Il principio costituzionale
di libertà sindacale
“L’organizzazione sindacale è
libera”
(art. 39, comma 1 Cost.)
La libertà sindacale del singolo
lavoratore
• La libertà
sindacale
positiva
• La libertà
sindacale
negativa
• Le disposizioni dello
Statuto dei lavoratori
(legge n. 300 del 1970)
da cui si desume la
concreta esistenza della
libertà sindacale
positiva/negativa nel
nostro ordinamento
giuridico:
in particolare gli artt. 14
e 15 legge n. 300 del
1970 (statuto dei
lavoratori)
Il principio di libertà sindacale del
soggetto collettivo: la concezione
classica (“riduttiva”)
L’art. 39 Cost. come
equivalente
concettuale dell’art.
18 Cost.
Il principio di libertà
sindacale come mera
espressione particolare del
principio generale di libertà
d’associazione
Art. 18
Art. 39
…segue: la libertà associativa-sindacale
nella concezione classica
Libertà associativa
come sinonimo Cosa implica un principio di libertà
associativa inteso in questo senso?
di assenza
formale di divieti
di associazione
Garantisce una tutela nei
Tutto ciò che
non è
proibito
è permesso
confronti di ingerenze
esterne
volte ad impedire
l’esercizio del diritto di
associazione.
La concezione “attiva” della libertà sindacale
Una concezione
attiva
del principio implica
non solo la garanzia
di non ingerenza, ma
anche un intervento
promozionale e di
sostegno
sostegno
L’art. 39 Cost.
implica una
esigenza di
effettività:
per quanto garantita,
l’inviolabilità della
libertà sindacale
non è sufficiente a
sottrarla al rischio
della ineffettività
UNA FORMULA RIASSUNTIVA
• La concezione classica-riduttiva della
libertà di associazione sindacale
come LIBERTA’ DA…. (la libertà come
immunità)
• La concezione attiva della libertà di
associazione sindacale come LIBERTA’
DI…..
Le concretizzazioni del principio di libertà
sindacale
(A) SUL PIANO CLASSICO DELLE
GARANZIE DI NON INGERENZA
(CIÒ CHE NON SI PUÒ FARE):
Lo Stato non può compiere atti che
risultino lesivi di tale libertà:
1) Non può predefinire o
vincolare gli scopi del
sindacato;
2) Non può determinare
l’ambito territoriale o
soggettivo dell’azione
sindacale;
3) Non può regolare la forma
giuridica del soggetto
sindacale (per es. non può
imporre la forma
associativa)
(B) SUL PIANO “ATTIVO”
DELLA DIMENSIONE
PROMOZIONALE (CIÒ CHE
SI DEVE POTER FARE))
• L’attenzione si sposta
dalla astensione dei
pubblici poteri alla
collaborazione richiesta
nei rapporti
intersoggettivi di
carattere privato
(situazione di
soggezione
datoriale)
(A) La soggettività
sindacale nella
costituzione
formale…
“Ai sindacati non può
essere imposto altro
obbligo se non la
registrazione presso
uffici locali o centrali,
secondo norme di legge”
(art. 39, 2° comma)
……e nella costituzione
materiale
L’inattuazione dell’art.
39, commi 2 ss.
Il sindacato ricondotto
alla nozione civilistica
di associazione
La nozione
civilistica di
associazione
 Associazione
riconosciuta
 Associazione non
riconosciuta
La scelta per la formula
dell’associazione non riconosciuta
“L’ordinamento interno e
l’amministrazione delle associazioni non
riconosciute come persone giuridiche
sono regolati dagli accordi degli
associati”(art. 36 c.c.)
PERCHE QUESTA SCELTA?
Il principio di autorganizzazione
per la gestione degli affari interni.
Si coniuga con una forte aspirazione
politica dei sindacati
(B) La proiezione positiva del principio
di libertà sindacale: il godimento dei
diritti sindacali
Il diritto di
usufruire dei diritti
sindacali, al fine di
rendere effettiva la
presenza sindacale
nei luoghi di lavoro
IL TITOLO III DELLO
STATUTO DEI
LAVORATORI
Legge di
attuazione dei
principi
costituzionali
(art. 39)
Il catalogo dei diritti sindacali
(Titolo III Statuto dei lavoratori)
1) Diritto di assemblea (art. 20)
2) Diritto a svolgere referendum (art. 21)
3) Diritto dei dirigenti delle rappresentanze
sindacali a fruire dei permessi sindacali retribuiti
o non retribuiti (artt. 23 e 24)
4) Diritto di affissione nella bacheca sindacale (art.
