03 “Attuazione della direttiva del Ministero LL.PP. 7 luglio 1998 – Direttiva sul controllo dei gas di scarico dei veicoli (Bollino Blu) ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada”; - la Delibera di G.C. n. 19/05 “Perimetrazione zona Bollino Blu”; con la quale è stata adottata la perimetrazione di una parte del centro abitato di Fano all’interno della quale è stata limitata la circolazione veicolare (veicoli dotati di Bollino blu), attuata con l'ordinanza n. 41/05 "Limitazioni alla circolazione per il contenimento dell'inquinamento atmosferico"; - la Delibera di G.C. n. 508 del 18/12/2008 "Revoca zona Bollino Blu, istituzione Zona Blu ai fini del contenimento dell'inquinamento atmosferico" attuata con l'ordinanza n.17 del 23.01.2009 - - la Delibera di G.C. n 5 del 11.01.2011 con la quale questa amministrazione ha approvato l’Accordo di Programma Regione Marche, Province, Comuni di Zona A” Ritenuto: - dover dare attuazione ai divieti di circolazione stabiliti dal presente atto in una area limitata del Comune di Fano posta all'interno della preesistente zona blu e che verrà denominata Zona Rossa; - altresì necessario sospendere temporaneamente (per la durata del presente provvedimento) e limitatamente a detta zona, le limitazioni al traffico veicolare vigenti per la Zona Blu, in quanto probabile causa di difficoltà interpretativa Visti: - il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; - il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa; - la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 del 8/5/2007 “Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente”; - la Delibera dell’Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 “Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell’aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9”; - l'art. 7 comma 1 lettera b) del ”Nuovo Codice della Strada” D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni che prevede che i Comuni possano, con ordinanza del Sindaco, limitare la Ordinanza numero 6 del 28/01/2011 pag. 2 circolazione nei centri abitati di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti, nonché gli articoli 5 e 6 che demandano al Sindaco la facoltà di adottare provvedimenti relativi alla circolazione nel territorio comunale. - il D.Lgs. 267/2000 ORDINA 1) di istituire, la “ZONA ROSSA” con area delimitata esternamente dalle seguenti vie: via Papiria via Mameli via Cecconi via Aporti via Piave via Gabrielli via Bruno viale Gramsci via Roma giardini Mazzini. tratto via Mameli – via IV Novembre tratto via Mameli – via Aporti tratto via Gabrielli – via Aporti tratto viale Gramsci – via Palazzi 2) di sospendere per tutta la durata del presente provvedimento, all'interno della ZONA ROSSA la disciplina del transito veicolare stabilita per la Zona Blu con deliberazione di Giunta Comunale n° 508 del 18/12/2008 e ordinanza n. 17 del 23.01.2009 3) il divieto di circolazione all'interno della ZONA ROSSA del centro abitato di Fano, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 18,00 delle seguenti categorie di veicoli: A) VEICOLI ORDINARI autovetture ed autocarri, benzina Euro 0 (pre Euro) non conformi alla direttiva 91/441/CEE; autovetture diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali leggeri ≤ 3,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali pesanti > 3,5 t e ≤ 7,5 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali pesanti > 7,5 t e ≤ 14 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1, senza e con filtro antiparticolato; veicoli commerciali pesanti > 32 t di MTT diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato; trattori stradali pesanti > 14 t e ≤ 32 t di MTT diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato (vedi nota); trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel pre Euro e Euro 1 senza e con filtro antiparticolato (vedi nota); trattori stradali pesanti > 32 t di MTT diesel Euro 2 senza filtro antiparticolato (vedi nota); bus urbani diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; pullman (bus extraurbani) diesel pre Euro, Euro 1 e 2 senza filtro antiparticolato; motocicli > 50 cm3 2 tempi pre Euro; ciclomotori < 50 cm3 pre Euro. Nota: MTT = Massa Totale a Terra = Massa Massima a carico tecnicamente ammissibile o a carico ammissibile (per gli autotreni è quella della combinazione motrice + rimorchio e per gli autoarticolati è quella della combinazione trattore + semirimorchio; per le motrici e per i trattori stradali che circolano isolati si considera la sola MTT dei medesimi). Veicoli Commerciali Leggeri = N1, -Veicoli Commerciali Pesanti =N2, N3 B) VEICOLI SPECIALI - mezzi agricoli; Ordinanza numero 6 del 28/01/2011 pag. 3 - macchine operatrici. E’ consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nella ZONA ROSSA, fermo restando che il trasporto dei