OSHA Training Institute Italia
Riscontri pratici dell’applicazione di linee
guida nella valutazione del
rischio
Bologna 24 novembre 2005
V° Memorial Werther Neri
PROGRAMMA DELL’ INTERVENTO
Cenni
Linee guida
Evoluzione dei rischi
Validità analisi dei rischi legati alle inadempienze
normative
Competenze RSPP anche alla luce del DLgs 195
Linee guida D.V.R. Regionali
SCOPO
promuovere ed orientare l'evoluzione del "sistema prevenzionistico",
ridefinire la funzione di prevenzione degli SPSAL…,;
qualificare, nel contempo, gli operatori di questi Servizi per una loro
crescita in direzione di una capacità di analizzare e controllare processi
aziendali, nello spirito di quanto indicato dalla regione:
"appare necessario appropriarsi di un moderno paradigma che
caratterizza ormai l'approccio di qualsiasi verifica di qualità ed
accreditamento e che si traduce, anche per chi esercita il controllo e la
vigilanza, nello spostare l'attenzione dal prodotto al processo, cioè
all'organizzazione aziendale rivolta alla valutazione ed alla gestione del
rischio".
Linee guida D.V.R. Regionali
PERCHE’
La capacità d’esame dei documenti di
valutazione da parte degli operatori degli
SPSAL evidenzia ancora alcuni limiti di
genericità ed incompletezza; d’altro canto, in
tanti casi, i documenti stessi non
aderiscono allo spirito ed alla lettera della
norma.
Linee guida D.V.R. Regionali
L'articolo 4 del D.Lgs. 626/94 stabilisce che il documento di
valutazione debba contenere:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la
sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di
protezione e dei dispositivi di protezione individuale,
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza.
Linee guida D.V.R. Regionali
Si ritiene pertanto utile che il documento di valutazione dei
rischi svolga le seguenti funzioni:
• strumento di pianificazione della prevenzione;
• mezzo per favorire l’interazione tra i soggetti incaricati
dell'attività di prevenzione e le funzioni aziendali;
• mezzo per l’esplicitazione, da parte del datore di lavoro
nei confronti degli organi di vigilanza, delle misure di
prevenzione adottate e/o previste per l'azienda in
relazione ai rischi individuati.
Linee guida D.V.R. Regionali
I. Il documento non deve essere generico: deve indicare criteri e
metodi adottati per l'analisi di ogni tipologia di rischio,
contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni
ed ai lavoratori esposti ai rischi; deve considerare i rischi specifici
per le lavoratrici ed i lavoratori; deve contenere riferimenti alle
specifiche valutazioni previste dalle norme (quali ad esempio
lavoratrici gestanti, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni,
rischio incendio), in rapporto anche ad eventuali disposizioni
contenute nel piano sanitario redatto dal medico competente.
II. Il documento indica gli "attori" coinvolti nel processo di valutazione;
indica cioè come sono stati coinvolti i responsabili, i preposti, i
lavoratori, R.S.P.P., R.L.S., Medico Competente; in quali fasi e con
quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di
valutazione.
III. E’ importante che il documento di valutazione descriva
l'organizzazione aziendale per la gestione delle attività di
prevenzione.
Linee guida D.V.R. Regionali
IV. Nella fase di stima dell’esposizione ai rischi individuati, il documento deve
considerare l’efficacia e l’efficienza delle misure di prevenzione e
protezione già introdotte dal datore di lavoro. Si analizzeranno le cause e
circostanze di ciascuno dei rischi indicando le misure tecniche,
organizzative e procedurali per contenerli al livello più basso possibile e/o
ridurli con interventi programmabili nel tempo, in una logica di
miglioramento continuo della sicurezza e salute dei lavoratori. Gli
orientamenti comunitari indicano l’utilità di separare i rischi individuati in
due categorie:
• rischi ben noti per i quali s’identificano prontamente le misure di controllo;
• rischi per i quali è necessario un esame più attento e dettagliato
V. Il documento di valutazione deve indicare le azioni che il datore di lavoro
intende attuare per migliorare i livelli di prevenzione in azienda in
riferimento ai rischi individuati.
VI. Il documento deve contenere il programma di miglioramento, indicando i
tempi di attuazione degli interventi programmati.