25)
5) Diritto di svolgere proselitismo e raccogliere
contributi sindacali (art. 26)
6) Obbligo datoriale di predisposizione di locali
idonei all’esercizio delle funzioni sindacali e per
lo svolgimento delle riunioni (art. 27)
Il primo limite alla fruizione dei diritti
sindacali: l’esclusione delle “piccole
imprese”
Art. 35, comma 1, Statuto dei lavoratori:
Le disposizioni del titolo III dello statuto
(ad eccezione dell’art. 27, 1° comma)
si applicano a ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto
autonomo di imprese industriali e
commerciali che occupano più di 15
dipendenti e alle imprese agricole con
più di 5 dipendenti.
(segue) Il primo limite alla fruizione dei
diritti sindacali: l’esclusione delle
“piccole imprese”
Art. 35, comma 2, Statuto dei lavoratori:
Le norme suddette si applicano altresì
alle imprese industriali e commerciali
che nell’ambito dello stesso comune
occupano più di 15 dipendenti e alle
imprese agricole che nel medesimo
ambito territoriale occupano più di 5
dipendenti anche se ciascuna unità
produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti.
Il secondo limite alla fruizione dei diritti
sindacali: la “rappresentatività effettiva
di natura tecnica”
Art. 19 dello Statuto dei lavoratori:
Attribuisce l’esercizio dei diritti sindacali
alle rappresentanze sindacali aziendali
costituite ad iniziativa dei lavoratori
“nell’ambito delle associazioni
sindacali firmatarie di contratti
collettivi applicati nell’unità
produttiva”.
Lo strumento di “effettività” della
libertà sindacale: la repressione del
comportamento antisindacale
La predisposizione, da parte del
legislatore statutario, di una
specifica azione processuale:
l’art. 28 dello Statuto dei
lavoratori
Cosa si intende per “comportamento
antisindacale”
Qualsiasi comportamento diretto “ad
impedire o limitare l’esercizio della
libertà e della attività sindacale
nonché del diritto di sciopero”:
dunque tre sono i “beni giuridici”
tutelati dalla norma.
Non è richiesto l’accertamento
dell’elemento soggettivo
(condotta antisindacale
“inconsapevole”)
L’azione ex art. 28 st. lav.
Il presupposto: la
lesione di un
interesse sindacale
(di natura
collettiva quindi),
eventualmente in
concorrenza con la
lesione di un
interesse
individuale
La
legittimazione
ad agire:
spetta all’
“organismo
locale del
sindacato
nazionale”
L’azione ex art. 28 st. lav.
• Procedimento
sommario: il tribunale,
ESEMPI:
nei due giorni successivi, 1) Fornire al sindacato le
convocate le parti e
informazioni dovute in base
assunte sommarie
alla legge o al contratto
informazioni, se ritiene
collettivo, con conseguente
sussistere la condotta
cessazione del
antisindacale, emette un
comportamento illegittimo;
decreto motivato
2) Ricollocare il dirigente
ordinando al datore di
sindacale illegittimamente
lavoro la cessazione
trasferito nella precedente
del comportamento
sede di lavoro, con
illegittimo e la
conseguente rimozione degli
rimozione degli effetti
effetti del comportamento
illegittimo
L’azione ex art. 28 st. lav.
Regime delle sanzioni:
coattività “indiretta” del
provvedimento mediante
sanzione penale (art. 650 cod.
pen.), con pubblicazione della
sentenza di condanna penale
L’azione ex art. 28 st. lav.: il
sistema delle impugnazioni
1) La parte soccombente può proporre
opposizione avverso il decreto del
Tribunale davanti al medesimo giudice
del lavoro che decide con sentenza
immediatamente esecutiva;
2) L’opposizione al decreto va proposta
entro il termine di decadenza di 15
giorni dalla comunicazione del decreto
alle parti;
3) Il decreto è tuttavia esecutivo sino alla
sentenza di merito.
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Libertà sindacale e Statuto dei lavoratori