medesimi nel luogo di impiego deve avvenire mediante altro veicolo consentito. ECCEZIONI AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER I SEGUENTI VEICOLI: automezzi per il trasporto pubblico (si specifica in servizio di linea, inclusi gli scuola-bus, mentre rientrano nel divieto quelli a noleggio e quelli turistici in genere); taxi e veicoli NCC (Nolo Con Conducente) fino a 9 posti; veicoli delle forze di polizia; veicoli di altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio; veicoli delle forze armate; veicoli sanitari e di soccorso (compresi: ambulanze ed automediche; veicoli dei medici in visita domiciliare; veicoli dei Vigili del Fuoco, della Protezione civile, dei servizi tecnici degli Enti Locali e dei servizi tecnici delle aziende che eserciscono pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica, telefoni, igiene urbana, ecc.); veicoli diretti alle strutture sanitarie di tipo ospedaliero, previa adeguata documentazione; veicoli per il trasporto dei disabili; veicoli elettrici, ibridi, a gas metano, GPL; è consentito l’utilizzo sia dei mezzi agricoli sia delle macchine operatrici nei cantieri e nelle zone agricole o di verde pubblico e privato, siti nei luoghi compresi nella ZONA ROSSA; manifestazioni sportive di auto d’epoca. Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l’osservanza a decorrere dalla apposizione della segnaletica stradale. Che per consentire l’attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile gli eventuali contrassegni e di esibire, su richiesta dei medesimi organi, le certificazioni/attestazioni che documentino le circostanze di eccezione indicate nella presente. RENDE NOTO - In sede di applicazione della presente ordinanza, si prevede di effettuare verifiche periodiche sull’andamento dei parametri relativi all’inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure di limitazione della circolazione o rivolte alla migliore gestione del provvedimento; - L’inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione amministrativa mediante il pagamento della somma prevista dalle norme del Codice della Strada; - L’uso improprio di contrassegni o certificazioni/attestazioni comporta il loro ritiro e l’applicazione delle eventuali sanzioni a norma di legge; - Per controllare la categoria (classe ambientale) del proprio veicolo (Euro 0/pre Euro, Euro 1, Euro 2, ecc.) e le sigle di omologazione dei veicoli dotati di filtro antiparticolato (FAP) occorre verificare quanto riportato nella carta (libretto) di circolazione; - Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore XIII – Servizi Territoriali ed Ambientali, U.O. Ambiente Via M. Froncini 2 Fano, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento; - Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio; - Le limitazioni alla circolazione stradale stabilite dalla presente ordinanza decorrono dal 31 Gennaio 2011, previa apposizione della segnaletica stradale; - La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa. DISPONE -che, al fine di dare esecuzione al presente atto e portarlo a conoscenza dell’utente stradale, il Settore V – Servizio Mobilità Urbana provveda alla apposizione di idonea segnaletica volta a delimitare la zona Rossa in base alle prescrizioni del D. Lgs. 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione; -che la presente ordinanza sia trasmessa al Comandante del Corpo della Polizia Municipale, ed al Ordinanza numero 6 del 28/01/2011 pag. 4 Responsabile del Settore V rispettivamente per impartire disposizioni in ordine alle azioni di controllo e vigilanza, ed in ordine alla apposizione della segnaletica stradale; - che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione; - che il Servizio Ambiente provveda all’invio della presente ordinanza alla Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, al Commissariato di P.S., al Comando Polizia Stradale, al Comando Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza, al Comando VVFF, al Presidente della Regione Marche, al Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, al Dipartimento dei Trasporti Terrestri Ufficio Provinciale di Pesaro, all’ ACI di Pesaro e Urbino, alla Società Autostrade, all’ANAS, alla Direzione locale Enel, alla Direzione locale Telecom., all’ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro; all’A.S.U.R. - Zona Territoriale N. 3, all’ ASET Spa, all’ ASET Holding, all’AMI Spa ed inoltre ai Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Pesaro Gabicce Mare, Mondolfo, Colbordolo, Montelabbate, Sant’Angelo in Lizzola, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo; Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL; Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti. - Che sia effettuata l’affissione all’Albo Pretorio. IL SINDACO STEFANO AGUZZI Ordinanza numero 6 del 28/01/2011 pag. 5