Contenuto del documento
valutazione dei rischi
1. Dati generali identificativi dell'azienda
2. Descrizione dell'attività e schema del ciclo lavorativo.
3. Organigramma funzionale se disponibile e/o
descrizione di incarichi e mansioni del personale in
azienda
4. Indicazione delle figure del Servizio di Prevenzione e
Protezione
5. Indicazione delle figure dedicate all'emergenza,
evacuazione rapida e primo soccorso.
Contenuto del documento
valutazione dei rischi
6. Descrizione delle attività e delle modalità di gestione
della sicurezza in azienda
7. Elencazione e descrizione delle attività effettuate
all'interno dell'azienda affidate a terzi (appalto).
8. Elencazione e descrizione delle attività effettuate
all'interno di aziende in qualità di appaltatore.
9. Indicazione dei soggetti coinvolti nella valutazione
dei rischi
Contenuto del documento
valutazione dei rischi
Processo di valutazione dei rischi
10. Individuazione dei centri/fonti di pericolo per la
sicurezza e la salute dei lavoratori.
11. Specificazione dei criteri e metodi per la stima
dell’esposizione in riferimento ai centri/fonti di
pericolo individuati
12. Specificazione della metodologia adottata e dei
criteri utilizzati per valutare la rilevanza
(quantificazione del grado di rischio) e gestire i
rischi individuati.
Contenuto del documento
valutazione dei rischi
13. Individuazione/descrizione delle misure di
prevenzione e protezione programmate per eliminare
o ridurre il livello dei rischi determinati in
conseguenza della valutazione.
14. Tempi di attuazione in riferimento alle misure
tecniche, organizzative e procedurali individuate al
punto 13.
15.Gestione e revisione del documento di valutazione
dei rischi.
Punti deboli dei primi DVR prodotti
Valutazione effettuata solo per luoghi di
lavoro;meno per mansione e ciclo
Eccessiva semplificazione dei processi;
Assenza del contributo del medico competente;
Assenza della stima del rischio (criticità) per i
pericoli individuati;
Assenza del programma di interventi;
Assenza della tempistiche per l’attuazione delle
misure.
EVOLUZIONE DEI RISCHI
Rischi emergenti e prevalenti :
• patologie da fattori psicosociali (stress, mobbing…;
• ripercussioni della dipendenza dall'alcool, dai
medicinali e dalla droga, la depressione e l'ansia;
• trasformazioni nelle forme di
occupazione e nelle
modalità di organizzazione del lavoro e dell'orario di
lavoro
• disturbi e patologie arto superiore da sovraccarico biomeccanico;
ORIENTAMENTI GENERALI
Pare opportuno richiamare l'attenzione
sulla facoltà concessa dal D.Lgs 626/94 al
datore di lavoro di avvalersi, nella
valutazione del rischio, delle procedure
ritenute di volta in volta più appropriate
ed efficaci, nel rispetto delle indicazioni
contenute nello stesso testo di legge (è da
privilegiare, infatti, il RISULTATO rispetto
al PROCESSO!).
ORIENTAMENTI GENERALI
La valutazione del rischio (D. Lgs 626/94)
va intesa come l’insieme di tutte quelle
operazioni, conoscitive e operative, che
devono essere attuate per giungere ad
una stima del rischio di esposizione ai
fattori di pericolo per la sicurezza e la
salute del personale, in relazione allo
svolgimento delle lavorazioni.
ORIENTAMENTI GENERALI
Pericoli che normalmente possono solo causare danni lievi spesso non
sono presi in considerazione agli effetti di una valutazione del rischio.
Tuttavia dare un valore all’entità del rischio basandosi sul solo tempo di
esposizione non risulta soddisfacente. Il fatto che il manutentore
elettrico acceda una volta all’anno in una cabina di alta tensione per
attività manutentiva non riduce assolutamente la gravità del danno al
momento di un’eventuale elettrocuzione.
Può ritenersi necessario ricorrere, per la valutazione dei rischi, alla
combinazione di più metodi per ottenere un risultato accettabile,
anche perché detto processo valutativo non è ricavabile dalle sole
misure strumentali ma da ricerche statistiche di incidenti e infortuni, e
soprattutto dall’esame delle esperienze degli stessi protagonisti
che operano in presenza di rischi.
