OSHA Training Institute Italia Riscontri pratici dell’applicazione di linee guida nella valutazione del rischio Bologna 24 novembre 2005 V° Memorial Werther Neri PROGRAMMA DELL’ INTERVENTO Cenni Linee guida Evoluzione dei rischi Validità analisi dei rischi legati alle inadempienze normative Competenze RSPP anche alla luce del DLgs 195 Linee guida D.V.R. Regionali SCOPO promuovere ed orientare l'evoluzione del "sistema prevenzionistico", ridefinire la funzione di prevenzione degli SPSAL…,; qualificare, nel contempo, gli operatori di questi Servizi per una loro crescita in direzione di una capacità di analizzare e controllare processi aziendali, nello spirito di quanto indicato dalla regione: "appare necessario appropriarsi di un moderno paradigma che caratterizza ormai l'approccio di qualsiasi verifica di qualità ed accreditamento e che si traduce, anche per chi esercita il controllo e la vigilanza, nello spostare l'attenzione dal prodotto al processo, cioè all'organizzazione aziendale rivolta alla valutazione ed alla gestione del rischio". Linee guida D.V.R. Regionali PERCHE’ La capacità d’esame dei documenti di valutazione da parte degli operatori degli SPSAL evidenzia ancora alcuni limiti di genericità ed incompletezza; d’altro canto, in tanti casi, i documenti stessi non aderiscono allo spirito ed alla lettera della norma. Linee guida D.V.R. Regionali L'articolo 4 del D.Lgs. 626/94 stabilisce che il documento di valutazione debba contenere: a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a); c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Linee guida D.V.R. Regionali Si ritiene pertanto utile che il documento di valutazione dei rischi svolga le seguenti funzioni: • strumento di pianificazione della prevenzione; • mezzo per favorire l’interazione tra i soggetti incaricati dell'attività di prevenzione e le funzioni aziendali; • mezzo per l’esplicitazione, da parte del datore di lavoro nei confronti degli organi di vigilanza, delle misure di prevenzione adottate e/o previste per l'azienda in relazione ai rischi individuati. Linee guida D.V.R. Regionali I. Il documento non deve essere generico: deve indicare criteri e metodi adottati per l'analisi di ogni tipologia di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai lavoratori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici per le lavoratrici ed i lavoratori; deve contenere riferimenti alle specifiche valutazioni previste dalle norme (quali ad esempio lavoratrici gestanti, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, rischio incendio), in rapporto anche ad eventuali disposizioni contenute nel piano sanitario redatto dal medico competente. II. Il documento indica gli "attori" coinvolti nel processo di valutazione; indica cioè come sono stati coinvolti i responsabili, i preposti, i lavoratori, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente; in quali fasi e con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione. III. E’ importante che il documento di valutazione descriva l'organizzazione aziendale per la gestione delle attività di prevenzione. Linee guida D.V.R. Regionali IV. Nella fase di stima dell’esposizione ai rischi individuati, il documento deve considerare l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione e protezione già introdotte dal datore di lavoro. Si analizzeranno le cause e circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure tecniche, organizzative e procedurali per contenerli al livello più basso possibile e/o ridurli con interventi programmabili nel tempo, in una logica di miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori. Gli orientamenti comunitari indicano l’utilità di separare i rischi individuati in due categorie: • rischi ben noti per i quali s’identificano prontamente le misure di controllo; • rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato V. Il documento di valutazione deve indicare le azioni che il datore di lavoro intende attuare per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati. VI. Il documento deve contenere il programma di miglioramento, indicando i tempi di attuazione degli interventi programmati. Contenuto del documento valutazione dei rischi 1. Dati generali identificativi dell'azienda 2. Descrizione dell'attività e schema del ciclo lavorativo. 3. Organigramma funzionale se disponibile e/o descrizione di incarichi e mansioni del personale in azienda 4. Indicazione delle figure del Servizio di Prevenzione e Protezione 5. Indicazione delle figure dedicate all'emergenza, evacuazione rapida e primo soccorso. Contenuto del documento valutazione dei rischi 6. Descrizione delle attività e delle modalità di gestione della sicurezza in azienda 7. Elencazione e descrizione delle attività effettuate all'interno dell'azienda affidate a terzi (appalto). 8. Elencazione e descrizione delle attività effettuate all'interno di aziende in qualità di appaltatore. 