ORIENTAMENTI GENERALI
Quindi durante il processo di valutazione dei
rischi una approfondita analisi dell’efficacia e
efficienza della natura dei provvedimenti già
posti in essere consentirebbe di attribuire un
valore al rischio residuo.
ORIENTAMENTI GENERALI
Le considerazioni sopra indicate ci portano
alla conclusione che
molta attenzione deve essere posta
nell’individuazione dei rischi residui
ORIENTAMENTI GENERALI
«rischio» funzione della probabilità e della gravità di un
effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di
un pericolo;
«analisi del rischio» processo costituito da tre
componenti interconnesse: valutazione, gestione e
comunicazione del rischio;
«valutazione del rischio» processo su base
scientifica costituito da quattro fasi: individuazione del
pericolo, caratterizzazione del pericolo, valutazione
dell'esposizione al pericolo e caratterizzazione del
rischio;
«gestione del rischio» processo, distinto dalla
valutazione del rischio, consistente nell'esaminare
alternative d'intervento consultando le parti interessate,
tenendo conto della valutazione del rischio e di altri
fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate
scelte di prevenzione e di controllo;
ORIENTAMENTI GENERALI
i rischi, sono solo quelli di natura tecnica ?
l’art. 4, comma 1
“Il datore di lavoro, in relazione
alla
natura
dell’attività
dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, valuta, nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici
impiegati,
nonché
nella
sistemazione dei luoghi di lavoro,
i rischi per la sicurezza e per la
salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli
riguardanti
gruppi
di
lavoratori
esposti
a
rischi
particolari”.
“Il datore di lavoro, in relazione
alla natura dell’attività
dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, valuta tutti i rischi per
la sicurezza e la salute dei
lavoratori ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, anche
nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze e dei
preparati impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro”.
(legge 1° marzo 2002, n. 39.)
ORIENTAMENTI GENERALI
La verità è che si è voluto dare un significato
restrittivo alla legge 1 marzo 2002 n°39 dove per
“altri rischi “si è solo inteso considerare gli elementi
di danno alla salute dovuti allo stress, al mobbing e
al burn out trascurando l’individuazione di quei
fattori di rischio che sono nella maggior parte dei
casi cause d’infortuni e malattie professionale
nonché spesso elementi determinanti dei danni
sopra citati.
Detti fattori di rischio rientrano sotto la voce di
Azioni Pericolose prodotte dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti nonché dagli stessi lavoratori
che le esplicano.
Azioni pericolose
(in particolar modo a cura del DdL e Dirigenti)
attivazione di processi di lavoro scorretti e le
organizzazioni di lavoro non adeguate;
mancata definizione degli incarichi e delle
responsabilità connesse;
mancata definizione di procedure organizzative per
le funzioni aziendali e operative per le fasi lavorative;
mancata applicazione di sistemi di controllo;
mancata applicazione di un processo formativo e
informativo permanente tendente alla valorizzazione
delle risorse umane aziendali, ecc.
ORIENTAMENTI GENERALI
A questo punto però si evidenzia una
domanda: in quali delle due cause
d’infortuni si vanno a collocare le
inadempienze alle norme di sicurezza?
ORIENTAMENTI GENERALI
Le analisi dei rischi legati alle
inadempienze normative fanno parte del
documento di valutazione dei rischi?
Per quanto esposto, ne consegue lo scarso
significato di un processo di valutazione dei
rischi, nel caso in cui questi ultimi siano già presi in
considerazione da una norma specifica salvo che
non si vogliano evidenziare le parti residue.
È possibile e ha senso, ad esempio, in presenza di
ingranaggi scoperti, valutare il rischio come alto,
medio o basso quando già il legislatore all’art. 59
del D.P.R. n. 547/1955 ha deciso per la massima
protezione?
ORIENTAMENTI GENERALI
In virtù di quanto affermato, è evidente che non abbia
alcuna rilevanza valutare il rischio conseguente alla
mancata applicazione dell’adempimento normativo, ma si
debba invece individuare l’inadempienza all’obbligo di
legge e porvi subito rimedio.