9. Indicazione dei soggetti coinvolti nella valutazione dei rischi Contenuto del documento valutazione dei rischi Processo di valutazione dei rischi 10. Individuazione dei centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 11. Specificazione dei criteri e metodi per la stima dell’esposizione in riferimento ai centri/fonti di pericolo individuati 12. Specificazione della metodologia adottata e dei criteri utilizzati per valutare la rilevanza (quantificazione del grado di rischio) e gestire i rischi individuati. Contenuto del documento valutazione dei rischi 13. Individuazione/descrizione delle misure di prevenzione e protezione programmate per eliminare o ridurre il livello dei rischi determinati in conseguenza della valutazione. 14. Tempi di attuazione in riferimento alle misure tecniche, organizzative e procedurali individuate al punto 13. 15.Gestione e revisione del documento di valutazione dei rischi. Punti deboli dei primi DVR prodotti Valutazione effettuata solo per luoghi di lavoro;meno per mansione e ciclo Eccessiva semplificazione dei processi; Assenza del contributo del medico competente; Assenza della stima del rischio (criticità) per i pericoli individuati; Assenza del programma di interventi; Assenza della tempistiche per l’attuazione delle misure. EVOLUZIONE DEI RISCHI Rischi emergenti e prevalenti : • patologie da fattori psicosociali (stress, mobbing…; • ripercussioni della dipendenza dall'alcool, dai medicinali e dalla droga, la depressione e l'ansia; • trasformazioni nelle forme di occupazione e nelle modalità di organizzazione del lavoro e dell'orario di lavoro • disturbi e patologie arto superiore da sovraccarico biomeccanico; ORIENTAMENTI GENERALI Pare opportuno richiamare l'attenzione sulla facoltà concessa dal D.Lgs 626/94 al datore di lavoro di avvalersi, nella valutazione del rischio, delle procedure ritenute di volta in volta più appropriate ed efficaci, nel rispetto delle indicazioni contenute nello stesso testo di legge (è da privilegiare, infatti, il RISULTATO rispetto al PROCESSO!). ORIENTAMENTI GENERALI La valutazione del rischio (D. Lgs 626/94) va intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e operative, che devono essere attuate per giungere ad una stima del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni. ORIENTAMENTI GENERALI Pericoli che normalmente possono solo causare danni lievi spesso non sono presi in considerazione agli effetti di una valutazione del rischio. Tuttavia dare un valore all’entità del rischio basandosi sul solo tempo di esposizione non risulta soddisfacente. Il fatto che il manutentore elettrico acceda una volta all’anno in una cabina di alta tensione per attività manutentiva non riduce assolutamente la gravità del danno al momento di un’eventuale elettrocuzione. Può ritenersi necessario ricorrere, per la valutazione dei rischi, alla combinazione di più metodi per ottenere un risultato accettabile, anche perché detto processo valutativo non è ricavabile dalle sole misure strumentali ma da ricerche statistiche di incidenti e infortuni, e soprattutto dall’esame delle esperienze degli stessi protagonisti che operano in presenza di rischi. ORIENTAMENTI GENERALI Quindi durante il processo di valutazione dei rischi una approfondita analisi dell’efficacia e efficienza della natura dei provvedimenti già posti in essere consentirebbe di attribuire un valore al rischio residuo. ORIENTAMENTI GENERALI Le considerazioni sopra indicate ci portano alla conclusione che molta attenzione deve essere posta nell’individuazione dei rischi residui ORIENTAMENTI GENERALI «rischio» funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo; «analisi del rischio» processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio; «valutazione del rischio» processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del rischio; «gestione del rischio» processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo; ORIENTAMENTI GENERALI i rischi, sono solo quelli di natura tecnica ? l’art. 4, comma 1 “Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari”. “Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro”. (legge 1° marzo 2002, n. 39.) ORIENTAMENTI GENERALI La verità è che si è voluto dare un significato restrittivo alla legge 1 marzo 2002 n°39 dove per “altri rischi “si è solo inteso considerare gli elementi di danno alla salute dovuti allo stress, al mobbing e al burn out trascurando l’individuazione di quei fattori di rischio che sono nella maggior parte dei casi cause d’infortuni e malattie professionale nonché spesso elementi determinanti dei danni sopra citati. Detti fattori di rischio rientrano sotto la voce di Azioni Pericolose prodotte dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti nonché dagli stessi lavoratori che le esplicano. Azioni pericolose (in particolar modo a cura del DdL e Dirigenti) attivazione di processi di lavoro scorretti e le organizzazioni di lavoro non adeguate; mancata definizione degli incarichi e delle responsabilità connesse; mancata definizione di procedure organizzative per le funzioni aziendali e operative per le fasi lavorative; mancata applicazione di sistemi di controllo; mancata applicazione di un processo formativo e informativo permanente tendente alla valorizzazione delle risorse umane aziendali, ecc. ORIENTAMENTI GENERALI A questo punto però si evidenzia una domanda: in quali delle due cause d’infortuni si vanno a collocare le inadempienze alle norme di sicurezza? ORIENTAMENTI GENERALI Le analisi dei rischi legati alle inadempienze normative fanno parte del documento di valutazione dei rischi? Per quanto esposto, ne consegue lo scarso significato di un processo di valutazione dei rischi, nel caso in cui questi ultimi siano già presi in considerazione da una norma specifica salvo che non si vogliano evidenziare le parti residue. È possibile e ha senso, ad esempio, in presenza di ingranaggi scoperti, valutare il rischio come alto, medio o basso quando già il legislatore all’art. 59 del D.P.R. n. 547/1955 ha deciso per la massima protezione? ORIENTAMENTI GENERALI In virtù di quanto affermato, è evidente che non abbia alcuna rilevanza valutare il rischio conseguente alla mancata applicazione dell’adempimento normativo, ma si debba invece individuare l’inadempienza all’obbligo di legge e porvi subito rimedio. In conclusione, una siffatta indagine non può essere considerata quale valutazione del rischio, nell’accezione di cui al D.Lgs. n. 626/1994, bensì un vero e proprio rilievo sulla mancata applicazione delle norme di sicurezza che, tradizionalmente, viene definita con il termine: “check-up della sicurezza”. resta da chiedersi : l’adempimento della norma di sicurezza tecnica azzera o meno il rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ? ORIENTAMENTI GENERALI E’ a questa domanda che si rivolgono le misure generali di tutela di cui all’art. 3, D.Lgs. n. 626/1994, indicando la necessità di provvedimenti aggiuntivi quali, ad esempio: eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo; riduzione dei rischi alla fonte; programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive e organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro; sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo; …………. ORIENTAMENTI GENERALI Pertanto, qualsiasi metodo di valutazione del rischio si voglia applicare, si pone sempre una linea di partenza che è quella relativa allo stato d’adempimento delle prescrizioni indicate dalle norme di sicurezza. Rischi psicosociali : mobbing Nel testo unificato dello schema del disegno di legge n° 122 l’art. 1 comma 1 così recita: “Ai fini della presente legge,si intende per violenza o persecuzione psicologica ogni atto o comportamento adottati dal datore di lavoro, dal committente, da superiori ovvero da colleghi di pari grado o di grado inferiore, con carattere sistematico, intenso e duraturo, finalizzati a danneggiare l’integrità psico-fisica della lavoratrice o del lavoratore.” Rischi psicosociali : mobbing art 2 comma 3 : “Il servizio di prevenzione e protezione, nell’ambito dei compiti di cui all’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994 n° 626, individua le misure per la sicurezza volte a prevenire e a contrastare i fenomeni di violenza e persecuzione psicologica di cui all’art.1 comma 1”. ORIENTAMENTI GENERALI Come si colloca la figura del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella costruzione del processo di valutazione dei rischi? ORIENTAMENTI GENERALI «valutazione del rischio» processo su base scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione dell'esposizione al pericolo, caratterizzazione del rischio. prima di analizzare le conseguenze dannose E necessario di intervenire sulle cause che le possono originare comportamenti scorretti di singoli soggetti aziendali processo di lavoro e alla sua organizzazione Azioni pericolose è il vero campo d’azione in cui il R.S.P.P. può veramente valutare l’entità del rischio e la natura dei provvedimenti che sicuramente creano i presupposti per evitare le conflittualità e quindi l’insorgere dello stress del mobbing e del burn out. Dlgs 195 Legge regionale Lazio 11 luglio 2002, n.16. Art. 4 (Istituzione di centri anti-mobbing) 1. Le aziende sanitarie locali istituiscono o promuovono l'istituzione, ………. 2. Nel caso in cui il centro non accerti elementi atti a configurare le fattispecie di cui all'articolo 2, il lavoratore interessato può rivolgersi all'Osservatorio previsto all'articolo 6, richiedendo un'audizione. 3. Ciascun centro deve, in ogni caso, prevedere nel proprio ambito le seguenti figure professionali: a) un avvocato esperto in diritto del lavoro; b) un medico specialista in igiene pubblica; c) uno psicologo o psicoterapeuta; d) un sociologo; e) un assistente sociale. si deve prendere atto che il D.Lgs. n. 626/1994 prevede l’attuazione della valutazione dei rischi come azione “partecipativa obbligata” e non come compito di un singolo soggetto.. Per quanto sopra detto, e tenendo finalmente in considerazione che il D.Lgs. n. 626/1994 prevede la valutazione del rischio realizzabile attraverso un processo partecipativo, il ruolo del SPP deve essere considerato come quello avente funzione di coordinamento nello sviluppo del processo valutativo stesso.