In conclusione, una siffatta indagine non può essere
considerata quale valutazione del rischio, nell’accezione di
cui al D.Lgs. n. 626/1994, bensì un vero e proprio rilievo
sulla mancata applicazione delle norme di sicurezza che,
tradizionalmente, viene definita con il termine:
“check-up della sicurezza”.
resta da chiedersi :
l’adempimento della norma di sicurezza
tecnica azzera o meno il rischio per la
salute e la sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro ?
ORIENTAMENTI GENERALI
E’ a questa domanda che si rivolgono le misure generali di tutela di cui
all’art. 3, D.Lgs. n. 626/1994, indicando la necessità di provvedimenti
aggiuntivi quali, ad esempio:
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al
minimo;
riduzione dei rischi alla fonte;
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che
integra in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche
produttive e organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro;
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro
e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
………….
ORIENTAMENTI GENERALI
Pertanto, qualsiasi metodo di valutazione
del rischio si voglia applicare, si pone
sempre una linea di partenza che è quella
relativa allo stato d’adempimento delle
prescrizioni indicate dalle norme di
sicurezza.
Rischi psicosociali : mobbing
Nel testo unificato dello schema del disegno di
legge n° 122 l’art. 1 comma 1 così recita:
“Ai fini della presente legge,si intende per
violenza o persecuzione psicologica ogni atto o
comportamento adottati dal datore di lavoro, dal
committente, da superiori ovvero da colleghi di
pari grado o di grado inferiore, con carattere
sistematico, intenso e duraturo, finalizzati a
danneggiare l’integrità psico-fisica della
lavoratrice o del lavoratore.”
Rischi psicosociali : mobbing
art 2 comma 3 :
“Il servizio di prevenzione e protezione,
nell’ambito dei compiti di cui all’art. 9,
comma 1, del decreto legislativo 19
settembre 1994 n° 626, individua le
misure per la sicurezza volte a
prevenire e a contrastare i fenomeni di
violenza e persecuzione psicologica di cui
all’art.1 comma 1”.
ORIENTAMENTI GENERALI
Come si colloca la figura del Responsabile
del servizio di prevenzione e protezione
nella costruzione del processo di
valutazione dei rischi?
ORIENTAMENTI GENERALI
«valutazione del rischio» processo su
base scientifica costituito da quattro fasi:
individuazione del pericolo,
caratterizzazione del pericolo,
valutazione dell'esposizione al pericolo,
caratterizzazione del rischio.
prima di analizzare le conseguenze
dannose
E necessario di intervenire sulle cause
che le possono originare
comportamenti scorretti
di singoli soggetti
aziendali
processo di lavoro e alla
sua organizzazione
Azioni pericolose
è il vero campo d’azione in cui il
R.S.P.P. può veramente valutare l’entità
del
rischio
e
la
natura
dei
provvedimenti che sicuramente creano
i presupposti per evitare le conflittualità
e quindi l’insorgere dello stress del
mobbing e del burn out.
Dlgs 195
Legge regionale Lazio 11 luglio
2002, n.16.
Art. 4
(Istituzione di centri anti-mobbing)
1. Le aziende sanitarie locali istituiscono o promuovono l'istituzione,
……….
2. Nel caso in cui il centro non accerti elementi atti a configurare le
fattispecie di cui all'articolo 2, il lavoratore interessato può rivolgersi
all'Osservatorio previsto all'articolo 6, richiedendo un'audizione.
3. Ciascun centro deve, in ogni caso, prevedere nel proprio ambito
le seguenti figure professionali:
a) un avvocato esperto in diritto del lavoro;
b) un medico specialista in igiene pubblica;
c) uno psicologo o psicoterapeuta;
d) un sociologo;
e) un assistente sociale.
si deve prendere atto che il D.Lgs. n.
626/1994 prevede l’attuazione della
valutazione dei rischi come
azione “partecipativa obbligata”
e non come compito di
un singolo soggetto..
Per quanto sopra detto, e tenendo finalmente in
considerazione che il D.Lgs. n. 626/1994 prevede
la valutazione del rischio realizzabile attraverso un
processo partecipativo,
il ruolo del SPP deve essere considerato
come
quello
avente
funzione
di
coordinamento
nello
sviluppo
del
processo valutativo stesso.
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